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P. e Francesca Romana Arciuli, quest\u0026#8217;ultima nella qualit\u0026#224; di curatrice speciale del minore D. C., con ordinanza del 17 gennaio 2025, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di Francesca Romana Arciuli nella qualit\u0026#224; di curatrice speciale del minore D. C., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 22 ottobre 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocata Francesca Romana Arciuli nella qualit\u0026#224; di curatrice speciale del minore D. C., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 gennaio 2025 (reg. ord. n. 69 del 2025), il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in coordinamento con l\u0026#8217;art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione in casi particolari, di sostituire il cognome dell\u0026#8217;adottato minore d\u0026#8217;et\u0026#224; con quello dell\u0026#8217;adottante, derogando alla previsione che impone di anteporre il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce che, in data 12 aprile 2024, G. P. ha proposto istanza di adozione in casi particolari, ai sensi dell\u0026#8217;art. 44, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 184 del 1983, nei confronti del minore D. C., figlio di S. R. \u0026#8211; moglie del ricorrente \u0026#8211; e di S. C., decaduto dalla responsabilit\u0026#224; genitoriale nei confronti del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, Tribunale per i minorenni di Bari rammenta che D. C. \u0026#232; nato nel 2019 e che, a causa del persistente disinteresse del padre biologico nei suoi confronti, il Tribunale ordinario di Trani, in data 17 novembre 2021, ha pronunciato l\u0026#8217;affidamento esclusivo del minore alla madre. Di seguito, in data 16 settembre 2022, la madre ha contratto matrimonio con G. P., adottante nel giudizio principale. Infine, in data 22 novembre 2023, il Tribunale per i minorenni di Bari ha emesso una pronuncia ablativa della responsabilit\u0026#224; genitoriale nei confronti del padre biologico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;udienza del 18 settembre 2024, il ricorrente ha confermato l\u0026#8217;istanza di adozione, con il consenso della moglie, ed entrambi i coniugi hanno chiesto che il bambino possa assumere il solo cognome P.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che, pur non avendo il minore raggiunto l\u0026#8217;et\u0026#224; richiesta per l\u0026#8217;ascolto, si \u0026#232; svolto \u0026#171;un breve colloquio con i giudici onorari\u0026#187;, nel corso del quale il minore avrebbe affermato di chiamarsi \u0026#171;D. P.\u0026#187;. Alla successiva udienza del 12 novembre 2024 il padre biologico, bench\u0026#233; ritualmente convocato, non \u0026#232; comparso e la coppia ha ribadito la richiesta congiunta di far assumere all\u0026#8217;adottando il solo cognome dell\u0026#8217;adottante, \u0026#171;essendosi il padre biologico [\u0026#8230;] sempre disinteressato del minore\u0026#187;. Hanno chiesto, inoltre, che siano poste questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, al fine di \u0026#171;superare\u0026#187; la \u0026#171;rigida formulazione dell\u0026#8217;art. 299 c.c. nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;adozione in casi particolari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente d\u0026#224; atto del parere favorevole all\u0026#8217;adozione espresso dal pubblico ministero e precisa di aver nominato Francesca Arciuli curatrice speciale del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Tribunale per i minorenni di Bari solleva, dunque, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale e argomenta la loro rilevanza, evidenziando di dover applicare l\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., cui fa rinvio l\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983 in materia di adozione in casi particolari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNello specifico, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che la norma censurata impedisce la sostituzione del cognome dell\u0026#8217;adottato con quello dell\u0026#8217;adottante \u0026#8211; come, viceversa, auspicato dal ricorrente e dalla madre del minore adottando \u0026#8211; ed esclude che i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale si possano superare in via interpretativa, stante la formulazione letterale dell\u0026#8217;art. 299 cod. civ., che non lascerebbe spazio a una possibile \u0026#171;sostituzione del cognome originario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA conferma della non percorribilit\u0026#224; di un itinerario ermeneutico capace di sanare il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e richiama la sentenza n. 135 del 2023 di questa Corte, che ha accolto le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate sull\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ. al fine di consentire l\u0026#8217;aggiunta, anzich\u0026#233; l\u0026#8217;anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;, intervenendo con pronuncia additiva in un\u0026#8217;ipotesi \u0026#171;meno radicale di quella in esame in cui si chiede la sostituzione del cognome\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il rimettente osserva come, ai fini del cambio del cognome, non \u0026#171;possa essere satisfattiva la possibilit\u0026#224; di ricorrere alla procedura amministrativa di cui al DPR 396/2000, che \u0026#232; un rimedio succedaneo e non assimilabile al regime primario dell\u0026#8217;adozione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Passando a motivare la non manifesta infondatezza, il Tribunale per i minorenni di Bari procede, anzitutto, a esaminare l\u0026#8217;evoluzione della giurisprudenza costituzionale, nel suo tutelare, attraverso l\u0026#8217;art. 2 Cost., il diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale e con esso il diritto al nome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In particolare, il rimettente si sofferma sulle sentenze n. 131 del 2022, n. 286 del 2016, n. 268 del 2002, n. 120 del 2001 e n. 297 del 1996, sottolineando come tali pronunce muovano dal presupposto che il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il fulcro dell\u0026#8217;identit\u0026#224; giuridica e sociale dell\u0026#8217;individuo e lo collega alla formazione sociale che lo accoglie. In quanto tale, il cognome dovrebbe \u0026#171;radicarsi nell\u0026#8217;identit\u0026#224; familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicostruite le fonti normative e giurisprudenziali in materia di diritto al nome e all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, il rimettente aggiunge la considerazione secondo cui \u0026#171;l\u0026#8217;evoluzione normativa e il diritto vivente\u0026#187; darebbero sempre pi\u0026#249; \u0026#171;rilievo alla volont\u0026#224; di soggetti minori\u0026#187; (evoca in proposito gli artt. 145, 244, 250, 252, 264, 273, 284, 336-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003e363, 774 e 1389 cod. civ.; l\u0026#8217;art. 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e5 del codice di procedura civile; gli artt. 4, 10 e 25 della legge n. 184 del 1983; nonch\u0026#233;, genericamente, la legge 1\u0026#176; dicembre 1970, n. 898, recante \u0026#171;Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio\u0026#187;, e l\u0026#8217;art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall\u0026#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tale complesso di richiami, e rifacendosi anche alla giurisprudenza della Corte di cassazione, il rimettente inferisce che \u0026#171;i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione esclusiva del suo interesse, che \u0026#232; essenzialmente quello di evitare un danno alla sua identit\u0026#224; personale, intesa anche come proiezione della sua personalit\u0026#224; sociale (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 12670 del 2009)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e passa, di seguito, a esaminare altre vicende che, come nell\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;adozione in casi particolari, prospettano la \u0026#171;possibilit\u0026#224; per il figlio di acquisire un secondo cognome\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal fine, si sofferma, anzitutto, sull\u0026#8217;art. 262 cod. civ. che, nelle fattispecie del riconoscimento o dell\u0026#8217;accertamento giudiziale del vincolo di filiazione successivi all\u0026#8217;attribuzione del cognome materno o all\u0026#8217;assegnazione del cognome da parte dell\u0026#8217;ufficiale dello stato civile, rimette al figlio maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; la scelta sull\u0026#8217;aggiunta, sull\u0026#8217;anteposizione o sulla sostituzione del precedente cognome. Ove, invece, il figlio sia minore d\u0026#8217;et\u0026#224;, il medesimo articolo affida al giudice la relativa decisione, previo ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni o che sia capace di discernimento, se di et\u0026#224; inferiore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;altra disciplina che il rimettente esamina \u0026#232; proprio quella dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ. nella sua applicazione all\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, rispetto alla quale indugia nel sottolineare come la sentenza di questa Corte n. 135 del 2023 abbia reso flessibile la disciplina, consentendo, in alternativa alla anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato, l\u0026#8217;aggiunta del primo al secondo, se adottante e adottando, nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione, si sono espressi a favore di tale effetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003edimostra di essere consapevole che questa Corte, con la sentenza n. 268 del 2002, ha rigettato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non dissimili da quelle oggetto dell\u0026#8217;odierno giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNondimeno, ritiene che l\u0026#8217;evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale debba condurre ad approdi differenti rispetto all\u0026#8217;esito cui era pervenuto il precedente del 2002. A giudizio del rimettente, \u0026#171;non consentire [\u0026#8230;] di accogliere la volont\u0026#224; del minore capace di discernimento, dell\u0026#8217;adottante o del rappresentante legale, di ottenere, in deroga all\u0026#8217;art. 299 primo comma c.c., di posporre o di sostituire il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello originario, viol[erebbe] il diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del minore\u0026#187;. In particolare, il giudice a \u003cem\u003equo\u003c/em\u003e ritiene che la rigidit\u0026#224; della norma censurata non consentirebbe di tenere in considerazione la \u0026#171;variet\u0026#224; delle situazioni concrete in cui si va formando la personalit\u0026#224; del minore, rispetto alle quali va adeguata in modo conforme l\u0026#8217;attribuzione del cognome, come fondamentale segno distintivo della personalit\u0026#224;, anche alla luce della diversit\u0026#224; delle ipotesi in cui si declina l\u0026#8217;adozione in casi particolari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa necessit\u0026#224; di poter approdare a una valutazione in concreto del miglior interesse del minore troverebbe, inoltre, rispondenza nella giurisprudenza di questa Corte, in particolare nella sentenza n. 183 del 2023, nonch\u0026#233; in ulteriori pronunce (in particolare, le sentenze n. 33 e n. 32 del 2021), delle quali riporta ampi stralci, specie nelle parti in cui richiamano la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl superiore interesse del minore varrebbe a distinguere la fattispecie normativa qui considerata dalla situazione dell\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, nella quale \u0026#8211; ad avviso del rimettente \u0026#8211; sarebbe \u0026#171;pi\u0026#249; pregnante l\u0026#8217;interesse pubblico alla certezza dell\u0026#8217;attribuzione del cognome, da bilanciarsi con il bene primario dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale\u0026#187;, il che giustificherebbe la decisione di questa Corte di limitare la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ. alla sola inversione dell\u0026#8217;ordine dei cognomi, senza prevedere la possibilit\u0026#224; della sostituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViceversa, con riferimento al minore, entrerebbe nel bilanciamento il suo preminente interesse, \u0026#171;sicch\u0026#233; massima dovrebbe essere la discrezionalit\u0026#224; consentita nell\u0026#8217;individuazione del cognome per lui pi\u0026#249; confacente, s\u0026#236; da estenderla anche alla possibilit\u0026#224; della sostituzione del cognome originario, ove ci\u0026#242; sia ritenuto dal giudice conforme all\u0026#8217;interesse del minore da valutarsi in concreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Cos\u0026#236; argomentata la violazione dell\u0026#8217;art. 2 Cost., il rimettente aggiunge di ravvisare un contrasto anche con l\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., in quanto la norma impedirebbe un \u0026#171;pieno sviluppo della personalit\u0026#224; del minore con l\u0026#8217;uso di un cognome che identifichi la sua appartenenza familiare o adottiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Inoltre, sempre in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003edenuncia una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a due \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In primo luogo, secondo il rimettente, l\u0026#8217;adottato minore d\u0026#8217;et\u0026#224; sarebbe trattato in modo deteriore rispetto al minore riconosciuto in via successiva dal padre o destinatario di riconoscimento o di accertamento giudiziale della filiazione dopo l\u0026#8217;attribuzione del cognome da parte dell\u0026#8217;ufficiale di stato civile: in questi casi, infatti, l\u0026#8217;art. 262 cod. civ. offre al giudice un\u0026#8217;ampia gamma di possibilit\u0026#224;, comprendenti anche la sostituzione del cognome originario con il nuovo cognome o l\u0026#8217;aggiunta di quest\u0026#8217;ultimo al primo, oltre alla sua anteposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; In secondo luogo, ravvisa una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento anche nel raffronto con la situazione normativa applicabile all\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, come determinatasi a seguito della gi\u0026#224; citata sentenza di questa Corte n. 135 del 2023, che ha attenuato la rigidit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 299 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, infine, esclude che l\u0026#8217;accoglimento della questione possa determinare una surrettizia assimilazione dell\u0026#8217;adozione in casi particolari all\u0026#8217;adozione cosiddetta piena, fermo restando che la sentenza di questa Corte n. 79 del 2022 avrebbe, comunque, gi\u0026#224; attenuato i confini tra i due istituti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il Tribunale rimettente ravvisa, di seguito, una violazione anche dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama, anzitutto, la giurisprudenza della Corte EDU, l\u0026#224; dove ha ricondotto il diritto al nome all\u0026#8217;alveo della tutela offerta dall\u0026#8217;art. 8 CEDU (terza sezione, sentenza 26 ottobre 2021, Leon Madrid contro Spagna e seconda sezione, sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia) e ha sottolineato l\u0026#8217;esigenza di \u0026#171;compiere una delicata opera di bilanciamento tra l\u0026#8217;interesse pubblicistico alla certezza delle regole in materia di attribuzione dei cognomi e la salvaguardia del diritto al nome come principale elemento di individualizzazione di una persona nella societ\u0026#224;\u0026#187; (seconda sezione, sentenza 7 febbraio 2023, Jacquinet e Embarek Ben Mohamed contro Belgio). Di seguito, passa a sottolineare il rilievo che sempre la giurisprudenza convenzionale assegna al preminente interesse del minore (grande camera, sentenza 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk contro Svizzera), entro la cornice normativa dell\u0026#8217;art. 8 CEDU (seconda sezione, sentenza 25 settembre 2012, Godelli contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente conclude che \u0026#171;la previsione normativa dell\u0026#8217;art. 299 primo comma del codice civile, [nel] preclude[re] la possibilit\u0026#224; di ottenere con la sentenza di adozione in casi particolari la sostituzione del cognome del padre biologico, estraneo alla vita del minore e in cui lo stesso non si riconosce, con il cognome dell\u0026#8217;adottante, che il minore identifica come figura paterna, configur[erebbe] una lesione della vita privata e familiare e si po[rrebbe] in contrasto con il \u0026#8220;\u003cem\u003ebest \u003c/em\u003e\u003cem\u003einterest\u003c/em\u003e\u0026#8221; del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Con atto depositato il 30 aprile 2025, si \u0026#232; costituita in giudizio l\u0026#8217;avvocata Francesca Romana Arciuli, nella qualit\u0026#224; di curatrice speciale dell\u0026#8217;adottando, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Relativamente alla violazione dell\u0026#8217;art. 2 Cost., anche la difesa della parte ha ripercorso l\u0026#8217;evoluzione della giurisprudenza costituzionale che ha indotto a riconoscere nel cognome, unitamente al prenome, una componente essenziale dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNello specifico, la difesa della parte afferma che il minore si identificherebbe pienamente con il cognome dell\u0026#8217;adottante, che rappresenta l\u0026#8217;unico nucleo familiare in cui vive e si riconosce. Secondo la curatrice speciale, l\u0026#8217;imposizione del doppio cognome (con quello dell\u0026#8217;adottante anteposto a quello originario) non risponderebbe al superiore interesse del minore, ma rischierebbe di pregiudicarne lo sviluppo psicofisico e la costruzione dell\u0026#8217;identit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; La norma censurata \u0026#8211; a detta della parte \u0026#8211; violerebbe altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 3 Cost., introducendo una disparit\u0026#224; di trattamento tra i minori adottati con l\u0026#8217;adozione piena (che assumono solo il cognome dell\u0026#8217;adottante) e i minori adottati con quella in casi particolari (che devono anteporre il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello originario). Questa disparit\u0026#224; non sarebbe giustificata, soprattutto quando il minore sia privo \u0026#8211; come nel caso da cui origina il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; di alcun legame affettivo o relazionale con il genitore biologico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Infine, la curatrice speciale ritiene che la norma censurata v\u0026#236;oli il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall\u0026#8217;art. 8 CEDU, alla cui osservanza il legislatore \u0026#232; chiamato dall\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza della Corte EDU avrebbe incluso il diritto al nome tra gli aspetti tutelati dall\u0026#8217;art. 8 CEDU, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;imposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante anteposto a quello originario potrebbe generare discriminazioni all\u0026#8217;interno del nucleo familiare, in quanto il minore potrebbe sentirsi diverso rispetto agli altri componenti della famiglia. Ci\u0026#242; potrebbe avvenire qualora nascessero figli dall\u0026#8217;unione tra la madre e l\u0026#8217;adottante, il che evidenzierebbe la diversit\u0026#224; di cognome tra fratelli e sorelle.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa della parte, rinunciare alla conservazione del cognome del padre biologico non confliggerebbe con alcuno dei limiti posti dall\u0026#8217;art. 8 CEDU che ammette l\u0026#8217;ingerenza di autorit\u0026#224; pubbliche, ove essa si traduca in una misura che, \u0026#171;in una societ\u0026#224; democratica, \u0026#232; necessaria [\u0026#8230;] alla protezione dei diritti e delle libert\u0026#224; altrui\u0026#187; (la memoria di costituzione riporta, sul punto, un ampio stralcio della sentenza n. 33 del 2025 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Con atto depositato il 13 maggio 2025, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.1.\u0026#8211; In rito, la difesa dello Stato ritiene che il rimettente abbia richiesto a questa Corte un intervento creativo che eccede i poteri del giudice costituzionale. Le questioni sollevate, ove accolte, si risolverebbero in un intervento manipolativo additivo che sarebbe ammesso soltanto in presenza di un\u0026#8217;unica soluzione costituzionalmente obbligata (sono citate la sentenza n. 87 del 2013 e le ordinanze n. 176 e n. 156 del 2013) o quando, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, il legislatore abbia travalicato il canone della ragionevolezza: nel caso di specie non ci si troverebbe in alcuna delle due condizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene che tutte le questioni sollevate debbano essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.1.\u0026#8211; La difesa statale sostiene che il legislatore abbia operato una scelta ponderata e non arbitraria, rispettosa della personalit\u0026#224; del minore, proprio nel mantenere il cognome originario e nel prevedere l\u0026#8217;aggiunta di quello dell\u0026#8217;adottante. Tale scelta, lungi dal ledere l\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del minore di cui all\u0026#8217;art. 2 Cost., sarebbe funzionale a preservare i legami con la famiglia di origine, che nell\u0026#8217;adozione in casi particolari non vengono recisi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;adozione piena, che presuppone lo stato di abbandono, comporterebbe la rottura totale di ogni legame con la famiglia biologica; al contrario, l\u0026#8217;adozione in casi particolari mira a costruire nuovi legami senza cancellare quelli esistenti. In simile contesto, il mantenimento del cognome originario rappresenterebbe un segno di continuit\u0026#224; e di rispetto per la storia personale del minore (vengono evocate la sentenza di questa Corte n. 79 del 2022 e Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanze 13 luglio 2022, n. 22179 e 5 aprile 2022, n. 10989).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato richiama, peraltro, la sentenza n. 268 del 2002 di questa Corte (della quale si riportano ampi stralci), che avrebbe gi\u0026#224; affrontato questioni analoghe, affermando che il cognome \u0026#232; parte essenziale della personalit\u0026#224; e che la scelta legislativa di mantenerlo, pur aggiungendo quello dell\u0026#8217;adottante, \u0026#232; conforme all\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEliminare il cognome originario significherebbe cancellare un tratto fondamentale dell\u0026#8217;identit\u0026#224; del minore, con il rischio di interrompere legami sociali e familiari significativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora sul fronte della lesione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato rammenta la giurisprudenza di questa Corte con riguardo all\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., in materia di adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea, in particolare, come tale norma, se da un lato \u0026#232; stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non consente di aggiungere, anzich\u0026#233; di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, ove entrambi, nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione, si siano espressi a favore di tale effetto (sentenza n. 135 del 2023), da un altro lato, ha visto viceversa rigettare analoghe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, concernenti la medesima disposizione nella parte in cui non consente \u0026#171;di sostituire, anzich\u0026#233; di aggiungere o di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore di et\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 53 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.2.\u0026#8211; Ancora, nel merito, la difesa erariale \u0026#232; dell\u0026#8217;avviso che la disciplina censurata non determini una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, per lesione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto difetterebbe l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; tra le situazioni poste a raffronto (sono citate le sentenze n. 34 del 2025, n. 212 e n. 171 del 2024 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura, \u0026#171;proprio dal confronto tra un istituto concepito intorno al minorenne e un altro plasmato in funzione del maggiorenne emerge[rebbe] l\u0026#8217;evidente disomogeneit\u0026#224; tra le due fattispecie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, e analogamente, non potrebbe \u0026#171;dedursi alcuna sperequazione tra l\u0026#8217;ipotesi oggetto del giudizio di rinvio, in cui il ricorrente non ha alcun legame biologico con il minore, e quella, del tutto disomogenea, del minore che sia riconosciuto in via successiva dal padre biologico, rispetto al quale il giudice pu\u0026#242; optare per la sostituzione o l\u0026#8217;anteposizione del cognome paterno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.3.\u0026#8211; Infine, la difesa dello Stato sostiene la non fondatezza anche delle questioni che evocano la violazione dei diritti convenzionali, per il tramite dei vincoli di cui all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, mentre la Corte EDU sarebbe chiamata a decidere sul singolo caso, con una tutela parcellizzata dei diritti coinvolti, questa Corte sarebbe chiamata, invece, a operare una valutazione sistemica, tenendo conto dell\u0026#8217;equilibrio tra i diversi principi costituzionali implicati (sono richiamate le sentenze n. 149 e n. 54 del 2022, n. 25 del 2019 e n. 264 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn simile quadro, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato evidenzia come il principio del \u003cem\u003ebest \u003c/em\u003e\u003cem\u003einterest\u003c/em\u003e\u003cem\u003e of the \u003c/em\u003e\u003cem\u003echild\u003c/em\u003e, pur essendo centrale nella giurisprudenza sovranazionale, non imporrebbe la facolt\u0026#224; di sostituire il cognome originario dell\u0026#8217;adottando con quello dell\u0026#8217;adottante. Al contrario, la normativa italiana, nel prevedere l\u0026#8217;anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante, tenderebbe proprio a bilanciare il nuovo legame familiare con la conservazione della storia personale del minore, evitando una cancellazione identitaria che potrebbe risultare lesiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; In data 26 settembre 2025, la parte ha depositato memoria integrativa, replicando alle argomentazioni dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte non sarebbe inammissibile, perch\u0026#233; sarebbe v\u0026#242;lto ad armonizzare la normativa con i principi costituzionali e convenzionali, tutelando il superiore interesse del minore, anche in virt\u0026#249; dello scenario normativo vigente almeno a partire dalla riforma della filiazione introdotta nel biennio 2012-2013.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa curatrice speciale ritiene, inoltre, che gli argomenti spesi dalla difesa dello Stato per sostenere la non fondatezza delle questioni siano privi di pregio. Richiama, invece, i tratti della giurisprudenza costituzionale pi\u0026#249; recente proprio al fine di evidenziare il progressivo avvicinamento tra le diverse tipologie adottive, in nome della tutela del superiore interesse del minore e della protezione della sua identit\u0026#224; personale (in particolare, la difesa della parte richiama le sentenze n. 53 del 2025, n. 183 e n. 135 del 2023 e n. 79 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la curatrice speciale menziona la circostanza di fatto che ha visto gli organi scolastici assumere la decisione di chiamare tutti i compagni di classe del minore utilizzando il solo prenome, in attesa del giudizio di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 gennaio 2025 (reg. ord. n. 69 del 2025), il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983, in coordinamento con l\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione in casi particolari, di sostituire il cognome dell\u0026#8217;adottato minore d\u0026#8217;et\u0026#224; con quello dell\u0026#8217;adottante, derogando alla previsione che impone di anteporre il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice minorile ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con l\u0026#8217;art. 2 Cost., l\u0026#224; dove impedisce la sostituzione del cognome dell\u0026#8217;adottando minore d\u0026#8217;et\u0026#224; con quello dell\u0026#8217;adottante, cos\u0026#236; inibendo \u0026#171;la valutazione in concreto del preminente interesse del minore alla tutela dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale\u0026#187;. Auspica, dunque, la possibilit\u0026#224; che venga consentito al giudice, ove ci\u0026#242; risulti pi\u0026#249; confacente all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del minore e al suo preminente interesse, sostituire il cognome originario dell\u0026#8217;adottando con quello dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer ragioni analoghe, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ravvisa una violazione anche dell\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; sostiene che la disciplina censurata ostacoli lo sviluppo della personalit\u0026#224; del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi seguito, il rimettente lamenta la lesione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, rispetto a due \u003cem\u003eterti\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, evoca l\u0026#8217;art. 262, quarto comma, cod. civ. il quale, nel regolare l\u0026#8217;attribuzione del cognome al figlio minore d\u0026#8217;et\u0026#224; per effetto del riconoscimento o dell\u0026#8217;accertamento giudiziale della filiazione successivi all\u0026#8217;attribuzione del cognome materno o all\u0026#8217;assegnazione del cognome da parte dell\u0026#8217;ufficiale di stato civile, prevede la possibile anteposizione o aggiunta o sostituzione di un cognome all\u0026#8217;altro e affida la decisione al giudice, \u0026#171;previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di et\u0026#224; inferiore ove capace di discernimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un altro verso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e segnala una disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina applicabile all\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, per la quale, in virt\u0026#249; della sentenza n. 135 del 2023, sarebbe disponibile un ventaglio di scelte pi\u0026#249; ampio della mera anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottando, essendo ammessa l\u0026#8217;aggiunta del primo cognome al secondo, se vi \u0026#232; il consenso di entrambi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, secondo il Tribunale per i minorenni di Bari la norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, in quanto la sua rigida disciplina comporterebbe una indebita ingerenza nella vita privata e familiare, specie in riferimento alla tutela del miglior interesse del minore e alla protezione della sua identit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, poich\u0026#233; l\u0026#8217;intervento additivo richiesto a questa Corte sarebbe v\u0026#242;lto a ottenere una pronuncia manipolativa in assenza di un\u0026#8217;unica soluzione costituzionalmente obbligata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente indica il contenuto nonch\u0026#233; il verso delle censure e, traendo ispirazione da elementi gi\u0026#224; presenti nel sistema, specifica che la rimozione del \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e sarebbe possibile consentendo al giudice di valutare in concreto, nell\u0026#8217;ambito del procedimento di adozione, se la sostituzione del cognome dell\u0026#8217;adottando con quello dell\u0026#8217;adottante risponda al preminente interesse del minore, rispettandone l\u0026#8217;identit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza \u0026#232; dunque coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale che delimita i propri interventi manipolativi reputando che sia necessario, ma al contempo sufficiente, rinvenire nel \u0026#171;sistema nel suo complesso [\u0026#8230;] \u0026#8220;precisi punti di riferimento\u0026#8221; e soluzioni \u0026#8220;gi\u0026#224; esistenti\u0026#8221; (sentenza n. 236 del 2016) [\u0026#8230;] immuni da vizi di illegittimit\u0026#224;, ancorch\u0026#233; non \u0026#8220;costituzionalmente obbligat[i]\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 222 del 2018 e, di recente, sentenza n. 146 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto vale tanto pi\u0026#249; ove si consideri che lo stesso \u0026#171;\u0026#8220;[\u0026#8230;] \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente\u0026#8221;, ma non vincola questa Corte, che, \u0026#8220;ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata\u0026#8221;\u0026#187; (sentenze n. 146 e n. 53 del 2025, nonch\u0026#233; n. 46 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 2 Cost. \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983, nel regolare l\u0026#8217;attribuzione del cognome per effetto dell\u0026#8217;adozione in casi particolari, opera un rinvio all\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., dettato in materia di adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, in base al quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;adottato assume il cognome dell\u0026#8217;adottante e lo antepone al proprio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ravvisa in tale disciplina un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 2 Cost., nella parte in cui impedisce al giudice di sostituire il cognome dell\u0026#8217;adottando con quello dell\u0026#8217;adottante, qualora ci\u0026#242; corrisponda all\u0026#8217;effettiva identit\u0026#224; del minore e risponda al suo preminente interesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In via preliminare, occorre evidenziare che la disciplina censurata interseca sia il complesso tema dei rapporti fra l\u0026#8217;attribuzione del cognome e il diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale sia la relazione tra l\u0026#8217;adozione in casi particolari e le regole dettate per l\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, cui l\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983 opera un rimando.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Quanto al primo profilo, giova sottolineare che il cognome, da un lato, tende a rispecchiare l\u0026#8217;identit\u0026#224; familiare e a riflettere gli eventi che vi incidono; da un altro lato, unendosi al prenome, finisce esso stesso per assorbire nel tempo l\u0026#8217;identit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl cognome, attribuito alla nascita con l\u0026#8217;acquisizione dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003efiliationis\u003c/em\u003e, collega \u0026#171;l\u0026#8217;individuo alla formazione sociale che lo accoglie\u0026#187; (sentenza n. 131 del 2022) e pu\u0026#242; mutare in conseguenza, anzitutto, di un successivo riconoscimento o accertamento giudiziale della filiazione, nel qual caso si apre un\u0026#8217;ampia gamma di possibilit\u0026#224; che spazia dall\u0026#8217;anteposizione, all\u0026#8217;aggiunta, alla sostituzione nel nuovo cognome al precedente (art. 262, commi secondo e quarto, cod. civ.). Viceversa, in presenza dell\u0026#8217;\u003cem\u003eadoptio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplena\u003c/em\u003e, che presuppone l\u0026#8217;accertato stato di abbandono del minore, il cognome dell\u0026#8217;adottato viene sempre sostituito con quello degli adottanti (art. 27, primo comma, della legge n. 184 del 1983). Infine, al verificarsi sia dell\u0026#8217;adozione in casi particolari (art. 55 della legge n. 184 del 1983, in raccordo con l\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ.) sia dell\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; (art. 299, primo comma, cod. civ.), opera l\u0026#8217;anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottando (salvo quanto risulta dalla sentenza di questa Corte n. 135 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunga che, una volta consolidatasi la \u0026#171;funzione identificativa e identitaria\u0026#187; della persona intorno al nome, composto dal prenome e dal cognome (sentenze n. 53 del 2025 e, in senso analogo, n. 131 del 2022), quest\u0026#8217;ultimo \u0026#8211; anche quando non sia correlato allo \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003efiliationis\u003c/em\u003e poich\u0026#233; attribuito alla nascita dall\u0026#8217;ufficiale di stato civile \u0026#8211; diviene potenzialmente resistente (sentenze n. 120 del 2001, n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994, e art. 262, comma terzo, cod. civ.) o pi\u0026#249; resistente (sentenza n. 135 del 2023) agli eventi che nel corso della vita incidono sullo \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003efiliationis\u003c/em\u003e o che, comunque, tendono a modificare il cognome stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; A fronte di tale complesso intreccio di esigenze, occorre segnalare che la rigida previsione dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ. ha gi\u0026#224; suscitato in passato censure che hanno riguardato tanto la sua applicazione all\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; quanto il suo riferirsi all\u0026#8217;adozione in casi particolari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.\u0026#8211; Con la sentenza n. 135 del 2023, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente al giudice \u0026#8211; con la sentenza che fa luogo all\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; \u0026#8211; \u0026#171;di aggiungere, anzich\u0026#233; di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rigidit\u0026#224; della norma censurata \u0026#232; stata ritenuta inidonea a riflettere la variet\u0026#224; di funzioni cui oramai assolve l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; (sentenza n. 5 del 2024). Inoltre, la deroga \u0026#232; apparsa necessaria a bilanciare le esigenze proprie dell\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, cui \u0026#232; connaturale la trasmissione del cognome dell\u0026#8217;adottante, con l\u0026#8217;eventuale forte radicamento \u0026#8211; a livello lavorativo, sociale e familiare \u0026#8211; dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale dell\u0026#8217;adottando nel suo stesso cognome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.2.\u0026#8211; Oltre a valutare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299 cod. civ. in relazione alla citata deroga, questa Corte \u0026#232; stata chiamata, in ulteriori giudizi, a pronunciarsi anche sulla mancata previsione della possibilit\u0026#224; di sostituire il cognome dell\u0026#8217;adottando con quello dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 268 del 2002 \u0026#8211; concernente l\u0026#8217;adozione in casi particolari e, dunque, il rinvio effettuato dall\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983 all\u0026#8217;art. 299 cod. civ. \u0026#8211; questa Corte ha escluso la lesione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale dell\u0026#8217;adottando, sul duplice presupposto che i legami giuridici del minore con la famiglia d\u0026#8217;origine non vengono legalmente recisi e che di fatto il minore potrebbe aver \u0026#171;instaurato e manten[uto] legami significativi (sentenza n. 27 del 1991, cit.)\u0026#187; con \u0026#171;l\u0026#8217;altro genitore biologico e/o con i di lui parenti\u0026#187;. Nondimeno, in quella medesima pronuncia, questa Corte ha riconosciuto che il peculiare istituto dell\u0026#8217;adozione in casi particolari abbraccia molteplici e diverse situazioni suscettibili di veder applicate \u0026#171;soluzioni differenziate per i diversi casi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; di recente, la sentenza n. 53 del 2025 ha parimenti escluso la fondatezza di analoga questione, ma si \u0026#232; pronunciata solo sull\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 299 cod. civ. all\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, focalizzando gli argomenti proprio sulle specificit\u0026#224; di tale istituto. Anzitutto, \u0026#232; apparsa non irragionevole la scelta legislativa di preservare un cognome \u0026#171;che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della [\u0026#8230;] identit\u0026#224; personale\u0026#187; dell\u0026#8217;adottando. Inoltre, \u0026#232; emersa l\u0026#8217;esigenza di prevenire il rischio che quest\u0026#8217;ultimo possa subire \u0026#171;condizionamenti da parte dell\u0026#8217;adottante\u0026#187;, rinunciando al proprio cognome in ragione dei \u0026#171;benefici che l\u0026#8217;adozione civile apporta all\u0026#8217;adottato sul piano successorio\u0026#187;. Infine, \u0026#232; stato evidenziato come l\u0026#8217;eventuale interesse del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; a cancellare \u0026#171;il cognome che attesta la propria origine naturale\u0026#187; \u0026#8211; interesse che potrebbe sussistere \u0026#171;nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta\u0026#187; \u0026#8211; \u0026#171;\u0026#232; tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, [sicch\u0026#233;] pu\u0026#242; trovare tutela in altre previsioni dell\u0026#8217;ordinamento [quale] l\u0026#8217;art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Tanto premesso, questa Corte ritiene, da un lato, che le ragioni della non fondatezza, che compongono l\u0026#8217;argomentazione della sentenza n. 53 del 2025, non si possano estendere all\u0026#8217;adozione in casi particolari \u0026#8211; la cui disciplina viene in considerazione nell\u0026#8217;odierna questione \u0026#8211; e, da un altro lato, che l\u0026#8217;evoluzione dell\u0026#8217;ordinamento giuridico giustifichi, nel solco della giurisprudenza costituzionale, una rimeditazione del giudizio espresso con la sentenza n. 268 del 2002 (si vedano, da ultimo, quanto ai presupposti che rendono possibile un ripensamento\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e le sentenze n. 24 del 2025 e n. 203 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, se coloro che sono tenuti a esprimere i consensi e gli assensi all\u0026#8217;adozione, in base agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, sono favorevoli alla sostituzione del cognome dell\u0026#8217;adottando con quello dell\u0026#8217;adottante e se il giudice accerta che ci\u0026#242; risponde al preminente interesse del minore, in quanto riflette la sua effettiva identit\u0026#224;, la norma che impedisce tale sostituzione \u0026#232; lesiva dell\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTre sono le ragioni che depongono per la fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima si rinviene nella notevole variet\u0026#224; di fattispecie ascritte all\u0026#8217;adozione in casi particolari e nell\u0026#8217;esigenza primaria di privilegiare l\u0026#8217;interesse del minore, anche alla luce del rilievo che ha acquisito nella giurisprudenza costituzionale, nelle fonti internazionali e nella stessa legislazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali\u0026#187; e decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante \u0026#171;Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda si lega proprio alla minore et\u0026#224; dell\u0026#8217;adottando, che rende pi\u0026#249; flebile il rilievo identitario del cognome originariamente attribuitogli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa terza, infine, si identifica nell\u0026#8217;esigenza di rendere possibile l\u0026#8217;eventuale sostituzione del cognome dell\u0026#8217;adottando con quello dell\u0026#8217;adottante, nel contesto del procedimento giurisdizionale di adozione in casi particolari dei minori, in quanto itinerario preferibile (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 8.3.) rispetto alla soluzione residuale del procedimento amministrativo, di cui all\u0026#8217;art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione in casi particolari abbraccia una complessa variet\u0026#224; di fattispecie \u0026#8211; previste dall\u0026#8217;art. 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983 \u0026#8211; con riguardo alle quali si possono prospettare situazioni molto differenti, quanto al rapporto tra il cognome dell\u0026#8217;adottante e quello dell\u0026#8217;adottando.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.1.\u0026#8211; In particolare, se a quest\u0026#8217;ultimo \u0026#232; stato attribuito il cognome del genitore biologico, che mantiene la responsabilit\u0026#224; genitoriale, e il minore viene adottato o dal coniuge del genitore biologico (art. 44, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge n. 184 del 1983) o dal genitore intenzionale (art. 44, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, della legge n. 184 del 1983), non sembra emergere un possibile interesse del minore alla sostituzione del proprio cognome. Parimenti, tale esigenza non sembra ordinariamente configurarsi quando il minore orfano \u0026#232; adottato nell\u0026#8217;ambito della sua stessa famiglia (da un parente entro il sesto grado o da chi ha tenuto con il bambino un rapporto stabile e duraturo, ex art. 44, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge n. 184 del 1983), salvo che, ad esempio, ricorra il caso \u0026#8211; gi\u0026#224; contemplato dal legislatore al di fuori dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione \u0026#8211; del minore che porta il cognome del genitore che ha ucciso l\u0026#8217;altro genitore. Al riguardo, posto che in tale ipotesi il minore ha diritto alla sostituzione del cognome attraverso la procedura amministrativa (art. 13 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante \u0026#171;Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici\u0026#187;), non vi \u0026#232; ragione per impedire che il medesimo effetto consegua gi\u0026#224; all\u0026#8217;eventuale procedura adottiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.2.\u0026#8211; Diverse sono, invero, le situazioni nelle quali si trovano: l\u0026#8217;adottando cui \u0026#232; stato attribuito il cognome del genitore che \u0026#232; decaduto dalla responsabilit\u0026#224; genitoriale o che \u0026#232; favorevole all\u0026#8217;adozione e alla sostituzione del proprio cognome (art. 44, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, in coordinamento con l\u0026#8217;art. 46 della legge n. 184 del 1983); oppure il minore orfano e affetto da \u0026#171;durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali\u0026#187; (art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante \u0026#171;Legge-quadro per l\u0026#8217;assistenza, l\u0026#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate\u0026#187;, cui l\u0026#8217;art. 44, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, della legge n. 184 del 1983 fa rinvio), che viene adottato, in quanto nessun componente della famiglia d\u0026#8217;origine, di cui porta il cognome, \u0026#232; disposto a prendersene cura; o ancora il minore che viene adottato in quanto \u0026#8211; bench\u0026#233; abbandonato \u0026#8211; si constati l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di fatto dell\u0026#8217;affidamento preadottivo (art. 44, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, della legge n. 184 del 1983).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tali ipotesi, non basta constatare che l\u0026#8217;adozione in casi particolari non recide il legame giuridico con la famiglia d\u0026#8217;origine per ritenere che sia rispettata l\u0026#8217;identit\u0026#224; del minore applicando la regola generale dell\u0026#8217;art. 299 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, ove il giudice sia sollecitato alla sostituzione del cognome da parte di chi esprime i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, deve poter verificare se il cognome originario del minore rispecchi in effetti la sua identit\u0026#224; o se realizzi, invece, il suo preminente interesse la sostituzione di tale cognome con quello dell\u0026#8217;adottante o degli adottanti; in tal caso, deve poter disporre la sostituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVari sono gli indici dai quali il giudice potrebbe inferire l\u0026#8217;esigenza di una tale sostituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePossono rilevare, anzitutto, il totale disinteresse e l\u0026#8217;assenza di rapporti tra il minore e la famiglia d\u0026#8217;origine, a fronte di rapporti gi\u0026#224; instaurati da tempo con il genitore adottante nell\u0026#8217;ambito della famiglia ricomposta o con la famiglia adottiva, che sia stata in precedenza affidataria del minore. Parimenti, potrebbero essere valutate anche ulteriori circostanze aggiuntive, quale, per ipotesi, la sussistenza (o anche la possibilit\u0026#224; che possano nascere) fratelli o sorelle che gi\u0026#224; hanno (o potrebbero assumere) il cognome dell\u0026#8217;adottante o degli adottanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Chiaramente, non si deve trascurare che fra le variabili di cui deve tenere conto il giudice per accertare l\u0026#8217;interesse del minore vi \u0026#232; anche quella dell\u0026#8217;et\u0026#224; dell\u0026#8217;adottando, poich\u0026#233; essa incide sul possibile autonomo rilievo identitario del suo originario cognome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto pi\u0026#249; il bambino \u0026#232; in tenera et\u0026#224;, tanto pi\u0026#249; il processo di formazione della sua identit\u0026#224; personale intorno all\u0026#8217;originario cognome risulta tenue e, dunque, pu\u0026#242; far ritenere preminente, in circostanze come quelle sopra evidenziate, l\u0026#8217;esigenza di attribuire esclusivo rilievo alla nuova identit\u0026#224; che sorge con il vincolo adottivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViceversa, anche in assenza di legami effettivi con la famiglia d\u0026#8217;origine, potrebbe risultare prevalente, nel caso dei cosiddetti \u003cem\u003egrands\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emineurs\u003c/em\u003e, il processo di consolidamento dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale intorno all\u0026#8217;originario cognome dell\u0026#8217;adottando, s\u0026#236; da indurre il giudice a escludere che risponda al suo interesse la sostituzione del cognome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, si tratta di accogliere la prospettiva del \u003cem\u003ebest \u003c/em\u003e\u003cem\u003einterest\u003c/em\u003e\u003cem\u003e of the \u003c/em\u003e\u003cem\u003echild\u003c/em\u003e, inteso quale sintesi verbale dell\u0026#8217;esigenza di operare i bilanciamenti di interessi, nell\u0026#8217;ambito di discipline giusfamiliari concernenti il minore, tenendo conto che la loro finalit\u0026#224; primaria si rinviene proprio nella protezione del minore stesso (art. 2 Cost. in raccordo con la stessa legislazione ordinaria, sopra evocata, e con molteplici fonti internazionali: art. 8 CEDU; Convenzione europea sull\u0026#8217;adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L\u0026#8217;Aja il 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAbbracciando il punto di vista del minore emerge allora, da un lato, come l\u0026#8217;eventuale sostituzione del suo cognome non recida i legami con i componenti della famiglia d\u0026#8217;origine, sicch\u0026#233; a essi non \u0026#232; certo inibito \u0026#8211; anche ove fossero stati assenti in precedenza \u0026#8211; avere rapporti con il minore stesso. Da un altro lato, tale mancata recisione dei legami originari non pu\u0026#242; impedire al giudice di verificare, guardando al passato e alle prospettive future del bambino, quale sia il suo preminente interesse, sostituendo il cognome dell\u0026#8217;adottando con quello dell\u0026#8217;adottante (o degli adottanti), se quest\u0026#8217;ultimo rispecchia l\u0026#8217;effettiva identit\u0026#224; del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, questa stessa Corte ha riconosciuto che, una volta che si faccia luogo all\u0026#8217;adozione in casi particolari, la personalit\u0026#224; del minore si svolger\u0026#224; nell\u0026#8217;ambito del nuovo nucleo familiare, che si tratti di una famiglia ricomposta o di una nuova famiglia, tant\u0026#8217;\u0026#232; che ha attribuito rilevanza giuridica anche ai legami parentali che sorgono dal vincolo di adozione in casi particolari (sentenza n. 79 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Da ultimo, la terza ragione che rende necessario permettere nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;adozione in casi particolari la possibile sostituzione del cognome dell\u0026#8217;adottando con quella dell\u0026#8217;adottante deriva dalle maggiori tutele che offre tale procedura rispetto a quella amministrativa, di cui all\u0026#8217;art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come modificato dal d.P.R. n. 54 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione prevede, al comma 1, che \u0026#171;chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perch\u0026#233; ridicolo o vergognoso o perch\u0026#233; rivela l\u0026#8217;origine naturale [\u0026#8230;] deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione \u0026#232; situato l\u0026#8217;ufficio dello stato civile dove si trova l\u0026#8217;atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l\u0026#8217;istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta\u0026#187;. Tale procedura, che la modifica introdotta con il d.P.R. n. 54 del 2012 ha reso pi\u0026#249; agevolmente esperibile, grazie all\u0026#8217;aggiunta dell\u0026#8217;espressione \u0026#171;anche perch\u0026#233;\u0026#187;, pu\u0026#242; essere invero attivata, come di recente precisato dalla Corte di cassazione (sezione prima civile, ordinanza 30 marzo 2025, n. 8369), su richiesta dei genitori esercenti la responsabilit\u0026#224; genitoriale nell\u0026#8217;interesse del figlio e, dunque, anche su richiesta dei genitori di cui uno o entrambi abbiano adottato, ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983, il minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, mentre nel caso della persona maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; la richiamata procedura amministrativa pu\u0026#242; essere sufficiente a garantire l\u0026#8217;interesse al cambio del cognome dell\u0026#8217;adottato con quello dell\u0026#8217;adottante, in quanto viene in rilievo un interesse del maggiorenne, che \u0026#232; coinvolto in via \u0026#171;esclusiva [in quanto] persona, che quel cognome ha portato\u0026#187; (sentenza n. 53 del 2025), non altrettanto pu\u0026#242; dirsi nel caso dell\u0026#8217;adottato minore d\u0026#8217;et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale ipotesi, il ricorso alla procedura amministrativa deve ritenersi un rimedio residuale rispetto alla possibilit\u0026#224; di sostituire il cognome dell\u0026#8217;adottato con quello dell\u0026#8217;adottante nell\u0026#8217;ambito della procedura di adozione, che consente di vagliare i vari interessi implicati nella pienezza del contraddittorio e dinanzi a un\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria specializzata nel garantire il preminente interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; In definitiva, questa Corte reputa lesiva dell\u0026#8217;identit\u0026#224; del minore una regola, come quella censurata, che stabilisce il vincolo assoluto all\u0026#8217;anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottando, impedendo al giudice di disporre la sostituzione del cognome di quest\u0026#8217;ultimo con quello dell\u0026#8217;adottante, a fronte dei consensi e assensi, di cui gli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, favorevoli a tale effetto e dell\u0026#8217;accertamento che esso risponda all\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; La citata facolt\u0026#224; derogatoria si aggiunge, dunque, a quella gi\u0026#224; resa esercitabile dalla sentenza n. 135 del 2023, che ha inciso sul testo dell\u0026#8217;art. 299 cod. civ., consentendo, in deroga all\u0026#8217;anteposizione, l\u0026#8217;aggiunta del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottando, se nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione entrambi si sono espressi a favore di tale effetto. Chiaramente, nell\u0026#8217;adattamento di tale norma al contesto dell\u0026#8217;adozione in casi particolari, occorre che i consensi e gli assensi favorevoli all\u0026#8217;effetto siano quelli degli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 e che, all\u0026#8217;esito di un accertamento giudiziale particolarmente attento, l\u0026#8217;aggiunta del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottando, in luogo dell\u0026#8217;anteposizione, risponda all\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Per le ragioni esposte, \u0026#232; costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente all\u0026#8217;adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d\u0026#8217;et\u0026#224;, il solo cognome dell\u0026#8217;adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all\u0026#8217;art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all\u0026#8217;adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d\u0026#8217;et\u0026#224;, il solo cognome dell\u0026#8217;adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Nome - Adozione e affidamento - Adozione di minori in casi particolari (nella specie: adozione del figlio del coniuge) - Cognome dell\u0026#8217;adottato - Anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante rispetto a quello dell\u0026#8217;adottato - Preclusione della possibilit\u0026#224; di consentire, con la sentenza di adozione in casi particolari, la sostituzione del cognome originario del minore con il cognome dell\u0026#8217;adottante (nel caso di specie: il padre biologico \u0026#232; stato dichiarato decaduto dalla responsabilit\u0026#224; genitoriale) - Contrasto con il diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale e al nome - Violazione del principio del superiore interesse del minore alla tutela dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale e della sua vita privata e familiare - Irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento del minore rispetto al caso in cui il minore sia riconosciuto in via successiva dal padre e al caso dell\u0026#8217;adozione del maggiorenne - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali in relazione alla lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, affermato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU).","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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