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M. e il Ministero della difesa, con ordinanza del 26 luglio 2021, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 9 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 26 luglio 2021 (reg. ord. n. 100 del 2023) il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell\u0026#8217;ordinamento militare), che attribuisce un beneficio economico ai militari che riportino un\u0026#8217;infermit\u0026#224; per causa di servizio; la norma \u0026#232; censurata nella parte in cui subordina l\u0026#8217;attribuzione del beneficio al fatto che il riconoscimento dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; avvenga in costanza di rapporto di impiego.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il TAR rimettente rappresenta che la questione sottoposta al suo esame riguarda il richiesto annullamento di un provvedimento del Ministero della difesa con cui un appuntato scelto dei carabinieri si \u0026#232; visto negare il beneficio stipendiale di cui agli artt. 1801 e 2159 cod. ordinamento militare poich\u0026#233; il riconoscimento della sua infermit\u0026#224; per causa di servizio, stanti i lunghi tempi di accertamento, era intervenuto quando ormai non era pi\u0026#249; in attivit\u0026#224; di servizio e non poteva, quindi, godere dell\u0026#8217;aumento stipendiale previsto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il ricorrente nel giudizio principale aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; da causa di servizio in data 28 ottobre 2013 e solo successivamente, in data 28 ottobre 2014, era stato collocato in congedo per inidoneit\u0026#224; permanente in modo assoluto; il riconoscimento della dipendenza dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; da causa di servizio gli era stata comunicata il 17 ottobre 2017 e, sulla base di essa, il 15 luglio 2018 aveva fatto la domanda di attribuzione del beneficio economico di cui all\u0026#8217;art. 1801 cod. ordinamento militare, che l\u0026#8217;amministrazione aveva rigettato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice rimettente evidenzia che l\u0026#8217;art. 1801 cod. ordinamento militare prevede testualmente che per l\u0026#8217;attribuzione degli scatti di anzianit\u0026#224; derivanti da infermit\u0026#224; dovuta a causa di sevizio \u0026#232; necessario che il rapporto di derivazione causale sia riconosciuto \u0026#171;in costanza di rapporto di impiego\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl dato letterale della disposizione sarebbe insuperabile e precluderebbe qualsiasi diversa interpretazione; in particolare, secondo il rimettente, l\u0026#8217;inciso in discussione non consentirebbe di addivenire all\u0026#8217;interpretazione avallata dalla giurisprudenza amministrativa nella vigenza dell\u0026#8217;art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539 (Applicabilit\u0026#224; ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra), che individuava, quale presupposto per la spettanza del beneficio, l\u0026#8217;infermit\u0026#224; \u0026#171;debitamente riconosciuta\u0026#187;, a prescindere dal fatto che tale riconoscimento fosse intervenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;attuale formulazione della norma per\u0026#242; sarebbe irragionevole poich\u0026#233; determinerebbe conseguenze pregiudizievoli a carico del lavoratore indipendenti dalla sua volont\u0026#224; e derivanti dalla durata del procedimento amministrativo per il riconoscimento dell\u0026#8217;infermit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza sarebbe inoltre confermata dal fatto che l\u0026#8217;accertamento della causa dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; \u0026#232;, necessariamente, pi\u0026#249; lungo del procedimento per il collocamento in congedo, dovendo stabilirsi con celerit\u0026#224; se il soggetto pu\u0026#242; o meno continuare il rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Inoltre, la norma sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 97 Cost. e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poich\u0026#233; i funzionari responsabili del procedimento potrebbero ritardarne strumentalmente la conclusione, onde evitare l\u0026#8217;onere economico conseguente; nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 32 Cost., perch\u0026#233; il dipendente potrebbe essere indotto a procrastinare la durata del rapporto di lavoro, nonostante la sua infermit\u0026#224;, fino al riconoscimento del suo diritto in costanza di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto in giudizio deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per difetto di rilevanza e la sua manifesta infondatezza; quanto all\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224;, la difesa dello Stato ha rilevato che quando il militare ha richiesto il beneficio stipendiale di cui all\u0026#8217;art. 1801 cod. ordinamento militare, all\u0026#8217;esito del positivo accertamento del nesso eziologico tra infermit\u0026#224; e servizio, era gi\u0026#224; in congedo, con diritto alla fruizione della pensione privilegiata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Tale ultima circostanza determinerebbe anche la non fondatezza delle questioni poich\u0026#233; l\u0026#8217;attualit\u0026#224; del rapporto di impiego richiesta dall\u0026#8217;art. 1801 cod. ordinamento militare deriverebbe proprio dalla natura stipendiale del beneficio economico in questione, non spettante ai dipendenti in congedo che percepiscono la pensione privilegiata di cui all\u0026#8217;art. 1842 cod. ordinamento militare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In ogni caso, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la diversa durata dei due procedimenti amministrativi, di accertamento della causa dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; e di collocamento in congedo, non sarebbe irragionevole n\u0026#233; inficerebbe il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., poich\u0026#233; il primo dei due accertamenti \u0026#232; necessariamente pi\u0026#249; lungo del secondo, dovendo verificarsi se l\u0026#8217;infermit\u0026#224; vada inclusa in una delle categorie di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Infine, in relazione alla supposta violazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost., la difesa statale osserva che, quand\u0026#8217;anche il dipendente decidesse di procrastinare la durata del rapporto di impiego, l\u0026#8217;amministrazione potrebbe, con procedimento autonomo, collocarlo in congedo, se inidoneo al servizio, in esito ai controlli medici periodicamente previsti per tali dipendenti; l\u0026#8217;Avvocatura chiede, pertanto, il rigetto delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il TAR Campania dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1801 cod. ordinamento militare nella parte in cui subordina il beneficio stipendiale previsto per i militari che abbiano contratto un\u0026#8217;infermit\u0026#224; dipendente da causa di servizio al fatto che il riconoscimento della suddetta dipendenza avvenga in costanza di rapporto di impiego.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il rimettente denuncia l\u0026#8217;irragionevolezza \u0026#8211; e dunque il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; di siffatta previsione che porrebbe a carico del lavoratore le conseguenze pregiudizievoli dell\u0026#8217;eccessiva durata del procedimento amministrativo, cos\u0026#236; da escludere che egli possa godere del beneficio economico di sua spettanza per cause indipendenti dalla sua volont\u0026#224;; la suddetta condizione \u0026#232;, per il rimettente, ancor pi\u0026#249; irragionevole poich\u0026#233; gli accertamenti volti a stabilire la natura dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; e la sua dipendenza da causa di servizio sarebbero sempre pi\u0026#249; lunghi di quelli necessari al collocamento in congedo del militare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la previsione in esame recherebbe un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eall\u0026#8217;art. 97 Cost., potendo indurre la pubblica amministrazione a ritardare il riconoscimento della dipendenza dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; da causa di servizio per evitare l\u0026#8217;onere economico conseguente, e all\u0026#8217;art. 32 Cost., potendo spingere il lavoratore a rinviare la richiesta di congedo fino all\u0026#8217;ottenimento del beneficio economico in discussione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1801 cod. ordinamento militare oggetto di censura prevede che \u0026#171;[a]l personale dell\u0026#8217;Esercito italiano, della Marina militare e dell\u0026#8217;Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermit\u0026#224; ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) 2,50 per cento dello stipendio per infermit\u0026#224; dalla I alla VI categoria; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) 1,25 per cento dello stipendio per infermit\u0026#224; dalla VII alla VIII categoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl beneficio stipendiale compete una sola volta, \u0026#232; calcolato in misura percentuale allo stipendio ed \u0026#232; variabile in relazione alla categoria di infermit\u0026#224;; l\u0026#8217;art. 2159 cod. ordinamento militare ne estende l\u0026#8217;applicazione al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;istituto giuridico in discussione trova il proprio antecedente negli abrogati artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito) che riconoscevano, rispettivamente, agli ufficiali e ai sottoufficiali mutilati o invalidi di guerra le abbreviazioni di due anni o di un anno (a seconda della categoria di iscrizione) agli effetti dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Successivamente, la legge n. 539 del 1950 aveva esteso i suddetti benefici stipendiali ai mutilati ed invalidi per servizio, precisando all\u0026#8217;art. 3 che \u0026#171;si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermit\u0026#224; ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto la vigenza di quest\u0026#8217;ultima diposizione, fermo restando che l\u0026#8217;infermit\u0026#224; dipendente da causa di servizio doveva essere contratta in costanza di rapporto, parte della giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 25 giugno 2013, n. 3468 e 16 marzo 2012, n. 1502; Consiglio di Stato, sezione terza, 16 gennaio 2001, n. 1165) riconosceva l\u0026#8217;attribuzione del beneficio degli scatti di anzianit\u0026#224;, anche qualora il riconoscimento della suddetta infermit\u0026#224; fosse avvenuto durante il congedo del militare, dovendo aversi riguardo \u0026#8211; per la produzione degli effetti patrimoniali \u0026#8211; alla data della domanda e non a quella del successivo accertamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;entrata in vigore del codice dell\u0026#8217;ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010, l\u0026#8217;istituto giuridico degli scatti per invalidit\u0026#224; di servizio \u0026#232; regolato dal censurato art. 1801 del medesimo codice che, modificando la pregressa disciplina, ha aggiunto un inciso per cui lo scatto pu\u0026#242; essere accordato solo a colui che abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; da causa di servizio \u0026#171;in costanza di rapporto di impiego\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella relazione generale al codice si legge che la modifica \u0026#232; dovuta alla necessit\u0026#224; di adeguare la disciplina all\u0026#8217;interpretazione dell\u0026#8217;istituto data dal giudice amministrativo e ai pareri del Consiglio di Stato, commissione speciale del pubblico impiego, 23 giugno 1997, n. 379 e 6 maggio 1996, n. 361, per cui il riconoscimento della dipendenza dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; dalla causa di servizio ha natura costituiva e, quindi, deve intervenire quando il dipendente ha ancora titolo a ricevere lo stipendio, trovandosi ancora in servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;infermit\u0026#224; rilevante ai sensi dell\u0026#8217;art. 1801 cod. ordinamento militare \u0026#232; solo quella ascrivibile ad una delle fattispecie indicate nella Tabella A allegata al d.P.R. n. 915 del 1978 e l\u0026#8217;art. 198 del medesimo codice dispone che essa viene accertata dalla commissione medica ospedaliera territorialmente competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riconoscimento della riconducibilit\u0026#224; della patologia a causa di servizio, invece, \u0026#232; regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermit\u0026#224; da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell\u0026#8217;equo indennizzo, nonch\u0026#233; per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), che ne attribuisce la competenza al comitato di verifica per le cause di servizio (art. 10), il quale \u0026#171;accerta la riconducibilit\u0026#224; ad attivit\u0026#224; lavorativa delle cause produttive di infermit\u0026#224; o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l\u0026#8217;infermit\u0026#224; o lesione\u0026#187; (art. 11).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso dal punto di vista normativo, in primo luogo va esaminata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri che ha dedotto l\u0026#8217;irrilevanza della questione poich\u0026#233; il ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, collocato in congedo per inidoneit\u0026#224; permanente in modo assoluto il 28 ottobre 2014, dovuta a causa di servizio, ha quindi diritto alla fruizione della relativa pensione privilegiata per infermit\u0026#224; e non al beneficio stipendiale di cui alla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Dalla lettura dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si desume chiaramente che l\u0026#8217;appuntato scelto dei carabinieri, ricorrente nel giudizio principale, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; da causa di servizio il 28 ottobre 2013 ed \u0026#232; stato collocato in congedo per inidoneit\u0026#224; permanente in modo assoluto, come detto, un anno dopo, il 28 ottobre 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre dall\u0026#8217;ordinanza si evince che il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; da causa di servizio intervenuta nel periodo lavorativo durante il congedo, in data 17 ottobre 2017, e solo dopo ha potuto proporre la domanda di attribuzione del beneficio economico di cui all\u0026#8217;art. 1801 cod. ordinamento militare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, il rimettente ha motivato in modo adeguato e non implausibile sulla necessit\u0026#224; di fare applicazione della normativa censurata, tanto \u0026#232; sufficiente a radicare la rilevanza del dubbio di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel merito la questione \u0026#232; fondata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; A seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore del codice dell\u0026#8217;ordinamento militare, la pregressa disciplina degli scatti per invalidit\u0026#224; di servizio \u0026#232; stata parzialmente modificata cosicch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 1801 del predetto codice, per l\u0026#8217;attribuzione del beneficio stipendiale, richiede che il riconoscimento dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; derivante da causa di servizio avvenga in costanza di rapporto di impiego.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Come detto, il beneficio retributivo in esame presuppone un duplice accertamento a carattere costitutivo, quello della commissione medica ospedaliera e quello del comitato di verifica per le cause di servizio, che si riferisce, rispettivamente, a una situazione oggettiva di infermit\u0026#224; del soggetto e alla sua derivazione causale da attivit\u0026#224; di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambi gli organi emettono pareri obbligatori e vincolanti per la pubblica amministrazione, che decide in conformit\u0026#224;, adottando un provvedimento espressione di discrezionalit\u0026#224; tecnica, in quanto basato su cognizioni medico-specialistiche e medico-legali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Elementi costitutivi del diritto sono, quindi, l\u0026#8217;infermit\u0026#224;, che deve rientrare in una fattispecie tra quelle specificamente individuate dalla norma, e la sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici conseguenti derivano direttamente dalla legge e trovano la loro \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003egiustificatrice nell\u0026#8217;esigenza di attribuire un beneficio economico a colui che ha subito una menomazione nell\u0026#8217;assolvimento del proprio dovere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale prospettiva, l\u0026#8217;ulteriore condizione richiesta dall\u0026#8217;art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della \u0026#8220;compensazione\u0026#8221; dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; e \u0026#8211; oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l\u0026#8217;infermit\u0026#224; \u0026#8211; pu\u0026#242; comportare l\u0026#8217;irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che \u0026#171;sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto\u0026#187; stesso (sentenza n. 195 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; In coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di ragionevolezza \u0026#232; leso quando vi sia contraddittoriet\u0026#224; tra la finalit\u0026#224; perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 6 del 2019), deve concludersi che l\u0026#8217;inciso contenuto nell\u0026#8217;art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell\u0026#8217;infermit\u0026#224; da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella norma, che \u0026#232; quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di servizio, cos\u0026#236; violando sotto tale profilo l\u0026#8217;art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l\u0026#8217;infermit\u0026#224; sia insorta in costanza di rapporto di impiego.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon risulta pertinente, in senso contrario, il richiamo alla pensione privilegiata che spetta ai dipendenti in congedo. La carenza di tutela, censurata dal rimettente, attiene al pregresso periodo di permanenza in servizio e non \u0026#232; compensata dal riconoscimento del diverso beneficio invocato nell\u0026#8217;atto di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Deve quindi dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1801 cod. ordinamento militare nella parte in cui condiziona l\u0026#8217;attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermit\u0026#224; in costanza del rapporto di impiego, anzich\u0026#233; al dato della sua insorgenza in attivit\u0026#224; di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimangono assorbite le ulteriori questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell\u0026#8217;ordinamento militare), limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;,in costanza di rapporto di impiego,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"- Militari - Ordinamento militare - Trattamento economico stipendiale aggiuntivo - Personale dell\u0026#8217;Esercito italiano, della Marina militare e dell\u0026#8217;Aeronautica militare - Previsione che subordina la spettanza del beneficio stipendiale, secondo le modalit\u0026#224; e le percentuali stabilite, al riconoscimento, in costanza di rapporto di impiego, della dipendenza da causa di servizio per infermit\u0026#224; ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al d.P.R. n. 915 del 1978 - Denunciata norma che subordina l\u0026#8217;attribuzione del beneficio a una circostanza di fatto, vale a dire la durata del procedimento attivato con l\u0026#8217;istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non imputabile al dipendente - Irragionevole scelta del legislatore desumibile dal fatto che il suddetto procedimento di riconoscimento ha i suoi tempi tecnici, mentre l\u0026#8217;atto di collocamento in congedo \u0026#232; emesso inevitabilmente al termine di un procedimento pi\u0026#249; rapido - Disciplina che contiene una regola eccentrica nel sistema, poich\u0026#233; non tiene conto delle diverse peculiarit\u0026#224; dei due procedimenti rilevanti, ossia quello riguardante il congedo e quello relativo alla dipendenza da causa di servizio - Previsione che avvantaggia l\u0026#8217;amministrazione che ritardi la conclusione del procedimento inerente all\u0026#8217;accertamento della dipendenza da causa di servizio, evitandole il relativo onere economico laddove la relativa conclusione segua il collocamento in congedo - Prescrizione che, nel subordinare la spettanza del beneficio alla perdurante costanza del rapporto di lavoro, potrebbe indurre il dipendente, al fine di ottenerlo, a procrastinare il rapporto di lavoro, non avvalendosi della normativa posta a sua tutela.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45959","titoletto":"Ragionevolezza (principio di) - In genere - Casi di lesione - Contraddittorietà tra la finalità perseguita e la disposizione che dovrebbe realizzarla (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione del codice ordin. militare che subordina il riconoscimento del beneficio stipendiale per infermità dipendente da causa di servizio al riconoscimento di tale dipendenza «in costanza di rapporto di impiego»). (Classif. 209001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di ragionevolezza è leso quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 6/2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010 che subordina il beneficio stipendiale previsto per i militari che abbiano contratto un’infermità dipendente da causa di servizio al fatto che il riconoscimento della suddetta dipendenza avvenga «, in costanza di rapporto di impiego,». L’inciso contenuto nella disposizione del codice ordin. militare, censurata dal TAR Campania, è irragionevole rispetto alla \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella norma, risultando, invece, sufficiente che in costanza di rapporto di impiego sorga l’infermità. L’ulteriore condizione, per cui anche il riconoscimento della dipendenza di quest’ultima da causa di servizio debba avvenire nel medesimo periodo, aggiunge, infatti, un elemento estraneo e distonico rispetto alla \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della compensazione dell’infermità; la stessa, peraltro, oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità, può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a chi ne abbia maturato i presupposti costituivi sulla base di un fattore – la durata del procedimento amministrativo – che sfugge alla sua sfera di controllo e non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 195/2022\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/03/2010","data_nir":"2010-03-15","numero":"66","articolo":"1801","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1801"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44773","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 13/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"656","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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