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P., nonch\u0026#233; gli atti di intervento di N. S., E. S., G. T., C. S. e del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica e nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon, sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Andrea Longo e Massimo Togna per A. P. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 18 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 21 maggio 2020 (r. o. n. 112 del 2020) il Tribunale ordinario di Siena ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce di essere chiamato a celebrare un dibattimento per reati edilizi commessi, secondo la contestazione, tra il 20 aprile 2015 (capo A dell\u0026#8217;imputazione) e il 24 aprile 2017 (capo B). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer i fatti pi\u0026#249; risalenti \u0026#8211; qualificati ex art. 44, comma 1, lettera c), in relazione all\u0026#8217;art. 32, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)\u0026#187; \u0026#8211; il giudice a quo individua la decorrenza del termine prescrizionale alla data del 20 aprile 2015, indicando in cinque anni la durata del medesimo termine, con scadenza, quindi, al 20 aprile 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il rimettente pone in evidenza come un \u0026#171;differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini\u0026#187; fossero stati disposti, con decorrenza dal 9 marzo 2020 e fino al 22 marzo successivo, mediante il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria), poi decaduto per mancata conversione e, comunque, espressamente abrogato ex art. 1, comma 2, della citata legge n. 27 del 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente d\u0026#224; atto, inoltre, che gli effetti del provvedimento erano stati prolungati, sempre con decorrenza dal 9 marzo precedente, fino al 15 aprile 2020, per effetto dei commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e che una dilazione ulteriore era intervenuta con l\u0026#8217;art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch\u0026#233; interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40. La norma stabiliva appunto che il termine previsto ai commi 1 e 2 del citato art. 83 fosse prorogato all\u0026#8217;11 maggio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon il comma 4 dello stesso art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, \u0026#232; stato, poi, disposto che, in corrispondenza della sospensione dei termini sancita dal precedente comma 2, restasse sospesa anche la decorrenza del termine di prescrizione del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Premesso il quadro normativo, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva in primo luogo che la norma censurata, al fine di identificare i reati interessati dalla sospensione del termine prescrizionale, richiama i procedimenti indicati al precedente comma 2 (cio\u0026#232; quelli con sospensione dei termini processuali) e non quelli definiti al precedente comma 1 (cio\u0026#232; quelli con udienze a rinvio obbligatorio). Ad avviso del rimettente, tale dato non giustificherebbe la tesi secondo cui la sospensione del termine prescrizionale sarebbe esclusa per i giudizi interessati da rinvii d\u0026#8217;udienza, perch\u0026#233; se cos\u0026#236; fosse la sospensione della prescrizione resterebbe inapplicata nella totalit\u0026#224; dei procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza, in contrasto con la ratio legis. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, osserva ancora il rimettente, la disciplina originariamente prevista dal d.l. n. 11 del 2020 ancorava proprio al meccanismo del rinvio di udienza l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della sospensione del corso della prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ragione di siffatti rilievi, il giudice a quo ritiene che la prescrizione del reato contestato al capo A) debba intendersi sospesa in virt\u0026#249; della disposizione censurata, per complessivi sessantatr\u0026#233; giorni, dovendosi pertanto, posticipare al 22 giugno 2020 il decorso del termine massimo di prescrizione. Tale effetto sospensivo conseguirebbe al differimento, all\u0026#8217;udienza del 14 maggio 2020, di quella originariamente fissata al 7 maggio, disposto con provvedimento del 29 aprile 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sintesi, il fatto che nel giudizio a quo si fosse registrato un rinvio dell\u0026#8217;udienza, originariamente fissata per il 7 maggio 2020, non varrebbe ad escludere l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della sospensione della prescrizione del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il rimettente afferma che nella specie mancherebbero le condizioni per un proscioglimento degli imputati a norma dell\u0026#8217;art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, e che dunque il giudizio non potrebbe essere definito senza stabilire se il reato pi\u0026#249; risalente, tra quelli contestati, debba considerarsi estinto nonostante l\u0026#8217;intervenuta sospensione ex lege del termine prescrizionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il rimettente argomenta, poi, che l\u0026#8217;istituto della prescrizione presenterebbe un profilo \u0026#171;statico\u0026#187;, pertinente alla disciplina sostanziale del reato, ed uno \u0026#171;dinamico\u0026#187;, attinente alla progressione del procedimento penale. Nell\u0026#8217;ordinamento italiano, l\u0026#8217;istituto avrebbe carattere sostanziale, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; e dalla stessa giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 115 del 2018, ordinanza n. 24 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa conseguente soggezione della disciplina al principio di legalit\u0026#224; (secondo comma dell\u0026#8217;art. 25 Cost.), e dunque al divieto di applicazione retroattiva delle variazioni con effetti negativi, si estende, secondo il giudice a quo, anche alle regole concernenti la sospensione e la interruzione del termine prescrizionale (ordinanza n. 24 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;applicazione della norma censurata a reati commessi prima della sua introduzione determinerebbe una violazione del citato parametro costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale proposito, il giudice a quo, nel dichiarato intento di verificare la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, valuta la tesi secondo cui \u0026#8211; con l\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020 \u0026#8211; si sarebbe semplicemente fatta un\u0026#8217;applicazione della norma (antecedente ai fatti) fissata nel primo comma dell\u0026#8217;art. 159 del codice penale, laddove \u0026#232; stabilito che \u0026#171;[i]l corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale [\u0026#8230;] \u0026#232; imposta da una particolare disposizione di legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore per\u0026#242; non avrebbe introdotto una norma espressa sulla sospensione della prescrizione, se avesse inteso il differimento generale delle udienze alla stregua di una sospensione dei processi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn effetti \u0026#8211; a parere del rimettente \u0026#8211; la tesi confutata istituisce arbitrariamente una coincidenza tra la nozione di sospensione del processo e quella di rinvio dell\u0026#8217;udienza, alla quale soltanto si riferisce il comma 1 del citato art. 83 del d.l. n. 18 del 2020. Dovrebbe tenersi conto invece, per un verso, delle differenze lessicali che separano le previsioni a confronto, e per altro verso considerare la sistematica del processo, che contempla ipotesi di rinvio dell\u0026#8217;udienza senza sospensione del procedimento, ed ipotesi di sospensione del procedimento senza rinvio dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; rileva il carattere emergenziale o comunque eccezionale del contesto nel quale la disciplina in questione \u0026#232; stata dettata. Come stabilito anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988 e ordinanza n. 24 del 2017), il principio di legalit\u0026#224; \u0026#232; principio supremo dell\u0026#8217;ordinamento, come tale insuscettibile di deroghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, il legislatore avrebbe introdotto una disciplina della prescrizione con effetti sfavorevoli per l\u0026#8217;autore del reato, direttamente ed esclusivamente dettata dal comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, e strutturalmente destinata ad operare anche con riguardo ai fatti commessi in epoca antecedente al 9 marzo 2020, risultando per questa parte in contrasto con l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con distinti atti del 3 agosto 2020 sono intervenuti nel giudizio di costituzionalit\u0026#224; N. S., G. T., C. S. ed E. S., chiedendo che l\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In data 4 settembre 2020, in applicazione dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, \u0026#232; stata depositata una opinione scritta a cura dell\u0026#8217;associazione \u0026#8220;Italiastatodidiritto\u0026#8221;, avente sede a Milano, con uno scopo statutario ampiamente descritto, ed essenzialmente incentrato sul contributo degli associati, studiosi di temi giuridici, per l\u0026#8217;affermazione e per la tutela dei diritti fondamentali di singoli e gruppi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella veste di amicus curiae, l\u0026#8217;associazione sollecita una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, per l\u0026#8217;asserito suo contrasto con l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In data 8 settembre 2020, in applicazione dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative, \u0026#232; stata depositata una opinione scritta a cura dell\u0026#8217;associazione forense \u0026#8220;Unione camere penali italiane\u0026#8221; (UCPI), avente sede a Roma, che la Corte costituzionale ha gi\u0026#224; riconosciuto come ente rappresentativo dell\u0026#8217;avvocatura penale italiana (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 180 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella veste di amicus curiae, l\u0026#8217;associazione sollecita una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, per l\u0026#8217;asserito suo contrasto con l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato l\u0026#8217;8 settembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto nel giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, secondo la difesa dello Stato, la norma censurata disciplina la sospensione del termine prescrizionale in corrispondenza di una sospensione dei procedimenti; in ci\u0026#242; consisterebbe l\u0026#8217;oggetto sostanziale della disciplina, concernente i termini processuali, stabilita al comma 2 dello stesso art. 83 del d.l. n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe dubbio, quindi, che la sospensione dei termini valga anche per procedimenti relativi a reati commessi prima del provvedimento governativo. E tuttavia ci\u0026#242; non implicherebbe la violazione del divieto di applicazione retroattiva della legge, perch\u0026#233; gi\u0026#224; l\u0026#8217;art. 159 cod. pen. (norma certamente preesistente ai fatti) stabilisce la sospensione del termine prescrizionale quando questa sia prevista, come nel caso di specie, da una particolare disposizione di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl diritto alla previa conoscenza delle conseguenze del proprio agire \u0026#232; soddisfatto dalla consapevolezza che la corsa della prescrizione potr\u0026#224; essere interrotta da evenienze di vario genere (come dimostra il variegato elenco dell\u0026#8217;art. 159 cod. pen.), ma non richiede che i consociati abbiano contezza ab initio del se, del come e del quando d\u0026#8217;una siffatta eventualit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In data 27 ottobre 2020, l\u0026#8217;Avvocatura generale ha depositato memoria, ribadendo le argomentazioni, contenute nell\u0026#8217;atto di intervento, a sostegno della non fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con ordinanza del 21 maggio 2020 (r. o. n. 113 del 2020) il Tribunale ordinario di Siena ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce di essere chiamato a celebrare un dibattimento per reati edilizi che, in esito ad una specifica disamina delle circostanze del caso concreto, lo stesso rimettente considera commessi alla data del 16 maggio 2015, indicando poi in cinque anni la durata del termine prescrizionale, con scadenza, dunque, al 16 maggio 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, in punto di rilevanza, il rimettente svolge nel merito delle censure argomentazioni identiche a quelle formulate nell\u0026#8217;ordinanza rubricata al r. o. n. 112 del 2020, da egli stesso deliberata nel medesimo giorno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Con atto del 3 agosto 2020 sono intervenuti anche nel presente giudizio di costituzionalit\u0026#224; N. S., G. T., C. S. ed E. S., chiedendo che l\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; In data 4 settembre 2020, nella qualit\u0026#224; di amicus curiae, l\u0026#8217;associazione \u0026#8220;Italiastatodidiritto\u0026#8221;, ha depositato una propria opinione scritta, con lo scopo di sollecitare una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, per l\u0026#8217;asserito suo contrasto con l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli argomenti sviluppati nell\u0026#8217;atto sono analoghi a quelli gi\u0026#224; proposti con l\u0026#8217;opinione depositata nell\u0026#8217;ambito del giudizio r. o. n. 112 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale, \u0026#232; intervenuto nel giudizio con atto depositato l\u0026#8217;8 settembre 2020, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli argomenti sviluppati nell\u0026#8217;atto di intervento ricalcano quelli proposti con l\u0026#8217;analogo atto concernente il giudizio r. o. n. 112 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Con memoria depositata in data 28 ottobre 2020, l\u0026#8217;Avvocatura generale ha ribadito le argomentazioni in punto di infondatezza, sviluppando le stesse considerazioni di quelle contenute nella memoria depositata, in pari data, nel giudizio r. o. n. 112 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Con ordinanza del 27 maggio 2020 (r. o. n. 117 del 2020) il Tribunale ordinario di Spoleto ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, ed all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, \u0026#171;come modificato\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 36 del d.l. n. 23 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Il rimettente, in punto di rilevanza, riferisce di procedere nei confronti di persona imputata del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all\u0026#8217;art. 341-bis cod. pen., per il quale il termine di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi, sarebbe maturato il 5 aprile 2020, in assenza della sospensione disposta con la norma censurata che ha, invece, determinato la proroga della scadenza al 7 giugno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo afferma che il divieto di applicazione retroattiva della norma sostanziale di diritto penale, volto ad assicurare la certezza di libere scelte di azione, si applica anche alla disciplina della prescrizione (sono citate le sentenze di questa Corte n. 115 del 2018, n. 324 del 2008 e n. 364 del 1988, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza n. 24 del 2017). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer questa ragione, a parere del giudice a quo, il disposto dell\u0026#8217;art. 159 cod. pen., nella parte in cui si riferisce a norme particolari che prevedano la sospensione di termini prescrizionali, dovrebbe essere riferito solo a norme presenti nello stesso codice penale, o comunque introdotte da leggi antecedenti al fatto cui deve applicarsi la disciplina della prescrizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe mirare ad escludere che l\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020 si applichi a reati commessi prima del provvedimento governativo. Ma si tratterebbe di una interpretazione contro il tenore letterale, dato che, nel definire il campo di applicazione della norma censurata, il legislatore si \u0026#232; riferito a procedimenti pendenti (nel cui ambito i termini processuali sono stati sospesi), e dunque necessariamente concernenti reati antecedenti. N\u0026#233; la disciplina pu\u0026#242; essere riferita solo a reati commessi dopo il 9 marzo 2020 e prima della data finale di scadenza della sospensione, perch\u0026#233; in sostanza si avrebbe una abrogazione tacita della norma, che ha avuto ben altra finalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione di costituzionalit\u0026#224;, d\u0026#8217;altra parte, non potrebbe essere risolta attribuendo alla norma una natura processuale, evocando la giurisprudenza sovranazionale in materia di prescrizione (sono citate le sentenze della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo 22 giugno 2000, Co\u0026#235;me e altri contro Belgio; 20 settembre 2011, Neftyanaya Kompaniya Yukos contro Russia). La CEDU, osserva ancora il rimettente, definisce standard minimi di tutela, ma certo non azzera o riduce gli spazi maggiori di garanzia accordati ai singoli diritti nelle Carte nazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIrreparabile resterebbe, infine, la lesione del diritto all\u0026#8217;oblio, la cui garanzia \u0026#232; stata pi\u0026#249; volte riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale quale obiettivo della disciplina in materia di prescrizione (sono citate le ordinanze di questa Corte n. 24 del 2017 e n. 143 del 2014). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; In data 4 settembre 2020, nella qualit\u0026#224; di amicus curiae, l\u0026#8217;associazione \u0026#8220;Italiastatodidiritto\u0026#8221;, ha depositato una propria opinione scritta, con lo scopo di sollecitare una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, per contrasto con l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., e con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione quest\u0026#8217;ultimo all\u0026#8217;art. 7 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli argomenti sviluppati nell\u0026#8217;atto sono analoghi a quelli gi\u0026#224; proposti con l\u0026#8217;opinione depositata nell\u0026#8217;ambito dei giudizi r. o. n. 112 e n. 113 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; In data 8 settembre 2020, l\u0026#8217;associazione forense UCPI, nella qualit\u0026#224; di amicus curiae, ha depositato una propria opinione scritta, con lo scopo di sollecitare una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, per contrasto con l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., formulando osservazioni analoghe a quelle gi\u0026#224; proposte con l\u0026#8217;opinione depositata nell\u0026#8217;ambito del giudizio iscritto al r. o. n. 112 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale, \u0026#232; intervenuto nel giudizio con atto depositato l\u0026#8217;8 settembre 2020, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli argomenti sviluppati nell\u0026#8217;atto di intervento ricalcano in parte quelli proposti con l\u0026#8217;analogo atto concernente i giudizi iscritti al r. o. n. 112 e n. 113 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 luglio 2020 (r. o. n. 132 del 2020), il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, e dell\u0026#8217;art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40 del 2020, in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., e all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 7, comma 1, CEDU ed all\u0026#8217;art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. L\u0026#8217;art. 36, comma 1, \u0026#232; censurato nella misura in cui proroga all\u0026#8217;11 maggio 2020 il termine previsto dall\u0026#8217;art. 83, commi 1 e 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; Il rimettente fornisce una descrizione analitica circa l\u0026#8217;andamento del giudizio a quo, concernente un reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) e pendente in fase dibattimentale fin dal novembre del 2016, con ripetuti eventi di interruzione e sospensione del corso del termine prescrizionale, ed anche con rinvii d\u0026#8217;udienza determinati dalla recente legislazione d\u0026#8217;emergenza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sintesi, il giudice a quo osserva che nell\u0026#8217;assenza della sospensione disposta dalle norme censurate, il reato in contestazione si sarebbe estinto per prescrizione alla data del 22 aprile 2020. Di qui, secondo il rimettente, la rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.\u0026#8211; Il Tribunale, dopo l\u0026#8217;analitico esame delle norme connesse all\u0026#8217;emergenza sanitaria e della loro successione, osserva, in sintesi, come il legislatore abbia voluto per un verso disporre il rinvio di tutti i procedimenti penali oltre un dato termine (termine oggetto di progressive dilazioni e da ultimo fissato all\u0026#8217;11 maggio 2020), e per altro verso abbia voluto stabilire la sospensione di tutti i termini processuali, disponendo analoga sospensione riguardo al tempo necessario per la prescrizione dei reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; stata, dunque, istituita una \u0026#171;stretta ed automatica correlazione\u0026#187; tra il rinvio e la sospensione di procedimenti e termini processuali, da un lato, e la sospensione della prescrizione, dall\u0026#8217;altro. Tale sospensione, d\u0026#8217;altronde, sarebbe chiaramente riferita anche a fatti commessi prima della relativa previsione, per ragioni logiche ed anche secondo il disposto dell\u0026#8217;art. 159 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale rammenta poi che la prescrizione \u0026#232; istituto del diritto sostanziale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 115 del 2018, n. 265 del 2017, n. 143 del 2014, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006 e n. 275 del 1990, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza n. 24 del 2017), come tale soggetto al divieto di applicazione retroattiva della legge sfavorevole, che esprime un principio supremo dell\u0026#8217;ordinamento (sentenza n. 1146 del 1988 e ordinanza n. 24 del 2017), presidiato tanto dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, che dall\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, ad avviso del rimettente, la regola di non retroattivit\u0026#224; concerne non solo la disciplina del tempo necessario a prescrivere, ma anche quella delle interruzioni e delle sospensioni del decorso del relativo termine, in quanto anch\u0026#8217;essa concorre a determinare il limite temporale entro il quale \u0026#232; possibile per lo Stato far valere la propria pretesa punitiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, sarebbe preclusa al legislatore la possibilit\u0026#224; di introdurre cause di sospensione del termine prescrizionale con effetti valevoli per reati commessi in epoca antecedente. Ci\u0026#242; sia in applicazione del secondo comma dell\u0026#8217;art. 25 Cost., sia in ragione dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, CEDU (per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il rimettente richiama la sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea in materia di prescrizione dei reati che ledono gli interessi finanziari della stessa Unione (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17), che ha riferito i principi sanciti dall\u0026#8217;art. 7 CEDU alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati dell\u0026#8217;Unione, ed ha stabilito che, in base agli artt. 49 e 51, primo paragrafo, CDFUE, tali Stati non possono omettere l\u0026#8217;applicazione di norme interne che assicurino le garanzie apprestate da tali norme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e16.\u0026#8211; In definitiva la disposizione censurata, introducendo con efficacia retroattiva una disciplina pi\u0026#249; sfavorevole della sospensione dei termini di prescrizione, contrasterebbe col principio di non retroattivit\u0026#224; della legge penale e dunque con i parametri indicati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e17.\u0026#8211; Con atto depositato in data 8 ottobre 2020, si \u0026#232; costituito in giudizio A. P., imputato nel procedimento principale, il quale ha chiesto dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme censurate aderendo alle argomentazioni contenute dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e18.\u0026#8211; Con atto depositato il 20 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#232; intervenuto in giudizio, per il tramite dell\u0026#8217;Avvocatura generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, \u0026#232; richiamato il disposto dell\u0026#8217;art. 159 cod. pen., nella parte in cui collega una sospensione dei termini prescrizionali ad \u0026#171;ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale \u0026#232; imposta da una particolare disposizione di legge\u0026#187;: condizione questa che sarebbe integrata in ragione di quanto disposto ai commi 1, 2, 4 e 9 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e19.\u0026#8211; Con memoria depositata in data 6 novembre ottobre 2020, l\u0026#8217;Avvocatura generale ha ribadito la propria richiesta che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe (r. o. n. 112, n. 113, n. 117 e n. 132 del 2020), di cui si \u0026#232; detto in narrativa, i Tribunali ordinari di Siena, Spoleto e Roma sollevano tutti questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Le ordinanze iscritte ai n. 117 e n. 132 del 2020 dei Tribunali di Spoleto e di Roma sollevano anche questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch\u0026#233; interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, nella parte in cui dispone la proroga all\u0026#8217;11 maggio 2020 dei termini posti ai commi 1 e 2 del d.l. n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In tutte le ordinanze si prospetta la violazione dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, della Costituzione, che vieta la punizione di alcuno in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso e che, secondo i rimettenti, preclude l\u0026#8217;applicazione retroattiva delle norme che modificano in senso peggiorativo la disciplina della prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Le ordinanze n. 117 e n. 132 del 2020 prospettano anche la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, che pone il divieto di applicazione della legge penale a fatti commessi prima dell\u0026#8217;introduzione della legge medesima. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza n. 132 del 2020, infine, censura le disposizioni impugnate anche in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, la quale vieta di condannare alcuno per un\u0026#8217;azione o un\u0026#8217;omissione che, al momento in cui \u0026#232; stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale, e parimenti vieta di infliggere una pena pi\u0026#249; grave di quella applicabile al momento in cui il reato \u0026#232; stato commesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8210; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevate dai Tribunali rimettenti con le richiamate ordinanze, sono sostanzialmente analoghe sul piano giuridico e si rende, quindi, opportuna la loro trattazione congiunta mediante riunione dei giudizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8210; Preliminarmente deve essere dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; degli interventi di N. S., G. T., C. S. ed E. S., spiegati in relazione ai giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale originati dalle ordinanze del Tribunale di Siena (n. 112 e n. 113 del 2020), fissati in camera di consiglio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1 della delibera di questa Corte in sede non giurisdizionale dell\u0026#8217;8 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, serie generale, del 22 gennaio 2020, \u0026#171;[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione ha recepito la costante giurisprudenza di questa Corte in ordine all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento spiegato nei giudizi in via incidentale da soggetti diversi dalle parti del giudizio principale, secondo cui i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 e n. 98 del 2019, n. 217, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 70 e n. 33 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, in linea con questo orientamento, i soggetti del cui intervento trattasi, imputati in altri procedimenti penali, non sono parti dei giudizi principali innanzi al Tribunale di Siena, n\u0026#233; sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio, ma sono portatori di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura, cio\u0026#232; l\u0026#8217;interesse di tutti coloro che rivestono la qualit\u0026#224; di imputati in giudizi penali pendenti, a non subire l\u0026#8217;incidenza di tali norme sul decorso del termine prescrizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8210; Invece, con decreto del Presidente della Corte costituzionale del 12 ottobre 2020, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative, introdotto dall\u0026#8217;art. 2 della delibera della Corte in sede non giurisdizionale dell\u0026#8217;8 gennaio 2020, sono state ammesse le opinioni scritte dall\u0026#8217;Associazione \u0026#8220;Italiastatodidiritto\u0026#8221; e dall\u0026#8217;Associazione forense \u0026#8220;Unione camere penali italiane\u0026#8221; (UCPI), in qualit\u0026#224; di amici curiae, per la loro idoneit\u0026#224; ad offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto a questa Corte, anche in ragione della sua complessit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8210; Le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nell\u0026#8217;ambito di procedimenti penali \u0026#8211; aventi ad oggetto imputazioni per reati edilizi (r. o. n. 112 e n.113 del 2020), per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all\u0026#8217;art. 341-bis cod. pen. (r. o. n. 117 del 2020) e per il delitto di calunnia di cui all\u0026#8217;art. 368 cod. pen. (r. o. n. 132 del 2020) \u0026#8211; pendenti nella fase del dibattimento, nei quali, qualora le disposizioni censurate fossero dichiarate incostituzionali, i giudici rimettenti dovrebbero dichiarare l\u0026#8217;estinzione dei reati per essere decorso il termine massimo di prescrizione; laddove, invece, applicando la sospensione di tale termine come previsto dalle disposizioni censurate, non sarebbe maturata la prescrizione dei reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussiste, quindi, all\u0026#8217;evidenza, la rilevanza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, anche se non pu\u0026#242; non notarsi la eccessiva durata di giudizi che gi\u0026#224; solo in primo grado, ancora in corso, hanno quasi esaurito il tempo massimo di prescrizione dei reati (che, nel massimo, al netto delle sospensioni, \u0026#232; di cinque anni per le contravvenzioni edilizie e di sette anni e mezzo per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e di calunnia), s\u0026#236; da far dipendere la risposta di giustizia nel merito delle accuse da una sospensione della prescrizione di soli sessantaquattro giorni (dal 9 marzo all\u0026#8217;11 maggio 2020), quale quella oggetto delle censure di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Tutte le ordinanze di rimessione sono sorrette da ampia motivazione in ordine alla ritenuta non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, sicch\u0026#233; le sollevate questioni sono certamente ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8210; Appare necessario richiamare brevemente il contesto normativo connesso all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 in tema di svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria, nel cui ambito si collocano le disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo intervento emergenziale concernente l\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale posto in essere dal Governo per rispondere alle esigenze scaturite dall\u0026#8217;epidemia esplosa sul territorio nazionale si \u0026#232; avuto con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), il quale, all\u0026#8217;art. 10, ha interessato esclusivamente i procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali cui appartenevano i Comuni indicati all\u0026#8217;allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u0026#176; marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon tale provvedimento, con efficacia limitata ai territori ivi indicati, non solo si era prevista la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze, ma si era altres\u0026#236; stabilito che, a partire dal 3 marzo 2020, il corso della prescrizione fosse sospeso per il tempo in cui il processo fosse rinviato o i termini procedurali fossero sospesi e comunque fino al 31 marzo 2020 (art. 10, comma 10, del citato decreto-legge). Tale iniziale ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione non \u0026#232; investita da alcuna delle ordinanze di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA distanza di pochi giorni, il Governo \u0026#232; intervenuto nuovamente d\u0026#8217;urgenza con il decreto-legge 8 marzo del 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria), per disciplinare il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, questa volta con efficacia generalizzata sull\u0026#8217;intero territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, all\u0026#8217;art. 1, comma 1, si prevedeva che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (9 marzo 2020) e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fossero rinviate d\u0026#8217;ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Erano fatti salvi alcuni procedimenti, di particolare delicatezza e urgenza, indicati all\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContestualmente, al comma 2 dello stesso art. 1, si stabiliva anche la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei detti procedimenti, fatti salvi quelli gi\u0026#224; richiamati. Era previsto, altres\u0026#236;, che ove il decorso avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione, l\u0026#8217;inizio stesso sarebbe stato differito alla fine di detto periodo di sospensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il periodo successivo (23 marzo-31 maggio), ai capi degli uffici giudiziari era stato attribuito il potere di autorizzare provvedimenti di dilazione degli adempimenti processuali in base alle esigenze del territorio e in considerazione della situazione epidemica. Non si trattava, per\u0026#242;, di una discrezionalit\u0026#224; illimitata, in quanto il comma 4 dell\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 11 del 2020 stabiliva che una serie di termini processuali, tra cui anche quelli di durata della custodia cautelare, e comunque, il termine di prescrizione restassero sospesi anche per questi giudizi, fatte sempre salve le eccezioni gi\u0026#224; indicate, ma solo fino al 31 maggio 2020, semprech\u0026#233; ne fosse stato disposto il rinvio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA distanza di nove giorni, il Governo \u0026#232; nuovamente intervenuto con il d.l. n. 18 del 2020 e, prima ancora che maturassero i termini di decadenza dei dd.ll. n. 9 e n. 11 del 2020 per mancata conversione, detti provvedimenti sono stati abrogati, con salvezza degli effetti, dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l\u0026#8217;adozione di decreti legislativi). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ha dettato una pi\u0026#249; mirata ed articolata disciplina volta a provocare la stasi delle attivit\u0026#224; processuali nell\u0026#8217;ambito della giurisdizione ordinaria, compresa quella penale. Con tale norma, per quanto attiene ai processi penali, si \u0026#232; disposto in via generale e obbligatoria, salvo le eccezioni concernenti alcune tipologie urgenti di procedimento, il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e la sospensione dei \u0026#171;termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali\u0026#187; dal 9 marzo al 15 aprile 2020, senza possibilit\u0026#224; di intervento da parte dei capi degli uffici giudiziari (art. 83, commi 1 e 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione a tali fattispecie si \u0026#232; anche disposta la sospensione dei termini di prescrizione, oltre che dei termini di durata massima delle misure cautelari personali. Ci\u0026#242; \u0026#232; stato previsto dalla disposizione di cui all\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. citato, norma su cui si appuntano le censure dei rimettenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232;, poi, sostanzialmente confermato il potere dei capi degli uffici giudiziari \u0026#8211; gi\u0026#224; previsto dal d.l. n. 11 del 2020 \u0026#8211; di adottare non solo misure organizzative volte a contenere l\u0026#8217;afflusso del pubblico, ma anche provvedimenti di carattere generale, tra i quali, ai fini che qui interessano, assumono rilievo quelli volti a prevedere la possibilit\u0026#224; di disporre il rinvio delle udienze penali a data successiva al 30 giugno, salvo che per i procedimenti segnati da particolare urgenza espressamente indicati al comma 3 della disposizione in questione (art. 83, comma 7, lettera g).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche con riferimento a tali discrezionali casi di rinvio delle udienze penali, si \u0026#232; prevista la sospensione dei termini di prescrizione del reato e di durata delle misure cautelari, ma fino al 30 giugno, e ci\u0026#242; indipendentemente dal differimento dell\u0026#8217;udienza ad una data successiva (art. 83, comma 9).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, \u0026#232; intervenuto l\u0026#8217;art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, con il quale il Governo ha stabilito che il termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 83 del d. l. n. 18 del 2020, era prorogato all\u0026#8217;11 maggio 2020, cos\u0026#236; modificando la portata del comma 4 della stessa disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, per effetto della proroga disposta dall\u0026#8217;art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 (disposizione censurata dalle ordinanze n. 117 e n. 132 del 2020), la sospensione dei termini prescrizionali, allo stato, opera dal 9 marzo 2020 all\u0026#8217;11 maggio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; in questa disciplina emergenziale che si colloca la norma censurata (art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020), recante un\u0026#8217;ipotesi speciale di sospensione del termine di prescrizione dei reati; norma la quale prevede che \u0026#171;[n]ei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altres\u0026#236; sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Giova, poi, premettere che in generale la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravit\u0026#224; del reato (sentenza di questa Corte n. 143 del 2014). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;esercizio di tale discrezionalit\u0026#224; il legislatore opera un bilanciamento tra valori di rango costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa una parte, c\u0026#8217;\u0026#232; l\u0026#8217;esigenza che \u0026#8211; mediante l\u0026#8217;esercizio obbligatorio dell\u0026#8217;azione penale ad opera del pubblico ministero (art. 112 Cost.) \u0026#8211; i comportamenti in violazione della legge penale siano perseguiti perch\u0026#233; il rispetto di quest\u0026#8217;ultima appartiene ai fondamentali del comune vivere civile, mentre la sua violazione crea, in misura direttamente proporzionale alla gravit\u0026#224; del fatto, allarme sociale e mina la fiducia dei cittadini. Nello stesso verso, inoltre, rileva la tutela delle vittime dei reati: la persona offesa ha anch\u0026#8217;essa diritto, quando costituita parte civile, all\u0026#8217;accertamento del reato per ottenere il risarcimento del danno per la lesione subita. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di queste esigenze vi \u0026#232;, dall\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;imputato ad andare esente da responsabilit\u0026#224; penale per effetto del decorso del tempo; interesse che il legislatore ordinario riconosce e tutela con la disciplina della prescrizione e che si traduce nel diritto dell\u0026#8217;imputato ad ottenere dal giudice penale \u0026#8211; una volta decorso il termine di prescrizione del reato \u0026#8211; il riconoscimento, con sentenza di proscioglimento, dell\u0026#8217;estinzione del reato (art. 157, primo comma, cod. pen.), sempre che dagli atti del procedimento o del processo non risulti evidente che non ha commesso il fatto addebitatogli ovvero che questo non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato (art. 129 del codice di procedura penale) e sempre che egli non rinunci alla prescrizione chiedendo un accertamento di non colpevolezza (art. 157, settimo comma, cod. pen.). Analogamente e alle stesse condizioni sar\u0026#224; possibile, all\u0026#8217;esito del procedimento penale, il decreto di archiviazione per estinzione del reato ascritto all\u0026#8217;indagato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ratio della rilevanza di questa garanzia per l\u0026#8217;indagato o l\u0026#8217;imputato si collega preminentemente all\u0026#8217;\u0026#171;interesse generale di non pi\u0026#249; perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (...) l\u0026#8217;allarme della coscienza comune\u0026#187; (sentenza n. 393 del 2006; in precedenza, sentenza n. 202 del 1971; ordinanza n. 337 del 1999). Si \u0026#232; fatto anche riferimento, talora, al \u0026#8220;diritto all\u0026#8217;oblio\u0026#8221; (sentenze n. 115 del 2018, n. 24 del 2017, n. 45 del 2015, n.143 del 2014 e n. 23 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi \u0026#232;, in sostanza, un \u0026#171;affievolimento progressivo dell\u0026#8217;interesse della comunit\u0026#224; alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravit\u0026#224; dei reati\u0026#187; (sentenza n. 23 del 2013), sebbene il decorso del tempo non valga di per s\u0026#233; a stendere un velo di piena immunit\u0026#224; sul fatto-reato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche dopo la sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, il giudice civile potr\u0026#224; accertare, stante il diverso regime della prescrizione in materia civile, che un reato \u0026#232; stato commesso da chi \u0026#232; chiamato a risarcire i danni non patrimoniali (art. 2059 del codice civile in riferimento all\u0026#8217;art. 185 cod. pen.). Come anche lo stesso giudice penale, che abbia dichiarato il proscioglimento in ragione dell\u0026#8217;estinzione del reato per prescrizione, pu\u0026#242; non di meno doversi pronunciare sulla sussistenza, o no, del reato ai fini (non della punibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, ma) solo risarcitori in favore della persona offesa, costituita parte civile, allorch\u0026#233; l\u0026#8217;estinzione del reato sia dichiarata dal giudice d\u0026#8217;appello o dalla Corte di cassazione quando nei confronti dell\u0026#8217;imputato \u0026#232; stata gi\u0026#224; pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato (art. 578 cod. proc. pen.). Inoltre, l\u0026#8217;estinzione del reato per prescrizione non esclude che il giudice debba applicare una misura di sicurezza come la confisca, quale in particolare quella prevista dagli artt. 240-bis e 322-ter cod. pen. in riferimento all\u0026#8217;art. 578-bis cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, le questioni sollevate in riferimento al principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Occorre procedere innanzi tutto a richiamare e circoscrivere la portata di tale principio con riguardo all\u0026#8217;istituto della prescrizione dei reati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve ribadirsi a tal proposito \u0026#8211; come questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato \u0026#8211; che la determinazione della durata del tempo, il cui decorso estingue il reato per prescrizione (art. 157, primo comma, cod. pen.), ricade nell\u0026#8217;area di applicazione del principio di legalit\u0026#224; posto dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., a mente del quale \u0026#171;[n]essuno pu\u0026#242; essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; la legge del tempus commissi delicti che non solo definisce la condotta penalmente rilevante e ad essa riconduce la pena, quale quella detentiva o pecuniaria (art. 17 cod. pen.), ma anche fissa il tempo oltre il quale la sanzione non potr\u0026#224; essere applicata per essere il reato estinto per prescrizione (art. 157 cod. pen.), tempo che pu\u0026#242; essere anche illimitato allorch\u0026#233; per delitti gravissimi (puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo) sia la legge stessa a prevedere che la prescrizione non estingue i reati (art. 157, ultimo comma, cod. pen.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta proiezione diacronica della punibilit\u0026#224; integra la fattispecie penale nel senso che non solo l\u0026#8217;autore del fatto deve essere posto in grado di conoscere ex ante qual \u0026#232; la condotta penalmente sanzionata (ossia la fattispecie di reato) e quali saranno le conseguenze della sua azione in termini di sanzioni applicabili (ossia la pena), ma deve egli avere anche previa consapevolezza della disciplina concernente la dimensione temporale in cui sar\u0026#224; possibile l\u0026#8217;accertamento nel processo, con carattere di definitivit\u0026#224;, della sua responsabilit\u0026#224; penale (ossia la durata del tempo di prescrizione del reato), anche se ci\u0026#242; non comporta la precisa predeterminazione del dies ad quem in cui maturer\u0026#224; la prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio di legalit\u0026#224; richiede che la persona accusata di un reato abbia, al momento della commissione del fatto, contezza della linea di orizzonte temporale \u0026#8211; tracciata dalla durata, per cos\u0026#236; dire \u0026#8220;tabellare\u0026#8221;, prevista in generale dall\u0026#8217;art. 157 cod. pen., ma talora fissata con norme speciali in riferimento a particolari reati (ad esempio, in caso di delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) \u0026#8211; entro la quale sussister\u0026#224;, in ogni caso, la punibilit\u0026#224; della condotta contestata. Le norme che definiscono tale dimensione temporale devono essere vigenti al momento in cui la condotta, penalmente rilevante come reato, \u0026#232; posta in essere. Anche se per reati gravissimi (quelli puniti con l\u0026#8217;ergastolo) il legislatore \u0026#8211; come gi\u0026#224; ricordato \u0026#8211; prevede la loro punibilit\u0026#224; senza limiti di tempo, il principio di legalit\u0026#224; \u0026#232; parimenti rispettato nella misura in cui tale imprescrittibilit\u0026#224; risulta posta da una disposizione di legge in vigore al momento della commissione del fatto, vuoi in modo espresso (come nel vigente art. 157, ultimo comma, cod. pen.), vuoi in termini impliciti, come era nell\u0026#8217;art. 157 cod. pen. nella sua originaria formulazione, per il fatto di prendere in considerazione solo le pene temporanee e tale non era l\u0026#8217;ergastolo (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 24 settembre 2015-12 maggio 2016, n. 19756). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche recentemente si \u0026#232; affermato che la prescrizione, nel nostro ordinamento giuridico, costituisce un istituto di natura sostanziale \u0026#171;che incide sulla punibilit\u0026#224; della persona, riconnettendo al decorso del tempo l\u0026#8217;effetto di impedire l\u0026#8217;applicazione della pena\u0026#187;, sicch\u0026#233; \u0026#171;rientra nell\u0026#8217;alveo costituzionale del principio di legalit\u0026#224; penale sostanziale enunciato dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza\u0026#187; (sentenza n. 115 del 2018 e, negli stessi termini, sentenze n. 324 del 2008, n. 393 del 2006 e ordinanza n. 24 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, la prescrizione, pur determinando, sul versante processuale, l\u0026#8217;arresto della procedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale, si configura come causa di estinzione del reato sul piano pi\u0026#249; specificamente sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; La dimensione diacronica della punibilit\u0026#224;, quindi, concerne innanzi tutto la definizione \u0026#8220;tabellare\u0026#8221; del tempo di prescrizione dei reati, che coglie il profilo strettamente sostanziale. Ma non l\u0026#8217;esaurisce perch\u0026#233; essa, poi, si colloca nel processo e pu\u0026#242; risentire indirettamente delle vicende e di singoli atti di quest\u0026#8217;ultimo nella misura in cui \u0026#8211; sotto il profilo processuale, appunto \u0026#8211; sono previste e disciplinate, in particolare, l\u0026#8217;interruzione e la sospensione del decorso del tempo di prescrizione dei reati alle condizioni e nei limiti di legge (artt. 159 e 160 cod. pen.); sicch\u0026#233; non \u0026#232; mai prevedibile ex ante l\u0026#8217;esatto termine finale in cui si compie e opera la prescrizione, termine che pu\u0026#242; essere raggiunto in un arco temporale variabile e dipendente da fattori plurimi e in concreto non predeterminabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, questa Corte ha osservato che la prescrizione costituisce, nel vigente ordinamento, un istituto di natura sostanziale \u0026#171;pur potendo assumere una valenza anche processuale\u0026#187; (sentenza n. 265 del 2017) e \u0026#171;[s]ebbene possa proiettarsi anche sul piano processuale \u0026#8211; concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)\u0026#187; (sentenza n. 143 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa garanzia del principio di legalit\u0026#224; (art. 25, secondo comma, Cost.) nel suo complesso (tale perci\u0026#242; da coprire anche le implicazioni sostanziali delle norme processuali) d\u0026#224; corpo e contenuto a un diritto fondamentale della persona accusata di aver commesso un reato, diritto che \u0026#8211; avendo come contenuto il rispetto del principio di legalit\u0026#224; \u0026#8211; da una parte, non \u0026#232; comprimibile non entrando in bilanciamento con altri diritti in ipotesi antagonisti; si tratta, infatti, di una garanzia della persona contro i possibili arb\u0026#236;tri del legislatore, la quale rappresenta un \u0026#171;valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali\u0026#187; (sentenze n. 32 del 2020, n. 236 del 2011 e n. 394 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altra parte, tale garanzia, espressa dal principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., appartiene al nucleo essenziale dei diritti di libert\u0026#224; che concorrono a definire la identit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;ordinamento giuridico nazionale, quale riconosciuta dall\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione europea, segnatamente nella clausola generale di cui all\u0026#8217;art. 4, paragrafo 2, del Trattato sull\u0026#8217;Unione Europea (TUE), cos\u0026#236; come firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1\u0026#176; dicembre 2009 (ordinanza n. 24 del 2017). Nello statuto delle garanzie di difesa dell\u0026#8217;imputato, il principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., esteso fino a comprendere anche la determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati, ha un ruolo centrale, affiancandosi al principio di non colpevolezza dell\u0026#8217;imputato fino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma, Cost.) e a quello della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.). Da ultimo, esso si proietta finanche sull\u0026#8217;esecuzione della pena quanto al regime delle misure alternative della detenzione (sentenza n. 32 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Il rispetto del principio di legalit\u0026#224; comporta innanzi tutto che \u0026#8211; come la condotta penalmente sanzionata deve essere definita dalla legge con sufficiente precisione e determinatezza, talch\u0026#233; sarebbe costituzionalmente illegittima la previsione di un reato in termini sostanzialmente indefiniti e generici (come, da ultimo, la fattispecie oggetto della sentenza n. 25 del 2019) \u0026#8211; parimenti la fissazione della durata del tempo di prescrizione deve essere sufficientemente determinata. Tale non \u0026#232; \u0026#8211; sul versante sostanziale della garanzia \u0026#8211; la cosiddetta \u0026#171;regola Taricco\u0026#187; di derivazione dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale \u0026#8211; ampliando la misura \u0026#8220;tabellare\u0026#8221; del tempo di prescrizione di alcuni reati fiscali in materia di tributi armonizzati \u0026#8211; non ha ingresso nel nostro ordinamento, neppure ex nunc, stante il difetto di determinatezza del presupposto che condiziona la maggiore estensione temporale della prescrizione (sentenza n. 115 del 2018). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre il rispetto del principio di legalit\u0026#224; implica la non retroattivit\u0026#224; della norma di legge che, fissando la durata del tempo di prescrizione dei reati, ne allunghi il decorso ampliando in peius la perseguibilit\u0026#224; del fatto commesso. Il principio di irretroattivit\u0026#224; della norma penale sfavorevole, infatti, \u0026#171;si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arb\u0026#236;tri del legislatore, espressivo dell\u0026#8217;esigenza della \u0026#8220;calcolabilit\u0026#224;\u0026#8221; delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale\u0026#187; (sentenze n. 236 del 2011 e n. 394 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimmetricamente la norma che invece riduca la durata del tempo di prescrizione costituisce disposizione penale pi\u0026#249; favorevole ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 cod. pen., applicabile in melius anche ai fatti gi\u0026#224; commessi in precedenza (quindi retroattivamente) nei limiti di operativit\u0026#224; della lex mitior, quali riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 393 del 2006). Il principio di retroattivit\u0026#224; della norma penale pi\u0026#249; favorevole rinviene il proprio fondamento non gi\u0026#224; nell\u0026#8217;art. 25 Cost., ma nel principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), essendo quindi \u0026#171;suscettibile di limitazioni e deroghe\u0026#187; che, tuttavia, \u0026#171;devono giustificarsi in relazione alla necessit\u0026#224; di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo\u0026#187; (ex plurimis, sentenze n. 215 del 2008 e n. 394 del 2006; da ultimo, sentenza n. 63 del 2019) e possono trovare fondamento e limite anche nel condizionamento ad attivit\u0026#224; processuali (sentenza n. 238 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Il rispetto del principio di legalit\u0026#224; coinvolge anche la disciplina della decorrenza, della sospensione e dell\u0026#8217;interruzione della prescrizione stessa perch\u0026#233; essa, nelle sue varie articolazioni, concorre \u0026#8211; come gi\u0026#224; rilevato \u0026#8211; a determinare la durata del tempo il cui decorso estingue il reato per prescrizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di vicende processuali che incidono sulla complessiva durata del tempo di prescrizione dei reati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interruzione del termine prescrizionale \u0026#8211; che dipende dall\u0026#8217;adozione di determinati provvedimenti, tassativamente indicati \u0026#8211; ne comporta l\u0026#8217;azzeramento del computo con la ripresa ex novo del relativo corso (art. 160 cod. pen.). Sicch\u0026#233; \u0026#232; impossibile, per l\u0026#8217;imputato, prevedere ex ante quante volte il termine sar\u0026#224; azzerato, ma c\u0026#8217;\u0026#232; la garanzia del limite di durata massima della prescrizione, pur interrotta nel suo decorso, anche se per reati di particolare allarme sociale (quali quelli di criminalit\u0026#224; organizzata), ove anche soggetti a prescrizione, il regime dell\u0026#8217;interruzione del decorso di quest\u0026#8217;ultima non ha un limite di durata massima (art. 161, secondo comma, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti non sar\u0026#224; prevedibile ex ante per l\u0026#8217;imputato quante volte il decorso del termine di prescrizione sar\u0026#224; sospeso (art. 159 cod. pen.), senza peraltro che sussista alcun limite massimo di durata del termine prescrizionale, fatta salva l\u0026#8217;ipotesi della sospensione del processo per assenza dell\u0026#8217;imputato (art. 159, primo comma, numero 3-bis, cod. pen., in relazione all\u0026#8217;art. 420-quater cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche le regole del processo possono avere un\u0026#8217;incidenza sulla disciplina della prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBasti ricordare che \u0026#8211; ancora sul versante processuale \u0026#8211; \u0026#232; comunemente accettata e da tempo applicata, la regola di derivazione giurisprudenziale (a partire da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 22 novembre-21 dicembre 2000, n. 32; in seguito, in termini anche pi\u0026#249; ampi, Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 dicembre 2015-25 marzo 2016, n. 12602), che ferma il decorso della prescrizione al momento della sentenza di merito, pur non ancora definitiva, ove impugnata con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. Si ritiene infatti che il ricorso inammissibile sia inidoneo ad aprire una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; In questo contesto l\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen., come sostituito dall\u0026#8217;art. 6, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), ha una funzione di cerniera perch\u0026#233; contiene, da una parte, una causa generale di sospensione \u0026#8211; secondo cui \u0026#171;[i]l corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale [\u0026#8230;] \u0026#232; imposta da una particolare disposizione di legge\u0026#187; \u0026#8211; e dall\u0026#8217;altra, una catalogazione di altri \u0026#8220;casi\u0026#8221; particolari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche prima della novella del 2005, questa dicotomia era gi\u0026#224; nell\u0026#8217;originaria formulazione della disposizione nel codice del 1930 che parimenti affiancava una previsione generale, negli stessi termini, ai casi particolari, all\u0026#8217;epoca limitati all\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;autorizzazione a procedere e alla questione deferita ad altro giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale previsione \u0026#8211; connotata da piena continuit\u0026#224; normativa tra la formulazione del 1930 e quella del 2005 \u0026#8211; rispetta il principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., avendo un contenuto sufficientemente preciso e determinato, aperto all\u0026#8217;integrazione di altre pi\u0026#249; specifiche disposizioni di legge, le quali devono comunque rispettare \u0026#8211; come si dir\u0026#224; infra al punto 14 \u0026#8211; il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e quello di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; (art. 3, primo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa afferma che la stasi ex lege del procedimento o del processo penale determina anche, in simmetria e di norma, una parentesi nel decorso del tempo di prescrizione dei reati. Pur non potendo escludersi che vi siano, in particolare, cause di sospensione del processo che non comportano la sospensione anche del termine prescrizionale, si ha in generale che, se il processo ha una stasi, le conseguenze investono tutte le parti: la pubblica accusa, la persona offesa costituita parte civile e l\u0026#8217;imputato. Come l\u0026#8217;azione penale e la pretesa risarcitoria hanno un temporaneo arresto, cos\u0026#236; anche, per preservare l\u0026#8217;equilibrio della tutela dei valori in gioco, \u0026#232; sospeso il termine di prescrizione del reato per l\u0026#8217;indagato o l\u0026#8217;imputato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; \u0026#232; coerente con il richiamato bilanciamento (sopra al punto 7), che \u0026#232; al fondo della fissazione del termine di durata del tempo di prescrizione dei reati; bilanciamento che rischierebbe di essere alterato se \u0026#171;una particolare disposizione di legge\u0026#187;, che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale, in ipotesi, per la ragione imperiosa di una sopravvenuta calamit\u0026#224; (quale, nell\u0026#8217;attualit\u0026#224;, la pandemia da COVID-19, ma similmente in precedenza eventi tellurici, disastri idrogeologici e altri), debba sempre \u0026#8211; come ritengono i giudici rimettenti a fondamento delle loro censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; lasciar scorrere il tempo di prescrizione dei reati gi\u0026#224; commessi prima della disposizione censurata e invece arrestarne il decorso solo per i reati commessi dopo, cos\u0026#236; decurtandone soltanto per questi ultimi la durata, incongruamente quanto inutilmente per essere la prescrizione appena iniziata a decorrere. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi ha, invece, che al momento della commissione del fatto il suo autore sa ex ante che, se il procedimento o il processo saranno sospesi in ragione dell\u0026#8217;applicazione di una disposizione di legge che ci\u0026#242; preveda, lo sar\u0026#224; anche il decorso del termine di prescrizione (art. 25, secondo comma, Cost.). Rimangono in ogni caso, da una parte, la garanzia della riserva alla legge della previsione delle ipotesi di sospensione del procedimento o del processo (ex art. 111, primo comma, Cost.), dall\u0026#8217;altra parte, quanto alla ricaduta sul decorso del tempo di prescrizione dei reati, la garanzia della loro applicabilit\u0026#224; per l\u0026#8217;avvenire a partire dall\u0026#8217;entrata in vigore della norma che tale sospensione preveda (art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale); ossia una nuova causa di sospensione \u0026#8211; riconducibile alla causa generale di cui all\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen. e quindi applicabile anche a condotte pregresse \u0026#8211; non pu\u0026#242; decorrere da una data antecedente alla legge che la prevede. Ci\u0026#242;, naturalmente, in aggiunta alla garanzia della predeterminazione della durata \u0026#8220;tabellare\u0026#8221; della prescrizione (art. 157 cod. pen.), di cui si \u0026#232; detto sopra al punto 9.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eComunque, queste ipotesi di sospensione del processo \u0026#8211; come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di rilevare (sentenza n. 24 del 2014) \u0026#8211; \u0026#171;automaticamente coinvolgono [\u0026#8230;] la disciplina di diritto sostanziale della prescrizione del reato\u0026#187;. La consapevolezza di tale automatismo nell\u0026#8217;autore della condotta penalmente rilevante \u0026#232; sufficiente ad assicurare il rispetto del principio di legalit\u0026#224; (art. 25, secondo comma, Cost.), integrato, nella fattispecie, dal principio secondo cui la legge non dispone che per l\u0026#8217;avvenire (art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale) e dalla garanzia che, in applicazione stretta di questo principio, non \u0026#232; possibile che l\u0026#8217;incidenza indiretta sul tempo di prescrizione abbia una proiezione retroattiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; N\u0026#232; pu\u0026#242; temersi che, nella sostanza, al di l\u0026#224; del rispetto formale del principio di legalit\u0026#224;, pur cos\u0026#236; integrato, il rinvio aperto a ogni \u0026#171;particolare disposizione di legge\u0026#187;, che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale, possa costituire una falla, nel senso di una possibile illimitata dilatazione del tempo complessivo di prescrizione del reato in ragione dell\u0026#8217;applicazione di ogni disposizione che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale. Infatti, il rispetto del principio di legalit\u0026#224; \u0026#8211; nella misura in cui \u0026#232; predeterminata la regola che vuole che alla sospensione del procedimento o del processo penale in forza di una \u0026#171;particolare disposizione di legge\u0026#187; si associ anche la sospensione del decorso del tempo di prescrizione del reato \u0026#8211; non esclude, ma anzi si coniuga \u0026#8211; come gi\u0026#224; rilevato \u0026#8211; alla possibile verifica di conformit\u0026#224; sia al canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sia al principio di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; (art. 3, primo comma, Cost.), a confronto dei quali sar\u0026#224; sempre possibile il sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale della stessa sospensione dei procedimenti e dei processi penali, nonch\u0026#233;, pi\u0026#249; specificamente, della conseguente sospensione del termine di prescrizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie in esame, del resto, non vengono sollevati dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale da parte dei giudici rimettenti sotto questo profilo, ma non pu\u0026#242; non osservarsi, da una parte, che la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione \u0026#232; pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo e, dall\u0026#8217;altra parte, che, sul piano della ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, la misura \u0026#232; giustificata dalla finalit\u0026#224; di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon ci\u0026#242; si deve anche escludere il rischio di abuso del potere legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl necessario collegamento con la sospensione del processo fa s\u0026#236; che, ove esso manchi, diversa risulta essere la fattispecie di sospensione del decorso della prescrizione, la quale non sarebbe riconducibile alla causa generale dell\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen. Tale \u0026#232; quella prevista dall\u0026#8217;art. 1, comma 15, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario), applicabile pertanto solo ai reati commessi a partire dalla data di entrata in vigore della norma stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimane, infine, nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore prevedere eventualmente, in riferimento a specifiche fattispecie, l\u0026#8217;ulteriore garanzia di un limite massimo di durata dell\u0026#8217;arresto temporaneo del decorso della prescrizione, come nell\u0026#8217;ipotesi di sospensione del processo per assenza dell\u0026#8217;imputato (art. 159, ultimo comma, cod. pen.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Una volta precisata la portata del principio di legalit\u0026#224; (nel suo duplice aspetto sostanziale e processuale) e la causa generale di sospensione del corso della prescrizione, di cui all\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen., occorre ora passare a verificare, sul piano interpretativo, se il censurato comma 4 dell\u0026#8217;art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, letto complessivamente nel contesto degli altri commi, preveda, o no, una sospensione dei procedimenti penali riconducibile a tale causa generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso \u0026#232; gi\u0026#224; la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; che ha ripetutamente ricondotto la sospensione della prescrizione, prevista dalla disposizione censurata, alla fattispecie generale di cui all\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen., ritenendo di conseguenza manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale qui in esame (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 14 luglio-7 settembre 2020, n. 25222; sezione terza penale, sentenza 23 luglio-9 settembre 2020, n. 25433; sezione quinta penale, sentenza 13 luglio-2 novembre 2020, n. 30434; sentenza 13 luglio-2 novembre 2020, n. 30437; anche sezione terza penale, sentenza 2 luglio-17 luglio 2020, n. 21367, che \u0026#232; pervenuta ad analoga conclusione seppur sulla base di un diverso percorso argomentativo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta giurisprudenza \u0026#8211; che va assumendo la forma del diritto vivente \u0026#8211; ha collegato la sospensione dei termini stabiliti dal comma 2 dell\u0026#8217;art. 83 citato per il periodo 9 marzo-11 maggio 2020 (cosiddetta \u0026#8220;prima fase\u0026#8221; delle misure stabilite per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica) \u0026#8211; sospensione, quest\u0026#8217;ultima, che riguarda la generalit\u0026#224; dei termini per compimento di qualsiasi atto, sicch\u0026#233; sono sospesi \u0026#171;i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l\u0026#8217;adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali\u0026#187; \u0026#8211; al rinvio d\u0026#8217;ufficio, per il medesimo arco temporale, delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari stabilito dal comma 1 del medesimo art. 83 e ne ha tratto una considerazione unitaria delle due discipline: sospensione dei termini e rinvio del processo sono, di regola, inscindibilmente collegati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; affermato che \u0026#171;l\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;effetto combinato delle discipline dettate dai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 83 cit. mette in luce come esse diano corpo a un caso di sospensione del procedimento o del processo: il rinvio d\u0026#8217;ufficio di tutte le udienze e la sospensione di tutti i termini (con le eccezioni stabilite dal comma 3) convergono nell\u0026#8217;attribuire alla situazione processuale determinata dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 83 cit. i connotati della sospensione del procedimento o del processo a norma del primo comma dell\u0027art. 159 cod. pen.\u0026#187; (Cass., n. 25222 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza \u0026#8211; come del resto si ritiene anche nelle ordinanze di rimessione del Tribunale di Siena \u0026#8211; il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 83 contempla l\u0026#8217;integrale sospensione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale nel periodo emergenziale, prevedendo non solo il rinvio delle udienze (comma 1), ma anche la sospensione dei termini processuali di qualsiasi natura (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro questa interpretazione della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che riconduce tale sospensione alla previsione generale dell\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen., \u0026#232; in linea di continuit\u0026#224; con altri casi di sospensione dei processi \u0026#8211; rilevanti anche ai fini della sospensione del corso della prescrizione \u0026#8211; collegati a situazioni di emergenza derivate, ad esempio, da eventi sismici. Si tratta di ipotesi che presentano \u0026#8211; come gi\u0026#224; detto \u0026#8211; una ratio affine a quella della disciplina censurata, chiamata a fronteggiare la pandemia da COVID-19. \u0026#200; il caso, ad esempio, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, in legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui art. 5 prevedeva una sospensione dei processi penali, nonch\u0026#233;, espressamente, la sospensione, per la stessa durata, del corso della prescrizione: la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ne ha pi\u0026#249; volte fatto applicazione con riferimento a condotte, penalmente rilevanti, poste in essere prima del d.l. n. 39 del 2009 (ex multis, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 dicembre 2012-7 febbraio 2013, n. 5982).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti \u0026#232; stato ritenuto \u0026#8211; senza che insorgesse alcun dubbio in ordine al rispetto del principio di legalit\u0026#224; \u0026#8211; che la sospensione della prescrizione come conseguenza della sospensione dei processi riguardasse i reati gi\u0026#224; commessi in precedenza in ulteriori fattispecie, quali quelle in materia di condono edilizio e di condono fiscale e in occasione della riforma del cosiddetto patteggiamento allargato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento ad un\u0026#8217;ipotesi di condono edilizio, la giurisprudenza, prendendo in esame la sospensione della prescrizione, conseguente alla sospensione del processo, intervenuta successivamente alla commissione del fatto, l\u0026#8217;ha ritenuta pienamente operante senza rilevare possibili aspetti di incostituzionalit\u0026#224;, proprio perch\u0026#233; espressiva del principio generale di cui all\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen., per cui la prescrizione non decorre fin tanto che non viene meno l\u0026#8217;impedimento all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 3 dicembre 1996-13 febbraio 1997, n. 1283).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre comunque che sia una \u0026#171;particolare disposizione di legge\u0026#187; a stabilire i presupposti della fattispecie, sicch\u0026#233; \u0026#171;nella individuazione dei casi in cui la sospensione del procedimento \u0026#232; rilevante ai fini della prescrizione, rimane tuttora valida l\u0026#8217;esigenza che le valutazioni del giudice siano vincolate a criteri predeterminati\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 novembre 2001-11 gennaio 2002, n. 1021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE si \u0026#232; precisato che non basta la previsione ex lege della sospensione del decorso della prescrizione, perch\u0026#233; \u0026#171;[\u0026#232;] richiesto, piuttosto, che il legislatore abbia previsto, unitamente a quella, la sospensione del procedimento o del processo\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 21 giugno-7 settembre 2018, n. 40150).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini la sospensione del processo, cui va ricollegata quella della prescrizione, \u0026#232; prevista da una norma che imponga una \u0026#8220;stasi\u0026#8221; del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; La riconducibilit\u0026#224; della fattispecie in esame alla disciplina di cui all\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen., esclude, quindi, che si sia in presenza di un intervento legislativo, recato dalla norma censurata, in contrasto con il principio di irretroattivit\u0026#224; della norma penale sostanziale sfavorevole sancito dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; argomento contrario pu\u0026#242; desumersi dall\u0026#8217;espressa previsione, contenuta nella disposizione censurata, della sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati, la quale, nella ricostruzione fatta dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, potrebbe apparire ridondante in quanto la sospensione stessa discenderebbe direttamente dalla norma generale contenuta nell\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen. In realt\u0026#224; la previsione del comma 4 del censurato art. 83, secondo cui \u0026#232; sospeso anche il corso della prescrizione in ragione della sospensione del procedimento o del processo penale, non \u0026#232; inutile perch\u0026#233; fissa, in modo espresso e quindi in termini maggiormente chiari, compatibili con il rispetto del principio di eguaglianza, la collocazione della disposizione nell\u0026#8217;alveo della causa generale di sospensione contenuta nell\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen., secondo una tecnica legislativa non nuova. Una fattispecie analoga si rinviene, con riferimento ad altra situazione emergenziale che ha imposto la stasi dei processi penali, nell\u0026#8217;art. 49, commi 6 e 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto questo profilo, il principio di legalit\u0026#224; \u0026#232; rispettato perch\u0026#233; la sospensione del corso della prescrizione di cui alla disposizione censurata, essendo riconducibile alla fattispecie della \u0026#171;particolare disposizione di legge\u0026#187; di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 159 cod. pen., pu\u0026#242; dirsi essere anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus. La regola, secondo cui quando il procedimento o il processo penale \u0026#232; sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge lo \u0026#232; anche il corso della prescrizione, \u0026#232; certamente anteriore alle condotte penalmente rilevanti proprio perch\u0026#233; contenuta nel codice penale del 1930 e ribadita dalla richiamata novella del 2005.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; La regola \u0026#8220;tempus regit actum\u0026#8221; diventa di stretta applicazione allorch\u0026#233; concerne la prescrizione, nel senso che gli atti e le vicende processuali non potrebbero aver mai una proiezione retroattiva quanto all\u0026#8217;incidenza indiretta sul tempo di prescrizione dei reati; profilo questo che viene in rilievo anche nel presente giudizio quanto al periodo iniziale della sospensione dei processi penali dal 9 marzo al 17 marzo 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che l\u0026#8217;art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020, entrato in vigore il 17 marzo 2020, ha previsto la sospensione dei processi e dei procedimenti penali fin dal 9 marzo e quindi (apparentemente) in modo retroattivo quanto al periodo dal 9 al 17 marzo; retroattivit\u0026#224; che non potrebbe parimenti riflettersi sulla sospensione del termine di prescrizione dei reati, in generale prevista dal censurato comma 4 della medesima disposizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, per\u0026#242;, cos\u0026#236; non \u0026#232; perch\u0026#233; il rinvio ex lege (e quindi la sospensione temporanea) dei procedimenti e dei processi penali nel (breve) periodo precedente il 17 marzo 2020 e la simmetrica sospensione del termine di prescrizione trovano il loro fondamento normativo nell\u0026#8217;art. 1 del d.l. n. 11 del 2020, entrato in vigore il 9 marzo 2020, il quale s\u0026#236; non \u0026#232; stato convertito in legge, e anzi prima ancora \u0026#232; stato abrogato dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 27 del 2020, ma la stessa disposizione ne ha fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo, unitamente a quelli oggetto del precedente d.l. n. 9 del 2020. Vi \u0026#232; pertanto continuit\u0026#224; normativa tra la disposizione (fin quando vigente) del d.l. n. 11 del 2020, che all\u0026#8217;art. 1, comma 3, richiama l\u0026#8217;art. 10 del d.l. n. 9 del 2020 (e quindi anche il suo comma 13 sulla sospensione del corso della prescrizione), e quella di salvezza della legge n. 27 del 2020, sicch\u0026#233; il periodo di rinvio (id est sospensione) di procedimenti e processi penali dal 9 al 17 marzo trova il suo fondamento in una norma vigente gi\u0026#224; alla data iniziale di questo intervallo temporale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon c\u0026#8217;\u0026#232; stata pertanto alcuna sospensione retroattiva del corso della prescrizione come conseguenza della sospensione di procedimenti e processi penali, bens\u0026#236; ha trovato piena applicazione il principio secondo cui la legge (nella specie, di contenuto processuale) dispone per l\u0026#8217;avvenire (art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale) e pertanto legittima \u0026#232; la ricaduta sulla prescrizione in termini di sospensione della sua durata, prevista dall\u0026#8217;art. 1 del d.l. n. 11 del 2020, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 10, comma 13, del d.l. n. 9 del 2020, in piena sintonia con l\u0026#8217;art. 159, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.\u0026#8211; In conclusione, le questioni, poste con riferimento al parametro interno dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., sono tutte non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e19.\u0026#8211; Invece, le questioni poste in riferimento ai parametri europei sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Spoleto ha evocato \u0026#8211; come parametro interposto in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 7 CEDU che al comma 1 prevede che \u0026#171;[n]essuno pu\u0026#242; essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui \u0026#232; stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti, non pu\u0026#242; essere inflitta una pena pi\u0026#249; grave di quella applicabile al momento in cui il reato \u0026#232; stato commesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, questa Corte (sentenza n. 230 del 2012) ha ricordato che \u0026#171;l\u0026#8217;art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali [\u0026#8230;] \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo \u0026#8211; da un lato, sancisce implicitamente anche il principio di retroattivit\u0026#224; dei trattamenti penali pi\u0026#249; favorevoli e, dall\u0026#8217;altro, ingloba nel concetto di \u0026#8220;legalit\u0026#224;\u0026#8221; in materia penale non solo il diritto di produzione legislativa, ma anche quello di derivazione giurisprudenziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi ha per\u0026#242; che il Tribunale rimettente \u0026#8211; pur ricordando la tesi della natura processuale dell\u0026#8217;istituto della prescrizione fatta propria dalla Corte di Strasburgo (sentenza 22 giugno 2000, Co\u0026#235;me e altri contro Belgio; sentenza 20 settembre 2011, Neftyanaya Kompaniya Yukos contro Russia) e quindi un orientamento giurisprudenziale che predica una garanzia di portata meno estesa di quella ritenuta da questa Corte, la quale, come si \u0026#232; visto, ha invece affermato la natura sostanziale dell\u0026#8217;istituto \u0026#8211; non indica bench\u0026#233; minimamente in che termini il parametro convenzionale offrirebbe, comunque, una protezione del principio di legalit\u0026#224; maggiore di quella dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzi la predicata natura processuale della prescrizione riduce il perimetro della non retroattivit\u0026#224; della norma penale rispetto alla ricostruzione dell\u0026#8217;istituto, quale presente nella giurisprudenza di questa Corte, che \u0026#8211; come gi\u0026#224; sopra ricordato \u0026#8211; ne afferma invece la natura sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento proprio al principio di legalit\u0026#224; in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) questa Corte ha affermato che \u0026#171;gli stessi principi o analoghe previsioni si rinveng[o]no nella Costituzione e nella CEDU, cos\u0026#236; determinandosi una concorrenza di tutele, che per\u0026#242; possono non essere perfettamente simmetriche e sovrapponibili; vi pu\u0026#242; essere uno scarto di tutele, rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della Corte EDU riconosca, in determinate fattispecie, una tutela pi\u0026#249; ampia\u0026#187; (sentenza n. 25 del 2019). Quindi in questa ipotesi di \u0026#8220;concorrenza di tutele\u0026#8221; si ha che l\u0026#8217;invocato parametro convenzionale (art. 7 CEDU) ben pu\u0026#242; offrire talora, in riferimento a determinate fattispecie, una tutela pi\u0026#249; ampia del parametro nazionale (art. 25, secondo comma, Cost.). Ed \u0026#232; quanto accaduto allorch\u0026#233; la questione, ritenuta inizialmente non fondata in riferimento a quest\u0026#8217;ultimo (sentenza n. 282 del 2010), \u0026#232; poi risultata invece fondata in riferimento al parametro interposto (sentenza n. 25 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa il Tribunale di Spoleto nulla argomenta in proposito e anzi mostra di essere consapevole che, con riferimento all\u0026#8217;istituto della prescrizione, \u0026#232; il parametro nazionale ad avere un ambito di applicazione pi\u0026#249; ampio di quello convenzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e20.\u0026#8211; Analoga e ulteriore ragione di inammissibilit\u0026#224; sussiste con riferimento all\u0026#8217;ordinanza del Tribunale di Roma, che invoca come parametro interposto non solo l\u0026#8217;art. 7 CEDU, ma anche l\u0026#8217;art. 49, comma 1, CDFUE, che sancisce una garanzia ricalcata sul principio di legalit\u0026#224;. Prevede infatti che \u0026#171;[n]essuno pu\u0026#242; essere condannato per un\u0026#8217;azione o un\u0026#8217;omissione che, al momento in cui \u0026#232; stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non pu\u0026#242; essere inflitta una pena pi\u0026#249; grave di quella applicabile al momento in cui il reato \u0026#232; stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l\u0026#8217;applicazione di una pena pi\u0026#249; lieve, occorre applicare quest\u0026#8217;ultima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stessa carenza motivazionale in ordine al parametro convenzionale, riscontrabile nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, si aggiunge anche l\u0026#8217;assoluta mancanza di motivazione in ordine alla riferibilit\u0026#224; a una materia rientrante nell\u0026#8217;ambito di attuazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea. La giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che la CDFUE pu\u0026#242; essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo (ex plurimis, da ultimo, sentenza n. 254 del 2020). Il Tribunale \u0026#8211; pur richiamando la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia (Grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M. A. S. e M. B.), che riguarda appunto la materia europea nella misura in cui concerne il reato di omesso versamento di tributi armonizzati \u0026#8211; nulla argomenta in proposito, risultando invece che esso \u0026#232; chiamato a pronunciarsi in ordine al contestato reato di calunnia; il quale, all\u0026#8217;evidenza, non ricade nell\u0026#8217;ambito di attuazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibili gli interventi di N. S., G. T., C. S. ed E. S., nei giudizi aventi ad oggetto le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Siena con le ordinanze indicate in epigrafe; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge, e dell\u0026#8217;art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch\u0026#233; interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Roma e di Spoleto con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e dell\u0026#8217;art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, come convertito, sollevata \u0026#8211; in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 \u0026#8211; dal Tribunale ordinario di Spoleto con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e dell\u0026#8217;art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, come convertito, sollevata \u0026#8211; in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 CEDU, e all\u0026#8217;art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 \u0026#8211; dal Tribunale ordinario di Roma con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20201223103509.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 278 del 2020 red. Amoroso EN.pdf","oggetto":"Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per contrastare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - Previsione della sospensione del corso della prescrizione per il periodo dal 9 marzo 2020 all\u002711 maggio 2020 disposta in conseguenza del rinvio d\u0027ufficio dei procedimenti penali e della sospensione dei termini per il compimento in essi di qualsiasi atto stabiliti nello stesso arco di tempo - Applicabilit\u0026#224; ai processi aventi a oggetto reati commessi prima della data del 9 marzo 2020.\r\nPrevisione della sospensione del corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali.\r\nSospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali in cui opera, ai sensi dell\u0027art. 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali - Applicabilit\u0026#224; ai fatti di reato commessi anteriormente all\u0027entrata in vigore della disposizione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43138","titoletto":"Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti estranei al giudizio a quo e non titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi di N. S. e altri nei giudizi di legittimità costituzionale dell\u0027art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come conv. Tali soggetti non sono parti dei giudizi principali, né sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale ivi dedotto.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, i soggetti che non sono parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all\u0027udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all\u0027udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 70 del 2015 e n. 33 del 2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43139","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/03/2020","data_nir":"2020-03-17","numero":"18","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-17;18~art83"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/2020","data_nir":"2020-04-24","numero":"27","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43139","titoletto":"Procedimento davanti alla Corte costituzionale - Amici curiae - Opinioni scritte dall\u0027Associazione \"Italiastatodidiritto\" e dall\u0027Associazione forense \"Unione camere penali italiane\" (UCPI) - Idoneità ad offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto alla Corte costituzionale, anche in ragione della sua complessità - Ammissibilità.","testo":"Nei giudizi di legittimità costituzionale dell\u0027art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., sono ammesse - con decreto del Presidente della Corte costituzionale, ai sensi dell\u0027art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - le opinioni scritte dall\u0027Associazione \"Italiastatodidiritto\" e dall\u0027Associazione forense \"Unione camere penali italiane\" (UCPI), in qualità di \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e, per la loro idoneità ad offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto alla Corte, anche in ragione della sua complessità.","numero_massima_successivo":"43140","numero_massima_precedente":"43138","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/03/2020","data_nir":"2020-03-17","numero":"18","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-17;18~art83"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/2020","data_nir":"2020-04-24","numero":"27","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43140","titoletto":"Processo penale - Misure urgenti per contrastare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d\u0027ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali - Sospensione del termine di prescrizione nello stesso arco di tempo - Applicabilità ai processi aventi ad oggetto reati commessi prima dell\u0027entrata in vigore della disposizione censurata - Denunciata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento all\u0027art. 25, secondo comma, Cost. - dell\u0027art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020, che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d\u0027ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - dispone la sospensione del termine di prescrizione del reato anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020. La norma censurata rientra nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall\u0027art. 159 cod. pen., la quale, essendo anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e, non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Inoltre, la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è infine giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 24 del 2014\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravità del reato. Nell\u0027esercizio di tale discrezionalità, il legislatore opera un bilanciamento tra valori di rango costituzionale: da una parte, l\u0027esigenza che i comportamenti in violazione della legge penale siano perseguiti e che le vittime dei reati siano tutelate; dall\u0027altra, l\u0027interesse dell\u0027imputato ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo, in considerazione dell\u0027interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l\u0027allarme della coscienza comune. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 115 del 2018, n. 24 del 2017, n. 45 del 2015, n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971; ordinanza n. 337 del 1999\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43141","numero_massima_precedente":"43139","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/03/2020","data_nir":"2020-03-17","numero":"18","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-17;18~art83"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/2020","data_nir":"2020-04-24","numero":"27","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43141","titoletto":"Reati e pene - Prescrizione - Ratio dell\u0027istituto - Natura sostanziale che incide sulla punibilità - Conseguente assoggettamento al principio di legalità in materia penale.","testo":"La prescrizione costituisce un istituto di natura sostanziale che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l\u0027effetto di impedire l\u0027applicazione della pena, sicché rientra nell\u0027alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall\u0027art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza, tale da coprire anche le implicazioni sostanziali delle norme processuali, che rappresenta un valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali. Pur determinando, sul versante processuale, l\u0027arresto della procedibilità dell\u0027azione penale, la prescrizione si configura dunque come causa di estinzione del reato sul piano più specificamente sostanziale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 238 del 2020, n. 32 del 2020, n. 63 del 2019, n. 115 del 2018, n. 265 del 2017, n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 324 del 2008, n. 215 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 393 del 2006; ordinanza n. 24 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43142","numero_massima_precedente":"43140","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43142","titoletto":"Processo penale - Misure urgenti per contrastare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020, il rinvio d\u0027ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali - Proroga all\u002711 maggio 2020 - Sospensione del termine di prescrizione nello stesso arco di tempo - Applicabilità ai processi aventi ad oggetto reati commessi prima dell\u0027entrata in vigore della disposizione censurata - Denunciata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Roma e di Spoleto in riferimento all\u0027art. 25, secondo comma, Cost. - dell\u0027art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020 e dell\u0027art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 40 del 2020 che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d\u0027ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - rispettivamente dispongono la sospensione del termine di prescrizione del reato, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e prorogano all\u002711 maggio 2020 gli effetti di tale sospensione. La sospensione (e la successiva proroga) disposte dalle norme censurate rientrano nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall\u0027art. 159 cod. pen., la quale, essendo anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e, non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Inoltre, la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è infine giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 24 del 2014\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43143","numero_massima_precedente":"43141","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/03/2020","data_nir":"2020-03-17","numero":"18","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-17;18~art83"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/2020","data_nir":"2020-04-24","numero":"27","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"08/04/2020","data_nir":"2020-04-08","numero":"23","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-04-08;23~art36"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"05/06/2020","data_nir":"2020-06-05","numero":"40","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-05;40"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43143","titoletto":"Processo penale - Misure urgenti per contrastare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 il rinvio d\u0027ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali - Proroga all\u002711 maggio 2020 - Sospensione del termine di prescrizione nello stesso arco di tempo - Applicabilità ai processi aventi ad oggetto reati commessi prima dell\u0027entrata in vigore della disposizione censurata - Denunciata violazione dei principi convenzionale ed europeo di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Spoleto in riferimento all\u0027art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 7 CEDU e dal Tribunale di Roma in riferimento all\u0027art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 7 CEDU e all\u0027art. 49 CDFUE - dell\u0027art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020 e dell\u0027art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 40 del 2020, che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d\u0027ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - rispettivamente dispongono la sospensione del termine di prescrizione del reato, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e prorogano all\u002711 maggio 2020 gli effetti di tale sospensione. I rimettenti non indicano in che termini il parametro convenzionale offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell\u0027art. 25, secondo comma, Cost., considerato che nell\u0027interpretazione della Corte di Strasburgo l\u0027istituto della prescrizione ha natura processuale, mentre invece la giurisprudenza costituzionale ne afferma la natura sostanziale. Quanto all\u0027evocato parametro europeo, il rimettente - pur chiamato a pronunciarsi su un reato di calunnia, il quale, all\u0027evidenza, non ricade nell\u0027ambito di attuazione del diritto dell\u0027Unione europea - nulla argomenta in proposito. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 230 del 2012 e n. 282 del 2010\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale è costante nell\u0027affermare che la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 254 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43142","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/03/2020","data_nir":"2020-03-17","numero":"18","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-03-17;18~art83"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/2020","data_nir":"2020-04-24","numero":"27","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"08/04/2020","data_nir":"2020-04-08","numero":"23","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-04-08;23~art36"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"05/06/2020","data_nir":"2020-06-05","numero":"40","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-05;40"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"49","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39370","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 278/2020","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1185","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"33465","autore":"Agostini L.","titolo":"Sulla legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione del reato da COVID-19: un quadro di sintesi del diritto vivente in attesa della Consulta","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"33465_2020_278.pdf","nome_file_fisico":"278-2020 Agostini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"35335","autore":"Andò B.","titolo":"La natura sostanziale della prescrizione e le intenzioni processuali della legislazione ai tempi dell\u0027emergenza sanitaria: in dubbio la sospensione della prescrizione disposta dal Decreto \u0027Cura Italia\u0027","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"35335_2020_278.pdf","nome_file_fisico":"278-20+altre_Ando.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43502","autore":"Bernardi A.","titolo":"Il rinvio pregiudiziale in ambito penale e i problemi posti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.penalecontemporaneo.it/rivista","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"172","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43502_2020_278.pdf","nome_file_fisico":"115_2018+altre Bernardi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40770","autore":"Casavecchia G.","titolo":"Irretroattività in \u0027malam partem\u0027 e sospensione della prescrizione causa COVID-19. 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Una prospettiva di diritto comparato tra Italia e Francia","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39416","autore":"Pierantoni D.","titolo":"Irretroattività penale e sospensione della prescrizione del reato: la Corte costituzionale salva la normativa Covid-19","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"39416_2020_278.pdf","nome_file_fisico":"278-2020+altre_Pierantoni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"35087","autore":"Pulitanò D.","titolo":"Il problema prescrizione fra principi costituzionali e politica","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"35087_2020_278.pdf","nome_file_fisico":"278-20+altre_Pulitano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43401","autore":"Rovelli S.","titolo":"Accesso alla Corte costituzionale e decisioni di non rinvio dei giudici comuni ex art. 24 l. n. 87/1953. Un’analisi a partire da un caso di inaridimento del giudizio incidentale al tempo dell’emergenza Covid","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.gruppodipisa.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43400_2020_278.pdf","nome_file_fisico":"180-2018+altra_Rovelli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43874","autore":"Ruggiero G.","titolo":"I principi del diritto penale: controlimiti nel tempo del \"disagio della democrazia\" e delle revisioni costituzionali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1465","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39757","autore":"Santalucia G.","titolo":"La sospensione della prescrizione dei reati in tempi di pandemia. La Corte costituzionale promuove la legislazione dell\u0027emergenza","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.questionegiustizia.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"40741","autore":"Sottile L.","titolo":"Nel dedalo del principio di legalità durante l\u0027emergenza epidemiologica. Brevi note a margine della sent. n. 140/2021","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40741_2020_278.pdf","nome_file_fisico":"140_2021+1_Sottile.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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