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Uff.\" n. 346 del 29 dicembre 1976.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                      Pres. ROSSI - Rel. ROCCHETTI                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI  \r\n OGGIONI -  Avv.  ERCOLE  ROCCHETTI  -  Prof.  ENZO  CAPALOZZA  -  Prof.  \r\n VINCENZO  MICHELE  TRIMARCHI  -  Prof.  VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA  \r\n REALE - Avv.  LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof.  EDOARDO  \r\n VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof.  ANTONINO  \r\n DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,                               \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge riapprovata  \r\n dal  Consiglio  regionale  della  Calabria  il  29 aprile 1975, recante  \r\n \"indennit\u0026#224; ai  componenti  dei  disciolti  comitati  per  l\u0027assistenza  \r\n ospedaliera\",  promosso  con  ricorso  del Presidente del Consiglio dei  \r\n ministri, notificato il 16 maggio 1975, depositato in cancelleria il 26  \r\n successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1975.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto l\u0027atto di costituzione del Presidente della Regione Calabria;  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito nell\u0027udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice  relatore  \r\n Ercole Rocchetti;                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi  il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,  \r\n per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l\u0027avv. Enzo  Silvestri,  \r\n per la Regione.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1.  -  Nella  seduta  del  20 novembre 1974, il Consiglio regionale  \r\n della Calabria approvava una legge che attribuiva ai  presidenti  e  ai  \r\n componenti   dei   disciolti   comitati  provinciali  per  l\u0027assistenza  \r\n ospedaliera (creati con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 56) una  \r\n indennit\u0026#224; ed un rimborso spese nella stessa  misura  stabilita  per  i  \r\n componenti  del  comitato  regionale  e  delle  sezioni  decentrate  di  \r\n controllo (di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 55 e 56).    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La legge approvata dal Consiglio e comunicata al Commissario veniva  \r\n rinviata, ai sensi  dell\u0027art.  127  della  Costituzione,  al  Consiglio  \r\n regionale,  il  quale,  nella seduta del 29 aprile 1975, la riapprovava  \r\n nel medesimo testo gi\u0026#224; rinviato dal Governo.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con atto notificato il 16 maggio 1975, il Presidente del  Consiglio  \r\n dei  ministri  proponeva  ricorso  dinanzi  alla  Corte,  chiedendo che  \r\n venisse dichiarata la illegittimit\u0026#224; costituzionale di detta legge,  in  \r\n quanto  la materia dei controlli non rientrerebbe fra quelle attribuite  \r\n dall\u0027art.  117 della Costituzione alle Regioni a statuto  ordinario  e,  \r\n comunque,  i  comitati provinciali per l\u0027assistenza ospedaliera, creati  \r\n come organi statali, non sarebbero mai stati trasferiti  alle  Regioni.  \r\n Queste,  perci\u0026#242;,  nulla  avrebbero  potuto  disporre  in merito a tali  \r\n comitati e al trattamento economico dei suoi componenti.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2.  -  Nel giudizio dinanzi alla Corte si \u0026#232; costituita, in persona  \r\n del suo Presidente pro-tempore, la Regione della Calabria,  contestando  \r\n la  fondatezza  delle  censure  prospettate  dalla difesa dello Stato e  \r\n chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque,  che  \r\n sia rigettato.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  particolare,  la  Regione  sostiene  che  la  natura originaria  \r\n dell\u0027organo preposto al controllo non sarebbe idonea a  qualificare  il  \r\n controllo  come funzione statale o regionale, in quanto, dalla data del  \r\n trasferimento delle funzioni, gli atti  emananti  nell\u0027esercizio  delle  \r\n funzioni  trasferite vengono imputati all\u0027ente titolare delle funzioni,  \r\n anche se ancora provengono da uffici originariamente incardinati in  un  \r\n altro  ente.  Tale rilievo, secondo la Regione, troverebbe conforto sul  \r\n piano organizzatorio in schemi giuridici  che,  come  la  codipendenza,  \r\n servirebbero  appunto a spiegare situazioni analoghe a quelle in esame,  \r\n con la conseguenza che, se pure fosse dimostrato il  carattere  statale  \r\n dei  comitati  provinciali per l\u0027assistenza ospedaliera, non per questo  \r\n l\u0027assunto della Regione potrebbe essere considerato infondato,  perch\u0026#233;  \r\n esso, piuttosto, ne risulterebbe avvalorato e rafforzato.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  L\u0027art.  16  della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli enti  \r\n ospedalieri e l\u0027assistenza ospedaliera stabilisce che la vigilanza e la  \r\n tutela nei confronti  di  tali  enti  spettano  alla  Regione,  che  le  \r\n esercita a mezzo del Comitato per il controllo sulle provincie previsto  \r\n dagli artt. 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2.  -  Poich\u0026#233;  per\u0026#242;,  quando  la  legge di riforma ospedaliera fu  \r\n emanata,  le  Regioni  a  statuto  ordinario  non  erano  state  ancora  \r\n istituite,  l\u0027art.  56  della stessa legge stabil\u0026#236; che il controllo di  \r\n legittimit\u0026#224;   fosse   (provvisoriamente)   esercitato    dal    medico  \r\n provinciale,  e quello di merito da un organo appositamente costituito,  \r\n presieduto dallo  stesso  medico  provinciale  e  denominato  \"comitato  \r\n provinciale  per  l\u0027assistenza  ospedaliera\";  e ci\u0026#242; fino a quando non  \r\n fossero entrati in funzione i comitati regionali di controllo,  di  cui  \r\n alla legge n. 62 del 1953.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Avvenuta  la  costituzione  delle  Regioni  a statuto ordinario, il  \r\n d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4,  dispose  il  trasferimento  alle  stesse  \r\n delle  funzioni  statali  in  materia  sanitaria  ed  ospedaliera,  ivi  \r\n comprese quelle di  vigilanza  e  di  tutela,  ma,  per  il  necessario  \r\n adempimento  delle  prescritte  formalit\u0026#224;,  i  comitati (regionali) di  \r\n controllo - che tali  ultime  funzioni  dovevano  esercitare  -  furono  \r\n costituiti pi\u0026#249; tardi.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  Si ebbe cos\u0026#236; che il controllo in materia sanitaria  seguit\u0026#242;  \r\n ad essere esercitato, ancora per qualche tempo - e, in  Calabria,  fino  \r\n al  1 settembre 1972 -, per la legittimit\u0026#224;, dal medico provinciale, e,  \r\n per il merito, dai comitati provinciali per l\u0027assistenza ospedaliera.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Con riferimento a tale situazione di fatto,  ed  in  considerazione  \r\n che  tali  ultimi  comitati,  per  cinque  mesi (1 aprile-1 settembre),  \r\n avevano continuato a svolgere la  loro  attivit\u0026#224;  anche  dopo  che  le  \r\n relative  funzioni erano state ad essa trasferite, la Regione Calabria,  \r\n con legge 29 aprile 1975, riapprovata dopo  rinvio,  disponeva  che  ai  \r\n componenti  dei  suddetti,  gi\u0026#224; disciolti, comitati, fossero assegnati  \r\n una indennit\u0026#224; e un rimborso spese nella stessa misura che, in base  ad  \r\n altra  legge  regionale,  era  stata  fissata  e  veniva corrisposta ai  \r\n componenti il Comitato regionale di controllo e le  sezioni  decentrate  \r\n di  controllo sugli atti degli enti locali, di cui alla legge n. 62 del  \r\n 1953.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4.  - Avverso tale provvedimento legislativo ha proposto ricorso il  \r\n Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  chiedendo  che   esso   sia  \r\n dichiarato costituzionalmente illegittimo per i seguenti motivi:         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     -  perch\u0026#233;  la  materia  dei  controlli  non \u0026#232; compresa fra quelle  \r\n assegnate alla Regione, dall\u0027art. 117 della Costituzione;                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     - perch\u0026#233; i  comitati  provinciali  per  l\u0027assistenza  ospedaliera,  \r\n essendo  stati  creati  dallo  Stato,  ed essendo sempre restati organi  \r\n statali,  devono  essere  regolati  dalla  disciplina  vigente  per  le  \r\n commissioni  dello  Stato  (d.P.R.  11 gennaio 1956, n. 5, e successive  \r\n modificazioni) senza che sia ammissibile alcun intervento in materia da  \r\n parte della Regione.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     5. - Il primo dei due motivi di ricorso non pu\u0026#242; ritenersi fondato:  \r\n a questo riguardo, dopo quanto \u0026#232; stato precisato dalla  Corte  con  la  \r\n sentenza  n.  178  del  1973,  \u0026#232;  appena  il  caso di osservare che la  \r\n disciplina delle funzioni  di  controllo,  quando  queste  attengono  a  \r\n materie   riservate   alla   funzione   legislativa   ed  all\u0027attivit\u0026#224;  \r\n amministrativa delle Regioni dall\u0027art. 117 della  Costituzione,  spetta  \r\n alla Regione nel quadro dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.  \r\n Nel caso in esame, in cui si verte in materia attinente alla assistenza  \r\n ospedaliera  - che \u0026#232; di competenza regionale - tale orientamento \u0026#232; da  \r\n confermare, come risulta, del resto,  dalla  stessa  normativa  che  ha  \r\n disciplinato   in   questo  settore  il  trasferimento  delle  funzioni  \r\n amministrative statali (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4).                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     6. - La seconda censura risulta invece fondata.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     I  comitati  provinciali  per   l\u0027assistenza   ospedaliera,   sorti  \r\n indubbiamente  come  organi statali, non sono mai stati trasferiti alla  \r\n Regione,  perch\u0026#233;  quei  comitati  furono  creati  per   una   funzione  \r\n provvisoria  e  per  un  tempo  determinato,  dovendo espletare il loro  \r\n compito (art. 56, secondo comma, legge numero 132 del 1968) solo fino a  \r\n quando non sarebbero \"entrati  in  funzione  gli  organi  di  controllo  \r\n previsti\"  dalla  legge del 1953, e cio\u0026#232; gli organi di controllo delle  \r\n Regioni a statuto ordinario.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;, ai fini di una opposta conclusione, pu\u0026#242;  essere  invocata  la  \r\n norma  contenuta nell\u0027art. 3 del d.P.R. n. 4 del 1972, la quale dispone  \r\n il trasferimento alle Regioni anche delle  funzioni  di  controllo,  in  \r\n quanto tale trasferimento deve qui intendersi come direttamente operato  \r\n nei  confronti  degli  organi  regionali,  vale  a  dire  dei  comitati  \r\n (regionali) di controllo di cui alla legge n.  62 del 1953, e  non  dei  \r\n comitati  provinciali  per  l\u0027assistenza  ospedaliera,  che  avevano un  \r\n ambito territoriale di competenza pi\u0026#249; ristretto e - come gi\u0026#224; detto  -  \r\n carattere di provvisoriet\u0026#224;.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Una conferma di tale assunto pu\u0026#242; trovarsi nell\u0027art. 12 delle norme  \r\n di  attuazione  (citato  d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4) in cui, quanto a  \r\n determinati organi (medico e veterinario provinciale), si stabiliva che  \r\n venivano trasferiti gli \"uffici\" mentre per altri, tra cui  i  comitati  \r\n provinciali  per  l\u0027assistenza ospedaliera (da ritenersi compresi nella  \r\n generica, ampia dizione della lettera g),  si  stabiliva  che  venivano  \r\n trasferite (soltanto) le \"attribuzioni\".                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     E se, relativamente a detti comitati, il trasferimento alle Regioni  \r\n venne  limitato alle loro sole attribuzioni, ed essi, come organi, sono  \r\n rimasti sempre statali, \u0026#232; certo che le Regioni  non  hanno  mai  avuto  \r\n trasferito alcun potere sulla loro disciplina, compreso quanto concerne  \r\n i compensi spettanti ai relativi componenti.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  legge  della  Regione  Calabria, che in materia ha disposto, va  \r\n pertanto dichiarata illegittima.                                         \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e la  illegittimit\u0026#224;  della  legge  della  Regione  Calabria  \r\n approvata  in  seconda  lettura  nella  seduta del Consiglio in data 29  \r\n aprile 1975, recante \"indennit\u0026#224; ai componenti dei  disciolti  comitati  \r\n per l\u0027assistenza ospedaliera\".                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI  OGGIONI  -  \r\n                                   ERCOLE  ROCCHETTI  - ENZO CAPALOZZA -  \r\n                                   VINCENZO MICHELE  TRIMARCHI  -  VEZIO  \r\n                                   CRISAFULLI  - NICOLA REALE - LEONETTO  \r\n                                   AMADEI - GIULIO GIONFRIDA  -  EDOARDO  \r\n                                   VOLTERRA  -  GUIDO  ASTUTI  - MICHELE  \r\n                                   ROSSANO  -  ANTONINO  DE  STEFANO   -  \r\n                                   LEOPOLDO ELIA.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere         \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"8602","titoletto":"SENT.  244/76  A.  REGIONI  A  STATUTO  COMUNE  - CONTROLLI NELLE MATERIE RISERVATE ALLA REGIONE DALL\u0027ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - COMPETENZA  DELLA  REGIONE - FATTISPECIE - ASSISTENZA OSPEDALIERA (D.P.R. 14 GENNAIO 1972, N. 4).","testo":"La   disciplina   delle  funzioni  di  controllo,  quando  queste attengono  a  materie  riservate  alla  competenza legislativa ed all\u0027attivita\u0027  amministrativa  delle  Regioni dall\u0027art. 117 della Costituzione,   spetta  alla  Regione  nel  quadro  dei  principi stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato.  E  per quanto riguarda la materia  ospedaliera  -  che  e\u0027 di competenza regionale - in tal senso  e\u0027  la stessa normativa (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4) che ha disciplinato in questo settore il trasferimento delle funzioni amministrative statali.  - S. n.178/1973.","numero_massima_successivo":"8603","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"14/01/1972","numero":"4","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;4~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8603","titoletto":"SENT.  244/76  B.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE CALABRIA - LEGGE APPROVATA IL 29 APRILE 1975 -   INDENNITA\u0027   AI   COMPONENTI   DEI   DISCIOLTI  COMITATI  PER L\u0027ASSISTENZA OSPEDALIERA - DISCIPLINA DI ORGANI TUTTORA STATALI - VIOLAZIONE DELL\u0027ART. 117 COST. - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"I  comitati  provinciali  per  l\u0027assistenza  ospedaliera, essendo stati  creati  dallo  Stato per una funzione provvisoria e per un tempo  determinato  (dovendo  espletare  il  loro  compito fino a quando  non  sarebbero  entrati  in  funzione organi di controllo delle  Regioni  a  statuto  ordinario), ed essendo sempre rimasti organi  statali  (in  quanto  il trasferimento alle Regioni delle funzioni  di  controllo  disposto dall\u0027art. 3 del d.P.R. n. 4 del 1972 deve intendersi come direttamente operato nei soli confronti dei  comitati  regionali  di cui alla legge n. 62 del 1953), sono regolati  dalla  normativa vigente per le Commissioni dello Stato (d.P.R.  11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni) e non e\u0027   ammissibile   alcun  intervento  delle  Regioni  sulla  loro disciplina,  compreso  quanto  concerne  i  compensi spettanti ai relativi  componenti. Pertanto, e\u0027 costituzionalmente illegittima -  per  violazione  dell\u0027art.  117 Cost. - la legge della Regione Calabria, approvata in seconda lettura nella seduta del Consiglio in  data  29  aprile  1975, recante \"indennita\u0027 ai componenti dei disciolti comitati per l\u0027assistenza ospedaliera\".","numero_massima_precedente":"8602","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Calabria","data_legge":"29/04/1975","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4005","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"583","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"3990","autore":"MAVIGLIA C.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"448","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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