HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:228
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 2.925439
    "namelookup_time" => 0.000371
    "connect_time" => 0.221337
    "pretransfer_time" => 1.626397
    "size_download" => 48978.0
    "speed_download" => 16742.0
    "starttransfer_time" => 2.566021
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 43602
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 1626224
    "connect_time_us" => 221337
    "namelookup_time_us" => 371
    "pretransfer_time_us" => 1626397
    "starttransfer_time_us" => 2566021
    "total_time_us" => 2925439
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770683354.1721
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:228"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:228 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Tue, 10 Feb 2026 00:29:16 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Tue, 10 Feb 2026 00:29:16 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"228","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"PETITTI","relatore":"PETITTI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"18/10/2022","data_decisione":"19/10/2022","data_deposito":"11/11/2022","pubbl_gazz_uff":"16/11/2022","num_gazz_uff":"46","norme":"Art. 16 septies, c. 2°, lett. g), del decreto-legge 21/10/2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17/12/2021, n. 215.","atti_registro":"ordd. 15, 39, 48, 51, 52, 66 e 67/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 228\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, promossi dal Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, con ordinanza del 1\u0026#176; febbraio 2022, dal Tribunale ordinario di Cosenza, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, con ordinanza del 21 febbraio 2022, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in funzione di giudice dell\u0026#8217;ottemperanza, con tre ordinanze del 28 febbraio 2022 e con due ordinanze del 24 marzo 2022, iscritte rispettivamente ai numeri 15, 39, 48, 51, 52, 66 e 67 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 10, 17, 19, 20 e 24, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Casa di cura Scarnati srl, della ITOP spa Officine Ortopediche e della Vittoria SPE srl, nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica e nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Enzo Paolini per la Casa di cura Scarnati srl, Antonio Borraccino per la ITOP spa Officine Ortopediche e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 1\u0026#176; febbraio 2022, iscritta al n. 15 reg. ord. 2022, il Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, del D.L. n. 34 del 2021, convertito in legge n. 77 del 2021\u0026#187; \u0026#8211; da intendersi tuttavia riferite all\u0026#8217;art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 \u0026#8211; per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone di essere investito di una procedura di espropriazione presso terzi instaurata dalla Medical System spa nei confronti dell\u0026#8217;Azienda sanitaria provinciale di Crotone, gi\u0026#224; rinviata in attesa della definizione del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale promosso da altri giudici in relazione al sopravvenuto art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante \u0026#171;Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, aveva disposto la sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020, termine prorogato al 31 dicembre 2021 dall\u0026#8217;art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonch\u0026#233; in materia di recesso del Regno Unito dall\u0026#8217;Unione europea\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Crotone aggiunge che, avendo questa Corte dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale proroga con la sentenza n. 236 del 2021, esso dovrebbe emanare l\u0026#8217;ordinanza di assegnazione della somma in favore della creditrice procedente, ma di essere a ci\u0026#242; impedito dall\u0026#8217;ulteriore sopravvenienza della norma censurata, la quale ha disposto l\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, questa disposizione violerebbe l\u0026#8217;art. 24 Cost., imponendo ai creditori degli enti del servizio sanitario regionale un sacrificio in termini di effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale non bilanciato da misure di tutela equivalente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 111 Cost., sotto il profilo della \u0026#8220;parit\u0026#224; delle armi\u0026#8221;, essendosi introdotta una fattispecie di ius singulare in favore dell\u0026#8217;esecutato pubblico e in danno dell\u0026#8217;esecutante privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sarebbero lesi i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. (parametro non indicato nel dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione), per la disparit\u0026#224; di trattamento tra analoghe posizioni creditorie, indotta dalla previsione di \u0026#171;un blocco sistematico in un\u0026#8217;unica regione del territorio nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo insiste sulla notevole estensione temporale del blocco, che, a suo avviso, si risolverebbe nella caducazione ex lege del vincolo del pignoramento, peraltro a detrimento di quella medesima tempestivit\u0026#224; del pagamento dei debiti commerciali degli enti sanitari che la norma censurata dichiara di voler garantire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima neppure potrebbe giustificarsi con riferimento all\u0026#8217;emergenza da diffusione del COVID-19, essendo invece testualmente motivata dalla necessit\u0026#224; di favorire il rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, esigenza \u0026#171;non certo improvvisa e ignota\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente evoca la sentenza di questa Corte n. 186 del 2013, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di un\u0026#8217;altra previsione di improcedibilit\u0026#224;, \u0026#171;modello di riferimento utilizzato per l\u0026#8217;art. 117 cit. e anche nel caso di specie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente assume che la norma censurata sia finalizzata ad assicurare \u0026#8211; in attuazione della sentenza n. 168 del 2021 di questa Corte \u0026#8211; un\u0026#8217;ordinata gestione della liquidit\u0026#224; degli enti sanitari della Regione Calabria, e che pertanto, \u0026#171;quale disposizione funzionale a sanare il dissesto finanziario della sanit\u0026#224; calabrese, non [possa] definirsi manchevole di una ponderazione tra l\u0026#8217;interesse alla tutela del credito e quello della tutela della salute, in un\u0026#8217;ottica di dovere di solidariet\u0026#224; sociale che richiede il temporaneo sacrificio di alcuni interessi a beneficio di altri maggiormente esposti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura, la disposizione censurata non verrebbe attinta dalla ratio della citata sentenza n. 236 del 2021, che ha giudicato sproporzionato e irragionevole non il blocco delle esecuzioni in s\u0026#233;, ma \u0026#171;esclusivamente una proroga di lungo corso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Vittoria SPE srl, creditrice dell\u0026#8217;Azienda sanitaria provinciale di Crotone, intervenuta nella procedura espropriativa davanti al Tribunale di Crotone con istanza del 24 marzo 2022, in data quindi successiva all\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ha depositato opinione in qualit\u0026#224; di amicus curiae l\u0026#8217;Associazione Coordinamento Ospedalit\u0026#224; Privata (ACOP), ente rappresentativo di strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione, ammessa con decreto presidenziale dell\u0026#8217;11 luglio 2022, insiste sul carattere elusivo della disposizione censurata, che avrebbe sostanzialmente riproposto il blocco delle esecuzioni oltre la durata giudicata tollerabile da questa Corte con la sentenza n. 236 del 2021, e ci\u0026#242; soltanto nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria e per un tempo abnorme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza del 21 febbraio 2022, iscritta al n. 39 reg. ord. 2022, il Tribunale ordinario di Cosenza, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ha sollevato anch\u0026#8217;esso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremesso di essere investito di numerose procedure espropriative nei confronti dell\u0026#8217;Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, nell\u0026#8217;ambito delle quali gli accertamenti contabili hanno evidenziato ampia capienza dei fondi di tesoreria, il Tribunale di Cosenza fa interamente proprie le censure del Tribunale di Crotone, che trascrive in ordinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate, sulla base di argomenti coincidenti con quelli opposti alla rimessione del Tribunale di Crotone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Casa di cura Scarnati srl, creditrice procedente, invocando l\u0026#8217;accoglimento delle censure in ragione del carattere elusivo della disposizione rispetto alla menzionata sentenza n. 236 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; A questa pronuncia si richiama altres\u0026#236; la ITOP spa Officine Ortopediche, anch\u0026#8217;essa creditrice procedente, costituitasi in giudizio per sollecitare la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale in riferimento, oltre che agli artt. 24 e 111 Cost., anche agli artt. 3 e 32 Cost., attesa l\u0026#8217;irragionevolezza di un blocco esecutivo che indirettamente danneggerebbe, in uno ai fornitori di presidii sanitari, il diritto alla salute dei cittadini calabresi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con tre distinte ordinanze del 28 febbraio 2022, iscritte ai numeri 48, 51 e 52 reg. ord. 2022, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in funzione di giudice dell\u0026#8217;ottemperanza, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della medesima disposizione censurata dagli altri rimettenti, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuale giudice dell\u0026#8217;ottemperanza di titoli definitivi emessi da giudici ordinari nei confronti delle Aziende sanitarie provinciali di Crotone e di Cosenza, il Tribunale rimettente, sulla premessa che la disposizione di blocco si applichi anche ai giudizi di ottemperanza de quibus in ragione della loro natura esecutiva, reputa violato l\u0026#8217;art. 24 Cost., per il diniego di accesso alla tutela giurisdizionale in executivis, non compensato da alcuna misura alternativa, e per l\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; tra debitore pubblico e creditori privati, tra i quali ultimi \u0026#171;possono ben esservi soggetti socialmente o economicamente svantaggiati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del TAR Calabria, la violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost. \u0026#171;si apprezza, trattandosi di giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, anche in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 113 Cost.\u0026#187;, giacch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo assicura sempre la tutela giurisdizionale dei diritti innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, la norma censurata replicherebbe i profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale evidenziati dalle sentenze n. 186 del 2013 e n. 236 del 2021 riguardo alle anteriori disposizioni di paralisi esecutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nei tre giudizi \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRibadito il nesso attuativo tra la norma censurata e la menzionata sentenza n. 168 del 2021, l\u0026#8217;interveniente torna ad assumere la necessit\u0026#224; del blocco delle esecuzioni in funzione di un ordinato risanamento finanziario della sanit\u0026#224; calabrese e l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; alla fattispecie qui in esame della ratio decidendi di cui alla sentenza n. 236 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel giudizio di cui al n. 48 reg. ord. 2022 ha depositato ulteriore opinione di amicus curiae l\u0026#8217;ACOP, per denunciare nuovamente il carattere elusivo della censurata disposizione rispetto alla pi\u0026#249; volte citata sentenza n. 236 del 2021. L\u0026#8217;opinione \u0026#232; stata ammessa con decreto presidenziale dell\u0026#8217;11 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con due ulteriori ordinanze del 24 marzo 2022, iscritte ai numeri 66 e 67 reg. ord. 2022, il TAR Calabria, in funzione di giudice dell\u0026#8217;ottemperanza, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sovrapponibili \u0026#8211; per oggetto, parametri e argomenti \u0026#8211; a quelle gi\u0026#224; prospettate dallo stesso rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Del pari coincidenti sono le ragioni esposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto anche in questi giudizi per mezzo dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, onde tornare a chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRibadita l\u0026#8217;impostazione della propria difesa, l\u0026#8217;Avvocatura richiama la sopravvenuta ordinanza di questa Corte n. 204 del 2022, che a suo avviso conterrebbe \u0026#171;affermazioni assai rilevanti\u0026#187; nel senso della non fondatezza delle questioni odierne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Con tale ordinanza questa Corte ha pronunciato sulle reiterate questioni inerenti l\u0026#8217;art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e relativa proroga, dichiarandole manifestamente inammissibili (quelle identiche ad altre gi\u0026#224; accolte) e manifestamente infondate (quelle identiche ad altre gi\u0026#224; respinte), altres\u0026#236; evidenziando incidentalmente che l\u0026#8217;art. 16-septies del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, ha introdotto una misura del tutto nuova, per ratio, soggetti e tempi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel giudizio di cui al n. 15 reg. ord. 2022 ha depositato memoria la Vittoria SPE srl e in quello di cui al n. 39 reg. ord. 2022 la ITOP spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima insiste sulle doglianze di lesione della tutela giurisdizionale e di alterazione della parit\u0026#224; delle parti, sull\u0026#8217;assunto che il contestato blocco delle azioni esecutive \u0026#171;non \u0026#232; giustificato da esigenze transitorie, non \u0026#232; limitato nel tempo e non \u0026#232; controbilanciato da valide alternative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; I Tribunali ordinari di Crotone (reg. ord. n. 15 del 2022) e di Cosenza (reg. ord. n. 39 del 2022), entrambi in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, hanno sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima disposizione \u0026#232; stata censurata, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., anche dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in funzione di giudice dell\u0026#8217;ottemperanza, con cinque distinte ordinanze (iscritte ai numeri 48, 51, 52, 66 e 67 reg. ord. 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; I rimettenti sono investiti di procedure per espropriazione o ottemperanza instaurate nei confronti delle Aziende sanitarie provinciali di Crotone e di Cosenza da creditori muniti di titoli esecutivi di formazione giudiziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI Tribunali rappresentano di non poter procedere per effetto della norma censurata, avendo questa disposto la paralisi delle azioni esecutive e l\u0026#8217;inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso del Tribunale di Crotone \u0026#8211; e di quello di Cosenza, che ne richiama per intero gli argomenti \u0026#8211;, la disposizione violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, essa lederebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza, per la disparit\u0026#224; di trattamento tra analoghe posizioni creditorie, determinata da \u0026#171;un blocco sistematico in un\u0026#8217;unica regione del territorio nazionale\u0026#187;; lederebbe inoltre il diritto dei creditori alla tutela in executivis, attesa l\u0026#8217;abnorme durata della previsione di improcedibilit\u0026#224; e l\u0026#8217;assenza di misure alternative di soddisfacimento; altererebbe infine la parit\u0026#224; delle parti nel processo, a causa dello ius singulare introdotto a favore dell\u0026#8217;esecutato pubblico e in danno dell\u0026#8217;esecutante privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInsieme all\u0026#8217;art. 24 Cost., il TAR Calabria evoca l\u0026#8217;art. 113 Cost., quale presidio della tutela giurisdizionale dei diritti innanzi agli organi della giustizia amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sostegno delle censure, i giudici a quibus richiamano le sentenze n. 186 del 2013 e n. 236 del 2021, con le quali questa Corte ha dichiarato illegittime, in tutto o in parte, anteriori disposizioni di improcedibilit\u0026#224; esecutiva nei confronti degli enti sanitari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Intervenuto in tutti i giudizi incidentali, il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate, a sua volta richiamando la sentenza n. 168 del 2021 e l\u0026#8217;ordinanza n. 204 del 2022 di questa Corte, in quanto l\u0026#8217;una avrebbe dato causa alla disposizione censurata, in funzione dell\u0026#8217;ordinata attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, e l\u0026#8217;altra ne avrebbe sostanzialmente convalidato la ratio, disattendendo la richiesta di autorimessione avanzata in rapporto ad essa dai creditori procedenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; I giudizi hanno ad oggetto la stessa disposizione e condividono il parametro dell\u0026#8217;art. 24 Cost., sicch\u0026#233; vanno riuniti e decisi con unica sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dall\u0026#8217;Avvocatura vanno disattese: si tratta, invero, di mere clausole di stile, non sostenute da qualsivoglia argomentazione in punto di ammissibilit\u0026#224; delle censure (sentenze n. 181, n. 162 e n. 115 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Prima di entrare nel merito delle questioni, occorre definirne alcuni profili, soggettivi e oggettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nel giudizio di cui al n. 15 reg. ord. 2022, \u0026#232; inammissibile la costituzione della Vittoria SPE srl, poich\u0026#233;, essendo intervenuta nel giudizio principale solo dopo l\u0026#8217;emissione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, allorch\u0026#233; il giudizio medesimo era quindi sospeso, essa non vi ha assunto tempestivamente la qualit\u0026#224; di parte, e non \u0026#232; quindi legittimata a costituirsi nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale (ex plurimis, ordinanza n. 24 del 2015 e relativa ordinanza dibattimentale del 10 febbraio 2015; ordinanza n. 295 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La motivazione dell\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 15 reg. ord. 2022 indirizza univocamente le censure verso l\u0026#8217;art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, ed evoca ripetutamente a parametro l\u0026#8217;art. 3 Cost., insieme agli artt. 24 e 111 Cost., sicch\u0026#233; non ha rilievo che il dispositivo indichi quale norma censurata l\u0026#8217;art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2021 (recte: 2020) e ometta di richiamare il menzionato parametro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, le discrepanze tra la motivazione e il dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione possono essere risolte tramite l\u0026#8217;impiego degli ordinari criteri ermeneutici, quando dalla lettura coordinata delle due parti dell\u0026#8217;atto emerga l\u0026#8217;effettiva volont\u0026#224; del rimettente (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2022 e n. 58 del 2020; ordinanze n. 214 del 2021 e n. 244 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Nel giudizio di cui al n. 39 reg. ord. 2022, la parte costituita ITOP spa ha evocato il parametro dell\u0026#8217;art. 32 Cost., che non pu\u0026#242; essere preso in esame, in quanto ulteriore a quelli indicati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;oggetto del giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, non potendo il thema decidendum essere ampliato ad ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti (ex plurimis, sentenze n. 198 e n. 186 del 2022, n. 239 e n. 147 del 2021, n. 186 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, sono fondate le censure riferite agli artt. 24 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; opportuno premettere l\u0026#8217;analisi dell\u0026#8217;art. 16-septies del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, che, sotto la rubrica \u0026#171;[m]isure di rafforzamento dell\u0026#8217;Agenas e del servizio sanitario della Regione Calabria\u0026#187;, contiene una serie coordinata di disposizioni, all\u0026#8217;interno della quale si trova quella in scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene in particolare rilievo il comma 2, che si apre con un\u0026#8217;enunciazione di ratio: \u0026#171;[i]n ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonch\u0026#233; al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l\u0026#8217;attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria\u0026#187;; seguono le misure di organizzazione e provvista finalizzate al perseguimento di questi obiettivi, distinte nelle lettere da a) a f), sino alla previsione della lettera g), oggetto di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La lettera a) prescrive che l\u0026#8217;Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegni fino al 31 dicembre 2024 a supporto del commissario per l\u0026#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria il personale assunto per effetto dell\u0026#8217;aumento di organico ai sensi del comma 1 dello stesso art. 16-septies.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lettera b) autorizza gli enti sanitari calabresi, \u0026#171;al fine di supportare le funzioni delle unit\u0026#224; operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso\u0026#187;, a reclutare unit\u0026#224; di personale a tempo determinato, \u0026#171;esperte nelle predette procedure\u0026#187;, le quali operano \u0026#171;previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020\u0026#187;, con l\u0026#8217;avvertenza che, \u0026#171;qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lettera c) dispone che fino al 31 dicembre 2024 la Guardia di finanza, nell\u0026#8217;ambito delle proprie funzioni, collabori con le unit\u0026#224; operative degli enti sanitari calabresi \u0026#171;deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer garantire la piena operativit\u0026#224; della gestione accentrata, la lettera d) autorizza la Regione Calabria a reclutare personale a termine e a integrarlo tramite incarichi ad esperti o consulenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe lettere e) e f) recano misure volte a garantire liquidit\u0026#224; alla Regione Calabria, l\u0026#8217;una rinviando la compensazione del saldo di mobilit\u0026#224; extraregionale della Regione medesima per l\u0026#8217;anno 2022 con recupero delle somme in un arco quinquennale decorrente solo dall\u0026#8217;anno 2026; l\u0026#8217;altra autorizzando l\u0026#8217;erogazione di un contributo di solidariet\u0026#224; in favore della Regione stessa pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La disposizione censurata, di cui alla lettera g) del comma 2 dell\u0026#8217;art. 16-septies, \u0026#171;al fine di coadiuvare le attivit\u0026#224; previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidit\u0026#224; necessaria allo svolgimento delle predette attivit\u0026#224; finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali\u0026#187;, stabilisce che, nei confronti degli enti sanitari calabresi, \u0026#171;non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive\u0026#187;; aggiunge che \u0026#171;[i] pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo\u0026#187;; prevede che \u0026#171;[l]e disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine alla durata dell\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; esecutiva, e delle misure che la precedono, il comma 3 dello stesso art. 16-septies precisa che \u0026#171;[i]l comma 2 si applica nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari\u0026#187;, ipotesi nella quale \u0026#171;ogni riferimento al commissario ad acta per l\u0026#8217;attuazione del piano di rientro si intende fatto alla Regione Calabria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;affrontare i gravi problemi dell\u0026#8217;organizzazione sanitaria calabrese, in particolare quello dell\u0026#8217;opacit\u0026#224; contabile che da tempo ne affligge l\u0026#8217;esposizione debitoria, le norme ora illustrate manifestano un disegno articolato e coerente, il quale tuttavia, proprio in ordine al trattamento dei creditori muniti di titolo esecutivo, denuncia un vizio di sproporzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Nella sentenza n. 168 del 2021, cui l\u0026#8217;art. 16-septies, comma 2, del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, dichiara di ottemperare, questa Corte ha registrato la straordinaria lunghezza e difficolt\u0026#224; della gestione commissariale della Regione Calabria, tra le cui cause ha segnalato proprio l\u0026#8217;\u0026#171;inaffidabilit\u0026#224; della intera contabilit\u0026#224; regionale della sanit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi rilievi esposti dalla medesima sentenza nella prospettiva dell\u0026#8217;efficace esercizio del potere sostitutivo, circa la necessit\u0026#224; che la struttura amministrativa di supporto del commissario ad acta per la Regione Calabria si giovi di \u0026#171;personale esterno altamente qualificato fornito direttamente dallo Stato\u0026#187;, in modo da \u0026#171;evitare anche ogni possibile condizionamento ambientale\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 16-septies, comma 2, del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, ha risposto plausibilmente, sia promuovendo l\u0026#8217;impiego del personale dell\u0026#8217;Agenas, sia prevedendo l\u0026#8217;affiancamento della Guardia di finanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSegue linearmente la stessa ratio la disposizione sul reclutamento regionale di unit\u0026#224; esperte nelle procedure di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, atteso che le scorrettezze nella fatturazione rappresentano notoriamente una fonte prolifica di irregolarit\u0026#224; contabili, in grado di inquinare la stessa formazione dei titoli giudiziali per la via monitoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Il legislatore ha dunque individuato un coacervo di misure funzionali alla verifica e alla scrematura delle poste debitorie, tra le quali si annovera anche il meccanismo di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel contempo, ha proceduto a immissioni di liquidit\u0026#224; in favore della gestione sanitaria calabrese, sia rinviando a lungo termine la compensazione del saldo di mobilit\u0026#224; interregionale per l\u0026#8217;anno 2022, sia autorizzando l\u0026#8217;erogazione di un contributo biennale di solidariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La crisi dell\u0026#8217;organizzazione sanitaria della Regione Calabria \u0026#232; di tale eccezionalit\u0026#224; da giustificare in linea di principio una specifica misura provvisoria di improcedibilit\u0026#224; esecutiva e inefficacia dei pignoramenti, non essendo irragionevole, a fronte di una situazione cos\u0026#236; straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo, mentre si svolge il complesso procedimento di circolarizzazione obbligatoria dei crediti e si programmano le operazioni di cassa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa discrezionalit\u0026#224; del legislatore, nello stabilire una misura del genere, non pu\u0026#242; tuttavia trascendere in un\u0026#8217;eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori e in un\u0026#8217;ingiustificata alterazione della parit\u0026#224; delle parti in fase esecutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Questa Corte ha chiarito in pi\u0026#249; occasioni che la garanzia della tutela giurisdizionale assicurata dall\u0026#8217;art. 24 Cost. comprende anche la fase dell\u0026#8217;esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l\u0026#8217;attuazione del provvedimento giudiziale (sentenze n. 140 del 2022, n. 128 del 2021, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna misura legislativa che incida sull\u0026#8217;efficacia dei titoli esecutivi di formazione giudiziale \u0026#232; legittima quindi soltanto se limitata ad un ristretto periodo temporale e compensata da disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli, giacch\u0026#233; altrimenti la misura stessa vulnera l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela in executivis garantita dall\u0026#8217;art. 24 Cost., determinando inoltre uno sbilanciamento tra l\u0026#8217;esecutante privato e l\u0026#8217;esecutato pubblico, in violazione del principio di parit\u0026#224; delle parti di cui all\u0026#8217;art. 111 Cost. (sentenze n. 236 del 2021 e n. 186 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La misura introdotta dall\u0026#8217;art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, \u0026#232; difforme da queste indicazioni, e manca quindi l\u0026#8217;obiettivo di un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.1.\u0026#8211; In primo luogo, non \u0026#232; giustificata l\u0026#8217;equiparazione, agli effetti dell\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224;, fra i titoli esecutivi aventi ad oggetto crediti commerciali e quelli aventi ad oggetto crediti di natura diversa, in particolare diritti di risarcimento dei danneggiati da fatto illecito e diritti retributivi dei prestatori di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso legislatore mostra di voler finalizzare la ricostruzione contabile unicamente ai corrispettivi delle forniture di beni e servizi, oggetto di fatturazione, come si evince dal riferimento della circolarizzazione obbligatoria ai \u0026#171;fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020\u0026#187; e dall\u0026#8217;impegno di risorse esperte nelle procedure di \u0026#171;controllo, liquidazione e pagamento delle fatture\u0026#187; (art. 16-septies, comma 2, lettera b, del d.l. n. 146 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.2.\u0026#8211; Anche per i crediti di natura commerciale, la durata del blocco esecutivo non pu\u0026#242; essere protratta per un intero quadriennio, senza che ne risulti violato il canone di proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto complesse, le operazioni di riscontro devono essere svolte in un lasso di tempo pi\u0026#249; breve, anche mediante un adeguato impiego di risorse umane, materiali e finanziarie, che lo Stato deve garantire alla struttura commissariale (sentenza n. 168 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, oltre a rappresentare un\u0026#8217;anomalia rispetto ai precedenti normativi \u0026#8211; nei quali la durata della misura di improcedibilit\u0026#224;, al netto delle proroghe, \u0026#232; sempre stata di un anno o inferiore all\u0026#8217;anno \u0026#8211;, il congelamento di tutti i pagamenti per quattro anni pu\u0026#242; porre il fornitore, specie se non occasionale, in una situazione di grave illiquidit\u0026#224;, fino ad esporlo al rischio di esclusione dal mercato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl difetto di proporzionalit\u0026#224; ora rilevato emerge viepi\u0026#249; alla luce della previsione di cui all\u0026#8217;art. 16-septies, comma 3 del d.l. n. 146 del 2021 (non censurata in questa sede), secondo la quale il blocco esecutivo \u0026#232; destinato a persistere pure nel caso in cui la sanit\u0026#224; calabrese esca dal regime commissariale \u0026#171;in considerazione dei risultati raggiunti\u0026#187;, previsione che si traduce nell\u0026#8217;ingiustificata ultrattivit\u0026#224; di una misura eccezionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.3.\u0026#8211; La liquidit\u0026#224; generata in favore della Regione Calabria, sia tramite il rinvio della compensazione del saldo di mobilit\u0026#224;, sia in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;erogazione del contributo di solidariet\u0026#224;, non reca alcun vincolo di destinazione, neppure pro quota, a beneficio dei creditori muniti di titolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, non \u0026#232; contemplata una procedura di saldo, basata su criteri oggettivi, rispettosi della par condicio creditorum, in rapporto all\u0026#8217;esito progressivo degli accertamenti contabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;omissione di riconoscibili percorsi di tutela alternativa finisce per subordinare il pagamento dei fornitori a determinazioni amministrative non verificabili, con il rischio di situazioni apparentemente paradossali, come nel caso in cui resti sospeso il pagamento di un credito assistito da titolo esecutivo non pi\u0026#249; contestabile con i mezzi ordinari di impugnazione e sia viceversa soddisfatto un credito per il quale il titolo esecutivo sia ancora sub iudice, o manchi del tutto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Deve essere quindi dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., assorbite le censure di cui agli artt. 3 e 113 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, valuter\u0026#224; il legislatore l\u0026#8217;introduzione di una misura temporanea di improcedibilit\u0026#224; delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all\u0026#8217;eccezionalit\u0026#224; dei presupposti, osservando tuttavia i sopra enunciati limiti, circa la platea dei creditori interessati, l\u0026#8217;obiettivit\u0026#224; delle procedure e la durata della misura, e tenendo altres\u0026#236; conto degli effetti medio tempore prodottisi.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibile la costituzione di Vittoria SPE srl nel giudizio iscritto al n. 15 reg. ord. 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u002711 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Esecuzione forzata - Sanit\u0026#224; pubblica - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria - Inefficacia dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio Sanitario effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021 - Applicazione fino al 31 dicembre 2025.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45143","titoletto":"Esecuzione forzata - In genere - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive o in ottemperanza nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025 - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, anche in executivis, e del principio di parità delle parti - Illegittimità costituzionale. (Classif. 097001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. l\u0027art. 16-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, comma 2, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), del d.l. n. 146 del 2021, come conv., il quale stabilisce che, fino al 31 dicembre 2025, nei confronti degli enti sanitari calabresi non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive e che i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione non producono effetti dalla suddetta data. La disposizione censurata dai Tribunali di Crotone e di Cosenza e dal TAR per la Calabria, pur affrontando i gravi problemi dell\u0027organizzazione sanitaria calabrese con un disegno articolato e coerente, denuncia un vizio di sproporzione proprio in ordine al trattamento dei creditori muniti di titolo esecutivo. Se, infatti, la crisi dell\u0027organizzazione sanitaria della Regione Calabria è di tale eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti - non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo -, la discrezionalità del legislatore non può tuttavia trascendere in un\u0027eccessiva compressione del diritto di azione e in un\u0027ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva, mancando l\u0027obiettivo di un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco, stante l\u0027applicazione della garanzia della tutela giurisdizionale assicurata dall\u0027art. 24 Cost. anche la fase dell\u0027esecuzione forzata. Nell\u0027esercizio della sua discrezionalità, valuterà il legislatore l\u0027introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all\u0027eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia i sopra enunciati limiti, circa la platea dei creditori interessati, l\u0027obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e prodottisi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 140/2022 - mass. 44836; S. 236/2021 - mass. 44374; S. 168/2021 - mass. 44193; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 186/2013 - mass. 37215; S. 321/1998 - mass. 24090\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/10/2021","data_nir":"2021-10-21","numero":"146","articolo":"16","specificazione_articolo":"septies","comma":"2","specificazione_comma":"lett. g)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-10-21;146~art16"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/12/2021","data_nir":"2021-12-17","numero":"215","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42997","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 228/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1387","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42567","autore":"Gentilini A.","titolo":"La sanità calabrese tra Corte costituzionale, legislatore statale e il convitato di pietra","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2611","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]