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Y. e dell\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI), nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per le cause iscritte ai numeri da 228 a 233 del registro ordinanze 2019 e n. 40 del registro ordinanze 2020, successivamente ritirati, con atti depositati il 15 dicembre 2020, in tutti i giudizi tranne che in quello di cui al reg. ord. n. 228 del 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 la Giudice relatrice Daria de Pretis;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con quattro ordinanze del 10 settembre 2019 (reg. ord. numeri 228, 229, 230 e 231 del 2019), con due ordinanze del 17 settembre 2019 (reg. ord. numeri 232 e 233 del 2019) e una del 31 gennaio 2020 (reg. ord. n. 97 del 2020), con ordinanza del 24 settembre 2019 (reg. ord. n. 40 del 2020) e con ordinanza del 3 marzo 2020 (reg. ord. n. 81 del 2020), rispettivamente, il Tribunale ordinario di Salerno, sezione feriale, il Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, il Tribunale ordinario di Ferrara, sezione civile, e il Tribunale ordinario di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0026#8217;Unione europea, hanno sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u0026#233; della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, per violazione degli artt. 2, 3, 16, 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 2, paragrafo 1, del Protocollo n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo con il d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217, che riconosce taluni diritti e libert\u0026#224; diversi da quelli che figurano gi\u0026#224; nella citata Convenzione e nel suo Protocollo addizionale, nonch\u0026#233; in relazione all\u0026#8217;art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in alcuni di questi giudizi (reg. ord. numeri 228, 229, 230, 231, 232, 233 del 2019 e 40 del 2020), \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in data 15 dicembre 2020, l\u0026#8217;Avvocatura generale ha depositato, in uno dei giudizi (reg. ord. n. 228 del 2019), una nota con la quale chiede che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente inammissibili, a causa del venir meno dell\u0026#8217;interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri all\u0026#8217;intervento in giudizio, in conseguenza della sentenza n. 186 del 2020 di questa Corte con la quale \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, negli altri giudizi in cui \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, l\u0026#8217;Avvocatura generale ha depositato una nota analoga nelle premesse ma diversa nelle conclusioni, comunicando il ritiro dell\u0026#8217;intervento in giudizio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel giudizio promosso dal Tribunale di Ferrara (reg. ord. n. 40 del 2020), sono intervenuti U. Y., ricorrente nel giudizio a quo, e l\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI), chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con nove ordinanze, il Tribunale ordinario di Salerno, sezione feriale, il Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, il Tribunale ordinario di Ferrara, sezione civile, e il Tribunale ordinario di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0026#8217;Unione europea, hanno sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u0026#233; della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; 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costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2018, e, in via consequenziale, delle restanti disposizioni del medesimo art. 13;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, le questioni in esame devono essere dichiarate manifestamente inammissibili in quanto ormai prive di oggetto (ex plurimis, ordinanze n. 225, n. 220, n. 203, n. 125 e n. 105 del 2020), atteso che, in ragione della intervenuta dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#232; venuta meno la norma che \u0026#8722; secondo i rimettenti \u0026#8722; determinava il denunciato contrasto con i parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u0026#233; della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, sollevate \u0026#8211; in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 2, paragrafo 1, del Protocollo n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo con il d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217, nonch\u0026#233; in relazione all\u0026#8217;art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 \u0026#8211; dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione feriale, dal Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, dal Tribunale ordinario di Ferrara, sezione civile, e dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0026#8217;Unione europea, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Straniero - Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Disposizione introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2018 - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l\u0027iscrizione anagrafica.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43680","titoletto":"Straniero - Richiedenti protezione internazionale - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l\u0027iscrizione anagrafica - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, non discriminazione, nonché del diritto di stabilire liberamente la residenza sul territorio dello Stato, anche in relazione a fonti sovranazionali - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.","testo":"Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Salerno, Ferrara e Palermo in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 2, par. 1, Prot. n. 4 CEDU, nonché in relazione all\u0027art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall\u0027art. 13, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 132 del 2018, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l\u0027iscrizione anagrafica. La sentenza n. 186 del 2020 ha già dichiarato l\u0027illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dai rimettenti. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: ordinanze n. 225 del 2020, n. 220 del 2020, n. 203 del 2020, n. 186 del 2020, n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2015","data_nir":"2015-08-18","numero":"142","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"introdotto dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art4"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"113","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), n. 2)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-10-04;113~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"01/12/2018","data_nir":"2018-12-01","numero":"132","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"paragrafo 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"patto internazionale dei diritti civili e politici","data_legge":"","numero":"","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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