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D.C. con ordinanza del 12 aprile 2024, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 10 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 dicembre 2024 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di assise di Cassino, con ordinanza del 12 aprile 2024 (iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2024), solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del codice di procedura penale, come introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilit\u0026#224; del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo), in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte rimettente riferisce di essere chiamata a giudicare della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato S. D.C. per il delitto di omicidio aggravato dall\u0026#8217;aver agito per motivi abietti e futili di cui agli artt. 575 e 577, primo comma, numero 4), del codice penale, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 61, numero 1), cod. pen., per il quale \u0026#232; prevista la pena dell\u0026#8217;ergastolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, l\u0026#8217;imputato ha chiesto di definire il processo nelle forme del rito abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn esito alla camera di consiglio del 15 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato la richiesta inammissibile, rilevando che il delitto per cui si procede rientra nella previsione dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., secondo il quale \u0026#171;[n]on \u0026#232; ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiesta di ammissione al rito abbreviato \u0026#232; stata reiterata nell\u0026#8217;udienza dibattimentale del 15 marzo 2024 dinnanzi alla Corte rimettente, che ha sospeso il giudizio ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione muove dalla presa d\u0026#8217;atto per cui, nella \u0026#171;comune interpretazione\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., nel momento in cui rimanda ai \u0026#171;delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo\u0026#187; quali imputazioni preclusive dell\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato, si riferisce non solo alle fattispecie autonome di reato, ma anche a quei delitti cui acceda la contestazione di aggravanti idonee, come nel caso di specie, a condurre alla sanzione detentiva perpetua.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAccertata la rilevanza delle questioni, perch\u0026#233; dalla caducazione della norma censurata deriverebbe l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; in via diretta del giudizio abbreviato richiesto dall\u0026#8217;imputato, la Corte rimettente ritiene che esse siano anche non manifestamente infondate, e che i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale si pongano \u0026#171;sotto un diverso angolo prospettico\u0026#187; rispetto a quelli gi\u0026#224; esaminati da questa Corte, e dichiarati non fondati, nelle sentenze n. 207 del 2022 e n. 260 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La disposizione censurata violerebbe, in primo luogo, gli artt. 3 e 27 Cost., con riferimento al giudizio di comparazione tra le fattispecie autonome di reato che prevedono la pena dell\u0026#8217;ergastolo e i delitti (come quello di cui al giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e) \u0026#171;che pervengono a tale estrema sanzione solo in virt\u0026#249; di contestate, riconosciute e valutate come plusvalenti circostanze che aggravano la fattispecie base per cui \u0026#232; prevista una (seppure elevata) pena detentiva a termine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, malgrado le richiamate sentenze di questa Corte abbiano attribuito rilievo al giudizio di maggiore disvalore della fattispecie in concreto aggravata, operato dal legislatore, ci\u0026#242; nondimeno dovrebbe ritenersi irragionevole l\u0026#8217;accostamento tra l\u0026#8217;ipotesi di omicidio aggravato e altra fattispecie di reato punita, nella sua ipotesi base, con la pena dell\u0026#8217;ergastolo, come nel caso del delitto di strage (art. 422 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, accomunare in una medesima norma processuale di sfavore \u0026#171;fatti-reato dissimili e smaccatamente di diversa gravit\u0026#224;\u0026#187; dovrebbe ritenersi lesivo dei principi di uguaglianza, proporzionalit\u0026#224; e finalismo rieducativo della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. sarebbe costituzionalmente illegittimo, per contrasto con i medesimi artt. 3 e 27 Cost., anche alla luce di quanto oggi prevede l\u0026#8217;art. 442, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., introdotto dall\u0026#8217;art. 24, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), secondo cui la pena inflitta \u0026#232; ulteriormente ridotta di un sesto in caso di non impugnazione della sentenza di condanna emessa in un procedimento definito con rito abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto di tale novella legislativa, con riferimento al delitto di omicidio doloso si verrebbe a determinare un eccessivo e irragionevole ampliamento della forbice edittale di pena detentiva astrattamente comminabile, tale per cui la contestazione di una sola circostanza aggravante condurrebbe alla irrogazione della pena dell\u0026#8217;ergastolo (con conseguente preclusione per l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato), laddove, per l\u0026#8217;ipotesi-base, la pena detentiva minima ammonterebbe (anche in applicazione dell\u0026#8217;art. 442, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.) a sette anni, nove mesi e dieci giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;eccessivo iato tra queste due ipotesi renderebbe la preclusione contenuta nella disposizione censurata ancor pi\u0026#249; irragionevole rispetto al quadro emergente dal contesto normativo su cui sono intervenute le precedenti decisioni di questa Corte e si porrebbe anche in contrasto con la finalit\u0026#224; rieducativa della pena, atteso che il reo non potrebbe \u0026#171;comprendere adeguatamente [\u0026#8230;] il disvalore del proprio comportamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Da ultimo, sarebbero lesi anche gli artt. 3, 24 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn caso di giudizio immediato, infatti, la traslazione del processo direttamente in dibattimento, senza il filtro dell\u0026#8217;udienza preliminare, determinerebbe un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e dei diritti della difesa, perch\u0026#233; la contestazione dell\u0026#8217;aggravante, formulata dal pubblico ministero e valutata dal giudice per le indagini preliminari, non sarebbe vagliata da un giudice terzo e imparziale a seguito di un\u0026#8217;adeguata interlocuzione con la difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, l\u0026#8217;imputato verrebbe privato della possibilit\u0026#224; di accedere al giudizio abbreviato per effetto di un atto riconducibile unicamente al pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe valere, in senso contrario, la possibilit\u0026#224; che venga svolta la camera di consiglio di cui all\u0026#8217;art. 458, comma 2, cod. proc. pen. Sia perch\u0026#233; questa pu\u0026#242; essere richiesta unicamente dall\u0026#8217;imputato, che potrebbe non avere consapevolezza dello sbarramento posto dall\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., sia perch\u0026#233;, in quella sede, il giudice per le indagini preliminari non potrebbe comunque modificare l\u0026#8217;imputazione a favore del reo, dovendosi attenere a quella contestata in sede di decreto di giudizio immediato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate, perch\u0026#233; i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale avanzati dalla Corte di assise di Cassino sarebbero del tutto sovrapponibili a quelli gi\u0026#224; decisi e dichiarati non fondati da questa Corte in altre occasioni, soprattutto con la sentenza n. 260 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura, in tale sentenza (come nella successiva ordinanza n. 214 del 2021), l\u0026#8217;irragionevolezza della disposizione censurata \u0026#232; stata esclusa in riferimento alla diversit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio tra fattispecie diverse, sulla base della circostanza che l\u0026#8217;eventuale vizio affliggerebbe, semmai, la previsione che dispone la pena detentiva perpetua e non gi\u0026#224; la disciplina processuale che preclude, in via generale, l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato per gli imputati di reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, la regola per cui la preclusione all\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato \u0026#232; commisurata alla pena detentiva prevista per la fattispecie aggravata sarebbe assistita da una \u0026#171;solida ragionevolezza\u0026#187;, considerato che il legislatore avrebbe inteso attribuire un rilievo specifico al disvalore connesso alla condotta concreta dell\u0026#8217;imputato, senza che ci\u0026#242; escluda la possibilit\u0026#224; che, nel corso del giudizio, la relativa valutazione sia suscettibile di correzione, \u0026#171;quanto meno nella forma del riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito, come accade rispetto a ogni altro rito alternativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, poi, alla censura di irragionevolezza legata al sopravvenire dell\u0026#8217;art. 442, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., l\u0026#8217;Avvocatura richiama quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 197 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione, da ultimo, alla dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l\u0026#8217;interveniente rileva, evocando nuovamente la sentenza n. 260 del 2020, che la valutazione intorno all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del giudizio abbreviato non \u0026#232; affidata al solo pubblico ministero, ma \u0026#232; oggetto di vaglio anche da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di assise di Cassino, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., secondo cui \u0026#171;[n]on \u0026#232; ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo\u0026#187;, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente premette di doversi pronunciare, in sede di giudizio immediato, su un\u0026#8217;imputazione per il delitto di omicidio aggravato ai sensi degli artt. 575, 577, primo comma, numero 4), cod. pen., in relazione alla circostanza aggravante di cui all\u0026#8217;art. 61, numero 1), cod. pen., per cui \u0026#232; prevista la pena dell\u0026#8217;ergastolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la disposizione censurata contrasterebbe, innanzi tutto, con gli artt. 3 e 27 Cost., perch\u0026#233; il legislatore avrebbe irragionevolmente dettato una medesima preclusione processuale per ipotesi diverse, quali quelle riconducibili a fattispecie autonome di reato punite con la pena dell\u0026#8217;ergastolo (\u0026#232; addotto a \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e il delitto di strage di cui all\u0026#8217;art. 422 cod. pen.) e quelle inerenti a fattispecie che pervengono a tale sanzione \u0026#8211; come nel caso di cui al giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; unicamente in ragione della contestazione di circostanze aggravanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la preclusione contenuta nella disposizione censurata si rivelerebbe ancor pi\u0026#249; irragionevole e lesiva dei medesimi parametri costituzionali, rispetto al momento in cui analoga censura \u0026#232; stata vagliata dalla sentenza n. 260 del 2020 di questa Corte e dichiarata non fondata, per effetto dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 442, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., introdotto dall\u0026#8217;art. 24, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui la pena inflitta \u0026#232; ulteriormente ridotta di un sesto in caso di non impugnazione della sentenza di condanna emessa in un procedimento definito con rito abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, l\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. confliggerebbe anche con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., considerato che l\u0026#8217;imputato, tratto a giudizio immediato, si vedrebbe privato della possibilit\u0026#224; di accedere al giudizio abbreviato unicamente per effetto della contestazione di una circostanza aggravante operata dal pubblico ministero, senza che sia stato effettuato un vaglio ad opera di un giudice terzo e imparziale e in contraddittorio con le parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Non fondata, innanzi tutto, \u0026#232; la questione con cui la Corte rimettente censura l\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., perch\u0026#233; esso accomunerebbe sotto l\u0026#8217;egida di una norma processuale di sfavore \u0026#171;fatti-reato dissimili e smaccatamente di diversa gravit\u0026#224;\u0026#187; in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalit\u0026#224; e finalismo rieducativo della pena di cui agli artt. 3 e 27 Cost., in ragione dell\u0026#8217;assoggettamento a una medesima preclusione degli imputati di fattispecie autonome di reato punite \u003cem\u003eex se\u003c/em\u003e con la pena dell\u0026#8217;ergastolo (come il delitto di strage) e di quelli di delitti per i quali si perviene al medesimo esito per effetto di circostanze aggravanti (come quella contestata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Gi\u0026#224; nell\u0026#8217;ordinanza n. 163 del 1992, questa Corte ha ritenuto, in linea generale, che \u0026#171;l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell\u0026#8217;ergastolo, non \u0026#232; in s\u0026#233; irragionevole, n\u0026#233; l\u0026#8217;esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l\u0026#8217;ergastolo, in ragione della maggiore gravit\u0026#224; di essi, determina una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, poi, all\u0026#8217;asserito deteriore trattamento che deriverebbe, per gli imputati di delitti cui consegue la pena detentiva perpetua in ragione della sussistenza di circostanze aggravanti, rispetto agli imputati di delitti puniti, nella loro ipotesi base, con l\u0026#8217;ergastolo, questa Corte ha gi\u0026#224; chiarito, a pi\u0026#249; riprese e soprattutto nella sentenza n. 260 del 2020, che la censura, in casi del genere, dovrebbe pi\u0026#249; correttamente appuntarsi sulla previsione che dispone la pena perpetua per i reati contestati nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; nella vicenda in esame, l\u0026#8217;omicidio aggravato dai motivi abietti e futili \u0026#8211;, \u0026#171;giacch\u0026#233; \u0026#232; proprio da tale previsione che deriva l\u0026#8217;asserita diseguaglianza di trattamento sanzionatorio rispetto a fatti che si assumono pi\u0026#249; gravi\u0026#187;. La preclusione all\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato costituisce, pertanto, \u0026#171;null\u0026#8217;altro che il riflesso processuale della previsione edittale della pena dell\u0026#8217;ergastolo per quelle ipotesi criminose, previsione che non \u0026#232; oggetto di censura da parte del rimettente\u0026#187; (ordinanza n. 214 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, come in quei casi, anche nel giudizio in esame il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non contesta la scelta legislativa consistente nella previsione della pena dell\u0026#8217;ergastolo per il titolo di reato per cui sta procedendo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; pu\u0026#242; ritenersi irragionevole che la disposizione oggetto di censura stabilisca una medesima preclusione all\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato per tutti gli imputati di reati punibili con la pena dell\u0026#8217;ergastolo, poich\u0026#233; quest\u0026#8217;ultima \u0026#171;segnala [\u0026#8230;] un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale che non \u0026#232; qui oggetto di censure, ha ritenuto di formulare\u0026#187; (sentenza n. 260 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente a quanto assume la Corte rimettente, pertanto, non v\u0026#8217;\u0026#232; ragione per negare alla regola incorporata nell\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. una solida ragionevolezza, perch\u0026#233; la scelta legislativa di far dipendere l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato dalla sussistenza di una circostanza a effetto speciale \u0026#171;esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata; e ci\u0026#242; indipendentemente dalla sussistenza nel caso concreto di circostanze attenuanti, che ben potranno essere considerate dal giudice quando, in esito al giudizio, irrogher\u0026#224; la pena nel caso di condanna\u0026#187; (ancora sentenza n. 260 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Con una seconda questione, la Corte di assise di Cassino censura l\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., poich\u0026#233; la preclusione all\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato per gli imputati di delitti cui accedono circostanze aggravanti che conducono all\u0026#8217;irrogazione della pena perpetua risulterebbe ancora pi\u0026#249; irragionevole dopo l\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 442, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell\u0026#8217;esecuzione il potere di ridurre di un sesto la pena inflitta nel caso in cui la sentenza di condanna resa in esito allo svolgimento di un giudizio abbreviato non sia stata impugnata n\u0026#233; dall\u0026#8217;imputato n\u0026#233; dal suo difensore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la Corte rimettente, per effetto di tale \u003cem\u003enovum\u003c/em\u003e legislativo, tra il trattamento sanzionatorio riservato a chi sia imputato del delitto di omicidio non aggravato e quello previsto per chi, imputato dello stesso delitto, si veda contestare anche una sola circostanza aggravante a effetto speciale si verrebbe a determinare \u0026#171;un eccessivo allargamento della forbice del limite edittale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel primo caso, infatti, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e le riduzioni di pena connesse alla scelta del rito speciale, tra cui la richiamata riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione, si perverrebbe a una pena concretamente irrogabile nel minimo pari a sette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, a fronte di una sanzione detentiva che giunge alla pena dell\u0026#8217;ergastolo, ove venga contestata una circostanza aggravante tale da precludere l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato. Esito, quest\u0026#8217;ultimo, che renderebbe irragionevole la disposizione censurata e che pregiudicherebbe la finalit\u0026#224; rieducativa della pena, attesa l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224;, per il condannato, \u0026#171;di comprendere adeguatamente, con piena consapevolezza, il disvalore del proprio comportamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Anche tale questione deve ritenersi non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl vizio prospettato dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione non mostra, infatti, di considerare la specificit\u0026#224;, pi\u0026#249; volte messa in risalto dalla giurisprudenza di questa Corte, che assume il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena nel caso del trattamento sanzionatorio del delitto di omicidio, come da ultimo sistematicamente inquadrato nella sentenza n. 197 del 2023 (precedente alla sollevazione delle odierne questioni, ma non richiamata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale pronuncia sono stati, innanzi tutto, ribaditi i precedenti di questa Corte, nei quali \u0026#232; stato chiaramente affermato che il principio di proporzionalit\u0026#224; esige \u0026#171;che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensivit\u0026#224; del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo\u0026#187;, il quale a sua volta \u0026#171;dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volont\u0026#224; criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell\u0026#8217;autore, rendendolo pi\u0026#249; o meno rimproverabile\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 94 del 2023 e n. 55 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso dell\u0026#8217;omicidio, peraltro, la considerazione da prestare doverosamente a questi profili \u0026#232; acuita dalla circostanza che esso pu\u0026#242; essere connotato, nei casi concreti, da \u0026#171;livelli di gravit\u0026#224; notevolmente differenziati\u0026#187;, che possono aver riguardo tanto al profilo oggettivo \u0026#8211; in relazione, in particolare, alla tipologia e alle modalit\u0026#224; della condotta \u0026#8211; quanto a quelli soggettivi, attinenti al diverso grado di manifestazione dell\u0026#8217;intento omicidiario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome correttamente sottolineato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, proprio il delitto di omicidio \u0026#232; quello nel quale si manifesta con particolare evidenza la necessit\u0026#224; di una graduazione anche significativa del trattamento sanzionatorio, perch\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;unica figura legale di omicidio volontario abbraccia condotte dal disvalore soggettivo affatto differente: dall\u0026#8217;assassinio compiuto da un sicario o da un membro di un gruppo criminale contro un esponente di una cosca rivale, alla brutale uccisione della moglie o della compagna, sino a condotte omicide [\u0026#8230;] maturate in contesti di prolungata e intensa sofferenza, causata da una lunga serie di soprusi e maltrattamenti posti in essere \u0026#8211; colpevolmente o no \u0026#8211; dalle stesse vittime\u0026#187; (sentenza n. 197 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio la necessit\u0026#224;, costituzionalmente avvalorata, di tale graduazione \u003cem\u003equoad\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epoenam\u003c/em\u003e, unitamente alla considerazione per i caratteri del fatto di reato contestato all\u0026#8217;imputato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiariscono pertanto perch\u0026#233; pu\u0026#242; ritenersi non fondata la censura sollevata dalla Corte rimettente, sia in relazione alla violazione del principio di ragionevolezza, sia con riguardo al connesso profilo di violazione del principio di rieducativit\u0026#224; della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Con una terza e ultima questione, la Corte di assise di Cassino censura l\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., perch\u0026#233;, essendo stato tratto l\u0026#8217;imputato a giudizio immediato, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della richiesta di accesso al giudizio abbreviato sarebbe stata determinata dalla sola contestazione dell\u0026#8217;aggravante dei motivi abietti e futili da parte del pubblico ministero, senza un adeguato vaglio da parte del giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare, contrariamente a quanto richiesto dai principi del giusto processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sarebbe, infatti, adeguato allo scopo il controllo effettuato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell\u0026#8217;art. 458 cod. proc. pen., anche laddove, come nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, si sia svolta l\u0026#8217;udienza camerale di cui al comma 2 del medesimo articolo, considerato che la serenit\u0026#224; di giudizio del giudice per le indagini preliminari dovrebbe ritenersi compromessa dalla pregressa conoscenza degli atti assunti in sede investigativa e dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di modificare autonomamente l\u0026#8217;imputazione proposta dal pubblico ministero, modificazione consentita invece in sede di udienza preliminare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Anche tale questione deve essere dichiarata non fondata, alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 260 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzi tutto, occorre ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;la facolt\u0026#224; di chiedere i riti alternativi \u0026#8211; quando \u0026#232; riconosciuta \u0026#8211; costituisce una modalit\u0026#224;, tra le pi\u0026#249; qualificanti ed incisive (sentenze n. 237 del 2012 e n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 273 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 219 del 2004). Ma \u0026#232; altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facolt\u0026#224; in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile del predetto diritto\u0026#187; (sentenza n. 95 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accesso a tali riti, peraltro, costituisce \u0026#171;parte integrante del diritto di difesa di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost. soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilit\u0026#224; in presenza di certe condizioni; di talch\u0026#233; esso deve essere garantito \u0026#8211; o quanto meno deve essere garantito il recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l\u0026#8217;accesso tempestivo al rito avrebbe consentito \u0026#8211; ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell\u0026#8217;imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell\u0026#8217;imputazione nel corso del processo (sentenza n. 14 del 2020 e precedenti ivi citati). Ma dall\u0026#8217;art. 24 Cost. non pu\u0026#242; dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall\u0026#8217;ordinamento processuale penale, come invece parrebbe, erroneamente, presupporre il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u0026#187; (sentenza n. 260 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;impianto della riforma contenuta nella legge n. 33 del 2019, l\u0026#8217;imputazione formulata dal pubblico ministero \u0026#232; oggetto di un primo vaglio ad opera del giudice per le indagini preliminari, che \u0026#232; tenuto, al termine dell\u0026#8217;udienza preliminare, a provvedere sulla richiesta originaria avanzata dall\u0026#8217;imputato, e comunque sull\u0026#8217;eventuale riproposizione della domanda di giudizio abbreviato formulata ai sensi dell\u0026#8217;art. 438, comma 6, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl di l\u0026#224; del rito all\u0026#8217;interno del quale \u0026#232; chiamato a giudicare sulle richieste dell\u0026#8217;imputato, il giudice del dibattimento, ai sensi dell\u0026#8217;art. 438, comma 6-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., \u0026#232; in ogni caso tenuto ad applicare la riduzione di pena prevista per il rito speciale in questione nel caso in cui, in esito all\u0026#8217;accertamento del fatto, siano ritenute insussistenti le aggravanti contestate dal pubblico ministero che avrebbero determinato l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della pena dell\u0026#8217;ergastolo e, quindi, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del giudizio abbreviato ai sensi dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa preclusione all\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato, pertanto, dipende solo nella fase iniziale dalla valutazione del pubblico ministero sull\u0026#8217;oggetto della contestazione. Tale valutazione \u0026#171;\u0026#232; poi oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del processo, ed \u0026#232; sempre suscettibile di correzione, quanto meno nella forma del riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito, come accade rispetto a ogni altro rito alternativo\u0026#187; (sentenza n. 260 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta affermazione vale anche per il giudizio immediato, rispetto al quale l\u0026#8217;art. 458 cod. proc. pen. (non censurato nel presente giudizio) demanda al giudice per le indagini preliminari di decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall\u0026#8217;imputato, pronunciandosi \u0026#171;in ogni caso\u0026#187; in camera di consiglio, nel corso della quale \u0026#232; applicabile anche l\u0026#8217;art. 438, comma 6-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. (a seguito delle modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 27, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, numero 1, del d.lgs. n. 150 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le questioni devono pertanto essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del codice di procedura penale, come introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilit\u0026#224; del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Cassino, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 gennaio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Giudizio abbreviato - Presupposti - Previsione che non \u0026#232; ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell\u0027ergastolo - Denunciata assimilazione in termini di disvalore del delitto di omicidio aggravato con una fattispecie autonoma di reato (a esempio il delitto di strage) - Disparit\u0026#224; di trattamento delle diverse condotte in concreto inquadrabili nella fattispecie astratta di omicidio doloso, in considerazione della forbice edittale concretamente applicabile alla medesima condotta di base a seguito del decreto legislativo n. 150 del 2022 che ha introdotto il c. 2-bis all\u0026#8217;art. 442 codice di procedura penale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46622","titoletto":"Reati e pene - Proporzionalità (principio di) - Necessità che la pena sia adeguatamente calibrata al concreto contenuto di offensività del fatto di reato e al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo. (Classif. 210050).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di proporzionalità in diritto penale esige che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, il quale a sua volta dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 197/2023 - mass. 45842; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46623","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46623","titoletto":"Processo penale - In genere - Riti alternativi - Modalità di esercizio del diritto di difesa - Possibili limiti, esercizio di una discrezionalità ragionevole del legislatore. (Classif. 199001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa. Ma è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile del predetto diritto. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 95/2015 - mass. 38388\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa (art. 24 Cost.) soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni; di talché esso deve essere garantito ogniqualvolta sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell’imputazione nel corso del processo. Ma dall’art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall’ordinamento processuale penale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 260/2020 - mass. 43104; S. 14/2020 - mass. 41577\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46624","numero_massima_precedente":"46622","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46624","titoletto":"Processo penale - Giudizio abbreviato - Limiti di applicazione - Esclusione per i delitti puniti con la pena dell\u0027ergastolo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena nonché dei principi di terzietà e imparzialità del giudice e del contraddittorio tra le parti - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199011).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di assise di Cassino in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., dell’art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 33 del 2019. Contrariamente a quanto assume la Corte rimettente, non v’è ragione per negare alla regola incorporata nella disposizione censurata una solida ragionevolezza, perché la scelta legislativa di far dipendere l’accesso al giudizio abbreviato dalla sussistenza di una circostanza a effetto speciale esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata. Né l’esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l’ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee; e neppure può ritenersi irragionevole che essa stabilisca una medesima preclusione all’accesso al giudizio abbreviato per tutti gli imputati di reati punibili con la pena dell’ergastolo, poiché quest’ultima segnala un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, che non è qui oggetto di censure, ha ritenuto di formulare. Quanto all’altro vizio prospettato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per cui la preclusione in parola risulterebbe ancora più irragionevole dopo l’entrata in vigore dell’art. 442, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di ridurre di un sesto la pena inflitta nel caso in cui la sentenza di condanna resa in esito allo svolgimento di un giudizio abbreviato non sia stata impugnata né dall’imputato né dal suo difensore, l’ordinanza di rimessione non mostra di considerare la specificità che assume il principio di proporzionalità della pena nel caso del trattamento sanzionatorio del delitto di omicidio. Nel caso dell’omicidio, peraltro, la considerazione da prestare doverosamente a questi profili è acuita dalla circostanza che esso può essere connotato, nei casi concreti, da livelli di gravità notevolmente differenziati, con riguardo tanto al profilo oggettivo quanto a quelli soggettivi. Proprio la necessità, costituzionalmente avvalorata, di una graduazione \u003cem\u003equoad poenam\u003c/em\u003e, unitamente alla considerazione per i caratteri del fatto di reato contestato all’imputato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiariscono pertanto perché può ritenersi non fondata la censura sollevata dalla Corte rimettente, sia in relazione alla violazione del principio di ragionevolezza, sia con riguardo al connesso profilo di violazione del principio di rieducatività della pena. Quanto, infine, all’argomento per cui l’inammissibilità della richiesta di accesso al giudizio abbreviato sarebbe stata determinata senza un adeguato vaglio da parte del GUP, contrariamente a quanto richiesto dai principi del giusto processo, nell’impianto della riforma del 2019 la preclusione all’accesso al giudizio abbreviato dipende solo nella fase iniziale dalla valutazione del PM sull’oggetto della contestazione. Tale valutazione è poi oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del processo, ed è sempre suscettibile di correzione, quanto meno nella forma del riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito, come accade rispetto a ogni altro rito alternativo; questa affermazione vale anche per il giudizio immediato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 260/2020 - mass. 43104; O. 214/2021 - mass. 44330; O. 163/1992 - mass. 18330\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46623","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"438","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"introdotto dal","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/04/2019","data_nir":"2019-04-12","numero":"33","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;33~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45766","autore":"Aiuti V.","titolo":"Rigetto della richiesta di decreto penale per incongruità della pena e incompatibilità del G.I.P.","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"290","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45768","autore":"Aiuti V.","titolo":"Accesso al rito abbreviato e reati puniti in concreto con l’ergastolo","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"292","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45875","autore":"Maraldi V.","titolo":"La Corte costituzionale conferma l’impossibilità di accedere al giudizio abbreviato ove l’astratta applicabilità della pena dell’ergastolo derivi dalla contestazione di un’aggravante ad effetto speciale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"336","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46290","autore":"Marinelli C.","titolo":"Costituzione, rito abbreviato e pena perpetua, una \"nuova\" pronuncia (corollario) sulla l. n. 33/2019","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"10","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45900","autore":"Rovelli S.","titolo":"Le ordinanze dei giudici comuni ex artt. 23-24 l. n. 87/1953 sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio. Gli effetti patologici dell’assenza di un adeguato regime di pubblicità delle decisioni di non rinvio","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45899_2025_2.pdf","nome_file_fisico":"95_2025_Rovelli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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