HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:170
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 1.004935
    "namelookup_time" => 0.000388
    "connect_time" => 0.0014
    "pretransfer_time" => 0.104031
    "size_download" => 56425.0
    "speed_download" => 56147.0
    "starttransfer_time" => 0.958457
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 39244
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 103858
    "connect_time_us" => 1400
    "namelookup_time_us" => 388
    "pretransfer_time_us" => 104031
    "starttransfer_time_us" => 958457
    "total_time_us" => 1004935
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770565170.17
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:170"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:170 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sun, 08 Feb 2026 15:39:30 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sun, 08 Feb 2026 15:39:30 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2024","numero":"170","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"BARBERA","redattore":"NAVARRETTA","relatore":"NAVARRETTA","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"25/09/2024","data_decisione":"25/09/2024","data_deposito":"29/10/2024","pubbl_gazz_uff":"30/10/2024","num_gazz_uff":"44","norme":"Art. 3, c. 12° e 13°, della legge della Regione Sardegna 05/02/2024, n. 1.","atti_registro":"ric. 16/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 170\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanit\u0026#224; e su varie materie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l\u0026#8217;8 aprile 2024, depositato in cancelleria il 16 aprile 2024, iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 settembre 2024 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocata Sonia Sau per la Regione autonoma della Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 16 aprile 2024 (reg. ric. n. 16 del 2024), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanit\u0026#224; e su varie materie), per violazione degli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, recati dall\u0026#8217;art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonch\u0026#233; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnato art. 3, al comma 12, dispone che, \u0026#171;[a] valere sulle risorse che residuano nei bilanci di ATS [Azienda per la tutela della salute] in liquidazione dopo l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;articolo 5, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, \u0026#232; autorizzata, a favore di ARES [Azienda regionale della salute], la spesa di euro 3.291.344,42 per le finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2023, con riferimento all\u0026#8217;anno 2021 (missione 13 - programma 01 - titolo 1)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo comma 13, anch\u0026#8217;esso impugnato, prevede che, \u0026#171;[a] valere sul Fondo sanitario regionale relativo all\u0026#8217;anno 2024, l\u0026#8217;ARES \u0026#232; autorizzata al trasferimento della somma di euro 5.835.023,84 per la finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2023, con riferimento all\u0026#8217;anno 2023 (missione 13 - programma 01 - titolo 1)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il ricorrente sostiene, anzitutto, che le norme impugnate \u0026#171;non si coordin[erebbero]\u0026#187; con quanto disposto \u0026#8211; dalla medesima Regione \u0026#8211; con l\u0026#8217;art. 5, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilit\u0026#224; 2023), rilevando, altres\u0026#236;, che dal confronto tra le citate previsioni emergerebbero \u0026#171;delle criticit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato richiama, della legge regionale di stabilit\u0026#224; 2023, il testo dell\u0026#8217;art. 5, comma 12 \u0026#8211; nella versione novellata dall\u0026#8217;art. 56, comma 1, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) \u0026#8211; secondo cui \u0026#171;[l]e risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l\u0026#8217;assistenza ospedaliera possono essere redistribuite tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un\u0026#8217;attivit\u0026#224; ospedaliera eccedente il budget assegnato nell\u0026#8217;anno 2021 e per incrementare il tetto di spesa dell\u0026#8217;assistenza ospedaliera nell\u0026#8217;anno 2023 anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali che prevedono la riduzione dell\u0026#8217;acquisto di volumi di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l\u0026#8217;assistenza specialistica ambulatoriale e per l\u0026#8217;assistenza ospedaliera finalizzate alla contrazione della spesa pubblica, in quanto la Regione provvede con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tale previsione il ricorrente inferisce che la Regione avrebbe autorizzato la redistribuzione delle risorse non utilizzate del tetto di spesa 2020 agli erogatori privati accreditati che hanno ecceduto il budget ospedaliero nel 2021 e avrebbe consentito l\u0026#8217;incremento del tetto di spesa 2023 per l\u0026#8217;assistenza ospedaliera, derogando ai limiti nazionali di riduzione dell\u0026#8217;acquisto di prestazioni da privati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Di seguito, il Presidente del Consiglio dei ministri ravvisa un\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; tra le norme impugnate e i principi fondamentali della materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, recati dall\u0026#8217;art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura riporta, quale contenuto del citato art. 15, comma 14, il seguente testo: \u0026#171;[a] tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell\u0026#8217;esercizio 2012, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l\u0026#8217;acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l\u0026#8217;assistenza specialistica ambulatoriale e per l\u0026#8217;assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell\u0026#8217;importo e dei corrispondenti volumi d\u0026#8217;acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l\u0026#8217;anno 2011, dello 0,5 per cento per l\u0026#8217;anno 2012, dell\u0026#8217;1 per cento per l\u0026#8217;anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall\u0026#8217;anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma \u0026#232; aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente gi\u0026#224; adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell\u0026#8217;applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 17, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 [e] impone la riduzione dell\u0026#8217;acquisto di prestazioni da privati per l\u0026#8217;assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, finalizzata al contenimento della spesa pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente riferisce inoltre che, a decorrere dall\u0026#8217;anno 2020, il limite di spesa indicato dal citato art. 15, comma 14, primo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, \u0026#232; stato \u0026#171;rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell\u0026#8217;anno 2011, fermo restando il rispetto dell\u0026#8217;equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale\u0026#187;, in virt\u0026#249; di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 45, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Dal confronto fra le norme regionali impugnate e i richiamati principi fondamentali, il ricorrente desume che la Regione autonoma della Sardegna avrebbe autorizzato una retribuzione a favore degli erogatori privati accreditati in eccesso rispetto ai limiti di spesa assegnati dal legislatore statale, che ha inteso \u0026#171;ridurre l\u0026#8217;acquisto di prestazioni sanitarie da parte di operatori privati accreditati per l\u0026#8217;assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera nell\u0026#8217;ottica della \u003cem\u003espending review\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene che i citati principi debbano trovare applicazione anche alle regioni a statuto speciale, senza che siano ammesse deroghe, neppure a favore delle regioni che provvedano con risorse proprie al finanziamento della spesa sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNello specifico, a conferma della vincolativit\u0026#224;, anche nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, dei richiamati principi fondamentali della materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, il ricorrente richiama quanto disposto, per gli anni dal 2019 al 2021, dall\u0026#8217;art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Tale previsione, al duplice fine di \u0026#171;attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l\u0026#8217;ospedale e centro di ricerca medica applicata \u0026#8220;Mater Olbia\u0026#8221; di cui al comma 1\u0026#187; e di conseguire \u0026#171;incrementi dei tassi di mobilit\u0026#224; sanitaria attiva e [una] riduzione dei tassi di mobilit\u0026#224; passiva\u0026#187;, autorizza in via temporanea e sperimentale la Regione autonoma della Sardegna \u0026#171;a programmare l\u0026#8217;acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall\u0026#8217;articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benef\u0026#236;ci relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall\u0026#8217;articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Sempre in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, il ricorrente ravvisa una lesione anche della norma interposta recata dall\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa violazione di tale previsione \u0026#8211; secondo il ricorrente \u0026#8211; sarebbe \u0026#171;\u003cem\u003eprima facie\u003c/em\u003e\u0026#187; dimostrata da quanto argomentato in merito al ritenuto contrasto con l\u0026#8217;art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo, infatti, richiamerebbe espressamente gli accordi contrattuali, di cui al citato all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, sicch\u0026#233; la \u0026#171;violazione port[erebbe] in s\u0026#233; la propria autosufficienza\u0026#187;, in quanto la disposizione citata stabilirebbe \u0026#171;una procedura di aggiudicazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti nel settore sanitario con la chiara finalit\u0026#224; di razionalizzare ed economicizzare l\u0026#8217;intero settore della contrattualistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, non sarebbe, dunque, una circostanza casuale che la normativa statale del 2012, che prevede i richiamati tetti di spesa, menzioni l\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, che, gi\u0026#224; di per s\u0026#233;, non consentirebbe \u0026#171;la remunerazione delle prestazioni che eccedono il tetto di spesa, in quanto la funzionalit\u0026#224; del sistema di programmazione della spesa sanitaria presuppo[rrebbe] il rispetto dei limiti di spesa stabiliti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Da ultimo, sarebbero violati anche gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, poich\u0026#233; le norme impugnate \u0026#171;eccede[rebbero] la competenza regionale in materia di spesa sanitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio, con atto depositato l\u0026#8217;8 maggio 2024, la Regione autonoma della Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Secondo la difesa della resistente, i vizi di legittimit\u0026#224; costituzionale denunciati sarebbero esposti \u0026#171;in parte in maniera generica\u0026#187; e \u0026#171;in parte in maniera non chiara n\u0026#233; coerente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Anzitutto, il ricorso, nel rilevare la \u0026#171;non coerenza tra le norme impugnate e l\u0026#8217;art. 5, comma 12, della legge regionale n. 1 del 21 febbraio 2023\u0026#187;, nonch\u0026#233; la \u0026#171;sussistenza di criticit\u0026#224; tra le predette disposizioni\u0026#187;, avrebbe omesso di motivare il senso di tali asserzioni e di indicare i parametri costituzionali violati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Inoltre, sarebbe generico e poco chiaro il percorso logico v\u0026#242;lto a coinvolgere l\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, tanto pi\u0026#249; che, \u0026#171;oltre al riferimento alla necessit\u0026#224; di gare per l\u0026#8217;aggiudicazione delle convenzioni con il SSR\u0026#187;, il ricorrente non farebbe \u0026#171;alcun cenno ad altre parti della disposizione che risulterebbero violate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn aggiunta, la resistente rileva che il citato art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, il cui comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ha introdotto un sistema di selezione delle strutture accreditate, ai fini della stipula di accordi con il SSN (art. 15, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, numero 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante \u0026#171;Legge annuale per il mercato e la concorrenza\u0026#187;), non sarebbe ancora vigente (avendo l\u0026#8217;art. 4, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di termini normativi\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, differito la sua entrata in vigore al 31 dicembre 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Nel merito, la difesa regionale contesta la ritenuta violazione dei principi fondamentali della materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, recati dall\u0026#8217;art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, in quanto rileva che i limiti di spesa ivi indicati non sarebbero opponibili alla Regione autonoma della Sardegna, che si fa interamente carico della propria spesa sanitaria. Pertanto, essa non potrebbe essere vincolata da norme statali di coordinamento della finanza pubblica finalizzate a dettare regole di contenimento della spesa sanitaria (sono evocate le sentenze di questa Corte n. 231 del 2017 e n. 125 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente precisa che le norme impugnate sarebbero state adottate dalla Regione nell\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, attribuita dall\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e dall\u0026#8217;art. 4 dello statuto speciale, che vincolerebbero la Regione \u0026#8211; in quanto autosufficiente nel finanziamento della spesa sanitaria \u0026#8211; esclusivamente ad assicurare le \u0026#171;soglie minime degli standard e della spesa necessaria per garantirli\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale ricostruisce, inoltre, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e delle norme impugnate, finalizzate a proteggere il diritto alla salute e ispirate all\u0026#8217;esigenza di ridurre le lunghe liste di attesa, formatesi in conseguenza della pandemia da COVID-19, la quale avrebbe in generale comportato \u0026#8211; unitamente all\u0026#8217;invecchiamento della popolazione \u0026#8211; un incremento della spesa sanitaria in Sardegna. Nonostante tale quadro complessivo e il contestuale ampliamento dei livelli essenziali di assistenza introdotto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), lo Stato avrebbe, viceversa, ritenuto ancora \u0026#171;sostenibile il mantenimento del limite del valore della spesa consuntivata nel 2011, quindi oltre 12 anni prima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, la difesa della resistente ritiene che le norme impugnate corrispondano al legittimo esercizio del potere legislativo regionale, nel pieno rispetto del riparto di competenze fra Stato e regioni, avendo la Regione autonoma della Sardegna introdotto misure finalizzate \u0026#171;ad aumentare l\u0026#8217;offerta di prestazioni ai cittadini attraverso le risorse del suo bilancio\u0026#187; e non avendo lo Stato titolo per dettare norme di coordinamento finanziario, ove non concorra al finanziamento della spesa sanitaria (\u0026#232; riportata, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 11 del 2021 e la giurisprudenza ivi citata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon avrebbe, viceversa, alcun rilievo che, in passato, la stessa Regione autonoma abbia scelto in piena autonomia di applicare norme statali in questa materia, poich\u0026#233; tale circostanza non impedirebbe al legislatore sardo di adottare successivamente una disciplina diversa da quella prescritta per le regioni, la cui spesa sanitaria sia a carico dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Nel corso dell\u0026#8217;udienza del 25 settembre 2024 le parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 16 aprile 2024 (reg. ric. n. 16 del 2024), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024, per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, recati dall\u0026#8217;art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnato art. 3, comma 12, dispone che, \u0026#171;[a] valere sulle risorse che residuano nei bilanci di ATS in liquidazione dopo l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;articolo 5, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, \u0026#232; autorizzata, a favore di ARES, la spesa di euro 3.291.344,42 per le finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2023, con riferimento all\u0026#8217;anno 2021 (missione 13 - programma 01 - titolo 1)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo comma 13, anch\u0026#8217;esso impugnato, prevede che, \u0026#171;[a] valere sul Fondo sanitario regionale relativo all\u0026#8217;anno 2024, l\u0026#8217;ARES \u0026#232; autorizzata al trasferimento della somma di euro 5.835.023,84 per la finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2023, con riferimento all\u0026#8217;anno 2023 (missione 13 - programma 01 - titolo 1)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In particolare, il ricorrente, dopo aver rilevato criticit\u0026#224; e mancanza di coordinamento fra le norme impugnate e altre previsioni dettate sempre dalla Regione autonoma della Sardegna, ritiene che l\u0026#8217;art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024 avrebbe consentito alla Regione di retribuire gli erogatori privati di prestazioni sanitarie accreditati, in eccesso rispetto ai limiti di spesa imposti dal legislatore statale, cos\u0026#236; determinando la violazione dei principi fondamentali della materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito. Sarebbe in sostanza derogata la disciplina statale finalizzata a contenere la spesa pubblica attraverso la riduzione dell\u0026#8217;importo e dei volumi di prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati per l\u0026#8217;assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Sempre in riferimento al medesimo parametro costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia un contrasto con la norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, adducendo che le ragioni del lamentato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e sarebbero desumibili \u0026#171;\u003cem\u003eprima facie\u003c/em\u003e\u0026#187; da quanto argomentato in merito alla ritenuta violazione dell\u0026#8217;art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Infine, il ricorso denuncia un contrasto con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, poich\u0026#233; le norme impugnate \u0026#171;eccede[rebbero] la competenza regionale in materia di spesa sanitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione autonoma della Sardegna si \u0026#232; costituita in giudizio con atto depositato in data 8 maggio 2024, sollevando due eccezioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Anzitutto, la resistente ritiene che il ricorso abbia genericamente rilevato la \u0026#171;non coerenza tra le norme impugnate e l\u0026#8217;art. 5, comma 12, della legge regionale n. 1 del 21 febbraio 2023\u0026#187;, nonch\u0026#233; la \u0026#171;sussistenza di criticit\u0026#224; tra le predette disposizioni\u0026#187;, senza motivare tali asserzioni e omettendo di indicare il parametro costituzionale violato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente non chiarisce come il denunciato difetto di coordinamento tra norme regionali possa tradursi in un vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, tant\u0026#8217;\u0026#232; che non emerge dalla motivazione il riferimento a qualsivoglia parametro costituzionale leso per effetto della citata disarmonia interna alla disciplina regionale. Il ricorrente ha omesso, in sostanza, di indicare \u0026#171;le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate\u0026#187;, come invece previsto dall\u0026#8217;art. 23, primo comma, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in virt\u0026#249; del richiamo di cui all\u0026#8217;art. 34, primo comma, della stessa legge. La questione \u0026#232; dunque inammissibile, stante l\u0026#8217;omessa indicazione del parametro costituzionale violato (sentenza n. 193 del 2007, e, nello stesso senso, sentenza n. 116 del 2006), e vista l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di desumerlo dalla motivazione complessiva del ricorso (sentenza n. 195 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con riferimento poi alla questione concernente la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente al principio fondamentale della materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, che si assume recato dall\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, la difesa regionale eccepisce la genericit\u0026#224; e la scarsa chiarezza della censura. Questa, infatti, si sarebbe limitata a fare \u0026#171;riferimento alla necessit\u0026#224; di gare per l\u0026#8217;aggiudicazione delle convenzioni con il SSR\u0026#187;, omettendo qualsivoglia \u0026#171;cenno ad altre parti della disposizione che risulterebbero violate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Anche tale eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente illustra in maniera parziale il contenuto della disposizione recante la norma interposta e si limita ad affermare che le ragioni della sua lesione sarebbero implicite e \u0026#171;\u003cem\u003eprima facie\u003c/em\u003e\u0026#187; desumibili da quanto argomentato in merito alla violazione dell\u0026#8217;art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, per costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata, non meramente assertiva, n\u0026#233; desumibile solo \u003cem\u003eper relationem\u003c/em\u003e, tanto pi\u0026#249; in quanto si verta in giudizi promossi in via principale, rispetto ai quali la necessit\u0026#224; di una congrua argomentazione si pone in termini ancora pi\u0026#249; pregnanti rispetto a quelli instaurati in via incidentale (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenze n. 95 del 2024, n. 125, n. 57 e n. 47 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Per le medesime ragioni, va dichiarata d\u0026#8217;ufficio l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione promossa in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto della Regione autonoma della Sardegna, in quanto tale censura \u0026#232; priva di qualsivoglia motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, occorre esaminare la rimanente questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, con cui il ricorrente deduce la violazione dei principi fondamentali nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, recati dall\u0026#8217;art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Con le norme impugnate, la Regione autonoma della Sardegna disciplina la destinazione delle risorse che residuano dai bilanci dell\u0026#8217;Azienda per la tutela della salute, in liquidazione, dedotte le somme necessarie a dare applicazione all\u0026#8217;art. 5, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, e successive modifiche e integrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la Regione autorizza l\u0026#8217;Azienda regionale della salute a destinare: la somma di euro 3.291.344,42 alla redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati, che abbiano prodotto un\u0026#8217;attivit\u0026#224; ospedaliera eccedente il budget assegnato nell\u0026#8217;anno 2021, e la somma di euro 5.835.023,84 all\u0026#8217;incremento del tetto di spesa ospedaliera nell\u0026#8217;anno 2023 (art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il ricorrente lamenta la violazione dei principi fondamentali della materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; che pongono un tetto alla spesa sanitaria. Nello specifico, fa riferimento all\u0026#8217;art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, il quale, nella versione attualmente vigente, recita: \u0026#171;[a]i contratti e agli accordi vigenti nell\u0026#8217;esercizio 2012 [\u0026#8230;] per l\u0026#8217;acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l\u0026#8217;assistenza specialistica ambulatoriale e per l\u0026#8217;assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell\u0026#8217;importo e dei corrispondenti volumi d\u0026#8217;acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l\u0026#8217;anno 2011, dello 0,5 per cento per l\u0026#8217;anno 2012, dell\u0026#8217;1 per cento per l\u0026#8217;anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall\u0026#8217;anno 2014. A decorrere dall\u0026#8217;anno 2016 [\u0026#8230;] le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l\u0026#8217;acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialit\u0026#224;, nonch\u0026#233; di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilit\u0026#224; interregionale [\u0026#8230;] e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilit\u0026#224; sanitaria interregionale [\u0026#8230;], in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l\u0026#8217;invarianza dell\u0026#8217;effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessit\u0026#224; erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonch\u0026#233; gli obiettivi previsti dall\u0026#8217;articolo\u0026#160;9-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 7, del\u0026#160;decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla\u0026#160;legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. [\u0026#8230;] Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione. [\u0026#8230;] La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma \u0026#232; aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente gi\u0026#224; adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell\u0026#8217;applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013 [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, la disposizione stabilisce per tutti i contratti e gli accordi vigenti nell\u0026#8217;esercizio 2012 una riduzione dell\u0026#8217;importo e dei corrispondenti volumi d\u0026#8217;acquisto per prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l\u0026#8217;assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, dettando percentuali di riduzione, che sono state di seguito modificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 45, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 124 del 2019, come convertito, ha previsto che, a decorrere dall\u0026#8217;anno 2020, il limite di spesa indicato dal citato art. 15, comma 14, primo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sia \u0026#171;rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell\u0026#8217;anno 2011\u0026#187;, dopodich\u0026#233; tale valore \u0026#232; stato poi incrementato, dall\u0026#8217;art. 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), \u0026#171;di 1 punto percentuale per l\u0026#8217;anno 2024, di 3 punti percentuali per l\u0026#8217;anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall\u0026#8217;anno 2026 [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; A fronte della richiamata censura, occorre rilevare che la disciplina impugnata promana da una regione a statuto speciale \u0026#8211; la Sardegna \u0026#8211; che finanzia integralmente il proprio servizio sanitario regionale, in virt\u0026#249; di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)\u0026#187;, secondo cui \u0026#171;[d]all\u0026#8217;anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Al riguardo, sin dalle sentenze n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009, questa Corte ha affermato che, ove \u0026#171;lo Stato non concorr[a] al finanziamento del servizio sanitario [regionale o] provinciale, [\u0026#8230;] esso neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalit\u0026#224; di contenimento [della] spesa sanitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl medesimo principio \u0026#232; stato di seguito ribadito (con le sentenze n. 231 del 2017, n. 75 del 2016, n. 125 del 2015, n. 187 e n. 115 del 2012), anche con specifico riferimento a leggi della Regione autonoma della Sardegna (sentenze n. 141 del 2024, n. 11 del 2021 e n. 79 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, la sentenza n. 141 del 2024 ha specificamente ribadito che \u0026#171;i vincoli recati dall\u0026#8217;art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, non si riferiscono alla Regione autonoma Sardegna che provvede autonomamente e integralmente al finanziamento del proprio sistema sanitario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; In virt\u0026#249; di tale costante orientamento di questa Corte, le regioni e le province autonome, che provvedano integralmente e autonomamente al finanziamento della loro spesa sanitaria regionale, pur essendo vincolate al rispetto dei principi fondamentali in materia di finanza pubblica, non sono, tuttavia, soggette alle norme che lo Stato detta per il contenimento della spesa sanitaria. Devono rispettare anche queste ultime norme solo se l\u0026#8217;ente \u0026#232; sottoposto a un piano di rientro da disavanzo finanziario, in materia sanitaria, ovvero se risulta compromesso il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, per effetto della deroga ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, posta in essere dalla regione o dalla provincia autonoma (da ultimo la citata sentenza n. 141 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna di tali circostanze ricorre, nondimeno, nel caso oggetto dell\u0026#8217;odierno scrutinio, poich\u0026#233;\u003cem\u003e \u003c/em\u003ela Regione autonoma della Sardegna non \u0026#232; soggetta a piano di rientro da disavanzo finanziario e le misure introdotte con le norme impugnate non risultano idonee a compromettere i LEA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obiettivo della legge \u0026#232;, infatti, quello di destinare le risorse regionali residue a un maggiore finanziamento della spesa sanitaria per l\u0026#8217;assistenza ospedaliera nell\u0026#8217;anno 2023, nonch\u0026#233; quello di incrementare la remunerazione di prestazioni sanitarie gi\u0026#224; erogate da strutture accreditate nell\u0026#8217;anno 2021, che hanno contribuito a ridurre le liste d\u0026#8217;attesa rese particolarmente lunghe dall\u0026#8217;impatto della pandemia da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Pertanto, pur se il quadro costituzionale non esime la Regione autonoma della Sardegna, in uno con tutte le altre articolazioni territoriali della Repubblica, ivi comprese le autonomie speciali (sentenze n. 76 del 2023, n. 113 del 2022 e n. 36 del 2021), dall\u0026#8217;osservanza dei principi generali di programmazione nella gestione della spesa, in vista di una razionalizzazione del sistema sanitario, non pu\u0026#242; ritenersi che tali principi risultino compromessi dalla normativa impugnata nell\u0026#8217;odierno giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In definitiva, non \u0026#232; fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024, promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente ai principi fondamentali della materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, stabiliti dall\u0026#8217;art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanit\u0026#224; e su varie materie), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo relativamente ai principi fondamentali nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; recati dall\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonch\u0026#233; per mancanza di coordinamento con l\u0026#8217;art. 5, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilit\u0026#224; 2023), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente ai principi fondamentali nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; recati dall\u0026#8217;art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonch\u0026#233; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 ottobre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Spesa sanitaria - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Autorizzazione di spesa di euro 3.291.344,42, a favore di ARES, per le finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 5, c. 12, della l. reg.le n. 1 del 2023, concernenti la possibilit\u0026#224; di redistribuire le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l\u0026#8217;assistenza ospedaliera tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un\u0026#8217;attivit\u0026#224; ospedaliera eccedente il budget assegnato nell\u0026#8217;anno 2021 e di utilizzarle per incrementare il tetto di spesa ospedaliera nell\u0026#8217;anno 2023 - Autorizzazione all\u0026#8217;ARES, a valere sul Fondo sanitario regionale relativo all\u0026#8217;anno 2024, al trasferimento della somma di euro 5.835.023,84 per le finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 5, c. 12, della l. reg.le n. 1 del 2023, con riferimento all\u0026#8217;anno 2023.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46399","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Norme della Regione autonoma Sardegna - Destinazione delle risorse che residuano dai bilanci di ATS, Azienda per la tutela della salute, in liquidazione - Autorizzazione di spesa a favore di ARES, Azienda regionale per la salute, al possibile fine di redistribuire le somme tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un\u0027attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell\u0027anno 2021, e per l\u0027incremento del tetto di spesa ospedaliera nell\u0027anno 2023 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di parametri costituzionali e statutari, nonché di altri interposti - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036016).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per omessa indicazione del parametro costituzionale violato e l’impossibilità di desumerlo dalla motivazione complessiva del ricorso, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all’art. 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall’art. 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché per mancanza di coordinamento con l’art. 5, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, dell’art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024, con cui la Regione autonoma Sardegna disciplina la destinazione delle risorse che residuano dai bilanci dell’Azienda per la tutela della salute (ATS), in liquidazione, autorizzando l’Azienda regionale della salute (ARES) rispettivamente a destinare: la somma di euro 3.291.344,42 alla redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati, che abbiano prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell’anno 2021; e la somma di euro 5.835.023,84 all’incremento del tetto di spesa ospedaliera nell’anno 2023. Il ricorrente non chiarisce come il denunciato difetto di coordinamento tra norme regionali possa tradursi in un vizio di legittimità costituzionale, come invece previsto dall’art. 23, primo comma, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 87 del 1953, in virtù del richiamo di cui all’art. 34, primo comma, della stessa legge. Con riferimento poi alla questione concernente la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e degli artt. 3 e 4 dello statuto, il ricorrente illustra in maniera parziale il contenuto della disposizione recante la norma interposta, dunque con una motivazione meramente assertiva. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 95/2024 - mass. 46134; S. 125/2023 - mass. 45698; S. 57/2023 - mass. 45440; S. 47/2023 - mass. 45372; S. 193/2007 - mass. 31379; S. 116/2006 - mass. 30273\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46400","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/02/2024","data_nir":"2024-02-05","numero":"1","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/02/2024","data_nir":"2024-02-05","numero":"1","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"13","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"8","specificazione_articolo":"quinquies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge regionale Sardegna","data_legge":"21/02/2023","numero":"1","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge regionale Sardegna","data_legge":"21/02/2023","numero":"1","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"13","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46400","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Limiti previsti dalla normativa statale - Destinatari - Esclusione degli enti ad autonomia speciale che provvedono integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale - Soggezione, comunque, ai principi generali di programmazione nella gestione della spesa (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della Regione autonoma Sardegna le quali autorizzano la spesa a favore di ARES, Azienda regionale per la salute, mediante uso delle risorse che residuano dai bilanci di ATS, Azienda per la tutela della salute, in liquidazione, per il possibile fine di redistribuire le somme tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un\u0027attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell\u0027anno 2021, e che per l\u0027incremento del tetto di spesa ospedaliera nell\u0027anno 2023 disciplinano le risorse per l\u0027assistenza ospedaliera di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020, con possibile redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali). (Classif. 036016).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe regioni e le province autonome, che provvedano integralmente e autonomamente al finanziamento della loro spesa sanitaria regionale, pur essendo vincolate al rispetto dei principi fondamentali in materia di finanza pubblica, non sono, tuttavia, soggette alle norme che lo Stato detta per il contenimento della spesa sanitaria. Devono rispettare anche queste ultime norme solo se l’ente è sottoposto a un piano di rientro da disavanzo finanziario, in materia sanitaria, ovvero se risulta compromesso il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, per effetto della deroga ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, posta in essere dalla regione o dalla provincia autonoma. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 141/2024 - mass. 46230; S. 11/2021 - mass. 43456; S. 79/2018 - mass. 40661; S. 231/2017 - mass. 41850; S. 75/2016 - mass. 38815; S. 187/2012 - mass. 36503; S. 115/2012 - mass. 36309; S. 341/2009 - mass. 34216\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eTutte le articolazioni territoriali della Repubblica, ivi comprese le autonomie speciali sono tenute all’osservanza dei principi generali di programmazione nella gestione della spesa, in vista di una razionalizzazione del sistema sanitario. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 76/2023 - mass. 45477; S. 113/2022 - mass. 44771; S. 36/2021 - mass. 43637\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come conv., dell’art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024, con cui la Regione autonoma Sardegna disciplina la destinazione delle risorse che residuano dai bilanci dell’Azienda per la tutela della salute-ATS, in liquidazione, autorizzando l’Azienda regionale della salute-ARES rispettivamente a destinare: la somma di euro 3.291.344,42 alla redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati, che abbiano prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell’anno 2021; e la somma di euro 5.835.023,84 all’incremento del tetto di spesa ospedaliera nell’anno 2023. La disciplina impugnata promana da una regione a statuto speciale – la Sardegna – che finanzia integralmente il proprio servizio sanitario regionale ex art. 1, comma 836, legge n. 296 del 2006, e non è soggetta a piano di rientro da disavanzo finanziario; né le misure introdotte con le norme impugnate risultano idonee a compromettere i LEA).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46399","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/02/2024","data_nir":"2024-02-05","numero":"1","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/02/2024","data_nir":"2024-02-05","numero":"1","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"13","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legge","data_legge":"06/07/2012","numero":"95","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"14","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"07/08/2012","numero":"135","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46536","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 29 ottobre 2024, n. 170","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2474","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46538","autore":"D’Auria G.","titolo":"Misure di contenimento della spesa pubblica nazionale e spesa regionale per la garanzia del diritto alla salute: un equilibrio instabile (nota a Corte cost. 29 ottobre 2024, n. 170)","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2479","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]