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24 bis; 13; 32; 43; 11, c. 4° ter e 5°; 7; 12, c. 1°, lett. a); 13, 1 bis; 9, c. 2° bis; e 11, c. 1°, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545, come novellato dagli artt. 8, c. 5°, e 1, c. 14°, della legge 31/08/2022, n. 130; art. 1, c. 10°, della legge n. 130 del 2022; degli artt. 1 bis; 4; 4 bis; 4 ter; 4 quater; 9; 31; 34 del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificati dall’art. 1 della legge n. 130 del 2022; dell’art. 15, c. 1°, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall’art. 39 del decreto-legge 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15/07/2011, n. 111, come sostituito dall’art. 11 del decreto legislativo 24/09/2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli artt. 6, c. 6°, e 10, c. 1°, lett. a) e b), della legge 11/03/2014, n. 23»; dell’art. 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992; dell’art. 8 della legge n. 130 del 2022, in combinato disposto con gli artt. 6; 9; 32, c. 1° e 2°; 36; e 37 del decreto legislativo n. 545 del 1992; dell’art. 51 del codice di procedura civile; dell’art. 20, c. 2° bis e 2° ter, del decreto legge 22/04/2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21/06/2023, n. 74.","atti_registro":"ordd. 144/2022; 50 e 128/2023","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 204\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 24, commi 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 24-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 13; 32; 43; 11, commi 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee 5; 7; 12, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e); 13, 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 9, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; e 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell\u0026#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come novellato dagli artt. 8, comma 5, e 1, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari); dell\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022; degli artt. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 4; 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e; 9; 31; 34 del d.lgs. n. 545 del 1992, come modificati dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 130 del 2022; dell\u0026#8217;art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato dall\u0026#8217;art. 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall\u0026#8217;art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante \u0026#171;Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 11 marzo 2014, n. 23\u0026#187;; dell\u0026#8217;art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992; dell\u0026#8217;art. 8 della legge n. 130 del 2022, in combinato disposto con gli artt. 6; 9; 32, commi 1 e 2; 36; e 37 del d.lgs. n. 545 del 1992; dell\u0026#8217;art. 51 del codice di procedura civile; dell\u0026#8217;art. 20, commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacit\u0026#224; amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, promossi con ordinanza del 31 ottobre 2022 dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, sezione prima, con ordinanza del 21 dicembre 2022 dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 7, e con ordinanza del 4 agosto 2023 dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, sezione prima, rispettivamente iscritte al n. 144 del registro ordinanze 2022, ai numeri 50 e 128 del registro ordinanze 2023 e pubblicate nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022, e numeri 17 e 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con tre ordinanze di tenore in parte simile, tre distinte Corti di giustizia tributaria hanno sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di plurime disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell\u0026#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), in riferimento a diversi parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 144 del reg. ord. 2022 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, riferisce che con ricorso notificato all\u0026#8217;Agenzia delle entrate, il gruppo PAM spa ha impugnato un avviso di accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo diverse vicissitudini processuali, la Corte di cassazione, sezione sesta civile, con ordinanza 10 marzo 2021, n. 16180, cassava con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e la PAM spa formulava istanza di riassunzione con istanza di prosecuzione del giudizio avanti alla Commissione tributaria provinciale di Venezia \u0026#8211; \u003cem\u003emedio tempore \u003c/em\u003edivenuta Corte di giustizia tributaria di primo grado \u0026#8211; affinch\u0026#233; fosse dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;avviso di accertamento impugnato e conseguentemente annullato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene di non poter adottare alcuna decisione in merito alla suddetta controversia tributaria senza avere prima sottoposto a questa Corte questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di alcune disposizioni che disciplinano l\u0026#8217;ordinamento giudiziario tributario, cos\u0026#236; come modificate dalla legge n. 130 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In merito alla rilevanza delle questioni prospettate, riferisce il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che l\u0026#8217;entrata in vigore della legge di riassetto dell\u0026#8217;organizzazione giudiziaria tributaria impone di interrogarsi sia in ordine alla conservazione o meno delle guarentigie di autonomia e indipendenza di ogni singolo componente dell\u0026#8217;ordinamento giudiziario che la Costituzione riferirebbe non solo al giudice ordinario, ma \u0026#8211; sia pure con la mediazione della legge ordinaria (art. 108 della Costituzione) \u0026#8211; anche a tutti gli altri giudici inquadrati nelle giurisdizioni speciali, sia in ordine alla coerenza intrinseca del disegno ordinamentale che risulterebbe dalla riforma nella prospettiva dei principi di buon andamento e di imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 97 Cost., di cui pure l\u0026#8217;organizzazione giudiziaria tributaria parteciperebbe, sia circa la ragionevolezza di una vistosa diseguaglianza di disciplina che caratterizzerebbe \u0026#8211; pregiudicandoli \u0026#8211; gli appartenenti all\u0026#8217;ordinamento giudiziario tributario rispetto agli appartenenti ad altri ordinamenti giudiziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa persistenza di tali dubbi di contrariet\u0026#224; a Costituzione delle menzionate disposizioni sarebbe idonea, secondo il rimettente, a sottrargli quella serenit\u0026#224; che dovrebbe imprescindibilmente presiedere all\u0026#8217;atto del giudicare determinando la paralisi della funzione decisoria, non pi\u0026#249; libera di esprimersi in autonomia perch\u0026#233; viziata dalla consapevolezza dell\u0026#8217;esistenza di norme idonee a incidere sullo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e dei giudicanti in modo tale da condizionarne in maniera decisiva l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene rilevanti nella fattispecie in esame le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in quanto sarebbero senz\u0026#8217;altro influenti e decisive \u0026#8211; ai fini dell\u0026#8217;esplicazione della funzione decisoria \u0026#8211; quelle disposizioni che, pur non essendo direttamente applicabili per la soluzione della controversia dedotta nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, atterrebbero allo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e del giudice, alla sua composizione nonch\u0026#233;, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;eventuale illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate sarebbe destinata a influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e, la composizione, le garanzie e i doveri, cio\u0026#232; la protezione dell\u0026#8217;esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, dallo scioglimento del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale deriverebbe lo stesso esito della lite, che potrebbe essere conforme a diritto solo in quanto chi si appresta a giudicare si senta libero di esercitare il proprio dovere di \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003edicere\u003c/em\u003e, dato che l\u0026#8217;autonomia di giudizio sarebbe il fondamento della funzione di rendere giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate ritiene il rimettente di dover svolgere un esame specifico di ogni singolo dubbio di contrariet\u0026#224; a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Lamenta in primo luogo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e l\u0026#8217;accentuato rapporto di dipendenza dei giudici tributari dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze determinato da diverse disposizioni del d.lgs. n. 545 del 1992 e della legge n. 130 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare lamenta che gli artt. 24, commi 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; e 24-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nonch\u0026#233; tutte le disposizioni del d.lgs. n. 545 del 1992 nella loro formulazione vigente (novellate o meno che siano state dall\u0026#8217;anzidetta legge) che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all\u0026#8217;organizzazione giudiziaria tributaria al Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze (da ora in poi: MEF) anzich\u0026#233; ad altra amministrazione centrale dello Stato (e in specie, tra esse: gli artt. 13, 32, e gli articoli da 36 a 41 e 43 del d.lgs. n. 545 del 1992), sarebbero in contrasto con i principi costituzionalmente garantiti dell\u0026#8217;indipendenza e dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; dei giudici dettati dagli artt. 101, 104, 105 108 e 110 Cost., nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, cos\u0026#236; come interpretato e applicato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo in tema di equo processo. Il suddetto art. 6 fungerebbe da disciplina interposta ai fini della valutazione della conformit\u0026#224; a Costituzione della legge ordinaria per effetto del rinvio contenuto nell\u0026#8217;art. 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto il rimettente richiama la sentenza di questa Corte n. 284 del 1986, nella quale si afferma che l\u0026#8217;indipendenza del giudice, oltre ad avere \u0026#171;ricorrenti e stretti legami con l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224;\u0026#187;, consiste nell\u0026#8217;autonoma potest\u0026#224; decisionale in capo al giudice, non condizionata da interferenze, dirette o indirette, provenienti dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; di governo o da qualsiasi altro soggetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce il rimettente che l\u0026#8217;art. 1 della legge n. 130 del 2022 \u0026#8211; che modifica il d.lgs. n. 545 del 1992 \u0026#8211; unitamente alle norme preesistenti alla novellazione e in specie gli artt. 13, 24, 32 e gli articoli da 36 a 43 del d.lgs. n. 545 del 1992 costituirebbero il \u0026#171;formante normativo che consente di affermare che la Giurisdizione Tributaria \u0026#232; organicamente inquadrata nell\u0026#8217;apparato amministrativo del MEF ed in specie nella \u0026#8220;Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene il rimettente che il personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sarebbe composto da dipendenti del MEF e che tale dicastero sarebbe competente a determinare annualmente le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSiffatte competenze sarebbero esercitate dall\u0026#8217;amministrazione finanziaria in condizione di conflitto di interessi, dal momento che, come si desumerebbe da molteplici passaggi delle disposizioni del Capo quinto del d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022, a detta amministrazione sarebbero attribuite funzioni propriamente strumentali all\u0026#8217;organizzazione degli uffici giudiziari. Al contempo, tuttavia, la medesima amministrazione eserciterebbe in giudizio (davanti agli stessi uffici giudiziari) i compiti di difesa delle ragioni dell\u0026#8217;erario attraverso gli enti e gli uffici periferici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inquadramento dell\u0026#8217;organizzazione giudiziaria tributaria all\u0026#8217;interno di un apparato del MEF sarebbe in conflitto con i principi di autonomia e indipendenza che dovrebbero permeare non solo la sostanza della funzione giurisdizionale ma anche la sua apparenza nei confronti dei consociati, i quali avrebbero il diritto di non dover temere che il giudice innanzi al quale si presentino sia pregiudizialmente schierato a favore di una delle parti del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLamenta il rimettente che ci\u0026#242; finirebbe per determinare condizionamenti, anche involontari, comunque non corrispondenti alla funzione di garanzia imparziale della giurisdizione e alla \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e delle parti nel processo, tanto che non sarebbe infrequente il caso di chi, come dipendente dell\u0026#8217;Amministrazione finanziaria, si sia trovato a svolgere attivit\u0026#224; accertativa e poi (a seguito di assegnazione per trasferimento presso gli uffici giudiziari) a coadiuvare il giudice al cui esame sia sottoposto il frutto della predetta attivit\u0026#224; accertativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisdizione tributaria sarebbe ancor pi\u0026#249; esposta al rischio di assenza di indipendenza e autonomia a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 130 del 2022 che riconoscerebbero alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze una pervasiva \u0026#171;funzione di supporto\u0026#187; anche nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ispettiva, che dovrebbe invece essere esercitata in istituzionale autonomia da parte dell\u0026#8217;organo di autogoverno proprio per la relazione propedeutica che essa instaurerebbe con l\u0026#8217;esercizio delle funzioni disciplinari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn\u0026#8217;analoga funzione di supporto sarebbe riconosciuta in capo alla predetta Direzione ai fini delle attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;ufficio del massimario nazionale in aggiunta alla funzione di organizzazione e supporto per l\u0026#8217;espletamento dei corsi di aggiornamento riconosciuta alla Scuola centrale tributaria \u0026#8211; a mente dell\u0026#8217;art. 41 del d.lgs. n. 545 del 1992 \u0026#8211; incardinata anch\u0026#8217;essa nel MEF, cosicch\u0026#233; il sapere giurisprudenziale sarebbe sottoposto al condizionamento \u003cem\u003eab \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexterno\u003c/em\u003e, con fini contrastanti con quelli della garanzia delle pari opportunit\u0026#224; a favore di ciascuna parte del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale effetto sarebbe accentuato dalla disciplina novellatrice che avrebbe modificato la natura del rapporto di servizio dei magistrati tributari. I futuri componenti delle corti di giustizia tributaria finirebbero difatti per diventare \u0026#8220;lavoratori dipendenti\u0026#8221; in senso stretto del MEF (come si desumerebbe dal novellato art. 9 del d.lgs. n. 545 del 1992), legati ad essa da un rapporto di dipendenza esclusiva, cos\u0026#236; da perdere finanche quella parvenza di \u0026#8220;terziet\u0026#224;\u0026#8221; che sarebbe stata fino ad oggi assicurata dall\u0026#8217;origine onoraria (e quindi non esclusiva) del rapporto di servizio del giudice tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, mentre i nuovi magistrati tributari risulterebbero tutelati sotto il profilo della determinazione con fonte normativa primaria del trattamento economico (art. 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 545 del 1992, come \u003cem\u003eex novo\u003c/em\u003e introdotto dalla legge n. 130 del 2022), permarrebbe invece nei confronti dei giudici tributari attualmente in servizio (e che in servizio sono destinati a restare fino al 2052) l\u0026#8217;inaccettabile modalit\u0026#224; di determinazione del \u0026#8220;composito\u0026#8221; trattamento economico (accostato al sistema retributivo del cottimo puro) a mezzo di fonte normativa di origine propriamente amministrativa (decreto ministeriale), senza che il legislatore abbia inteso almeno munire di criteri di indirizzo generale l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; delegata, rimessa quindi all\u0026#8217;arbitrio del MEF.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene il rimettente che il coacervo delle disposizioni censurate, che delineano il nuovo impianto del testo normativo posto a disciplina dell\u0026#8217;organizzazione giudiziaria tributaria, sia lesivo della indipendenza del giudice tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Con una seconda questione, lamenta altres\u0026#236; il rimettente che l\u0026#8217;art. 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022, che disciplina la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (da ora, anche: CPGT) per la consiliatura successiva all\u0026#8217;entrata in vigore della anzidetta legge, violerebbe i principi di cui agli artt. 48, 104, primo comma, 107 e 108 Cost., per effetto dello squilibrio, determinatosi nella fase transitoria di applicazione della legge n. 130 del 2022, del rapporto proporzionale tra elettorato attivo ed elettorato passivo, con riserva di posti a favore di alcune categorie soltanto di componenti dell\u0026#8217;organico della giurisdizione tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che una riserva di seggi a favore di una sparuta minoranza di candidabili in combinazione con la riduzione dell\u0026#8217;elettorato attivo riferito a detti seggi, sezionato per settori resi omogenei dalla medesima origine professionale (le categorie magistratuali di provenienza), sarebbe stato disposto per \u0026#8220;riequilibrare\u0026#8221; l\u0026#8217;enorme sproporzione numerica che nell\u0026#8217;ordine giudiziario verrebbe a crearsi tra coloro che appartengono alla categoria dei giudici e coloro che appartengono a quella dei magistrati, per evitare che un organo di autogoverno, espressione totalitaria della componente maggioritaria del corpo elettorale (e cio\u0026#232; della categoria dei giudici tributari), possa non essere dotato della obiettivit\u0026#224; necessaria per dare equanime attuazione delle norme di legge nel corso del periodo di applicazione della disciplina transitoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente al CPGT, in qualit\u0026#224; di organo di autogoverno di tale magistratura speciale, dovrebbe intendersi affidato \u0026#8211; sia pure in assenza di una guarentigia espressamente prevista dalla Costituzione \u0026#8211; il compito (garantito dall\u0026#8217;art. 108 Cost.) di rendere effettiva l\u0026#8217;autonomia della magistratura tributaria, cos\u0026#236; da collocarla nella posizione di \u0026#171;ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere\u0026#187; (art. 104, primo comma, Cost.), e conseguentemente sottrarla a interventi o influenze esterni, suscettibili di turbarne l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e di compromettere l\u0026#8217;applicazione del principio consacrato nell\u0026#8217;art. 101 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che \u0026#8211; se deve supporsi che la riserva di posti in seno al primo Consiglio post-riforma sarebbe dettata dalla finalit\u0026#224; di consentire a ciascuno degli eletti di meglio tutelare, nel corso della intera consiliatura, gli interessi della sua \u0026#8220;sottocategoria sezionale\u0026#8221; di provenienza \u0026#8211; detti eletti non potrebbero che essere considerati rappresentativi di quegli interessi soltanto e non gi\u0026#224; dell\u0026#8217;intero corpo elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa riserva dei posti prevista dal citato comma 5 dell\u0026#8217;art. 8 non sarebbe dunque finalizzata ad esprimere i diversi caratteri funzionali delle distinte categorie di cui l\u0026#8217;ordine \u0026#232; composto ma testimonierebbe soltanto le differenziate provenienze dei componenti di un organismo unitario; provenienze che \u0026#8211; una volta realizzatosi il transito dall\u0026#8217;uno all\u0026#8217;altro ordine giudiziario \u0026#8211; non dovrebbero invece assumere rilievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente la funzione di garanzia assegnata al CPGT sarebbe pregiudicata laddove la rappresentativit\u0026#224; libera e diffusa dei componenti dell\u0026#8217;ordine giudiziario tributario sia alterata dal sospetto che la riserva di posti consiliari sia finalizzata a proteggere interessi diversi da quelli che l\u0026#8217;organo di autogoverno dovrebbe realizzare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; Il rimettente dubita inoltre, con la terza censura, della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disporrebbero l\u0026#8217;irrogazione di una misura espulsiva di natura sostanzialmente disciplinare in difetto di un procedimento disciplinare che consenta di valutare la gravit\u0026#224; del fatto e la proporzionalit\u0026#224; della sanzione, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl combinato disposto delle predette disposizioni determinerebbe una sanzione automatica espulsiva (\u0026#8220;rimozione\u0026#8221;) correlata a qualsivoglia condanna inflitta al componente dell\u0026#8217;ordine giudiziario (che sia in servizio onorario o di carriera) per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari ovvero ancora correlata alla sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa natura disciplinare di tale \u0026#8220;sanzione\u0026#8221; si evincerebbe dalla circostanza che essa solo fittiziamente conseguirebbe alla perdita di un requisito, dato che quest\u0026#8217;ultimo caratterizzerebbe s\u0026#236; la fase di attribuzione del \u003cem\u003emunus\u003c/em\u003e ma, nel momento in cui si determinerebbe l\u0026#8217;evento che integri la condizione per l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;effetto espulsivo (e cio\u0026#232; nel corso del servizio), tale requisito sarebbe ormai consumato e non sarebbe pi\u0026#249; elemento costitutivo dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi verterebbe dunque, secondo il rimettente, nella pi\u0026#249; tipica delle ipotesi di sanzione espulsiva applicata \u0026#8220;\u003cem\u003ede iure\u003c/em\u003e\u0026#8221; quale conseguenza automatica, prevista direttamente dalla legge, della condanna in sede penale per reati di qualsivoglia genere e tipo, in assenza di una valutazione circa la loro gravit\u0026#224; e circa la loro attinenza a quei beni che il procedimento disciplinare mirerebbe a tutelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa necessaria adozione di tale misura punitiva apparirebbe basata su una presunzione assoluta, del tutto svincolata, oltre che dal controllo di proporzionalit\u0026#224; da parte del giudice disciplinare, anche dalla verifica della sua concreta congruit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe quindi manifestamente infondato il sospetto di contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per violazione del principio di ragionevolezza del combinato disposto degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 545 del 1992 laddove si imponga l\u0026#8217;applicazione della sanzione massima della rimozione senza consentire all\u0026#8217;organo disciplinare appositamente deputato alcuna possibilit\u0026#224; di graduazione della sanzione in ragione della diversa intensit\u0026#224; del disvalore della condotta di volta in volta tenuta dal magistrato tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.4.\u0026#8211; Con la quarta questione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e censura, inoltre, i commi 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 5 dell\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 545 del 1992, per violazione dei principi di autonomia e indipendenza del giudice (artt. 101 e 108 Cost), oltre che del principio di buon andamento dell\u0026#8217;organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce il rimettente che le disposizioni censurate introdurrebbero nell\u0026#8217;ordinamento giudiziario tributario una sanzione disciplinare mascherata da requisito per l\u0026#8217;accesso al concorso interno finalizzato al tramutamento alle funzioni superiori laddove si escluderebbe l\u0026#8217;accesso al suddetto concorso a coloro che abbiano registrato un rapporto inferiore al sessanta per cento tra provvedimenti tardivamente depositati e provvedimenti complessivamente depositati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; determinerebbe la lesione dei principi di autonomia e indipendenza del giudice in quanto il sistema della responsabilit\u0026#224; disciplinare del magistrato rappresenterebbe l\u0026#8217;interfaccia del principio costituzionale dell\u0026#8217;indipendenza, poich\u0026#233; la posizione \u003cem\u003esuper partes\u003c/em\u003e del magistrato non potrebbe essere disgiunta dal corretto esercizio delle sue funzioni e da ogni suo comportamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente occorrerebbe una chiara distinzione tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalit\u0026#224;, giacch\u0026#233; si tratterebbe di due fattispecie completamente diverse per natura, finalit\u0026#224; e conseguenze, che non potrebbero essere giustapposte o confuse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn sistema \u0026#8211; come quello giudiziario tributario \u0026#8211; che non impedisca l\u0026#8217;interferenza tra il sistema della responsabilit\u0026#224; disciplinare e quello della valutazione di professionalit\u0026#224; e non garantisca al magistrato oggetto di valutazione in quest\u0026#8217;ultima sede gli strumenti per dimostrare che i ritardi nel deposito delle decisioni non siano imputabili a sua negligenza ma a fattori esterni ed incolpevoli, violerebbe i principi di indipendenza e autonomia del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate determinerebbero inoltre un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al criterio di ragionevolezza e al principio di buon andamento dell\u0026#8217;organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost). Difatti, esse costituirebbero un chiaro disincentivo alla produttivit\u0026#224; dei singoli che sarebbero tendenzialmente stimolati ad assumere il minor carico possibile di provvedimenti da redigere, al fine di rispettare la proporzione fissata con riguardo al parametro del termine di cui si \u0026#232; detto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.5.\u0026#8211; Il rimettente dubita altres\u0026#236;, con la quinta questione, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, in riferimento ai principi di indipendenza e inamovibilit\u0026#224; del giudice (artt. 106 e 107 Cost), al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e al principio di buon andamento dell\u0026#8217;organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.)\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la suddetta disposizione \u0026#8211; ai sensi della quale il CPGT individua le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non \u0026#232; possibile assicurare l\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, al fine di assegnare d\u0026#8217;ufficio i giudici tributari alle predette sedi, in applicazione non esclusiva \u0026#8211; il legislatore farebbe ricadere sulle spalle dei residui giudici tributari (in servizio onorario) le strutturali inefficienze del sistema che si verrebbero a generare proprio per effetto delle modifiche organizzative previste nelle altre disposizioni della legge n. 130 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoich\u0026#233; non vi sarebbero certezze quanto ai tempi di assunzione e di entrata in servizio dei nuovi magistrati tributari, i cui termini dipenderebbero non solo dai previsti cinque anni di progressiva indizione dei concorsi ma anche dai tempi di durata delle procedure concorsuali, dall\u0026#8217;effettivo risultato da realizzarsi a mezzo delle predette procedure di selezione, nonch\u0026#233; dalla durata del periodo di tirocinio dei candidati effettivamente selezionati, deduce il rimettente che il nuovo impianto normativo determinerebbe un meccanismo di arbitraria moltiplicazione \u0026#8220;\u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e\u0026#8221; degli incarichi onorari \u0026#8220;a carico\u0026#8221; di ciascun giudice tributario in servizio, del tutto slegato dalla intenzionale disponibilit\u0026#224; del singolo e da criteri e parametri di regolamentazione di tale potere di assegnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn difetto di qualunque limite cronologico che valga a garantire la stretta transitoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico \u0026#8220;in applicazione\u0026#8221;, siffatti provvedimenti di attribuzione di incarichi finirebbero per stabilizzare la costituzione di nuovi rapporti di servizio, con violazione della regola del pubblico concorso (art. 106 Cost.) e in contraddizione con la regola per cui i giudici tributari oggi in servizio sarebbero stati assunti solo ed esclusivamente per assolvere le loro funzioni nell\u0026#8217;ufficio per il quale abbiano formulato istanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 107, primo comma, Cost. il quale prescriverebbe espressamente che il giudice non possa essere destinato \u0026#171;ad altre sedi o altre funzioni\u0026#187; se non a seguito di decisione dell\u0026#8217;organo di autogoverno adottata con le \u0026#171;garanzie\u0026#187; stabilite dall\u0026#8217;ordinamento giudiziario (ossia con il consenso del giudice); garanzie che nella specie sarebbero del tutto inesistenti nonostante dovrebbero costituire il presupposto minimo per la concreta attuazione dell\u0026#8217;art. 108 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.6.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita altres\u0026#236;, con la sesta questione, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022 in combinato disposto con gli artt. 13 e 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 545 del 1992 per violazione del principio di eguaglianza, in quanto l\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra magistrati tributari e giudici tributari onorari determinerebbe una macroscopica differenza di trattamento economico a favore dei primi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate determinerebbero l\u0026#8217;anomala condizione di una giurisdizione speciale articolata in un ordine unico, tuttavia distinto in due sottocategorie, di cui la prima sarebbe composta da magistrati \u0026#8220;a tutto tondo\u0026#8221;, assunti per concorso o per diretto transito dagli altri ordini giudiziari (ordinario o speciali) a cui si applicherebbe la disciplina di \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e tipica dei magistrati ordinari, e la seconda che resterebbe composta da personale onorario, con cui l\u0026#8217;amministrazione non creerebbe un rapporto di lavoro dipendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; provocherebbe una differenziazione dello \u0026#8220;\u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e\u0026#8221; che la legge riconoscerebbe alle due categorie di componenti dell\u0026#8217;ordine giudiziario tributario che si rifletterebbe in una ingiustificata discrepanza del trattamento economico riconosciuto a ciascuna di esse, sia pur a fronte di identiche funzioni esercitate. Con la legge n. 130 del 2022 il legislatore avrebbe infatti confermato per il personale onorario il sistema del \u0026#8220;misto-cottimo\u0026#8221; disciplinato dall\u0026#8217;art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992, e avrebbe invece stabilito, con l\u0026#8217;art. 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del predetto d.lgs. n. 545 del 1992, l\u0026#8217;applicazione ai magistrati tributari reclutati per concorso delle disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.7.\u0026#8211; Infine, con la settima questione, il rimettente solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 8, comma 1; 9, commi 2 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; e 11, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992 per violazione dell\u0026#8217;art. 106 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e la normativa censurata, nel prevedere che ai giudici tributari con rapporto di servizio onorario siano attribuibili soltanto funzioni monocratiche, determinerebbe una sperequazione di trattamento tra il personale onorario e il personale \u0026#8220;di carriera\u0026#8221; che non potrebbe giustificarsi con la concessione al \u0026#8220;personale onorario\u0026#8221; di svolgere anche altri uffici o attivit\u0026#224; professionali compatibili con l\u0026#8217;esercizio del predetto \u003cem\u003emunus\u003c/em\u003e; inoltre non sarebbe previsto un concorso riservato al predetto personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate colliderebbero con l\u0026#8217;art. 106 Cost. e in particolare con la limitazione all\u0026#8217;esercizio di funzioni di \u0026#8220;giudice singolo\u0026#8221; da parte dei giudici onorari, dovendosi affidare \u0026#8211; in via generale \u0026#8211; l\u0026#8217;esercizio della giurisdizione ai \u0026#8220;magistrati togati\u0026#8221;. In conflitto con l\u0026#8217;art. 106 Cost., la legge n. 130 del 2022 prevederebbe che ai giudici tributari onorari sia garantita la maggioranza dei posti di componente delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e che soltanto questi ultimi siano utilizzabili in \u0026#8220;applicazione\u0026#8221; per la stabile composizione dei collegi di qualsivoglia ufficio ogni volta in cui ci\u0026#242; appaia necessario per garantire l\u0026#8217;esercizio minimo della funzione giudiziaria tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia siano dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; La difesa dello Stato ritiene innanzitutto che tutte le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano inammissibili trattandosi di disposizioni non direttamente applicabili per la soluzione della lite del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, poich\u0026#233; atterrebbero allo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e del giudice, alla sua composizione nonch\u0026#233;, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguarderebbero il suo operare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene l\u0026#8217;Avvocatura che nell\u0026#8217;architettura costituzionale della giurisdizione non potrebbe escludersi \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e che vi siano norme, pur non immediatamente applicabili nel processo, che possano incidere sulle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale, cos\u0026#236; condizionando l\u0026#8217;esercizio della relativa attivit\u0026#224;. Ci\u0026#242; tuttavia presupporrebbe che tale incidenza \u0026#8211; per qualit\u0026#224;, intensit\u0026#224;, univocit\u0026#224; ed evidenza della sua direzione, immediatezza ed estensione dei suoi effetti \u0026#8211; sia tale da determinare una effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terziet\u0026#224; nel decidere \u0026#8211; in relazione alla concreta questione posta al suo esame e alla specifica e conseguente decisione che il giudice \u0026#232; chiamato ad adottare nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; a prescindere da qualsiasi profilo che possa riguardare un eventuale turbamento psicologico del singolo giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato tali condizioni non si verificherebbero nel giudizio \u003cem\u003ea quo. \u003c/em\u003eInfatti, con riferimento in particolare alla prima questione sollevata, il rimettente ometterebbe di considerare che l\u0026#8217;assetto delineato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell\u0026#8217;organizzazione del Governo, a norma dell\u0026#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) avrebbe trasferito il potere di accertamento e riscossione dal MEF alle Agenzie delle entrate, le quali agiscono in autonomia in quanto dotate di personalit\u0026#224; giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Ne conseguirebbe che le stesse non potrebbero configurarsi quali organi del MEF.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta questione (punti da 1.3.2. a 1.3.6.) sarebbero inammissibili perch\u0026#233; non avrebbero nessun nesso, neppure indiretto, con gli evocati principi di autonomia, indipendenza e terziet\u0026#224; del giudice, ma porrebbero questioni solo ipotetiche o potenziali, prive di qualsiasi rapporto con l\u0026#8217;oggetto della controversia e con la composizione del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon particolare riguardo alla sesta questione (punto 1.3.6.) il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe messo in evidenza se la Corte rimettente fosse composta da giudici \u0026#8220;togati\u0026#8221; o anche da \u0026#8220;onorari\u0026#8221;, sicch\u0026#233; essa difetterebbe di rilevanza anche sotto tale profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUlteriore profilo di inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate deriverebbe dalla considerazione che, nell\u0026#8217;ambito di una controversia tributaria che pu\u0026#242; essere risolta sulla base della normativa sostanziale e processuale vigente \u0026#8211; non contestata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultimo abbia la pretesa di chiedere un intervento caducatorio e sotto vari profili manipolativo di molte parti della riforma della giustizia tributaria attuata con la legge n. 130 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni discenderebbe anche dalla loro indeterminatezza e ambiguit\u0026#224; e perch\u0026#233; dirette ad investire un intero sistema, la cui modifica implicherebbe valutazioni e scelte affidate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.\u0026#8211; Tutte le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero comunque manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.1.\u0026#8211; Con riferimento alla prima questione (punto 1.3.1.), evidenzia la difesa statale che la legge di riforma della giurisdizione tributaria si porrebbe nell\u0026#8217;ambito della cornice del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) col quale l\u0026#8217;Italia si \u0026#232; impegnata ad approvare e attuare una riforma del processo tributario incentrata sui principi di terziet\u0026#224; e specializzazione dei giudici nonch\u0026#233; sull\u0026#8217;ammodernamento e la digitalizzazione del sistema di giustizia tributaria per una migliore conoscibilit\u0026#224; dei precedenti giurisprudenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ottica del perseguimento di questi obiettivi il legislatore della riforma avrebbe previsto l\u0026#8217;istituzione di un giudice tributario togato assunto per concorso, la modernizzazione digitale e la creazione, implementazione e fruibilit\u0026#224; di una banca dati dei precedenti giurisprudenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, proprio al fine di assicurare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e l\u0026#8217;indipendenza del nuovo magistrato tributario professionale, sarebbero attribuite rilevanti funzioni al CPGT, organo di autogoverno, autonomo, terzo e imparziale rispetto a ogni parte dei contenziosi fiscali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon lo stesso scopo, peraltro, si sarebbe prevista l\u0026#8217;applicazione ai magistrati tributari delle norme disciplinanti le incompatibilit\u0026#224; dei magistrati ordinari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe manifestamente infondato anche il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale relativo alla disposizione che attribuisce al MEF il compito di determinare il compenso fisso e variabile dei componenti delle corti di giustizia tributaria. La riforma avrebbe difatti ancorato il trattamento economico dei componenti le corti di giustizia tributaria assunti per transito o per concorso a quello dei giudici ordinari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto ai giudici onorari, il legislatore della riforma avrebbe previsto la fissazione del compenso fisso per legge (art. 4, comma 3, della legge n. 130 del 2022), lasciando al decreto ministeriale solo la fissazione dei compensi variabili, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992, in coerenza con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e fondamentale della richiamata disciplina, che sarebbe quella di non definire un nuovo regime complessivo dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e giuridico ed economico dei giudici onorari, in quanto si tratterebbe di ruolo ad esaurimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa nuova disciplina prevederebbe, inoltre, che sia il CPGT a bandire il concorso per l\u0026#8217;accesso alla magistratura, a nominare la Commissione di esame e a gestire la procedura di interpello per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;opzione per il passaggio definitivo dalle altre magistrature a quella tributaria. Pertanto, la nomina a magistrato tributario con decreto del MEF avverrebbe comunque sempre previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla lamentata lesione dei principi di terziet\u0026#224; e indipendenza del giudice derivante, secondo la tesi del rimettente, dall\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;Ufficio ispettivo e di quello del massimario nazionale, dette strutture sarebbero incardinate presso il CPGT, organo autonomo rispetto al MEF.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva la difesa statale che l\u0026#8217;iniziativa delle attivit\u0026#224; ispettive sarebbe attribuita in capo al suddetto Ufficio ispettivo, che solo eventualmente potrebbe chiedere il supporto alla competente direzione del MEF decidendo se e in quale misura servirsene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo, invece, alla presunta attivit\u0026#224; di \u0026#8220;controllo\u0026#8221; della giurisprudenza da parte del MEF, ritiene l\u0026#8217;Avvocatura generale che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e incorrerebbe in un errore di valutazione, poich\u0026#233; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta, di raccolta e analisi di giurisprudenza, di classificazione e studio di documenti, sarebbe solamente uno strumento di supporto a disposizione di tutti gli operatori del settore (parti, difensori, giudici ed enti impositori), oltre a costituire uno dei principali obiettivi del PNRR, che tra i suoi punti qualificanti contemplerebbe il miglioramento dell\u0026#8217;accesso alle fonti giurisprudenziali, anche al fine di assicurare l\u0026#8217;uniformit\u0026#224; del giudizio in fattispecie analoghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene inoltre la difesa dello Stato che la distinta soggettivit\u0026#224; giuridica e sostanziale del MEF rispetto alle Agenzie fiscali garantirebbe l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice tributario, quale corollario del principio del giusto processo; inoltre, al MEF non sarebbero attribuiti poteri di vigilanza, sanzionatori e disciplinari dei giudici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo ai poteri di vigilanza, l\u0026#8217;art. 15 del d.lgs. n. 545 del 1992 stabilirebbe, poi, che il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado eserciti la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Una volta attivata l\u0026#8217;azione disciplinare ai sensi dell\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 545 del 1992, il procedimento disciplinare sarebbe gestito dal CPGT che, con propria delibera, determinerebbe la sanzione da irrogare al giudice tributario. Il MEF interverrebbe con la sola predisposizione di un decreto del Ministro, cos\u0026#236; come prescritto dal comma 5 dell\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 545 del 1992, che avrebbe mera funzione esecutiva e formale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale procedura risulterebbe, peraltro, identica a quella applicata per le sanzioni disciplinari irrogate ai giudici amministrativi, per i quali il contenuto della delibera del proprio organo di autogoverno si tradurrebbe in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrive di pregio sarebbero, poi, le critiche svolte nei confronti della gestione del personale amministrativo da parte del MEF, in quanto il giudice rimettente non si confronterebbe con la netta distinzione tra personale amministrativo e di segreteria da un lato e magistrati e giudici tributari dall\u0026#8217;altro. Solo in relazione a questi ultimi, invero, dovrebbero operare le guarentigie di autonomia e indipendenza, mentre per il personale che eserciti attivit\u0026#224; amministrativa o di supporto nulla osterebbe a che, come per qualsiasi pubblico impiegato, il rapporto di lavoro sia gestito dall\u0026#8217;Amministrazione competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.2.\u0026#8211; Quanto alla seconda questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (punto 1.3.2.), la disposizione censurata avrebbe natura meramente transitoria, in quanto volta a disciplinare la composizione del CPGT unicamente per la prima consiliatura a partire dall\u0026#8217;applicazione della legge di riforma n. 130 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa necessit\u0026#224; di disciplinare la prima elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria successiva alla riforma avrebbe posto il legislatore nella condizione di dover costruire un meccanismo elettivo senza tuttavia poter contare \u0026#8211; in considerazione dell\u0026#8217;incertezza in ordine al numero di quanti avrebbero esercitato l\u0026#8217;opzione prevista dall\u0026#8217;art. 1, comma 4, della legge n. 130 del 2022, per il transito definitivo alla giurisdizione tributaria \u0026#8211; su una composizione certa dell\u0026#8217;elettorato passivo; vi sarebbe stata, inoltre, l\u0026#8217;esigenza di garantire una rappresentativit\u0026#224; differenziata in seno all\u0026#8217;organo di autogoverno, come del resto sarebbe stato fatto presente nella stessa ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.3.\u0026#8211; Quanto alla terza questione (punto 1.3.3.), osserva l\u0026#8217;Avvocatura generale che la prassi applicativa del meccanismo della decadenza dall\u0026#8217;incarico (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 12 del d.lgs. n. 545 del 1992) non avrebbe mai rivelato il denunciato automatismo in quanto, al venir meno dei requisiti necessari per l\u0026#8217;incarico dei componenti delle corti di giustizia tributaria, avrebbe luogo l\u0026#8217;avvio di un procedimento di decadenza, nell\u0026#8217;ambito del quale l\u0026#8217;interessato potrebbe esercitare il proprio diritto di difesa. La previsione delle ipotesi di decadenza connesse alla commissione di reati sarebbe poi rimessa alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.4.\u0026#8211; Con riguardo alla quarta questione (punto 1.3.4.), ritiene la difesa statale che, relativamente alla definizione dei requisiti per l\u0026#8217;accesso alle funzioni superiori, il legislatore della riforma avrebbe disciplinato il procedimento per esprimere il giudizio di demerito ancorandolo alla sussistenza di condizioni chiare, precise, non generiche e assolutamente verificabili. Queste ultime consisterebbero in parametri temporali (assenza di sanzioni nei cinque anni precedenti la domanda per l\u0026#8217;incarico superiore) e quantitativi (percentuale annua dei provvedimenti depositati oltre i termini di legge) che renderebbero le disposizioni della cui legittimit\u0026#224; costituzionale si dubita, pienamente ragionevoli e, dunque, costituzionalmente legittime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.5.\u0026#8211; Relativamente alla quinta censura (punto 1.3.5.), attinente all\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;applicazione non esclusiva dei giudici onorari, osserva l\u0026#8217;Avvocatura che si tratterebbe di un istituto al quale si sarebbe sempre fatto ricorso e comunque, nella attuale fase di passaggio tra il precedente assetto ordinamentale della giustizia tributaria e il nuovo, disegnato dalla riforma, l\u0026#8217;applicazione non esclusiva sarebbe essenziale al fine di garantire la regolarit\u0026#224; e la continuit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, nell\u0026#8217;attuale formulazione, detto istituto sarebbe rimesso alle valutazioni del CPGT e sarebbe collegato all\u0026#8217;esigenza di copertura delle sedi vacanti con l\u0026#8217;entrata in vigore della nuova disciplina sull\u0026#8217;et\u0026#224; massima di cessazione dal servizio dei giudici tributari, gradualmente ridotta da settantacinque a settanta anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.6.\u0026#8211; Quanto al sesto motivo di doglianza (punto 1.3.6.), ritiene la difesa statale che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, il legislatore avrebbe introdotto disposizioni coerenti con i parametri costituzionali e rispettose dei diritti quesiti in capo ai giudici onorari. Infatti, la riforma intenderebbe trasformare i giudici onorari in un ruolo ad esaurimento, salve tutte le prerogative economiche e di \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e sino ad oggi loro riconosciute. Peraltro, una disciplina di segno contrario, che avesse parificato \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e i giudici onorari ad esaurimento ai giudici togati assunti per concorso, si sarebbe prestata a rilievi di irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.7.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;ultima censura (punto 1.3.7.), l\u0026#8217;Avvocatura generale rileva una contraddizione logico-sistematica nella quale incorrerebbe il giudice rimettente. Difatti, se da una parte, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e lamenta la disparit\u0026#224; di trattamento dei giudici onorari rispetto ai giudici togati a parit\u0026#224; di funzioni svolte, dall\u0026#8217;altra denuncia il contrasto con l\u0026#8217;art. 106 Cost., perch\u0026#233; il legislatore avrebbe dovuto relegare il giudice onorario alla funzione di giudice monocratico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;attribuzione di funzioni monocratiche esclusive ai giudici onorari avrebbe tuttavia paralizzato o rallentato in modo consistente le corti di merito nella definizione delle controversie collegiali in quanto l\u0026#8217;ingresso dei giudici professionali a tempo pieno sarebbe graduale e programmato nel periodo 2024-2030.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, nonch\u0026#233; degli artt. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 4; 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e; e 9 del d.lgs. n. 545 del 1992, come introdotti dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 130 del 2022, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, degli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 545 del 1992, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 101, 104, 108 e 111, commi primo e secondo, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Premette il rimettente di aver sospeso il giudizio di appello promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nei confronti di una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, di parziale accoglimento dei ricorsi riuniti presentati da Malacrida srl nei confronti del TAR, nonch\u0026#233; della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del MEF, che annullava nel merito, per insussistenza dell\u0026#8217;obbligazione tributaria, l\u0026#8217;impugnato \u0026#8220;invito al pagamento\u0026#8221; del contributo unificato preteso dall\u0026#8217;Ufficio del segretariato generale del TAR Lombardia. Tale vertenza sorgeva in relazione ai motivi aggiunti che la suddetta societ\u0026#224; aveva presentato nel giudizio amministrativo, proposto avanti al TAR Lombardia e avente ad oggetto l\u0026#8217;impugnazione di un provvedimento di esclusione da gara per l\u0026#8217;affidamento di lavori indetta dal Comune di Milano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene imprescindibile, alla luce di dubbi sull\u0026#8217;adeguatezza della normativa in esame in termini di rispetto degli standard richiesti per il giusto processo e delle altre garanzie di cui agli artt. 101 e seguenti Cost., sottoporre al vaglio di legittimit\u0026#224; costituzionale le problematiche inerenti all\u0026#8217;indipendenza ed effettiva autonomia del sistema della giustizia tributaria e dei suoi giudici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, premette il rimettente che le disposizioni censurate, pur non essendo direttamente applicabili nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, influirebbero sul processo pendente in quanto attinenti allo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e del giudice, alla sua composizione nonch\u0026#233;, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, sostiene il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che la magistratura tributaria, per effetto del nesso con il MEF, rappresenterebbe un \u0026#8220;\u003cem\u003eunicum\u003c/em\u003e\u0026#8221; rispetto alle altre magistrature, con l\u0026#8217;aggravante \u0026#8211; rispetto al sistema previgente basato su giudici onorari \u0026#8211; della presenza, a seguito della legge di riforma, di magistrati tributari che all\u0026#8217;esito del concorso appositamente indetto diventerebbero a pieno titolo, con tutti i correlativi doveri, dipendenti organici dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria, creditrice dell\u0026#8217;obbligazione di imposta e controparte sostanziale (per il tramite delle Agenzie fiscali) dei contribuenti nei ricorsi che il magistrato tributario \u0026#232; chiamato a giudicare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.3.\u0026#8211; Il rimettente censura innanzitutto gli artt. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 4; 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e; e 9 del d.lgs. n. 545 del 1992 \u0026#8211; \u0026#171;nelle parti in cui prevedono per le procedure di interpello e di concorso, nonch\u0026#233; per la nomina dei magistrati e giudici tributari la competenza del Ministro dell\u0026#8217;Economia e Finanze e del Ministero dell\u0026#8217;Economia e Finanze, invece della competenza rispettivamente del Ministro della Giustizia e del Ministero della Giustizia\u0026#187; \u0026#8211; per violazione degli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108 110 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa mancanza di autonoma organizzazione e la soggezione economica e amministrativa dei giudici al MEF contribuirebbe \u0026#8211; a detta del rimettente \u0026#8211; a fornire un\u0026#8217;immagine della giustizia tributaria non di indipendenza ma di dipendenza, senza soddisfare i requisiti richiesti per l\u0026#8217;equo processo dalla Corte EDU, che avrebbe sempre sottolineato la necessit\u0026#224; che in una societ\u0026#224; democratica la giustizia non possa accontentarsi di essere indipendente, ma debba anche apparire tale agli occhi delle parti e del pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.4.\u0026#8211; Con la seconda questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, il rimettente lamenta che gli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 545 del 1992, che attribuiscono l\u0026#8217;organizzazione degli uffici di segreteria al MEF anzich\u0026#233; al Ministero della giustizia, siano incompatibili con la garanzia di indipendenza del giudice tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate violerebbero gli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, in tema di equo processo, perch\u0026#233; la piena dipendenza degli uffici di segreteria della giustizia tributaria di primo e secondo grado dal MEF anzich\u0026#233; dal Ministero della giustizia ne comprometterebbe l\u0026#8217;indipendenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.5.\u0026#8211; Con il terzo motivo di censura il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e solleva dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15 del d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato dall\u0026#8217;art. 39, comma 2, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall\u0026#8217;art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante \u0026#171;Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 11 marzo 2014, n. 23\u0026#187;, laddove sostituisce alla competenza presidenziale di vigilanza sull\u0026#8217;andamento dei servizi di segreteria, la semplice possibilit\u0026#224; di \u0026#8220;segnalare\u0026#8221; alla competente Direzione del MEF, per non meglio precisati \u0026#8220;provvedimenti di competenza\u0026#8221;, la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza dei servizi di segreteria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRappresenta il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eche nell\u0026#8217;attuale assetto, sarebbe stato \u0026#171;intenzionalmente troncato ogni collegamento e possibilit\u0026#224; di effettivo controllo da parte del presidente della Corte di giustizia Tributaria sull\u0026#8217;andamento dei servizi amministrativi dell\u0026#8217;ufficio\u0026#187;. Tale deficit di controllo minerebbe non solo l\u0026#8217;autonomia e l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della giurisdizione tributaria, ma anche il buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa, nella fattispecie delle segreterie e degli altri uffici della corte tributaria. Sarebbero pertanto violati gli artt. 97, secondo comma, 101, 104, 108 e 111, commi primo e secondo, Cost., poich\u0026#233; sarebbero compromesse sia l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e l\u0026#8217;autonomia del giudice tributario, sia il buon funzionamento dell\u0026#8217;azione amministrativa, nella fattispecie, \u0026#171;delle segreterie e degli altri uffici della Corte Tributaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di tutte le questioni per irrilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAsserisce anzitutto l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che, ai fini della rilevanza, occorrerebbe verificare se la norma asseritamente interferente sullo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di magistrato ne comprometta o possa comprometterne l\u0026#8217;indipendenza e la terziet\u0026#224; in relazione al caso concreto posto al suo esame (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 164 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della prima questione (punto 2.1.3.) emergerebbe sia dal fatto che essa riguarderebbe solo disposizioni di natura organizzativa e amministrativa, che non potrebbero avere l\u0026#8217;effetto di accentuare il rapporto di \u0026#8220;dipendenza\u0026#8221; dei giudici tributari dal MEF sia perch\u0026#233; sollevata in una controversia in cui l\u0026#8217;ente impositore non \u0026#232; neppure l\u0026#8217;Agenzia delle entrate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella fattispecie, quindi, non si ravviserebbe alcun profilo di asserita coincidenza tra soggetto deputato all\u0026#8217;organizzazione della giustizia tributaria e soggetto titolare della pretesa impositiva. Osserva inoltre l\u0026#8217;Avvocatura che il rimettente fonderebbe il proprio ragionamento partendo da un erroneo presupposto interpretativo, ossia dalla sostanziale identit\u0026#224; tra il MEF e la parte pubblica nel giudizio tributario, omettendo di considerare il nuovo assetto delineato dal d.lgs. n. 300 del 1999, che avrebbe trasferito il potere di accertamento e riscossione dal MEF alle Agenzie fiscali. Queste ultime, dotate di personalit\u0026#224; giuridica di diritto pubblico, sarebbero dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e agirebbero in assoluta autonomia. Non essendo tali agenzie qualificabili quali organi dello Stato, le stesse\u003cem\u003e a fortiori\u003c/em\u003e non potrebbero configurarsi quali organi del MEF.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnalogamente inammissibili sarebbero la seconda e la terza questione (punti 2.1.4. e 2.1.5.), poich\u0026#233; si appunterebbero su norme di natura esclusivamente amministrativa, come tali inidonee ad incidere sulla funzione giurisdizionale e sulla decisione della controversia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn ulteriore pi\u0026#249; generale profilo di inammissibilit\u0026#224;, che investirebbe tutte le questioni, dipenderebbe dal tipo di intervento richiesto alla Corte \u0026#8211; in parte caducatorio, in parte manipolativo \u0026#8211; in quanto una caducazione seppure limitata alle disposizioni censurate sarebbe idonea a pregiudicare la funzionalit\u0026#224; complessiva del sistema di giustizia tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure sarebbero infine inammissibili per indeterminatezza e ambiguit\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233; perch\u0026#233; dirette a investire un intero sistema, implicando valutazioni e scelte affidate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; In subordine, la difesa statale ritiene non fondate tutte le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, per i motivi che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.1.\u0026#8211; Quanto alla prima questione (punto 2.1.3.), premette l\u0026#8217;Avvocatura generale che la legge di riforma della giurisdizione tributaria si inserirebbe nella cornice del PNRR e ne costituirebbe uno dei punti principali con riguardo a due obiettivi fondamentali: la riforma del processo tributario ispirata ai principi di terziet\u0026#224; e specializzazione dei giudici; l\u0026#8217;ammodernamento e la digitalizzazione finalizzata alla conoscibilit\u0026#224; dei precedenti giurisprudenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore della riforma avrebbe in questa prospettiva previsto l\u0026#8217;istituzione di un giudice tributario togato, assunto per concorso e avrebbe creato, e implementato e reso fruibile una banca dati dei precedenti giurisprudenziali. Inoltre, sempre al fine di assicurare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e l\u0026#8217;indipendenza del nuovo magistrato tributario professionale, sarebbero state attribuite rilevanti funzioni al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organo di autogoverno, autonomo, terzo e imparziale rispetto a ogni parte processuale dei contenziosi fiscali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe dunque il CPGT a bandire il concorso per l\u0026#8217;accesso alla magistratura, a nominare la commissione di esame e a gestire la procedura di interpello per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;opzione per il passaggio definitivo dalle altre magistrature a quella tributaria. Pertanto, la nomina a magistrato tributario con decreto del MEF (che dovrebbe comunque sempre avvenire previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria) ratificherebbe sostanzialmente una procedura gestita totalmente da tale ultimo organo. Neppure la gestione del concorso per l\u0026#8217;assunzione dei magistrati tributari sarebbe affidata alle cure esclusive del MEF, in quanto il relativo bando sarebbe emanato con decreto di quest\u0026#8217;ultimo previa delibera del CPGT (art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992). Parimenti, le nomine della commissione esaminatrice sarebbero preventivamente deliberate dal predetto Consiglio (art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 545 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRappresenta l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che il giudice rimettente \u0026#8211; nel citare l\u0026#8217;art. 37 del d.lgs. 545 del 1992, non toccato dalla riforma \u0026#8211; non avrebbe tenuto in adeguata considerazione il fatto che tale disposizione sarebbe ormai inapplicabile a seguito dell\u0026#8217;istituzione delle Agenzie fiscali e della conseguente perdita di ogni ruolo e competenza del MEF nelle liti tributarie. Il d.lgs. n. 300 del 1999, infatti, avrebbe istituito le Agenzie fiscali dotate di personalit\u0026#224; giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Ne conseguirebbe che le stesse non potrebbero configurarsi come organi del MEF.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa distinta soggettivit\u0026#224; giuridica e sostanziale del MEF rispetto alle Agenzie fiscali garantirebbe altres\u0026#236; l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice tributario, quale corollario del principio del giusto processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.2.\u0026#8211; Anche la seconda censura (punto 2.1.4.) \u0026#8211; con cui si dubita che l\u0026#8217;organizzazione degli uffici di segreteria, in quanto interamente dipendenti dal MEF anzich\u0026#233; dal Ministero della giustizia, sia compatibile con la garanzia di indipendenza del giudice tributario \u0026#8211; sarebbe manifestamente infondata, posto che le competenze esercitate dagli uffici di segreteria sarebbero di natura esclusivamente amministrativa e, quindi, giammai potrebbero interferire con la funzione giurisdizionale svolta dai giudici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche tale questione, peraltro, incorrerebbe nell\u0026#8217;erroneo presupposto interpretativo secondo il quale il MEF sarebbe parte nelle cause tributarie. Tale ruolo, invece, sarebbe assunto dall\u0026#8217;Agenzia delle entrate e dagli altri enti pubblici impositori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea poi l\u0026#8217;Avvocatura generale che al MEF non sarebbero attribuiti poteri di vigilanza, sanzionatori e disciplinari sui giudici. Ai sensi dell\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 545 del 1992, infatti, il procedimento disciplinare verrebbe gestito dal CPGT, che con propria delibera determinerebbe la sanzione da irrogare al giudice tributario. In questo procedimento il MEF interverrebbe esclusivamente con la predisposizione di un decreto del Ministro avente funzione meramente esecutiva. Tale procedura risulterebbe, peraltro, identica a quella applicata per le sanzioni disciplinari irrogate ai giudici amministrativi per i quali il contenuto della delibera del proprio organo di autogoverno verrebbe tradotto in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;evocato quadro normativo emergerebbe che l\u0026#8217;intervento del MEF nelle suddette procedure assumerebbe una funzione meramente formale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.3.\u0026#8211; Ritiene infine l\u0026#8217;Avvocatura generale che anche la terza questione (punto 2.1.5.) sarebbe manifestamente infondata, posto che la lamentata assenza di poteri organizzativi e gestionali del personale amministrativo in capo ai presidenti delle corti di giustizia tributarie non arrecherebbe alcun pregiudizio all\u0026#8217;indipendenza dei giudici. Tale scelta, invece, sarebbe del tutto coerente sia con le disposizioni degli articoli da 30 a 35 del d.lgs. n. 545 del 1992 in materia di uffici di segreteria sia con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in materia di direzione e responsabilit\u0026#224; degli uffici dell\u0026#8217;amministrazione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 128 del reg. ord. 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, sezione prima, nell\u0026#8217;ambito di un giudizio concernente la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato relativo a un ricorso depositato presso la stessa Corte rimettente, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 51 del codice di procedura civile e con l\u0026#8217;art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell\u0026#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 101, secondo comma, 108, 111 e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU; degli artt. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e; 9; 32, 36 e 37 del d.lgs. n. 545 del 1992, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 20, commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacit\u0026#224; amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110, 111, nonch\u0026#233; 10, 11 e 117 Cost., questi ultimi in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU e all\u0026#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza delle questioni, evidenzia il rimettente che il giudice sarebbe chiamato a verificare, prima di assumere la decisione, la sussistenza di cause di astensione obbligatoria e facoltativa. Detto istituto sarebbe disciplinato, nell\u0026#8217;ordinamento giudiziario tributario, dall\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione che, oltre a prevedere l\u0026#8217;obbligo di astenersi in ogni caso in cui il giudice abbia avuto rapporti di lavoro o di collaborazione con una delle parti, richiamerebbe le norme del codice di procedura civile in materia, tra le quali l\u0026#8217;art. 51 cod. proc. civ., ove si prevederebbe che costituisca causa di astensione obbligatoria del giudice l\u0026#8217;esistenza di rapporti di credito o debito con una delle parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAfferma il rimettente che tra i giudici tributari onorari e il MEF sussisterebbe un rapporto di debito-credito, derivante dalla peculiare conformazione normativa della \u0026#8220;retribuzione\u0026#8221; (o indennit\u0026#224;) dei giudici tributari, tale da porre questi ultimi in una peculiare situazione di dipendenza economico-giuridica rispetto al MEF, con conseguente obbligo di astensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 545 del 1992 prevederebbe che un decreto del MEF determini discrezionalmente, oltre al compenso mensile fisso, un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito secondo criteri uniformi, che dovrebbero tener conto delle funzioni e dell\u0026#8217;apporto di attivit\u0026#224; alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonch\u0026#233;, per i residenti in comuni della stessa regione diversi da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l\u0026#8217;intervento alle sedute della commissione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ragione del disposto del suddetto art. 13, si verrebbe dunque a determinare uno stabile e permanente rapporto di debito-credito tra ciascun giudice tributario e il MEF (parte processuale-formale e sostanziale del giudizio), in quanto il calibrare la parte variabile del compenso sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; espletata nel tempo richiederebbe inevitabilmente computi e procedure di considerevole durata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente sostiene di trovarsi in una attuale e permanente situazione creditoria-debitoria verso il MEF, creditore del rapporto sostanziale controverso e parte del giudizio, che si contraddistinguerebbe per il potere unilaterale discrezionale del MEF di determinare la misura dei compensi aggiuntivi variabili, in ragione della riferita disciplina di cui all\u0026#8217;art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale situazione, a parere del rimettente, imporrebbe al giudice di astenersi dalla causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 51 cod. proc. civ., criticit\u0026#224; peraltro comune a tutti i giudici (ove non sussistano, come in quasi tutta Italia, ancora magistrati tributari professionali), e non risulterebbe neppure possibile per il rimettente assegnare il giudizio ad altro giudice dello stesso plesso giurisdizionale, almeno fino alla futura assunzione di magistrati professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre sotto il profilo della rilevanza, con riguardo all\u0026#8217;insieme delle ulteriori disposizioni censurate, osserva il rimettente che esse, pur non concernendo direttamente l\u0026#8217;oggetto del giudizio, atterrebbero (cos\u0026#236; come l\u0026#8217;art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992) allo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e del giudice, ai suoi doveri e alle relative garanzie, e inciderebbero sull\u0026#8217;indipendenza dell\u0026#8217;organo giurisdizionale nonch\u0026#233; sulla natura della funzione giurisdizionale, compresa la posizione di parit\u0026#224; delle parti del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui sarebbero rilevanti le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di norme che, pur non essendo direttamente applicabili nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, attengano allo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e del giudice, alla sua composizione nonch\u0026#233;, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare e quindi la realizzazione della funzione giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il rimettente solleva plurime questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; La prima questione riguarda l\u0026#8217;art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 (e il correlato art. 8, comma 4, della legge n. 130 del 2022), anche in combinato disposto con gli artt. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 51 cod. proc. civ., nella misura in cui assegnano al MEF la determinazione discrezionale del compenso (in particolare, variabile, ma anche il fisso, nei limiti minimi ormai fissati dalla legge) dei giudici tributari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLamenta il rimettente che il potere di determinazione in via amministrativa della retribuzione affidato al MEF \u0026#8211; soggetto che costituirebbe la parte sostanziale del giudizio tributario, avendo funzioni di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo sulle Agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque eserciterebbero funzioni in materia di tributi ed entrate erariali \u0026#8211; determinerebbe una particolare situazione di soggezione del giudice tributario al potere discrezionale del predetto dicastero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDetta situazione apparirebbe di dubbia compatibilit\u0026#224; con i principi di indipendenza del giudice, garantiti anche ai giudici speciali e agli \u0026#8220;estranei che partecipano all\u0026#8217;amministrazione della giustizia\u0026#8221; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 108 Cost. e soprattutto di indipendenza e imparzialit\u0026#224; della funzione giurisdizionale ovvero del \u0026#8220;giusto processo\u0026#8221;, in condizioni di \u0026#8220;parit\u0026#224;\u0026#8221; tra le parti, dinanzi ad un giudice terzo e imparziale (artt. 101, secondo comma, e 111 Cost.; art. 6 CEDU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto anche gli istituti (in particolare quello dell\u0026#8217;astensione) posti ordinariamente a presidio dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e indipendenza della funzione giurisdizionale per il singolo caso concreto non potrebbero utilmente operare, in presenza di una situazione di soggezione (nella specie, debitorio-creditoria) che coinvolgerebbe l\u0026#8217;intera categoria dei giudici tributari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa predetta situazione determinerebbe anche la violazione del principio di buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.) della giustizia tributaria, realizzandosi una situazione di stallo istituzional-processuale che sarebbe arduo risolvere se non a costo di pretermettere la disciplina sull\u0026#8217;astensione del giudice, posta a presidio dell\u0026#8217;indipendenza e imparzialit\u0026#224; della funzione giurisdizionale e della parit\u0026#224; tra le parti del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa censurata sarebbe in contrasto anche con i principi costituzionali del giusto processo e della parit\u0026#224; delle parti del processo (art. 111 Cost. in correlazione con l\u0026#8217;art. 6 CEDU e l\u0026#8217;art. 47 CDFUE), trovandosi il MEF, creditore sostanziale e parte del giudizio, in una posizione non pari-ordinata rispetto a quelle del contribuente e addirittura di supremazia rispetto al giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Il rimettente dubita altres\u0026#236; della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e 9, 32, 36, 37 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell\u0026#8217;art. 20, commi 2-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ee 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, in riferimento agli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 97 (buon andamento), 101, secondo comma, 104, 108, 110, 111 nonch\u0026#233; 10, 11 e 117 Cost., questi ultimi in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e all\u0026#8217;art. 47 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene il rimettente che i futuri concorsi per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;intero organico della magistratura tributaria saranno autonomamente gestiti dal MEF, che bandir\u0026#224; le procedure e nominer\u0026#224; anche le commissioni di concorso con ampliamento delle competenze del MEF in quanto l\u0026#8217;art. 20, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, avrebbe inserito nell\u0026#8217;art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, la lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), la quale attribuirebbe al MEF le \u0026#171;funzioni di spettanza statale\u0026#187; nella \u0026#171;gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe dunque di un ulteriore ampliamento delle competenze amministrative del MEF su tutta la magistratura tributaria, anche quella che in futuro eserciter\u0026#224; tale ruolo professionalmente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che l\u0026#8217;art. 32 del d.lgs. n. 545 del 1992 porrebbe alle dipendenze del MEF il personale di supporto delle corti tributarie, senza attribuire alcuna funzione ai presidenti della Corte e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e attribuirebbe al MEF il compito di determinare ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl MEF deciderebbe quindi autonomamente l\u0026#8217;organico del personale amministrativo, le assunzioni di personale, i comandi e i distacchi, le mobilit\u0026#224;, i trasferimenti, i premi di produttivit\u0026#224;, lasciando i presidenti della Corte senza alcuna leva gestionale per assicurare il buon andamento degli uffici, se non quella della \u0026#8220;vigilanza\u0026#8221;, il cui esito pu\u0026#242; solo tradursi in una \u0026#8220;segnalazione\u0026#8221; al MEF per \u0026#8220;i provvedimenti di competenza\u0026#8221; (art. 15 del d.lgs. n. 545 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale situazione di totale dipendenza gestionale dei giudici e dei magistrati tributari dal titolare del rapporto sostanziale (creditore e talora anche parte processuale) dedotto in giudizio non si riscontrerebbe in nessun\u0026#8217;altra magistratura, ordinaria o speciale, in cui il soggetto governativo di riferimento avrebbe funzioni ben separate dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale e in cui al magistrato, capo dell\u0026#8217;ufficio, verrebbe riconosciuto un potere di indirizzo e controllo pi\u0026#249; o meno ampio sull\u0026#8217;andamento dell\u0026#8217;ufficio, esteso alla gestione del servizio giustizia nel suo complesso, con la finalit\u0026#224; di ottimizzare i risultati ed evitare che inefficienze anche dei servizi di supporto di cancelleria o di segreteria si ripercuotano sui tempi e modi dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 36 del d.lgs. n. 545 del 1992, inoltre, nell\u0026#8217;istituire il servizio automatizzato per la gestione delle attivit\u0026#224; degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza, prevederebbe che ad esso sia preposto il centro informativo del Dipartimento delle entrate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 20, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, avrebbe inserito nell\u0026#8217;art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, la lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, che attribuirebbe al MEF le \u0026#171;funzioni di spettanza statale\u0026#187; anche nel settore della gestione e dello sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico. In ragione del progressivo sviluppo del processo tributario telematico, l\u0026#8217;affidamento delle competenze in via dominante al MEF lascerebbe i presidenti di Corte di giustizia privi di adeguate leve gestionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 37 del d.lgs. n. 545 del 1992 prevederebbe che la direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze possa formulare e proporre al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell\u0026#8217;Amministrazione finanziaria in ordine alle questioni rilevate ed esaminate; possa stabilire criteri di interpretazione della legge, nonch\u0026#233; esaminare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se del caso, impartendo le direttive per la loro organizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale situazione si sarebbe realizzata anche con riguardo al caso di specie, in cui il giudice si troverebbe a dover decidere un giudizio in cui il MEF avrebbe impartito la direttiva 14 dicembre 2012, n. 2/DGT, perorando la correttezza di una precisa interpretazione dell\u0026#8217;istituto giuridico controverso, verosimilmente innescando, altres\u0026#236;, la modifica normativa intervenuta con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe, a parere del rimettente, di attivit\u0026#224; interpretativa \u0026#8220;quasi autentica\u0026#8221; che ordinariamente sarebbe svolta anche e soprattutto dalle Agenzie fiscali, vigilate e coordinate dal MEF, con circolari o atti amministrativi variamente denominati che troverebbero inevitabile ingresso (pur non vincolando il giudice) nel contenzioso tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, il rimettente osserva come l\u0026#8217;estrema ampiezza e la progressiva implementazione delle competenze del MEF in materia di giustizia tributaria abbia fatto s\u0026#236; che, da unica Direzione centrale del Dipartimento delle finanze, si sia passati a una struttura dipartimentale poich\u0026#233; le ulteriormente implementate competenze del MEF avrebbero richiesto l\u0026#8217;estensione della struttura burocratica ministeriale che sarebbe, secondo il rimettente, non ragionevole e contraria al principio costituzionale di buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDinanzi al descritto panorama istituzionale, il giudice rimettente ritiene non irragionevoli le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale proposte, innanzitutto con riguardo alla necessaria indipendenza e autonomia della magistratura speciale e prima ancora della funzione giurisdizionale (giusto processo e parit\u0026#224; delle parti), come previsto dagli artt. 101, secondo comma, 104, 108 (per le magistrature speciali), 110, nonch\u0026#233; 10, 11 e 117 Cost., questi ultimi in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, nella parte in cui prevede il diritto che ogni causa sia esaminata \u0026#171;da un tribunale indipendente e imparziale\u0026#187;, nonch\u0026#233; in relazione all\u0026#8217;art. 47 CDFUE (essendo i tributi materia dell\u0026#8217;UE), nella parte in cui prevede che \u0026#171;[o]gni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente [\u0026#8230;] da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene il rimettente che i principi di autonomia e indipendenza dei giudici e della funzione giurisdizionale da ogni altro potere dovrebbero conformare non soltanto la sostanza delle funzioni, ma anche la loro apparenza nei confronti della collettivit\u0026#224;, che avrebbe diritto ad avere e a poter maturare la ragionevole rappresentazione di un giudice terzo ed imparziale e non gi\u0026#224; soggetto al potere di influenza di una delle parti del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio dell\u0026#8217;indipendenza del giudice si coniugherebbe e si completerebbe con l\u0026#8217;art. 111 Cost., oltre che con la disciplina internazionale sul giusto processo, con particolare riguardo al principio della \u0026#8220;parit\u0026#224; delle parti\u0026#8221;, che la normativa censurata altererebbe vistosamente; i principi costituzionali di giusto processo e di parit\u0026#224; delle parti si completerebbero a loro volta con il disposto dell\u0026#8217;art. 6 CEDU e dell\u0026#8217;art. 47 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn detto quadro normativo internazionale-convenzionale ed eurounitario (che rinverrebbe il suo ingresso costituzionale negli artt. 10, 11 e 117 Cost.), il diritto soggettivo di ciascuna persona a rivolgersi per la tutela dei propri diritti ad \u0026#8220;un giudice terzo e imparziale\u0026#8221;, implicherebbe la necessit\u0026#224; di assicurare l\u0026#8217;indipendenza e l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice quale garanzia della tutela dell\u0026#8217;insieme dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell\u0026#8217;Unione europea e dalla CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto in giudizio con atto depositato in data 24 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale eccepisce innanzitutto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure per mancanza di rilevanza poich\u0026#233; non decisive ai fini della definizione della controversia di merito, che riguarderebbe la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato da parte del ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non sarebbero difatti decisive ai fini della soluzione del giudizio principale perch\u0026#233; non avrebbero nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e un\u0026#8217;incidenza n\u0026#233; attuale n\u0026#233; meramente eventuale. Sul punto viene richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui solamente quando il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale investa una norma dalla cui applicazione il giudice dimostri di non poter prescindere, si concreterebbe il fenomeno della pregiudizialit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, in nessuna ipotesi il giudice tributario potrebbe applicare le disposizioni di cui lamenta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in quanto non si discuterebbe di questioni di astensione o di ricusazione, bens\u0026#236; di un invito al pagamento e della corretta determinazione del contributo unificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, le questioni sarebbero irrilevanti essendo prospettate in via del tutto generale e astratta. La considerazione in base alla quale la riforma attuale non garantirebbe l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e l\u0026#8217;indipendenza della magistratura tributaria e dei giudici per l\u0026#8217;assoluta mancanza di garanzie di \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e e di effettiva libert\u0026#224; da condizionamenti provenienti dall\u0026#8217;amministrazione finanziaria, si caratterizzerebbe per genericit\u0026#224;, mancando di elementi a supporto della preliminare rilevanza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale nel giudizio tributario \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure sarebbero inoltre indeterminate nel \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e nonch\u0026#233; contenenti una richiesta di intervento additivo in una materia riservata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;indeterminatezza dei rilievi sarebbe accentuata dal fatto che le questioni sarebbero genericamente poste \u0026#8220;anche in correlazione\u0026#8221; o \u0026#8220;in rapporto\u0026#8221; con altre norme di variegato contenuto, talune di natura regolamentare (come i decreti ministeriali), o con interi testi legislativi, in difetto di qualsiasi argomento che consenta di collegare le singole norme evocate ai parametri di legittimit\u0026#224; costituzionale e senza, peraltro, indicare quale sarebbe il rimedio alternativo auspicato dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.2.\u0026#8211; Le censure sarebbero comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene l\u0026#8217;Avvocatura generale che sarebbe del tutto priva di fondamento l\u0026#8217;affermazione del rimettente secondo cui vi sarebbe una \u0026#8220;sudditanza\u0026#8221; tra giudice tributario e MEF in quanto, da un punto di vista soggettivo, il giudice non sarebbe dipendente del Ministero, mentre, da un punto di vista oggettivo, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; corrisposta al giudice sarebbe determinata normativamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riferimento a tale ultimo profilo, sarebbe dunque manifestamente infondato il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione che attribuisca al MEF il compito di determinare il compenso fisso e variabile dei componenti delle corti di giustizia tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto evidenzia la difesa statale che la riforma del 2022 avrebbe ancorato il trattamento economico dei componenti le corti di giustizia tributaria (magistrati tributari, assunti per transito o per concorso pubblico) a quello dei giudici ordinari e, quanto ai giudici onorari, il legislatore avrebbe previsto la fissazione del compenso fisso per legge, lasciando al decreto esclusivamente la fissazione dei compensi variabili \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992, coerentemente alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e fondamentale della richiamata disciplina, non diretta a definire un nuovo regime complessivo dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e giuridico ed economico dei giudici onorari trattandosi di ruolo ad esaurimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento agli altri profili osserva la difesa statale che la scelta di mantenere, anche con l\u0026#8217;intervento riformatore, tale assetto della giurisdizione tributaria sarebbe maturata nell\u0026#8217;ambito di un lungo e ampio confronto che avrebbe accompagnato la formazione della volont\u0026#224; del legislatore, il quale avrebbe inteso porre in essere un \u003cem\u003erestyling\u003c/em\u003e del ruolo e delle funzioni attribuite al CPGT, organo di autogoverno dei giudici tributari, proprio al fine di rafforzare l\u0026#8217;indipendenza della nuova magistratura tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia altres\u0026#236; l\u0026#8217;Avvocatura che la legge n. 130 del 2022 si porrebbe nel contesto del PNRR, di cui la giustizia tributaria costituirebbe uno dei punti principali con due obiettivi fondamentali: una riforma del processo tributario incentrata per un verso sui principi di terziet\u0026#224; e specializzazione dei giudici e per un altro sull\u0026#8217;ammodernamento e sulla digitalizzazione finalizzata alla conoscibilit\u0026#224; dei precedenti giurisprudenziali. Nell\u0026#8217;ottica del perseguimento di questi obiettivi si sarebbe mosso il legislatore della riforma, attraverso l\u0026#8217;istituzione a regime di un giudice tributario togato, assunto per concorso e attraverso la modernizzazione digitale e la creazione, implementazione e fruibilit\u0026#224; di una banca dati dei precedenti giurisprudenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio al fine di assicurare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e l\u0026#8217;indipendenza del nuovo magistrato tributario professionale, sarebbero state attribuite rilevanti funzioni al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organo di autogoverno, autonomo, terzo e imparziale rispetto a ogni parte processuale dei contenziosi fiscali. Inoltre, con lo stesso scopo, si sarebbe prevista l\u0026#8217;applicazione ai magistrati tributari delle norme che disciplinano le incompatibilit\u0026#224; dei magistrati ordinari e lo stesso trattamento economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe stato, difatti, attribuito al CPGT il compito di bandire il concorso per l\u0026#8217;accesso alla magistratura (art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e, della legge n. 130 del 2022), di nominare la Commissione di esame (art. 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e, della legge n. 130 del 2022) e di gestire la procedura di interpello per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;opzione per il passaggio definitivo dalle altre magistrature a quella tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la nomina a magistrato tributario con decreto del MEF si limiterebbe sostanzialmente a ratificare una procedura gestita totalmente dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnaloghe considerazioni varrebbero anche per quanto riguarda le censure rivolte alla gestione del personale amministrativo da parte del MEF. L\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa non andrebbe confusa con quella giurisdizionale: la differenza tra la prima e la seconda risiederebbe nella diversit\u0026#224; dei fini perseguiti dalla pubblica amministrazione e dal giudice e nella diversit\u0026#224; di funzioni che essi rispettivamente svolgerebbero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore avrebbe cercato, attraverso la previsione di nuove assunzioni, di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria in modo da garantire il buon andamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale a vantaggio dell\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal senso, la normativa di riferimento e l\u0026#8217;attuale assetto organizzativo non solo risulterebbero ragionevoli e conformi ai principi costituzionali, ma valorizzerebbero quei principi di buon andamento e imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione che riguarderebbero anche gli uffici giudiziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sintesi, secondo la difesa statale, il giudice rimettente non avrebbe considerato che le competenze esercitate dagli uffici di segreteria sarebbero di natura amministrativa e, come tali, non potrebbero interferire con la funzione giurisdizionale svolta dai giudici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il rimettente non avrebbe tenuto pienamente conto del potere di vigilanza di cui godono i presidenti delle corti di giustizia tributaria e neppure dei poteri ispettivi attribuiti al CPGT.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo alle censure promosse nei confronti dell\u0026#8217;art. 20, commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, la difesa statale evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, il Dipartimento della giustizia tributaria sarebbe stato istituito proprio per garantire l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e la terziet\u0026#224; nella gestione dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e giuridico ed economico dei magistrati tributari, nell\u0026#8217;ambito delle riforme previste dal PNRR e in base alle raccomandazioni della Commissione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che siano dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 144 del reg. ord. 2022 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di diverse disposizioni del d.lgs. n. 545 del 1992 e della legge n. 130 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Lamenta in primo luogo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e l\u0026#8217;accentuato rapporto di dipendenza dei giudici tributari dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze determinato dagli artt. 24, commi 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; e 24-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nonch\u0026#233; di da tutte le disposizioni del d.lgs. n. 545 del 1992 (e in specie, tra esse, gli artt. 13, 32, da 36 a 41 e 43) nella loro formulazione vigente (novellate o meno dall\u0026#8217;anzidetta legge) che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all\u0026#8217;organizzazione giudiziaria tributaria al MEF anzich\u0026#233; ad altra amministrazione centrale dello Stato. Tali disposizioni sarebbero in contrasto con i principi dell\u0026#8217;indipendenza e dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; dei giudici, costituzionalmente garantiti dagli artt. 101, 104, 105 108 e 110 Cost., nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, cos\u0026#236; come interpretato e applicato dalla giurisprudenza della Corte EDU in tema di equo processo, che fungerebbe da disciplina interposta ai fini della valutazione della conformit\u0026#224; a Costituzione della legge ordinaria per effetto della previsione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inquadramento dell\u0026#8217;organizzazione giudiziaria tributaria all\u0026#8217;interno di un apparato del MEF sarebbe in conflitto con i principi di autonomia e indipendenza in quanto finirebbe per determinare condizionamenti, anche involontari, comunque non corrispondenti alla funzione di garanzia imparziale della giurisdizione e alla \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e delle parti nel processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisdizione tributaria sarebbe ancor pi\u0026#249; esposta al rischio di assenza di indipendenza e autonomia con le modifiche introdotte dalla legge n. 130 del 2022 che riconoscerebbero alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze una pervasiva \u0026#8220;funzione di supporto\u0026#8221; anche nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ispettiva che dovrebbe invece essere esercitata in istituzionale autonomia da parte dell\u0026#8217;organo di autogoverno della giustizia tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn\u0026#8217;analoga funzione di supporto sarebbe riconosciuta in capo alla predetta Direzione ai fini delle attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;ufficio del massimario nazionale in aggiunta alla funzione di organizzazione e supporto per l\u0026#8217;espletamento dei corsi di aggiornamento riconosciuta alla Scuola centrale tributaria incardinata anch\u0026#8217;essa nel MEF, cosicch\u0026#233; il sapere giurisprudenziale sarebbe sottoposto a condizionamento \u003cem\u003eab \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexterno\u003c/em\u003e, contrastando con la garanzia di parit\u0026#224; delle parti nel processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assenza di indipendenza sarebbe accentuata dalla disciplina novellatrice censurata che avrebbe modificato la natura del rapporto di servizio dei magistrati tributari, reclutati con pubblico concorso, i quali diventerebbero \u0026#8220;lavoratori dipendenti\u0026#8221; dal MEF.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn ulteriore profilo di censura attiene alla differente disciplina del trattamento economico dei giudici tributari attualmente in servizio determinata con decreto ministeriale, mentre per i magistrati tributari di nuova nomina il trattamento economico avviene con fonte normativa primaria (ai sensi dell\u0026#8217;art. 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 130 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Lamenta altres\u0026#236; il rimettente che l\u0026#8217;art. 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022, che disciplina la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la consiliatura successiva all\u0026#8217;entrata in vigore della anzidetta legge, violerebbe i principi di cui agli artt. 48, 104, primo comma, 107 e 108 Cost., per effetto dello squilibrio, determinatosi nella fase transitoria di applicazione della legge n. 130 del 2022, nel rapporto proporzionale tra elettorato attivo ed elettorato passivo, con riserva di posti a favore di alcune categorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il rimettente dubita inoltre della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disporrebbero l\u0026#8217;irrogazione di una misura espulsiva automatica in difetto di un procedimento disciplinare che consenta di valutare la gravit\u0026#224; del fatto e la proporzionalit\u0026#224; della sanzione, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e censura, inoltre, i commi 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 5 dell\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 545 del 1992, per violazione del principio di buon andamento dell\u0026#8217;organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.) oltre che dei principi di autonomia e indipendenza del giudice (artt. 101 e 108 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiferisce il rimettente che le disposizioni censurate introdurrebbero nell\u0026#8217;ordinamento giudiziario tributario una sanzione disciplinare, mascherata da requisito del concorso interno per l\u0026#8217;accesso alle funzioni superiori. Le disposizioni censurate, laddove escludono la partecipazione al suddetto concorso a coloro che abbiano registrato un rapporto inferiore al sessanta per cento tra provvedimenti tardivamente depositati e provvedimenti complessivamente depositati, violerebbero i principi di autonomia e indipendenza del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni censurate determinerebbero inoltre un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e ai principi di ragionevolezza e di buon andamento dell\u0026#8217;organizzazione dei pubblici uffici poich\u0026#233; costituirebbero un disincentivo alla produttivit\u0026#224; dei giudici tributari, che sarebbero tendenzialmente stimolati ad assumere il minor carico possibile di provvedimenti da redigere, al fine di rispettare la proporzione fissata con riguardo al parametro del termine di cui si \u0026#232; detto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il rimettente dubita altres\u0026#236; della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022 laddove attribuisce al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria il potere di assegnare d\u0027ufficio, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico, presso le sedi nelle quali non \u0026#232; possibile assicurare l\u0027esercizio della funzione giurisdizionale individuate dallo stesso Consiglio di presidenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; violerebbe i principi di indipendenza e inamovibilit\u0026#224; del giudice, (artt. 106 e 107 Cost.), il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e il principio di buon andamento dell\u0026#8217;organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e lamenta inoltre l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022 in combinato disposto con gli artt. 13 e 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 545 del 1992 per violazione del principio di eguaglianza, in quanto determinerebbe una differenziazione dello \u0026#8220;\u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e\u0026#8221; delle due categorie di componenti dell\u0026#8217;ordine giudiziario tributario che si rifletterebbe in una ingiustificata discrepanza del trattamento economico riconosciuto a ciascuna di esse, sia pur a fronte di identiche funzioni esercitate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Infine, il rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 8, comma 1, 9, commi 2 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 11, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, i quali prevederebbero che ai giudici tributari onorari sia garantita la maggioranza dei posti di componente delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e che soltanto questi ultimi siano utilizzabili in \u0026#8220;applicazione\u0026#8221; per la stabile composizione dei collegi di qualsivoglia ufficio ogni volta in cui ci\u0026#242; appaia necessario per garantire l\u0026#8217;esercizio minimo della funzione giudiziaria tributaria. Tale normativa violerebbe l\u0026#8217;art. 106 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di diverse disposizioni del d.lgs. n. 545 del 1992, come modificate e integrate dalla legge n. 130 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il rimettente censura innanzitutto l\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, e gli artt. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 4; 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e; e 9 del d.lgs. n. 545 del 1992, nelle parti in cui prevedono per le procedure di interpello e di concorso, nonch\u0026#233; per la nomina dei magistrati e giudici tributari la competenza \u0026#171;del Ministro dell\u0026#8217;Economia e Finanze e del Ministero dell\u0026#8217;Economia e Finanze, invece della competenza rispettivamente del Ministro della Giustizia e del Ministero della Giustizia\u0026#187;, per violazione degli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale normativa determinerebbe la mancanza di autonomia e la soggezione economica e amministrativa dei giudici al MEF e ci\u0026#242; contribuirebbe \u0026#8211; a detta del rimettente \u0026#8211; a fornire un\u0026#8217;immagine di dipendenza della giustizia tributaria che non soddisferebbe i requisiti richiesti per l\u0026#8217;equo processo dalla Corte EDU, la quale avrebbe sempre sottolineato la necessit\u0026#224; che in una societ\u0026#224; democratica la giustizia debba non solo essere indipendente, ma debba anche apparire tale agli occhi delle parti e del pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con la seconda questione, il rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 545 del 1992 i quali \u0026#8211; secondo la sua prospettazione \u0026#8211; violerebbero gli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, in tema di equo processo. Ritiene il rimettente che l\u0026#8217;inquadramento degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado nel MEF anzich\u0026#233; nel Ministero della giustizia comprometterebbe l\u0026#8217;indipendenza della stessa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Con il terzo motivo di censura il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e lamenta che l\u0026#8217;art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato dall\u0026#8217;art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, e dall\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 156 del 2015, laddove sottrae ai presidenti delle corti di giustizia tributaria la vigilanza sull\u0026#8217;andamento dei servizi di segreteria attribuendo loro solo la possibilit\u0026#224; di segnalarne la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficienza alla Direzione del MEF per non meglio precisati \u0026#8220;provvedimenti di competenza\u0026#8221;, violerebbe gli artt. 97, secondo comma, 101, 104, 108 e 111, commi primo e secondo, Cost. La normativa in esame difatti comprometterebbe sia l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e l\u0026#8217;autonomia del giudice tributario sia il buon funzionamento dell\u0026#8217;azione amministrativa, nella fattispecie, \u0026#171;delle segreterie e degli altri uffici della Corte Tributaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 51 cod. proc. civ. e con l\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 101, secondo comma, 108, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU; degli artt. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e; e 9 del d.lgs. n. 545 del 1992 nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 20, commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 101, secondo comma, 108, 111 e 117 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione con l\u0026#8217;art. 6 CEDU; degli artt. 32, 36 e 37 del d.lgs. n. 545 del 1992, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 20, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 104, 108, 110, nonch\u0026#233; 10, 11, 117, questi ultimi in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU e all\u0026#8217;art. 47 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La prima questione riguarda l\u0026#8217;art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 (e il correlato art. 8, comma 4, della legge n. 130 del 2022), anche in combinato disposto con gli artt. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 51 cod. proc. civ., nella misura in cui assegnano al MEF la determinazione discrezionale del compenso (in particolare, variabile, ma anche fisso, nei limiti minimi ormai stabiliti dalla legge) dei giudici tributari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLamenta il rimettente che il potere di determinazione in via amministrativa della retribuzione affidato al MEF provocherebbe una particolare situazione di soggezione del giudice tributario al potere discrezionale del predetto dicastero. Tale soggezione violerebbe i principi di indipendenza del giudice, garantiti dall\u0026#8217;art. 108 Cost. e di indipendenza e imparzialit\u0026#224; della funzione giurisdizionale ovvero del giusto processo in condizioni di parit\u0026#224; tra le parti, dinanzi ad un giudice terzo e imparziale (artt. 101, secondo comma, e 111 Cost.; art. 6 CEDU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni censurate violerebbero anche il principio di buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione (art. 97 Cost.) della giustizia tributaria, determinando una situazione di stallo istituzional-processuale che sarebbe arduo risolvere se non in violazione della disciplina dell\u0026#8217;obbligo di astensione del giudice posta a presidio dell\u0026#8217;indipendenza e imparzialit\u0026#224; della funzione giurisdizionale e della parit\u0026#224; tra le parti del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa normativa in esame violerebbe altres\u0026#236; i principi costituzionali del giusto processo e della parit\u0026#224; delle parti del processo (art. 111 Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e all\u0026#8217;art. 47 CDFUE), trovandosi il MEF, creditore sostanziale e parte del giudizio, in una posizione non pari-ordinata rispetto a quella del contribuente e addirittura di supremazia rispetto al giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il rimettente censura inoltre gli artt. 9, 32, 36, 37 del d.lgs. n. 545 del 1992; 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 545 del 1992; e 20, commi 2-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ee 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, in riferimento agli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 97 (buon andamento), 101, secondo comma, 104, 108, 110, 111 nonch\u0026#233; 10, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e all\u0026#8217;art. 47 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della normativa censurata che attribuisce al MEF: la gestione dei concorsi per l\u0026#8217;accesso alla magistratura tributaria; il compito di determinare le variazioni della dotazione organica dei giudici tributari e del personale amministrativo, le assunzioni di personale, i comandi e i distacchi, le mobilit\u0026#224;, i trasferimenti, i premi di produttivit\u0026#224;; il servizio automatizzato per la gestione delle attivit\u0026#224; degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza incardinato presso il centro informativo del Dipartimento delle entrate; le \u0026#171;funzioni di spettanza statale\u0026#187; nel settore della gestione e dello sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico lasciando i presidenti di corte di giustizia tributaria privi di adeguate leve gestionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni censurate consentirebbero inoltre alla direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze di formulare e proporre al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell\u0026#8217;Amministrazione finanziaria; l\u0026#8217;esercizio di tali facolt\u0026#224; \u0026#8211; ritiene il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; potrebbe influenzare in modo incisivo la giustizia tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa progressiva implementazione delle competenze del MEF in materia di giustizia tributaria avrebbe comportato l\u0026#8217;estensione della struttura burocratica ministeriale. Ci\u0026#242;, secondo il rimettente, sarebbe non ragionevole e contrario al principio costituzionale di buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDinanzi al descritto panorama normativo, il giudice rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate, innanzitutto con riguardo alla necessaria indipendenza e autonomia della magistratura tributaria e prima ancora della funzione giurisdizionale (giusto processo e parit\u0026#224; delle parti), come previsto dagli artt. 101, secondo comma, 104, 108 (per le magistrature speciali), 110, 111 nonch\u0026#233; 10, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, nella parte in cui prevede il diritto che ogni causa sia esaminata \u0026#171;da un tribunale indipendente e imparziale\u0026#187;, nonch\u0026#233; in relazione all\u0026#8217;art. 47 CDFUE (essendo i tributi materia dell\u0026#8217;UE), nella parte in cui prevede che \u0026#171;[o]gni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente [\u0026#8230;] da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le tre ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte numerose questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che riguardano parzialmente le stesse norme, si basano su parametri pressoch\u0026#233; coincidenti e argomentazioni sostanzialmente analoghe. Deve essere pertanto disposta la riunione dei giudizi per essere decisi con unica sentenza (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 171 e n. 98 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le censure possono suddividersi in due grandi gruppi: il primo riguardante quelle relative all\u0026#8217;ipotizzata lesione dell\u0026#8217;autonomia e dell\u0026#8217;indipendenza dei giudici tributari, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di asserita perdita di serenit\u0026#224; e turbamento psicologico del magistrato a causa dell\u0026#8217;eccessiva ingerenza del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; il secondo gruppo riguarda, in particolare, il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del Consiglio di presidenza, le sanzioni disciplinari e l\u0026#8217;attribuzione di funzioni collegiali ai giudici onorari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Si ritiene opportuno ripercorrere brevemente i momenti caratterizzanti l\u0026#8217;articolato e complesso quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la legge 14 luglio 1864, n. 1830 (con la quale fu stabilita, tra l\u0026#8217;altro, un\u0026#8217;imposta sui redditi della ricchezza mobile) furono istituite commissioni comunali e consorziali, per lo svolgimento di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare le somme dei redditi e dell\u0026#8217;imposta dovuta dai contribuenti. Contro le \u0026#8220;somme di reddito\u0026#8221; deliberate dalle gi\u0026#224; menzionate commissioni era ammesso il ricorso, tanto nell\u0026#8217;interesse dei contribuenti quanto nell\u0026#8217;interesse del fisco, presso una commissione provinciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon successiva legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Per l\u0026#8217;unificazione amministrativa del Regno d\u0026#8217;Italia), Allegato E (Legge sul contenzioso amministrativo), furono aboliti i tribunali del contenzioso amministrativo e furono affidate al giudice ordinario le controversie tra cittadini e pubbliche amministrazioni nelle quali si facesse \u0026#171;questione di un diritto civile o politico\u0026#187; (art. 2), comprese quelle relative alle imposte dirette e indirette; vennero tuttavia escluse dalla competenza delle autorit\u0026#224; giudiziarie le questioni relative all\u0026#8217;estimo catastale e al riparto di quota e tutte quelle sulle imposte dirette (sino a che non avesse avuto luogo la pubblicazione dei ruoli) che rimanevano attribuite alle predette commissioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe commissioni cos\u0026#236; delineate erano, dunque, organi amministrativi incardinati presso l\u0026#8217;amministrazione delle entrate. Questa natura, tuttavia, non era idonea ad assicurare l\u0026#8217;indipendenza e l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDopo l\u0026#8217;entrata in vigore della Costituzione, con sentenza n. 12 del 1957, questa Corte ritenne che le commissioni tributarie, \u0026#171;pur comunemente chiamandosi amministrative per ragioni storiche e tradizionali\u0026#187;, costituissero \u0026#171;organi di giurisdizione speciale\u0026#187; in quanto \u0026#171;chiamate a giudicare in materia di diritti soggettivi, definendo, nel contrasto tra il Fisco e il contribuente, qual \u0026#232; la volont\u0026#224; della legge che nel caso concreto dev\u0026#8217;essere attuata\u0026#187;; in particolare, nella predetta sentenza si sottolineava come le commissioni tributarie pervengono alle loro pronunce \u0026#171;attraverso l\u0026#8217;applicazione di formali disposizioni di procedura, poste dalla legge per la regolarit\u0026#224; dei loro giudizi e anche a tutela dei diritti delle parti contendenti; che le loro pronunce, come qualsiasi altra pronuncia di organo giurisdizionale, nel caso di mancanza di impugnativa, acquistano valore definitivo e forza di giudicato formale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVeniva cos\u0026#236; affermata la natura giurisdizionale delle commissioni tributarie; natura confermata con successiva sentenza n. 287 del 1974 nella quale questa Corte ha sottolineato come la legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), intervenendo sulla composizione delle commissioni tributarie, sul loro funzionamento e sulle loro competenze funzionali (principalmente al fine di assicurarne l\u0026#8217;autonomia e l\u0026#8217;indipendenza e in modo da garantire l\u0026#8217;imparziale applicazione della legge), avevano eliminato tutte le disposizioni dalle quali traeva fondamento la tesi della natura amministrativa delle commissioni tributarie, determinando \u0026#171;la sicura convinzione che le commissioni tributarie, cos\u0026#236; revisionate e strutturate, debbono ora considerarsi organi speciali di giurisdizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe commissioni tributarie sono state quindi da ultimo disciplinate dal d.lgs. n. 545 del 1992 e dal d.lgs. n. 546 del 1992 quali organi giurisdizionali composti da giudici non professionali prevedendo criteri oggettivi di reclutamento e l\u0026#8217;istituzione di un organo di autogoverno, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, confermando l\u0026#8217;indirizzo gi\u0026#224; assunto fin dalla sentenza n. 41 del 1957 (e ribadito nella sentenza n. 215 del 1976) sulla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, con ordinanza n. 144 del 1998, ha chiarito che l\u0026#8217;\u0026#171;ampliamento della competenza delle commissioni tributarie non vale a far ritenere nuovo il giudice tributario in modo tale da ravvisarsi un diverso giudice speciale, in quanto \u0026#232; rimasto non snaturato n\u0026#233; il sistema di estrazione dei giudici (anzi migliorato dal punto di vista dei requisiti di idoneit\u0026#224; e di qualificazione professionale e delle incompatibilit\u0026#224;), n\u0026#233; la giurisdizione nell\u0026#8217;ambito delle controversie tributarie\u0026#187; e che \u0026#171;pertanto le attuali commissioni tributarie non possono essere considerate, agli effetti del combinato disposto dell\u0026#8217;art. 102 e VI disposizione transitoria della Costituzione, nuovi giudici speciali, come tali vietati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa modifica della disciplina della giustizia tributaria realizzata con la legge n. 130 del 2022 \u0026#8211; che si colloca nell\u0026#8217;ambito degli interventi previsti nel PNRR per superare le criticit\u0026#224; del \u0026#8220;sistema Paese\u0026#8221; \u0026#8211; vuole rappresentare una risposta organica e di sistema per risolvere molte delle problematicit\u0026#224; insite nel precedente assetto ordinamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIntervenendo su taluni aspetti cruciali e delicati della giustizia e del processo tributari, la novella normativa ha avvicinato molto la giurisdizione tributaria a quella ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una riforma che, a completamento di un percorso di 160 anni, ha contribuito in modo decisivo a realizzare nel nostro ordinamento una giurisdizione (che si affianca a quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare), composta, a regime, da magistrati tributari: a) professionali a tempo pieno; b) selezionati con pubblico concorso; c) specializzati nella materia tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, deve preliminarmente essere esaminata l\u0026#8217;eccezione con cui l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha contestato l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, per difetto di rilevanza, delle censure sollevate con le tre ordinanze dalle tre Corti di giustizia tributarie rimettenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa statale evidenzia che i giudici rimettenti non sarebbero chiamati a fare diretta applicazione nei giudizi \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e delle disposizioni censurate poich\u0026#233; esse atterrebbero allo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e del giudice, alla composizione del CPGT nonch\u0026#233;, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguarderebbero l\u0026#8217;operare del giudice e non avrebbero una effettiva interferenza nel decidere in relazione alle concrete questioni poste al loro esame e alle specifiche e conseguenti decisioni che sono chiamati ad adottare nei giudizi \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle censure \u0026#232; fondata per i motivi che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre primariamente verificare l\u0026#8217;esistenza della \u0026#171;necessaria relazione di \u0026#8220;dipendenza funzionale\u0026#8221; tra giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e tema agitato attraverso la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale: relazione che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve assumere i connotati della pregiudizialit\u0026#224;, la quale comporta l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di definire il procedimento pregiudicato in assenza della delibazione della \u003cem\u003equaestio\u003c/em\u003e pregiudicante\u0026#187; (sentenza n. 164 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn linea di principio, tutte le volte in cui questa Corte \u0026#232; entrata nel merito di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale relative a norme riguardanti lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di magistrato, ci\u0026#242; \u0026#232; avvenuto in ragione di una incidenza diretta di quelle norme con l\u0026#8217;oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236;, ad esempio, nel giudizio deciso con la sentenza n. 237 del 2013, questa Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimit\u0026#224; costituzionale di norme che avevano disposto la soppressione di diversi uffici giudiziari: oggetto del giudizio di costituzionalit\u0026#224; era, in quella sede, la potest\u0026#224; di \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003edicere\u003c/em\u003e dei giudici rimettenti, direttamente e immediatamente dipendente dalle norme censurate. Nessun dubbio poteva sussistere, pertanto, sulla rilevanza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente, il nucleo principale delle questioni decise con la sentenza n. 18 del 1989 riguardava la struttura e la composizione dell\u0026#8217;organo giudicante e involgeva lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di giudice, la sua composizione, nonch\u0026#233;, in generale, le garanzie e i doveri che riguardano il suo operare, tutti aspetti ontologicamente rilevanti nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito dei relativi procedimenti dai quali le questioni provenivano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Nelle tre ordinanze i giudici \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e affermano che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono direttamente rilevanti nei rispettivi giudizi principali, in quanto la disciplina normativa censurata sarebbe concretamente e immediatamente produttiva di un turbamento della serenit\u0026#224; decisionale nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;autonomia e indipendenza del giudice tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, tuttavia, non ha escluso che norme, pur non immediatamente applicabili nel processo, possano incidere in maniera evidente e attuale sulle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale, cos\u0026#236; condizionando l\u0026#8217;esercizio della relativa attivit\u0026#224;. Ci\u0026#242; presuppone \u0026#171;che tale incidenza \u0026#8211; per qualit\u0026#224;, intensit\u0026#224;, univocit\u0026#224; ed evidenza della sua direzione, immediatezza ed estensione dei suoi effetti \u0026#8211; sia tale da determinare una effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terziet\u0026#224; nel decidere, a prescindere da qualsiasi profilo che possa riguardare un eventuale \u0026#8220;perturbamento psicologico\u0026#8221; del singolo giudice\u0026#187; (ancora sentenza n. 164 del 2017), sempre che non si tratti di una questione meramente ipotetica e astratta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini della rilevanza occorre ulteriormente verificare se le norme asseritamente interferenti sullo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di magistrato ne compromettano l\u0026#8217;indipendenza e la terziet\u0026#224; riflettendo lesioni non solo potenziali delle garanzie costituzionali ma violazioni attuali in relazione alla concreta questione posta all\u0026#8217;esame dei rimettenti e alla specifica e conseguente decisione che sono chiamati a adottare nei giudizi \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti presupposti sono del tutto assenti nelle odierne questioni, alla luce della stessa motivazione sulla rilevanza fornita dai giudici rimettenti in relazione all\u0026#8217;attuale sistema normativo sull\u0026#8217;organizzazione della giustizia tributaria e sui concreti e specifici elementi caratterizzanti i giudizi \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e che permettano di dubitare realmente dell\u0026#8217;indipendenza del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle fattispecie in esame, infatti, l\u0026#8217;asserito perturbamento del giudice, derivante dalla sensazione di dover giudicare in merito a una controversia tributaria non \u0026#8220;in un campo neutro\u0026#8221; ma, per cos\u0026#236; dire, \u0026#8220;in casa\u0026#8221; del MEF, con i possibili condizionamenti connessi ai profili organizzativi, \u0026#232; privo di riscontri oggettivi circa la concreta lesione ad opera delle disposizioni censurate delle garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura sancite dalla Costituzione a presidio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tutto quanto sopra, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale relative al primo gruppo di censure sono inammissibili per difetto di rilevanza in quanto non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terziet\u0026#224; nel decidere tali da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003edicere\u003c/em\u003e del giudice tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Il secondo gruppo di censure prospetta una serie di dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale relativi a disposizioni aventi ad oggetto il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del Consiglio di presidenza, le sanzioni disciplinari e l\u0026#8217;attribuzione di funzioni collegiali ai giudici onorari e quindi al corretto funzionamento della giustizia tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche queste questioni sono inammissibili per irrilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;oggetto dei giudizi \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e riguarda, infatti, controversie tra l\u0026#8217;Agenzia delle entrate e privati afferenti, rispettivamente, alla debenza del contributo unificato (r.o. n. 50 e n. 128 del 2023) e dell\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto (r.o. n. 144 del 2022), che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben pi\u0026#249; pertinente ragion d\u0026#8217;essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimit\u0026#224; costituzionale ai sensi dell\u0026#8217;art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorit\u0026#224; giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce della giurisprudenza di questa Corte gi\u0026#224; richiamata con riguardo al primo gruppo di censure, devono essere dichiarate inammissibili, perch\u0026#233; irrilevanti, anche tutte le questioni del secondo gruppo sollevate con le tre ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 24, commi 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 24-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 13; 32; da 36 a 41 e 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell\u0026#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 101, 104, 105 108, 110 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), sollevate, in riferimento agli artt. 48, 104, primo comma, 107 e 108 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11, commi 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 5, del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 97, con riguardo al principio di buon andamento, 101 e 108 Cost., con riguardo ai principi di autonomia e indipendenza del giudice, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 106 e 107 Cost., con riguardo ai principi di indipendenza e inamovibilit\u0026#224; del giudice, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, in combinato disposto con gli artt. 13 e 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 8, comma 1; 9, commi 2 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; e 11, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 106 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e8) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e degli artt. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 4; 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e; e 9 del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108 110 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e9) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e10) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell\u0026#8217;art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante \u0026#171;Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 11 marzo 2014, n. 23\u0026#187;, sollevate, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 101, 104, 108 e 111, primo e secondo comma, Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e11) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 (e il correlato art. 8, comma 4, della legge n. 130 del 2022), anche in combinato disposto con gli artt. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell\u0026#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e 51 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 101, 108 e 111 Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e all\u0026#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e12) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e; 9; 32; 36; e 37 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell\u0026#8217;art. 20, commi 2-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ee 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacit\u0026#224; amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 104, 108, 110, 111, nonch\u0026#233; 10, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e all\u0026#8217;art. 47 CDFUE, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 dicembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Previsioni che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all\u0027organizzazione giudiziaria tributaria al Ministero dell\u0027economia e delle finanze, anzich\u0026#233; al Ministero della giustizia.\nDisposizioni transitorie - Prevista indizione delle elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - Assicurazione, in tale ambito, della rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all\u0027art. 1, c. 7, della legge n. 130 del 2022 - Previsione che il rispettivo corpo elettorale \u0026#232; formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura - Eleggibilit\u0026#224; nella componente togata dei soli giudici tributari e dei magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo.\nComponenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado - Requisiti - Assenza di condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari o nelle ipotesi di sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza - Previsione che impone la sanzione massima della rimozione indiscriminatamente in tutte le suddette ipotesi di condanna.\nAssegnazione degli incarichi - Previsioni che contemplano come requisito di accesso al concorso interno per il tramutamento alle funzioni superiori la necessit\u0026#224; che il componente dell\u0027ordinamento giudiziario tributario abbia garantito almeno un rapporto del 60 per cento tra i provvedimenti depositati entro il termine di un mese e provvedimenti complessivamente depositati.\nPrevisione che attribuisce al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria il potere di applicare ex officio ad altro organo giudiziario il giudice tributario, ogni volta in cui individui delle sedi in cui non \u0026#232; possibile assicurare l\u0027esercizio della funzione giurisdizionale.\nPrevisioni che assegnano ai giudici tributari onorari lo stabile e istituzionale esercizio di funzioni collegiali, anzich\u0026#233; disporre che a costoro siano attribuibili soltanto funzioni monocratiche.\nPrevisioni che dispongono, sia per le procedure di interpello e di concorso, sia per la nomina dei magistrati e dei giudici tributari, la competenza del Ministro dell\u0027economia e delle finanze e del Ministero dell\u0027economia e delle finanze, invece della competenza del Ministro della giustizia e del Ministero della giustizia - Disciplina che attribuisce l\u0027amministrazione degli uffici di segreteria al Ministero dell\u0027economia e delle finanze, invece che al Ministero della giustizia - Prevista soppressione, o quantomeno limitazione, a seguito dei provvedimenti legislativi successivamente intervenuti, della competenza del presidente di commissione tributaria, ora corte di giustizia tributaria, a esercitare la vigilanza sull\u0027andamento dei servizi di segreteria nella formulazione originariamente prevista.\nPrevisione che assegna al Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze (MEF) la determinazione discrezionale del compenso dei giudici tributari, sia per la parte variabile che per quella fissa, nei limiti minimi fissati dalla legge.\nProcedimenti di nomina dei componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado - Previsione che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari e a quelle dei giudici tributari di cui all\u0026#8217;art. 1-bis, c. 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, si provvede con decreto del MEF, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - Prevista attribuzione al MEF del potere di nomina della commissione esaminatrice.\nPrevisione che tutto il personale di supporto delle Corti tributarie sia dipendente del MEF- Prevista determinazione ogni anno, da parte del medesimo Ministero, delle variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado - Previsione che il MEF svolge le funzioni di spettanza statale nei settori, tra l\u0026#8217;altro, della programmazione e gestione amministrativa dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria tributaria e della gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria.\nIstituzione del servizio automatizzato per la gestione delle attivit\u0026#224; degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado del consiglio di presidenza - Previsione che a tale servizio sia preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate e che le modalit\u0026#224; di gestione dei servizi automatizzati siano disciplinate con regolamento - Prevista introduzione della norma che attribuisce al MEF funzioni di spettanza statale anche nel settore della gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico.\nAttivit\u0026#224; della direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in relazione a questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale - Prevista formulazione e proposizioni al Ministro di indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell\u0027Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.\nDisposizioni per il potenziamento e la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0027economia e delle finanze (MEF) - Istituzione, nell\u0027ambito del Ministero dell\u0027economia e delle finanze, del Dipartimento della giustizia tributaria deputato allo svolgimento delle attivit\u0026#224; individuate dall\u0027art. 24, c. 1, lett. d-bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46582","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Caratteri - Rapporto di pregiudizialità tra questione sollevata e giudizio a quo - In particolare: questioni attinenti allo status di magistrato - Necessità di verificare se la disposizione censurata incida in maniera diretta, o comunque evidente e attuale, sulle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale, così condizionando l\u0027esercizio della relativa attività. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTra giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e tema agitato attraverso la questione di legittimità costituzionale sollevata occorre una necessaria relazione di “dipendenza funzionale” che deve assumere i connotati della pregiudizialità e comporta l’impossibilità di definire il procedimento pregiudicato in assenza della delibazione della \u003cem\u003equaestio\u003c/em\u003e pregiudicante. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 164/2017 - mass. 41566\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe questioni di legittimità costituzionale relative a norme riguardanti lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di magistrato sono rilevanti in quanto incidono direttamente sull’oggetto del giudizio \u003cem\u003ea qu\u003c/em\u003eo. Ai fini della rilevanza occorre ulteriormente verificare se le norme censurate compromettano l’indipendenza e la terzietà del magistrato, riflettendo lesioni non solo potenziali delle garanzie costituzionali ma attuali, in relazione alla concreta questione posta all’esame dei rimettenti e alla specifica e conseguente decisione che sono chiamati a adottare nei giudizi \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e. Tuttavia, non si può escludere che norme, pur non immediatamente applicabili nel processo, possano incidere in maniera evidente e attuale sulle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale, così condizionando l’esercizio della relativa attività. Ciò si verifica quando tale incidenza – per qualità, intensità, univocità ed evidenza della sua direzione, immediatezza ed estensione dei suoi effetti – sia tale da determinare una effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere, a prescindere da qualsiasi profilo che possa riguardare un eventuale “perturbamento psicologico” del singolo giudice, sempre che non si tratti di una questione meramente ipotetica e astratta. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 164/2017 - mass. 41567; S. 237/2013 - mass. 37374; S. 18/1989 - mass. 12913\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46583","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46583","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Natura - Nuovi giudici speciali - Esclusione. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe commissioni tributarie non possono essere considerate, agli effetti del combinato disposto dell’art. 102 e VI disposizione transitoria della Costituzione, nuovi giudici speciali, come tali vietati. L’ampliamento della loro competenza, infatti, non vale a far ritenere nuovo il giudice tributario, in quanto non è rimasto snaturato né il sistema di estrazione dei giudici, né la giurisdizione nell’ambito delle controversie tributarie. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 215/1976 - mass. 8538; S. 41/1957 - mass. 273; O. 144/1998 - mass. 23881\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46584","numero_massima_precedente":"46582","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"VI disposizione transitoria e finale","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46584","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all\u0027organizzazione giudiziaria tributaria - Assegnazione al Ministero dell\u0027economia e delle finanze - Differente disciplina del trattamento economico dei giudici tributari attualmente in servizio, determinata con decreto ministeriale, rispetto ai magistrati tributari di nuova nomina - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 101, 104, 105, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 24, commi 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 24-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 13; 32; da 36 a 41 e 43 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano lo \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003edei giudici tributari nei rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all’organizzazione giudiziaria tributaria al Ministero dell’economia e delle finanze. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del MEF nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo\u003cem\u003e ius dicere\u003c/em\u003e del giudice tributario.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46585","numero_massima_precedente":"46583","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art13"},{"denominazione_legge":"decreto 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per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46585","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 48, 104, primo comma, 107 e 108 Cost., dell’art. 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022, che disciplina la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la consiliatura successiva all’entrata in vigore della anzidetta legge. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo \u003cem\u003eius dicere\u003c/em\u003e del giudice tributario.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46586","numero_massima_precedente":"46584","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"31/08/2022","data_nir":"2022-08-31","numero":"130","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130~art8"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"104","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"107","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46586","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Irrogazione di misure sanzionatorie, asseritamente in assenza di contraddittorio - Denunciata irragionevolezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Venezia, prima sez., in riferimento all’art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano il procedimento disciplinare per i magistrati tributari. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo \u003cem\u003eius dicere\u003c/em\u003e del giudice tributario.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46587","numero_massima_precedente":"46585","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art7"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art12"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46587","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - Disciplina del concorso interno per l\u0027accesso alle funzioni superiori - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, autonomia e indipendenza e imparzialità dei giudici - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 97, con riguardo al principio di buon andamento, 101 e 108 Cost., con riguardo ai principi di autonomia e indipendenza del giudice, dell’art. 11, commi 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 5, del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano le sanzioni disciplinari per i magistrati tributari. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia, le questioni sono inammissibili in quanto non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo \u003cem\u003eius dicere\u003c/em\u003e del giudice tributario.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46588","numero_massima_precedente":"46586","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art11"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art11"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46588","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - Attribuzione del potere di assegnare d\u0027ufficio, in applicazione non esclusiva, i giudici tributari appartenenti al ruolo unico - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di indipendenza e inamovibilità del giudice, e di buon andamento dell\u0027organizzazione dei pubblici uffici - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 97, 106 e 107 Cost., con riguardo ai principi di indipendenza e inamovibilità del giudice, dell’art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, che attribuisce al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria il potere di assegnare d’ufficio, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico, presso le sedi nelle quali non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale individuate dallo stesso Consiglio di presidenza. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo \u003cem\u003eius dicere\u003c/em\u003e del giudice tributario.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46589","numero_massima_precedente":"46587","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"31/08/2022","data_nir":"2022-08-31","numero":"130","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"14","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"106","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"107","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46589","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Disciplina dei componenti dell\u0027ordine giudiziario tributario - Asserita differenziazione di status tra categorie - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento all’art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dell’art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, in combinato disposto con gli artt. 13 e 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 545 del 1992, per gli effetti sul trattamento economico dei magistrati tributari, del potere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare d’ufficio, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico. L’oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riguarda infatti controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza del contributo unificato, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46590","numero_massima_precedente":"46588","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"31/08/2022","data_nir":"2022-08-31","numero":"130","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"14","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130~art1"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art13"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"13","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46590","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Composizione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado - Denunciata violazione del principio di autonomia, indipendenza e imparzialità dei giudici - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento all’art. 106 Cost., degli artt. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 8, comma 1; 9, commi 2 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; e 11, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplina la composizione delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo \u003cem\u003eius dicere\u003c/em\u003e del giudice tributario.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46591","numero_massima_precedente":"46589","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"1","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art1"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art8"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art9"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art9"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art11"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"106","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46591","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Procedure di interpello e di concorso, nonché per la nomina dei magistrati e giudici tributari - Assegnazione della competenza al MEF - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e inamovibilità del giudice, e di buon andamento dell\u0027organizzazione dei pubblici uffici - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, dell’art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e degli artt. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; 4, 4-\u003cem\u003ebis,\u003c/em\u003e 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 9 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplina la competenza del Ministro dell’Economia e Finanze in merito alle procedure di interpello e di concorso, nonché per la nomina dei magistrati e giudici tributari. L’oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e riguarda controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza del contributo unificato, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46592","numero_massima_precedente":"46590","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"31/08/2022","data_nir":"2022-08-31","numero":"130","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130~art1"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"1","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art1"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art4"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"4","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art4"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"4","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art4"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"4","specificazione_articolo":"quater","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art4"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art9"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"104","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"110","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"paragrafo 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46592","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Dipendenza dal MEF degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 545 del 1992, che prevedono l’inquadramento degli uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado nel MEF anziché nel Ministero della giustizia. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo \u003cem\u003eius dicere\u003c/em\u003e del giudice tributario.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46593","numero_massima_precedente":"46591","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art31"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art34"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"104","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"110","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"paragrafo 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46593","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Vigilanza del MEF sull\u0027andamento dei servizi di segreteria - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 101, 104, 108 e 111, primo e secondo comma, Cost., dell’art. 15 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell’art. 11 del d.lgs. n. 156 del 2015, che disciplina la vigilanza sull’andamento dei servizi di segreteria delle corti di giustizia tributaria attribuendolo alla Direzione del MEF. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo \u003cem\u003eius dicere\u003c/em\u003e del giudice tributario.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46594","numero_massima_precedente":"46592","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art15"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"24/09/2015","data_nir":"2015-09-24","numero":"156","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156~art11"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"104","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46594","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Determinazione discrezionale del MEF del compenso dei giudici tributari - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici, del principio convenzionale in tema di giusto ed equo processo nonché di quello di buon andamento dell\u0027amministrazione della giustizia tributaria - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in riferimento agli artt. 97, 101, 108 e 111 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 CDFUE, dell’art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 (e il correlato art. 8, comma 4, della legge n. 130 del 2022), anche in combinato disposto con gli artt. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 51 cod. proc. civ., che assegna al MEF la determinazione discrezionale del compenso (in particolare, variabile, ma anche fisso, nei limiti minimi ormai stabiliti dalla legge) dei giudici tributari. L’oggetto dei giudizi \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e riguarda controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza dell’imposta sul valore aggiunto, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46595","numero_massima_precedente":"46593","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"31/08/2022","data_nir":"2022-08-31","numero":"130","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130~art8"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"546","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art6"},{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"104","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46595","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Gestione dei concorsi per l\u0027accesso alla magistratura tributaria, variazioni della dotazione organica dei giudici tributari e del personale amministrativo, assunzioni di personale, comandi e distacchi, mobilità, trasferimenti, premi di produttività; gestione delle attività degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza, nonché del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento, indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e; 4-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e; 9, 32, 36 e 37 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell’art. 20, commi 2-\u003cem\u003ebi\u003c/em\u003es e 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 44 del 2023, come conv., sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 104, 108, 110, 111, nonché 10, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 CDFUE, che attribuisce al MEF: la gestione dei concorsi per l’accesso alla magistratura tributaria; il compito di determinare le variazioni della dotazione organica dei giudici tributari e del personale amministrativo, le assunzioni di personale, i comandi e i distacchi, le mobilità, i trasferimenti, i premi di produttività; il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza incardinato presso il centro informativo del Dipartimento delle entrate; le funzioni di spettanza statale nel settore della gestione e dello sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico, lasciando i presidenti di Corte di Giustizia Tributaria privi di adeguate leve gestionali. L’oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riguarda una controversia tra l’Agenzia delle entrate e un privato afferente alla debenza dell’imposta sul valore aggiunto, che nulla ha a che vedere con le questioni sollevate. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46594","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"4","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art4"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"31/12/1992","data_nir":"1992-12-31","numero":"545","articolo":"4","specificazione_articolo":"quater","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art4"},{"denominazione_legge":"decreto 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