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Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introducendo una serie di previsioni relative alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per lo svolgimento delle attivit\u0026#224; del servizio idrico integrato (SII).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, come modificato, prevede oggi che gli ATO non coincidano pi\u0026#249; necessariamente con i confini amministrativi delle province lombarde e della Citt\u0026#224; metropolitana di Milano (comma 1), e che questi possano essere \u0026#171;perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunit\u0026#224; montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicit\u0026#224;\u0026#187; (comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), anche tenuto conto di alcuni parametri elencati nello stesso comma. Le ulteriori previsioni introdotte dalla disposizione impugnata disciplinano, poi, i contenuti della proposta di individuazione del nuovo ATO, su cui si pronuncia, con deliberazione, la Giunta regionale (comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e) e gli adempimenti posti a carico dell\u0026#8217;ufficio d\u0026#8217;ambito neocostituito, in vista dell\u0026#8217;indennizzo cui questi \u0026#232; tenuto, a favore del soggetto gestore del servizio nel territorio dei comuni transitati nel nuovo ATO, per gli \u0026#171;investimenti effettuati nei predetti comuni per la parte non ancora ammortizzata dagli introiti tariffari\u0026#187; (comma 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, le disposizioni introdotte dall\u0026#8217;art. 13 della legge reg. Lombardia n. 24 del 2021 violerebbero i parametri costituzionali di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., cui questa Corte avrebbe costantemente ricondotto la materia in questione, perch\u0026#233; si porrebbero \u0026#171;in contrasto con la disciplina nazionale e, in particolare, con i presupposti di applicazione della deroga delle dimensioni definite dalla legislazione statale\u0026#187;, come attualmente disciplinati dall\u0026#8217;art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dall\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo tale normativa, l\u0026#8217;individuazione degli enti di governo d\u0026#8217;ambito dovrebbe avvenire \u0026#171;con delibera\u0026#187; delle regioni (art. 147, comma 1, cod. ambiente), ma queste non sarebbero \u0026#171;del tutto libere di modificare gli ambiti territoriali a loro piacimento\u0026#187;, sia perch\u0026#233; la dimensione degli ATO \u0026#171;di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale\u0026#187; (art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 138 del 2011, come convertito), sia perch\u0026#233; l\u0026#8217;eventuale deroga dovrebbe rispettare i criteri costituiti dall\u0026#8217;unit\u0026#224; del bacino idrografico, dalla unicit\u0026#224; e dall\u0026#8217;adeguatezza delle dimensioni gestionali (art. 147, comma 2, cod. ambiente). In tal caso, le regioni dovrebbero pur sempre motivare la scelta \u0026#171;in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalit\u0026#224;, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni\u0026#187; (art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe pure alle regioni, quindi, fosse consentito derogare alla disciplina statale sulle dimensioni ottimali degli ambiti territoriali, ci\u0026#242; dovrebbe comunque avvenire \u0026#171;nel rispetto del modulo procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in modo da garantire la controllabilit\u0026#224; della discrezionalit\u0026#224; esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 173 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore lombardo, con le disposizioni impugnate, avrebbe invece finito per assimilare, in linea generale, le comunit\u0026#224; montane alle province, quale ambito preferenziale per la gestione del servizio idrico integrato, con il rischio di frammentarne le condizioni di svolgimento, in contrasto con l\u0026#8217;apprezzamento operato dal legislatore statale. Quest\u0026#8217;ultimo, infatti, ha individuato la dimensione ottimale dell\u0026#8217;ATO nel livello provinciale, in vista sia del perseguimento di obiettivi di tutela ambientale, sia di apertura al mercato in ragione del contenimento dei costi di gestione (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 160 del 2016 e n. 134 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, per il fatto di aver previsto una \u0026#171;fattispecie del tutto innovativa\u0026#187; di portata generale, consistente nell\u0026#8217;ATO delimitato territorialmente con riferimento ai confini amministrativi delle comunit\u0026#224; montane e di averne assoggettato l\u0026#8217;istituzione a un \u0026#171;apposito procedimento amministrativo svolto caso per caso\u0026#187;, la Regione avrebbe invertito il rapporto tra regola ed eccezione previsto dalla normativa statale, \u0026#171;codifica[ndo] [\u0026#8230;] la possibilit\u0026#224; di modificare la delimitazione degli ATO nei territori montani, individuandone di nuovi, aventi dimensione anche diversa, e verosimilmente inferiore, rispetto a quella provinciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 21 marzo 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il ricorso sarebbe, innanzi tutto, inammissibile per genericit\u0026#224;, carenza e contraddittoriet\u0026#224; della motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella ricostruzione del quadro normativo statale e regionale e nell\u0026#8217;illustrazione dei motivi di doglianza, infatti, il ricorrente non avrebbe n\u0026#233; chiarito se le disposizioni statali assunte a parametro interposto consentano o meno alle regioni di delimitare gli ATO su base diversa dai confini provinciali, n\u0026#233; avrebbe adeguatamente esplicitato le ragioni della presunta illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni impugnate. Tali carenze, peraltro, non sarebbero rimediabili per effetto del richiamo alla sentenza di questa Corte n. 173 del 2017, attesa la diversit\u0026#224; tra la fattispecie in esame e quella allora scrutinata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, bench\u0026#233; il ricorso sia rivolto contro l\u0026#8217;intero contenuto dell\u0026#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 24 del 2021, le censure specificamente formulate dal ricorrente investirebbero unicamente i nuovi commi 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, introdotti dalla disposizione impugnata nel corpo dell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, la difesa regionale evidenzia come, con le disposizioni impugnate, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di principio statali, la Regione Lombardia non abbia individuato con legge nuovi ATO sub-provinciali, non essendo stato \u0026#171;attratto alla sfera legislativa \u0026#8211; con una previsione di carattere particolare e concreto \u0026#8211; quanto affidato dalla disciplina statale ad atto deliberativo della Regione quale autorit\u0026#224; amministrativa competente in merito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione di parametri regionali \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e per l\u0026#8217;istituzione di ATO in aree montane si giustifica, pertanto, alla luce dell\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di adeguare in modo dettagliato alcuni profili organizzativi del servizio al contesto territoriale di riferimento, in vista del miglioramento della gestione del SII secondo i medesimi criteri di efficienza, efficacia ed economicit\u0026#224; previsti dall\u0026#8217;art. 147, comma 2, cod. ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; dovrebbe ritenersi consentito sia in ragione della possibilit\u0026#224;, per le regioni, di tutelare pi\u0026#249; intensamente la concorrenza (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 231 del 2020), sia, soprattutto, perch\u0026#233; la dimensione minima del nuovo ATO cos\u0026#236; individuato (75.000 abitanti) dovrebbe ritenersi sufficiente a scongiurare la frammentazione del servizio e, di conseguenza, l\u0026#8217;efficienza della relativa gestione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce del richiamo, nelle disposizioni impugnate, ai principi e ai criteri contenuti nella normativa statale interposta, la difesa regionale osserva che quella introdotta dal legislatore lombardo non sarebbe una \u0026#171;nuova tipologia di deroga/gestione autonoma del servizio idrico integrato\u0026#187;, trattandosi di una possibilit\u0026#224; di delimitazione di nuovi \u0026#171;ATO montani\u0026#187;, la cui individuazione resterebbe affidata a una delibera della Giunta regionale che, per il fatto di dover motivare la scelta compiuta, non pregiudicherebbe la possibilit\u0026#224; del controllo in sede giurisdizionale della discrezionalit\u0026#224; esercitata nel corso del relativo procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta di perimetrare gli ATO solo in contesti montani, inoltre, risponderebbe alla necessit\u0026#224; di contrastare gli squilibri demografici, sociali, economici e territoriali, che affliggono le zone montane, coerentemente con le finalit\u0026#224; indicate dalla legge della Regione Lombardia 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), senza con ci\u0026#242; frammentare la gestione del servizio idrico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl contrario, osserva ancora la difesa regionale, la disposizione impugnata mirerebbe proprio a \u0026#171;garantire il superamento definitivo della frammentazione del servizio\u0026#187;, ovvero la cessazione del perdurare di gestioni in economia da parte dei comuni. Il criterio della perimetrazione su base provinciale, infatti, sarebbe previsto unicamente dall\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, relativamente alla generalit\u0026#224; dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, mentre l\u0026#8217;art. 147, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. ambiente, con specifico riguardo agli ATO cui \u0026#232; demandata la gestione del SII, adotterebbe un \u0026#171;criterio di perimetrazione sulla base della morfologia idrografica del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe, secondo la Regione, che la prevalenza del criterio di perimetrazione su base provinciale andrebbe verificato alla luce dei \u0026#171;[p]rincipi sulla produzione del diritto ambientale\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 152 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Con una prima istanza depositata il 16 dicembre 2022, successivamente riproposta il 15 maggio 2023, la Regione Lombardia ha chiesto che venissero rinviate le udienze pubbliche fissate, rispettivamente, per il 10 gennaio e per il 20 giugno 2023, al fine di consentire la definizione delle interlocuzioni che la stessa Regione aveva gi\u0026#224; avviato con il Governo e che avrebbero condotto alla stesura di una modifica della disposizione impugnata. La successiva udienza pubblica \u0026#232; stata pertanto fissata per il 20 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con memoria depositata il 16 febbraio 2024, la difesa regionale ha dato conto dello \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e costituito dall\u0026#8217;art. 19 della legge della Regione Lombardia 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), che ha modificato significativamente la disciplina della materia contenuta nell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, sostituendo, in particolare, i commi 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e della medesima disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce della mancata applicazione \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e delle disposizioni oggetto di impugnazione e del fatto che lo \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e avrebbe avuto \u0026#171;efficacia satisfattiva rispetto alle ragioni del ricorrente\u0026#187;, la difesa della Regione Lombardia ha pertanto chiesto a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiesta \u0026#232; stata reiterata nel corso dell\u0026#8217;udienza pubblica del 20 marzo 2024 e ad essa ha aderito l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 25 febbraio 2022 e depositato il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 22 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 24 del 2021, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, per il fatto di consentire che il perimetro degli ATO per lo svolgimento del servizio idrico integrato in Lombardia sia fissato, in alternativa al criterio corrispondente ai confini del territorio delle province e della Citt\u0026#224; metropolitana di Milano, sulla base dei confini amministrativi delle comunit\u0026#224; montane, contrasterebbe con i richiamati parametri costituzionali e, in particolare, violerebbe i parametri interposti costituiti dall\u0026#8217;art. 147, comma 2, cod. ambiente e dall\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 138 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la prefigurazione di un criterio di delimitazione degli ATO incentrato sul perimetro delle comunit\u0026#224; montane non rispetterebbe le disposizioni statali richiamate e, pi\u0026#249; specificamente, si porrebbe in contrasto con i presupposti di applicazione della deroga alle dimensioni territoriali degli ambiti in questione, che di norma coincidono con i confini amministrativi delle province. Tale scelta, da un lato, favorirebbe la frammentazione del servizio e, dall\u0026#8217;altro, potrebbe vanificare l\u0026#8217;effetto utile della gestione unitaria di territori di dimensioni adeguate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Prima di esaminare le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; del ricorso avanzate dalla difesa regionale e di entrare, eventualmente, nel merito delle censure, \u0026#232; necessario vagliare la portata e gli effetti sul presente giudizio dello \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e rappresentato dall\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Lombardia n. 4 del 2023, con cui \u0026#232; stata interamente sostituita la disciplina introdotta dalla disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 24 del 2021, impugnato nel presente giudizio, aveva modificato l\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003 introducendo un criterio alternativo di delimitazione territoriale degli ATO del servizio idrico integrato in Lombardia, incentrato sulla tendenziale compresenza, a fianco di ambiti perimetrati sui territori delle province e della Citt\u0026#224; metropolitana di Milano, di specifici ATO corrispondenti ai confini amministrativi delle comunit\u0026#224; montane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;affiancamento di questo duplice criterio di localizzazione territoriale si evinceva chiaramente dal tenore letterale della disposizione impugnata, allorch\u0026#233; questa, innanzi tutto, aveva modificato il primo periodo del comma 1 del richiamato art. 47, stabilendo che, da quel momento in avanti, gli ATO del SII in Lombardia corrispondevano solamente \u0026#171;di norma\u0026#187; ai confini amministrativi delle province lombarde e della Citt\u0026#224; metropolitana di Milano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina introdotta ai commi 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e seguenti della medesima disposizione dimostrava ulteriormente come i criteri e i presupposti per l\u0026#8217;individuazione dei nuovi ATO montani, pur se finalizzati a \u0026#171;eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli ATO di cui al comma 1\u0026#187;, prefiguravano in verit\u0026#224; un meccanismo alternativo di individuazione, affidato a requisiti di portata generale quali i \u0026#171;criteri di differenziazione territoriale e socio-economica\u0026#187;, i \u0026#171;principi di proporzionalit\u0026#224;, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio\u0026#187;, nonch\u0026#233; i parametri legati al numero minimo di abitanti nel nuovo ATO e in quello che residua dallo scorporo (75.000) e il \u0026#171;non pregiudizio per l\u0026#8217;assetto e la funzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;ATO\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; A seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Lombardia n. 4 del 2023, che al comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), numeri 2) e seguenti, ha sostituito i commi 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e modificato il comma 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, originariamente introdotti dalla disposizione oggetto delle odierne censure, il legislatore lombardo ha optato per una diversa soluzione legislativa nella materia in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, infatti, ha ripristinato l\u0026#8217;originaria formulazione del richiamato art. 47, eliminando l\u0026#8217;inciso \u0026#171;di norma\u0026#187; quanto alla corrispondenza degli ATO del SII con le province e la Citt\u0026#224; metropolitana di Milano, che torna pertanto ad essere il criterio ordinario di delimitazione degli ATO lombardi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, e conseguentemente, il nuovo comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del medesimo art. 47 non detta pi\u0026#249; una procedura volta a consentire, in linea generale, l\u0026#8217;istituzione di appositi ATO montani, ma provvede direttamente a modificare il perimetro di uno specifico ambito territoriale, quello di Brescia, cos\u0026#236; da istituire l\u0026#8217;ATO di Valle Camonica, \u0026#171;coincidente con i confini amministrativi della Comunit\u0026#224; montana di Valle Camonica\u0026#187; e a regolarne le procedure istitutive e i presupposti di operativit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; A fronte di tale \u003cem\u003enovum\u003c/em\u003e legislativo, non oggetto di impugnazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 127 Cost., la difesa della Regione Lombardia ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che le modifiche apportate all\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003 avrebbero carattere satisfattivo delle pretese avanzate dal ricorrente e la normativa oggetto di impugnazione non avrebbe avuto applicazione durante il periodo della sua vigenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Entrambi i requisiti, richiesti dalla costante giurisprudenza di questa Corte affinch\u0026#233; venga dichiarata la cessazione della materia del contendere (sentenze n. 223 e n. 80 del 2023, n. 222 e n. 92 del 2022; ordinanza n. 96 del 2023), devono ritenersi effettivamente sussistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; dubitarsi, innanzi tutto, che le disposizioni oggetto di impugnazione non abbiano avuto applicazione durante il periodo della loro vigenza, come \u0026#232; dimostrato dal mancato avvio del procedimento amministrativo volto a consentire il distacco di un ATO montano da uno gi\u0026#224; esistente, ai termini e per gli effetti di cui al comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, come introdotto dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Lombardia n. 24 del 2021. Che tali procedimenti non siano stati avviati \u0026#232; comprovato, inoltre, dalla nota del 5 febbraio 2024 della Direzione generale enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica della Regione Lombardia, depositata in giudizio dalla Regione e il cui contenuto non \u0026#232; stato contestato dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; sussistono ragioni, poi, per ritenere che le modifiche legislative sopravvenute non abbiano carattere satisfattivo rispetto alle specifiche doglianze contenute nel ricorso introduttivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fondamento di quest\u0026#8217;ultimo, infatti, vi era la constatazione che il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e apportato ai dedotti parametri costituzionali e interposti originava dalla scelta del legislatore lombardo di individuare un criterio alternativo, di portata generale, per l\u0026#8217;individuazione del perimetro degli ATO del servizio idrico integrato, tale \u0026#8211; secondo le parole stesse del ricorso \u0026#8211; da \u0026#171;assimilare le stesse comunit\u0026#224; montane alle province per quanto concerne l\u0026#8217;applicazione delle relative disposizioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVenuto meno tale criterio di portata generale e introdotta, al suo posto, una specifica e puntuale previsione, di carattere sostanzialmente provvedimentale, volta all\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;ATO di Valle Camonica, deve ritenersi che anche le originarie doglianze governative siano corrispondentemente venute meno, attesa la strutturale diversit\u0026#224; tra le due discipline e, con essa, il sostanziale soddisfacimento delle pretese avanzate col ricorso introduttivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha aderito, in udienza, alla richiesta della difesa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 1, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, recante \u0026#171;Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilit\u0026#224; della Regione) - Collegato 2022\u0026#187;, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 aprile 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Acque - Servizio idrico integrato - Norme della Regione Lombardia - Modifiche alla l. reg.le n. 26 del 2003 - Previsione che il servizio idrico integrato \u0026#232; organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti, di norma, ai confini amministrativi delle Province lombarde e della Citt\u0026#224; metropolitana di Milano - Previsione che la Regione pu\u0026#242; eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli ATO, attraverso l\u0027individuazione di ATO con dimensione anche diversa da quella provinciale perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunit\u0026#224; montane - Modalit\u0026#224; procedimentali - Denunciato contrasto con la disciplina statale, in particolare con i presupposti di applicazione della deroga delle dimensioni degli ATO, quali l\u0027unit\u0026#224; del bacino idrografico, l\u0027unicit\u0026#224; e l\u0027adeguatezza della gestione - Denunciata assimilazione delle comunit\u0026#224; montane alle Province, a fronte della previsione regionale di ATO con una dimensione territoriale anche diversa da quella provinciale in quanto perimetrata con riferimento ai confini amministrativi delle comunit\u0026#224; montane - Possibilit\u0026#224; di un\u0027eccessiva frammentazione territoriale del sistema idrico integrato con vanificazione dell\u0027effetto utile della gestione unitaria di territori di dimensioni adeguate - Incidenza sulla governance del sistema idrico integrato anche con riferimento agli investimenti da finanziare attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Contrasto con gli obiettivi di tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e della concorrenza.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46086","titoletto":"Acque - Servizio idrico integrato - Norme della Regione Lombardia - Ambiti territoriali ottimali (ATO) - Possibile perimetrazione secondo i confini amministrativi delle comunità montane, anziché delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano, come stabiliti dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la competenza esclusiva nelle materie di tutela dell\u0027ambiente e tutela della concorrenza - Ius superveniens di carattere satisfattivo - Cessata materia del contendere. (Classif. 005006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione all’art. 147, comma 2, cod. ambiente e all’art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 138 del 2011, come conv., dell’art. 13, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 24 del 2021, nella parte in cui consente che il perimetro degli ATO per lo svolgimento del servizio idrico integrato in Lombardia sia fissato, in alternativa al criterio corrispondente ai confini del territorio delle province e della Città metropolitana di Milano, sulla base dei confini amministrativi delle comunità montane. Lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e rappresentato dall’art. 19 della legge reg. Lombardia n. 4 del 2023 ha interamente sostituito la disciplina introdotta dalla disposizione impugnata: non oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 127 Cost., tale \u003cem\u003enovum\u003c/em\u003e legislativo soddisfa entrambi i requisiti richiesti affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. In primo luogo, le disposizioni oggetto di impugnazione non hanno avuto applicazione durante il periodo della loro vigenza. In secondo luogo, la sostituzione del criterio alternativo, di portata generale, per l’individuazione del perimetro degli ATO del servizio idrico integrato, è venuto meno con l’introduzione, al suo posto, di una previsione di carattere sostanzialmente provvedimentale (volta all’istituzione dell’ATO di Valle Camonica); deve quindi ritenersi che anche le originarie doglianze governative siano corrispondentemente venute meno. Del resto, l’Avvocatura dello Stato ha aderito, in udienza, alla richiesta della difesa regionale di dichiarare la cessazione della materia del contendere. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 223/2023 - mass. 45930; S. 80/2023 - mass. 45483; S. 222/2022 - mass. 45096; S. 92/2022 - mass. 44876; O. 96/2023 - mass. 45499\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"27/12/2021","data_nir":"2021-12-27","numero":"24","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"03/04/2006","numero":"152","articolo":"147","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legge","data_legge":"13/08/2011","numero":"138","articolo":"3","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"14/09/2011","numero":"148","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45623","autore":"","titolo":"Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2024, n. 61","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"330","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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