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F., S. B. e L. L.T., nonch\u0026#233; quello del Procuratore generale della Corte dei conti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 gennaio 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/ Valle\u0026#233; d\u0026#8217;Aoste, Federico Sorrentino per A. F., S. B. e L. L.T., gli avvocati dello Stato Emanuele Feola e Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e il Procuratore generale della Corte dei conti Angelo Canale per la Procura generale presso la Corte dei conti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 1\u0026#176; ottobre 2021 e depositato il successivo 14 ottobre, la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, in persona del Presidente pro tempore, ha promosso conflitto di attribuzione fra enti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione che non spetta allo Stato esercitare la funzione giurisdizionale in relazione ad atti insindacabili dei consiglieri regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, il potere di adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d\u0026#8217;Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilit\u0026#224; amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, di alcuni consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, che avevano votato a favore dell\u0026#8217;adozione della delibera del Consiglio regionale n. 823/XIV, del 23 ottobre 2014, di approvazione del piano di rafforzamento patrimoniale del Resort e Casin\u0026#242; di Saint-Vincent, consistente in un aumento di capitale della Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa, societ\u0026#224; a totale partecipazione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sentenza impugnata sarebbe lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione medesima, avuto riguardo all\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell\u0026#8217;esercizio delle loro funzioni, in base all\u0026#8217;art. 24 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente chiede, di conseguenza, l\u0026#8217;annullamento \u0026#171;della sentenza della Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello, n. 350/2021, depositata in data 30 luglio 2021, nonch\u0026#233; di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi, e, in particolare, per quanto occorrer possa, della sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Valle d\u0026#8217;Aosta, n. 5/2018, depositata in data 25 ottobre 2018\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\f\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione chiede, infine, a questa Corte di voler disporre la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della indicata sentenza n. 350 del 2021, ai sensi e per gli effetti dell\u0026#8217;art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto sussistente, accanto al fumus boni iuris, anche il periculum in mora.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste premette, in fatto, che la delibera che \u0026#232; all\u0026#8217;origine della condanna dei consiglieri regionali per danno erariale era stata approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, all\u0026#8217;esito di una discussione generale congiunta relativa alla Relazione annuale al Consiglio regionale sull\u0026#8217;andamento della gestione della Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una societ\u0026#224; per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), e sulla proposta di atto avente a oggetto il \u0026#171;Rafforzamento finanziario del Resort e Casin\u0026#242; di Saint-Vincent. Incarico alla Finaosta S.P.A. di sottoscrivere, in nome e per conto della Regione, l\u0026#8217;Aumento di capitale della Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e S.p.a.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente riferisce che, all\u0026#8217;esito del dibattito, era stato dapprima approvato all\u0026#8217;unanimit\u0026#224; un ordine del giorno che impegnava la Giunta regionale a procedere alla costituzione di una \u0026#8220;Task Force politica\u0026#8221; che, in via straordinaria, affiancasse e monitorasse l\u0026#8217;azione di rilancio della casa da gioco Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa, attraverso l\u0026#8217;adozione di misure di valorizzazione degli investimenti e di miglioramento della gestione della stessa casa da gioco (come, ad esempio, la revoca del premio per l\u0026#8217;amministratore unico anche per il 2014, la predisposizione di un piano di crescita degli introiti dettagliato e supportato da valutazioni credibili e sostenibili a livello finanziario, la definizione di azioni concrete da porre in atto immediatamente per garantire un raccordo continuo e costante con il territorio circostante). Subito dopo, il Consiglio aveva approvato il piano di rafforzamento patrimoniale del Resort e Casin\u0026#242; di Saint-Vincent, consistente nell\u0026#8217;aumento di capitale di 60.000.000 di euro della Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione sottolinea che, sebbene dalla connessione fra le due citate delibere emergesse chiaramente la natura di atto di indirizzo politico anche della seconda, la Procura regionale della Corte dei conti aveva dato avvio, dinanzi alla sezione giurisdizionale per la Valle d\u0026#8217;Aosta, a un giudizio di responsabilit\u0026#224; nei confronti di una pluralit\u0026#224; di amministratori e funzionari regionali, ivi compresi i consiglieri regionali che avevano approvato l\u0026#8217;indicata delibera regionale n. 823/XIV. Tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 5 del 2018, di condanna dei consiglieri regionali al risarcimento del danno erariale, per aver ignorato i \u0026#171;segnali di debolezza finanziaria della Societ\u0026#224; (gestore del Casin\u0026#242;), al limite della decozione\u0026#187;, \u0026#171;gi\u0026#224; ampiamente conosciuti sia dal decisore politico che dalla struttura amministrativa della Regione\u0026#187;, e aver posto in essere scelte di finanziamento in contrasto con i principi di economicit\u0026#224;, efficienza ed efficacia dell\u0026#8217;azione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eContro tale decisione veniva proposto appello dinanzi alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d\u0026#8217;appello, che, riformando la decisione di primo grado solo in ordine alla quantificazione del danno, confermava l\u0026#8217;impianto motivazionale della medesima e i presupposti della condanna, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn essa si precisava che, sebbene la situazione di grave difficolt\u0026#224; finanziaria della societ\u0026#224; fosse nota a tutti i membri del Consiglio regionale, quest\u0026#8217;ultimo aveva scelto la via della ricapitalizzazione, mentre avrebbe potuto e dovuto valutare altre soluzioni e possibilit\u0026#224;, come la messa in liquidazione della societ\u0026#224;, la cessione del ramo aziendale o la concessione della gestione a terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente richiama, inoltre, la circostanza che la casa da gioco in questione, a seguito della delibera citata, era stata poi ammessa dal Tribunale ordinario di Aosta a una procedura di concordato preventivo, a dimostrazione del fatto che essa non versava nella situazione di \u0026#8220;decozione\u0026#8221; adombrata dalla Corte dei conti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;assunto della Regione \u0026#232; che nella delibera fossero condensate \u0026#171;valutazioni tipicamente ascrivibili ad atti di indirizzo politico\u0026#187;, cosicch\u0026#233; essa, \u0026#171;ancorch\u0026#233; atto formalmente \u0026#8220;amministrativo\u0026#8221;, e, comunque, \u0026#8220;non legislativo\u0026#8221;, [era], in virt\u0026#249; del suo concreto contenuto decisionale, ragionevolmente imputabile a quell\u0026#8217;ambito funzionale certamente assistito dalla prerogativa fissata dall\u0026#8217;art. 24 dello Statuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale delibera costituirebbe, quindi, un atto di indirizzo politico, espressivo di una scelta di ordine politico-strategico della Regione relativa alla sopravvivenza della casa da gioco (Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa), le cui entrate costituivano e costituiscono entrate regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal proposito la ricorrente ricorda che l\u0026#8217;autorizzazione ad aprire la citata casa da gioco nel territorio regionale e a gestirla da parte della Regione, in deroga al divieto penalmente sanzionato del gioco d\u0026#8217;azzardo, aveva trovato fondamento nella legislazione statale, che, sin dall\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;ordinamento autonomo, aveva inteso promuovere il turismo (attribuito dallo Statuto speciale alla competenza primaria regionale), ma soprattutto aveva sempre annoverato, fra le entrate proprie della Regione, corrispondenti alle \u0026#171;entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti\u0026#187;, quelle derivanti dalla gestione del Casin\u0026#242; (come affermato anche dall\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 6 dicembre 1971, n. 1065, recante \u0026#171;Revisione dell\u0026#8217;ordinamento finanziario della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl particolare ruolo assegnato alla casa da gioco in questione dall\u0026#8217;ordinamento autonomo della Valle d\u0026#8217;Aosta sarebbe, infatti, confermato dagli interventi normativi relativi alla stessa. Essa \u0026#232; stata istituita con decreto del Consiglio regionale, adottato il 4 aprile 1946, in attuazione dell\u0026#8217;art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d\u0026#8217;Aosta), con cui era stato avviato l\u0026#8217;ordinamento autonomo regionale, e affidata in gestione, dapprima a un concessionario, in seguito a una amministrazione straordinaria appositamente istituita (con la legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 21 dicembre 1993, n. 88, recante l\u0026#8217;\u0026#171;Istituzione della Gestione straordinaria per l\u0026#8217;esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent\u0026#187;) e dal 2001 (con la legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 36 del 2001) alla societ\u0026#224; Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa, a totale capitale pubblico, con la previsione che solo la Regione e i Comuni ubicati al suo interno potessero acquisire la qualit\u0026#224; di soci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 23 dicembre 2009, n. 49, recante \u0026#171;Linee-guida per l\u0026#8217;ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand H\u0026#244;tel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una societ\u0026#224; per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent)\u0026#187;, sono stati definiti compiti, attivit\u0026#224; e modalit\u0026#224; di intervento della Regione nella gestione della casa da gioco e dell\u0026#8217;annesso complesso immobiliare e si \u0026#232; disposto, all\u0026#8217;art. 2, per l\u0026#8217;anno 2010, un aumento di capitale, mentre si \u0026#232; affidata alla legge finanziaria annuale la determinazione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; dei trasferimenti per il finanziamento dei successivi investimenti disposti da un apposito piano di sviluppo (art. 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi recente \u0026#8211; segnala ancora la ricorrente \u0026#8211; il legislatore regionale \u0026#232; nuovamente intervenuto sulla materia, con la legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 4 luglio 2019, n. 8 (Disposizioni urgenti per Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa), al fine di consentire, a seguito dell\u0026#8217;apertura di una procedura di concordato preventivo da parte del Tribunale di Aosta, la conversione dei crediti derivanti dai contratti di mutuo, stipulati in favore della predetta societ\u0026#224; per il finanziamento del piano di investimenti relativi alla ristrutturazione della casa da gioco, in apporto patrimoniale, condizionatamente all\u0026#8217;omologazione del concordato preventivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tale quadro normativo emergerebbe chiaramente la connessione tra il Casin\u0026#242; di Saint Vincent e le vicende dell\u0026#8217;autonomia valdostana, in considerazione dell\u0026#8217;incidenza delle attivit\u0026#224; svolte dalla citata casa da gioco sia sulla realizzazione \u0026#171;dell\u0026#8217;interesse pubblico prioritario dello sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Valle d\u0026#8217;Aosta\u0026#187; (ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta n. 36 del 2001), sia quanto al procacciamento di entrate pubbliche al di fuori degli ordinari meccanismi impositivi previsti dalla legislazione generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale contesto si spiegherebbe anche l\u0026#8217;assoluta fungibilit\u0026#224; delle forme decisionali \u0026#8211; legislativa, da un lato, amministrativa, dall\u0026#8217;altro \u0026#8211; nella disponibilit\u0026#224; del Consiglio medesimo per intervenire sull\u0026#8217;assetto della casa da gioco e la conseguente impossibilit\u0026#224; di escludere la prerogativa dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; dei voti espressi dai consiglieri regionali in ordine all\u0026#8217;approvazione della delibera del 2014, con cui si \u0026#232; decisa la sopravvivenza e il rilancio della casa da gioco mediante la ricapitalizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della qualificazione della delibera in esame come atto di indirizzo politico, per la cui approvazione i consiglieri regionali sarebbero assistiti dalla prerogativa dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224;, starebbe, inoltre, la circostanza che essa \u0026#232; stata adottata contestualmente all\u0026#8217;ordine del giorno con cui si impegnava la Giunta regionale a procedere alla costituzione di una \u0026#8220;Task Force politica\u0026#8221; che, in via straordinaria, affiancasse e monitorasse l\u0026#8217;azione di rilancio della casa da gioco Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa, attraverso l\u0026#8217;adozione di misure che valorizzassero gli investimenti e migliorassero la sua gestione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale delibera, pertanto, si inscriverebbe all\u0026#8217;interno di una complessa e articolata iniziativa di policy pubblica svolta dal massimo organo politico-rappresentativo della Regione, per fronteggiare una situazione che richiedeva scelte rilevanti sul piano della responsabilit\u0026#224; politica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa natura di atto di indirizzo politico della delibera in esame si desumerebbe, infine, dagli stessi argomenti svolti dalla Corte dei conti nella sentenza impugnata, in cui si contesta ai consiglieri regionali di aver scelto, pur dinanzi a una situazione di grave crisi finanziaria, la via della ricapitalizzazione senza valutare altre possibili alternative. Anche le altre soluzioni, ad avviso della ricorrente, difficilmente sarebbero state riconducibili ad atti di mera gestione, implicando piuttosto valutazioni di ordine eminentemente politico-strategico, in rapporto al contingente indirizzo politico, riguardo al soddisfacimento dell\u0026#8217;interesse pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che chiede che il ricorso sia dichiarato manifestamente inammissibile e/o infondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale eccepisce, preliminarmente, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per tardivit\u0026#224; del ricorso proposto avverso gli atti e i provvedimenti antecedenti alla sentenza n. 350 del 2021, oggetto del conflitto, e, in particolare, avverso l\u0026#8217;atto di citazione e la sentenza di primo grado (n. 5 del 2018), essendo ampiamente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, ovvero dall\u0026#8217;avvenuta conoscenza dell\u0026#8217;atto impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, inoltre, inammissibile, per difetto di interesse a ricorrere della Regione, anche l\u0026#8217;impugnativa della stessa sentenza n. 350 del 2021, nonch\u0026#233; degli atti conseguenziali o connessi. In relazione a questi ultimi, non ancora adottati, infatti, difetterebbe il requisito dell\u0026#8217;attualit\u0026#224; della lesione. Quanto alla sentenza n. 350 del 2021, di mera conferma della decisione di primo grado, il ricorso regionale non sarebbe in grado di rimuovere il pregiudizio che si assume sub\u0026#236;to e quindi di ripristinare l\u0026#8217;assetto costituzionale delle attribuzioni, in quanto rimarrebbe comunque valida ed efficace la decisione di primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200;, inoltre, eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per conflitto, in quanto improprio mezzo di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, considerata la sostanziale identit\u0026#224; delle causae petendi del giudizio instaurato per effetto del ricorso per conflitto di attribuzione e del giudizio instaurato per effetto del ricorso in Cassazione, per motivi inerenti alla giurisdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito il conflitto sarebbe privo di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa delibera n. 823/XIV del 2014 (all\u0026#8217;origine della responsabilit\u0026#224; contabile dei consiglieri regionali) sarebbe un atto amministrativo, adottato in attuazione dell\u0026#8217;art. 32 della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta), espressione di una funzione amministrativa assegnata al Consiglio da una legge regionale e, quindi, non riconducibile \u0026#8211; secondo la giurisprudenza costituzionale \u0026#8211; alle funzioni tipiche del medesimo Consiglio, per il cui esercizio \u0026#232; garantita l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; dei consiglieri regionali. Tale delibera sarebbe un atto di concreta gestione amministrativa della societ\u0026#224; partecipata Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa, adottato in attuazione degli indirizzi e delle linee guida gi\u0026#224; stabiliti dalla legge regionale e, talora, addirittura in contrasto con le stesse linee guida. In specie, essa sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 49 del 2009, che stabiliva che i trasferimenti da erogare alla societ\u0026#224; avrebbero dovuto essere previsti nella legge finanziaria annuale regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; I consiglieri regionali A. F., S. B. e L. L.T., condannati per effetto delle sentenze contabili impugnate dalla Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, hanno chiesto di intervenire nel giudizio dinanzi a questa Corte per svolgere argomenti a sostegno della fondatezza del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn linea preliminare, a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento, hanno richiamato la giurisprudenza costituzionale costante, secondo cui nei giudizi per conflitto di attribuzione fra enti \u0026#232; ammissibile l\u0026#8217;intervento di coloro che sono parti di un giudizio comune il cui esito risulti condizionato dalla pronuncia di questa Corte. Nel caso di specie, la decisione attesa, riguardando la spettanza alla Corte dei conti del potere di esercitare la giurisdizione contabile nei loro confronti, sarebbe suscettibile di condizionare sia l\u0026#8217;esecuzione a loro carico della sentenza impugnata, sia il giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, gli stessi consiglieri regionali ritengono che il ricorso sia fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa delibera n. 823/XIV del 2014 non sarebbe, infatti, un mero atto amministrativo, bens\u0026#236; espressione della funzione di indirizzo politico spettante al Consiglio regionale nell\u0026#8217;ambito della sua autonomia costituzionalmente garantita, sicch\u0026#233; il voto espresso su di essa sarebbe stato sicuramente coperto dalla guarentigia dell\u0026#8217;irresponsabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa natura politica della delibera in esame si ricaverebbe sia dall\u0026#8217;importanza che riveste la casa da gioco di Saint-Vincent nell\u0026#8217;ambito dello speciale ordinamento della Valle d\u0026#8217;Aosta, sia dalla gravit\u0026#224; della crisi finanziaria e patrimoniale in cui versava, all\u0026#8217;epoca della delibera, la societ\u0026#224;, tale per cui il Consiglio regionale avrebbe avuto solo due possibilit\u0026#224;: ricapitalizzare o dismettere la societ\u0026#224; e/o l\u0026#8217;azienda. Premesso, infatti, che, come dimostrato dall\u0026#8217;evoluzione normativa, la casa da gioco di Saint-Vincent costituisce uno dei simboli dell\u0026#8217;autonomia speciale valdostana e una fonte di entrate di diritto pubblico per la Regione, la decisione dei consiglieri regionali di ricapitalizzare la societ\u0026#224;, a fronte della carenza di liquidit\u0026#224; e delle perdite della stessa, costituirebbe una scelta di politica finanziaria regionale, con ricadute sull\u0026#8217;attrattivit\u0026#224; turistica e quindi sull\u0026#8217;economia della Regione, nell\u0026#8217;esercizio di una funzione di indirizzo politico riservata all\u0026#8217;autonomia del decisore politico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, la Corte dei conti \u0026#8211; prosegue la difesa degli intervenienti \u0026#8211; avrebbe addebitato ai consiglieri regionali di aver operato una scelta non illegittima, ma solo non conveniente, escludendo a priori altre opzioni, contrastanti con quella di salvaguardare il Casin\u0026#242; quale bene patrimoniale e finanziario pubblico. Il che costituirebbe una gravissima invasione del potere giudiziario nell\u0026#8217;ambito riservato al processo di formazione della volont\u0026#224; politica in seno al Consiglio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la circostanza che la scelta operata dal Consiglio con la delibera in esame fosse in continuit\u0026#224; sia con precedenti, sia con successive decisioni del Consiglio regionale, tutte adottate con legge regionale nell\u0026#8217;esercizio della competenza primaria in materia di turismo (art. 2, lettera q, dello statuto speciale) e della competenza concorrente in materia di finanze regionali (art. 3, lettera f, del medesimo statuto), rivelerebbe che, in materia di scelte strategiche inerenti al Casin\u0026#242;, delibera consiliare e legge regionale siano pienamente fungibili ed equivalenti, anche ai fini dell\u0026#8217;operativit\u0026#224; della guarentigia dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; dei voti espressi per la loro approvazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNessun rilievo, infine, avrebbero, nella specie, i precedenti di cui alle sentenze n. 69 del 1985 e n. 337 del 2009 di questa Corte, inerenti a vicende amministrative di dettaglio, prive di interesse generale per la Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Anche il Procuratore generale della Corte dei conti ha chiesto di intervenire nel giudizio per ottenere che questa Corte dichiari inammissibile o comunque infondato il ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento, la difesa dell\u0026#8217;interveniente sostiene che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sia ammissibile l\u0026#8217;intervento personale del Procuratore generale della Corte dei conti quale rappresentante del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali d\u0026#8217;appello della Corte dei conti e quindi parte del giudizio la cui decisione \u0026#232; oggetto del conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso sarebbe inammissibile per tardivit\u0026#224;, quanto all\u0026#8217;impugnativa dell\u0026#8217;atto di citazione dinanzi al giudice di primo grado e della sentenza di primo grado, essendo stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione, ovvero dall\u0026#8217;avvenuta conoscenza dell\u0026#8217;atto con cui si sarebbe manifestata la volont\u0026#224; di ledere l\u0026#8217;altrui competenza. Esso sarebbe, comunque, inammissibile in quanto utilizzato per dirimere questioni di giurisdizione, in violazione di quanto statuito all\u0026#8217;art. 37, comma 2, della legge n. 87 del 1953.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, il ricorso sarebbe infondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremesso che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; copre l\u0026#8217;attivit\u0026#224; dei Consigli regionali solo ove tale attivit\u0026#224; costituisca esercizio della funzione amministrativa conferita dalla Costituzione, dallo statuto o dalle leggi dello Stato, nella specie la delibera n. 823/XIV del 23 ottobre 2014 sarebbe stata adottata dal Consiglio in attuazione di una legge regionale, in specie dell\u0026#8217;art. 32, comma 3, della legge n. 12 del 1997, che attribuisce al Consiglio regionale la competenza amministrativa a disporre la sottoscrizione di aumenti di capitale di societ\u0026#224; in misura superiore al 50 per cento, radicandola in capo alla Giunta per quelli di entit\u0026#224; inferiore alla soglia indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa legge regionale qualificherebbe l\u0026#8217;atto in parola come amministrativo, l\u0026#224; dove riconduce la sua adozione alle competenze dell\u0026#8217;organo esecutivo della Regione, ossia la Giunta. La configurazione di una competenza eccezionale in capo al Consiglio, per le sole sottoscrizioni maggioritarie, si giustificherebbe in ragione della particolare incidenza di tali operazioni sulla struttura della societ\u0026#224; e sui rapporti fra questa e l\u0026#8217;amministrazione (oltre che sulle finanze regionali), ma non escluderebbe la natura amministrativa dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con memoria depositata nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all\u0026#8217;istanza di sospensione ex art. 40 della legge n. 87 del 1953, anche in considerazione della tempestivit\u0026#224; della fissazione dell\u0026#8217;udienza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica le parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni contenute nelle memorie scritte.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza 30 luglio 2021, n. 350, con cui la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, in parziale riforma della sentenza 25 ottobre 2018, n. 5, della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d\u0026#8217;Aosta, ha accertato la responsabilit\u0026#224; amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, di alcuni consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, per aver votato a favore della delibera del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di approvazione del piano di rafforzamento patrimoniale del Resort e Casin\u0026#242; di Saint- Vincent, consistente in un aumento di capitale fino a 60.000.000 di euro della Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa, societ\u0026#224; a totale partecipazione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la pronuncia oggetto del conflitto, la Corte dei conti avrebbe esercitato la funzione giurisdizionale in violazione della prerogativa dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; dei consiglieri regionali, che l\u0026#8217;art. 24 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta) riconosce per le opinioni espresse e i voti dati nell\u0026#8217;esercizio delle loro funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;approvazione della delibera n. 823/XIV del 23 ottobre 2014 costituirebbe, infatti, esercizio delle funzioni proprie del Consiglio, essendo la stessa un atto di indirizzo politico, espressivo di una scelta di ordine strategico della Regione, relativa alla sopravvivenza della casa da gioco (Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la Regione chiede l\u0026#8217;annullamento della sentenza della Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d\u0026#8217;appello, 30 luglio 2021, n. 350, nonch\u0026#233; \u0026#171;di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi\u0026#187;, e, in particolare, \u0026#171;per quanto occorrer possa\u0026#187;, della sentenza di primo grado della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d\u0026#8217;Aosta, n. 5 del 2018, gi\u0026#224; di condanna per danno erariale, riformata in appello solo riguardo al quantum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Come deciso con ordinanza dibattimentale letta all\u0026#8217;udienza pubblica del 25 gennaio 2022, devono essere dichiarati ammissibili gli interventi spiegati nel giudizio da A. F., S. B. e L. L.T., componenti del Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste negli anni 2013/2018, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;intervento del Procuratore generale della Corte dei conti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non \u0026#232; ammesso l\u0026#8217;intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (ordinanza n. 269 del 2019; ordinanza allegata alla sentenza n. 230 del 2017). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non pu\u0026#242; escludersi la possibilit\u0026#224; che l\u0026#8217;oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall\u0026#8217;esito del conflitto (sentenze n. 259 del 2019 e n. 107 del 2015; ordinanza n. 269 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, A. F. e altri, in qualit\u0026#224; di ex consiglieri regionali, rivestono la qualit\u0026#224; di parti del giudizio definito con la sentenza n. 350 del 2021 della Corte dei conti, terza sezione centrale d\u0026#8217;appello, che \u0026#232; oggetto del presente conflitto di attribuzione ed \u0026#232; stata impugnata dinanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Pertanto, considerato che il giudizio in esame verte sulla spettanza o meno alla Corte dei conti del potere di esercitare la giurisdizione contabile nei confronti dei citati consiglieri regionali, la decisione di questa Corte \u0026#232; suscettibile di condizionare sia l\u0026#8217;esecuzione della sentenza impugnata, sia il giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, incidendo in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva dei medesimi consiglieri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche il Procuratore generale della Corte dei conti \u0026#232; parte del giudizio ordinario, la cui decisione \u0026#232; oggetto del conflitto. Pertanto, l\u0026#8217;esito del presente conflitto \u0026#232; suscettibile di incidere sulla definitiva affermazione o negazione del diritto del PM contabile di agire in giudizio per la tutela degli interessi erariali al risarcimento del danno, asseritamente patito dalle finanze pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, inoltre, \u0026#232; ammissibile anche se spiegato personalmente, senza alcun patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori. La previsione generale di cui all\u0026#8217;art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), va, infatti, interpretata nel senso che per gli organi dello Stato e delle Regioni non \u0026#232; richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto \u0026#232; specificamente previsto per il Governo, rappresentato dall\u0026#8217;Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, che possono affidare la propria rappresentanza e difesa soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (sentenze n. 43 del 2019 e n. 252 del 2013; ordinanza n. 136 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In linea preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; del ricorso sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla Procura generale della Corte dei conti interveniente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; \u0026#200; eccepita, in primo luogo, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per tardivit\u0026#224;, in considerazione della mancata proposizione del conflitto, a seguito dell\u0026#8217;atto di citazione e della sentenza di primo grado della Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta (n. 5 del 2018), con cui si sarebbe realizzata la lesione e di cui la sentenza di appello n. 350 del 2021, oggetto del presente giudizio, sarebbe una mera conferma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche il ricorso promosso avverso la sentenza n. 350 del 2021 e gli atti conseguenziali o connessi sarebbe inammissibile, per difetto dell\u0026#8217;interesse a ricorrere della Regione. Quanto agli atti consequenziali e connessi, difetterebbe il requisito dell\u0026#8217;attualit\u0026#224; della lesione, trattandosi di atti non ancora adottati, per cui non sarebbe configurabile alcuna violazione delle attribuzioni regionali. Quanto alla sentenza n. 350 del 2021, l\u0026#8217;iniziativa regionale non sarebbe idonea a rimuovere il pregiudizio che si assume sub\u0026#236;to e a ripristinare l\u0026#8217;assetto costituzionale delle attribuzioni, in quanto rimarrebbe comunque valida ed efficace la decisione di primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione \u0026#232; priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa muove dalla convinzione che, allorquando in un giudizio per conflitto di attribuzione fra enti una Regione contesti la lesivit\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, la pretesa lesione si consumi con l\u0026#8217;adozione dei primi atti di esercizio della funzione stessa, e che la sentenza di appello rientri fra gli atti meramente consequenziali (esecutivi, confermativi o meramente riproduttivi) di altri atti (in questo caso, della sentenza di primo grado), la cui mancata impugnazione, secondo la costante giurisprudenza costituzionale (fra le tante, sentenze n. 17 del 2020, n. 146 e n. 36 del 2018, n. 198 del 2017), determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambi gli assunti sono erronei.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha esteso al conflitto intersoggettivo da atto giurisdizionale la possibilit\u0026#224;, da parte della Regione, di presentare ricorso avverso qualsiasi atto, \u0026#171;anche se preparatorio o non definitivo \u0026#8211; diretto, in ogni caso, \u0026#8220;ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilit\u0026#224; di esercizio della medesima\u0026#8221; (sentenza n. 332 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988)\u0026#187; (cos\u0026#236; sentenza n. 22 del 2020)\u0026#187; (ordinanza n. 175 del 2020). Ci\u0026#242; al fine di consentire alla Regione di reagire alla pretesa lesione gi\u0026#224; in relazione al primo atto di esercizio della funzione giurisdizionale, senza attendere che la medesima lesione si cristallizzi, per effetto della definitivit\u0026#224; della decisione. Pertanto, \u0026#232; rimesso alla Regione scegliere contro quale atto promuovere il conflitto, entro il termine di cui all\u0026#8217;art. 39 secondo comma, della legge n. 87 del 1953.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; pu\u0026#242; ritenersi che l\u0026#8217;eventuale annullamento della sentenza di appello, che consegua all\u0026#8217;accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione, sia inidoneo a rimuovere il pregiudizio che si assume sub\u0026#236;to, rimanendo comunque valida ed efficace la decisione di primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza di appello, anche ove sia confermativa di quella di primo grado, sostituisce quest\u0026#8217;ultima, sotto ogni profilo (da ultimo, Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 5 maggio 2021, n. 11816), determinandone la cessazione di efficacia e, conseguentemente, innovando la pretesa lesione delle attribuzioni costituzionali in contestazione. Non ricorrono, dunque, le condizioni che, secondo questa Corte, conducono alla declaratoria di inammissibilit\u0026#224; del ricorso per conflitto fra enti, poich\u0026#233; la pronuncia di appello non si configura come atto meramente consequenziale di atti precedentemente non impugnati (sentenza n. 146 del 2018). N\u0026#233; pu\u0026#242; costituire motivo di inammissibilit\u0026#224; del conflitto la mancata proposizione del conflitto a seguito della sentenza di primo grado per acquiescenza della Regione, considerato che \u0026#8211; per costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; tale istituto non trova applicazione nei giudizi per conflitto di attribuzione, \u0026#171;stante l\u0026#8217;indisponibilit\u0026#224; delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte\u0026#187; (sentenza n. 31 del 2019 e n. 36 del 2018; nello stesso senso, fra le tante, sentenza n. 130 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; \u0026#200;, inoltre, eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per conflitto in quanto esso sarebbe impiegato quale improprio mezzo di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, in contrasto con la costante giurisprudenza costituzionale (fra le tante, sentenze n. 22 del 2020, n. 224 del 2019 e n. 107 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSia la difesa statale, sia il Procuratore generale della Corte dei conti contestano che, con il presente ricorso, la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste abbia inteso censurare la statuizione in materia di giurisdizione contenuta nella sentenza adottata dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello \u0026#8211; dinanzi a cui era stato gi\u0026#224; contestato il difetto di giurisdizione, cos\u0026#236; come dinanzi al giudice di primo grado \u0026#8211; con argomenti non diversi da quelli svolti nel ricorso per Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, proposto dai consiglieri regionali condannati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Anche tale eccezione \u0026#232; priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il costante orientamento di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2020, n. 2 del 2018, n. 235 e n 107 del 2015), i conflitti di attribuzione innescati da atti giurisdizionali sono ammissibili allorquando \u0026#232; contestata in radice l\u0026#8217;esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente e non ipotetici errores in iudicando, valendo, per questi ultimi, \u0026#171;i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni\u0026#187; (sentenza n. 224 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, la ricorrente contesta che la Corte dei conti \u0026#8211; dapprima instaurando il procedimento e poi pronunciando la condanna erariale nei confronti dei consiglieri regionali che avevano votato a favore dell\u0026#8217;adozione della delibera del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV \u0026#8211; abbia agito in carenza assoluta di giurisdizione, in violazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione stessa dall\u0026#8217;art 24 dello statuto, che esclude che i consiglieri regionali possano essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell\u0027esercizio delle loro funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal tenore delle censure emerge chiaramente che ci\u0026#242; che la Regione contesta non \u0026#232; il modo di esercizio della funzione da parte della Corte dei conti, ma la sussistenza stessa, in capo a quest\u0026#8217;ultimo, del potere giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Questa Corte ha costantemente ritenuto che il tono costituzionale del conflitto sussiste quando il ricorrente lamenti una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2020, n. 28 del 2018 e n. 87 del 2015), per effetto di un atto o di un comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, dotato di efficacia e rilevanza esterna e diretto a esprimere, in modo chiaro e inequivoco, la pretesa di esercitare una data competenza (ordinanza n. 175 del 2020), in modo tale da determinare la menomazione della sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente (sentenza n. 259 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali requisiti sono soddisfatti nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzione, con riguardo all\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell\u0026#8217;esercizio delle loro funzioni, di cui all\u0026#8217;art. 24 dello statuto speciale, per effetto dell\u0026#8217;illegittimo esercizio del potere giurisdizionale da parte della Corte dei conti in ordine ad atti compiuti da soggetti che rivestivano il ruolo di consiglieri regionali al momento della loro adozione e quindi da considerarsi coperti dalla richiamata guarentigia (sentenza n. 43 del 2019). Si tratta dunque di una contestazione relativa alla sussistenza del potere giurisdizionale, che incide sull\u0026#8217;assetto costituzionale dei poteri, non gi\u0026#224; di un conflitto di giurisdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, il ricorso \u0026#232; fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;assunto da cui muove la ricorrente \u0026#232; che la delibera del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, con cui si \u0026#232; disposto l\u0026#8217;aumento di capitale della societ\u0026#224; per azioni Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa \u0026#8211; all\u0026#8217;origine della condanna di alcuni consiglieri regionali per danno erariale \u0026#8211; sia espressiva di una scelta di ordine politico-strategico della Regione, orientata a garantire la sopravvivenza della casa da gioco (Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa), le cui entrate costituivano e costituiscono entrate regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale delibera \u0026#8211; a suo avviso \u0026#8211; conteneva \u0026#171;valutazioni tipicamente ascrivibili ad atti di indirizzo politico, cosicch\u0026#233; essa, ancorch\u0026#233; atto formalmente \u0026#8220;amministrativo\u0026#8221;, e, comunque, \u0026#8220;non legislativo\u0026#8221;, [era], in virt\u0026#249; del suo concreto contenuto decisionale, ragionevolmente imputabile a quell\u0026#8217;ambito funzionale certamente assistito dalla prerogativa fissata dall\u0026#8217;art. 24 dello Statuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosto che, in linea con la giurisprudenza costituzionale, l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali non riguarda solo la funzione legislativa, ma anche quelle di indirizzo, di controllo e regolamentari riservate al Consiglio e tutte le altre che ad esso conferiscono la Costituzione e le leggi, oltre che lo statuto speciale, l\u0026#8217;accertamento da compiere implicherebbe, secondo la ricorrente, non una disamina formale, ma un esame sostanziale sulla riconducibilit\u0026#224; delle funzioni esercitate a quelle coperte dall\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; Preliminarmente, per una corretta valutazione della natura della delibera in questione, occorre tener conto della peculiare collocazione della casa da gioco in esame (Casin\u0026#242; di Saint-Vincent spa) nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;ordinamento autonomo della Valle d\u0026#8217;Aosta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istituzione della casa da gioco \u0026#232; stata autorizzata, con decreto del Presidente del Consiglio della Valle 4 aprile 1946, n. 241 (Istituzione del Casin\u0026#242; di Saint Vincent), in attuazione dell\u0026#8217;art. 12 del decreto luogotenenziale del 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d\u0026#8217;Aosta). Si deve a tale fonte, nonch\u0026#233; al decreto luogotenenziale del 7 settembre 1945, n. 546 (Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d\u0026#8217;Aosta), il primo ordinamento autonomo della Valle, che ha anticipato quanto successivamente stabilito dallo statuto speciale, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224;, prevista per la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco in deroga al divieto penale del gioco d\u0026#8217;azzardo \u0026#232; stata fondata sull\u0026#8217;attribuzione, che lo statuto speciale ha riconosciuto alla stessa, della competenza in materia di turismo. I ricavi derivanti dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; della casa da gioco, in linea con quanto disposto dal legislatore statale a partire dal 1949, in armonia con lo Statuto, hanno contribuito alle entrate regionali, al fine \u0026#8211; come rilevato da questa Corte in una pronuncia risalente \u0026#8211; di \u0026#171;sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario\u0026#187; (sentenza n. 152 del 1985).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta del legislatore regionale di dare vita, con la legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una societ\u0026#224; per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), alla societ\u0026#224; per azioni Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e, a totale partecipazione pubblica, per la gestione della casa da gioco, risponde alla \u0026#171;realizzazione dell\u0026#8217;interesse pubblico prioritario dello sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Valle d\u0026#8217;Aosta\u0026#187; (art. 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte delle prime difficolt\u0026#224; di gestione, il Consiglio regionale \u0026#232; intervenuto con la legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 23 dicembre 2009, n. 49, recante \u0026#171;Linee-guida per l\u0026#8217;ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand H\u0026#244;tel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una societ\u0026#224; per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent)\u0026#187;, al fine di agevolare il rilancio della casa da gioco, anzitutto disponendo \u0026#8211; all\u0026#8217;art. 2 \u0026#8211; la ricapitalizzazione della societ\u0026#224;. La medesima legge regionale, peraltro, prescriveva che il Consiglio regionale approvasse un piano di interventi per lo sviluppo della casa da gioco, da finanziare annualmente mediante trasferimenti alla societ\u0026#224; Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa, nell\u0026#8217;ambito della generale programmazione contenuta nella legge finanziaria annuale (art. 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.2.\u0026#8211; In questo contesto si colloca la delibera del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, la cui approvazione \u0026#232; stata all\u0026#8217;origine della condanna per danno erariale pronunciata dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 350 del 2021, impugnata nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal resoconto dei lavori consiliari emerge che, nonostante i vari finanziamenti adottati, con delibere di Giunta, in deroga al meccanismo previsto dall\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 49 del 2009, la situazione del Casin\u0026#242; restava critica. All\u0026#8217;esito di un\u0026#8217;istruttoria promossa dal Consiglio regionale, nella seduta del 23 ottobre 2014, si era svolta una discussione generale congiunta sulla relazione annuale sull\u0026#8217;andamento della gestione della Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 della legge regionale n. 36 del 2001, e sulla proposta di atto intitolato \u0026#171;Rafforzamento finanziario del Resort e Casin\u0026#242; di Saint-Vincent. Incarico alla Finaosta S.P.A. di sottoscrivere, in nome e per conto della Regione, l\u0026#8217;Aumento di capitale della Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e S.p.a.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl centro del dibattito \u0026#8211; di cui i lavori consiliari danno conto \u0026#8211; si pose la necessit\u0026#224; di operare una scelta che presupponesse una valutazione di carattere politico fra fallimento e rilancio del Casin\u0026#242;. Si trattava, in altri termini, di decidere se salvare la propriet\u0026#224; e la gestione pubblica del Casin\u0026#242; e del connesso complesso alberghiero o, all\u0026#8217;opposto, dismettere, totalmente o parzialmente, tale complesso patrimoniale e finanziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;esito di tale dibattito, fu sottoposto a votazione un ordine del giorno, con cui si impegnava la Giunta regionale a procedere alla costituzione di una \u0026#8220;Task Force politica\u0026#8221; che, in via straordinaria, affiancasse e monitorasse l\u0026#8217;azione di rilancio della casa da gioco Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa, con l\u0026#8217;adozione di misure per valorizzare gli investimenti e per migliorarne la gestione, tramite risparmi di spesa e azioni volte a favorirne l\u0026#8217;interazione con il territorio. Approvato all\u0026#8217;unanimit\u0026#224; tale ordine del giorno, fu anche adottato l\u0026#8217;atto \u0026#8220;amministrativo\u0026#8221; inerente alla ricapitalizzazione della societ\u0026#224; Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.3.\u0026#8211; Le vicende che hanno portato all\u0026#8217;approvazione della delibera, da cui ha tratto origine la sentenza di condanna dei consiglieri regionali per danno erariale, impugnata nel presente giudizio, confermano il rilievo centrale e, per molti aspetti, strategico assegnato all\u0026#8217;attivit\u0026#224; del Casin\u0026#242; di Saint-Vincent, fin dalla sua istituzione, strettamente connessa al riconoscimento del regime speciale di autonomia regionale. Verso questa peculiare societ\u0026#224; a partecipazione pubblica sono state indirizzate risorse, in ragione di una sua acquisita tipicit\u0026#224; territoriale, cui si collega l\u0026#8217;attrattiva turistica e con essa il sostegno all\u0026#8217;economia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl preminente orientamento volto, per l\u0026#8217;appunto, ad agevolare, attraverso azioni mirate, lo sviluppo economico, turistico e occupazionale della Regione, \u0026#232; confermato dai pi\u0026#249; recenti interventi del legislatore regionale (di cui alla legge regionale 4 luglio 2019, n. 8, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa\u0026#187;), che incidono nuovamente sull\u0026#8217;assetto finanziario della societ\u0026#224; di gestione della casa da gioco, in vista, tra l\u0026#8217;altro, dell\u0026#8217;omologazione del concordato preventivo con continuit\u0026#224; aziendale, disposta con decreto del 26 maggio 2021 del Tribunale ordinario di Aosta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutto quanto detto contribuisce a far emergere con contorni sempre pi\u0026#249; netti la natura della delibera in esame, quale atto di indirizzo politico-strategico, espressivo della stessa politicit\u0026#224; della legge. La decisione relativa all\u0026#8217;aumento di capitale della societ\u0026#224; di gestione della casa da gioco \u0026#8211; altre volte operata con una legge, come era accaduto con l\u0026#8217;art. 2 della legge regionale n. 49 del 2009 \u0026#8211; \u0026#232; coessenziale alla decisione di rilanciare la casa da gioco, fatta oggetto dell\u0026#8217;ordine del giorno approvato all\u0026#8217;unanimit\u0026#224;, con un consenso trasversale fra maggioranza e opposizione, quasi contestualmente alla delibera di ricapitalizzazione. Essa si delinea, quindi, come un aspetto della scelta di politica finanziaria regionale, operata dal Consiglio regionale, nell\u0026#8217;esercizio delle sue prerogative di decisore politico, chiamato a scegliere fra pi\u0026#249; opzioni alternative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel quadro cos\u0026#236; delineato, l\u0026#8217;approvazione della delibera di cui qui si discute costituisce una espressione di voto che, pur rivestendo la forma di atto amministrativo, \u0026#232;, sotto ogni profilo, riconducibile all\u0026#8217;esercizio di funzioni inerenti al \u0026#171;nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari\u0026#187; (sentenza n. 69 del 1985), rispetto al quale l\u0026#8217;art. 24 dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, al pari dell\u0026#8217;art. 122, quarto comma, Cost., esclude la responsabilit\u0026#224; (penale, civile e amministrativa) dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, infatti, \u0026#171;l\u0026#8217;esonero da responsabilit\u0026#224; dei componenti dell\u0026#8217;organo (sulla scia di consolidate giustificazioni dell\u0026#8217;immunit\u0026#224; parlamentare) \u0026#232; [\u0026#8230;] funzionale alla tutela delle pi\u0026#249; elevate funzioni di rappresentanza politica, in primis la funzione legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volont\u0026#224; politica\u0026#187; (sentenza n. 69 del 1985), le funzioni costituzionalmente previste non si esauriscono in quella legislativa, ma si allargano a comprendere le funzioni di indirizzo, di controllo e regolamentari riservate alle Regioni, nonch\u0026#233; le altre conferite al Consiglio regionale dalla Costituzione e dalle leggi, incluse quelle \u0026#171;di tipo amministrativo purch\u0026#233; strettamente finalizzate a garantire l\u0026#8217;autonomo funzionamento dei Consigli regionali\u0026#187; (sentenza n. 337 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, per poter \u0026#171;preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale\u0026#187; (sentenza n. 235 del 2015, nonch\u0026#233;, in precedenza, sentenze n. 195 del 2007, n. 392 del 1999 e n. 289 del 1997), la guarentigia dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; di sicuro concerne le funzioni conferite ai Consigli regionali dalla Costituzione e dalle fonti normative cui essa rinvia e che possono essere esercitate in forma legislativa o anche amministrativa. Ci\u0026#242; conferma quanto questa Corte ha, fin da tempo risalente, affermato circa l\u0026#8217;insufficienza della forma amministrativa dell\u0026#8217;atto per escludere la prerogativa dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; (sentenze n. 69 del 1985 e n. 81 del 1975).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta, pertanto, evidente che l\u0026#8217;approvazione della delibera consiliare del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, contenente la ricapitalizzazione della societ\u0026#224; a totale partecipazione pubblica che gestisce il Casin\u0026#242; di Saint-Vincent, pur dando vita a un atto formalmente amministrativo, costituisce, da parte dei consiglieri regionali, esercizio di una funzione riconducibile a valutazioni di ordine eminentemente politico-strategico, inerenti all\u0026#8217;autonomia decisionale dell\u0026#8217;organo politico della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta, in quanto tali esenti da responsabilit\u0026#224;, in base all\u0026#8217;art. 24 dello statuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon spettava, pertanto, allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d\u0026#8217;Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilit\u0026#224; amministrativa, con conseguente condanna, per danno erariale, dei consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, che hanno votato a favore dell\u0026#8217;approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della societ\u0026#224; per azioni a totale partecipazione pubblica Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, conseguentemente, annullata la citata sentenza della Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, n. 350 del 2021, nonch\u0026#233; tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque a essa connessi.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d\u0026#8217;Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilit\u0026#224; amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste che hanno votato per l\u0026#8217;approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della societ\u0026#224; per azioni a totale partecipazione pubblica Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) annulla per l\u0026#8217;effetto la sentenza della Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, 30 luglio 2021, n. 350, nonch\u0026#233; tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u002711 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 25 gennaio 2022\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0027intervento spiegato in giudizio da A. F., S. B. e L. L.T., componenti del Consiglio regionale della Regione Valle d\u0027Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0027Aoste nella consiliatura 2013/2018, nonch\u0026#233; l\u0027intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003econsiderato\u003c/em\u003e che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non \u0026#232; ammesso l\u0027intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (ordinanza n. 269 del 2019; ordinanza allegata alla sentenza n. 230 del 2017);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non pu\u0026#242; tuttavia escludersi la possibilit\u0026#224; che l\u0027oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall\u0027esito del conflitto (ordinanza n. 269 del 2019; sentenze n. 259 del 2019 e n. 107 del 2015);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, nel caso di specie, A. F. ed altri, in qualit\u0026#224; di ex consiglieri regionali, rivestono la qualit\u0026#224; di parti del giudizio definito con la sentenza n. 350 del 2021 della Corte dei conti, terza sezione centrale d\u0027appello, oggetto del presente conflitto di attribuzione, impugnata dinanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche il giudizio in esame verte sulla spettanza alla Corte dei conti del potere di esercitare la giurisdizione contabile nei confronti dei citati consiglieri regionali ed \u0026#232; pertanto suscettibile di condizionare sia l\u0027esecuzione della sentenza di appello impugnata, sia il giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, incidendo in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva dei medesimi consiglieri;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche anche il Procuratore generale presso la Corte dei conti \u0026#232; parte del giudizio ordinario, la cui decisione \u0026#232; oggetto del conflitto;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027esito del presente conflitto \u0026#232;, quindi, suscettibile di incidere sulla definitiva affermazione o negazione del diritto del PM contabile di agire in giudizio per la tutela degli interessi erariali al risarcimento del danno asseritamente patito dalle finanze pubbliche;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, devono essere dichiarati ammissibili gli interventi di A. F. ed altri, in qualit\u0026#224; di ex consiglieri regionali, nonch\u0026#233; del Procuratore generale presso la Corte dei conti, al fine di consentire loro di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche deve, inoltre, essere consentito l\u0027intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, anche ove spiegato personalmente, senza alcun patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi a questa Corte, in quanto la previsione generale di cui all\u0027art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), va interpretata nel senso che per gli organi dello Stato e delle Regioni non \u0026#232; richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto \u0026#232; specificamente previsto per il Governo, rappresentato dall\u0027Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, che possono affidare la propria rappresentanza e difesa soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (sentenze n. 43 del 2019 e n. 252 del 2013; ordinanza n. 136 del 2018).\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003ePer Questi Motivi\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile l\u0027intervento spiegato in giudizio da A. F., S. B. e L. L.T., in qualit\u0026#224; di ex componenti del Consiglio regionale della Regione Valle d\u0027Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0027Aoste, nonch\u0026#233; l\u0027intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, spiegato personalmente, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d\u0027Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0027Aoste nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giuliano Amato, Presidente\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Consiglio regionale - Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Sentenza della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale di appello, n. 350 del 2021, con la quale \u0026#232; stata accertata la responsabilit\u0026#224; amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, di alcuni consiglieri regionali, con riferimento all\u0027adozione della deliberazione del Consiglio regionale n. 823/XIV del 23 ottobre 2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato  il piano di rafforzamento patrimoniale del Resort e Casin\u0026#242; di Saint Vincent, consistente in un aumento di capitale di euro 60.000.000 della societ\u0026#224; Casin\u0026#242; de la Vall\u0026#233;e spa.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44697","titoletto":"Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Esclusione - Eccezioni - Ammissibilità laddove l\u0027oggetto del conflitto coinvolga, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi. (Classif. 111002).","testo":"Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l\u0027intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; tuttavia, non può escludersi la possibilità che l\u0027oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall\u0027esito del conflitto. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 259/2019 - mass. 40885; S. 230/2017 - mass. 41697; S. 107/2015 - mass. 38406; O. 269/2019 - mass. 40925\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44698","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44698","titoletto":"Azione e difesa (diritti di) - Autodifesa - Possibilità, per gli organi dello Stato e delle Regioni (nel caso di specie: ammissibilità, nel giudizio per confitto di attribuzione tra enti, dell\u0027intervento spiegato personalmente dal Procuratore generale presso la Corte dei conti). (Classif. 031002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio per confitto di attribuzione tra enti l\u0027intervento del Procuratore generale della Corte dei conti è ammissibile anche se spiegato personalmente, senza alcun patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori. La previsione generale di cui all\u0027art. 20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 va infatti interpretata nel senso che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto è specificamente previsto per il Governo, rappresentato dall\u0027Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, che possono affidare la propria rappresentanza e difesa soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 43/2019 - mass. 41732; S. 252/2013 - mass. 37406\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44699","numero_massima_precedente":"44697","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44699","titoletto":"Giudizio costituzionale per confitto di attribuzione tra enti - Requisito oggettivo - Possibilità, per il ricorrente, di impugnare anche gli atti preparatori o non definitivi, con esclusione di quelli meramente consequenziali. (Classif. 115005).","testo":"Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra enti è rimesso alla Regione ricorrente scegliere contro quale atto promuovere il conflitto, entro il termine di cui all\u0027art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, con esclusione degli atti meramente consequenziali (esecutivi, confermativi o meramente riproduttivi). Essa ha quindi la possibilità di presentare ricorso anche avverso un atto preparatorio o non definitivo - diretto, in ogni caso, ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza -, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 146/2018 - mass. 41410; S. 36/2018 - mass. 39873; S. 130/2014 - mass. 37935; S. 382/2006 - mass. 30780; S. 211/1994 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e20547; S. 771/1988 - mass. 13410; O. 175/2020 - mass. 42349\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44700","numero_massima_precedente":"44698","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"39","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44700","titoletto":"Giudizio costituzionale per confitto di attribuzione tra enti - Requisito oggettivo - Atti di esercizio della funzione giurisdizionale - Possibilità, per il ricorrente, di impugnare anche solo la sentenza di appello, anziché quella di primo grado - Inapplicabilità dell\u0027istituto dell\u0027acquiescenza - Inammissibilità del confitto volto a contestare ipotetici errores in iudicando. (Classif. 115005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAllorquando in un giudizio per conflitto di attribuzione fra enti una Regione contesti la lesività dell\u0027esercizio della funzione giurisdizionale, la pretesa lesione non si consuma con l\u0027adozione dei primi atti di esercizio della funzione stessa, per cui la sentenza di appello non rientra fra gli atti meramente consequenziali di altri atti (come la sentenza di primo grado). La Regione ricorrente ha quindi la possibilità di reagire alla pretesa lesione già in relazione al primo atto di esercizio della funzione giurisdizionale, senza attendere che la medesima lesione si cristallizzi, per effetto della definitività della decisione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 332/2011 - mass. 35998\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon può costituire motivo di inammissibilità del conflitto tra enti la mancata proposizione del ricorso a seguito della sentenza di primo grado, considerato che l\u0027istituto dell\u0027acquiescenza non trova applicazione nei giudizi per conflitto di attribuzione, stante l\u0027indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 31/2019 - mass. 41726\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI conflitti di attribuzione innescati da atti giurisdizionali sono ammissibili allorquando è contestata in radice l\u0027esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente e non ipotetici \u003cem\u003eerrores in iudicando\u003c/em\u003e, valendo, per questi ultimi, i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2020 - mass. 41464; S. 224/2019 - mass. 41634; S. 2/2018 - mass. 39672; S. 195/2007 - mass. 31385\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44701","numero_massima_precedente":"44699","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44701","titoletto":"Regioni - Insindacabilità dei consiglieri regionali - Guarentigia estesa, oltre che alla funzione legislativa, anche a quelle di indirizzo, di controllo e regolamentari (nel caso di specie: non spettanza allo Stato, e per esso al magistrato contabile, di adottare la sentenza n. 350 del 2021, di condanna per danno erariale di alcuni consiglieri della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta, di approvazione, mediante delibera consiliare, della ricapitalizzazione della società a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée spa; suo conseguente annullamento, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi). (Classif. 215009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027esonero da responsabilità dei componenti dell\u0027organo consiliare regionale (sulla scia di consolidate giustificazioni dell\u0027immunità parlamentare) è funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, \u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e la funzione legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volontà politica; pertanto le funzioni costituzionalmente previste non si esauriscono in quella legislativa, ma si allargano a comprendere le funzioni di indirizzo, di controllo e regolamentari riservate alle Regioni, nonché le altre conferite al Consiglio regionale dalla Costituzione e dalle leggi, incluse quelle di tipo amministrativo, purché strettamente finalizzate a garantire l\u0027autonomo funzionamento dei Consigli regionali. È dunque insufficiente la forma amministrativa dell\u0027atto adottato per escludere la prerogativa dell\u0027insindacabilità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 235/2015 - mass. 38611; S. 107/2015 - mass. 38407; S. 337/2009 - mass. 34200; S. 195/2007 - mass. 31386; S. 392/1999 - mass. 24905; S. 289/1997 - mass. 23425; S. 69/1985 - mass. 10768; S. 81/1975 - mass. 7743\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sez. giurisd. centrale di appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. per la Valle d\u0027Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta che hanno votato per l\u0027approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della spa a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée spa; ed è annullata, per l\u0027effetto, la medesima sentenza n. 350 del 2021, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi. L\u0027approvazione, mediante la delibera indicata, del piano di rafforzamento patrimoniale del Resort e Casinò di Saint-Vincent, consistente in un aumento di capitale fino a 60.000.000 di euro della Casinò de la Vallée spa, costituisce, pur rivestendo la forma di atto amministrativo, esercizio delle funzioni proprie del Consiglio, essendo la stessa un atto di indirizzo politico, espressivo di una scelta di ordine strategico della Regione. L\u0027approvazione della delibera costituisce quindi una espressione di voto che, è, sotto ogni profilo, riconducibile all\u0027esercizio di funzioni inerenti al nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari, rispetto al quale l\u0027art. 24 dello statuto speciale, al pari dell\u0027art. 122, quarto comma, Cost., esclude la responsabilità - penale, civile e amministrativa - dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati).","numero_massima_precedente":"44700","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"30/07/2021","data_nir":"2021-07-30","numero":"350","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"122","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41701","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 90/2022","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1903","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41365","autore":"Carucci V.","titolo":"Conflitto intersoggettivo da atto giurisdizionale e garanzia di irresponsabilità dei consiglieri regionali ex art. 122, c. 4, della Costituzione. Spunti di riflessione a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"8","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41189","autore":"Cavasino E.","titolo":"Il perimetro variabile dell\u0027insindacabilità dei Consiglieri regionali: la vis politica delle decisioni \"strategiche\" per l\u0027economia regionale. Nota a Corte costituzionale n. 90 del 2022","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41189_2022_90.pdf","nome_file_fisico":"90_2022_Cavasino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42478","autore":"Cosulich M.","titolo":"Dall’autonomia dell’azzardo all’azzardo dell’autonomia: la Valle d’Aosta e il suo Casinò","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45537","autore":"Fonzi A.","titolo":"Autonomia regionale ed esercizio del potere giurisdizionale: la prospettiva del conflitto intersoggettivo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"183","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45536_2022_90.pdf","nome_file_fisico":"15_2024+altre_Fonzi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"43603","autore":"Girotto D.","titolo":"Il ruolo del Consiglio nell’evoluzione della forma di governo della Regione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44150","autore":"Giuliano G.","titolo":"Finanziamento sanitario regionale ed erogazione dei Livelli essenziali di assistenza in relazione ai princìpi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"238","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42165","autore":"Giupponi T.F.","titolo":"Insindacabilità dei consiglieri regionali e natura amministrativa della delibera: verso una verifica sostanziale della natura \"politico-strategica\" delle valutazioni del Consiglio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41828","autore":"Manfredi Selvaggi C.A.","titolo":"La (in)sindacabilità delle deliberazioni consiliari regionali alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44162","autore":"Perini M.","titolo":"Evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di giuoco con vincita di denaro","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"90","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44161_2022_90.pdf","nome_file_fisico":"54-2024+alre_Perini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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