HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:99
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 0.892758
    "namelookup_time" => 0.000241
    "connect_time" => 0.001046
    "pretransfer_time" => 0.10136
    "size_download" => 123111.0
    "speed_download" => 137899.0
    "starttransfer_time" => 0.820681
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 47358
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 101211
    "connect_time_us" => 1046
    "namelookup_time_us" => 241
    "pretransfer_time_us" => 101360
    "starttransfer_time_us" => 820681
    "total_time_us" => 892758
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770478187.2234
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:99"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:99 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:47 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:47 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"99","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"PITRUZZELLA","relatore":"PITRUZZELLA","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"25/03/2025","data_decisione":"25/03/2025","data_deposito":"08/07/2025","pubbl_gazz_uff":"09/07/2025","num_gazz_uff":"28","norme":"Art. 6 del decreto-legge 29/09/2023, n. 131, convertito, con modificazioni, nella legge 27/11/2023, n. 169.","atti_registro":"ord. 153/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 99\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 169, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra L. A. e altri e Italia trasporto aereo spa - ITA Airways, con ordinanza del 18 giugno 2024, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di L. A. e altri, di Italia trasporto aereo spa - ITA Airways, nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, di Alitalia - Societ\u0026#224; aerea italiana spa in amministrazione straordinaria e di A. D. e altri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 marzo 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Massimiliano Bezzi per A. D. e altri, Stefano Bellomo per Alitalia - Societ\u0026#224; aerea italiana spa in amministrazione straordinaria, Gianluca Caputo e Antonino Galletti per L. A. e altri, Piermassimo Chirulli e Marco Marazza per Italia trasporto aereo spa - ITA Airways, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Sergio Fiorentino e l\u0026#8217;avvocata dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 giugno 2024, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2024 e quindi corretta con ordinanza del 19 giugno 2024 con riferimento all\u0026#8217;indicazione dell\u0026#8217;anno della disposizione censurata, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 169, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il Tribunale rimettente premette di dovere decidere sulle domande di alcuni dipendenti di Alitalia - Societ\u0026#224; aerea italiana spa (da ora: Alitalia) in amministrazione straordinaria, che hanno chiesto di accertare il loro diritto a proseguire i rapporti di lavoro con Italia trasporto aereo spa - ITA Airways (da ora: ITA), ai sensi dell\u0026#8217;art. 2112 del codice civile, in ragione dell\u0026#8217;avvenuto trasferimento a quest\u0026#8217;ultima del ramo di azienda cui detti rapporti afferivano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la norma di interpretazione autentica di cui si discute precluderebbe l\u0026#8217;applicazione delle garanzie invocate dagli attori, predeterminando l\u0026#8217;esito della controversia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La disposizione censurata, caratterizzata da una portata innovativa, stabilirebbe \u0026#171;[l]\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; della disciplina prevista per la prosecuzione dei rapporti [\u0026#8230;] di lavoro nei casi di trasferimento di azienda o di un suo ramo\u0026#187;, in virt\u0026#249; di un elemento \u0026#171;assolutamente estraneo alla formulazione originaria della norma\u0026#187; interpretata (art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante \u0026#171;Nuova disciplina dell\u0026#8217;amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274\u0026#187;): l\u0026#8217;esecuzione delle cessioni sulla base di una decisione della Commissione europea, che esclude la continuit\u0026#224; economica fra cedente e cessionario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEmanata \u0026#171;moltissimi anni dopo la norma da interpretare\u0026#187;, allo scopo di \u0026#171;definire l\u0026#8217;esito di specifici giudizi ancora in corso\u0026#187;, e priva di \u0026#171;giustificazioni ragionevoli all\u0026#8217;intervento legislativo retroattivo\u0026#187;, la previsione in esame violerebbe, dunque, i princ\u0026#236;pi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si sono costituiti in giudizio L. A. e altri, ricorrenti nel giudizio principale, i quali hanno chiesto di accogliere le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Tali questioni sarebbero ammissibili, in quanto il rimettente avrebbe illustrato in modo non implausibile le ragioni che determinano la necessit\u0026#224; di applicare la disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le questioni, nel merito, sarebbero fondate, in quanto si potrebbero riscontrare tutti gli elementi sintomatici dell\u0026#8217;uso distorto della funzione legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, lo Stato sarebbe parte del contenzioso, in quanto ITA si configura come societ\u0026#224; a controllo pubblico, partecipata dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze al 100 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;intervento legislativo avrebbe imposto un significato estraneo alle varianti di senso della disposizione in assunto interpretata, al fine di superare l\u0026#8217;orientamento gi\u0026#224; recepito dalla giurisprudenza di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, non si potrebbe invocare alcun motivo imperativo di interesse generale, non essendo sufficiente, a tale scopo, la finalit\u0026#224; di evitare un aggravio di spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio anche ITA, la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili per carente motivazione in ordine alla rilevanza, sotto i profili della discontinuit\u0026#224; tra cedente e cessionario e del carattere liquidatorio della procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Quanto al primo aspetto, numerosi sarebbero gli elementi di discontinuit\u0026#224; tra Alitalia e ITA e diverso sarebbe il perimetro delle rispettive attivit\u0026#224;. La Commissione, con decisione C(2021) 6665, in relazione al procedimento SA.58173, avrebbe accertato la discontinuit\u0026#224; tra cedente e cessionario e l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; di tale accertamento non potrebbe essere ridiscussa dal giudice nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; Per quel che riguarda, invece, il secondo profilo, il carattere liquidatorio della procedura sarebbe comprovato dalla normativa vigente e dai programmi predisposti dai commissari straordinari e sarebbe coerente con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Ad ogni modo, le questioni non sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata trarrebbe origine da un dibattito giurisprudenziale irrisolto e avrebbe enucleato un significato gi\u0026#224; contenuto nell\u0026#8217;originaria previsione, in coerenza con la lettura recepita dalla pressoch\u0026#233; unanime giurisprudenza di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore, per motivi imperativi legati alla certezza del diritto e alla necessit\u0026#224; di salvaguardare la vincolativit\u0026#224; della decisione della Commissione europea, avrebbe identificato una fattispecie gi\u0026#224; compresa nel perimetro applicativo dell\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999, delineando una disciplina generale e astratta che non pregiudicherebbe le attribuzioni costituzionalmente riservate all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibili o comunque non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In linea preliminare, sarebbe implausibile la motivazione sulla rilevanza per quel che concerne la valutazione della cessione come trasferimento di ramo di azienda e il carattere liquidatorio della procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; Il rimettente non avrebbe adeguatamente ponderato le ragioni che hanno indotto la Commissione europea a riscontrare la discontinuit\u0026#224; economica tra cedente e cessionario, nel contesto delle valutazioni, non dissimili, riguardanti la disciplina degli aiuti di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.2.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;esclusione del carattere liquidatorio della procedura non supererebbe il vaglio di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Le censure, nel merito, non avrebbero fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata non attribuirebbe un significato nuovo alla disposizione interpretata, ma estrapolerebbe una delle sue possibili varianti di senso, al fine di \u0026#171;assicurare la certezza del diritto in un quadro giurisprudenziale oscillante, che rischiava di interferire con l\u0026#8217;adempimento degli impegni assunti con la Commissione europea\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;origine dell\u0026#8217;intervento chiarificatore vi sarebbero, dunque, motivi di interesse generale e non si ravviserebbe alcun profilo di contrasto con l\u0026#8217;art. 6 CEDU, che attribuisce rilievo anche al consolidamento dell\u0026#8217;interpretazione smentita dal legislatore, come ha chiarito la Corte EDU, nella sentenza della grande camera del 3 novembre 2022 (Vegotex International sa contro Belgio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto depositato il 24 settembre 2024, sono intervenuti \u003cem\u003ead adiuvandum\u003c/em\u003e A. D. e altri, affermando di avere interesse all\u0026#8217;esito del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale e chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate dal Tribunale di Roma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Gli intervenienti asseriscono di essere parti di una controversia instaurata nei confronti di ITA, che presenta una \u003cem\u003ecausa petendi\u003c/em\u003e e un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e identici rispetto a quelli del giudizio principale, e allegano, dunque, la titolarit\u0026#224; di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in causa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nel merito, gli intervenienti hanno chiesto l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sulla base delle medesime argomentazioni sviluppate dai ricorrenti nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuta \u003cem\u003ead opponendum\u003c/em\u003e Alitalia, societ\u0026#224; in amministrazione straordinaria, chiedendo di dichiarare ammissibile l\u0026#8217;intervento spiegato e di dichiarare inammissibili o, in subordine, non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;intervento sarebbe ammissibile, in quanto l\u0026#8217;esito del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale potrebbe pregiudicare la posizione di Alitalia, datrice di lavoro dei ricorrenti nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili, per difetto del requisito della rilevanza e per carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza, e sarebbero comunque non fondate, alla luce della genuina natura interpretativa della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In data 19 settembre 2024, Assovolo - Trasporto aereo - associazione sindacale, Unione sindacale di Base - Lavoro privato, CUB Trasporti - Confederazione unitaria di base trasporti e Associazione Comma2 - Lavoro \u0026#232; dignit\u0026#224; hanno presentato, in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e, opinioni scritte, ammesse con decreto presidenziale del 18 febbraio 2025, nelle quali hanno chiesto l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica hanno depositato memoria illustrativa L. A. e altri, ITA, il Presidente del Consiglio dei ministri e Alitalia, ribadendo le conclusioni gi\u0026#224; rassegnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica \u0026#232; stata data lettura dell\u0026#8217;ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, ed \u0026#232; stata acquisita la nota del 14 giugno 2023 sull\u0026#8217;operazione conclusa tra il MEF, Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft e ITA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe parti e gli intervenienti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle eccezioni preliminari e delle conclusioni di merito gi\u0026#224; formulate nei rispettivi scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 153 del 2024), il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn virt\u0026#249; della disposizione censurata, l\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999, \u0026#171;[i]n coerenza con l\u0026#8217;articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001\u0026#187;, si interpreta nel senso che si devono intendere \u0026#171;in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell\u0026#8217;azienda agli effetti previsti dall\u0026#8217;articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all\u0026#8217;articolo 27, comma 2, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuit\u0026#224; economica fra cedente e cessionario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce di dover decidere sulle domande di alcuni dipendenti di Alitalia, societ\u0026#224; in amministrazione straordinaria, che hanno chiesto di qualificare la cessione del lotto \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003eviation\u003c/em\u003e, operata nell\u0026#8217;ambito della procedura a favore di ITA, come trasferimento di ramo di azienda, regolato dall\u0026#8217;art. 2112 cod. civ., e conseguentemente di accertare e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la societ\u0026#224; cessionaria senza soluzione di continuit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi della cessione di ramo di azienda: il ramo preesiste alla cessione e il complesso di beni trasferiti \u0026#232; idoneo a consentire l\u0026#8217;avvio e la gestione delle attivit\u0026#224; di volo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA diverse conclusioni non indurrebbe la decisione della Commissione europea 2021/6665, che esclude la continuit\u0026#224; economica tra cedente e cessionaria. Tale decisione, adottata \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e, prima dell\u0026#8217;attuazione del piano aziendale sottoposto a valutazione, verte sul distinto profilo della compatibilit\u0026#224; con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale esclude quindi l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle deroghe all\u0026#8217;art. 2112 cod. civ., che presuppongono la natura liquidatoria della procedura. Nel caso di specie, tale natura dovrebbe essere esclusa, in quanto la cessione non sarebbe preordinata al miglior soddisfacimento dei creditori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSenza la norma interpretativa, troverebbero, dunque, integrale applicazione le garanzie dell\u0026#8217;art. 2112 cod. civ. e il rapporto di lavoro dei ricorrenti proseguirebbe, senza discontinuit\u0026#224; di sorta, con la societ\u0026#224; cessionaria del ramo di azienda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa queste premesse discenderebbe la rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente argomenta che la disciplina in esame, dietro le parvenze dell\u0026#8217;interpretazione autentica, si configura, in realt\u0026#224;, come innovativa e si prefigge di condizionare l\u0026#8217;esito dei giudizi in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003erileva che tale finalit\u0026#224; traspare dalla stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, che menziona i contrasti della giurisprudenza di merito, insorti con specifico riguardo all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle garanzie di cui all\u0026#8217;art. 2112 cod. civ. alla cessione di beni da Alitalia a ITA, e, in particolare, il sopravvenire di pronunce favorevoli alla continuit\u0026#224; dei rapporti di lavoro con la societ\u0026#224; cessionaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore avrebbe dunque inteso risolvere specifiche controversie, in difetto di imperative ragioni di interesse generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA distanza di \u0026#171;moltissimi anni\u0026#187; dall\u0026#8217;entrata in vigore della norma oggetto di interpretazione autentica, la disposizione censurata avrebbe introdotto un riferimento del tutto avulso dalla formulazione originaria, con il richiamo alle decisioni della Commissione europea, che escludono la continuit\u0026#224; economica tra cedente e cessionario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;incidenza sui giudizi in corso, determinata da mere \u0026#171;ragioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica\u0026#187;, implicherebbe la lesione di molteplici princ\u0026#236;pi e valori costituzionali: \u0026#171;giusto processo, stabilit\u0026#224; e certezza dei rapporti giuridici patrimoniali, rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, parit\u0026#224; di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Preliminarmente, va ribadita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; degli interventi di A. D. e altri e di Alitalia, societ\u0026#224; in amministrazione straordinaria, per le ragioni illustrate nell\u0026#8217;ordinanza dibattimentale letta all\u0026#8217;udienza del 25 marzo 2025 e allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Alla disamina delle censure, anche ai fini della valutazione dei preliminari profili di inammissibilit\u0026#224;, giova premettere la ricognizione del quadro normativo in cui esse si collocano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma investono il tema pi\u0026#249; ampio delle vicende circolatorie dell\u0026#8217;impresa e della loro incidenza sulla sorte dei rapporti di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl trasferimento dell\u0026#8217;azienda o di un suo ramo rappresenta estrinsecazione della libert\u0026#224; dell\u0026#8217;imprenditore di adottare le scelte pi\u0026#249; appropriate nell\u0026#8217;organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), che da tali scelte possono essere pregiudicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2112 cod. civ. appresta un apparato di garanzie, configurando questa fattispecie come ipotesi di successione \u003cem\u003eex lege \u003c/em\u003edell\u0026#8217;imprenditore nel rapporto di lavoro (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 maggio 2017, n. 12919), che soggiace a regole autonome tanto rispetto all\u0026#8217;ordinaria cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, quanto rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d\u0026#8217;azienda (art. 2558 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tale disciplina imperativa interagisce con la normativa del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, contenuta dapprima nella direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa materia \u0026#232; stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fine di tutelare \u0026#171;i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti\u0026#187; (considerando n. 3), l\u0026#8217;art. 3, paragrafo 1, della direttiva prevede il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo art. 4, paragrafo 1, esclude che il trasferimento di un\u0026#8217;impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento possa costituire di per s\u0026#233; motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, sancisce l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; di tali garanzie ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti, \u0026#171;nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica competente (che pu\u0026#242; essere il curatore fallimentare autorizzato da un\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica competente)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali requisiti devono coesistere e le limitazioni delle garanzie devono essere interpretate in senso restrittivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La normativa nazionale e il diritto dell\u0026#8217;Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell\u0026#8217;azienda e sulla conservazione del posto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel dettato codicistico, la tutela del lavoratore \u0026#232; rafforzata dalla responsabilit\u0026#224; solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe direttive richiamate hanno dato impulso all\u0026#8217;intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino pi\u0026#249; di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l\u0026#8217;art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante \u0026#171;Disposizioni per l\u0026#8217;adempimento di obblighi derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia alle Comunit\u0026#224; europee. (Legge comunitaria per il 1990)\u0026#187;, disposizione modificata a pi\u0026#249; riprese al fine precipuo di adeguare l\u0026#8217;ordinamento interno alle prescrizioni del diritto europeo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; In questo medesimo disegno innovativo si inserisce la novella del quinto comma dell\u0026#8217;art. 2112 cod. civ., da ultimo modificato dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn virt\u0026#249; di tali innovazioni, che recepiscono l\u0026#8217;elaborazione della giurisprudenza, tanto europea quanto di legittimit\u0026#224;, ed estendono il raggio applicativo della disciplina di protezione, il trasferimento d\u0026#8217;azienda si configura come \u0026#171;qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarit\u0026#224; di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identit\u0026#224; a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento \u0026#232; attuato ivi compresi l\u0026#8217;usufrutto o l\u0026#8217;affitto di azienda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon rileva, dunque, il mezzo tecnico giuridico adoperato. La disciplina dell\u0026#8217;art. 2112 cod. civ. si applica ogniqualvolta permanga immutata l\u0026#8217;organizzazione aziendale e si verifichi la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro, che subentra in un complesso funzionale di beni, idoneo a consentire l\u0026#8217;inizio o la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; si richiede un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 31 luglio 2023, n. 23242, e sentenza 23 ottobre 2018, n. 26808).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; La disciplina dell\u0026#8217;art. 2112 cod. civ. si applica anche al \u0026#171;trasferimento di parte dell\u0026#8217;azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento\u0026#187; (quinto comma, secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale trasferimento riguarda una preesistente entit\u0026#224; produttiva funzionalmente autonoma, che non dev\u0026#8217;essere creata \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e e in modo artificioso\u003cem\u003e \u003c/em\u003ein occasione del trasferimento. La cessione di ramo d\u0026#8217;azienda presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui gi\u0026#224; era destinato nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito dell\u0026#8217;impresa cedente al momento della cessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Le questioni oggi sottoposte al vaglio di legittimit\u0026#224; costituzionale si intersecano, in particolare, con la disciplina del trasferimento delle aziende in crisi e con la sua evoluzione, che prende le mosse dalla necessit\u0026#224; di ottemperare alle indicazioni della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea (CGUE, seconda sezione, sentenza 11 giugno 2009, causa C-561/07, Commissione delle Comunit\u0026#224; europee contro Repubblica italiana).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La Commissione europea, in quel frangente, aveva contestato alla Repubblica italiana di aver escluso, con l\u0026#8217;art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428 del 1990, l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 2112 cod. civ. al trasferimento di un\u0026#8217;impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi. I lavoratori avevano cos\u0026#236; perduto il diritto al riconoscimento della loro anzianit\u0026#224;, del loro trattamento economico e delle loro qualifiche professionali e il diritto a prestazioni di vecchiaia derivanti dal regime di sicurezza sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel decidere sul ricorso della Commissione europea, la Corte di giustizia ha affermato che la procedura di accertamento della crisi aziendale non tende \u0026#171;ad un fine analogo a quello perseguito nell\u0026#8217;ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all\u0026#8217;art. 5, n. 2, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della direttiva 2001/23\u0026#187; e neppure si trova \u0026#171;sotto il controllo di un\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo\u0026#187; (punto 39).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, \u0026#171;l\u0026#8217;art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 autorizza gli Stati membri a prevedere che le condizioni di lavoro possano essere modificate per salvaguardare le opportunit\u0026#224; occupazionali garantendo la sopravvivenza dell\u0026#8217;impresa, senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23\u0026#187; (punto 44).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer contro, l\u0026#8217;art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione allora vigente, \u0026#171;priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un\u0026#8217;impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale \u0026#232; autorizzata dall\u0026#8217;art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23\u0026#187; (punto 45).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Il legislatore \u0026#232; intervenuto per porre rimedio alle disarmonie segnalate nella pronuncia citata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 19-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;attuazione di obblighi comunitari e per l\u0026#8217;esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunit\u0026#224; europee), convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, ha modificato l\u0026#8217;art. 47 della legge n. 428 del 1990, inserendo un comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, destinato a regolare\u003cem\u003e \u003c/em\u003eil trasferimento delle aziende \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2, quinto comma, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge 12 agosto 1977, n. 675; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) per le quali sia stata disposta l\u0026#8217;amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tali ipotesi, quando sia stato raggiunto \u0026#171;un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell\u0026#8217;occupazione, l\u0026#8217;articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall\u0026#8217;accordo medesimo\u0026#187; (cos\u0026#236; l\u0026#8217;alinea di detto comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 46-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha inserito le lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e) nell\u0026#8217;art. 47, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 428 del 1990 e ha cos\u0026#236; aggiunto, rispettivamente, il richiamo al trasferimento riguardante aziende \u0026#171;per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo\u0026#187; e \u0026#171;per le quali vi sia stata l\u0026#8217;omologazione dell\u0026#8217;accordo di ristrutturazione dei debiti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio al fine di assicurare la coerenza di tali previsioni con il diritto europeo, la Corte di cassazione ha enfatizzato il dato letterale, che richiama l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 2112 cod. civ., e ha soggiunto che l\u0026#8217;accordo sindacale non pu\u0026#242; disporre, in senso limitativo, dei trasferimenti dei lavoratori dell\u0026#8217;impresa cedente e non pu\u0026#242; derogare al passaggio automatico dei lavoratori all\u0026#8217;impresa cessionaria (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1\u0026#176; giugno 2020, n. 10414). Le uniche modifiche consentite, eventualmente anche \u003cem\u003ein peius\u003c/em\u003e, riguardano l\u0026#8217;assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2021, n. 33154).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Diametralmente opposta \u0026#232; la regola che si evince dal comma 5 dell\u0026#8217;art. 47 della legge n. 428 del 1990, parzialmente modificato dall\u0026#8217;art. 19-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 135 del 2009, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon trovano applicazione le garanzie dell\u0026#8217;art. 2112 cod. civ., allorch\u0026#233; il trasferimento abbia ad oggetto \u0026#171;imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all\u0026#8217;amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell\u0026#8217;occupazione\u0026#187;. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall\u0026#8217;accordo, il quale \u0026#171;pu\u0026#242; altres\u0026#236; prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest\u0026#8217;ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell\u0026#8217;alienante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEmerge nitida la differente formulazione rispetto alla fattispecie tipizzata dall\u0026#8217;art. 47, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 428 del 1990 e contraddistinta dall\u0026#8217;applicazione delle tutele dell\u0026#8217;art. 2112 cod. civ.: in quest\u0026#8217;\u0026#224;mbito, per contro, il principio ispiratore \u0026#232; l\u0026#8217;esclusione di tali tutele per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario (Cass., n. 10414 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; In definitiva, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella \u003cem\u003esumma divisio\u003c/em\u003e tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali nozioni devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha contribuito a chiarirne latitudine e portata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; in epoca risalente, la Corte di giustizia ha evidenziato che \u0026#171;esiste nello stato attuale dello sviluppo economico, grande incertezza per quanto riguarda le incidenze, sul mercato del lavoro, dei trasferimenti di imprese in caso di insolvibilit\u0026#224; del datore di lavoro e per quel che riguarda i provvedimenti da adottarsi onde tutelare nel miglior modo gli interessi dei lavoratori\u0026#187; (CGUE, sentenza 7 febbraio 1985, causa C-135/83, H.B.M. Abels, punto 22).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tali considerazioni, la Corte di giustizia ha concluso che la direttiva 77/187/CEE non impone \u0026#171;agli Stati membri l\u0026#8217;obbligo di estendere le norme che essa contiene ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti avvenuti nell\u0026#8217;ambito di un procedimento fallimentare mirante, sotto il controllo della competente autorit\u0026#224; giudiziaria, alla liquidazione dei beni del cedente\u0026#187; (ancora, sentenza H.B.M. Abels, punto 23).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.\u0026#8211; Una procedura ha come finalit\u0026#224; la continuazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;impresa, quando \u0026#171;mira a salvaguardare l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;impresa o delle sue unit\u0026#224; economicamente redditizie\u0026#187;, e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell\u0026#8217;impresa, quando \u0026#171;mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori\u0026#187; (CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile 2025, causa C-431/23, Wibra Belgi\u0026#235;, punto 47).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto le due finalit\u0026#224; si possano in concreto sovrapporre, l\u0026#8217;obiettivo principale di una procedura che mira al proseguimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;impresa rimane comunque la salvaguardia dell\u0026#8217;impresa interessata (CGUE, terza sezione, sentenza 22 giugno 2017, causa C\u0026#8209;126/16, Federatie Nederlandse Vakvereniging e altri, punto 48).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.2.\u0026#8211; La procedura, per contro, non cessa di essere liquidatoria, nell\u0026#8217;ipotesi di prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa, se l\u0026#8217;obiettivo principale non \u0026#232; la salvaguardia dell\u0026#8217;impresa interessata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nelle procedure liquidatorie, difatti, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa pu\u0026#242; essere proseguita al fine di prevenire \u0026#171;il rischio che l\u0026#8217;impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento di cui trattasi si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell\u0026#8217;ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attivit\u0026#224; del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell\u0026#8217;impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d\u0026#8217;opera, che sarebbe in contrasto con le finalit\u0026#224; del trattato\u0026#187; (CGUE, terza sezione, sentenza 28 aprile 2022, causa C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging, punto 50).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; In questa prospettiva, la deroga alla continuit\u0026#224; del rapporto di lavoro pu\u0026#242; trovare giustificazione solo al ricorrere di presupposti tassativi, che trascendono l\u0026#8217;interesse meramente individuale dell\u0026#8217;impresa insolvente e si raccordano a una procedura, come quella liquidatoria, destinata a bilanciare una pluralit\u0026#224; di interessi contrapposti, nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito della vigilanza dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo in tale ipotesi, al cospetto di interessi generali preminenti e sotto l\u0026#8217;egida del controllo dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica, possono essere sacrificate le garanzie che la legge riconosce al lavoratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) ha ridisegnato la normativa sul trasferimento delle imprese in crisi, in armonia con la distinzione tra le diverse finalit\u0026#224; delle procedure, che percorre tutta la normativa di settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.1.\u0026#8211; In forza di tali innovazioni, racchiuse nell\u0026#8217;art. 368, comma 4, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 14 del 2019 ed efficaci a decorrere dal 15 luglio 2022, la disciplina dell\u0026#8217;art. 47, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 428 del 1990 si applica al trasferimento riguardante aziende \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuit\u0026#224; indiretta, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell\u0026#8217;insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all\u0026#8217;apertura del concordato stesso; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) per le quali vi sia stata l\u0026#8217;omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) per le quali \u0026#232; stata disposta l\u0026#8217;amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe previsioni sono perentorie nel confermare \u0026#171;il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro\u0026#187;, che gi\u0026#224; la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; aveva individuato come nucleo intangibile di tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore delegato ribadisce che le garanzie dell\u0026#8217;art. 2112 cod. civ. trovano applicazione \u0026#171;per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall\u0026#8217;accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all\u0026#8217;articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81\u0026#187;. Contratti collettivi che si identificano nei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente pi\u0026#249; rappresentative sul piano nazionale e nei contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.2.\u0026#8211; Il codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza, con l\u0026#8217;art. 368, comma 4, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), ha novellato anche il comma 5 dell\u0026#8217;art. 47 della legge n. 428 del 1990 e ha ampliato la protezione dei lavoratori, riconoscendo la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario, nell\u0026#8217;ipotesi del trasferimento di \u0026#171;imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; non sia stata disposta o sia cessata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore ha quindi delimitato l\u0026#8217;\u0026#224;mbito delle deroghe ammesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel corso delle consultazioni sindacali, al fine di salvaguardare l\u0026#8217;occupazione, \u0026#232; consentito disporre l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; delle garanzie previste dall\u0026#8217;art. 2112, primo, terzo e quarto comma, cod. civ., mediante la conclusione dei contratti collettivi contemplati dal gi\u0026#224; richiamato art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; fatta salva, inoltre, la facolt\u0026#224; di stipulare accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito della conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 412-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del codice di procedura civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 368, comma 4, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 14 del 2019, che ha aggiunto i commi 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 47 della legge n. 428 del 1990, sempre a far data dal 15 luglio 2022 ha riservato una regolamentazione autonoma all\u0026#8217;amministrazione straordinaria, dapprima accomunata alle altre procedure concorsuali enumerate nel comma 5.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl nuovo art. 47, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge n. 428 del 1990, nella fattispecie del trasferimento riguardante \u0026#171;imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all\u0026#8217;amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; non sia stata disposta o sia cessata\u0026#187;, conferma l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; delle tutele dell\u0026#8217;art. 2112 cod. civ. ai \u0026#171;lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l\u0026#8217;acquirente\u0026#187;, quando nel corso delle consultazioni sindacali sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell\u0026#8217;occupazione. Restano impregiudicate le eventuali condizioni di miglior favore determinate dall\u0026#8217;accordo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Infine, a quest\u0026#8217;assetto ha apportato modificazioni di notevole impatto sistematico, proprio con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria, il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 55, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), a decorrere dal 28 settembre 2024, ha soppresso ogni richiamo all\u0026#8217;amministrazione straordinaria nell\u0026#8217;art. 47, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 428 del 1990, destinato a regolare la fattispecie della continuazione o della mancata cessazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 55, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del citato d.lgs. n. 136 del 2024, con la medesima decorrenza, ha abrogato la distinta disciplina dettata per l\u0026#8217;amministrazione straordinaria per l\u0026#8217;evenienza della cessazione o della mancata continuazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; e ha introdotto un nuovo art. 47, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge n. 428 del 1990, che ha il seguente tenore: al trasferimento delle imprese sottoposte all\u0026#8217;amministrazione straordinaria si applica \u0026#171;la disciplina speciale di riferimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; Anche in queste tappe pi\u0026#249; recenti della vicenda normativa, trova conferma e si staglia in modo sempre pi\u0026#249; netto la peculiarit\u0026#224; del trasferimento delle imprese nella procedura di amministrazione straordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.1.\u0026#8211; Tale peculiarit\u0026#224; rispecchia le complesse funzioni di una procedura d\u0026#8217;insolvenza oggi regolata dal d.lgs. n. 270 del 1999 e volta a contemperare il soddisfacimento dei creditori dell\u0026#8217;imprenditore con la salvaguardia del complesso produttivo in crisi e dei posti di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.2.\u0026#8211; Le esigenze descritte sono declinate in termini di ancor pi\u0026#249; marcata specialit\u0026#224; nelle procedure riservate alle imprese di maggiori dimensioni, che impieghino pi\u0026#249; di cinquecento dipendenti ed eroghino servizi pubblici essenziali o gestiscano almeno uno stabilimento strategico d\u0026#8217;interesse nazionale (artt. 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante \u0026#171;Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, l\u0026#8217;art. 5, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 347 del 2003, come convertito, introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 13, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, riconosce al commissario straordinario (nominato ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del citato d.l. n. 347 del 2003) e al cessionario una specifica facolt\u0026#224;: nel corso delle consultazioni sindacali e una volta che le stesse si siano infruttuosamente svolte, essi possono \u0026#171;concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attivit\u0026#224; produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o pi\u0026#249; rami d\u0026#8217;azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.3.\u0026#8211; In linea generale, l\u0026#8217;amministrazione straordinaria \u0026#232; la procedura concorsuale delle grandi imprese insolventi, con pi\u0026#249; di duecento dipendenti, e persegue \u0026#171;finalit\u0026#224; conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attivit\u0026#224; imprenditoriali\u0026#187; (art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999). Essa contempla, anzitutto, una fase giudiziaria, contraddistinta, nelle sue disparate scansioni, dalla dichiarazione dello stato d\u0026#8217;insolvenza (art. 3), dall\u0026#8217;avvio della procedura vera e propria al ricorrere di \u0026#171;concrete prospettive di recupero dell\u0026#8217;equilibrio economico delle attivit\u0026#224; imprenditoriali\u0026#187; (art. 27, comma 1), dall\u0026#8217;accertamento del passivo e dalla ripartizione dell\u0026#8217;attivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa spetta, invece, la concreta gestione della procedura, affidata a un commissario, che provvede ad attuare le concrete prospettive di detto recupero secondo le alternative delineate dall\u0026#8217;art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.4.\u0026#8211; Tali alternative prevedono, in primo luogo, la \u0026#171;cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;impresa di durata non superiore ad un anno (\u0026#8220;programma di cessione dei complessi aziendali\u0026#8221;)\u0026#187; (art. 27, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, modificata dall\u0026#8217;art. 1, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltra opzione concerne la \u0026#171;ristrutturazione economica e finanziaria dell\u0026#8217;impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (\u0026#8220;programma di ristrutturazione\u0026#8221;)\u0026#187; (art. 27, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer le societ\u0026#224; che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, il legislatore prefigura anche \u0026#171;la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;impresa di durata non superiore ad un anno (\u0026#8220;programma di cessione dei complessi di beni e contratti\u0026#8221;)\u0026#187; (art. 27, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 27, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999, inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 841, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2016)\u0026#187;, consente al Ministero dello sviluppo economico di autorizzare una durata dei programmi fino a quattro anni, con riferimento alle imprese che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali o che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999 definisce il contenuto del programma, che deve indicare \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) le attivit\u0026#224; imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;impresa; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;impresa; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui \u0026#232; prevista l\u0026#8217;utilizzazione; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l\u0026#8217;attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza\u0026#187; (comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contenuto \u0026#232; poi diversamente modulato a seconda che si privilegi l\u0026#8217;indirizzo della cessione dei complessi aziendali o quello della ristrutturazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;un caso, il programma deve indicare anche \u0026#171;le modalit\u0026#224; della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonch\u0026#233; le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori\u0026#187; (comma 2), laddove, nell\u0026#8217;altro, dev\u0026#8217;essere corredato dall\u0026#8217;indicazione di \u0026#171;eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell\u0026#8217;impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali\u0026#187;, dei tempi e delle \u0026#171;modalit\u0026#224; di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato\u0026#187; (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e19.\u0026#8211; Rilievo cruciale riveste, nell\u0026#8217;odierno giudizio, la previsione dell\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999, aggiunta dall\u0026#8217;art. 14, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione riguarda le operazioni descritte dai commi 1 e 2 e realizzate \u0026#171;in vista della liquidazione dei beni del cedente\u0026#187;, in attuazione dell\u0026#8217;art. 27, comma 2, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999, e dunque, rispettivamente, di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore chiarisce che tali operazioni, alle condizioni descritte, \u0026#171;non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell\u0026#8217;azienda agli effetti previsti dall\u0026#8217;articolo 2112 del codice civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e20.\u0026#8211; Il rimettente muove dalla corretta premessa ermeneutica che l\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e si attagli alla fattispecie controversa, in cui vengono in rilievo operazioni attuate in esecuzione di particolari programmi di cessione, alternativi rispetto ai programmi di ristrutturazione e rispetto alla prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e20.1.\u0026#8211; Come riconosce il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tale disciplina presenta innegabili caratteri di specialit\u0026#224; rispetto a quella delineata dall\u0026#8217;art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione introdotta dal d.l. n. 135 del 2009, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe l\u0026#8217;art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 s\u0026#8217;incardina, in chiave pi\u0026#249; generale, sulla mancata prosecuzione o sulla cessazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa e ha come tratto qualificante l\u0026#8217;accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell\u0026#8217;occupazione, l\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999 non subordina l\u0026#8217;operativit\u0026#224; delle deroghe all\u0026#8217;accordo sindacale e concerne una specifica modalit\u0026#224; di realizzazione del programma liquidatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur accomunate dalla natura liquidatoria delle procedure, le previsioni coesistono e si integrano e serbano intatto un autonomo spazio applicativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlle previsioni del d.lgs. n. 14 del 2019 non si pu\u0026#242; riconnettere portata di abrogazione implicita. I princ\u0026#236;pi e i criteri direttivi della legge di delegazione (legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante \u0026#171;Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell\u0026#8217;insolvenza\u0026#187;) non prefigurano deroghe di cos\u0026#236; incisiva portata al \u003cem\u003ecorpus \u003c/em\u003enormativo del d.lgs. n. 270 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; si ravvisa un rapporto d\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224;, che possa avvalorare l\u0026#8217;abrogazione della disciplina introdotta nel 2008 allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze dell\u0026#8217;amministrazione straordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa perdurante vigenza della normativa in esame \u0026#232; confermata dalla stessa disposizione censurata nell\u0026#8217;odierno giudizio, che \u0026#232; intervenuta a novellare l\u0026#8217;art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, e dal d.lgs. n. 136 del 2024, che ha eliminato ogni riferimento all\u0026#8217;amministrazione straordinaria nel contesto dell\u0026#8217;art. 47 della legge n. 428 del 1990 e ha sancito l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della normativa speciale sull\u0026#8217;amministrazione straordinaria. Normativa che ha uno dei suoi capisaldi nella previsione dell\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e20.2.\u0026#8211; Consapevole del fatto che, soprattutto nelle procedure di amministrazione straordinaria, la fattispecie dell\u0026#8217;azienda inattiva, gi\u0026#224; disciplinata dall\u0026#8217;art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, non esaurisce il pi\u0026#249; ampio spettro delle procedure liquidatorie, il legislatore ha conferito autonomo rilievo alle ipotesi in cui la liquidazione assume forme diverse, anche attraverso la temporanea continuazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa cessione rappresenta l\u0026#8217;obiettivo specifico e l\u0026#8217;oggetto esclusivo del programma predisposto dal commissario, nel contesto di una procedura che si pu\u0026#242; caratterizzare anche per la temporanea prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa in vista della cessione dei complessi aziendali a terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, l\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999 valorizza il raccordo della liquidazione con il programma elaborato \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e dal commissario in vista della dismissione e non della ristrutturazione del complesso aziendale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e20.3.\u0026#8211; Con la previsione in esame, il legislatore si ripromette di dirimere tutti i contrasti che possano insorgere, tra procedura e cessionario, sulla sorte dei rapporti patrimoniali e di lavoro, pregiudicando la stessa funzionalit\u0026#224; della procedura liquidatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA prescindere dalla configurazione, nel caso concreto, di un trasferimento di azienda o di ramo di azienda, non operano le garanzie sancite dall\u0026#8217;art. 2112 cod. civ., al ricorrere dei presupposti enucleati dalla legge, che circoscrive la discrezionalit\u0026#224; dei commissari straordinari nell\u0026#8217;elaborazione dei programmi e ne indica in modo minuzioso e vincolante il contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e21.\u0026#8211; Dopo avere richiamato l\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999, il rimettente, tuttavia, ne esclude la pertinenza, in quanto attribuisce carattere conservativo alla procedura che ha condotto alla cessione del lotto \u003cem\u003eaviation\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e21.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e qualifica tale cessione come trasferimento di ramo di azienda e ritiene che la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia abbia una \u0026#171;natura solo formalmente liquidatoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa, pertanto, si affiancherebbe la garanzia della continuit\u0026#224; dei rapporti di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e21.2.\u0026#8211; Il rimettente riconosce che la distinzione tra le procedure con finalit\u0026#224; liquidatoria e quelle con finalit\u0026#224; conservativa si rivela talvolta ardua, in quanto la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di per s\u0026#233; non contraddice la finalit\u0026#224; liquidatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto questo profilo, assurge a rilievo dirimente lo scopo delle singole procedure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003epuntualizza, a tale riguardo, che la procedura si connota come liquidatoria quando sia volta a \u0026#171;massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori\u0026#187;, e assume, invece, carattere conservativo quando \u0026#171;miri a salvaguardare l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;impresa o delle sue unit\u0026#224; economicamente redditizie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa finalit\u0026#224; liquidatoria, proprio perch\u0026#233; si risolve nella \u0026#171;disapplicazione di garanzie importanti per il lavoratore\u0026#187;, dovrebbe essere accertata in concreto e non discenderebbe indefettibilmente dal fatto che siano stati adottati \u0026#8211; come nel caso di specie \u0026#8211; i programmi di cessione di cui all\u0026#8217;art. 27, comma 2, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 270 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e21.3.\u0026#8211; Con specifico riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia, il rimettente osserva che, nel trasferimento dei rami \u003cem\u003ehandling\u003c/em\u003e e manutenzione, pur correlato ai medesimi programmi di cessione in attuazione dei quali si \u0026#232; avuto il trasferimento del compendio \u003cem\u003eaviation\u003c/em\u003e, sono state riconosciute le garanzie dell\u0026#8217;art. 2112 cod. civ. ed \u0026#232; stata pertanto esclusa la finalit\u0026#224; liquidatoria, incompatibile con tali garanzie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa cessione del predetto compendio, d\u0026#8217;altra parte, \u0026#232; avvenuta per il corrispettivo di un euro, senza che vi sia prova che un simile corrispettivo sia congruo rispetto al reale prezzo di mercato di un complesso aziendale \u0026#171;in piena attivit\u0026#224; produttiva\u0026#187;, depurato di tutte le poste passive, e che un\u0026#8217;operazione cos\u0026#236; congegnata \u0026#171;abbia comunque salvaguardato i creditori da future e pi\u0026#249; ingenti perdite di valore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e22.\u0026#8211; Le medesime valutazioni sono state espresse, nell\u0026#8217;atto di costituzione, dai ricorrenti nel giudizio principale e sviluppate nella memoria illustrativa, ponendo in risalto il carattere naturalmente conservativo della procedura, che assumerebbe carattere liquidatorio solo a decorrere dal decreto di cessazione dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.\u0026#8211; La difesa di ITA contesta l\u0026#8217;esclusione di tale carattere e ribatte che sono gli stessi programmi elaborati dai commissari a qualificare \u003cem\u003eex professo\u003c/em\u003e la procedura come liquidatoria, in coerenza con le previsioni del legislatore nazionale e del diritto dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.1.\u0026#8211; La prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; perseguirebbe l\u0026#8217;unico obiettivo di \u0026#171;evitare l\u0026#8217;interruzione del servizio pubblico e il progressivo deterioramento del valore dell\u0026#8217;impresa\u0026#187; e non si porrebbe in contrasto con il carattere liquidatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa cessione del lotto \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003eviation\u003c/em\u003e al corrispettivo di un euro si inquadrerebbe in una pi\u0026#249; ampia regolamentazione dei rapporti, che ha procurato all\u0026#8217;amministrazione straordinaria il vantaggio di non doversi pi\u0026#249; far carico dei cospicui oneri concernenti i contratti di \u003cem\u003eleasing\u003c/em\u003e e gli altri contratti stipulati per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto aereo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.2.\u0026#8211; Nella memoria illustrativa, la stessa ITA ha posto nuovamente l\u0026#8217;accento sulla finalit\u0026#224; liquidatoria della procedura, analizzando le numerose pronunce di merito che hanno condiviso tale assunto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sollevate sarebbero, dunque, irrilevanti, come confermerebbero le stesse decisioni delle Corti di merito, che, dopo l\u0026#8217;intervento della disposizione censurata, hanno definito i giudizi senza applicarla, in conformit\u0026#224; alla normativa previgente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e24.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato svolge considerazioni di analogo tenore e argomenta che, anche a volere ravvisare una cessione di ramo d\u0026#8217;azienda, la procedura di insolvenza tende alla liquidazione dei beni, con conseguente ammissibilit\u0026#224; delle deroghe all\u0026#8217;art. 2112 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e24.1.\u0026#8211; Anche la cessione di un\u0026#8217;azienda in esercizio, quando miri al \u0026#171;migliore realizzo per i creditori\u0026#187;, presenta natura liquidatoria, come la Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea ha chiarito di recente (con la gi\u0026#224; richiamata sentenza Federatie Nederlandse Vakbeweging).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e24.2.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;approvazione di un programma di cessione dei beni o di un programma di cessione di beni e contratti, sarebbe oramai definitiva, prosegue l\u0026#8217;Avvocatura, \u0026#171;la condizione di spossessamento dell\u0026#8217;imprenditore\u0026#187; e la procedura adempirebbe a tutti gli effetti a una finalit\u0026#224; liquidatoria, in quanto il risanamento sarebbe attuato in vista dell\u0026#8217;alienazione a terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa dello Stato reputa dunque implausibile la motivazione che il rimettente ha esposto sulla rilevanza, disconoscendo l\u0026#8217;attinenza della cessione a una procedura finalizzata alla liquidazione dei beni del cedente. Anche a voler pretermettere la disposizione censurata, l\u0026#8217;operazione controversa rientrerebbe a pieno titolo nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito di operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999, previsione che lo stesso rimettente reputa compatibile con i princ\u0026#236;pi costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e24.3.\u0026#8211; Nella memoria illustrativa, l\u0026#8217;interveniente reitera l\u0026#8217;eccezione in punto di rilevanza e ribadisce che il programma di cessione non annovera, tra le sue finalit\u0026#224;, il ritorno \u003cem\u003ein bonis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;impresa, ma il \u0026#171;maggior rimborso possibile per i creditori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; deporrebbe contro il carattere liquidatorio il fatto che tale obiettivo sia perseguito con la cessione di un ramo di azienda o che concorrano altre finalit\u0026#224;, riguardanti l\u0026#8217;eliminazione del grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell\u0026#8217;impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e25.\u0026#8211; Le argomentazioni addotte da ITA e dalla difesa dello Stato, a supporto dell\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224;, colgono nel segno, nei termini di s\u0026#233;guito esposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e26.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e26.1.\u0026#8211; \u0026#200; al momento dell\u0026#8217;elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento dell\u0026#8217;impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, quando la ristrutturazione si dimostri impraticabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contenuto dei piani predisposti dai commissari occorre, dunque, avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalit\u0026#224; conservativa e quelle con finalit\u0026#224; liquidatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e26.2.\u0026#8211; La disposizione richiamata si attaglia alla specifica vicenda sottoposta al vaglio del rimettente e delinea una procedura provvista di carattere liquidatorio, che non realizza il recupero dell\u0026#8217;equilibrio economico delle attivit\u0026#224; imprenditoriali tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell\u0026#8217;impresa, sulla base di un programma di risanamento, ma tramite la cessione dei complessi aziendali (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 aprile 2023, n. 9621).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e26.3.\u0026#8211; Gi\u0026#224; in base al modello normativo astratto, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all\u0026#8217;art. 27, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 270 del 1999 si caratterizza per un\u0026#8217;intrinseca finalit\u0026#224; liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall\u0026#8217;art. 5 della direttiva 2001/23/CE, ai fini della inoperativit\u0026#224; della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl programma predisposto dai commissari \u0026#232; disancorato dalla prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn programma siffatto non ha come obiettivo il recupero dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; del cedente, in vista di un suo ritorno \u003cem\u003ein bonis\u003c/em\u003e, ma il trasferimento a terzi di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; che l\u0026#8217;impresa cedente non \u0026#232; pi\u0026#249; in grado di esercitare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa quest\u0026#8217;angolazione prospettica, tra la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalit\u0026#224; di risanamento e di ristrutturazione, \u0026#232; preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell\u0026#8217;impresa, in vista della sua alienazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e27.\u0026#8211; Nel caso di specie, la finalit\u0026#224; liquidatoria si apprezza in modo univoco non soltanto sul versante delle previsioni di legge applicabili, ma, in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalit\u0026#224; di dismissione dei complessi aziendali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI commissari straordinari, dopo aver acclarato l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di attuare un ritorno \u003cem\u003ein bonis\u003c/em\u003e del debitore mediante un programma di continuit\u0026#224; aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico-finanziaria dell\u0026#8217;impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell\u0026#8217;azienda e alla liquidazione dei beni del cedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl nuovo programma \u0026#232; articolato in tre programmi di cessione, riguardanti il perimetro \u003cem\u003eaviation\u003c/em\u003e, il ramo \u003cem\u003ehandling\u003c/em\u003e e il ramo manutenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl programma relativo al perimetro \u003cem\u003eaviation\u003c/em\u003e, di cui si discute nel giudizio principale, \u0026#232; elaborato ai sensi dell\u0026#8217;art. 27, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 270 del 1999, secondo le particolarit\u0026#224; di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a societ\u0026#224; che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e28.\u0026#8211; Le chiare finalit\u0026#224; del programma di cessione del lotto \u003cem\u003eaviation \u003c/em\u003etrovano poi puntuale e decisiva rispondenza nella disciplina, che ha scandito le fasi pi\u0026#249; recenti della procedura e ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari, attestando il carattere liquidatorio negato dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;arco di tempo, hanno giocato un ruolo primario l\u0026#8217;interlocuzione con la Commissione europea e la conseguente necessit\u0026#224; di adattare i programmi di cessione alle valutazioni espresse in questa sede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e28.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 79, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha autorizzato \u0026#171;la costituzione di una nuova societ\u0026#224; interamente controllata dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze ovvero controllata da una societ\u0026#224; a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta\u0026#187;, destinata a esercitare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa nel settore del trasporto aereo di persone e di merci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; di trasporto aereo \u0026#232; subordinato alle valutazioni della Commissione europea (art. 79, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e come modificato, da ultimo, dall\u0026#8217;art. 87, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante \u0026#171;Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\u0026#8217;economia\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 79, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, ha demandato a un \u0026#171;decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l\u0026#8217;atto costitutivo della societ\u0026#224;\u0026#187;, il compito di definire \u0026#171;l\u0026#8217;oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della societ\u0026#224;\u0026#187;, di approvarne lo statuto, di nominare gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, di stabilire le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell\u0026#8217;art. 2389, primo comma, cod. civ., di definire i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 2389, terzo comma, cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la stessa disposizione il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze \u0026#232; stato autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della societ\u0026#224; \u0026#171;con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in pi\u0026#249; fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societ\u0026#224; a prevalente partecipazione pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 79, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ha autorizzato la costituzione della societ\u0026#224; anche ai fini dell\u0026#8217;elaborazione del piano industriale, piano che dev\u0026#8217;essere trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di sua competenza e che, alla luce di queste ultime valutazioni, dev\u0026#8217;essere integrato e modificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon decreto del 9 ottobre 2020, registrato il 30 ottobre 2020 dalla Corte dei conti e dall\u0026#8217;Ufficio centrale di bilancio, il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha costituito la societ\u0026#224; per azioni denominata Italia Trasporto Aereo spa, destinata all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci (art. 1), ha approvato lo statuto della societ\u0026#224; (art. 2), ha designato i nove membri del consiglio d\u0026#8217;amministrazione (art. 3) e i membri del collegio sindacale (art. 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e28.2.\u0026#8211; Nelle more della decisione della Commissione europea, l\u0026#8217;art. 11-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha autorizzato alla prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa \u0026#171;l\u0026#8217;Alitalia - Societ\u0026#224; Aerea Italiana S.p.a. e l\u0026#8217;Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito alla decisione della Commissione europea, l\u0026#8217;Alitalia in amministrazione straordinaria e l\u0026#8217;Alitalia Cityliner spa in amministrazione straordinaria \u0026#171;provvedono, anche mediante trattativa privata\u0026#187; a trasferire alla societ\u0026#224; costituita ai sensi del citato art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, i \u0026#171;complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l\u0026#8217;esecuzione del piano industriale medesimo\u0026#187; (art. 11-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi commissari straordinari spetta la facolt\u0026#224; di adottare, per ciascun compendio dei beni oggetto di cessione, anche \u0026#171;distinti programmi nell\u0026#8217;ambito di quelli previsti dall\u0026#8217;articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270\u0026#187; e di modificare il programma, con la \u0026#171;cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d\u0026#8217;azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea\u0026#187; (art. 11-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 11-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, autorizza, inoltre, la cessione diretta alla medesima societ\u0026#224; costituita ai sensi dell\u0026#8217;art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, \u0026#171;di compendi aziendali del ramo \u003cem\u003eaviation\u003c/em\u003e individuati dall\u0026#8217;offerta vincolante formulata dalla societ\u0026#224; in conformit\u0026#224; alla decisione della Commissione europea\u0026#187; (terzo periodo), disponendo che, a seguito \u0026#171;della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo \u003cem\u003eaviation\u003c/em\u003e, gli \u003cem\u003eslot\u003c/em\u003e aeroportuali non trasferiti all\u0026#8217;acquirente\u0026#187; siano \u0026#171;restituiti al responsabile dell\u0026#8217;assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993\u0026#187; (quarto periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini dell\u0026#8217;odierno scrutinio, viene in rilievo la previsione dell\u0026#8217;art. 11-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 8, del medesimo d.l. n. 73 del 2021, come convertito, che riconnette all\u0026#8217;esecuzione del programma, nei termini indicati dalla decisione della Commissione europea, l\u0026#8217;integrazione del \u0026#171;requisito richiesto dall\u0026#8217;articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270\u0026#187; (primo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione richiamata stabilisce che, intervenuta l\u0026#8217;integrale cessione dei complessi aziendali nel termine inizialmente previsto o in quello prorogato, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d\u0026#8217;ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta che sia perfezionata l\u0026#8217;integrale cessione di tutti i complessi aziendali, \u0026#232; revocata con decreto l\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa dell\u0026#8217;Alitalia in amministrazione straordinaria e dell\u0026#8217;Alitalia Cityliner spa in amministrazione straordinaria e, a far data da tale revoca, la procedura prosegue con finalit\u0026#224; liquidatoria (art. 11-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 8, secondo periodo), dando cos\u0026#236; compimento a quel piano di dismissione gi\u0026#224; delineato nei programmi dei commissari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai proventi, \u0026#171;al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell\u0026#8217;amministrazione straordinaria, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di \u003cem\u003evoucher\u003c/em\u003e o analoghi titoli emessi dall\u0026#8217;amministrazione straordinaria\u0026#187;, essi \u0026#171;sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea\u0026#187; (art. 11-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 8, secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloghe previsioni detta l\u0026#8217;art. 31 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l\u0026#8217;inclusione sociale e l\u0026#8217;accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, che reca la rubrica \u0026#171;Completamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; liquidatoria dell\u0026#8217;Alitalia\u0026#187; e regola, per un verso, gli effetti dell\u0026#8217;esecuzione dei programmi di cessione (comma 1) e, per altro verso, la prosecuzione dell\u0026#8217;amministrazione straordinaria dopo la revoca dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa dell\u0026#8217;Alitalia (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e28.3.\u0026#8211; \u0026#200; in questo quadro normativo che, il 24 agosto 2021, ITA ha formulato un\u0026#8217;offerta vincolante per l\u0026#8217;acquisto del lotto \u003cem\u003eaviation\u003c/em\u003e e l\u0026#8217;offerta \u0026#232; stata accettata dall\u0026#8217;amministrazione straordinaria di Alitalia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe consultazioni sindacali, avviate il 23 agosto 2021 con una comunicazione trasmessa da ITA ai sindacati e ai ministri competenti, si sono concluse l\u0026#8217;8 settembre 2021, con la sottoscrizione di un verbale, in cui le parti hanno dichiarato chiusa, con un mancato accordo, la procedura di informazione e di consultazione di cui all\u0026#8217;art. 47 della legge n. 428 del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Commissione europea, con la gi\u0026#224; citata decisione 2021/6665, ha affermato che il trasferimento degli \u003cem\u003easset\u003c/em\u003e di Alitalia a ITA non determina continuit\u0026#224; economica tra le due societ\u0026#224; e che l\u0026#8217;apporto di capitale in ITA non configura aiuto di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI commissari straordinari, il 10 ottobre 2021, hanno sottoposto al Ministero dello sviluppo economico il nuovo programma (Programma 2021), anche con riferimento al perimetro \u003cem\u003eaviation\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e28.4.\u0026#8211; Su una procedura connotata in senso liquidatorio si innesta anche l\u0026#8217;art. 12 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivit\u0026#224; economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore, con la previsione richiamata, ha approvato misure di sostegno dei lavoratori dipendenti di Alitalia, societ\u0026#224; in amministrazione straordinaria, e Alitalia Cityliner spa e, al fine di agevolarne la ricollocazione e il reimpiego, ha prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, introducendo una prestazione integrativa a carico del Fondo di solidariet\u0026#224; per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, e ha accordato sgravi contributivi a chi assuma i dipendenti delle societ\u0026#224; del gruppo Alitalia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e29.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 11-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, imprime dunque alla procedura un carattere marcatamente liquidatorio, che fa riscontro all\u0026#8217;interlocuzione intavolata con la Commissione europea e privilegia la dismissione del patrimonio aziendale rispetto alla prospettiva della ristrutturazione dell\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 31 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, menziona \u003cem\u003eex professo\u003c/em\u003e il completamento della procedura liquidatoria e conferma che la cessione dei complessi aziendali non scaturisce da un disegno di riorganizzazione e di continuazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; da parte dell\u0026#8217;impresa in amministrazione straordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche le misure di sostegno, introdotte dal d.l. n. 104 del 2023, come convertito, sono correlate a una liquidazione, che \u0026#232; all\u0026#8217;origine della necessit\u0026#224; di ricollocare e reimpiegare i lavoratori, approntando le tutele pi\u0026#249; incisive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e30.\u0026#8211; La preponderante giurisprudenza di merito, che si \u0026#232; pronunciata a tale riguardo in molteplici occasioni, ha riscontrato in concreto la natura liquidatoria della procedura (fra le molte, allegate all\u0026#8217;atto di costituzione e alla memoria illustrativa di ITA, Corte d\u0026#8217;appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024, n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n. 437, 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n. 463, e 15 maggio 2024, n. 426).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua dell\u0026#8217;avvicendarsi della disciplina applicabile, i giudici d\u0026#8217;appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; da parte dell\u0026#8217;impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e31.\u0026#8211; I dati desumibili dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, dal concreto contenuto dei programmi stessi e dalla regolamentazione che li ha via via definiti non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl corrispettivo pattuito per la cessione non dev\u0026#8217;essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un pi\u0026#249; articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni della Commissione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obiettivo del miglior soddisfacimento dell\u0026#8217;interesse dei creditori, disconosciuto dal rimettente, \u0026#232; coessenziale, a ben considerare, a tutte le fasi della procedura: guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa e quindi la concreta attuazione della fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi \u003cem\u003ehandling \u003c/em\u003ee manutenzione, in quanto ciascun programma dev\u0026#8217;essere valutato nelle sue irriducibili peculiarit\u0026#224; e nelle finalit\u0026#224; che di volta in volta lo ispirano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e32.\u0026#8211; In ultima analisi, il trasferimento d\u0026#8217;azienda in crisi non pu\u0026#242; essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicit\u0026#224; di interessi che coinvolge, al trasferimento di un\u0026#8217;impresa \u003cem\u003ein bonis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; proprio la gestione pubblica dell\u0026#8217;insolvenza, che si accompagna a una vasta gamma di garanzie e di rimedi e al presidio del controllo costante della giurisdizione, a giustificare le deroghe all\u0026#8217;art. 2112 cod. civ., anche alla stregua delle prescrizioni del diritto dell\u0026#8217;Unione europea e della nozione pi\u0026#249; ampia di procedura liquidatoria che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha tratteggiato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;orizzonte si rivela la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella specialit\u0026#224; delle procedure liquidatorie nell\u0026#8217;amministrazione straordinaria e della duttilit\u0026#224; di azione che le caratterizza, in vista della salvaguardia del valore sociale dell\u0026#8217;impresa e della necessit\u0026#224; di contemperare una pluralit\u0026#224; di interessi, destinati a travalicare quelli meramente individuali dell\u0026#8217;impresa insolvente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e33.\u0026#8211; \u0026#200; dunque lo stesso atteggiarsi del programma di cessione del lotto \u003cem\u003eaviation\u003c/em\u003e, unito all\u0026#8217;evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, a individuare nell\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui \u0026#232; chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella odierna alla luce delle previsioni del d.lgs. n. 270 del 1999 (Corte d\u0026#8217;appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio 2024, n. 475 e n. 437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice \u0026#232; chiamato a compiere per definire il caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e34.\u0026#8211; In conclusione, i plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999, con l\u0026#8217;effetto di annettere possibile rilievo alla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; proprio la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, ad attrarre la fattispecie nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito di operativit\u0026#224; del citato art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuit\u0026#224; economica fra cedente e cessionario, a quella, gi\u0026#224; regolata e applicabile all\u0026#8217;odierno giudizio, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ci\u0026#242; discende che l\u0026#8217;art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999 trova applicazione nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e a prescindere dalla disposizione censurata, che non rileva ai fini della decisione in tale giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per l\u0026#8217;erronea interpretazione in cui \u0026#232; incorso il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che \u0026#232; stata posta a fondamento dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, inficiando la rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e35.\u0026#8211; Resta assorbito l\u0026#8217;esame degli ulteriori profili di inammissibilit\u0026#224; eccepiti da ITA e dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 169, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;8 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 25 marzo 2025\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eVisti gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 169, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 18 giugno 2024, iscritta al n. 153 del registro ordinanze del 2024.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eRilevato che, con atto depositato il 24 settembre 2024, sono intervenuti ad adiuvandum A. D. e altri, al fine di chiedere l\u0027accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Roma;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in particolare, gli intervenienti hanno riferito di aver agito in giudizio, con autonomi ricorsi, nei confronti di Italia Trasporto Aereo (ITA) spa, invocando sostanzialmente la medesima tutela richiesta dai ricorrenti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e di avere quindi proposto appello incidentale, eccependo l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, nel giudizio di appello promosso da ITA avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accertato la sussistenza di un trasferimento di ramo d\u0027azienda da Alitalia - Societ\u0026#224; Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria a ITA e il diritto di essi intervenienti di essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze della cessionaria: donde il loro interesse all\u0027esito dell\u0027odierno giudizio di costituzionalit\u0026#224;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, con atto depositato il 23 settembre 2024 e illustrato da memoria, \u0026#232; intervenuta \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eopponendum\u003c/em\u003e Alitalia - Societ\u0026#224; Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria, affermando di essere parimenti interessata all\u0027esito del giudizio e chiedendo di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eConsiderato che i soggetti che non sono parti del giudizio a quo, in base all\u0027art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (da ultimo, ordinanza dibattimentale letta all\u0027udienza del 29 gennaio 2025, allegata alla sentenza n. 19 del 2025);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, per configurare un interesse cos\u0026#236; caratterizzato, non \u0026#232; sufficiente il mero fatto che la posizione dei terzi sia regolata dalla stessa disposizione sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale (tra le ultime, sentenza n. 181 del 2024, punto 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche i lavoratori, nel caso di specie, sono titolari di una posizione regolata, al pari delle altre, dalla disposizione censurata e non possono vantare alcun interesse qualificato, nel senso che la costante giurisprudenza di questa Corte ha delineato al fine di salvaguardare il carattere incidentale del giudizio di costituzionalit\u0026#224;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche le medesime ragioni inducono a dichiarare inammissibile anche l\u0027intervento di Alitalia - Societ\u0026#224; aerea italiana spa in amministrazione straordinaria;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche non intercorre alcun nesso tra la posizione soggettiva dell\u0027interveniente e l\u0027oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che dev\u0027essere individuato alla luce delle domande e delle eccezioni introdotte dalle parti;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche nessuna domanda \u0026#232; stata proposta nei confronti dell\u0027amministrazione straordinaria e tale circostanza priva di rilievo decisivo i profili dedotti a supporto dell\u0027interesse qualificato, profili che riguardano, essenzialmente, la conformit\u0026#224; della cessione del lotto Aviation alla decisione della Commissione europea, rivolta anche alla procedura;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche la stessa interveniente prospetta in termini meramente potenziali gli effetti nella sua sfera giuridica dell\u0027incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale, ricollegandoli alla futura decisione del Tribunale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche alla societ\u0026#224; non si pu\u0026#242; dunque riconoscere una posizione giuridica che l\u0027esito del giudizio incidentale sia idoneo a pregiudicare in modo immediato e irrimediabile (sentenza n. 181 del 2024, punto 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, gi\u0026#224; richiamata e, tra le altre, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, ordinanza dibattimentale letta all\u0027udienza del 5 giugno 2024, allegata alla sentenza n. 144 del 2024);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in definitiva, gli interventi spiegati da A. D. e altri e da Alitalia - Societ\u0026#224; Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria devono essere dichiarati inammissibili.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003ePer Questi Motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili gli interventi spiegati da A. D. e altri e da Alitalia - Societ\u0026#224; Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giovanni Amoroso, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250708125106.pdf","oggetto":"Lavoro - Impresa e imprenditore - Azienda - Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria - Cessioni attuate in esecuzione del programma di cui all\u0027art. 27, c. 2, lett. a) e b-bis), del decreto legislativo n. 270 del 1999, effettuate in base a decisioni della Commissione europea che escludono la continuit\u0026#224; economica fra cedente e cessionario - Previsione che l\u0027art. 56, c. 3-bis, del medesimo decreto legislativo, si interpreta nel senso che tali cessioni si intendono in ogni caso effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente e non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell\u0027azienda, ai sensi dell\u0027art. 2112 del codice civile - Inapplicabilit\u0026#224; della disciplina prevista per la prosecuzione dei rapporti di lavoro nei casi di trasferimento di azienda o di un suo ramo - Denunciata introduzione di una norma, a notevole distanza dall\u0026#8217;entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica, preordinata a condizionare l\u0026#8217;esito dei giudizi ancora in corso, vista l\u0026#8217;efficacia retroattiva delle proprie disposizioni - Lesione del giusto processo, della stabilit\u0026#224; e della certezza dei rapporti giuridici patrimoniali - Violazione delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e della parit\u0026#224; delle armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro, non sussistendo giustificazioni ragionevoli all\u0026#8217;intervento legislativo retroattivo - Contrasto con gli obblighi internazionali, come declinati dall\u0026#8217;art. 6 della CEDU, che sancisce il diritto a un equo processo.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46867","titoletto":"Impresa e imprenditore - Azienda - Vicende circolatorie dell\u0027impresa e incidenza sui rapporti di lavoro - Summa divisio tra procedure improntate alla continuità dell\u0027attività d\u0027impresa e procedure liquidatorie - Necessità della tutela dei diritti del lavoratore, nelle prime - Possibilità di derogarvi, nelle seconde, in ragione degli interessi contrapposti e della vigilanza da parte di un\u0027autorità pubblica. (Classif. 132003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina delle vicende circolatorie dell’impresa e della loro incidenza sulla sorte dei rapporti di lavoro si basa sulla \u003cem\u003esumma divisio \u003c/em\u003etra procedure improntate alla continuità dell’attività d’impresa e procedure liquidatorie. Nelle prime, infatti, il trasferimento dell’azienda, estrinsecazione della libertà dell’imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell’organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.), impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.) che possano essere pregiudicati: la normativa nazionale e UE delineano, pertanto, uno statuto omogeneo di tutele fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore e sulla conservazione del posto di lavoro, rafforzato dall’art. 2122 cod. civ., dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i crediti maturati dal lavoratore. Nelle procedure liquidatorie – che, invece, trascendono l’interesse individuale dell’impresa insolvente e si raccordano a una procedura destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell’ambito della vigilanza di un’autorità pubblica – al ricorrere di presupposti tassativi, si giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro. Il trasferimento d’azienda in crisi non può, pertanto, essere assimilato, per il differente contesto e la molteplicità di interessi coinvolti, a quello di un’impresa \u003cem\u003ein bonis: \u003c/em\u003enel primo caso è la gestione pubblica dell’insolvenza, che si accompagna a garanzie, rimedi e al controllo costante della giurisdizione, a giustificare le deroghe all’art. 2112 cod. civ. \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46868","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"2112","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46868","titoletto":"Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria - Ratio della specialità e della sua duttilità - Salvaguardia del valore sociale dell\u0027impresa e contemperamento di una pluralità di interessi che travalicano quelli dell\u0027impresa insolvente. (Classif. 102002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella specialità delle procedure liquidatorie, e in particolare dell’amministrazione straordinaria, e della duttilità di azione che le caratterizza, sta nella salvaguardia del valore sociale dell’impresa e nella necessità di contemperare una pluralità di interessi che travalicano quelli meramente individuali dell’impresa insolvente.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46869","numero_massima_precedente":"46867","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46869","titoletto":"Impresa e imprenditore - Azienda - Cessione da Alitalia a ITA del lotto aviation - Disciplina - Disposizione di interpretazione autentica che riconduce le cessioni effettuate sulla base di una decisione della Commissione europea, che esclude la continuità economica fra cedente e cessionario, alla disciplina della cessione dei complessi aziendali da parte di aziende ammesse all\u0027amministrazione straordinaria - Conseguente esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda agli effetti dell\u0027art. 2112 cod. civ., con inapplicabilità della disciplina sulla prosecuzione dei rapporti di lavoro - Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali, del giusto processo e della stabilità e certezza dei rapporti giuridici, lesione delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario nonché violazione del valore della parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro - Erronea interpretazione del rimettente - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 132003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono\u003cem\u003e \u003c/em\u003edichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come conv., che ha previsto che l’art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 270 del 1999 – ai sensi del quale le operazioni realizzate in vista della liquidazione dei beni del cedente, in attuazione di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti, non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti della stessa agli effetti previsti dall’art. 2112 cod. civ. – si interpreta nel senso che rientrano tra le operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente anche le cessioni effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario. Il rimettente, chiamato a giudicare la prosecuzione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti di Alitalia a seguito della cessione del lotto \u003cem\u003eaviation \u003c/em\u003eda quest’ultima, società in amministrazione straordinaria, a ITA\u003cem\u003e, \u003c/em\u003eincorre in un’erronea interpretazione dal momento che il citato art. 56, comma 3-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003etrova applicazione nel giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003ea prescindere dalla disposizione interpretativa oggetto di censura. La cessione del detto lotto – elaborata secondo un programma di cessione dei complessi di beni e contratti riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali – fa parte, infatti, di una procedura di natura liquidatoria che giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro; tale natura si desume dalla normativa astratta, dalla disciplina dei programmi di cessione e dal loro contenuto – essendo l’obiettivo del miglior soddisfacimento dell’interesse dei creditori coessenziale a tutte le fasi procedurali – ed è confermata dalla giurisprudenza di merito che si è pronunciata al riguardo.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46868","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"29/09/2023","data_nir":"2023-09-29","numero":"131","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-09-29;131~art6"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/11/2023","data_nir":"2023-11-27","numero":"169","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-27;169"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46260","autore":"De Nardo V.","titolo":"Nota a sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.contabilità-pubblica.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46259_2025_99.pdf","nome_file_fisico":"contabilità pubblica de nardo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]