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P., con ordinanza del 14 settembre 2020, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di P. P., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 giugno 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Carmelo Malara per P. P., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021 e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 settembre 2020, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 2020, la Corte di assise d\u0026#8217;appello di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;dell\u0026#8217;articolo 4 ter l. 144/2000\u0026#187; (recte: art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante \u0026#171;Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto nell\u0026#8217;ipotesi di un soggetto che abbia tempestivamente avanzato richiesta di giudizio abbreviato in appello in un momento che non consentiva anc\u0026#243;ra l\u0026#8217;accesso al rito, ma era comunque antecedente l\u0026#8217;espletamento dell\u0026#8217;istruttoria dibattimentale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente sospetta che la denunciata omissione normativa violi l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, per la disparit\u0026#224; di trattamento in danno di colui che \u0026#171;nonostante avesse tempestivamente avanzato richiesta di essere giudicato con rito abbreviato, ossia antecedentemente all\u0026#8217;inizio dell\u0026#8217;istruttoria dibattimentale, abbia poi visto dipendere la decisione da un\u0026#8217;evoluzione legislativa che lo ha visto subire un trattamento sostanziale deteriore, in quanto ancorata ad una circostanza, ossia il rapido espletamento della riaperta istruttoria, con tutta evidenza sottratta ad ogni sua determinazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo espone di dover decidere sull\u0026#8217;incidente di esecuzione promosso da P. P., il quale, riportate due distinte condanne all\u0026#8217;ergastolo per delitti di omicidio unificati dal vincolo della continuazione, l\u0026#8217;una gi\u0026#224; rideterminata alla pena di anni trenta di reclusione, ha chiesto rideterminarsi anche l\u0026#8217;altra in pena temporanea, per aver egli richiesto, durante il relativo giudizio di appello, l\u0026#8217;ammissione al rito abbreviato, con una prima istanza del 14 gennaio 2000, respinta appunto perch\u0026#233; il giudizio pendeva in grado di appello, e con un\u0026#8217;ulteriore istanza del 12 giugno 2000, respinta ai sensi della sopravvenuta norma oggetto di censura, essendosi nel frattempo conclusa la rinnovazione dell\u0026#8217;istruttoria dibattimentale, termine preclusivo fissato dalla norma stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla ragionevolezza di questo termine il rimettente assume che \u0026#171;anche nel caso di istruttoria ormai conclusa, ossia quando la finalit\u0026#224; deflattiva del rito sembrerebbe oramai frustrata, comunque l\u0026#8217;opzione del giudizio abbreviato assicuri [\u0026#8230;] al processo una serie di benefici di non poco momento, se si pone mente alla sanatoria per accettazione delle nullit\u0026#224; non assolute, il superamento delle questioni di competenza e l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni di inutilizzabilit\u0026#224; non patologica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice a quo esclude di poter operare un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, e segnatamente di poter applicare i principi a tutela dell\u0026#8217;imputato ammesso al rito abbreviato enunciati dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, grande camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, ci\u0026#242; appunto perch\u0026#233; P. P., pur avendolo chiesto, non \u0026#232; stato mai ammesso a quel rito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa rilevanza della questione sarebbe assicurata dalla circostanza che, qualora anche la seconda pena dell\u0026#8217;ergastolo fosse ridotta a quella di anni trenta di reclusione in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del rito abbreviato, P. P. dovrebbe scontare due condanne entrambe a pene temporanee, \u0026#171;in relazione alle quali tuttavia, in virt\u0026#249; della riconosciuta continuazione fra i reati, non opererebbe il criterio previsto dall\u0026#8217;art. 73 comma 2 cod. pen. con una nuova irrogazione della pena dell\u0026#8217;ergastolo, bens\u0026#236; un calcolo di pena che dovrebbe considerare una pena base di anni trenta di reclusione, da aumentarsi di una quota di sanzione temporanea, cos\u0026#236; conducendo pur sempre all\u0026#8217;irrogazione di una pena contenuta entro il limite di anni trenta, in virt\u0026#249; del criterio moderatore statuito dall\u0026#8217;art. 78 cod. pen.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la questione inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente assume che la norma censurata non abbia natura sostanziale, bens\u0026#236; processuale, e che essa non sia applicabile in fase esecutiva, ma solo nel giudizio di cognizione; in ogni caso, poich\u0026#233; le istanze di ammissione al rito abbreviato formulate da P. P. erano entrambe inammissibili per tardivit\u0026#224; rispetto ai termini processuali vigenti ratione temporis, sarebbe infondata la questione inerente alla comparazione della sua posizione con quella dell\u0026#8217;imputato che abbia goduto della riduzione di pena per aver chiesto di accedere al rito speciale nell\u0026#8217;osservanza dei termini di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio P. P., che ha chiesto accogliersi la questione, pur ritenendo che il giudice a quo avrebbe potuto rideterminare la pena mediante un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, la quale avesse dato rilevanza all\u0026#8217;istanza di ammissione al rito abbreviato formulata sin dall\u0026#8217;inizio del giudizio di appello.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della parte, oltre a determinare un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento lesiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;omessa previsione nei casi di specie di un meccanismo di rimessione in termini per l\u0026#8217;accesso al rito abbreviato violerebbe anche l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, attesa l\u0026#8217;iniquit\u0026#224; di una disciplina processuale che \u0026#171;nel caso di rimozione di un ostacolo normativo all\u0026#8217;accesso ad un rito speciale, non ne consenta la fruizione all\u0026#8217;imputato che avesse tempestivamente formulato in precedenza la relativa richiesta, vedendola respinta proprio a causa dell\u0026#8217;ostacolo normativo rimosso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di assise d\u0026#8217;appello di Reggio Calabria (reg. ord. n. 192 del 2020) ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;dell\u0026#8217;articolo 4 ter l. 144/2000\u0026#187; (recte: art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante \u0026#171;Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto nell\u0026#8217;ipotesi di un soggetto che abbia tempestivamente avanzato richiesta di giudizio abbreviato in appello in un momento che non consentiva anc\u0026#243;ra l\u0026#8217;accesso al rito, ma era comunque antecedente l\u0026#8217;espletamento dell\u0026#8217;istruttoria dibattimentale\u0026#187;, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo espone di dover decidere sull\u0026#8217;incidente di esecuzione promosso da P. P., il quale, riportate due distinte condanne all\u0026#8217;ergastolo per delitti di omicidio unificati dal vincolo della continuazione, l\u0026#8217;una gi\u0026#224; rideterminata alla pena di anni trenta di reclusione, ha chiesto rideterminarsi anche l\u0026#8217;altra in pena temporanea, per aver egli richiesto, durante il relativo giudizio di appello, l\u0026#8217;ammissione al rito abbreviato, con una prima istanza del 14 gennaio 2000, respinta appunto per la pendenza del giudizio in grado di appello, e con un\u0026#8217;ulteriore istanza del 12 giugno 2000, respinta ai sensi della sopravvenuta norma oggetto di censura, essendosi nel frattempo conclusa la rinnovazione dell\u0026#8217;istruttoria dibattimentale, termine preclusivo fissato dalla norma stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, l\u0026#8217;esito di questa concatenazione di eventi, per cui P. P. non ha potuto accedere al rito abbreviato a motivo della casuale evenienza del rapido esaurimento dell\u0026#8217;istruzione dibattimentale riaperta in appello, metterebbe in luce l\u0026#8217;irragionevolezza della norma censurata, per la disparit\u0026#224; di trattamento che essa pu\u0026#242; accidentalmente determinare tra un imputato e l\u0026#8217;altro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi la questione inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata non avrebbe natura sostanziale, ma processuale, e non sarebbe applicabile in fase esecutiva, ma solo nel giudizio di cognizione; in ogni caso, poich\u0026#233; le istanze di ammissione al rito abbreviato formulate da P. P. erano entrambe inammissibili per tardivit\u0026#224; rispetto ai termini processuali vigenti ratione temporis, sarebbe infondata la questione inerente alla comparazione della sua posizione con quella dell\u0026#8217;imputato che abbia goduto della riduzione di pena per aver chiesto di accedere al rito speciale nell\u0026#8217;osservanza dei termini di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Costituitosi in giudizio, P. P. ha chiesto dichiararsi costituzionalmente illegittima la disposizione censurata, che, a suo avviso, oltre a determinare un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento lesiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost., violerebbe anche l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In via preliminare, deve rilevarsi che il riferimento al parametro convenzionale operato dalla parte non \u0026#232; idoneo ad ampliare il thema decidendum, come circoscritto dal rimettente riguardo al solo parametro interno di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, l\u0026#8217;oggetto del giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale dedotti dalle parti, sia eccepiti e non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 109, n. 49 e n. 35 del 2021, n. 186 e n. 165 del 2020, n. 78 e n. 7 del 2019, n. 194 e n. 161 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La questione sollevata dalla Corte di assise d\u0026#8217;appello di Reggio Calabria \u0026#232; inammissibile, in quanto si pone oltre i limiti nei quali il giudice dell\u0026#8217;esecuzione penale \u0026#232; legittimato a sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale rispetto a norme applicate dal giudice della cognizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Un excursus normativo \u0026#232; indispensabile per l\u0026#8217;esatta comprensione dei termini della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Prima di ogni altra cosa, \u0026#232; opportuno chiarire che la fattispecie in scrutinio non \u0026#232; interessata ratione temporis dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilit\u0026#224; del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo), il quale ha nuovamente precluso l\u0026#8217;accesso al rito abbreviato per gli imputati di delitti puniti con l\u0026#8217;ergastolo, tramite l\u0026#8217;inserimento del comma 1-bis dell\u0026#8217;art. 438 del codice di procedura penale (\u0026#171;[n]on \u0026#232; ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, come stabilisce l\u0026#8217;art. 5, comma 1, della stessa legge n. 33 del 2019, la nuova disposizione si applica soltanto \u0026#171;ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Secondo la disciplina originaria del codice, nella condanna pronunciata in abbreviato \u0026#171;[a]lla pena dell\u0026#8217;ergastolo \u0026#232; sostituita quella della reclusione di anni trenta\u0026#187; (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.), disposizione che evidenziava la sicura ammissibilit\u0026#224; del rito speciale anche per i reati puniti con la pena perpetua.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 176 del 1991, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale disposizione per eccesso di delega, con l\u0026#8217;effetto di rendere inapplicabile il giudizio abbreviato nei processi relativi ai delitti puniti con l\u0026#8217;ergastolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 30, comma 1, lettera b), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all\u0026#8217;ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennit\u0026#224; spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) \u0026#8211; nota come \u0026#8220;legge Carotti\u0026#8221; \u0026#8211; ha ripristinato la formulazione originaria dell\u0026#8217;art. 442, comma 2, cod. proc. pen., sicch\u0026#233; il rito abbreviato \u0026#232; tornato ad essere accessibile anche per gli imputati di reati puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrata in vigore il 2 gennaio 2000, la \u0026#8220;legge Carotti\u0026#8221; ha sollevato un problema intertemporale per coloro i quali, essendo imputati di un reato punito con l\u0026#8217;ergastolo, non avevano potuto richiedere il giudizio abbreviato in primo grado, ci\u0026#242; non essendo allora consentito per la sanzione applicabile ai reati contestati, ed erano quindi decaduti dalla reintrodotta facolt\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Per far fronte a tale problema di diritto transitorio, in sede di conversione del d.l. n. 82 del 2000, la legge n. 144 del 2000, entrata in vigore l\u0026#8217;8 giugno 2000, ha introdotto l\u0026#8217;art. 4-ter, norma oggi censurata, che ha previsto un\u0026#8217;ampia rimessione in termini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 del menzionato art. 4-ter ha stabilito infatti che \u0026#171;[n]ei processi penali per reati puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l\u0026#8217;imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pu\u0026#242; chiedere che il processo, ai fini di cui all\u0026#8217;articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all\u0026#8217;articolo 416, comma 2, del medesimo codice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3 del medesimo art. 4-ter ha tuttavia precisato che \u0026#171;[l]a richiesta di cui al comma 2 \u0026#232; ammessa se \u0026#232; presentata: a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell\u0026#8217;istruzione dibattimentale; b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell\u0026#8217;istruzione ai sensi dell\u0026#8217;articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa; c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.1.\u0026#8211; La rimessione in termini \u0026#232; stata concessa dall\u0026#8217;art. 4-ter, comma 1, del d.l. n. 82 del 2000, come convertito, anche agli imputati di reati puniti con pena diversa dall\u0026#8217;ergastolo, che fossero decaduti dalla facolt\u0026#224; di chiedere l\u0026#8217;abbreviato, ma a loro si \u0026#232; posto un limite temporale pi\u0026#249; stringente, cio\u0026#232; che non fosse \u0026#171;ancora iniziata l\u0026#8217;istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa diversit\u0026#224; di trattamento \u0026#232; stata censurata in via incidentale di fronte a questa Corte per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., quale espressione di un \u0026#171;irragionevole privilegio\u0026#187; per gli imputati di reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo, ai quali soltanto \u0026#232; stata concessa la possibilit\u0026#224; di chiedere il rito abbreviato nonostante l\u0026#8217;istruzione dibattimentale fosse gi\u0026#224; in corso, purch\u0026#233; non ancora conclusa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.2.\u0026#8211; La censura \u0026#232; stata dichiarata manifestamente infondata dall\u0026#8217;ordinanza n. 99 del 2001 (poi confermata dall\u0026#8217;ordinanza n. 222 del 2002), in base alla considerazione che la diversit\u0026#224; di trattamento riflette la peculiare situazione nella quale versavano gli imputati di reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo anteriormente alla legge n. 479 del 1999, allorquando era loro radicalmente precluso l\u0026#8217;accesso al rito alternativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNei loro confronti \u0026#8211; afferma l\u0026#8217;ordinanza n. 99 del 2001 \u0026#8211; \u0026#171;si \u0026#232; prevista una \u0026#8220;rimessione in termini\u0026#8221; particolarmente ampia (consentendo la proposizione dell\u0026#8217;istanza, nel giudizio di primo grado, prima della conclusione dell\u0026#8217;istruzione dibattimentale ed, entro tale limite, anche nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell\u0026#8217;istruzione); nei confronti di tutti gli altri imputati \u0026#8211; che avrebbero potuto formulare la richiesta anche anteriormente, sia pure con un diverso regime normativo \u0026#8211; si \u0026#232; invece stabilita una semplice estensione dell\u0026#8217;ordinario termine di proposizione, fino ad uno stadio compatibile con la funzione alternativa al dibattimento che il rito abbreviato \u0026#232; istituzionalmente chiamato a svolgere (donde il limite segnato dall\u0026#8217;inizio dell\u0026#8217;istruttoria dibattimentale)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Tenuto presente il quadro normativo e giurisprudenziale ora richiamato, e sulla scorta di quanto espone l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, pu\u0026#242; dunque intendersi la singolare vicenda processuale all\u0026#8217;origine della questione in scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrima dell\u0026#8217;entrata in vigore della \u0026#8220;legge Carotti\u0026#8221;, P. P., imputato di un reato punito con l\u0026#8217;ergastolo, non poteva chiedere il rito abbreviato, per effetto della sentenza n. 176 del 1991, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione codicistica della relativa facolt\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrata in vigore quella legge il 2 gennaio 2000, egli non poteva chiedere il rito abbreviato, poich\u0026#233; il giudizio si trovava ormai in grado di appello, e la sua richiesta del 14 gennaio 2000 \u0026#232; stata infatti, per questo motivo, respinta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrato in vigore l\u0026#8217;8 giugno 2000 l\u0026#8217;art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000, come convertito, P. P., pur avendo immediatamente reiterato l\u0026#8217;istanza di abbreviato, gi\u0026#224; in data 12 giugno 2000, si \u0026#232; visto precluso l\u0026#8217;accesso al rito speciale, in quanto, nell\u0026#8217;arco temporale tra il gennaio e il giugno 2000, non soltanto era stata disposta, ma si era finanche conclusa la rinnovazione dell\u0026#8217;istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., col passaggio alla discussione finale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;illustrare la sequenza degli eventi e la conseguente preclusione dell\u0026#8217;accesso al rito abbreviato, a suo avviso rivelatrice di una disparit\u0026#224; di trattamento lesiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost., la Corte di assise d\u0026#8217;appello di Reggio Calabria, nella propria ordinanza di rimessione, \u0026#171;non disconosce che analoga questione di costituzionalit\u0026#224; era stata gi\u0026#224; esaminata e rigettata in sede di merito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon soltanto, dunque, il giudice della cognizione ha applicato la norma oggi censurata con un provvedimento impugnabile (e, in concreto, impugnato) nella successiva fase del processo di cognizione, ma egli ha anche delibato, con esito negativo, la medesima questione di legittimit\u0026#224; costituzionale ora riproposta dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo si \u0026#232; determinata un\u0026#8217;inammissibile sovrapposizione di valutazioni, le quali, gi\u0026#224; fisiologicamente compiute dal giudice della cognizione, sono state ripercorse dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione, in difetto di un qualunque fatto esterno o sopravvenuto costituzionalmente rilevante, idoneo a giustificare una simile reiterazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Com\u0026#8217;\u0026#232; noto, gli obblighi conformativi dell\u0026#8217;ordinamento interno scaturiti dalla pronuncia della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, grande camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, hanno portato questa Corte a statuire, nella sentenza n. 210 del 2013, che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione penale pu\u0026#242; sollevare in riferimento al parametro convenzionale la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale di una norma interna gi\u0026#224; applicata dal giudice della cognizione, qualora questa si frapponga all\u0026#8217;adempimento di simili obblighi conformativi, quando \u0026#171;si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 210 del 2013 ha tuttavia escluso che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione sia legittimato a sollevare un\u0026#8217;analoga questione sulla base del parametro interno di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; La disposizione oggetto dell\u0026#8217;attuale scrutinio \u0026#232; gi\u0026#224; stata sottoposta all\u0026#8217;esame di questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non ha riaperto i termini per la richiesta di giudizio abbreviato in favore dell\u0026#8217;imputato il cui processo pendesse innanzi alla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;ordinanza n. 235 del 2013, tali questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili, quanto al parametro interno di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; esso non \u0026#232; pertinente alla necessit\u0026#224; di conformare l\u0026#8217;ordinamento nazionale ad una sentenza della Corte europea; e quanto al parametro convenzionale, perch\u0026#233; la fattispecie oggetto del giudizio a quo era estranea alla ratio della sentenza Scoppola contro Italia, atteso che l\u0026#8217;imputato non era stato ammesso al giudizio abbreviato in applicazione di una norma di natura processuale, attinente invero ai termini di proposizione della relativa istanza, e peraltro giustificata dalla funzione istituzionale del rito alternativo, \u0026#171;che assicura all\u0026#8217;imputato una riduzione di pena, nel caso di condanna, quale \u0026#8220;contropartita\u0026#8221; per la sua rinuncia alla garanzia della formazione della prova in contraddittorio, in quanto idonea a determinare un significativo risparmio di energie processuali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice dell\u0026#8217;esecuzione penale \u0026#8211; cos\u0026#236; ancora l\u0026#8217;ordinanza n. 235 del 2013 \u0026#8211; non ha alcun titolo \u0026#171;per porre in discussione, in sede di incidente di esecuzione, la legittimit\u0026#224; costituzionale di una norma che, quale quella sottoposta a scrutinio, attiene al processo di cognizione e, pi\u0026#249; specificamente, al giudizio di cassazione\u0026#187;, nell\u0026#8217;ambito del quale soltanto la questione medesima sarebbe stata rilevante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione penale in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; stata dichiarata anche dalla sentenza n. 57 del 2016, nella quale si rammenta che, ove non ricorra l\u0026#8217;eccezione di matrice convenzionale, torna a valere la considerazione di sistema per cui il procedimento esecutivo \u0026#171;\u0026#232; finalizzato all\u0026#8217;esecuzione di un provvedimento e non certo alla verifica della legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme in base alle quali il titolo si \u0026#232; formato e rispetto alle quali l\u0026#8217;imputato ha gi\u0026#224; avuto la facolt\u0026#224; di eccepire l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; nel processo di cognizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn senso analogo, gi\u0026#224; la sentenza n. 100 del 2015 aveva dichiarato la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione ex art. 3 Cost. sollevata dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione penale, appunto perch\u0026#233;, tolta l\u0026#8217;eccezione di fonte convenzionale, \u0026#171;non \u0026#232; consentito sollevare nel procedimento di esecuzione un incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale concernente una norma applicata nel giudizio di cognizione (la questione avrebbe dovuto essere, infatti, proposta nell\u0026#8217;ambito di quest\u0026#8217;ultimo)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; In un concorrente ordine di valutazioni, l\u0026#8217;Avvocatura generale insiste sulla natura processuale della norma censurata, qualificazione che non appare tuttavia determinante in senso assoluto, non potendosi invero disconoscere i potenziali effetti sostanziali connessi alla riduzione di pena spettante per la celebrazione del rito alternativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 32 del 2020, questa Corte ha osservato, con particolare riferimento al divieto di sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione della pena di cui all\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., che lo statuto costituzionale di garanzia non pu\u0026#242; non valere anche rispetto alle norme collocate nel codice di procedura penale, allorch\u0026#233; incidano direttamente sulla qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; della pena in concreto applicabile al condannato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn senso analogo, con specifico riguardo al giudizio abbreviato, la sentenza n. 260 del 2020, a proposito dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 33 del 2019 \u0026#8211; il quale, in deroga al principio tempus regit actum, ha circoscritto il nuovo divieto di rito abbreviato per i reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo \u0026#171;ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge\u0026#187; \u0026#8211;, ha affermato che anche una disciplina limitativa dell\u0026#8217;accesso al rito alternativo, pur incidendo direttamente su regole processuali, pu\u0026#242; avere un\u0026#8217;immediata ricaduta sulla pena applicabile in caso di condanna, dovendo allora soggiacere ai principi di garanzia vigenti in materia di diritto penale sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; Pi\u0026#249; ancora che la natura processuale della norma censurata, quindi, ai fini del giudizio di inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;odierna questione \u0026#232; determinante la considerazione che la norma stessa abbia trovato puntuale applicazione nel giudizio di cognizione, con provvedimento ordinariamente impugnabile, ed effettivamente impugnato, e che nel medesimo giudizio di cognizione sia stata gi\u0026#224; sollevata, e negativamente delibata, la stessa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione ripropone adesso, senza che alcun fatto esterno, n\u0026#233; sopravvenienza rilevante, possano giustificare la reiterazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Come questa Corte ha avuto modo di ribadire nella sentenza n. 68 del 2021 \u0026#8211;la quale, in accoglimento delle questioni sollevate nel corso di un incidente di esecuzione, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., dell\u0026#8217;art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell\u0026#8217;art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) \u0026#8211; il principio di legalit\u0026#224; costituzionale della pena (e delle sanzioni amministrative \u0026#8220;convenzionalmente penali\u0026#8221;) prevale sulle esigenze di certezza e stabilit\u0026#224; dei rapporti giuridici, a presidio delle quali \u0026#232; posto l\u0026#8217;istituto del giudicato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, quindi, in linea generale \u0026#232; precluso al giudice dell\u0026#8217;esecuzione penale sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme applicate dal giudice della cognizione, tuttavia ci\u0026#242; \u0026#232; possibile per effetto di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante \u0026#8211; qual \u0026#232; in modo paradigmatico una sentenza che attivi l\u0026#8217;obbligo conformativo di cui all\u0026#8217;art. 46 CEDU \u0026#8211; che abbia determinato un\u0026#8217;alterazione della sequenza tra cognizione ed esecuzione, in difetto della quale l\u0026#8217;intervento \u0026#8220;a ritroso\u0026#8221; del giudice dell\u0026#8217;esecuzione non avrebbe giustificazione alcuna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso che ha dato luogo alla sentenza n. 68 del 2021, in particolare, la legittimazione del giudice dell\u0026#8217;esecuzione \u0026#232; stata determinata dalla sopravvenienza della sentenza n. 88 del 2019, con la quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del meccanismo di applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, nei casi di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; In conclusione, la questione deve essere dichiarata inammissibile perch\u0026#233; il giudice dell\u0026#8217;esecuzione non era legittimato a sollevarla in una fattispecie che egli stesso afferma essere diversa da quelle di cui alla richiamata decisione della Corte EDU e alla sentenza di questa Corte n. 210 del 2013, e rispetto alla quale egli neppure prospetta sopravvenienze costituzionalmente rilevanti idonee ad incidere sulla legalit\u0026#224; della pena in corso di esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata dalla Corte di assise d\u0026#8217;appello di Reggio Calabria, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00278 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Esecuzione penale - Rideterminazione della pena dell\u0027ergastolo, in corso di esecuzione, con la pena di anni trenta di reclusione - Mancata previsione dell\u0027applicazione della disciplina prevista dall\u0027art. 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000 sull\u0027accesso al giudizio abbreviato, nell\u0027ipotesi in cui sia stata avanzata richiesta del medesimo giudizio in appello in un momento che non consentiva ancora l\u0027accesso al rito, ma era comunque antecedente all\u0027espletamento dell\u0027istruttoria dibattimentale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44202","titoletto":"Thema decidendum - Parametro convenzionale evocato dalla parte costituita e non indicato nell\u0027ordinanza di rimessione - Inidoneità ad ampliare il thema decidendum.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell\u0027art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 82 del 2000, come conv., il riferimento al parametro convenzionale (art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU) operato dalla parte non è idoneo ad ampliare il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e, circoscritto dal rimettente al solo parametro interno di cui all\u0027art. 3 Cost.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer giurisprudenza costante, l\u0027oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell\u0027ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti, sia eccepiti e non fatti propri dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto dell\u0027ordinanza di rimessione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020, n. 165 del 2020, n. 78 del 2019, n. 7 del 2019, n. 194 del 2018 e n. 161 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44203","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"07/04/2000","data_nir":"2000-04-07","numero":"82","articolo":"4","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2000-04-07;82~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"05/06/2000","data_nir":"2000-06-05","numero":"144","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-05;144"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44203","titoletto":"Esecuzione penale - Rideterminazione della pena dell\u0027ergastolo in corso di esecuzione con la pena di anni trenta di reclusione - Applicabilità del giudizio abbreviato nell\u0027ipotesi in cui ne sia stata avanzata richiesta in appello quando non era consentito ancora l\u0027accesso al rito, comunque antecedentemente all\u0027espletamento dell\u0027istruttoria dibattimentale - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento tra imputati - Questione sollevata in relazione a norma già applicata nel giudizio di cognizione - Inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di assise d\u0027appello di Reggio Calabria, in riferimento all\u0027art. 3 Cost. - dell\u0027art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 82 del 2000, come conv., nella parte in cui non prevede l\u0027applicabilità del giudizio abbreviato nell\u0027ipotesi di un soggetto che ne abbia tempestivamente avanzato richiesta in appello in un momento che non consentiva ancóra l\u0027accesso al rito, ma era comunque antecedente l\u0027espletamento dell\u0027istruttoria dibattimentale. Il rimettente, giudice dell\u0027esecuzione investito della richiesta di rideterminazione della pena dell\u0027ergastolo in quella di trenta anni di reclusione, non è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma censurata, che ha già trovato puntuale applicazione nel giudizio di cognizione, in una fattispecie che lui stesso riconosce diversa da quelle, inerenti la necessità di adempiere ad obblighi conformativi, di cui alla sentenza della Corte EDU Scoppola contro Italia e alla sentenza costituzionale n. 210 del 2013, e rispetto alla quale neppure prospetta sopravvenienze costituzionalmente rilevanti idonee ad incidere sulla legalità della pena in corso di esecuzione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 68 del 2021, n. 260 del 2020, n. 32 del 2020, n. 57 del 2016, n. 100 del 2015, n. 210 del 2013 e n. 176 del 1991; ordinanze n. 235 del 2013, n. 222 del 2002 e n. 99 del 2001\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudice dell\u0027esecuzione penale può sollevare in riferimento al parametro convenzionale la questione di legittimità costituzionale di una norma interna già applicata dal giudice della cognizione, qualora questa si frapponga all\u0027adempimento di obblighi conformativi [nella specie, scaturiti dalla pronuncia della Corte EDU, Scoppola contro Italia], quando si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva. È invece escluso che il giudice dell\u0027esecuzione sia legittimato a sollevare un\u0027analoga questione sulla base del parametro interno di cui all\u0027art. 3 Cost. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 210 del 2013\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSe in linea generale è precluso al giudice dell\u0027esecuzione penale sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme applicate dal giudice della cognizione, tuttavia ciò è possibile per effetto di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante - qual è in modo paradigmatico una sentenza che attivi l\u0027obbligo conformativo di cui all\u0027art. 46 CEDU - che abbia determinato un\u0027alterazione della sequenza tra cognizione ed esecuzione, in difetto della quale l\u0027intervento \"a ritroso\" del giudice dell\u0027esecuzione non avrebbe giustificazione alcuna.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44202","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"07/04/2000","data_nir":"2000-04-07","numero":"82","articolo":"4","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2000-04-07;82~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"05/06/2000","data_nir":"2000-06-05","numero":"144","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-05;144"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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