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Molise n. 11 del 2022 individuano rispettivamente il presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso, quale Dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di II livello e centro Hub regionale (con ripristino di tutte le unit\u0026#224; operative soppresse o ridimensionate); i presidi ospedalieri di Isernia e Termoli, come centri di primo livello (Spoke); nonch\u0026#233; la struttura sanitaria di Agnone, come presidio ospedaliero di zona particolarmente disagiata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4 della legge regionale impugnata attribuisce allo stabilimento di Venafro, funzionalmente collegato al presidio ospedaliero di Isernia, oltre alle attivit\u0026#224; proprie della \u0026#8220;Casa della Salute\u0026#8221;, il primo soccorso \u0026#8220;H24\u0026#8221;, la medicina per lungodegenza e la riabilitazione ospedaliera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5 della impugnata legge reg. Molise n. 11 del 2022 attribuisce le medesime competenze allo stabilimento di Larino, funzionalmente collegato al presidio ospedaliero di Termoli, con l\u0026#8217;aggiunta della terapia iperbarica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6 prevede che nei presidi di Termoli e Isernia le strutture emodinamiche funzionino nell\u0026#8217;arco completo delle ventiquattro ore per garantire parit\u0026#224; di accesso sul territorio regionale alle procedure salvavita in caso di infarto del miocardio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 7 stabilisce che le indicazioni della legge regionale impugnata integrano il servizio minimo organizzato per i bisogni dei cittadini molisani e che ogni loro modifica deve essere condivisa dal Consiglio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, in ordine ai contenuti della legge reg. Molise n. 11 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che la medesima contrasta anzitutto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale \u0026#8211; evidenzia il ricorrente \u0026#8211; sarebbe ormai consolidata nel senso di escludere che, in vigenza di un piano di rientro dal disavanzo sanitario, la regione che lo ha sottoscritto possa legiferare in materia sanitaria, trattandosi di accordo vincolante tra la stessa e lo Stato al fine di rimediare ad una situazione di deficit del sistema sanitario, mediante il contenimento della spesa pubblica, con garanzia al contempo dei livelli essenziali di assistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo questa Corte costituirebbe quindi un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)\u0026#187;, secondo cui sono vincolanti, per le regioni che li abbiano sottoscritti, i piani di rientro e i programmi operativi che \u0026#8211; ai sensi del citato art. 2, commi 88 e 88-bis \u0026#8211; ne costituiscono attuazione e aggiornamento (vengono richiamate, in particolare, le sentenze n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La legge regionale impugnata si porrebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., in quanto conterrebbe norme in materia sanitaria che, nella Regione Molise, sono sottratte ai suoi organi istituzionali, in virt\u0026#249; del gi\u0026#224; richiamato commissariamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta Corte avrebbe infatti pi\u0026#249; volte affermato che l\u0026#8217;operato del commissario ad acta, incaricato dell\u0026#8217;attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la regione interessata, sopraggiunge all\u0026#8217;esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un\u0026#8217;attivit\u0026#224; che pure \u0026#232; imposta dalle esigenze della finanza pubblica. \u0026#200;, dunque, proprio tale dato \u0026#8211; in uno con la constatazione che l\u0026#8217;esercizio del potere sostitutivo \u0026#232;, nella specie, imposto dalla necessit\u0026#224; di assicurare la tutela dell\u0026#8217;unit\u0026#224; economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual \u0026#232; quello alla salute \u0026#8211; a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all\u0026#8217;esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, anche qualora agissero per via legislativa, pena la violazione dell\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost. (tra le altre, vengono citate le sentenze n. 14 del 2017 e n. 266 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte avrebbe inoltre chiarito che l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l\u0026#8217;interferenza \u0026#232; meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro, con la conseguenza che il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si tradurrebbe, dunque, in un effetto interdittivo di qualsiasi disposizione attinente agli impegni assunti dal commissario ad acta, potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e indirettamente ostacolare l\u0026#8217;unitariet\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente, l\u0026#8217;applicazione di tali principi alla legge regionale impugnata comporterebbe che le sue disposizioni, in quanto aventi ad oggetto la riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, interferiscano in tutta evidenza con i compiti esclusivi del commissario ad acta nominato per l\u0026#8217;attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario molisano, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, posto che il piano di rientro non si \u0026#232; concluso nei termini previsti ed \u0026#232; proseguito tramite l\u0026#8217;adozione di diversi programmi operativi, competerebbe solo all\u0026#8217;attuale commissario ad acta \u0026#8211; il cui mandato \u0026#232; definito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, richiamata dalla delibera di nomina del 5 agosto 2021 \u0026#8211; procedere alla programmazione ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete di emergenza-urgenza e delle reti tempo dipendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;indicato programma operativo sarebbe ancora in corso di elaborazione e il tavolo per il monitoraggio dell\u0026#8217;attuazione del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all\u0026#8217;assistenza ospedaliera) avrebbe gi\u0026#224; rilasciato, nella seduta del 28 luglio 2021, parere favorevole alle proposte formulate dal commissario proprio in tema di organizzazione della rete ospedaliera e dell\u0026#8217;emergenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; La legge regionale impugnata interferirebbe quindi direttamente con i compiti del commissario ad acta, nella persona del Presidente della Regione Molise, che infatti \u0026#8211; con nota del 28 giugno 2022 \u0026#8211; ha intimato al Consiglio regionale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, di provvedere nel termine di sessanta giorni all\u0026#8217;abrogazione della legge in esame, emanata in violazione delle competenze legislative regionali. Tale richiesta \u0026#232; stata inoltre inviata, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il ricorrente chiede altres\u0026#236; la sospensione dell\u0026#8217;efficacia delle disposizioni impugnate, ai sensi dell\u0026#8217;art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall\u0026#8217;art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiesta \u0026#232; motivata in relazione al rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all\u0026#8217;interesse pubblico e ai diritti dei cittadini assistiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 10 gennaio 2023, il ricorrente ha insistito per la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge impugnata nei termini illustrati nell\u0026#8217;atto introduttivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La Regione Molise non si \u0026#232; costituita in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;intero testo della legge reg. Molise n. 11 del 2022, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale impugnata definisce l\u0026#8217;assetto dell\u0026#8217;organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, con individuazione delle competenze dei singoli presidi in cui si articola il servizio sanitario regionale, anche in relazione ai rapporti con le strutture private accreditate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente la legge regionale impugnata contrasterebbe, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con il principio di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall\u0026#8217;art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui la Regione \u0026#232; vincolata al rispetto del piano di rientro concordato con lo Stato per il superamento del disavanzo sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge reg. Molise n. 11 del 2022 si porrebbe, altres\u0026#236;, in contrasto con l\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; \u0026#8211; a fronte del commissariamento della Regione Molise per l\u0026#8217;attuazione del piano di rientro da disavanzo sanitario \u0026#8211; sarebbe intervenuta in ambiti oggetto di mandato commissariale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va rilevata l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del ricorso, bench\u0026#233; lo stesso abbia per oggetto l\u0026#8217;intero testo della legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, risultano ammissibili le questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi, sempre che le leggi impugnate siano \u0026#171;caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure\u0026#187; (sentenze n. 143 e n. 128 del 2020, n. 194 del 2019 e n. 247 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; questo il caso della legge reg. Molise n. 11 del 2022. Essa, composta di otto articoli, presenta infatti un contenuto certamente unitario, avendo ad oggetto la riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, individuando le competenze dei singoli presidi del territorio regionale (articoli da 1 a 6), prescrivendo che l\u0026#8217;eventuale modifica delle medesime debba essere condivisa dal Consiglio regionale (art. 7) e fissando l\u0026#8217;entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (art. 8). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Nel merito entrambe le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato che la disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria \u0026#232; riconducibile a un duplice ambito di potest\u0026#224; legislativa concorrente, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis, sentenza n. 278 del 2014). In particolare, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per la regione che li abbia sottoscritti, i piani di rientro e i programmi operativi che \u0026#8211; ai sensi dei commi 88 e 88-bis del medesimo art. 2 \u0026#8211; ne costituiscono attuazione e aggiornamento; la regione \u0026#232; quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro (sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualora si verifichi una persistente inerzia della regione rispetto alle attivit\u0026#224; richieste da tali accordi, l\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost. consente l\u0026#8217;esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, al fine di assicurare contemporaneamente l\u0026#8217;unit\u0026#224; economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute, tutelato dall\u0026#8217;art. 32 Cost. (sentenze n. 117 del 2018, n. 106 e n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 227 del 2015). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla portata del potere sostitutivo di cui all\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost. \u0026#232; da ultimo intervenuta la sentenza n. 168 del 2021, chiarendo che lo stesso \u0026#171;si caratterizza per una necessaria temporaneit\u0026#224; e cedevolezza\u0026#187;, posto che l\u0026#8217;istituzione statale \u0026#171;\u0026#232; chiamata ad assumersi la \u0026#8220;responsabilit\u0026#224;\u0026#8221; (sentenza n. 43 del 2004) di risolvere nel minor tempo possibile la crisi dissipativa di un determinato ente autonomo, s\u0026#236; da rimetterlo in condizione di tornare a garantire i beni da questo invece al momento compromessi\u0026#187;; in tale ambito, \u0026#171;lo Stato non pu\u0026#242; mancare di raggiungere l\u0026#8217;effetto utile ed \u0026#232; tenuto ad impegnare, se del caso, le proprie migliori energie e anche adeguate risorse finanziarie\u0026#187;, occorrendo \u0026#171;comunque garantire un punto di equilibrio che impedisca, a danno di tutta la Repubblica, il cronicizzarsi di una condizione di crisi, che risulterebbe lesiva di plurimi principi costituzionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;esercizio del potere sostitutivo in esame, il Governo pu\u0026#242; nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), \u0026#171;devono restare, fino all\u0026#8217;esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali \u0026#8211; anche qualora questi agissero per via legislativa \u0026#8211; pena la violazione dell\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost.\u0026#187; (sentenze n. 247 e n. 199 del 2018 e n. 106 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 14 del 2017 e n. 78 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato che l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge regionale per violazione dell\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost. sussiste anche \u0026#171;quando l\u0026#8217;interferenza \u0026#232; meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro\u0026#187; (sentenze n. 247 e n. 117 del 2018, n. 190, n. 106 e n. 14 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 266 del 2016, n. 227 del 2015 e n. 110 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Dai principi enunciati discende l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge regionale impugnata per violazione di entrambi i parametri evocati dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario regionale, secondo l\u0026#8217;Accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 tra Ministro della salute, Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze e Presidente della Regione Molise, sottopone all\u0026#8217;approvazione dei Ministri indicati i provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria che afferiscono, tra l\u0026#8217;altro, alla \u0026#171;riconversione/chiusura/apertura di strutture e riformulazione del piano di edilizia sanitaria\u0026#187; e ai \u0026#171;requisiti e standard per l\u0026#8217;accreditamento per strutture private\u0026#187; (art. 3, comma 6). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon essendosi concluso nei termini previsti, il piano di rientro \u0026#232; proseguito con diversi programmi operativi: tutti \u0026#8211; inclusi quello attinente al periodo 2019-2021, approvato con decreto del commissario ad acta n. 94 del 2021, e quello relativo al periodo 2022-2024, ancora in corso di elaborazione \u0026#8211; dedicano ampio spazio all\u0026#8217;assetto della riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, che con ogni evidenza rappresenta una componente essenziale della programmazione ai fini del raggiungimento dell\u0026#8217;azzeramento del disavanzo sanitario. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; trova conferma anche nella delibera del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, con cui \u0026#232; stato nominato l\u0026#8217;attuale commissario ad acta, nella persona del Presidente della Regione Molise e che rinvia \u0026#8211; per gli specifici contenuti del mandato commissariale \u0026#8722; a quanto stabilito dalla delibera di nomina del precedente commissario, risalente al 31 marzo 2021. Quest\u0026#8217;ultima, infatti, espressamente include, tra gli interventi prioritari assegnati al commissario, \u0026#171;iii) la programmazione ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete di emergenza-urgenza e delle reti tempo dipendenti, in coerenza con il fabbisogno assistenziale e [...] con le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8722; Nel caso di specie \u0026#232; dunque evidente che la legge regionale impugnata \u0026#8722; attenendo in via esclusiva alla organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, anche con riferimento ai rapporti con le strutture private accreditate \u0026#8722; contrasta con il piano di rientro concernente il disavanzo sanitario molisano, come attuato dai relativi programmi operativi, ed interferisce altres\u0026#236; con i poteri dell\u0026#8217;attuale commissario ad acta, per come definiti alla lettera iii) della delibera del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021; da ci\u0026#242; consegue la violazione, rispettivamente, degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Va, pertanto, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge reg. Molise n. 11 del 2022, restando conseguentemente assorbita l\u0026#8217;istanza di sospensione avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri (ex plurimis, sentenza n. 168 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Da ultimo, questa Corte non pu\u0026#242; esimersi dal rilevare l\u0026#8217;anomalia di un commissariamento della sanit\u0026#224; regionale che si protrae da oltre tredici anni (si ricorda che la nomina del primo commissario ad acta risale al 24 luglio 2009), senza che gli obiettivi per cui \u0026#232; stato predisposto siano stati raggiunti, con tutte le ripercussioni che esso determina sulla forma di governo regionale, sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sull\u0026#8217;equilibrio finanziario della sanit\u0026#224;. Del resto, questa Corte ha gi\u0026#224; affermato in diverse occasioni che \u0026#171;il lungo protrarsi del commissariamento costituisce un sintomo negativo dell\u0026#8217;andamento di questo processo, cosicch\u0026#233; si accentua l\u0026#8217;esigenza di soluzioni strutturali univoche ed efficaci e del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo concepite\u0026#187; (sentenza n. 117 del 2018, relativa alla Regione Campania; nello stesso senso, sentenza n. 168 del 2021, relativa alla Regione Calabria).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Molise 23 giugno 2022, n. 11 (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza \u0026#8211; Linee guida).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Molise - Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza sul territorio regionale - Previsioni riguardanti la definizione, le funzioni e l\u0027organizzazione dei presidi ospedalieri, dei centri spoke e degli stabilimenti della rete e dei servizi ospedalieri regionali.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45340","titoletto":"Giudizio costituzionale - Oggetto - Impugnazione in via principale di una intera legge - Ammissibilità - Condizioni - Normativa omogenea e tutta coinvolta dalle censure. (Classif. 111006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eRisultano ammissibili le questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi, sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 143/2020 - mass. 43406; S. 128/2020 - mass. 43486; S. 194/2019 - mass. 42904; S. 247/2018 - mass. 40430\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è ammissibile il ricorso del Governo avverso l\u0027intero testo della legge reg. Molise n. 11 del 2022, in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, composta di otto articoli, dal contenuto unitario).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45341","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"23/06/2022","data_nir":"2022-06-23","numero":"11","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45341","titoletto":"Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Riconducibilità della relativa disciplina alla potestà legislativa concorrente nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Potere sostitutivo straordinario del Governo in caso di inerzia regionale, inclusa la possibilità di nominare un commissario ad acta - Obbligo per le regioni di non interferire con i compiti ad esso affidati (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della legge reg. Molise che riorganizza la rete ospedaliera e di emergenza del Servizio sanitario regionale, con assorbimento dell\u0027istanza di sospensione cautelare). (Classif. 231008).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. In particolare, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall\u0027art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per la regione che li abbia sottoscritti, i piani di rientro e i programmi operativi che - ai sensi dei commi 88 e 88-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del medesimo art. 2 - ne costituiscono attuazione e aggiornamento; la regione è quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 14/2017 - mass. 39464; S. 266/2016 - mass. 39257; S. 278/2014 - mass. 38203\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eQualora si verifichi una persistente inerzia della regione rispetto alle attività richieste dai piani di rientro dal disavanzo sanitario, l\u0027art. 120, secondo comma, Cost. consente l\u0027esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, al fine di assicurare contemporaneamente l\u0027unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute, tutelato dall\u0027art. 32 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 117/2018 - mass. 41263; S. 106/2017 - mass. 40641; S. 14/2017 - mass. 39464; S. 266/2016 - mass. 39257; S. 227/2015 - mass. 38596\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNell\u0027esercizio del potere sostitutivo \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 120, secondo comma, Cost., che si caratterizza per una necessaria temporaneità e cedevolezza, il Governo può nominare un commissario \u003cem\u003ead acta\u003c/em\u003e, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi, devono restare, fino all\u0027esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza - anche meramente potenziale - degli organi regionali, anche qualora questi agissero per via legislativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 168/2021 - mass. 44187; S. 247/2018 - mass. 40430; S. 199/2018 - mass. 40323; S. 190/2017 - mass. 40409; S. 117/2018 - mass. 41263; S. 106/2017 - mass. 40641; S. 14/2017 - mass. 39464; S. 266/2016 - mass. 39257; S. 227/2015 - mass. 38596; S. 110/2014 - mass. 37907; S. 78/2011 - mass. 35469; S. 43/2004 - mass. 28311\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., la legge reg. Molise n. 11 del 2022, con assorbimento dell\u0027istanza di sospensione cautelare. La legge regionale impugnata dal Governo - attenendo in via esclusiva all\u0027organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, anche con riferimento ai rapporti con le strutture private accreditate - contrasta con il piano di rientro, tutt\u0027ora in corso, concernente il disavanzo sanitario molisano, come attuato dai relativi programmi operativi, ed interferisce con i poteri dell\u0027attuale commissario \u003cem\u003ead acta\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 168/2021 - mass. 44187; S. 168/2018 - mass. 40132; S. 117/2018 - mass. 41263\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45340","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"23/06/2022","data_nir":"2022-06-23","numero":"11","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42976","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 20/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"635","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43595","autore":"Ronchetti L.","titolo":"Il Molise come Isola? La XX Regione d’Italia e la giustizia sociale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2-3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42713","autore":"Tomassini E.","titolo":"Il difficile cammino delle autonomie territoriali nel riparto competenziale dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. e),  e terzo comma della Costituzione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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