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H., con ordinanza del 31 maggio 2024, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 31 maggio 2024 (reg. ord. n. 136 del 2024), il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;abrogazione, trasformandolo in illecito amministrativo\u0026#187;, del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di essere investito dell\u0026#8217;appello avverso la sentenza che ha condannato S. H. per tale reato e ricorda di avere gi\u0026#224; sollevato, nel corso del medesimo giudizio, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016 e, in via subordinata, dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), censurandoli, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., in ragione dell\u0026#8217;omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente precisa che con la sentenza n. 88 del 2024 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata in via principale e inammissibile, per \u003cem\u003eaberratio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ictus\u003c/em\u003e, quella sollevata in via subordinata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Tanto premesso, il Tribunale fiorentino osserva che la nuova questione ora sollevata sarebbe rilevante, giacch\u0026#233; dal suo accoglimento conseguirebbero la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e l\u0026#8217;assoluzione dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003erileva \u003cem\u003ein limine\u003c/em\u003e che l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) ha delegato il Governo ad adottare uno o pi\u0026#249; decreti legislativi \u0026#171;per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, l\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, non trasformando in illecito amministrativo il reato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998, \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito della depenalizzazione delle fattispecie di reato (di cui alle leggi speciali) previste nominativamente dall\u0026#8217;art. 2\u0026#187; della legge n. 67 del 2014, violerebbe l\u0026#8217;art. 76 Cost., in quanto nella specie non verrebbe in rilievo un\u0026#8217;ipotesi di \u0026#171;mancato esercizio\u0026#187; o di \u0026#171;esercizio solo parziale\u0026#187; della legge delega, ma \u0026#171;la violazione [dello] specifico principio e criterio direttivo\u0026#187; dettato dall\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), che sarebbe inequivoco nel prevedere che il Governo dovesse trasformare in illecito amministrativo il suddetto reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa depenalizzazione in questione, del resto, \u0026#171;risponde[erebbe] perfettamente alla logica ispiratrice\u0026#187; della legge n. 67 del 2014, vale a dire al \u0026#171;principio del ricorso minimo al diritto penale e [al]la razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale\u0026#187;, essendo il reato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998 foriero di \u0026#171;aggravi per gli uffici giudiziari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, \u0026#171;il tema della depenalizzazione del reato\u0026#187; \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e sarebbe \u0026#171;stato uno di quelli pi\u0026#249; centrali nell\u0026#8217;ambito della discussione assembleare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale fiorentino osserva anche che, in una fattispecie asseritamente analoga a quella oggetto dell\u0026#8217;odierno incidente, questa Corte avrebbe escluso che si fosse in presenza di \u0026#171;un mancato\u0026#187; o \u0026#171;parziale\u0026#187; esercizio della delega, ritenendo piuttosto di dover valutare se il Governo avesse, o meno, errato nel dare applicazione al criterio direttivo posto a fondamento della censura (\u0026#232; citata la sentenza n. 223 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ipotesi in cui venisse accolta la questione sollevata, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sollecita, infine, questa Corte a dichiarare, \u0026#171;in via consequenziale\u0026#187;, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale anche dell\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, \u0026#171;nella parte in cui prevede la pena dell\u0026#8217;ammenda da 5.000 a 10.000 euro anzich\u0026#233; la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn subordine, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e individua l\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014 \u0026#171;quale ulteriore soluzione \u0026#8220;adeguata\u0026#8221;\u0026#187; per la richiesta pronuncia sostitutiva, chiedendo quindi la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebi\u003c/em\u003e\u003cem\u003es\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 \u0026#171;nella parte in cui prevede la pena dell\u0026#8217;ammenda da 5.000 a 10.000 euro anzich\u0026#233; la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La difesa statale osserva in premessa che, secondo questa Corte, la violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost. andrebbe circoscritta, diversamente da quanto dedotto dal rimettente, \u0026#171;ai casi di dilatazione dell\u0026#8217;oggetto indicato dalla legge di delega\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 212 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon depenalizzando il reato di cui al pi\u0026#249; volte citato art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998, il Governo, invece, avrebbe soltanto omesso in parte di esercitare la delega conferitagli, ci\u0026#242; che potrebbe s\u0026#236; determinare la sua \u0026#171;responsabilit\u0026#224; politica [\u0026#8230;] verso il Parlamento, ma non una violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., a meno che il mancato parziale esercizio della delega stessa non comporti uno stravolgimento della legge di delegazione\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 223 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale stravolgimento, tuttavia, nella specie non sarebbe apprezzabile sulla base della considerazione, svolta dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato risponderebbe alla logica ispiratrice della legge n. 67 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome, infatti, affermato nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 8 del 2016, \u0026#171;ciascuna previsione di depenalizzazione ha autonomia strutturale rispetto all\u0026#8217;intero contesto di prescrizioni impartite al legislatore delegato\u0026#187; e la \u0026#171;precisa opzione di opportunit\u0026#224; politica\u0026#187; consistente nel mancato esercizio della delega \u0026#171;in riguardo ad uno o pi\u0026#249; dei reati oggetto delle previsioni di depenalizzazione [\u0026#8230;] d\u0026#224; luogo ad un parziale recepimento della stessa [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta conclusione sarebbe stata d\u0026#8217;altronde condivisa nel parere reso dalla competente Commissione parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della legge n. 67 del 2014, secondo cui l\u0026#8217;omessa depenalizzazione in parola si risolverebbe nel mancato esercizio della delega \u0026#171;su un particolare punto, che comunque \u0026#232; del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione\u0026#187; (Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel parere reso sullo schema di decreto legislativo A.G. 245).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 31 maggio 2024 (reg. ord. n. 136 del 2024), il Tribunale di Firenze, sezione prima penale, dubita, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;abrogazione, trasformandolo in illecito amministrativo\u0026#187;, del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La disposizione denunciata depenalizza un insieme di reati contemplati dalla legislazione speciale, ma non quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ad avviso del giudice rimettente, con la censurata omissione il legislatore delegato non si sarebbe limitato a esercitare solo parzialmente la delega conferitagli con la legge n. 67 del 2014, ma l\u0026#8217;avrebbe esercitata in violazione dello specifico principio e criterio direttivo dettato dal suo art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), che ha previsto l\u0026#8217;abrogazione e la trasformazione in illecito amministrativo del suddetto reato, contemplato, come gli altri disciplinati dal denunciato art. 3, dalla legislazione speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui il dedotto \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Come chiarito da questa Corte, la legge n. 67 del 2014 persegue \u0026#171;l\u0026#8217;obiettivo di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentariet\u0026#224;, offensivit\u0026#224; e sussidiariet\u0026#224; della sanzione criminale. La chiara finalit\u0026#224; politico-criminale delle deleghe recate dalla suddetta legge \u0026#232; quindi rinvenibile nell\u0026#8217;esigenza di un alleggerimento del sistema penale coerente con il principio della \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e del ricorso alla pena\u0026#187; (sentenza n. 88 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; in questa prospettiva che l\u0026#8217;art. 2 della legge in esame, al comma 1, ha delegato il Governo ad adottare uno o pi\u0026#249; decreti legislativi \u0026#171;per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer conseguire l\u0026#8217;obiettivo della deflazione si \u0026#232; fatto ricorso a due distinti strumenti: da un lato, alla depenalizzazione, mediante la trasformazione di un insieme di reati in illeciti amministrativi; dall\u0026#8217;altro, all\u0026#8217;abrogazione di alcuni reati, con la contemporanea sottoposizione dei corrispondenti fatti a sanzioni pecuniarie civili a carattere punitivo, che si aggiungono all\u0026#8217;obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno secondo le leggi civili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla depenalizzazione, il legislatore delegante ne ha individuato l\u0026#8217;oggetto utilizzando due criteri selettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo, previsto dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014, \u0026#232; quello consistente nella cosiddetta depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221;, basata su una clausola generale che demanda al legislatore delegato la trasformazione in illeciti amministrativi di \u0026#171;tutti i reati\u0026#187; puniti con la \u0026#171;sola pena della multa o dell\u0026#8217;ammenda\u0026#187;, a eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d\u0026#8217;azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti; propriet\u0026#224; intellettuale e industriale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl secondo \u0026#232; previsto dalle lettere da \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) a \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) della stessa disposizione, che hanno indicato \u003cem\u003enominatim\u003c/em\u003e numerose fattispecie di reato contemplate sia dal codice penale che dalla legislazione speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Durante i lavori parlamentari \u0026#8211; ha ulteriormente precisato la sentenza n. 88 del 2024 \u0026#8211; \u0026#171;la materia dell\u0026#8217;immigrazione, inizialmente compresa nell\u0026#8217;elenco di quelle sottratte alla depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221; (disegno di legge A.S. n. 110), \u0026#232; stata in seguito soppressa (in forza del subemendamento n. 1.0.100/5 approvato dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica), con il contestuale inserimento (in quello che sarebbe poi divenuto il comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 67 del 2014) della previsione dell\u0026#8217;abrogazione del reato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del citato d.lgs. n. 286 del 1998\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questa prima modifica in senso (meramente) abrogativo, nel corso dei lavori \u0026#232; tuttavia seguito l\u0026#8217;intervento del Governo, che, \u0026#171;con altro emendamento, ha introdotto la previsione, accanto alla suddetta abrogazione, della trasformazione in illecito amministrativo del reato in parola, nonch\u0026#233; quella secondo cui sarebbe invece dovuta rimanere ferma la rilevanza penale di altre violazioni in materia di immigrazione. Si \u0026#232; cos\u0026#236; giunti alla formulazione dell\u0026#8217;attuale art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014, che dispone: \u0026#8220;abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall\u0026#8217;articolo 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Alla luce di tale dinamica dei lavori parlamentari, risulta chiaro che, nonostante l\u0026#8217;impropria collocazione, \u0026#171;la \u003cem\u003esedes\u003c/em\u003e\u003cem\u003e materiae\u003c/em\u003e in cui deve essere considerato, al fine di valutare il possibile contrasto con l\u0026#8217;art. 76 Cost., il problema della mancata abrogazione e trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui al citato art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u0026#187; \u0026#232; la cosiddetta depenalizzazione nominativa, data la presenza di una esplicita previsione che individua \u003cem\u003enomi\u003c/em\u003e\u003cem\u003en\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003eti\u003c/em\u003e\u003cem\u003em\u003c/em\u003e il reato in questione (ancora, sentenza n. 88 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; La disposizione denunciata, l\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, riguarda dunque reati previsti dalla legislazione speciale e non contempla quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ragioni di tale omissione emergono, per\u0026#242;, nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQui, infatti, si precisa che le \u0026#171;ragioni politiche sottese alla scelta di non attuare le direttive di depenalizzazione [\u0026#8230;] sono di agevole comprensione: si tratta di fattispecie che intervengono su materia \u0026#8220;sensibile\u0026#8221; per gli interessi coinvolti, in cui lo strumento penale appare come indispensabile per la migliore regolazione del conflitto con l\u0026#8217;ordinamento innescato dalla commissione della violazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella medesima relazione si precisa, inoltre, che \u0026#171;ciascuna previsione di depenalizzazione ha autonomia strutturale rispetto all\u0026#8217;intero contesto di prescrizioni impartite al legislatore delegato. Questi, pertanto, nel momento in cui ritiene di svolgere una precisa opzione di opportunit\u0026#224; politica, non esercitando la delega in riguardo ad uno o pi\u0026#249; dei reati oggetto delle previsioni di depenalizzazione, d\u0026#224; luogo ad un parziale recepimento della stessa, per esercizio frazionato del potere devolutogli che non intacca la conformit\u0026#224; alle direttive nella parte in cui, invece, la delega \u0026#232; attuata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon priva di significato, ai fini del controllo operato da questa Corte, \u0026#232; la circostanza che su tale conclusione abbia convenuto la Commissione giustizia (II) della Camera dei deputati, che, nel parere reso sullo schema di decreto legislativo (A.G. 245), ha rilevato che la scelta di non procedere alla depenalizzazione del reato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998 \u0026#171;non incide sulla legittimit\u0026#224; del provvedimento in esame, in quanto non si tratta di una violazione dei principi di delega quanto piuttosto di un mancato esercizio della delega su un particolare punto, che comunque \u0026#232; del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome pi\u0026#249; volte rilevato da questa Corte, infatti, \u0026#171;il parere delle Commissioni parlamentari non \u0026#232; vincolante, n\u0026#233; esprime interpretazioni autentiche della legge delega, ma costituisce pur sempre elemento che contribuisce alla corretta esegesi di quest\u0026#8217;ultima\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 96 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, nella relazione illustrativa dello schema definitivo del decreto legislativo si ribadisce che il Governo \u0026#171;non [\u0026#8230;] ritiene di esercitare la delega\u0026#187; \u003cem\u003ein parte \u003c/em\u003e\u003cem\u003equa\u003c/em\u003e, in considerazione delle \u0026#171;ragioni politiche sottese alla scelta di non attuare le direttive di depenalizzazione\u0026#187;, legate al \u0026#171;carattere particolarmente sensibile degli interessi coinvolti dalle fattispecie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In questi termini, l\u0026#8217;omessa depenalizzazione di cui si discute deve essere collocata, al fine della pertinente valutazione di legittimit\u0026#224; costituzionale, nell\u0026#8217;ambito del rispetto dell\u0026#8217;oggetto definito dalla legge delega, trattandosi della mancata attuazione di una sua parte, pi\u0026#249; che in quello della violazione dei veri e propri principi e criteri direttivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRileva allora il consolidato orientamento di questa Corte, a tenore del quale \u0026#171;il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per s\u0026#233; la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, salvo che ci\u0026#242; non determini uno stravolgimento della legge di delegazione\u0026#187; (ordinanza n. 283 del 2013; nello stesso senso, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 304 del 2011 e n. 149 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando una tale alterazione non \u0026#232; riscontrabile, l\u0026#8217;omissione del legislatore delegato pu\u0026#242; quindi determinare una responsabilit\u0026#224; politica del Governo verso il Parlamento, \u0026#171;non certo una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile\u0026#187; (gi\u0026#224; sentenza n. 8 del 1977).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto orientamento sul cosiddetto eccesso di delega \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003eminus\u003c/em\u003e \u0026#232; stato da ultimo ribadito dalla sentenza n. 223 del 2019 di questa Corte, impropriamente richiamata dal rimettente a conforto dell\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., perch\u0026#233; nella fattispecie qui in esame non emergono, come invece in quella da cui trae origine tale pronuncia, dubbi interpretativi sul criterio di delega dettato dalla norma interposta, inequivocabile nel suo contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;omessa depenalizzazione non determina, inoltre, quello stravolgimento della legge di delegazione invece evocato dal rimettente, peraltro non in coerenza con la sostenuta ininfluenza dell\u0026#8217;argomento dell\u0026#8217;eccesso di delega \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003eminus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;omessa attuazione attiene, infatti, a una singola fattispecie di reato, sicch\u0026#233; non \u0026#232; idonea a minare il complessivo disegno del legislatore delegante, che ha previsto un\u0026#8217;azione di depenalizzazione, \u0026#8220;cieca\u0026#8221; e nominativa, ad ampio spettro, concernente una vasta platea di reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non \u0026#232;, quindi, suscettibile di pregiudicare in radice il progetto del legislatore delegante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la Commissione giustizia della Camera dei deputati, come si \u0026#232; visto, ha, del resto, precisato che la scelta del Governo si risolve in \u0026#171;un mancato esercizio della delega su un particolare punto, che comunque \u0026#232; del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE anche la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, peraltro, ha gi\u0026#224; ritenuto manifestamente infondate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in cui si lamentava il solo parziale esercizio delle deleghe conferite con l\u0026#8217;art. 2 della legge n. 67 del 2014, con specifico riferimento al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 14 ottobre 2016-11 maggio 2017, n. 23295).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 giugno 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250619131348.pdf","oggetto":"Reati e pene - Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma della legge delega n. 67 del 2014 - Casi di depenalizzazione - Omessa previsione dell\u0026#8217;abrogazione, con trasformazione in illecito amministrativo, del reato di cui all\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) - Violazione di un principio e criterio direttivo della legge delega.\nIn via conseguenziale: Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Previsione della pena dell\u0026#8217;ammenda da 5.000 a 10.000 euro anzich\u0026#233; della sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro.\nIn subordine: Previsione della pena dell\u0026#8217;ammenda da 5.000 a 10.000 euro anzich\u0026#233; della sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46750","titoletto":"Delegazione legislativa - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Valore interpretativo, seppur non vincolante, dei pareri delle Commissioni parlamentari. (Classif. 077004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel valutare il corretto esercizio della delega legislativa, il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante, né esprime interpretazioni autentiche della legge delega, ma costituisce pur sempre elemento che contribuisce alla sua corretta esegesi. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 96/2020 - mass. 43352\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46751","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46751","titoletto":"Delegazione legislativa - Decreto legislativo - Mancato o incompleto esercizio della delega - Violazione degli artt. 76 e 77 Cost. - Condizione - Stravolgimento della legge di delegazione (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla omessa abrogazione e trasformazione in illecito amministrativo del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). (Classif. 077002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione. Al di fuori di tale ipotesi, l’omissione del legislatore delegato può determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, non certo una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 223/2019 - mass. 41885; S. 304/2011 - mass. 35935; S. 149/2005 - mass. 29328; S. 8/1977 - mass. 8675;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eO. 283/2013 - mass. 37475\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in riferimento all’art. 76 Cost. – dell’art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui non prevede l’abrogazione e la trasformazione in illecito amministrativo del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all’art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998. La scelta del legislatore delegato di non depenalizzare il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – come previsto dall’art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge n. 67 del 2014 – non integra una violazione della delega, ma si risolve nella mancata attuazione di una sua parte, motivata nella relazione illustrativa dello schema definitivo del d.lgs. da ragioni politiche, legate al carattere particolarmente sensibile degli interessi coinvolti. Tale scelta, inoltre, riguardando una singola fattispecie, non è idonea a minare il complessivo disegno del legislatore delegante di depenalizzazione, “cieca” e nominativa, di una vasta platea di reati, pregiudicandone in radice il progetto riformatore, come affermato anche dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 88/2024 - mass. 46097, 46098\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46750","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/01/2016","data_nir":"2016-01-15","numero":"8","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8~art3"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46502","autore":"Penco E.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. 81 del 2025","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1262","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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