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Nelle ordinanze iscritte ai numeri 17 e 18 r. o. del 2022, il giudice a quo lamenta, altres\u0026#236;, che l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; non colpisca anche gli esiti probatori delle perquisizioni e delle ispezioni operate dalla polizia giudiziaria, fuori del caso di flagranza di reato, in forza di segnalazioni anonime o confidenziali e su tali basi autorizzate o convalidate dal pubblico ministero, ovvero \u0026#8211; secondo la sola ordinanza iscritta al n. 18 r. o. del 2022 \u0026#8211; convalidate dal pubblico ministero senza indicare gli elementi utilizzabili che le legittimavano, o \u0026#8211; secondo la sola ordinanza iscritta al n. 17 r. o. del 2022 \u0026#8211; non convalidate dal pubblico ministero per qualsiasi ragione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 r. o. del 2022 sollevano, inoltre, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost., dell\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto di convalida della perquisizione debba essere motivato; nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullit\u0026#224; del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall\u0026#8217;art. 179, comma 2, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 17 r. o. del 2022 vengono, invece, sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost., del solo art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero non convalidi la perquisizione nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, \u0026#171;anche in termini di \u0026#8220;inutilizzabilit\u0026#224; derivata\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo premette di essere investito di processi per furto in abitazione (ordinanza iscritta al n. 16 r. o. del 2022) e per reati in materia di stupefacenti (ordinanze iscritte ai numeri r. o. 17 e 18 del 2022), nei quali la prova principale o esclusiva dei fatti \u0026#232; costituita dal sequestro del corpo del reato e di cose pertinenti al reato rinvenuti presso l\u0026#8217;abitazione degli imputati a seguito di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria: perquisizioni che il rimettente reputa abusive, in quanto operate fuori dei casi indicati dalla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn base agli artt. 13 e 14 Cost., le ispezioni e le perquisizioni personali e domiciliari possono essere, infatti, disposte solo con \u0026#171;atto motivato dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge\u0026#187;. A tale principio pu\u0026#242; derogarsi unicamente \u0026#171;[i]n casi eccezionali di necessit\u0026#224; ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge\u0026#187;, nei quali l\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza pu\u0026#242; adottare \u0026#171;provvedimenti provvisori\u0026#187; soggetti a convalida da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria (da intendere, secondo il rimettente, come convalida motivata), in difetto della quale essi \u0026#171;si intendono revocati e restano privi di ogni effetto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, le perquisizioni erano state eseguite in assenza di una situazione di flagranza di reato apprezzabile ex ante \u0026#8211; richiesta in via generale dall\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen. come condizione legittimante l\u0026#8217;intervento eccezionale delle forze di polizia \u0026#8211; sulla base di una segnalazione della persona offesa (ordinanza iscritta al n. 16 r. o. del 2022), ovvero di notizie fornite da fonti confidenziali, delle quali la legge processuale prevede in via generale l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224;, in quanto non verificabili (ordinanze iscritte ai numeri 17 e 18 r. o. del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEra mancato, altres\u0026#236;, un valido provvedimento, antecedente o successivo, dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria. In un caso (ordinanza iscritta al n. 16 r. o. del 2022), infatti, la perquisizione era stata autorizzata oralmente dal pubblico ministero, fuori dei casi in cui la legge consente l\u0026#8217;autorizzazione in forma orale, e successivamente convalidata, ma con motivazione incongrua, idonea a giustificare, semmai, solamente il sequestro. In un altro caso (ordinanza iscritta al n. 17 r. o. del 2022), la perquisizione era stata autorizzata dal pubblico ministero solo oralmente, ai sensi dell\u0026#8217;art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), senza peraltro che ne constassero le ragioni. In un altro caso ancora (ordinanza iscritta al n. 18 r. o. del 2022), la perquisizione era stata convalidata successivamente, ma con motivazione che si limitava ad affermare apoditticamente la sussistenza dei presupposti per la perquisizione e il sequestro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Secondo il rimettente, gli esiti probatori della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria fuori dei casi indicati dalla legge, o in difetto di una convalida che abbia riscontrato l\u0026#8217;effettiva ricorrenza di tali casi, dovrebbero restare inutilizzabili. Rispetto alla perquisizione, infatti, la perdita di efficacia prevista dagli artt. 13 e 14 Cost. non potrebbe attenere ad altro che ai risultati di natura probatoria, posto che gli effetti limitativi della libert\u0026#224; personale e domiciliare, insiti nella perquisizione stessa, si esauriscono con il compimento dell\u0026#8217;atto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale esito interpretativo risulterebbe, tuttavia, contrastato da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, originato dalla sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione 27 marzo-6 maggio 1996, n. 5021. Le Sezioni unite hanno ritenuto, infatti, valido il sequestro conseguente a una perquisizione eseguita fuori dai casi e dai modi previsti dalla legge, allorch\u0026#233; abbia ad oggetto il corpo del reato o cose pertinenti al reato, posto che, in tal caso, il sequestro costituisce un atto dovuto ai sensi dell\u0026#8217;art. 253, comma 1, cod. proc. pen., che non potrebbe essere omesso dalla polizia giudiziaria solo a causa dell\u0026#8217;abuso compiuto. Correlativamente, gli agenti di polizia giudiziaria potrebbero anche testimoniare sugli esiti della perquisizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il giudice a quo ricorda di aver gi\u0026#224; sollevato pi\u0026#249; volte questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del diritto vivente formatosi attorno all\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen., denunciandone il contrasto con una pluralit\u0026#224; di parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni erano state, tuttavia, \u0026#171;respinte\u0026#187; da questa Corte dapprima con la sentenza n. 219 del 2019 e poi con la sentenza n. 252 del 2020, sul rilievo che il loro accoglimento avrebbe richiesto una pronuncia \u0026#171;fortemente \u0026#8220;manipolativa\u0026#8221;\u0026#187;, dato che l\u0026#8217;ordinamento italiano non recepisce la figura dell\u0026#8217;\u0026#171;inutilizzabilit\u0026#224; derivata\u0026#187;, espressiva della cosiddetta \u0026#171;teoria dei frutti dell\u0026#8217;albero avvelenato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Con le odierne ordinanze di rimessione, emesse nell\u0026#8217;ambito di tre dei giudizi che avevano dato luogo alle ordinanze su cui questa Corte si \u0026#232; pronunciata con la sentenza n. 252 del 2020, il Tribunale salentino ritiene, tuttavia, di dover tornare a prospettare i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, con il supporto di ulteriori argomenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, l\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen., nella lettura offertane dal diritto vivente, si porrebbe in contrasto con gli artt. 13 e 14 Cost. proprio perch\u0026#233; non accoglie la \u0026#171;teoria dei frutti dell\u0026#8217;albero avvelenato\u0026#187;: teoria che, oltre a risultare implicitamente recepita dalle norme costituzionali evocate, non sarebbe affatto estranea al sistema processuale vigente, conoscendo almeno una esplicita applicazione nell\u0026#8217;art. 103 cod. proc. pen., in tema di garanzie di libert\u0026#224; del difensore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione, dopo aver previsto una serie di prescrizioni da osservare per l\u0026#8217;esecuzione di ispezioni e perquisizioni negli uffici dei difensori, stabilisce espressamente, al comma 7, che i \u0026#171;risultati\u0026#187; degli atti eseguiti in violazione di tali prescrizioni \u0026#171;non possono essere utilizzati\u0026#187;: il che dimostrerebbe come l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; \u0026#8220;derivata\u0026#8221; non sia un istituto ignoto al nostro ordinamento giuridico e come essa possa bene fungere, quindi, da \u0026#171;modello\u0026#187; ai fini dell\u0026#8217;invocata declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; La disciplina recata dall\u0026#8217;art. 103 cod. proc. pen. viene evocata dal rimettente anche quale tertium comparationis, a sostegno della censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl citato art. 103 cod. proc. pen. mira, infatti, a garantire la libert\u0026#224; e la riservatezza del rapporto tra difensore e imputato, in quanto condizioni necessarie per l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del diritto di difesa. Risulterebbe, peraltro, irrazionale che il sistema processuale assicuri a un diritto \u0026#8211; quale quello di difesa \u0026#8211; che, se pure di assoluta importanza, ha natura strumentale e servente rispetto alla tutela della libert\u0026#224; personale e domiciliare, una tutela pi\u0026#249; intensa ed efficace di quella apprestata rispetto ad atti illegali direttamente lesivi di quei diritti fondamentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Il rilevato profilo di contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. si aggiungerebbe a quelli gi\u0026#224; denunciati con le precedenti ordinanze di rimessione, e che il rimettente ripropone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl diritto vivente censurato prefigurerebbe, per gli atti considerati, una disciplina meno favorevole anche di quella stabilita dall\u0026#8217;art. 271 cod. proc. pen., che prevede l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; dei risultati delle intercettazioni illegittime, bench\u0026#233; queste ultime incidano su un diritto costituzionale (la segretezza della corrispondenza) di minor rilievo rispetto alla libert\u0026#224; personale e domiciliare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsso verrebbe a creare, altres\u0026#236;, un sistema che, \u0026#171;in maniera del tutto paradossale\u0026#187;, considera \u0026#171;inefficaci ab origine le leggi incostituzionali\u0026#187;, ma \u0026#171;efficacissimi\u0026#187;, anche sotto il profilo probatorio, gli atti di polizia giudiziaria compiuti in danno dei diritti inviolabili dei cittadini, rendendo in tal modo prevalente su questi ultimi l\u0026#8217;azione illegale degli organi statali finalizzata alla repressione dei reati, con conseguente violazione anche dell\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Risulterebbe violato pure l\u0026#8217;art. 2 Cost., che impone alla Repubblica non solo di riconoscere, ma anche di garantire i diritti inviolabili della persona, postulando, con ci\u0026#242;, l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; delle garanzie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon presterebbe, infatti, adeguata protezione una disciplina che consenta a una attivit\u0026#224; compiuta in violazione di tali diritti di produrre effetti giuridici favorevoli all\u0026#8217;autore della violazione e in danno di chi l\u0026#8217;ha subita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8211; Apparirebbero compromessi, ancora, il diritto a un giusto processo (artt. 111 e 117 Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl vulnus risulterebbe particolarmente evidente ove si ammetta l\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; degli esiti probatori di perquisizioni effettuate sulla base di elementi non suscettibili di verifica, per non esserne indicata la fonte, quali notizie confidenziali o denunce anonime. In questo modo, l\u0026#8217;imputato verrebbe, infatti, privato della possibilit\u0026#224; di valersi degli elementi difensivi derivanti dalla conoscenza del soggetto che ha fornito le notizie, che potrebbe essergli noto, ad esempio, come persona mossa da astio nei suoi confronti o in grado, comunque sia, di accedere nella sua abitazione per lasciarvi gli oggetti compromettenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.9.\u0026#8211; Alla luce della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, il principio di effettivit\u0026#224; \u0026#232; proprio, peraltro, anche della garanzia prevista dall\u0026#8217;art. 8 CEDU, che vieta le indebite interferenze nella vita privata e nel domicilio, con conseguente ulteriore violazione dell\u0026#8217;art. 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il rimettente richiama, oltre alla sentenza 27 settembre 2018, Brazzi contro Italia, gi\u0026#224; evocata in alcune delle precedenti ordinanze di rimessione, anche la pi\u0026#249; recente sentenza 16 febbraio 2021, Budak contro Turchia, che, nel caso di una perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria senza la presenza di due testimoni, prescritta nella specie dal codice di procedura penale turco, ha ritenuto la procedura illegale e violato l\u0026#8217;art. 8 CEDU, non solo perch\u0026#233; la perquisizione non era stata eseguita nelle forme e nei casi previsti dalla legge nazionale, ma anche perch\u0026#233; i giudici nazionali avevano ignorato, non dando loro adeguata risposta, le doglianze dell\u0026#8217;imputato, che aveva ricordato come, tanto la Costituzione, quanto il codice di procedura penale turco, vietassero di utilizzare le prove raccolte nel corso di perquisizioni illegali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.10.\u0026#8211; Prendendo spunto da quest\u0026#8217;ultima pronuncia, nelle ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 r. o. del 2022 il rimettente si interroga sulle conseguenze della convalida della perquisizione con provvedimento \u0026#171;inadeguato\u0026#187;, perch\u0026#233; privo \u0026#8211; come nei casi oggetto dei giudizi a quibus \u0026#8211; di congrua motivazione circa gli elementi legittimanti l\u0026#8217;iniziativa della polizia giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva il giudice a quo che, sebbene l\u0026#8217;art. 13 Cost. riconnetta la perdita di efficacia degli atti di polizia giudiziaria alla mancata convalida da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria entro un determinato termine, la reale causa dell\u0026#8217;inefficacia risiederebbe nella circostanza che l\u0026#8217;atto \u0026#232; stato compiuto dalle forze di polizia fuori dei casi in cui la legge lo consente, dato che \u0026#232; per tale ragione che la convalida difetter\u0026#224;. La convalida non svolgerebbe, quindi, una funzione \u0026#171;sanante\u0026#187; a discrezione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, ma postulerebbe una concreta verifica in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; compiuta dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ratio della norma costituzionale sarebbe di conseguenza frustrata se, ad evitare la perdita di efficacia dell\u0026#8217;atto illegale, fosse sufficiente un provvedimento di convalida del tutto immotivato in ordine alla situazione legittimante la perquisizione. Di tale avviso si sarebbe mostrata anche questa Corte con la sentenza n. 252 del 2020, nell\u0026#8217;accogliere la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; sollevata dallo stesso Tribunale rimettente \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, censurato nella parte in cui consentiva al pubblico ministero di autorizzare verbalmente le perquisizioni finalizzate alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di stupefacenti, senza dover documentare successivamente le ragioni fondanti il provvedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, poi, sebbene le nullit\u0026#224; dei provvedimenti del giudice per difetto di motivazione siano generalmente rilevabili solo su eccezione di parte, nell\u0026#8217;ipotesi in esame una nullit\u0026#224; solo relativa non garantirebbe adeguatamente i diritti fondamentali incisi. Le nullit\u0026#224; relative debbono essere, infatti, eccepite entro tempi e con cadenze tali da richiedere alla parte una \u0026#171;notevole diligenza\u0026#187; e che si giustificherebbero solo con la natura \u0026#171;minore\u0026#187; di tali nullit\u0026#224;, perch\u0026#233; riguardanti violazioni di scarsa importanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitenere che non possa essere rilevata d\u0026#8217;ufficio la nullit\u0026#224;, per difetto di motivazione del provvedimento con cui l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria \u0026#171;sani\u0026#187; un atto compiuto in violazione di un diritto fondamentale del cittadino, introdurrebbe, d\u0026#8217;altro canto, un trattamento illogicamente deteriore rispetto a quello previsto per l\u0026#8217;omessa citazione dell\u0026#8217;imputato, che determina una nullit\u0026#224; assoluta, pur incidendo sull\u0026#8217;esercizio di un diritto, quale quello di difesa, del quale si \u0026#232; gi\u0026#224; sottolineata la natura \u0026#171;servente\u0026#187; rispetto alla tutela dei diritti fondamentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe esposte considerazioni inducono quindi il giudice a quo a dubitare, in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 111, sesto comma, Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto di convalida della perquisizione debba essere motivato; nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullit\u0026#224; del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall\u0026#8217;art. 179, comma 2, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo alle questioni aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen., il rimettente rileva che la necessit\u0026#224; della motivazione del decreto di convalida \u0026#232; stata ritenuta da questa Corte con la citata sentenza n. 252 del 2020, ma solo nella parte motiva della pronuncia e non nel dispositivo: il che potrebbe \u0026#171;dar luogo in futuro ad incertezze applicative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.11.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 17 r. o. del 2022 si pone analoghi interrogativi con riguardo all\u0026#8217;ipotesi in cui \u0026#8211; come nel giudizio a quo \u0026#8211; la convalida della perquisizione manchi, in particolare per il difetto dei relativi presupposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente perviene anche qui alla conclusione che ammettere che la polizia giudiziaria possa procedere a perquisizione fuori dei casi previsti dalla legge, sulla base di elementi vaghi e perci\u0026#242; non verificabili dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, con conseguente mancata convalida dell\u0026#8217;atto, senza per\u0026#242; che ne sortiscano effetti sui risultati della perquisizione, comporterebbe l\u0026#8217;aggiramento delle cautele che la Costituzione ha previsto a garanzia dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del controllo sull\u0026#8217;operato delle forze di polizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu tali premesse, il giudice a quo dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost., dell\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero non convalidi la perquisizione nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, \u0026#171;anche in termini di \u0026#8220;inutilizzabilit\u0026#224; derivata\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con riguardo alle questioni sollevate dall\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 16 r. o. del 2022, la difesa dell\u0026#8217;interveniente rileva preliminarmente che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione omette di riportare il capo d\u0026#8217;imputazione e di indicare la norma penale che si assume violata dagli imputati, il che gi\u0026#224; di per s\u0026#233; costituirebbe causa di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura dello Stato osserva, poi, come il nucleo centrale delle questioni aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen., sollevate da tutte le ordinanze, riproduca, nei tratti essenziali, quello delle questioni gi\u0026#224; sollevate dal medesimo Tribunale di Lecce nell\u0026#8217;ambito degli stessi procedimenti con ordinanze del 5 luglio 2018, del 1\u0026#176; ottobre 2018 e del 13 dicembre 2018. Su tali questioni, prospettate anche con ulteriori ordinanze di contenuto in larga parte analogo, emesse sempre dal medesimo giudice, questa Corte si \u0026#232; pronunciata con la sentenza n. 252 del 2020, dichiarandone la manifesta inammissibilit\u0026#224;, perch\u0026#233; volte a conseguire una pronuncia \u0026#171;fortemente \u0026#8220;manipolativa\u0026#8221;\u0026#187; in materia rimessa alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore: ci\u0026#242; sulla falsariga di quanto gi\u0026#224; affermato nella precedente sentenza n. 219 del 2019, resa a seguito di altre due ordinanze dello stesso Tribunale salentino risalenti al 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eContrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, le odierne questioni non presenterebbero alcun carattere di novit\u0026#224; rispetto a quelle gi\u0026#224; scrutinate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe, in particolare, considerarsi argomento nuovo il riferimento alla disciplina delle perquisizioni da eseguire negli uffici dei difensori, di cui all\u0026#8217;art. 103 cod. proc. pen. Infatti, gi\u0026#224; nelle ordinanze di rimessione del 2017 il giudice a quo aveva dedotto che il diritto vivente formatosi a proposito dell\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen. avrebbe determinato una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;ipotesi considerata dall\u0026#8217;art. 271 cod. proc. pen., che prevede l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; delle intercettazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in assenza di decreto motivato dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria. Ma, se \u0026#8211; come si legge nelle odierne ordinanze di rimessione \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 271 cod. proc. pen. ha \u0026#171;la medesima ratio dell\u0026#8217;art. 191 c.p.p. e [\u0026#8230;] dell\u0026#8217;art. 103 c.p.p.\u0026#187;, non sarebbe sostenibile che tale ultima disposizione non fosse gi\u0026#224; stata illo tempore dedotta quale tertium comparationis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale assorbente rilievo renderebbe superflua ogni ulteriore considerazione riguardo al fatto che, nel caso previsto dal citato art. 103 cod. proc. pen., l\u0026#8217;eventuale illegittimit\u0026#224; della perquisizione risulterebbe prima facie di maggiore portata lesiva dei diritti fondamentali, stante la sua incidenza negativa, tanto sulla libert\u0026#224; personale e domiciliare, quanto sull\u0026#8217;altrettanto inviolabile diritto di difesa: diritto che il rimettente degrada a mero \u0026#171;diritto strumentale\u0026#187;, ma che rappresenta, in realt\u0026#224;, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, un \u0026#171;principio supremo\u0026#187; dell\u0026#8217;ordinamento costituzionale italiano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Quanto, poi, alle questioni aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto di convalida della perquisizione debba essere motivato, le stesse \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato \u0026#8211; non sarebbero rilevanti, in quanto dalle ordinanze di rimessione risulta che nei casi di specie la convalida della perquisizione \u0026#232; stata motivata, sia pure in modo reputato \u0026#171;incongruo\u0026#187; dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa citata sentenza n. 252 del 2020 ha fornito, in ogni caso, un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, affermando che, pur nel silenzio dell\u0026#8217;art. 352, comma 4, cod. proc. pen., la perquisizione eseguita di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria deve, secondo l\u0026#8217;opinione prevalente, essere convalidata dal pubblico ministero con decreto motivato, proprio per un\u0026#8217;esigenza di rispetto degli artt. 13 e 14 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Con riguardo, infine, alle questioni concernenti l\u0026#8217;art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullit\u0026#224; del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato rileva che la nullit\u0026#224; \u0026#232; un vizio soggetto, come l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224;, ai paradigmi della tassativit\u0026#224; e della legalit\u0026#224;. Solo la legge pu\u0026#242; dunque stabilire, con norme di stretta interpretazione, stante la loro natura eccezionale, quali siano le ipotesi di nullit\u0026#224;, in funzione di scelte di \u0026#171;politica processuale\u0026#187; affidate al legislatore, nei limiti della ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel giudizio introdotto dall\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 16 r. o. del 2022, l\u0026#8217;Unione delle camere penali italiane (UCPI) ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta quale amicus curiae, ammessa con decreto presidenziale dell\u0026#8217;8 luglio 2022, di segno adesivo alle censure del giudice a quo, ma con la prospettazione di un esito diverso da quello auspicato da quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremesso che il richiamo all\u0026#8217;art. 103, comma 7, cod. proc. pen. in chiave di tertium comparationis conferirebbe alle questioni caratteri di novit\u0026#224;, tali da escludere che si tratti di mera riproposizione di quesiti gi\u0026#224; risolti da questa Corte, l\u0026#8217;UCPI assume che sarebbe possibile decidere nel merito le questioni stesse senza effettuare interventi manipolativi sull\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen. che spettano solo al legislatore, ma semplicemente riconoscendo \u0026#8211; in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, rilevante ai fini del rispetto dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; l\u0026#8217;esistenza di un comando costituzionale minimo: quello, cio\u0026#232;, di consentire al giudice di rimuovere la prova acquisita a seguito della violazione di un diritto costituzionale o convenzionale, quando ci\u0026#242; risulti necessario per una tutela effettiva del diritto leso, fermo restando, sopra da tale soglia, il potere del legislatore di compiere le scelte ritenute pi\u0026#249; opportune nel modulare l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; indiretta.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con tre ordinanze di tenore per larga parte analogo, il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale di tre distinte disposizioni del codice di procedura penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo censura, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen., nella parte in cui \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, assunta quale diritto vivente \u0026#8211; non prevede l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; degli esiti probatori delle perquisizioni e delle ispezioni, domiciliari e personali, compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge, compresi, fra tali esiti, il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato e la possibilit\u0026#224; di deporre sui predetti atti e sui loro risultati. Nelle ordinanze iscritte ai numeri 17 e 18 del registro ordinanze 2022, il rimettente lamenta, altres\u0026#236;, che l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; non colpisca anche gli esiti probatori delle perquisizioni e delle ispezioni operate dalla polizia giudiziaria, fuori del caso di flagranza di reato, in forza di segnalazioni anonime o confidenziali e su tali basi autorizzate o convalidate dal pubblico ministero, ovvero \u0026#8211; secondo la sola ordinanza iscritta al n. 18 r. o. del 2022 \u0026#8211; convalidate dal pubblico ministero senza indicare gli elementi utilizzabili che le legittimavano, o \u0026#8211; secondo la sola ordinanza iscritta al n. 17 r. o. del 2022 \u0026#8211; non convalidate dal pubblico ministero per qualsiasi ragione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe anzitutto gli artt. 13 e 14 Cost., in forza dei quali l\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza pu\u0026#242; procedere a ispezioni e a perquisizioni, personali e domiciliari, solo in casi eccezionali di necessit\u0026#224; e urgenza indicati tassativamente dalla legge, mediante atti soggetti a convalida da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria (da intendere come convalida motivata), in mancanza della quale essi \u0026#171;restano privi di ogni efficacia\u0026#187;: perdita di efficacia che implicherebbe necessariamente l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; dei loro risultati sul piano probatorio, anche perch\u0026#233; solo in questo modo si tutelerebbero efficacemente i diritti fondamentali alla libert\u0026#224; personale e domiciliare, disincentivando la loro violazione ad opera della polizia giudiziaria per finalit\u0026#224; di ricerca della prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulterebbe, altres\u0026#236;, violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto un triplice profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, per l\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento delle ipotesi in questione, rispetto alla fattispecie disciplinata dall\u0026#8217;art. 103, comma 7, cod. proc. pen., che prevede l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; dei \u0026#171;risultati\u0026#187; delle ispezioni e delle perquisizioni eseguite negli uffici dei difensori in violazione delle disposizioni dei commi precedenti dello stesso articolo: disposizioni poste a tutela dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del diritto di difesa, che ha una funzione solo strumentale e \u0026#171;servente\u0026#187; rispetto ai diritti fondamentali alla libert\u0026#224; personale e domiciliare, direttamente lesi dalle ispezioni e dalle perquisizioni illegittime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, per l\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;ipotesi regolata dall\u0026#8217;art. 271 cod. proc. pen., che prevede l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; dei risultati delle intercettazioni illegittime, bench\u0026#233; queste ultime incidano su un diritto costituzionale \u0026#8211; la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione \u0026#8211; di minor rilievo rispetto alla libert\u0026#224; personale e domiciliare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn terzo luogo e da ultimo, per contrasto con il principio di ragionevolezza, venendosi a teorizzare un sistema che considera \u0026#171;inefficaci ab origine le leggi incostituzionali\u0026#187;, ma \u0026#171;efficacissimi\u0026#187;, anche sotto il profilo probatorio, gli atti di polizia giudiziaria compiuti in violazione dei diritti costituzionali del cittadino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe vulnerato anche l\u0026#8217;art. 2 Cost., non risultando predisposte effettive garanzie contro le illecite compromissioni dei diritti inviolabili dell\u0026#8217;uomo, potendo le forze di polizia contare sulla potenziale \u0026#171;fruttuosit\u0026#224; processuale\u0026#187; di qualsiasi atto di perquisizione vadano a compiere, legale o illegale che sia; cos\u0026#236; come apparirebbero violati gli artt. 3 e 97, terzo (recte: secondo) comma, Cost., venendo resa prevalente l\u0026#8217;azione illegale degli organi statali, finalizzata alla repressione dei reati, rispetto ai diritti inviolabili dei consociati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente deduce, ancora, la violazione del diritto a un giusto processo, garantito dagli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, il quale esige che l\u0026#8217;imputato possa verificare la genuinit\u0026#224; degli elementi di prova addotti contro di lui: possibilit\u0026#224; inficiata dal diritto vivente formatosi sull\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen., particolarmente quando la polizia giudiziaria abbia posto, a base della perquisizione o dell\u0026#8217;ispezione, elementi non verificabili, quali le notizie apprese tramite fonti confidenziali o denunce anonime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui anche la compromissione del diritto di difesa (art. 24 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene prospettata, infine, la violazione dell\u0026#8217;art. 117 Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, giacch\u0026#233; verrebbero a mancare efficaci disincentivi agli abusi delle forze di polizia che implichino indebite interferenze nella vita privata della persona o nel suo domicilio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Le ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 r. o. del 2022 censurano, in secondo luogo, l\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto di convalida della perquisizione eseguita d\u0026#8217;iniziativa dalla polizia giudiziaria debba essere motivato, deducendo la violazione degli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. Essa deriverebbe dal fatto che nel disegno costituzionale la convalida esige un controllo effettivo dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria sulla sussistenza dei presupposti legittimanti la perquisizione, onde la ratio della garanzia costituzionale rimarrebbe frustrata se ad evitare la perdita di efficacia dell\u0026#8217;atto illegale bastasse un provvedimento privo di motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Le medesime ordinanze dubitano ulteriormente, in riferimento agli stessi parametri, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullit\u0026#224; (per difetto di motivazione) del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall\u0026#8217;art. 179, comma 2, cod. proc. pen. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, una nullit\u0026#224; solo relativa, rilevabile esclusivamente su eccezione di parte nel rispetto di \u0026#171;tempi e cadenze\u0026#187; tali da richiedere all\u0026#8217;interessato una \u0026#171;notevole diligenza\u0026#187;, non garantirebbe adeguatamente i diritti fondamentali incisi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 17 del r. o. 2022 censura invece l\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero non convalidi la perquisizione nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, \u0026#171;anche in termini di \u0026#8220;inutilizzabilit\u0026#224; derivata\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del giudice a quo, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 13 e 14 Cost., giacch\u0026#233; ammettere che la polizia giudiziaria possa procedere a perquisizione fuori dei casi previsti dalla legge, sulla base di elementi vaghi e perci\u0026#242; non verificabili dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, con conseguente mancata convalida dell\u0026#8217;atto, senza per\u0026#242; che ne sortiscano effetti sui risultati della perquisizione, comporterebbe l\u0026#8217;aggiramento delle cautele che la Costituzione ha previsto a garanzia dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del controllo sull\u0026#8217;operato delle forze di polizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le ordinanze sollevano questioni in larga misura analoghe, sicch\u0026#233; i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, occorre rilevare che il Tribunale di Lecce aveva gi\u0026#224; sollevato similari questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen. con nove precedenti ordinanze di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sono state dichiarate da questa Corte inammissibili (sentenza n. 219 del 2019) e indi manifestamente inammissibili (sentenza n. 252 del 2020). Una ulteriore declaratoria di manifesta inammissibilit\u0026#224; \u0026#232; sopravvenuta alla proposizione degli odierni incidenti (ordinanza n. 116 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle decisioni ora richiamate, questa Corte ha rilevato che le questioni miravano a trasferire nella disciplina dell\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; delle prove un regime di invalidit\u0026#224; \u0026#8220;derivata\u0026#8221; che il sistema prevede, in via generale, solo in rapporto alla figura, ben distinta, della nullit\u0026#224; (art. 185, comma 1, cod. proc. pen.): richiedendo, con ci\u0026#242;, una pronuncia \u0026#171;fortemente \u0026#8220;manipolativa\u0026#8221;\u0026#187; in una materia rimessa alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore (quale quella processuale) e con caratteristiche di eccezionalit\u0026#224; (quale quella dei divieti probatori e delle clausole di inutilizzabilit\u0026#224; processuale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tre dei giudizi nei quali erano state emesse le ordinanze di rimessione su cui si \u0026#232; pronunciata la sentenza n. 252 del 2020, il giudice a quo \u0026#232; tornato a censurare, in parte qua, con le ordinanze oggi in esame, il citato art. 191 cod. proc. pen., assieme ad altre disposizioni. Si tratta, dunque, in tutti e tre i casi, di questioni riproposte nello stesso grado di giudizio, dopo una pronuncia di questa Corte: il che genera un problema preliminare di ammissibilit\u0026#224; delle questioni stesse alla luce del disposto dell\u0026#8217;art. 137, ultimo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il giudice a quo adduce, come elemento nuovo, il richiamo alla disciplina delle \u0026#171;[g]aranzie di libert\u0026#224; del difensore\u0026#187; racchiusa nell\u0026#8217;art. 103 cod. proc. pen., ove in particolare si prevede l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; dei risultati delle ispezioni e delle perquisizioni eseguite negli uffici dei difensori in violazione delle speciali cautele stabilite dalla disposizione richiamata (comma 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento viene speso dal rimettente in una duplice prospettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, per dimostrare che la figura dell\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; \u0026#8220;derivata\u0026#8221; \u0026#232; gi\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;ordinamento e che, pertanto \u0026#8211; contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte \u0026#8211;, ben potrebbe essere estesa, tramite declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale, alla generalit\u0026#224; delle ispezioni e perquisizioni di polizia giudiziaria illegittime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, l\u0026#8217;art. 103 cod. proc. pen. \u0026#232; richiamato come argomento a sostegno di una censura aggiuntiva rispetto a quelle precedentemente formulate \u0026#8211; censure che il rimettente ripropone, per il resto, pressoch\u0026#233; integralmente \u0026#8211;: vale a dire la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione del codice di rito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo evoca, inoltre, un parametro non richiamato dalle precedenti ordinanze emesse negli stessi giudizi (il diritto al giusto processo, sancito dagli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCoinvolge, infine, nello scrutinio altre due disposizioni, facendole oggetto di distinte censure (gli artt. 125, comma 3, e 352 cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in modo costante due principi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo non pu\u0026#242; riproporre, nel medesimo grado di giudizio, una questione gi\u0026#224; dichiarata non fondata, in quanto una simile iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell\u0026#8217;ultimo comma dell\u0026#8217;art. 137 Cost., secondo cui contro le decisioni della Corte costituzionale non \u0026#232; ammessa alcuna impugnazione. Il rimettente pu\u0026#242; rivolgersi novamente alla Corte, dopo la declaratoria di non fondatezza, solo ove proponga una questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la identificano: ossia \u0026#171;norme censurate, profili di incostituzionalit\u0026#224; dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 66 del 2019, che richiama le sentenze n. 113 del 2011 e n. 225 del 1994; ordinanza n. 183 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi contro, il giudice a quo \u0026#232; abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dato che, in tal caso, la riproposizione non collide con la ricordata previsione dell\u0026#8217;art. 137, ultimo comma, Cost. Ci\u0026#242;, alla ovvia condizione che il giudice a quo abbia rimosso il vizio che aveva impedito l\u0026#8217;esame di merito della questione (ex plurimis, sentenze n. 115 del 2019, n. 252 del 2012 e n. 189 del 2001; ordinanze n. 371 del 2004 e n. 399 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Questo secondo principio non pu\u0026#242; trovare applicazione nel caso oggi in esame, per l\u0026#8217;assorbente ragione che la pronuncia sulle precedenti questioni sollevate dal Tribunale salentino negli stessi giudizi, ancorch\u0026#233; di inammissibilit\u0026#224;, ha carattere incontestabilmente decisorio. Essa si basa, infatti, sulla riscontrata impraticabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento \u0026#8220;manipolativo\u0026#8221; richiesto dal giudice a quo, in quanto introdurre figure di inutilizzabilit\u0026#224; \u0026#8220;derivata\u0026#8221; e stabilirne i casi \u0026#232; compito rimesso alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva che, analogamente a quanto avviene a fronte di una dichiarazione di non fondatezza, le odierne questioni possono essere considerate proponibili solo nella misura in cui si connotino come nuove nelle loro componenti (norma censurata, profili di incostituzionalit\u0026#224; dedotti, argomentazioni a sostegno della ritenuta illegittimit\u0026#224; costituzionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale condizione rispondono senz\u0026#8217;altro le questioni aventi ad oggetto gli artt. 125, comma 3, e 352 cod. proc. pen.: le norme censurate sono diverse e ad esse sono mosse distinte censure. Nell\u0026#8217;ambito delle questioni relative all\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen., il requisito \u0026#232; soddisfatto dalla questione sollevata in riferimento al parametro del giusto processo (non evocato dalle precedenti ordinanze), nonch\u0026#233; da quella proposta in riferimento al principio di eguaglianza, sotto il profilo della irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;ipotesi disciplinata dall\u0026#8217;art. 103 cod. proc. pen. (il parametro era gi\u0026#224; stato invocato, ma sotto altri profili). A questo riguardo, non pu\u0026#242; essere recepita l\u0026#8217;eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che nega carattere di novit\u0026#224; al riferimento alla citata disposizione del codice di rito, sul rilievo che essa risponde alla medesima logica di altra disposizione gi\u0026#224; richiamata dal rimettente nelle precedenti occasioni (l\u0026#8217;art. 271 cod. proc. pen.). Tale valutazione si colloca, infatti, in una fase successiva a quella di verifica della proponibilit\u0026#224; della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte le altre questioni concernenti l\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen. risultano, per converso, identiche alle precedenti sotto ogni aspetto: la norma censurata \u0026#232; la stessa; i parametri sono i medesimi; le argomentazioni a sostegno della ritenuta illegittimit\u0026#224; costituzionale ripetono \u0026#8211; per larghi tratti anche testualmente \u0026#8211; quelle svolte nelle precedenti ordinanze emesse negli stessi giudizi. Per quanto attiene, in particolare, alla censura di violazione dell\u0026#8217;art. 117 Cost. in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, non basta a rendere nuova la questione il richiamo a talune pronunce della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo non citate da dette ordinanze (in specie, la sentenza 27 settembre 2018, Brazzi contro Italia, e la sentenza 16 febbraio 2021, Budak contro Turchia), le quali, per la parte pertinente a tale parametro, non enunciano principi innovativi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, cui il rimettente aveva gi\u0026#224; fatto riferimento in precedenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA connotare come nuovo il complesso di questioni in parola non pu\u0026#242; valere neppure il mero richiamo alla disciplina delle ispezioni e delle perquisizioni negli uffici dei difensori. Rispetto alle questioni dianzi indicate, infatti, tale riferimento rappresenta, non gi\u0026#224; un\u0026#8217;argomentazione a sostegno della ritenuta illegittimit\u0026#224; costituzionale, ma una critica al ragionamento svolto da questa Corte per dichiarare inammissibili le questioni precedenti: in pratica, si \u0026#8220;rimprovera\u0026#8221; alla Corte di non aver tenuto conto, nel pervenire a tale conclusione, della presenza nel sistema di una previsione espressa di inutilizzabilit\u0026#224; \u0026#8220;derivata\u0026#8221;, quale quella contemplata dal citato art. 103 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni in discorso debbono considerarsi, di conseguenza, inammissibili \u0026#8220;ante portas\u0026#8221;, in quanto la loro riproposizione si traduce in una non consentita impugnazione della sentenza n. 252 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alle questioni non precluse, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di quelle sollevate dall\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 16 r. o. del 2022 per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, avendo il rimettente omesso di riportare il capo di imputazione e di indicare la norma penale che si assume violata dagli imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi l\u0026#224; dalle omissioni denunciate dall\u0026#8217;Avvocatura, dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione emerge in modo inequivoco che, nel caso di specie, si procede per furto in abitazione e che la prova cardine a carico degli imputati \u0026#232; costituita dalla refurtiva rinvenuta nell\u0026#8217;abitazione di questi ultimi a seguito di una perquisizione operata dalla polizia giudiziaria, che il rimettente assume illegittima. Tanto basta a consentire la verifica della rilevanza delle questioni da parte di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni relative all\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen. non precluse sono, peraltro, inammissibili per la medesima ragione sostanziale gi\u0026#224; posta in evidenza da questa Corte nelle proprie precedenti pronunce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla fattispecie regolata dall\u0026#8217;art. 103 cod. proc. pen., vale osservare che il giudice a quo aveva gi\u0026#224; in precedenza richiamato un\u0026#8217;altra previsione espressa di inutilizzabilit\u0026#224; \u0026#8220;derivata\u0026#8221; \u0026#8211; quella contemplata dall\u0026#8217;art. 271 cod. proc. pen., in tema di inutilizzabilit\u0026#224; dei risultati delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l\u0026#8217;osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. \u0026#8211; formulando in relazione ad essa analoga censura di lesione del principio di eguaglianza (censura replicata, peraltro, anche oggi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 219 del 2019, questa Corte aveva, a propria volta, preso in esame una ulteriore ipotesi: quella delineata dal comma 2-bis dello stesso art. 191 cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni e le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura \u0026#171;non sono comunque utilizzabili\u0026#187; (salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilit\u0026#224; penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; non ha impedito, tuttavia, di concludere nel senso dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni. Questa Corte ha, infatti, rilevato come, \u0026#171;proprio in ragione delle peculiarit\u0026#224; \u0026#8220;funzionali\u0026#8221; che caratterizzano il sistema delle inutilizzabilit\u0026#224; e dei connessi divieti probatori, in ragione dei valori che mirano a preservare, esista una gamma \u0026#8220;differenziata\u0026#8221; di regole di esclusione, alle quali corrisponde un altrettanto differenziato livello di lesione dei beni che quelle regole intendono tutelare: il tutto, come \u0026#232; ovvio, in funzione di scelte di \u0026#8220;politica processuale\u0026#8221; che soltanto il legislatore \u0026#232; abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare\u0026#187; (sentenza n. 219 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;osservazione \u0026#232; riferibile anche alla fattispecie disciplinata dall\u0026#8217;art. 103 cod. proc. pen., rispetto alla quale, peraltro, \u0026#232; di immediata evidenza la ragione che ha indotto il legislatore a dettare regole pi\u0026#249; severe quanto all\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; dei risultati probatori ottenuti contra legem, connettendosi al fatto che le ispezioni e le perquisizioni eseguite presso gli uffici dei difensori incidono non soltanto sull\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; del domicilio, ma anche sull\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; del diritto di difesa: diritto che \u0026#8211; come nota anche l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato \u0026#8211; di l\u0026#224; dalla natura \u0026#8220;servente\u0026#8221; che il rimettente gli attribuisce, si erge a \u0026#171;principio supremo\u0026#187; dell\u0026#8217;ordinamento costituzionale (sentenze n. 18 del 2022, n. 238 del 2014 e n. 232 del 1989).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Riguardo, poi, all\u0026#8217;asserita lesione del diritto al giusto processo (artt. 111 e 117 Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU), il parametro \u0026#232; nuovo, bens\u0026#236;, rispetto a quelli evocati dal rimettente nelle precedenti ordinanze emesse nell\u0026#8217;ambito degli stessi giudizi principali. Ma il giudice a quo lo aveva gi\u0026#224; richiamato \u0026#8211; sia pure in relazione al solo referente costituzionale interno (art. 111 Cost.) \u0026#8211; in un\u0026#8217;altra ordinanza successiva a queste (l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 37 r. o. del 2021): e ci\u0026#242; non \u0026#232; valso ad evitare che fosse ribadita la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; (ordinanza iscritta al n. 116 r. o. del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAppare, in specie, riproponibile, anche nell\u0026#8217;odierno frangente, il rilievo formulato nell\u0026#8217;occasione, secondo cui la censura in questione si presenta come meramente rafforzativa della denuncia, gi\u0026#224; operata nelle altre precedenti ordinanze, della violazione degli artt. 3 e 24 Cost. connessa alla \u0026#171;ridotta verificabilit\u0026#224;\u0026#187; degli elementi sulla cui base la polizia giudiziaria ha proceduto alla perquisizione, che si assume derivare dal diritto vivente censurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa aggiunto che, a questo proposito, non pu\u0026#242; essere esaminata la tesi che si ricava dall\u0026#8217;opinione scritta depositata, in veste di amicus curiae, dall\u0026#8217;UCPI, secondo la quale, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen. dovrebbe essere ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al giudice di estromettere dal processo le prove acquisite a seguito della violazione di un diritto costituzionale o convenzionale, quando ci\u0026#242; risulti necessario per una tutela effettiva del diritto leso. In questo modo, l\u0026#8217;UCPI prospetta una questione sostanzialmente diversa da quella sollevata dal giudice a quo (che segna i confini del thema decidendum), intesa a introdurre un inedito vizio di \u0026#8220;inutilizzabilit\u0026#224; derivata discrezionale\u0026#8221;: ci\u0026#242;, a prescindere da ogni rilievo circa l\u0026#8217;effettiva possibilit\u0026#224; di ritenere imposto dalla giurisprudenza della Corte EDU un simile intervento e la genericit\u0026#224; del criterio sulla cui base il giudice dovrebbe decidere sull\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; della prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Inammissibili, per la medesima ragione, sono anche le questioni, sollevate dalla sola ordinanza iscritta al n. 17 r. o. del 2022, dell\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, ove il pubblico ministero non convalidi la perquisizione nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosto che \u0026#8211; come lo stesso rimettente sottolinea \u0026#8211; la mancata convalida dipende, di norma, dal fatto che la perquisizione \u0026#232; stata eseguita fuori dei casi previsti dalla legge, il giudice a quo viene a chiedere di nuovo, per altra via, quello che questa Corte ha gi\u0026#224; riscontrato di non poter fare: ossia introdurre una figura di inutilizzabilit\u0026#224; \u0026#8220;derivata\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Per quel che concerne le questioni \u0026#8211; sollevate dalle ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 r. o. del 2022 \u0026#8211; del medesimo art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto del pubblico ministero che convalida la perquisizione debba essere motivato, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ne ha eccepito in via preliminare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza, giacch\u0026#233;, nei casi di specie, per quanto risulta dalle ordinanze di rimessione, la convalida era stata motivata, sia pure in modo reputato dal rimettente incongruo, in quanto idoneo a giustificare, al pi\u0026#249;, soltanto il sequestro (ordinanza iscritta al n. 16 r. o. del 2022), ovvero apoditticamente affermativo della sussistenza dei presupposti della perquisizione (ordinanza iscritta al n. 18 r. o. del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, tenuto conto del controllo esterno che questa Corte \u0026#232; chiamata ad effettuare sulla plausibilit\u0026#224; della motivazione addotta dal giudice a quo in ordine al requisito della rilevanza (ex multis: sentenze n. 197 e n. 150 del 2022); plausibilit\u0026#224; che risulta tanto pi\u0026#249; confortata dal consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; che considera mancante anche la motivazione solo \u0026#8220;apparente\u0026#8221;, in quanto basata su affermazioni di genere o meramente apodittiche, prive di efficacia dimostrativa (tra le molte, Corte di cassazione, sezione seconda penale, 13-22 novembre 2018, n. 52617; sezione terza penale, 7 luglio-2 settembre 2016, n. 36388).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel merito, le questioni non sono fondate, nei sensi di seguito indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 252 del 2020, questa Corte \u0026#8211; nell\u0026#8217;accogliere una distinta questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal medesimo giudice rimettente, avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990 \u0026#8211; ha gi\u0026#224; rilevato che, secondo l\u0026#8217;opinione prevalente, malgrado il silenzio dell\u0026#8217;art. 352, comma 4, cod. proc. pen. sul punto, la convalida della perquisizione deve essere motivata, sia per un\u0026#8217;esigenza di rispetto degli artt. 13 e 14 Cost., sia per ragioni di coerenza sistematica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn virt\u0026#249; del combinato disposto degli artt. 13, secondo comma, e 14, secondo comma, Cost., infatti, le perquisizioni domiciliari possono essere disposte solo \u0026#171;per atto motivato\u0026#187; dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria: laddove la motivazione dell\u0026#8217;atto \u0026#232; funzionale alla tutela della persona che subisce la perquisizione, la quale deve essere posta in grado di conoscere le ragioni \u0026#8211; cos\u0026#236; da poterle, all\u0026#8217;occorrenza, anche contestare \u0026#8211;  per le quali \u0026#232; stata disposta una limitazione del suo diritto alla libert\u0026#224; domiciliare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBench\u0026#233; il riferimento all\u0026#8217;\u0026#171;atto motivato\u0026#187; compaia solo nel secondo comma dell\u0026#8217;art. 13 Cost., a proposito delle perquisizioni disposte ab origine dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, e non nel successivo terzo comma, a proposito della convalida dei \u0026#171;provvedimenti provvisori\u0026#187; adottati dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza nei casi eccezionali di necessit\u0026#224; e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l\u0026#8217;esigenza della motivazione anche della convalida \u0026#171;deve ritenersi implicita nel dettato costituzionale, rimanendo altrimenti frustrata la ratio della garanzia apprestata dall\u0026#8217;art. 13 Cost. Non avrebbe senso, in effetti, che la norma costituzionale richieda l\u0026#8217;\u0026#8220;atto motivato\u0026#8221; quando l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, titolare ordinaria del potere, operi di sua iniziativa, e non pure nell\u0026#8217;ipotesi \u0026#8211; pi\u0026#249; delicata \u0026#8211; in cui sia chiamata a verificare se la polizia giudiziaria abbia agito nell\u0026#8217;ambito dei casi eccezionali di necessit\u0026#224; e urgenza nei quali la legge le consente di intervenire\u0026#187; (sentenza n. 252 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna esegesi letterale dell\u0026#8217;art. 352, comma 4, cod. proc. pen., il quale non richiede esplicitamente la motivazione del decreto di convalida, determinerebbe, d\u0026#8217;altro canto, \u0026#171;una ingiustificabile differenza di disciplina rispetto alla analoga ipotesi della convalida del sequestro, per la quale invece la motivazione \u0026#232; richiesta (art. 355, comma 2, cod. proc. pen.)\u0026#187; (sentenza n. 252 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata si presta, pertanto, a una interpretazione diversa da quella posta a base dei dubbi di legittimit\u0026#224; prospettati e conforme a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer completezza, va aggiunto che la motivazione del decreto di convalida della perquisizione risulta ora espressamente imposta dal nuovo testo dell\u0026#8217;art. 352, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., come sostituito dall\u0026#8217;art. 17, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), non ancora entrato in vigore a seguito del differimento disposto dall\u0026#8217;art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonch\u0026#233; in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Non fondate sono, infine, anche le questioni \u0026#8211; sollevate dalle medesime ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 r. o. del 2022 \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullit\u0026#224; del decreto di convalida della perquisizione (si sottintende, per difetto di motivazione) sia di natura assoluta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente muove dal corretto rilievo che, secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; largamente prevalente, la nullit\u0026#224; per difetto di motivazione dei provvedimenti del giudice (comprese le sentenze), prevista dalla norma denunciata, ha carattere relativo (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, 12 settembre 2018-4 febbraio 2019, n. 5457; sezione quinta penale, 8 febbraio 2005-25 marzo 2005, n. 11961).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del giudice a quo, tuttavia, quando si discuta della convalida della perquisizione, una nullit\u0026#224; di tipo relativo non tutelerebbe adeguatamente i diritti fondamentali incisi: ci\u0026#242; in quanto il vizio non potrebbe essere rilevato ex officio, ma solo su eccezione di parte, da proporre entro termini rigorosi, tali da richiedere al soggetto leso una \u0026#171;notevole diligenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, peraltro, osservato che, nella specie, si verte in tema di disciplina degli istituti processuali, materia nella quale il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224;, nei limiti della non manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle soluzioni adottate (ex plurimis, sentenze n. 230 e n. 74 del 2022, n. 213 del 2021, n. 252, n. 95 e n. 79 del 2020; ordinanza n. 116 del 2022): il che vale anche quanto alla scelta del tipo di nullit\u0026#224; con cui sanzionare una determinata violazione processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, che la previsione di una nullit\u0026#224; relativa non tuteli adeguatamente i diritti incisi dalla perquisizione illegittima sarebbe sostenibile solo qualora si dimostrasse che i termini per la proposizione delle eccezioni di nullit\u0026#224;, previsti in via generale dall\u0026#8217;art. 181 cod. proc. pen., rendono impossibile o eccessivamente difficoltoso l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa: conclusione alla quale neppure il rimettente perviene, limitandosi a parlare della necessit\u0026#224; di una \u0026#171;notevole diligenza\u0026#187; da parte dell\u0026#8217;interessato. La realt\u0026#224; \u0026#232; che, intervenendo di regola la perquisizione nella fase delle indagini preliminari, la parte interessata \u0026#232; posta in grado di eccepire l\u0026#8217;eventuale nullit\u0026#224; della convalida, potendolo fare fino alla chiusura della discussione nell\u0026#8217;udienza preliminare o, se questa manchi, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, entro il termine previsto dall\u0026#8217;art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (art. 181, comma 2, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi aggiunga che, accogliendo le questioni, si perverrebbe all\u0026#8217;incongruo risultato di attribuire all\u0026#8217;obbligo di motivazione del decreto di convalida della perquisizione uno \u0026#8220;statuto rafforzato\u0026#8221; persino rispetto all\u0026#8217;obbligo di motivazione delle sentenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrivo di pregio appare, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;assunto del rimettente, secondo cui escludere la nullit\u0026#224; assoluta nel caso considerato significherebbe riservare a quest\u0026#8217;ultimo un trattamento illogicamente deteriore rispetto a quello previsto per l\u0026#8217;omessa citazione dell\u0026#8217;imputato (inclusa tra le ipotesi di nullit\u0026#224; assoluta dall\u0026#8217;art. 179, comma 1, cod. proc. pen.). \u0026#200; evidente, infatti, che, diversamente dalla previsione di termini per la proposizione delle eccezioni di nullit\u0026#224;, l\u0026#8217;omessa citazione priva alla radice l\u0026#8217;imputato della possibilit\u0026#224; di difendersi davanti al giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; In conclusione, tutte le questioni relative all\u0026#8217;art. 191 cod. proc. pen., nonch\u0026#233; quelle aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen. sollevate dall\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 17 r. o. del 2022 debbono essere dichiarate inammissibili per le varie ragioni in precedenza indicate; mentre debbono essere dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni relative all\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen. sollevate dalle ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 r. o. del 2022, e non fondate quelle concernenti l\u0026#8217;art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sollevate dalle medesime ordinanze.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al numero 17 del registro ordinanze 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 352 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 del registro ordinanze 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzione dell\u0026#8217;art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 del registro ordinanze 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2022. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Indagini preliminari - Prove illegittimamente acquisite - Sanzione dell\u0027inutilizzabilit\u0026#224; delle prove acquisite in violazione di un divieto di legge - Omessa previsione dell\u0027applicazione della sanzione anche alle c.d. \"inutilizzabilit\u0026#224; derivate\", cio\u0026#232; ai risultati degli atti di ricerca o acquisizione della prova, quando compiuti, fuori dei casi in cui la legge lo consenta, in danno di uno dei diritti inviolabili di cui agli artt. 13 e 14 Cost.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45229","titoletto":"Giudizio costituzionale - Oggetto - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Riproposizione nel medesimo grado di giudizio - Preclusione, salva la diversità degli elementi identificativi della questione - Questione analoga ad altra già oggetto di una pronuncia a carattere non decisorio - Riproponibilità, ferma la rimozione del vizio che aveva impedito l\u0027esame di merito della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma del codice di procedura penale che omette di prevedere la sanzione dell\u0027inutilizzabilità di tutti i risultati probatori relativi a perquisizioni ed ispezioni illegittime operate dalla polizia giudiziaria). (Classif. 111006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non può riproporre, nel medesimo grado di giudizio, una questione già dichiarata non fondata, in quanto una simile iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell\u0027ultimo comma dell\u0027art. 137 Cost., secondo cui contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Il rimettente può rivolgersi nuovamente alla Corte, dopo la declaratoria di non fondatezza, solo ove proponga una questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la identificano: ossia norme censurate, profili di incostituzionalità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale. Di contro, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e è abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dato che, in tal caso, la riproposizione non collide con la previsione dell\u0027art. 137, ultimo comma, Cost. Ciò, alla ovvia condizione che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e abbia rimosso il vizio che aveva impedito l\u0027esame di merito della questione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 115/2019 - mass. 42268; S. 66 del 2019 - mass. 42111; S. 252/2012 - mass. 36712; S. 113/2011 - mass. 35540; S. 189/2001 - mass. 26313; S. 225/1994 - mass. 23105; O. 183/2014 - mass. 38049; O. 371/2004 - mass. 28883; O. 399/2002 - mass. 27281\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili, nonché per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 CEDU - dell\u0027art. 191 cod. proc. pen. nella parte in cui, in base all\u0027interpretazione del diritto vivente, non prevede la sanzione dell\u0027inutilizzabilità di tutti i risultati probatori delle perquisizioni ed ispezioni illegittime, personali e domiciliari, operate dalla polizia giudiziaria. Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili e poi manifestamente inammissibili con pronuncia avente carattere incontestabilmente decisorio e, quanto alle questioni non precluse, fonda il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e su una richiesta di addizione implicante scelte discrezionali riservate al legislatore). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45230","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"191","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45230","titoletto":"Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Obbligo di motivazione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della libertà personale, del diritto al rispetto del domicilio privato nonché dell\u0027obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Possibile interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199023).","testo":"Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - dell\u0027art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto del PM, di convalida della perquisizione eseguita d\u0027iniziativa dalla PG, debba essere motivato. La norma censurata si presta ad una interpretazione conforme a Costituzione in quanto, benché il riferimento all\u0027«atto motivato» compaia solo nel secondo comma dell\u0027art. 13 Cost., a proposito delle perquisizioni disposte \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e dall\u0027autorità giudiziaria, e non nel successivo terzo comma, a proposito della convalida dei «provvedimenti provvisori» adottati dall\u0027autorità di pubblica sicurezza nei casi eccezionali di necessità e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l\u0027esigenza della motivazione anche della convalida deve ritenersi implicita nel dettato costituzionale, rimanendo altrimenti frustrata la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della garanzia apprestata dall\u0027art. 13 Cost. Non avrebbe senso, infatti, che la norma costituzionale richieda l\u0027atto motivato quando l\u0027autorità giudiziaria, titolare ordinaria del potere, operi di sua iniziativa, e non pure nell\u0027ipotesi - più delicata - in cui sia chiamata a verificare se la polizia giudiziaria abbia agito nell\u0027ambito dei casi eccezionali di necessità e urgenza nei quali la legge le consente di intervenire. Un\u0027esegesi letterale della norma determinerebbe, d\u0027altro canto, una ingiustificabile differenza di disciplina rispetto alla analoga ipotesi della convalida del sequestro, per la quale invece la motivazione è richiesta (art. 355, comma 2, cod. proc. pen). Infine, va aggiunto che la motivazione del decreto di convalida della perquisizione risulta ora espressamente imposta dal nuovo testo dell\u0027art. 352, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., come sostituito dall\u0027art. 17, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), numero 1), del d.lgs. n. 150 del 2022, non ancora entrato in vigore a seguito del differimento disposto dall\u0027art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, come convertito. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 252/2020 - mass. 42717\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45231","numero_massima_precedente":"45229","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"352","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45231","titoletto":"Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Difetto di motivazione - Sanzione della nullità assoluta - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della libertà personale, del diritto al rispetto del domicilio privato nonché dell\u0027obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199023).","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - dell\u0027art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullità, per difetto di motivazione, del decreto del PM, di convalida della perquisizione, sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall\u0027art. 179, comma 2, cod. proc. pen. La previsione di una nullità di carattere relativo non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l\u0027esercizio del diritto di difesa della parte interessata poiché - intervenendo di regola la perquisizione nella fase delle indagini preliminari - essa è posta in grado di eccepire l\u0027eventuale nullità della convalida fino alla chiusura della discussione nell\u0027udienza preliminare o, se questa manchi, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, entro il termine previsto dall\u0027art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (art. 181, comma 2, cod. proc. pen.). Diversamente, accogliendo le questioni, si perverrebbe all\u0027incongruo risultato di attribuire all\u0027obbligo di motivazione del decreto di convalida della perquisizione uno \"statuto rafforzato\" persino rispetto all\u0027obbligo di motivazione delle sentenze.","numero_massima_successivo":"45232","numero_massima_precedente":"45230","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"125","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45232","titoletto":"Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Mancata adozione nei termini di legge - Sanzione dell\u0027inutilizzabilità, anche in via derivata, di tutti i risultati probatori - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della libertà personale e del diritto al rispetto del domicilio privato - Proposizione di questioni analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio e dichiarate inammissibili - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199023).","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost. - dell\u0027art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il PM non convalidi la perquisizione operata dalla polizia giudiziaria nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, anche in via \"derivata\". Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili in quanto la Corte costituzionale ha riscontrato che introdurre una figura di inutilizzabilità \"derivata\" richiederebbe una pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"45231","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"352","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42577","autore":"Lehner E.","titolo":"Ancora una decisione di inammissibilità “ vestita” a tutela della dottrina male \u0027captum bene retentum\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2800","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42692","autore":"Martucci R.","titolo":"Riforma Cartabia: i controlli sulla perquisizione illegittima","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43190","autore":"Nardocci C.","titolo":"Una strozzatura della via incidentale? Sulla preclusione e non riproposizione della questione di costituzionalità “identica”. 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