GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2024/48

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:48
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 0.610295
    "namelookup_time" => 0.000312
    "connect_time" => 0.009095
    "pretransfer_time" => 0.164292
    "size_download" => 37058.0
    "speed_download" => 60721.0
    "starttransfer_time" => 0.586969
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 44754
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 164057
    "connect_time_us" => 9095
    "namelookup_time_us" => 312
    "pretransfer_time_us" => 164292
    "starttransfer_time_us" => 586969
    "total_time_us" => 610295
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770597465.2659
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:48"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:48 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Mon, 09 Feb 2026 00:37:45 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Mon, 09 Feb 2026 00:37:45 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2024","numero":"48","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"BARBERA","redattore":"PETITTI","relatore":"PETITTI","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"05/03/2024","data_decisione":"06/03/2024","data_deposito":"25/03/2024","pubbl_gazz_uff":"27/03/2024","num_gazz_uff":"13","norme":"Art. 529 del codice di procedura penale","atti_registro":"ord. 37/2023","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 48\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 529 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di D. B., con ordinanza del 20 febbraio 2023, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 5 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 marzo 2024 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 febbraio 2023, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 529 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, \u0026#171;nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilit\u0026#224; per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorch\u0026#233; l\u0026#8217;agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia gi\u0026#224; patito una sofferenza proporzionata alla gravit\u0026#224; del reato commesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone di dover giudicare sulle imputazioni per omicidio colposo aggravato da violazione delle norme antinfortunistiche e pertinenti reati contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro, ascritte a D. B. per avere questi cagionato, quale titolare della ditta esecutrice dei lavori di riparazione del tetto di un capannone, in concorso con B. N., committente dell\u0026#8217;opera, la morte di N. B., dipendente \u0026#8220;in nero\u0026#8221; dello stesso D. B. e suo nipote \u003cem\u003eex fratre\u003c/em\u003e, precipitato dalla copertura dell\u0026#8217;edificio a causa del cedimento del piano di lavoro, ove si era sviluppato un incendio, in mancanza dei prescritti dispositivi anticaduta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; A proposito della rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, il Tribunale di Firenze assume che \u0026#171;l\u0026#8217;imputato, per effetto della propria condotta e pi\u0026#249; precisamente in relazione alla morte del nipote che egli stesso ha contribuito a cagionare, ha certamente gi\u0026#224; patito una sofferenza morale proporzionata alla gravit\u0026#224; del reato commesso, con la conseguenza che un\u0026#8217;ulteriore pena inflitta con la sentenza di condanna risulterebbe sproporzionata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA migliore definizione della fattispecie, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione aggiunge che D. B. \u0026#171;era l\u0026#8217;unico membro della famiglia di origine del nipote presente in Italia e costituiva un punto di riferimento per lo stesso\u0026#187;, tanto che la notte precedente il sinistro il ragazzo aveva dormito a casa dello zio; quest\u0026#8217;ultimo d\u0026#8217;altronde lavorava nello stesso cantiere, esposto ai medesimi rischi, e infatti, al loro arrivo sul posto, i carabinieri l\u0026#8217;avevano trovato \u0026#171;accovacciato vicino al giovane, nel disperato e vano tentativo di rianimarlo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, dunque, nella specie, \u0026#171;qualora fosse introdotta l\u0026#8217;auspicata possibilit\u0026#224; per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere \u0026#8211; onde evitare l\u0026#8217;applicazione di una pena che risulterebbe sproporzionata in considerazione del dolore gi\u0026#224; patito dall\u0026#8217;autore del reato \u0026#8211; l\u0026#8217;imputato potrebbe senz\u0026#8217;altro beneficiarne\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; A proposito della non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la denunciata lacuna normativa violi i principi costituzionali di necessit\u0026#224;, proporzionalit\u0026#224; e umanit\u0026#224; della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvocata la teorica della \u003cem\u003epoena naturalis\u003c/em\u003e, come recepita da alcuni ordinamenti stranieri (quello tedesco innanzitutto) e pi\u0026#249; volte trattata nell\u0026#8217;elaborazione dei progetti di riforma della legislazione italiana (in particolare nell\u0026#8217;ambito dei lavori delle Commissioni \u0026#8220;Pagliaro\u0026#8221; e \u0026#8220;Pisapia\u0026#8221;), il rimettente argomenta che la pena potrebbe risultare \u0026#171;non necessaria ed eccessiva qualora, per effetto dello stesso fatto illecito, il relativo autore abbia gi\u0026#224; subito un\u0026#8217;afflizione paragonabile a quella che lo Stato vorrebbe produrre con la propria sanzione o addirittura notevolmente superiore, quale quella normalmente conseguente alla morte di un prossimo congiunto\u0026#187;, secondo la definizione che dei \u0026#171;prossimi congiunti\u0026#187; fornisce l\u0026#8217;art. 307, quarto comma, del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sanzione irrogata in aggiunta a una pena naturale di per s\u0026#233; sufficiente sarebbe percepita dai consociati e dal condannato alla stregua di \u0026#171;un crudele accanimento dello Stato\u0026#187;, inidonea quindi ad assolvere la funzione rieducativa, oltre che inefficace nella prospettiva di ogni possibile declinazione finalistica della pena (generalpreventiva, specialpreventiva e retributiva); essa si risolverebbe in un trattamento contrario al senso di umanit\u0026#224;, \u0026#171;fredda conseguenza di rigidi automatismi, quasi l\u0026#8217;applicazione di un sillogismo, noncurante della sottostante vicenda umana di sofferenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del Tribunale di Firenze, gli evocati principi costituzionali imporrebbero dunque di \u0026#171;riservare al giudice la possibilit\u0026#224; \u0026#8211; una volta valutate la gravit\u0026#224; della colpa, la relazione tra vittima e autore del reato e le altre circostanze del caso concreto \u0026#8211; di astenersi dal condannare l\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI denunciati profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale non sarebbero esclusi dall\u0026#8217;astratta possibilit\u0026#224; della sospensione condizionale della pena, della quale potrebbero non sussistere in concreto i presupposti e la cui concessione precluderebbe comunque un ulteriore riconoscimento del beneficio in relazione a fatti diversi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitenuta insussistente una soluzione costituzionalmente obbligata, il rimettente propone come adeguata quella dell\u0026#8217;integrazione delle cause di improcedibilit\u0026#224;, sottolineando d\u0026#8217;altronde come, alla luce del tenore letterale della disposizione censurata, ne risulti impraticabile un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; discenderebbe dai seguenti concorrenti assunti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, la rilevanza della pena naturale non potrebbe essere introdotta nell\u0026#8217;ordinamento giuridico se non dal legislatore, che, tra l\u0026#8217;altro, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, dovrebbe stabilire il grado di parentela significativo a questi fini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la sentenza di non doversi procedere \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 529 cod. proc. pen. non si attaglierebbe alla fattispecie in esame, perch\u0026#233; essa \u0026#232; atto di natura strettamente processuale, mentre la rilevanza della pena naturale richiederebbe comunque un accertamento di fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente non avrebbe poi valutato, e dovrebbe quindi farlo previa eventuale restituzione degli atti, se nella specie sia applicabile una pena sostitutiva della pena detentiva breve, a norma degli artt. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e 545-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., introdotti rispettivamente dagli artt. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 31, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, il giudice avrebbe comunque la possibilit\u0026#224; di moderare la pena in relazione al grado della colpa del reo e ai suoi rapporti con l\u0026#8217;offeso, in applicazione delle circostanze soggettive del reato di cui all\u0026#8217;art. 70 cod. pen., a tal fine soccorrendo altres\u0026#236; l\u0026#8217;istituto delle attenuanti generiche di cui all\u0026#8217;art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e i criteri dosimetrici dell\u0026#8217;art. 133 del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero non fondate, perch\u0026#233; inficianti \u0026#171;il fondamento stesso della punibilit\u0026#224; colposa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, quale reato non intenzionale, il reato colposo produrrebbe sempre nell\u0026#8217;autore un\u0026#8217;\u0026#171;acuta sofferenza\u0026#187; per aver egli danneggiato qualcuno senza volerlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, ammessa la rilevanza della pena naturale per i reati tra congiunti, i confini della non punibilit\u0026#224; verrebbero poi a includere quasi tutte le ipotesi di reato colposo, anche nei rapporti non familiari, \u0026#171;quali ad esempio quello intercorrente tra maestro e allievo (nell\u0026#8217;ipotesi di lesione o morte a seguito di omissione di sorveglianza) o anche medico-paziente, fino ad estendersi anche nei confronti del pedone sconosciuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbe cos\u0026#236; vanificato l\u0026#8217;intero sistema della punibilit\u0026#224; per colpa, nonostante esso protegga i soggetti pi\u0026#249; fragili, appunto perch\u0026#233; \u0026#171;[l]a posizione di garanzia espone il destinatario al maggiore onere di attenzione e di diligenza nei confronti del soggetto tutelato, che, a ben vedere, raggiunge naturalmente il suo apice laddove si tratti di un congiunto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 529 cod. proc. pen., \u0026#171;nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilit\u0026#224; per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorch\u0026#233; l\u0026#8217;agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia gi\u0026#224; patito una sofferenza proporzionata alla gravit\u0026#224; del reato commesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA causa di tale omessa previsione, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost., sotto i profili della necessit\u0026#224;, proporzionalit\u0026#224; e umanit\u0026#224; della pena, in quanto costringerebbe il giudice a infliggere una sanzione che, atteso il dolore gi\u0026#224; patito dal reo per la perdita del familiare, risulterebbe in concreto inutile, eccessiva e crudele.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto potrebbe accadere nella fattispecie oggetto del giudizio principale, relativa all\u0026#8217;omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, imputato a uno zio per la morte del nipote, suo dipendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorrerebbe pertanto \u0026#171;riservare al giudice la possibilit\u0026#224; \u0026#8211; una volta valutate la gravit\u0026#224; della colpa, la relazione tra vittima e autore del reato e le altre circostanze del caso concreto \u0026#8211; di astenersi dal condannare l\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per molteplici aspetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero inammissibili poich\u0026#233; il rimettente non avrebbe considerato la possibilit\u0026#224; di applicare una pena sostitutiva della pena detentiva breve, a norma degli artt. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e 545-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., introdotti rispettivamente dagli artt. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 31, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, n\u0026#233; la possibilit\u0026#224; di moderare l\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena mediante l\u0026#8217;esercizio della discrezionalit\u0026#224; regolata dall\u0026#8217;art. 133 cod. pen. e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata. Giacch\u0026#233; riguarda la qualit\u0026#224; e la quantit\u0026#224; della pena, essa non risulta, infatti, conferente alle sollevate questioni, che attengono pi\u0026#249; in radice all\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e della sanzione, la quale, secondo il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e additivo, non dovrebbe essere irrogata affatto, concludendosi il procedimento con una sentenza in rito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La difesa statale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni anche sotto il profilo della discrezionalit\u0026#224; riservata al legislatore nella configurazione della sanzione penale e delle cause di improcedibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Anche tale eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa sempre questa Corte ha riconosciuto l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella definizione della politica criminale, con il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle sue scelte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, il Tribunale di Firenze assume che l\u0026#8217;omessa previsione di una causa di improcedibilit\u0026#224; per le ipotesi indicate nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione segnali appunto un\u0026#8217;irragionevolezza manifesta, una lacuna capace di determinare la torsione della pena da sanzione rieducativa a \u0026#171;crudele accanimento dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, anche da tale punto di vista, la denuncia pu\u0026#242; accedere allo scrutinio di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il rimettente evoca la nozione di \u0026#8220;pena naturale\u0026#8221;, sintagma che rimanda al potere giudiziale \u0026#8211; configurato in alcuni ordinamenti europei \u0026#8211; di non irrogare la pena, o di irrogarla in misura attenuata, quando l\u0026#8217;autore del reato abbia patito un danno significativo in conseguenza del reato stesso (paragrafo 60 del codice penale tedesco, paragrafo 34 del codice penale austriaco, articolo 29 del codice penale svedese).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione espone tuttavia un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e talmente ampio da risultare incompatibile con la tesi della sussistenza di un corrispondente vincolo costituzionale, e questa valutazione trova conferma nelle caratteristiche peculiari della fattispecie oggetto del giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccessiva latitudine della richiesta di pronuncia additiva si manifesta sotto tre distinti aspetti, ognuno dei quali sufficiente ad inficiarne la fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In primo luogo, riferendosi indistintamente ai \u0026#171;procedimenti relativi a reati colposi\u0026#187;, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e chiede di introdurre la causa di improcedibilit\u0026#224; con riguardo a ogni condotta colposa che abbia causato la morte di un congiunto del reo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indicazione della natura colposa del reato \u0026#232; sufficiente a escludere l\u0026#8217;omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.) e la morte come conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 cod. pen.), ma, attesa la sua portata generale, non vale a distinguere in alcun modo all\u0026#8217;interno della nozione di colpa, che pure ha carattere ontologicamente multiforme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 43, primo comma, cod. pen., il delitto \u0026#171;\u0026#232; colposo, o contro l\u0026#8217;intenzione, quando l\u0026#8217;evento, anche se preveduto, non \u0026#232; voluto dall\u0026#8217;agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe varie specie di colpa enucleabili da questa nozione omnicomprensiva \u0026#8211; colpa generica (\u0026#171;negligenza o imprudenza o imperizia\u0026#187;) e colpa specifica (\u0026#171;inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline\u0026#187;), colpa incosciente (senza previsione dell\u0026#8217;evento) e colpa cosciente (con previsione dell\u0026#8217;evento), colpa comune (fondata su una posizione di garanzia non tecnica) e colpa professionale (fondata su una posizione di garanzia qualificata) \u0026#8211; sono considerate dal rimettente in maniera ellittica, senza alcun distinguo interno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse possono viceversa corrispondere a ipotesi molto diverse tra loro sotto il profilo criminologico e della protezione dei beni, e non soltanto perch\u0026#233; la natura cosciente della colpa integra una circostanza aggravante comune (art. 61, primo comma, numero 3, cod. pen.), ma anche per la particolare pregnanza della colpa specifica e professionale, nella quale tipicamente incorrono gli agenti titolari di un obbligo di garanzia regolato a protezione di soggetti particolarmente esposti (tra questi il datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, a norma dell\u0026#8217;art. 2087 del codice civile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, il riferimento del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e del Tribunale di Firenze ai \u0026#171;reati\u0026#187; colposi \u0026#8211; e non ai soli delitti \u0026#8211; lascia intendere che la prospettata causa di improcedibilit\u0026#224; dovrebbe investire anche le contravvenzioni, le quali, per tali fini, andrebbero considerate appunto reati colposi, in base all\u0026#8217;art. 43, secondo comma, cod. pen., ci\u0026#242; che svilirebbe la funzione preventiva delle pertinenti norme incriminatrici (nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e risultano ascritte all\u0026#8217;imputato numerose contravvenzioni per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la sentenza di non doversi procedere dovrebbe potersi pronunciare per il reato colposo che cagioni la morte di un \u0026#171;prossimo congiunto\u0026#187; dell\u0026#8217;agente, sul presupposto che la perdita di un familiare infligga all\u0026#8217;agente medesimo una sofferenza intima \u0026#8211; una pena naturale appunto \u0026#8211; tale che l\u0026#8217;ulteriore pena irrogata nel processo risulterebbe inutile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; postula che tra il reo e la vittima sussista un rapporto affettivo considerato dall\u0026#8217;ordinamento \u0026#8211; in base all\u0026#8217;\u003cem\u003eid quod plerumque accidit\u003c/em\u003e \u0026#8211; di una tale intensit\u0026#224; da far presumere l\u0026#8217;equivalenza sostanziale tra pena naturale e pena giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; La nozione penalistica di \u0026#171;prossimo congiunto\u0026#187; \u0026#232; fornita dall\u0026#8217;art. 307, quarto comma, cod. pen., per cui, \u0026#171;[a]gli effetti della legge penale, s\u0026#8217;intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un\u0026#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di un novero soggettivo molto ampio, che si estende ben oltre la famiglia nucleare, fino a includere rapporti di parentela in linea collaterale di grado inferiore al secondo (come quello di specie, tra zio e nipote), e persino vincoli di affinit\u0026#224; (tranne che sia morto il coniuge e non vi sia prole, come precisa lo stesso art. 307, quarto comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon ha riscontri nei termini di un vincolo costituzionale la tesi che intende coprire questo esteso spettro di relazioni personali con una causa di improcedibilit\u0026#224; fondata sul dolore patito dal reo per la morte del familiare colposamente determinata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Censurando l\u0026#8217;art. 529 cod. proc. pen., il Tribunale di Firenze chiede che sia attribuita al giudice la possibilit\u0026#224; \u0026#171;di emettere sentenza di non doversi procedere\u0026#187; in favore dell\u0026#8217;agente che abbia cagionato per colpa la morte del congiunto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd oggetto dell\u0026#8217;additiva viene quindi indicata la formula terminativa di maggior favore per l\u0026#8217;autore del reato, sull\u0026#8217;implicito presupposto che, negli ipotizzati casi di rilevanza della pena naturale, sia necessario risparmiargli anche la sofferenza dell\u0026#8217;instaurazione o della prosecuzione del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; Come questa Corte ha osservato a proposito della tenuit\u0026#224; del fatto, configurare un evento quale causa di non procedibilit\u0026#224; ha effetti ben diversi che farne una causa di non punibilit\u0026#224;, in particolare, riguardo all\u0026#8217;iscrizione della pronuncia nel casellario giudiziario, all\u0026#8217;idoneit\u0026#224; della stessa a formare il giudicato sull\u0026#8217;illiceit\u0026#224; penale della condotta e, di conseguenza riguardo all\u0026#8217;impugnabilit\u0026#224; della pronuncia medesima (sentenza n. 120 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, non vi sono ragioni costituzionali in base alle quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilit\u0026#224;, anzich\u0026#233;, \u003cem\u003ein thesi\u003c/em\u003e, un\u0026#8217;esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze devono quindi essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 529 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 marzo 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240325113001.pdf","oggetto":"Processo penale - Sentenza di non doversi procedere - Mancata previsione, nei procedimenti relativi ai reati colposi, della possibilit\u0026#224; per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorch\u0026#233; l\u0027agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia gi\u0026#224; patito una sofferenza proporzionata alla gravit\u0026#224; del reato commesso.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46087","titoletto":"Processo penale - In genere - Sentenza di non doversi procedere - Possibilità di emissione, nei processi aventi ad oggetto reati colposi, allorché l\u0027agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di necessità, proporzionalità e umanità della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 529 cod. proc. pen., nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l’agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso. Non sussiste un vincolo costituzionale che imponga di introdurre, nei termini richiesti dal rimettente, una causa di improcedibilità fondata sul dolore patito dal reo – inteso come “pena naturale” – per la morte del familiare colposamente cagionata. Il riferimento nel \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e ai «reati colposi» è infatti talmente generico da ricomprendere tutte le ipotesi di colpa, pure ontologicamente diverse, tra cui quelle basate su una posizione di garanzia qualificata, come la colpa specifica e professionale, e anche fattispecie contravvenzionali (come, nella specie, quelle per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori), svilendone la funzione preventiva. Inoltre, il rimando alla nozione penalistica di «prossimo congiunto» (art. 307, quarto comma, cod. pen.) – che si estende ben oltre la famiglia nucleare, fino a includere rapporti di parentela in linea collaterale di grado inferiore al secondo (come quello di specie, tra zio e nipote), e persino vincoli di affinità – è troppo ampio perché possa postularsi tra il reo e la vittima un rapporto affettivo di un’intensità tale, in base all’\u003cem\u003eid quod plerumque accidit\u003c/em\u003e, da far presumere l’equivalenza sostanziale tra pena naturale e pena giuridica. Infine, non vi sono ragioni costituzionali per le quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 120/2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"529","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44792","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 48/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1326","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45261","autore":"Florio M. E.","titolo":"Ancora qualche considerazione sulla \u0027poena naturalis\u0027: una rivoluzione mancata?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1073","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46490","autore":"Fornasari G.","titolo":"La pena naturale, la sua urgenza e i suoi paradossi. Abbozzo di una prospettiva de lege ferenda","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"429","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44423","autore":"Gordo Alarcòn X.","titolo":"La \"pena naturale\" derivante dall\u0027omicidio colposo del prossimo congiunto non integra una causa di improcedibilità","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"559","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44384","autore":"Mantovani M.","titolo":"Precisazioni su “poenae naturales” e delitti colposi","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it - Diritto Penale Contemporaneo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44383_2024_48.pdf","nome_file_fisico":"48_2024_Mantovani.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44326","autore":"Penco E.","titolo":"Omicidio del prossimo congiunto, sofferenza derivante dalla commissione del reato e \u0027poena naturalis\u0027","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"749","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45880","autore":"Penco E.","titolo":"In uno specchio, in un enigma. La Corte costituzionale di fronte alla pena naturale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1453","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44279","autore":"Perrone D.","titolo":"Pene naturali e doppio castigo. L\u0027\u0027humanitas\u0027 ai confini delle teorie sulle funzioni della pena","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"772","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46643","autore":"Recchia N.","titolo":"A ciascuno il suo! Brevi note sul recente, tragico caso milanese di “pena naturale”","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"116","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46642_2024_48.pdf","nome_file_fisico":"48_2024_Recchia.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44020","autore":"Zincani M.","titolo":"Pene naturali: ci rivedremo presto. Un commento a prima lettura della sentenza n. 48/2024 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44019_2024_48.pdf","nome_file_fisico":"48_2024_Zincani.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]