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Uff.\" n. 24 del 26 gennaio 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ROSSI - Rel. ROCCHETTI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI \r\n OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO \r\n CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI \r\n - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - \r\n Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - \r\n Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 93, secondo \r\n comma, 415, secondo comma, e 468, primo comma, del codice di procedura \r\n penale, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1974 dal pretore di \r\n Cant\u0026#249;, nel procedimento penale a carico di Brigliadori Riccardo, \r\n iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione di Argenziano Riccardo; udito \r\n nell\u0027udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Ercole \r\n Rocchetti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito l\u0027avv. Mario Bassani, per la parte civile Riccardo \r\n Argenziano. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel corso del procedimento penale presso la pretura di Cant\u0026#249; \r\n contro Brigliadori Riccardo - imputato dei reati di cui agli artt. 734 \r\n c.p. e 41, primo comma, lettera b) della legge 17 agosto 1942, n. 1150 \r\n - si costituiva parte civile all\u0027udienza, prima che venisse dichiarato \r\n aperto il dibattimento, la parte lesa Argenziano Riccardo, chiedendo \r\n altres\u0026#236; l\u0027ammissione di un teste. Al che si opponeva il Brigliadori \r\n eccependo il contrasto con l\u0027art. 24, secondo comma, della \r\n Costituzione, degli artt. 93, secondo comma, 415, secondo comma, e 468, \r\n primo comma, del codice di procedura penale, per il motivo che tali \r\n articoli rendono possibile una limitazione del diritto di difesa \r\n dell\u0027imputato in quanto consentano al danneggiato dal reato di \r\n costituirsi parte civile in giudizio fino a quando non siano compiute \r\n per la prima volta le formalit\u0026#224; di apertura del dibattimento, di \r\n precisare le proprie conclusioni in sede di discussione finale, \r\n nonch\u0026#233;, nei giudizi pretorili, di indicare testimoni fino a quando il \r\n dibattimento non sia dichiarato aperto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il pretore, con ordinanza 18 gennaio 1974, proponeva alla Corte la \r\n dedotta questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, dopo averne asserita \r\n la non manifesta infondatezza e ritenuta la rilevanza della sua \r\n risoluzione per la definizione del giudizio principale. Osserva in \r\n proposito nell\u0027ordinanza il giudice a quo che, pur avendo la Corte \r\n costituzionale, con sentenza n. 108 del 1970, escluso un contrasto con \r\n il secondo comma dell\u0027art. 24 Cost. della disciplina contenuta negli \r\n artt. 93, secondo comma, 94, primo e secondo comma, e 468, primo comma, \r\n del codice di procedura penale, egli riteneva, tuttavia, di riproporre \r\n la questione, estendendola anche all\u0027art. 415, secondo comma, c.p.p. \r\n che autorizza la presentazione dei testi direttamente all\u0027udienza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Rilevava pertanto lo stesso giudice che l\u0027obbligo fatto al pretore \r\n dall\u0027art. 409 del codice di procedura penale di enunciare nel decreto \r\n di citazione a giudizio il fatto, il titolo del reato, le circostanze \r\n aggravanti ecc., nonch\u0026#233; di indicare gli articoli di legge relativi ed \r\n i testimoni tanto a carico quanto a discarico dell\u0027imputato, ritenuti \r\n utili per l\u0027accertamento della verit\u0026#224;, sarebbe posto a garanzia del \r\n diritto di difesa e del principio del contraddittorio cui si informa, \r\n per il suo carattere accusatorio, la fase del giudizio a differenza di \r\n quella della istruzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tale diritto e tale principio non sarebbero invece rispettati nel \r\n giudizio civile che si inserisce nel procedimento penale, atteso che, \r\n ove il danneggiato dal reato si avvalga della facolt\u0026#224; di costituirsi \r\n parte civile durante le formalit\u0026#224; di apertura del dibattimento (art. \r\n 93, secondo comma, c.p.p.), all\u0027imputato o al responsabile civile non \r\n sarebbe dato di preparare una adeguata difesa da contrapporre alla \r\n domanda giudiziaria in tal momento proposta, specie per quanto concerne \r\n la domanda relativa alle restituzioni e al risarcimento del danno che \r\n la parte civile pu\u0026#242; formulare dopo l\u0027assunzione delle prove. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Da ci\u0026#242; dovrebbe indursi la illegittimit\u0026#224; degli artt. 93, secondo \r\n comma, e 468, primo comma, c.p.p. per contrasto con l\u0027art. 24, secondo \r\n comma, della Costituzione. Per quanto poi concerne la facolt\u0026#224; concessa \r\n nei giudizi di pretura alle parti private, e quindi anche alla parte \r\n civile, dall\u0027art. 415, secondo comma, di presentare i testimoni \r\n direttamente all\u0027udienza, si osserva nell\u0027ordinanza che essa lederebbe \r\n ancor pi\u0026#249; gravemente il diritto di difesa dell\u0027imputato il quale, \r\n ignorando fino all\u0027udienza il nome e le posizioni dei testimoni, non \r\n potrebbe preparare tempestivamente le sue eccezioni e addurre le prove \r\n in contrario. Donde il contrasto con il gi\u0026#224; citato articolo della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il che, secondo l\u0027ordinanza di rimessione, avrebbe implicitamente \r\n gi\u0026#224; ammesso la Corte costituzionale nella sentenza n. 108 del 1970, \r\n laddove, in riferimento al primo comma dello stesso articolo 415, \r\n riferentesi ai giudizi avanti al tribunale, ha osservato che la \r\n presentazione delle liste dei testimoni, anteriormente al dibattimento \r\n e in termini prefissati, \u0026#232; preordinata alla tutela del contraddittorio \r\n e alla garanzia della difesa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si \u0026#232; costituito avanti alla Corte l\u0027Argenziano, parte civile nel \r\n giudizio a quo il quale ha sollevato preliminarmente una eccezione di \r\n non rilevanza della proposta questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, \r\n in quanto il pretore, avendo, in base allo stesso art. 415, secondo \r\n comma, del c.p.p., la facolt\u0026#224; di ammettere od escludere i testi \r\n presentati all\u0027udienza, avrebbe potuto lui stesso, in quella sede \r\n \"valutare se una eventuale ammissione dei testi indicati dalla parte \r\n civile avrebbe leso i diritti di difesa\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel merito, concludeva per la non fondatezza delle questioni \r\n proposte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e All\u0027udienza di discussione la difesa della parte costituita ha \r\n ulteriormente svolto le proprie deduzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Viene proposta alla Corte questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 415, secondo comma, e \r\n 468, primo comma, del codice di procedura penale, concernenti i poteri \r\n concessi alla parte civile nel giudizio penale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Secondo l\u0027ordinanza di rimessione, i detti articoli violerebbero il \r\n principio del contraddittorio, e quindi il diritto di difesa, tutelato \r\n dall\u0027art. 24, secondo comma, della Costituzione \"nella parte in cui \r\n ammettono la costituzione in giudizio della parte civile fino alla \r\n chiusura della fase degli atti preliminari al dibattimento, consentendo \r\n alla stessa, nel processo pretorile, di indicare testimoni fino alla \r\n chiusura della fase degli atti preliminari e di precisare le proprie \r\n conclusioni solo al termine del dibattimento\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Dalla parte civile nel giudizio a quo, costituitasi in questa \r\n sede, \u0026#232; stata sollevata eccezione di non rilevanza, assumendosi che il \r\n pretore, invece di proporre la questione, poich\u0026#233;, per lo stesso \r\n impugnato art. 415, secondo comma, ha la facolt\u0026#224; di ammettere o di \r\n escludere i testi presentati, poteva egli stesso in quella sede \r\n \"valutare se una eventuale ammissione dei testi indicati dalla parte \r\n civile avrebbe leso i diritti di difesa\" dell\u0027imputato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La proposta eccezione di rilevanza deve essere respinta, perch\u0026#233; la \r\n violazione del diritto di difesa nell\u0027esercizio di un potere della \r\n parte ammesso dalla legge (presentazione dei testi all\u0027udienza, \r\n prevista nell\u0027art. 415, secondo comma) non pu\u0026#242; che implicare un vizio \r\n di costituzionalit\u0026#224; della legge che lo ammette, in rapporto al quale \r\n il giudice \u0026#232; sfornito di ogni potere di decisione ed ha soltanto \r\n quello di proporre questione alla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Passando al merito, deve, per quanto concerne gli artt. 93, \r\n secondo comma, e 468, primo comma, rilevarsi che l\u0027ordinanza di \r\n rimessione non aggiunge nessun argomento nuovo a quelli gi\u0026#224; esaminati \r\n e disattesi dalla Corte nella sentenza n. 108 del 1970, che dichiar\u0026#242; \r\n non fondate questioni identiche a quelle ora riproposte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Di esse va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Per ci\u0026#242; che concerne invece l\u0027art. 415, secondo comma, che, \r\n nei giudizi di pretura, autorizza le parti private \"anche se non hanno \r\n proposta lista, a presentare i loro testimoni direttamente all\u0027udienza \r\n fissata per il dibattimento, salvo al pretore la facolt\u0026#224; di ammetterli \r\n o di escluderli\", si osserva innanzi tutto che tale facolt\u0026#224; \u0026#232; \r\n ovviamente concessa anche all\u0027imputato; ci\u0026#242; che implica gi\u0026#224; un \r\n giudizio non negativo sul punto dell\u0027eguaglianza di trattamento fra le \r\n parti. Cosa che non va taciuta, anche se, nell\u0027ordinanza, non \u0026#232; \r\n denunziata violazione della eguaglianza, quanto meno per porre in \r\n rilievo che, se quella facolt\u0026#224; concessa in pretura alle parti venisse \r\n a cadere, gran danno ne deriverebbe specialmente agli imputati, spesso, \r\n in quella sede, sprovvisti di difensori di fiducia cui abbiano in \r\n anticipo confidata la propria tutela. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Da questa elementare considerazione si induce anche la ragione che \r\n informa la norma in esame, e la fa considerare non contraria al diritto \r\n di difesa. Tale ragione si rinviene nella semplicit\u0026#224; e speditezza che \r\n si \u0026#232; voluto imprimere, nel pubblico interesse, valutato anche alla \r\n stregua di considerazioni di ordine sociale, al giudizio di pretura, \r\n pur senza omettere cautelari previsioni volte a garantirne la lealt\u0026#224; e \r\n l\u0027efficienza (sentenze n. 170 del 1963; n. 17 del 1965; n. 27 del 1966; \r\n n. 46 del 1967; nn. 16, 73 e 123 del 1970). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Cos\u0026#236; correlativamente alla facolt\u0026#224; concessa alle parti di \r\n presentare all\u0027udienza i testi, si \u0026#232; dato al giudice il potere di \r\n ammetterli od escluderli con provvedimento che, si ritiene, debba \r\n essere motivato, mentre alle parti spetta (art. 439, secondo comma) \r\n quello di proporre opposizione contro il provvedimento. Il che sembra \r\n sufficiente, sul piano delle garanzie processuali, per tutelare il \r\n principio del contraddittorio e il diritto di difesa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - Occorre per\u0026#242; aggiungere che, a sostegno della sua tesi, il \r\n pretore invoca l\u0027opinione di questa Corte, espressa nella sentenza n. \r\n 108 del 1970, traendone il criterio che in ogni caso \"il potere che \r\n attiene alla deduzione delle prove, deve essere esercitato dalla parte \r\n lesa, ai fini della lealt\u0026#224; del contraddittorio, in fase \r\n predibattimentale ed entro termini prefissati dalla legge\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma l\u0027assunto di cui alla citata sentenza si riferisce al primo \r\n comma dell\u0027art. 415, nel quale \u0026#232; appunto disposto che le liste dei \r\n testimoni debbono, a pena di decadenza, essere presentate in \r\n cancelleria almeno tre giorni prima del dibattimento. Ci\u0026#242; per\u0026#242; \r\n concerne soltanto il giudizio avanti il tribunale, cui la Corte \r\n intendeva ovviamente riferirsi, e non anche quello avanti il pretore, \r\n per cui vale l\u0027eccezione contenuta nel secondo comma dell\u0027art. 415. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; tale eccezione pu\u0026#242; implicare, come pensa il giudice a quo, una \r\n menomazione del diritto di difesa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ha gi\u0026#224; in proposito ritenuto (sent. n. 170 del 1963) \"non \r\n solo che il diritto di difesa va inteso esclusivamente come \r\n possibilit\u0026#224; effettiva del suo esperimento, ma altres\u0026#236; che non lo \r\n ferisce n\u0026#233; lo pregiudica la legge che ne adegua le modalit\u0026#224; di \r\n esercizio alle speciali caratteristiche di struttura del singolo \r\n procedimento, essendo sufficiente che della difesa vengono realizzati \r\n lo scopo e la funzione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il che, per quanto si \u0026#232; detto avanti, realizzandosi anche in sede \r\n di applicazione dell\u0027art. 415, secondo comma, induce a ritenere che la \r\n questione al riguardo proposta deve essere dichiarata non fondata. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e la manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 468, primo comma, del \r\n codice di procedura penale, proposta, con l\u0027ordinanza in epigrafe, in \r\n riferimento all\u0027art. 24, secondo comma, della Costituzione, \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 415, secondo comma, del detto codice, proposta, con la \r\n medesima ordinanza, in riferimento allo stesso articolo della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - \r\n ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - \r\n ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE \r\n TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA \r\n REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO \r\n GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO \r\n ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO \r\n DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"8709","titoletto":"SENT. 28/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POTERI DEL GIUDICE A QUO - CONTESTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA IN ATTI DI PARTE CONFORMI A LEGGE - IMPOSSIBILITA\u0027 DI RISOLVERE LA QUESTIONE SENZA INVESTIRNE LA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.","testo":"La violazione del diritto di difesa nell\u0027esercizio di un potere della parte ammesso dalla legge (nella specie: presentazione dei testi all\u0027udienza, prevista nell\u0027art. 415, secondo comma, cod. proc. pen., consentita anche alla parte civile) non puo\u0027 che implicare un vizio di costituzionalita\u0027 della legge che lo ammette, in rapporto al quale il giudice e\u0027 sfornito di ogni potere di decisione ed ha soltanto quello di proporre la questione alla Corte costituzionale.","numero_massima_successivo":"8710","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale 1930","data_legge":"","numero":"0","articolo":"415","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8710","titoletto":"SENT. 28/77 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - POTERI - COD. PROC. PEN., ARTICOLI 93, SECONDO COMMA, E 468, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA\u0027 DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.","testo":"E\u0027 manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 468, primo comma, del codice di procedura penale, denunziati in riferimento all\u0027art. 24, comma secondo, Cost. - in quanto ammettono la costituzione in giudizio della parte civile fino alla chiusura della fase degli atti preliminari al dibattimento, consentendo alla stessa, anche nel processo pretorile, di precisare le proprie conclusioni solo al termine del dibattimento - non avendo l\u0027ordinanza di rimessione aggiunto nessun nuovo argomento a quelli gia\u0027 esaminati e disattesi dalla Corte con sentenza n. 108 del 1970, che dichiaro\u0027 non fondate identiche questioni.","numero_massima_successivo":"8711","numero_massima_precedente":"8709","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale 1930","data_legge":"","numero":"0","articolo":"93","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale 1930","data_legge":"","numero":"0","articolo":"468","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8711","titoletto":"SENT. 28/77 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PRETORILE - PARTE CIVILE - POTERI - COD. PROC. PEN., ART. 415, SECONDO COMMA - PRESENTAZIONE DEI TESTIMONI DELLE PARTI PRIVATE - MODALITA\u0027 - NON SONO VIOLATI IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NE\u0027 IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale consente, nel giudizio pretorile, non solo alla parte civile ma anche all\u0027imputato di presentare testimoni direttamente all\u0027udienza fissata per il dibattimento, salva al pretore la facolta\u0027 di ammetterli o di escluderli, e la ratio di tale eccezione risiede nella semplicita\u0027 e speditezza che si e\u0027 voluto imprimere, nel pubblico interesse, a tale processo, pur senza omettere cautelari previsioni volte a garantirne la lealta\u0027 e l\u0027efficienza; cosi\u0027 correlativamente a detta facolta\u0027, si e\u0027 dato al giudice il potere di ammettere o escludere i testi presentati in udienza con provvedimento che si ritiene debba essere motivato, mentre alle parti spetta ex art. 439, secondo comma, quello di proporre opposizione, il che e\u0027 sufficiente, sul piano delle garanzie processuali, per tutelare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Pertanto - considerato che tali principi vanno intesi come effettiva possibilita\u0027 della loro pratica attuazione, nei diversi tipi di procedimenti - non solo non sussiste violazione del principio dell\u0027eguaglianza di trattamento fra le parti, ma neanche e\u0027 fondata - in riferimento all\u0027art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita\u0027 costituzionale della detta disposizione, sollevata sotto il profilo che essa lederebbe il diritto di difesa dell\u0027imputato. Cfr.: sentt. nn. 170 del 1963; 17 del 1965; 27 del 1966; 46 del 1967; 16, 73, 108 e 123 del 1970.","numero_massima_successivo":"8712","numero_massima_precedente":"8710","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale 1930","data_legge":"","numero":"0","articolo":"415","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8712","titoletto":"SENT. 28/77 D. DIFESA (DIRITTO DI) - MODALITA\u0027 DI ESERCIZIO - ADEGUAMENTO ALLE SPECIALI CARATTERISTICHE DEL SINGOLO PROCEDIMENTO - SALVEZZA DELLO SCOPO E DELLA FUNZIONE DELLA DIFESA.","testo":"Va riaffermato non solo che il diritto di difesa deve essere inteso esclusivamente come possibilita\u0027 effettiva del suo esperimento, ma altresi\u0027 che non lo ferisce ne\u0027 lo pregiudica la legge che ne adegua le modalita\u0027 di esercizio alle speciali caratteristiche di struttura del singolo procedimento, essendo sufficiente che della difesa vengano realizzati lo scopo e la funzione. Cfr.: sent. n. 170 del 1963.","numero_massima_precedente":"8711","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4521","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"787","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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