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Uff.\" n. 18/1 s.s. del 2 maggio 1986. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. e Rel. PALADIN \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. \r\n VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - \r\n Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - \r\n Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO \r\n DELL\u0027ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. \r\n FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato \r\n il 16 dicembre 1985, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed \r\n iscritto al n. 54 del registro 1985 conflitti di attribuzione, sorto a \r\n seguito delle determinazioni n. 1827 e n. 1828 adottate nell\u0027adunanza \r\n del 9 - 13 luglio 1985 dalla Corte dei conti - Sezione di controllo \r\n sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in \r\n via ordinaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore \r\n Livio Paladin; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l\u0027Avvocato \r\n dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei \r\n ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con determinazioni nn. 1827 e 1828, adottate dalla Corte dei \r\n conti - Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a \r\n cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nell\u0027adunanza del 9/13 \r\n luglio 1985, la Corte stessa ha dichiarato non conformi a legge una \r\n serie di atti del Commissario straordinario dell\u0027Ente acquedotti \r\n siciliani ed una conseguente nota dell\u0027Assessore regionale ai lavori \r\n pubblici. Avverso tali determinazioni, comunicate al Presidente della \r\n Regione siciliana il 18 ottobre 1985, la Regione ha quindi proposto \r\n conflitto di attribuzione con istanza di sospensiva, mediante ricorso \r\n notificato il 16 dicembre del medesimo anno, sostenendo che ormai \r\n l\u0027E.A.S. appartiene all\u0027organizzazione indiretta della Regione ed \u0026#232; \r\n quindi soggetto al solo controllo regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La ricorrente ricorda che dall\u0027istituzione dell\u0027Ente lo Stato ha \r\n contribuito in via ordinaria alla relativa gestione, finch\u0026#233; con un \r\n ultimo provvedimento legislativo (l. 25 maggio 1978, n. 229), ponendo \r\n fine alle contribuzioni ed alla concessione delle altre garanzie \r\n finanziarie, si \u0026#232; disposta la corresponsione di un importo a saldo, \r\n per il \"ripianamento\" del bilancio dell\u0027E.A.S. \"alla data del 31 \r\n dicembre 1976\". Da quel momento - prosegue il ricorso - l\u0027Ente perdeva \r\n ogni possibilit\u0026#224; di essere compreso nell\u0027ambito di applicazione della \r\n legge 21 marzo 1958, n. 259, attinente al controllo della Corte dei \r\n conti sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; sicch\u0026#233; \r\n non potrebbe richiamarsi per analogia la sentenza n. 35/1962 di questa \r\n Corte, relativa all\u0027E.R.A.S.. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con d.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, l\u0027E.A.S. era stato in effetti \r\n inserito nell\u0027organizzazione indiretta della Regione, che di \r\n conseguenza \"provvedeva al relativo controllo con la nomina degli \r\n appositi organi e, soprattutto, con una serie di leggi regionali \r\n succedutesi nel tempo e delle quali le ultime sono tuttora operanti \r\n provvedeva anche all\u0027intero ripianamento della gestione finanziaria \r\n dell\u0027Ente, sostituendosi anche in tal modo allo Stato\". La nuova \r\n posizione dell\u0027E.A.S. ha inoltre trovato - secondo la ricorrente - \r\n pieno riconoscimento in due note del Ministro dei lavori pubblici \r\n (accluse agli atti del presente giudizio), che fanno esplicito cenno \r\n all\u0027avvenuto trasferimento alla Regione delle corrispondenti funzioni \r\n amministrative, \"ivi comprese quelle di vigilanza e tutela\", gi\u0026#224; \r\n svolte dai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Richiamata la sentenza n. 264/1985, con cui questa Corte ha \r\n dichiarato che \"non spetta allo Stato includere l\u0027Ente acquedotti \r\n siciliani... fra gli enti pubblici non economici ai quali si applicano \r\n le disposizioni riguardanti l\u0027adeguamento del sistema della \r\n contabilit\u0026#224; e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di \r\n cassa dello Stato\", la ricorrente deduce, pertanto, la violazione degli \r\n artt. 14, lett. g, i e p, 20 e 23 dello Statuto siciliano, con la \r\n conseguente invasione della sfera di competenza riservata alla Sicilia \r\n in tema di \"lavori pubblici\", di \"acque pubbliche\", di \"ordinamento \r\n degli uffici e degli enti regionali\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene invece la \r\n non fondatezza delle doglianze poste a fondamento del conflitto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027erogazione di contributi statali non sarebbe il solo titolo \r\n giustificativo del controllo disciplinato dalla legge n. 259 del 1958, \r\n dal momento che l\u0027art. 12 della stessa considera pure gli enti che \r\n beneficiano di apporti patrimoniali in capitale o servizi o beni ovvero \r\n godono di concessione di garanzia finanziaria. L\u0027esposizione \r\n dell\u0027erario in relazione alla garanzia accordata per mutui \u0026#232; destinata \r\n - si afferma - a durare per tutto il tempo previsto per il loro \r\n ammortamento, oltre la data di cessazione delle eventuali contribuzioni \r\n ordinarie. L\u0027interesse statale al controllo della gestione finanziaria \r\n dell\u0027ente garantito permane, quindi, fin tanto che dalla inadempienza \r\n dell\u0027ente medesimo possa scaturire, per lo Stato, l\u0027obbligo di onorare \r\n la garanzia accordata a terzi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inoltre - prosegue l\u0027Avvocatura dello Stato - il controllo cui \r\n l\u0027E.A.S. \u0026#232; venuto a trovarsi soggetto in base alla normativa regionale \r\n (ed al quale alludeva il Ministro dei lavori pubblici) \u0026#232; diverso da \r\n quello, definito \"continuo\" ed \"esterno\" dalla citata sentenza n. \r\n 35/1962, spettante alla Corte dei conti ex lege n. 259 del 1958. \r\n Quest\u0027ultimo si ricollega, infatti, \"all\u0027interesse preminente dello \r\n Stato a che siano soggette a vigilanza le gestioni finanziarie aventi \r\n ripercussioni sul proprio bilancio\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Da ultimo, la Regione ha depositato una memoria, contestando \r\n la pertinenza del riferimento alla sentenza n. 35/1962, in quanto \r\n relativa ad un ente come l\u0027E.R.A.S., che si trovava in posizione ben \r\n diversa rispetto all\u0027E.A.S.: non essendo allora contestato che da parte \r\n statale si era contribuito in via ordinaria al funzionamento di tale \r\n ente, mediante costituzione del suo patrimonio, e che si trattava, \r\n comunque, di un fenomeno trascendente l\u0027ambito regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il richiamo all\u0027art. 12 della legge n. 259 sarebbe del resto \r\n inesatto. L\u0027ipotesi ivi considerata \u0026#232; quella - si assume - \r\n dell\u0027\"apporto al patrimonio\"; ma tale non potrebbe considerarsi la \r\n sporadica fideiussione statale prestata a garanzia di mezzi finanziari \r\n impiegati dall\u0027E.A.S. per la costruzione di opere pubbliche (e non per \r\n l\u0027incremento del proprio patrimonio), quali la realizzazione di reti \r\n idriche comunali o la sistemazione di acquedotti siciliani. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - Nel corso della pubblica udienza, l\u0027Avvocatura dello Stato ha \r\n depositato copia del bilancio di previsione dell\u0027E.A.S. per l\u0027anno \r\n 1985, traendone argomento a favore della propria tesi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Nell\u0027impugnata determinazione n. 1827 del 1985, la Corte dei \r\n conti (Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a \r\n cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) assume la propria \r\n competenza a controllare l\u0027Ente acquedotti siciliani, sulla base di un \r\n duplice ordine di considerazioni. Da un lato, la Corte afferma che \"la \r\n trasformazione dell\u0027E.A.S., da ente preposto a servizi di pubblico \r\n interesse - come lo qualifica la legge statale 20 marzo 1975, n. 70 - a \r\n ente pubblico non economico regionale o para-regionale\" pu\u0026#242; bens\u0026#236; \r\n disporsi, \"ma con un apposito atto normativo di pari rango di quello \r\n del 1975\": atto che nella specie sarebbe mancato, dal momento che \r\n l\u0027E.A.S. \"gestisce in prevalenza grandi derivazioni di acqua, le quali \r\n sono annoverate fra le opere pubbliche di interesse nazionale e, come \r\n tali, sottratte alla competenza sia esclusiva, sia ripartita della \r\n Regione siciliana (d.P.R. 1 luglio 1977 n. 683, art. 3 lett. h)\". \r\n D\u0027altro lato, la Corte stessa premette che \"nessun dubbio pu\u0026#242;... \r\n ammettersi sul legittimo esercizio di tale controllo ove solo si \r\n consideri che lo Stato ha concesso all\u0027E.A.S. garanzie finanziarie che \r\n sono tuttora operanti\". Con sentenza n. 35 del 1962, questa Corte \r\n avrebbe infatti chiarito che in circostanze del genere va esercitato il \r\n controllo attribuito alla Corte dei conti dall\u0027art. 12 della legge 21 \r\n marzo 1958, n. 259, occorrendo far riferimento \"all\u0027origine della \r\n contribuzione finanziaria\", che non verrebbe meno quand\u0027anche l\u0027ente \r\n \"sia poi passato sotto la vigilanza e il controllo della Regione\"; ed i \r\n medesimi principi - \"per identit\u0026#224; di situazione\" - dovrebbero dunque \r\n applicarsi alla specie in esame. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per contro, la ricorrente Regione siciliana chiede che la \r\n determinazione predetta (al pari del contemporaneo atto contrassegnato \r\n dal n. 1828) venga annullata dalla Corte, previa dichiarazione che non \r\n spetta pi\u0026#249; allo Stato controllare - mediante l\u0027apposita Sezione della \r\n Corte dei conti - l\u0027Ente acquedotti siciliani. Secondo il ricorso \r\n regionale, cio\u0026#232;, l\u0027E.A.S. verrebbe attualmente a rientrare - in virt\u0026#249; \r\n del citato d.P.R. n. 683 del 1977 - fra gli \"enti regionali\" previsti \r\n dall\u0027art. 14 lett. p del rispettivo Statuto speciale, perch\u0026#233; operante \r\n in materie trasferite alla competenza della Regione, quali i lavori \r\n pubblici e le acque pubbliche, di cui alle lett. g ed i dell\u0027articolo \r\n stesso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Ora, va ricordato anzitutto che il trasferimento dell\u0027E.A.S., \r\n nell\u0027ambito della competenza legislativa ed amministrativa attribuita \r\n alla Regione siciliana, \u0026#232; stato in effetti operato gi\u0026#224; da vari anni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nel sostituire l\u0027art. 6 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, l\u0027art. \r\n 5, prima parte, del d.P.R. n. 683 del 1977 (recante nuove norme di \r\n attuazione dello Statuto siciliano in tema di opere pubbliche) ha \r\n precisato che \"sono esercitate dalla Regione le funzioni \r\n amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte \r\n dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, \r\n consorzi, istituti ed organizzazioni operanti esclusivamente in Sicilia \r\n nelle materie di cui al presente decreto\". A questo punto - per mezzo \r\n di una nota datata 26 ottobre 1977 - il Ministro dei lavori pubblici ha \r\n subito chiarito che la norma in questione andava, fra l\u0027altro, riferita \r\n all\u0027Ente acquedotti siciliani, con il conseguente passaggio alla \r\n Regione delle funzioni gi\u0026#224; esercitate in tal campo dal corrispondente \r\n Ministero, al pari di quello del tesoro, in base alla legge istitutiva \r\n 19 gennaio 1942, n. 24. Coerentemente, lo stesso Ministro ha trasmesso \r\n all\u0027Amministrazione regionale, per l\u0027approvazione di competenza, il \r\n conto consuntivo dell\u0027E.A.S. per l\u0027anno finanziario 1977; ha invitato \r\n la Regione a ricostituire il Consiglio di amministrazione ed il \r\n Collegio dei revisori dell\u0027Ente, anche innovando rispetto alle norme \r\n vigenti in materia; ed ha richiamato l\u0027attenzione regionale \"sulla nota \r\n ed assai precaria situazione economico-finanziaria in cui l\u0027Ente da \r\n tempo si dibatte, con serie ripercussioni sulla sua attivit\u0026#224; \r\n funzionale\". Dopo di che la Regione, con legge 14 settembre 1979, n. \r\n 29, ha ridisciplinato le strutture dell\u0027E.A.S. e i relativi controlli \r\n (disponendo inoltre - mediante una serie di successive leggi locali - \r\n varie provvidenze per il risanamento finanziario dell\u0027Ente medesimo). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Infine, con la citata sentenza n. 246 del 1985, anche questa Corte \r\n ha preso atto del nuovo regime dell\u0027E.A.S., dichiarando che non spetta \r\n allo Stato includerlo \"fra gli enti pubblici non economici ai quali si \r\n applicano le disposizioni riguardanti l\u0027adeguamento del sistema della \r\n contabilit\u0026#224; e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di \r\n cassa dello Stato\" stesso. Nel momento dell\u0027entrata in vigore della \r\n legge 20 marzo 1975, n. 70, l\u0027E.A.S. rimaneva in effetti collocato - \r\n come avverte la motivazione di quella pronuncia - alle dipendenze del \r\n Ministero dei lavori pubblici ed alla vigilanza del Ministero del \r\n tesoro, quanto alla gestione finanziaria (mentre era pur sempre lo \r\n Stato \"a curare il finanziamento della costruzione, del completamento e \r\n della sistemazione degli acquedotti siciliani e delle connesse opere \r\n igieniche\"); sicch\u0026#233; non era incongruo che l\u0027Ente in questione \r\n figurasse - fra gli \"enti preposti a servizi di pubblico interesse\" - \r\n nella tabella allegata alla legge n. 70, restando cos\u0026#236; sottoposto \"al \r\n controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge \r\n 21 marzo 1958, n. 259\" (come previsto dall\u0027ultimo comma dell\u0027art. 30 l. \r\n cit.). Ma le nuove norme di attuazione statutaria, dettate dal d.P.R. \r\n n. 683 del 1977, avevano invece coinvolto le stesse funzioni \r\n concernenti l\u0027E.A.S., non fissando in proposito alcuna riserva di \r\n competenza statale e non inserendo fra le \"grandi opere pubbliche di \r\n prevalente interesse nazionale\" - a quanto aggiunge la detta sentenza - \r\n alcun tipo di \"acquedotti infraregionali\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Resta da stabilire, allora, se il controllo esercitabile dalla \r\n Corte dei conti secondo l\u0027art. 12 della legge n. 259 del 1958 sia \r\n tuttora imposto, in riferimento all\u0027E.A.S. dalla circostanza che lo \r\n Stato ha pi\u0026#249; volte autorizzato l\u0027Ente a contrarre mutui e ne ha \r\n garantito l\u0027ammortamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Posto il problema in questi termini, \u0026#232; ben vero che tali garanzie \r\n finanziarie sono state in effetti concesse, per consentire \r\n l\u0027assolvimento dei compiti istituzionali dell\u0027Ente (si vedano in \r\n particolar modo l\u0027art. 5, primo comma, del d.lgs. 17 aprile 1948, n. \r\n 774, nonch\u0026#233; l\u0027art. 1, primo comma, della legge 13 agosto 1969, n. \r\n 617); ed appare discutibile l\u0027assunto della difesa regionale che \r\n garanzie del genere eccedano, non risolvendosi in apporti al \r\n patrimonio, l\u0027ipotesi della contribuzione \"in via ordinaria\", \r\n generalmente prevista dal secondo comma dell\u0027art. 100 Cost. e \r\n specificamente regolata dall\u0027art. 12 della ricordata legge n. 259. Ma \r\n ci\u0026#242; non toglie che sia determinante il dato temporale, per cui tali \r\n contribuzioni sono venute a cessare in conseguenza del trasferimento \r\n delle funzioni alla Regione siciliana. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; stato giustamente notato in dottrina che l\u0027art. 12 della legge \r\n n. 259, al pari del secondo comma dell\u0027art. 100 Cost., presuppone che \r\n lo Stato \"contribuisca\" tuttora, indipendentemente dal fatto che vi \r\n siano state contribuzioni precedenti; ed appunto in tal senso la \r\n sentenza n. 35 del 1962 sottolineava, per giustificare la \r\n sottoposizione dell\u0027E.R.A.S. al controllo della Corte dei conti, come \r\n nulla risultasse modificato quanto agli apporti statali al capitale di \r\n quell\u0027Ente. Relativamente all\u0027E.A.S., viceversa, il passaggio delle \r\n funzioni amministrative dallo Stato alla Regione ha comportato una \r\n netta cesura, anche per ci\u0026#242; che riguarda il rispettivo finanziamento. \r\n L\u0027art. 2 della legge nazionale 25 maggio 1978, n. 229, ha concesso a \r\n quell\u0027Ente un ultimo \"contributo straordinario di lire 16.500 milioni \r\n per il ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio alla data del 31 \r\n dicembre 1976\" (sia pure disponendo l\u0027iscrizione di detta somma nello \r\n stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, \r\n quanto agli esercizi finanziari compresi fra il 1977 ed il 1979). Da \r\n quel momento, non consta alla Corte che abbia pi\u0026#249; trovato applicazione \r\n il finale disposto dell\u0027art. 6 del d.P.R. n. 683 del 1977, per cui \r\n \"rimane... di competenza dello Stato la liquidazione delle ulteriori \r\n annualit\u0026#224; di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a \r\n quello di entrata in vigore del presente decreto, qualora l\u0027impegno \r\n relativo alla prima annualit\u0026#224; abbia fatto carico ad esercizi \r\n finanziari anteriori\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Al contrario, dopo che la legge regionale 9 agosto 1980, n. 81, si \r\n era limitata - per mezzo del secondo comma dell\u0027art. 1 - a fronteggiare \r\n la \"situazione debitoria contratta a fare data dal 1 gennaio 1978\", la \r\n conseguente legge regionale 21 agosto 1984, n. 59 (contenente \"norme \r\n finanziarie per l\u0027Ente acquedotti siciliani\"), ha provveduto al \r\n \"parziale ripianamento della situazione debitoria\" sino ad allora \r\n \"maturata\" senza pi\u0026#249; effettuare distinzioni temporali di sorta. Ed \r\n anche dal bilancio di previsione dell\u0027Ente, relativo all\u0027anno 1985, si \r\n ricava che il concorso statale \u0026#232; ormai ridotto ai minimi termini (per \r\n lo pi\u0026#249; risolvendosi in entrate comprese fra i residui passivi); mentre \r\n non figura alcuna somma in corrispondenza al capitolo intitolato \r\n \"somministrazione dello Stato per il ripianamento debiti pregressi\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In definitiva, dunque, deve ritenersi che la Regione siciliana sia \r\n succeduta allo Stato, anche per quanto attiene all\u0027esigenza di onorare \r\n le garanzie concesse all\u0027E.A.S., sia pure in relazione ai mutui \r\n pregressi; sicch\u0026#233; non trova giustificazioni attuali, sul piano \r\n costituzionale, la sovrapposizione del controllo della Corte dei conti \r\n al controllo regionale. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e che non spetta allo Stato sottoporre l\u0027Ente acquedotti \r\n siciliani (E.A.S.) al controllo della Corte dei conti, ai sensi \r\n dell\u0027art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259; e, di conseguenza, \r\n annulla le determinazioni nn. 1827 e 1828, adottate dalla Corte dei \r\n conti - Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a \r\n cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nell\u0027adunanza del 9/13 \r\n luglio 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1986. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO \r\n ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - \r\n FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - \r\n ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO \r\n - RENATO DELL\u0027ANDRO - GABRIELE \r\n PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO \r\n PAOLO CASAVOLA. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"9126","titoletto":"SENT. 114/86 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - GESTIONE FINANZIARIA - CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - INVASIONE DI COMPETENZA REGIONALE ESCLUSIVA - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DELLA CORTE DEI CONTI IMPUGNATE DALLA REGIONE.","testo":"In forza delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana emanate con d.P.R. n. 683 del 1977 (v., in particolare, l\u0027art. 5, prima parte), le funzioni concernenti l\u0027Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) (comprese quelle di vigilanza e di tutela) sono state trasferite nell\u0027ambito della competenza legislativa ed amministrativa attribuita alla Regione in materia di opere pubbliche (v. anche la l. reg. 14 settembre 1979, n. 29, che ha ridisciplinato le strutture dell\u0027E.A.S. e i relativi controlli). Pertanto, non trovando giustificazioni attuali, sul piano costituzionale, la sovrapposizione del controllo della Corte dei conti al controllo regionale, non spetta allo Stato sottoporre l\u0027Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell\u0027art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259; e, di conseguenza, vanno annullate le determinazioni nn. 1827 e 1828, adottate al riguardo dalla Corte dei conti - sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti - cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nell\u0027adunanza del 9-13 luglio 1985.","numero_massima_successivo":"9128","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"determinazione della Corte dei conti - sez. enti","data_legge":"09/07/1985","numero":"1827","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"determinazione della Corte dei conti - sez. enti","data_legge":"13/07/1985","numero":"1828","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"01/07/1977","numero":"683","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"9128","titoletto":"SENT. 114/86 B. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO SUGLI ENTI - CONTRIBUZIONE DELLO STATO IN VIA ORDINARIA - INTERPRETAZIONE.","testo":"La contribuzione \"in via ordinaria\" da parte dello Stato, generalmente prevista, riguardo alla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti, dall\u0027art. 100, comma secondo, della Costituzione, e specificatamente regolata dall\u0027art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, presuppone che lo Stato \"contribuisca\" tuttora. - S. n. 35/1962.","numero_massima_precedente":"9126","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8343","autore":"FERRARI G.F.","titolo":"ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE SICILIANA E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1103","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8342","autore":"STAIANO S.","titolo":"SUI CRITERI DI APPARTENENZA DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLE REGIONI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1107","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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