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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 2; 5; 7; 8, commi 1, 6 e 9; 10; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18, comma 3; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34, comma 1; 36; 40; 41; 42; 47, commi 2 e 4, e 48 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1\u0026#176; agosto 2022, depositato in cancelleria il 5 agosto 2022, iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Piemonte, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento, fuori termine, della Fabrizio Taricco Costruzioni srl;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 9 aprile 2024 i Giudici relatori Franco Modugno, Stefano Petitti, Emanuela Navarretta e Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Daniele Granara per Fabrizio Taricco Costruzioni srl, gli avvocati dello Stato Gianna Galluzzo e Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Piemonte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2022, depositato il 5 agosto 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 2; 5; 7; 8, commi 1, 6 e 9; 10; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18, comma 3; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34, comma 1; 36; 40; 41; 42; 47, commi 2 e 4, e 48 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente lamenta, complessivamente, la violazione degli artt. 3, 5, 9, 32, 97, 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in relazione, quanto alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e all\u0026#8217;art. 5, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo \u0026#8211; Prime disposizioni urgenti per l\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106; la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, recati dagli artt. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 10, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), 14, 16, comma 4, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e), 23, comma 01, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), 31, 32, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), e 34-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)\u0026#187;, dall\u0026#8217;art. 5, commi 10 e 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, e dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), come attuato mediante il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l\u0026#8217;interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densit\u0026#224; edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 della legge n. 765 del 1967); del medesimo parametro di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., quanto alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in relazione al decreto del Ministro per la sanit\u0026#224; 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all\u0026#8217;altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d\u0026#8217;abitazione); e, infine, la violazione del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Relativamente all\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, il ricorrente denuncia la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo alla materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, in relazione ai principi fondamentali espressi dall\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma impugnata, nel modificare l\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Piemonte 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell\u0026#8217;edificato e la rigenerazione urbana), ha aggiunto al comma 1 la lettera \u003cem\u003ed-\u003c/em\u003e\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), che definisce quali edifici o parti di edifici legittimi quelli \u0026#171;realizzati legittimamente o per i quali \u0026#232; stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell\u0026#8217;andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per gli immobili realizzati in un\u0026#8217;epoca nella quale la legge non imponeva, per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia nella porzione di territorio interessata, l\u0026#8217;acquisizione di titolo abilitativo edilizio, ancorch\u0026#233; in presenza di disposizioni locali diverse, lo stato legittimo \u0026#232; desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo dell\u0026#8217;ultimo intervento edilizio che ha interessato l\u0026#8217;immobile o unit\u0026#224; immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi abilitanti interventi parziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, ad avviso del ricorrente, la definizione di \u0026#171;stato legittimo\u0026#187; dell\u0026#8217;immobile introdotta dal legislatore regionale si discosterebbe da quella contenuta nell\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia, nella parte in cui prevede che, per \u0026#171;gli immobili realizzati in un\u0026#8217;epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio\u0026#187;, lo stato legittimo debba inferirsi dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti e dai titoli abilitativi ivi descritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la norma statale interposta, con una disciplina difforme da quella contenuta nella normativa regionale impugnata, stabilirebbe che dai citati elementi probatori debba desumersi lo stato legittimo dell\u0026#8217;immobile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la difesa statale richiama l\u0026#8217;art. 31, primo comma, della legge n. 1150 del 1942 e l\u0026#8217;art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dai quali deduce che, per le costruzioni realizzate prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della citata legge del 1967, la licenza edilizia era gi\u0026#224; richiesta se l\u0026#8217;opera ricadeva nel centro abitato o nelle zone di espansione e, al di fuori di tali ipotesi, qualora i regolamenti edilizi comunali avessero stabilito l\u0026#8217;obbligo di munirsi di licenza edilizia, ai fini della valutazione dello stato legittimo (il rimettente richiama, in proposito, le sentenze del Consiglio di Stato, sezione sesta, 7 agosto 2015, n. 3899; sezione quarta, 21 ottobre 2008, n. 5141; sezione quinta, 14 marzo 1980, n. 287 e la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, 9 gennaio 2017, n. 37).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, ad avviso della difesa statale, la norma regionale impugnata, includendo nella definizione di \u0026#8220;immobili legittimi\u0026#8221; le costruzioni prive di titolo edilizio realizzate prima del 1967 fuori dai centri abitati e dalle zone di espansione, produrrebbe, nel ricomprendere anche i casi in cui la licenza fosse richiesta dai regolamenti edilizi comunali, una violazione dei su evocati principi statali, con una conseguente indebita estensione della nozione di immobili legittimamente realizzati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiconosciuta, dunque, nel menzionato art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia la natura di principio fondamentale nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato afferma che \u0026#171;spettano alla legislazione statale \u0026#8220;le scelte di principio, in particolare quelle relative all\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e, al \u003cem\u003equando\u003c/em\u003e e al \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e, ossia la decisione sul se disporre un titolo abilitativo edilizio straordinario\u0026#8221;, esclusivamente nel rispetto delle quali compete alla legislazione regionale l\u0026#8217;articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre con riguardo all\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, il ricorrente lamenta la violazione anche dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), Cost., con riguardo alla materia della determinazione dei \u0026#171;livelli essenziali delle prestazioni [concernenti i diritti civili e sociali] che devono essere assicurati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, sul presupposto che spetti al legislatore statale dettare previsioni concernenti eventuali sanatorie, potendo invece \u0026#171;il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda l\u0026#8217;articolazione e la specificazione di tali disposizioni\u0026#187;, le regioni non potrebbero \u0026#171;eludere l\u0026#8217;obbligo di demolizione imposto dalla legge statale\u0026#187; e non sarebbe in alcun modo ipotizzabile rimettere a una disciplina legislativa regionale la nozione di immobile legittimamente realizzato, \u0026#171;essendo evidente l\u0026#8217;esigenza di uniforme applicazione di tale nozione, la quale \u0026#8211; per le sue ricadute, anche in termini di liceit\u0026#224; degli interventi di rigenerazione urbana \u0026#8211; non pu\u0026#242; che attenere ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurati sull\u0026#8217;intero territorio nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, di seguito, l\u0026#8217;art. 5 della stessa legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn esito alla novella, il citato art. 3 prevede al comma 1 che: \u0026#171;[l]e disposizioni del presente capo si applicano agli immobili legittimamente realizzati e alle relative aree di pertinenza esistenti alla data di approvazione della presente legge, fatte salve le limitazioni di cui all\u0026#8217;articolo 11 e legittimi, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), all\u0026#8217;atto della presentazione della domanda di intervento di riuso e di riqualificazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito, al comma 2, stabilisce che \u0026#171;[a]i fini del riuso e della riqualificazione degli immobili di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) dal PPR, dai piani territoriali e dai piani regolatori generali, nonch\u0026#233; dai loro strumenti attuativi; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) dall\u0026#8217;articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo \u0026#8211; Prime disposizioni urgenti per l\u0026#8217;economia), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) dall\u0026#8217;articolo 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 per gli interventi di ristrutturazione edilizia; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) dalle disposizioni di cui al presente capo, come previsto al comma 5\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente rileva che, prima della novella, gli interventi previsti dal cosiddetto secondo piano casa sarebbero stati consentiti \u0026#171;unicamente su edifici legittimamente realizzati o per i quali risultava essere stato rilasciato titolo abilitativo edilizio in sanatoria (il cui rilascio, come noto, richiede che l\u0026#8217;opera eseguita risulti conforme oltrech\u0026#233; alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, a quella vigente al momento della realizzazione della stessa \u0026#8211; cd. doppia conformit\u0026#224;) alla data di presentazione della richiesta di intervento\u0026#187;. Viceversa, in virt\u0026#249; del rinvio operato all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed-\u003c/em\u003e\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), della legge n. 16 del 2018 (come a sua volta novellato), gli stessi interventi risulterebbero consentiti, \u0026#171;oltrech\u0026#233; sui predetti edifici, anche su quelli oggetto di condono (ossia su immobili non conformi alla normativa urbanistica ed edilizia secondo il parametro della doppia conformit\u0026#224;)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura, l\u0026#8217;estensione anche agli immobili oggetto di condono delle premialit\u0026#224; edilizie, previste dall\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 70 del 2011, come convertito \u0026#8211; alla cui disciplina fa rinvio il citato art. 3, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 \u0026#8211; si porrebbe in evidente contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio statale della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, recato dallo stesso art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito. Questo, infatti, stabilisce che \u0026#171;[g]li interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilit\u0026#224; assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, questa Corte, con la sentenza n. 24 del 2022, avrebbe chiarito che, con riguardo alla su menzionata previsione statale, \u0026#171;[i]l titolo in sanatoria, che rileva agli effetti della concessione di premialit\u0026#224; volumetrica, differisce dal condono valorizzato dal legislatore regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il ricorrente impugna, di seguito, sempre l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ravvisando nell\u0026#8217;attuale disciplina una violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e all\u0026#8217;art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, nonch\u0026#233; degli artt. 3 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La norma risultante dalla riforma introdotta nel 2022 attribuirebbe \u0026#171;ai Comuni il potere di concedere, per gli interventi del c.d. secondo piano casa, volumetrie premiali, nonch\u0026#233; di consentire la delocalizzazione di superfici e volumi, stabilendo autonomamente le modalit\u0026#224; di corretto inserimento di tali interventi \u0026#8211; di rilevante impatto \u0026#8211; nel contesto territoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn virt\u0026#249; dell\u0026#8217;inciso presente nella disposizione impugnata, che fa \u0026#171;salvo quanto previsto dalla deliberazione del consiglio comunale\u0026#187;, tale provvedimento potrebbe dettare misure contrastanti con il vigente piano regolatore generale (PRG), \u0026#171;e ci\u0026#242; a prescindere dalla circostanza che lo stesso PRG sia adeguato o meno al PPR\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, ad avviso del ricorrente, il comune risulterebbe investito di veri e propri poteri di pianificazione paesaggistica, potendo stabilire autonomamente \u0026#171;gli interventi eventualmente necessari per conseguire l\u0026#8217;armonizzazione architettonica e paesaggistica rispetto al contesto edificato, con facolt\u0026#224; di concedere, previa motivazione, premialit\u0026#224; anche maggiori rispetto a quelle di cui alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri contesta che, in tal modo, verrebbe \u0026#171;a configurarsi, sebbene indirettamente, una violazione del PPR adottato dalla Regione d\u0026#8217;intesa con il Ministero della Cultura, amministrazione statale preposta alla tutela dei valori paesaggistici\u0026#187;. E questo a dispetto della clausola generale prevista all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della stessa legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, secondo cui \u0026#171;[a]l fine di limitare il consumo di suolo e riqualificare la citt\u0026#224; esistente, aumentare la sicurezza statica dei manufatti, le prestazioni energetiche degli stessi, favorire il miglioramento della qualit\u0026#224; ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, la Regione promuove interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti, interventi di rigenerazione urbana e il recupero dei sottotetti e dei rustici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del piano paesaggistico regionale (PPR)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente rammenta che il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali (oggi: Ministero della cultura) ha sottoscritto con la Regione Piemonte l\u0026#8217;accordo sul Piano paesaggistico del 14 marzo 2017, stipulato ai sensi dell\u0026#8217;art. 143, comma 2, cod. beni culturali, ai fini dell\u0026#8217;approvazione del piano paesaggistico d\u0026#8217;intesa tra le parti. Il PPR della Regione Piemonte \u0026#232; stato poi approvato, all\u0026#8217;esito del processo di co-pianificazione avviato con lo Stato, con deliberazione del Consiglio regionale del 3 ottobre 2017, n. 233-35836. Con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R \u0026#232; stato di seguito adottato il regolamento regionale recante \u0026#171;Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell\u0026#8217;articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr\u0026#187;, in vigore dal 12 aprile 2019, il quale disciplina, fra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;adeguamento al PPR degli strumenti di pianificazione, in attuazione di quanto previsto dall\u0026#8217;art. 145 cod. beni culturali. Secondo quanto riporta sempre il ricorrente, al momento sarebbero pochi i comuni che avrebbero adeguato i propri PRG al PPR, restando per gli altri applicabile la disciplina transitoria di cui al citato regolamento, in base alla quale, sino all\u0026#8217;adeguamento, le previsioni dei PRG vigenti alla data di entrata in vigore del PPR si attuano con le modalit\u0026#224;, dirette o indirette, previste dal PRG stesso, purch\u0026#233; non in contrasto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del PPR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri richiama, pertanto, l\u0026#8217;art. 143, comma 9, cod. beni culturali, nella parte in cui espressamente prevede che \u0026#171;[a] far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici\u0026#187;. In particolare, secondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, gli strumenti urbanistici comunali dovrebbero \u0026#171;essere conformati o adeguati, non solo alle prescrizioni d\u0026#8217;uso contenute nel piano paesaggistico (immediatamente conformative degli usi del territorio), ma anche alle disposizioni di indirizzo e di direttiva contenute nello stesso piano (che spetta alla pianificazione urbanistica declinare in concreto e attuare)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, la difesa statale ritiene che, derogando alla pianificazione urbanistica, verrebbe \u0026#171;ad essere menomata l\u0026#8217;attuazione delle direttive contenute nel piano paesaggistico, alle quali gli strumenti urbanistici devono essere conformati\u0026#187;, realizzandosi cos\u0026#236;, sotto questo profilo, \u0026#171;una indiretta deroga alla pianificazione paesaggistica\u0026#187;, mentre \u0026#171;la modifica del piano paesaggistico \u0026#232; da ritenere ammissibile esclusivamente mediante una nuova pianificazione, che tenga conto degli specifici contesti territoriali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il ricorrente rileva, poi, che la previsione di norme regionali, che contemplerebbero, in via generale e astratta, indiscriminati interventi di rilevante impatto sul territorio, senza consentire una valutazione in concreto, si porrebbe in radicale contrasto con i principi richiamati. Subito dopo, nondimeno, afferma che \u0026#171;[l]a tutela paesaggistica viene [\u0026#8230;] a essere gravemente menomata, perch\u0026#233; limitata alle singole decisioni che, caso per caso, gli organi amministrativi preposti dovranno assumere nell\u0026#8217;ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all\u0026#8217;art. 146 del Codice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbero, pertanto, violate le norme di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, il che troverebbe ulteriore conforto nel richiamo che l\u0026#8217;art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, opera ai limiti del cosiddetto secondo piano casa, che fa salve espressamente le \u0026#171;disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La ritenuta deroga alla pianificazione paesaggistica violerebbe, inoltre, gli artt. 3 e 97 Cost., poich\u0026#233; risulterebbe in s\u0026#233; contradditoria, e quindi irragionevole, nonch\u0026#233; contraria al principio del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno di simile assunto, il ricorrente sottolinea che \u0026#171;[d]a una parte [\u0026#8230;] la Regione ha approvato il piano paesaggistico e dall\u0026#8217;altra reitera, ed anzi amplia, la portata di disposizioni eccezionali derogatorie al piano stesso, al di fuori della necessaria cornice pianificatoria inderogabile e cogente per gli strumenti urbanistici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Infine, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha riscontrato, sempre rispetto alla modifica apportata dall\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 all\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, una violazione del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del ricorrente, la norma costituirebbe il frutto di una scelta assunta unilateralmente dalla Regione, al di fuori del lungo percorso condiviso con lo Stato che ha condotto all\u0026#8217;approvazione del PPR. Un simile metodo di normazione sarebbe, dunque, costituzionalmente illegittimo, in virt\u0026#249; del fatto che il principio di leale collaborazione sovrintenderebbe a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e regioni, in quanto idoneo a regolarli in modo dinamico, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Ulteriore disposizione impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#232; l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che ha modificato l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Sotto un primo profilo, viene contestata la violazione degli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; Il ricorrente, soffermandosi in particolare sulle modifiche all\u0026#8217;art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ritiene che esse consentano interventi attuati anche \u0026#171;in deroga al Piano paesaggistico regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNei citati commi 2, 3 e 4 mancherebbe, infatti, il richiamo al rispetto delle norme del PPR, e sarebbe insufficiente la previsione che \u0026#171;tali interventi devono essere coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, qualora il piano urbanistico comunale non si sia ancora conformato al piano paesaggistico, quest\u0026#8217;ultimo strumento verrebbe nella sostanza a essere derogato, poich\u0026#233; le valutazioni inerenti alla tutela sarebbero rimesse esclusivamente all\u0026#8217;apprezzamento dei comuni, i quali si sostituirebbero al PPR. L\u0026#224; dove, invece, il piano urbanistico risultasse conformato, sarebbero fatte salve solo quelle prescrizioni per le quali sia prevista dai comuni (e non dallo Stato n\u0026#233; dalla Regione, che hanno concorso alla pianificazione paesaggistica) una diretta finalizzazione a esigenze di tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; Sempre secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la ritenuta deroga alla pianificazione paesaggistica risulterebbe in s\u0026#233; contradditoria, e quindi irragionevole, nonch\u0026#233; contraria al principio del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione, poich\u0026#233; la Regione avrebbe, da un lato, approvato il piano paesaggistico e, da un altro lato, reiterato \u0026#8211; ampliandone addirittura la portata \u0026#8211; le disposizioni eccezionali derogatorie allo stesso strumento, al di fuori della necessaria cornice pianificatoria inderogabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Sotto un\u0026#8217;altra prospettiva, il Presidente dei Consiglio dei ministri impugna sempre l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, per aver introdotto una novella dell\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, che si porrebbe in aperto contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, recati dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 1150 del 1942, come attuato mediante il d.m. n. 1444 del 1968, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Il comma 9 del citato art. 5 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, come novellato, prevede infatti che \u0026#171;[g]li interventi di cui ai commi precedenti possono superare i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici e possono: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) comportare l\u0026#8217;incremento o il decremento del numero di unit\u0026#224; immobiliari sottoposte a ristrutturazione edilizia; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) superare le densit\u0026#224; fondiarie stabilite dall\u0026#8217;articolo 7 del [d.m. n. 1444 del 1968]; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) superare l\u0026#8217;altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantit\u0026#224; necessaria per sopraelevare il fabbricato di un piano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA detta del ricorrente, tale previsione scardinerebbe il principio fondamentale statale, secondo cui gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sarebbero consentiti soltanto nel quadro della pianificazione urbanistica, nell\u0026#8217;ambito della quale si esercita una funzione di disciplina degli usi del territorio necessaria e insostituibile, in quanto idonea a fare sintesi dei molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale, che afferiscono a ciascun ambito territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente da quanto previsto dal legislatore regionale, il regolatore statale avrebbe perci\u0026#242; previsto la possibilit\u0026#224; di assentire interventi in deroga alla pianificazione urbanistica soltanto in forza di una decisione assunta, caso per caso, a livello locale, sulla base di una ponderazione di interessi che tenga conto del contesto territoriale (art. 14 t.u. edilizia). Ci\u0026#242; determinerebbe che alla Regione non sarebbe consentito \u0026#171;introdurre deroghe generalizzate \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e alla pianificazione urbanistica\u0026#187;, tanto pi\u0026#249; ove tali \u0026#171;deroghe generalizzate assumano carattere stabile nel tempo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno delle denunciate censure, il ricorrente richiama anche la giurisprudenza costituzionale, che ha \u0026#171;sottolineato come il potere di pianificazione urbanistica \u0026#8220;non \u0026#232; funzionale solo all\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;ordinato sviluppo edilizio del territorio [...], ma \u0026#232; rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralit\u0026#224; di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti\u0026#8221;\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 219 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ulteriore conforto di tale esito, il ricorrente ricorda come la stessa normativa sul piano casa \u0026#171;esclud [a] la possibilit\u0026#224; di derogare al d. m. n. 1444 del 1968\u0026#187; (a tal proposito, il rimettente richiama ampi tralci della sentenza n. 217 del 2020). Dunque, ad avviso della difesa statale, se tanto \u0026#232; stato previsto con riferimento alla normativa sul piano casa, che si qualifica per il suo carattere straordinario e derogatorio, a maggior ragione dovrebbe \u0026#171;ritenersi valevole con riferimento a disposizioni regionali, quale quella in questione, che introducono deroghe generalizzate alla pianificazione urbanistica, in assenza di copertura di una norma statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; Ancora, per quanto concerne lo stesso art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, la difesa erariale denuncia la violazione del principio di leale collaborazione, poich\u0026#233; la norma impugnata sarebbe frutto di una scelta assunta unilateralmente dalla Regione, al di fuori del lungo percorso condiviso con lo Stato che ha condotto all\u0026#8217;approvazione del PPR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l\u0026#8217;art. 8, commi 1, 6 e 9, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente premette che l\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 apporta modifiche e integrazioni all\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, il comma 1 dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, consentendo anche \u0026#171;il recupero di sottotetti non ancora esistenti all\u0026#8217;atto della presentazione della domanda di intervento, una volta decorsi tre anni dalla realizzazione degli stessi\u0026#187;, amplierebbe irragionevolmente, in violazione degli artt. 3, 9 e 97 Cost., il novero delle ipotesi in cui \u0026#232; configurabile un sottotetto suscettibile di recupero abitativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 8, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, a sua volta sostitutivo dell\u0026#8217;art. 6, comma 7, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, il ricorrente fa presente che la disposizione ammette il recupero dei sottotetti esistenti \u0026#171;indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati\u0026#187;. La disposizione confliggerebbe con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla materia del governo del territorio, per contrasto con l\u0026#8217;art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, secondo cui, nell\u0026#8217;ambito degli interventi del \u0026#8220;piano casa\u0026#8221;, sino all\u0026#8217;entrata in vigore della normativa regionale, il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici \u0026#232; ammesso ai sensi dell\u0026#8217;art. 14 t.u. edilizia. Quest\u0026#8217;ultimo, fissando un principio fondamentale nella materia legislativa concorrente del governo del territorio, statuisce, al comma 3, che \u0026#171;[l]a deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, pu\u0026#242; riguardare esclusivamente i limiti di densit\u0026#224; edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonch\u0026#233; le destinazioni d\u0026#8217;uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444\u0026#187;. Risulterebbe, altres\u0026#236;, \u0026#171;violato il principio fondamentale nella materia \u0026#8220;governo del territorio\u0026#8221; contenuto nell\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 380 del 2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, con riferimento ai sottotetti ricadenti in ambiti paesaggisticamente tutelati, la legge regionale piemontese, prevedendo che il recupero dei sottotetti possa avvenire sostanzialmente in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PRG e dagli strumenti attuativi, sottrarrebbe la disciplina degli interventi alla sede propria del piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa deroga sistematica e generalizzata agli strumenti urbanistici comporterebbe, inoltre, la violazione dei principi concernenti la generale necessit\u0026#224; di pianificazione del territorio e il rispetto degli standard urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDunque, la deroga alla pianificazione urbanistica, traducendosi in una deroga indiretta alle previsioni del piano paesaggistico, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; gli artt. 3 e 9 Cost. Sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione, poich\u0026#233; la Regione Piemonte avrebbe assunto \u0026#171;iniziative unilaterali e reiterate, al di fuori del percorso di collaborazione gi\u0026#224; proficuamente concluso con lo Stato mediante l\u0026#8217;approvazione del Piano paesaggistico del 2017\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; anche impugnato l\u0026#8217;art. 8, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui, modificando l\u0026#8217;art. 6, comma 10, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, prevede la possibilit\u0026#224; di derogare ai requisiti prescritti dal d.m. 5 luglio 1975, in ordine alle misure minime dei sottotetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., avuto riguardo alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute, poich\u0026#233; violerebbe il d.m. 5 luglio 1975, di diretta attuazione degli artt. 218 e 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), che stabilisce gli standard igienico-sanitari degli edifici posti a presidio del diritto alla tutela della salute riconosciuto dall\u0026#8217;art. 32 Cost. Affermando la derogabilit\u0026#224; di tali requisiti minimi di salubrit\u0026#224;, la disposizione sarebbe in contrasto anche con il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, sostitutivo dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ritiene che la disposizione, nella parte in cui prevede che gli interventi di ricostruzione ivi previsti, con recupero della capacit\u0026#224; edificatoria, avvengano \u0026#171;previa variante urbanistica semplificata, approvata ai sensi dell\u0026#8217;articolo 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, della l.r. n. 56/1977 ovvero con permesso di costruire in deroga ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5, comma 9, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 70/2011\u0026#187;, lederebbe il principio di prevalenza del piano paesaggistico e il principio di copianificazione obbligatoria, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost, in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; gli artt. 3 e 9 Cost. Ci\u0026#242; in quanto la procedura di variante urbanistica semplificata, rispetto alla quale \u0026#232; prevista l\u0026#8217;approvazione in conferenza di servizi con tutte le amministrazioni interessate e la successiva ratifica del consiglio comunale, non darebbe certezza circa l\u0026#8217;effettiva conformit\u0026#224; della variante al piano paesaggistico, tenuto conto che in sede di conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il silenzio del Ministero vale assenso e pu\u0026#242; essere superato. Tali effetti, secondo il ricorrente, non sarebbero compatibili con la particolare natura della valutazione di conformit\u0026#224; al piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbe altres\u0026#236; violato il principio di leale collaborazione, per le ragioni in precedenza esposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, determinando un abbassamento del livello della tutela del paesaggio, comporterebbe anche la violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost., che assegna alla tutela del paesaggio il rango di valore primario e assoluto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che inserisce l\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nella legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, viene impugnato nella parte in cui, prevedendo il rispetto delle norme di attuazione e delle prescrizioni d\u0026#8217;uso dei beni individuati nel Piano paesaggistico regionale solo per le delocalizzazioni riguardanti le aree di cui all\u0026#8217;art. 136, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), cod. beni culturali, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione gli artt. 135, 143, 145 e 146 del medesimo codice, nonch\u0026#233; gli artt. 3 e 9 Cost. e il principio di leale collaborazione. Inoltre, vi sarebbe contrasto con l\u0026#8217;art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 anche nella misura in cui la disposizione prevede che le delocalizzazioni siano subordinate all\u0026#8217;acquisizione di un parere solo obbligatorio e non anche vincolante della competente soprintendenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 11 menzionato, l\u0026#224; dove prevede che il rilascio del permesso di costruire avviene senza la corresponsione del contributo straordinario di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 4, lettera \u003cem\u003ed-ter\u003c/em\u003e), t.u. edilizia, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma. Cost., quanto alla materia del governo del territorio, perch\u0026#233; sarebbe in contrasto con il parametro interposto che intende derogare, non sussistendo le condizioni che possono giustificare l\u0026#8217;esenzione dal contributo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 13, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che aggiunge, tra gli altri, i commi 3-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, 3-\u003cem\u003eoct\u003c/em\u003e\u003cem\u003eie\u003c/em\u003e\u003cem\u003es\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003enovies\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, sarebbe lesivo del principio di prevalenza del piano paesaggistico e del principio di copianificazione obbligatoria, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost, in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali. Vi sarebbe contrasto anche con gli artt. 3 e 9 Cost., nonch\u0026#233; con il principio di leale collaborazione. La disposizione, nella parte in cui dispone che taluni interventi di ristrutturazione senza il rispetto dei parametri edilizi preesistenti possono \u0026#171;avvalersi delle premialit\u0026#224; volumetriche previste dalla legge regionale\u0026#187; e che le delocalizzazioni di volumetrie siano ammissibili in tutti gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico diversi da quelli espressamente eccettuati, stabilirebbe unilateralmente la disciplina d\u0026#8217;uso dei beni paesaggistici, che deve invece essere dettata dal piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; I medesimi parametri evocati in riferimento all\u0026#8217;art. 13, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 sono richiamati dal ricorrente anche quanto all\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del successivo art. 14, che modifica e integra l\u0026#8217;art. 12 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il comma 3 dell\u0026#8217;art. 14, nel consentire la realizzazione di interventi edilizi con premialit\u0026#224; volumetriche incentivanti, e il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui gli interventi di ricostruzione ivi previsti avvengono previa variante urbanistica semplificata, non garantirebbero l\u0026#8217;effettivo rispetto del piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna di seguito l\u0026#8217;art. 16 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 che, al comma 1, individua i casi in cui \u0026#232; consentito il recupero di vani e locali interrati e seminterrati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.1.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;Avvocatura, l\u0026#224; dove la disposizione fa riferimento a vani e locali \u0026#171;legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge o legittimati con il conseguimento del titolo edilizio in sanatoria al momento dell\u0026#8217;attivazione della procedura di recupero\u0026#187; si esporrebbe alle medesime censure formulate in relazione all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale norma contrasterebbe, pertanto, con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; espressi dalle previsioni statali di cui agli artt. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 31 t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.2.\u0026#8211; La norma impugnata violerebbe, inoltre, l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), Cost., in quanto derogherebbe all\u0026#8217;uniforme applicazione del regime sanzionatorio per gli illeciti edilizi, che a sua volta sarebbe correlato ai livelli essenziali delle prestazioni da assicurare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.3.\u0026#8211; Infine, la medesima norma risentirebbe di una illegittimit\u0026#224; \u0026#171;derivata\u0026#187; dalle censure mosse all\u0026#8217;art. 3 della stessa legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, poich\u0026#233; estenderebbe indebitamente il concetto di stato legittimo dell\u0026#8217;immobile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 18 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nel disciplinare il recupero con cambio di destinazione d\u0026#8217;uso dei vani e locali interrati o seminterrati, dispone al comma 3 che lo stesso, se conseguito senza opere edilizie, fatte salve le disposizioni statali in materia per gli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all\u0026#8217;art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968, \u0026#232; soggetto a preventiva segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224; (SCIA) al comune e al pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell\u0026#8217;art. 16 t.u. edilizia, limitatamente alla quota per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ridotto di un terzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, questa disposizione si porrebbe in contrasto l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, di cui agli artt. 10, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 23, comma 01, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), t.u. edilizia, in quanto subordina gli interventi consistenti nel mero mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso senza opere edilizie alla SCIA, anche con riguardo agli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A, di cui all\u0026#8217;art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, il ricorrente richiama la sentenza n. 124 del 2021, nella quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una disposizione legislativa della Regione Liguria che aveva ritenuto sufficiente la SCIA ordinaria anche per i mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso degli immobili posti nei centri storici, in contrasto con le esigenze di pi\u0026#249; incisiva tutela che presiedono a tale normativa. E ci\u0026#242; in quanto \u0026#171;la disciplina del testo unico dell\u0026#8217;edilizia, interpretata alla luce della giurisprudenza amministrativa e di legittimit\u0026#224;, \u0026#8220;impone il permesso di costruire per i mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso nei centri storici anche in assenza di opere\u0026#8221; (sentenza n. 2 del 2021, punto 2.3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 19, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che cos\u0026#236; dispone: \u0026#171;[f]atto salvo il disposto dell\u0026#8217;articolo 16, comma 3, il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati \u0026#232; sempre ammesso anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni edilizie dei PRG e dei regolamenti edilizi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremesso che nella Regione Piemonte \u0026#232; stato approvato il Piano paesaggistico regionale e che gli strumenti urbanistici comunali devono essere conformati o adeguati alle prescrizioni d\u0026#8217;uso contenute in quel piano, oltrech\u0026#233; alle disposizioni di indirizzo e di direttiva in esso contenute, il ricorrente ritiene che la disposizione impugnata, consentendo una deroga alla pianificazione urbanistica, integri una indiretta deroga alla pianificazione paesaggistica, con conseguente violazione della potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., rispetto alla quale costituiscono norme interposte gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; degli artt. 3 e 97 Cost. e del principio di leale collaborazione. La disposizione in esame, inoltre, comporterebbe un abbassamento del livello di tutela del paesaggio, con violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost. e determinerebbe lo scardinamento del principio fondamentale in materia di governo del territorio, secondo il quale gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono consentiti solo nel quadro della pianificazione urbanistica, con violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 1150 del 1942, come attuata mediante il d.m. n. 1444 del 1968, e all\u0026#8217;art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna inoltre l\u0026#8217;art. 20 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; per violazione degli artt. 3, 9 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.1.\u0026#8211; Il comma 1 del citato articolo prevede che \u0026#171;[i] comuni, con deliberazione del consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, possono disporre l\u0026#8217;esclusione di parti del territorio dall\u0026#8217;applicazione delle disposizioni del presente capo. L\u0026#8217;applicazione \u0026#232; comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione o da operazioni di bonifiche in corso o gi\u0026#224; effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PRG e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell\u0026#8217;utilizzo di spazi interrati o seminterrati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la norma impugnata ometterebbe di individuare nelle prescrizioni del PPR i parametri sulla cui base poter escludere il regime pi\u0026#249; permissivo degli interventi di cui al Capo III della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, rimettendo cos\u0026#236; alla valutazione dei comuni, anzich\u0026#233; al PPR, l\u0026#8217;indicazione di eventuali esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria che si frappongano all\u0026#8217;applicazione di detto regime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo la norma finirebbe per degradare la tutela paesaggistica a mera esigenza urbanistica, ponendosi con ci\u0026#242; in contrasto con la costante giurisprudenza costituzionale (\u0026#232; richiamata \u0026#8211; con ampio stralcio \u0026#8211; la sentenza n. 74 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.2.\u0026#8211; Lo stesso art. 20 prevede inoltre, al comma 2, che le \u0026#171;[l]e disposizioni del presente capo si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia gi\u0026#224; stato conseguito il titolo abilitativo edilizio alla data di approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente, le disposizioni cui al presente capo si applicano decorsi cinque anni dall\u0026#8217;ultimazione dei lavori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale, la norma impugnata consentirebbe interventi di recupero di vani e locali interrati e seminterrati non soltanto rispetto agli immobili esistenti e a quelli per i quali sia gi\u0026#224; stato conseguito il titolo abilitativo edilizio, alla data di approvazione della deliberazione del consiglio comunale, di cui al comma 1, bens\u0026#236; anche rispetto agli immobili realizzati successivamente. Sennonch\u0026#233;, rispetto a tale ultima categoria di immobili non potrebbe configurarsi alcuna esigenza di \u0026#171;recupero\u0026#187;, n\u0026#233; tanto meno potrebbe giustificarsi il sacrificio degli interessi attinenti alla tutela del paesaggio urbano e al rispetto delle esigenze di ordinato assetto del territorio, cui sono preposti la pianificazione urbanistica e i relativi standard.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tali considerazioni emergerebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 20 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, per violazione della potest\u0026#224; legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., rispetto al quale costituiscono norme interposte gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso art. 20 violerebbe altres\u0026#236; gli artt. 3, 9 e 97 Cost., attesa l\u0026#8217;evidente irragionevolezza intrinseca della previsione sulla possibilit\u0026#224; di recupero \u0026#171;a regime\u0026#187; dei volumi edilizi relativi a immobili di futura realizzazione, \u0026#171;peraltro dopo soltanto cinque anni dall\u0026#8217;edificazione\u0026#187;. In questi casi, sarebbe palese che nessuna esigenza di efficientamento energetico e di razionalizzazione del patrimonio edilizio giustifichi il sacrificio indiscriminato delle previsioni pianificatorie, degli standard e delle esigenze di tutela paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e16.\u0026#8211; Oggetto di impugnazione \u0026#232; poi l\u0026#8217;art. 21, commi 1 e 3, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022. Tale articolo, al comma 1, sostituisce la lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) del terzo comma dell\u0026#8217;art. 13 della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), dettando, ai fini della medesima legge, la seguente definizione di ristrutturazione edilizia: \u0026#171;gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Nell\u0026#8217;ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi gli interventi ammessi dalla vigente normativa statale, con le specificazioni previste dalla normativa regionale\u0026#187;. Al comma 3, sostituisce il comma 6 del medesimo art. 13, prevedendo che: \u0026#171;Le definizioni degli interventi di cui al terzo comma prevalgono sulle difformi previsioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, senza necessit\u0026#224; di varianti o adeguamenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente queste disposizioni, nel loro congiunto operare, si porrebbero in contrasto sia con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., rispetto al quale costituiscono norme interposte gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, e con gli artt. 3 e 9 Cost., per le ragioni esposte nella illustrazione delle censure concernenti l\u0026#8217;art. 5, sopra riportate, sia con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio, stabiliti dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 1150 del 1942, come attuato mediante il d.m. n. 1444 del 1968, e all\u0026#8217;art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, sia, infine, con il principio di leale collaborazione, per le ragioni esposte con riferimento alle censure relative all\u0026#8217;art. 5 della medesima legge regionale. Le disposizioni impugnate, infatti, sono destinate a prevalere, anche dal punto di vista urbanistico, sugli strumenti urbanistici comunali, estendendo il novero degli interventi consentiti quale ristrutturazione edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e17.\u0026#8211; Con un ulteriore motivo, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le medesime disposizioni deducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 5, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), e 118, primo e secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, tali disposizioni realizzerebbero una indebita compressione della potest\u0026#224; dei comuni di pianificare il proprio territorio, incidendo cos\u0026#236; sulla competenza legislativa esclusiva statale concernente le funzioni fondamentali dei comuni, di cui alla citata lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), nonch\u0026#233; una violazione del principio di sussidiariet\u0026#224; verticale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, osserva il ricorrente, le disposizioni in questione consentirebbero che, in ogni caso in cui uno strumento urbanistico comunale, in qualunque tempo approvato, abbia previsto la possibilit\u0026#224; di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia, questi si dovrebbero intendere consentiti secondo la nuova nozione di ristrutturazione edilizia, con le connesse premialit\u0026#224; volumetriche e senza necessit\u0026#224; di alcuna variante; e ci\u0026#242; anche nel caso in cui tali interventi dovessero essere realizzati in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e18.\u0026#8211; Il ricorso impugna, poi, l\u0026#8217;art. 34, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; col principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl suddetto articolo apporta modifiche all\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Piemonte n. 56 del 1977, sostituendo, in particolare, il comma 6. Per effetto di tali variazioni, ad avviso del ricorrente, gli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo regionale, provinciale e metropolitano, costituirebbero,\u003cem\u003e ex lege\u003c/em\u003e, varianti al PPR. In tal modo si produrrebbero modifiche al Piano paesaggistico adottato d\u0026#8217;intesa con lo Stato, in diretto contrasto con gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e in contrasto indiretto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. Come la giurisprudenza di questa Corte avrebbe pi\u0026#249; volte affermato, le variazioni al PPR sono ammissibili solamente mediante una nuova pianificazione, che tenga conto degli specifici interessi territoriali, e secondo procedure condivise con le competenti autorit\u0026#224; statali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e19.\u0026#8211; \u0026#200;, altres\u0026#236;, oggetto d\u0026#8217;impugnazione l\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn forza della disposizione in parola, gli accordi di programma per la realizzazione di progetti anche di edilizia privata considerati di interesse dall\u0026#8217;amministrazione territorialmente competente rappresenterebbero, \u003cem\u003eope legis\u003c/em\u003e, varianti al PRG.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;art. 17-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e nella legge reg. Piemonte n. 56 del 1977, ad opera della disposizione oggetto di impugnazione, dunque, aprirebbe alla possibilit\u0026#224; di deroghe generalizzate alla pianificazione urbanistica, \u0026#171;[c]on la conseguenza che viene ad essere menomata l\u0026#8217;attuazione delle direttive contenute nel piano paesaggistico, alle quali gli strumenti urbanistici devono essere conformati\u0026#187;. Per questa ragione, la novella normativa in esame violerebbe gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, invadendo, cos\u0026#236;, la competenza legislativa esclusiva statale prevista dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., e contrasterebbe con gli artt. 3, 9 e 97 Cost, nonch\u0026#233; col principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e20.\u0026#8211; Il ricorrente deduce anche l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 40 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 146 e 167 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; degli artt. 3 e 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione prevede che \u0026#171;[i]l divieto di sanatoria stabilito dall\u0026#8217;articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, si applica agli interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata in epoca successiva al 12 maggio 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione al paesaggio)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale, questa disciplina sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del divieto di sanatoria \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e invaderebbe in maniera \u0026#171;lampante\u0026#187; la potest\u0026#224; normativa dello Stato in materia di tutela del paesaggio, che deve assicurare regole uniformi su tutto il territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e21.\u0026#8211; Oggetto di impugnazione, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo all\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.P.R. n. 380 del 2001, \u0026#232; anche l\u0026#8217;art. 41 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione sostituisce l\u0026#8217;art. 6 (rubricato \u0026#171;Variazioni essenziali al progetto approvato\u0026#187;) della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante \u0026#171;Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure sono rivolte, in particolare, al comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del sostituito art. 6 ove si stabilisce: \u0026#171;1. Ai sensi dell\u0026#8217;articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o pi\u0026#249; delle seguenti condizioni: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso che implica incremento degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale enunciato nell\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera a), t.u. edilizia, secondo cui \u0026#171;Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell\u0026#8217;articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l\u0026#8217;essenzialit\u0026#224; ricorre esclusivamente quando si verifica una o pi\u0026#249; delle seguenti condizioni: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eUfficiale\u003c/em\u003e n. 97 del 16 aprile 1968 [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma regionale in esame esclude, invece, la qualificazione di \u0026#171;variazione essenziale al progetto approvato\u0026#187; in relazione ai mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso che comportino un decremento degli standard di cui al d.m. n. 1444 del 1968, cos\u0026#236; contrastando con il parametro interposto di cui alla citata norma statale e violando l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo alla materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti lesive del medesimo parametro costituzionale, per contrasto con le disposizioni statali di principio interposte di volta in volta, risulterebbero, ad avviso del ricorrente:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) del comma 1 del nuovo art. 6 della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, la quale, anzich\u0026#233; prevedere, come sancito dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), t.u. edilizia, che costituisce variazione essenziale al progetto approvato l\u0026#8217;\u0026#171;aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato\u0026#187;, stabilisce, in via automatica, che siffatta variazione si verifica quando sussiste un \u0026#171;aumento in misura superiore al 30 per cento della cubatura o della superficie di solaio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del medesimo comma 1 del nuovo art. 6, la quale dispone il ricorrere dell\u0026#8217;essenzialit\u0026#224; della variazione solo nel caso di \u0026#171;modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all\u0026#8217;altezza e alla superficie coperta del progetto approvato\u0026#187;. Ci\u0026#242;, diversamente dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), t.u. edilizia, il quale prevede, tra le condizioni al verificarsi delle quali si ha variazione essenziale, le \u0026#171;modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;omesso richiamo alla previsione di cui alla lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;art. 32 da ultimo citato che include tra le variazioni essenziali il \u0026#171;mutamento delle caratteristiche dell\u0026#8217;intervento edilizio assentito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e22.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l\u0026#8217;art. 42 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, il quale reca modifiche all\u0026#8217;art. 6-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edella legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, sostituendone il comma 6 e stabilendo: \u0026#171;Ferma l\u0026#8217;immediata efficacia delle tolleranze esecutive formalizzate al comma 3, con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, possono essere individuate ulteriori tolleranze esecutive [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, questa disposizione sarebbe censurabile per la parte in cui, nel prevedere la possibilit\u0026#224; che la Giunta regionale individui altre tolleranze esecutive rispetto a quelle formalizzate ai sensi del comma 3 dell\u0026#8217;art. 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e (le quali sono consentite nei limiti previsti dal comma 1 dello stesso articolo, identici a quelli stabiliti nell\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. edilizia), non richiama proprio il disposto di tale articolo, inserito dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l\u0026#8217;innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120. In tal modo, la disposizione impugnata violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della materia del governo del territorio, espressi proprio dal citato art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e23.\u0026#8211; Oggetto d\u0026#8217;impugnativa \u0026#232; pure l\u0026#8217;art. 47, commi 2 e 4, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsso reca disposizioni sugli spazi di uso collettivo e accessori alla residenza, nonch\u0026#233; su incentivi per i nuovi format edilizi, prevedendo, al comma 2, che gli interventi per la realizzazione di aule ricreative, stanze per il tele-lavoro e gli altri ivi indicati, possano essere realizzati \u0026#171;anche se non previst[i] dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi\u0026#187;, e stabilendo, al comma 4, il possibile recupero, anche a fini abitativi, del piano pilotis esistente, \u0026#171;in deroga alla densit\u0026#224; fondiaria di cui all\u0026#8217;articolo 7 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG, ammettendosi finanche la possibilit\u0026#224; di effettuare, nel medesimo edificio, gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 16 del 2018\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe suddette previsioni, \u0026#171;sebbene indirettamente\u0026#187;, consentirebbero di derogare al PPR adottato d\u0026#8217;intesa con lo Stato, violando cos\u0026#236; l\u0026#8217;obbligo di conformazione degli strumenti urbanistici al PPR. Ci\u0026#242; si porrebbe in collisione con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., rispetto al quale costituirebbero norme interposte gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; con gli artt. 3 e 9 Cost. Sarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; stabiliti dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 1150 del 1942, come attuato mediante il d.m. n. 1444 del 1968, nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, anche per le ragioni che l\u0026#8217;Avvocatura generale ha gi\u0026#224; illustrato nelle censure relative all\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022. Incidendo sul Piano condiviso con lo Stato, le disposizioni impugnate violerebbero, altres\u0026#236;, il principio di leale collaborazione; tutto genererebbe, infine, un pregiudizio della tutela del paesaggio e, dunque, del contenuto dell\u0026#8217;art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e24.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, d\u0026#8217;altro canto, s\u0026#8217;esporrebbe \u0026#171;ad analoghe censure di illegittimit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsso introduce disposizioni per l\u0026#8217;installazione in edifici privati di vasche riabilitative per idroterapia, prevedendo, al comma 1, che al fine di \u0026#171;tutelare i diritti delle persone con disabilit\u0026#224; \u0026#232; consentita la realizzazione di una vasca riabilitativa, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, per svolgere esercizi riabilitativi, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti\u0026#187;. Stabilisce, poi, al comma 4, che agli \u0026#171;eventuali incrementi fuori sagoma si applicano le distanze minime di cui all\u0026#8217;articolo 9 del decreto ministeriale 1444/1968 e le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, energetica, acustica, igienico sanitaria, nonch\u0026#233; le disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/2004, quanto previsto dal PPR, quanto definito dalle norme del PAI [piano stralcio per l\u0027assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po] e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI\u0026#187;. Anche in questo caso, in forza della prevista deroga agli strumenti urbanistici vigenti, si configurerebbe, \u0026#171;sebbene indirettamente\u0026#187;, una violazione del PPR, il cui rispetto sarebbe fatto salvo soltanto in riferimento agli interventi \u0026#8220;fuori sagoma\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePerci\u0026#242;, l\u0026#8217;art. 48 qui impugnato si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; con gli artt. 3 e 9 Cost., \u0026#171;anche alla luce delle considerazioni e dei principi richiamati nel IV motivo di ricorso\u0026#187;. Risulterebbe, altres\u0026#236;, violato l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; fissati dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 1150 del 1942, come attuato mediante il d.m. n. 1444 del 1968, nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, \u0026#171;per le ragioni illustrate nel VII motivo di ricorso\u0026#187;. Il principio di leale collaborazione sarebbe, inoltre, pregiudicato dall\u0026#8217;intervento unilaterale del legislatore regionale e l\u0026#8217;art. 9 Cost. finirebbe per essere violato nella parte in cui \u0026#171;assegna alla tutela del paesaggio il rango di valore primario e assoluto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e25.\u0026#8211; Con atto depositato il 17 agosto 2022 si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Piemonte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePreliminarmente la difesa regionale ha rilevato come, con riguardo a diverse delle censure contenute nel ricorso, la Regione, in controdeduzione alle osservazioni dei Ministeri della transizione ecologica, della salute, della giustizia, delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibile e della cultura, avrebbe offerto \u0026#171;disponibilit\u0026#224; a modificare molte delle norme impugnate\u0026#187;, ma il termine per proporre l\u0026#8217;impugnativa avrebbe impedito di avviare il confronto in tempi utili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la difesa della Regione Piemonte richiama, rispetto alle singole censure, le proposte di \u0026#171;modifiche/integrazioni/abrogazioni che, nell\u0026#8217;ottica di un leale confronto ai fini di una risoluzione delle (o per lo meno, di alcune delle) questioni controverse, il Consigliere regionale primo firmatario\u0026#187; avrebbe \u0026#171;proposto nel/nei documenti di controdeduzioni\u0026#187; o, \u0026#171;comunque, intende proporre al fine di uniformare (cercare di uniformare) la legge impugnata ai rilievi ministeriali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e25.1.\u0026#8211; Con riferimento alla questione promossa con riguardo all\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha modificato l\u0026#8217;art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente al principio statale della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; recato dall\u0026#8217;art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, la difesa regionale riporta ampi stralci delle proposte di modifica e rileva come esse, \u0026#171;comportando l\u0026#8217;automatico allineamento, quanto alla nozione di stato legittimo, della disposizione regionale a quella statale di cui all\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del DPR n. 380/2001, super[erebbero] quindi i rilievi di incostituzionalit\u0026#224; sollevati dal Governo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e25.2.\u0026#8211; Quanto alle questioni promosse sull\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 e all\u0026#8217;art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, la difesa della Regione evidenzia il ruolo della clausola generale prevista all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018. Questa nel prevedere il \u0026#171;rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del piano paesaggistico regionale (PPR)\u0026#187; assicurerebbe il \u0026#171;ruolo preminente del PPR e la sua prevalenza rispetto alla pianificazione comunale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censurate deroghe alla normativa urbanistica non \u0026#171;comport[erebbero, pertanto,] una deroga anche alla normativa paesaggistica\u0026#187;, stante che \u0026#171;molti degli articoli censurati prevedono un rinvio, \u0026#8220;fanno salve\u0026#8221;, le previsioni del PPR nonch\u0026#233; dei piani territoriali e dei piani regolatori generali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale fa, inoltre, cenno alla possibilit\u0026#224; di inserire, in sede di iniziative di collaborazione e dialogo, menzioni espresse al richiamo di tutte le disposizioni paesaggistiche vigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRelativamente poi alla ritenuta violazione anche del principio di leale collaborazione, la difesa regionale insiste sull\u0026#8217;incontestato processo pianificatorio regionale e sulla massima collaborazione cui esso si \u0026#232; ispirato, richiamando l\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 (non oggetto di impugnativa), nella parte in cui \u0026#171;inserisce all\u0026#8217;art. 17 della legge regionale n. 56/1977, il comma 4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e secondo il quale \u0026#8220;4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e. Sono varianti di adeguamento al PPR quelle finalizzate all\u0026#8217;esclusivo recepimento del PPR, relativamente agli elaborati di cui all\u0026#8217;articolo 8 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, da formarsi e approvarsi con la procedura di cui all\u0026#8217;articolo 15. Tale adeguamento pu\u0026#242; altres\u0026#236; avvenire nell\u0026#8217;ambito delle varianti di cui al comma 3. 4 \u003cem\u003eter\u003c/em\u003e. Al procedimento relativo alle varianti di adeguamento al PPR resta ferma la partecipazione degli organi ministeriali secondo quanto disposto dal decreto legislativo 42/2004\u0026#8221;\u0026#187;. La difesa della resistente fa altres\u0026#236; riferimento al comma 1 dello stesso art. 2 che inserisce, \u0026#171;tra le varianti strutturali di cui al comma 4 dell\u0026#8217;art. 17 della legge regionale n. 56/1977, le citate \u0026#8220;varianti di adeguamento al PPR\u0026#8221;\u0026#187;. Ad avviso della resistente, scopo di tali modifiche sarebbe quello di agevolare (e incentivare) la procedura di adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del PPR, cos\u0026#236; favorendo una pi\u0026#249; rapida conclusione del citato processo di conformazione, e tale intento sarebbe perci\u0026#242; pienamente in linea con il principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e25.3.\u0026#8211; Avendo poi riguardo alla lamentata violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, che sarebbe stata realizzata con la modifica apportata dall\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 all\u0026#8217;art. 5, commi 2, 3, 4 e 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, la difesa della Regione resistente rileva che \u0026#171;al comma 11 dell\u0026#8217;articolo in questione vengono chiaramente \u0026#8220;fatte salve le diverse previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti\u0026#8221; con ci\u0026#242; evidentemente intendendosi che non possono essere autorizzati interventi in contrasto con il PPR\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, \u0026#171;in quell\u0026#8217;ottica collaborativa\u0026#187; menzionata in premessa dell\u0026#8217;atto di costituzione, la difesa regionale riporta lo stralcio di proposte di modifica che comporterebbero \u0026#171;l\u0026#8217;automatica decadenza della dedotta censura di incostituzionalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e25.4.\u0026#8211; Quanto alle questioni sollevate sull\u0026#8217;art. 8, commi 1 e 6 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, la Regione illustra le modifiche proposte e sostiene che sono \u0026#171;tali da superare i rilievi di incostituzionalit\u0026#224; sollevati dall\u0026#8217;Avvocatura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero, poi, non fondate le questioni promosse sull\u0026#8217;art. 8, comma 9, della medesima legge regionale, in quanto la disposizione che prevede la deroga al d.m. 5 luglio 1975 riguarderebbe la realizzazione di opere edilizie volte a conseguire l\u0026#8217;agibilit\u0026#224; di un sottotetto esistente, che verrebbe migliorato sotto il profilo igienico-sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAvuto riguardo all\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 la Regione, pur ribadendo la non fondatezza delle censure dedotte dalla difesa dello Stato, illustra l\u0026#8217;integrazione proposta al testo, che sarebbe in grado di superare le criticit\u0026#224; riscontrate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e25.5.\u0026#8211; Quanto alle questioni promosse sull\u0026#8217;art. 16, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, la difesa regionale rinvia alle proposte di modifica gi\u0026#224; menzionate concernenti il riferimento allo \u0026#171;stato legittimo degli immobili\u0026#187;, proposte che sarebbero tali \u0026#171;da superare la eccepita censura di incostituzionalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e25.6.\u0026#8211; Infine, con riguardo alle impugnazioni sull\u0026#8217;art. 20, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, la difesa della Regione Piemonte fa ancora riferimento alle modifiche che, nell\u0026#8217;ottica collaborativa pi\u0026#249; volte evocata, sarebbero in via di definizione, e che determinerebbero \u0026#171;la decadenza anche delle anzidette censure\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e25.7.\u0026#8211; Con riferimento alle impugnazioni concernenti l\u0026#8217;art. 41 della legge n. 7 del 2022, la Regione Piemonte sostiene che con la legge reg. Piemonte n. 19 del 1999 era gi\u0026#224; stata individuata una serie di tipologie di variante essenziale, ora aggiornate con la disposizione impugnata sulla base dei nuovi criteri costruttivi e dei nuovi parametri urbanistici previsti nei piani regolatori comunali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale sostiene che, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 32 t.u. edilizia si limita a stabilire solo dei criteri generali (\u0026#171;aumento consistente della cubatura [\u0026#8230;] modifiche sostanziali di parametri urbanistici [\u0026#8230;]\u0026#187;), ben poteva la Regione, nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza legislativa nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, modificare o, meglio, specificare diversamente rispetto a quanto fatto in precedenza con la legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, i generici criteri statali, elencando le condizioni tassative che sole consentono di considerare di integrare la fattispecie di variazione edilizia essenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e26.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;atto di costituzione in giudizio, la Regione ha anche fatto presente che, al fine di una risoluzione delle questioni controverse, erano in corso delle valutazioni sulle possibili abrogazioni o modifiche alle disposizioni impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu istanza congiunta delle parti, \u0026#232; stato dunque disposto un rinvio dell\u0026#8217;udienza di trattazione del ricorso, al fine di consentire il completamento delle modifiche legislative in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge della Regione Piemonte 19 settembre 2023, n. 20, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)\u0026#187;, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 23 febbraio 2024, ha presentato rinuncia parziale, relativa \u0026#8211; tra le altre \u0026#8211; alle censure sugli artt. 3, comma 2; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18, comma 3; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34, comma 1; 36; 40 e 42 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa rinuncia \u0026#232; stata accettata dalla Regione con atto depositato il 5 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e27.\u0026#8211; La Regione ha quindi depositato una memoria in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, con cui ha precisato le proprie posizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e27.1.\u0026#8211; In particolare, in merito alla prima censura sull\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, ritiene che la modifica apportata dalla legge reg. Piemonte n. 20 del 2023 all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed-\u003c/em\u003e\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 (cui l\u0026#8217;art. 5 fa rinvio) abbia reso prive di fondamento le ragioni di doglianza e chiede pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere della difesa regionale, sussisterebbero entrambe le condizioni che questa Corte richiede a tal fine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa un lato, l\u0026#8217;intervento sarebbe satisfattivo e, da un altro lato, la rinuncia alla questione sull\u0026#8217;art. 3, comma 2, \u0026#171;rende[rebbe] ragione di una sorta di \u0026#8220;certificazione\u0026#8221; da parte del Governo circa la mancata applicazione \u003cem\u003emedio tempore \u003c/em\u003edella norma regionale su cui si sarebbe fondata l\u0026#8217;asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale del profilo di censura dell\u0026#8217;art. 5\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e27.2.\u0026#8211; Con riguardo alla seconda questione posta sull\u0026#8217;art. 5 della citata legge regionale, la difesa resistente sostiene la non fondatezza \u0026#171;per la palese erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo che [\u0026#8230;] sorregge\u0026#187; la stessa, ossia il convincimento che il nuovo comma 3 dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 renderebbe possibile e autorizzerebbe, anche se indirettamente, una violazione del PPR, per la sola possibilit\u0026#224; di derogare al PRG.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSimile assunto sarebbe privo di consistenza, poich\u0026#233; i richiami che la legge regionale opera al PPR e alla disciplina statale sulla tutela del paesaggio renderebbero evidente la \u0026#171;impossibilit\u0026#224; di ricavare dalla disposizione oggetto delle censure [\u0026#8230;] una qualunque norma che abiliti o anche solo renda possibile una ipotetica deroga alle previsioni del vigente PPR nella sua integralit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl medesimo esito si potrebbe comunque giungere, a parere della difesa regionale, anche considerando che nella Regione Piemonte troverebbe immediata applicazione la disposizione transitoria nazionale sul secondo piano casa, che contempla espressamente la derogabilit\u0026#224; al PRG e agli strumenti di pianificazione urbanistica, stabilendo al contempo \u0026#171;tutti i pres\u0026#236;di necessari a garantire la conformit\u0026#224; dei suddetti interventi alle previsioni e alle misure della pianificazione paesaggistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, il legislatore regionale non avrebbe ampliato la portata di disposizioni eccezionali derogatorie al piano paesaggistico, ma si sarebbe limitato a rendere esplicito, ai fini del riuso e della riqualificazione di determinati immobili, \u0026#171;il perfetto allineamento alla disciplina statale di cui all\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 70 del 2011\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e27.3.\u0026#8211; Quanto alla prima censura relativa all\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, la Regione ne sostiene la non fondatezza ritenendo che l\u0026#8217;asserita derogabilit\u0026#224; del PPR sarebbe manifestamente priva di fondamento, potendosi interpretare la norma nel senso che, \u0026#171;pur nell\u0026#8217;ambito di una disciplina che consente limitate e puntuali deroghe agli strumenti urbanistici vigenti, ne sancisce comunque e in ogni caso la espressa inderogabilit\u0026#224; con riferimento ad alcuni specifici contenuti prescrittivi, tra i quali sono esplicitamente menzionati quelli finalizzati alla conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi e architettonici \u0026#8220;di valore (\u0026#8230;) paesaggistico\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e27.4.\u0026#8211; Anche relativamente alla seconda censura appuntata sull\u0026#8217;art. 7 della citata legge regionale n. 7 del 2022, la Regione deduce argomenti per la non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella prospettazione della difesa regionale, la norma impugnata non comporterebbe in realt\u0026#224; una derogabilit\u0026#224; \u003cem\u003eex lege \u003c/em\u003ealla pianificazione urbanistica e agli standard\u003cem\u003e \u003c/em\u003eurbanistici di cui al d.m. n. 1444 del 1968, perch\u0026#233; la normativa regionale, e in particolar l\u0026#8217;art. 3, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, contemplerebbero anche per gli interventi di cui alla norma impugnata, un rinvio \u0026#171;a quanto previsto [\u0026#8230;] dall\u0026#8217;articolo 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001\u0026#187;: in virt\u0026#249; di tale rinvio, sarebbe in tale norma statale che gli interventi regionali troverebbero \u0026#171;esplicita copertura\u0026#187;, nella misura in cui quella \u0026#171;autorizza stabilmente e senza limiti temporali, alle condizioni e con i vincoli procedimentali ivi previsti, il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti e agli standard urbanistici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale riconosce, semmai, che si possa riscontrare un \u0026#171;possibile elemento di (invero minimo) disallineamento\u0026#187; rispetto alla menzionata disciplina statale, soltanto l\u0026#224; dove la norma regionale impugnata contempla anche la possibilit\u0026#224; di \u0026#171;superare le densit\u0026#224; fondiarie stabilite dall\u0026#8217;art. 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444\u0026#187;, ponendosi cos\u0026#236; apparentemente in contrasto anche con quanto stabilito dallo stesso art. 14, comma 3, t.u. edilizia. In tal caso, il legislatore statale ha infatti stabilito \u0026#171;in termini assoluti la inderogabilit\u0026#224; \u0026#8220;delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444\u0026#8221;\u0026#187;. Soltanto per questa parte, perci\u0026#242;, la questione potrebbe essere dichiarata fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e27.5.\u0026#8211; Sempre con la memoria presentata in vista dell\u0026#8217;udienza pubblica, la Regione Piemonte ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per genericit\u0026#224;, delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse in riferimento agli artt. 9 e 97 Cost., rilevando altres\u0026#236; che quest\u0026#8217;ultimo parametro non sarebbe \u0026#171;neppure menzionato nella Relazione di accompagnamento alla Delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all\u0026#8217;impugnativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione riferita all\u0026#8217;art. 3 Cost. non sarebbe fondata, in quanto la disposizione impugnata, nel consentire la possibilit\u0026#224; di recuperare i sottotetti anche di futura realizzazione, non sarebbe irragionevole, alla luce delle apprezzabili finalit\u0026#224; perseguite dal legislatore regionale, volte a \u0026#171;incentivare il recupero dei sottotetti e dei solai ritenendoli una risorsa estremamente strategica per perseguire l\u0026#8217;obiettivo di una drastica riduzione del consumo di suolo e di una razionale rigenerazione urbana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAvuto riguardo all\u0026#8217;art. 8, comma 6, della legge regionale impugnata, la Regione sostiene che la disposizione non conterrebbe una \u0026#171;deroga sistematica e generalizzata agli strumenti urbanistici\u0026#187;, ma avrebbe soltanto esplicitato che per i sottotetti, che sono \u0026#171;organismi edilizi non funzionalmente e strutturalmente autonomi rispetto all\u0026#8217;edificio principale e situati all\u0026#8217;interno del medesimo involucro edilizio\u0026#187;, la conformit\u0026#224; agli indici e ai parametri edilizi non dovrebbe \u0026#171;essere nuovamente e autonomamente verificata, essendo sufficiente quella gi\u0026#224; accertata al momento del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell\u0026#8217;edificio principale e che riguarda necessariamente l\u0026#8217;intero involucro edilizio, ivi compresa la porzione relativa ai sottotetti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, occorrerebbe tenere conto della circostanza che nella Regione Piemonte \u0026#232; vigente un piano paesaggistico approvato congiuntamente nel 2017 con il Ministro competente e che la disciplina impugnata non contemplerebbe alcuna deroga espressa ai vincoli e alle previsioni del piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, aggiunge la Regione, l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 contiene un espresso richiamo alla necessit\u0026#224; di rispettare le disposizioni del codice dei beni culturali e del piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 8, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, la Regione richiama, ai fini della non fondatezza della questione, la sentenza di questa Corte n. 54 del 2021 e ritiene, in base alle considerazioni ivi svolte, che la peculiare morfologia dei vani sottotetto \u0026#8211; i quali \u0026#171;si pongono, rispetto all\u0026#8217;edificio principale, in un rapporto di stretta dipendenza sia sotto il profilo strutturale che funzionale, al punto che essi non possono essere classificati come autonomi organismi edilizi \u0026#8211; non consente di estendere a essi la disciplina prevista dal legislatore statale con il d.m. 5 luglio 1975 in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari degli edifici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e27.6.\u0026#8211; Infine, in relazione alle censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l\u0026#8217;art. 10 della legge regionale impugnata, la Regione osserva che l\u0026#8217;art. 1 del regolamento regionale attuativo del piano paesaggistico regionale prevede, in conformit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 145, comma 5, cod. beni culturali, la partecipazione alla procedura di approvazione della variante semplificata degli organi ministeriali interessati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiama, quindi, l\u0026#8217;art. 11, comma 5, del citato regolamento, secondo cui \u0026#171;[p]er le varianti semplificate di cui all\u0026#8217;articolo 17\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della l.r. 56/1977, ivi comprese quelle di cui al comma 15\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del medesimo articolo, il rispetto del Ppr \u0026#232; verificato nell\u0026#8217;ambito della conferenza di servizi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e27.7.\u0026#8211; Quanto alle censure concernenti l\u0026#8217;art. 41 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, la Regione Piemonte ribadisce le ragioni di non fondatezza delle questioni gi\u0026#224; esposte nell\u0026#8217;atto di costituzione, avendo il legislatore regionale unicamente specificato e delimitato le condizioni per la individuazione delle variazioni essenziali dettate dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e27.8.\u0026#8211; Riguardo l\u0026#8217;impugnativa dell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, la difesa regionale afferma che la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. sarebbe manifestamente infondata per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo: come questa Corte avrebbe gi\u0026#224; affermato, non sarebbe corretto inferire, dalla previsione di interventi in deroga agli strumenti urbanistici, un\u0026#8217;automatica deroga al Piano paesaggistico vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli artt. 24, comma 1, e 49, comma 7, della legge reg. Piemonte n. 56 del 1977, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 7 della legge della Regione Piemonte 1\u0026#176; dicembre 2008, n. 32, recante \u0026#171;Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)\u0026#187; imporrebbero, peraltro, ai fini del rilascio del titolo edilizio, la valutazione di conformit\u0026#224; con le previsioni del Piano paesaggistico: l\u0026#8217;ordinamento regionale, dunque, garantirebbe indubitabilmente il rispetto del PPR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., pure, sarebbe non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni regionali, infatti, dovrebbero interpretarsi alla luce di quanto previsto nell\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia: sarebbe del tutto legittimo prevedere nuovi interventi edilizi, in deroga ai piani urbanistici, ove si consideri che la norma statale gi\u0026#224; lo consente, se sussistono finalit\u0026#224; di pubblico interesse (esistenti nel caso qui esaminato: rigenerazione urbana o recupero sociale dell\u0026#8217;insediamento) e a condizione che si rispetti uno specifico iter procedimentale (delibera del Consiglio comunale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePotrebbe allora rilevarsi un \u0026#171;(invero minimo) disallineamento rispetto alla disciplina del TUE\u0026#187; solamente nella parte in cui l\u0026#8217;art. 47, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, prevede la possibilit\u0026#224; di derogare agli standard sulle densit\u0026#224; fondiarie di cui al d.m. n. 1444 del 1968, i quali potrebbero, in effetti, rappresentare principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;: ci\u0026#242; potrebbe giustificare una decisione di accoglimento, ma solamente parziale e limitato all\u0026#8217;inciso \u0026#171;in deroga alla densit\u0026#224; fondiaria di cui all\u0026#8217;art. 7 del decreto ministeriale 1444/1968\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e27.9.\u0026#8211; Per quanto concerne l\u0026#8217;impugnativa dell\u0026#8217;art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, la Regione sostiene che la questione concernente la (indiretta) violazione del Piano paesaggistico, determinata dalla possibilit\u0026#224; di costruire le vasche per la idroterapia in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sarebbe manifestamente infondata per le stesse ragioni gi\u0026#224; esposte con riferimento alla stessa censura rivolta all\u0026#8217;art. 47 della citata legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione che riguarda, invece, la violazione dei principi fondamentali nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; sarebbe non fondata perch\u0026#233; le disposizioni impugnate avrebbero l\u0026#8217;espressa finalit\u0026#224; di tutelare i diritti delle persone con disabilit\u0026#224; e, ove confrontate con la legge quadro statale in materia, la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l\u0026#8217;assistenza, l\u0026#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), risulterebbero a essa pienamente conformi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe si considera, infatti, che l\u0026#8217;art. 10 della legge n. 104 del 1992 prevede che l\u0026#8217;approvazione di progetti edilizi per costruire immobili da destinare a comunit\u0026#224; alloggio e a centri riabilitativi costituisce variante al Piano regolatore, non si potrebbe ritenere illegittima l\u0026#8217;installazione di vasche in fabbricati privati per la terapia dei soggetti con disabilit\u0026#224;, pure se in deroga al Piano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 10 ora menzionato esprimerebbe, insomma, una norma di principio, che andrebbe applicata al caso della costruzione di tali vasche riabilitative, se presente la certificazione della disabilit\u0026#224; ai sensi della legge n. 104 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e28.\u0026#8211; Il 19 marzo 2024 \u0026#232; intervenuta fuori termine la Societ\u0026#224; Fabrizio Taricco Costruzioni srl.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e29.\u0026#8211; Nella pubblica udienza del 9 aprile 2024, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato e gli avvocati della Regione hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella stessa udienza \u0026#232; stato dichiarato inammissibile l\u0026#8217;intervento della Societ\u0026#224; Fabrizio Taricco Costruzioni srl.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 54 reg. ric. 2022, depositato il 5 agosto 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 2; 5; 7; 8, commi 1, 6 e 9; 10; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18, comma 3; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34, comma 1; 36; 40; 41; 42; 47, commi 2 e 4, e 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, deducendo la violazione di molteplici parametri costituzionali: degli artt. 3, 5, 9, 32, 97, 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), e 118, commi primo e secondo, Cost., in relazione, quanto alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e all\u0026#8217;art. 5, comma 11, d.l. n. 70 del 2011, come convertito; dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, recati dagli artt. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 10, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), 14, 16, comma 4, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e), 23, comma 01, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), 31, 32, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), e 34-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003et.u. edilizia, dall\u0026#8217;art. 5, commi 10 e 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, e dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e legge n. 1150 del 1942, come attuato mediante il d.m. n. 1444 del 1968; del medesimo parametro di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., quanto alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in relazione al d.m. 5 luglio 1975; e, infine, del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, deve essere ribadita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento spiegato dalla Societ\u0026#224; Fabrizio Taricco Costruzioni, gi\u0026#224; dichiarata con l\u0026#8217;ordinanza dibattimentale, allegata a questa sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre in via preliminare, deve essere dichiarata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\u0026#8217;estinzione, per intervenuto atto di rinuncia depositato il 23 febbraio 2023 dal Presidente del Consiglio dei ministri, accettato il successivo 5 marzo dalla Regione Piemonte, delle questioni concernenti gli artt. 3, comma 2; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18, comma 3; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34, comma 1; 36; 40 e 42 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La prima tra le questioni non oggetto di rinuncia verte sull\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, avrebbe consentito la realizzazione degli interventi previsti dal cosiddetto secondo piano casa anche su immobili oggetto di condono e, pertanto, \u0026#171;non conformi alla normativa urbanistica ed edilizia secondo il parametro della doppia conformit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe conseguirebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con il principio fondamentale nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, stabilito dall\u0026#8217;art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, il quale prevede che \u0026#171;[g]li interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilit\u0026#224; assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nelle memorie, la difesa regionale d\u0026#224; conto della modifica apportata con la legge reg. Piemonte n. 20 del 2023 all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, cui la norma impugnata fa rinvio, al fine di individuare la nozione di edifici e di parti di edifici legittimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito di tale novella, gli edifici legittimi, cui risulterebbero applicabili gli interventi menzionati dal secondo piano casa, sarebbero solo quelli \u0026#171;realizzati legittimamente o per i quali \u0026#232; stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione, pertanto, chiede la cessazione della materia del contendere, poich\u0026#233; la riforma introdotta avrebbe reso prive di fondamento le doglianze dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine, sostiene che l\u0026#8217;intervento risulterebbe satisfattivo e che la rinuncia alle questioni relative all\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 \u0026#171;rende[rebbe] ragione di una sorta di \u0026#8220;certificazione\u0026#8221; da parte del Governo circa la mancata applicazione \u003cem\u003emedio tempore \u003c/em\u003edella norma regionale su cui si sarebbe fondata l\u0026#8217;asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale del profilo di censura dell\u0026#8217;art. 5\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Secondo questa Corte \u0026#8211; diversamente da quanto sostiene la difesa regionale \u0026#8211;dalla rinuncia alle questioni concernenti l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 non \u0026#232; dato inferire n\u0026#233; che la norma abrogata non abbia trovato applicazione \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e, n\u0026#233; una carenza di interesse rispetto alla censura relativa all\u0026#8217;art. 5 della medesima legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, non pu\u0026#242; essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 ha novellato l\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, operando, al fine della individuazione degli edifici o delle parti di edificio legittimi, un rinvio all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera\u003cem\u003e d-\u003c/em\u003e\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, che li identifica in quelli \u0026#171;realizzati legittimamente o per i quali \u0026#232; stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell\u0026#8217;andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, vengono considerati \u0026#8220;legittimi\u0026#8221; anche quegli edifici per i quali era stato rilasciato titolo abilitativo in base all\u0026#8217;art. 31 della legge n. 47 del 1985, all\u0026#8217;art. 39 della legge n. 724 del 1994 e all\u0026#8217;art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito. Le richiamate previsioni normative hanno, in particolare, regolato presupposti e condizioni per tre diversi condoni edilizi, vale a dire per tre eccezionali ipotesi in cui il legislatore, in via straordinaria e con regole \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e, ha consentito di sanare situazioni di abuso, perpetrate sino a una certa data, di natura sostanziale (sul punto si vedano le sentenze n. 42 del 2023, n. 68 del 2018, n. 232 e n. 50 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, come novellato sempre dall\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, ha rinviato, ai fini del riuso e della riqualificazione degli immobili di cui al comma 1, a quanto previsto, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;dall\u0026#8217;articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo \u0026#8211; Prime disposizioni urgenti per l\u0026#8217;economia), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106\u0026#187; (per l\u0026#8217;appunto il cosiddetto secondo piano casa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva, quale conseguenza, che il legislatore regionale ha consentito gli interventi previsti dal secondo piano casa anche rispetto a immobili abusivi condonati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Tale conclusione si pone in aperto contrasto con quanto disposto dall\u0026#8217;art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; precisato da questa Corte (sentenza n. 24 del 2022, e in senso conforme sentenza n. 90 del 2023), la citata previsione, in base alla quale \u0026#171;[g]li interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilit\u0026#224; assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria\u0026#187;, si deve \u0026#171;interpretare in senso restrittivo, in coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della normativa in esame\u0026#187;. Mentre, infatti, \u0026#171;il condono ha per effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell\u0026#8217;abuso, a prescindere dalla conformit\u0026#224; delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia (sentenza n. 50 del 2017, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), il titolo in sanatoria presuppone la conformit\u0026#224; alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell\u0026#8217;immobile sia al momento della presentazione della domanda (sentenza n. 107 del 2017, punto 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). A favore dell\u0026#8217;interpretazione restrittiva milita il carattere generale del divieto di concessione di premialit\u0026#224; volumetriche per gli immobili abusivi, espressivo della scelta fondamentale del legislatore statale di disconoscere vantaggi in caso di abuso e di derogare a tale principio in ipotesi tassative\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Per le ragioni esposte, l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l\u0026#8217;art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 v\u0026#236;ola l\u0026#8217;art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, che non soltanto \u0026#232; \u0026#171;norma fondamentale di riforma economico-sociale\u0026#187; (sentenze n. 90 del 2023 e n. 24 del 2022), ma si ascrive altres\u0026#236; ai principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;; pertanto, la norma impugnata si pone in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Deve, tuttavia, precisarsi che, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 20 del 2023 ha modificato la norma a cui fa rinvio l\u0026#8217;indicato art. 3, comma 1, vale a dire l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), della legge regionale n. 16 del 2018, il cui testo novellato stabilisce che siano edifici o parti di edifici legittimi solo quelli \u0026#171;realizzati legittimamente o per i quali \u0026#232; stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)\u0026#187;, la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale va limitata alla portata del rinvio antecedente a tale ultima riforma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, \u0026#232; costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ha reso applicabile \u0026#8211; in virt\u0026#249; del rinvio all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e),\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella citata legge reg. n. 16 del 2018, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 20 del 2023 \u0026#8211; la disciplina di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 9 e seguenti del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, anche agli edifici per i quali \u0026#171;[era] stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi [\u0026#8230;] della legge 28 febbraio 1985, n. 47 [\u0026#8230;], della legge 23 dicembre 1994, n. 724 [\u0026#8230;], del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Di seguito, l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 \u0026#232; stato impugnato anche nella parte in cui modifica l\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma stabilisce che, \u0026#171;[l]imitatamente ai casi di cui al comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e)\u0026#187; \u0026#8211; il quale, nel rinviare all\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, richiama gli interventi previsti dal secondo piano casa \u0026#8211; il rilascio del permesso di costruire \u0026#232; subordinato a una deliberazione comunale. Quest\u0026#8217;ultima, in particolare, deve dichiarare: \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;interesse pubblico dell\u0026#8217;iniziativa in progetto. L\u0026#8217;effettiva riqualificazione integra l\u0026#8217;interesse pubblico ove rimuova, relativamente a edifici degradati o con funzioni incongrue o dismessi, anche mediante il mutamento di destinazioni d\u0026#8217;uso, condizioni di degrado sociale, edilizio, economico, anche singolarmente intese; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) il corretto inserimento dell\u0026#8217;intervento nel contesto urbano; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;eventuale attribuzione di volume o superficie premiale, espressa applicando i parametri di cui alla normativa locale; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;eventuale delocalizzazione di superficie o volume, in tutto o in parte, in area o aree diverse, purch\u0026#233; non caratterizzate da inedificabilit\u0026#224; assoluta. La dotazione delocalizzata pu\u0026#242; aggiungersi a quella esistente o prevista dalla disciplina urbanistica vigente; \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) gli interventi eventualmente necessari per conseguire l\u0026#8217;armonizzazione architettonica e paesaggistica rispetto al contesto edificato, con facolt\u0026#224; di concedere, previa motivazione, premialit\u0026#224; anche maggiori rispetto a quelle di cui alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e). Fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione del consiglio comunale, trova applicazione la disciplina prevista dal PRG vigente nel comune\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il ricorrente ritiene che la norma impugnata consentirebbe interventi di rilevante impatto sul territorio, in deroga agli strumenti urbanistici, e da questo inferisce il rischio di deroga anche alla disciplina paesaggista e al PPR. Verrebbe, in tal modo, violato il \u0026#171;principio di gerarchia dei piani [\u0026#8230;] che pone il piano paesaggistico al vertice della pianificazione\u0026#187; e in posizione \u0026#171;prevale[nte] [\u0026#8230;] sulle disposizioni regionali urbanistiche\u0026#187;, e sarebbe altres\u0026#236; minata l\u0026#8217;attuazione unitaria del piano paesaggistico mediante pianificazione urbanistica. Si contesta, poi, che il comune, nel verificare la conformit\u0026#224; alle esigenze ambientali, sarebbe investito di poteri di pianificazione paesaggistica, dovendo stabilire autonomamente gli interventi eventualmente necessari per conseguire l\u0026#8217;armonizzazione architettonica e paesaggistica rispetto al contesto edificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il ricorso lamenta che la norma stabilirebbe interventi generali e astratti che consentirebbero \u0026#171;indiscriminatamente interventi di rilevante impatto sul territorio, senza una valutazione in concreto\u0026#187;. In tal modo, la tutela paesaggistica verrebbe gravemente menomata, \u0026#171;perch\u0026#233; limitata alle singole decisioni che, caso per caso, gli organi amministrativi preposti dovranno assumere nell\u0026#8217;ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all\u0026#8217;art. 146 del Codice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma regionale, pertanto, violerebbe gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e all\u0026#8217;art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In correlazione a tale profilo di censura, il ricorrente ravvisa un contrasto anche con il principio di leale collaborazione, poich\u0026#233; l\u0026#8217;impugnato art. 5 sarebbe il frutto di una scelta assunta unilateralmente dalla Regione, al di fuori del lungo percorso condiviso con lo Stato che ha condotto all\u0026#8217;approvazione del piano paesaggistico regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Infine, alle richiamate censure vengono aggiunti ancillari rilievi di irragionevolezza riferiti alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., con i quali si contesta che la ritenuta deroga alla pianificazione paesaggistica risulterebbe contraddittoria e irragionevole rispetto all\u0026#8217;approvazione del piano paesaggistico, nonch\u0026#233; contraria al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel loro complesso, le questioni promosse con riguardo all\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui modifica l\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La Regione Piemonte \u0026#8211; come lo stesso ricorrente riconosce \u0026#8211; ha approvato, con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, il PPR, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;accordo sul Piano paesaggistico del 14 marzo 2017, stipulato con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali (oggi: Ministero della cultura), ai sensi dell\u0026#8217;art. 143, comma 2, cod. beni culturali, cos\u0026#236; portando a compimento il processo di co-pianificazione con lo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, la Regione Piemonte ha inoltre adottato il regolamento regionale attuativo del Piano paesaggistico regionale, in vigore dal 12 aprile 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha pi\u0026#249; volte evidenziato (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 17 del 2023, n. 240, n. 187 e n. 24 del 2022, n. 124 e n. 54 del 2021), in virt\u0026#249; del principio di prevalenza della tutela paesaggistica, la normativa dettata da una Regione dotata di PPR va interpretata, in assenza di deroghe espresse alla disciplina paesaggistica, in termini di conformit\u0026#224; alla stessa e alle prescrizioni del PPR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltretutto, nel caso della legge regionale in esame, qualsivoglia dubbio in merito a supposte deroghe alla citata disciplina e al PPR si dissolve a fronte del chiaro portato normativo dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, in base al quale \u0026#232; solo \u0026#171;nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del piano paesaggistico regionale (PPR)\u0026#187; che la Regione pu\u0026#242; promuovere \u0026#171;interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti, interventi di rigenerazione urbana e il recupero dei sottotetti e dei rustici\u0026#187;, finalizzati a \u0026#171;limitare il consumo di suolo e riqualificare la citt\u0026#224; esistente, aumentare la sicurezza statica dei manufatti, le prestazioni energetiche degli stessi, favorire il miglioramento della qualit\u0026#224; ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Di conseguenza, una norma regionale come quella impugnata, che consente deroghe agli strumenti di pianificazione urbanistica, non integra di per s\u0026#233; anche una deroga alle prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e al PPR (cos\u0026#236; gi\u0026#224; le sentenze n. 17 del 2023 e n. 124 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#224; dove la norma prevede, quale condizione per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli interventi di cui all\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, la deliberazione comunale che dichiara l\u0026#8217;interesse pubblico dell\u0026#8217;iniziativa e \u0026#171;gli interventi eventualmente necessari per conseguire l\u0026#8217;armonizzazione architettonica e paesaggistica rispetto al contesto edificato\u0026#187;, essa pu\u0026#242; essere pianamente interpretata in un senso non derogatorio delle prescrizioni del PPR e di tutta la normativa ambientale, a partire dalla necessaria autorizzazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl doveroso rispetto della disciplina prevista dal PPR rende, di conseguenza, automaticamente inderogabili le disposizioni del PRG, che siano attuative del PPR, nel caso in cui i comuni abbiano adeguato i PRG al PPR. Parimenti, nel caso dei comuni che non si siano ancora adeguati, risultano inderogabili le prescrizioni del PRG la cui violazione determini un diretto contrasto con le previsioni del PPR immediatamente cogenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma regionale impugnata, pertanto, non comporta alcuna frammentazione incontrollata dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di pianificazione, tale da \u0026#171;compromettere l\u0026#8217;imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l\u0026#8217;ambito della tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost.)\u0026#187; (sentenza n. 19 del 2023 che richiama in proposito la sentenza n. 229 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Infine, tanto pi\u0026#249; non \u0026#232; dato inferire dalla deroga al PRG l\u0026#8217;automatica (anche se indiretta) deroga al PPR, in quanto la disciplina regionale si plasma sulla falsariga dell\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia. Questo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ammette la richiesta di permesso di costruire in deroga, \u0026#171;previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l\u0026#8217;interesse pubblico limitatamente alle finalit\u0026#224; di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell\u0026#8217;insediamento\u0026#187;, s\u0026#236; da configurare \u0026#8211; secondo questa Corte \u0026#8211; un possibile modello che pu\u0026#242; dispensare dal rispetto del PRG, in virt\u0026#249; di un permesso in deroga che presuppone un accertamento caso per caso sulla sussistenza di un interesse pubblico (sentenze n. 163 e n. 17 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, tanto nella disciplina statale appena richiamata, quanto in quella regionale impugnata che su di essa si forgia, l\u0026#8217;interesse pubblico \u0026#232; strettamente correlato a esigenze di tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio. Nel caso della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 la finalit\u0026#224; perseguita \u0026#8211; come si evince dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, e dallo stesso art. 3, comma 3, impugnato \u0026#8211; \u0026#232;, infatti, quella di limitare il consumo di suolo e di riqualificare la citt\u0026#224; esistente, di aumentare la sicurezza statica dei manufatti e le prestazioni energetiche degli stessi, nonch\u0026#233; di favorire il miglioramento della qualit\u0026#224; ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunga che, poich\u0026#233; la normativa regionale impugnata affida alla deliberazione del Consiglio comunale il compito di operare un accertamento caso per caso in merito alla sussistenza dell\u0026#8217;interesse pubblico, il suo stesso tenore testuale smentisce la prospettazione dell\u0026#8217;Avvocatura generale, secondo la quale la previsione avrebbe disposto interventi generali e astratti \u0026#171;di rilevante impatto sul territorio, senza una valutazione in concreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Esclusa \u0026#8211; in virt\u0026#249; della ricostruzione sopra riportata \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; di ravvisare nella norma impugnata una deroga alla disciplina paesaggistica statale e al PPR, vengono a cadere anche le censure che lamentano un contrasto con il principio di leale collaborazione, nonch\u0026#233; con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto sorrette dal presupposto interpretativo appena confutato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Per le ragioni esposte, le questioni promosse con riguardo all\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui modifica l\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e all\u0026#8217;art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La successiva norma impugnata \u0026#232; l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; In particolare, con un primo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che i commi 2, 3 e 4 dell\u0026#8217;art. 5, come novellati, v\u0026#236;olino gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, in quanto consentirebbero \u0026#171;gli interventi [\u0026#8230;] in deroga al Piano paesaggistico regionale\u0026#187;, mancando un espresso richiamo al rispetto di quest\u0026#8217;ultimo, e dovendosi ritenere insufficiente la previsione secondo cui debbano essere coerenti \u0026#171;con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In raccordo con tale motivo di impugnazione, viene contestata anche la lesione del principio di leale collaborazione, poich\u0026#233; la norma impugnata sarebbe frutto di una scelta unilateralmente assunta dalla Regione, al di fuori del percorso condiviso con lo Stato che ha condotto all\u0026#8217;approvazione del PPR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Sempre sul presupposto della ritenuta deroga alla pianificazione paesaggistica, viene, infine, lamentato un contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., posto che detta deroga si porrebbe in contraddizione con l\u0026#8217;avvenuta pianificazione e risulterebbe contraria al principio del buon andamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; La previsione di cui all\u0026#8217;art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, secondo cui gli interventi devono essere \u0026#171;coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario\u0026#187;, lungi dall\u0026#8217;essere insufficiente a escludere una deroga al PPR \u0026#8211; come assume il ricorrente \u0026#8211;, \u0026#232; viceversa del tutto adeguata a tal fine, ove coordinata con quanto dispone l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della medesima legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, il quale esplicita \u0026#8211; come gi\u0026#224; visto \u0026#8211; che gli interventi promossi dalla Regione operano \u0026#171;nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del piano paesaggistico regionale (PPR)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltretutto, \u0026#232; dirimente constatare che, finanche quando manchi una espressa indicazione in merito alla necessit\u0026#224; di rispettare il piano paesaggistico o il codice dei beni culturali e del paesaggio, la giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; costante nel ritenere che ci\u0026#242; non determini, di per s\u0026#233;, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma, se nella stessa Regione \u0026#8211; come in Piemonte (punto 6.1.) \u0026#8211; sia operante un piano paesaggistico approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali (sentenze n. 163 e n. 59 del 2023, n. 251, n. 187 e n. 24 del 2022, n. 124 e n. 54 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Escluso che la norma impugnata consenta una deroga alla disciplina paesaggistica e al PPR, viene a cadere anche il presupposto interpretativo che sostiene le censure mosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e al principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Per le ragioni esposte, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con riguardo all\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l\u0026#8217;art. 5, commi 2, 3 e 4 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; del principio di leale collaborazione non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Infine, il ricorrente censura sempre l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l\u0026#8217;art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 18 del 2016, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, recati dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies \u003c/em\u003edella legge n. 1150 del 1942, come attuato mediante il d.m. n. 1444 del 1968, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata stabilisce che gli interventi di aumento delle volumetrie previsti nei commi precedenti \u0026#171;possono superare i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici e possono: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) comportare l\u0026#8217;incremento o il decremento del numero di unit\u0026#224; immobiliari sottoposte a ristrutturazione edilizia; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) superare le densit\u0026#224; fondiarie stabilite dall\u0026#8217;articolo 7 del [d.m. n. 1444 del 1968]; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) superare l\u0026#8217;altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantit\u0026#224; necessaria per sopraelevare il fabbricato di un piano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, tale previsione avrebbe scardinato il principio fondamentale nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, in base al quale \u0026#171;gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono consentiti soltanto nel quadro della pianificazione urbanistica, che esercita una funzione di disciplina degli usi del territorio necessaria e insostituibile, in quanto idonea a fare sintesi dei molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale, che afferiscono a ciascun ambito territoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge, inoltre, che non sarebbe, in ogni caso, consentito alle regioni introdurre deroghe generalizzate \u003cem\u003eex lege \u003c/em\u003eagli standard urbanistici di cui al d.m. n. 1444 del 1968, come confermerebbe la stessa normativa sul piano casa che, a seguito dell\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;art. 1, comma 271, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2015)\u0026#187;, va interpretata nel senso di escludere \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di derogare al d.m. n. 1444 del 1968\u0026#187;. Secondo il citato articolo \u0026#171;[l]e previsioni e le agevolazioni previste dall\u0026#8217;articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 11, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 70 del 2011\u0026#187;, che detta una disciplina transitoria, mantenendo \u0026#171;fermo il rispetto degli standard urbanistici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso della difesa statale, se tanto \u0026#232; stato previsto con riguardo alla normativa statale relativa al piano casa, a maggior ragione dovrebbe valere \u0026#171;con riferimento a disposizioni regionali, quale quella in questione, che introducono deroghe generalizzate alla pianificazione urbanistica, in assenza di copertura di una norma statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, come novellato dalla disposizione impugnata, da un lato, consente di superare i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici attraverso interventi predeterminati in generale e in astratto e, da un altro lato, permette di superare la densit\u0026#224; fondiaria stabilita dal d.m. n. 1444 del 1968.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Una tale disciplina non rispetta i criteri indicati da questa Corte per poter ritenere che una normativa regionale derogatoria degli strumenti di pianificazione, introdotta nell\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, sia rispettosa dei principi fondamentali fissati dallo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies \u003c/em\u003edella legge n. 1150 del 1942, anzitutto, afferma un principio di inderogabilit\u0026#224;, rispetto alla stessa attivit\u0026#224; di pianificazione, dei limiti \u0026#171;di densit\u0026#224; edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonch\u0026#233; rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, a verde, pubblico o a parcheggi\u0026#187;, che \u0026#8211; in attuazione di tale previsione \u0026#8211; sono stati fissati con il d.m. n. 1444 del 1968.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.2.\u0026#8211; Inoltre, la medesima disposizione identifica il senso del principio di pianificazione nella esigenza di \u0026#171;una visione integrata di una determinata porzione di territorio, sufficientemente ampia da poter allocare su di esso tutte le funzioni che per loro natura richiedono di trovarvi posto\u0026#187; (sentenza n. 17 del 2023), esigenza \u0026#171;funzionale all\u0026#8217;ordinato sviluppo del territorio\u0026#187; (sentenza n. 19 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che tale principio non implica \u0026#171;che le previsioni dei piani urbanistici siano assolutamente inderogabili\u0026#187; (sentenza n. 17 del 2023 e, in senso conforme, sentenze n. 202 del 2021, n. 179 del 2019, n. 245 del 2018 e n. 46 del 2014). Questa Corte ha, infatti, espressamente \u0026#171;escluso che \u0026#8220;il \u0026#8216;sistema della pianificazione\u0026#8217; assurga a principio cos\u0026#236; assoluto e stringente da impedire alla legge regionale \u0026#8211; che \u0026#232; fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali \u0026#8211; di prevedere interventi in deroga a tali strumenti\u0026#8221; (sentenza n. 245 del 2018 e, analogamente, sentenza n. 46 del 2014)\u0026#187; (sentenza n. 179 del 2019 e, negli stessi termini, sentenza n. 202 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, sempre questa Corte ha chiarito a quali condizioni sia consentito al legislatore regionale introdurre deroghe, senza inficiare l\u0026#8217;essenza del principio statale di pianificazione territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, ha ritenuto che il rispetto del principio implichi un giudizio di proporzionalit\u0026#224; che \u0026#171;deve [\u0026#8230;] svolgersi, dapprima, in astratto sulla legittimit\u0026#224; dello scopo perseguito dal legislatore regionale e quindi in concreto con riguardo alla necessit\u0026#224;, alla adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti\u0026#187; (sentenza n. 179 del 2019), verificando l\u0026#8217;\u0026#171;esistenza di esigenze generali che possano ragionevolmente giustificare le disposizioni legislative limitative delle funzioni gi\u0026#224; assegnate agli enti locali\u0026#187; (sentenza n. 202 del 2021 che richiama la sentenza n. 286 del 1997) e appurando \u0026#171;se, per effetto di una normativa regionale rientrante nella materia del governo del territorio [\u0026#8230;] non venga menomato il nucleo delle funzioni fondamentali attribuite ai Comuni all\u0026#8217;interno del \u0026#8220;sistema della pianificazione\u0026#8221;\u0026#187; (sempre sentenza n. 202 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, ha segnalato come lo stesso legislatore statale abbia indicato ipotesi idonee a concretizzare deroghe alla pianificazione che non svuotano di significato detto principio (sentenza n. 17 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna prima indicazione si trae dall\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia, che consente il rilascio di un \u0026#171;permesso di costruire in deroga, per particolari e specifici interventi, la cui realizzazione \u0026#232; diretta a soddisfare un interesse pubblico che si ritiene prevalente, a determinate condizioni, rispetto all\u0026#8217;assetto generale definito dal piano\u0026#187; (sentenza n. 17 del 2023), \u0026#171;fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444\u0026#187; (art. 14, comma 3, t.u. edilizia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna seconda ipotesi \u0026#232; quella che consente deroghe generali, relative a determinate tipologie di interventi edilizi, purch\u0026#233; connotate dalla \u0026#171;eccezionalit\u0026#224; e [\u0026#8230;] temporaneit\u0026#224;\u0026#187; e dal perseguimento di \u0026#171;obiettivi specifici, coerenti con i detti caratteri\u0026#187; (sempre sentenza n. 17 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Ebbene, l\u0026#8217;art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, come novellato dalla disposizione impugnata, non risponde ad alcuna delle citate indicazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.1.\u0026#8211; Anzitutto, la norma impugnata non si colloca nel solco dei due modelli di disciplina che questa Corte ha gi\u0026#224; indicato come idonei a consentire una deroga alla pianificazione territoriale capace di non svuotare di significato il principio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;automatica derogabilit\u0026#224; degli strumenti urbanistici prevista dal comma 9 dell\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, per un verso, \u0026#232; prevista in termini generali e astratti, e dunque senza alcun previo accertamento in concreto circa la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento al fine di perseguire interessi generali, e, per un altro verso, non \u0026#232; temperata dalla eccezionalit\u0026#224; e temporaneit\u0026#224; della previsione, che, viceversa, opera stabilmente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; giova \u0026#8211; come propone la difesa regionale \u0026#8211; ipotizzare un raccordo sistematico tra l\u0026#8217;art. 5, comma 9, nel suo dettare \u0026#171;[u]lteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia\u0026#187; \u0026#8211; secondo quanto recita la stessa rubrica dell\u0026#8217;art. 5 \u0026#8211; e l\u0026#8217;art. 3, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, come novellato, che, nel disciplinare gli interventi di ristrutturazione edilizia, rinvia a quanto previsto \u0026#171;dall\u0026#8217;articolo 14, comma 1 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile raccordo sistematico, lungi dal preservare la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 9, come novellato, dimostra, viceversa, il contrario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata, infatti, confligge apertamente con la disposizione statale di cui all\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia. L\u0026#8217;art. 5, comma 9, nel rinviare ai commi precedenti che contemplano astratte previsioni di aumento volumetrico e nel disporre in generale che essi possano \u0026#171;superare i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici\u0026#187;, si pone, infatti, in evidente contrasto con la disposizione statale, secondo cui il permesso a costruire in deroga potrebbe essere, viceversa, rilasciato solo previa verifica in concreto affidata alla\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#171;deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l\u0026#8217;interesse pubblico limitatamente alle finalit\u0026#224; di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell\u0026#8217;insediamento\u0026#187; (cos\u0026#236; il citato art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia). Al contempo, nell\u0026#8217;autorizzare la deroga all\u0026#8217;art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968, confligge frontalmente sempre con l\u0026#8217;art. 14 t.u. edilizia, il cui comma 3 impone \u0026#171;il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe ne inferisce che le prescrizioni dettate dall\u0026#8217;art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 in materia di ristrutturazione sono finalizzate a dettare una disciplina che opera al di fuori del raggio applicativo dell\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia, in quanto con esso incompatibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.2.\u0026#8211; Al contempo, l\u0026#8217;art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, come novellato dalla norma impugnata, detta una disciplina che non solo non si conforma alle ipotesi che giustificano possibili deroghe alla pianificazione (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 10.2.1.), ma che neppure rispetta il canone della proporzionalit\u0026#224; nel comprimere il principio di pianificazione, poich\u0026#233; intacca \u0026#171;il nucleo delle funzioni fondamentali attribuite ai Comuni all\u0026#8217;interno del \u0026#8220;sistema della pianificazione\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 179 del 2019 e, negli stessi termini, sentenza n. 202 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata, infatti, si riferisce a deroghe di tale rilievo che, se autorizzate in via di automatismo, inficiano l\u0026#8217;essenza e la funzione del principio di pianificazione. Oltretutto \u0026#8211; come gi\u0026#224; anticipato \u0026#8211; la medesima norma consente di non rispettare quei limiti di densit\u0026#224; fondiaria, stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968, che lo stesso legislatore statale, viceversa, preserva, ove ammette deroghe alla pianificazione (art. 14, comma 3, t.u. edilizia e art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.3.\u0026#8211; Da quanto sopra illustrato consegue l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha introdotto il comma 9 dell\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsclusa la derogabilit\u0026#224; del d.m. n. 1444 del 1968, nonch\u0026#233; ogni automatismo in merito alla generale derogabilit\u0026#224; degli strumenti di pianificazione, deve, dunque, ritenersi che gli aumenti volumetrici previsti dall\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 siano consentiti solo se conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici o autorizzati attraverso il permesso di costruire in deroga, ai sensi dell\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui, sostituendo l\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, dispone che, per gli edifici realizzati dopo l\u0026#8217;entrata in vigore della medesima legge regionale, \u0026#171;il sottotetto \u0026#232; recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente la norma impugnata, consentendo il recupero di sottotetti non ancora esistenti all\u0026#8217;atto della presentazione della domanda di intervento, una volta decorsi tre anni dalla realizzazione degli stessi, amplierebbe irragionevolmente, in violazione degli artt. 3, 9 e 97 Cost., il novero delle ipotesi in cui \u0026#232; configurabile un sottotetto suscettibile di recupero abitativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; La questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; fondata, in quanto la disposizione, nella parte impugnata, consentendo un indiscriminato recupero dei sottotetti, compresi quelli futuri, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha affermato che la disciplina legislativa sul recupero dei sottotetti risponde a specifiche finalit\u0026#224; quali \u0026#171;la riduzione del consumo di suolo e l\u0026#8217;efficientamento energetico\u0026#187; (sentenza n. 54 del 2021) e che tale recupero persegue l\u0026#8217;obiettivo \u0026#171;di consentire l\u0026#8217;utilizzo, a fini abitativi, di uno spazio, il sottotetto, gi\u0026#224; esistente, la cui destinazione abitativa determina la \u0026#8220;riconversione\u0026#8221; del medesimo in una unit\u0026#224; immobiliare\u0026#187; per \u0026#171;contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un pi\u0026#249; efficace riutilizzo dei volumi esistenti\u0026#187; (sentenza n. 208 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; la finalit\u0026#224; della disciplina del recupero dei sottotetti \u0026#232; quella di evitare il consumo di nuovo suolo e, quindi, la realizzazione di nuove edificazioni, attraverso un uso ottimale di quelle gi\u0026#224; esistenti, non risulta ragionevole consentirne una applicazione agli edifici futuri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in esame, infatti, aumentando in maniera esponenziale il numero degli interventi assentibili e coinvolgendo edifici di nuova costruzione, determina uno sviamento dalle specifiche finalit\u0026#224; di contenimento del consumo di suolo e di impulso alla realizzazione di interventi tecnologici per la riduzione dei consumi energetici perseguite attraverso il recupero dei sottotetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Pertanto, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 1 dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, nella parte in cui prevede che \u0026#171;[p]er gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto \u0026#232; recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ulteriori questioni promosse in riferimento agli artt. 9 e 97 Cost. possono essere assorbite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; \u0026#200; impugnato anche l\u0026#8217;art. 8, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che ammette il recupero dei sottotetti esistenti \u0026#171;indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, la disposizione sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, per violazione delle norme interposte di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, che, richiamando l\u0026#8217;art. 14 t.u. edilizia, individua le condizioni entro le quali \u0026#232; consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga; sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia. La deroga sistematica e generalizzata agli strumenti urbanistici comporterebbe, inoltre, la violazione dei principi concernenti la generale necessit\u0026#224; di pianificazione del territorio e il rispetto degli standard urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; gli artt. 3 e 9 Cost., perch\u0026#233; la deroga alla pianificazione urbanistica si tradurrebbe in una deroga indiretta alle previsioni del piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi sarebbe anche contrasto con il principio di leale collaborazione, poich\u0026#233; la Regione Piemonte avrebbe assunto \u0026#171;iniziative unilaterali e reiterate, al di fuori del percorso di collaborazione gi\u0026#224; proficuamente concluso con lo Stato mediante l\u0026#8217;approvazione del Piano paesaggistico del 2017\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232;, in primo luogo, condivisibile quanto sostenuto nelle difese della Regione Piemonte secondo cui la disposizione impugnata avrebbe soltanto esplicitato l\u0026#8217;assunto che la conformit\u0026#224; agli indici e ai parametri edilizi non dovrebbe \u0026#171;essere nuovamente e autonomamente verificata\u0026#187; al momento del recupero dei sottotetti, in quanto gi\u0026#224; accertata al momento del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell\u0026#8217;edificio ove \u0026#232; presente il sottotetto. La prospettazione della Regione non tiene conto della circostanza che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero del sottotetto consiste proprio nella trasformazione dell\u0026#8217;originario volume edilizio esistente, che pu\u0026#242; comportare, ad esempio, l\u0026#8217;eventuale variazione dell\u0026#8217;altezza originaria o la creazione di nuove unit\u0026#224; immobiliari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, poi, essere richiamata la sentenza n. 17 del 2023, riguardante la normativa della Regione Puglia sul recupero dei sottotetti, secondo la quale il principio del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica risulta \u0026#171;irrimediabilmente compromesso dalla generalizzata possibilit\u0026#224; [\u0026#8230;] di recuperare i sottotetti e di riutilizzare porticati e locali seminterrati anche in deroga agli strumenti urbanistici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa decisione ha, in particolare, rilevato che dall\u0026#8217;art. 14 t.u. edilizia, avente a oggetto il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, si desume il carattere eccezionale di tale permesso, che pu\u0026#242; essere rilasciato solo all\u0026#8217;esito di un procedimento peculiare e sulla base di una valutazione concreta caso per caso degli interessi rilevanti nello specifico contesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che sussiste un \u0026#171;principio fondamentale di pianificazione urbanistica del territorio\u0026#187;, il cui necessario rispetto costituisce una \u0026#171;condizione del rilascio di atti permissivi della sua trasformazione\u0026#187;. Ci\u0026#242; non esclude che le regioni possano introdurre per legge, nell\u0026#8217;esercizio della loro competenza concorrente nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, \u0026#171;deroghe generali, relative a determinate tipologie di interventi edilizi\u0026#187; che, tuttavia, \u0026#171;sono ammissibili soltanto nel rispetto del citato principio fondamentale della materia e dunque solo in quanto essi presentino i caratteri dell\u0026#8217;eccezionalit\u0026#224; e della temporaneit\u0026#224; e siano diretti a perseguire obiettivi specifici, coerenti con i detti caratteri, diretti ad escludere in particolare che essi assurgano a disciplina stabile, vanificando il principio del necessario rispetto della pianificazione urbanistica\u0026#187; (sentenza n. 17 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn linea con le considerazioni svolte dalla richiamata pronuncia, deve rilevarsi che anche la disposizione impugnata viola il principio di pianificazione del territorio e del rispetto degli standard urbanistici desumibile dall\u0026#8217;art. 14 t.u. edilizia, in quanto prevede una deroga generalizzata agli strumenti urbanistici al fine di consentire il recupero dei sottotetti esistenti, cos\u0026#236; ledendo la competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, la questione avente a oggetto l\u0026#8217;art. 8, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e in relazione all\u0026#8217;art. 14 t.u. edilizia \u0026#232; fondata, con assorbimento delle ulteriori censure prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 8, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 \u0026#232; impugnato nella parte in cui prevede la possibilit\u0026#224; di derogare ai requisiti prescritti dal d.m. 5 luglio 1975, in ordine alle misure minime dei sottotetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., avuto riguardo alla competenza legislativa concorrente nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;. Ci\u0026#242; in quanto il richiamato d.m. 5 luglio 1975 sarebbe di diretta attuazione degli artt. 218 e 221 del r.d. n. 1265 del 1934, che stabiliscono gli standard igienico-sanitari degli edifici posti a presidio del diritto alla tutela della salute. Affermando la derogabilit\u0026#224; di tali requisiti minimi di salubrit\u0026#224;, la disposizione violerebbe anche il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., oltre che l\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; \u0026#200; opportuno, in argomento, rammentare che questa Corte ha osservato che le prescrizioni del predetto d.m. 5 luglio 1975 sono vincolanti per la normativa di dettaglio adottata dalle regioni. Esse, infatti, \u0026#171;presentano una evidente natura tecnica. [\u0026#8230;] Legate da un nesso evidente alla normativa primaria e chiamate a specificarne sul versante tecnico i precetti generali, le previsioni contenute nella fonte regolamentare sono idonee a esprimere princ\u0026#236;pi fondamentali\u0026#187; (sentenza n. 124 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha tuttavia rilevato, nello scrutinare la disciplina della Regione Veneto diretta a introdurre \u0026#171;specifici requisiti di altezza e aeroilluminazione per la sola porzione dell\u0026#8217;unit\u0026#224; abitativa costituita dal recupero edilizio dei sottotetti\u0026#187;, che una simile disciplina \u0026#171;non comporta deroga agli standard uniformi fissati dal d.m. 5 luglio 1975 in attuazione del r.d. n. 1265 del 1934\u0026#187;, per due ordini di motivi. Innanzitutto, perch\u0026#233; i sottotetti \u0026#171;costituiscono solo una parte dell\u0026#8217;unit\u0026#224; abitativa, che deve preesistere e possedere gi\u0026#224; i prescritti requisiti di abitabilit\u0026#224;\u0026#187;. In secondo luogo, perch\u0026#233; \u0026#171;tali locali sono caratterizzati normalmente da una peculiare morfologia, tanto che la disciplina impugnata fa riferimento all\u0026#8217;altezza media, da calcolarsi escludendo le parti del sottotetto inferiori a una certa soglia\u0026#187;. Ne consegue che, \u0026#171;in considerazione del carattere di \u003cem\u003elex specialis\u003c/em\u003e della disciplina relativa ai requisiti di abitabilit\u0026#224; dei sottotetti concernenti altezza e aeroilluminazione, non regolati a livello di legislazione statale\u0026#187;, le leggi regionali dettano \u0026#171;requisiti di altezza e aeroilluminazione a tutela delle medesime esigenze di salubrit\u0026#224; e igiene di cui si fa carico la disciplina statale, tenendo conto delle peculiarit\u0026#224; strutturali dei locali oggetto di recupero e del loro carattere non autonomo rispetto a unit\u0026#224; abitative gi\u0026#224; esistenti (sentenze n. 208 del 2019, n. 282 e n. 11 del 2016)\u0026#187; (sentenza n. 54 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni gi\u0026#224; svolte nella pronuncia da ultimo richiamata, la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., avuto riguardo alla competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente, infatti, ha erroneamente evocato quale parametro interposto il d.m. 5 luglio 1975, le cui prescrizioni sono state ritenute da questa Corte derogabili nel caso del recupero di sottotetti (si veda la citata sentenza n. 54 del 2021). Conseguentemente, non sono fondate neppure le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., che parimenti presuppongono la inderogabilit\u0026#224; dei requisiti stabiliti dal citato decreto ministeriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e19.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che sostituisce l\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, nella parte in cui dispone che gli interventi di demolizione e ricostruzione ivi previsti, con recupero della capacit\u0026#224; edificatoria, avvengano \u0026#171;previa variante urbanistica semplificata, approvata ai sensi dell\u0026#8217;articolo 17 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, della l.r. n. 56/1977 ovvero con permesso di costruire in deroga ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5, comma 9, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 70/2011\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione lederebbe il principio di prevalenza del piano paesaggistico e il principio di copianificazione obbligatoria, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; con violazione degli artt. 3 e 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto la procedura di variante urbanistica semplificata, rispetto alla quale \u0026#232; prevista l\u0026#8217;approvazione in conferenza di servizi con tutte le amministrazioni interessate e la successiva ratifica del consiglio comunale, non darebbe certezza circa l\u0026#8217;effettiva conformit\u0026#224; della variante al piano paesaggistico, tenuto conto che in sede di conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, il silenzio del Ministero della cultura vale assenso e pu\u0026#242; essere superato. Tali effetti, secondo il ricorrente, non sarebbero compatibili con la particolare natura della valutazione di conformit\u0026#224; al piano paesaggistico. Risulterebbe altres\u0026#236; violato il principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, inoltre, determinando un abbassamento del livello della tutela del paesaggio, comporterebbe anche la violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost., che ad essa assegna il rango di valore primario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e20.\u0026#8211; La questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente prospetta una violazione meramente ipotetica ed eventuale delle prescrizioni del piano paesaggistico, che non origina dall\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, ma pu\u0026#242; derivare da vizi propri della delibera di approvazione della variante urbanistica semplificata. Ci\u0026#242; che il ricorrente paventa, infatti, \u0026#232; che il mancato esplicito dissenso delle amministrazioni chiamate a valutare, nella sede della conferenza di servizi prevista dall\u0026#8217;art. 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Piemonte n. 56 del 1977, la conformit\u0026#224; della variante urbanistica semplificata al piano paesaggistico possa determinare un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alla tutela dei valori ambientali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata, tuttavia, non pu\u0026#242; mai essere interpretata nel senso di avallare o comunque facilitare l\u0026#8217;assunzione di decisioni in contrasto con il piano paesaggistico. Anzi, \u0026#232; lo stesso art. 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Piemonte n. 56 del 1977, il cui comma 5 \u0026#232; richiamato dalla disposizione impugnata quanto all\u0026#8217;iter di approvazione della variante urbanistica semplificata, a prevedere al comma 1 che \u0026#171;[s]ono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l\u0026#8217;attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonch\u0026#233; quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa. Tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della citt\u0026#224; metropolitana, nonch\u0026#233; ai piani settoriali e ne attuano le previsioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, la circostanza che la legge n. 241 del 1990 contempli forme di semplificazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; procedimentale, ivi compreso il silenzio-assenso nei rapporti tra le amministrazioni, non preclude alle regioni il potere di adottare disposizioni di legge, quale quella in esame, che prevedono la possibilit\u0026#224; di derogare agli indici di edificabilit\u0026#224; previsti da strumenti urbanistici mediante varianti urbanistiche semplificate, il cui contenuto deve essere espressamente conforme al piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e21.\u0026#8211; Per le medesime ragioni, non sono fondate le ulteriori questioni promosse in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 3 e 9 Cost., in quanto la disposizione impugnata non reca un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eal rispetto del piano paesaggistico della Regione Piemonte n\u0026#233; alla tutela dei beni paesaggistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e22.\u0026#8211; Devono ora essere prese in esame le questioni concernenti l\u0026#8217;art. 41 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che sostituisce l\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, rubricato \u0026#171;Variazioni essenziali al progetto approvato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel testo sostituito, il citato art. 6 dispone che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 32 t.u. edilizia, \u0026#171;si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o pi\u0026#249; delle seguenti condizioni: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso che implica incremento degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 [\u0026#8230;]; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) aumento in misura superiore al 30 per cento della cubatura o della superficie di solaio; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all\u0026#8217;altezza e alla superficie coperta del progetto approvato; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attiene a fatti procedurali; \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) modifica della localizzazione dell\u0026#8217;edificio sull\u0026#8217;area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell\u0026#8217;edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento e la riduzione della distanza da altri fabbricati, dai confini di propriet\u0026#224; e dalle strade rispetti i limiti normativamente disposti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in ordine ai principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; contenuti nell\u0026#8217;art. 32 t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi della disposizione ora citata, infatti, \u0026#171;1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell\u0026#8217;articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l\u0026#8217;essenzialit\u0026#224; ricorre esclusivamente quando si verifica una o pi\u0026#249; delle seguenti condizioni: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 [\u0026#8230;]; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell\u0026#8217;edificio sull\u0026#8217;area di pertinenza; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) mutamento delle caratteristiche dell\u0026#8217;intervento edilizio assentito; \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente censura la diversa formulazione, da parte del legislatore regionale, delle condizioni che integrano violazioni essenziali al progetto approvato, quanto alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, nonch\u0026#233; la omessa menzione, nel medesimo art. 6, della variazione essenziale di cui alla lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;art. 32 t.u. edilizia (mutamento delle caratteristiche dell\u0026#8217;intervento edilizio assentito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), sarebbe costituzionalmente illegittimo perch\u0026#233; esclude la qualificazione di variazione essenziale al progetto approvato in relazione ai mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso che comportino un decremento degli standard di cui al d.m. n. 1444 del 1968;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto, anzich\u0026#233; prevedere, come sancito dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.P.R. n. 380 del 2001, che costituisce variazione essenziale al progetto approvato l\u0026#8217;\u0026#171;aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato\u0026#187;, stabilisce, in via automatica, che siffatta variazione si verifica quando sussiste un \u0026#171;aumento in misura superiore al 30 per cento della cubatura o della superficie di solaio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto dispone che ricorre l\u0026#8217;essenzialit\u0026#224; della variazione solo nel caso di \u0026#171;modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all\u0026#8217;altezza e alla superficie coperta del progetto approvato\u0026#187;, l\u0026#224; dove l\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede, tra le condizioni al verificarsi delle quali si ha variazione essenziale, le \u0026#171;modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 6, infine, sarebbe costituzionalmente illegittimo perch\u0026#233; omette di includere tra gli interventi che integrano variazione essenziale, l\u0026#8217;ipotesi prevista dalla lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (mutamento delle caratteristiche dell\u0026#8217;intervento edilizio assentito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.\u0026#8211; Le questioni sono fondate per quanto riguarda le disposizioni di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, come sostituite dall\u0026#8217;impugnato art. 41 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.1.\u0026#8211; Giova premettere che la sentenza n. 217 del 2022 di questa Corte ha ripercorso l\u0026#8217;evoluzione normativa che la nozione di \u0026#8220;variazioni essenziali\u0026#8221; ha avuto nella legislazione statale urbanistica, gi\u0026#224; prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilit\u0026#224; dei suoli). Si deve a quest\u0026#8217;ultima, peraltro, la graduazione del regime sanzionatorio secondo uno schema generale tuttora vigente: \u0026#171;le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformit\u0026#224; dalla stessa dovevano essere demolite a spese del proprietario o del costruttore (art. 15, terzo e ottavo comma); le opere invece realizzate in parziale difformit\u0026#224; dovevano essere demolite a spese del concessionario, ma, ove non potessero essere rimosse senza pregiudizio per le parti conformi, il concessionario restava assoggettato a una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 15, undicesimo comma)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tale graduazione sanzionatoria ha avuto origine la successiva differenziazione tra variazioni essenziali e non essenziali, introdotta dagli artt. 7 e 8 della legge n. 47 del 1985, di seguito trasfusi negli artt. 31 e 32 t.u. edilizia. Cos\u0026#236;, le variazioni essenziali vengono assoggettate al pi\u0026#249; severo regime proprio della totale difformit\u0026#224;, mentre quelle non essenziali restano attratte dal vizio della parziale difformit\u0026#224;, correlato alle sanzioni stabilite, all\u0026#8217;epoca, dall\u0026#8217;art. 12 della legge n. 47 del 1985 e, di seguito, dall\u0026#8217;art. 34 t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.1.1.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;elaborazione della giurisprudenza amministrativa, ai sensi degli artt. 31 e 32 t.u. edilizia, si \u0026#232; in presenza di difformit\u0026#224; totali del manufatto o variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorch\u0026#233; i lavori riguardino un\u0026#8217;opera diversa da quella prevista dall\u0026#8217;atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, mentre si configura la difformit\u0026#224; parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell\u0026#8217;opera (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 8 agosto 2023, n. 7644, e 7 aprile 2023, n. 3596).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eStando alla definizione enunciata dal citato art. 32, d\u0026#224;, dunque, luogo a una variante essenziale ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell\u0026#8217;originario progetto edificatorio, tale da comportare il mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso implicante alterazione degli standard, l\u0026#8217;aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi, il mutamento delle caratteristiche dell\u0026#8217;intervento edilizio assentito e la violazione delle norme vigenti in materia antisismica; la nozione in esame non ricomprende, invece, le modifiche incidenti sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unit\u0026#224; abitative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attribuzione a un intervento edilizio della natura di variazione essenziale comporta rilevanti conseguenze. Invero, mentre le varianti in senso stretto al permesso di costruire, ai sensi dell\u0026#8217;art. 22, comma 2, t.u. edilizia, e cio\u0026#232; le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare e accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all\u0026#8217;originario permesso a costruire; le variazioni \u0026#8220;essenziali\u0026#8221;, giacch\u0026#233; caratterizzate da incompatibilit\u0026#224; con il progetto edificatorio originario in base ai parametri ricavabili, in via esemplificativa, dall\u0026#8217;art. 32 t.u. edilizia, sono soggette al rilascio di un permesso a costruire del tutto nuovo e autonomo rispetto a quello originario (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 3 giugno 2021, n. 4279 e 6 febbraio 2019, n. 891).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.1.2.\u0026#8211; Tanto chiarito, si rivela innanzitutto fondata la premessa da cui muove il ricorrente, e cio\u0026#232; che il citato art. 32 detti, con riguardo alle variazioni essenziali, principi fondamentali nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; riconosciuto il carattere di principi fondamentali della materia a norme disciplinanti profili connessi a quello dell\u0026#8217;art. 32 t.u. edilizia, quali: le categorie di interventi edilizi e le tipologie dei diversi titoli abilitativi (sentenze n. 124 e n. 2 del 2021, n. 68 del 2018, n. 282 del 2016 e n. 259 del 2014), la durata degli stessi (sentenza n. 245 del 2021), il cosiddetto condono edilizio (sentenze n. 93 del 2023, n. 24 del 2022, n. 77 e n. 2 del 2021, n. 290 del 2019, n. 232 e n. 73 del 2017, n. 233 del 2015 e n. 101 del 2013), il perimetro degli interventi in zona sismica (sentenze n. 164 del 2023, n. 2 del 2021, n. 264 del 2019, n. 68 del 2018, n. 60 del 2017, n. 282 e n. 272 del 2016 e n. 167 del 2014), la documentazione necessaria ai fini della denuncia di esecuzione di nuove opere (sentenza n. 2 del 2021), i criteri di determinazione dello stato legittimo dell\u0026#8217;immobile (sentenza n. 217 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 32, comma 1, t.u. edilizia, inserito nel Capo II del Titolo IV della Parte I, dedicato all\u0026#8217;ambito della \u0026#171;Vigilanza sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia, responsabilit\u0026#224; e sanzioni\u0026#187;, nel rimettere alle regioni di stabilire, fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 31, \u0026#171;quali siano\u0026#187; le variazioni essenziali al progetto approvato, con il limite espresso che la medesima essenzialit\u0026#224; ricorre esclusivamente quando si verifica una o pi\u0026#249; delle condizioni elencate nelle lettere da \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) ad \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), affida alle medesime regioni la normativa di dettaglio. Questa, proprio per la sua natura, non pu\u0026#242; contraddire la scelta fondamentale espressa dal legislatore statale di sanzionare con la demolizione, in ragione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; del pregiudizio arrecato all\u0026#8217;interesse pubblico, ogni modifica incompatibile con l\u0026#8217;originario progetto edificatorio, tale da comportare il mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso implicante alterazione degli standard, aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi, modifica delle caratteristiche dell\u0026#8217;intervento edilizio assentito e violazione delle norme vigenti in materia antisismica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.2.\u0026#8211; Venendo, quindi, alla prima delle censure proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, deve rilevarsi che nella giurisprudenza amministrativa si afferma che il mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso non autorizzato e attuato senza opere comporta una variazione essenziale sanzionabile se e in quanto implicante una alterazione degli standard previsti dal d.m. n. 1444 del 1968, ossia dei carichi urbanistici relativi a ciascuna delle categorie individuate nella fonte normativa statale in cui si ripartisce la cosiddetta zonizzazione del territorio; in caso contrario, non essendo stata realizzata alcuna opera edilizia n\u0026#233; alcuna trasformazione rilevante, il mutamento d\u0026#8217;uso costituisce espressione della facolt\u0026#224; di godimento, quale concreta proiezione del diritto di propriet\u0026#224; (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 15 giugno 2020, n. 3803 e sezione quinta, sentenza 3 maggio 2016, n. 1684).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento alla disciplina degli standard urbanistici, questa Corte ha avuto modo, di recente (sentenza n. 85 del 2023), di affermare che alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano \u0026#232; consentito, nei limiti di cui all\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al d.m. n. 1444 del 1968, ma ha tuttavia sottolineato che la disciplina degli standard urbanistici dettata dal citato decreto ministeriale \u0026#171;ha optato per l\u0026#8217;individuazione delle percentuali di dotazioni infrastrutturali strettamente collegate alle destinazioni funzionali delle diverse zone in cui doveva essere ripartito dal piano regolatore generale il territorio comunale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, gli articoli da 3 a 5 del d.m. n. 1444 del 1968 \u0026#8211; si \u0026#232; rilevato nella medesima pronuncia \u0026#8211; \u0026#171;definiscono riassuntivamente le percentuali e le quantit\u0026#224; di aree da destinare a \u0026#8220;spazi pubblici[,] attivit\u0026#224; collettive, a verde pubblico o a parcheggi\u0026#8221;, differenziate in ragione del fabbisogno attribuito a ciascuna zona territoriale omogenea. Tale sistema, strettamente correlato all\u0026#8217;esigenza di regolare l\u0026#8217;ordinato sviluppo delle infrastrutture soprattutto nel tessuto urbano, \u0026#232; rimasto sostanzialmente invariato pur nel momento in cui le regioni si sono dotate di una legislazione urbanistica improntata a diversi modelli pianificatori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl meccanismo dettato dal d.m. n. 1444 del 1968, basandosi sulla stretta connessione tra percentuali di dotazione a standard e zonizzazione, configura, pertanto, come obbligatorie le destinazioni funzionali della pianificazione urbanistica, prevedendo una divisione per aree tendenzialmente monofunzionali, pur essendosi progressivamente avvertita l\u0026#8217;esigenza di attribuire maggiore spazio all\u0026#8217;intervento regionale per derogare alle rigidit\u0026#224; delle indicate disposizioni statali sugli standard urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, con la legge n. 765 del 1967 e con il d.m. n. 1444 del 1968 la destinazione d\u0026#8217;uso degli immobili \u0026#232; stata ancorata a un rapporto certo e predefinito, regolato dagli standard urbanistici e definito per zone omogenee. Ne consegue che l\u0026#8217;\u0026#8220;essenzialit\u0026#224;\u0026#8221; della variazione al progetto approvato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), t.u. edilizia, deve intendersi riscontrata in presenza di qualsiasi mutamento di destinazione che determini una variazione della categoria funzionale edilizia e una correlata variazione in senso peggiorativo della dotazione degli standard urbanistici previsti dal d.m. n. 1444 del 1968.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon incide in modo determinante sulla questione in esame la sopravvenuta vigenza dei commi 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e t.u. edilizia, introdotti dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), non ancora convertito in legge, essendo tali norme variamente volte ad ampliare condizioni e fattispecie per il mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso, senza modificare direttamente i presupposti della nozione \u0026#8211; che qui, invece, viene in discussione \u0026#8211; di \u0026#171;variazione essenziale\u0026#187;. Tali previsioni, infatti, sono rispettivamente rivolte a consentire: il mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso della singola unit\u0026#224; immobiliare senza opere all\u0026#8217;interno della stessa categoria funzionale, il mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso senza opere tra determinate categorie funzionali di una singola unit\u0026#224; immobiliare ubicata in edifici ricompresi in specifiche zone di cui all\u0026#8217;art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968, il mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso per singole unit\u0026#224; immobiliari finalizzato a determinate forme di utilizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePure in questo riformato quadro normativo, resta, invero, operante la correlazione, gi\u0026#224; evidenziata, tra l\u0026#8217;\u0026#8220;essenzialit\u0026#224;\u0026#8221; della variazione al progetto approvato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), t.u. edilizia, e il mutamento di destinazione che determini una variazione della categoria edilizia ad un tempo altres\u0026#236; peggiorativa della dotazione degli standard urbanistici previsti dal d.m. n. 1444 del 1968.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, come sostituito dall\u0026#8217;art. 41 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nell\u0026#8217;individuare quale condizione alternativa della variazione essenziale al progetto approvato il mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso che implica \u0026#171;incremento\u0026#187; degli standard previsti dal d.m. n. 1444 del 1968, si pone in contrasto con il principio fondamentale di cui all\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), t.u. edilizia, il quale eleva, invece, a condizione di essenzialit\u0026#224; il mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso che implichi \u0026#171;variazione\u0026#187; degli standard previsti dal medesimo decreto ministeriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base alle ragioni prima esposte, la variazione degli standard considerata dal legislatore statale \u0026#232; quella che comunque comporti un\u0026#8217;alterazione peggiorativa, qualitativa e quantitativa, dei carichi urbanistici incidenti sul tessuto urbano, riscontrandosi l\u0026#8217;\u0026#8220;essenzialit\u0026#224;\u0026#8221; della variazione al progetto approvato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), t.u. edilizia, in presenza di qualsiasi mutamento di destinazione che determini una variazione della categoria funzionale edilizia e un correlato cambiamento del rapporto predefinito tra uso e dotazione degli standard urbanistici previsti dal d.m. n. 1444 del 1968.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, invece, per il fatto di individuare la variazione essenziale al progetto approvato con riferimento soltanto al mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso senza opere edilizie che cagioni un \u0026#8220;incremento\u0026#8221; degli standard urbanistici, la vincola alla sola variazione quantitativa in aumento del carico urbanistico indotta dalla diversa utilizzazione dell\u0026#8217;immobile, senza considerare alterazioni funzionali derivanti da altre tipologie di intervento non consentite, con ci\u0026#242; violando il principio fondamentale dettato dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, come sostituito dall\u0026#8217;art. 41 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nell\u0026#8217;individuare quale condizione della variazione essenziale l\u0026#8217;\u0026#171;aumento in misura superiore al 30 per cento della cubatura o della superficie di solaio\u0026#187;, si pone, a sua volta, in contrasto con il principio fondamentale di cui all\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), t.u. edilizia, il quale contempla, quale parametro dell\u0026#8217;essenzialit\u0026#224;, l\u0026#8217;\u0026#171;aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato\u0026#187;. Ci\u0026#242; sia perch\u0026#233; in base alla norma statale l\u0026#8217;aggettivo \u0026#171;consistente\u0026#187; si traduce in una percentuale solitamente parametrata sull\u0026#8217;incremento superiore a quello delle tolleranze costruttive (stimate in percentuale rispetto alle misure previste nel titolo abilitativo); sia perch\u0026#233; la norma regionale assume a base di calcolo del margine di aumento la cubatura o la superficie del solaio senza far riferimento alle misure del progetto approvato riguardanti le specifiche opere eseguite in difformit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, la disposizione regionale trascende il vincolo a definire la disciplina di dettaglio affidatole dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, t.u. edilizia e contraddice la scelta del legislatore statale di sanzionare con la demolizione le divergenze esecutive in aumento, consistenti rispetto alle misure progettuali assentite, consentendo un aumento di cubatura o di superficie tale da far emergere un\u0026#8217;opera diversa da quella oggetto del permesso di costruire. Invero, la formulazione del principio fondamentale di cui all\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), lungi dal consentire alla normativa regionale di quantificare lo scostamento dalle previsioni del progetto approvato in termini percentuali, esprime invece la necessit\u0026#224; che la valutazione sia eseguita in concreto, rapportando di volta in volta la variazione effettuata nella realizzazione dell\u0026#8217;opera, quanto a cubatura e a superficie del solaio, a quella delineata nel progetto approvato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi pone, dunque, in contrasto con il principio fondamentale espresso dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.P.R. n. 380 del 2001, una norma di dettaglio che conduca a escludere in via generale la consistenza di variazione essenziale a modificazioni che si mantengano al di sotto di una determinata soglia percentuale, atteso che, in tal modo, si finisce per consentire \u003cem\u003ea pr\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003eori\u003c/em\u003e l\u0026#8217;esclusione della essenzialit\u0026#224; della variazione, a prescindere da qualsiasi apprezzamento concreto circa la effettiva incidenza della eccedenza di cubatura o di superficie di solaio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, questa Corte ha gi\u0026#224; affermato che la disciplina sulle tolleranze costruttive delineata dall\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. edilizia (disposizione anch\u0026#8217;essa da ultimo significativamente novellata dal d.l. n. 69 del 2024) definisce il profilo delle difformit\u0026#224; rilevanti, in una prospettiva che non pu\u0026#242; non essere omogenea sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, anche con riguardo ai limiti individuati dal testo unico dell\u0026#8217;edilizia come punto di equilibrio (sentenza n. 24 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.4.\u0026#8211; Le considerazioni ora svolte conducono pianamente all\u0026#8217;accoglimento anche della questione concernente l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, come sostituito dall\u0026#8217;art. 41 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, ravvisando l\u0026#8217;essenzialit\u0026#224; della variazione solo nel caso di \u0026#171;modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all\u0026#8217;altezza e alla superficie coperta del progetto approvato\u0026#187;, contrasta con l\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), t.u. edilizia, ove si indica, tra le condizioni al verificarsi delle quali si ha variazione essenziale, il parametro delle \u0026#171;modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer le ragioni prima indicate, infatti, deve escludersi che l\u0026#8217;aggettivo \u0026#171;sostanziali\u0026#187; contenuto nella disciplina statale possa essere compatibile con una normativa regionale di dettaglio che individui un margine di tolleranza cos\u0026#236; elevato come quello del 20 per cento. Anche, invero, modifiche inferiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all\u0026#8217;altezza e alla superficie coperta del progetto approvato possono comportare modalit\u0026#224; realizzative dell\u0026#8217;intervento costruttivo che portano a un\u0026#8217;opera sostanzialmente diversa da quella prevista dall\u0026#8217;atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.5.\u0026#8211; Non \u0026#232;, invece, fondata la questione relativa all\u0026#8217;omesso richiamo alla previsione di cui alla lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, ove \u0026#232; incluso tra le variazioni essenziali il \u0026#171;mutamento delle caratteristiche dell\u0026#8217;intervento edilizio assentito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in via d\u0026#8217;azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative, a maggior ragione quando l\u0026#8217;ambiguit\u0026#224; semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi ermeneutici che rendono concreto il rischio di un\u0026#8217;elusione del principio contenuto nella legge statale (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 50 del 2023 e n. 231 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rispetto del limite della essenzialit\u0026#224;, che appartiene a ogni intervento che comporti una diversa qualificazione dello stesso, pu\u0026#242; infatti ritenersi implicito e quindi vincolante nel territorio della Regione Piemonte, cos\u0026#236; da colmare in via interpretativa il mero silenzio sul punto della disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e24.\u0026#8211; Passando all\u0026#8217;esame delle questioni concernenti l\u0026#8217;art. 47 della legge regionale impugnata, si deve ricordare che esso, rubricato \u0026#171;Norme sugli spazi di uso collettivo ed accessori alla residenza e incentivi per i nuovi format edilizi\u0026#187;, al fine di favorire l\u0026#8217;utilizzo delle \u0026#8220;zone comuni\u0026#8221; negli edifici a destinazione residenziale, prevede la possibilit\u0026#224; di realizzare sale per il fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro, nonch\u0026#233; la possibilit\u0026#224; di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli, motocicli o mezzi di trasporto per disabili; consente, altres\u0026#236;, il recupero a scopo abitativo dei cosiddetti piani pilotis: soluzioni architettoniche con pilastri a vista, che sorreggono l\u0026#8217;edificio e creano uno spazio coperto, libero da pareti. Tutto ci\u0026#242;, sia per scopi di rigenerazione di fabbricati gi\u0026#224; esistenti, sia per incentivare la realizzazione di tali spazi in edifici di nuova costruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe doglianze avverso l\u0026#8217;art. 47 si appuntano sui commi 2 e 4 e riguardano:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; la disposizione secondo cui gli interventi edilizi indicati sono consentiti \u0026#171;anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi\u0026#187; (comma 2);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; la disposizione secondo cui il recupero, anche a fini abitativi, dei piani pilotis \u0026#232; consentito pure \u0026#171;in deroga alla densit\u0026#224; fondiaria di cui all\u0026#8217;articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG\u0026#187; (comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e25.\u0026#8211; La prima censura formulata nel ricorso riguarda la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali: la legge regionale, consentendo di effettuare interventi in deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica, permetterebbe di derogare, \u0026#171;sebbene indirettamente\u0026#187;, al PPR, adottato d\u0026#8217;intesa con lo Stato, al quale i predetti strumenti di pianificazione devono conformarsi. Risulterebbe, di conseguenza, leso anche il principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e26.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata, per ragioni gi\u0026#224; esposte in relazione a censure analoghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232;, infatti, corretto assumere che la possibilit\u0026#224; di effettuare interventi in deroga ai piani urbanistici comporti automaticamente la possibilit\u0026#224; di derogare anche alle previsioni del Piano paesaggistico. In base alla oramai consistente giurisprudenza costituzionale, ove la legge regionale non preveda \u0026#171;deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale\u0026#187; (cos\u0026#236;, \u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 248 del 2022). Se nella regione \u0026#232; vigente un Piano paesaggistico, dunque, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica fa s\u0026#236; che le disposizioni del Piano debbano sempre trovare attuazione, salvo, come detto, il caso di deroghe espresse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e27.\u0026#8211; Le stesse disposizioni dell\u0026#8217;art. 47 sono impugnate per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; stabiliti dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge urbanistica, come attuato mediante il d.m. n. 1444 del 1968, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, \u0026#171;anche per ragioni gi\u0026#224; illustrate nel settimo motivo del ricorso statale\u0026#187;. Ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, la disciplina statale di principio avrebbe fissato, nel d.m. n. 1444 del 1968, gli standards di densit\u0026#224; edilizia, che le norme impugnate intenderebbero apertamente superare, e avrebbe stabilito il principio della pianificazione, che le stesse norme, pure, pregiudicherebbero, consentendo interventi in deroga senza limiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e28.\u0026#8211; Le questioni, poste in questi termini, sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; di effettuare gli interventi indicati nelle disposizioni impugnate in deroga ai piani regolatori non \u0026#232; rispettosa dei criteri indicati da questa Corte per ritenere la normativa regionale derogatoria degli strumenti di pianificazione conforme ai principi fondamentali nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;; criteri su cui la presente pronuncia si \u0026#232; gi\u0026#224; diffusamente soffermata nel motivare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l\u0026#8217;art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 18 del 2016 (punto 10.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). La disciplina impugnata, infatti, non supera il vaglio di proporzionalit\u0026#224;, da svolgersi sia in astratto, sulla legittimit\u0026#224; dello scopo perseguito dal legislatore regionale, sia in concreto, con riguardo alla necessit\u0026#224;, alla adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti (sentenza n. 179 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, sul punto, rilevato che gli interventi edilizi consentiti dall\u0026#8217;art. 47 della legge impugnata non soggiacciono alle condizioni previste dall\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia, n\u0026#233; presentano il carattere dell\u0026#8217;eccezionalit\u0026#224; e della temporaneit\u0026#224; (sentenza n. 17 del 2023); sono, al contrario, assentibili in via generale, seppur in deroga agli strumenti urbanistici. Proprio per queste ragioni, le disposizioni regionali, oggetto di sindacato, violano il principio fondamentale della pianificazione degli interventi edilizi e di trasformazione urbana, causando un concreto rischio di frustrazione della sua funzione di garanzia dell\u0026#8217;ordinato sviluppo del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; di derogare agli standard urbanistici definiti dalla disciplina nazionale, prevista con riferimento al recupero a fini abitativi dei piani pilotis (art. 47, comma 4, della legge impugnata), inoltre, collide con quanto questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato: \u0026#171;i limiti fissati dal d.m. n. 1444 del 1968, che trova il proprio fondamento nell\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, commi 8 e 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale [...], costituendo [\u0026#8230;] principi fondamentali della materia, in particolare come limiti massimi di densit\u0026#224; edilizia a tutela del \u0026#8220;primario interesse generale all\u0026#8217;ordinato sviluppo urbano\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 217 del 2020, richiamata dalla sentenza n. 240 del 2022; nello stesso senso, sentenza n. 50 del 2017 e precedenti ivi indicati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e delle disposizioni impugnate s\u0026#8217;ottiene attraverso l\u0026#8217;espunzione, dal testo dell\u0026#8217;art. 47, delle norme che consentono l\u0026#8217;illegittima deroga ai piani urbanistici territoriali, ai regolamenti edilizi comunali e agli standard fissati dal d.m. n. 1444 del 1968.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, perci\u0026#242;, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha introdotto gli incisi: \u0026#171;anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi\u0026#187; (comma 2); \u0026#171;senza che ci\u0026#242; comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessit\u0026#224; di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte\u0026#187; (comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e); \u0026#171;senza che ci\u0026#242; comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessit\u0026#224; di standard urbanistici\u0026#187; (comma 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e); \u0026#171;in deroga alla densit\u0026#224; fondiaria di cui all\u0026#8217;articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG\u0026#187; (comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e29.\u0026#8211; Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura formulati nel ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e30.\u0026#8211; In conclusione, va esaminata l\u0026#8217;impugnativa dell\u0026#8217;art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, rubricato \u0026#171;Norme per l\u0026#8217;installazione in edifici privati di vasca riabilitativa per idroterapia\u0026#187;. Questa disciplina consente la realizzazione, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilit\u0026#224; certificata ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 104 del 1992, determinandone dimensioni e altezze massime, stabilendo che possono realizzarsi \u0026#171;in deroga agli strumenti urbanistici vigenti\u0026#187;. Su quest\u0026#8217;ultimo inciso si appuntano le doglianze del ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione s\u0026#8217;esporrebbe a censure d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale analoghe a quelle dedotte in riferimento all\u0026#8217;art. 47. Anche in questo caso, in forza della prevista deroga agli strumenti urbanistici vigenti, si configurerebbe, \u0026#171;sebbene indirettamente\u0026#187;, una violazione del PPR adottato dalla Regione d\u0026#8217;intesa con lo Stato. Il rispetto del PPR, infatti, sarebbe fatto salvo soltanto in riferimento agli interventi \u0026#171;fuori sagoma\u0026#187;: al comma 4, l\u0026#8217;art. 48 stabilisce, infatti, che agli \u0026#171;eventuali incrementi fuori sagoma si applicano le distanze minime di cui all\u0026#8217;articolo 9 del decreto ministeriale 1444/1968 e le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, energetica, acustica, igienico sanitaria, nonch\u0026#233; le disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/2004, quanto previsto dal PPR, quanto definito dalle norme del PAI e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePerci\u0026#242;, vi sarebbe un contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., rispetto al quale costituirebbero norme interposte gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; con gli artt. 3 e 9 Cost. Risulterebbe, altres\u0026#236;, violato l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; stabiliti dall\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge urbanistica, come attuato mediante il d.m. n. 1444 del 1968, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, anche per ragioni gi\u0026#224; illustrate al settimo motivo del ricorso. Il principio di leale collaborazione sarebbe, inoltre, pregiudicato dall\u0026#8217;intervento unilaterale del legislatore regionale e l\u0026#8217;art. 9 Cost. finirebbe per essere violato, nella parte in cui \u0026#171;assegna alla tutela del paesaggio il rango di valore primario e assoluto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e31.\u0026#8211; Preliminarmente, va rilevato che le questioni riferite agli artt. 3 e 9 Cost. sono inammissibili, per la carente illustrazione delle motivazioni che devono sorreggere le censure. Per quanto riguarda, in specie, i giudizi in via principale, questa Corte ha costantemente affermato che \u0026#232; necessaria \u0026#171;un\u0026#8217;adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;. Il ricorrente ha, infatti, \u0026#171;l\u0026#8217;onere\u0026#160;non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto sviluppando un\u0026#8217;argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa\u0026#187; (da ultimo, sentenza n. 89 del 2024, che richiama la sentenza n. 112 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOnere che non \u0026#232; stato, sul punto, assolto: per tale ragione, va dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e32.\u0026#8211; Pure la questione riferita all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. \u0026#232; inammissibile, per altra ragione, che risiede nella mancata ricostruzione, da parte del ricorrente, del quadro normativo in cui la disposizione impugnata deve essere contestualizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura \u0026#232; formulata in modo identico a quella riguardante l\u0026#8217;antecedente art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022. Il ricorso afferma, infatti, che la possibilit\u0026#224; di derogare agli strumenti urbanistici vigenti violerebbe una serie di parametri interposti espressivi di principi fondamentali della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;: l\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 1150 del 1942 e il d.m. n. 1444 del 1968, che definiscono gli standard urbanistici; l\u0026#8217;art. 14 t.u. edilizia \u0026#8211; ricavabile dal rinvio interno effettuato in proposito al testo del settimo motivo del ricorso statale \u0026#8211;, che esprime il principio della pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi l\u0026#224; dal rilievo per cui le censure sono illustrate in modo assai sintetico e contratto, ci\u0026#242; che determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione \u0026#232; il mancato confronto con il quadro normativo statale in materia di diritti delle persone con disabilit\u0026#224;. Il ricorrente, in altre parole, non considera la specificit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento edilizio consentito dall\u0026#8217;art. 48 della legge regionale e non valuta in alcun modo come esso s\u0026#8217;inserisce all\u0026#8217;interno del contesto normativo di riferimento, rappresentato dalla legge-quadro n. 104 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni ora all\u0026#8217;esame \u0026#8211; a differenza di tutte le altre impugnate con il medesimo ricorso \u0026#8211; sono dirette a soddisfare esigenze di cura di una specifica categoria di persone, quelle riconosciute come portatrici di disabilit\u0026#224;, secondo i criteri stabiliti dalla legge statale. L\u0026#8217;intento del legislatore regionale \u0026#232; quello di raggiungere un punto di equilibrio nel bilanciamento tra interessi di diversa natura, fra cui \u0026#232; ricompreso quello di agevolare la costruzione di vasche per l\u0026#8217;idroterapia, interne agli edifici, indipendentemente da quanto previsto dagli strumenti di pianificazione gi\u0026#224; vigenti. Il ricorso non tiene conto di tale circostanza, argomentando le doglianze \u0026#8211; come s\u0026#8217;anticipava \u0026#8211; alla stregua delle precedenti impugnative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge n. 104 del 1992 \u0026#8211; che \u0026#171;detta i principi dell\u0026#8217;ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata\u0026#187; (art. 2) \u0026#8211; afferma la doverosit\u0026#224; di interventi che prevengano e rimuovano \u0026#171;le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettivit\u0026#224;\u0026#187;, declinabili in azioni diverse, ma convergenti, allo scopo di migliorare le condizioni di vita dei soggetti vulnerabili (artt. 1 e 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto qui pi\u0026#249; interessa, e come sottolineato anche nella memoria della Regione resistente, l\u0026#8217;art. 10 della legge-quadro prevede che l\u0026#8217;approvazione di progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati inerenti a immobili da destinare alle comunit\u0026#224; alloggio o a centri socio-riabilitativi costituisce variante al piano regolatore. Pone, inoltre, un vincolo di destinazione almeno ventennale all\u0026#8217;uso effettivo dell\u0026#8217;immobile per gli scopi di cui alla legge n. 104 del 1992, ove gli immobili adibiti a comunit\u0026#224; alloggio o centri riabilitativi vengano localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione. Tali disposizioni, dunque, esprimono un chiaro \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e per la realizzazione di centri per la riabilitazione e per l\u0026#8217;integrazione sociale delle persone con disabilit\u0026#224;, prevedendo che possano essere costruiti, anche se non gi\u0026#224; contemplati nei piani regolatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnativa dell\u0026#8217;art. 48 della legge regionale n. 7 del 2022, non confrontandosi con questa disciplina, non espone le ragioni per le quali, in ogni modo, a suo avviso, l\u0026#8217;installazione di vasche interne a edifici privati per l\u0026#8217;idroterapia, necessaria alla riabilitazione di soggetti con disabilit\u0026#224;, non potrebbe avvenire se non conformemente ai piani gi\u0026#224; esistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA causa di tali significative carenze di motivazione, va, dunque, dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione promossa sull\u0026#8217;art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e33.\u0026#8211; Infine, la questione relativa alla violazione, da parte del citato art. 48, dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura si basa sull\u0026#8217;assunto che permettere la costruzione delle vasche per idroterapia in deroga ai piani urbanistici possa rendere inoperanti le previsioni del Piano paesaggistico. Tale assunto, tuttavia, si appalesa erroneo, poich\u0026#233;, come gi\u0026#224; si \u0026#232; rammentato, in base alla giurisprudenza costituzionale, ove la Regione sia dotata di PPR e la legge regionale non stabilisca espressamente in senso contrario, le deroghe alla pianificazione urbanistica non si devono ritenere capaci di incidere sulla necessaria applicazione della disciplina di tutela paesaggistica. La disposizione regionale, nella parte non interessata dall\u0026#8217;impugnativa statale, effettua, peraltro, un richiamo espresso alla salvaguardia delle previsioni del PPR: si tratta dei casi in cui l\u0026#8217;installazione delle vasche, interne agli edifici, determini interventi \u0026#171;fuori sagoma\u0026#187;; dei casi, cio\u0026#232;, in cui si pone, in concreto, il pi\u0026#249; alto rischio di alterazioni dell\u0026#8217;assetto territoriale della zona e del paesaggio. Sulla scorta di queste considerazioni, va esclusa la violazione del principio di leale collaborazione, pure denunciata dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), dell\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Piemonte 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell\u0026#8217;edificato e la rigenerazione urbana), ha reso applicabile \u0026#8211; in virt\u0026#249; del rinvio all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e),\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella legge regionale Piemonte n. 16 del 2018, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge della Regione Piemonte 19 settembre 2023, n. 20, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)\u0026#187; \u0026#8211; la disciplina di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo \u0026#8211; Prime disposizioni urgenti per l\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, anche agli edifici per i quali \u0026#171;\u0026#232; stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi\u0026#187; \u0026#171;della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell\u0026#8217;andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l\u0026#8217;art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, sostitutivo dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, limitatamente alle parole \u0026#171;[p]er gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto \u0026#232; recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante \u0026#171;Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede gli incisi: \u0026#171;anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi\u0026#187; (comma 2); \u0026#171;senza che ci\u0026#242; comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessit\u0026#224; di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte\u0026#187; (comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e); \u0026#171;senza che ci\u0026#242; comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessit\u0026#224; di standard urbanistici\u0026#187; (comma 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e); \u0026#171;in deroga alla densit\u0026#224; fondiaria di cui all\u0026#8217;articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG\u0026#187; (comma 4);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), come attuato mediante il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l\u0026#8217;interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densit\u0026#224; edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e8) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera\u003cem\u003e s\u003c/em\u003e), Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e all\u0026#8217;art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e9) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l\u0026#8217;art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e10) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al decreto del Ministro per la sanit\u0026#224; 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all\u0026#8217;altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d\u0026#8217;abitazione), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e11) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e12) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)\u0026#187;, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e13) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e14) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e15) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e estinto il processo relativamente alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 2; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18, comma 3; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34, comma 1; 36; 40 e 42 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattori\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 9 aprile 2024\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 2; 5; 7; 8, commi 1, 6 e 9; 10; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34; 36; 40; 41; 42; 47 e 48 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), promosso con il ricorso iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2022, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del 28 luglio 2022, e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0027anno 2022.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che nel giudizio \u0026#232; intervenuta la Societ\u0026#224; Fabrizio Taricco Costruzioni srl (da ora, anche: Societ\u0026#224;), con atto depositato, fuori termine, il 19 marzo 2024;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche la Societ\u0026#224; afferma che l\u0027interesse a intervenire sarebbe sorto molto tempo dopo lo spirare del termine all\u0027uopo stabilito dalle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, infatti, detto termine \u0026#232; scaduto il 25 ottobre 2022 e, per\u0026#242;, l\u0027interesse all\u0027intervento sarebbe sorto solo successivamente, nel corso di un contenzioso amministrativo e, pi\u0026#249; precisamente, in occasione dell\u0027udienza svoltasi dinanzi al Consiglio di Stato in data 7 marzo 2024, durante la quale la Societ\u0026#224; sarebbe venuta a conoscenza della pendenza del presente giudizio di costituzionalit\u0026#224;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027intervento della Societ\u0026#224; dovrebbe, comunque sia, considerarsi \u0026#171;ricevibile, al fine di tutelare la posizione soggettiva della stessa, che riceverebbe gravissimo pregiudizio (nell\u0027ordine di circa 10 milioni di euro [...]) dalla declaratoria di incostituzionalit\u0026#224; della disciplina regionale censurata\u0026#187;, tenendo anche conto del fatto che il giudizio di costituzionalit\u0026#224; \u0026#171;si \u0026#232; protratto per un anno e mezzo, con conseguente applicazione delle disposizioni censurate ed insorgenza di situazioni giuridiche soggettive in capo a soggetti terzi\u0026#187;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, ad avviso dell\u0027interveniente, l\u0027orientamento di questa Corte, secondo il quale la partecipazione al giudizio in via principale \u0026#232; riservato ai titolari di attribuzioni legislative, confermato anche in seguito alle modifiche delle Norme integrative, meriterebbe \u0026#171;un ripensamento, per pi\u0026#249; ordini di ragioni\u0026#187;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in particolare, la Societ\u0026#224; sarebbe \u0026#171;direttamente incisa dal giudizio di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;, poich\u0026#233; la declaratoria d\u0027incostituzionalit\u0026#224; della legge regionale impugnata \u0026#171;pregiudicherebbe il titolo edilizio ottenuto\u0026#187;, e, perci\u0026#242;, avrebbe diritto a intervenire, \u0026#171;tanto pi\u0026#249;, alla luce dell\u0027estensione dell\u0027intervento nel giudizio incidentale agli \"\u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e\" (art. 4-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003eN.I.)\u0026#187;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, ove l\u0027intervento fosse ritenuto irricevibile o inammissibile, sarebbero violati gli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione, nonch\u0026#233; l\u0027art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea e gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo, che garantirebbero l\u0027effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale e dei principi del giusto processo;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, di conseguenza, nell\u0027ipotesi in cui questa Corte ritenesse l\u0027intervento irricevibile o inammissibile, ad avviso della Societ\u0026#224;, dovrebbe nondimeno sospendere il presente giudizio per rimettere, in via pregiudiziale, gli atti alla Corte di Giustizia dell\u0027Unione europea, affinch\u0026#233; si pronunci sul se l\u0027art. 47 CDFUE ammetta l\u0027esclusione \u0026#171;da un giudizio di costituzionalit\u0026#224; in via principale l\u0027intervento di un soggetto, in relazione alla cui sfera giuridica l\u0027eventuale sentenza di incostituzionalit\u0026#224; della legge impugnata avrebbe una diretta incidenza\u0026#187;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, dunque, la Societ\u0026#224; chiede che sia dichiarata l\u0027ammissibilit\u0026#224; dell\u0027intervento, teso a sostenere la non fondatezza delle questioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso iscritto al n. 54 del reg. ric. 2022, e, in subordine, che sia rimessa una questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell\u0027Unione europea, nei termini anzidetti.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, a prescindere dal profilo concernente la tardivit\u0026#224; o meno dell\u0027intervento, questa Corte ha ripetutamente affermato, anche a seguito della riforma delle sopra menzionate Norme integrative, che il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potest\u0026#224; legislativa e non ammette l\u0027intervento di soggetti che ne siano privi (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 76 del 2023, n. 259 del 2022 e ordinanza dibattimentale letta all\u0027udienza del 25 febbraio 2020 e allegata alla sentenza n. 56 del 2020);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche il giudizio in via principale non scaturisce da una controversia concreta rispetto alla quale possa configurarsi l\u0027interesse di specifici soggetti, vertendo piuttosto sulla astratta conformit\u0026#224; a Costituzione della legge impugnata;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, in tale giudizio non viene in considerazione il diritto di difesa di soggetti i cui interessi possano essere incisi dall\u0027esito del medesimo giudizio;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in ogni caso, nel presente giudizio non ha alcun rilievo l\u0027art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea per l\u0027assorbente ragione che la disciplina impugnata non ricade nell\u0027ambito di applicazione del diritto dell\u0027Unione europea (art. 51 CDFUE);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, l\u0027intervento della Societ\u0026#224; Fabrizio Taricco Costruzioni srl deve essere dichiarato non ammissibile.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non ammissibile l\u0027intervento in giudizio della Societ\u0026#224; Fabrizio Taricco Costruzioni srl.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Piemonte - Modifiche all\u0027art. 2 della legge reg. n. 16 del 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell\u0027edificato e la rigenerazione urbana) - Definizione di edifici o parti di edifici legittimi.\nInterventi edilizi - Sostituzione dell\u0027art. 3 della legge reg. n. 16 del 2018 - Ambito di applicazione delle misure per il riuso e la riqualificazione edilizia.\nPaesaggio - Previsione che limitatamente ai casi previsti dall\u0027 art. 5 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2011, il rilascio del permesso di costruire \u0026#232; subordinato alla deliberazione comunale - Individuazione dell\u0027ambito dei contenuti della deliberazione e delle relative attribuzioni del Consiglio comunale. \nSostituzione dell\u0027art. 5 della legge reg. n. 16 del 2018 - Ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia - Previsioni riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia con incrementi di volumetria. \nInterventi in deroga agli strumenti urbanistici. \nNorme in materia di altezza minima interna e utilizzo di vani e locali interrati e seminterrati dei fabbricati esistenti - Individuazione dei casi in cui \u0026#232; consentita l\u0027azione di promozione del recupero dei vani e locali interrati e seminterrati - Inclusione di vani e locali realizzati alla data di entrata in vigore della legge reg. n. 7 del 2022. \nAmbiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria - Ambito di applicazione riferito agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia gi\u0026#224; stato conseguito il titolo abilitativo edilizio alla data di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa agli ambiti esclusi.\nModifiche all\u0027art. 6 della legge reg. n. 16 del 2018 - Norme riguardanti il recupero dei sottotetti - Previsione che consente la recuperabilit\u0026#224; di sottotetti relativi a edifici realizzati successivamente all\u0027entrata in vigore della legge reg. n. 16 del 2018 - Ammissibilit\u0026#224; del recupero dei sottotetti esistenti indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dal piano regolatore generale e dagli strumenti attuativi vigenti.\nPrevisione che esclude l\u0027applicazione delle misure minime di cui al decreto del Ministro della sanit\u0026#224; del 5 luglio 1975 ai sottotetti esistenti con specifiche caratteristiche individuate dalla norma. \nSostituzione dell\u0027art. 8 della legge reg. n. 16 del 2018 - Norme per la decostruzione - Previsione che: amplia l\u0027ambito di applicazione della norma; consente un aumento della capacit\u0026#224; edificatoria; consente che la capacit\u0026#224; edificatoria recuperata possa essere riallocata con incremento dell\u0027indice di edificabilit\u0026#224; di zona; a determinate condizioni ammette incrementi della volumetria - Previsione che gli interventi di ricostruzione, con recupero della capacit\u0026#224; edificatoria, avvengano previa variante urbanistica semplificata. \nInserimento dell\u0027art. 8-bis nella legge reg. n. 16 del 2018 - Norme per la delocalizzazione dei fabbricati localizzati in aree a rischio idraulico o geologico. \nPrevisione che il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di delocalizzazione indicati dalla norma avviene senza corresponsione del contributo straordinario di cui all\u0027art. 16, comma 4, lettera d-ter), del d.P.R. n. 380 del 2001. \nModifiche all\u0027art. 11 della legge reg. n. 16 del 2018  - Limitazioni - Previsioni riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia relativi a edifici insediati nelle zone tutelate ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 - Riconoscimento della possibilit\u0026#224;, per interventi di sostituzione di edifici degradati o incongrui con riduzione del volume esistente, di avvalersi di premialit\u0026#224; volumetriche previste dalla legge regionale o dai piani regolatori generali vigenti - Previsione che consente la delocalizzazione della capacit\u0026#224; edificatoria non utilizzata in aree gi\u0026#224; edificate o edificabili, con esclusione delle aree di notevole interesse pubblico, tutelate ai sensi dell\u0027art.136, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 42 del 2004 - Esclusione di tali interventi dal contributo straordinario di cui all\u0027art. 16, comma 4, lettera d-ter), del d.P.R. n. 380 del 2001. \nModifiche all\u0027art. 12 della legge reg. n. 16 del 2018 - Interventi di rigenerazione urbana - Riconoscimento della possibilit\u0026#224; di avvalersi anche delle premialit\u0026#224; volumetriche previste dagli artt. 8 e 8-bis della legge reg. n. 16 del 2018 - Previsione che consente che gli interventi di ricostruzione avvengano previa variante urbanistica semplificata. \nNorme in materia di altezza minima interna e utilizzo di vani e locali interrati e seminterrati dei fabbricati esistenti - Interventi di recupero con cambio di destinazione d\u0027uso dei vani e locali interrati e seminterrati conseguito senza opere edilizie - Previsione che il recupero \u0026#232; soggetto a preventiva segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224; (SCIA).\nAmmissibilit\u0026#224; degli interventi di recupero dei vani e locali interrati e seminterrati anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni edilizie dei PRG e dei regolamenti edilizi.\nNorme di coordinamento - Modifiche all\u0027art. 13 della legge reg. n. 56 del 1977 - Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale - Definizione di ristrutturazione edilizia - Inclusione degli interventi ammessi dalla vigente normativa statale, con le specificazioni previste dalla normativa regionale - Prevalenza delle definizioni degli interventi sulle difformi previsioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, senza necessit\u0026#224; di varianti o adeguamenti.\nUlteriori norme in materia di competitivit\u0026#224; - Sostituzione dell\u0027art. 6 della legge reg. n. 19 del 1999 - Variazioni essenziali al progetto approvato - Individuazione delle condizioni per la determinazione di una variazione essenziale.\nModifiche all\u0027art. 6-bis della legge reg. n. 19 del 1999 - Tolleranze esecutive - Previsione che attribuisce alla Giunta regionale di individuare ulteriori tolleranze esecutive.\nUlteriori norme in materia di competitivit\u0026#224; - Modifiche all\u0027art. 10 della legge reg. n. 56 del 1977 - Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica - Inclusione tra le varianti degli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo regionale.\nInserimento dell\u0027art. 17-ter nella legge reg. n. 56 del 1977 - Accordi di pianificazione negoziata - Inclusione tra le varianti al piano regolatore generale. \nAmbito di applicazione del divieto di sanatoria stabilito dall\u0027art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004. \nNorme sugli spazi di uso collettivo ed accessori alla residenza e incentivi per i nuovi format - Previsione che consente gli interventi indicati anche se non previsti dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi - Previsione che consente il recupero per il piano pilotis, esistente alla data di entrata in vigore della legge, in deroga alla densit\u0026#224; fondiaria e alle previsioni del piano regolatore generale. \nNorme per l\u0027installazione in edifici privati di vasca riabilitativa per idroterapia - Previsione che consente tali installazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46273","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Realizzazione degli interventi previsti dal c.d. secondo piano casa - Impossibilità che si riferiscano a edifici abusivi - Deroga per il caso di avvenuto rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria - Differenza rispetto alle ipotesi di condono - Natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale nonché di principio fondamentale della materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Piemonte nella parte in cui estende, tramite rinvio ad altra legge regionale, la possibilità di realizzare gli interventi previsti dal piano casa ad immobili oggetto di condono). (Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., – il quale non consente la realizzazione degli interventi edilizi previsti dal secondo piano casa su edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria – è norma fondamentale di riforma economico-sociale e si ascrive altresì ai principi fondamentali della materia del governo del territorio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 90/2023 - mass. 45509; S. 24/2022 - mass. 44555\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della normativa l’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., si deve interpretare in senso restrittivo: mentre, infatti, il condono ha per effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell’abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia, il titolo in sanatoria presuppone la conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’immobile sia al momento della presentazione della domanda. A favore dell’interpretazione restrittiva milita il carattere generale del divieto di concessione di premialità volumetriche per gli immobili abusivi, espressivo della scelta fondamentale del legislatore statale di disconoscere vantaggi in caso di abuso e di derogare a tale principio in ipotesi tassative. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 90/2023 – mass. 45509; S. 24/2022 – mass. 44549; S. 107/2017 – mass. 41204; S. 50/2017- mass. 39737\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, dell’art. 3 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ha reso applicabile – in virtù del rinvio all’art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003ed-bis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella citata legge reg. n. 16 del 2018, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 20 del 2023 – la disciplina di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., relativa alla realizzazione degli interventi previsti dal secondo piano casa, anche agli immobili abusivi oggetto di condono. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale della materia del governo del territorio stabilito dall’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., il quale prevede che detti interventi non possono riferirsi, tra l’altro, a edifici abusivi).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46274","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"16","articolo":"3","specificazione_articolo":"lett. b)","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"16","articolo":"3","specificazione_articolo":"lett. b)","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"117","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legge","data_legge":"13/05/2011","numero":"70","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/07/2011","numero":"106","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46274","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Pianificazione urbanistica (principio della) - Ratio - Assicurare una visione integrata di una porzione di territorio e delle funzioni ivi allocate - Possibile deroga da parte della legislazione regionale - Condizioni - Proporzionalità, in astratto e in concreto, e verifica del rispetto del nucleo delle funzioni fondamentali attribuite ai comuni ovvero eccezionalità e temporaneità della relativa disposizione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di disposizione della Regione Piemonte che prevede, per gli interventi di ristrutturazione di edifici con destinazioni totalmente/in parte residenziale o turistico-ricettiva o direzionale, produttiva, industriale, logistica o artigianale ovvero commerciale, previste dal PRG, la derogabilità degli strumenti urbanistici). (Classif. 090011).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’art. 41-\u003cem\u003equinquies \u003c/em\u003edella legge n. 1150 del 1942 afferma un principio di inderogabilità dei limiti di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde, pubblico o a parcheggi fissati con il d.m. n. 1444 del 1968; il principio di pianificazione urbanistica risponde, infatti, all’esigenza di avere una visione integrata di una determinata porzione di territorio, sufficientemente ampia da poter allocarvi tutte le funzioni che per loro natura richiedono di trovarvi posto, in funzione dell’ordinato sviluppo del territorio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio della pianificazione urbanistica non implica che le previsioni dei piani urbanistici siano assolutamente inderogabili, non assurgendo il “sistema della pianificazione” a principio così assoluto e stringente da impedire alla legge regionale – fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali – di prevedere interventi in deroga a tali strumenti. Al legislatore regionale è, infatti, consentito, nell’esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia del governo del territorio, introdurre deroghe in presenza di alcune condizioni, quali lo svolgimento di un giudizio di proporzionalità sia in astratto, sulla legittimità dello scopo perseguito, sia in concreto, con riguardo alla necessità, all’adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti; detto giudizio comprende la verifica dell’esistenza di esigenze generali che giustificano la limitazione delle funzioni assegnate ai comuni, non menomandone le funzioni fondamentali. Sono, inoltre, consentite deroghe generali, relative a determinate tipologie di interventi edilizi, purché connotate dalla eccezionalità e temporaneità della relativa disposizione e dal perseguimento di obiettivi specifici coerenti nonché, infine, quelle relative al rilascio del permesso di costruire in deroga per particolari e specifici interventi, la cui realizzazione sia diretta a soddisfare un interesse pubblico ritenuto prevalente rispetto all’assetto generale definito dal piano. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 17/2023 - mass. 45330; S. 202/2021 - mass. 44250; S. 179/2019 - mass. 42813; S. 245/2018; S. 46 del 2014; S. 286/1997\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, stabilendo che gli interventi di aumento delle volumetrie connessi a ristrutturazioni di edifici con destinazioni totalmente/in parte residenziale o turistico-ricettiva o direzionale, produttiva, industriale, logistica o artigianale ovvero commerciale, previste dal PRG, possono superare i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici, comportando l’incremento o il decremento del numero di unità immobiliari nonché il superamento delle densità fondiarie stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell’altezza massima consentita. La disposizione regionale impugnata dal Governo non rispetta i criteri che consentono di ritenere che una normativa regionale derogatoria degli strumenti di pianificazione, introdotta nell’esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia «governo del territorio», sia in linea con i principi fondamentali fissati dallo Stato: l’automatica derogabilità degli strumenti urbanistici è prevista, infatti, in termini generali e astratti, senza previo accertamento in concreto della necessità dell’intervento al fine di perseguire interessi generali, e non è temperata dalla eccezionalità e temporaneità della previsione: la stessa, inoltre, confligge apertamente con l’art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia, relativo alle ristrutturazioni edilizie, e detta una disciplina che non rispetta il canone della proporzionalità, intaccando il nucleo delle funzioni fondamentali attribuite ai comuni all’interno del “sistema della pianificazione”; infine, la disposizione in esame consente di non rispettare nemmeno i limiti di densità fondiaria, stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968, che il legislatore statale, viceversa, preserva, anche ove ammette deroghe alla pianificazione. Gli aumenti volumetrici previsti dall’art. 5 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 sono, pertanto, consentiti solo se conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici o autorizzati attraverso il permesso di costruire in deroga).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46275","numero_massima_precedente":"46273","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"16","articolo":"5","specificazione_articolo":"9","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/08/1942","numero":"1150","articolo":"41","specificazione_articolo":"quinquies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"02/04/1968","numero":"1444","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":""}]},{"numero_massima":"46275","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Recupero abitativo dei sottotetti - Finalità - Evitare il consumo di nuovo suolo - Applicazione limitata agli edifici già esistenti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale di disposizione della Regione Piemonte che dispone che il recupero abitativo dei sottotetti possa essere effettuato anche su edifici futuri). (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina legislativa sul recupero dei sottotetti, nel rispondere alle specifiche finalità di riduzione del consumo di suolo e di efficientamento energetico, persegue l’obiettivo di consentire l’utilizzo, a fini abitativi, di uno spazio – il sottotetto – già esistente, la cui destinazione abitativa determina la riconversione del medesimo in una unità immobiliare, per contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 54/2021; S. 208/2019 - mass. 42925\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, sostitutivo dell’art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, il quale dispone che per gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore della legge regionale, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione. La disposizione regionale impugnata dal Governo – nel consentire un indiscriminato recupero dei sottotetti, compresi quelli futuri – contrasta con il principio di ragionevolezza, determinando uno sviamento dalle finalità della disciplina, quali il contenimento del consumo di suolo e la riduzione dei consumi energetici).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46276","numero_massima_precedente":"46274","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"16","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46276","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Condizioni - Necessità della pianificazione urbanistica - Possibilità di deroghe regionali - Condizioni - Temporaneità delle misure e obiettivi specifici - Conseguente divieto di discipline stabili (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Piemonte che prevede il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti). (Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica risulta irrimediabilmente compromesso dalla generalizzata possibilità di recuperare i sottotetti e di riutilizzare porticati e locali seminterrati anche in deroga agli strumenti urbanistici. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 17/2023 - mass. 45330\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eInterventi regionali che dispongano, nell’esercizio della propria competenza concorrente in materia di «governo del territorio», deroghe generali al principio fondamentale di pianificazione urbanistica del territorio, per determinate tipologie di interventi edilizi, sono ammissibili solo in quanto presentino i caratteri dell’eccezionalità e della temporaneità e siano diretti a perseguire obiettivi specifici, coerenti con i detti caratteri, diretti ad escludere in particolare che essi assurgano a disciplina stabile. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 17/2023 - mass. 45330\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 8, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che ammette il recupero dei sottotetti esistenti indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati. La disposizione regionale impugnata dal Governo viola il principio di pianificazione del territorio e del rispetto degli standard urbanistici desumibile dall’art. 14 t.u. edilizia, in quanto prevede una deroga generalizzata agli strumenti urbanistici al fine di consentire il recupero dei sottotetti esistenti).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46277","numero_massima_precedente":"46275","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46277","titoletto":"Edilizia e urbanistica - In genere - Principi fondamentali della materia «governo del territorio» (nel caso di specie: disciplina delle variazioni essenziali al progetto approvato) - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Piemonte che individua le variazioni essenziali al progetto approvato in modo difforme rispetto al t.u. edilizia). (Classif. 090001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’art. 32 t.u. edilizia detta, con riguardo alle variazioni essenziali al progetto approvato, principi fondamentali nella materia «governo del territorio»; in particolare, nel rimettere alle regioni di stabilire quali siano tali variazioni, detta il limite espresso per cui l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle condizioni dettate nel comma 1, lettere da \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) ad \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l’art. 6, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eb,\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, prevedendo, ai sensi dell’art. 32 t.u. edilizia, le condizioni al verificarsi delle quali si ha variazione essenziale al progetto approvato. La disposizione regionale impugnata dal Governo viola i principi fondamentali della materia «governo del territorio» contenuti nel citato art. 32, in ragione della diversa formulazione rispetto a quest’ultimo. La normativa di dettaglio affidata alle regioni non può, infatti, per sua natura, contraddire la scelta fondamentale espressa dal legislatore statale di sanzionare con la demolizione, in ragione dell’entità del pregiudizio arrecato all’interesse pubblico, ogni modifica incompatibile con l’originario progetto edificatorio, tale da comportare il mutamento della destinazione d’uso implicante alterazione degli standard, aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi, modifica delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito e violazione delle norme vigenti in materia antisismica). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 217/2022 - mass. 45118\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46278","numero_massima_precedente":"46276","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"08/07/1999","data_nir":"1999-07-08","numero":"19","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"08/07/1999","data_nir":"1999-07-08","numero":"19","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"08/07/1999","data_nir":"1999-07-08","numero":"19","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46278","titoletto":"Edilizia e urbanistica - In genere - Principi fondamentali della materia «governo del territorio» - Ricognizione. (Classif. 090001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eVa riconosciuto il carattere di principi fondamentali della materia concorrente del governo del territorio alle norme che disciplinano le categorie di interventi edilizi e le tipologie dei diversi titoli abilitativi, la durata degli stessi, il condono edilizio, il perimetro degli interventi in zona sismica la documentazione necessaria ai fini della denuncia di esecuzione di nuove opere nonché i criteri di determinazione dello stato legittimo dell’immobile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 164/2023 - mass. 45763; S. 93/2023 - mass. 45617; S. 217/2022 - mass. 45117; S. 24/2022 - mass. 44549; S. 245/2021; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 77/2021 - mass. 43785; S; S. 2/2021 - mass. 43171 - 43177 - 43184; S. 290/2019 - mass. 42831; S. 264/2019 - mass. 42868; S. 68/2018 - mass. 41439 - 41441; S. 232/2017 - mass. 41706; S. 73/2017 - mass. 39504; S. 60/2017 - mass. 39842; S. 282/2016 - mass. 39408 - 39425; S. 272/2016 - mass. 39198; S. 233/2015 - mass. 38605; S. 259/2014 - mass. 38170; S. 167/2014 - mass- 38012; S. 101/2013 - mass. 37089\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI limiti fissati dal d.m. n. 1444 del 1968 – che trova il proprio fondamento nell’art. 41-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, commi 8 e 9, della legge urbanistica – hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale, costituendo principi fondamentali della materia del governo del territorio, in particolare come limiti massimi di densità edilizia, a tutela del primario interesse generale all’ordinato sviluppo urbano. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 240/2022 - mass. 45218; S. 217/2020; S. 50/2017 - mass. 39740\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46279","numero_massima_precedente":"46277","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/08/1942","numero":"1150","articolo":"41","specificazione_articolo":"quinquies","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/08/1942","numero":"1150","articolo":"41","specificazione_articolo":"quinquies","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"02/04/1968","numero":"1444","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46279","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Piemonte - Realizzazione di spazi di uso collettivo, sfruttamento di seminterrati per cicli e recupero a scopo abitativo dei piani pilotis - Derogabilità degli strumenti urbanistici, con possibilità di superare gli standard di densità edilizia - Violazione dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia di competenza concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.(Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui consente, da un lato, che taluni interventi edilizi (realizzazione di sale fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro e possibilità di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli/motocicli), finalizzati all’utilizzo delle zone comuni negli edifici a destinazione residenziale, possano essere realizzati anche se non previsti dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e, dall’altro, che il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis possa avvenire anche in deroga alla densità fondiaria prevista dal d.m. n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG. La disposizione regionale impugnata dal Governo viola il principio fondamentale della materia del governo del territorio della pianificazione degli interventi edilizi e di trasformazione urbana, non rispettando i criteri che determinano l’ammissibilità di una normativa regionale derogatoria degli strumenti di pianificazione: la stessa non supera il vaglio di proporzionalità – da svolgersi sia in astratto, sulla legittimità dello scopo perseguito dal legislatore regionale, sia in concreto, con riguardo alla necessità, all’adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti – , non soggiace alle condizioni previste dall’art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia né presenta, infine, il carattere dell’eccezionalità e della temporaneità. La possibilità di derogare agli standard urbanistici definiti dal legislatore, prevista con riferimento al recupero a fini abitativi dei piani pilotis, inoltre, collide con i limiti massimi di densità edilizia, fissati dal d.m. n. 1444 del 1968, che costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. La \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e delle disposizioni impugnate s’ottiene attraverso l’espunzione, dal testo dell’art. 47, commi 2, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e 4, delle norme che consentono la detta deroga ai piani urbanistici territoriali, ai regolamenti edilizi comunali e agli standard fissati dal d.m. n. 1444. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 17/2023 - mass. 45330; S. 179/2019 - mass. 42813\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46280","numero_massima_precedente":"46278","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"02/04/1968","numero":"1444","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46280","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Limiti - Principio di prevalenza della tutela paesaggistica - Conseguente applicazione del codice dei beni culturali alle regioni in cui è vigente il piano paesaggistico regionale, salvo deroghe espresse da parte della legge regionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Piemonte che consente, per taluni interventi edilizi, la derogabilità degli strumenti urbanistici e il superamento degli standard di densità edilizia). (Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eOve la legge regionale non preveda deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Nelle regioni in cui è vigente un Piano paesaggistico, dunque, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica fa sì che le sue disposizioni debbano sempre trovare attuazione, salvo il caso di deroghe espresse. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 248/2022 - mass. 45203\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, e al principio di leale collaborazione, dell’art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che consente, da un lato, che taluni interventi edilizi – realizzazione di sale fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro e possibilità di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli/motocicli –, finalizzati all’utilizzo delle zone comuni negli edifici a destinazione residenziale, possano essere realizzati anche se non previsti dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e, dall’altro, che il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis possa avvenire anche in deroga alla densità fondiaria prevista dal d.m. n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG. La possibilità di effettuare interventi in deroga ai piani urbanistici non comporta automaticamente la possibilità di derogare anche alle previsioni del Piano paesaggistico).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46281","numero_massima_precedente":"46279","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"135","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"143","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"145","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"02/02/1968","numero":"1444","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46281","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità, per il ricorrente, di un\u0027adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale - Necessità di individuare le disposizioni impugnate, i parametri costituzionali e le ragioni del dedotto contrasto, con un\u0027argomentazione chiara e completa (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale su disposizione della Regione Piemonte che consente l\u0027installazione di vasche per l\u0027idroterapia, in favore di persone con disabilità, anche in deroga agli strumenti urbanistici). (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNei giudizi in via principale è necessaria un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, incombendo sul ricorrente l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto sviluppando un’argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 89/2024 - mass. 46185; S. 112/2023 - mass. 45610\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente illustrazione delle motivazioni a sostegno delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., dell’art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che consente la realizzazione di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità certificata, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il ricorrente non ha assolto all’onere di motivare adeguatamente le ragioni di contrasto con i citati parametri costituzionali).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46282","numero_massima_precedente":"46280","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46282","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità che il ricorrente si confronti con il quadro normativo di riferimento (nel caso di specie: inammissibilità della questione su disposizione della Regione Piemonte che consente l\u0027installazione di vasche per l\u0027idroterapia, in favore di persone con disabilità, anche in deroga agli strumenti urbanistici). (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNei giudizi in via principale incombe sul ricorrente l’onere di ricostruire il quadro normativo in cui la disposizione impugnata deve essere contestualizzata e di confrontarsi con esso, pena l’inammissibilità delle questioni per carenze motivazionali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per significative carenze di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che consente la realizzazione di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità certificata, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il ricorrente non ha assolto all’onere di confrontarsi con il quadro normativo statale in materia di diritti delle persone con disabilità, non considerando la specificità dell’intervento edilizio in esame e non valutando come esso s’inserisca all’interno del contesto normativo di riferimento, rappresentato dalla legge-quadro n. 104 del 1992. Mentre, infatti, quest’ultima esprime un chiaro \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e per la realizzazione di centri per la riabilitazione e per l’integrazione sociale delle persone con disabilità, prevedendo che possano essere costruiti, anche se non già contemplati nei piani regolatori, l’impugnativa non si confronta con tale disciplina e non espone le ragioni per le quali, a suo avviso, l’installazione di vasche interne a edifici privati per l’idroterapia, necessaria alla riabilitazione di soggetti con disabilità, non potrebbe avvenire se non conformemente ai piani già esistenti).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46283","numero_massima_precedente":"46281","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"05/02/1982","numero":"104","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46283","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Limiti - Principio di prevalenza della tutela paesaggistica - Conseguente necessità di interpretare la normativa regionale, laddove il PPR è vigente, in termini di compatibilità con il codice dei beni culturali e del paesaggio e il PPR, salvo deroghe espresse della legge regionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Piemonte che subordina, per gli interventi previsti dal secondo piano casa, il rilascio del permesso di costruire a una deliberazione comunale). (Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn virtù del principio di prevalenza della tutela paesaggistica, la normativa dettata da una Regione dotata di PPR va interpretata, in assenza di deroghe espresse alla disciplina paesaggistica, in termini di conformità alla stessa e alle prescrizioni del PPR. Ne consegue che una norma regionale che consenta deroghe agli strumenti di pianificazione urbanistica, non integra di per sé anche una deroga alle prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e al PPR. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 17/2023 - mass. 45332; S. 240/2022 - mass. 45220; S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021 - mass. 43731\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa frammentazione incontrollata dell’attività di pianificazione compromette l’imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 19/2023 - mass. 45315; S. 229/2022 - mass. 45120\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e all’art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui sostituendo l’art. 3, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ha previsto che, per gli interventi previsti dal secondo piano casa, il rilascio del permesso di costruire è subordinato a una deliberazione comunale che dichiara l’interesse pubblico dell’iniziativa. La disposizione regionale può essere interpretata in un senso non derogatorio delle prescrizioni del PPR e della normativa ambientale, compresa la necessaria autorizzazione paesaggistica: la Regione, infatti, ha approvato il PPR, ai sensi dell’art. 143, comma 2, cod. beni culturali, così portando a compimento il processo di co-pianificazione con lo Stato; inoltre, qualsivoglia dubbio si dissolve a fronte del chiaro portato normativo dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 che fa espresso riferimento al doveroso rispetto del PPR, oltre che del citato codice, per promuovere gli interventi in esame: ciò rende automaticamente inderogabili le disposizioni del PRG, che siano attuative del PPR, nel caso in cui i comuni abbiano adeguato i PRG al PPR; nel caso dei comuni che, invece, non si siano ancora adeguati, risultano inderogabili le prescrizioni del PRG la cui violazione determini un diretto contrasto con le previsioni del PPR immediatamente cogenti. La norma regionale impugnata, pertanto, non comporta alcuna frammentazione incontrollata dell’attività di pianificazione. Essa, inoltre, si plasma sulla falsariga dell’art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia che, per la ristrutturazione edilizia, ammette la richiesta di permesso di costruire in deroga, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, quale possibile modello che può dispensare dal rispetto del PRG, in virtù del presupposto accertamento caso per caso sulla sussistenza del detto interesse pubblico. Esclusa la deroga alla disciplina paesaggistica statale e al PPR, cadono anche le censure che lamentano un contrasto con il principio di leale collaborazione, nonché con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto sorrette dal presupposto interpretativo confutato).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46284","numero_massima_precedente":"46282","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"16","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"135","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"143","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"145","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legge","data_legge":"13/05/2011","numero":"70","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/07/2011","numero":"106","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":""}]},{"numero_massima":"46284","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Limiti - Principio di prevalenza della tutela paesaggistica - Necessità che nella normativa regionale, laddove il PPR è vigente, si rinvenga un\u0027espressa indicazione della necessità di rispettare il PPR o il codice dei beni culturali - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Piemonte che subordina, per gli interventi previsti dal secondo piano casa, il rilascio del permesso di costruire a una deliberazione comunale). (Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eFinanche quando manchi una espressa indicazione in merito alla necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice dei beni culturali e del paesaggio, ciò non determina, di per sé, l’illegittimità costituzionale della norma, se nella stessa regione sia operante un piano paesaggistico approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 163/2023 - mass. 45687; S. 59/2023 - mass. 45456; S. 251/2022 - mass. 45228; S. 187/2022 - mass. 44961; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021 - mass 43731\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui nel sostituire l’art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ha previsto, per le ristrutturazioni di edifici, con destinazioni, rispettivamente, totalmente/in parte residenziale o turistico-ricettiva o direzionale, produttiva, industriale, logistica o artigianale ovvero commerciale, previste dal PRG gli ampliamenti massimi. La disposizione impugnata non consente una deroga alla disciplina paesaggistica e al PPR: se è vero che nemmeno la mancanza di un’espressa indicazione in merito al rispetto del Piano paesaggistico regionale e del codice dei beni culturali e del paesaggio si traduce in una deroga alla pianificazione paesaggistica e al PPR, nelle regioni in cui esso è vigente, nel caso di specie la disposizione impugnata prevede espressamente che i detti interventi devono essere coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici. Esclusa la possibilità di una deroga alla disciplina paesaggistica e al PPR, cade il presupposto interpretativo delle censure mosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e al principio di leale collaborazione).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46285","numero_massima_precedente":"46283","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"16","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"16","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"16","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"135","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"143","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"145","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46285","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Recupero abitativo dei sottotetti - Disciplina relativa ai requisiti di abitabilità di questi ultimi - Natura di lex specialis rispetto alla normativa statale - Competenza - Legge regionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale su disposizione della Regione Piemonte che prevede, negli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, la possibilità di derogare alla normativa statale sulle misure minime). (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn considerazione del carattere di \u003cem\u003elex specialis\u003c/em\u003e della disciplina relativa ai requisiti di abitabilità dei sottotetti concernenti altezza e aeroilluminazione, non regolati a livello di legislazione statali, le leggi regionali dettano requisiti a tutela delle medesime esigenze di salubrità e igiene di cui si fa carico la disciplina statale, tenendo conto delle peculiarità strutturali dei locali oggetto di recupero e del loro carattere non autonomo rispetto a unità abitative già esistenti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 124/2021;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 54/2021 - mass. 43729; S. 208/2019; S. 282/2016; S. 11/2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, dell’art. 8, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede la possibilità di derogare ai requisiti prescritti dal d.m. 5 luglio 1975, in ordine alle misure minime dei sottotetti. La disposizione regionale impugnata non lede il diritto alla tutela della salute dal momento che il ricorrente ha erroneamente evocato quale parametro interposto il citato d.m., le cui prescrizioni – generalmente vincolanti per la normativa di dettaglio adottata dalle regioni – sono, invece, derogabili nel caso del recupero di sottotetti. Né sono fondate le questioni riferite agli artt. 3 e 32 Cost., che parimenti presuppongono la inderogabilità dei detti requisiti).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46286","numero_massima_precedente":"46284","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"05/07/1975","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46286","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Piemonte - Demolizione e ricostruzione, con recupero della capacità edificatoria - Procedura di previa variante urbanistica semplificata - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, anche quale valore primario e assoluto, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente, del principio di leale collaborazione nonché irragionevolezza e contrasto col principio del buon andamento della PA - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 10 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 che, nel sostituire l’art. 8 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, dispone che gli interventi di demolizione e ricostruzione ivi previsti, con recupero della capacità edificatoria, avvengano previa variante urbanistica semplificata (ovvero con permesso di costruire in deroga). La disposizione impugnata non può essere interpretata nel senso di avallare o facilitare l’assunzione di decisioni in contrasto con il piano paesaggistico regionale né reca un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eal rispetto del piano paesaggistico della Regione né alla tutela dei beni paesaggistici; non può infatti la semplificazione dell’attività procedimentale, compreso il silenzio-assenso nei rapporti tra le amministrazioni, precludere alle regioni il potere di prevedere la possibilità di derogare agli indici di edificabilità previsti da strumenti urbanistici mediante varianti urbanistiche semplificate, il cui contenuto deve essere espressamente conforme al piano paesaggistico.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46287","numero_massima_precedente":"46285","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"16","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"135","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"143","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"145","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46287","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Interpretazione della norma impugnata - Ambiguità semantica - Necessità di evitare possibili distorsioni applicative della norma - Finalità - Tutela delle competenze statali (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale su disposizione della Regione Piemonte che, nello stabilire quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, omette di richiamare l\u0027art. 32, comma 1, lett. d, t.u. edilizia che vi include il «mutamento delle caratteristiche dell\u0027intervento edilizio assentito»). (Classif. 113004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel giudizio in via d’azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative, a maggior ragione quando l’ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi ermeneutici che rendono concreto il rischio di un’elusione del principio contenuto nella legge statale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 50/2023 - mass. 45428; S. 231/2019 - mass. 40825\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che, nell’individuare le variazioni essenziali al progetto approvato, ha omesso di richiamare l’art. 32, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, t.u. edilizia che vi include il «mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito». Il rispetto del limite della essenzialità, che appartiene a ogni intervento che comporti una diversa qualificazione dello stesso, può infatti ritenersi implicito e quindi vincolante nel territorio della Regione, così da colmare in via interpretativa il silenzio della disposizione impugnata sul punto).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46288","numero_massima_precedente":"46286","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":""}]},{"numero_massima":"46288","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Limiti - Principio di prevalenza della tutela paesaggistica - Necessità di applicazione, nelle regioni in cui è vigente il PPR, anche del codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo deroghe espresse da parte della legge regionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Piemonte che disciplina la realizzazione di spazi di uso collettivo, sfruttamento di seminterrati per cicli nonché il\u{A0}recupero a scopo abitativo dei piani pilotis, in deroga agli strumenti urbanistici e ai limiti di densità fondiaria stabiliti dal legislatore statale e al PRG). (Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eOve la legge regionale non preveda deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Nelle regioni in cui è vigente un Piano paesaggistico, dunque, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica fa sì che le sue disposizioni debbano sempre trovare attuazione, salvo il caso di deroghe espresse. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 248/2022 - mass. 45203\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 che, al fine di favorire l’utilizzo delle zone comuni negli edifici a destinazione residenziale, prevede la possibilità di realizzare alcuni interventi edilizi – sale per il fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro, nonché la possibilità di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli, motocicli – anche se non previsto dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi – comma 2 – e consente, altresì, il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis pure in deroga alla densità fondiaria di cui all’art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG – comma 4. La possibilità di effettuare interventi in deroga ai piani urbanistici non comporta automaticamente la possibilità di derogare alle previsioni del Piano paesaggistico regionale approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46289","numero_massima_precedente":"46287","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"135","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"143","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"145","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"02/04/1968","numero":"1444","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46289","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Piemonte - Realizzazione, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell\u0027ambiente nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 che consente la realizzazione, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità certificata, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Ove la Regione sia dotata di PPR e la legge regionale non stabilisca espressamente in senso contrario, le deroghe alla pianificazione urbanistica non si devono ritenere capaci di incidere sulla necessaria applicazione della disciplina di tutela paesaggistica; la stessa disposizione, inoltre, effettua un richiamo espresso alla salvaguardia delle previsioni del PPR, per i casi in cui l’installazione delle vasche, interne agli edifici, determini interventi «fuori sagoma».\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46290","numero_massima_precedente":"46288","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"135","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"143","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"145","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46290","titoletto":"Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione Piemonte - Disposizioni varie in materia di edilizia e urbanistica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio e delle autonomie locali, della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela dell\u0027ambiente, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e delle funzioni fondamentali dei comuni, dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia del governo del territorio nonché dei principi di ragionevolezza, buon andamento della PA, sussidiarietà verticale e leale collaborazione - Successiva rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione parziale del processo. (Classif. 090001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 5, 9, 97, 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), e \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), e terzo, 118, primo e secondo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, degli artt. 3, comma 2, 11, 13, comma 6, 14, commi 3 e 5, 16, 18, comma 3, 19, comma 1, 20, 21, commi 1 e 3, 34, comma 1, 36, 40 e 42 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, relativi alla definizione di stato legittimo dell’immobile, alla delocalizzazione di fabbricati siti in aree a rischio idraulico o geologico, a interventi di ristrutturazione e di ricostruzione, alle condizioni per il recupero di vani e locali interrati e seminterrati, alla ristrutturazione edilizia, agli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo regionale, provinciale e metropolitano nonché di edilizia privata, al regime del divieto di sanatoria e, infine, alle tolleranze esecutive. Il ricorrente ha depositato il 23 febbraio 2023 atto di rinuncia, accettato dalla Regione Piemonte il successivo 5 marzo.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46289","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Piemonte","data_legge":"31/05/2022","data_nir":"2022-05-31","numero":"7","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione 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richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2615","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45640","autore":"Videtta C.","titolo":"Paesaggio e urbanistica: considerazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale del 4 luglio 2024 n. 119 sulla legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45639_2024_119.pdf","nome_file_fisico":"119-2024_Videtta.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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