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F., con ordinanza del 6 marzo 2023, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 marzo 2023, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eu\u003c/em\u003e), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonch\u0026#233; in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), censurandolo nella parte in cui punisce la condotta di appropriazione indebita con la reclusione da due a cinque anni, oltre alla multa, anzich\u0026#233; con la reclusione da sei mesi a cinque anni, oltre alla multa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente giudica della responsabilit\u0026#224; penale di F. F., mediatore immobiliare, imputato del delitto di cui all\u0026#8217;art. 646 cod. pen., aggravato dall\u0026#8217;abuso di prestazione d\u0026#8217;opera (art. 61, numero 11, cod. pen.), per essersi appropriato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di somme di denaro consegnategli da un cliente in relazione alla proposta di locazione di un immobile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce in particolare che l\u0026#8217;imputato aveva ricevuto dal cliente 700 euro, pari a una mensilit\u0026#224; del contratto di locazione da stipulare, a titolo di deposito cauzionale, e ulteriori 700 euro quale compenso per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di mediazione svolta. Il contratto di locazione non era poi stato stipulato. Tuttavia, l\u0026#8217;imputato aveva restituito al proprio cliente la somma di 500 euro in contanti, oltre a una cambiale, rivelatasi poi falsa, per il pagamento della residua somma di 900 euro. Dopo la presentazione di querela da parte della persona offesa, l\u0026#8217;imputato gli aveva corrisposto l\u0026#8217;ulteriore somma di 200 euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ritiene configurabile il delitto contestato all\u0026#8217;imputato, quantomeno in riferimento al denaro ricevuto a titolo di deposito cauzionale, alla luce del vincolo di destinazione impresso su tale somma, destinata al locatore dell\u0026#8217;immobile (sono citate Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 8-23 aprile 2021, n. 15566; 26 novembre-30 dicembre 2020, n. 37820; 16 novembre-7 dicembre 2017, n. 54945) e della sua restituzione solo parziale, peraltro non accompagnata da imputazione al deposito cauzionale. Non varrebbe invece a escludere il delitto contestato la dazione di ulteriori 200 euro dopo la sua consumazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e esclude, d\u0026#8217;altra parte, che il fatto possa considerarsi di particolare tenuit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., rilevando che l\u0026#8217;appropriazione indebita della cifra di 200 euro \u0026#8211; ossia l\u0026#8217;importo del deposito cauzionale, detratte le restituzioni effettuate \u0026#8211; sarebbe avvenuta ai danni di un cittadino straniero, con tre figli, di cui uno affetto da autismo; che la condotta sarebbe stata posta in essere nell\u0026#8217;esercizio di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale e con riferimento a somme di denaro \u0026#171;corrisposte in relazione alla locazione di un immobile da adibire ad abitazione e dunque per soddisfare un bisogno fondamentale\u0026#187;; e che la restituzione di ulteriori 200 euro dopo la querela da parte della persona offesa sarebbe avvenuta dopo \u0026#171;plurime condotte dilatorie\u0026#187;, tra cui la consegna di un titolo di credito non valido.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno sarebbe integrata la causa estintiva del reato consistente nelle condotte riparatorie (art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen.), atteso che l\u0026#8217;imputato non avrebbe corrisposto gli interessi sulla somma restituita, n\u0026#233; avrebbe riparato il danno non patrimoniale patito dalla persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi renderebbe perci\u0026#242; necessario applicare all\u0026#8217;imputato l\u0026#8217;art. 646, primo comma, cod. pen., che punisce l\u0026#8217;appropriazione indebita con la reclusione da due a cinque anni, oltre che con la multa. La pena da irrogare dovrebbe attestarsi sul minimo edittale, in ragione della contenuta gravit\u0026#224; del fatto (vista l\u0026#8217;entit\u0026#224; delle somme oggetto di appropriazione) e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 62-\u003cem\u003ebi\u003c/em\u003es cod. pen., prevalenti sull\u0026#8217;aggravante di cui all\u0026#8217;art. 61, numero 11), cod. pen. (tenuto conto della riparazione, pur non integrale, del danno).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente dubita, tuttavia, della legittimit\u0026#224; costituzionale della cornice edittale stabilita dall\u0026#8217;art. 646, primo comma, cod. pen., con particolare riguardo alla pena minima comminata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rammenta anzitutto che tale cornice edittale \u0026#232; stata innalzata dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eu\u003c/em\u003e), della legge n. 3 del 2019, che ha sostituito la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 1.032 euro, in precedenza prevista, con quella della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000 a 3.000 euro. La modifica legislativa si sarebbe collocata nel contesto di un pi\u0026#249; ampio intervento di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, nel quale si sono altres\u0026#236; estese (ai sensi del novellato art. 649-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.) le ipotesi di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio delle condotte di cui all\u0026#8217;art. 646 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;intervento sarebbe dunque da ricondurre alla \u0026#171;volont\u0026#224; del Legislatore di colpire pi\u0026#249; severamente le attivit\u0026#224; prodromiche ai fenomeni corruttivi\u0026#187;, atteso che \u0026#8211; come emergerebbe dal dibattito parlamentare relativo al mutamento del regime di procedibilit\u0026#224; di talune ipotesi di appropriazione indebita \u0026#8211; \u0026#171;ad avviso del Legislatore tale reato sarebbe talora realizzato in funzione della successiva attivit\u0026#224; corruttiva, con la sostanziale creazione di provviste illecite cui poi attingere per pagare il prezzo della corruzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;innalzamento del minimo edittale della pena detentiva di ben quarantotto volte contrasterebbe, tuttavia, con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., \u0026#171;sia per ci\u0026#242; che attiene al generale principio di uguaglianza, sia sotto il profilo della proporzionalit\u0026#224; intrinseca del trattamento sanzionatorio\u0026#187;, poich\u0026#233; tale minimo edittale comporterebbe \u0026#171;l\u0026#8217;inflizione di una pena irragionevole in relazione alla dosimetria sanzionatoria impiegata dal legislatore in altre fattispecie offensive del bene giuridico patrimoniale\u0026#187; e impedirebbe al giudice di \u0026#171;applicare una pena adeguata a condotte delittuose che, per quanto conformi al tipo considerato, risultino essere caratterizzate da una lesivit\u0026#224; modesta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Osserva preliminarmente il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che l\u0026#8217;art. 646 cod. pen., per la sua formulazione \u0026#171;lata e generica\u0026#187;, \u0026#232; suscettibile di abbracciare sia episodi di appropriazione indebita connessi a fenomeni corruttivi, sia condotte \u0026#171;ben pi\u0026#249; banali e di minore portata offensiva\u0026#187;, quali appropriazioni commesse da conduttori a danno dei proprietari di beni concessi in locazione (sono citate Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 9 aprile-27 maggio 2019, n. 23176; 27 giugno-21 luglio 2017, n. 36113; 6 dicembre 2012-8 marzo 2013, n. 10991; 22 dicembre 2011-9 febbraio 2012, n. 4958; 5 luglio-13 ottobre 2011, n. 36897), o in \u003cem\u003eleasing\u003c/em\u003e (sono richiamate Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 31 maggio-17 giugno 2016, n. 25288; 5 dicembre 2013-6 febbraio 2014, n. 5809; 7 gennaio-1\u0026#176; aprile 2011, n. 13347; 20 settembre-18 ottobre 2007, n. 38604), o da professionisti o lavoratori su somme o beni loro consegnati a vario titolo (sono citate Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 12 maggio-14 giugno 2022, n. 23129; sezione seconda penale, sentenze 19 settembre-4 ottobre 2018, n. 44244; 3 maggio-6 giugno 2016, n. 23347; 31 maggio-17 giugno 2016, n. 25281; 24 settembre-6 novembre 2015, n. 44650; 9 ottobre 2013-4 febbraio 2014, n. 5499). In relazione a tali condotte \u0026#8211; assai numerose nella prassi \u0026#8211; il notevole incremento del minimo edittale della pena detentiva operato dal legislatore del 2019 risulterebbe manifestamente irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Ritiene inoltre il rimettente che, in base alla giurisprudenza costituzionale sulla ragionevolezza del trattamento sanzionatorio, a sua volta fondata sul principio di eguaglianza (sono citate le sentenze di questa Corte n. 218 del 1974, n. 176 del 1976, n. 409 del 1989, e n. 244 del 2022), la pena minima di due anni di reclusione, prevista dall\u0026#8217;attuale formulazione dell\u0026#8217;art. 646, primo comma, cod. pen., sia \u0026#171;irragionevolmente sproporzionat[a] rispetto al \u0026#8220;limite inferiore\u0026#8221; della pena previsto per fattispecie di aggressione all\u0026#8217;integrit\u0026#224; patrimoniale equiparabili al reato di appropriazione indebita e di gravit\u0026#224; simile (se non superiore)\u0026#187;, come il furto e la truffa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl furto, per il quale \u0026#232; previsto il minimo edittale di sei mesi di reclusione, si caratterizzerebbe infatti per un maggior disvalore rispetto all\u0026#8217;appropriazione indebita. Esso presuppone \u0026#8211; osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; la non disponibilit\u0026#224; del bene in capo all\u0026#8217;autore del reato e la sua sottrazione alla vittima, con conseguente violazione della \u0026#171;sfera della disponibilit\u0026#224; materiale\u0026#187; di questa; e ci\u0026#242; da parte di un soggetto che normalmente non \u0026#232; noto alla persona offesa. Al contrario, l\u0026#8217;appropriazione indebita presupporrebbe la pregressa detenzione della \u003cem\u003eres \u003c/em\u003eda parte dell\u0026#8217;autore, sulla base di un rapporto fiduciario con la vittima, e denoterebbe quindi \u0026#171;una minore capacit\u0026#224; a delinquere in capo al soggetto agente, che si \u0026#8220;limita\u0026#8221; a convertire il proprio possesso in propriet\u0026#224;, senza [...] intromettersi unilateralmente nella sfera della disponibilit\u0026#224; materiale della persona offesa\u0026#187;. Pi\u0026#249; agevole sarebbe, inoltre, l\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;autore del reato, proprio in quanto persona gi\u0026#224; nota alla vittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, i pur significativi inasprimenti del trattamento sanzionatorio del furto previsti da numerose circostanze a effetto speciale potrebbero essere neutralizzati nel bilanciamento con le eventuali circostanze attenuanti, anche generiche, secondo il discrezionale apprezzamento del giudice. L\u0026#8217;innalzamento della pena minima per la fattispecie base di appropriazione indebita imporrebbe invece al giudice, anche per i fatti meno gravi, di operare le diminuzioni connesse alla presenza di circostanze attenuanti muovendo sempre da tale elevata pena base.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla truffa, parimenti punita nell\u0026#8217;ipotesi base con la reclusione minima di sei mesi, si tratterebbe di un reato di danno il cui autore \u0026#8211; con il quale sovente la vittima non ha alcun rapporto di pregressa conoscenza \u0026#8211; \u0026#171;non si limita ad approfittare di una situazione preesistente, determinatasi lecitamente; al contrario, attraverso i propri artifici o raggiri fa sorgere nella vittima la fiducia necessaria ad indurla a compiere l\u0026#8217;atto di disposizione patrimoniale\u0026#187;. Tale fattispecie sarebbe dunque caratterizzata da un disvalore maggiore rispetto a quello dell\u0026#8217;appropriazione indebita, in cui \u0026#171;il soggetto agente approfitta della preesistente disponibilit\u0026#224; del bene, derivante dal precedente atto dispositivo della vittima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePersino la truffa aggravata dalla minorata difesa della persona offesa, prevista dall\u0026#8217;art. 640, secondo comma, numero 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), cod. pen., \u0026#232; punita \u0026#8211; prosegue il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; con la pena minima di un anno di reclusione, e dunque con una pena inferiore a quella prevista per l\u0026#8217;ipotesi base di appropriazione indebita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa differenza sanzionatoria esistente tra appropriazione indebita e truffa produrrebbe inoltre l\u0026#8217;assurda conseguenza per cui chi abbia, come l\u0026#8217;imputato nel giudizio \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, promosso la conclusione di un contratto di locazione di un immobile effettivamente esistente, salvo poi indebitamente trattenere le somme ricevute dal futuro conduttore, sarebbe punito pi\u0026#249; severamente di chi avesse \u0026#171;pubblicizzato un annuncio di locazione per un immobile non effettivamente esistente o comunque non nella sua disponibilit\u0026#224;, facendo credere di poterlo concedere in locazione e determinando con tali artifizi e raggiri la vittima a compiere la dazione di denaro\u0026#187;, realizzando cos\u0026#236; il delitto di truffa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; La disciplina censurata violerebbe altres\u0026#236; gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., sotto il profilo della necessaria proporzionalit\u0026#224; della pena rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto di reato (\u0026#232; citata la sentenza n. 343 del 1993 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, pur potendosi considerare ragionevole l\u0026#8217;inasprimento del massimo edittale previsto dall\u0026#8217;art. 646, primo comma, cod. pen., finalizzato a sanzionare condotte dalla significativa carica offensiva, come ad esempio \u0026#171;appropriazioni di cifre ingenti commesse dagli amministratori di societ\u0026#224; di capitali\u0026#187;, non altrettanto potrebbe dirsi per l\u0026#8217;introduzione di una pena minima di due anni di reclusione. Quest\u0026#8217;ultima sarebbe irragionevolmente sproporzionata rispetto alle ipotesi \u0026#8211; statisticamente assai comuni \u0026#8211; in cui le modalit\u0026#224; concrete della condotta, il rapporto tra autore del reato e vittima, la consistenza dell\u0026#8217;offesa patrimoniale, rendano il disvalore del fatto decisamente contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl caso di specie, in cui la condotta illecita \u0026#232; stata compiuta da un soggetto noto alla vittima, che ha potuto recuperare il denaro oggetto di appropriazione, e ha cagionato una lesione patrimoniale \u0026#171;non irrisoria\u0026#187;, ma \u0026#171;comunque contenuta\u0026#187;, mostrerebbe emblematicamente la \u0026#171;manifesta [\u0026#8230;] incapacit\u0026#224; della attuale cornice edittale dell\u0026#8217;art. 646 c.p. di essere adeguata rispetto alle plurime ipotesi sussumibili in detta fattispecie e prevedere per ciascuna di esse una pena equa e capace di assolvere al necessario compito rieducativo, senza risultare eccessivamente afflittiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e invoca un intervento di questa Corte che ridetermini il minimo edittale della pena detentiva prevista per il delitto di appropriazione indebita in sei mesi di reclusione, sulla falsariga di quanto previsto per le fattispecie di furto e truffa: fattispecie ritenute equiparabili, quando non superiori, quanto a disvalore delle condotte, e dunque idonee a costituire \u0026#171;precisi punti di riferimento gi\u0026#224; rinvenibili nel sistema legislativo\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 222 del 2018 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn simile intervento, ad avviso del rimettente, \u0026#171;sarebbe rispettoso della scelta discrezionale del Legislatore di inasprire il trattamento sanzionatorio precedentemente previsto per l\u0026#8217;appropriazione indebita, ma altres\u0026#236; capace di [\u0026#8230;] garantire una cornice edittale (reclusione da sei mesi a cinque anni) che consenta al giudice di poter adeguare la pena al caso concreto, nel rispetto della necessaria proporzionalit\u0026#224; della stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; discenderebbe dalla mancata considerazione, da parte del rimettente, della possibilit\u0026#224; di applicare, in ragione degli elementi di fatto che connotano il caso di specie, \u0026#171;istituti in grado di alleggerire la risposta sanzionatoria\u0026#187;, quali la causa di non punibilit\u0026#224; della particolare tenuit\u0026#224; del fatto (art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) o la causa di estinzione del reato di cui all\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, in ogni caso, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI delitti di furto e di truffa non costituirebbero idonei \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e, attese le peculiarit\u0026#224; che connotano il reato di appropriazione indebita, fattispecie \u0026#171;spesso collegata a fenomeni corruttivi ed in genere reati contro la pubblica amministrazione\u0026#187; e caratterizzata dalla \u0026#171;peculiare posizione giuridica del soggetto attivo\u0026#187; e dalla sussistenza di \u0026#171;un rapporto privilegiato con la persona offesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa pena edittale prevista dall\u0026#8217;art. 646, primo comma, cod. pen, potrebbe peraltro essere adeguata alla gravit\u0026#224; del caso concreto attraverso gli istituti contemplati dagli artt. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 162-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ecod. pen. nonch\u0026#233; attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore avrebbe compiuto una precisa valutazione circa la gravit\u0026#224; del reato di cui all\u0026#8217;art. 646 cod. pen., escludendone l\u0026#8217;equiparazione, quanto al trattamento sanzionatorio, ad altre fattispecie ad esso accomunate solo da \u0026#171;similitudini relative al bene giuridico protetto o all\u0026#8217;elemento psicologico richiesto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale soluzione normativa presenterebbe \u0026#171;inevitabilmente margini di opinabilit\u0026#224;\u0026#187;, ma ci\u0026#242; non sarebbe sufficiente a fondare un giudizio di manifesta irragionevolezza della disposizione censurata, che potrebbe formularsi solo in presenza di un \u0026#171;uso distorto della discrezionalit\u0026#224; che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per cos\u0026#236; dire sintomatica di \u0026#8220;eccesso di potere\u0026#8221; e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l\u0026#8217;ordinamento assegna alla funzione legislativa\u0026#187; (sono citate l\u0026#8217;ordinanza n. 297 del 1998 e la sentenza n. 313 del 1995 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 646, primo comma, cod. pen., nella parte in cui punisce la condotta di appropriazione indebita con la reclusione da due a cinque anni, oltre alla multa, anzich\u0026#233; con la reclusione da sei mesi a cinque anni, oltre alla multa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e censura la scelta \u0026#8211; compiuta dalla legge n. 3 del 2019 \u0026#8211; di innalzare la pena minima dalla previgente soglia di quindici giorni a quella di due anni di reclusione, ritenendo che essa conduca all\u0026#8217;irrogazione di pene sproporzionate, sia rispetto a quelle applicabili per i contigui delitti di furto e truffa, sia \u0026#8211; intrinsecamente \u0026#8211; in rapporto alla concreta gravit\u0026#224; di una vasta gamma di condotte sussumibili entro la fattispecie criminosa, ma di contenuto disvalore offensivo rispetto al bene giuridico protetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per non avere il rimettente adeguatamente considerato la possibilit\u0026#224; di applicare, nel caso concreto, la causa di non punibilit\u0026#224; della particolare tenuit\u0026#224; del fatto di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente ha plausibilmente motivato (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 1.1. del \u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e) sulla ritenuta inapplicabilit\u0026#224; nel caso concreto di entrambi gli istituti. Tanto basta, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del vaglio della rilevanza delle questioni sollevate (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 192 e n. 145 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Da sempre questa Corte ha riconosciuto l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, cos\u0026#236; come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 207 del 2023 e n. 117 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiscrezionalit\u0026#224;, tuttavia, non equivale ad arbitrio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o pi\u0026#249; finalit\u0026#224; legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl controllo sul rispetto di tali limiti spetta a questa Corte, che \u0026#232; tenuta a esercitarlo con tanta maggiore attenzione, quanto pi\u0026#249; la legge incida sui diritti fondamentali della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl che paradigmaticamente accade rispetto alle leggi penali, che sono sempre suscettibili di incidere, oltre che su vari altri diritti fondamentali, sulla libert\u0026#224; personale dei loro destinatari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Dalla data di entrata in vigore del codice penale del 1930 sino al 2019 il delitto di appropriazione indebita di cui all\u0026#8217;art. 646 cod. pen. \u0026#232; stato punito, nella sua forma base, con la reclusione \u0026#171;fino a tre anni\u0026#187;, oltre alla multa. Per effetto della regola generale di cui all\u0026#8217;art. 23 cod. pen., la pena detentiva minima prevista per il delitto era, dunque, quella di quindici giorni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eu\u003c/em\u003e), della legge n. 3 del 2019 ha reso sensibilmente pi\u0026#249; severa tale cornice edittale, che spazia ora da un minimo di due anni di reclusione sino a un massimo di cinque, accanto alla multa da 1.000 a 3.000 euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ragioni di tale brusco innalzamento del trattamento sanzionatorio del delitto di appropriazione indebita, dovuto a un emendamento (n. 1.120, Di Sarno e altri) introdotto nella seduta del 15 novembre 2018 delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) della Camera, non sono state in alcun modo illustrate nel corso del dibattito parlamentare che ha condotto all\u0026#8217;approvazione complessiva della legge n. 3 del 2019, ufficialmente rubricata \u0026#171;Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonch\u0026#233; in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn mancanza di indicazioni desumibili dai lavori preparatori, occorre dunque comprendere se l\u0026#8217;inasprimento della cornice edittale per il delitto di appropriazione indebita, e in particolare l\u0026#8217;innalzamento del minimo della pena detentiva in misura pari \u0026#8211; come osserva il rimettente \u0026#8211; a quarantotto volte il minimo originario, presentino una connessione razionale con gli obiettivi di fondo della legge n. 3 del 2019; o, quanto meno, appaiano razionalmente collegabili a una qualche discernibile finalit\u0026#224;, anche distinta da quelle che ispirano le restanti disposizioni della legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo riguardo, potrebbe in ipotesi valorizzarsi la motivazione contenuta nella relazione illustrativa all\u0026#8217;originario disegno di legge A.C. 1189, dal quale \u0026#232; scaturita poi la legge n. 3 del 2019, a sostegno della scelta di intervenire sull\u0026#8217;art. 649-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. per ampliare le ipotesi di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio del delitto di appropriazione indebita (e in particolare per estenderla a quelle aggravate ai sensi dell\u0026#8217;art. 646, secondo comma o dell\u0026#8217;art. 61, primo comma, numero 11, cod. pen., ove ricorressero non solo aggravanti a effetto speciale, ma anche l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; della persona offesa per et\u0026#224; o infermit\u0026#224;, o ancora un danno di rilevante gravit\u0026#224; in capo a quest\u0026#8217;ultima).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;[S]ebbene non si tratti di un delitto contro la pubblica amministrazione\u0026#187; \u0026#8211; si legge nella relazione \u0026#8211; \u0026#171;il reato di appropriazione indebita \u0026#232; strumento che consente comunemente (come il reato di falso in bilancio o i reati tributari) di formare provviste illecite utilizzabili per il pagamento del prezzo della corruzione. Sembra pertanto opportuno, nella prospettiva di un contrasto efficace non solo dei fenomeni corruttivi, ma anche delle attivit\u0026#224; prodromiche alla corruzione, mantenere la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per le ipotesi di maggiore gravit\u0026#224; di appropriazione indebita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, \u0026#232; evidente che una simile motivazione \u0026#8211; impiegata per illustrare la scelta di prevedere la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per le appropriazioni indebite ritenute \u0026#171;di maggiore gravit\u0026#224;\u0026#187; \u0026#8211; non \u0026#232; in grado di fornire alcuna giustificazione razionale della scelta di innalzare di quarantotto volte la pena minima della fattispecie base di appropriazione indebita. Pena minima che \u0026#232; destinata ad applicarsi, proprio al contrario, ai fatti meno gravi tra quelli compresi nel raggio dell\u0026#8217;art. 646 cod. pen., i quali \u0026#8211; nella gran maggioranza dei casi \u0026#8211; nulla hanno a che vedere con condotte prodromiche alla corruzione, e in particolare con la costituzione di \u0026#8220;fondi neri\u0026#8221; dai quali poter attingere per tale scopo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, dunque, pu\u0026#242; comprendersi la scelta del legislatore del 2019 di innalzare la pena massima dell\u0026#8217;appropriazione indebita, in relazione alla necessit\u0026#224; di colpire severamente condotte appropriative che l\u0026#8217;esperienza ha mostrato essere potenzialmente prodromiche a pratiche corruttive, resta del tutto oscura la ragione che lo ha indotto anche ad innalzare in maniera cos\u0026#236; aspra il minimo edittale. E ci\u0026#242; a fronte del dato di comune esperienza che il delitto di appropriazione indebita comprende condotte di disvalore assai differenziato: produttive ora di danni assai rilevanti alle persone offese, ora (come nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e) di pregiudizi patrimoniali in definitiva modesti, anche se non necessariamente di particolare tenuit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assenza di qualsiasi plausibile giustificazione \u0026#8211; ricavabile dai lavori preparatori, o comunque ricostruibile dall\u0026#8217;interprete sulla base delle \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e ascrivibili alla riforma \u0026#8211; di un cos\u0026#236; rilevante inasprimento della pena per tutti i fatti di appropriazione indebita, e conseguentemente di una compressione assai pi\u0026#249; gravosa della libert\u0026#224; personale per i destinatari del precetto penale rispetto alla situazione preesistente, rende di per s\u0026#233; costituzionalmente illegittima la disciplina censurata, al duplice metro degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. evocati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Inoltre, per effetto dell\u0026#8217;innalzamento del limite edittale minimo il trattamento sanzionatorio dell\u0026#8217;appropriazione indebita finisce oggi per essere assai pi\u0026#249; gravoso di quello riservato al furto e alla truffa, assunti entrambi quali \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCerto, come osserva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, appropriazione indebita, furto e truffa sono reati accomunati bens\u0026#236; dalla loro attitudine offensiva del patrimonio, ma restano caratterizzati da modalit\u0026#224; esecutive differenti, che non necessariamente esigono una risposta sanzionatoria identica da parte del legislatore: il quale resta libero, ad esempio, di connotare in termini di minore gravit\u0026#224; la circostanza che nell\u0026#8217;appropriazione indebita il recupero della cosa o del denaro sia normalmente agevolato dal rapporto di conoscenza che lega autore e vittima, ovvero \u0026#8211; all\u0026#8217;opposto \u0026#8211; di assegnare uno speciale disvalore a una condotta caratterizzata dalla violazione della fiducia che chi consegna ad altri una propria cosa o una somma di denaro normalmente ripone nella correttezza del contraente nell\u0026#8217;adempimento delle sue obbligazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE tuttavia, non pu\u0026#242; non rilevarsi la macroscopica disparit\u0026#224; di trattamento sanzionatorio, generata dall\u0026#8217;attuale disciplina, tra l\u0026#8217;appropriazione indebita di una somma di 200 euro, come quella oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e un furto o una truffa che producano esattamente il medesimo danno patrimoniale alla persona offesa: sei mesi di reclusione in queste ultime ipotesi; due anni, e dunque quattro volte tanto, nel caso di appropriazione indebita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#232; particolarmente evidente ove si consideri la difficolt\u0026#224;, su cui si sofferma da sempre la dottrina penalistica, di tracciare la linea discretiva tra furto e appropriazione indebita da un lato, e truffa e appropriazione indebita dall\u0026#8217;altro; ed \u0026#232; ulteriormente dimostrata dalla contiguit\u0026#224; criminologica tra questi due ultimi reati, ben evidenziata dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione proprio in relazione al caso dell\u0026#8217;agente immobiliare che si appropri della somma versatagli dal contraente a titolo di cauzione. A parit\u0026#224; di danno patrimoniale arrecato al proprio cliente, infatti, l\u0026#8217;agente immobiliare commette truffa qualora millanti un mandato inesistente con il proprietario dell\u0026#8217;immobile offerto in vendita o in locazione, restando cos\u0026#236; soggetto alla pena minima di sei mesi di reclusione; e si rende invece responsabile di appropriazione indebita, soggiacendo cos\u0026#236; (illogicamente) a una pena minima quadruplicata, quando il mandato sia stato effettivamente conferito, ma il contratto non si concluda per la successiva indisponibilit\u0026#224; del proprietario a vendere o a locare l\u0026#8217;immobile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimili sperequazioni sanzionatorie pongono seriamente in discussione il canone della coerenza tra le norme dell\u0026#8217;ordinamento; canone \u0026#171;che nel campo delle norme del diritto \u0026#232; l\u0026#8217;espressione del principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall\u0026#8217;art. 3\u0026#187; Cost. (sentenza n. 204 del 1982, punto 11.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). E ci\u0026#242; proprio in un settore dell\u0026#8217;ordinamento cos\u0026#236; delicato, per lo speciale rilievo costituzionale degli interessi in gioco, come il sistema penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; La manifesta sproporzione delle pene che la disposizione censurata pu\u0026#242; produrre nel caso concreto non \u0026#232;, infine, resa sostanzialmente innocua per i destinatari \u0026#8211; come invece ritiene l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; dalla possibilit\u0026#224; di applicare le diminuzioni di pena conseguenti ad eventuali attenuanti, anche generiche, o ancora di ritenere il fatto non punibile ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. o il reato estinto ai sensi dell\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen.; n\u0026#233;, tanto meno, dalla possibilit\u0026#224; di ottenere una ulteriore diminuzione connessa alla scelta del rito, ovvero \u0026#8211; ancora \u0026#8211; di accedere alla sospensione condizionale della pena o comunque a pene sostitutive di carattere non detentivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alle circostanze attenuanti, la loro effettiva sussistenza nel caso concreto non pu\u0026#242; assumersi in via generale, neppure per ci\u0026#242; che concerne le attenuanti generiche. Come ha, anzi, rammentato recentemente questa Corte, queste ultime \u0026#171;non svolgono nel sistema una funzione genericamente indulgenziale, quasi si trattasse di un beneficio sistematicamente concesso a qualsiasi condannato. [\u0026#8230;] [A]lle attenuanti generiche compete piuttosto l\u0026#8217;essenziale funzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore [\u0026#8230;] che connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformit\u0026#224; della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre\u0026#187; (sentenza n. 197 del 2023, punto 5.3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Specifiche e puntuali caratteristiche che il giudice dovrebbe poter rilevare nel singolo caso concreto, dandone conto nella motivazione; senza che, invece, il giudice sia di fatto costretto a riconoscere le attenuanti generiche al solo scopo di evitare l\u0026#8217;irrogazione di una pena sproporzionata, altrimenti imposta dal minimo edittale, in relazione all\u0026#8217;esiguo disvalore del fatto concreto (sentenza n. 63 del 2022, punto 4.6. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer ragioni analoghe non pu\u0026#242; essere considerato sufficiente a ovviare alla manifesta sproporzione del minimo edittale la possibilit\u0026#224; per il giudice di riconoscere la sussistenza della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. ovvero la causa di estinzione del reato di cui all\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. Entrambi gli istituti sono infatti condizionati al ricorrere di stringenti requisiti normativi, che non \u0026#232; detto sussistano nel caso concreto; non riuscendo cos\u0026#236; a impedire che fatti di appropriazione indebita di tenue disvalore \u0026#8211; ma per qualsiasi ragione non coperti dall\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. \u0026#8211; siano assoggettati alla gravosa pena minima prevista dalla disposizione censurata, in violazione dei principi costituzionali all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alle diminuzioni connesse al rito, occorre qui ricordare che la scelta di un rito alternativo costituisce un diritto dell\u0026#8217;imputato, il quale ha la possibilit\u0026#224; di rinunziare a talune garanzie del contraddittorio in cambio di uno sconto significativo della pena che il giudice potr\u0026#224; poi irrogare nei suoi confronti. Ma di un mero diritto, per l\u0026#8217;appunto, si tratta: l\u0026#8217;imputato non ha, invece, alcun onere di optare per un rito semplificato \u0026#8211; rinunziando cos\u0026#236; al complesso delle garanzie riconosciutegli, in particolare, dall\u0026#8217;art. 111 Cost. \u0026#8211; al solo fine di ottenere l\u0026#8217;applicazione di una pena non sproporzionata, o meno sproporzionata, rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto di cui \u0026#232; accusato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la circostanza che il minimo edittale stabilito dal legislatore sia ancora compatibile con la sospensione condizionale della pena \u0026#8211; nonch\u0026#233;, oggi, con l\u0026#8217;applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi \u0026#8211; non esclude di per s\u0026#233; che essa possa essere considerata manifestamente sproporzionata alla gravit\u0026#224; del reato, quanto meno con riferimento ai fatti rientranti nella fattispecie astratta, ma contrassegnati in concreto da minor disvalore. Tant\u0026#8217;\u0026#232; vero che, gi\u0026#224; trent\u0026#8217;anni or sono, la sentenza n. 341 del 1994 ebbe a dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della pena minima di sei mesi di reclusione allora prevista per il delitto di oltraggio, nonostante la pacifica possibilit\u0026#224; di sospendere condizionalmente quella pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Cos\u0026#236; accertata la violazione dei parametri costituzionali evocati dal rimettente, si tratta ora, per questa Corte, di stabilire un rimedio appropriato a tale violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e aspira a una pronuncia che sostituisca l\u0026#8217;attuale pena minima di due anni di reclusione con quella di sei mesi, equiparandola cos\u0026#236; a quella oggi prevista per le fattispecie base di furto e di truffa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimedio suggerito dal rimettente si muove, dichiaratamente, nell\u0026#8217;orizzonte delle soluzioni \u0026#8220;costituzionalmente adeguate\u0026#8221; (sentenza n. 40 del 2019, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), ossia tratte da discipline \u0026#171;gi\u0026#224; esistenti\u0026#187; (sentenza n. 236 del 2016, punto 4.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), che consentono a questa Corte \u0026#171;di porre rimedio nell\u0026#8217;immediato al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia\u0026#187;, restando poi ferma \u0026#171;la possibilit\u0026#224; per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell\u0026#8217;ambito della propria discrezionalit\u0026#224;, altra \u0026#8211; e in ipotesi pi\u0026#249; congrua \u0026#8211; soluzione sanzionatoria, purch\u0026#233; rispettosa dei principi costituzionali\u0026#187; (sentenza n. 222 del 2018, punto 8.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, nello stesso senso, sentenze n. 95 del 2022, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 252 del 2020, punto 4.6. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Come pi\u0026#249; volte precisato dalla pi\u0026#249; recente giurisprudenza costituzionale, peraltro, \u0026#171;il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente\u0026#187;, ma non vincola questa Corte, che, \u0026#171;ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2023, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; in senso conforme, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 12 del 2024, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE al riguardo, si deve ribadire che \u0026#171;[l]\u0026#8217;esigenza di far ricorso a una pronuncia di tipo manipolativo, che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, si pone imprescindibilmente solo allorch\u0026#233; la lacuna di punibilit\u0026#224; che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l\u0026#8217;espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di \u0026#8220;insostenibili vuoti di tutela\u0026#8221; per gli interessi protetti dalla norma incisa (sentenza n. 222 del 2018): come, ad esempio, quando ne derivasse una menomata protezione di diritti fondamentali dell\u0026#8217;individuo o di beni di particolare rilievo per l\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224; rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali\u0026#187; (sentenza n. 185 del 2021, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Laddove invece una simile situazione non ricorra, come nel caso deciso dalla pronuncia appena citata, l\u0026#8217;intervento rimediale di questa Corte ben pu\u0026#242; limitarsi all\u0026#8217;ablazione, totale o parziale, della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Rispetto alla disposizione ora sottoposta all\u0026#8217;esame, la sua \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e esige la sola dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della pena minima di due anni di reclusione, suscettibile di produrre in singoli casi concreti pene manifestamente sproporzionate per eccesso. L\u0026#8217;ablazione del minimo \u0026#8211; tecnicamente attuabile con la sostituzione dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;da due a cinque anni\u0026#187; con l\u0026#8217;inciso \u0026#171;fino a cinque anni\u0026#187; \u0026#8211; determina infatti la riespansione della regola generale di cui all\u0026#8217;art. 23 cod. pen., che stabilisce in quindici giorni la durata minima della reclusione ogniqualvolta la legge non disponga diversamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale soluzione \u0026#8211; che corrisponde, del resto, a quella rimasta in vigore per il delitto di appropriazione indebita dal 1931 sino alla riforma del 2019 \u0026#8211; non crea alcun insostenibile vuoto di tutela per il patrimonio, che continuer\u0026#224; ad essere efficacemente tutelato grazie alla pena prevista dall\u0026#8217;art. 646 cod. pen., suscettibile di essere applicata dal giudice \u0026#8211; nell\u0026#8217;ipotesi delittuosa base \u0026#8211; sino a un massimo di cinque anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, questa soluzione consentir\u0026#224; al legislatore di valutare se intervenire, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, equiparando la pena minima per l\u0026#8217;appropriazione indebita alla medesima soglia oggi stabilita per il furto e la truffa, ovvero stabilendone una diversa durata, tenendo conto del suo peculiare disvalore, e comunque entro i limiti dettati dal principio di proporzionalit\u0026#224; tra gravit\u0026#224; del reato e severit\u0026#224; della pena.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eu\u003c/em\u003e), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonch\u0026#233; in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione \u0026#171;da due a cinque anni\u0026#187; anzich\u0026#233; \u0026#171;fino a cinque anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 marzo 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240322115418.pdf","oggetto":"Reati e pene - Appropriazione indebita - Trattamento sanzionatorio - Previsione della reclusione da due a cinque anni (oltre la multa) anzich\u0026#233; della reclusione da sei mesi a cinque anni (oltre la multa) - Irragionevolezza rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il reato di furto di cui all\u0027art. 624 codice penale e per il reato di truffa di cui all\u0027art. 640 codice penale per i quali la pena minima edittale \u0026#232; fissata in sei mesi di reclusione.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46029","titoletto":"Reati e pene - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Limiti - Scelte non arbitrarie e proporzionate al fine perseguito - Controllo spettante alla Corte costituzionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale del trattamento sanzionatorio del delitto di appropriazione indebita, relativamente al minimo edittale, costituito dalla reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni»). (Classif. 210048).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato, non equivale ad arbitrio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43898\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti da quest’ultimo non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità. Il controllo sul rispetto di tali limiti spetta alla Corte costituzionale, che è tenuta a esercitarlo con tanta maggiore attenzione, quanto più la legge incida sui diritti fondamentali della persona; il che paradigmaticamente accade rispetto alle leggi penali, che sono sempre suscettibili di incidere, oltre che su vari altri diritti fondamentali, sulla libertà personale dei loro destinatari.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl canone di coerenza dell’ordinamento nel campo delle norme del diritto è l’espressione del principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall’art. 3 Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 204/1982\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 cost., l’art. 646, primo comma, cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003eu\u003c/em\u003e, della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, innalza, con la novella indicata, fino a quarantotto volte il minimo originario, restando del tutto oscura la ragione che ha indotto il legislatore a una scelta così aspra; e ciò a fronte del dato di comune esperienza che il delitto di appropriazione indebita comprende condotte di disvalore assai differenziato. Inoltre, per effetto dell’innalzamento del limite edittale minimo il trattamento sanzionatorio dell’appropriazione indebita finisce oggi per essere assai più gravoso di quello riservato al furto e alla truffa, assunti entrambi quali \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e dal rimettente. Simili sperequazioni sanzionatorie pongono seriamente in discussione il canone della coerenza tra le norme; e ciò proprio in un settore dell’ordinamento così delicato, per lo speciale rilievo costituzionale degli interessi in gioco, come il sistema penale. Accertata la violazione dei parametri costituzionali la \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e esige la sola ablazione del minimo, che determina la riespansione della regola generale di cui all’art. 23 cod. pen., al contempo, questa soluzione consentirà al legislatore di valutare se intervenire, nell’esercizio della sua discrezionalità, equiparando la pena minima per l’appropriazione indebita alla medesima soglia oggi stabilita per il furto e la truffa, ovvero stabilendone una diversa durata, tenendo conto del suo peculiare disvalore, e comunque entro i limiti dettati dal principio di proporzionalità tra gravità del reato e severità della pena).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46030","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"646","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dalla","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/01/2019","data_nir":"2019-01-09","numero":"3","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lettera u)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-01-09;3~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46030","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce manipolative - Soluzione recessiva rispetto a quella ablativa - In particolare: pronuncia costituzionalmente adeguata - Condizione - Rimedio al vulnus accertato, senza lasciare vuoti di tutela, e salvo l\u0027intervento legislativo successivo. (Classif. 204006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’esigenza di far ricorso a una pronuncia di tipo manipolativo, che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, si pone imprescindibilmente solo allorché la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l’espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di insostenibili vuoti di tutela per gli interessi protetti dalla norma incisa: come, ad esempio, quando ne derivasse una menomata protezione di diritti fondamentali dell’individuo o di beni di particolare rilievo per l’intera collettività rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali. Laddove invece una simile situazione non ricorra, l’intervento rimediale di questa Corte ben può limitarsi all’ablazione, totale o parziale, della disposizione censurata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 185/2021 - mass. 44238; S. 222/2018 - mass. 40937\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe soluzioni costituzionalmente adeguate, ossia tratte da discipline già esistenti, sono quelle che consentono di porre rimedio nell’immediato al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia, restando ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 95/2022 - mass. 44715; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 40/2019 - mass. 42186\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46029","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44388","autore":"Arbotti M.","titolo":"La proporzionalità sanzionatoria al cospetto delle confische dei proventi: legalità della pena, vecchie geometrie, nuove vocazioni funzionali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44387_2024_46.pdf","nome_file_fisico":"112_2019+altre_Arbotti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44969","autore":"Canzian N.","titolo":"Il giudizio di proporzionalità intrinseca ed estrinseca: il caso dell’appropriazione indebita","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1199","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44379","autore":"Faillaci G.","titolo":"Appropriazione indebita: la Corte costituzionale dichiara l\u0027illegittimità del minimo della pena","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"335","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44843","autore":"Francescotti G.","titolo":"Sproporzione sanzionatoria per assenza di qualsiasi plausibile giustificazione dell’intervento legislativo. 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