HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:210
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 1.037674
    "namelookup_time" => 0.000422
    "connect_time" => 0.001489
    "pretransfer_time" => 0.115707
    "size_download" => 64103.0
    "speed_download" => 61775.0
    "starttransfer_time" => 0.986831
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 43064
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 115607
    "connect_time_us" => 1489
    "namelookup_time_us" => 422
    "pretransfer_time_us" => 115707
    "starttransfer_time_us" => 986831
    "total_time_us" => 1037674
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770554934.2013
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:210"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:210 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sun, 08 Feb 2026 12:48:54 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sun, 08 Feb 2026 12:48:54 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2024","numero":"210","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"BARBERA","redattore":"PITRUZZELLA","relatore":"PITRUZZELLA","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"15/10/2024","data_decisione":"15/10/2024","data_deposito":"19/12/2024","pubbl_gazz_uff":"27/12/2024","num_gazz_uff":"52","norme":"Artt. 3, c. 2° (recte: c. 1°), lett. v), numero 2), e 65, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 02/12/2019, n. 12.","atti_registro":"ord. 64/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 210\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 2 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: comma 1), lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), numero 2), e 65, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12 (Codice del commercio), promosso dal Consiglio di Stato, sesta sezione, nel procedimento vertente tra Comune di Bolzano e Lintner Bau srl e altri, con ordinanza dell\u0026#8217;8 febbraio 2024, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eUfficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento della Provincia autonoma di Bolzano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza dell\u0026#8217;8 febbraio 2024, reg. ord. n. 64 del 2024, il Consiglio di Stato, sesta sezione, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: comma 1), lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), numero 2), e dell\u0026#8217;art. 65 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12 (Codice del commercio). La prima disposizione censurata stabilisce che per \u0026#171;somministrazione\u0026#187; si intende, \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l\u0026#8217;osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria\u0026#187;. La seconda disposizione censurata (come sostituita dall\u0026#8217;art. 12, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2020, n. 12, recante \u0026#171;Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni\u0026#187;) statuisce che, \u0026#171;[t]enuto conto di quanto disposto dall\u0026#8217;articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, [\u0026#8230;] le concessioni di posteggio per l\u0026#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020 di cui all\u0026#8217;articolo 22, comma 1, lettera a), sono rinnovate per la durata di dodici anni [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento alla prima norma censurata, il rimettente prospetta la violazione degli artt. 4, 5 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Con riferimento alla seconda norma, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eprospetta la violazione degli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La vicenda trae origine da un ricorso proposto da diversi soggetti davanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, per ottenere l\u0026#8217;annullamento di alcune proroghe di concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica, rilasciate a loro favore dal Comune di Bolzano per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di ristoro in chioschi siti su suolo pubblico in diverse zone del territorio comunale, nella parte in cui la durata dei menzionati provvedimenti era stata determinata in tre anzich\u0026#233; in dodici anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eriferisce che il TRGA di Bolzano ha accolto il ricorso, ritenendo, da un lato, che i ricorrenti non accompagnassero la somministrazione degli alimenti con il servizio assistito ai tavoli, dall\u0026#8217;altro che \u0026#8211; se anche questo servizio fosse stato svolto \u0026#8211; il Comune avrebbe comunque dovuto disporre il rinnovo dodicennale delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i chioschi dei ricorrenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce che tale decisione \u0026#232; stata appellata in via principale dal Comune di Bolzano e in via incidentale dai ricorrenti in primo grado. Con sentenza non definitiva 22 dicembre 2023, n. 11121, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eha accolto il primo motivo dell\u0026#8217;appello principale e riservato la decisione sul secondo motivo dell\u0026#8217;appello principale e sull\u0026#8217;appello incidentale, ritenendo non necessaria la previa verifica, da parte del Comune, dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; o meno della somministrazione degli alimenti con il servizio assistito ai tavoli. Secondo il Collegio, una volta rilevato che gli originari ricorrenti ricadevano in astratto nella categoria dei soggetti concessionari di posteggio pubblico legittimati all\u0026#8217;esercizio della somministrazione degli alimenti con il servizio assistito ai tavoli, il Comune di Bolzano non poteva che disporre, secondo la normativa provinciale di riferimento, la proroga della concessione per soli tre anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con riferimento alla prima norma censurata (art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e, numero 2, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019), il rimettente prospetta un contrasto con l\u0026#8217;art. 27, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell\u0026#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che definisce il \u0026#171;commercio sulle aree pubbliche\u0026#187; come \u0026#171;l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilit\u0026#224;, attrezzate o meno, coperte o scoperte\u0026#187;. Poich\u0026#233; la definizione statale di \u0026#171;commercio su aree pubbliche\u0026#187; rappresenterebbe un principio di cui deve tener conto il legislatore provinciale, \u0026#171;trattandosi di un elemento che definisce l\u0026#8217;ambito stesso di esercizio del potere legislativo\u0026#187;, la norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 9 dello statuto speciale, che attribuisce alle Province autonome competenza legislativa concorrente in materia di commercio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento alla seconda norma censurata (art. 65 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019), il rimettente rileva che essa applicherebbe il rinnovo dodicennale previsto dall\u0026#8217;art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, alle sole concessioni di posteggio su area pubblica implicanti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di commercio su area pubblica cosi\u0026#768; come definita dalla legge prov. Bolzano n. 12 del 2019, ossia \u0026#171;con l\u0026#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione\u0026#187;. Ci\u0026#242; comporterebbe un contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di profilassi internazionale. Infatti, il citato art. 181 farebbe espresso riferimento all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, \u0026#171;tanto da far ritenere che il legislatore nazionale abbia voluto esercitare la sua potest\u0026#224; legislativa anche con riferimento alla profilassi internazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl censurato art. 65, inoltre, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. L\u0026#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione dalla definizione di commercio su aree pubbliche e la conseguente mancata applicazione alle relative concessioni del rinnovo dodicennale determinerebbero uno \u0026#171;sconfinamento del legislatore provinciale nella materia della tutela della concorrenza\u0026#187;, rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale. Avendo quest\u0026#8217;ultima carattere trasversale, la Provincia autonoma non potrebbe esercitare la propria competenza legislativa in materia di commercio in contrasto con la norma statale sul rinnovo delle concessioni, dettata nella materia della tutela della concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina provinciale contrasterebbe anche con il principio di parit\u0026#224; di trattamento di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;poich\u0026#233; potrebbe tradursi in una palese disparita\u0026#768; di trattamento tra gli esercenti della Provincia autonoma di Bolzano e quelli del restante territorio nazionale, violando contestualmente l\u0026#8217;art. 41 Costituzione ponendo un limite ingiustificato all\u0026#8217;iniziativa economica privata, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 97 Costituzione secondo il quale la pubblica amministrazione deve essere imparziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, le norme in questione violerebbero la liberta\u0026#768; di stabilimento e la libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea, \u0026#171;con ci\u0026#242; che ne consegue in termini di violazione dell\u0026#8217;art. 117, comma 2, lett. a), Cost., in quanto potrebbero ritenersi imporre delle restrizioni non giustificate da superiori esigenze di pubblici interessi quali l\u0026#8217;ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanita\u0026#768; pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 13 maggio 2024, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano \u0026#232; intervenuto in giudizio, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sotto diversi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon avrebbe spiegato perch\u0026#233; \u0026#171;le norme provinciali [\u0026#8230;] avrebbero dovuto rispettare norme nazionali che derogano a principi costituzionali oltre che euro-unitari\u0026#187; e perch\u0026#233; lo stesso giudice \u0026#171;non abbia disapplicato le suddette norme nazionali che derogano a principi euro-unitari\u0026#187;. La Provincia autonoma menziona la segnalazione AS 1721 dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 15 febbraio 2021, secondo la quale la disciplina delle concessioni di posteggio per l\u0026#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche rientrerebbe nell\u0026#8217;ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva servizi o Bolkestein): dunque, secondo l\u0026#8217;AGCM, l\u0026#8217;art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e l\u0026#8217;art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, che hanno derogato alla direttiva servizi, si porrebbero in contrasto con le \u0026#171;disposizioni costituzionali ed eurounitarie, poste a presidio della liberta\u0026#768; di iniziativa economica e a tutela della concorrenza [\u0026#8230;], in quanto idonee a restringere indebitamente l\u0026#8217;accesso e l\u0026#8217;esercizio di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica\u0026#187;, e dovrebbero essere disapplicati dalle autorit\u0026#224; nazionali. L\u0026#8217;AGCM ricorda anche che la sentenza di questa Corte n. 291 del 2012 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una disposizione regionale che sottraeva il commercio su aree pubbliche all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Dunque, secondo la Provincia autonoma, il rimettente avrebbe dovuto spiegare perch\u0026#233; il settore delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per commercio al dettaglio sarebbe legittimamente sottratto al raggio d\u0026#8217;azione dell\u0026#8217;ordinamento europeo ed in particolare ai principi della libera concorrenza, della gara pubblica e del divieto di rinnovo della concessione senza gara pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon avrebbe spiegato perch\u0026#233; non abbia disapplicato la disciplina statale sopravvenuta, \u0026#171;nella parte che prevede l\u0026#8217;assoggettamento ai principi ed alle norme euro-unitarie, nelle assegnazioni di posteggi su aree pubbliche, solamente dal 1\u0026#176; gennaio 2024 anzich\u0026#233; retroattivamente\u0026#187;. La Provincia autonoma rileva che, prima dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#232; sopraggiunto l\u0026#8217;art. 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), che ha fatto venir meno l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; della direttiva servizi al commercio su aree pubbliche, ma solo per il futuro. Infatti, il comma 5 dell\u0026#8217;art. 11 stabilisce che \u0026#171;[i] procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all\u0026#8217;articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l\u0026#8217;eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto [\u0026#8230;]\u0026#187;. Il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon darebbe atto di questo \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003eus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e, che comproverebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; delle norme statali di deroga alla direttiva servizi, e non giustificherebbe la mancata disapplicazione della previsione di irretroattivit\u0026#224; della stessa disciplina sopravvenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn terzo luogo, le questioni sollevate sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza e contraddittoriet\u0026#224;, in relazione alla gi\u0026#224; citata sentenza non definitiva n. 11121 del 2023. Il rimettente non spiegherebbe come tale decisione parziale (sul primo motivo di appello del Comune) \u0026#171;possa coordinarsi con la futura decisione sul secondo motivo dell\u0026#8217;appello principale e sull\u0026#8217;appello incidentale\u0026#187;, dato che la prima avrebbe gi\u0026#224; applicato quelle norme che, in caso di accoglimento delle questioni sollevate, il rimettente non potrebbe poi applicare nel decidere sulla parte residua della causa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn quarto luogo, le questioni sollevate sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza o, in subordine, insufficiente motivazione sulla stessa. Il rimettente argomenterebbe sulla rilevanza limitandosi a riprodurre le norme censurate, senza prospettare alcuna interpretazione delle stesse, \u0026#171;coordinate fra loro\u0026#187;. In particolare, non spiegherebbe perch\u0026#233; la disciplina provinciale non si sottragga ai dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;nell\u0026#8217;applicazione che ne ha fatto sia il Comune di Bolzano, nel decidere sulle istanze di rinnovo, sia il Giudice amministrativo di primo grado, nel ritenere manifestamente non illegittima la normativa provinciale \u003cem\u003ede\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equa\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e[\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn quinto luogo, le questioni sollevate sarebbero inammissibili per difetto del requisito della non manifesta infondatezza o, in subordine, insufficiente motivazione sullo stesso. In relazione alla prima norma censurata, il Consiglio di Stato non avrebbe chiarito sotto quale profilo sussisterebbe il preteso contrasto tra la norma provinciale e l\u0026#8217;art. 27, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 114 del 1998, \u0026#171;ne\u0026#769; che rilevanza avrebbe detto preteso contrasto ai fini del decidere sul secondo motivo dell\u0026#8217;appello principale del Comune di Bolzano e/o sull\u0026#8217;appello incidentale\u0026#187;. Inoltre, il rimettente menziona l\u0026#8217;art. 28 del medesimo d.lgs. n. 114 del 1998 ma non ne preciserebbe la \u0026#171;parte \u0026#8220;calzante\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla seconda norma censurata, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon spiegherebbe perch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 65 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019 applicherebbe il rinnovo dodicennale delle concessioni di posteggio su area pubblica alle sole attivit\u0026#224; non implicanti il servizio assistito, \u0026#171;ancorch\u0026#233; n\u0026#233; l\u0026#8217;art. 65 n\u0026#233; l\u0026#8217;art. 22, comma 1, lett. a) della L.P. n. 12/2019 [\u0026#8230;] alcunch\u0026#233; dicano in proposito\u0026#187;. Ancora, il rimettente non chiarirebbe perch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, farebbe riferimento all\u0026#8217;emergenza da COVID-19 e quale relazione sussista tra tale emergenza e un rinnovo dodicennale, \u0026#171;fuori da ogni emergenza epidemiologica\u0026#187;, che comunque non giustificherebbe la deroga alle norme europee sulla concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione alla censura basata sull\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., la Provincia autonoma osserva che il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon spiega perch\u0026#233; ritiene che la legge provinciale abbia previsto l\u0026#8217;esclusione delle attivit\u0026#224; implicanti il servizio assistito di somministrazione dalla definizione di commercio su aree pubbliche, mentre l\u0026#8217;art. 3 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019 avrebbe \u0026#171;escluso il servizio assistito dalla definizione di somministrazione ivi contenuta e non da quella di commercio su aree pubbliche\u0026#187;. Non sarebbe chiaro, inoltre, perch\u0026#233; il rimettente ritiene che la mancata applicazione del rinnovo dodicennale delle concessioni determini la lesione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, senza soffermarsi sulla compatibilit\u0026#224; tra tale rinnovo e le norme europee sulla concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa motivazione sarebbe lacunosa anche in relazione alle questioni basate sugli artt. 3, 41 e 97 Cost. e sugli artt. 49 e 56 TFUE. Da un lato, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon indicherebbe la norma specificamente contrastante con l\u0026#8217;art. 3 Cost. (e il profilo censurato), dall\u0026#8217;altro gli artt. 49 e 56 TFUE \u0026#171;mai [\u0026#8230;] potrebbero avallare rinnovi automatici, per lungo periodo, senza gara pubblica, in favore dei concessionari uscenti, come invece vogliono le norme statali che il Consiglio di Stato pretenderebbe di applicare nel territorio provinciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sesto luogo, le questioni sollevate sarebbero inammissibili (ancora) per difetto del requisito della non manifesta infondatezza o, in subordine, insufficiente motivazione sullo stesso. La Provincia autonoma rileva che, in base all\u0026#8217;art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 114 del 1998, \u0026#171;[l]\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l\u0026#8217;una e l\u0026#8217;altra attivit\u0026#224;. L\u0026#8217;abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio\u0026#187;. Il rimettente non chiarirebbe se tale abilitazione sia stata annotata sull\u0026#8217;autorizzazione dei ricorrenti. Se cos\u0026#236; non fosse, la questione sarebbe manifestamente infondata perch\u0026#233; essa ha \u0026#171;specifico ed esclusivo riguardo all\u0026#8217;ipotesi di autorizzazione alla somministrazione di cibo su aree pubbliche\u0026#187;. La Provincia autonoma, oltre ad eccepire l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, lamenta una \u0026#171;carenza istruttoria\u0026#187; e ipotizza la restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;interveniente sostiene la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina statale che il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e vorrebbe applicare in provincia di Bolzano sarebbe in contrasto con norme europee, come chiarito dalla citata segnalazione dell\u0026#8217;AGCM del 15 febbraio 2021. Dunque, rispetto alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme provinciali censurate sarebbe pregiudiziale l\u0026#8217;accertamento se le norme statali siano compatibili con il diritto europeo e, se del caso, la rimessione della relativa questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea. La Provincia autonoma richiama la sentenza del Consiglio di Stato, sezione settima, 19 ottobre 2023, n. 9104, che ha avallato la scelta di un\u0026#8217;amministrazione locale di disapplicare la disciplina statale sulla proroga delle concessioni in questione, ritenendo che il commercio su area pubblica rientri nell\u0026#8217;ambito di applicazione della direttiva servizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la prima norma censurata (art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e, numero 2, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019) non violerebbe l\u0026#8217;art. 27, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 114 del 1998 (che non esclude il servizio assistito ai tavoli dal concetto di commercio su area pubblica). La Provincia autonoma rileva che essa ricalcherebbe l\u0026#8217;art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch\u0026#233; interventi in materia di entrate e di contrasto all\u0026#8217;evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, in base al quale \u0026#171;le attivit\u0026#224; commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: [\u0026#8230;] f-bis) il divieto o l\u0026#8217;ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l\u0026#8217;esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell\u0026#8217;azienda con l\u0026#8217;esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l\u0026#8217;osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie\u0026#187;. La Provincia autonoma richiama, in relazione all\u0026#8217;interpretazione di tale disposizione, alcune pronunce del giudice amministrativo (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda \u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, sentenza 28 settembre 2020, n. 9847; Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 31 dicembre 2019, n. 8923, e 8 aprile 2019, n. 2280), rilevando che il rimettente non ha considerato n\u0026#233; l\u0026#8217;art. 3 del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, n\u0026#233; le citate pronunce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la seconda norma censurata (art. 65 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019) non si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, in quanto, dato l\u0026#8217;art. 3 del citato d.l. n. 223 del 2006, come convertito, l\u0026#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche non comprenderebbe il servizio assistito di somministrazione. Dunque, il citato art. 65 contemplerebbe legittimamente il rinnovo dodicennale delle sole concessioni di posteggio che non implicano il servizio assistito di somministrazione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato, sezione sesta, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), numero 2), e dell\u0026#8217;art. 65 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019. La prima disposizione censurata stabilisce che per \u0026#171;somministrazione\u0026#187; si intende, \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l\u0026#8217;osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria\u0026#187;. La seconda disposizione censurata (come sostituita dall\u0026#8217;art. 12, comma 7, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2020) statuisce che, \u0026#171;[t]enuto conto di quanto disposto dall\u0026#8217;articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, [\u0026#8230;] le concessioni di posteggio per l\u0026#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020 di cui all\u0026#8217;articolo 22, comma 1, lettera a), sono rinnovate per la durata di dodici anni [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, la prima norma violerebbe l\u0026#8217;art. 9 dello statuto speciale, che attribuisce alle Province autonome competenza legislativa concorrente in materia di commercio, in quanto contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 27, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 114 del 1998, che definisce il \u0026#171;commercio sulle aree pubbliche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla seconda norma censurata, essa violerebbe: a) l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di profilassi internazionale, in quanto applicherebbe il rinnovo dodicennale previsto dall\u0026#8217;art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, alle sole concessioni di posteggio su area pubblica non implicanti il servizio assistito di somministrazione; b) l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in quanto la Provincia autonoma non potrebbe esercitare la propria competenza legislativa in materia di commercio in contrasto con la norma statale sul rinnovo delle concessioni, dettata nella materia della tutela della concorrenza; c) gli artt. 3, 41 e 97 Cost., \u0026#171;poich\u0026#233; potrebbe tradursi in una palese disparita\u0026#768; di trattamento tra gli esercenti della Provincia autonoma di Bolzano e quelli del restante territorio nazionale, violando contestualmente l\u0026#8217;art. 41 Costituzione ponendo un limite ingiustificato all\u0026#8217;iniziativa economica privata, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 97 Costituzione secondo il quale la pubblica amministrazione deve essere imparziale\u0026#187;; d) l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), Cost., in quanto lederebbe la liberta\u0026#768; di stabilimento e la libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, imponendo \u0026#171;restrizioni non giustificate da superiori esigenze di pubblici interessi quali l\u0026#8217;ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanita\u0026#768; pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La prima questione, concernente l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), numero 2), della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 27, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 114 del 1998, che definisce il commercio su aree pubbliche (\u0026#171;Ai fini del presente titolo si intendono: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) per commercio sulle aree pubbliche, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilit\u0026#224;, attrezzate o meno, coperte o scoperte\u0026#187;) senza escludere da tale ambito la somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito ai tavoli. La norma statale esprimerebbe un principio fondamentale della materia, vincolante per la competenza legislativa concorrente spettante alle Province autonome in materia di commercio (art. 9, numero 3, dello statuto speciale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, per\u0026#242;, non considera la riforma del Titolo V della Costituzione, a seguito della quale le regioni ordinarie hanno acquisito potest\u0026#224; residuale in materia di commercio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. (in questo senso, sentenze n. 187 del 2022, n. 195 e n. 164 del 2019). Questa Corte, applicando la cosiddetta clausola di maggior favore di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha esteso alle autonomie speciali la competenza legislativa residuale in materia di commercio spettante alle regioni ordinarie: tale estensione ha riguardato sia le regioni speciali dotate di potest\u0026#224; statutaria primaria\u003cem\u003e \u003c/em\u003ein materia di commercio (come la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: sentenze n. 98 del 2017, punto 6.4. del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eiritto\u003c/em\u003e, e n. 165 del 2007) sia, \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efortiori\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003equelle titolari di competenza concorrente\u003cem\u003e \u003c/em\u003enella stessa materia, come\u003cem\u003e \u003c/em\u003ele Province autonome. Esplicita sul punto \u0026#232; la sentenza n. 183 del 2012: \u0026#171;Posto che tale ultima disposizione costituzionale [art. 117, quarto comma, Cost.] rende il commercio oggetto di potest\u0026#224; legislativa residuale, non \u0026#232; dubbio che essa trovi applicazione a vantaggio della Provincia autonoma, con esclusione della meno favorevole disciplina statutaria (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 18 del 2012, n. 150 del 2011 e n. 247 del 2010; ordinanza n. 199 del 2006)\u0026#187;. Si pu\u0026#242; poi ricordare che, riguardo alla Regione autonoma Sardegna, la sentenza n. 18 del 2012 formula un riferimento alla \u0026#171;materia del commercio, riservata alla potest\u0026#224; legislativa residuale delle Regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione basata sulla violazione di un principio fondamentale statale, limite della (asserita) competenza legislativa concorrente provinciale, non tiene conto della spettanza, alle Province autonome, di una competenza pi\u0026#249; ampia, sulla base dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. e della clausola di maggior favore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento specifico alla materia del commercio, dalla giurisprudenza di questa Corte risulta che, dopo il 2001, il d.lgs. n. 114 del 1998 ha acquisito carattere cedevole e, dunque, si applica solo alle regioni che non abbiano adottato una propria legislazione nella materia del commercio (sentenze n. 187 del 2022, n. 164 del 2019 e n. 98 del 2017). Nel giudicare su una questione analoga a quella ora in esame (era censurata una legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per contrasto con il d.lgs. n. 114 del 1998), questa Corte l\u0026#8217;ha dichiarata non fondata ritenendo non pi\u0026#249; vincolante, dopo il 2001, il d.lgs. n. 114 del 1998 (sentenza n. 98 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali considerazioni esimono dal verificare l\u0026#8217;effettivo contrasto tra la norma provinciale censurata (che esclude il servizio assistito ai tavoli dal concetto di somministrazione nel commercio su aree pubbliche) e il quadro normativo statale, nel quale l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ef-bis\u003c/em\u003e), del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, contiene analoga esclusione, seppur non con riferimento specifico al commercio su aree pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni concernenti l\u0026#8217;art. 65 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019 sono inammissibili per incompleta ricostruzione del quadro normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 65 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019 \u0026#232; censurato in quanto limiterebbe l\u0026#8217;ambito del rinnovo dodicennale delle concessioni di posteggio su area pubblica (previsto dall\u0026#8217;art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito), circoscrivendolo alle sole concessioni non implicanti il servizio assistito di somministrazione. Il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003elamenta la violazione di diversi parametri costituzionali, ma tutte le censure fanno leva sul contrasto con il citato art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, norma interposta. Dunque, la norma provinciale \u0026#232; contestata l\u0026#224; dove escluderebbe, in modo implicito, il rinnovo in determinati casi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon tiene conto, nella sua argomentazione, della direttiva 2006/123/CE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome noto, tale direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l\u0026#8217;esercizio della libert\u0026#224; di stabilimento dei prestatori nonch\u0026#233; la libera circolazione dei servizi (art. 1), intendendosi per \u0026#171;\u0026#8220;servizio\u0026#8221;: qualsiasi attivit\u0026#224; economica non salariata di cui all\u0026#8217;articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione\u0026#187; (art. 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale direttiva \u0026#232; stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 59 del 2010, che inizialmente aveva incluso il commercio su aree pubbliche nel proprio ambito di applicazione (ad esso era dedicato l\u0026#8217;art. 70).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoco dopo, questa Corte si \u0026#232; trovata a giudicare di una disposizione di una legge toscana che escludeva l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 16 del medesimo d.lgs. n. 59 del 2010 al commercio su aree pubbliche. In base all\u0026#8217;art. 16, \u0026#171;[n]elle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attivit\u0026#224; di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsit\u0026#224; delle risorse naturali o delle capacit\u0026#224; tecniche disponibili, le autorit\u0026#224; competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalit\u0026#224; atti ad assicurarne l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224;, cui le stesse devono attenersi\u0026#187; (comma 1). Nei casi di cui al comma 1, \u0026#171;il titolo \u0026#232; rilasciato per una durata limitata e non pu\u0026#242; essere rinnovato automaticamente, n\u0026#233; possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorch\u0026#233; giustificati da particolari legami con il primo\u0026#187; (comma 4). La sentenza n. 291 del 2012 di questa Corte ha dichiarato la disposizione della legge toscana costituzionalmente illegittima, per violazione della direttiva servizi e della competenza legislativa statale in materia di concorrenza. In seguito, l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della direttiva servizi al commercio su aree pubbliche ha trovato ulteriori conferme (sentenze n. 239 e n. 39 del 2016, n. 165 e n. 49 del 2014 e n. 98 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCiononostante, l\u0026#8217;art. 1, comma 686, della legge n. 145 del 2018 ha poi modificato in pi\u0026#249; punti il d.lgs. n. 59 del 2010, escludendo l\u0026#8217;applicazione dello stesso decreto (e, dunque, della direttiva servizi) al commercio su aree pubbliche. In particolare, nell\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 59 del 2010, relativo ai servizi esclusi, \u0026#232; stato aggiunto il riferimento al \u0026#171;commercio al dettaglio sulle aree pubbliche\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e); nell\u0026#8217;art. 16 \u0026#232; stato aggiunto il comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e (\u0026#171;Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all\u0026#8217;articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114\u0026#187;) e, infine, \u0026#232; stato abrogato l\u0026#8217;art. 70 del d.lgs. n. 59 del 2010. Successivamente, l\u0026#8217;art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, fra le diverse misure di sostegno alle attivit\u0026#224; economiche nel periodo della pandemia, ha rinnovato le concessioni di posteggio per l\u0026#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche \u0026#171;aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 [\u0026#8230;] per la durata di dodici anni\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, \u0026#232; stato attuato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020 (Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione AS 1721 del 15 febbraio 2021, censurava le citate disposizioni della legge n. 145 del 2018 e del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, auspicandone la modifica e aggiungendo che, in assenza di modifiche, gli operatori avrebbero dovuto disapplicarle. La necessit\u0026#224; di procedure concorrenziali nel settore del commercio su aree pubbliche, in attuazione della direttiva servizi, era gi\u0026#224; stata affermata pi\u0026#249; volte dall\u0026#8217;AGCM (ad esempio, segnalazione AS 1335 del 15 dicembre 2016) ed \u0026#232; stata poi ribadita (segnalazione AS 1785 del 6 agosto 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la giurisprudenza amministrativa ha confermato la soggezione del commercio su aree pubbliche alla direttiva servizi e la possibilit\u0026#224; di disapplicare le norme statali censurate dall\u0026#8217;AGCM (si vedano Consiglio di Stato, sezione settima, sentenze 9 maggio 2024, n. 4163, e 19 ottobre 2023, n. 9104; TAR Lazio, sezione seconda-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, sentenza 17 giugno 2022, n. 8136).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale posizione risulta coerente con il sopra citato art. 4 della direttiva servizi e con l\u0026#8217;art. 2, che elenca i settori esclusi, senza menzionare il commercio. Inoltre, la CGUE ha statuito che \u0026#171;[l]\u0026#8217;articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di vendita al dettaglio di prodotti costituisce un \u0026#8220;servizio\u0026#8221; ai fini dell\u0026#8217;applicazione di tale direttiva\u0026#187; (CGUE, grande sezione, sentenza 30 gennaio 2018, nelle cause riunite C-360/15 e C-31/16, paragrafo 97), e che \u0026#171;[l]\u0026#8217;articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: l\u0026#8217;obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonch\u0026#233; il divieto di rinnovare automaticamente un\u0026#8217;autorizzazione rilasciata per una determinata attivit\u0026#224; sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti\u0026#187; (CGUE, terza sezione, sentenza 20 aprile 2023, in causa C-348/22, AGCM).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, l\u0026#8217;art. 11 della legge n. 214 del 2023 ha regolato le \u0026#171;Modalit\u0026#224; di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche\u0026#187;, abrogando le norme (introdotte nel d.lgs. n. 59 del 2010 dalla legge n. 145 del 2018) che sottraevano il commercio su aree pubbliche all\u0026#8217;ambito di applicazione dello stesso d.lgs. n. 59 del 2010 e stabilendo che, \u0026#171;[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l\u0026#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive [\u0026#8230;]\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 11 ha per\u0026#242; fatto salva \u0026#8211; nei commi 4 e 5 \u0026#8211; la proroga gi\u0026#224; disposta fino al 2032 dall\u0026#8217;art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il rimettente non prende posizione sul quadro normativo sopra esposto, che avrebbe fatto emergere le possibili vie da percorrere. Dal momento che l\u0026#8217;art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito (oltre all\u0026#8217;art. 11 della legge n. 214 del 2023, che ha fatto salva la proroga gi\u0026#224; disposta fino al 2032), appare in contrasto con l\u0026#8217;art. 12 della direttiva servizi (sul quale si vedano, di recente, l\u0026#8217;ordinanza n. 161 e la sentenza n. 109 del 2024 di questa Corte), norma considerata \u003cem\u003eself-\u003c/em\u003e\u003cem\u003eexecuting\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edalla CGUE, il giudice avrebbe potuto disapplicare tali norme nell\u0026#8217;ambito della causa di sua competenza. In alternativa alla disapplicazione, per\u0026#242;, avrebbe potuto altres\u0026#236; rimettere a questa Corte la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale concernente le norme sul rinnovo dodicennale delle concessioni (art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e art. 11 della legge n. 214 del 2023), dato che tali norme componevano il quadro normativo rilevante nel suo giudizio, rappresentando il fondamento della pretesa dei concessionari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome precisato di recente da questa Corte, quello che conta per legittimarne l\u0026#8217;intervento \u0026#232; la denuncia della violazione di una norma europea (contenuta nella Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, nei trattati o anche di diritto derivato, come nel caso di specie) che presenti un nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale (sentenza n. 181 del 2024; si vedano anche le sentenze n. 15 del 2024, n. 44 e n. 11 del 2020 e n. 20 del 2019), in modo che sia assicurato il \u0026#8220;tono costituzionale\u0026#8221; della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice, ove ravvisi l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del diritto nazionale con il diritto dell\u0026#8217;Unione dotato di efficacia diretta, non applica la normativa interna, all\u0026#8217;occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), ovvero solleva una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa competenza di questa Corte non pu\u0026#242; in alcun modo ostacolare o limitare il potere dei giudici comuni di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di non applicare la legge statale incompatibile con il diritto dell\u0026#8217;Unione (CGUE, grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, in cause riunite C-188-10 e C-189/10, Melki e Abdeli; CGUE, grande sezione, sentenza 22 febbraio 2022, in causa C-430/21, RS). In definitiva, \u0026#232; il giudice comune a decidere, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, se disapplicare la legge oppure sollevare una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, ferma restando la possibilit\u0026#224; di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 267 TFUE. Rinvio pregiudiziale che potr\u0026#224; essere proposto anche da parte di questa Corte, investita della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, allorch\u0026#233; esistano dei dubbi sull\u0026#8217;interpretazione del diritto dell\u0026#8217;Unione. Infatti, la Corte di giustizia ha il compito di assicurare, con la sua interpretazione, l\u0026#8217;uniforme applicazione del diritto dell\u0026#8217;Unione, garantendo cos\u0026#236; l\u0026#8217;eguaglianza degli Stati membri davanti a tale diritto (art. 2 TUE). La \u0026#8220;comunit\u0026#224; delle Corti\u0026#8221; e il \u0026#8220;dialogo\u0026#8221; che si svolge tra le stesse, improntato al principio della leale collaborazione, promuovono la piena attuazione del principio del primato del diritto europeo e assicurano il buon funzionamento delle interdipendenze tra i diversi sistemi giuridici, nazionali ed eurounitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sistema e\u0026#768; improntato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettivit\u0026#224; del diritto dell\u0026#8217;Unione e, per definizione, ad escludere ogni preclusione. Il sindacato accentrato di costituzionalit\u0026#224; non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera a costruire tutele sempre pi\u0026#249; integrate. Sara\u0026#768; il giudice a scegliere il rimedio pi\u0026#249; appropriato, ponderando le peculiarit\u0026#224; della vicenda sottoposta al suo esame. L\u0026#8217;interlocuzione \u0026#171;con questa Corte, chiamata a rendere una pronuncia \u003cem\u003eerga\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eomnes\u003c/em\u003e, si dimostra particolarmente proficua, qualora l\u0026#8217;interpretazione della normativa vigente non sia scevra di incertezze o la pubblica amministrazione continui ad applicare la disciplina controversa o le questioni interpretative siano foriere di un impatto sistemico, destinato a dispiegare i suoi effetti ben oltre il caso concreto, oppure qualora occorra effettuare un bilanciamento tra princi\u0026#768;pi di carattere costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 181 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano sono assorbite.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), numero 2), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12 (Codice del commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 4, 5 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 65 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 dicembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241219133447.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 210 del 2024 EN .pdf","oggetto":"Commercio - Somministrazione di alimenti e bevande - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Previsione che definisce somministrazione, nell\u0027ambito dell\u0027attivit\u0026#224; di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato di prodotti alimentari, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.\nConcessioni pubbliche - Previsione che le concessioni di posteggio per l\u0027esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020, di cui all\u0027art. 22, c. 1, lett. a), della l. prov.le n. 12 del 2019, sono rinnovate per la durata di dodici anni.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46569","titoletto":"Regioni (competenza residuale) - Commercio e artigianato - Estensione della relativa potestà legislativa alle autonomie speciali, in ragione della clausola di maggior favore - Conseguente carattere cedevole della precedente normativa statale, in caso di esercizio della potestà indicata. (Classif. 218004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa potestà residuale in materia di commercio riconosciuta, con la riforma del Titolo V, alle regioni ordinarie si estende, in applicazione della clausola di maggior favore, alle autonomie speciali, sia a quelle dotate di potestà statutaria primaria in tale materia sia a quelle titolari di una competenza concorrente\u003cem\u003e. \u003c/em\u003eNe consegue il carattere cedevole del d.lgs. n. 114 del 1998 che, nel dettare la disciplina generale del settore del commercio, si applica alle sole regioni che non abbiano adottato una propria legislazione in materia. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 187/2022; S. 195/2019 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e42765; S. 164/2019 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e41667; S. 98/2017 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e41169; S. 183/2012 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e36496; S. 18/2012 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e36057; S.150/2011 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e35614; S. 247/2010; S. 165/2007\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 4, 5 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell’art. 3, comma 1, lett. \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e, n. 2, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019 che, nell’ambito dell’attività di commercio su aree pubbliche, definisce la somministrazione di alimenti e bevande come il consumo immediato, escludendo la somministrazione con servizio assistito ai tavoli. Il rimettente – nel lamentare la violazione dell’art. 27, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 114 del 1998 che non prevede un’analoga esclusione – non tiene conto della spettanza alla Provincia autonome di una competenza più ampia, sulla base della competenza residuale regionale in materia di commercio e dell’applicazione della clausola di maggior favore).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46570","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"02/12/2019","data_nir":"2019-12-02","numero":"12","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. v),  n. 2)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46570","titoletto":"Commercio – In genere – Legge della Provincia autonoma di Bolzano – Concessioni di posteggio su area pubblica – Rinnovo dodicennale per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 – Applicazione alle sole concessioni implicanti attività di commercio su aree pubbliche, con esclusione del servizio assistito di somministrazione – Denunciata violazione delle competenze esclusive statali nelle materie dei rapporti dello Stato con l’Unione europea – Incompleta ricostruzione del quadro normativo – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 049001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), Cost., dell’art. 65 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019, come sostituita dall’art. 12, comma 7, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2020 che, nel disporre il rinnovo dodicennale delle concessioni di posteggio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, previsto dall’art. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., escluderebbe, in violazione di quest’ultima norma interposta, tale rinnovo nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito ai tavoli. Il rimettente, da un lato, non tiene conto, nella sua argomentazione, della direttiva servizi, recepita dal d.lgs. n. 59 del 2010 (e, in particolare, del fatto che la sua applicabilità al commercio su aree pubbliche, dapprima affermata anche da questa Corte, è stata, poi, esclusa dall’art. 1, comma 686, della legge n. 145 del 2018, quest’ultimo, infine, abrogato dall’art. 11 della legge n. 214 del 2023 che, pur facendo salva la proroga per le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche al 2032, prevede, a regime, procedure selettive per il loro rilascio), né prende posizione sul quadro normativo rilevante, che avrebbe fatto emergere le possibili vie da percorrere. Lo stesso, infatti, – considerato che entrambi i citati artt. 181, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 11 appaiono in contrasto con l’art. 12 della “direttiva servizi”, norma \u003cem\u003eself-executing – \u003c/em\u003eavrebbe potuto disapplicare tali norme, nell’ambito della causa di sua competenza, o, in alternativa, rimettere a questa Corte la relativa questione. Tale scelta spetta, infatti, al giudice comune in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ferma restando la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale; rinvio che potrà, in ogni caso, essere proposto anche da parte di questa Corte, allorché esistano dei dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 181/2024 - mass. 46445; S. 109/2024 - mass. 46220; S. 15/2024 - mass. 45982; S. 44/2020; S. 11/2020 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e42451; S. 20/2019 - mass. 42459; S. 239/2016; S. 39/2016 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e38746; S. 165/2014 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e38006; S. 49/2014 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e37776; S. 98/2013; O. 161/2024\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46569","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"02/12/2019","data_nir":"2019-12-02","numero":"12","articolo":"65","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett e)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett q)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45566","autore":"Gennusa M. E.","titolo":"Corte costituzionale e doppia pregiudiziale tra vecchio e nuovo anno: al servizio del primato e dell’effetto diretto?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"226","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46461","autore":"Malfatti E.","titolo":"Ancora in tema di pregiudizialità, costituzionale ed eurounitaria: le sentt. nn. 210 del 2024 e 1 del 2025 e l’emergere di una nuova «dottrina» della Corte","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]