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V. di ammissione al passivo del fallimento Edilvalli Arredi srl in liquidazione, con ordinanza del 7 maggio 2021, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 giugno 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2022.  \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 7 maggio 2021 (r. o. n. 166 del 2021), il Giudice delegato presso il Tribunale ordinario di Udine ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell\u0026#8217;art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente premette che la ricorrente, la quale era stata legata da un contratto di agenzia con la societ\u0026#224; fallita, aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento con il privilegio generale sui beni mobili di cui al numero 3) dell\u0026#8217;art. 2751-bis cod. civ. sia per il credito relativo alle provvigioni maturate nell\u0026#8217;ultimo anno, sia per quello di rivalsa dell\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle fatture da emettere al momento del pagamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo evidenzia che la formulazione letterale della predetta disposizione, considerata anche la natura eccezionale della stessa, in quanto derogatoria al principio della par condicio creditorum, laddove prevede che il privilegio generale spetta all\u0026#8217;agente di commercio rispetto alle provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l\u0026#8217;ultimo anno di prestazione e alle indennit\u0026#224; dovute per la cessazione del rapporto medesimo, non consente di riconoscere l\u0026#8217;invocato privilegio generale anche in relazione al credito di rivalsa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Giudice delegato presso il Tribunale di Udine dubita peraltro della compatibilit\u0026#224; di tale assetto normativo con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, osserva che dalla decisione sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del privilegio generale sui beni mobili anche al credito di rivalsa della ricorrente, deriva nella fattispecie rimessa alla sua decisione la concreta possibilit\u0026#224;, o no, della stessa di soddisfarsi nella procedura concorsuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente assume, in primo luogo, un possibile contrasto dell\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 3), cod. civ. con il principio di ragionevolezza espresso dall\u0026#8217;art. 3 Cost., laddove non riconosce il privilegio generale sui beni mobili anche per il credito di rivalsa dell\u0026#8217;agente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, considerata la finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 2751-bis cod. civ., riconosciuta dalla stessa giurisprudenza costituzionale (\u0026#232; citata la sentenza n. 1 del 2000), di assicurare una collocazione privilegiata a determinati crediti derivanti dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma, in vista del soddisfacimento delle esigenze di sostentamento del lavoratore, il mancato pagamento dell\u0026#8217;IVA da parte del preponente, atteso che l\u0026#8217;agente \u0026#232; invece comunque tenuto a versarla all\u0026#8217;Erario al momento dell\u0026#8217;espletamento del servizio, si tradurrebbe, in concreto, in una decurtazione dello stesso credito per provvigioni, ossia delle somme percepite per lo svolgimento della propria attivit\u0026#224;. Nell\u0026#8217;ipotesi di apertura di una procedura concorsuale a carico del preponente, infatti, il solo privilegio speciale sui beni ai quali si riferisce il servizio contemplato dall\u0026#8217;art. 2758, secondo comma, cod. civ. non consentirebbe all\u0026#8217;agente di recuperare il credito di rivalsa \u0026#171;non essendoci \u0026#8220;beni\u0026#8221; del preponente cui possa riferirsi in modo specifico il servizio prestato dall\u0026#8217;agente\u0026#187;. Tale effetto distorsivo, sottolinea lo stesso giudice rimettente, si verifica in concreto in quanto l\u0026#8217;art. 26, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto) consente di emettere una nota di variazione a credito dell\u0026#8217;IVA non incassata solo al termine della procedura concorsuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto questo profilo, la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. si appunterebbe, in sostanza, sulla circostanza che la mancata estensione del privilegio al credito per rivalsa IVA esposto nelle fatture emesse per il pagamento delle provvigioni finirebbe con il ridondare in un parziale mancato riconoscimento della collocazione privilegiata dei crediti dell\u0026#8217;agente per provvigioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Giudice delegato presso il Tribunale di Udine dubita, inoltre, della compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 3 Cost., dell\u0026#8217;art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, che \u0026#8211; come chiarito dalla citata sentenza n. 1 del 2020 \u0026#8211; ha esteso il privilegio al credito per rivalsa IVA a tutti i rapporti di lavoro autonomo rientranti nella nozione di cui all\u0026#8217;art. 2222 cod. civ., escludendo irragionevolmente gli agenti di commercio, che pure sono lavoratori autonomi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato in data 19 novembre 2021 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto dichiararsi le questioni non fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente rileva, in primo luogo, che l\u0026#8217;esigenza di estendere, con l\u0026#8217;art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, il privilegio generale sui beni mobili anche al credito di rivalsa dei soli professionisti, dipende dal fatto che esclusivamente per questi ultimi, e non anche per le altre categorie indicate nell\u0026#8217;art. 2751-bis cod. civ., la prestazione, di norma, non riguarda beni, mobili o immobili, oggetto di cessione o dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di servizio, rispetto ai quali possano efficacemente operare i privilegi speciali di cui agli artt. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri che sulle medesime questioni sollevate dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione questa Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; pronunciata con la sentenza n. 1 del 2020, la quale ha precisato in via interpretativa che il credito di rivalsa trova pi\u0026#249; generale applicazione per i prestatori d\u0026#8217;opera anche non intellettuale (in virt\u0026#249; dei principi sanciti, a propria volta, dalla citata sentenza n. 1 del 1998), e non \u0026#8211; di contro \u0026#8211; per le altre categorie contemplate dall\u0026#8217;art. 2751-bis cod. civ., compresa quella degli agenti. Sottolinea, in particolare, l\u0026#8217;Avvocatura generale che, per dette categorie, il riconoscimento dei soli privilegi di cui agli artt. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ. costituisce una scelta riservata in modo insindacabile al legislatore, cui resta comunque rimessa la possibilit\u0026#224; di introdurre, pure in questi casi, una disciplina di maggior tutela del credito di rivalsa IVA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo agli effetti sostanziali, anche rispetto alla riduzione dello stesso credito per provvigioni, determinati dall\u0026#8217;art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che, peraltro, per le procedure incardinate dalla data del 23 luglio 2021, la predetta norma \u0026#232; stata modificata dall\u0026#8217;art. 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, nel senso che, nell\u0026#8217;ipotesi di omesso pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo dovuto per la cessione di beni e per la prestazione di servizi, il creditore pu\u0026#242; effettuare la variazione in diminuzione dell\u0026#8217;imponibile fin dal momento dell\u0026#8217;apertura della procedura.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 7 maggio 2021 (r. o. n. 166 del 2021), il Giudice delegato presso il Tribunale ordinario di Udine ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell\u0026#8217;art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente evidenzia che la ricorrente, la quale era stata legata da un contratto di agenzia con la societ\u0026#224; fallita, aveva chiesto di essere ammessa al passivo della procedura concorsuale con il privilegio generale sui beni mobili non solo per il credito relativo alle provvigioni maturate nell\u0026#8217;ultimo anno \u0026#8211; secondo quanto gi\u0026#224; contemplato espressamente dal numero 3) del richiamato art. 2751-bis cod. civ. \u0026#8211;, ma anche per quello di rivalsa dell\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sulle provvigioni stesse; ci\u0026#242; che invece non era previsto al momento della promozione della questione, a differenza dalla fattispecie di cui al precedente numero 2) relativa ai compensi percepiti dal prestatore di lavoro autonomo, intellettuale e non, il cui privilegio mobiliare si estendeva anche al credito di rivalsa IVA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Giudice delegato presso il Tribunale di Udine dubita tuttavia della compatibilit\u0026#224; di tale assetto normativo con l\u0026#8217;art. 3 Cost. in ragione dell\u0026#8217;ingiustificata disciplina differenziata rispetto alla fattispecie del lavoro autonomo, maggiormente garantito dalla estensione del privilegio mobiliare anche al credito di rivalsa IVA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono ammissibili sia sul piano della rilevanza, sia su quello della motivazione della non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo deve stabilire, al fine della formazione dello stato passivo, se il privilegio mobiliare del credito dell\u0026#8217;agente \u0026#8211; per provvigioni maturate nell\u0026#8217;ultimo anno, oltre che per le indennit\u0026#224; dovute per la cessazione del rapporto \u0026#8211; si estenda, o no, anche al credito a titolo di rivalsa dell\u0026#8217;IVA gravante sulle provvigioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine il giudice rimettente \u0026#232; chiamato a fare applicazione delle disposizioni censurate e tanto \u0026#232; sufficiente per ritenere la rilevanza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale; rilevanza che va valutata in ingresso del giudizio incidentale a prescindere dalla maggiore o minore ricaduta che l\u0026#8217;eventuale pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale, in ipotesi anche solo parziale rispetto al petitum del giudice rimettente, possa avere nel giudizio principale (sentenza n. 41 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa costante giurisprudenza di questa Corte afferma, infatti, che la rilevanza delle questioni deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione (sentenze n. 270, n. 244 e n. 85 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rilevanza della denunciata violazione del principio di eguaglianza non \u0026#232; poi esclusa dalla circostanza che recentemente (dopo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione) il legislatore abbia posto rimedio, in termini pi\u0026#249; ampi, alle criticit\u0026#224; denunciate dal giudice rimettente, ponendo una disciplina innovativa, operante per il futuro. Infatti, l\u0026#8217;art. 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha modificato la disciplina del recupero dell\u0026#8217;IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali, novellando l\u0026#8217;art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto) nel senso di consentire, nell\u0026#8217;ipotesi di omessa riscossione dei crediti vantati nei confronti dei cessionari o contraenti coinvolti in procedure concorsuali, di effettuare le variazioni in diminuzione dell\u0026#8217;IVA sin dall\u0026#8217;apertura della procedura ovvero senza dover attendere la conclusione della stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; tale sopravvenienza implica la restituzione degli atti per ius superveniens.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAmpiamente sufficiente \u0026#232; poi la motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame delle questioni, \u0026#232; opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale si collocano le disposizioni censurate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2751-bis cod. civ. \u0026#232; stato introdotto nell\u0026#8217;ordinamento dall\u0026#8217;art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi), al fine di attribuire ai lavoratori subordinati, ai professionisti e ad altri lavoratori autonomi, agli agenti, ai coltivatori diretti (e assimilati), agli artigiani e ai soci di societ\u0026#224; ed enti cooperativi di produzione e lavoro, un privilegio generale sui beni mobili del soggetto in favore del quale avevano prestato la propria attivit\u0026#224; per determinati crediti sorti entro un certo lasso temporale (individuato, in coerenza con il principio di legalit\u0026#224; sancito dall\u0026#8217;art. 2745 cod. civ. che presidia l\u0026#8217;individuazione dei crediti privilegiati, per ciascuno di essi dalla stessa norma) sul modello di quanto inizialmente previsto per i lavoratori subordinati con la legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il numero 1) dell\u0026#8217;art. 2751-bis cod. civ. \u0026#8211; che ha riguardato il lavoro subordinato \u0026#8211; ha previsto il privilegio generale sui mobili per \u0026#171;le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennit\u0026#224; dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonch\u0026#233; il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl numero 2) ha avuto ad oggetto il lavoro autonomo e ha previsto lo stesso privilegio generale sui beni mobili quanto alle \u0026#171;retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d\u0026#8217;opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl numero 3) ha interessato il rapporto di agenzia e ha contemplato il privilegio sulle \u0026#171;provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l\u0026#8217;ultimo anno di prestazione e le indennit\u0026#224; dovute per la cessazione del rapporto medesimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ratio dell\u0026#8217;art. 2751-bis cod. civ. \u0026#232; stata ravvisata da questa Corte nel riconoscimento di una collocazione privilegiata ai crediti ivi indicati in quanto derivanti dalla prestazione di attivit\u0026#224; lavorativa in senso ampio, svolta in varie forme contrattuali, in particolare come lavoro subordinato o autonomo e, perci\u0026#242;, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del prestatore (sentenze n. 1 del 2020 e n. 1 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Successivamente, la legge di bilancio per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto, all\u0026#8217;art. 1, comma 474, che \u0026#171;[a]ll\u0026#8217;articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: \u0026#8220;le retribuzioni dei professionisti\u0026#8221; sono inserite le seguenti: \u0026#8220;, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto,\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di questo riallineamento, il credito avente ad oggetto il corrispettivo del servizio del \u0026#8220;professionista\u0026#8221; e il credito per rivalsa dell\u0026#8217;IVA gravante sui compensi percepiti dallo stesso hanno lo stesso privilegio generale sui mobili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte (sentenza n. 1 del 2020) ha gi\u0026#224; osservato in proposito che, anche se il credito di rivalsa per IVA non pu\u0026#242; dirsi accessorio del credito retributivo, avendo stricto iure diversa natura, nondimeno l\u0026#8217;inadempimento (o ritardato adempimento) del primo comporta, in termini sostanziali, una decurtazione di quest\u0026#8217;ultimo; sicch\u0026#233; si giustifica, per i \u0026#171;professionisti\u0026#187; e per \u0026#171;ogni altro prestatore d\u0026#8217;opera\u0026#187;, l\u0026#8217;elevazione del regime del privilegio da quello degli artt. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ. \u0026#8211; che risultava di fatto poco efficace, mancando quasi sempre un bene mobile o immobile al quale potesse riferirsi il servizio o l\u0026#8217;attivit\u0026#224; prestata \u0026#8211; a quello, di maggior favore, posto dalla disposizione censurata (art. 2751-bis, numero 2, cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;estensione del privilegio mobiliare in esame trova specifica giustificazione nell\u0026#8217;esigenza di tutela della \u0026#171;prestazione di attivit\u0026#224; lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma\u0026#187; (ancora sentenza n. 1 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Invece, l\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 3), cod. civ. \u0026#8211; che, come gi\u0026#224; ricordato, reca il privilegio generale sui beni mobili in favore dell\u0026#8217;agente per i crediti relativi alle provvigioni dovute per l\u0026#8217;ultimo anno di prestazione e alle indennit\u0026#224; dovute per la cessazione del rapporto medesimo \u0026#8211; non contempla l\u0026#8217;estensione dello stesso privilegio anche al credito dell\u0026#8217;agente per rivalsa dell\u0026#8217;IVA gravante sulle provvigioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ci\u0026#242; si sostanzia il vulnus denunciato dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Giova anche ricordare che nel rapporto di agenzia (art. 1742 cod. civ.) una parte assume stabilmente l\u0026#8217;incarico di promuovere, per conto dell\u0026#8217;altra e a fronte del pagamento di una retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata, potendo anche assumere la rappresentanza del preponente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;agente \u0026#232; dunque una sorta di intermediario tra l\u0026#8217;impresa e i suoi clienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa peculiarit\u0026#224; del rapporto di agenzia deriva dalla circostanza che, per un verso, l\u0026#8217;agente impiega le proprie energie lavorative nell\u0026#8217;ambito di una stabile collaborazione con il preponente e, per un altro, l\u0026#8217;obbligazione di quest\u0026#8217;ultimo di corrispondere la provvigione sorge solo con il conseguimento del risultato consistente nella conclusione di affari per conto del preponente stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;agente pu\u0026#242; consistere in una collaborazione prestata in piena autonomia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, il rapporto di agenzia non \u0026#232; incompatibile con la soggezione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa dell\u0026#8217;agente a direttive e istruzioni nonch\u0026#233; a controlli, amministrativi e tecnici, pi\u0026#249; o meno penetranti, in relazione alla natura dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ed all\u0026#8217;interesse del preponente. In alcuni casi, la pregnanza delle direttive di quest\u0026#8217;ultimo e l\u0026#8217;inserimento tendenzialmente stabile dell\u0026#8217;agente nell\u0026#8217;organizzazione del medesimo comportano che la relativa figura possa essere ricondotta a quella di un collaboratore dell\u0026#8217;impresa altrui. Questa ipotesi \u0026#232; espressamente considerata dal legislatore laddove, con l\u0026#8217;art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, nel testo novellato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l\u0026#8217;articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), fa riferimento, ai fini dell\u0026#8217;individuazione della competenza del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche ai \u0026#171;rapporti di agenzia [\u0026#8230;] che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalit\u0026#224; di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro l\u0026#8217;agente pu\u0026#242; anche rivestire la qualit\u0026#224; di imprenditore ove, per l\u0026#8217;esercizio della sua attivit\u0026#224;, ponga in essere un\u0026#8217;organizzazione coordinata di fattori produttivi, avvalendosi del lavoro altrui e creando un complesso aziendale materiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltres\u0026#236; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di agente pu\u0026#242; essere esercitata da una societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, con riferimento alla spettanza del privilegio di cui all\u0026#8217;art. 2751-bis cod. civ., questa Corte ha gi\u0026#224; chiarito, tuttavia, che l\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 3), cod. civ. deve essere inteso nel senso di escludere dal proprio ambito di applicazione i crediti delle societ\u0026#224; di capitali, per la diversit\u0026#224; causale di tali crediti rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare, che devono essere identificati con quelli per lo svolgimento, in forma personale, di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro, subordinata o autonoma che sia, che costituiscono crediti fondamentali per il sostentamento del lavoratore (sentenza n. 1 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; si \u0026#232; conformata a tale principio (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 16 dicembre 2013, n. 27986). Ha tuttavia al contempo precisato che, invece, alle societ\u0026#224; personali, che esercitino l\u0026#8217;attivit\u0026#224; propria dell\u0026#8217;agente, il privilegio generale sui mobili per le provvigioni e le indennit\u0026#224; derivanti dal rapporto di agenzia, previsto dall\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 3), cod. civ. pu\u0026#242; trovare applicazione ove venga accertato, in concreto, che questa ultima \u0026#232; svolta direttamente dagli agenti-soci e che il lavoro ha funzione preminente sul capitale (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 30 settembre 2015, n. 19550).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Inoltre, sempre ai fini dell\u0026#8217;inquadramento delle questioni sollevate dal giudice a quo, \u0026#232; opportuno ricordare, come ha fatto di recente questa Corte, che, a differenza del credito fiscale, il quale rinviene la propria causa in una prestazione patrimoniale posta dall\u0026#8217;ordinamento a carico di un soggetto in base a uno specifico indice di capacit\u0026#224; contributiva e destinata a sovvenire a pubbliche spese, quello per rivalsa trova titolo nel potere accordato, a determinate condizioni, dalla legge al soggetto obbligato all\u0026#8217;assolvimento del tributo di recuperarne l\u0026#8217;onere economico (sentenza n. 101 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel sistema dell\u0026#8217;IVA, il credito di rivalsa, autonomo rispetto a quello per la prestazione, \u0026#232; ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso in maniera particolarmente pregnante (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 17 gennaio 2017, n. 1034). Invero, il soggetto passivo (cedente di un bene o prestatore di un servizio) che effettua un\u0026#8217;operazione imponibile ed emette fattura, e diviene cos\u0026#236; debitore dell\u0026#8217;imposta nei confronti dell\u0026#8217;Erario, ha diritto di rivalersi verso il cessionario o il committente e, in tal modo, il debito tributario \u0026#232; neutralizzato dalla rivalsa, che costituisce un credito del soggetto passivo dell\u0026#8217;IVA nei confronti della controparte contrattuale che si aggiunge, per effetto di legge, al corrispettivo pattuito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio la peculiare valenza del credito di rivalsa aveva comportato, sin dall\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;IVA nel nostro ordinamento, la previsione, da parte dell\u0026#8217;art. 18 del d.P.R. n. n. 633 del 1972, in favore di colui il quale aveva posto in essere l\u0026#8217;operazione imponibile, non solo di un \u0026#8220;privilegio speciale\u0026#8221; sui beni immobili oggetto della cessione, ovvero della prestazione di servizi, ma anche di un privilegio generale mobiliare, con lo stesso grado di quello previsto per i crediti dello Stato (cui era tuttavia posposto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa predetta norma era rimasta formalmente in vigore anche dopo che la legge n. 426 del 1975, nel riordinare la disciplina civilistica dei privilegi, era intervenuta sugli artt. 2758 e 2772, terzo comma, cod. civ., prevedendo due privilegi speciali per il credito di rivalsa IVA. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 2758 cod. civ. contempla, al secondo comma, un privilegio speciale per \u0026#171;i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio\u0026#187;. Inoltre, l\u0026#8217;art. 2772, terzo comma, cod. civ. stabilisce che \u0026#171;[e]guale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha chiarito che il privilegio generale, di cui al predetto art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972, era in realt\u0026#224; stato abrogato da quello speciale successivamente introdotto poich\u0026#233; la disciplina inserita negli artt. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ. dalla predetta legge n. 426 del 1975, aveva previsto una nuova complessiva disciplina della materia dei privilegi (sentenza n. 25 del 1984).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl credito di rivalsa IVA \u0026#232; stato tutelato cos\u0026#236; esclusivamente, per lungo tempo, dai due privilegi speciali regolati dagli artt. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, in tale assetto, il credito di rivalsa di fatto resta, il pi\u0026#249; delle volte, mero credito chirografario perch\u0026#233; di solito la prestazione del professionista o del lavoratore autonomo non riguarda un bene, mobile o immobile, oggetto di cessione o al quale si riferisce il servizio o l\u0026#8217;attivit\u0026#224; prestati (sentenza n. 1 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui l\u0026#8217;art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017 \u0026#8211; attinto anch\u0026#8217;esso dalle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; \u0026#232; intervenuto sull\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 2), cod. civ., estendendo al credito di rivalsa per l\u0026#8217;IVA maturato nei due anni precedenti il privilegio generale mobiliare in favore dei professionisti e, secondo quanto precisato da questa Corte, di ogni altro prestatore d\u0026#8217;opera (sentenza n. 1 del 2020). La distinzione tra tali categorie era stata gi\u0026#224; da lungo tempo superata da una precedente decisione con la quale questa Corte aveva dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 2), cod. civ., limitatamente alla parola \u0026#171;intellettuale\u0026#187;, eliminando cos\u0026#236; la diversit\u0026#224; di disciplina che l\u0026#8217;originaria formulazione della disposizione operava tra prestatori d\u0026#8217;opera, secondo che quest\u0026#8217;ultima fosse \u0026#171;intellettuale\u0026#187; (come per i \u0026#171;professionisti\u0026#187;) o no (come era possibile per altri prestatori d\u0026#8217;opera), stante l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; delle categorie di soggetti (e, dunque, di crediti), riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato dall\u0026#8217;art. 2222 cod. civ. (sentenza n. 1 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Inquadrate nel contesto normativo di cui si \u0026#232; finora detto, le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono fondate nei limiti di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Come noto, i privilegi costituiscono, come le altre cause legittime di prelazione, una deroga al principio della par condicio creditorum sancito dal primo comma dell\u0026#8217;art. 2741 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio la valenza derogatoria delle cause legittime di prelazione rispetto al fondamentale principio di eguale concorrenza dei creditori sui beni del comune debitore implica che le norme attributive dei privilegi abbiano natura eccezionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, i privilegi \u0026#8211; a differenza del pegno e dell\u0026#8217;ipoteca \u0026#8211; non dipendono da un peculiare vincolo su un bene del debitore, ma sono attribuiti dal legislatore a determinati crediti in ragione (e nella misura) della meritevolezza della relativa causa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva, pertanto, che \u0026#171;[l]\u0026#8217;efficienza di un sistema siffatto \u0026#232; garantita dall\u0026#8217;equilibrio tra la regola della parit\u0026#224; dei creditori e l\u0026#8217;eccezione del regime preferenziale, giacch\u0026#233; l\u0026#8217;indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare la stessa funzionalit\u0026#224; del trattamento privilegiato\u0026#187; (sentenza n. 101 del 2022). Vi \u0026#232; dunque che solo la legge pu\u0026#242; incidere, in base ad una nuova valutazione, sull\u0026#8217;ordine di valori espresso dalla regola della par condicio creditorum, selezionando le cause del credito che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2745 cod. civ., costituiscano la ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi (sentenze n. 101 del 2022 e n. 326 del 1983).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;esercizio delle relative valutazioni \u0026#232; riconosciuta al legislatore un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; (da ultimo, ancora sentenza n. 101 del 2022), e ci\u0026#242; anche in ordine alla scelta sulla natura, generale o speciale, del privilegio mobiliare e sulla graduazione all\u0026#8217;interno dei crediti privilegiati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha pi\u0026#249; volte ribadito che, in materia di privilegi, anche in considerazione del carattere politico-economico delle scelte che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti, non \u0026#232; possibile utilizzare lo strumento del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti, mentre \u0026#232; solo possibile sindacare \u0026#8211; all\u0026#8217;interno di una specifica norma attributiva di un privilegio \u0026#8211; la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione \u0026#232; riferita (sentenze n. 101 del 2022, n. 1 del 2020, n. 113 del 2004, n. 451 e n. 1 del 1998, n. 40 del 1996, n. 84 del 1992; ordinanze n. 435 del 2005 e n. 163 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Non di meno \u0026#232; talora possibile individuare la ratio di specifiche ipotesi di privilegio previste nell\u0026#8217;ordinamento per verificare la legittimit\u0026#224; costituzionale della mancata inclusione in esse di fattispecie omogenee a quelle cui la causa di prelazione \u0026#232; riferita e, dunque, compiere un\u0026#8217;estensione resa necessaria dal principio di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Questa Corte (sentenza n. 326 del 1983) \u0026#8211; nel dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 1), cod. civ. nella parte in cui non muniva del privilegio generale il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a infortunio sul lavoro, del quale era responsabile il datore di lavoro per la parte non indennizzata da prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie \u0026#8211; ha sottolineato \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza di attribuire trattamenti equipollenti ad identiche situazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo quanto ritenuto parimenti con la sentenza n. 1 del 1998, la \u0026#171;disparit\u0026#224; di trattamento che, quanto alla garanzia della retribuzione, si viene [\u0026#8230;] a determinare tra prestatori d\u0026#8217;opera intellettuale e non intellettuale, risulta [\u0026#8230;] palesemente irragionevole\u0026#187; e ha quindi dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 2), cod. civ., limitatamente alla parola \u0026#171;intellettuale\u0026#187;. Si \u0026#232; avuta, per l\u0026#8217;effetto, l\u0026#8217;estensione del privilegio generale sui mobili a tutta l\u0026#8217;area del lavoro autonomo, quanto non solo alle \u0026#171;retribuzioni\u0026#187;, ma anche al credito di rivalsa per l\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto (sentenza n. 1 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl privilegio generale sui mobili \u0026#232; stato, altres\u0026#236;, esteso al credito del lavoratore subordinato, sia quello per danni conseguenti a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di lavoro (sentenza n. 220 del 2002), sia quello per danni da demansionamento subiti a causa dell\u0026#8217;illegittimo comportamento di quest\u0026#8217;ultimo (sentenza n. 113 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ratio di maggior tutela, in particolare del lavoro subordinato e di quello autonomo, sottesa all\u0026#8217;introduzione della particolare fattispecie di privilegio generale sui mobili di cui all\u0026#8217;art. 2751-bis, numeri 1) e 2), cod. civ. ha giustificato che situazioni omogenee avessero lo stesso trattamento quanto alla garanzia del credito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Anche con riferimento alla figura dell\u0026#8217;agente \u0026#232; possibile ricavare una fattispecie pi\u0026#249; specifica che consente di identificare una situazione normativamente comparabile con le ipotesi di lavoro autonomo, per le quali \u0026#8211; come si \u0026#232; gi\u0026#224; detto \u0026#8211; il privilegio generale sui mobili \u0026#232; esteso anche al credito di rivalsa IVA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il lavoro autonomo e quello dell\u0026#8217;agente \u0026#8211; pur riconducibili a diversi tipi contrattuali (rispettivamente agli artt. 2222 e 1742 cod. civ.) \u0026#8211; hanno un punto di convergenza, un\u0026#8217;intersezione connotata dalla comunanza di una disciplina legale di speciale tutela che consente, per identit\u0026#224; della ratio ad essa sottesa, quella comparazione che nelle altre ipotesi, sopra ricordate, ha condotto all\u0026#8217;estensione del privilegio mobiliare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFin dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), difatti, sono stati collocati nello stesso numero 3) dell\u0026#8217;art. 409 cod. proc. civ. i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, i quali possono rivestire la forma giuridica del lavoro autonomo, ma anche del rapporto di agenzia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; fatto riferimento, a tal proposito, alla categoria unificante del lavoro parasubordinato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa gi\u0026#224; richiamata legge n. 81 del 2017, nel dettare norme generali sul lavoro autonomo, ha ulteriormente specificato \u0026#8211; e attualizzato \u0026#8211; le fattispecie accomunate nel richiamato numero 3) dell\u0026#8217;art. 409 cod. proc. civ., prevedendo che la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalit\u0026#224; di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste figure di lavoratore autonomo, diretto collaboratore del datore di lavoro, e di agente, anch\u0026#8217;egli diretto collaboratore del preponente, condividono quindi una disciplina che \u0026#232; innanzi tutto processuale, ma per alcuni versi anche sostanziale, e che comunque esprime la scelta del legislatore di approntare una stessa speciale tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; apre la strada a quel raffronto che \u0026#232; eccezionalmente possibile anche in materia di privilegi del credito e di cause di prelazione quando vi \u0026#232; omogeneit\u0026#224; delle situazioni comparate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve allora ritenere che, se il credito per il compenso del lavoro autonomo \u0026#232; assistito da privilegio mobiliare esteso anche alla rivalsa IVA, e ci\u0026#242; vale in particolare nel caso di prestazione di opera continuativa e coordinata, analoga estensione non pu\u0026#242; non esserci per il credito per le provvigioni maturate, nei confronti del preponente, dal \u0026#8220;piccolo\u0026#8221; agente, tale per il fatto di svolgere anch\u0026#8217;egli una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur sotto la veste giuridica del rapporto di agenzia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; infatti ingiustificato \u0026#8211; e costituisce violazione del principio di eguaglianza \u0026#8211; che il credito di quest\u0026#8217;ultimo per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta (per le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l\u0026#8217;ultimo anno di prestazione) debba correre il rischio di una possibile falcidia ove il credito per rivalsa IVA, calcolata su tali provvigioni, risulti, di fatto, insoddisfatto in mancanza di un privilegio dello stesso grado di quello che la disposizione censurata riconosce al credito per provvigioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questi limiti, pi\u0026#249; contenuti rispetto al petitum del giudice rimettente, vanno accolte le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ritenuta violazione del principio di eguaglianza non \u0026#232; esclusa dalla circostanza che recentemente \u0026#8211; come gi\u0026#224; rilevato \u0026#8211; il legislatore abbia innovato la disciplina del recupero dell\u0026#8217;IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali novellando l\u0026#8217;art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; In conclusione, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate \u0026#8211; sia dell\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 3), cod. civ., sia dell\u0026#8217;art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017 \u0026#8211; nella parte in cui non prevedono, in favore dell\u0026#8217;agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale mobiliare esteso al credito di rivalsa per l\u0026#8217;IVA sulle provvigioni dovute per l\u0026#8217;ultimo anno di prestazione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell\u0026#8217;art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevedono, in favore dell\u0026#8217;agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l\u0026#8217;ultimo anno di prestazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00271 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Privilegio, pegno e ipoteca - Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia - Mancata inclusione anche del credito di rivalsa per l\u0027imposta sul valore aggiunto [IVA] obbligatoria sulle fatture emesse per il pagamento delle provvigioni.\r\nPrivilegio generale mobiliare attribuito ai crediti per le retribuzioni dei professionisti - Estensione al credito di rivalsa per l\u0027imposta sul valore aggiunto [IVA] - Omessa estensione al credito di rivalsa dell\u0027IVA sulle fatture emesse dagli agenti di commercio per il pagamento delle provvigioni.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44963","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria valutazione alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione - Ininfluenza della pronuncia di illegittimità costituzionale nel giudizio principale. (Classif. 112005).","testo":"La rilevanza delle questioni deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione, ovvero in ingresso del giudizio incidentale, a prescindere dalla maggiore o minore ricaduta che l\u0027eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale, in ipotesi anche solo parziale rispetto al \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e del giudice rimettente, possa avere nel giudizio principale. (\u003cem\u003eS. 41/2021 - mass. 43660; S. 270/2020 - mass. 42912; S. 244/2020 - mass. 43111; S. 85/2020 - mass. 43540\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44964","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44964","titoletto":"Tributi - In genere - Credito fiscale e credito per rivalsa - Diversità delle cause sottostanti e rispettive finalità. (Classif. 255001).","testo":"A differenza del credito fiscale, il quale rinviene la propria causa in una prestazione patrimoniale posta dall\u0027ordinamento a carico di un soggetto in base a uno specifico indice di capacità contributiva e destinata a sovvenire a pubbliche spese, quello per rivalsa trova titolo nel potere accordato, a determinate condizioni, dalla legge al soggetto obbligato all\u0027assolvimento del tributo di recuperarne l\u0027onere economico. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 101/2022 - mass. 44890\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44965","numero_massima_precedente":"44963","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44965","titoletto":"Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Cause legittime di prelazione (in particolare: privilegi) - Natura e finalità - Eccezionale deroga al principio della par condicio creditorum - Creazione di nuovi privilegi - Necessario rispetto del principio di legalità e limiti di utilizzo del sindacato di legittimità costituzionale. (Classif. 192001).","testo":"I privilegi costituiscono, come le altre cause legittime di prelazione, una deroga al principio della \u003cem\u003epar condicio creditorum\u003c/em\u003e sancito dal primo comma dell\u0027art. 2741 cod. civ., con conseguente natura eccezionale delle norme che li attribuiscono. Ne deriva che l\u0027efficienza di un sistema siffatto è garantita dall\u0027equilibrio tra la regola della parità dei creditori e l\u0027eccezione del regime preferenziale, giacché l\u0027indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare la stessa funzionalità del trattamento privilegiato. Solo la legge può dunque incidere, in base ad una nuova valutazione ampiamente discrezionale, sull\u0027ordine di valori espresso dalla regola della \u003cem\u003epar condicio creditorum\u003c/em\u003e, selezionando le cause del credito che, ai sensi dell\u0027art. 2745 cod. civ., costituiscano la ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi. In questo contesto, non è possibile utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti, mentre è solo possibile sindacare - all\u0027interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 101/2022 - mass. 44889; S. 1/2020; O. 435/2005 - mass. 29986; S. 113/2004; O. 163/1999; S. 451/1998 - mass. 24349; S. 1/1998; S. 40/1996 - mass. 22177; S. 84/1992 - mass. 17929; S. 326/1983\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44966","numero_massima_precedente":"44964","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"2741","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"2745","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44966","titoletto":"Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Privilegio generale mobiliare sui crediti per provvigioni - Estensione al credito di rivalsa per l\u0027imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l\u0027ultimo anno di prestazione in favore dell\u0027agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 192001).","testo":"Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 2751-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, numero 3), cod. civ. e l\u0027art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non prevedono, in favore dell\u0027agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l\u0027imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l\u0027ultimo anno di prestazione. Le norme censurate dal Giudice delegato presso il Tribunale di Udine vìolano il principio di eguaglianza, in quanto irragionevolmente differenziano la figura dell\u0027agente rispetto a quella del lavoratore autonomo, maggiormente garantito dalla estensione del privilegio mobiliare anche al credito di rivalsa per l\u0027IVA. Il lavoro autonomo e quello dell\u0027agente, pur riconducibili a diversi tipi contrattuali, sono infatti normativamente comparabili, in quanto hanno un\u0027intersezione connotata dalla comunanza di una disciplina legale di speciale tutela. In particolare, se il credito per il compenso del lavoro autonomo è assistito da privilegio mobiliare esteso anche alla rivalsa IVA, e ciò vale in particolare nel caso di prestazione di opera continuativa e coordinata, analoga estensione va prevista per il credito per le provvigioni maturate, nei confronti del preponente, dal \"piccolo\" agente, tale per il fatto di svolgere anch\u0027egli una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur sotto la veste giuridica del rapporto di agenzia. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 1/2020 - mass. 41780; S. 113/2004 - mass. 28423; S. 1/1998 - mass. 23678; S. 1/2000 - mass. 25059; S. 326/1983 - mass. 9544\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44965","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"2751","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"numero 3)","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2017","data_nir":"2017-12-27","numero":"205","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"474","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1"},{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"2751","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"numero 2)","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41610","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 167 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3209","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41948","autore":"Olivelli F.","titolo":"Osservazioni sul potere di coordinamento nelle collaborazioni di lavoro","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"ADL: argomenti di diritto del lavoro","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.136 - A.446","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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