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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, promosso dalla Regione Puglia con ricorso notificato il 19-22 giugno 2023, depositato in cancelleria il 23 giugno 2023, iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 gennaio 2024 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211;  Con ricorso notificato il 19-22 giugno 2023, depositato il 23 giugno 2023 e iscritto al n. 19 reg. ric. del 2023, la Regione Puglia, previa delibera della Giunta regionale del 29 maggio 2023, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, nella parte in cui modifica i commi 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, nonch\u0026#233; per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sono promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente sostiene che l\u0026#8217;art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 4 del 2022, come convertito, nel modificare l\u0026#8217;art. 9 del d.l. n. 4 del 2022, come convertito, avrebbe leso le competenze legislative e amministrative costituzionalmente garantite alla Regione Puglia, con violazione dei parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione rammenta che, in origine, l\u0026#8217;art. 9, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 4 del 2022, come modificato dalla legge di conversione n. 25 del 2022, aveva autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 al fine di realizzare \u0026#171;opere di infrastrutturazione\u0026#187; volte a \u0026#171;garantire la sostenibilit\u0026#224; dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale\u0026#187;. La titolarit\u0026#224; della misura veniva posta in capo all\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale ed era previsto che al relativo onere si provvedesse \u0026#171;a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi sensi del successivo comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, le opere infrastrutturali, distinte in \u0026#171;opere essenziali, connesse e di contesto\u0026#187;, avrebbero dovuto essere individuate \u0026#171;con uno o pi\u0026#249; decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili e con l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; politica delegata in materia di sport\u0026#187;. Secondo la medesima disposizione, tali decreti, da adottarsi \u0026#171;d\u0026#8217;intesa con la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati\u0026#187;, avrebbero dovuto ripartire le risorse destinate agli interventi e individuare \u0026#171;le modalit\u0026#224; di monitoraggio\u0026#187; di questi ultimi, \u0026#171;il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233; le modalit\u0026#224; di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione Puglia descrive, quindi, le modifiche al testo dell\u0026#8217;art. 9, commi 5-\u003cem\u003ebis e \u003c/em\u003e5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, introdotte dall\u0026#8217;art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 13 del 2023, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; stato attribuito a un commissario straordinario il compito di adottare un programma dettagliato delle opere infrastrutturali da realizzare, \u0026#171;distinte in opere essenziali, connesse e di contesto\u0026#187;. Il commissario \u0026#232; nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, \u0026#171;sentiti il Presidente della Regione Puglia e il sindaco di Taranto\u0026#187; (comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200;, inoltre, previsto che il programma predisposto dal commissario venga approvato \u0026#171;con uno o pi\u0026#249; decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze\u0026#187; (comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In relazione alla previsione della nomina del commissario straordinario, la ricorrente afferma che i poteri commissariali insisterebbero su ambiti materiali di competenza legislativa regionale, concorrente e residuale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost. Deduce, quindi, la violazione di tali parametri costituzionali, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 118, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione, perch\u0026#233; la disposizione impugnata non stabilisce che la nomina debba avvenire \u0026#171;d\u0026#8217;intesa\u0026#187; con la Regione Puglia, o comunque, in subordine, attraverso un adeguato coinvolgimento collaborativo della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, quanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost., la ricorrente sostiene che gli interventi infrastrutturali da realizzare riguarderebbero materie di competenza legislativa regionale concorrente, tra i quali l\u0026#8217;ordinamento sportivo e il governo del territorio. Aggiunge che un\u0026#8217;ampia parte degli interventi, che saranno dettagliatamente individuati nel programma del commissario straordinario, quali a titolo di esempio quelli per le infrastrutture inerenti alla mobilit\u0026#224; meramente locale, si collocheranno negli ambiti materiali della competenza legislativa residuale regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violato anche il principio di sussidiariet\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 118, primo comma, Cost., poich\u0026#233; una funzione amministrativa destinata a incidere su plurime materie di competenza legislativa regionale concorrente e residuale sarebbe stata allocata a livello statale, realizzando cos\u0026#236; una \u0026#171;chiamata in sussidiariet\u0026#224;\u0026#187; della funzione amministrativa in questione e della relativa funzione legislativa in assenza di una intesa con la Regione Puglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto sufficiente a soddisfare le pretese collaborative della regione un parere obbligatorio e non vincolante, nel caso di atti generali o regolatori di carattere \u0026#8220;tecnico\u0026#8221; e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici (sentenza n. 6 del 2023), la ricorrente sostiene che la nomina del commissario straordinario non potrebbe ritenersi un atto \u0026#171;meramente tecnico\u0026#187;, alla luce delle tipologie di opere che devono essere inserite nel programma degli interventi e dei poteri attribuiti al commissario stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente osserva che l\u0026#8217;accoglimento delle questioni non condurrebbe alla configurazione di un potere di veto da parte della Regione, in quanto nel caso di mancato raggiungimento dell\u0026#8217;intesa potrebbe essere utilizzata la soluzione individuata nella citata sentenza n. 6 del 2023, vale a dire l\u0026#8217;applicazione della disciplina di cui all\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In via subordinata, la Regione Puglia deduce l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui si limita a richiedere, per la nomina del commissario straordinario, il mero parere del Presidente della Regione, anzich\u0026#233; prevedere strumenti procedurali \u0026#8211; quali, a titolo di esempio, la sottoposizione di una rosa di nomi, tra i quali la Regione sia chiamata a esprimere le proprie opzioni, ovvero la definizione, in collaborazione con la Regione, di criteri per addivenire alla scelta \u0026#8211; in grado di imporre allo Stato di ricercare effettivamente, per quanto possibile, l\u0026#8217;apporto collaborativo della partecipazione regionale all\u0026#8217;adozione della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Inoltre, la Regione Puglia impugna l\u0026#8217;art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 13 del 2023, come convertito, nella parte in cui ha stabilito che il programma predisposto dal commissario delle opere infrastrutturali occorrenti per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, da svolgersi a Taranto nel 2006 (da ora, anche: Giochi) venga approvato \u0026#171;con uno o pi\u0026#249; decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze\u0026#187;, eliminando la previsione, contenuta all\u0026#8217;art. 9, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 4 del 2022, come convertito, secondo cui l\u0026#8217;identificazione delle opere infrastrutturali sarebbe avvenuta con uno o pi\u0026#249; decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, d\u0026#8217;intesa con la Regione Puglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, dopo aver ribadito che gli interventi infrastrutturali da realizzare riguarderebbero materie di competenza legislativa regionale concorrente, tra i quali l\u0026#8217;ordinamento sportivo e il governo del territorio, nonch\u0026#233; residuale, quali quelle inerenti alla mobilit\u0026#224; meramente locale, la Regione Puglia deduce l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione menzionata per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nonch\u0026#233; del principio di leale collaborazione, in quanto allocherebbe al livello statale una funzione amministrativa destinata a incidere su plurime materie di competenza legislativa regionale concorrente e residuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione conclude che anche in tale caso il mancato raggiungimento di un\u0026#8217;intesa tra lo Stato e la Regione sull\u0026#8217;approvazione del programma delle opere potrebbe essere superato ricorrendo alla disciplina posta dall\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 241 del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, si \u0026#232; costituito in giudizio, sostenendo che la nomina del commissario straordinario sarebbe dipesa dalla necessit\u0026#224; di porre rimedio all\u0026#8217;inerzia della Regione Puglia nell\u0026#8217;attuazione degli obblighi e degli impegni assunti nell\u0026#8217;ambito di finanziamenti europei, quali i fondi del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR) o della programmazione per il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ci\u0026#242; in quanto \u0026#171;[l]\u0026#8217;organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026, a seguito della assegnazione avvenuta il 24 agosto 2019\u0026#187; apparirebbe \u0026#171;gravemente deficitaria, soprattutto per quanto attiene alle opere infrastrutturali sportive, essenziali per lo svolgimento dell\u0026#8217;evento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale non vi sarebbe alcuna indebita interferenza nelle competenze regionali, poich\u0026#233; la disposizione impugnata sarebbe estranea alla materia dell\u0026#8217;ordinamento sportivo, non incidendo n\u0026#233; sulla disciplina delle attivit\u0026#224; sportive, n\u0026#233; sulla regolamentazione degli impianti e delle attrezzature.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri osserva, poi, che la vicenda in esame non concerne l\u0026#8217;uso di fondi statali destinati alla realizzazione di nuovi impianti, ma l\u0026#8217;\u0026#171;utilizzo di fondi europei, sulla cui correttezza e tempestivit\u0026#224; la responsabilit\u0026#224; \u0026#232; dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione non riguarderebbe neppure la materia del governo del territorio, in quanto la programmazione degli interventi sarebbe stata \u0026#171;ampiamente effettuata in precedenza, ad opera quasi integrale della Regione e degli enti locali, ricordando soprattutto che gli interventi relativi ai Giochi del Mediterraneo si innestano in raccordo con quanto previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo della citt\u0026#224; di Taranto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, la previsione obbedirebbe \u0026#171;ad evidenti motivi di celerit\u0026#224;, coerenti con la natura eccezionale ed emergenziale della figura del Commissario straordinario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dalla Regione Puglia siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con memoria depositata il 2 gennaio 2024, la Regione Puglia ha replicato alle difese del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente, in primo luogo, rileva che pur volendo considerare \u0026#8211; come sembrerebbe sostenere la difesa erariale \u0026#8211; le disposizioni oggetto del presente giudizio alla stregua dell\u0026#8217;esercizio dei poteri sostitutivi statali di cui all\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., tali poteri non sarebbero stati esercitati secondo procedure rispettose dei principi di sussidiariet\u0026#224; e leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la Regione afferma che sarebbe mancato un adeguato preavviso, o comunque un atto di diffida ad adempiere entro un congruo termine, come previsto dall\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 (\u003cem\u003eGovernance\u003c/em\u003e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Puglia ribadisce, poi, che l\u0026#8217;intervento dello Stato afferirebbe alle materie dell\u0026#8217;ordinamento sportivo, del governo del territorio e del trasporto pubblico locale. Non sarebbe rilevante la circostanza, enfatizzata nelle difese della controparte, che la disciplina oggetto di censura rientrerebbe nel campo \u0026#171;dell\u0026#8217;utilizzo di fondi europei, sulla cui correttezza e tempestivit\u0026#224; la responsabilit\u0026#224; \u0026#232; dello Stato\u0026#187;, in quanto ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, quinto comma, Cost., sono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a dover dare attuazione agli atti dell\u0026#8217;Unione europea nelle materie di propria competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la Regione contesta l\u0026#8217;affermazione dell\u0026#8217;Avvocatura generale secondo cui la previsione, nella disposizione impugnata, di un semplice parere in luogo dell\u0026#8217;intesa ai fini della nomina del commissario straordinario non avrebbe determinato un\u0026#8217;attenuazione del coinvolgimento regionale. Sul punto, sarebbe inconferente il richiamo operato dalla controparte all\u0026#8217;art. 132 Cost., disciplinante l\u0026#8217;istituto della fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica del 23 gennaio 2024, la difesa dello Stato ha insistito nelle deduzioni svolte nella memoria presentata in giudizio e ha depositato, con il consenso della parte ricorrente, due note, del 6 dicembre 2022 e del 10 marzo 2023, sottoscritte congiuntamente dal Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani rivolte al Comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale, le note dimostrerebbero che l\u0026#8217;intervento legislativo contestato dalla Regione Puglia sarebbe dipeso da una inerzia della Regione medesima, cui lo Stato era tenuto a porre rimedio attraverso il suo intervento sostitutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente, nel contestare quanto sostenuto dalla difesa statale, ha tra l\u0026#8217;altro rilevato che le note in oggetto non erano indirizzate alla Regione Puglia e ha affermato che esse, comunque, non sarebbero idonee a integrare i requisiti procedurali richiesti per l\u0026#8217;esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Regione Puglia ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 13 del 2023, come convertito, che ha modificato l\u0026#8217;art. 9, commi 5-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ee 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 4 del 2022, come convertito, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost. nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La disposizione \u0026#232;, in primo luogo, impugnata nella parte in cui, alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e, \u003c/em\u003enumero 2), al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, da svolgere a Taranto nel 2026, ha previsto, modificando il citato comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, la nomina di un commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, sentito (tra gli altri) il Presidente della Regione Puglia, anzich\u0026#233; d\u0026#8217;intesa con la Regione Puglia o comunque, in subordine, attraverso un adeguato coinvolgimento collaborativo della medesima Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricorrente, i poteri del commissario insisterebbero su ambiti materiali di competenza legislativa regionale, concorrente e residuale, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost. e del principio di leale collaborazione. In particolare, gli interventi infrastrutturali in parola riguarderebbero materie di competenza legislativa regionale concorrente (l\u0026#8217;ordinamento sportivo e il governo del territorio), nonch\u0026#233; residuale (la mobilit\u0026#224; locale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe violato anche il principio di sussidiariet\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 118, primo comma, Cost., poich\u0026#233; una funzione amministrativa destinata a incidere su plurime materie di competenza legislativa regionale concorrente e residuale sarebbe stata allocata al livello statale, realizzando cos\u0026#236; una chiamata in sussidiariet\u0026#224; della funzione amministrativa in questione e della relativa funzione legislativa, in mancanza di una intesa con la Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Inoltre, l\u0026#8217;art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 13 del 2023, come convertito, \u0026#232; impugnato\u003cem\u003e \u003c/em\u003enella parte in cui, alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ha previsto, modificando il citato art. 9, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 4 del 2022, come convertito, che il programma predisposto dal commissario delle opere infrastrutturali occorrenti per lo svolgimento dei Giochi venga approvato \u0026#171;con uno o pi\u0026#249; decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze\u0026#187;, eliminando la previsione, contenuta nella versione precedente del citato comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, che aveva demandato l\u0026#8217;identificazione delle opere infrastrutturali a uno o pi\u0026#249; decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, d\u0026#8217;intesa con la Regione Puglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente formula censure analoghe a quelle mosse in precedenza, evocando gli stessi parametri costituzionali, in ragione della mancata previsione di una intesa con la Regione per l\u0026#8217;approvazione di siffatti decreti interministeriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;analisi delle questioni sottoposte presuppone la esatta qualificazione della natura del potere esercitato dallo Stato attraverso la nomina del commissario straordinario e mediante la previsione dell\u0026#8217;approvazione con decreti interministeriali del programma degli interventi predisposto dal commissario medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Secondo la Regione Puglia, si sarebbe in presenza di una chiamata in sussidiariet\u0026#224;, in quanto talune competenze legislative regionali concorrenti (in materia di governo del territorio e di ordinamento sportivo) e residuali (in materia di trasporto pubblico locale) sarebbero state attratte a livello statale, unitamente alle connesse funzioni amministrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa dello Stato considera, invece, la nomina del commissario e l\u0026#8217;approvazione del suo programma con decreti interministeriali come esercizio dei poteri sostitutivi di cui all\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost. e, in particolare, di quelli previsti dall\u0026#8217;art. 12 del d.l. n. 77 del 2021, come convertito. L\u0026#8217;intervento sostitutivo sarebbe dipeso, nello specifico, dalla esigenza \u0026#171;di porre rimedio all\u0026#8217;inerzia della Regione nell\u0026#8217;attuazione degli obblighi e degli impegni assunti nell\u0026#8217;ambito di finanziamenti europei, quali i fondi del PNRR o della programmazione FSC\u0026#187;. A sostegno della sua tesi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato in udienza due note ministeriali rivolte al Comitato organizzatore dei Giochi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In proposito, deve rammentarsi che l\u0026#8217;esercizio dei poteri sostitutivi presuppone una situazione di crisi dell\u0026#8217;autonomia, che pu\u0026#242; giungere sino al punto in cui le concorrenti competenze regionali, con le quali l\u0026#8217;impugnata normativa statale interferisce, possano essere \u0026#171;temporaneamente ed eccezionalmente \u0026#8220;contratte\u0026#8221;, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse\u0026#187; (sentenza n. 233 del 2019). Questa Corte ha chiarito che la legge deve \u0026#171;apprestare congrue garanzie procedimentali per l\u0026#8217;esercizio del potere sostitutivo, in conformit\u0026#224; al principio di leale collaborazione [\u0026#8230;] non a caso espressamente richiamato anche dall\u0026#8217;articolo 120, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione [\u0026#8230;]. Dovr\u0026#224; dunque prevedersi un procedimento nel quale l\u0026#8217;ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l\u0026#8217;autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento\u0026#187; (sentenza n. 43 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Orbene, nel caso in esame non \u0026#232; stato attivato alcun procedimento propedeutico all\u0026#8217;esercizio dei poteri sostitutivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nomina del commissario straordinario \u0026#8211; con l\u0026#8217;affidamento delle relative funzioni \u0026#8211; non \u0026#232; stata, infatti, preceduta dall\u0026#8217;iter descritto all\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, secondo cui il Governo, qualora intenda esercitare i poteri sostitutivi previsti dall\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., deve assegnare un congruo termine alla regione o all\u0026#8217;ente locale interessato, in maniera tale che vi sia ancora la possibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;ente inadempiente di adottare gli atti dovuti o necessari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; stato neppure seguito il particolare iter procedurale previsto all\u0026#8217;art. 12 del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, riguardante l\u0026#8217;esercizio del potere sostitutivo nell\u0026#8217;ambito della \u003cem\u003egovernance\u003c/em\u003e del PNRR, che trova applicazione nel caso del mancato rispetto, da parte delle Regioni o degli enti locali, degli obblighi e impegni finalizzati all\u0026#8217;attuazione del PNRR e assunti in qualit\u0026#224; di soggetti attuatori, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale ipotesi, il Presidente del Consiglio, su proposta della Cabina di regia per il PNRR di cui all\u0026#8217;art. 2 del d.l.  n. 77 del 2021, come convertito, o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua un ente, ovvero nomina un commissario \u003cem\u003ead acta\u003c/em\u003e, al quale \u0026#232; attribuito, in via sostitutiva, \u0026#171;il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all\u0026#8217;esecuzione dei progetti e degli interventi\u0026#187; (art. 12, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 77 del 2021, come convertito), nonch\u0026#233; di adottare con ordinanza motivata e immediatamente efficace gli atti strettamente indispensabili per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto (art. 12, comma 5, primo e quarto periodo, del medesimo decreto-legge).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza che un simile iter non \u0026#232; stato attuato trova conferma nello stesso art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2, del d.l. n. 13 del 2023, come convertito, che non contempla l\u0026#8217;attivazione di detta procedura e, anzi, rimanda all\u0026#8217;art. 12, commi 1, secondo periodo, e 5, primo e quarto periodo, del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, solo in relazione alla modalit\u0026#224; di esercizio dei poteri commissariali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, le note depositate in giudizio dalla difesa erariale sono estranee al tema dell\u0026#8217;esercizio dei poteri sostitutivi, in quanto non contengono contestazioni rivolte dal Governo alla Regione Puglia ovvero l\u0026#8217;invito ad adottare, entro un termine prefissato, atti di competenza della Regione. Nelle due note, infatti, i Ministri sottoscrittori si sono limitati a chiedere informazioni al Comitato organizzatore dei Giochi, di cui fa parte, tra gli altri, un rappresentante del Governo, e, successivamente, a rilevare criticit\u0026#224; in grado di compromettere il tempestivo avvio degli interventi in tempi utili per lo svolgimento della manifestazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, con l\u0026#8217;intervento legislativo oggetto di disamina non sono stati esercitati i poteri sostitutivi di cui all\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Con la disposizione impugnata si \u0026#232;, invece, realizzata una chiamata in sussidiariet\u0026#224; poich\u0026#233; lo Stato ha attratto a s\u0026#233; compiti che incidono su materie rientranti nella competenza legislativa della Regione Puglia, per soddisfare l\u0026#8217;esigenza di un esercizio unitario delle funzioni relative alla realizzazione delle infrastrutture per lo svolgimento dei Giochi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio di sussidiariet\u0026#224;, che consente l\u0026#8217;avocazione a livello statale di competenze legislative proprie delle regioni, si interseca con quello di leale collaborazione, che impone allo Stato di valutare gli interessi in gioco e assumere le relative decisioni, per quanto possibile, attraverso un contraddittorio con le regioni interessate. Viene cos\u0026#236; enfatizzato il valore procedimentale della sussidiariet\u0026#224;, che trova la sua naturale esplicazione nel dialogo leale e collaborativo delle parti (sentenza n. 303 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, qualora le regioni interessate, titolari di potest\u0026#224; legislativa concorrente o residuale, non vengano adeguatamente coinvolte nel processo decisionale oggetto di attrazione in sussidiariet\u0026#224;, ovvero il loro apporto collaborativo risulti ingiustificatamente ridotto, ne consegue una lesione del principio di leale collaborazione e degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. (sentenza n. 246 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Pertanto, la chiamata in sussidiariet\u0026#224; non pu\u0026#242; prescindere dal rispetto del principio di leale collaborazione. L\u0026#8217;adeguatezza dello strumento collaborativo prescelto dal legislatore va valutata in relazione alle funzioni attratte in sussidiariet\u0026#224; e all\u0026#8217;ampiezza delle competenze regionali coinvolte (sentenze n. 6 del 2023 e n. 62 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In ordine a quest\u0026#8217;ultimo profilo, la materia incisa in via predominante dalla disposizione impugnata \u0026#232; quella, rientrante nella competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, del governo del territorio, che la Corte ha ritenuto \u0026#171;comprensiva, in linea di principio, di \u0026#8220;tutto ci\u0026#242; che attiene all\u0026#8217;uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attivit\u0026#224;\u0026#8221; (cfr. sentenza n. 307 del 2003) \u0026#8211; ossia l\u0026#8217;insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio\u0026#187; (cos\u0026#236;, tra le tante, sentenza n. 196 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 4 del 2022, come convertito, le infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo si distinguono in: \u0026#171;opere essenziali\u0026#187;, che sono le opere infrastrutturali la cui realizzazione \u0026#232; prevista dal dossier di candidatura, o che sono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti gi\u0026#224; individuate nel medesimo dossier (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e); \u0026#171;opere connesse\u0026#187;, vale a dire quelle necessarie a connettere le opere essenziali ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e alla rete infrastrutturale esistente (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); \u0026#171;opere di contesto\u0026#187;, che sono quelle che integrano il sistema di accessibilit\u0026#224; ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi o che saranno interessati direttamente o indirettamente dagli stessi, o che offrono opportunit\u0026#224; di valorizzazione del territorio in occasione dei Giochi (lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, gli interventi che, in base alla disposizione impugnata, saranno inseriti nel programma predisposto dal commissario straordinario e approvati con uno o pi\u0026#249; decreti interministeriali riguarderanno, in via prevalente, la localizzazione sul territorio e la realizzazione di importanti infrastrutture.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa statale, in proposito, nega che l\u0026#8217;intervento riguardi la materia del governo del territorio, asserendo che: \u0026#171;la programmazione degli interventi \u0026#232; stata ampiamente effettuata in precedenza, ad opera quasi integrale della Regione e degli enti locali\u0026#187;; gli interventi relativi ai XX Giochi del Mediterraneo \u0026#171;si innestano in raccordo con quanto previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo della citt\u0026#224; di Taranto\u0026#187;; e che \u0026#171;la norma prevede solo la distinzione delle opere nelle categorie \u0026#8220;essenziali\u0026#8221;, \u0026#8220;connesse\u0026#8221; e \u0026#8220;di contesto\u0026#8221; al fine di efficiente esercizio dei poteri commissariali\u0026#187;. Queste argomentazioni, tuttavia, si pongono in contraddizione con quanto previsto dalla disposizione impugnata, che assegna al commissario straordinario un potere ben pi\u0026#249; ampio, vale a dire quello di predisporre il programma dettagliato \u0026#171;delle opere infrastrutturali occorrenti\u0026#187;, che non risulta essere vincolato dall\u0026#8217;esito di precedenti attivit\u0026#224; di programmazione poste in essere dalla Regione Puglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;intervento legislativo in esame riguarda anche la materia \u0026#171;ordinamento sportivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ripetutamente affermato che \u0026#171;la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive\u0026#187; rientra nella materia dell\u0026#8217;ordinamento sportivo (sentenza n. 424 del 2004) e che \u0026#232; ascrivibile alla medesima competenza l\u0026#8217;utilizzo di un fondo statale finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o alla ristrutturazione di quelli gi\u0026#224; esistenti (sentenze n. 40 del 2022 e n. 254 del 2013). La disposizione impugnata concerne anche il finanziamento degli impianti sportivi, poich\u0026#233; il programma predisposto dal commissario contiene il costo preventivato e l\u0026#8217;entit\u0026#224; del finanziamento concedibile per ogni infrastruttura. Per tale motivo, essa afferisce alla competenza legislativa concorrente dell\u0026#8217;ordinamento sportivo, avuto riguardo agli interventi infrastrutturali sugli impianti sportivi oggetto di programmazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Infine, in relazione alla realizzazione delle opere \u0026#171;connesse\u0026#187; e \u0026#171;di contesto\u0026#187;, viene incisa anche la materia del trasporto pubblico locale, che \u0026#232; riservata, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, alla competenza legislativa residuale delle regioni (tra le tante, sentenze n. 137 del 2018, n. 211 e n. 30 del 2016) .\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Non assume, invece, rilievo, sotto il profilo delle competenze legislative, la circostanza, dedotta dalla difesa dello Stato, che le infrastrutture sono finanziate da fondi comunitari, poich\u0026#233; ci\u0026#242; non vanifica di per s\u0026#233; le competenze regionali, come risulta dall\u0026#8217;art. 117, quinto comma, Cost. (sentenza n. 223 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Una volta chiarito che con l\u0026#8217;art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 13 del 2023, come convertito, lo Stato ha posto in essere una chiamata in sussidiariet\u0026#224; in materie rientranti nella competenza legislativa concorrente e residuale della Regione Puglia, questa Corte \u0026#232; chiamata a confrontarsi su due differenti aspetti della disciplina contenuta nella disposizione impugnata, che sono tuttavia strettamente connessi: la nomina di un commissario straordinario sentito il Presidente della Regione Puglia, anzich\u0026#233; d\u0026#8217;intesa con la Regione; e l\u0026#8217;approvazione con decreti interministeriali, non preceduta da forme collaborative con la Regione, del programma predisposto dal predetto commissario e recante l\u0026#8217;elenco delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Rileva, in proposito, il contenuto delle funzioni attratte in sussidiariet\u0026#224;. Risulta evidente che, nel modello delineato dal legislatore, il fulcro della attrazione \u0026#232; costituito dall\u0026#8217;approvazione, con decreti interministeriali, del programma delle opere infrastrutturali. Tale fase rappresenta, infatti, il momento centrale del trasferimento allo Stato delle funzioni volte ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari per lo svolgimento dei Giochi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nomina del commissario straordinario \u0026#232;, invece, funzionale alla scelta di un soggetto in possesso delle competenze necessarie a predisporre una \u0026#171;proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti\u0026#187; per lo svolgimento dei Giochi. Dunque, tale nomina, seppur significativa, \u0026#232; comunque strumentale rispetto alla successiva, e fondamentale, fase di approvazione del programma delle opere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, poich\u0026#233; il principio di leale collaborazione, come si \u0026#232; detto, va declinato in maniera flessibile, anche tenendo conto delle concrete funzioni attratte in sussidiariet\u0026#224;, la richiesta di un parere alla Regione Puglia ai fini della scelta del commissario costituisce, in questa fattispecie, uno strumento di collaborazione adeguato, considerato tra l\u0026#8217;altro il breve termine di trenta giorni entro cui deve concludersi la procedura di nomina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 13 del 2023, come convertito, nella parte in cui non richiede l\u0026#8217;acquisizione dell\u0026#8217;intesa della Regione Puglia, ovvero un\u0026#8217;altra forma di collaborazione diversa dal parere, per la nomina del commissario straordinario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Sono, invece, fondate le questioni relative all\u0026#8217;assenza, nella disposizione impugnata, della previsione di una intesa con la Regione Puglia ai fini dell\u0026#8217;approvazione, con decreti interministeriali, del programma delle opere infrastrutturali proposto dal suddetto commissario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce dei principi in materia di chiamata in sussidiariet\u0026#224;, infatti, non \u0026#232; consentito allo Stato, neppure in ragione dell\u0026#8217;esigenza di svolgere celermente le funzioni attratte, di escludere qualsiasi forma di collaborazione della Regione in una fase determinante quale \u0026#232; quella della valutazione circa le infrastrutture da realizzare e della definizione delle modalit\u0026#224; di attuazione delle opere indicate nell\u0026#8217;elenco predisposto dal commissario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto riguarda l\u0026#8217;individuazione dello strumento collaborativo maggiormente rispondente alle esigenze sottese all\u0026#8217;attrazione in sussidiariet\u0026#224;, \u0026#232; da escludere che si possa ritenere sufficiente l\u0026#8217;acquisizione di un parere della Regione, che questa Corte ha considerato adeguato nella diversa ipotesi di attrazione in sussidiariet\u0026#224; di funzioni caratterizzate da una natura eminentemente tecnica (sentenze n. 278 del 2010 e n. 285 del 2005). L\u0026#8217;attivit\u0026#224; in questione, infatti, oltre a incidere su materie legislative riservate alla competenza legislativa concorrente e residuale della Regione, afferisce a tipici, e rilevanti, compiti di amministrazione attiva. Per tale motivo, l\u0026#8217;unico strumento adeguato \u0026#232; quello dell\u0026#8217;intesa, superabile, nel caso di divergenze tra Stato e Regione nonostante le reiterate trattative, attraverso una decisione unilaterale del Governo (sentenza n. 165 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 13 del 2023, come convertito, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nonch\u0026#233; del principio di leale collaborazione, nella parte in cui non richiede l\u0026#8217;acquisizione dell\u0026#8217;intesa della Regione Puglia ai fini dell\u0026#8217;adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, nella parte in cui non richiede l\u0026#8217;acquisizione dell\u0026#8217;intesa della Regione Puglia ai fini dell\u0026#8217;adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 13 del 2023, come convertito, promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240229113954.pdf","oggetto":"Sport - Opere pubbliche - Disposizioni urgenti in materia di sport - Modifiche al decreto-legge n. 4 del 2022 - Interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 - Previsione che, per assicurarne la tempestiva realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta e di concerto con i ministri competenti, sentiti il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco del Comune di Taranto, \u0026#232; nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni stabilite - Denunciata mancata previsione che la nomina del Commissario debba avvenire d\u0026#8217;intesa con la Regione - In subordine, omessa previsione di necessari strumenti procedurali in grado di imporre allo Stato di ricercare effettivamente, per quanto possibile, l\u0026#8217;apporto collaborativo della partecipazione regionale all\u0026#8217;adozione della decisione - Lesione della competenza legislativa della Regione nella materia competente del governo del territorio e dell\u0026#8217;ordinamento sportivo e della competenza legislativa residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale - Allocazione a livello statale di una funzione amministrativa destinata a incidere sulle predette competenze legislative regionali, che determina una chiamata in sussidiariet\u0026#224; anche della relativa funzione legislativa regionale.\nPredisposizione da parte del Commissario straordinario, di cui all\u0026#8217;art. 9, c. 5-bis, del medesimo decreto-legge, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti - Prevista approvazione del programma, con uno o pi\u0026#249; decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell\u0027economia e delle finanze - Denunciata omessa previsione della necessariet\u0026#224; di addivenire a un\u0026#8217;intesa con la Regione per l\u0026#8217;approvazione del medesimo programma - Contrasto con i principi di leale collaborazione e di valenza collaborativa e procedimentale del principio di sussidiariet\u0026#224; verticale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45987","titoletto":"Regioni - Potere sostitutivo dello Stato - Condizioni per il suo esercizio - Inerzia o crisi dell\u0027autonomia territoriale - Necessità, in vista del suo possibile esercizio, di garantire rimedi per evitare la sostituzione, o comunque per far interloquire l\u0027ente sostituito nel procedimento sostitutivo - Esercizio del potere alla luce del principio di leale collaborazione. (Classif. 215014).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’esercizio dei poteri sostitutivi presuppone una situazione di crisi dell’autonomia, che può giungere sino al punto in cui le concorrenti competenze regionali, con le quali l’impugnata normativa statale interferisce, possano essere temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse. In tal caso, la legge deve apprestare congrue garanzie procedimentali per l’esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione. Dovrà dunque prevedersi un procedimento nel quale l’ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 233/2019 - mass. 41646; S. 43/2004 - mass. 28311\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45988","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45988","titoletto":"Sussidiarietà (principio di) - In genere - Avocazione di competenze legislative regionali allo Stato - Condizione - Necessario coinvolgimento delle regioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede, al fine di realizzare gli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026, che la proposta di programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti elaborata dal commissario straordinario sia approvata con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, senza intesa con la Regione Puglia). (Classif. 249001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di sussidiarietà, che consente l’avocazione a livello statale di competenze legislative proprie delle regioni, si interseca con quello di leale collaborazione, che impone allo Stato di valutare gli interessi in gioco e assumere le relative decisioni, per quanto possibile, attraverso un contraddittorio con le regioni interessate. Viene così enfatizzato il valore procedimentale della sussidiarietà, che trova la sua naturale esplicazione nel dialogo leale e collaborativo delle parti. In definitiva, qualora le regioni interessate, titolari di potestà legislativa concorrente o residuale, non vengano adeguatamente coinvolte nel processo decisionale oggetto di attrazione in sussidiarietà, ovvero il loro apporto collaborativo risulti ingiustificatamente ridotto, ne consegue una lesione del principio di leale collaborazione e degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. Pertanto, la chiamata in sussidiarietà non può prescindere dal rispetto del principio di leale collaborazione, mentre l’adeguatezza dello strumento collaborativo prescelto dal legislatore va valutata in relazione alle funzioni attratte in sussidiarietà e all’ampiezza delle competenze regionali coinvolte. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 6/2023 - mass. 45291; S. 246/2019 - mass. 40850; S. 62/2005 - mass. 29204; S. 303/2003 - mass. 28036\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, l’art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, del d.l. n. 13 del 2023, come conv., nella parte in cui non richiede l’acquisizione dell’intesa della Regione Puglia ai fini dell’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei XX giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026. La disposizione impugnata dalla Regione Puglia viola i principi in materia di chiamata in sussidiarietà, per i quali non è consentito allo Stato, neppure in ragione dell’esigenza di svolgere celermente le funzioni attratte, di escludere qualsiasi forma di collaborazione della Regione in una fase determinante quale è quella della valutazione circa le infrastrutture da realizzare e della definizione delle modalità di attuazione delle opere indicate nell’elenco predisposto dal commissario. Per quanto riguarda l’individuazione dello strumento collaborativo maggiormente rispondente alle esigenze sottese all’attrazione in sussidiarietà, è da escludere infatti che si possa ritenere sufficiente l’acquisizione di un parere della Regione, adeguato nella diversa ipotesi di attrazione in sussidiarietà di funzioni caratterizzate da una natura eminentemente tecnica. L’attività in questione, infatti, oltre a incidere su materie legislative riservate alla competenza legislativa concorrente e residuale della Regione, afferisce a tipici, e rilevanti, compiti di amministrazione attiva. Per tale motivo, l’unico strumento adeguato è quello dell’intesa, superabile, nel caso di divergenze tra Stato e Regione nonostante le reiterate trattative, attraverso una decisione unilaterale del Governo. La materia incisa in via predominante dalla disposizione impugnata è quella, concorrente, del governo del territorio, nonché quella concorrente dell’ordinamento sportivo, avuto riguardo agli interventi infrastrutturali sugli impianti sportivi oggetto di programmazione. Infine, in relazione alla realizzazione delle opere connesse e di contesto, viene incisa anche la materia del trasporto pubblico locale, che è riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 137/2018 - mass. 41372; S. 211/2016 - mass. 39065; S. 30/2016 - mass. 38728; S. 278/2010 - mass. 34919; S. 285/2005 - mass. 29643\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45989","numero_massima_precedente":"45987","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/02/2023","data_nir":"2023-02-24","numero":"13","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"ter, lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-02-24;13~art33"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/04/2023","data_nir":"2023-04-21","numero":"41","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45989","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - Governo del territorio - Ambito di intervento - Regolamentazione di ogni aspetto relativo al possibile uso del territorio. (Classif. 217007).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa competenza legislativa concorrente del governo del territorio, è comprensiva, in linea di principio, di tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività, ossia l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 196/2004 - mass. 28567\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45991","numero_massima_precedente":"45988","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45991","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - Ordinamento sportivo - Ambito di intervento - Casistica - Disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive, compresa la ristrutturazione di quelli esistenti. (Classif. 217010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella materia dell’ordinamento sportivo; ascrivibile alla medesima competenza è l’utilizzo di un fondo statale finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o alla ristrutturazione di quelli già esistenti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 40/2022 - mass. 44669; S. 254/2013 - mass. 37412; S. 424/2004 - mass. 29001\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46447","numero_massima_precedente":"45989","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46447","titoletto":"Opere pubbliche - In genere - Interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026 - Nomina di un commissario straordinario - Procedura - Adozione di d.P.C.m., sentito il Presidente della Regione Puglia, anziché d\u0027intesa con la Regione Puglia o, in subordine, senza ricercare la partecipazione regionale - Ricorso della Regione Puglia -\u{A0}Lamentata violazione della competenza concorrente della regione nella materia del governo del territorio e dell\u0027ordinamento sportivo e di quella residuale del trasporto pubblico locale, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 164001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 33, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), n. 2), del d.l. n. 13 del 2023, come conv., che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, da svolgere a Taranto nel 2026, ha previsto la nomina di un commissario straordinario con d.P.C.m., senza previa intesa con la Regione Puglia, né, in subordine, attraverso un adeguato coinvolgimento collaborativo della medesima Regione. Il potere esercitato dallo Stato non ha richiesto l’attivazione di alcun procedimento propedeutico all’esercizio dei poteri sostitutivi. La nomina del commissario straordinario, con l’affidamento delle relative funzioni, non è stata, infatti, preceduta dall’iter descritto all’art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, né è stato seguito il particolare iter procedurale previsto all’art. 12 del d.l. n. 77 del 2021, come conv., riguardante l’esercizio del potere sostitutivo nell’ambito della governance del PNRR. Con la disposizione impugnata si è, invece, realizzata una chiamata in sussidiarietà poiché lo Stato ha attratto a sé compiti che incidono su materie rientranti nella competenza legislativa della Regione Puglia, per soddisfare l’esigenza di un esercizio unitario delle funzioni relative alla realizzazione delle infrastrutture per lo svolgimento dei Giochi. La nomina del commissario straordinario, seppur significativa, è comunque strumentale rispetto alla successiva, e fondamentale, fase di approvazione del programma delle opere. Pertanto, poiché il principio di leale collaborazione va declinato in maniera flessibile, anche tenendo conto delle concrete funzioni attratte in sussidiarietà, la richiesta di un parere alla Regione Puglia ai fini della scelta del commissario costituisce, in questa fattispecie, uno strumento di collaborazione adeguato, considerato tra l’altro il breve termine di trenta giorni entro cui deve concludersi la procedura di nomina.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45991","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/02/2023","data_nir":"2023-02-24","numero":"13","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"ter, lett. a), n. 2","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-02-24;13~art33"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/04/2023","data_nir":"2023-04-21","numero":"41","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44615","autore":"Guerrieri E.","titolo":"La chiamata in sussidiarietà e il \u0027mutevole\u0027 principio di leale collaborazione. Nota a Corte cost., sentenza n. 31 del 2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"327","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44615_2024_31.pdf","nome_file_fisico":"31_2024_Guerrieri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45606","autore":"Rossi L. S.","titolo":"Il nuovo corso della Corte costituzionale italiana sui rapporti con l’ordinamento dell’Unione europea: è davvero una questione di “tono”?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"14","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45605_2024_31.pdf","nome_file_fisico":"15-2024+altre_Rossi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46274","autore":"Scopelliti D.","titolo":"Il tramonto dell’autonomia politica delle Regioni visto attraverso il «metodo PNRR»","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"221","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46273_2024_31.pdf","nome_file_fisico":"14_IPOF-2-25-Scopelliti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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