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C. e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 4 novembre 2024, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eV\u003c/em\u003e\u003cem\u003eisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione dell\u0026#8217;INPS e di M. C., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 10 giugno 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Giorgio Borri per M. C. e Sergio Preden per l\u0026#8217;INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 novembre 2024 (r.o. n. 225 del 2024), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell\u0026#8217;art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali disposizioni \u0026#171;non prevedono che, al raggiungimento dell\u0026#8217;et\u0026#224; pensionabile, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva minima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudizio principale origina dal ricorso presentato da M. C., titolare di una pensione di vecchiaia \u0026#171;in regime di cumulo\u0026#187; \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2013)\u0026#187; \u0026#8211; liquidata, al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantasei anni e sette mesi, a far data dal 1\u0026#176; maggio 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In fatto, il rimettente riferisce che l\u0026#8217;importo del trattamento pensionistico risulta calcolato in base alla contribuzione versata, in periodi compresi tra il 17 aprile 1976 e il 28 aprile 2018 (per un totale di trentacinque anni e quattro mesi), in cinque diverse \u0026#171;gestioni previdenziali INPS\u0026#187;, alle quali il ricorrente \u0026#232; stato iscritto nel corso della propria carriera lavorativa, maturando altrettante quote di trattamento, successivamente cumulate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; nello specifico, il rimettente espone che M. C. \u0026#232; stato iscritto: a) nella \u0026#171;gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti privati\u0026#187;, per circa un anno e due mesi; b) nella \u0026#171;gestione commercianti\u0026#187;, per circa un anno e nove mesi; c) nella \u0026#171;gestione dei dirigenti di aziende industriali (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003eINPDAI)\u0026#187;, per circa cinque anni e dieci mesi; d) nella \u0026#171;gestione separata\u0026#187;, per circa tredici anni e un mese; e) nella \u0026#171;gestione pubblica\u0026#187;, per circa tredici anni e sei mesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon particolare riferimento a quest\u0026#8217;ultima gestione, risulta che il ricorrente \u0026#232; stato dipendente a tempo indeterminato della Regione Toscana dal 17 aprile 1976 al 30 novembre 1980, dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Siena dal 1\u0026#176; settembre 1995 al 31 dicembre 1999, dipendente a tempo determinato del Comune di Firenze dal 1\u0026#176; aprile 2007 al 24 settembre 2009 e, da ultimo, dipendente a tempo determinato del Ministero dell\u0026#8217;istruzione dall\u0026#8217;8 ottobre 2015 al 30 aprile 2018, in base ad una pluralit\u0026#224; di contratti quale docente supplente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte del rifiuto opposto dall\u0026#8217;INPS di procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con ricalcolo della cosiddetta \u0026#171;\u0026#8220;quota A\u0026#8221;\u0026#187; della pensione retributiva previa neutralizzazione dei periodi di retribuzione relativi ai rapporti di lavoro intercorsi con il Ministero dell\u0026#8217;istruzione, il pensionato ha riproposto la domanda in sede giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce ancora il rimettente che, dalla simulazione operata dall\u0026#8217;INPS in esecuzione di apposita istruttoria, la sterilizzazione della contribuzione versata per gli incarichi di supplenza alle dipendenze del Ministero dell\u0026#8217;istruzione restituirebbe un importo del trattamento pensionistico \u0026#171;a titolo di quota \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e INPDAP\u0026#187; pari a euro 2.497,08 lordi mensili, superiore alla somma di euro 1.104,13 lordi mensili attualmente riconosciuta per il medesimo titolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La Sezione regionale della Corte dei conti rimettente individua le disposizioni rilevanti ai fini della decisione della controversia nell\u0026#8217;art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e nell\u0026#8217;art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi entrambe sospetta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale nella parte in cui \u0026#171;non prevedono la possibilit\u0026#224; di neutralizzare il periodo che incide negativamente sull\u0026#8217;importo della pensione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene censurato perch\u0026#233; impone di considerare come base di calcolo l\u0026#8217;ultima retribuzione percepita e, quindi, nel caso di specie, quella ricevuta dal pensionato come dipendente del Ministero dell\u0026#8217;istruzione. L\u0026#8217;art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965, invece, viene denunciato perch\u0026#233;, \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito della cd. \u0026#8220;gestione Enti Locali\u0026#8221;\u0026#187;, fa riferimento alla retribuzione annua contributiva in godimento alla data di cessazione dal servizio, sicch\u0026#233; \u0026#171;per poter considerare l\u0026#8217;ultima retribuzione [\u0026#8230;] quale dipendente del Comune di Firenze occorre che la neutralizzazione di quanto percepito nell\u0026#8217;altra gestione previdenziale pubblica sia ammessa anche dalla norma di riferimento della gestione \u0026#8220;di risulta\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; fonderebbe la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate su entrambe le disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente richiama alcune pronunce con le quali questa Corte, \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito del sistema di computo retributivo del trattamento pensionistico\u0026#187;, ha elaborato il principio della cosiddetta neutralizzazione di quella contribuzione che, accreditata successivamente alla maturazione del requisito contributivo minimo richiesto, produca \u0026#8211; perch\u0026#233; relativa a un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa meno retribuita rispetto a quella svolta prima del periodo considerato utile ai fini pensionistici \u0026#8211; un depauperamento del trattamento gi\u0026#224; virtualmente maturato (in particolare, \u0026#232; citata la sentenza n. 264 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe di un principio che, pur espresso nell\u0026#8217;ambito del lavoro subordinato privato, questa Corte ha esteso al lavoro autonomo, attribuendogli, quindi, una \u0026#171;valenza generale\u0026#187;, tale da imporsi \u0026#171;nell\u0026#8217;ordinamento pensionistico al di l\u0026#224; del pluralismo delle gestioni e dei regimi\u0026#187; (sentenza n. 173 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, il rimettente evidenzia che, pure nel caso trattato dalla sentenza n. 173 del 2018, la questione avrebbe riguardato un caso di \u0026#171;calcolo della quota della pensione di cumulo tra due gestioni, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo\u0026#187; e, dunque, analogo a quello oggetto dell\u0026#8217;odierno scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La Corte rimettente esclude, peraltro, la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, che porti ad applicare direttamente il principio di neutralizzazione anche ai casi regolati dalle disposizioni censurate, in considerazione del chiaro tenore testuale di queste ultime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, per il giudice contabile emergerebbero plurimi profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In primo luogo, vi sarebbe un contrasto con il principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il rimettente, l\u0026#8217;unica differenza rispetto alle vicende che fanno da sfondo alle citate pronunce sarebbe costituita dal fatto che, nella gestione pubblica, la base pensionabile \u0026#232; temporalmente ridotta, rispetto ai periodi pi\u0026#249; ampi previsti nelle altre gestioni, in quanto individuata in riferimento alla retribuzione dell\u0026#8217;ultimo anno di servizio. Questa peculiarit\u0026#224; di disciplina \u0026#8211; pi\u0026#249; favorevole ai dipendenti pubblici, per i quali, normalmente, risulterebbe pi\u0026#249; elevata la retribuzione percepita \u0026#171;all\u0026#8217;ultimo scatto della progressione economica raggiunta\u0026#187; \u0026#8211; non potrebbe impedire la fruizione del rimedio plasmato dalla giurisprudenza costituzionale per tutti i casi in cui, nel sistema (in tutto o in parte) retributivo di computo del trattamento pensionistico, l\u0026#8217;accredito di contribuzione aggiuntiva rispetto a quella minima richiesta per il conseguimento del diritto \u0026#171;determini il paradossale effetto di ridurre l\u0026#8217;entit\u0026#224; della prestazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Tale depauperamento, inoltre, incidendo sulla necessaria \u0026#171;proporzionalit\u0026#224; tra il trattamento pensionistico e la quantit\u0026#224; e la qualit\u0026#224; del lavoro prestato durante il servizio attivo\u0026#187;, violerebbe anche l\u0026#8217;art. 36 Cost., oltre che il principio di adeguatezza rispetto alle esigenze di vita del lavoratore in quiescenza di cui all\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; tale effetto non rispetterebbe \u0026#171;la giusta proporzione tra attivit\u0026#224; di lavoro prestato, relativa retribuzione, e quantificazione della prestazione pensionistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Inoltre, e \u0026#171;[p]er completezza\u0026#187;, il rimettente ritiene che, qualora il \u0026#171;diritto alla neutralizzazione [\u0026#8230;] dovesse essere escluso per i soli iscritti alla gestione pubblica\u0026#187;, sarebbe violato il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sarebbe evidente il contrasto \u0026#171;con il dovere del legislatore di tutelare \u0026#8220;il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni\u0026#8221;\u0026#187; (art. 35, primo comma, Cost.), in quanto \u0026#171;principio fondante della Repubblica\u0026#187; (art. 1, primo comma, Cost.), nonch\u0026#233; \u0026#171;con il riconoscimento del particolare valore sociale dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di \u0026#8220;pubblici impiegati [che] sono al servizio esclusivo della Nazione\u0026#8221;\u0026#187; (art. 98, primo comma, Cost.): l\u0026#8217;esito normativo pi\u0026#249; volte denunciato, \u0026#171;ove non espunto dall\u0026#8217;ordinamento\u0026#187;, dissuaderebbe il lavoratore \u0026#171;dal praticare prestazioni lavorative meno remunerate rispetto alle precedenti\u0026#187;, in tal modo conculcandone la dignit\u0026#224;, in quanto indotto \u0026#171;sulla base di un mero calcolo di convenienza economica, ad un prematuro collocamento a riposo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; M. C. si \u0026#232; costituito in giudizio, ripercorrendo i passaggi essenziali dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione e aderendo alle conclusioni ivi rassegnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio anche l\u0026#8217;INPS, che, in punto di fatto, ha confermato l\u0026#8217;avvenuto esercizio, da parte del ricorrente nel giudizio principale, \u0026#171;della facolt\u0026#224; di cumulo gratuito della contribuzione\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012: la pensione sarebbe stata calcolata \u0026#171;con il criterio misto\u0026#187;, a fronte di un\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva \u0026#171;al 31 dicembre 1995\u0026#187; inferiore \u0026#171;ai 18 anni\u0026#187;, e il relativo importo sarebbe stato determinato \u0026#171;in conformit\u0026#224; al disposto dell\u0026#8217;art. 1, comma 245\u0026#187; della stessa legge, ai sensi del quale le singole gestioni interessate dall\u0026#8217;operazione di cumulo,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eciascuna per la parte di propria competenza,\u003cem\u003e \u0026#171;\u003c/em\u003edeterminano il trattamento \u003cem\u003epro quota\u003c/em\u003e in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, l\u0026#8217;INPS ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, sotto diversi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.1.\u0026#8211; In primo luogo, sarebbero irrilevanti le questioni sollevate sull\u0026#8217;art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione, si osserva, non sarebbe stata applicata nel calcolo del trattamento pensionistico di cui si discute e, in ogni caso, qualora fosse consentita la neutralizzazione nei termini richiesti, la retribuzione che verrebbe valorizzata ai fini pensionistici in applicazione dei criteri previsti dall\u0026#8217;art. 3 della legge n. 965 del 1965 andrebbe a coincidere, \u0026#171;senza necessit\u0026#224; di alcuna operazione di neutralizzazione\u0026#187;, proprio con quella che lo stesso rimettente reputa maggiormente favorevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.2.\u0026#8211; In secondo luogo, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione sarebbe viziata \u0026#171;in ragione della incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, pacifica la circostanza della liquidazione della pensione con il sistema del cumulo gratuito consentito ex art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, il rimettente non avrebbe adeguatamente valutato che il successivo comma 243 dispone che la relativa facolt\u0026#224; \u0026#171;deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale previsione legislativa, a giudizio dell\u0026#8217;INPS, precluderebbe \u0026#171;in radice la possibilit\u0026#224; di procedere alla neutralizzazione della contribuzione\u0026#187;, perch\u0026#233; una tale operazione comporterebbe necessariamente che la provvista contributiva dell\u0026#8217;interessato non sia utilizzata \u0026#171;per intero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon avendo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e in alcun modo argomentato sul punto, ne risulterebbe inficiato lo stesso percorso logico dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.3.\u0026#8211; Infine, il rimettente non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all\u0026#8217;individuazione della \u0026#171;data di maturazione del requisito di accesso alla pensione\u0026#187;, al cui conseguimento l\u0026#8217;interessato avrebbe acquisito il diritto solo in seguito alla presentazione della domanda di cumulo: anche tale omissione vizierebbe la motivazione del rimettente, dal momento che il principio di neutralizzazione sarebbe applicabile alla \u0026#171;sola contribuzione che, a qualsiasi titolo, sia stata accreditata\u0026#187; in epoca successiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Nel merito, tutte le questioni sarebbero, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u0026#171;stessa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003esottesa all\u0026#8217;istituto del cumulo\u0026#187; impedirebbe la neutralizzazione della contribuzione meno conveniente: l\u0026#8217;esercizio della relativa facolt\u0026#224; consente ai lavoratori con \u0026#171;carriere discontinue e frammentarie\u0026#187; di aggregare gratuitamente tutti i \u0026#171;segmenti di assicurazione maturati nelle diverse gestioni, cos\u0026#236; da poter conseguire un\u0026#8217;unica pensione senza dover ricorrere\u0026#187; ai diversi istituti della \u0026#171;ricongiunzione (onerosa)\u0026#187; o della \u0026#171;totalizzazione (dalla quale deriva l\u0026#8217;applicazione del sistema di calcolo interamente contributivo)\u0026#187;. Di conseguenza, sostiene l\u0026#8217;INPS, sarebbe \u0026#171;del tutto logico\u0026#187;, in un sistema \u0026#8211; di natura meramente opzionale \u0026#8211; finalizzato a ottenere l\u0026#8217;impiego integrale della complessiva provvista contributiva, che \u0026#171;all\u0026#8217;assicurato sia preclusa la possibilit\u0026#224; di eliminare dalla base di calcolo del trattamento i segmenti di contribuzione che reputa meno favorevoli\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, la pluralit\u0026#224; dei sistemi di calcolo applicati escluderebbe che il trattamento liquidato sia stato \u0026#171;condizionato solo ed esclusivamente dalla consistenza dell\u0026#8217;ultimo stipendio\u0026#187; e ci\u0026#242;, per l\u0026#8217;ente previdenziale, renderebbe \u0026#171;evidente la sostanziale differenza\u0026#187; fra la fattispecie odierna e quella esaminata dalla citata sentenza n. 264 del 1994: \u0026#171;la valorizzazione, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 1996, del montante contributivo prodotto dalle retribuzioni percepite da quella data in poi\u0026#187;, assicurerebbe \u0026#171;la proporzionalit\u0026#224; fra l\u0026#8217;importo della pensione e la quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro prestato\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, invece, del tutto generica la prospettata violazione dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost., perch\u0026#233; il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali non implicherebbe un \u0026#171;rapporto di stretta corrispondenza fra il trattamento pensionistico e la retribuzione percepita in servizio\u0026#187;, quanto piuttosto \u0026#171;una tendenziale correlazione fra i due valori\u0026#187;, con il solo limite \u0026#8211; che sarebbe nella specie rispettato \u0026#8211; della salvaguardia della possibilit\u0026#224; di soddisfare le esigenze di vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto nel giudizio, sostenendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, in ogni caso, la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente ritiene non pertinente il richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in relazione a fattispecie differenti da quella oggetto dell\u0026#8217;odierno scrutinio ed evidenzia come, in quella stessa giurisprudenza, sia stata affermata \u0026#171;la persistenza di \u0026#8220;elementi di motivata diversit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187; che giustificherebbe una differente disciplina \u0026#171;per le pensioni dei dipendenti iscritti alle casse di previdenza pubbliche\u0026#187;, rispetto a \u0026#171;quella prevista per i dipendenti privati\u0026#187; (viene citata la sentenza n. 148 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche la difesa erariale evidenzia che il diritto alla pensione di vecchiaia si sarebbe perfezionato, nel caso di specie, \u0026#171;solo nel momento in cui l\u0026#8217;assicurato ha esercitato la facolt\u0026#224; di cumulo della contribuzione\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 e che il ricorrente non potrebbe beneficiare degli effetti di un\u0026#8217;eventuale pronuncia \u0026#171;circa la legittimit\u0026#224; del (solo) art. 43\u0026#187; del d.P.R. n. 1092 del 1973.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa pensione in godimento, in ogni caso, sarebbe \u0026#171;la risultante di pi\u0026#249; quote\u0026#187;, disciplinate da diverse fonti, che non considerano la sola retribuzione percepita alla cessazione del rapporto di lavoro; sicch\u0026#233; l\u0026#8217;importo complessivo non potrebbe ritenersi lesivo dei principi di proporzionalit\u0026#224; e adeguatezza del trattamento pensionistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Con la memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la parte privata, oltre a ribadire gli argomenti esposti nell\u0026#8217;atto di costituzione, ha controdedotto rispetto alle difese dell\u0026#8217;INPS e dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon particolare riferimento alla previsione di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 243, della legge n. 228 del 2012, che l\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;Avvocatura considerano ostativa alla neutralizzazione, la parte privata ritiene che la richiesta \u0026#8220;sterilizzazione\u0026#8221; possa operare anche in caso di cumulo gratuito, dal momento che il successivo comma 245 dell\u0026#8217;art. 1 della stessa legge dispone che ciascuna gestione interessata, per la parte di propria competenza, deve applicare le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e, dunque, nel caso di specie, anche quelle del sistema retributivo, che ammette appunto la neutralizzazione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 225 del 2024), ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 e dell\u0026#8217;art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, che disciplinano la liquidazione dei trattamenti di quiescenza, rispettivamente, dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi entrambe le disposizioni si prospetta il contrasto con gli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilit\u0026#224; di neutralizzare \u0026#8211; ossia di non considerare ai fini del calcolo \u0026#8211; periodi di contribuzione che, aggiungendosi a quelli strettamente necessari ai fini del raggiungimento dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva minima richiesta ai fini pensionistici, comportano un decremento della quota di trattamento liquidata con il sistema retributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso oggetto del giudizio principale, risulta che il ricorrente, in periodi compresi tra il 1976 e il 2018, ha versato contributi in cinque diverse \u0026#171;gestioni previdenziali\u0026#187;, tutte attualmente facenti capo all\u0026#8217;INPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn nessuna di tali gestioni la contribuzione accreditata sarebbe stata sufficiente per la maturazione di un autonomo diritto alla pensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, l\u0026#8217;interessato ha potuto usufruire del meccanismo di cumulo gratuito previsto dall\u0026#8217;art. 1, commi da 239 a 248, della legge n. 228 del 2012 e, aggregando i vari spezzoni contributivi, ha conseguito un\u0026#8217;unica pensione di vecchiaia, previo calcolo delle varie quote da parte delle singole gestioni previdenziali interessate, in base ai rispettivi ordinamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, nella gestione pubblica risulta accreditata contribuzione in forza di rapporti di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, svolti presso vari enti locali e, da ultimo, dall\u0026#8217;8 ottobre 2015 al 30 aprile 2018, alle dipendenze del Ministero dell\u0026#8217;istruzione, in virt\u0026#249; di \u0026#171;pi\u0026#249; contratti quale docente supplente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa retribuzione percepita nell\u0026#8217;ultimo periodo, tuttavia, in quanto inferiore alla precedente, avrebbe determinato, per le regole di calcolo dettate dalle disposizioni censurate, una drastica riduzione della quota pensionistica pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; sarebbe avvenuto, in particolare, per effetto del computo di contribuzione non necessaria ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo, perch\u0026#233; la legge n. 228 del 2012 ritiene sufficiente il versamento, in qualunque gestione interessata, di venti anni di contributi, pacificamente raggiunti prima dell\u0026#8217;assunzione degli incarichi di supplenza di cui si discute nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl pensionato ha quindi chiesto il ricalcolo della cosiddetta \u0026#171;\u0026#8220;quota A\u0026#8221;\u0026#187; della pensione \u0026#8211; quella appunto liquidata con il sistema retributivo \u0026#8211; previa esclusione dal computo dei periodi di contribuzione accreditati per gli incarichi ricevuti dal Ministero dell\u0026#8217;istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione richiama alcune pronunce di questa Corte (in particolare le sentenze n. 264 del 1994 e n. 224 del 2022), che, con riguardo al sistema retributivo di calcolo del trattamento pensionistico nel settore privato, hanno elaborato il principio della cosiddetta neutralizzazione della contribuzione nociva. In forza di esso, con riferimento alle diverse tipologie di contributi di volta in volta oggetto di scrutinio, \u0026#232; possibile escludere dal computo del trattamento pensionistico la contribuzione accreditata dopo la maturazione del requisito contributivo minimo, ove produttiva di un depauperamento del trattamento gi\u0026#224; virtualmente maturato e, dunque, di un effetto irragionevole, in quanto antitetico alla funzione fisiologica dei contributi previdenziali, finalizzati all\u0026#8217;incremento della pensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte dei conti rimettente, inoltre, sostiene che, avendo la sentenza n. 173 del 2018 esteso anche al lavoro autonomo l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del principio, quest\u0026#8217;ultimo avrebbe assunto valenza generale, sicch\u0026#233; esso s\u0026#8217;imporrebbe anche nell\u0026#8217;ordinamento pensionistico pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi riconosce che, in quest\u0026#8217;ultimo, vigono regole diverse, ma si evidenzia pure che esse sono tese a valorizzare \u0026#8211; a vantaggio del lavoratore \u0026#8211; un periodo molto pi\u0026#249; breve della fase finale della vita lavorativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEscludere la neutralizzazione richiesta, quindi, rovescerebbe la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e stessa di quelle previsioni normative peculiari, volte alla maggiore tutela dei dipendenti pubblici, per i quali, normalmente, risulta pi\u0026#249; elevata proprio la retribuzione percepita \u0026#171;all\u0026#8217;ultimo scatto della progressione economica raggiunta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi produrrebbe, quindi, un risultato lesivo non solo del principio di eguaglianza rispetto ai lavoratori privati, ma anche del principio di proporzionalit\u0026#224; tra il lavoro prestato durante il servizio attivo e il trattamento pensionistico, rendendo, altres\u0026#236;, quest\u0026#8217;ultimo inadeguato a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore in quiescenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, sarebbe evidente il contrasto \u0026#171;con il dovere del legislatore di tutelare \u0026#8220;il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni\u0026#8221;\u0026#187; (art. 35, primo comma, Cost.), in quanto \u0026#171;principio fondante della Repubblica\u0026#187; (art. 1, primo comma, Cost.), nonch\u0026#233; \u0026#171;con il riconoscimento del particolare valore sociale dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di \u0026#8220;pubblici impiegati [che] sono al servizio esclusivo della Nazione\u0026#8221;\u0026#187; (art. 98, primo comma, Cost.), la cui dignit\u0026#224; sarebbe lesa dall\u0026#8217;induzione a \u0026#171;un prematuro collocamento a riposo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruite le censure, \u0026#232; utile premettere che, per i casi in cui un lavoratore si trovi accreditati contributi versati in diverse gestioni, senza raggiungere in nessuna di esse i requisiti minimi per la maturazione di un autonomo diritto a pensione, l\u0026#8217;ordinamento ha approntato nel tempo diversi meccanismi attraverso i quali, a domanda dell\u0026#8217;interessato, \u0026#232; possibile porre rimedio alla frammentazione del rapporto previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), \u0026#232; stato disciplinato l\u0026#8217;istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi, con il quale \u0026#232; possibile chiedere che tutti i contributi versati nelle diverse gestioni siano ricongiunti \u0026#8211; ossia trasferiti effettivamente \u0026#8211; presso una sola di esse, per ottenere la liquidazione di un unico trattamento pensionistico, sulla base delle regole e con gli importi previsti dal fondo prescelto. In ragione dei diversi criteri di computo vigenti nelle differenti strutture assicurative, si tratta di uno strumento normalmente oneroso per l\u0026#8217;interessato, chiamato il pi\u0026#249; delle volte a versare una somma, individuata secondo i criteri previsti dalla legge, al fine di determinare una parit\u0026#224; di valore per tutti i periodi di contribuzione da conteggiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 61 del 1999, questa Corte ha segnalato la necessit\u0026#224; di introdurre un\u0026#8217;alternativa alla ricongiunzione, dal momento che l\u0026#8217;onere economico previsto per la medesima poteva risultare talmente elevato da precludere l\u0026#8217;esercizio del diritto alla valorizzazione di tutti i periodi assicurativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;invito \u0026#232; stato raccolto dal legislatore, il quale, con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), ha disciplinato il diverso istituto della totalizzazione: al titolare di differenti posizioni assicurative presso diverse gestioni pensionistiche viene attribuita, senza alcun onere finanziario aggiuntivo, la facolt\u0026#224; di sommare \u0026#171;tutti e per intero\u0026#187; (art. 1, comma 3) i singoli segmenti contributivi \u0026#8211; purch\u0026#233; non coincidenti \u0026#8211; al fine del conseguimento di un\u0026#8217;unica pensione, di cui si prevede la liquidazione esclusivamente con il sistema contributivo (art. 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, per ulteriormente agevolare l\u0026#8217;ottenimento di un unico trattamento pensionistico attraverso l\u0026#8217;aggregazione di scampoli contributivi sparsi in differenti gestioni, l\u0026#8217;art. 1, commi da 239 a 248, della legge n. 228 del 2012 ha previsto il meccanismo del cumulo gratuito, utilizzato dal ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 239 dispone, in particolare, che i soggetti iscritti \u0026#171;a due o pi\u0026#249; forme di assicurazione obbligatoria per invalidit\u0026#224;, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata [\u0026#8230;] e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima\u0026#187;, nonch\u0026#233; alle casse professionali, \u0026#171;che non siano gi\u0026#224; titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolt\u0026#224; di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un\u0026#8217;unica pensione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA differenza della ricongiunzione, il cumulo non opera alcun reale trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all\u0026#8217;altra e, diversamente dalla totalizzazione, non impone il computo con il sistema contributivo: ai sensi del comma 245, \u0026#171;[l]e gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento \u003cem\u003epro quota\u003c/em\u003e in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento\u0026#187;. Le suddette quote, quindi, possono essere liquidate anche con il sistema retributivo o misto, fermo restando che, per i periodi successivi al 1\u0026#176; gennaio 2012, dovr\u0026#224; essere utilizzato solo il sistema contributivo (comma 246).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, come per la totalizzazione, l\u0026#8217;operazione \u0026#232; senza oneri economici per l\u0026#8217;interessato e si prevede espressamente che il cumulo deve avere a oggetto \u0026#171;tutti e per intero\u0026#187; i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni assicurative (comma 243).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel quadro normativo appena tracciato, \u0026#232; possibile ora scrutinare le questioni sollevate, cominciando a esaminare le eccezioni preliminari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;INPS ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per difetto di rilevanza, delle censure mosse anche all\u0026#8217;art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 che, nella \u0026#171;\u0026#8220;gestione Enti Locali\u0026#8221;\u0026#187;, fa riferimento alla \u0026#171;retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa suddetta disposizione non ha trovato applicazione nella liquidazione del trattamento pensionistico oggetto del giudizio principale e potrebbe venire in rilievo solo una volta neutralizzata la contribuzione \u0026#8220;dannosa\u0026#8221; versata per gli incarichi di supplenza alle dipendenze del Ministero dell\u0026#8217;istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal caso, tuttavia, non vi sarebbe alcun bisogno di \u0026#8220;sterilizzare\u0026#8221;, neppure in parte, la contribuzione residua, rispetto alla quale, non a caso, il ricorrente nel giudizio principale non ha avanzato alcuna domanda di neutralizzazione. In sostanza, la retribuzione che verrebbe valorizzata ai fini pensionistici, in applicazione dei criteri dettati dalla citata disposizione, finirebbe per coincidere, come correttamente evidenziato dall\u0026#8217;INPS, proprio con quella che lo stesso rimettente reputa maggiormente favorevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Pur cos\u0026#236; circoscritto il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;esame nel merito delle questioni sollevate sull\u0026#8217;art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 \u0026#232;, comunque, precluso dall\u0026#8217;incompleta considerazione del quadro normativo, parimenti eccepita dall\u0026#8217;INPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome illustrato in precedenza (punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), ai sensi del chiaro disposto dell\u0026#8217;art. 1, comma 243, della legge n. 228 del 2012, per ottenere un\u0026#8217;unica pensione attraverso il cumulo gratuito devono essere utilizzati \u0026#171;tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati\u0026#187; presso le diverse gestioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale previsione normativa costituisce perci\u0026#242; un autonomo ostacolo all\u0026#8217;accoglimento della domanda di neutralizzazione, come peraltro rilevato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 febbraio 2023, n. 4845, citata dall\u0026#8217;INPS nelle proprie difese) rispetto all\u0026#8217;analoga regola scandita dall\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 in materia di totalizzazione, di cui la corrispondente previsione dettata per il cumulo gratuito riproduce la dizione testuale centrale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; nondimeno, la sezione regionale della Corte dei conti rimettente non coinvolge nelle censure l\u0026#8217;art. 1, comma 243, della legge n. 228 del 2012, n\u0026#233; si confronta con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, fosse anche solo per operare un \u003cem\u003edistinguishing\u003c/em\u003e rispetto alla disciplina della totalizzazione. Un tale tentativo \u0026#232; stato fatto, invece, dalla parte privata nella memoria illustrativa, ove \u0026#232; stato sostenuto che la normativa sul cumulo gratuito non avrebbe mutuato, dall\u0026#8217;istituto della totalizzazione, il vincolo del calcolo esclusivamente contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA prescindere dalla decisivit\u0026#224; o meno di tale argomento, tuttavia, non v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio che, qualora tale profilo non fosse stato trascurato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per portare il meccanismo del cumulo gratuito all\u0026#8217;attenzione di questa Corte al fine di invocare l\u0026#8217;applicazione anche a quest\u0026#8217;ultimo del principio di neutralizzazione, sarebbe stato necessario il promuovimento di un\u0026#8217;autonoma e distinta questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla relativa disciplina. E ci\u0026#242; proprio alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che con riguardo al suddetto principio, ha ripetutamente riservato a se stessa la valutazione delle fattispecie di volta in volta oggetto di giudizio, nei loro rapporti con le regole relative alla determinazione della retribuzione pensionabile, per la rilevata necessit\u0026#224; di modulare la portata della neutralizzazione sulle specificit\u0026#224; delle situazioni coinvolte (sentenze n. 112 del 2024 e n. 224 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; pu\u0026#242; sopperire a tale omissione l\u0026#8217;affermazione \u0026#8211; ancora una volta segnalata dalla parte privata \u0026#8211; con la quale la Corte dei conti rimettente sostiene che, nel caso trattato dalla sentenza n. 173 del 2018 e deciso con l\u0026#8217;applicazione del principio di neutralizzazione, la questione avrebbe riguardato \u0026#171;il calcolo della quota della pensione di cumulo tra due gestioni, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo\u0026#187;. In realt\u0026#224;, come correttamente evidenziato dalla difesa pubblica nella discussione in udienza, la questione qui in esame \u0026#232; del tutto nuova, perch\u0026#233; il cumulo preso in considerazione dal richiamato precedente di questa Corte non era certo quello disciplinato dalla legge n. 228 del 2012, non fosse altro perch\u0026#233;, in quella vicenda, il trattamento pensionistico oggetto del giudizio principale aveva avuto decorrenza da una data \u0026#8211; 1\u0026#176; luglio 2010 \u0026#8211; anteriore a quella di entrata in vigore della legge da ultimo citata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In definitiva, l\u0026#8217;insufficiente o, comunque, incompleta considerazione del quadro normativo, nei termini innanzi indicati, compromette l\u0026#8217;iter logico\u0026#8211;argomentativo delle censure (tra le tante, sentenze n. 20 del 2025, n. 184 del 2024; ordinanza n. 152 del 2023), sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza, determinando l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate (sentenza n. 177 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; \u0026#200; appena il caso di aggiungere che la Corte dei conti rimettente neppure si confronta, anche solo per escluderne eventualmente la pertinenza, con l\u0026#8217;art. 2, primo comma, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo il quale \u0026#171;[i]l trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: [\u0026#8230;] al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all\u0026#8217;assicurazione generale obbligatoria per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, la vecchiaia e i superstiti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell\u0026#8217;art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250717141601.pdf","oggetto":"Previdenza - Pensioni - Trattamento di quiescenza - Base pensionabile - Previsioni le quali non stabiliscono che, al raggiungimento dell\u0026#8217;et\u0026#224; pensionabile, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, a ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva minima - Denunciate disposizioni che, non prevedendo la possibilit\u0026#224; di neutralizzare i periodi di contribuzione aggiuntivi rispetto a quello minimo richiesto per l\u0026#8217;accesso al trattamento pensionistico, confliggono con il principio di ragionevolezza, inteso quale principio di razionalit\u0026#224; - Disciplina che determina, a fronte di un maggior impegno lavorativo, ulteriore rispetto ai requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico, una rilevante riduzione dell\u0026#8217;importo del trattamento medesimo - Incisione sull\u0026#8217;adeguatezza dell\u0026#8217;assegno percepito rispetto alle esigenze di vita del lavoratore in quiescenza - Violazione del diritto alla retribuzione proporzionata e adeguata e della garanzia previdenziale - Normativa che determina la possibilit\u0026#224; di riduzione della misura del trattamento pensionistico nei confronti dei soli dipendenti pubblici - Violazione della tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell\u0027ordinamento repubblicano - Lesione del principio che riconosce particolare valore sociale all\u0026#8217;attivit\u0026#224; dei pubblici impiegati che sono al servizio esclusivo della Nazione.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46928","titoletto":"Previdenza – In genere – Contribuzione “aggiuntiva”, successiva alla maturazione del diritto alla pensione – Necessità che essa possa solo incrementarne la misura e mai ridurla (principio di neutralizzazione) – Effetti – Esclusione dal computo complessivo della contribuzione eccedente la maturazione del requisito minimo, ove depauperi il trattamento virtualmente maturato (nel caso di specie: inammissibilità, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni statali che, per i dipendenti civili dello Stato e degli enti locali, non prevedono la possibilità di neutralizzare periodi di contribuzione aggiuntivi a quelli necessari per la maturazione del requisito minimo di anzianità, ove i primi depauperino la quota liquidata con il sistema retributivo). (Classif. 190001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn forza del principio della cosiddetta neutralizzazione della contribuzione nociva, è possibile escludere dal computo del trattamento pensionistico, con riferimento alle diverse tipologie di contributi di volta in volta oggetto di scrutinio, la contribuzione accreditata dopo la maturazione del requisito contributivo minimo, ove produttiva di un depauperamento del trattamento già virtualmente maturato e, dunque, di un effetto irragionevole, in quanto antitetico alla funzione fisiologica dei contributi previdenziali, finalizzati all’incremento della pensione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 224/2022 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e45161\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 264/1994 - mass. 20858\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, che compromette l’iter logico–argomentativo delle censure sia sulla rilevanza, sia sulla manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, Cost., dell’art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 e dell’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui, per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali, non prevedono la possibilità di neutralizzare i periodi di contribuzione che, aggiungendosi a quelli strettamente necessari ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva minima richiesta ai fini pensionistici, comportano un decremento della quota di trattamento liquidata con il sistema retributivo. La rimettente omette di considerare il chiaro disposto dell’art. 1, comma 243, della legge n. 228 del 2012, il quale, al fine di ottenere un’unica pensione attraverso il meccanismo del cumulo gratuito, impone di utilizzare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni, così costituendo un autonomo ostacolo all’accoglimento della domanda di neutralizzazione – come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, ugualmente non considerata, nemmeno a fini di un mero \u003cem\u003edistinguishing\u003c/em\u003e – rispetto alla regola scandita in materia di totalizzazione, di cui la corrispondente previsione dettata per il cumulo gratuito riproduce la dizione testuale centrale, a esclusione del vincolo del calcolo esclusivamente contributivo. A prescindere dalla decisività o meno di tale profilo di differenza, per invocare l’applicazione del principio di neutralizzazione anche al meccanismo del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, sarebbe stato comunque necessario promuovere un’autonoma e distinta questione di legittimità costituzionale sulla disposizione normativa da ultimo citata). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 20/2025 - mass. 46672; S. 184/2024 - mass. 46420; S. 177/2024 - mass. 46432; S. 112/2024 - mass. 46247; O. 152/2023 - mass. 45732; S. 173/2018 - mass. 40166; S. 61/1999 - mass. 24521\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1965","data_nir":"1965-07-26","numero":"965","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art3"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/12/1973","data_nir":"1973-12-29","numero":"1092","articolo":"43","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1973-12-29;1092~art43"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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