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S., imputato del delitto di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per le condotte di cessione a titolo oneroso di 1,57 grammi di hashish a D.M. P. e di detenzione per finalit\u0026#224; di spaccio di 11,13 grammi della medesima sostanza stupefacente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce il giudice a quo che l\u0026#8217;imputato \u0026#232; stato arrestato in flagranza di reato, con l\u0026#8217;accusa di avere ceduto dell\u0026#8217;hashish a D.M. P., e che quest\u0026#8217;ultimo, nel rendere sommarie informazioni alla polizia giudiziaria ai sensi dell\u0026#8217;art. 351 cod. proc. pen., ha confermato di avere acquistato la sostanza stupefacente da A. S.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza delle questioni sollevate, il rimettente espone che, bench\u0026#233; gi\u0026#224; gravemente indiziato dell\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, D.M. P. \u0026#232; stato sentito dalla polizia giudiziaria senza ricevere gli avvisi che l\u0026#8217;art. 64, comma 3, cod. proc. pen. prescrive siano rivolti alla persona sottoposta a indagini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo osserva che la garanzia prevista dall\u0026#8217;art. 64, comma 3, cod. proc. pen. comporta, in caso di omissione degli avvisi di cui alle lettere a) e b), l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; delle dichiarazioni rese dalla persona interrogata; nonch\u0026#233;, in caso di omissione dell\u0026#8217;avviso di cui alla lettera c), l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; erga alios delle dichiarazioni rese su fatti che concernono la responsabilit\u0026#224; di altri (art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 63 cod. proc. pen., sottolinea il giudice rimettente, prevede poi \u0026#171;in caso di dichiarazioni autoincriminanti rese nel corso dell\u0026#8217;audizione da un soggetto non imputato e non sottoposto alle indagini [\u0026#8230;] l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; contro il predetto soggetto delle dichiarazioni rilasciate prima dell\u0027interruzione dell\u0026#8217;esame\u0026#187; (\u0026#232; citato il comma 1) e \u0026#171;l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; anche nei confronti dei terzi delle dichiarazioni rese, qualora la persona dovesse essere sentita sin dall\u0026#8217;inizio in qualit\u0026#224; di imputato o di persona sottoposta alle indagini\u0026#187; (\u0026#232; citato il comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali garanzie, tuttavia, non sarebbero applicabili all\u0026#8217;audizione della persona cui sia stato contestato un illecito passibile di sanzione amministrativa di natura punitiva \u0026#8211; quale dovrebbe ritenersi quello previsto dall\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti \u0026#8211; o nei confronti della quale siano emersi indizi di commissione di un tale illecito, allorch\u0026#233; questa \u0026#171;sia sentit[a] in relazione ad un fatto collegato ai sensi dell\u0026#8217;art. 371, co. 2, lettera b) c.p.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, dunque, a dispetto dell\u0026#8217;\u0026#171;evidente [\u0026#8230;] collegamento probatorio\u0026#187; tra l\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, commesso da D.M. P., il quale avrebbe acquistato della sostanza stupefacente per farne uso personale, e il reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del medesimo testo normativo, contestato ad A. S. per avere ceduto a D.M. P. tale sostanza, le dichiarazioni dell\u0026#8217;acquirente, raccolte senza che questi abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all\u0026#8217;art. 64, comma 3, cod. proc. pen., sarebbero pienamente utilizzabili nel giudizio a carico di A. S.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSolo ove l\u0026#8217;art. 64, comma 3, cod. proc. pen. fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che gli avvisi in questione siano rivolti anche alla persona cui sia stato contestato l\u0026#8217;illecito amministrativo previsto dall\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, o nei cui confronti siano emersi indizi della commissione di tale illecito, potrebbe affermarsi \u0026#171;ai sensi degli articoli 63 e 64 co. 3-bis l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; delle dichiarazioni rese nei confronti dell\u0026#8217;attuale imputato\u0026#187;; dichiarazioni che costituirebbero uno dei principali elementi a carico di A. S. nel giudizio in ordine alla convalida dell\u0026#8217;arresto e all\u0026#8217;applicazione di misure cautelari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla loro non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene anzitutto che le sanzioni previste dall\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti siano di natura punitiva secondo i cosiddetti criteri Engel.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa finalit\u0026#224; delle sanzioni sarebbe anzitutto repressiva e non meramente preventiva, atteso che il ritiro della patente di guida e del certificato di idoneit\u0026#224; tecnica del ciclomotore prescindono sia dall\u0026#8217;intervenuta assunzione della sostanza stupefacente acquistata \u0026#8211; e, dunque, dalla sussistenza di un pericolo immediato per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica \u0026#8211; sia dall\u0026#8217;accertamento di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale. Del resto, la natura punitiva delle sanzioni di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti sarebbe stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 14 ottobre 2010, n. 21236).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe sanzioni previste dall\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti sarebbero inoltre \u0026#171;plurime, variegate e irrogabili anche cumulativamente\u0026#187;, oltre che di elevata afflittivit\u0026#224;. Il loro carattere punitivo si coglierebbe peraltro anche in relazione alla sola sanzione della sospensione della patente, alla luce della sentenza n. 68 del 2021 di questa Corte, che ha qualificato come punitiva la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, in conformit\u0026#224; a numerose pronunce della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, ivi puntualmente citate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;illecito di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti sarebbe poi sempre correlato al delitto di cessione di stupefacenti, severamente punito sul piano penale, sicch\u0026#233; i due illeciti \u0026#8211; amministrativo e penale \u0026#8211; sarebbero accumunati dall\u0026#8217;intenzione del legislatore di reprimere il traffico di stupefacenti, venendo dunque ad assumere anche il primo \u0026#171;una forte connotazione dissuasiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Alla luce della natura punitiva della sanzione di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, la mancata estensione del disposto dell\u0026#8217;art. 64, comma 3, cod. proc. pen. alla persona accusata o sospettata di avere commesso il relativo illecito amministrativo violerebbe le garanzie costituzionali poc\u0026#8217;anzi enumerate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; Vulnerato sarebbe anzitutto il diritto di difesa ex art. 24 Cost., di cui il diritto al silenzio costituisce corollario essenziale (\u0026#232; citata l\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019 di questa Corte). Tale diritto dovrebbe essere riconosciuto anche nei procedimenti amministrativi preordinati all\u0026#8217;irrogazione di sanzioni amministrative di natura punitiva, coerentemente con la progressiva estensione a queste ultime di larga parte dello \u0026#171;statuto costituzionale\u0026#187; delle sanzioni penali (\u0026#232; citata la sentenza n. 68 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, il mancato riconoscimento del diritto al silenzio in queste ipotesi \u0026#171;parrebbe irragionevole e quindi contrastante con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.3.\u0026#8211; Si profilerebbe altres\u0026#236; anche una lesione dei principi del giusto processo, di cui all\u0026#8217;art. 111 Cost., atteso che \u0026#171;il diritto al silenzio \u0026#232; riconosciuto non solo per salvaguardare la libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; del soggetto cui le domande siano rivolte, ma anche per assicurare la genuinit\u0026#224; delle dichiarazioni rese, che potrebbe essere messa in pericolo dall\u0026#8217;esercizio di pressioni da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; nei confronti del soggetto esaminato\u0026#187;. Negare il diritto al silenzio \u0026#171;sulla base della mera distinzione formale tra illecito penale e illecito amministrativo contestato al soggetto non imputato da esaminare\u0026#187; non risponderebbe \u0026#171;ad un criterio di ragionevolezza [\u0026#8230;] ai fini della genuinit\u0026#224; degli elementi di prova forniti dal soggetto costretto a rendere dichiarazioni\u0026#187;, con conseguente violazione, ancora una volta, dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 111 Cost. anche sotto il profilo della lesione del principio della \u0026#171;parit\u0026#224; delle armi\u0026#187; nell\u0026#8217;eventuale successivo giudizio di impugnazione della sanzione amministrativa punitiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.4.\u0026#8211; Sarebbe inoltre vulnerato l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, atteso che \u0026#8211; come ricordato da questa Corte nell\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019 \u0026#8211; il diritto al silenzio si colloca \u0026#171;al cuore della nozione di \u0026#8220;equo processo\u0026#8221; proclamata dall\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU\u0026#187; e si applica anche a chi sia incolpato di un illecito passibile di sanzioni amministrative di natura punitiva, declinandosi nel diritto \u0026#171;a non essere obbligato a fornire all\u0026#8217;autorit\u0026#224; risposte dalle quali potrebbe emergere la propria responsabilit\u0026#224;, sotto minaccia di una sanzione in caso di inottemperanza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali considerazioni varrebbero senz\u0026#8217;altro in relazione all\u0026#8217;illecito di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, l\u0026#8217;acquirente di sostanza stupefacente per uso personale che si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la sostanza stessa pu\u0026#242; essere chiamato a rispondere del delitto di favoreggiamento personale, rispetto a cui l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;esimente di cui all\u0026#8217;art. 384 del codice penale \u0026#232; ammessa con \u0026#171;requisiti, limiti e condizioni tanto stringenti da escluderne di fatto l\u0026#8217;operativit\u0026#224;\u0026#187; (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze 11 marzo 2015, n. 12934; 8 marzo 2013, n. 23324; 13 luglio 2007, n. 30535).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.5.\u0026#8211; Sarebbe infine violato l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 14, paragrafo 3, lettera i), PIDCP, secondo cui \u0026#171;ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: [...] g) a non essere costretto a deporre contro s\u0026#233; stesso od a confessarsi colpevole\u0026#187;. Tale disposizione dovrebbe essere interpretata in senso estensivo, in modo da abbracciare anche condotte passibili di sanzioni amministrative punitive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il pieno riconoscimento del diritto al silenzio anche rispetto all\u0026#8217;illecito di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti comporterebbe l\u0026#8217;estensione del diritto dell\u0026#8217;accusato a ricevere gli avvisi di cui all\u0026#8217;art. 64, comma 3, cod. proc. pen. E invero, \u0026#171;ove si riconoscesse il diritto al silenzio, ma non si imponesse all\u0026#8217;autorit\u0026#224; che procede all\u0026#8217;audizione di avvisare l\u0026#8217;interessato in ordine a tale diritto, lo si priverebbe in sostanza di effettivit\u0026#224;\u0026#187;, considerato che l\u0026#8217;interessato non sarebbe neppure assistito da un difensore che potrebbe renderlo edotto di tale facolt\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Non sarebbe infine possibile un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, volta ad estenderne l\u0026#8217;ambito applicativo alla persona accusata o indiziata dell\u0026#8217;illecito di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, alla luce del tenore letterale dell\u0026#8217;art. 64 e della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; formatasi sul punto (sono citate Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 ottobre 2014-20 gennaio 2015, n. 2441; sezione sesta penale, sentenza 19 settembre 2013, n. 39981; sezione sesta penale, sentenza 10 ottobre 2008, n. 40586; sezioni unite penali, sentenza 22 febbraio 2007, n. 21832). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi renderebbe dunque necessario il promovimento dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, da disporre previo ordine di liberazione dell\u0026#8217;interessato, stante l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di rispettare il termine di legge per la convalida dell\u0026#8217;arresto (\u0026#232; citata la sentenza n. 54 del 1993 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Anzitutto, l\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti non avrebbe natura punitiva, caratterizzandosi invece per \u0026#171;finalit\u0026#224; squisitamente preventive, connesse all\u0026#8217;esigenza di scongiurare il consumo e la diffusione della droga\u0026#187;. Esso sarebbe volto, piuttosto, a \u0026#171;tenere sotto controllo l\u0026#8217;assuntore di sostanze stupefacenti che, in quanto tale, pu\u0026#242; costituire un pericolo per la collettivit\u0026#224;, laddove ad esempio si ponga alla guida di un veicolo a motore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl procedimento per l\u0026#8217;irrogazione delle sanzioni si svolgerebbe poi interamente innanzi all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, senza intervento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, le misure di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti non sarebbero accessorie ad alcuna sanzione penale, sicch\u0026#233; non sarebbero assimilabili alla revoca della patente di guida, oggetto della sentenza n. 68 del 2021 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; basterebbe a qualificare le sanzioni come punitive, alla stregua dei criteri Engel, la circostanza che esse limitino la libert\u0026#224; di circolazione del destinatario, avendo la Corte EDU negato la natura \u0026#8220;penale\u0026#8221; di misure limitative di tale libert\u0026#224;, quali le misure di prevenzione personali, in ragione della loro finalit\u0026#224; esclusivamente preventiva e diretta a impedire il compimento di atti criminali (sono citate le sentenze 23 febbraio 2017, De Tommaso contro Italia; 22 febbraio 1994, Raimondo contro Italia; 27 maggio 1991, Ciancimino contro Italia; 6 novembre 1980, Guzzardi contro Italia; 1\u0026#176; luglio 1961, Lawless contro Irlanda).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAllo stesso modo, la Corte EDU avrebbe negato la natura punitiva di misure a scopo esclusivamente preventivo, quale l\u0026#8217;iscrizione in un registro degli autori di reati sessuali (sono richiamate le sentenze 17 dicembre 2009, Bouchacourt [recte: B. B.] contro Francia e M. B. contro Francia; 26 gennaio 1999, Adamson contro Regno Unito; 21 ottobre 1998, Ibbotson contro Regno Unito) e di misure atte a consentire il corretto svolgimento delle competizioni elettorali, quali la previsione dell\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; in conseguenza della commissione di illeciti in materia elettorale (\u0026#232; citata la sentenza 21 ottobre 1997, Pierre-Bloch contro Francia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, alla luce del carattere non punitivo delle sanzioni previste dall\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, non potrebbe nel caso in esame applicarsi il principio enunciato dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea nella sentenza 2 febbraio 2021, in causa C-481/19, D. B. contro Consob, secondo cui il diritto al silenzio va riconosciuto anche nell\u0026#8217;ambito di procedimenti amministrativi funzionali all\u0026#8217;irrogazione di sanzioni di natura punitiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eResterebbe dunque immune da censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale l\u0026#8217;orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, secondo cui l\u0026#8217;acquirente di modiche quantit\u0026#224; di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l\u0026#8217;uso personale, con conseguente utilizzabilit\u0026#224; delle dichiarazioni rese in tale veste (sentenze n. 2441 del 2015, n. 39981 del 2013, n. 21832 del 2007). A scongiurare il rischio di autoincriminazione sarebbe, d\u0026#8217;altra parte, sufficiente l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 384 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza del 25 giugno 2021 (r.o. n. 168 del 2021), il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha nuovamente censurato l\u0026#8217;art. 64, comma 3, cod. proc. pen. \u0026#8211; nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi indicati debbano essere rivolti alla persona accusata o indiziata dell\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, che sia sentita in relazione ad un reato collegato ai sensi dell\u0026#8217;art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. \u0026#8211; denunziandone il contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e all\u0026#8217;art. 14, paragrafo 3, lettera g), PIDCP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il rimettente deve decidere in ordine alla convalida dell\u0026#8217;arresto e all\u0026#8217;applicazione di misure cautelari nei confronti di M.L. D., imputato del delitto di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti per avere ceduto a titolo oneroso 0,44 grammi di crack a F. R. e per avere detenuto per finalit\u0026#224; di spaccio complessivi 4,80 grammi della medesima sostanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche in questo caso, l\u0026#8217;imputato \u0026#232; stato arrestato in flagranza, con l\u0026#8217;accusa di avere ceduto lo stupefacente all\u0026#8217;acquirente, il quale, sentito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell\u0026#8217;art. 351 cod. proc. pen., ha confermato di avere acquistato la sostanza da M.L. D., dichiarando altres\u0026#236; di avere effettuato precedenti acquisti di crack dalla medesima persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo specifica che il rinvenimento nella disponibilit\u0026#224; di M.L. D. di 4,80 grammi di crack da solo giustifica la convalida dell\u0026#8217;arresto (disposta con contestuale liberazione dell\u0026#8217;imputato), laddove invece l\u0026#8217;applicazione di misure cautelari richiede la valutazione del compendio probatorio a carico di M.L. D. e, dunque, una decisione in ordine alla utilizzabilit\u0026#224; delle dichiarazioni rese da F. R.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente svolge argomentazioni sovrapponibili a quelle contenute nell\u0026#8217;ordinanza iscritta al r.o. n. 167 del 2021, soggiungendo che, nel caso di specie, viene in rilievo la cessione di una sostanza compresa nelle Tabelle I e III previste dall\u0026#8217;art. 14 t.u. stupefacenti, sicch\u0026#233; le sanzioni previste dall\u0026#8217;art. 75, comma 1, si applicano per un periodo pi\u0026#249; lungo rispetto a quello considerato nell\u0026#8217;ordinanza iscritta al r.o. n. 167 del 2021 (da due mesi a un anno invece che da uno a tre mesi); e che, alla data di pronuncia dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#232; stata depositata la sentenza n. 84 del 2021 di questa Corte, che ha \u0026#171;espressamente riconosciuto il diritto al silenzio al soggetto interessato da procedimenti amministrativi comunque funzionali a scoprire illeciti e a individuarne i responsabili e suscettibili di condurre all\u0026#8217;applicazione [\u0026#8230;] di sanzioni amministrative di carattere punitivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Anche in questo giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; o non fondatezza delle questioni, sulla base delle stesse argomentazioni svolte nell\u0026#8217;atto di intervento depositato nel giudizio iscritto al r.o. n. 167 del 2021, e aggiungendo che la soluzione adottata dalla citata sentenza n. 84 del 2021 non sarebbe estensibile al caso di specie, stante la natura non punitiva delle sanzioni di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le due ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 [recte: art. 117, primo comma] della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU) e all\u0026#8217;art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, censurandolo \u0026#171;nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi indicati debbano essere rivolti alla persona cui sia contestato l\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 75 co. 1 DPR 309/1990, o che sia gi\u0026#224; raggiunta da elementi indizianti di tale illecito, allorch\u0026#233; la stessa sia sentita in relazione ad un reato collegato ai sensi dell\u0026#8217;art. 371, co. 2, lettera b) c.p.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In entrambi i giudizi a quibus, il giudice rimettente deve procedere alla convalida dell\u0026#8217;arresto in flagranza degli indagati e/o alla decisione sulla richiesta di misure cautelari formulata dal pubblico ministero a carico dei medesimi, ai sensi degli artt. 449, comma 1, e 391, commi 4 e 5, cod. proc. pen., per il delitto di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra gli elementi di prova a carico degli arrestati vi sono i verbali di sommarie informazioni rese da due persone sorprese dalla polizia nell\u0026#8217;atto di acquistare sostanze stupefacenti dai due indagati\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente dubita della possibilit\u0026#224; di utilizzare quale prova, ai fini della convalida dell\u0026#8217;arresto e della decisione sulla misura cautelare (nel giudizio iscritto al n. 167 del reg. ord. 2021), ovvero della sola decisione sulla misura cautelare (nel giudizio iscritto al n. 168 del reg. ord. 2021), i verbali di sommarie informazioni in questione, dal momento che ai dichiaranti \u0026#8211; pur esposti al rischio di vedersi applicate le sanzioni amministrative di cui all\u0026#8217;art. 75 t.u. stupefacenti \u0026#8211; non sono stati formulati gli avvertimenti previsti dall\u0026#8217;art. 64, comma 3, cod. proc. pen. nei confronti delle persone sottoposte alle indagini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente muove dal presupposto che le sanzioni previste dall\u0026#8217;art. 75 t.u. stupefacenti a carico, segnatamente, di chi acquisti sostanze stupefacenti per farne uso esclusivamente personale, pur se formalmente qualificate come amministrative, abbiano natura sostanzialmente punitiva secondo i criteri Engel.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base allora ai principi gi\u0026#224; enunciati da questa Corte nell\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019 e poi ribaditi nella sentenza n. 84 del 2021, la persona nei cui confronti sussistano indizi di commissione di un illecito che comporta la possibile applicazione di tali sanzioni punitive sarebbe titolare, alla pari di chi sia sottoposto a indagini che possano sfociare nell\u0026#8217;irrogazione di sanzioni penali in senso stretto, del \u0026#8220;diritto al silenzio\u0026#8221; fondato sull\u0026#8217;art. 24 Cost. e dalle norme europee e internazionali sopra indicate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tutela di tale diritto comporterebbe l\u0026#8217;obbligo, a carico delle autorit\u0026#224; di polizia e giudiziarie che intendano acquisire le dichiarazioni di una persona esposta a sanzioni di carattere punitivo, di avvertire la persona medesima della propria facolt\u0026#224; di non rendere alcuna dichiarazione, senza incorrere per ci\u0026#242; solo in alcuna responsabilit\u0026#224; penale. Pi\u0026#249; in particolare, le norme costituzionali e sovranazionali sulle quali si fonda il diritto al silenzio imporrebbero, secondo il rimettente, di avvertirlo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 64, comma 3, cod. proc. pen., che: \u0026#171;a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall\u0026#8217;articolo 66, comma 1, ha facolt\u0026#224; di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguir\u0026#224; il suo corso; c) se render\u0026#224; dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilit\u0026#224; di altri, assumer\u0026#224;, in ordine a tali fatti, l\u0026#8217;ufficio di testimone, salve le incompatibilit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;articolo 197 e le garanzie di cui all\u0026#8217;articolo 197-bis\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, l\u0026#8217;omissione di tali avvertimenti non potrebbe che comportare l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; delle dichiarazioni medesime anche nel procedimento concernente la responsabilit\u0026#224; della persona accusata del delitto di cessione di sostanze stupefacenti, giusta il disposto del successivo comma 3-bis, secondo periodo dell\u0026#8217;art. 64 cod. proc. pen., secondo cui \u0026#171;[i]n mancanza dell\u0026#8217;avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilit\u0026#224; di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potr\u0026#224; assumere, in ordine a detti fatti, l\u0026#8217;ufficio di testimone\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le due ordinanze sollevano questioni identiche, sicch\u0026#233; i relativi giudizi debbono essere riuniti ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, svolgendo tuttavia unicamente argomenti che attengono al merito delle questioni stesse; sicch\u0026#233; l\u0026#8217;eccezione costituisce mera formula di rito e deve essere disattesa (sentenza n. 115 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Le questioni \u0026#8211; sollevate in entrambe i casi dal giudice nell\u0026#8217;ambito del procedimento, disciplinato dagli artt. 449, comma 1, e art. 391, comma 5, cod. proc. pen., di decisione sulla richiesta di misura cautelare proposta dal pubblico ministero successiva alla convalida dell\u0026#8217;arresto \u0026#8211; devono, d\u0026#8217;altronde, ritenersi ammissibili per le medesime ragioni gi\u0026#224; indicate da questa Corte nella sentenza n. 137 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon osta alla proponibilit\u0026#224; della questione, in particolare, la circostanza che il giudice, nell\u0026#8217;atto di sospendere il giudizio, abbia disposto la liberazione dell\u0026#8217;arrestato. \u0026#200; vero infatti che l\u0026#8217;art. 391, comma 5, cod. proc. pen. presuppone normalmente che il giudice provveda sulla richiesta di misura cautelare nei confronti di persona sottoposta a limitazione della libert\u0026#224; personale, in conseguenza dell\u0026#8217;arresto. Tuttavia, nei due casi in esame il giudice ha correttamente sospeso la propria decisione sulla richiesta di misura cautelare, in attesa della decisione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che egli ritiene pregiudiziali rispetto a tale decisione, non esaurendo in tal modo la propria potestas decidendi attribuitagli dall\u0026#8217;art. 391, comma 5, cod. proc. pen. Cos\u0026#236; facendo, peraltro, egli ha dovuto necessariamente disporre la liberazione dell\u0026#8217;arrestato: e ci\u0026#242; non perch\u0026#233; abbia gi\u0026#224; rigettato la richiesta del pubblico ministero, come nell\u0026#8217;ipotesi regolata dal successivo comma 6 del medesimo articolo, ma \u0026#8211; semplicemente \u0026#8211; in conseguenza della propria mancata decisione su tale richiesta sino alla definizione del giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale, e dalla connessa assenza di un titolo custodiale nei confronti dell\u0026#8217;indagato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome osservato da questa Corte nella citata sentenza n. 137 del 2020, \u0026#171;[a] ragionare diversamente, il giudice della convalida si troverebbe sistematicamente nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti delle misure cautelari, con conseguente creazione di una vera e propria \u0026#8220;zona franca\u0026#8221; dal giudizio di costituzionalit\u0026#224;. Se, infatti, il giudice della convalida \u0026#8211; al fine di promuovere l\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; \u0026#8211; applicasse la misura richiesta dal pubblico ministero, egli non solo limiterebbe la libert\u0026#224; personale dell\u0026#8217;arrestato sulla base di presupposti normativi della cui legittimit\u0026#224; costituzionale dubita, ma farebbe con ci\u0026#242; stesso applicazione della disposizione censurata, esaurendo il proprio potere decisionale e privando cos\u0026#236; di rilevanza la stessa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Le questioni debbono altres\u0026#236; ritenersi ammissibili nonostante il giudice non abbia espressamente individuato come bersaglio dei propri dubbi il comma 3-bis, secondo periodo, dell\u0026#8217;art. 64 cod. proc. pen., e cio\u0026#232; la disposizione che prevede l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; delle dichiarazioni rese contra alios laddove non siano stati formulati gli avvertimenti di cui al precedente comma 3, oggetto delle censure del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal tenore complessivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, alla cui luce deve essere interpretato il relativo dispositivo (da ultimo, sentenza n. 73 del 2022), si evince infatti che il giudice ha inteso in effetti censurare il combinato disposto dei commi 3 e 3-bis dell\u0026#8217;art. 64 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l\u0026#8217;obbligo di formulare gli avvertimenti di cui al comma 3 nei confronti della persona indiziata dell\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 75 t.u. stupefacenti, e conseguentemente l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; \u0026#8211; discendente dal comma 3-bis \u0026#8211; delle dichiarazioni rese in assenza di tali avvertimenti: inutilizzabilit\u0026#224; dalla quale discenderebbe, appunto, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di fondare anche su tali dichiarazioni la misura cautelare richiesta nel procedimento a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale contesto, la menzione nel dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione del solo comma 3 si spiega considerando che il giudice rimettente auspica da parte di questa Corte un intervento soltanto su tale previsione, mentre l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; delle dichiarazioni acquisite dalla persona indiziata dell\u0026#8217;illecito amministrativo in parola, in assenza degli avvertimenti, deriverebbe automaticamente dal comma 3-bis nella sua vigente formulazione, che un\u0026#8217;eventuale pronuncia di accoglimento non dovrebbe in alcun modo modificare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono per\u0026#242; fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Le due ordinanze di rimessione si imperniano sull\u0026#8217;affermazione secondo cui le sanzioni di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, pur se formalmente qualificate come \u0026#8220;amministrative\u0026#8221;, avrebbero in realt\u0026#224; natura punitiva secondo i criteri Engel, e come tali attrarrebbero su di s\u0026#233; l\u0026#8217;intera gamma delle garanzie, sostanziali e processuali, previste dalla Costituzione e dalle carte europee ed internazionali dei diritti per la materia penale, tra cui segnatamente il \u0026#8220;diritto al silenzio\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, in effetti, tali sanzioni avrebbero natura repressiva e non meramente preventiva, dal momento che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente ad irrogarle \u0026#8211; il prefetto \u0026#8211; non sarebbe chiamata ad alcun accertamento sulla effettiva pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato, n\u0026#233; sulla eventuale trasgressione, da parte di costui, delle norme relative alla circolazione stradale. D\u0026#8217;altra parte, si tratterebbe di sanzioni dall\u0026#8217;elevata carica afflittiva, come gi\u0026#224; riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 68 del 2021 in relazione alla revoca della patente di guida, le quali peraltro si lascerebbero spiegare soltanto quali strumenti funzionali a dissuadere i consociati dall\u0026#8217;acquistare sostanze stupefacenti e dall\u0026#8217;incrementare, in tal modo, il traffico illecito delle sostanze medesime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Questa Corte, tuttavia, non \u0026#232; persuasa da tali argomenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; Come gi\u0026#224; sottolineato nella sentenza n. 109 del 2016, l\u0026#8217;art. 75 t.u. stupefacenti \u0026#171;rappresenta il momento saliente di emersione della strategia \u0026#8211; cui si ispira la normativa italiana in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope a partire dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) \u0026#8211; volta a differenziare, sul piano del trattamento sanzionatorio, la posizione del consumatore della droga da quelle del produttore e del trafficante. L\u0026#8217;idea di fondo del legislatore \u0026#232; che l\u0026#8217;intervento repressivo debba rivolgersi precipuamente nei confronti dei secondi, dovendosi scorgere, di norma, nella figura del tossicodipendente o del tossicofilo una manifestazione di disadattamento sociale, cui far fronte, se del caso, con interventi di tipo terapeutico e riabilitativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;intento terapeutico e riabilitativo, alternativo rispetto alla logica della punizione, perseguito dal legislatore nei confronti del consumatore di sostanze stupefacenti si manifesta con particolare evidenza nella disciplina di cui al comma 2 dell\u0026#8217;art. 75, che prevede l\u0026#8217;invito all\u0026#8217;interessato a seguire, \u0026#171;ricorrendone i presupposti\u0026#187;, un \u0026#171;programma terapeutico e socio-riabilitativo\u0026#187;, ovvero \u0026#171;altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle [sue] specifiche esigenze\u0026#187;, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata autorizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMeno evidente appare, invero, la natura giuridica delle \u0026#171;sanzioni\u0026#187; previste dal comma 1, da irrogarsi entro il minimo e il massimo previsto a seconda che la condotta abbia a oggetto droghe cosiddette \u0026#8220;pesanti\u0026#8221; o \u0026#8220;leggere\u0026#8221;, e sottoposte a un procedimento applicativo che ricalca in larga misura quello previsto per la generalit\u0026#224; delle sanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneit\u0026#224; alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni (lettera a); la sospensione della licenza di porto d\u0026#8217;armi o il divieto di conseguirla (lettera b); la sospensione del passaporto o di altro documento equipollente, ovvero il divieto di conseguirli (lettera c); la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o il divieto di conseguirlo, per ci\u0026#242; che concerne i cittadini extracomunitari (lettera d).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.3.\u0026#8211; Al riguardo, occorre subito sottolineare che l\u0026#8217;elevata carica di afflittivit\u0026#224; di queste misure rispetto ai diritti fondamentali sui quali esse incidono non esclude, di per s\u0026#233; stessa, la loro finalit\u0026#224; preventiva, n\u0026#233; depone univocamente nel senso di una loro natura \u0026#8220;punitiva\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all\u0026#8217;art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) comporta, o pu\u0026#242; comportare, prescrizioni o conseguenze accessorie di contenuto identico o analogo a quelle previste dall\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, quali segnatamente: il divieto di detenere o portare armi (art. 8, comma 4, cod. antimafia); il divieto di conseguire la patente di guida (art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante \u0026#171;Nuovo codice della strada\u0026#187;) o la sua revoca (art. 120, comma 2, cod. strada, come modificato dalla sentenza n. 99 del 2020 di questa Corte); l\u0026#8217;espulsione dal territorio nazionale relativamente al cittadino di Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea (art. 13, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero\u0026#187;). Quanto poi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, prevista dall\u0026#8217;art. 6, comma 3, cod. antimafia, essa produce evidentemente una limitazione della libert\u0026#224; di spostarsi nello spazio ben pi\u0026#249; intensa rispetto al divieto di recarsi in taluni Paesi esteri, conseguente al ritiro del passaporto previsto dall\u0026#8217;art. 75, comma 1, lettera c), t.u. stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, questa Corte \u0026#8211; condividendo la valutazione gi\u0026#224; espressa dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (Grande camera, sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso contro Italia, paragrafo 143) \u0026#8211; ha negato natura punitiva alla misura della sorveglianza speciale, dalla quale pure discendono tutte queste pesanti limitazioni dei diritti fondamentali della persona, riconoscendone invece una finalit\u0026#224; spiccatamente preventiva (sentenza n. 24 del 2019, punto 9.7.1. del Considerato in diritto: \u0026#171;[i]mperniate come sono su un giudizio di persistente pericolosit\u0026#224; del soggetto, le misure di prevenzione personale hanno una chiara finalit\u0026#224; preventiva anzich\u0026#233; punitiva, mirando a limitare la libert\u0026#224; di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli pi\u0026#249; difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza di esercitare un pi\u0026#249; efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto. L\u0026#8217;indubbia dimensione afflittiva delle misure stesse non \u0026#232;, in quest\u0026#8217;ottica, che una conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale \u0026#232; il controllo, per il futuro, della pericolosit\u0026#224; sociale del soggetto interessato: non gi\u0026#224; la punizione per ci\u0026#242; che questi ha compiuto nel passato\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.4.\u0026#8211; Identica conclusione si impone, a giudizio di questa Corte, per le misure previste dall\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna finalit\u0026#224; spiccatamente preventiva pu\u0026#242;, in particolare, essere agevolmente ascritta alla \u0026#8220;sanzione\u0026#8221; \u0026#8211; prevista dalla lettera a) \u0026#8211; della sospensione della patente di guida, ovvero del divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni. Tale misura \u0026#232; evidentemente funzionale a prevenire i rischi connessi alla guida di autoveicoli da parte di soggetti in stato di intossicazione: condotta, peraltro, che integra essa stessa l\u0026#8217;illecito amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 187 cod. strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che la recente sentenza n. 68 del 2021 di questa Corte, in una con la copiosa giurisprudenza della Corte EDU ivi puntualmente richiamata (punto 6 del Considerato in diritto), ha riconosciuto \u0026#171;connotazioni sostanzialmente punitive (sia pur non disgiunte da finalit\u0026#224; di tutela degli interessi coinvolti dalla circolazione dei veicoli a motore, secondo uno schema tipico delle misure sanzionatorie consistenti nell\u0026#8217;interdizione di una determinata attivit\u0026#224;)\u0026#187; alla revoca della patente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale. Ma tanto quella specifica misura, cos\u0026#236; come quelle analoghe oggetto delle sentenze europee ivi citate, costituiscono sanzioni irrogate direttamente dal giudice penale nella stessa sentenza di condanna, ovvero dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa a seguito della condanna penale dell\u0026#8217;interessato per un fatto costituente reato; mentre nell\u0026#8217;ipotesi regolata dall\u0026#8217;art. 75 t.u. stupefacenti la misura \u0026#232; disposta dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa in conseguenza dell\u0026#8217;accertamento di un fatto che l\u0026#8217;ordinamento ha scelto di non qualificare come reato, e che quindi non d\u0026#224; luogo ad alcuna conseguenza di natura penale a carico dell\u0026#8217;interessato. Tale fatto d\u0026#8217;altra parte, denota \u0026#8211; nella non irragionevole valutazione del legislatore \u0026#8211; la possibile pericolosit\u0026#224; del suo autore per la generalit\u0026#224; degli utenti del traffico, in considerazione del rischio che egli si ponga alla guida di un autoveicolo in una condizione di alterazione psicofisica conseguente all\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente, la sospensione della licenza di porto d\u0026#8217;armi e il divieto di conseguirla appaiono misure strumentali a evitare l\u0026#8217;abuso intenzionale, o anche solo l\u0026#8217;uso non accorto, di armi da parte di un soggetto con minori capacit\u0026#224; di autocontrollo per effetto dell\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti; mentre la misura di cui alla lettera d) sottende evidentemente il venir meno dei requisiti morali minimi ai quali \u0026#232; subordinato il rilascio, o la persistente validit\u0026#224;, del permesso di soggiorno per motivi di turismo nei confronti dello straniero extracomunitario, in conseguenza del paventato pericolo di turbamento dell\u0026#8217;ordine pubblico connesso al consumo di sostanze stupefacenti da parte di costui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.5.\u0026#8211; Per altro verso, la natura preventiva delle \u0026#8220;sanzioni\u0026#8221; in questione, certamente corrispondente alle intenzioni del legislatore, segna anche il limite dei poteri dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa nell\u0026#8217;esercizio della propria discrezionalit\u0026#224; rispetto alla loro irrogazione nel caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti stabilisce attualmente \u0026#8211; con scelta la cui legittimit\u0026#224; costituzionale non \u0026#232; in questa sede in discussione \u0026#8211; che il prefetto debba disporre, a carico di chi sia sorpreso a compiere una delle condotte ivi elencate, una o pi\u0026#249; tra le quattro tipologie di sanzioni indicate, salvo che non sussistano gli estremi per definire il procedimento \u0026#8211; limitatamente alla prima violazione \u0026#8211; con un semplice \u0026#171;invito a non fare pi\u0026#249; uso\u0026#187; di sostanze stupefacenti o psicotrope e contestuale avvertimento circa le conseguenze di una successiva violazione, laddove \u0026#171;ricorr[a]no elementi tali da far presumere che la persona si asterr\u0026#224;, per il futuro, dal commettere\u0026#187; fatti analoghi (art. 75, comma 14, t.u. stupefacenti). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;esercitare, dunque, la propria discrezionalit\u0026#224; nella decisione relativa tanto all\u0026#8217;an (nei limiti consentiti dal menzionato comma 14), quanto alla tipologia delle sanzioni da irrogare in concreto e alla loro durata, il prefetto non potr\u0026#224; non orientarsi alla logica preventiva che sorregge la scelta legislativa. Ogni determinazione relativa alla sanzione, e alla sua concreta durata, dovr\u0026#224; pertanto giustificarsi al metro dei criteri di idoneit\u0026#224;, necessit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; rispetto alle legittime finalit\u0026#224; di ciascuna sanzione, alla luce delle caratteristiche del caso concreto, e segnatamente della peculiare situazione del destinatario delle misure. Questi potrebbe collocarsi in qualsiasi punto, estremo o intermedio, dell\u0026#8217;ideale scala che conduce dalla figura del consumatore occasionale di una droga \u0026#8220;leggera\u0026#8221; sino a quella di un tossicodipendente il cui comportamento sia ormai gravemente condizionato dall\u0026#8217;uso continuo di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti certamente sussisteranno, ad esempio, ragioni cogenti per sospendere la patente di guida e la licenza di porto d\u0026#8217;armi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tali valutazioni dovr\u0026#224; invece restare a priori esclusa ogni impropria logica punitiva, la quale chiamerebbe necessariamente in causa lo statuto costituzionale della responsabilit\u0026#224; penale, incluso lo stesso \u0026#8220;diritto al silenzio\u0026#8221; nell\u0026#8217;ambito del procedimento applicativo delle sanzioni qui all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.6.\u0026#8211; In questi termini \u0026#8211; e fatta salva la possibilit\u0026#224; di puntuali verifiche relative alla legittimit\u0026#224; costituzionale di singoli aspetti della disciplina di cui all\u0026#8217;art. 75 t.u. stupefacenti \u0026#8211; deve dunque escludersi che le sanzioni ivi disciplinate siano, nel loro complesso, connotate da natura e finalit\u0026#224; punitiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La conclusione appena raggiunta determina il venir meno del presupposto essenziale su cui si fondano i dubbi sollevati dal rimettente, il quale lamenta la violazione del diritto al silenzio della persona esposta alle sanzioni in parola sulla base \u0026#8211; appunto \u0026#8211; della loro allegata natura punitiva.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU) e all\u0026#8217;art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), dal Tribunale ordinario di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco  VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Interrogatorio della persona sottoposta alle indagini - Avvisi all\u0027indagato prima che abbia inizio l\u0027interrogatorio - Mancata previsione che gli avvisi previsti debbano essere rivolti anche alla persona cui sia contestato l\u0027illecito amministrativo di cui all\u0027art. 75, c. 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 o che sia stata gi\u0026#224; raggiunta da elementi indizianti di tale illecito, allorch\u0026#233; la stessa sia sentita in relazione a un reato collegato ai sensi dell\u0027art. 371, c. 2, lett. b), codice di procedura penale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44841","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Giudice in sede di convalida dell\u0027arresto - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma che regola presupposti e condizioni del potere cautelare, dopo aver disposto la liberazione dell\u0027arrestato - Necessità di evitare zone franche dal sindacato di costituzionalità - Sussistenza. (Classif. 112005).","testo":"Non osta alla proponibilità della questione di legittimità costituzionale la circostanza che, nell\u0027ambito del procedimento di decisione sulla richiesta di misura cautelare proposta dal PM successiva alla convalida dell\u0027arresto, il giudice, nell\u0027atto di sospendere il giudizio, abbia disposto la liberazione dell\u0027arrestato. Quando, infatti, il giudice ha correttamente sospeso la propria decisione sulla richiesta di misura cautelare, in attesa della decisione delle questioni di legittimità costituzionale che egli ritiene pregiudiziali rispetto a tale decisione, non esaurisce in tal modo la propria \u003cem\u003epotestas decidendi\u003c/em\u003e attribuitagli dall\u0027art. 391, comma 5, cod. proc. pen.; peraltro, anche la liberazione dell\u0027arrestato è atto necessario, non perché abbia già rigettato la richiesta del PM, ma - semplicemente - in conseguenza della propria mancata decisione su tale richiesta sino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e dalla connessa assenza di un titolo custodiale nei confronti dell\u0027indagato. A ragionare diversamente, il giudice della convalida si troverebbe sistematicamente nell\u0027impossibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti delle misure cautelari, con conseguente creazione di una vera e propria \"zona franca\" dal giudizio di costituzionalità. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 137/2020 - mass. 43507\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44842","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale (nuovo)","data_legge":"","numero":"","articolo":"391","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44842","titoletto":"Processo penale - In genere - Avvisi di garanzia all\u0027indagato - Estensione della garanzia anche alla persona alla quale sia contestato l\u0027illecito amministrativo di cui all\u0027art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti o che ne sia indiziato, allorché la stessa sia sentita in relazione a un reato collegato - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto, anche convenzionale e internazionale, di difesa, nonché del principio del giusto processo - Insussistenza - Natura non punitiva della sanzione amministrativa - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199001).","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 64, comma 3, cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 6 CEDU e all\u0027art. 14, par. 3, lett.\u003cem\u003e g\u003c/em\u003e), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), nella parte in cui non prevede che gli avvisi nei confronti delle persone sottoposte alle indagini, ivi indicati, debbano essere rivolti alla persona cui sia contestato l\u0027illecito amministrativo di cui all\u0027art. 75 t.u. stupefacenti, o che sia già raggiunta da elementi indizianti di tale illecito, allorché la stessa sia sentita in relazione ad un reato collegato ai sensi dell\u0027art. 371, comma 2, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) cod. proc. pen. Le sanzioni previste dall\u0027art. 75 t.u. stupefacenti - a carico di chi acquisti sostanze stupefacenti per farne uso esclusivamente personale, momento saliente di emersione della strategia volta a differenziare, sul piano del trattamento sanzionatorio, la posizione del consumatore della droga da quelle del produttore e del trafficante - non hanno natura sostanzialmente punitiva secondo i criteri Engel, per cui non attraggono l\u0027intera gamma delle garanzie, sostanziali e processuali, previste dalla Costituzione e dalle carte europee ed internazionali dei diritti per la materia penale, tra cui il \"diritto al silenzio\". Né l\u0027elevata carica di afflittività delle misure in esame esclude la loro finalità preventiva, o depone univocamente nel senso di una loro natura \"punitiva\". Peraltro, la natura preventiva di tali \"sanzioni\" segna anche il limite dei poteri dell\u0027autorità amministrativa nell\u0027esercizio della propria discrezionalità rispetto alla loro irrogazione nel caso concreto. Nell\u0027esercitare, dunque, la propria discrezionalità, il prefetto non potrà non orientarsi alla logica preventiva che sorregge la scelta legislativa. In tali valutazioni dovrà invece restare \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e esclusa ogni impropria logica punitiva, la quale chiamerebbe necessariamente in causa lo statuto costituzionale della responsabilità penale, incluso lo stesso \"diritto al silenzio\", fatta salva la possibilità di puntuali verifiche relative alla legittimità costituzionale di singoli aspetti della disciplina di cui all\u0027art. 75 t.u. stupefacenti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 24/2019\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003e- mass. 42491; S. 109/2016 - mass. 38865\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44841","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"64","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"patto internazionale dei diritti civili e politici","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"par. 3, lett. g)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"ratificato e reso esecutivo"}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44392","autore":"Andolina E.","titolo":"Dichiarazioni rese dinanzi ad autorità diverse da quella penale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"71","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41875","autore":"Aprile E.","titolo":"Avvisi di garanzia ex art. 64 c.p.p. e sanzioni amministrative: la Consulta \u0027ricalibra\u0027 l\u0027applicazione dei criteri Engel della Corte di Strasburgo","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42745","autore":"Cotti G.","titolo":"La problematica attuazione del diritto al silenzio oltre i confini della \"materia penale\"","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"189","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46053","autore":"Masera L.","titolo":"I criteri Engel alla prova della prassi interna","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it - Diritto Penale Contemporaneo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"14","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46052_2022_148.pdf","nome_file_fisico":"148_2022+1_Masera.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"42199","autore":"Zacche F.","titolo":"Diritto al silenzio e obblighi di collaborazione per l\u0027acquirente di droga a uso personale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41797","autore":"Zampini A.","titolo":"Costituzionalmente legittima l\u0027omissione degli avvisi ex art. 64 c.p.p. al consumatore di stupefacenti","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41877","autore":"Zampini A.","titolo":"Non si amplia l\u0027ambito lavorativo del diritto al silenzio: niente avvisi ex art. 64 c.p.p. al consumatore di sostane stupefacenti ascoltato nel procedimento penale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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