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G. e il Ministero dell\u0026#8217;interno, con ordinanza del 22 gennaio 2025, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di F.G. G. e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 9 luglio 2025 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Marcello Giuseppe Feola per F.G. G. e l\u0026#8217;avvocata dello Stato Emma Damiani per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 22 gennaio 2025 (iscritta al n. 28 del reg. ord. 2025), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima \u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata, contenuta nella disposizione che indica i requisiti per la partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore, prevede che a detto concorso siano \u0026#171;altres\u0026#236; ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianit\u0026#224; di effettivo servizio alla data del bando che ind\u0026#236;ce il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di et\u0026#224;\u0026#187;, fissato in ventotto anni dal comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudizio principale \u0026#232; stato promosso da F.G. G. e D. M., agenti della Polizia di Stato di et\u0026#224; superiore a ventotto anni, ma con anzianit\u0026#224; di servizio inferiore a tre anni, i quali hanno impugnato il bando di concorso pubblico da allievo vice ispettore della Polizia di Stato per l\u0026#8217;anno 2022, nella parte in cui prevedeva l\u0026#8217;innalzamento fino a trentatr\u0026#233; anni del limite massimo di et\u0026#224; per partecipare al concorso per i soli impiegati dell\u0026#8217;amministrazione civile dell\u0026#8217;interno, senza prescrizione di alcun requisito di anzianit\u0026#224;, e l\u0026#8217;art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero dell\u0026#8217;interno 13 luglio 2018, n. 103 (Regolamento recante norme per l\u0026#8217;individuazione dei limiti di et\u0026#224; per la partecipazione ai concorsi pubblici per l\u0026#8217;accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato), che contiene identica disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Lazio, ammessi con riserva i ricorrenti alla procedura selettiva, e preso atto del superamento della stessa da parte di F.G. G. (mentre D. M. aveva rinunziato al ricorso), ha rilevato che gli atti amministrativi impugnati riproducevano il contenuto dalla disposizione oggetto di censura, avente natura di norma primaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Su tale presupposto, e quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente ha osservato che la disposizione \u0026#232; di necessaria applicazione nella fattispecie, poich\u0026#233; il ricorrente ha superato con successo tutte le prove concorsuali e, pertanto, osta al suo inserimento in graduatoria il solo fatto che egli non ha abbia raggiunto la soglia minima di anzianit\u0026#224; prevista dalla disposizione censurata, che sul punto, per il suo tenore inequivoco, non pu\u0026#242; essere soggetta a interpretazione diversa da quella letterale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il TAR Lazio assume anzitutto che la previsione si porrebbe in contrasto con il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51, comma primo, e 97, comma quarto, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione di una soglia minima di anzianit\u0026#224; per accedere al concorso, infatti, pur volta a consolidare la pregressa esperienza lavorativa maturata dall\u0026#8217;aspirante nella stessa amministrazione banditrice, non sarebbe funzionale a specifiche necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione stessa, cos\u0026#236; da travalicare il limite dettato dai principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione; ne deriverebbe, pertanto, un\u0026#8217;ingiusta compressione del diritto di ogni cittadino ad accedere ai pubblici uffici senz\u0026#8217;altra distinzione che quella delle sue attitudini e capacit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Un secondo profilo di irragionevolezza del previsto requisito di anzianit\u0026#224; deriverebbe dal fatto che esso contraddice l\u0026#8217;obiettivo del reclutamento di personale pi\u0026#249; giovane per l\u0026#8217;esercizio di funzioni operative, quali quelle assegnate agli ispettori della Polizia di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl personale di tale ruolo, infatti, l\u0026#8217;art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 attribuisce \u0026#171;le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria\u0026#187;, in tal modo delineando un profilo professionale che implica inevitabilmente prestanza e vigore fisico; ci\u0026#242; che, del resto, giustifica l\u0026#8217;introduzione, in via generale, di un limite massimo di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prevista soglia minima di anzianit\u0026#224; costituirebbe, pertanto, un elemento incoerente rispetto alla disciplina del reclutamento delle Forze di polizia, arrecando, in via derivata, un pregiudizio al buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione; di qui, pertanto, un\u0026#8217;ulteriore denunzia di violazione degli artt. 3 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; In terzo luogo, dalla disposizione censurata deriverebbe una disparit\u0026#224; di trattamento nella disciplina dell\u0026#8217;accesso al concorso riservato al personale proveniente dai ruoli civili del Ministero dell\u0026#8217;interno, per il quale non \u0026#232; previsto alcun requisito minimo di anzianit\u0026#224; e che sarebbe, pertanto, tendenzialmente favorito, perch\u0026#233; pu\u0026#242; fare ingresso nel ruolo con minore et\u0026#224; anagrafica e, conseguentemente, con la disponibilit\u0026#224; \u0026#171;di un pi\u0026#249; ampio orizzonte temporale di permanenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel pari, sussisterebbe un trattamento difforme anche nella regolazione della partecipazione al concorso per la qualifica di commissario, consentita agli appartenenti alla Polizia di Stato senza alcun requisito di anzianit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe, pertanto, violato anche in relazione al principio di uguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Infine, il rimettente svolge una censura di analogo tenore assumendo che la disposizione censurata costituirebbe \u0026#171;una parziale \u0026#8220;duplicazione\u0026#8221; del requisito richiesto per la partecipazione ai concorsi \u0026#8220;interni\u0026#8221; per la nomina a vice ispettore\u0026#187;, previsti dall\u0026#8217;art. 27, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.P.R. n. 335 del 1982, nel quale \u0026#232; stabilito che una parte dei posti disponibili sia coperta mediante concorso per titoli ed esami \u0026#171;riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso [\u0026#8230;] di un\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio non inferiore a cinque anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel concorso interno, osserva tuttavia il rimettente, la previsione del requisito di anzianit\u0026#224; \u0026#232; giustificata dall\u0026#8217;esigenza di individuare \u0026#171;un \u0026#8220;contrappeso\u0026#8221; per il vantaggio competitivo costituito dalla possibilit\u0026#224; di disporre di una corsia preferenziale per l\u0026#8217;accesso alla qualifica superiore\u0026#187;, oltrech\u0026#233; di effettuare \u0026#171;una prima scrematura dei candidati\u0026#187;, mentre tali esigenze non sussistono nell\u0026#8217;ambito del concorso pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto tale profilo, pertanto, la disposizione censurata condurrebbe a un\u0026#8217;irragionevole omologazione di situazioni diverse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo anzitutto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente ha evidenziato, in particolare, che l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio prevista dalla disposizione censurata non costituisce un requisito di partecipazione al concorso, bens\u0026#236; un presupposto per l\u0026#8217;accesso a una quota di riserva prevista in favore degli appartenenti al ruolo della Polizia di Stato, in deroga al requisito anagrafico stabilito in via generale per l\u0026#8217;accesso al concorso; in tal senso, ha osservato che il ricorrente non aveva mai formulato richiesta di accesso alla quota riservata di posti, ci\u0026#242; che avrebbe dovuto indurre il TAR Lazio a definire il giudizio indipendentemente dal dubbio di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In subordine, l\u0026#8217;Avvocatura ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate, sul fondamentale rilievo che la soglia di anzianit\u0026#224; minima incide sulla facolt\u0026#224;, concessa al personale della Polizia di Stato, di accedere alla quota riservata di posti e non sulla possibilit\u0026#224; per ogni cittadino di partecipare al concorso, cos\u0026#236; escludendo ogni possibile contrasto con gli artt. 51 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, poi, alle disparit\u0026#224; di trattamento prospettate dal rimettente, esse appaiono riferite a fattispecie non omogenee; n\u0026#233; sussistono violazioni del principio di uguaglianza in senso sostanziale, la cui deduzione \u0026#232;, del pari, frutto dell\u0026#8217;erronea considerazione dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; come requisito di partecipazione al concorso e non come condizione di derogabilit\u0026#224; al presupposto anagrafico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito F.G. G., ricorrente nel giudizio principale, e ha concluso per l\u0026#8217;accoglimento della questione, ribadendo, in particolare, che il requisito dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; minima sarebbe privo di logica sistematica e contrario ai principi di uguaglianza e ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe stesse considerazioni sono poi state ribadite dalla parte privata nella memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il TAR Lazio, sezione prima \u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 28 del 2025), dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione censurata, contenuta nella disposizione che disciplina l\u0026#8217;accesso al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato \u0026#8211; prescrivendo i relativi requisiti, fra i quali l\u0026#8217;et\u0026#224; massima di ventotto anni \u0026#8211; prevede che al concorso siano \u0026#171;altres\u0026#236; ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianit\u0026#224; di effettivo servizio alla data del bando che ind\u0026#236;ce il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di et\u0026#224;\u0026#187;, fissato in ventotto anni dal comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Secondo il rimettente, tale soglia minima di anzianit\u0026#224;, sprovvista di nesso funzionale con le specifiche necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione interessata, comporterebbe un\u0026#8217;irragionevole restrizione dell\u0026#8217;accesso al concorso pubblico per vice ispettore, in violazione degli artt. 3, 51, comma primo, e 97, comma quarto, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa, inoltre, sarebbe incoerente rispetto all\u0026#8217;obiettivo del reclutamento di personale pi\u0026#249; giovane per l\u0026#8217;esercizio di funzioni operative, quali quelle assegnate agli ispettori della Polizia di Stato, con conseguente e ulteriore violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, il requisito dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; minima darebbe luogo a una disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina dell\u0026#8217;accesso al medesimo concorso per il personale proveniente dai ruoli civili del Ministero dell\u0026#8217;interno, nei confronti del quale esso non \u0026#232; previsto, e alla disciplina del concorso per la qualifica di commissario, al quale gli appartenenti alla Polizia di Stato possono accedere senza limiti minimi di anzianit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto il profilo del principio di uguaglianza sostanziale, poich\u0026#233; la previsione del requisito di anzianit\u0026#224; costituirebbe una duplicazione, \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, della disciplina concernente i concorsi interni per la nomina a vice ispettore di Polizia, nei quali, tuttavia, la soglia minima soddisfa l\u0026#8217;esigenza di restringere la platea dei candidati, insussistente nel concorso pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va esaminata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la disposizione censurata si limiterebbe a prevedere una quota di riserva in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato muniti di almeno tre anni di anzianit\u0026#224;, rendendo necessaria un\u0026#8217;espressa opzione in tal senso da parte degli aspiranti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, poich\u0026#233; il ricorrente nel giudizio principale non risulta aver formulato alcuna opzione per l\u0026#8217;accesso alla quota riservata, la sua domanda avrebbe dovuto essere respinta senza necessit\u0026#224; di esame nel merito e, conseguentemente, di applicazione della norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;interpretazione offerta dall\u0026#8217;Avvocatura generale osta, anzitutto, il tenore letterale della norma censurata, secondo cui \u0026#171;[a]l concorso sono altres\u0026#236; ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianit\u0026#224; di effettivo servizio\u0026#187;, la cui portata applicativa appare generale, e non limitata alla quota di riserva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, la partecipazione al concorso dei beneficiari della quota di riserva non \u0026#232; condizionata alla manifestazione di un\u0026#8217;opzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl concorso pubblico si configura, infatti, come un unico procedimento, al quale i beneficiari accedono previa domanda ordinaria; essi partecipano alle prove previste in condizioni di parit\u0026#224; con gli altri concorrenti, e del loro diritto alla riserva si tiene conto al momento della redazione della graduatoria finale dei vincitori, nel quale, se del caso, essi sono preferiti ai concorrenti esterni che hanno ottenuto un punteggio migliore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.P.R. n. 335 del 1982 \u0026#232; stato introdotto nell\u0026#8217;ordinamento del personale di Polizia dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel suo testo originario, esso prevedeva, al comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), che la partecipazione al concorso pubblico da vice ispettore fosse soggetta al limite massimo di et\u0026#224; \u0026#171;stabilit[o] dal regolamento adottato ai sensi dell\u0026#8217;articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127\u0026#187;, a mente del quale \u0026#171;[l]a partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non \u0026#232; soggetta a limiti di et\u0026#224;, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Successivamente, con l\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il Governo \u0026#232; stato delegato, fra l\u0026#8217;altro, al riordino degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia in un\u0026#8217;ottica di razionalizzazione e risparmio, con la possibilit\u0026#224; di modificare anche la disciplina del relativo reclutamento,\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#171;tenendo conto del merito e delle professionalit\u0026#224;\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, numero 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;esercizio di tale delega, con l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, il Governo ha modificato il comma 1 dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, prevedendo direttamente il limite massimo di ventotto anni di et\u0026#224; gi\u0026#224; stabilito dal regolamento adottato \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e; a fronte di tale requisito, \u0026#232; stata poi mantenuta la previsione di una quota di riserva in favore degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianit\u0026#224; di effettivo servizio alla data del bando, senza limite di et\u0026#224;, al fine di valorizzare le pregresse esperienze professionali di questi ultimi, in conformit\u0026#224; alle indicazioni del legislatore delegante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito a tale modifica, infine, \u0026#232; stato adottato, con il citato d.m. n. 103 del 2018, il nuovo regolamento che ha individuato i limiti di et\u0026#224; per la partecipazione ai concorsi pubblici in esame, oggetto di impugnazione nel giudizio principale, che riproduce il testo della norma primaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Dal quadro normativo cos\u0026#236; riassunto emerge, dunque, la previsione di un requisito anagrafico generale fissato dalla fonte primaria con l\u0026#8217;individuazione di un\u0026#8217;et\u0026#224; massima, al quale \u0026#232; possibile derogare al fine di valorizzare l\u0026#8217;eventuale professionalit\u0026#224; acquisita dagli aspiranti, laddove questi ultimi abbiano raggiunto una soglia minima di anzianit\u0026#224; di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Poste tali coordinate, la prima questione risente dell\u0026#8217;erroneo presupposto interpretativo dal quale muove l\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl TAR Lazio sostiene, infatti, che la disposizione censurata avrebbe arbitrariamente introdotto un ulteriore requisito per l\u0026#8217;accesso al concorso pubblico da vice ispettore, con conseguente restrizione della platea dei possibili partecipanti, in violazione del principio del pubblico concorso e del canone di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura \u0026#232; quindi formulata senza tenere in alcuna considerazione il fatto che il requisito che viene in rilievo \u0026#232;, in realt\u0026#224;, soltanto quello anagrafico stabilito in via generale dalla norma primaria, rispetto al quale la soglia di anzianit\u0026#224; si pone unicamente come condizione per l\u0026#8217;operativit\u0026#224; di un\u0026#8217;ipotesi di deroga; l\u0026#8217;effetto pratico della norma censurata rispetto alla platea dei soggetti legittimati a partecipare al concorso \u0026#232;, pertanto, opposto a quello lamentato dal ricorrente, poich\u0026#233; non ne comporta una restrizione, ma un ampliamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le medesime considerazioni assumono rilievo anche nello scrutinio della seconda questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Come si \u0026#232; detto, lo scopo della disposizione censurata \u0026#232; la valorizzazione dell\u0026#8217;esperienza e della professionalit\u0026#224; acquisite da soggetti gi\u0026#224; appartenenti all\u0026#8217;amministrazione della Polizia di Stato, il cui rilievo giustifica una deroga al limite massimo di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, questa Corte ha costantemente affermato che il principio del pubblico concorso, di cui all\u0026#8217;art. 97, quarto comma, Cost., non \u0026#232; di per s\u0026#233; incompatibile, nella logica dell\u0026#8217;agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; osservato, in particolare, che \u0026#171;[l]a valorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo [\u0026#8230;] pu\u0026#242; [\u0026#8230;] incidere sulla determinazione dei requisiti di ammissione al concorso, rimessa all\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore\u0026#187;, e che \u0026#171;il punto di equilibrio fra l\u0026#8217;individuazione dei requisiti ordinari di ammissione al concorso [\u0026#8230;] e la deroga a tale individuazione, finalizzata alla valorizzazione delle pregresse esperienze lavorative, deve essere ricercato nel rispetto del \u0026#8220;limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della p.a.\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 275 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale ultimo riguardo, pertanto, \u0026#232; stato precisato che l\u0026#8217;area delle eccezioni dev\u0026#8217;essere \u0026#171;delimitata in modo rigoroso\u0026#187; e \u0026#171;subordinata all\u0026#8217;accertamento di specifiche necessit\u0026#224; funzionali dell\u0026#8217;amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta\u0026#187; (sentenze n. 310 e n. 189 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 113 del 2017, n. 167 del 2013 e n. 52 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Tali condizioni sussistono nella specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima di esse, infatti, \u0026#232; soddisfatta dal contenimento della riserva a un sesto dei posti messi a concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla seconda, poi, e in senso opposto a quanto affermato dal rimettente, la scelta di valorizzare l\u0026#8217;esperienza professionale acquisita dal personale della Polizia di Stato appare coerente con le funzioni ordinamentali proprie degli appartenenti al ruolo degli ispettori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti ultimi, infatti, in base all\u0026#8217;art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 335 del 1982, \u0026#171;[i]n relazione alla professionalit\u0026#224; e alle attitudini possedute [\u0026#8230;] svolgono compiti di tutela dell\u0026#8217;ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all\u0026#8217;attivit\u0026#224; investigativa\u0026#187; e possono essere assegnatari della \u0026#171;direzione di distaccamenti o di uffici o unit\u0026#224; operative equivalenti, con le connesse responsabilit\u0026#224; per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti\u0026#187;, nonch\u0026#233; di \u0026#171;compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento a tali funzioni, caratterizzate dall\u0026#8217;affidamento di attivit\u0026#224; di direzione e coordinamento, ben si motiva la previsione di condizioni particolari di accesso in favore degli aspiranti che abbiano gi\u0026#224; maturato una significativa esperienza all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;amministrazione di Polizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Anche la terza censura non \u0026#232; fondata in relazione a entrambi i profili nei quali si articola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Nel denunziare una disparit\u0026#224; di trattamento, nell\u0026#8217;accesso al concorso, fra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e il personale dei ruoli civili del Ministero dell\u0026#8217;interno, il rimettente opera una comparazione fra fattispecie non omogenee, in quanto connotate da funzioni fra loro ben distinte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl personale dei ruoli civili svolge infatti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 36, primo comma, numero I), della legge 1\u0026#176; aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell\u0026#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza), \u0026#171;funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale\u0026#187; nonch\u0026#233; \u0026#171;mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie\u0026#187;; si tratta, quindi, di compiti estranei al perimetro delle funzioni di polizia, ci\u0026#242; che esclude ogni possibile rilevanza, in un\u0026#8217;ottica di valorizzazione dell\u0026#8217;esperienza acquisita, dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Quanto, poi, alla denunziata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina dell\u0026#8217;accesso al concorso da vice commissario, il rimettente pone in comparazione una previsione che ha carattere derogatorio e che, peraltro, si riferisce a una regola generale che non dispone alcun requisito di anzianit\u0026#224;, ma unicamente un\u0026#8217;et\u0026#224; massima di trent\u0026#8217;anni, elevata a quaranta per gli aspiranti che gi\u0026#224; appartengono ai ruoli della Polizia di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, questa Corte ha affermato che \u0026#171;non \u0026#232; invocabile la violazione del principio di uguaglianza quando la disposizione di legge [di cui il giudice rimettente chiede l\u0026#8217;estensione] si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non estensibile ad altri casi, pena l\u0026#8217;aggravamento anzich\u0026#233; l\u0026#8217;eliminazione dei difetti di incoerenza\u0026#187; (sentenza n. 98 del 2023 e ordinanza n. 231 del 2009; nello stesso senso, sentenze n. 206 del 2004 e n. 383 del 1992; ordinanze n. 344 del 2008 e n. 178 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le considerazioni esposte conducono a ritenere non fondata anche la quarta censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta acclarato, infatti, che la soglia minima di anzianit\u0026#224; non costituisce un requisito per la partecipazione al concorso pubblico, ma una condizione di deroga al requisito anagrafico, e che la stessa non \u0026#232; irragionevole, in quanto giustificata da specifiche necessit\u0026#224; funzionali dell\u0026#8217;amministrazione, ed \u0026#232; contenuta entro un certo limite, s\u0026#236; da conformarsi al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, risultano soddisfatti i parametri di costituzionalit\u0026#224; della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ulteriori considerazioni del rimettente, volte a sottolineare il fatto che si tratterebbe di previsione pi\u0026#249; acconcia al concorso interno per il medesimo posto da vice ispettore, sfuggono, pertanto, a ogni valutazione di conformit\u0026#224; a Costituzione, attenendo al piano del merito delle scelte del legislatore, non sindacabili in questa sede.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima \u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto Nicola CASSINELLI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 ottobre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Polizia di Stato - Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore - Previsione che fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; minima di servizio di tre anni per la partecipazione a tale concorso - Denunciata disciplina che introduce il requisito dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio, che limita la partecipazione al concorso per vice ispettore della Polizia di Stato senza che tale restrizione sia giustificata da un ragionevole motivo - Prevista imposizione al personale interno della Polizia di Stato di una dilazione temporale per la partecipazione al concorso che favorisce l\u0026#8217;alimentazione del ruolo con personale pi\u0026#249; anziano, in spregio al generale abbassamento dei limiti di et\u0026#224; per i ruoli operativi delle forze di polizia - Irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra il personale interno della Polizia di Stato e quello proveniente dai ruoli civili del Ministero dell\u0026#8217;interno, vista la subordinazione del rispettivo accesso alla qualifica di vice ispettore a requisiti tra loro non omogenei, idonei tendenzialmente a favorire i secondi, consentendo a questi di far ingresso nel ruolo con una minor et\u0026#224; anagrafica - Previsione che delinea un percorso di accesso alla qualifica di vice ispettore tramite concorso pubblico che ricalca, almeno in parte, quello previsto per il concorso interno, nonostante la diversit\u0026#224; che intercorre tra le due tipologie di procedura selettiva.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46953","titoletto":"Eguaglianza (principio di) – In genere – Sua possibile violazione, per la mancata estensione di disposizione di legge derogatoria di una regola desumibile dal sistema normativo, che, se ulteriormente applicata ad altri casi, possa in realtà aggravare i difetti di incoerenza – Esclusione. (Classif. 092001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è invocabile la violazione del principio di uguaglianza quando la disposizione di legge, di cui si richieda l’estensione ad altri casi, si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non sia estensibile, pena l’aggravamento, anziché l’eliminazione, dei difetti di incoerenza. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 98/2023 - mass. 45647; O. 231/2009 - mass. 33608; O. 344/2008; O. 178/2006 - mass. 30371; S. 206/2004 - mass. 28602; S. 383/1992 - mass. 18676\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46954","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46954","titoletto":"Impiego pubblico - Concorso pubblico - Requisiti di accesso - Possibile valorizzazione di pregresse esperienze lavorative, nell\u0027ambito della discrezionalità del legislatore - Condizioni e limiti - Rigoroso equilibrio tra requisiti ordinari di partecipazione e relativa deroga, subordinazione alle necessità funzionali dell\u0027amministrazione e rispetto dei principi di ragionevolezza e buon andamento (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale di disposizione statale che, per il concorso pubblico a vice ispettore della Polizia di Stato, inserisce una deroga al requisito dell\u0027età minima pari a ventotto anni, ammettendo, con riserva di un sesto, gli appartenenti ai ruoli con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio, ove in possesso degli altri requisiti richiesti). (Classif. 131004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio del pubblico concorso di cui all’art. 97, quarto comma, Cost., non è di per sé incompatibile con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione. La relativa valorizzazione è rimessa all’ampia discrezionalità del legislatore, ma deve individuare un punto di equilibrio fra l’individuazione dei requisiti ordinari di ammissione al concorso e la relativa deroga, delimitandone l’area in modo rigoroso e subordinandola a specifiche necessità funzionali dell’amministrazione, nonché a procedure di verifica dell’attività svolta, secondo i principi di ragionevolezza e buon andamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 275/2020 - mass. 43147\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 113/2017 - mass. 40643; S. 310/2011 - mass. 35952; S. 189/2011 - mass. 35699 \u003c/em\u003ee\u003cem\u003e 35701; S. 52/2011 - mass. 35385; S. 167/2013 - mass. 37186\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, sez. prima \u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui prevede che alla partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indìce il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite minimo di età, fissato in ventotto anni dal comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e). La disposizione censurata, rispondendo a necessità funzionali specifiche dell’amministrazione e rientrando in un limite consono, deroga al requisito anagrafico generale in modo ragionevole e conforme al principio di buon andamento: da un lato, produce un effetto pratico opposto a quello denunciato dal rimettente, comportando un ampliamento, e non una restrizione, della platea dei partecipanti; dall’altro lato, oltre a contenere la riserva a un sesto dei posti messi a concorso, valorizza l’esperienza e la professionalità, acquisite da soggetti già appartenenti all’amministrazione della Polizia di Stato, in modo coerente con le funzioni di direzione e coordinamento proprie degli ispettori. Né si ravvisano fattispecie concrete di disparità di trattamento: la comparazione tra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e il personale dei ruoli civili del Ministero dell’interno, innanzi tutto, non è omogenea, in quanto le rispettive funzioni sono ben distinte e, per il personale dei ruoli civili, è da escludere ogni rilevanza dell’anzianità di servizio e la valorizzazione dell’esperienza acquisita, considerato che tale categoria svolge compiti estranei al perimetro delle funzioni di polizia; quella con la disciplina dell’accesso al concorso da vice commissario, poi, si appunta su una deroga operante su una regola generale che non stabilisce alcun requisito di anzianità, ma unicamente un’età massima pari a trent’anni – elevata a quaranta per gli aspiranti che già appartengono ai ruoli della Polizia di Stato. Che la disposizione censurata risulti più acconcia al concorso interno per il medesimo posto da vice ispettore, infine, sfugge a ogni valutazione di conformità a Costituzione, attenendo al piano del merito delle scelte del legislatore, non sindacabili dalla Corte costituzionale).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46953","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"24/04/1982","data_nir":"1982-04-24","numero":"335","articolo":"27","specificazione_articolo":"bis","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1982-04-24;335~art27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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