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B. e Centro procreazione assistita Demetra srl, con ordinanza del 4 settembre 2024, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eUfficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di E. B., Centro procreazione assistita Demetra srl, S. R. e Associazione Luca Coscioni per la libert\u0026#224; di ricerca scientifica APS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 marzo 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e le avvocate Filomena Gallo, Maria Elisa D\u0026#8217;Amico, Benedetta Maria Cosetta Liberali e Paola Angela Stringa per E. B. e per le altre parti costituite, Ilaria Dello Ioio e Cinzia Ammirati per Centro procreazione assistita Demetra srl, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocata dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 settembre 2024, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, nonch\u0026#233; agli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui prevede che possano accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita \u0026#171;coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi\u0026#187;, e non anche donne singole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che E. B. aveva inviato al Centro procreazione assistita Demetra srl una richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita, che il Centro le aveva negato, in ragione del divieto previsto dalla legge n. 40 del 2004 per le persone singole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di tale diniego, la ricorrente ha proposto ricorso cautelare \u003cem\u003eante\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecausam\u003c/em\u003e al Tribunale di Firenze, chiedendo in via principale di non applicare l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004, per contrasto con gli artt. 8 e 14 CEDU, e, pertanto, di ordinare al Centro di accogliere la richiesta di accesso alla tecnica di fecondazione assistita di tipo eterologo e di avviare la procedura medica a carico del Servizio sanitario regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, ha chiesto di sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo articolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel procedimento sono intervenute \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadiuvandum\u003c/em\u003e S. R., che ha riferito di trovarsi nella medesima situazione di fatto della ricorrente, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;Associazione Luca Coscioni per la libert\u0026#224; di ricerca scientifica APS, che ha affermato di aver promosso numerose azioni giudiziarie in materia di procreazione medicalmente assistita, al fine di superare il divieto di accesso alle tecniche da parte delle persone singole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEntrambi gli interventi sono stati dichiarati ammissibili nel giudizio \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il rimettente, dopo aver chiarito che dal contenuto precettivo dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004 si evince un divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le persone singole, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della richiamata norma, nella parte in cui prevede detta esclusione, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonch\u0026#233; agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze ha reputato le questioni rilevanti, in quanto l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004 troverebbe applicazione al caso di specie e, solo ove le questioni fossero dichiarate fondate, sarebbe possibile l\u0026#8217;accoglimento del ricorso cautelare che ha introdotto il giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Di seguito, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e ha argomentato la non manifesta infondatezza delle censure sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Anzitutto, l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004 determinerebbe, secondo il rimettente, un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e agli artt. 2 e 13 Cost., in quanto sacrificherebbe irragionevolmente il diritto incoercibile della persona di scegliere di costituire una famiglia anche con figli non genetici, comportando una violazione della libert\u0026#224; di autodeterminazione con riferimento alle scelte procreative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Inoltre, sempre ad avviso del Tribunale di Firenze, la norma censurata lederebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra coppie e persone singole, bench\u0026#233; nel nostro ordinamento sia ammessa e tutelata la famiglia monogenitoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn aggiunta, il divieto comporterebbe una discriminazione fondata sulle risorse economiche delle aspiranti madri, in quanto l\u0026#8217;accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sarebbe consentito solo alle donne che siano in grado di sostenere i costi necessari per avvalersi di tali procedure all\u0026#8217;estero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e ravvisa un contrasto anche con l\u0026#8217;art. 32 Cost., l\u0026#224; dove il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per la donna singola precluderebbe a quest\u0026#8217;ultima \u0026#171;la prospettiva di divenire madre, considerando anche il fattore temporale legato alla sua fertilit\u0026#224; (vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 161/2023)\u0026#187;, il che andrebbe a riverberarsi negativamente sulla salute della stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.4.\u0026#8211; Infine, il citato art. 5 violerebbe l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonch\u0026#233; agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE, posto che il divieto ivi previsto \u0026#171;confligge[rebbe] con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con il diritto all\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica e psichica in quanto non rispett[erebbe] la libert\u0026#224; di autodeterminazione e di scelta in ordine alla propria sfera privata con particolare riguardo al diritto di ciascuno alla costituzione del proprio modello di famiglia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 12 novembre 2024, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili e comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In via preliminare, la difesa statale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, in quanto la pronuncia richiesta sarebbe manipolativa e implicherebbe scelte affidate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore. Inoltre, il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e sarebbe v\u0026#242;lto a ottenere una sentenza additiva al di fuori dei casi previsti dalla giurisprudenza costituzionale, che ammetterebbe quel tipo di pronuncia solo in presenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto la non fondatezza delle censure, ritenendo che l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004 sia coerente con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eperseguita dal legislatore, ravvisabile nella \u0026#171;finalit\u0026#224;, evocata espressamente all\u0026#8217;articolo 1, di \u0026#8220;favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilit\u0026#224; o dalla infertilit\u0026#224; umana\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; In particolare, non sussisterebbe una violazione degli artt. 2 e 13 Cost., in quanto la mera aspirazione a diventare madre non potrebbe assurgere a diritto fondamentale della persona, n\u0026#233; la Costituzione imporrebbe un modello familiare inscindibilmente correlato alla presenza di figli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe che l\u0026#8217;accesso alla genitorialit\u0026#224; mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita non potrebbe che essere rimesso alla valutazione del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale ha anche sottolineato come nel bilanciamento degli interessi abbia un rilievo non secondario quello del nascituro alla certezza della propria discendenza bigenitoriale, con quanto ne consegue sotto il profilo dell\u0026#8217;assunzione delle responsabilit\u0026#224; genitoriali. Il legislatore avrebbe definito un paradigma familiare non eccedente il margine di discrezionalit\u0026#224; in questa materia (a tal proposito, viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 221 del 2019). Una \u0026#171;famiglia \u003cem\u003ead\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einstar\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003enaturae\u003c/em\u003e\u0026#187;\u003cem\u003e \u003c/em\u003erappresenterebbe, \u0026#171;in linea di principio, il \u0026#8220;luogo\u0026#8221; pi\u0026#249; idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato\u0026#187;. Di conseguenza, la scelta legislativa \u0026#171;non [potrebbe] essere considerata, a sua volta, di per s\u0026#233; arbitraria o irrazionale\u0026#187;, ma al contrario tradurrebbe sul piano normativo la volont\u0026#224; collettiva, realizzando un bilanciamento tra diritti fondamentali in conflitto, che l\u0026#8217;Avvocatura generale reputa non irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; Parimenti, non sarebbe leso l\u0026#8217;art. 3 Cost., non essendo assimilabili \u0026#8211; secondo la difesa statale \u0026#8211; la situazione della coppia cui sia stata diagnosticata una sterilit\u0026#224; o infertilit\u0026#224; assoluta e irreversibile, derivante, dunque, \u0026#171;da fattori patologici\u0026#187;, e quella della persona singola, la cui impossibilit\u0026#224; a procreare avrebbe \u0026#171;carattere fisiologico\u0026#187;. \u0026#171;Soltanto la prima delle due situazioni ricad[rebbe] nell\u0026#8217;ambito applicativo della legge, che ha come dichiarato scopo quello di \u0026#8220;favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilit\u0026#224; o dalla infertilit\u0026#224; umana\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato esclude, di seguito, anche un contrasto con l\u0026#8217;art. 32 Cost., poich\u0026#233; la tutela della salute non potrebbe essere estesa fino a tradursi nel necessario appagamento di qualsiasi aspirazione soggettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.4.\u0026#8211; Infine, la difesa statale contesta che si determini un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., posto che la Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo avrebbe riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento in materia. In particolare, nella sentenza della grande camera 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria, avrebbe ritenuto il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legislazione austriaca non incompatibile con l\u0026#8217;art. 8 CEDU, sul presupposto che tale disciplina avrebbe preso in considerazione \u0026#171;l\u0026#8217;interesse del nascituro, la cui tutela comporta anche la necessit\u0026#224; di acquisire la certezza della propria discendenza bi-genitoriale, con ogni connessa proiezione anche sul crinale della completezza delle relazioni affettive e familiari e della assunzione delle responsabilit\u0026#224; connesse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel giudizio dinanzi a questa Corte si \u0026#232; costituita E. B., parte del giudizio \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, con atto depositato l\u0026#8217;11 novembre 2024, che ha condiviso e sviluppato le argomentazioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La ricorrente ha evidenziato come il censurato art. 5, negando alla donna singola di creare un proprio nucleo familiare, si porrebbe in contrasto con la pi\u0026#249; recente giurisprudenza di questa Corte, che avrebbe ridisegnato l\u0026#8217;impianto normativo della legge n. 40 del 2004. Inoltre, risulterebbe avulsa dalla realt\u0026#224; sociale di migliaia di famiglie italiane di tipo monoparentale, la cui attitudine a crescere e a educare figli sarebbe stata affermata dalla sentenza n. 230 del 2020. Tale pronuncia avrebbe riconosciuto che i principi costituzionali non impedirebbero scelte diverse da quelle operate dal legislatore, \u0026#171;non potendosi escludere la \u0026#8220;capacit\u0026#224; della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in et\u0026#224; avanzata di svolgere validamente anch\u0026#8217;esse, all\u0026#8217;occorrenza, le funzioni genitoriali\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre questa Corte, con la sentenza n. 161 del 2023, avrebbe, inoltre, consentito alla donna, ormai rimasta sola, di accedere all\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione, precedentemente formato, bench\u0026#233; il bambino sia destinato a nascere in un contesto familiare conflittuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalle richiamate premesse conseguirebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto in alcuni casi sarebbe permesso alla donna singola di creare un nucleo familiare monoparentale, se \u0026#171;precedentemente legata da una relazione e da un vincolo (di convivenza o di matrimonio) [\u0026#8230;], mentre alla donna che non abbia questo precedente legame questa medesima facolt\u0026#224; v[errebbe] negata in radice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La ricorrente ha, inoltre, sostenuto che l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004 si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto costringerebbe la donna singola ad andare all\u0026#8217;estero, in quei Paesi nei quali sia loro consentito di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Ci\u0026#242; determinerebbe sia una grave discriminazione, correlata a fattori economici, sia una violazione del diritto alla salute, poich\u0026#233; costringerebbe la donna a sottoporsi all\u0026#8217;estero a \u0026#171;un percorso medico-sanitario che [sarebbe] erogabile da parte del servizio sanitario nazionale\u0026#187;, magari recandosi \u0026#171;in paesi dove non sono garantiti adeguati e sufficienti standard di sicurezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Quanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, la difesa di E. B. afferma che il divieto oggetto di censura determinerebbe il mancato rispetto della vita privata della donna, nonch\u0026#233; una sua discriminazione, posto che non solo \u0026#171;la famiglia monogenitoriale \u0026#232; ormai un\u0026#8217;entit\u0026#224; riconosciuta come giuridicamente rilevante e quindi meritevole di tutela, ma [oltretutto] l\u0026#8217;accesso alla fecondazione eterologa da parte di donna singola \u0026#232; ormai riconosciuto in diversi ordinamenti nazionali conseguendone la sua rilevanza anche a livello europeo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto depositato l\u0026#8217;11 novembre 2024, si \u0026#232; costituita in giudizio S. R., interveniente nel giudizio \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, ha evidenziato come il divieto violi l\u0026#8217;art. 32 Cost., con particolare riferimento alla salute psicofisica della donna e alla sua possibilit\u0026#224; di realizzare un progetto genitoriale. Su questo punto, ha richiamato la citata sentenza n. 161 del 2023, che avrebbe dato particolare risalto al fattore temporale legato alla fertilit\u0026#224; femminile, sottolineando come il decorso del tempo possa pregiudicare in modo irreversibile la possibilit\u0026#224; di diventare madre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con atto depositato l\u0026#8217;11 novembre 2024, si \u0026#232; altres\u0026#236; costituita in giudizio l\u0026#8217;Associazione Luca Coscioni per la libert\u0026#224; di ricerca scientifica APS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnch\u0026#8217;essa ha condiviso e sviluppato gli argomenti del giudice rimettente circa l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004, evidenziando, in particolare, come numerosi interventi di questa Corte negli ultimi venti anni avrebbero progressivamente rimosso i divieti pi\u0026#249; controversi della legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHa, quindi, dedotto che il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le persone singole determini una irragionevole discriminazione fondata sullo stato civile, in contrasto con l\u0026#8217;evoluzione della giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente riconosciuto e tutelato anche i nuclei familiari monogenitoriali. A parere dell\u0026#8217;Associazione, non emergerebbe alcun maggiore interesse in capo al nascituro a vedersi garantito il diritto alla bigenitorialit\u0026#224;, pi\u0026#249; di quello di poter nascere, anche in un contesto familiare disgregato o in assenza \u003cem\u003etout\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecourt\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella figura paterna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Associazione si \u0026#232;, di seguito, soffermata sulla ritenuta contraddizione fra quanto emerso dalla recente sentenza n. 161 del 2023, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;aggiornamento delle \u0026#171;Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita\u0026#187;, di cui al decreto del Ministro della salute 20 marzo 2024, e quanto disposto dalla norma censurata. In particolare, mentre si consentirebbe alla donna separata o vedova di proseguire il percorso di PMA, con l\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione crioconservato, irragionevolmente si negherebbe alla donna singola la possibilit\u0026#224; di accedere \u003cem\u003eab\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einitio\u003c/em\u003e alle medesime tecniche, bench\u0026#233; l\u0026#8217;investimento fisico ed emotivo risulterebbe analogo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;Associazione ha sottolineato come l\u0026#8217;art. 12, comma 2, della legge n. 40 del 2004, nel prevedere l\u0026#8217;apparato sanzionatorio correlato alla violazione dei divieti posti dalla legge, non faccia espresso riferimento alla donna singola. Di conseguenza, secondo l\u0026#8217;interveniente, una eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale del censurato art. 5 non richiederebbe una modifica di tale disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Con atto depositato il 12 novembre 2024, si \u0026#232; costituito in giudizio il Centro procreazione assistita Demetra srl, controparte nel giudizio \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, che ha insistito per l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; e la fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Il 18 febbraio 2025 E. B. ha presentato una memoria integrativa di replica alle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, rispetto all\u0026#8217;osservazione secondo cui l\u0026#8217;impianto normativo sarebbe costruito intorno a un modello antropologico \u003cem\u003ead\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einstar\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003enaturae\u003c/em\u003e, ha osservato come, dopo la sentenza n. 162 del 2014, la famiglia non sia pi\u0026#249; necessariamente caratterizzata da un legame biologico e genetico; inoltre, quegli stessi requisiti soggettivi posti per l\u0026#8217;accesso alla PMA non dovrebbero permanere lungo tutta la durata del percorso, potendo venir meno dopo la data di avvio (\u0026#232; citata, a riguardo, la sentenza n. 161 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla censura posta in riferimento agli artt. 2 e 13 Cost., replica ai rilievi dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che nel nostro ordinamento sarebbe, viceversa, riconosciuto un diritto alla genitorialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, con riguardo alla censura concernente l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., la ricorrente sottolinea come, nella sentenza S.H. e altri contro Austria, la Corte EDU abbia \u0026#171;ben perimetrato l\u0026#8217;impatto della sua decisione, valorizzando il cd. \u003cem\u003etime\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efactor\u003c/em\u003e, ossia riconducendo la sua valutazione di ragionevolezza al momento storico in cui la legge austriaca era entrata in vigore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Anche il Centro procreazione assistita Demetra ha depositato il 18 febbraio 2025 una memoria integrativa, soffermandosi in particolare sulla censura imperniata sull\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel rammentare l\u0026#8217;importanza assegnata dalla Corte EDU all\u0026#8217;autodeterminazione orientata alla procreazione (richiama, in proposito, grande camera, sentenza 16 dicembre 2010, A, B e C contro Irlanda), ritiene che risulti violato il principio di proporzionalit\u0026#224;, in quanto il divieto frapposto alla donna singola non perseguirebbe uno scopo di tutela della salute, anzi violerebbe il diritto all\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica e alla salute della donna, e non sarebbe apposto a tutela dell\u0026#8217;ordine pubblico n\u0026#233; del diritto altrui, posto che l\u0026#8217;ordinamento italiano riconosce e tutela la famiglia monogenitoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Il Centro studi \u0026#8220;Rosario Livatino\u0026#8221;, con atto depositato l\u0026#8217;11 novembre 2024, e la \u0026#8220;Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+ Associazione di promozione sociale\u0026#8221; e il Centro studi \u0026#8220;Scienza \u0026 Vita\u0026#8221;, con atti depositati il 12 novembre 2024, hanno presentato un\u0026#8217;opinione ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe \u003cem\u003eopiniones\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e sono state ammesse con decreto presidenziale del 5 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; Il Centro studi \u0026#8220;Rosario Livatino\u0026#8221; ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ente ha, anzitutto, evidenziato come nel nostro ordinamento non sia configurabile un diritto incoercibile della persona a procreare con metodi diversi da quello naturale. A sostegno di tale tesi, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte che avrebbe costantemente confermato la \u0026#171;tenuta costituzionale\u0026#187; della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sottesa alla legge n. 40 del 2004: le tecniche di PMA non dovrebbero intendersi come modalit\u0026#224; di realizzazione del desiderio di genitorialit\u0026#224; alternativa ed equivalente al concepimento naturale, ma come rimedio alla sterilit\u0026#224; o infertilit\u0026#224; umana avente causa patologica e non altrimenti rimovibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHa poi sottolineato come una famiglia \u003cem\u003ead\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einstar\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003enaturae\u003c/em\u003e \u0026#8211; due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in et\u0026#224; potenzialmente fertile \u0026#8211; rappresenti il luogo pi\u0026#249; idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato, sicch\u0026#233; la scelta legislativa non potrebbe essere considerata di per s\u0026#233; arbitraria o irrazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Centro studi \u0026#8220;Rosario Livatino\u0026#8221; ha, inoltre, evidenziato la differenza tra la situazione dell\u0026#8217;adozione e quella della procreazione da parte di persone singole: mentre nel caso dell\u0026#8217;adozione il minore \u0026#232; gi\u0026#224; nato e si tratta di porre rimedio a una situazione di difficolt\u0026#224;, nel caso delle tecniche procreative un bambino deve ancora nascere, rendendo comprensibile la preoccupazione del legislatore di garantirgli le migliori condizioni di partenza possibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn merito alla censura relativa alla discriminazione economica, l\u0026#8217;ente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in assenza di altri \u003cem\u003evulnera\u003c/em\u003e costituzionali, il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all\u0026#8217;estero non pu\u0026#242; costituire una valida ragione per dubitare della sua conformit\u0026#224; a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost., esso ha sostenuto che la tutela costituzionale della salute non potrebbe essere estesa sino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che un individuo reputi essenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, con riferimento ai profili sovranazionali il Centro studi \u0026#8220;Rosario Livatino\u0026#8221; ha evidenziato l\u0026#8217;improprio richiamo ai diritti garantiti dalla CDFUE, in quanto in base all\u0026#8217;art. 51 della stessa Carta e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i diritti fondamentali ivi contemplati trovano applicazione solo nelle materie di competenza dell\u0026#8217;Unione, tra le quali non rientra la disciplina della PMA. Ha inoltre sottolineato come la Corte EDU abbia riconosciuto un ampio margine di apprezzamento agli Stati nel disciplinare l\u0026#8217;accesso alle tecniche procreative, sicch\u0026#233; una legge nazionale che abbia assegnato alle tecniche procreative una finalit\u0026#224; terapeutica non pu\u0026#242; essere considerata fonte di un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; Il Centro studi \u0026#8220;Scienza \u0026 Vita\u0026#8221; ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate. Innanzitutto, stante la delicatezza degli interessi in gioco, ha sottolineato come l\u0026#8217;individuazione di un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze che toccano temi eticamente sensibili appartenga nel nostro ordinamento \u0026#171;primariamente alla valutazione del legislatore\u0026#187; (richiama le sentenze n. 221 del 2019, n. 162 del 2014 e n. 347 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ente ha quindi rilevato come il legislatore del 2004, nel ricercare tale punto di equilibrio, abbia dato protezione a tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito (art. 1): l\u0026#8217;artificialit\u0026#224; della tecnica non potrebbe snaturare le relazioni umane e violare la dignit\u0026#224; del nascere. Proprio tale dignit\u0026#224;, riconosciuta anche all\u0026#8217;embrione (sentenze n. 161 del 2023 e n. 229 del 2015), non consentirebbe di attribuire alla mera volont\u0026#224; progettuale dell\u0026#8217;adulto carattere assoluto: non ogni desiderio di genitorialit\u0026#224; potrebbe divenire un diritto solo perch\u0026#233; tecnicamente possibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Centro studi \u0026#8220;Scienza \u0026 Vita\u0026#8221; ha poi evidenziato come la fattispecie dell\u0026#8217;impianto dell\u0026#8217;embrione in una situazione in cui \u0026#232; venuto meno l\u0026#8217;originario progetto di coppia non sia equiparabile alla vicenda in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; La Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+ APS ha chiesto che le questioni siano dichiarate fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;associazione si \u0026#232; soffermata sulle profonde trasformazioni che hanno riguardato la nozione di famiglia, in ragione dell\u0026#8217;evoluzione sociale, culturale ed economica che ha condotto alla societ\u0026#224; contemporanea. In simile contesto, la legge n. 40 del 2004 risulterebbe incoerente e anacronistica, in quanto insisterebbe su un modello di famiglia che non rispecchierebbe pi\u0026#249; l\u0026#8217;attuale realt\u0026#224; sociale. L\u0026#8217;ente ha, inoltre, sottolineato come numerosi studi psicologici e scientifici confermino che i bambini cresciuti in famiglie monoparentali non presentino differenze in termini di benessere e sviluppo rispetto a quelli cresciuti in famiglie nucleari tradizionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito, viene evidenziato come diversi Paesi europei stiano rivedendo le proprie leggi in tema di PMA e siano sempre pi\u0026#249; numerosi gli Stati che consentono l\u0026#8217;accesso alla donna singola (in particolare, sono richiamate le normative di Belgio, Cipro, Francia, Georgia, Grecia, Lettonia, Macedonia, Malta, Spagna, Ungheria, Ucraina, e, fuori dall\u0026#8217;UE, Islanda, Norvegia e Regno Unito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;associazione si \u0026#232;, infine, soffermata sulla significativa evoluzione giurisprudenziale, che ha esteso la possibilit\u0026#224; di procedere all\u0026#8217;impianto degli embrioni anche in caso di separazione della coppia o di decesso del partner, come confermato anche dal d.m. 20 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesto riconoscimento renderebbe plasticamente ingiustificata l\u0026#8217;esclusione \u003cem\u003eab\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eori\u003c/em\u003e\u003cem\u003eg\u003c/em\u003e\u003cem\u003eine\u003c/em\u003e della donna singola dall\u0026#8217;accesso alla PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.\u0026#8211; Alla pubblica udienza dell\u0026#8217;11 marzo 2025, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato e la difesa delle parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2024, il Tribunale di Firenze, sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonch\u0026#233; agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche la donna singola possa accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La norma censurata dispone che, \u0026#171;[f]ermo restando quanto stabilito dall\u0026#8217;articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in et\u0026#224; potenzialmente fertile, entrambi viventi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente, dopo aver motivato la rilevanza delle censure sollevate, espone i motivi a sostegno della loro non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004 violerebbe, anzitutto, gli artt. 2 e 13 Cost., poich\u0026#233; andrebbe a ledere \u0026#171;il diritto incoercibile della persona di scegliere di costituire una famiglia anche con figli non genetici\u0026#187; e, dunque, \u0026#171;[la] libert\u0026#224; di autodeterminazione con riferimento alle scelte procreative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Inoltre, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., determinando una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento fra coppie e donne singole. All\u0026#8217;interno, poi, di quest\u0026#8217;ultima categoria, l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004 discriminerebbe le donne le cui risorse economiche non siano adeguate a sostenere i costi per potersi recare nei Paesi stranieri che prevedono l\u0026#8217;accesso delle donne singole alla procreazione medicalmente assistita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Di seguito, il Tribunale di Firenze ravvisa un ulteriore \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e in riferimento all\u0026#8217;art. 32 Cost., sostenendo che il divieto di fare ricorso alle richiamate tecniche esporrebbe la donna singola al rischio di infertilit\u0026#224;, ove si consideri l\u0026#8217;incidenza del fattore temporale sulla fertilit\u0026#224; biologica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Infine, il rimettente reputa leso l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione sia agli artt. 8 e 14 CEDU, sia agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE, atteso che i citati parametri sovranazionali interposti riconoscerebbero il diritto di ogni persona all\u0026#8217;autodeterminazione in ordine alla propria sfera privata e familiare, nonch\u0026#233; la pretesa a non essere discriminati rispetto a quel diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha sollevato due eccezioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, ha rilevato che le censure prospettate richiederebbero un intervento di questa Corte in una materia riservata alla \u0026#171;discrezionalit\u0026#224; del legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, ha obiettato che l\u0026#8217;accoglimento delle questioni presupporrebbe una sentenza manipolativo-additiva, al di fuori dei casi previsti dalla giurisprudenza costituzionale. Non sarebbe, infatti, ravvisabile una soluzione costituzionalmente obbligata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe eccezioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Anzitutto, la riconducibilit\u0026#224; di una materia a un ambito riservato alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore \u0026#232; profilo che attiene al merito della controversia e non al rito (sentenze n. 260, n. 248 e n. 137 del 2020, n. 223 del 2019 e n. 41 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto, poi, al ritenuto carattere additivo-manipolativo dell\u0026#8217;intervento prospettato, occorre ribadire che, secondo questa Corte, per poter giungere a simile pronuncia \u0026#232; sufficiente rinvenire nel \u0026#171;sistema nel suo complesso [\u0026#8230;] \u0026#8220;precisi punti di riferimento\u0026#8221; e soluzioni \u0026#8220;gi\u0026#224; esistenti\u0026#8221; (sentenza n. 236 del 2016) [\u0026#8230;] immuni da vizi di illegittimit\u0026#224;, ancorch\u0026#233; non \u0026#8220;costituzionalmente obbligat[i]\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 222 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni non \u0026#232;, dunque, subordinata all\u0026#8217;esistenza \u0026#171;di un\u0026#8217;unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto [alla] presenza nell\u0026#8217;ordinamento di una o pi\u0026#249; soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2023; negli stessi termini, sentenze n. 46 del 2024 e n. 34 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;odierno giudizio, il rimettente ha identificato, quale punto di riferimento del prospettato intervento additivo, il medesimo regime giuridico attualmente previsto per le coppie di diverso sesso, coniugate o conviventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; non \u0026#232;, pertanto, fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sempre in rito, occorre, invece, rilevare d\u0026#8217;ufficio l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per difetto di motivazione della questione posta in riferimento all\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e evoca tale parametro, insieme con l\u0026#8217;art. 2 Cost., lamentando il sacrificio del \u0026#171;diritto incoercibile della persona di scegliere di costituire una famiglia anche con figli non genetici\u0026#187; e, dunque, la lesione della \u0026#171;libert\u0026#224; di autodeterminazione con riferimento alle scelte procreative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, se non vi \u0026#232; dubbio che la giurisprudenza costituzionale abbia offerto un\u0026#8217;interpretazione di ampio respiro del concetto di libert\u0026#224; personale, d\u0026#8217;altro canto, essa ha contemplato precise condizioni non solo sufficienti, ma anche necessarie, affinch\u0026#233; questa Corte possa procedere a uno scrutinio nel merito di una questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 13 Cost. (cos\u0026#236;, da ultimo, sentenza n. 203 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer evocare la lesione di detto parametro il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e \u0026#232; tenuto, dunque, ad assolvere all\u0026#8217;onere di fornire una pur sintetica illustrazione delle ragioni idonee a far ravvisare nella compressione di una facolt\u0026#224; non corporea della persona una violazione della garanzia dell\u0026#8217;\u003cem\u003ehabeas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecorpus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, il rimettente si \u0026#232; limitato ad asserire in termini apodittici la violazione dell\u0026#8217;art. 13 Cost., il che rende la censura palesemente inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Parimenti inammissibili, sempre per carenza di motivazione, sono, infine, le questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA dispetto della condizione cui \u0026#232; subordinata la possibilit\u0026#224; di dedurre la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione a norme dettate dalla CDFUE \u0026#8211; ovverosia, l\u0026#8217;afferenza della controversia all\u0026#8217;ambito di applicazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea (art. 51 CDFUE) \u0026#8211; il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e omette qualsivoglia motivazione in proposito e non spiega le ragioni per cui sarebbero violati i richiamati artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 183 e n. 5 del 2023, n. 34 e n. 28 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tali questioni sono, dunque, inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Venendo ora al merito, occorre preliminarmente ricostruire i tratti caratterizzanti la disciplina della procreazione medicalmente assistita, evidenziando la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e ispiratrice dei diversi interventi con i quali questa Corte ha inciso su tale normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La legge n. 40 del 2004 \u0026#232; stata plasmata intorno alla finalit\u0026#224; di porre rimedio ai \u0026#171;problemi riproduttivi derivanti dalla sterilit\u0026#224; o dalla infertilit\u0026#224; umana\u0026#187; (art. 1, comma 1). Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita viene consentito solo se sia constatata \u0026#171;l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione\u0026#187; e sempre che la sterilit\u0026#224; o infertilit\u0026#224; derivino da una \u0026#171;causa accertata e certificata da atto medico\u0026#187; o \u0026#8211; qualora siano \u0026#171;inspiegate\u0026#187; \u0026#8211; vengano \u0026#171;documentate da atto medico\u0026#187; (art. 4, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiamata finalit\u0026#224; si riflette sui requisiti soggettivi previsti dal censurato art. 5 della legge n. 40 del 2004 per l\u0026#8217;accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita: coppie di sesso diverso, in et\u0026#224; potenzialmente fertile, entrambi viventi, rispetto alle quali sia stato effettuato l\u0026#8217;accertamento di sterilit\u0026#224; o infertilit\u0026#224; patologiche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della medesima legge, cui l\u0026#8217;art. 5 fa rinvio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, sempre quest\u0026#8217;ultima disposizione prevede che le coppie siano maggiorenni, nonch\u0026#233; coniugate o conviventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Negli oltre due decenni trascorsi dalla sua entrata in vigore, la legge n. 40 del 2004 \u0026#232; stata sottoposta, numerose volte, al vaglio di legittimit\u0026#224; costituzionale: talora rispetto a norme che, nel perseguire la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disciplina, sono apparse lesive dei principi di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224;, nonch\u0026#233; di diritti fondamentali, talaltra rispetto a norme che, proprio nel riflettere la sua finalit\u0026#224;, sono state ritenute irragionevolmente restrittive delle potenzialit\u0026#224; insite nelle tecniche di PMA e lesive di diritti fondamentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Nella prima prospettiva si inquadra la sentenza n. 151 del 2009, che, a tutela della salute della donna, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 14 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui prevedeva, al comma 2, l\u0026#8217;unico e contemporaneo impianto di un numero di embrioni non superiore a tre, nonch\u0026#233; nella parte in cui non prevedeva, al comma 3, che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, dovesse essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel medesimo solco si colloca anche la sentenza n. 162 del 2014, che ha sancito l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, \u0026#171;nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilit\u0026#224; o infertilit\u0026#224; assolute ed irreversibili\u0026#187;. Simile divieto \u0026#232; apparso un impedimento non soltanto irragionevole rispetto allo scopo di fare fronte proprio alle \u0026#171;patologie pi\u0026#249; gravi\u0026#187;, ma anche non proporzionato rispetto all\u0026#8217;obiettivo di garantire una tutela al futuro nato. L\u0026#8217;interesse di quest\u0026#8217;ultimo ad avere il patrimonio genetico di entrambi i genitori \u0026#232; stato ritenuto, infatti, privo di rilievo costituzionale, mentre quello a conoscere le proprie origini genetiche \u0026#232; stato affidato alla tutela offerta dalla disciplina prevista in materia di adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; Agli interventi della giurisprudenza costituzionale che hanno rimosso divieti irragionevoli e sproporzionati nel perseguire lo scopo della legge si affianca una prima decisione che ha accolto censure volte a sindacare la ragionevolezza delle stesse norme che riflettono la finalit\u0026#224; con cui la legge delimita e conforma la regolamentazione delle tecniche di PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consentivano l\u0026#8217;accesso alla PMA anche alle coppie fertili se \u0026#171;portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternit\u0026#224; e sull\u0026#8217;interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche\u0026#187; (sentenza n. 96 del 2015, seguita dalla sentenza n. 229 del 2015, che \u0026#232; intervenuta sull\u0026#8217;apparato sanzionatorio correlato al divieto di effettuare diagnosi preimpianto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;estensione delle finalit\u0026#224; della legge \u0026#8211; dalla sola cura della sterilit\u0026#224; o infertilit\u0026#224; patologiche alla prevenzione del rischio di trasmissione di gravi malattie genetiche \u0026#8211; \u0026#232; stata motivata, sulla scia di una pronuncia della Corte EDU (sentenza 28 agosto 2012, Costa e Pavan contro Italia), con l\u0026#8217;esigenza di evitare, a tutela della salute della madre, il possibile ricorso, \u0026#171;innegabilmente pi\u0026#249; traumatic[o, alla] interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.3.\u0026#8211; Di contro, questa Corte ha rigettato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, concernenti l\u0026#8217;altra disposizione che riflette le finalit\u0026#224; perseguite dalla legge n. 40 del 2004, ovverosia l\u0026#8217;art. 5.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la sentenza n. 221 del 2019 ha dichiarato non fondate \u0026#8211; in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonch\u0026#233; a ulteriori parametri internazionali \u0026#8211; le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del citato art. 5, nella parte in cui non consente l\u0026#8217;accesso alla PMA a coppie dello stesso sesso e, nello specifico, a coppie di donne. Sono state, al contempo, rigettate le censure poste sull\u0026#8217;art. 12, commi 2, 9 e 10 della medesima legge, concernenti le previsioni sanzionatorie per il mancato rispetto dei criteri di accesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, dunque, ha escluso di poter intervenire estendendo la funzione delle tecniche di PMA da mero rimedio per le sterilit\u0026#224; e infertilit\u0026#224; patologiche a via di accesso alla procreazione per i casi di infertilit\u0026#224; \u0026#8220;fisiologica\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di un intervento che avrebbe significativamente mutato la stessa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di una disciplina coinvolgente \u0026#171;\u0026#8220;temi eticamente sensibili\u0026#8221; (sentenza n. 162 del 2014)\u0026#187;, questa Corte ha ritenuto di competenza \u0026#171;\u0026#8220;primaria [\u0026#8230;] del legislatore\u0026#8221; (sentenza n. 347 del 1998)\u0026#187; individuare \u0026#171;un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, nel rispetto della dignit\u0026#224; della persona umana\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, ha reputato di poter verificare solo che la scelta legislativa non violi in maniera manifesta il principio di ragionevolezza, il che \u0026#232; stato negato con riferimento all\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004, v\u0026#242;lto ad assicurare al bambino che deve ancora nascere \u0026#171;quelle che, secondo la [\u0026#8230;] valutazione [normativa] e alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunit\u0026#224; sociale, appaiono, in astratto, come le migliori condizioni \u0026#8220;di partenza\u0026#8221;\u0026#187; (sempre sentenza n. 221 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn pari tempo, la pronuncia ha escluso di poter limitare un proprio eventuale intervento all\u0026#8217;ipotesi in cui entrambe (o almeno una fra) le donne della coppia, oltre a incontrare l\u0026#8217;impedimento a procreare correlato alla mancanza del presupposto della diversit\u0026#224; di sesso, risultino affette da cause di sterilit\u0026#224; o infertilit\u0026#224; patologiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232;, infatti, rilevato che, mentre la \u0026#171;presenza di patologie riproduttive \u0026#232; un dato significativo nell\u0026#8217;ambito della coppia eterosessuale, in quanto fa venir meno la [sua] normale fertilit\u0026#224;\u0026#187;, viceversa, rappresenta \u0026#171;una variabile irrilevante [\u0026#8230;] nell\u0026#8217;ambito della coppia omosessuale, la quale sarebbe infertile in ogni caso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Giungono ora dinanzi a questa Corte censure non dissimili rispetto a quelle sopra richiamate, prospettate con riferimento alla donna singola, anzich\u0026#233; alla coppia di donne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;odierno giudizio sono, infatti, sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sempre dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non comprende anche la donna singola fra coloro che possono avere accesso alle tecniche di PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, a questo punto, precisare che la motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione non prospetta alcuna limitazione dell\u0026#8217;intervento di questa Corte ai soli casi indicati dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, come modificato dalla sentenza n. 96 del 2015, ovverosia alle ipotesi in cui la donna sia affetta da sterilit\u0026#224; o infertilit\u0026#224; patologiche o a quelle in cui rischi di trasmettere gravi malattie genetiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e chiede un intervento additivo che consenta semplicemente l\u0026#8217;accesso alla PMA alla donna singola, il che induce questa Corte a ritenere che l\u0026#8217;obiettivo sia quello di prescindere dall\u0026#8217;accertamento dei presupposti richiesti dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, cui l\u0026#8217;art. 5 della medesima legge fa espresso rinvio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte constata, dunque, che il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e formulato dal giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e non \u0026#232; riferibile ai soli casi di sterilit\u0026#224; o infertilit\u0026#224; patologica ovvero a quelli di trasmissibilit\u0026#224; di malattie genetiche da parte di donne singole ed esclude, comunque, di poter delimitare un proprio eventuale intervento a donne che versino in dette situazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; evidenziato dalla sentenza n. 221 del 2019, \u0026#171;l\u0026#8217;infertilit\u0026#224; \u0026#8220;fisiologica\u0026#8221;\u0026#187; \u0026#232;, infatti, assorbente rispetto a ulteriori impedimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Chiarito il perimetro del \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e, vanno esaminate, primariamente e congiuntamente, le censure poste in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Questa Corte, in linea con quanto gi\u0026#224; in precedenza affermato (sentenza n. 221 del 2019), ritiene che la discrezionalit\u0026#224; del legislatore rinvenga un ambito di intervento elettivo nella perimetrazione teleologica della regolamentazione concernente l\u0026#8217;accesso alla procreazione medicalmente assistita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa materia coinvolge il delicato rapporto tra la funzione regolatoria propria del diritto e le potenzialit\u0026#224; insite in una tecnica che, nel riguardare la procreazione, presenta rilevanti implicazioni bioetiche e incisivi riverberi sociali, riguardanti i rapporti interpersonali e familiari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questa Corte, dunque, compete unicamente accertare che non sia superato, in relazione all\u0026#8217;interesse che si assume leso, l\u0026#8217;argine della manifesta irragionevolezza e sproporzione, tenuto conto anche dell\u0026#8217;evoluzione dell\u0026#8217;ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; A tal fine, \u0026#232; opportuno ricostruire, anzitutto, le ragioni sottese alle scelte operate nel 2004 dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti, nell\u0026#8217;approntare una \u0026#171;prima legislazione organica\u0026#187; (sentenza n. 45 del 2005 ripresa dalla sentenza n. 221 del 2019), volta a sottrarre la procreazione medicalmente assistita a quello che \u0026#232; stato definito il limbo del non diritto, ha operato un bilanciamento di interessi, ispirato al principio di precauzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tecniche idonee a condurre alla fecondazione dell\u0026#8217;embrione prescindendo dal fatto naturale della procreazione, il legislatore ha cercato di non creare una distanza eccessiva rispetto al modello della generazione naturale della vita. In pari tempo, ha inteso proteggere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epriori\u003c/em\u003e l\u0026#8217;interesse dei futuri nati, nella consapevolezza della diversit\u0026#224; fra le tecniche di PMA e la dimensione intima, puramente privata, della procreazione naturale, che tollera solo discipline \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eposteriori\u003c/em\u003e a tutela del bambino oramai nato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questo, il legislatore, da un lato, ha fatto riferimento a coppie rispondenti ai presupposti della procreazione naturale \u0026#8211; coppie di diverso sesso, in et\u0026#224; potenzialmente fertile, viventi \u0026#8211; che in tanto possono accedere alle tecniche, in quanto siano affette da sterilit\u0026#224; o infertilit\u0026#224; patologiche o possano trasmettere malattie genetiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, nell\u0026#8217;incertezza sui riflessi che un simile cambiamento pu\u0026#242; avere sui futuri nati, il legislatore ha identificato, nel loro interesse, una soluzione di partenza ritenuta idonea a fornire la migliore tutela in astratto del minore. Questa viene associata alla presenza di futuri genitori identificati nella coppia formata da individui maggiorenni \u0026#8211; che, dunque, si presuppongono maturi \u0026#8211; e unita da un legame affettivo, attraverso il matrimonio, secondo il paradigma familiare di cui all\u0026#8217;art. 29 Cost., o attraverso la convivenza, secondo il modello riconducibile agli artt. 2 e 30 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una soluzione che rinviene le condizioni di accesso nello stesso testo costituzionale, il quale, a sua volta, riflette la stratificazione di modelli sociali storicamente affermatisi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Nondimeno, essa non configura una scelta costituzionalmente obbligata, posto che la Costituzione non abbraccia solo modelli di famiglie composte da una coppia di genitori di diverso sesso uniti da vincoli affettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; in passato riconosciuto che la nozione stessa di famiglia \u0026#171;non si [pu\u0026#242;] ritenere \u0026#8220;cristallizzat[a]\u0026#8221; con riferimento all\u0026#8217;epoca in cui la Costituzione entr\u0026#242; in vigore, perch\u0026#233; [\u0026#232;] dotat[a] della duttilit\u0026#224; propria dei princ\u0026#236;pi costituzionali e, quindi, [va] [\u0026#8230;] interpretat[a] tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell\u0026#8217;ordinamento, ma anche dell\u0026#8217;evoluzione della societ\u0026#224; e dei costumi\u0026#187; (sentenza n. 138 del 2010, che ha rigettato la possibilit\u0026#224; di ascrivere le unioni tra persone dello stesso sesso all\u0026#8217;art. 29 Cost., ma le ha annoverate tra le formazioni sociali di cui all\u0026#8217;art. 2 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, questa stessa Corte non ha escluso la \u0026#171;\u0026#8220;capacit\u0026#224; della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in et\u0026#224; avanzata di svolgere validamente anch\u0026#8217;esse, all\u0026#8217;occorrenza, le funzioni genitoriali\u0026#8221; (sentenza n. 221 del 2019)\u0026#187; (sentenza n. 230 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, con la sentenza n. 68 del 2025, questa Corte, in presenza di un bambino nato in Italia a seguito di una procedura di PMA effettuata all\u0026#8217;estero da due donne nel rispetto della disciplina straniera \u0026#8211; sulla cui base, se il bambino fosse nato all\u0026#8217;estero, il vincolo genitoriale sarebbe stato riconosciuto in Italia anche nei confronti della madre intenzionale \u0026#8211; ha ritenuto, nell\u0026#8217;interesse del minore, che la madre intenzionale possa riconoscere il figlio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Ferma restando, dunque, l\u0026#8217;assenza di impedimenti costituzionali acch\u0026#233; il legislatore estenda l\u0026#8217;accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004, occorre a questo punto verificare se l\u0026#8217;omessa considerazione della donna singola superi il vaglio della non manifesta irragionevolezza e sproporzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;interesse che si assume violato, in riferimento all\u0026#8217;art. 2 Cost. e all\u0026#8217;art. 8 CEDU, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., \u0026#232; quello all\u0026#8217;autodeterminazione procreativa, ascrivibile in pari tempo alla tutela della vita privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale interesse non \u0026#232; espressione di una libert\u0026#224; che abbia la stessa latitudine di ci\u0026#242; che la tecnica potenzialmente consente, n\u0026#233; fonda una pretesa costitutiva di un diritto alla genitorialit\u0026#224; (sentenze di questa Corte n. 33 del 2025, n. 33 del 2021, n. 230 del 2020 e n. 221 del 2019; nonch\u0026#233; Corte EDU, decisione 5 dicembre 2019, Petithory Lanzmann contro Francia, paragrafo 18; sentenze 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli contro Italia, paragrafo 141, e 22 gennaio 2008, E.B. contro Francia, paragrafo 41; 28 giugno 2007, Wagner e J.M.W.L. contro Lussemburgo, paragrafo 121; 26 febbraio 2002, Frett\u0026#233; contro Francia, paragrafo 29).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer converso, esso trova riconoscimento sia nell\u0026#8217;art. 2 Cost. (sentenze n. 33 del 2025, n. 161 del 2023, n. 221 del 2019 e n. 162 del 2014) sia nell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, quale interesse a realizzare la propria personalit\u0026#224; in una dimensione relazionale che, in quanto tale, deve essere permeabile alla tutela degli altri interessi implicati nella medesima relazione (Corte EDU, sentenze 27 maggio 2021, Jessica Marchi contro Italia, paragrafo 60; 17 aprile 2018, Lazoriva contro Ucraina, paragrafo 66; 16 gennaio 2018, Nedescu contro Romania, paragrafo 66; 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli contro Italia, paragrafi 159, 161-165; 16 dicembre 2010, A, B e C contro Irlanda, paragrafo 212; grande camera, 10 aprile 2007, Evans contro Regno Unito, paragrafo 71).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;autodeterminazione orientata alla genitorialit\u0026#224; in tanto pu\u0026#242; far valere la propria \u003cem\u003evis\u003c/em\u003e espansiva, in quanto o tende a contrastare soluzioni \u0026#171;che, avendo riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all\u0026#8217;obiettivo perseguito (sentenza n. 221 del 2019)\u0026#187; (sentenza n. 33 del 2025) o contribuisce a sostenere un giudizio di irragionevolezza delle stesse norme che riflettono le finalit\u0026#224; cui si ispira il legislatore, nella considerazione di tutti gli interessi coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Ebbene, la scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e, implica l\u0026#8217;esclusione della figura del padre \u0026#232; tuttora riconducibile al principio di precauzione nell\u0026#8217;interesse dei futuri nati. Pertanto, rispetto all\u0026#8217;esigenza di tutelare questi ultimi, la conseguente compressione dell\u0026#8217;autodeterminazione procreativa della donna singola non pu\u0026#242;, nell\u0026#8217;attuale complessivo quadro normativo, ritenersi manifestamente irragionevole e sproporzionata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn senso contrario non vale evocare la soluzione di recente adottata da questa Corte, a fronte della richiesta di una donna di procedere all\u0026#8217;impianto di un embrione crioconservato, quando \u003cem\u003emedio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etempore\u003c/em\u003e sia venuto meno il legame affettivo con il padre, il quale chieda di poter revocare il proprio consenso (sentenza n. 161 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assetto di interessi che si delinea nell\u0026#8217;accesso alle tecniche di PMA non \u0026#232;, infatti, sovrapponibile a quello che emerge nello svolgimento della pratica giunta oramai all\u0026#8217;avvenuta fecondazione dell\u0026#8217;embrione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, in quest\u0026#8217;ultimo caso, la norma che consente di addivenire all\u0026#8217;impianto, reputando irrevocabile il consenso paterno, non sacrifica l\u0026#8217;interesse \u003cem\u003ein fieri\u003c/em\u003e del minore ad avere le tutele giuridiche che discendono dalla paternit\u0026#224;. Inoltre, essa non risponde alla pura autodeterminazione della donna, poich\u0026#233; il consenso di quest\u0026#8217;ultima all\u0026#8217;impianto porta a compimento una procedura in ragione della quale ella stessa si \u0026#232; esposta a un rischio per la propria salute e in virt\u0026#249; della quale, essendo stato gi\u0026#224; formato l\u0026#8217;embrione \u0026#8211; che \u0026#171;ha in s\u0026#233; il principio della vita\u0026#187; e, come tale, \u0026#232; attratto nell\u0026#8217;ampio abbraccio dell\u0026#8217;art. 2 Cost. (sentenze n. 161 del 2023, n. 84 del 2016 e n. 229 del 2015) \u0026#8211; il medesimo pu\u0026#242; giungere alla nascita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, questa Corte non ritiene che il solo interesse orientato alla genitorialit\u0026#224; della donna possa evidenziare la manifesta irragionevolezza e sproporzione di una scelta legislativa che, nel solco del principio di precauzione, si fa carico soprattutto dell\u0026#8217;interesse dei futuri nati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto vale tanto pi\u0026#249; in un contesto giuridico come quello presente, che non sacrifica radicalmente l\u0026#8217;interesse orientato verso la genitorialit\u0026#224; delle persone singole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio questa Corte ha di recente rimosso, con riferimento all\u0026#8217;adozione internazionale, il divieto che impediva alle persone singole di sottoporsi al giudizio di idoneit\u0026#224; a adottare (sentenza n. 33 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile possibilit\u0026#224;, offerta dall\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione, non contraddice la non manifesta irragionevolezza e sproporzione delle cautele adottate dal legislatore nel caso della procreazione medicalmente assistita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;adozione, infatti, l\u0026#8217;autodeterminazione delle persone singole converge verso lo stesso interesse del minore riflesso nella finalit\u0026#224; perseguita con l\u0026#8217;istituto adottivo. A fronte di bambini e di ragazzi in stato di abbandono per i quali l\u0026#8217;alternativa all\u0026#8217;adozione \u0026#232; quella di restare in contesti non paragonabili a un ambiente familiare stabile e armonioso, il puro divieto frapposto alle persone singole \u0026#232; un mezzo non proporzionato a perseguire il loro miglior interesse, anche a fronte di quello alla bigenitorialit\u0026#224;, che al pi\u0026#249; potrebbe giustificare, a favore delle coppie, un criterio di tipo preferenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, nel caso dell\u0026#8217;istituto adottivo l\u0026#8217;interesse del minore \u0026#232; direttamente assicurato dall\u0026#8217;accertamento giudiziale in concreto operato sull\u0026#8217;idoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;aspirante adottante a garantire un ambiente stabile e armonioso ed \u0026#232; il criterio ermeneutico che orienta tutte le fasi del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.3.\u0026#8211; Alle medesime conclusioni cui si perviene con riferimento alla lesione dell\u0026#8217;autodeterminazione di cui all\u0026#8217;art. 2 Cost., si giunge avendo riguardo anche al diritto alla vita privata di cui all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa discrezionalit\u0026#224; che questa Corte riconosce al legislatore nel regolare i criteri di accesso alla procreazione medicalmente assistita trova corrispondenza nell\u0026#8217;ampio margine di apprezzamento che la Corte di Strasburgo lascia agli Stati aderenti sia nella decisione concernente l\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e della regolamentazione sia nell\u0026#8217;individuazione del punto di equilibrio fra i vari interessi implicati (Corte EDU, sentenze 8 dicembre 2022, Pej\u0026#345;ilov\u0026#225; contro Repubblica Ceca, paragrafo 43; 5 maggio 2022, Lia contro Malta, paragrafo 60; 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria, paragrafo 97; 10 aprile 2007, Evans contro Regno Unito, paragrafi 81 e 82).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto non comporta, anche per la Corte EDU, un esonero da qualsivoglia giudizio sull\u0026#8217;operato degli Stati, ma prelude a un vaglio che \u0026#8211; al pari di quello esercitato da questa Corte \u0026#8211; presuppone la previa valutazione degli argomenti che hanno ispirato le scelte effettuate dal legislatore, onde poter verificare se sia stato raggiunto un corretto punto di equilibrio tra gli interessi perseguiti dallo Stato e quelli direttamente interessati da tali scelte legislative (\u0026#171;\u003cem\u003eto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexamine\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecarefully\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003earguments\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etaken\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003econsideration\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eduring\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegislative\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eprocess\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eand\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eleading\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003echoices\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehave\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebeen\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emade\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eby\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegislature\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eand\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edetermine\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ewhether\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efair\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebalance\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebeen\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003estruck\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebetween\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecompeting\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einterests\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eof\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eState\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eand\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethose\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edirectly\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eaffected\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eby\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethose\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegislative\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003echoices\u003c/em\u003e\u0026#187;, cos\u0026#236; Corte EDU, sentenza 5 maggio 2022, Lia contro Malta, paragrafo 61).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si tratta di indagare se il singolo Stato avrebbe potuto adottare una soluzione differente, ma se, nel compiere la scelta sottoposta a scrutinio, abbia ecceduto rispetto al margine di apprezzamento a esso riconosciuto (\u0026#171;\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecentral\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equestion\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eterms\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eof\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eArticle\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e8\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eof\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eConvention\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003enot\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ewhether\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edifferent\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esolution\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emight\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehave\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebeen\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadopted\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eby\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegislature\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ewould\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003earguably\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehave\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003estruck\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efairer\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebalance,\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebut\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ewhether\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003estriking\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebalance\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epoint\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ewhich\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edid\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eCzech\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegislature\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexceeded\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethe\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emargin\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eof\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eappreciation\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eafforded\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eunder\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eArticle\u003c/em\u003e\u0026#187;, cos\u0026#236; Corte EDU, sentenza 8 dicembre 2022, Pej\u0026#345;ilov\u0026#225; contro Repubblica Ceca, paragrafo 55).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ampiezza di simile margine comporta, dunque, che una violazione dell\u0026#8217;art. 8 CEDU sia riscontrabile solo a fronte di legislazioni che condizionino in modo manifestamente irragionevole l\u0026#8217;esercizio del diritto al rispetto della vita privata, realizzando un contemperamento del tutto squilibrato tra gli interessi privati e le finalit\u0026#224; perseguite dallo Stato. Una violazione in tal senso \u0026#232; stata ravvisata a fronte del diniego di ricorrere alla PMA opposto a una coppia, in quanto uno dei componenti era detenuto (grande camera, sentenza 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito) o nel caso del divieto di accesso alla PMA opposto a una coppia, in quanto la donna aveva quarantatr\u0026#233; anni, mentre la disciplina sull\u0026#8217;et\u0026#224; potenzialmente fertile riteneva \u0026#8220;auspicabile\u0026#8221; il rispetto del limite dei quarantadue (sentenza 5 maggio 2022, Lia contro Malta).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stato, invece, escluso un contrasto con l\u0026#8217;art. 8 CEDU rispetto al divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legislazione austriaca (sentenza 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria), cos\u0026#236; come con riguardo al divieto di fecondazione \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emortem\u003c/em\u003e disposto in Francia e nella Repubblica Ceca (sentenze 14 settembre 2023, Baret e Caballero contro Francia, e 8 dicembre 2022, Pej\u0026#345;ilov\u0026#225; contro Repubblica Ceca).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce dei richiamati orientamenti, la scelta operata dal legislatore italiano nel non consentire l\u0026#8217;accesso alla PMA alla donna singola risulta, dunque, rientrare nel margine di apprezzamento dello Stato e, di riflesso, non lede l\u0026#8217;art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Evidenziata la non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, \u0026#232; parimenti non fondata la censura concernente l\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice fa discendere la lesione della salute della donna dal trascorrere del tempo e dal conseguente rischio di superare l\u0026#8217;et\u0026#224; fisiologicamente fertile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, l\u0026#8217;infertilit\u0026#224; per ragioni di et\u0026#224; non pu\u0026#242; reputarsi di natura patologica e, pertanto, non pu\u0026#242; attrarre la tutela propria del diritto alla salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti, non vale richiamare il coinvolgimento della salute psichica, che certamente \u0026#232; ascrivibile alla tutela di cui all\u0026#8217;art. 32 Cost. (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 161 del 2023 e n. 162 del 2014), ma che non pu\u0026#242; essere dilatata sino ad abbracciare il senso di delusione per la mancata realizzazione di un altro tipo di interesse, qual \u0026#232; l\u0026#8217;autodeterminazione orientata alla genitorialit\u0026#224; (sentenza n. 221 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Venendo ora alle questioni poste in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e evoca una disparit\u0026#224; di trattamento in relazione a due distinti profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; Anzitutto, il rimettente lamenta una disciplina irragionevolmente differenziata nella comparazione fra la categoria delle donne singole e quella delle coppie di diverso sesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiamata censura pu\u0026#242; essere esaminata congiuntamente a quella che viene sollevata nei confronti dell\u0026#8217;art. 14 CEDU, in correlazione con l\u0026#8217;art. 8 CEDU e per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., che \u0026#8211; in base alla giurisprudenza della Corte EDU \u0026#8211; vieta di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovino in situazioni comparabili, evidenziando un intento discriminatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, alla luce della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004 e dell\u0026#8217;intera disciplina che regola le tecniche di PMA, la categoria delle donne singole e quella delle coppie eterosessuali non risultano omogenee e, pertanto, non richiedono il medesimo trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; gi\u0026#224; sopra evidenziato, la legge n. 40 del 2004 indirizza le tecniche di PMA verso l\u0026#8217;obiettivo di offrire un rimedio alla sterilit\u0026#224; o infertilit\u0026#224; che abbiano una causa patologica, non rimovibile tramite \u0026#171;altri\u0026#187; metodi terapeutici (sentenze n. 221 del 2019, n. 96 del 2015 e n. 162 del 2014). L\u0026#8217;infertilit\u0026#224; fisiologica della donna singola non \u0026#232; omologabile a detta situazione, sicch\u0026#233; la disomogeneit\u0026#224; dei due gruppi di ipotesi non determina una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso, si \u0026#232; specificamente espressa anche la Corte EDU in riferimento all\u0026#8217;art. 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio con riguardo alla disciplina della procreazione medicalmente assistita, infatti, ha ritenuto che, se una legge nazionale riserva tali tecniche a coppie eterosessuali sterili o non fertili, attribuendo loro una finalit\u0026#224; terapeutica, non pu\u0026#242; simile scelta essere considerata fonte di una discriminazione di chi \u003cem\u003enaturaliter\u003c/em\u003e non pu\u0026#242; procreare, in quanto le situazioni poste a confronto non risultano paragonabili alla luce della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disciplina (Corte EDU, sentenza 15 marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.2.\u0026#8211; Da ultimo, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e denuncia una disparit\u0026#224; di trattamento correlata alle condizioni economiche delle donne, poich\u0026#233; l\u0026#8217;attuale disciplina dei requisiti soggettivi di accesso favorirebbe le donne singole pi\u0026#249; abbienti, che possono far ricorso alle tecniche di PMA all\u0026#8217;estero, mentre a quelle meno abbienti simile itinerario risulterebbe precluso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa censura non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lamentata diversit\u0026#224; di trattamento non \u0026#232; imputabile alla disciplina statale censurata, ma \u0026#232; semmai la naturale conseguenza della presenza di legislazioni straniere che dettano differenti regole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; in passato evidenziato che, in assenza di altri \u003cem\u003evulnera\u003c/em\u003e costituzionali, \u0026#171;il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all\u0026#8217;estero non pu\u0026#242; costituire una valida ragione per dubitare della sua conformit\u0026#224; a Costituzione\u0026#187;. Diversamente, \u0026#171;la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla pi\u0026#249; permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; In conclusione, nell\u0026#8217;attuale complessivo contesto normativo, non sono fondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente alla donna singola l\u0026#8217;accesso alla procreazione medicalmente assistita.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 maggio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250522112841.pdf","oggetto":"Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Requisiti soggettivi - Divieto di accesso alle tecniche di procreazione assistita alle persone singole (nel caso di specie: richiesta di una donna di accedere alle tecniche di procreazione assistita mediante fecondazione eterologa) - Irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento nei confronti delle persone singole sebbene la famiglia monogenitoriale sia ammessa e tutelata (con riguardo alla fattispecie dell\u0026#8217;adozione di persone singole in casi particolari) - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla persona che abbia fatto ricorso, all\u0026#8217;estero, alla procedura di fecondazione assistita - Violazione della libert\u0026#224; di autodeterminazione con riferimento alle scelte procreative - Lesione del diritto alla salute della donna - Violazione dei vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali con particolare riguardo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto all\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica e psichica.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46909","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce manipolative - Condizioni - Presenza nell\u0027ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate - Coerente inserimento dell\u0027intervento additivo-manipolativo nel tessuto normativo. (Classif. 204006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer poter giungere a una pronuncia dal carattere additivo-manipolativo è sufficiente rinvenire nel sistema nel suo complesso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, immuni da vizi di illegittimità costituzionale; l’ammissibilità delle questioni non è, infatti, subordinata all’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto alla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2024 - mass. 46030; S. 73/2023; S. 34/2021; S. 222/2018; S. 236/2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46910","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46910","titoletto":"Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Accesso alle relative tecniche - Donne singole - Omessa previsione - Denunciata violazione dell\u0027interesse, anche di natura convenzionale, dell\u0027autodeterminazione procreativa, ascrivibile anche al diritto alla tutela della vita privata, del diritto alla salute nonché disparità di trattamento sia rispetto alle coppie di diverso sesso sia in ragione delle condizioni economiche - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 202001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE, dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche la donna singola possa accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Pur a fronte dell’interpretazione di ampio respiro del concetto di libertà personale, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eè tenuto ad assolvere all’onere di fornire una pur sintetica illustrazione delle ragioni idonee a far ravvisare nella compressione di una facoltà non corporea della persona una violazione della garanzia dell’\u003cem\u003ehabeas corpus,\u003c/em\u003e mentre nel caso di specie si è limitato ad asserirne in termini apodittici la violazione. Anche con riguardo alla condizione cui è subordinata la possibilità di dedurre la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione a norme dettate dalla CDFUE – l’afferenza della controversia all’ambito di applicazione del diritto UE – il rimettente omette qualsivoglia motivazione e non spiega le ragioni per cui sarebbero violati i richiamati articoli della Carta. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 183/2023 - mass. 45796; S. 5/2023 - mass. 45381; S. 34/2022 - mass. 44680; S. S. 28/2022 - mass. 44618\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46911","numero_massima_precedente":"46909","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero":"40","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46911","titoletto":"Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Accesso alle relative tecniche - Regolamentazione per mezzo della legge n. 40 del 2004 - Ricercato bilanciamento di interessi, ispirato al principio di precauzione nell\u0027interesse dei futuri nati, con riferimento alle coppie rispondenti ai presupposti della procreazione naturale affette da sterilità o infertilità patologiche o che possano trasmettere malattie genetiche - Espressione della discrezionalità del legislatore - Conseguente possibilità di future diverse soluzioni - Sindacabilità, da parte della Corte costituzionale, della manifesta irragionevolezza e della sproporzione delle scelte adottate. (Classif. 202001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa perimetrazione teleologica della regolamentazione dell’accesso alla PMA è rimessa alla discrezionalità del legislatore, coinvolgendo tale materia il rapporto tra la funzione regolatoria del diritto e le potenzialità insite in una tecnica con implicazioni bioetiche e riverberi sociali, riguardanti i rapporti interpersonali e familiari. Alla Corte costituzionale compete accertare che non siano superati, in relazione all’interesse che si assume leso, i limiti della manifesta irragionevolezza e sproporzione, tenuto conto anche dell’evoluzione dell’ordinamento. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 221/2019 - mass. 41565\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e Con la legge n. 40 del 2004 il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi, ispirato al principio di precauzione, da un lato, non intendendo creare una distanza eccessiva rispetto al modello della generazione naturale della vita – da cui il riferimento a coppie di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, viventi, che siano, tuttavia, affette da sterilità o infertilità patologiche o che possano trasmettere malattie genetiche – e, dall’altro, proteggendo l’interesse dei futuri nati, associando la loro migliore tutela, in astratto, alla presenza di futuri genitori identificati nella coppia di maggiorenni uniti da un legame affettivo (matrimonio o convivenza). Posto, però, che la Costituzione non abbraccia solo tali ultimi modelli e che la stessa nozione di famiglia – dotata della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, da interpretare tenendo conto delle trasformazioni dell’ordinamento e dell’evoluzione della società – non si può ritenere cristallizzata all’epoca della sua entrata in vigore, tale soluzione non configura una scelta costituzionalmente obbligata. Non è stata, a tal proposito, esclusa la capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 68/2025 - mass. 46863; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 221/2019 - mass. 41563; S. 229/2015 - mass. 38598; S. 96/2015 - mass. 38390; S. 162/2014 - mass. 37994; S. 138/2010 - mass. 34577; S. 151/2009 - mass. 33414; S. 45/2005 - mass. 29124; S. 347/1998\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46912","numero_massima_precedente":"46910","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46912","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Interesse all\u0027autodeterminazione orientata alla genitorialità - Radicamento negli artt. 2 Cost. e 8 CEDU - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale delle scelte legislative limitative di detto interesse - Criteri - Ragionevolezza e proporzionalità rispetto all\u0027obiettivo o alla finalità del legislatore. (Classif. 081001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’interesse all’autodeterminazione procreativa, ascrivibile anche alla tutela della vita privata – che trova riconoscimento negli artt. 2 Cost. e 8 CEDU, quest’ultimo per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. – va inteso come interesse a realizzare la propria personalità in una dimensione relazionale, in quanto tale, permeabile alla tutela degli altri interessi implicati in detta relazione. Non è, pertanto, espressione di una libertà che ha la stessa latitudine di ciò che la tecnica potenzialmente consente né fonda un diritto alla genitorialità. Ne consegue che l’autodeterminazione orientata alla genitorialità può far valere la propria \u003cem\u003evis \u003c/em\u003eespansiva in quanto o tende a contrastare soluzioni che, con riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo ovvero contribuisce a sostenere un giudizio di irragionevolezza delle stesse norme che riflettono le finalità cui si ispira il legislatore. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 33/2025 - mass. 46723; S. 161/2023; S. 221/2019 - mass. 41563; S. 162/2014\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46913","numero_massima_precedente":"46911","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46913","titoletto":"Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Accesso alle relative tecniche - Donne singole - Omessa previsione - Denunciata violazione dell\u0027interesse, anche di natura convenzionale, dell\u0027autodeterminazione procreativa, ascrivibile anche al diritto alla tutela della vita privata, del diritto alla salute nonché disparità di trattamento sia rispetto alle coppie di diverso sesso sia in ragione delle condizioni economiche - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 202001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche la donna singola possa accedere alle tecniche di PMA. Ferma restando l’assenza di impedimenti costituzionali all’estensione, da parte del legislatore, dell’accesso a tali tecniche anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nel censurato art. 5, l’omessa considerazione della donna singola supera il vaglio della non manifesta irragionevolezza e sproporzione. Sotto un primo profilo, la disposizione censurata non lede l’interesse all’autodeterminazione orientata alla genitorialità, di cui agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dal momento che la scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che implica \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e l’esclusione della figura del padre è riconducibile al principio di precauzione nell’interesse dei futuri nati: la compressione dell’autodeterminazione procreativa della donna singola non è, pertanto, manifestamente irragionevole e sproporzionata. Per le stesse ragioni non è violato nemmeno il principio di autodeterminazione di cui all’art. 2 Cost., avuto riguardo al diritto alla vita privata di cui al medesimo art. 8 CEDU, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., dal momento che la scelta del legislatore di non consentire l’accesso alla PMA alla donna singola rientra nel margine di apprezzamento riconosciuto al singolo Stato. L’omessa inclusione della donna singola non lede nemmeno l’art. 32 Cost.: da un lato, l’infertilità per ragioni di età, determinata dal trascorrere del tempo, non ha natura patologica e, pertanto, non può attrarre la tutela del diritto in esame e, dall’altro, nemmeno la salute psichica della donna, sicuramente oggetto di tutela, può ricomprendere il senso di delusione per la mancata realizzazione dell’interesse all’autodeterminazione orientata alla genitorialità. La disposizione censurata, infine, non determina un’irragionevole disparità di trattamento né tra la donna singola e le coppie di sesso diverso né tra le donne singole in ragione delle diverse condizioni economiche: nel primo caso, infatti, si tratta di categorie non omogenee, non potendosi omologare l’infertilità fisiologica della donna singola alla sterilità o infertilità patologica di una coppia; nel secondo caso, la possibilità che le donne singole più abbienti possano far ricorso alla PMA all’estero è una differenza non imputabile alla disciplina statale censurata essendo, invece, la naturale conseguenza della presenza di legislazioni straniere che dettano differenti regole e – in assenza di altri \u003cem\u003evulnera \u003c/em\u003ecostituzionali – il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all’estero non può costituire una ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 161/2023 - mass. 45740; S. 221/2019 - mass. 41563 e 41564; S. 96/2015 - mass. 38390; S. 162/2014\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46912","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero":"40","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46451","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 22 maggio 2025, n. 69","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1601","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46112","autore":"Bianca M.","titolo":"La famiglia monogenitoriale. 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