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AZZARITI - Rel. AMBROSINI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. \r\n GIUSEPPE CAPPI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. \r\n NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - \r\n Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - \r\n Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del decreto del \r\n Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2717, promosso con \r\n ordinanza emessa il 20 aprile 1959 dalla Corte di appello di Firenze \r\n nel procedimento civile vertente tra Ricci Carlo Alberto e l\u0027Ente per \r\n la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del \r\n Fucino, il Ministero dell\u0027agricoltura e delle foreste e con \r\n l\u0027intervento di Bracci Olga vedova Ricci, iscritta al n. 120 del \r\n Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della \r\n Repubblica n. 295 del 5 dicembre 1959. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nell\u0027udienza pubblica del 7 dicembre 1960 la relazione del \r\n Giudice Gaspare Ambrosini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi gli avvocati Sebastiano Luigi Noto e Vincenzo Vacirca, per \r\n Ricci Carlo Alberto, l\u0027avv. Guido Astuti, per l\u0027Ente Maremma, e il \r\n sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agr\u0026#242;, per il \r\n Ministero dell\u0027agricoltura e delle foreste. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con decreto 29 novembre 1952, n. 2717, del Presidente della \r\n Repubblica, venne disposto il trasferimento all\u0027Ente per la \r\n colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, \r\n di terreni di propriet\u0026#224; di Ricci Carlo Alberto posti in Pomarance \r\n (Pisa), per complessivi Ha. 63.19.67, con reddito dominicale di lire \r\n 12.704,15 attribuendoglisi l\u0027indennizzo di lire 1.418.994,67. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel corso del giudizio per retrocessione dei beni espropriati, \r\n promosso contro il Ministero dell\u0027agricoltura e contro l\u0027Ente Maremma \r\n davanti al Tribunale di Firenze con atto notificato il 21 e il 24 marzo \r\n 1953, il Ricci sollev\u0026#242; la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n avverso il citato decreto presidenziale per diversi motivi, tra i quali \r\n quello concernente l\u0027applicazione dei dati del nuovo catasto ai fini \r\n del calcolo della percentuale di scorporo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Tribunale con sentenza 25 novembre 1954-12 febbraio 1955 \r\n respingeva la domanda dell\u0027attore. Proponendo appello con atto 26 \r\n aprile 1955 avverso la detta sentenza, il Ricci insistette sui motivi \r\n esposti nel giudizio di primo grado, aggiungendone altri e chiedendo, \r\n quindi, che fosse disposta la sospensione del giudizio e fossero \r\n rimesse le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del decreto \r\n presidenziale del 29 novembre 1952, n. 2717, alla Corte \r\n costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza del 20 aprile 1959 la Corte di appello di Firenze \r\n respinse come manifestamente infondate le varie questioni di \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale prospettate dal Ricci, salvo quella con \r\n la quale egli, premesso che il calcolo della percentuale di scorporo \r\n fu, nel caso, effettuato applicando i dati del nuovo catasto entrato in \r\n attuazione nel Comune di Pomarance successivamente all\u0027entrata in \r\n vigore della legge 21 ottobre 1950, n. 841, assumeva che con ci\u0026#242; il \r\n decreto presidenziale n. 2717 del 1952 aveva violato l\u0027art. 4 della \r\n legge, secondo cui, ai fini dello scorporo, il reddito dell\u0027intera \r\n propriet\u0026#224; \u0026#232; determinato dall\u0027applicazione della tariffa di estimo in \r\n vigore al 1 gennaio 1943, con riferimento alla consistenza stabilizzata \r\n al 15 novembre 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In proposito, la Corte di Firenze si \u0026#232; richiamata alla sentenza 15 \r\n novembre 1958, n. 70, della Corte costituzionale, la quale, decidendo \r\n una identica questione, ha affermato il principio che ai fini della \r\n applicazione della tabella di scorporo annessa alla legge stralcio, si \r\n deve tenere conto dei dati risultanti dal catasto in vigore alla data \r\n del 15 novembre 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza della Corte di appello di Firenze ritualmente \r\n notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, \r\n comunicata ai Presidenti delle Camere, \u0026#232; stata pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1959, n. 295. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nei termini di legge si sono costituiti nel presente giudizio \r\n l\u0027ing. Carlo Alberto Ricci, l\u0027Ente Maremma e il Ministero della \r\n agricoltura e delle foreste. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa del Ricci ha depositato delle deduzioni nelle quali \r\n sostiene, riferendosi a varie sentenze della Corte costituzionale, che \r\n l\u0027impugnato D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2717, \u0026#232; viziato di eccesso di \r\n delega legislativa per avere applicato, ai fini dello scorporo, i dati \r\n del nuovo catasto entrato in attuazione nel Comune di Pomarance \r\n successivamente all\u0027entrata in vigore della legge 21 ottobre 1950, n. \r\n 841, e non, invece, le risultanze catastali al 15 novembre 1949, e \r\n inoltre per avere incluso nello scorporo anche i boschi che in Comune \r\n di Pomarance sono soggetti al vincolo idrogeologico, come da \r\n attestazione dell\u0027Ispettorato dipartimentale del Ministero \r\n dell\u0027agricoltura. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa dell\u0027Ente Maremma fa del pari riferimento alle sentenze \r\n della Corte costituzionale nn. 70 e 71 del 1958, con le quali venne \r\n deciso che ai fini dello scorporo si deve aver riguardo ai dati del \r\n catasto in conservazione alla data del 15 novembre 1949 per il \r\n classamento, la qualit\u0026#224; di coltura e l\u0027estensione dei terreni; ma \r\n assume che nelle fattispecie decise dalla Corte si trattava di \r\n propriet\u0026#224; che in base ai dati catastali vigenti al 15 novembre 1949 \r\n avevano un reddito dominicale imponibile inferiore alla somma di lire \r\n 30.000, e cio\u0026#232; inferiore alla quota base esente da scorporo, mentre \r\n nel caso in esame trattasi, invece, di una propriet\u0026#224; che sarebbe \r\n suscettibile di espropriazione anche secondo i dati del catasto vigente \r\n al 15 novembre 1949, avendo un reddito superiore a lire trentamila. \r\n Sostiene, poi, che il termine \"consistenza\" usato dall\u0027art. 4 della \r\n legge 21 ottobre 1950, n. 841, significa \"quantit\u0026#224;\", non gi\u0026#224; \r\n classificazione catastale, e che la data del 15 novembre 1949 debba \r\n tenersi presente unicamente per quanto concerne la determinazione del \r\n patrimonio dei soggetti passivi al fine di rendere irrilevanti le \r\n alienazioni e gli acquisti avvenuti dopo tale data e da assoggettare \r\n all\u0027espropriazione solo i patrimoni che a tale data avevano un reddito \r\n imponibile dominicale totale superiore a lire trentamila. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Questa interpretazione dell\u0027art. 4 troverebbe conferma nella norma \r\n del successivo art. 6 della stessa legge n. 841, per cui \"nelle zone \r\n dove sono in vigore i vecchi catasti l\u0027Ente espropriante e il \r\n proprietario espropriato hanno facolt\u0026#224; di ricorso ai fini della \r\n determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile per ogni \r\n questione riflettente la non corrispondenza dell\u0027estensione, della \r\n classe di produttivit\u0026#224; e della quantit\u0026#224; di coltura del fondo rispetto \r\n ai dati risultanti dal catasto\". La legge, cio\u0026#232;, avrebbe preso in \r\n considerazione le risultanze catastali al momento della sua entrata in \r\n vigore, non alla data del 15 novembre 1949. Secondo l\u0027Ente la prova \r\n della fondatezza della sua tesi \u0026#232; costituita dagli artt. 1 e 4 della \r\n legge 15 marzo 1956, n. 156, in quanto l\u0027art. 1, secondo comma, lett. \r\n a, fa riferimento esplicito alla ipotesi di terreni espropriati \r\n \"secondo redditi rilevati dal nuovo catasto, gi\u0026#224; in conservazione \r\n all\u0027atto della pubblicazione dei piani particolareggiati di \r\n espropriazione\", e l\u0027art. 4 dispone che nei Comuni \"dove era in vigore \r\n il vecchio catasto, alla data di pubblicazione dei piani \r\n particolareggiati di espropriazione, l\u0027indennit\u0026#224; viene liquidata nella \r\n misura indicata nei decreti di espropriazione\"; cosicch\u0026#233; il \r\n riferimento alla data di pubblicazione dei piani sarebbe determinante. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In via subordinata, la difesa dell\u0027Ente rileva che, qualora la \r\n Corte dovesse ritenere la illegittimit\u0026#224; costituzionale del decreto in \r\n questione, il vizio di illegittimit\u0026#224; dovrebbe incidere solo pro parte \r\n sul contenuto del provvedimento, in quanto abbia potuto determinare, \r\n con riferimento ai dati del nuovo catasto anzich\u0026#233; a quelli del vecchio \r\n catasto vigente il 15 novembre 1949, l\u0027espropriazione di una estensione \r\n superiore a quella da calcolare in base all\u0027art. 4 della legge n. 841. \r\n Conclude chiedendo che venga dichiarata infondata la proposta questione \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per il Ministero dell\u0027agricoltura e foreste l\u0027Avvocatura generale \r\n dello Stato ha presentato le deduzioni in data 22 settembre 1959, nelle \r\n quali anzitutto sostiene l\u0027inammissibilit\u0026#224; della questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale proposta dalla Corte di appello di Firenze \r\n con l\u0027ordinanza in esame, adducendo che questa, nonostante l\u0027apparente \r\n completezza della motivazione, \u0026#232; lacunosa, in quanto non rende conto \r\n della rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio \r\n principale, e, in definitiva, lascia incerti sull\u0027oggetto stesso della \r\n questione medesima. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel merito esprime dubbi e perplessit\u0026#224; circa il principio \r\n affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1958, ove \r\n allo stesso si dia valore generale ed assoluto. Sembra alla difesa del \r\n Ministero dell\u0027agricoltura che l\u0027art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. \r\n 841, debba essere considerato nella luce interpretativa che su di esso \r\n proietterebbe l\u0027art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 156, che prevede \r\n espressamente l\u0027ipotesi che terreni, ricadenti in zone a vecchio \r\n catasto alla data del 28 marzo 1947, siano stati espropriati secondo \r\n redditi rilevati dal nuovo catasto, gi\u0026#224; in conservazione alla data dei \r\n piani particolareggiati di espropriazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dalla lettera della disposizione in esame, l\u0027Avvocatura dello Stato \r\n desume che il legislatore non solo ha considerato legittima \r\n l\u0027espropriazione avvenuta sulla base di dati (e di redditi), vigenti \r\n all\u0027atto della pubblicazione dei piani di esproprio, anche se diversi \r\n da quelli in vigore al 15 novembre 1949, ma che ha dettato una speciale \r\n disciplina normativa ad hoc. Il disposto dell\u0027art. 1, primo capoverso, \r\n lett. a, della citata legge non sarebbe un precetto autonomo e slegato, \r\n ma formerebbe sistema con il meccanismo legislativo escogitato per la \r\n liquidazione dell\u0027indennit\u0026#224;, tanto nel primo comma dello stesso art. \r\n 1, quanto nel successivo art. 4. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Pertanto, l\u0027Avvocatura dello Stato conclude perch\u0026#233; la Corte \r\n costituzionale dichiari inammissibile quanto meno allo stato degli \r\n atti, o comunque infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n proposta dalla Corte di appello di Firenze con l\u0027ordinanza di cui in \r\n epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Successivamente e nei termini le parti hanno presentato delle \r\n memorie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella memoria a stampa del 24 novembre 1960, la difesa del Ricci \r\n insiste nelle precedenti tesi. Combattendo l\u0027eccezione sollevata dalle \r\n controparti in ordine all\u0027insufficienza del giudizio di rilevanza della \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale formulato dalla Corte di \r\n appello, richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 60 del 25 \r\n maggio 1957 e n. 4 del 27 gennaio 1959, sostenendo che \u0026#232; inammissibile \r\n il sindacato della Corte costituzionale sul merito del giudizio di \r\n rilevanza. Il carattere meramente delibativo dell\u0027atto del giudice che \r\n prospetta la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale permetterebbe \r\n che, una volta affermata la identit\u0026#224; della questione stessa con altra \r\n gi\u0026#224; decisa alla Corte (sent. n. 70 del 15 novembre 1958), l\u0027ordinanza \r\n sia sufficientemente motivata, anche se soltanto per relationem. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per quanto riguarda la diversit\u0026#224; delle fattispecie tra il caso \r\n presente e quello della citata sentenza n. 70 del 1958, asserita \r\n dall\u0027Ente Maremma, la difesa del Ricci si richiama a quanto essa ha \r\n sostenuto nel giudizio di merito - e cio\u0026#232; che il reddito dominicale \r\n della propriet\u0026#224;, ai fini dello scorporo, avrebbe dovuto essere \r\n valutato in lire 28.699,58 (vale a dire, come nel caso della sentenza \r\n n. 70, in una somma inferiore a lire 30.000, e quindi esente) assumendo \r\n che l\u0027ordinanza della Corte di appello ha accolto implicitamente questi \r\n dati come un suo presupposto logico-giuridico. Ammettere che l\u0027Ente \r\n Maremma possa ora fornire il calcolo della quota scorporabile in base \r\n al vecchio catasto si risolverebbe, si dice, in un inammissibile \r\n sindacato sul merito del giudizio di rilevanza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa del Ricci, infine, nega che la legge 15 marzo 1956, n. \r\n 156, possa essere invocata al fine di ottenere un cambiamento della \r\n giurisprudenza della Corte sull\u0027interpretazione dell\u0027art. 4 della legge \r\n n. 841 del 1950, giacch\u0026#233; la legge del 1956 non avrebbe a che vedere \r\n con i criteri attinenti al calcolo della quota di scorporo, limitandosi \r\n ad integrare le norme per la liquidazione della indennit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella memoria del 21 novembre 1960 l\u0027Ente Maremma dichiara di non \r\n insistere, di fronte alla costante giurisprudenza della Corte \r\n costituzionale, nella richiesta di svincolare dalla data 15 novembre \r\n 1949 il riferimento dei dati catastali; ma sostiene che non potrebbe in \r\n ogni caso arrivarsi ad una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale totale del decreto impugnato, sibbene soltanto parziale. \r\n Adduce all\u0027uopo dei dati di confronto tra la situazione della \r\n propriet\u0026#224; terriera del Ricci secondo il nuovo catasto e quella del \r\n vecchio catasto; dai quali dati si desumerebbe che secondo le \r\n risultanze del vecchio catasto la propriet\u0026#224; del Ricci sarebbe sempre \r\n sottoposta a scorporo pur in misura inferiore a quella fissata \r\n dall\u0027impugnato decreto di espropriazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per quanto riguarda i boschi inclusi nello scorporo l\u0027Ente Maremma \r\n afferma che \"la pretesa illegittimit\u0026#224; costituzionale non sussiste, \r\n perch\u0026#233; la norma dell\u0027art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, cui \r\n la controparte si riferisce, \u0026#232; stata modificata dall\u0027art. 7 della \r\n legge 18 maggio 1951, n. 333\", che autorizza l\u0027espropriazione di \r\n limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella memoria del 22 novembre 1960, la difesa del Ministero \r\n dell\u0027agricoltura e foreste insiste nelle argomentazioni gi\u0026#224; svolte, \r\n sottolineando che, dato che il Ricci non ha fornito la prova del torto \r\n subito, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del decreto di \r\n espropriazione \u0026#232; prematura, e che, in ogni caso, non essendo \r\n l\u0027interessato esente totalmente dallo scorporo, il Ricci potrebbe solo \r\n fare una questione di indennit\u0026#224; - non ammissibile peraltro in questa \r\n sede. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sull\u0027eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dall\u0027Avvocatura \r\n generale dello Stato in ordine alla rilevanza della questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale proposta dalle Corte di appello di Firenze \r\n con l\u0027ordinanza del 20 aprile 1959, \u0026#232; da osservare che questa Corte ha \r\n ripetutamente affermato che il giudizio di rilevanza \u0026#232; di competenza \r\n esclusiva del giudice di merito, e che \u0026#232; insindacabile da parte della \r\n Corte costituzionale, salvo nel caso di omessa o insufficiente \r\n motivazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora, l\u0027ordinanza in esame non pu\u0026#242; considerarsi, come sostiene \r\n l\u0027Avvocatura generale dello Stato, lacunosa, non soltanto perch\u0026#233; da \r\n tutto il suo contesto risulta la rilevanza della proposta questione ai \r\n fini della decisione del giudizio principale, ma anche perch\u0026#233; nel \r\n passo specifico riguardante la questione, l\u0027ordinanza, riferendosi agli \r\n assunti del Ricci, richiama, da un lato, l\u0027addotto errore di \r\n applicazione dei dati del nuovo catasto di Pomarance entrato in \r\n attuazione dopo il 15 novembre 1949, ed indica, dall\u0027altro, con \r\n chiarezza l\u0027oggetto di essa questione, l\u0027assunta violazione cio\u0026#232; \r\n dell\u0027art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027eccezione pregiudiziale di inammissibilit\u0026#224; della proposta \r\n questione va, quindi, respinta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per quanto riguarda il merito, le difese delle parti hanno addotto \r\n dati e rilievi di fatto relativi alla condizione della propriet\u0026#224; \r\n terriera del Ricci secondo le risultanze del vecchio catasto in vigore \r\n nel Comune di Pomarance al 15 novembre 1949, sottoponendoli all\u0027esame \r\n della Corte al fine di dimostrare rispettivamente i loro contrastanti \r\n assunti: la difesa del Ricci, da una parte, per dimostrare che, in base \r\n ai dati da essa indicati come risultanti dal vecchio catasto, la di lui \r\n propriet\u0026#224; terriera aveva un reddito imponibile dominicale totale \r\n inferiore alla somma di lire 30.000, e che pertanto era esente da \r\n scorporo ed in ogni caso non sottoponibile che allo scorporo di una \r\n estensione irrilevante di ettari; e, d\u0027altra parte, la difesa dell\u0027Ente \r\n Maremma e del Ministero dell\u0027agricoltura per dimostrare che, anche \r\n secondo le risultanze del vecchio catasto, la propriet\u0026#224; terriera del \r\n Ricci aveva un reddito dominicale imponibile totale superiore alle lire \r\n 30.000, e che, pertanto, il decreto presidenziale impugnato non \u0026#232; \r\n inficiato dall\u0027indicato vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, e che in \r\n ogni caso non ne sarebbe viziato che in parte, in quanto, riferendosi \r\n ai dati del nuovo catasto, possa avere disposto lo scorporo di una \r\n estensione superiore a quella prevista dall\u0027art. 4 della legge 21 \r\n ottobre 1950, n. 841. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma l\u0027accertamento e la valutazione degli addotti dati di fatto, su \r\n cui per giunta le parti non sono d\u0027accordo, competono al giudice del \r\n cos\u0026#236; detto giudizio principale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora nell\u0027ordinanza in esame la questione proposta \u0026#232; una, e \r\n precisamente questa: \"se il sopracitato decreto presidenziale 29 \r\n novembre 1952, n. 2717, tenendo conto, ai fini del calcolo della \r\n percentuale di scorporo, dei dati del nuovo catasto entrato in \r\n attuazione nel Comune di Pomarance nel 1951, abbia violato l\u0027art. 4 \r\n della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e sia, pertanto, viziato di \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione, della quale la Corte si \u0026#232; diverse volte occupata, \u0026#232; \r\n stata da essa risolta sempre nel senso che bisogna, secondo il disposto \r\n dell\u0027art. 4 della legge n. 841 del 1950, tenere conto, ai fini del \r\n calcolo dell\u0027eventuale scorporo, dei dati risultanti dal catasto al 15 \r\n novembre 1949, e che conseguentemente sono viziati di illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale quei provvedimenti di scorporo che hanno posto a base \r\n del calcolo i dati del nuovo catasto entrato in attuazione dopo quel \r\n giorno. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La difesa dell\u0027Ente Maremma e l\u0027Avvocatura generale dello Stato \r\n assumono che l\u0027art. 4 suddetto dovrebbe essere considerato nella luce \r\n interpretativa che su di esso proietterebbe l\u0027art. 1 della legge 15 \r\n marzo 1956, n. 156, e che conseguentemente sarebbe legittimo \r\n l\u0027esproprio avvenuto sulla base di dati approvati anche nel tempo \r\n successivo al 15 novembre 1949 sino al giorno della pubblicazione dei \r\n piani di esproprio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma quest\u0027ultima legge detta \"norme per il pagamento delle \r\n indennit\u0026#224; dovute in forza delle leggi di riforma agraria\", e non \r\n apporta innovazioni ai criteri stabiliti nell\u0027art. 4 della legge del \r\n 1950, n. 841, per i calcoli relativi alla procedura \r\n dell\u0027espropriazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nel sistema dell\u0027art. 4, la data anzidetta del 15 novembre 1949 \r\n costituisce un termine costante ed invalicabile di riferimento in \r\n riguardo agli elementi che debbono prendersi in considerazione ai fini \r\n dello scorporo e della determinazione della superficie da scorporare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il provvedimento di espropriazione che, come quello in esame, \u0026#232; \r\n stato emesso sulla base dei dati risultanti dal nuovo catasto entrato \r\n in attuazione dopo il 15 novembre 1949, ha, quindi, violato le norme \r\n dell\u0027art. 4 della legge del 1950, n. 841, e perci\u0026#242; non pu\u0026#242; sottrarsi \r\n alla dichiarazione di illegittimit\u0026#224; nella parte che risulti essere \r\n superiore a quella che in base al vecchio catasto era consentito \r\n espropriare. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e respinta ogni eccezione pregiudiziale; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale del decreto del Presidente \r\n della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2717, in relazione all\u0027art. 4 \r\n della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e \r\n 77 della Costituzione, in quanto il computo ai fini dell\u0027espropriazione \r\n \u0026#232; stato eseguito sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in \r\n attuazione nel Comune di Pomarance dopo i 15 novembre 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 23 dicembre 1960. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - \r\n GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA \r\n JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO \r\n PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO \r\n SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE \r\n FRAGALI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1153","titoletto":"SENT. 75/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITE.","testo":"Vedi: Sent. 4/1959 A.","numero_massima_successivo":"1154","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/11/1952","numero":"2717","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;2717~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"09/02/1948","numero":"1","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"1154","titoletto":"SENT. 75/60 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPUGNAZIONE DI DECRETO DI ESPROPRIO PER RIFORMA FONDIARIA - CONTROLLO DEI DATI DI FATTO IN BASE AI QUALI E\u0027 STATO EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO.","testo":"L\u0027accertamento e la valutazione dei dati di fatto relativi al reddito imponibile dominicale, in base ai quali si sia proceduto all\u0027esproprio in attuazione della riforma fondiaria, non riguardano la questione di legittimita\u0027 costituzionale del decreto di esproprio, ma la rilevanza della questione stessa per la definizione del giudizio in cui essa e\u0027 sorta, e pertanto sono di competenza del giudice a quo e non della Corte costituzionale.","numero_massima_successivo":"1155","numero_massima_precedente":"1153","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/11/1952","numero":"2717","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;2717~art0"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"1155","titoletto":"SENT. 75/60 C. RIFORMA FONDIARIA - ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA\u0027 TERRIERA PRIVATA - RILEVANZA ESCLUSIVA DEI DATI CATASTALI RISULTANTI ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - D.P.R. 29 NOVEMBRE 1952 N. 2717: ESPROPRIAZIONE DI QUOTA SUPERIORE A QUELLA CONSENTITA IN BASE A DATI CATASTALI SUCCESSIVI AL 15 NOVEMBRE 1949 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE PARZIALE.","testo":"Ai sensi dell\u0027art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il calcolo della proprieta\u0027 terriera privata, per l\u0027eventuale scorporo, dev\u0027essere fatto in base ai dati risultanti dal catasto al 15 novembre 1949. Questo criterio non risulta modificato dalla legge 15 marzo 1956, n. 156, che ha ad oggetto soltanto \"norme per il pagamento delle indennita\u0027 dovute in forza delle leggi di riforma agraria\". Pertanto il D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2717, essendo stato emesso sulla base dei dati risultanti dal nuovo catasto entrato in attuazione dopo il 15 novembre 1949, ha violato l\u0027articolo 4 della legge n. 841 del 1950 ed e\u0027 quindi costituzionalmente illegittimo nella parte relativa alla quota che risulti accedente quella che in base al vecchio catasto si poteva espropriare.","numero_massima_precedente":"1154","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/11/1952","numero":"2717","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;2717~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"in relazione all\u0027"}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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