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Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 21 ottobre 2002 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Giorgio Natali contro il Prefetto di Bergamo, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella \u003cI\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/I\u003e della Repubblica, edizione straordinaria, prima serie speciale, del 27 dicembre 2002. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003eUdito\u003c/I\u003e nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e Ritenuto\u003c/I\u003e che con ordinanza del 21 ottobre 2002 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato, in riferimento all\u0027art. 76 della Costituzione, questione di costituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 120, comma 1 (\u003cI\u003erecte\u003c/I\u003e: comma 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la revoca della patente alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l\u0027utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che il giudizio principale ha per oggetto l\u0027impugnazione di un decreto prefettizio di revoca della patente di guida emesso - in applicazione della citata disposizione - perch\u0026#233; il relativo titolare, successivamente al rilascio della patente, era stato condannato a pena detentiva superiore a tre anni di reclusione, risultando, inoltre, persona socialmente pericolosa; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che il TAR rimettente osserva che il dubbio di costituzionalit\u0026#224; investe la norma del codice della strada nella versione legislativa, anteriore alla sua sostituzione con altra norma, di contenuto corrispondente ma di natura regolamentare, ad opera del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), dovendosi ritenere - anche alla luce di una serie di pronunce rese dalla Corte nella materia - gli articoli 120 (comma 2) e 130 (comma 1, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) del codice della strada tuttora vigenti nella loro veste originaria; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, sotto questo profilo, il giudice \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e rileva che l\u0027autorizzazione all\u0027intervento di \u0026#171;delegificazione\u0026#187;, conferita con l\u0027art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), concerneva esclusivamente la materia dei \u0026#171;procedimenti\u0026#187; amministrativi indicati in apposito elenco allegato, tra i quali appunto il procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida, e che pertanto, stante tale delimitazione alla sola materia dei procedimenti, il regolamento del 1994, in quanto ha disposto in una materia sostanziale come quella dei requisiti per il rilascio e per la revoca della patente, \u0026#232; per questa parte inidoneo a sostituire, \u0026#171;delegificandole\u0026#187;, le norme primarie, risultando inoperante la clausola di abrogazione delle norme di legge anteriori prevista (quale effetto della delegificazione) dall\u0027art. 2, comma 8, della legge n. 537 del 1993: potendosi in conclusione affermare - prosegue il TAR - che \u0026#171;la disposizione in questione continua a mantenere il rango di legge, al di l\u0026#224; della vista formale sostituzione\u0026#187;; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, nel merito, il TAR prospetta l\u0027incostituzionalit\u0026#224; della disposizione censurata in riferimento all\u0027art. 76 della Costituzione, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale che ha pi\u0026#249; volte rilevato come la legge delega (legge 13 giugno 1991, n. 190), abilitando il Governo a emanare disposizioni aventi valore di legge destinate a \u0026#171;rivedere e riordinare\u0026#187; la legislazione vigente in materia di circolazione stradale (art. 1, comma 1), e identificando in tal modo il codice della strada previgente quale base di partenza dell\u0027attivit\u0026#224; delegata da svolgere nell\u0027ambito degli specifici principi e criteri direttivi, si sia per\u0026#242; limitata, con specifico riferimento alla revoca della patente di guida, ad autorizzare il mero \u0026#171;riesame\u0026#187; della disciplina anteriore (art. 2, comma 1, lettera \u003cI\u003et\u003c/I\u003e), precludendo in tal modo al legislatore delegato interventi innovativi quale quello oggetto della questione in esame; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, non trovando la previsione della revoca della patente di guida quale effetto di una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni alcun riscontro nella disciplina anteriore, ne consegue, ad avviso del TAR, la violazione del parametro costituzionale invocato, secondo la medesima argomentazione che ha condotto alla dichiarazione di incostituzionalit\u0026#224; in altrettanti casi di innovazione della stessa disciplina da parte del legislatore delegato, in assenza di uno specifico sostegno nella legge di delegazione (quali la revoca della patente per precedente sottoposizione a misura di sicurezza: sentenza n. 354 del 1998, o per precedente sottoposizione a misura di prevenzione: sentenza n. 251 del 2001). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e Considerato\u003c/I\u003e che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato, in riferimento all\u0027art. 76 della Costituzione, questione di costituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 120, comma 1 (\u003cI\u003erecte\u003c/I\u003e: comma 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella sua versione legislativa anteriore all\u0027intervento di \u0026#171;delegificazione\u0026#187; effettuato con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui - in combinato disposto con l\u0027art. 130, comma 1, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), dello stesso codice - prevede la revoca della patente alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l\u0027utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, successivamente all\u0027ordinanza di rimessione, questa Corte - chiamata a pronunciarsi su questione identica, sollevata dallo stesso TAR sulla base del medesimo presupposto, plausibilmente motivato dal giudice \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e, della persistente vigenza della disposizione nella versione legislativa, nonostante la prevista \u0026#171;delegificazione\u0026#187; (v., al riguardo, sentenza n. 251 del 2001 e ordinanze n. 440 del 2001 e n. 230 del 1999) - ha gi\u0026#224; dichiarato l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale, per eccesso di delega, della norma ora censurata, nella parte in cui, in combinato disposto con l\u0027art. 130, comma 1, lettera \u003cI\u003eb)\u003c/I\u003e, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedeva la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l\u0027utilizzazione del documento di guida potesse agevolare la commissione di reati della stessa natura (sentenza n. 239 del 2003); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, pertanto, essendo la disciplina impugnata gi\u0026#224; stata dichiarata integralmente incostituzionale - onde non residuano valutazioni da svolgere da parte del giudice rimettente, ai fini di una nuova prospettazione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale -, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e Visti \u003c/I\u003egli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e dichiara\u003c/I\u003e la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 120, comma 1 (\u003cI\u003erecte\u003c/I\u003e: comma 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all\u0027art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l\u0027ordinanza in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Riccardo CHIEPPA, Presidente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Il Direttore della Cancelleria \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"28181","titoletto":"Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura - Lamentato eccesso di delega - Intervenuta sentenza dichiarativa dell’incostituzionalità della norma denunciata nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.","testo":"Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all\u0027art. 76 della Costituzione, dell\u0027art. 120, comma 1 (recte: comma 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella sua versione legislativa anteriore all\u0027intervento di «delegificazione» effettuato con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui – in combinato disposto con l\u0027art. 130, comma 1, lettera b), dello stesso codice – prevede la revoca della patente alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l\u0027utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Infatti, successivamente all\u0027ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su questione identica, sollevata dallo stesso giudice ‘a quo’ sulla base del medesimo presupposto della persistente vigenza della disposizione nella versione legislativa, nonostante la prevista «delegificazione», ha già dichiarato l\u0027illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, della norma ora censurata onde non residuano valutazioni da svolgere ai fini di una nuova prospettazione della questione di costituzionalità.\r\n\r\n- Per la pronuncia di incostituzionalità alla quale si fa riferimento v. sentenza n. 239/2003.\r\n\r\n- Sui rapporti tra le norme con forza di legge e sopravvenuti atti di \"delegificazione” v. sentenza n. 251/2001, ordinanza n. 440/2001 e ordinanza n. 230/1999.","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"(recte: comma 2)","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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