HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:242 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 3.407152 "namelookup_time" => 0.000259 "connect_time" => 0.174318 "pretransfer_time" => 1.130637 "size_download" => 81121.0 "speed_download" => 23809.0 "starttransfer_time" => 2.816307 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 46964 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 1130534 "connect_time_us" => 174318 "namelookup_time_us" => 259 "pretransfer_time_us" => 1130637 "starttransfer_time_us" => 2816307 "total_time_us" => 3407152 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770682889.9973 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:242" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:242 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Tue, 10 Feb 2026 00:21:32 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Tue, 10 Feb 2026 00:21:32 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"242","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"BUSCEMA","relatore":"BUSCEMA","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"08/11/2022","data_decisione":"09/11/2022","data_deposito":"01/12/2022","pubbl_gazz_uff":"07/12/2022","num_gazz_uff":"49","norme":"Artt. 1, c. 2°, 5 e 6 della legge della Regione Puglia 06/08/2021, n. 28, e art. 7 della legge della Regione Puglia 30/11/2021, n. 36.","atti_registro":"ric. 59/2021 e 10/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 242\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale), e dell\u0026#8217;art. 7 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 36, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell\u0026#8217;Istituto regionale pugliese per la storia dell\u0026#8217;antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale)\u0026#187;, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 4 ottobre 2021 e il 1\u0026#176; febbraio 2022, depositati in cancelleria il 12 ottobre 2021 e il 3 febbraio 2022, iscritti, rispettivamente, al n. 59 del registro ricorsi 2021 e al n. 10 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 44 dell\u0026#8217;anno 2021 e n. 10 dell\u0026#8217;anno 2022. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Regione Puglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 novembre 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Isabella Fornelli per la Regione Puglia; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell\u0026#8217;articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); all\u0026#8217;art. 5 del decreto del Ministro della sanit\u0026#224; 18 maggio 2001, n. 279, recante \u0026#171;Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124\u0026#187;; all\u0026#8217;Allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, dopo aver istituito il \u0026#171;servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale \u0026#8211; ESOMA\u0026#187; (comma 1), disponeva al comma 2, nella versione originaria, che \u0026#171;[i]l servizio \u0026#232; garantito dal Servizio sanitario regionale in totale esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, come previsto dalla normativa vigente sul sospetto diagnostico per malattia genetica rara, prevista dai Livelli essenziali di assistenza (LEA), previa prescrizione di un dirigente medico specialista in servizio presso le unit\u0026#224; operative di genetica medica ovvero specialista di branca in relazione all\u0026#8217;ambito di afferenza del caso sospetto, ed \u0026#232; indirizzato con finalit\u0026#224; prognostiche, di definizione del rischio riproduttivo e impatto sul management clinico nei confronti di: feto con malformazioni, specie se multiple o associate; neonato in condizioni critiche; pazienti con sospetto sindromico per malattia rara, con sintomi di malattia e privi di diagnosi o causa biologica; cittadini con condizione genetica nota su base anamnestica familiare e desiderosi di conoscere la probabilit\u0026#224; di sviluppare la stessa condizione; cittadini appartenenti a gruppo o popolazione con alto rischio di sviluppare una patologia genetica e desiderosi di conoscere la probabilit\u0026#224; di trasmettere la stessa patologia alla prole; cittadini parte di coppie con una o pi\u0026#249; gravidanze a evoluzione infausta nel secondo o terzo trimestre di gravidanza, comprese le morti in epoca perinatale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo art. 5, nella versione originaria, prevedeva che \u0026#171;[i]n caso d\u0026#8217;identificazione della mutazione genetica responsabile della condizione, il paziente o la famiglia sono indirizzati presso l\u0026#8217;Unit\u0026#224; operativa di genetica medica richiedente per effettuare una completa consulenza specialistica, la definizione della prognosi e del rischio riproduttivo/familiare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, anche questo nella versione originaria, prescriveva che \u0026#171;[i]l paziente con malattia genetica e rara sar\u0026#224; poi riferito ai Centri dei presidi di rete nazionale per le malattie rare (ReMaR)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutte le disposizioni impugnate sono state sostituite dall\u0026#8217;art. 7 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 36, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell\u0026#8217;Istituto regionale pugliese per la storia dell\u0026#8217;antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale)\u0026#187;, anch\u0026#8217;esso \u0026#8211; come di dir\u0026#224; \u0026#8211; impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella versione originaria, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto provvederebbe alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), includendovi il servizio di analisi genomica in considerazione, funzionale all\u0026#8217;individuazione e al trattamento sanitario delle malattie genetiche rare, e prevedendo l\u0026#8217;esenzione del paziente dalla partecipazione al relativo costo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo, la disposizione avrebbe invaso la materia di competenza esclusiva del legislatore statale, il quale, in particolare, con l\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 124 del 1998, avrebbe demandato a un regolamento ministeriale, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;identificazione delle malattie rare che danno diritto all\u0026#8217;esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza da esso indicate (comma 1), incluse quelle diagnostiche (comma 4). In attuazione di tale previsione, \u0026#232; intervenuto il d.m. n. 279 del 2001, il quale, nel disciplinare \u0026#171;le modalit\u0026#224; di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza\u0026#187; e nell\u0026#8217;individuare \u0026#171;specifiche forme di tutela per i soggetti affetti dalle suddette malattie\u0026#187; (art. 1), ha istituito la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, i cui presidi sono dotati anche di servizi per la diagnostica biochimica e genetico-molecolare (art. 2, commi 1 e 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;assetto uniforme su tutto il territorio nazionale, come poc\u0026#8217;anzi tratteggiato, si sarebbe discostata la disciplina regionale in esame, prevedendo la gratuit\u0026#224; della prestazione anche quando essa non sia prescritta da uno specialista del Servizio sanitario nazionale (SSN), non sia eseguita presso uno dei presidi della Rete nazionale e sia erogabile anche in caso di mera curiosit\u0026#224; prognostica o di rischio riproduttivo, discostandosi cos\u0026#236; da quanto prevederebbe l\u0026#8217;art. 5 del d.m. n. 279 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute, in quanto, al fine di garantire l\u0026#8217;appropriatezza prescrittiva, la consulenza del medico genetista prevista dalla disposizione impugnata dovrebbe precedere e non seguire l\u0026#8217;esecuzione del test, cos\u0026#236; come disporrebbe l\u0026#8217;art. 5 del d.m. n. 279 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il successivo art. 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, commi 1, 2, 3 e 7, del d.m. n. 279 del 2001, perch\u0026#233; il test possa essere eseguito gratuitamente, l\u0026#8217;invio dell\u0026#8217;assistito al centro di riferimento per le malattie rare dovrebbe avvenire immediatamente dopo il sospetto diagnostico e non successivamente, come disporrebbe la norma regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Infine, tutte le disposizioni impugnate violerebbero i principi in materia di tutela della salute espressi dalla normativa statale in precedenza menzionata quanto a coinvolgimento di personale non appartenente al Servizio sanitario nazionale o alla Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, principi tra cui annoverare anche quelli espressi dall\u0026#8217;Allegato 4 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, laddove prevede: \u0026#171;Patologie diagnosticabili con le prestazioni di Genetica Medica su prescrizione specialistica. Per la diagnosi di malattia rara di cui all\u0026#8217;allegato 7, i test genetici sono prescritti dagli specialisti operanti in un Presidio della rete nazionale per le malattie rare individuato per la malattia rara o il gruppo a cui la malattia appartiene\u0026#187; (Allegato genetica colonna \u0026#8220;A\u0026#8221;: genetica medica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Puglia, deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale proposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Preliminarmente, la resistente sostiene che non sarebbe ammissibile l\u0026#8217;impugnativa della normativa regionale per violazione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto tale censura non sarebbe menzionata nella deliberazione a ricorrere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, dopo aver sinteticamente descritto il contenuto generale della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 ed evidenziato come essa non abbia inteso disciplinare l\u0026#8217;intera genomica quale branca della medicina, ma solo apprestare e regolare un servizio di analisi molecolare a fini diagnostici, sottolineandone efficacia ed economicit\u0026#224;, la resistente sostiene che la normativa regionale non prevederebbe prestazioni extra LEA, ma si limiterebbe a disciplinare, in conformit\u0026#224; con quanto previsto dall\u0026#8217;art. 15, comma 4, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, le modalit\u0026#224; di erogazione di prestazioni gi\u0026#224; rientranti nei LEA, cos\u0026#236; come risulterebbe dall\u0026#8217;Allegato 4 al medesimo d.P.C.m. (voci da G1.01 a G1.47).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione, inoltre, l\u0026#8217;impugnato art. 2, comma 1, non derogherebbe a quanto previsto dal d.m. n. 279 del 2001, cos\u0026#236; come reso evidente dall\u0026#8217;espresso richiamo a quanto previsto \u0026#171;dalla normativa vigente sul sospetto diagnostico per malattia genetica rara\u0026#187;. Di conseguenza, la prestazione risulterebbe gratuita solo quando prescritta da uno specialista del SSN presso uno dei presidi della Rete nazionale, come si evincerebbe chiaramente dall\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nonch\u0026#233; dallo stesso art. 5 impugnato. Parimenti, l\u0026#8217;erogazione della prestazione non avverrebbe sulla scorta di un mero pronostico o desiderio conoscitivo, essendo comunque necessario un \u0026#171;sospetto diagnostico\u0026#187; dello specialista richiedente, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della medesima legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnalogamente, non sarebbero fondate le censure rivolte all\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, atteso che il \u0026#171;sospetto diagnostico\u0026#187; normativamente richiesto renderebbe evidente come la consulenza debba precedere il test, oltre che seguirlo al fine di interpretarne l\u0026#8217;esito, cos\u0026#236; come prevederebbe l\u0026#8217;accordo sancito il 15 luglio 2004, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome sulle \u0026#171;Linee-guida per le attivit\u0026#224; di genetica medica\u0026#187;, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;Allegato 4 al d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (voce G9.01).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, nemmeno la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 sarebbe fondata, trattandosi di disposizione riferita al caso in cui la diagnosi induca ad avviare l\u0026#8217;interessato a centri diversi da quelli inizialmente identificati sulla base del sospetto diagnostico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Con memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la resistente ha evidenziato come le disposizioni impugnate siano state sostituite dall\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 nel senso auspicato dal ricorrente, con la conseguenza che, in mancanza di applicazione medio tempore, dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale a esse relative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la Regione ha sostanzialmente ribadito difese ed eccezioni gi\u0026#224; svolte nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione al d.lgs. n. 124 del 1998 e al d.m. n. 279 del 2001, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;impugnato art. 7: a) sostituisce l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilendo che \u0026#171;[i]l Servizio \u0026#232; garantito dal Servizio sanitario regionale (SSR) in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare dal decreto del ministero della sanit\u0026#224; 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell\u0027articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124), in conseguenza di sospetto per malattia rara formulato da specialista di genetica medica o di branca del Servizio sanitario nazionale (SSN), operante nei presidi della rete nazionale delle malattie rare istituiti con Delib. G.R. 13 marzo 2018, n. 329. Il test \u0026#232; erogato in presenza di sospetto per condizioni su base genetica o erede-familiare in epoca prenatale o postnatale, ed \u0026#232; finalizzato all\u0026#8217;inquadramento nosologico e del piano terapeutico-assistenziale ottimale\u0026#187; (comma 1); b) aggiunge il comma 2-bis al predetto art. 1, secondo cui \u0026#171;[n]ei casi di cui al comma 2, nel rispetto del D.M. n. 279/2001 e a causa delle difficolt\u0026#224; e della complessit\u0026#224; dell\u0026#8217;iter diagnostico per le malattie rare, lo specialista del SSN pu\u0026#242; estendere l\u0026#8217;indagine genetica ai familiari, al fine di diagnosticare una malattia rara con origine genetica\u0026#187; (comma 2); c) sostituisce l\u0026#8217;art. 5 della medesima legge regionale, stabilendo che, \u0026#171;[i]n caso di identificazione della mutazione genetica, il Laboratorio di medicina genomica comunica l\u0026#8217;esito allo specialista del SSN del Presidio di riferimento della rete delle malattie rare di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 2\u0026#187; (comma 3); d) sostituisce l\u0026#8217;art. 6 della reg. Puglia n. 28 del 2021, prevedendo che \u0026#171;[i]l Centro della Rete nazionale malattie rare provvede alla presa in carico del paziente ed eventualmente dei familiari. Il Laboratorio di medicina genomica di cui all\u0026#8217;articolo 4 provvede se richiesto a effettuare eventuali e ulteriori rilievi sul dato genetico e approfondimenti molecolari finalizzati a completare l\u0026#8217;inquadramento diagnostico e a ottimizzazione la presa in carico del paziente\u0026#187; (comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo il ricorrente la sostituzione dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, da un lato, non avrebbe eliminato le difformit\u0026#224; di detta disposizione rispetto a quanto prescritto dal d.lgs. n. 124 del 1998 e dal d.m. n. 279 del 2001, i quali prevederebbero l\u0026#8217;assunzione dei costi da parte del SSN solo in caso di accertata evidenza della malattia e non di mero sospetto; dall\u0026#8217;altro, la prestazione non rientrerebbe nei LEA e quindi non sarebbe erogabile dalla Regione Puglia, astretta dai vincoli del piano di rientro dal deficit sanitario, cui sarebbe ancora soggetta. Ne deriverebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, espressivo di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che precluderebbe l\u0026#8217;erogazione di prestazioni sanitarie ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza. La previsione regionale, peraltro, distoglierebbe risorse dalla copertura di questi ultimi, conseguentemente determinando anche la violazione dell\u0026#8217;art. 81 Cost., oltre che dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer le stesse ragioni, anche i residui commi dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 violerebbero gli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., prevedendo prestazioni sanitarie non incluse nei LEA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Puglia, deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, la non fondatezza delle questioni promosse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Ad avviso della resistente, anzitutto, sarebbe inammissibile l\u0026#8217;impugnativa rivolta ai commi 2, 3 e 4 dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, in quanto disposizioni non menzionate nella deliberazione a impugnare del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn subordine, sarebbero inammissibili le questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto l\u0026#8217;asserita violazione non sarebbe assistita da adeguata motivazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sarebbe inammissibile anche la censura formulata in relazione al d.lgs. n. 124 del 1998 e al d.m. n. 279 del 2001, trattandosi di parametri genericamente evocati e non menzionati nella deliberazione a impugnare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni promosse non sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver sommariamente descritto il contenuto della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, la resistente evidenzia come le modifiche apportate alla disciplina ivi recata siano volte a recepire i rilievi statali a essa mossi, in spirito di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRibadito l\u0026#8217;intento di rendere fruibile un innovativo servizio diagnostico particolarmente efficace, la Regione sottolinea come l\u0026#8217;impugnato art. 7, comma 1, preveda l\u0026#8217;erogazione gratuita del servizio al ricorrere delle condizioni previste dal d.lgs. n. 124 del 1998 e dal d.m. n. 279 del 2001, dunque andrebbe esclusa ogni difformit\u0026#224; da quanto disposto dal legislatore statale, a maggior ragione considerando che l\u0026#8217;art. 5 del d.m. n. 279 del 2001 prevederebbe l\u0026#8217;esenzione dal costo della prestazione diagnostica anche in caso di mero sospetto o non solo di accertamento della malattia rara, cos\u0026#236; come, peraltro, imporrebbe la logica prima ancora che la normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della ricorrente, inoltre, nella disposizione impugnata non sarebbe ravvisabile alcuna violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in quanto la prestazione sarebbe inclusa nei LEA, come risulterebbe dall\u0026#8217;Allegato 4 (voci da G1.01 a G1.47) richiamato dall\u0026#8217;art. 15 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017: il sequenziamento dell\u0026#8217;esoma non sarebbe altro che un sequenziamento di geni, senza che la previsione regionale possa dettagliare le singole situazioni cliniche, mutando in relazione a esse il numero dei geni da analizzare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe medesime considerazioni varrebbero per l\u0026#8217;art. 7, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, che permetterebbe di estendere l\u0026#8217;indagine genetica ai familiari, ove necessario a fini diagnostici \u0026#8211; conformemente a quanto sarebbe previsto dall\u0026#8217;art. 4, comma 2, del d.m. n. 279 del 2001 \u0026#8211; e consentirebbero di coordinare la disciplina regionale con quest\u0026#8217;ultimo decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Con memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la resistente ha sostanzialmente ribadito difese ed eccezioni precedentemente formulate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 124 del 1998; all\u0026#8217;art. 5 del d.m. n. 279 del 2001 e all\u0026#8217;Allegato 4 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte le disposizioni impugnate sono state sostituite dall\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, anch\u0026#8217;esso impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, dopo aver istituito il \u0026#171;servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale \u0026#8211; ESOMA\u0026#187; (comma 1), disponeva, nella versione originaria del comma 2, che \u0026#171;[i]l servizio \u0026#232; garantito dal Servizio sanitario regionale in totale esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, come previsto dalla normativa vigente sul sospetto diagnostico per malattia genetica rara, prevista dai Livelli essenziali di assistenza (LEA), previa prescrizione di un dirigente medico specialista in servizio presso le unit\u0026#224; operative di genetica medica ovvero specialista di branca in relazione all\u0026#8217;ambito di afferenza del caso sospetto, ed \u0026#232; indirizzato con finalit\u0026#224; prognostiche, di definizione del rischio riproduttivo e impatto sul management clinico nei confronti di: feto con malformazioni, specie se multiple o associate; neonato in condizioni critiche; pazienti con sospetto sindromico per malattia rara, con sintomi di malattia e privi di diagnosi o causa biologica; cittadini con condizione genetica nota su base anamnestica familiare e desiderosi di conoscere la probabilit\u0026#224; di sviluppare la stessa condizione; cittadini appartenenti a gruppo o popolazione con alto rischio di sviluppare una patologia genetica e desiderosi di conoscere la probabilit\u0026#224; di trasmettere la stessa patologia alla prole; cittadini parte di coppie con una o pi\u0026#249; gravidanze a evoluzione infausta nel secondo o terzo trimestre di gravidanza, comprese le morti in epoca perinatale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, la norma violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto provvederebbe alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), includendovi la prestazione in considerazione, con esenzione della partecipazione al relativo costo. Ci\u0026#242; peraltro difformemente dalla disciplina nazionale, recata in particolare dall\u0026#8217;art. 5 del d.m. n. 279 del 2001 \u0026#8211; adottato ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 124 del 1998 \u0026#8211; prevedendo la gratuit\u0026#224; anche quando la prestazione non sia prescritta da uno specialista del Servizio sanitario nazionale (SSN), non sia eseguita presso uno dei pres\u0026#236;di della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare e in caso di mera curiosit\u0026#224; prognostica o di rischio riproduttivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il successivo art. 5 della medesima legge regionale, nella versione normativa originaria, prevedeva che \u0026#171;[i]n caso d\u0026#8217;identificazione della mutazione genetica responsabile della condizione, il paziente o la famiglia sono indirizzati presso l\u0026#8217;Unit\u0026#224; operativa di genetica medica richiedente per effettuare una completa consulenza specialistica, la definizione della prognosi e del rischio riproduttivo/familiare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la disposizione violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute, in quanto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, la consulenza del medico genetista dovrebbe precedere e non seguire l\u0026#8217;esecuzione del test.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella versione normativa originaria, prescriveva che \u0026#171;[i]l paziente con malattia genetica e rara sar\u0026#224; poi riferito ai Centri dei presidi di rete nazionale per le malattie rare (ReMaR)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, la disposizione violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, affinch\u0026#233; il test possa essere eseguito gratuitamente, l\u0026#8217;invio dell\u0026#8217;assistito al centro di riferimento per le malattie rare dovrebbe avvenire immediatamente dopo il sospetto diagnostico e non successivamente al test.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Infine, tutte le disposizioni impugnate violerebbero l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute, consentendo, in difformit\u0026#224; dal d.m. n. 279 del 2001 e dall\u0026#8217;Allegato 4 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, il coinvolgimento di personale estraneo al SSN.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione al d.lgs. n. 124 del 1998 e al d.m. n. 279 del 2001, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnato art. 7: a) sostituisce l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilendo che \u0026#171;[i]l Servizio \u0026#232; garantito dal Servizio sanitario regionale (SSR) in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare dal decreto del ministero della sanit\u0026#224; 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell\u0027articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124), in conseguenza di sospetto per malattia rara formulato da specialista di genetica medica o di branca del Servizio sanitario nazionale (SSN), operante nei presidi della rete nazionale delle malattie rare istituiti con Delib. G.R. 13 marzo 2018, n. 329. Il test \u0026#232; erogato in presenza di sospetto per condizioni su base genetica o erede-familiare in epoca prenatale o postnatale, ed \u0026#232; finalizzato all\u0026#8217;inquadramento nosologico e del piano terapeutico-assistenziale ottimale\u0026#187; (comma 1); b) aggiunge al predetto art. 1 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 il comma 2-bis, secondo cui \u0026#171;[n]ei casi di cui al comma 2, nel rispetto del D.M. n. 279/2001 e a causa delle difficolt\u0026#224; e della complessit\u0026#224; dell\u0026#8217;iter diagnostico per le malattie rare, lo specialista del SSN pu\u0026#242; estendere l\u0026#8217;indagine genetica ai familiari, al fine di diagnosticare una malattia rara con origine genetica\u0026#187; (comma 2); c) sostituisce l\u0026#8217;art. 5 della medesima legge regionale, stabilendo che, \u0026#171;[i]n caso di identificazione della mutazione genetica, il Laboratorio di medicina genomica comunica l\u0026#8217;esito allo specialista del SSN del Presidio di riferimento della rete delle malattie rare di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 2\u0026#187; (comma 3); d) sostituisce l\u0026#8217;art. 6 della reg. Puglia n. 28 del 2021, prevedendo che \u0026#171;[i]l Centro della Rete nazionale malattie rare provvede alla presa in carico del paziente ed eventualmente dei familiari. Il Laboratorio di medicina genomica di cui all\u0026#8217;articolo 4 provvede se richiesto a effettuare eventuali e ulteriori rilievi sul dato genetico e approfondimenti molecolari finalizzati a completare l\u0026#8217;inquadramento diagnostico e a ottimizzazione la presa in carico del paziente\u0026#187; (comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, l\u0026#8217;art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, sostituendo il precedente art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, oltre a non eliminare le difformit\u0026#224; di detta disposizione da quanto prescritto dal d.m. n. 279 del 2001 \u0026#8211; che prevederebbe l\u0026#8217;esenzione solo in caso di accertata evidenza della malattia e non di mero sospetto \u0026#8211; continuerebbe a riferirsi a una prestazione non rientrante nei LEA e quindi non erogabile dalla Regione Puglia, astretta dai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, cui \u0026#232; ancora assoggettata. Ne deriverebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, espressivo di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, preclusivo dell\u0026#8217;erogazione di prestazioni sanitarie ulteriori rispetto ai LEA, nonch\u0026#233;, conseguentemente, la violazione degli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., distogliendosi risorse dalla loro copertura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali motivi d\u0026#8217;impugnazione sono estesi ai residui commi dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; I giudizi originati dai due ricorsi \u0026#8211; strettamente connessi, atteso che il secondo riguarda la normativa regionale incidente su quella originariamente denunciata, per motivi parzialmente coincidenti con quelli addotti a sostegno della prima impugnativa \u0026#8211; devono essere riuniti, per essere decisi con un\u0026#8217;unica pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In ordine alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, cos\u0026#236; come richiesto dalla resistente, in considerazione della sostituzione delle disposizioni impugnate ad opera dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre al riguardo rammentare che, \u0026#171;[s]econdo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#8220;la modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore\u0026#8221; (sentenza n. 238 del 2018; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 185, n. 171 e n. 44 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 200 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La seconda delle menzionate condizioni risulta integrata, alla luce sia di quanto riferito nella nota del 13 ottobre 2022 dell\u0026#8217;ASL Bari \u0026#8211; Dipartimento per la gestione del rischio riproduttivo e la gravidanza a rischio \u0026#8211; presso il quale l\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 colloca il laboratorio competente all\u0026#8217;esecuzione del test genetico in considerazione \u0026#8211; sia di quanto dichiarato dalla resistente in udienza, rispondendo al quesito al riguardo rivoltole ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza che, peraltro, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato abbia contestato la circostanza della mancata applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Al contempo, si deve ritenere che lo ius superveniens abbia emendato le disposizioni impugnate rimuovendo i vulnera denunciati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, sostituendo l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilisce che il servizio di analisi genomica con sequenziamento dell\u0026#8217;esoma \u0026#171;\u0026#232; garantito dal Servizio sanitario regionale (SSR) in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare dal decreto del Ministero della sanit\u0026#224; 18 maggio 2001, n. 279 [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stregua del dato testuale, subordinando l\u0026#8217;erogazione in regime di esenzione della citata prestazione diagnostica specialistica ambulatoriale al ricorrere delle \u0026#171;condizioni previste dalle disposizioni vigenti\u0026#187; \u0026#8211; tra cui, \u0026#171;in particolare\u0026#187;, quelle di cui al d.m. n. 279 del 2001 \u0026#8211; la normativa regionale rimanda alla disciplina generale in materia secondo la tecnica del rinvio mobile, con la funzione di indicare la fonte competente a regolare una determinata materia, non di novarla (sentenza n. 250 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito di quest\u0026#8217;ultima viene specificamente in rilievo il decreto del Ministro della sanit\u0026#224; del 22 luglio 1996 (Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell\u0026#8217;ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe), il quale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 64, comma 2, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, continua a trovare applicazione, unitamente al decreto del Ministro della salute 9 dicembre 2015 (Condizioni di erogabilit\u0026#224; e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell\u0026#8217;ambito del Servizio sanitario nazionale), in attesa dell\u0026#8217;adozione, non ancora intervenuta, del decreto del Ministro della salute che definisca le tariffe massime delle prestazioni previste, tra l\u0026#8217;altro, dall\u0026#8217;art. 15 (Assistenza specialistica ambulatoriale) del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 e dell\u0026#8217;Allegato 4 ivi indicato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.m. 22 luglio 1996 \u0026#8211; che, richiamato tra le fonti disciplinanti l\u0026#8217;\u0026#171;Assistenza specialistica ambulatoriale\u0026#187; dal d.P.C.m. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), concorre alla determinazione dei LEA e alla relativa disciplina \u0026#8211; dispone, all\u0026#8217;art. 1, comma 1, che \u0026#171;[l]e prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell\u0026#8217;ambito del Servizio sanitario nazionale, e le relative tariffe, sono elencate nell\u0026#8217;allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel citato Allegato 1 sono incluse voci che fanno riferimento alla \u0026#171;tipizzazione genomica [\u0026#8230;] mediante sequenziamento diretto\u0026#187; (voci 90.78.3, 90.78.5, 90.79.2, 90.79.3, 90.80.1) e all\u0026#8217;\u0026#171;analisi di dna mediante sequenziamento\u0026#187; (voce 91.30.3), mentre il d.m. 9 dicembre 2015 prevede le condizioni di erogabilit\u0026#224; e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce del descritto contesto normativo di riferimento e del rinvio operato dalle norme regionali alle \u0026#171;condizioni previste dalle disposizioni vigenti\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, sostitutivo dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, si deve intendere nel senso che la prestazione diagnostica di cui alla normativa regionale possa essere erogata in regime di esenzione solo alle condizioni e nella misura in cui risulti inclusa tra quelle ricomprese nei LEA attualmente vigenti. Ci\u0026#242; che, peraltro, risulta coerente con la volont\u0026#224; del legislatore regionale, palesata nei lavori preparatori, che ha inteso \u0026#171;accogliere integralmente le osservazioni formulate dal Governo nazionale con l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; interpretato, lo ius superveniens risulta satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso, in quanto, da un lato, il nuovo art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 non altera pi\u0026#249; la ripartizione dei costi relativi alla prestazione \u0026#8211; con la prescrizione dell\u0026#8217;esenzione \u0026#8211; assumendo che essa possa essere erogata in regime di esenzione solo se risulti inclusa nei LEA attualmente vigenti; dall\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;erogazione della prestazione \u0026#232; prevista \u0026#171;in conseguenza di sospetto per malattia rara formulato da specialista di genetica medica o di branca del Servizio sanitario nazionale (SSN), operante nei presidi della rete nazionale delle malattie rare istituiti con Delib. G.R. 13 marzo 2018, n. 329. Il test \u0026#232; erogato in presenza di sospetto per condizioni su base genetica o erede-familiare\u0026#187;. Pertanto, la disposizione come riformulata asseconda l\u0026#8217;impugnativa, laddove lamentava la possibilit\u0026#224; di prescrizione da parte di un medico estraneo al SSN, il mancato coinvolgimento dei presidi della Rete nazionale delle malattie rare \u0026#8211; quanto all\u0026#8217;esecuzione della prestazione diagnostica, \u0026#232; l\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, non impugnato, a stabilire il laboratorio competente \u0026#8211; e la soddisfazione di una mera curiosit\u0026#224; prognostica o di rischio riproduttivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; Parimenti satisfattiva risulta la sostituzione degli artt. 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5, come sostituito dall\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, non si occupa pi\u0026#249; della consulenza specialistica \u0026#8211; sulla quale, in considerazione del momento del suo intervento, si appuntavano le doglianze formulate nel primo ricorso \u0026#8211; ma dispone che, in caso di identificazione di mutazione genetica, l\u0026#8217;esito sia comunicato allo specialista del presidio di riferimento della Rete delle malattie rare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo art. 6 \u0026#8211; impugnato in quanto prevedeva l\u0026#8217;invio dell\u0026#8217;assistito al centro di riferimento per le malattie rare solo successivamente al test e non prima, a seguito del sospetto diagnostico \u0026#8211; in conseguenza della sostituzione si limita a prevedere che il centro della Rete nazionale delle malattie rare \u0026#8211; gi\u0026#224; coinvolta a livello di presidi al momento della prescrizione della prestazione (art. 1, comma 2, come sostituito) e con la comunicazione del riscontro della mutazione genetica (art. 5, come sostituito) \u0026#8211; provveda alla presa in carico del paziente ed, eventualmente, dei familiari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.3.\u0026#8211; Infine, il citato ius superveniens \u0026#232; satisfattivo rispetto all\u0026#8217;impugnativa di tutte le menzionate disposizioni regionali per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute, in relazione ai principi fondamentali espressi dalla normativa statale volti a escludere il coinvolgimento di personale non appartenente al SSN o alla Rete nazionale delle malattie rare, atteso che la sostituzione opera nel senso auspicato dal ricorrente, non menzionando pi\u0026#249; personale a essi estraneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, vanno preliminarmente disattese le eccezioni d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La Regione sostiene che le questioni dei commi 2, 3 e 4 del citato art. 7 siano inammissibili, in quanto si tratterebbe di disposizioni non indicate nella deliberazione a impugnare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, quest\u0026#8217;ultima richiama la relazione a essa allegata, la quale, a sua volta, si riferisce in pi\u0026#249; passaggi all\u0026#8217;intero art. 7, fino ad affermare esplicitamente che le censure rivolte al comma 1 vanno estese a quelli successivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eImpugnandoli, dunque, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato si \u0026#232; senz\u0026#8217;altro mantenuta \u0026#171;all\u0026#8217;interno del perimetro delle volont\u0026#224; espresse nella delibera governativa\u0026#187; (sentenza n. 177 del 2020). Onde la non fondatezza dell\u0026#8217;eccezione regionale e l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse sotto il citato profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La Regione eccepisce altres\u0026#236; che il lamentato contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. non sia adeguatamente motivato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale eccezione \u0026#232; priva di fondamento, in quanto la lesione di detto parametro, unitamente a quella dell\u0026#8217;art. 81 Cost., viene dedotta in via congiunta e conseguenziale alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, in ragione dell\u0026#8217;erosione delle risorse necessarie all\u0026#8217;esclusivo finanziamento dei LEA ad opera della prestazione ritenuta esularne, secondo un percorso argomentativo gi\u0026#224; seguito da questa Corte (sentenza n. 190 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Infine, secondo la Regione sarebbe inammissibile la censura formulata in relazione al d.lgs. n. 124 del 1998 e al d.m. n. 279 del 2001, trattandosi di parametri genericamente evocati e non menzionati nella deliberazione a impugnare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeanche tale eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;identificazione del parametro costituzionale di cui si assume la violazione si giunge attraverso una lettura complessiva del ricorso, considerando che il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver ricostruito il contenuto della precedente impugnativa, ne riproduce il passaggio motivazionale con cui si \u0026#232; ivi argomentata la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. In tal modo, pur nella mancata menzione dell\u0026#8217;identificativo numerico, il ricorrente lamenta un vulnus a tale parametro, espressamente menzionato nella deliberazione a impugnare, attraverso il richiamo alla normativa esercizio della competenza da esso prevista. Con il che l\u0026#8217;eccezione sollevata dalla Regione risulta priva di pregio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 non sono fondate, cos\u0026#236; come di seguito precisato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, il citato art. 7 riguarderebbe una prestazione non inclusa nei LEA e quindi non erogabile dalla Regione Puglia, astretta dai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, cui \u0026#232; ancora soggetta. Ne deriverebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, espressivo di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, preclusivo dell\u0026#8217;erogazione di prestazioni sanitarie ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza. La previsione regionale, peraltro, distoglierebbe risorse dalla copertura di questi ultimi, conseguentemente determinando anche la violazione dell\u0026#8217;art. 81 Cost., oltre che dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, si deve rammentare che questa Corte ha in pi\u0026#249; di un\u0026#8217;occasione affermato, anche nei confronti della stessa Regione Puglia, che \u0026#171;l\u0026#8217;assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilit\u0026#224; di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie (sentenze n. 142 e n. 36 del 2021, e n. 166 del 2020). \u0026#200; stato, altres\u0026#236;, chiarito che i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis, sentenze n. 36 del 2021, n. 130 e n. 62 del 2020, e n. 197 del 2019). In definitiva, in costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell\u0026#8217;esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilit\u0026#224; di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato\u0026#187; (sentenza n. 161 del 2022). Infatti, \u0026#171;[l]a facolt\u0026#224; di erogare livelli ulteriori rispetto ai LEA \u0026#232; [\u0026#8230;] preclusa alle Regioni sottoposte a piano di rientro, poich\u0026#233; \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 \u0026#8211; queste ultime non possono erogare prestazioni \u0026#8220;non obbligatorie\u0026#8221; (da ultimo, in questo senso, sentenza n. 161 del 2022)\u0026#187; (sentenza n. 190 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la previsione ad opera di una regione in piano di rientro dal disavanzo sanitario di una prestazione non ricompresa nei LEA, oltre a contrastare con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, viola altres\u0026#236; \u0026#171;conseguentemente e congiuntamente\u0026#187; gli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., \u0026#171;erodendo le risorse necessarie al finanziamento esclusivo delle prestazioni essenziali\u0026#187; (sentenza n. 190 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiventa dunque decisivo stabilire se l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, sostituendo la normativa precedente, abbia previsto una prestazione estranea, o meno, ai LEA, posto che solo nel primo caso sarebbero configurabili le violazioni denunciate, visto che l\u0026#8217;esame diagnostico in considerazione, alla luce dei lavori preparatori (e segnatamente della relazione all\u0026#8217;emendamento che ha introdotto l\u0026#8217;art. 7), non determina un\u0026#8217;esigenza di ulteriore copertura finanziaria, in quanto destinato a riceverne dalle risorse stanziate per i livelli essenziali di assistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; gi\u0026#224; evidenziato \u0026#8211; a proposito delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 \u0026#8211; come l\u0026#8217;art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 debba essere interpretato nel senso che la prestazione diagnostica da esso prevista possa essere erogata in regime di esenzione solo se essa risulti inclusa nei LEA attualmente vigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn detti termini sono pertanto prive di fondamento non solo le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale relative a tale disposizione, ma anche quelle afferenti al comma 2 \u0026#8211; che, \u0026#171;[n]ei casi di cui al comma 2 [dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021], nel rispetto del D.M. n. 279/2001\u0026#187;, consente di estendere l\u0026#8217;indagine genetica ai familiari, analogamente a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 5, comma 2, del d.m. n. 279 del 2001 \u0026#8211; nonch\u0026#233; ai successivi commi 3 e 4, che dettano una disciplina ancillare circa le modalit\u0026#224; con cui rendere la prestazione diagnostica, sul presupposto della sua erogabilit\u0026#224; quale LEA e secondo il relativo regime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 viene altres\u0026#236; impugnato per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, sostituendo l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, divergerebbe da quanto prescritto dal d.lgs. n. 124 del 1998 e dal d.m. n. 279 del 2001, i quali prevederebbero l\u0026#8217;assunzione dei costi da parte del SSN solo in caso di accertata evidenza della malattia e non di mero sospetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeanche tale questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata, nel ricollegare espressamente l\u0026#8217;esenzione al sospetto diagnostico, non interferisce con la ripartizione dei costi relativi alla prestazione, disponendo in difformit\u0026#224; da quanto previsto dal legislatore statale e con ci\u0026#242; invadendone la competenza, bens\u0026#236; si pone in linea con il relativo esercizio. L\u0026#8217;art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, infatti, sulla base di un \u0026#171;sospetto diagnostico\u0026#187; (comma 1), prevede \u0026#171;l\u0026#8217;erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi\u0026#187; (comma 2); dunque, non solo nel caso, comunque contemplato, di accertamento della malattia rara (comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella loro versione originaria impugnata, e la non fondatezza di quelle dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 non esimono questa Corte dal sollecitare \u0026#8211; in ossequio al principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Stato e Regioni (sentenze n. 190 e 40 del 2022, n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017) \u0026#8211; la definizione del procedimento a cui l\u0026#8217;art. 64, comma 2, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 subordina l\u0026#8217;entrata in vigore, tra l\u0026#8217;altro, dell\u0026#8217;art. 15 del medesimo decreto in materia di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e del nomenclatore di cui all\u0026#8217;Allegato 4.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl tempo trascorso, da cui deriva la sicura obsolescenza delle prestazioni previste, non trova alcuna giustificazione in relazione a un tema essenziale per la garanzia del diritto alla salute in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza discriminazione alcuna tra regioni.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale), promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell\u0026#8217;articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), all\u0026#8217;art. 5 del decreto del Ministro della sanit\u0026#224; 18 maggio 2001, n. 279, recante \u0026#171;Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124\u0026#187; e all\u0026#8217;Allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi del 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 36, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell\u0026#8217;Istituto regionale pugliese per la storia dell\u0026#8217;antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale)\u0026#187;, promosse, in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00271 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Puglia - Istituzione del servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale - Malattie genetiche rare - Previsione che il servizio \u0026#232; garantito dal Servizio Sanitario Regionale in totale esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria sul sospetto diagnostico di malattia genetica rara proveniente anche da uno specialista di branca in relazione all\u0027ambito di afferenza del caso sospetto - Fattispecie comprese nel diritto all\u0027esenzione.\r\nEsito del test - Consulenza genetica. \r\nPresa in carico del paziente con malattia genetica e rara da parte dei Centri dei presidi della rete nazionale per le malattie rare.\r\nSanit\u0026#224; pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2021 - Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale - Malattie rare - Condizioni per l\u0027accesso al servizio in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria - Esenzione in conseguenza di sospetto per malattia rara - Condizioni per l\u0027accesso al servizio in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria.\r\nPossibilit\u0026#224; di estensione dell\u0027indagine genetica ai familiari.\r\nModalit\u0026#224; di erogazione del servizio - Esito del test - Presa in carico.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45162","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Disposizioni impugnate - Rinvio, nella deliberazione a impugnare, alla relazione allegata, comprensiva delle norme indicate dall\u0027Avvocatura dello Stato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 113002).","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, in quanto il ricorso avrebbe ad oggetto disposizioni non indicate nella deliberazione a impugnare, della questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 7, commi 2, 3 e 4 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021. La deliberazione indicata richiama la relazione a essa allegata, la quale, a sua volta, si riferisce in più passaggi all\u0027intero art. 7, fino ad affermare esplicitamente che le censure rivolte al comma 1 vanno estese a quelli successivi. Impugnandoli, dunque, l\u0027Avvocatura generale dello Stato si è senz\u0027altro mantenuta all\u0027interno del perimetro delle volontà espresse nella delibera governativa. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 177/2020 - mass. 43372\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45163","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2021","data_nir":"2021-11-30","numero":"36","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2021","data_nir":"2021-11-30","numero":"36","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2021","data_nir":"2021-11-30","numero":"36","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45163","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Carattere satisfattivo e mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie: cessazione della materia del contendere di disposizioni della Regione Puglia che pongono a carico del SSR l\u0027analisi genomica avanzata, effettuata anche prima del sospetto diagnostico e al di fuori dei presidi della Rete nazionale, disponendo, nel caso, una consulenza specialistica nonché il riferimento del paziente ad appositi centri). (Classif. 111012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione \u003cem\u003emedio tempore.\u003c/em\u003e (\u003cem\u003ePrecedente: S. 200/2022 - mass. 44982\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, commi secondo, lett. m, e terzo, Cost., in relazione all\u0027art. 5, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 124 del 1998, all\u0027art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, e all\u0027Allegato 4 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 - degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021. che, rispettivamente, disponevano l\u0027esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per l\u0027istituito servizio di analisi genomica avanzata - ESOMA e prevedevano, in caso d\u0027identificazione di mutazione genetica, una consulenza specialistica nonché il riferimento del paziente, con malattia genetica e rara, ad appositi centri. Da un lato, le disposizioni impugnate - alla luce sia di quanto riferito nella nota del 13 ottobre 2022 dell\u0027ASL Bari, sia di quanto dichiarato dalla resistente in udienza, rispondendo al quesito al riguardo rivoltole ai sensi dell\u0027art. 10, comma 3, delle Norme integrative - non hanno ancora trovato applicazione; dall\u0027altro, si deve ritenere che lo \u003cem\u003eius superveniens,\u003c/em\u003e costituito dall\u0027art. 7, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, abbia emendato le disposizioni impugnate rimuovendo i \u003cem\u003evulnera\u003c/em\u003e denunciati, in parte rinviando alla disciplina generale in materia secondo la tecnica del rinvio mobile, con la funzione di indicare la fonte competente a regolare una determinata materia, non di novarla, in parte non occupandosi più della consulenza specialistica sulla quale si appuntavano le doglianze).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45164","numero_massima_precedente":"45162","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"06/08/2021","data_nir":"2021-08-06","numero":"28","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"06/08/2021","data_nir":"2021-08-06","numero":"28","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"06/08/2021","data_nir":"2021-08-06","numero":"28","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. m)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/04/1998","numero":"124","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"18/05/2001","numero":"279","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente consiglio ministri","data_legge":"12/01/2017","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"Allegato 4","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45164","titoletto":"Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Impossibilità, per le Regioni sottoposte al piano, di incrementare le spese non obbligatorie - Vincolo espressione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. (Classif. 231008).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie, in quanto i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. In costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell\u0027esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato. La previsione ad opera di una regione in piano di rientro dal disavanzo sanitario di una prestazione non ricompresa nei LEA, oltre a contrastare con l\u0027art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, viola altresì conseguentemente e congiuntamente gli artt. 81 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), Cost., erodendo le risorse necessarie al finanziamento esclusivo delle prestazioni essenziali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 190/2022 - mass. 45053; S. 161/2022 mass. 44954; S. 142/2021 - mass. 44011; S. 166/2020; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 197/2019 - mass. 41882\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45165","numero_massima_precedente":"45163","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. m)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45165","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale - Costo per fattispecie determinate, estese anche ai familiari, sulla base del sospetto diagnostico di malattia genetica rara formulato anche da uno specialista di branca in relazione all\u0027ambito di afferenza del caso sospetto - Totale messa a carico del Servizio sanitario regionale, alle condizioni previste dalla normativa statale - Esito comunicato allo specialista del presidio di riferimento della Rete delle malattie rare - Possibile presa in carico, da parte della Rete, del paziente e, eventualmente, dei familiari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella determinazione dei LEA e del principio di copertura delle spese - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione - Sollecito al legislatore, in collaborazione con le Regioni, per l\u0027adeguamento e l\u0027individuazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. (Classif. 231012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), e terzo, Cost., in relazione all\u0027art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dell\u0027art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021. La disposizione impugnata - che sostituisce l\u0027art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilendo che il SSR garantisce in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria l\u0027analisi genomica avanzata con sequenziamento qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare il d.m. n. 279 del 2001 (comma 1), con possibilità di estensione ai familiari (comma 2) e detta una disciplina ancillare circa le modalità con cui rendere la prestazione diagnostica, sul presupposto della sua erogabilità quale LEA e secondo il relativo regime (commi 3 e 4) - deve essere interpretato nel senso che la prestazione diagnostica prevista possa essere erogata in regime di esenzione solo se essa risulti inclusa nei LEA attualmente vigenti. La cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella loro versione originaria impugnata, e la non fondatezza di quelle dell\u0027art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 non esimono la Corte costituzionale dal sollecitare - in ossequio al principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Stato e Regioni - la definizione del procedimento a cui l\u0027art. 64, comma 2, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 subordina l\u0027entrata in vigore, tra l\u0027altro, dell\u0027art. 15 del medesimo decreto in materia di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e del nomenclatore di cui all\u0027Allegato 4. Il tempo trascorso, da cui deriva la sicura obsolescenza delle prestazioni previste, non trova infatti alcuna giustificazione in relazione a un tema essenziale per la garanzia del diritto alla salute in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza discriminazione alcuna tra regioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 190/2022 - mass 45053; S. 40/2022 - mass 44670; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 169/2017 - mass. 42051\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45166","numero_massima_precedente":"45164","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2021","data_nir":"2021-11-30","numero":"36","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"06/08/2021","data_nir":"2021-08-06","numero":"28","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. m)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2004","numero":"311","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"174","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45166","titoletto":"Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale - Esenzione per fattispecie determinate - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella determinazione dei LEA - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), Cost., dell\u0027art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, che sostituisce l\u0027art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilendo che il SSR garantisce in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria l\u0027analisi genomica avanzata con sequenziamento qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare il d.m. n. 279 del 2001. La disposizione impugnata, nel ricollegare espressamente l\u0027esenzione al sospetto diagnostico, non interferisce con la ripartizione dei costi relativi alla prestazione, disponendo in difformità da quanto previsto dal legislatore statale, bensì si pone in linea con il relativo esercizio. L\u0027art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, infatti, sulla base di un sospetto diagnostico - dunque, non solo nel caso, comunque contemplato, di accertamento della malattia rara - già prevede l\u0027erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45165","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2021","data_nir":"2021-11-30","numero":"36","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"06/08/2021","data_nir":"2021-08-06","numero":"28","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. m)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45463","autore":"Petino A.","titolo":"La recente giurisprudenza costituzionale sugli extra LEA: segnali di apertura che rafforzano l’esigibilità del diritto alla salute nelle regioni in piano di rientro?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.gruppodipisa.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"137","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45462_2022_242.pdf","nome_file_fisico":"161_22 et al. Petino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|