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M., con ordinanza del 26 luglio 2021, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di M. M. e S. V. e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Massimo Clara per M. M. e S. V. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 26 luglio 2021, iscritta al n. 143 del relativo registro dell\u0026#8217;anno 2021, il Tribunale ordinario per i minorenni dell\u0026#8217;Emilia Romagna, sede di Bologna, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, del codice civile, stabilisce che l\u0026#8217;adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che, con ricorso del 29 ottobre 2020, M. M. ha chiesto l\u0026#8217;adozione della minore M. V. E., figlia biologica di S. V., ai sensi dell\u0026#8217;art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, nonch\u0026#233; il riconoscimento, quale effetto della sentenza di adozione, dei rapporti civili della minore con i propri parenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza riporta che M. M. si \u0026#232; unito in matrimonio all\u0026#8217;estero con S. V., ha conseguito la trascrizione in Italia del relativo atto come unione civile e, di seguito, ha condiviso, insieme al partner, un percorso di fecondazione assistita, effettuato sempre all\u0026#8217;estero, che si \u0026#232; concluso con la nascita di M. V. E., legata biologicamente a S. V.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente aggiunge che, nel corso del procedimento, S. V., in qualit\u0026#224; di genitore esercente la responsabilit\u0026#224; genitoriale, ha prestato il proprio assenso all\u0026#8217;adozione da parte di M. M.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice a quo afferma di poter accogliere la domanda di adozione, sulla scorta della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; che applica la fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 anche alle ipotesi di impossibilit\u0026#224; giuridica di affidamento preadottivo, consentendo al componente di una coppia dello stesso sesso, privo di un legame biologico con il figlio del partner, di accedere all\u0026#8217;adozione in casi particolari (\u0026#232; citata la giurisprudenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 maggio 2019, n. 12193; sezione prima civile, 26 maggio 2016, n. 12962).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer converso, ritiene di non poter riconoscere, sulla base della legislazione vigente, i rapporti civili della minore con i parenti della parte ricorrente, quale effetto del vincolo adottivo in esame. Ravvisa, infatti, un elemento ostativo nel rinvio che l\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983 opera alla disciplina codicistica sull\u0026#8217;adozione delle persone maggiori di et\u0026#224; e, specificamente, all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, cod. civ., che testualmente dispone: \u0026#171;[l]\u0026#8217;adozione non induce alcun rapporto civile [\u0026#8230;] tra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il rimettente, d\u0026#8217;altro canto, esclude che l\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983, nel suo univoco rinvio all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, cod. civ., lasci spazio a letture alternative. In particolare, rigetta l\u0026#8217;ipotesi di una tacita abrogazione della disposizione censurata ad opera dell\u0026#8217;art. 74 cod. civ., nella sua nuova formulazione introdotta dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), secondo cui: \u0026#171;[l]a parentela \u0026#232; il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione \u0026#232; avvenuta all\u0026#8217;interno del matrimonio, sia nel caso in cui \u0026#232; avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio \u0026#232; adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di et\u0026#224;, di cui agli articoli 291 e seguenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, l\u0026#8217;abrogazione tacita presupporrebbe una incompatibilit\u0026#224; tale da rendere impossibile la simultanea applicazione della vecchia e della nuova disposizione. Simile evenienza non sussisterebbe, nel caso di specie, poich\u0026#233; il legislatore, all\u0026#8217;atto di regolare le unioni civili con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), avrebbe ribadito la distinzione fra l\u0026#8217;adozione piena (o legittimante), preclusa alle coppie dello stesso sesso, e l\u0026#8217;adozione in casi particolari, cui farebbe invece implicito riferimento l\u0026#8217;art. 1, comma 20, ultimo periodo, della citata legge n. 76 del 2016, che fa salvo \u0026#171;quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Ritenendo di non potersi avvalere di tale soluzione ermeneutica, il giudice a quo solleva, con riferimento agli artt. 3, 31, 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del rinvio che l\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983 opera all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui esclude l\u0026#8217;instaurarsi di rapporti civili tra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, la domanda avanzata dal ricorrente in merito al sorgere di tali vincoli parentali pu\u0026#242; trovare accoglimento solo all\u0026#8217;esito di una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale, dal che inferisce la rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che l\u0026#8217;esclusione, nella disciplina dell\u0026#8217;adozione in casi particolari, di rapporti civili fra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante arrechi un vulnus agli artt. 3 e 31 Cost., in quanto contrasterebbe \u0026#171;con il principio di parit\u0026#224; di trattamento di tutti i figli, nati all\u0026#8217;interno o fuori dal matrimonio e adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli artt. 3 e 31 Cost. ed \u0026#232; stato inverato dalla riforma sulla filiazione (l. 219/2012) e dal rinnovato art. 74 cc che ha reso unico senza distinzioni il vincolo di parentela che scaturisce dagli status filiali con la sola eccezione dell\u0026#8217;adozione del maggiorenne\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente aggiunge, con specifico riferimento alla vicenda oggetto del giudizio a quo, che \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di ricorrere all\u0026#8217;adozione in casi particolari lett. d) [in] situazioni in cui non vi \u0026#232; alcun legame familiare preesistente da preservare\u0026#187; renderebbe discriminatorio il diniego di rapporti civili fra adottato e parenti dell\u0026#8217;adottante e paleserebbe una \u0026#171;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra i figli di coppie unite in matrimonio ed i figli adottivi di coppie unite civilmente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata contrasterebbe, sempre limitatamente all\u0026#8217;esclusione dei diritti civili fra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante, con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art 8 della CEDU, \u0026#171;in quanto impedi[rebbe] al minore inserito nella famiglia costituita dall\u0026#8217;unione civile di godere pienamente della sua \u0026#8220;vita privata e familiare\u0026#8221; intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalit\u0026#224; e dignit\u0026#224; della persona ed anche del diritto alla identit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Si sono costituiti in giudizio con il medesimo atto M. M. e S. V., padre biologico della minore, che hanno condiviso le motivazioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione e hanno lamentato la lesione anche di ulteriori parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, hanno denunciato la violazione degli artt. 3 e 30 Cost., in quanto la norma censurata contrasterebbe con il principio di unicit\u0026#224; dello status di figlio, accolto con la riforma della disciplina sulla filiazione, di cui alla legge n. 219 del 2012 e al decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl vulnus ai parametri costituzionali viene ritenuto particolarmente evidente con riferimento allo status del minore adottato dal \u0026#171;partner omosessuale del genitore legale\u0026#187;, in quanto l\u0026#8217;adozione in casi particolari sarebbe \u0026#171;l\u0026#8217;unico strumento che consente al minore di veder riconosciuto il proprio legame con il genitore d\u0026#8217;intenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn subordine alla declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale parziale, viene invocata l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, nel suo rinvio all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, cod. civ., in adesione alla tesi che, per effetto della nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 74 cod. civ., ritiene possibile una interpretatio abrogans. In via ulteriormente gradata, viene espresso l\u0026#8217;auspicio che questa Corte adotti un\u0026#8217;ordinanza con rinvio a data certa del presente giudizio costituzionale, onde chiedere al legislatore di predisporre, nelle more, una regolamentazione conforme a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura ha eccepito, innanzitutto, una carenza di motivazione in ordine alla competenza del tribunale per i minorenni a pronunciarsi sugli effetti inerenti alla parentela del provvedimento che decide l\u0026#8217;adozione in casi particolari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;atto di intervento muove dalla considerazione che la domanda, relativa ai rapporti civili tra l\u0026#8217;adottato e i parenti del genitore adottante, riguardi lo status del minore e rientri, pertanto, nella competenza del tribunale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 del codice di procedura civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eArgomenti in senso contrario non sarebbero rinvenibili nella legislazione vigente, poich\u0026#233; la legge sulle adozioni non prevede che il tribunale per i minorenni debba pronunciarsi anche sugli effetti conseguenziali all\u0026#8217;attribuzione della filiazione e l\u0026#8217;art. 55 della stessa legge n. 184 del 1983 non opererebbe un rinvio all\u0026#8217;art. 277 cod. civ., secondo cui \u0026#171;la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento\u0026#187;. Inoltre, l\u0026#8217;art. 38 delle disposizioni per l\u0026#8217;attuazione del codice civile, di recente novellato dalla legge n. 219 del 2012, non ascriverebbe quella in esame fra le attribuzioni del tribunale per i minorenni, stabilendo che debbano essere emessi dal tribunale \u0026#171;i provvedimenti relativi ai minori per i quali non \u0026#232; espressamente stabilita la competenza di una diversa autorit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura ne trae la conclusione che il giudice a quo, una volta dichiarata l\u0026#8217;adozione, avrebbe dovuto declinare la competenza sulla domanda avente a oggetto la parentela, sicch\u0026#233; il non averlo fatto e il non aver motivato a riguardo renderebbero le questioni sollevate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Quanto al merito, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che le questioni siano giudicate non fondate, sul presupposto che l\u0026#8217;ordinamento giuridico vigente sia incentrato su due diversi modelli di adozione, tra di loro non omologabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;adozione piena e legittimante presuppone \u0026#8211; si legge nell\u0026#8217;atto di intervento \u0026#8211; \u0026#171;lo stato di abbandono del minore e comporta la recisione di qualunque legame tra la famiglia di origine e l\u0026#8217;adottato\u0026#187;, che \u0026#171;entra a tutti gli effetti a far parte della famiglia dell\u0026#8217;adottante\u0026#187;. Per converso, l\u0026#8217;adozione in casi particolari \u0026#171;conserva i legami dell\u0026#8217;adottato con la famiglia d\u0026#8217;origine e, allo stesso tempo, non comporta l\u0026#8217;ingresso del primo nella famiglia dell\u0026#8217;adottante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunge che l\u0026#8217;adozione piena \u0026#232; consentita \u0026#171;alle sole coppie coniugate e non anche alle coppie unite civilmente\u0026#187;, mentre l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;adozione in casi particolari \u0026#232; permesso anche a persone non coniugate e a coppie unite civilmente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura, infine, sottolinea come \u0026#171;un ulteriore elemento da considerare nel caso in esame, che il Tribunale per i minorenni non ha preso in considerazione, \u0026#232; il fatto che il minore oggetto del procedimento \u0026#232; stato concepito tramite il ricorso alla surrogazione di maternit\u0026#224;: pratica vietata e sanzionata penalmente dall\u0026#8217;art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 e che il diritto vivente ha riconosciuto contraria all\u0026#8217;ordine pubblico, in quanto lesiva di valori fondamentali quali la dignit\u0026#224; umana della gestante e l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;insieme di questi fattori renderebbe ragionevole la disciplina differenziata della parentela che caratterizza i due regimi adottivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Le parti hanno successivamente depositato una memoria integrativa di replica, v\u0026#242;lta a confutare le tesi della difesa erariale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per omessa motivazione sulla competenza, ha osservato che i presupposti di ammissibilit\u0026#224; del giudizio a quo sono sindacabili dalla Corte solo quando siano incontrovertibilmente carenti, mentre nella specie il rimettente avrebbe in realt\u0026#224; affrontato, sia pure in via implicita, il problema della competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, \u0026#232; stato poi ribadito che un\u0026#8217;applicazione indiscriminata dell\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983 determinerebbe effetti fortemente e irragionevolmente penalizzanti per l\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Infine, sono state ammesse, con decreto presidenziale del 18 gennaio 2022, due opinioni scritte, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, che provengono da due associazioni di promozione sociale: \u0026#8220;Famiglie arcobaleno: associazione genitori omosessuali\u0026#8221; e \u0026#8220;Rete Lenford Avvocatura per i diritti delle persone LGBTI+ Associazione di promozione sociale\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli amici curiae, oltre a rimarcare che un intervento del legislatore sia ormai improcrastinabile, auspicano una sentenza interpretativa di rigetto o una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 300, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui impedisce il sorgere di rapporti civili fra adottato e parenti dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;udienza del 23 febbraio 2022 le parti e l\u0026#8217;Avvocatura hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 26 luglio 2021, iscritta al n. 143 del relativo registro dell\u0026#8217;anno 2021, il Tribunale ordinario per i minorenni dell\u0026#8217;Emilia Romagna, sede di Bologna, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, del codice civile, stabilisce che l\u0026#8217;adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio a quo ha chiesto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, di adottare una minore, che \u0026#232; figlia biologica del partner a cui \u0026#232; legato con un\u0026#8217;unione civile e con il quale ha condiviso un percorso di fecondazione assistita, effettuato all\u0026#8217;estero, che ha consentito la nascita della bambina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo afferma di poter accogliere la domanda di adozione, ma non la richiesta di riconoscimento dei rapporti civili della minore con i parenti del ricorrente. Di ostacolo a tale accoglimento sarebbe il rinvio che l\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983 opera all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui stabilisce che \u0026#171;[l]\u0026#8217;adozione non induce alcun rapporto civile [\u0026#8230;] tra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, dopo aver escluso che il combinato disposto normativo sopra menzionato possa ritenersi parzialmente e tacitamente abrogato dall\u0026#8217;art. 74 cod. civ., come novellato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Constatata la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, il giudice a quo passa a motivare la loro non manifesta infondatezza, osservando anzitutto che l\u0026#8217;esclusione, nella disciplina dell\u0026#8217;adozione in casi particolari, dei rapporti civili fra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante arrecherebbe un vulnus agli artt. 3 e 31 Cost., in quanto contrasterebbe \u0026#171;con il principio di parit\u0026#224; di trattamento di tutti i figli, nati all\u0026#8217;interno o fuori dal matrimonio e adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli artt. 3 e 31 Cost. ed \u0026#232; stato inverato dalla riforma sulla filiazione (l. 219/2012) e dal rinnovato art. 74 cc che ha reso unico senza distinzioni il vincolo di parentela che scaturisce dagli status filiali con la sola eccezione dell\u0026#8217;adozione del maggiorenne\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAggiunge, inoltre, che la norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all\u0026#8217;art 8 CEDU, \u0026#171;in quanto impedi[rebbe] al minore inserito nella famiglia costituita dall\u0026#8217;unione civile di godere pienamente della sua \u0026#8220;vita privata e familiare\u0026#8221; intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalit\u0026#224; e dignit\u0026#224; della persona ed anche del diritto alla identit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Preliminarmente, in rito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha ravvisato una carenza di motivazione, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, in ordine alla competenza del tribunale per i minorenni ad adottare la pronuncia relativa al riconoscimento dei rapporti civili tra l\u0026#8217;adottato e i parenti del genitore adottivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale richiesta \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;Avvocatura \u0026#8211; atterrebbe allo status del minore e dunque rientrerebbe nella competenza del tribunale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 del codice di procedura civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura ne inferisce che il giudice a quo, una volta dichiarata l\u0026#8217;adozione, avrebbe dovuto declinare la propria competenza: il non averlo fatto e il non aver motivato sulle ragioni di tale scelta renderebbero le questioni sollevate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Come pi\u0026#249; volte affermato da questa Corte, per determinare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale il difetto di competenza del giudice a quo, cos\u0026#236; come quello di giurisdizione, deve essere macroscopico e, quindi, rilevabile ictu oculi (con specifico riferimento alla competenza, si vedano le sentenze n. 68 del 2021 e n. 136 del 2008, nonch\u0026#233; le ordinanze n. 144 del 2011 e n. 134 del 2000, mentre con riguardo alla giurisdizione ex plurimis, sentenze n. 267, n. 99 e n. 24 del 2020, n. 189 del 2018, n. 269 del 2016, n. 106 del 2013 e n. 179 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualora sussista l\u0026#8217;evidenza del vizio, o nel processo a quo siano state sollevate specifiche eccezioni a riguardo, \u0026#232; richiesta al rimettente una motivazione esplicita (sentenze n. 65 del 2021 e n. 267 del 2020), rispetto alla quale il giudizio di questa Corte si ferma alla valutazione del suo carattere \u0026#171;non implausibile, ancorch\u0026#233; opinabile\u0026#187; (sentenza n. 99 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 24 del 2020, n. 269 del 2016, n. 106 del 2013, n. 179 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualora, invece, difetti l\u0026#8217;evidenza ictu oculi del vizio, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione non \u0026#232; inficiata dalla mancanza di una motivazione espressa, l\u0026#224; dove possa inferirsi che il giudice abbia non implausibilmente ritenuto implicita la sussistenza della sua competenza o giurisdizione (sentenza n. 189 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; Ebbene, nel caso di specie, occorre, innanzitutto, rilevare che l\u0026#8217;art. 38 cod. proc. civ. prevede una rigida preclusione \u0026#8211; costituita dalla prima udienza di trattazione \u0026#8211; al rilievo, anche officioso, della competenza per materia. Lo scopo di tale previsione, pi\u0026#249; volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, \u0026#232; quello di accelerare i tempi di risoluzione delle controversie e di impedire che le basi per pervenire a una decisione sul merito della causa possano essere rimesse in discussione, a tempo indefinito, per ragioni di rito (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 16 novembre 2021, n. 34569, 21 novembre 2019, n. 30473 e 15 aprile 2019, n. 1051).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; considera tale barriera temporale, che ha natura preclusiva, applicabile non soltanto ai processi contenziosi di cognizione ordinaria, ma anche a quelli di volontaria giurisdizione da trattare in camera di consiglio (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 maggio 2003, n. 8115).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che, nel giudizio a quo, dove non risulta che il giudice o le parti abbiano sollevato un rilievo sulla competenza, quest\u0026#8217;ultima dovrebbe oramai reputarsi radicata e non dovrebbe essere rimessa in discussione con il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Occorre, inoltre, osservare che l\u0026#8217;instaurarsi dei legami parentali \u0026#232; un effetto legale automatico della filiazione, come si evince, in materia di adozione piena, dagli artt. 27 e 35 della legge n. 184 del 1983, che si raccordano all\u0026#8217;art. 74 cod. civ. Non a caso, nell\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;adozione in casi particolari, la legge interviene espressamente per escludere l\u0026#8217;instaurarsi di un simile effetto (per l\u0026#8217;appunto con l\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983 che rinvia all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOr dunque, se la competenza a decidere con riguardo all\u0026#8217;adozione in casi particolari spetta al tribunale per i minorenni, non \u0026#232; implausibile ritenere che, sulla richiesta di pronunciarsi in merito alla produzione ex lege dei legami parentali dalla filiazione adottiva, debba decidere lo stesso giudice competente a riconoscere il vincolo adottivo. Non si palesa, pertanto, un vizio rilevabile ictu oculi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Tanto premesso, si deve ritenere che l\u0026#8217;odierno rimettente, sollevando la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, abbia non implausibilmente reputato implicita la propria competenza a pronunciarsi sul possibile effetto legale della pronuncia di adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; va, dunque, rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Al fine di esaminare i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevati, si rende necessario, in via preliminare, richiamare i tratti distintivi dell\u0026#8217;adozione in casi particolari, che emergono sia dall\u0026#8217;originario disegno legislativo sia dal percorso evolutivo tracciato dal diritto vivente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;istituto \u0026#232; stato introdotto dalla legge n. 184 del 1983 per fare fronte a situazioni particolari, nelle quali versa il minore, che inducono a consentire l\u0026#8217;adozione a condizioni differenti rispetto a quelle richieste per l\u0026#8217;adozione cosiddetta piena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;adozione in esame aggrega una variet\u0026#224; di ipotesi particolari riconducibili a due fondamentali rationes.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima consiste nel valorizzare l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; di un rapporto instauratosi con il minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;La particolare adozione del[l\u0026#8217;]art. 44\u0026#187; \u0026#8211; ha rilevato questa Corte nella sentenza n. 383 del 1999 \u0026#8211; offre al minore \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di rimanere nell\u0026#8217;ambito della nuova famiglia che l\u0026#8217;ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale esigenza risponde l\u0026#8217;adozione del bambino, orfano di ambo i genitori, da parte di persone a lui unite o \u0026#171;da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell\u0026#8217;ambito di un prolungato periodo di affidamento\u0026#187; (art. 44, comma 1, lettera a). Si ascrive, inoltre, alla medesima ratio l\u0026#8217;adozione del bambino da parte del \u0026#171;coniuge nel caso in cui il minore sia figlio del genitore anche adottivo dell\u0026#8217;altro coniuge\u0026#187; (art. 44, comma 1, lettera b), poich\u0026#233; il bambino vive in quel nucleo familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda ragione giustificativa, che emerge dal dato normativo, risiede nella difficolt\u0026#224; o nella impossibilit\u0026#224; per taluni minori di accedere all\u0026#8217;adozione piena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi rientrano il caso dell\u0026#8217;orfano di entrambi i genitori, che \u0026#171;si trovi nelle condizioni indicate dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, della l. 5 febbraio 1992, n. 104\u0026#187; (art. 44, comma 1, lettera c) \u0026#8211; sia cio\u0026#232; persona \u0026#171;che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che \u0026#232; causa di difficolt\u0026#224; di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione\u0026#187; \u0026#8211; nonch\u0026#233; l\u0026#8217;ipotesi del minore non adottabile in ragione della \u0026#171;constatata impossibilit\u0026#224; di affidamento preadottivo\u0026#187; (art. 44, comma 1, lettera d).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe situazioni particolari richiamate e le motivazioni che sottendono giustificano l\u0026#8217;accesso a questa adozione anche \u0026#8211; o, nel caso della lettera b), solo \u0026#8211; a persone singole, oltre che a persone coniugate (art. 44, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, i suoi presupposti applicativi, avulsi dall\u0026#8217;accertamento di uno stato di abbandono \u0026#8211; che pure nel caso dell\u0026#8217;art. 44, comma 1, lettera d), pu\u0026#242; di fatto sussistere \u0026#8211; spiegano il necessario assenso dei genitori, ove questi vi siano, e il persistere di legami con la famiglia d\u0026#8217;origine. Non si rinviene, infatti, nell\u0026#8217;adozione in casi particolari una disposizione di tenore analogo all\u0026#8217;art. 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983, secondo cui, con l\u0026#8217;adozione piena, \u0026#171;cessano i rapporti dell\u0026#8217;adottato verso la famiglia d\u0026#8217;origine, salvi i divieti matrimoniali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Al dato legislativo, che evoca i lineamenti di un istituto marginale e peculiare, \u0026#232; subentrata un\u0026#8217;evoluzione del diritto vivente, che ha iniziato a valorizzare alcune specificit\u0026#224; di tale adozione e ad ampliarne gradualmente il raggio applicativo. Estendendo in via ermeneutica la nozione di impossibilit\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 \u0026#8211; che viene riferita all\u0026#8217;impedimento giuridico, oltre che a quello di fatto \u0026#8211; la giurisprudenza ha aperto due nuovi itinerari interpretativi nel solco delle originarie rationes.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Il primo \u0026#232; racchiuso nell\u0026#8217;efficace immagine dell\u0026#8217;adozione aperta o mite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl minore non abbandonato, ma i cui genitori biologici versino in condizioni che impediscono in maniera permanente l\u0026#8217;effettivo esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale (cosiddetto \u0026#171;semi-abbandono permanente\u0026#187;), pu\u0026#242; sfuggire al destino del ricovero in istituto o al succedersi di affidamenti temporanei, tramite l\u0026#8217;adozione in casi particolari, che viene applicata sul presupposto dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di accedere all\u0026#8217;adozione piena (art. 44, comma 1, lettera d), impossibilit\u0026#224; dovuta proprio alla mancanza di un abbandono in senso stretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;adozione in casi particolari, che non recide i legami con la famiglia d\u0026#8217;origine, consente, pertanto, di non forzare il ricorso all\u0026#8217;adozione piena. Quest\u0026#8217;ultima, in difetto di un vero e proprio abbandono, andrebbe a ledere il \u0026#171;diritto al rispetto della vita familiare\u0026#187; dei genitori biologici, come sottolinea la Corte EDU, la quale cautamente suggerisce proprio il percorso della \u0026#171;adozione semplice\u0026#187; (Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2014, Zhou contro Italia, paragrafo 60; di seguito, in senso analogo, Corte EDU, grande camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia, paragrafi 202-213 e sentenza 13 ottobre 2015, S.H. contro Italia, paragrafi 48-50 e 57).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInizia, dunque, a rovesciarsi \u0026#8211; come osserva la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanze 15 dicembre 2021, n. 40308, 22 novembre 2021, n. 35840, 25 gennaio 2021, n. 1476 e 13 febbraio 2020, n. 3643) \u0026#8211; l\u0026#8217;originaria raffigurazione dell\u0026#8217;istituto in esame quale extrema ratio rispetto all\u0026#8217;adozione piena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Il secondo itinerario introdotto dal diritto vivente, sempre nel solco dell\u0026#8217;art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, riguarda, invece, la situazione di minori che hanno una relazione affettiva con il partner del genitore biologico, quando il primo \u0026#232; giuridicamente impossibilitato ad adottare il minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, per un verso, del convivente di diverso sesso del genitore biologico, che non rientra nella lettera b) riferita al solo coniuge. Per un altro verso, vengono in considerazione il partner in un\u0026#8217;unione civile o il convivente dello stesso sesso del genitore biologico, che hanno spesso condiviso con quest\u0026#8217;ultimo un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata all\u0026#8217;estero, posto che la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) consente l\u0026#8217;accesso alla PMA alle sole coppie di diverso sesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl combinarsi delle due finalit\u0026#224; sottese all\u0026#8217;adozione in casi particolari \u0026#8211; quella v\u0026#242;lta a tutelare l\u0026#8217;interesse del minore a preservare rapporti gi\u0026#224; instaurati e quella diretta a risolvere situazioni di giuridica impossibilit\u0026#224; ad accedere all\u0026#8217;adozione piena \u0026#8211; ha indotto la giurisprudenza a consentire, anche nelle citate ipotesi, l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;adozione in casi particolari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Rispetto a questo secondo percorso evolutivo del diritto vivente, che interseca questioni legate alla procreazione medicalmente assistita e al ricorso all\u0026#8217;estero alla PMA e talora alla surrogazione di maternit\u0026#224;, questa Corte ha gi\u0026#224; in passato evidenziato diverse sfaccettature del fenomeno tra di loro interconnesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, ha inteso escludere che il \u0026#171;desiderio di genitorialit\u0026#224;\u0026#187;, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita \u0026#171;lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati\u0026#187;, possa legittimare un presunto \u0026#171;diritto alla genitorialit\u0026#224; comprensivo non solo dell\u0026#8217;an e del quando, ma anche del quomodo\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2019). Inoltre, questa Corte ha, in particolare, ribadito le ragioni del divieto di surrogazione di maternit\u0026#224;, che \u0026#171;offende in modo intollerabile la dignit\u0026#224; della donna e mina nel profondo le relazioni umane\u0026#187; (sentenza n. 272 del 2017 e, da ultimo, sentenza n. 33 del 2021), assecondando un\u0026#8217;inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale (in senso analogo, ancora, sentenza n. 33 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, lo sforzo di arginare tale pratica \u0026#8211; sforzo che richiede impegni anche a livello internazionale \u0026#8211; non consente di ignorare la realt\u0026#224; di minori che vivono di fatto in una relazione affettiva con il partner del genitore biologico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa Corte \u0026#8211; confrontandosi con il diritto vivente \u0026#8211; ha ritenuto che l\u0026#8217;adozione in casi particolari, lungi dal dare rilevanza al solo consenso e dall\u0026#8217;assecondare attraverso automatismi il mero desiderio di genitorialit\u0026#224;, dimostri una precipua vocazione a tutelare \u0026#171;l\u0026#8217;interesse del minore [\u0026#8230;] a mantenere relazioni affettive gi\u0026#224; di fatto instaurate e consolidate\u0026#187; (sentenze n. 32 del 2021, n. 221 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 272 del 2017). L\u0026#8217;adozione in casi particolari presuppone, infatti, un giudizio sul miglior interesse del minore e un accertamento sull\u0026#8217;idoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;adottante, fermo restando che non pu\u0026#242; una valutazione negativa sull\u0026#8217;idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;assunzione della responsabilit\u0026#224; genitoriale fondarsi sul mero \u0026#171;[\u0026#8220;]orientamento sessuale del richiedente l\u0026#8217;adozione e del suo partner (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962)\u0026#8221; (sentenza n. 221 del 2019)\u0026#187; (sentenza n. 230 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si \u0026#232;, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che \u0026#232; riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d\u0026#8217;Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall\u0026#8217;Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonch\u0026#233; da fonti europee (l\u0026#8217;art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio l\u0026#8217;attenzione rivolta all\u0026#8217;interesse del minore ha indotto, pertanto, di recente, questa Corte ad allargare lo sguardo dai meri presupposti di accesso all\u0026#8217;adozione in casi particolari alla condizione giuridica del minore adottato in tali casi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile pi\u0026#249; ampia prospettiva ha portato, dunque, a rilevare che, se l\u0026#8217;istituto in esame offre \u0026#171;una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa\u0026#187;, nondimeno esso non appare ancora \u0026#171;del tutto adeguat[o] al metro dei principi costituzionali e sovranazionali\u0026#187; (sentenza n. 33 del 2021; in senso conforme, sentenze n. 32 del 2021 e n. 230 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFra le criticit\u0026#224; segnalate spicca quella oggetto del presente giudizio. L\u0026#8217;adozione in casi particolari \u0026#171;non assicura la creazione di un rapporto di parentela tra l\u0026#8217;adottato e la famiglia dell\u0026#8217;adottante\u0026#187; (sentenza n. 32 del 2021), \u0026#171;stante il perdurante richiamo operato dall\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983 all\u0026#8217;art. 300 cod. civ.\u0026#187; (sentenza n. 33 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Il chiaro dato testuale della disposizione di rinvio e la sua incidenza su uno snodo centrale della disciplina dell\u0026#8217;adozione in casi particolari inducono questa Corte a escludere \u0026#8211; come del resto gi\u0026#224; in precedenza rilevato (sentenze n. 33 e n. 32 del 2021) e come sostenuto anche dal giudice rimettente \u0026#8211; che la norma censurata possa ritenersi tacitamente abrogata per effetto della modifica dell\u0026#8217;art. 74 cod. civ., introdotta dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 219 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che il nuovo art. 74 cod. civ. prevede che \u0026#171;[l]a parentela \u0026#232; il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione \u0026#232; avvenuta all\u0026#8217;interno del matrimonio, sia nel caso in cui \u0026#232; avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio \u0026#232; adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di et\u0026#224;, di cui agli articoli 291 e seguenti\u0026#187;. E non pu\u0026#242; negarsi che, stante il riconoscimento al minore adottato con l\u0026#8217;adozione piena dello \u0026#171;stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti\u0026#187; (art. 27 della legge n. 184 del 1983), l\u0026#8217;art. 74 cod. civ., dove evoca \u0026#171;la filiazione [\u0026#8230;] avvenuta nel matrimonio\u0026#187;, dovrebbe gi\u0026#224; ricomprendere il figlio che \u0026#232; considerato \u0026#171;nato nel matrimonio\u0026#187; in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;adozione legittimante. Sembrerebbe, dunque, potersi inferire che il successivo richiamo al figlio \u0026#171;adottivo\u0026#187;, con la sola esclusione dell\u0026#8217;adozione di persone maggiori d\u0026#8217;et\u0026#224;, riguardi in effetti i minori adottati in casi particolari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; nondimeno \u0026#8211; come gi\u0026#224; anticipato \u0026#8211; la presenza di un ostacolo chiaro e inequivoco, qual \u0026#232; il rinvio della disposizione censurata all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, cod. civ., la sua mancata inclusione nell\u0026#8217;art. 106 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), che indica le disposizioni abrogate dalla riforma della filiazione, nonch\u0026#233; il carattere fortemente innovativo della previsione di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell\u0026#8217;adottante portano a escludere che un simile mutamento normativo possa ritenersi realizzato con una mera abrogazione tacita e che la via ermeneutica sia sufficiente a superare il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Escluso tale itinerario, questa Corte deve, pertanto, valutare se il diniego di relazioni familiari tra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante determini, in contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost., un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all\u0026#8217;unicit\u0026#224; dello status di figlio e alla condizione giuridica del minore, avendo riguardo alla ratio della normativa che associa a tale status il sorgere dei rapporti parentali (sul giudizio che indaga il carattere discriminatorio di una disposizione si vedano, ex plurimis, le sentenze di questa Corte n. 276 del 2020, n. 241 del 2014, n. 5 del 2000 e n. 89 del 1996 e l\u0026#8217;ordinanza n. 43 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;attuale disciplina dei rapporti parentali \u0026#232; espressione della unicit\u0026#224; dello status di figlio e, al contempo, risponde al bisogno di tutela dell\u0026#8217;interesse del minore, vero principio ispiratore della riforma della filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013 (legge n. 219 del 2012 e d.lgs. n. 154 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.1.\u0026#8211; \u0026#171;Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico\u0026#187;, recita il nuovo art. 315 cod. civ., e lo stato giuridico di figlio \u0026#232; il fulcro da cui si diramano i legami familiari, accomunati dal medesimo stipite (art. 74 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl soggetto, divenuto figlio, entra nella rete parentale che fa capo allo stipite da cui discende ciascuno dei suoi genitori, senza che le linee parentali siano condizionate dalla relazione giuridica fra i genitori. Il figlio nato fuori dal matrimonio \u0026#232; partecipe di due rami familiari tra di loro giuridicamente non comunicanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa spinta del principio di eguaglianza, alla luce dell\u0026#8217;evoluzione della coscienza sociale, ha, dunque, inciso sulla concezione stessa dello status di figlio, che in s\u0026#233; attrae l\u0026#8217;appartenenza a una comunit\u0026#224; familiare, secondo una logica fondata sulle responsabilit\u0026#224; che discendono dalla filiazione e sull\u0026#8217;esigenza di perseguire il miglior interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore della riforma del 2012-2013, nel valorizzare i legami parentali attratti dalla filiazione, ha disegnato un complesso di diritti e di doveri facenti capo ai parenti, che accompagnano il percorso di crescita del minore, con l\u0026#8217;apporto di relazioni personali e di tutele patrimoniali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl figlio ha diritto \u0026#171;a mantenere rapporti significativi con i parenti\u0026#187; (art. 315-bis cod. civ.), a prescindere dal sussistere di legami fra i genitori (art. 337-ter cod. civ.). In particolare, i nonni sono tenuti a concorrere al mantenimento dei nipoti in via sussidiaria (art. 316-bis cod. civ.) e hanno \u0026#171;il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni\u0026#187;, nel rispetto dell\u0026#8217;\u0026#171;esclusivo interesse del minore\u0026#187; (art. 317-bis cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo nucleo di previsioni riformate, che accentuano il rilievo personalistico delle relazioni familiari, si aggiungono, poi, gli ulteriori effetti che, a partire dalle relazioni parentali, si diramano nell\u0026#8217;intero sistema giuridico e concorrono alla tutela del figlio e alla costruzione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.2.\u0026#8211; La normativa appena richiamata \u0026#232;, dunque, espressione sia del principio di eguaglianza sia del principio di tutela dell\u0026#8217;interesse del minore che \u0026#8211; come pi\u0026#249; volte ha evidenziato questa Corte (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) \u0026#8211; si radica anche nell\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., che impegna la Repubblica a proteggere \u0026#171;l\u0026#8217;infanzia e la giovent\u0026#249;, favorendo gli istituti necessari a tale scopo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; dubbio, infatti, che la riforma della disciplina della parentela e dei suoi effetti sul piano personale, prima ancora che patrimoniale, siano focalizzati proprio sulla protezione del minore e sull\u0026#8217;esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare, fermo poi restando che lo stato di figlio perdura per l\u0026#8217;intera esistenza del soggetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rete dei legami parentali incarna, dunque, uno dei possibili istituti che la Repubblica \u0026#232; chiamata a favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell\u0026#8217;obiettivo costituzionale, l\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Chiariti i tratti della disciplina che opera quale tertium comparationis e la ratio della normativa sui legami parentali, con il suo ispirarsi a principi costituzionali, occorre ora verificare se la condizione giuridica del minore adottato in casi particolari possa essere equiparata allo status di figlio minore e se sussistano o meno ragioni che giustifichino il mancato instaurarsi di rapporti civili \u0026#171;tra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante\u0026#187;, s\u0026#236; da escludere la irragionevolezza della disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Innanzitutto, l\u0026#8217;adozione in casi particolari riguarda i minori e si fonda sull\u0026#8217;accertamento giudiziale che essa realizza il \u0026#171;preminente interesse del minore\u0026#187; (art. 57, comma 1, della legge n. 184 del 1983), obiettivo primario e principio ispiratore di tale istituto, come costantemente ribadito anche da questa Corte (sentenze n. 33 e 32 del 2021; n. 221 del 2019; n. 272 del 2017; n. 183 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto agli effetti che l\u0026#8217;adozione in casi particolari genera, numerosi indici legislativi depongono nel senso del riconoscimento dello stato di figlio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa condizione di figlio adottivo presenta, innanzitutto, i caratteri della tendenziale stabilit\u0026#224; e permanenza, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;indisponibilit\u0026#224;, come \u0026#232; tipico di uno status.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore, inoltre, si avvale di un lessico inequivoco nell\u0026#8217;identificare il rapporto fra genitore e figlio; utilizza cio\u0026#232; un linguaggio ben diverso da quello che adopera per altri istituti anch\u0026#8217;essi finalizzati a proteggere il minore, quali la nomina del tutore o l\u0026#8217;affidamento temporaneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;adottante, ai sensi dell\u0026#8217;art. 48, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, assume la \u0026#171;responsabilit\u0026#224; genitoriale\u0026#187; e ha \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo di mantenere l\u0026#8217;adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall\u0026#8217;art. 147 del codice civile\u0026#187;, vale a dire la norma che contempla i \u0026#171;doveri verso i figli\u0026#187;. Si applicano, inoltre, gli artt. 330 e seguenti cod. civ. (art. 51, comma 4, e 52, comma 4, della legge n. 184 del 1983).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, si sommano la responsabilit\u0026#224; genitoriale e i doveri verso i figli agli altri molteplici effetti dell\u0026#8217;adozione di matrice codicistica: l\u0026#8217;adottante trasmette il suo cognome all\u0026#8217;adottato, che diviene suo erede non solo legittimo, ma legittimario; se il figlio adottivo non pu\u0026#242; o non vuole ereditare dall\u0026#8217;adottante, opera la rappresentazione a beneficio dei suoi discendenti; l\u0026#8217;adozione determina l\u0026#8217;automatica revoca del testamento dell\u0026#8217;adottante; sorgono fra adottato e adottante reciproci obblighi alimentari; il figlio adottivo \u0026#232; ricompreso nell\u0026#8217;\u0026#171;ambito della famiglia\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 1023 cod. civ.; i vincoli parentali rilevano ai fini dei divieti matrimoniali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ancora, se \u0026#232; vero che lo status \u0026#232; appartenenza a una comunit\u0026#224;, non pu\u0026#242; tacersi che il legislatore, ancor prima che la novella di riforma dell\u0026#8217;art. 74 cod. civ. alludesse al possibile sorgere di rapporti familiari, ha palesato, con l\u0026#8217;art. 57, comma 2, della legge n. 184 del 1983, che l\u0026#8217;adozione di un minore non pu\u0026#242; prescindere dal suo inserimento in un contesto familiare. Nel decidere sull\u0026#8217;adozione in casi particolari, il giudice deve verificare non soltanto \u0026#171;l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; affettiva e la capacit\u0026#224; di educare e istruire il minore\u0026#187; dell\u0026#8217;adottante, ma anche valutare \u0026#171;l\u0026#8217;ambiente familiare degli adottanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Il quadro normativo richiamato palesa, dunque, che il minore adottato ha lo status di figlio e nondimeno si vede privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza proprio a quell\u0026#8217;ambiente familiare, che il giudice \u0026#232; chiamato, per legge (art. 57, comma 2, della legge n. 184 del 1983), a valutare, al fine di deliberare in merito all\u0026#8217;adozione. Ne consegue che, a dispetto della unificazione dello status di figlio, al solo minore adottato in casi particolari vengono negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIrragionevolmente un profilo cos\u0026#236; rilevante per la crescita e per la stabilit\u0026#224; di un bambino viene regolato con la disciplina di un istituto, qual \u0026#232; l\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata priva, in tal modo, il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a parit\u0026#224; di condizioni, perch\u0026#233; tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli pi\u0026#249; vicini, con i fratelli e con i nonni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, la disciplina censurata lede il minore nell\u0026#8217;identit\u0026#224; che gli deriva dall\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dall\u0026#8217;appartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; La connotazione discriminatoria della norma censurata non pu\u0026#242;, d\u0026#8217;altro canto, reputarsi superata adducendo, quale ragione giustificativa della diversit\u0026#224; di trattamento del minore adottato in casi particolari, la circostanza che tale adozione non recide i legami con la famiglia d\u0026#8217;origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, l\u0026#8217;aggiunta dei legami familiari accomunati dallo stipite, da cui deriva il genitore adottivo, a quelli accomunati dallo stipite, da cui discende il genitore biologico, non \u0026#232; che la naturale conseguenza di un tipo di adozione che pu\u0026#242; pronunciarsi anche in presenza dei genitori biologici e che vede, dunque, il genitore adottivo, che esercita la responsabilit\u0026#224; genitoriale, affiancarsi a quello biologico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome sottolinea la pi\u0026#249; recente giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, \u0026#171;l\u0026#8217;adozione in casi particolari ex art. 44 l. adoz. crea un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origine\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 novembre 2021, n. 35840; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 maggio 2020, n. 8847).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, allora, ritenersi che, se l\u0026#8217;unicit\u0026#224; dello status di figlio si spiega dove serve a evitare il contrasto fra due diverse verit\u0026#224; (art. 253 cod. civ.), viceversa, quando \u0026#232; lo stesso legislatore ad affiancare al genitore biologico il genitore adottivo e a sovrapporre due vincoli di filiazione, l\u0026#8217;unicit\u0026#224; della famiglia si tramuta in un dogma, che tradisce il retaggio di una logica di appartenenza in via esclusiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233; l\u0026#8217;idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si \u0026#232; riverberato sullo status filiationis. Il figlio nato fuori dal matrimonio ha, infatti, a ben vedere, due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, poi, ulteriormente precisare che la disciplina censurata non trova alcuna giustificazione nell\u0026#8217;assunto di evitare una distonia nell\u0026#8217;avere una famiglia adottiva, oltre a quella d\u0026#8217;origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale motivazione \u0026#232;, invero, contraddetta dall\u0026#8217;esigenza di proteggere l\u0026#8217;identit\u0026#224; del minore, che \u0026#232; quella di un bambino che vive in un nuovo nucleo familiare, anche se talora continua ad avere dei rapporti con i parenti d\u0026#8217;origine o con lo stesso genitore biologico. L\u0026#8217;identit\u0026#224; stessa del bambino \u0026#232; connotata da questa doppia appartenenza, e disconoscere i legami che scaturiscono dal vincolo adottivo, quasi fossero compensati dai rapporti familiari di sangue, equivale a disconoscere tale identit\u0026#224; e, dunque, non \u0026#232; conforme ai principi costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, proprio l\u0026#8217;esigenza di rispettare l\u0026#8217;identit\u0026#224; del minore spiega la necessit\u0026#224; di riconoscere i nuovi legami familiari, anche nel caso in cui il bambino orfano venga adottato dai suoi stessi parenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;adozione gi\u0026#224; oggi incide giuridicamente sul rapporto dell\u0026#8217;adottante con il minore, sicch\u0026#233; nel caso in cui, ad esempio, la zia adotta il nipote, al suo precedente ruolo si sovrappone quello di madre adottiva, con tutti gli effetti giuridici che ne conseguono. Non si comprende, allora, perch\u0026#233; questo non debba coinvolgere anche gli altri componenti del nucleo familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa, soprattutto, se si ripercorre la casistica che d\u0026#224; accesso all\u0026#8217;adozione in casi particolari ci si avvede che si tratta di situazioni che richiedono di potenziare le tutele e non certo di ridurle. Vengono in considerazione minori orfani o orfani con disabilit\u0026#224;, che sono adottati da terzi quando non vi sia la disponibilit\u0026#224; dei parenti (art. 44, comma 1, lettere a e c); minori abbandonati (e dunque senza una famiglia che si prenda cura di loro), ma non adottabili (art. 44, comma 1, lettere d); minori semi-abbandonati, con genitori e famiglie inidonei ad occuparsi adeguatamente di loro (art. 44, comma 1, lettera d); minori che vivono in un nuovo nucleo familiare (art. 44, comma 1, lettera b); minori che hanno un solo genitore (art. 44, comma 1, lettera d).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, in sostanza, di bambini o ragazzi per i quali la nuova rete di rapporti familiari non \u0026#232; certo un privilegio, quanto piuttosto costituisce, oltre che un consolidamento della tutela rispetto a situazioni peculiari e delicate, il doveroso riconoscimento giuridico di relazioni, che hanno una notevole incidenza sulla crescita e sulla formazione di tali minori e che non possono essere negate, se non a costo di incidere sulla loro identit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Evidenziate le ragioni del contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., la norma censurata palesa una violazione anche dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte EDU, oltre ad aver interpretato in senso ampio il concetto di vita familiare, di cui all\u0026#8217;art. 8 CEDU, includendovi le relazioni adottive che devono creare vincoli non diversi da quelli biologici (Corte EDU, sentenza, 28 novembre 2011, Negrepontis-Giannisis contro Grecia; sentenza 15 dicembre 2004, Plau e Puncernau contro Andorra; sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio), ha anche precisato \u0026#8211; in una risalente e storica sentenza relativa a una disciplina, che consentiva alla madre non coniugata di creare un legame con la figlia \u0026#8220;illegittima\u0026#8221; solo tramite l\u0026#8217;adozione semplice \u0026#8211; che simile istituto determinava una violazione dell\u0026#8217;obbligo positivo a garantire la vita familiare. Tale adozione era, infatti, inidonea a far sorgere legami parentali, che \u0026#8211; secondo la Corte EDU \u0026#8211; rappresentano \u0026#171;una parte considerevole della vita familiare\u0026#187; (Corte EDU sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio, paragrafo 45, secondo cui \u0026#171;[i]n the Court\u0026#8217;s opinion, \u0026#8220;family life\u0026#8221; within the meaning of Article 8 includes the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life. \u0026#8220;Respect\u0026#8221; for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, la Corte EDU ha messo in luce come la filiazione riguardi un profilo basilare dell\u0026#8217;identit\u0026#224; stessa del minore, il che attrae tale concetto nella nozione di vita privata e familiare (Corte EDU, sentenza 26 settembre 2014, Mennesson contro Francia, paragrafi 96-101; sentenza 26 settembre 2014, Labassee contro Francia, paragrafi 75-80).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi recente, poi, la Corte EDU \u0026#232; intervenuta con specifico riferimento alla posizione dei minori nati a seguito del ricorso alla tecnica della surrogazione di maternit\u0026#224; \u0026#8211; la fattispecie oggetto del giudizio a quo \u0026#8211; e ha fornito, a riguardo, una duplice indicazione ermeneutica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, ha escluso che dall\u0026#8217;art. 8 CEDU si possa inferire un diritto al riconoscimento dei rapporti di filiazione conseguiti all\u0026#8217;estero, facendo ricorso alla surrogazione di maternit\u0026#224;, e ha dato atto di un ampio margine di apprezzamento spettante agli Stati membri in merito alla possibilit\u0026#224; di riconoscere tali rapporti di filiazione (Corte EDU, sentenza 18 agosto 2021, Vald\u0026#236;s Fj\u0026#246;lnisd\u0026#243;ttir e altri contro Islanda, paragrafi 66-70 e 75; sentenza 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli contro Italia, paragrafi 197-199; sentenza Mennesson, paragrafo 74; sentenza Labassee, paragrafo 58).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, ove emerga l\u0026#8217;esigenza di tutelare l\u0026#8217;interesse del minore a preservare un legame che de facto si sia venuto a consolidare con il genitore d\u0026#8217;intenzione, la Corte EDU ha sottolineato che, in tal caso, debba essere riconosciuto un rapporto di filiazione anche a tutela della stessa identit\u0026#224; del minore (Corte EDU, sentenza Mennesson, paragrafi 80, 87 e seguenti; sentenza Labassee, paragrafi 75-80; nonch\u0026#233;, sulle circostanze che fanno emergere l\u0026#8217;interesse del minore da preservare, si veda anche sentenza Paradiso e Campanelli, paragrafo 148).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tale interesse, la Corte EDU ha poi precisato che gli Stati membri, pur restando liberi di individuare l\u0026#8217;istituto pi\u0026#249; consono a garantire la tutela del minore, nel bilanciamento con le varie esigenze implicate, incontrano nondimeno un limite al loro margine di apprezzamento nella \u0026#171;condizione che le modalit\u0026#224; previste dal diritto interno garantiscano l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; e la celerit\u0026#224; della sua messa in opera, conformemente all\u0026#8217;interesse superiore del bambino\u0026#187; (sentenza di questa Corte n. 33 del 2021, che richiama il paragrafo 51, della sentenza della Corte EDU, 16 luglio 2020, D. contro Francia; in senso conforme si vedano anche la decisione 12 dicembre 2019, C. ed E. contro Francia, paragrafo 42, nonch\u0026#233; Corte EDU, grande camera, parere consultivo 9 aprile 2019, paragrafo 54, reso ai sensi del Protocollo n. 16, non ratificato dall\u0026#8217;Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, poich\u0026#233; il riconoscimento al minore di legami familiari con i parenti del genitore, in conseguenza dell\u0026#8217;acquisizione dello stato di figlio, riveste \u0026#8211; come si \u0026#232; sopra evidenziato (Corte EDU, sentenza Marckx, paragrafo 45) \u0026#8211; un significato pregnante e rilevante nella nozione di \u0026#8220;vita familiare\u0026#8221; e va a comporre la stessa identit\u0026#224; del bambino (sentenza Mennesson, paragrafi 96-101; sentenza Labassee, paragrafi 75-80), si deve ritenere che la norma censurata, ponendosi in contrasto con l\u0026#8217;art. 8 CEDU, violi gli obblighi internazionali di cui all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale rimuove, dunque, un ostacolo all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela offerta dall\u0026#8217;adozione in casi particolari (Corte EDU, sentenza D. contro Francia, paragrafo 51; decisione C. ed E. contro Francia, paragrafo 42; nonch\u0026#233; il parere del 9 aprile 2019, paragrafo 54) e consente a tale istituto, la cui disciplina tiene in equilibrio molteplici istanze implicate nella complessa vicenda, di garantire una piena protezione all\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; In conclusione, l\u0026#8217;art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude, attraverso il rinvio all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, cod. civ., l\u0026#8217;instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell\u0026#8217;adottante, v\u0026#236;ola gli artt. 3, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rimozione della disposizione censurata nel suo rinvio all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, cod. civ non richiede coordinamenti sistematici, poich\u0026#233;, con riferimento alle relazioni parentali, \u0026#232; l\u0026#8217;art. 74 cod. civ., come novellato nel 2012, che svolge tale precipua funzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa declaratoria di parziale illegittimit\u0026#224; costituzionale non fa che rimuovere l\u0026#8217;ostacolo legislativo che impediva di riferire il richiamo al figlio adottivo, di cui all\u0026#8217;art. 74 cod. civ., al minore adottato in casi particolari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale esito consente, pertanto, l\u0026#8217;espansione dei legami parentali tra il figlio adottivo e i familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite, mantenendo \u0026#8211; grazie alla definizione adamantina dell\u0026#8217;art. 74 cod. civ. \u0026#8211; la distinzione fra i parenti della linea adottiva e quelli della linea biologica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa chiarezza del meccanismo disegnato dall\u0026#8217;art. 74 cod. civ. permette, di riflesso, di applicare, in maniera del tutto lineare, le conseguenze e gli effetti giuridici che nel sistema normativo discendono dalla sussistenza dei legami familiari, sicch\u0026#233; potranno applicarsi al figlio adottivo tutte le norme che hanno quale presupposto l\u0026#8217;esistenza di rapporti civili fra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l\u0026#8217;adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220328113254.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 79 del 2022 EN.pdf","oggetto":"Adozione e affidamento - Adozione di minori in casi particolari [nella specie: adozione in caso di impossibilit\u0026#224; giuridica di affidamento preadottivo riguardante un minore avente interesse al rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l\u0027altra figura genitoriale sociale, parte di un\u0027unione civile] - Adozione cosiddetta non legittimata - Legame parentale tra adottato e parenti dell\u0027adottante - Previsione che l\u0027adozione non induce alcun rapporto civile tra l\u0027adottato e i parenti dell\u0027adottante.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44631","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale – Rilevanza della questione – Questioni relative alla competenza o alla giurisdizione del rimettente – Necessità di motivazione esplicita, o non espressa, a seconda che il difetto sia più o meno evidente. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer determinare l\u0027inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale il difetto di competenza del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, così come quello di giurisdizione, deve essere macroscopico e, quindi, rilevabile \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 68/2021 - mass. 43804; S. 267/2020 - mass. 43081; S. 99/2020 - mass. 42517; S. 136/2008 - mass. 32396; S. 179/1999; O. 144/2011 - mass. 35603; O. 134/2000 - mass. 25284\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eQualora sussista l\u0027evidenza del vizio difetto di competenza o di giurisdizione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, o nel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e siano state sollevate specifiche eccezioni a riguardo, è richiesta al rimettente una motivazione esplicita, rispetto alla quale il giudizio della Corte costituzionale si ferma alla valutazione del suo carattere non implausibile, ancorché opinabile. Qualora, invece, difetti l\u0027evidenza \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e del vizio, l\u0027ammissibilità della questione non è inficiata dalla mancanza di una motivazione espressa, là dove possa inferirsi che il giudice abbia non implausibilmente ritenuto implicita la sussistenza della sua competenza o giurisdizione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 65/2021 - mass. 43779; S. 267/2020 - mass. 43083; S. 24/2020 - mass. 42453; S. 189/2018 - mass. 40297; S. 269/2016 - mass. 39347\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44632","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44632","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto alla genitorialità - Limiti - Esclusione della c.d. maternità surrogata, a tutela della dignità della donna - Necessità, in ogni caso, di tutelare la relazione affettiva tra il minore e il partner del genitore biologico, per mezzo dell\u0027adozione in casi particolari. (Classif. 081001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eVa escluso che il desiderio di genitorialità, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati, possa legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell\u0027\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e e del \u003cem\u003equando\u003c/em\u003e, ma anche del \u003cem\u003equomodo\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 221/2019 - mass. 41563\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa surrogazione di maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando un\u0027inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 33/2021 - mass. 43636; S. 272/2017 - mass. 41150\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLo sforzo di arginare la pratica della maternità surrogata - che richiede impegni anche a livello internazionale - non consente di ignorare la realtà di minori che vivono di fatto in una relazione affettiva con il partner del genitore biologico. Pertanto, l\u0027adozione in casi particolari, lungi dal dare rilevanza al solo consenso e dall\u0027assecondare attraverso automatismi il mero desiderio di genitorialità, dimostra una precipua vocazione a tutelare l\u0027interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate. Essa presuppone, infatti, un giudizio sul miglior interesse del minore e un accertamento sull\u0027idoneità dell\u0027adottante, fermo restando che non può una valutazione negativa sull\u0027idoneità all\u0027assunzione della responsabilità genitoriale fondarsi sul mero orientamento sessuale del richiedente l\u0027adozione e del suo partner. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 32/2021 - mass. 43583; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 272/2017 - mass. 41151\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44633","numero_massima_precedente":"44631","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44633","titoletto":"Minori - In genere - Necessità della tutela del loro primario interesse - Fondamento rinvenibile, oltre che nell\u0027ordinamento interno, anche sul piano convenzionale internazionale. (Classif. 155001).","testo":"Il primario interesse del minore è principio riconducibile agli artt. 2, 30 e 31 Cost., e viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (quali la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini del 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione del 1968); nonché da fonti europee (artt. 24, comma 2, CDFUE, e 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte GUE e dalla Corte EDU. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 102/2020 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e43100; S. 272/2017 - mass. 41151; S. 76/2017 - mass. 39544; S. 17/2017 - mass. 39537; S. 205/2015 - mass. 38568; S. 239/2014 - mass. 38138; S.11/1981 - mass. 10022\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44634","numero_massima_precedente":"44632","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44634","titoletto":"Adozione e affidamento - In genere - Adozione di minori in casi particolari - Istituto a tutela di un interesse primario tutelato sul piano costituzionale, convenzionale e internazionale - Conseguente modifica della concezione dello status di figlio - Necessità, in omaggio ai principi di eguaglianza e di parità di trattamento tra tutti i figli, nati all\u0027interno o fuori dal matrimonio e adottivi, di riconoscere i rapporti civili del minore con i parenti dell\u0027adottante (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della normativa che esclude tale riconoscimento). (Classif. 006001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa rete dei legami parentali incarna uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata a favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell\u0027obiettivo costituzionale, l\u0027interesse del minore.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027adozione in casi particolari di cui all\u0027art. 44 della legge n. 184 del 1983 - visto il combinarsi delle due finalità sottese all\u0027istituto: quella vòlta a tutelare l\u0027interesse del minore a preservare rapporti già instaurati e quella diretta a risolvere situazioni di giuridica impossibilità ad accedere all\u0027adozione piena - si fonda sull\u0027accertamento giudiziale che essa realizzi il preminente interesse del minore; essa consente un\u0027adozione aperta o mite, perché offre al minore la possibilità di rimanere nell\u0027ambito della nuova famiglia che l\u0027ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui, senza recidere i legami con la famiglia d\u0027origine, e pertanto senza forzare il ricorso all\u0027adozione piena. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583; n. 221/2019 - mass. 41563; n. 272/2017 - mass. 41151; S. 383/1999 - mass. 24916; n. 183/1994 - mass. 20695\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa spinta del principio di eguaglianza, alla luce dell\u0027evoluzione della coscienza sociale, ha inciso sulla concezione stessa dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di figlio, che in sé attrae l\u0027appartenenza a una comunità familiare, secondo una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull\u0027esigenza di perseguire il miglior interesse del minore. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 17/2017 - mass. 39539\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSe è vero che lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e è appartenenza a una comunità, l\u0027adozione di un minore non può prescindere dal suo inserimento in un contesto familiare. Nel decidere sull\u0027adozione in casi particolari, il giudice deve verificare non soltanto l\u0027idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore dell\u0027adottante, ma anche valutare l\u0027ambiente familiare degli adottanti.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l\u0027art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, mediante rinvio all\u0027art. 300, secondo comma, cod. civ., prevede che l\u0027adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l\u0027adottato e i parenti dell\u0027adottante. La disposizione censurata dal Tribunale ordinario per i minorenni dell\u0027Emilia Romagna, sede di Bologna, mostra come l\u0027adozione in casi particolari, se offre una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, non appare ancora del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali. Il diniego di relazioni familiari tra l\u0027adottato e i parenti dell\u0027adottante determina infatti un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all\u0027unicità dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di figlio e alla condizione giuridica del minore, avendo riguardo alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della normativa che associa a tale \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e il sorgere dei rapporti parentali. Ne consegue che al solo minore adottato in casi particolari vengono irragionevolmente negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, privandolo della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni. Al contempo, la disciplina censurata - in contrasto anche con l\u0027art. 8 CEDU e gli obblighi internazionali di cui all\u0027art. 117, primo comma, Cost. - lede il minore nell\u0027identità che gli deriva dall\u0027inserimento nell\u0027ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dall\u0027appartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identità, a partire da quelle più vicini, con i fratelli e con i nonni. La connotazione discriminatoria della norma censurata non può, d\u0027altro canto, reputarsi superata adducendo la circostanza che tale adozione non recide i legami con la famiglia d\u0027origine. In realtà, l\u0027aggiunta dei legami familiari dello stipite da cui discende ciascuno dei suoi genitori - sia quello adottivo che il genitore biologico - non è che la naturale conseguenza di un tipo di adozione che può pronunciarsi anche in presenza dei genitori biologici e che vede, dunque, il genitore adottivo, che esercita la responsabilità genitoriale, affiancarsi a quello biologico).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44633","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero":"184","articolo":"55","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art55"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41667","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 79 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2926","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42208","autore":"Astone F.","titolo":"«Adozione in casi particolari» e «adozione»: un\u0027assimilazione necessaria- mente parziale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42885","autore":"Auletta T.","titolo":"Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello \u0027status\u0027","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista di diritto civile","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.130 - A.110","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42066","autore":"Bianca M.","titolo":"Il travagliato percorso della tutela del bambino nato da maternità surrogata. Brevi note a margine dell\u0027ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite n. 1842 del 2022","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44104","autore":"Bianca M.","titolo":"a Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull’evoluzione dei modelli di adozione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.rivistafamilia.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41341","autore":"Bugetti M.N.","titolo":"Lo status di figlio di coppia omosessuale a dieci anni dall\u0027introduzione dello stato unico di filiazione. 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Dove va la Cassazione? E che farà la Corte Costituzionale? Commento a Cass., SS.UU., 30 dicembre 2022, n. 38162 e a Cass. 5 gennaio 2023, n.230","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44075","autore":"Errigo M.C.","titolo":"Il preminente interesse del minore e la definizione dei rapporti familiari. 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Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.questionegiustizia.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42085_2022_79.pdf","nome_file_fisico":"79_2022+1_Ferrando.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42945","autore":"Ferrando G.","titolo":"Lo stato del bambino che nasce da maternità surrogata all\u0027estero. 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La maternità solitaria e la libertà di coscienza nel procreare tra autodeterminazione della donazione e revoca del consenso dell\u0027uomo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni di diritto e politica ecclesiastica","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"749","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43625","autore":"Gelli R.","titolo":"L’adozione del partner omosessuale tra divieto di maternità surrogata e interesse del minore","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45367","autore":"Ghezzi M.","titolo":"Riflessioni a margine della maternità surrogata, una pratica che “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45367_2022_79.pdf","nome_file_fisico":"221-2019+altre_Ghezzi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"43439","autore":"Giandoriggio M.","titolo":"Ancora sulla trascrizione dell’atto di nascita estero: il diniego delle Sezioni Unite alla maternità surrogata","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46109","autore":"Gimigliano D.","titolo":"Nuove forme di genitorialità, maternità surrogata e tutela del minore","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistafamilia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45397","autore":"Giorgini Pignatiello G.","titolo":"Comparare per differenza: lo statuto giuridico della gestazione per altri in Italia e negli ordinamenti di common law","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45396_2022_79.pdf","nome_file_fisico":"33-2021+79-2022_Giorgini-Pignatiello.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44262","autore":"La Manna R.","titolo":"Maternità surrogata: tra inerzia legislativa e incertezze giurisprudenziali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistafamilia.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"235","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42507","autore":"Lamarque E.","titolo":"Pesare le parole. 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Le ragioni di un divieto che non confligge con la tutela del nato dalla pratica illecita","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto di Famiglia e delle Persone","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42022","autore":"Morace Pinelli A.","titolo":"Le persistenti ragioni del divieto di maternità surrogata e il problema della tutela di colui che nasce dalla pratica illecita. 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- davanti alla Corte costituzionale: dubbi di inammissibilità","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.questionegiustizia.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40973_2022_79.pdf","nome_file_fisico":"79_2022+altre_Schuster.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43622","autore":"Sesta M.","titolo":"La maternità surrogata nel dialogo tra Corti e Dottrina","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42911","autore":"Sesta M.","titolo":"La maternità surrogata: il perfetto equilibrio delle Sezioni unite","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista di diritto civile","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.130 - A.110","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42504","autore":"Spadafora A.","titolo":"Irriducibilità del totalitarismo “minoricentrico”?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44110","autore":"Vizzoni L.","titolo":"Adozione legittimante con mantenimento dei legami con la famiglia di origine del minore: la parola alla Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.rivistafamilia.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44122","autore":"Vizzoni L.","titolo":"Richiesta di adozione del genitore intenzionale e \"pentimento\" del genitore biologico all\u0027indomani delle sezioni unite della cassazione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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