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Antonio LA PERGOLA;                                    \r\n Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giuseppe FERRARI, dott.          \r\n    Francesco  SAJA,  prof.  Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott.    \r\n    Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,    \r\n    prof.  Renato  DELL\u0027ANDRO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo    \r\n    SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio  BALDASSARRE,    \r\n    prof. Vincenzo CAIANIELLO;                                            \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei  giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15    \r\n del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell\u0027imposta comunale    \r\n sull\u0027incremento di valore degli immobili), promossi con due ordinanze    \r\n emesse il 12 dicembre 1983 dalla Commissione  Tributaria  di  secondo    \r\n grado  di  Roma  nei  ricorsi  proposti  dall\u0027Ufficio del Registro di    \r\n Velletri c/ l\u0027Istituto dei Ciechi di S. Alessio, iscritte ai nn.  989    \r\n e  990  del  registro  ordinanze  1984  e  pubblicate  nella Gazzetta    \r\n Ufficiale della Repubblica n. 13- bis dell\u0027anno 1985;                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei    \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  26 marzo 1987 il Giudice    \r\n relatore Giuseppe Ferrari;                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.  -  Con  due  identiche  ordinanze  emesse  in due procedimenti    \r\n vertenti  tra  le  stesse  parti,  in  data  12  dicembre  1983,   la    \r\n Commissione  tributaria  di  secondo  grado  di Roma ha sollevato, su    \r\n eccezione di parte, questione di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  degli    \r\n artt.  3,  6,  14  e  15  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 643, in    \r\n riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Adito  in  entrambi  i  procedimenti  dall\u0027Ufficio del registro di    \r\n Velletri che aveva interposto  appello  avverso  la  decisione  della    \r\n locale  Commissione  tributaria di primo grado con la quale era stato    \r\n parzialmente accolto il ricorso proposto dall\u0027opera pia \"Istituto dei    \r\n ciechi  di  S.Alessio\"  contro  l\u0027avviso di accertamento di valore di    \r\n taluni immobili che erano stati oggetto di  dichiarazione  INVIM  per    \r\n decorso  decennio,  il  giudice  a quo dubita che per gli enti il cui    \r\n solo fine sia l\u0027assistenza e la beneficenza  la  redditivit\u0026#224;  di  un    \r\n bene  possa  essere considerata fonte di ricchezza e, dunque, sintomo    \r\n di capacit\u0026#224; contributiva, posto che tali  enti  destinano  tutto  il    \r\n loro  patrimonio  (incluso  il  ricavato  dall\u0027eventuale  vendita  di    \r\n immobili) al raggiungimento dei fini istituzionali. Fini che, per  la    \r\n loro  diversit\u0026#224;  rispetto  a  quelli  perseguiti  dagli  altri  enti    \r\n assoggettati alla  stessa  imposta,  varrebbero  a  rendere  altres\u0026#236;    \r\n evidente  l\u0027illegittimit\u0026#224;  costituzionale delle norme denunciate per    \r\n l\u0027uniforme trattamento che esse riservano a situazioni  profondamente    \r\n diverse.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2.  -  L\u0027Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del    \r\n Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto  che  la  questione    \r\n sia  dichiarata,  in  via  principale,  innammissibile per difetto di    \r\n rilevanza e, in linea subordinata, infondata.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Il   difetto   di   rilevanza  viene  prospettato  in  riferimento    \r\n all\u0027intervenuta  formazione  di  un  giudicato  interno   in   ordine    \r\n all\u0027assoggettabilit\u0026#224;  degli  immobili dell\u0027ente alla INVIM decennale    \r\n giacch\u0026#233; la  decisione  di  primo  grado,  che  riducendo  il  valore    \r\n accertato  tale  implicita statuizione conteneva, non sembrava essere    \r\n stata oggetto d\u0027appello sul punto; ed  alla  conseguente  ininfluenza    \r\n dell\u0027emananda decisione della Corte costituzionale.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Nel  merito - si osserva sostanzialmente in atto d\u0027intervento - \u0026#232;    \r\n estremamente discutibile che i redditi  in  genere,  e  quelli  degli    \r\n immobili in particolare, non debbano essere assoggettati a tassazione    \r\n quando siano di pertinenza di un ente non avente fini di lucro. Ed \u0026#232;    \r\n comunque  certo  che  non  esiste  un principio generale di esenzione    \r\n dalla imposizione tributaria per gli enti che si propongono  fini  di    \r\n pubblico  interesse,  come  il trattamento fiscale dello Stato vale a    \r\n dimostrare.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Si   nega   comunque   che  il  legislatore  abbia  trascurato  la    \r\n particolare natura di alcuni enti morali  e  dell\u0027attivit\u0026#224;  da  essi    \r\n svolta,  stanti  le  particolari  previsioni  di  cui all\u0027art. 25 del    \r\n d.P.R. n. 643 del 1972, del tutto trascurate dal giudice  a  quo,  il    \r\n quale - conclude l\u0027Avvocatura - nessuna particolare argomentazione ha    \r\n svolto in ordine agli artt. 6, 14 e 15, la  cui  legittimit\u0026#224;  (salvo    \r\n che  per  l\u0027art. 14, gi\u0026#224; dichiarato incostituzionale con sentenza n.    \r\n 126  del  1979)  non  pu\u0026#242;  non  essere  conseguente  a   quella   da    \r\n riconoscersi all\u0027art. 3.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1. - Il giudice a quo dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale del    \r\n combinato disposto degli artt. 3, 6, 14 e 15 del  d.P.R.  26  ottobre    \r\n 1972,  n.  643:  tali  norme riguardano, rispettivamente, l\u0027ambito di    \r\n applicazione  dell\u0027INVIM  per  decorso  del  decennio,   nonch\u0026#233;   la    \r\n definizione  dell\u0027imponibile  e  delle  aliquote;  l\u0027art. 14 \u0026#232; stato    \r\n abrogato dall\u0027articolo 1 del d.-l. 12 novembre 1979, n. 571.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Il  ragionamento  seguito nell\u0027ordinanza di rimessione muove dalla    \r\n premessa che l\u0027imposizione  tributaria  de  qua  si  basa  su  di  un    \r\n criterio  di redditivit\u0026#224; dell\u0027immobile, ma agli enti di assistenza e    \r\n beneficenza, si osserva subito dopo, sarebbe del  tutto  estraneo  il    \r\n concetto  di  reddito,  poich\u0026#233; tali persone giuridiche perseguono un    \r\n interesse pubblico e non  gi\u0026#224;  un  fine  di  lucro,  cos\u0026#236;  che  gli    \r\n incrementi  di  valore  degli  immobili  in argomento, entrando a far    \r\n parte del patrimonio degli enti, resterebbero vincolati alla medesima    \r\n destinazione   di   quest\u0027ultimo.   Da   tale   asserita  circostanza    \r\n deriverebbe un primo profilo di illegittimit\u0026#224;  costituzionale  delle    \r\n norme   oggetto  della  censura:  l\u0027applicazione  dell\u0027INVIM  a  tali    \r\n immobili trasformerebbe la medesima  in  imposta  patrimoniale  cos\u0026#236;    \r\n concretando un contrasto con l\u0027art. 53 Cost.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Resterebbe  altres\u0026#236;  vulnerato  il  principio  di eguaglianza per    \r\n essere assoggettati alla stessa normativa enti  fra  loro  del  tutto    \r\n diversi.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    L\u0027Avvocatura   dello   Stato   ha  richiesto  la  declaratoria  di    \r\n inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza, in quanto sulla  questione    \r\n dell\u0027assoggettabilit\u0026#224;   al   tributo  degli  immobili  avrebbe  gi\u0026#224;    \r\n statuito, con efficacia di giudicato, il giudice di primo grado.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Nel   merito,   l\u0027Avvocatura,   onde   sostenere   la  tesi  della    \r\n infondatezza, rileva come anche lo Stato sia soggetto  ad  imposta  e    \r\n richiama l\u0027art. 25 del d.P.R. in oggetto, ove vengono previste talune    \r\n esenzioni e riduzioni di imposta in ragione della  qualit\u0026#224;  di  ente    \r\n morale del proprietario.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.  - Va anzitutto escluso che si sia formato il giudicato interno    \r\n in punto di  assoggettabilit\u0026#224;  all\u0027INVIM  dell\u0027ente  morale  che  ha    \r\n appellato  dinanzi  al  giudice  a  quo  la decisione di primo grado,    \r\n chiedendo  in  via  preliminare  che  fosse  sollevata  la   presente    \r\n questione. Si tratta infatti del presupposto stesso di applicabilit\u0026#224;    \r\n della imposta (che la  parte  intende  veder  ridotta  attraverso  la    \r\n diminuzione  di  un  parametro di calcolo), del quale ben pu\u0026#242; essere    \r\n prospettata l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale in  sede  di  gravame,  a    \r\n maggior ragione in quanto l\u0027ente ha proposto controricorso in appello    \r\n ed anche appello incidentale.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3. - Nel merito la questione \u0026#232; infondata.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Tra  i  presupposti  applicativi  dell\u0027INVIM decennale non rientra    \r\n invero la destinazione a fini di lucro del reddito  ricavabile  dagli    \r\n immobili  appartenenti agli enti assoggettati all\u0027imposta, s\u0026#236; che il    \r\n fine di pubblico interesse che essi si  propongono  non  pu\u0026#242;  essere    \r\n efficacemente   invocato  in  senso  esonerativo  dalla  imposizione.    \r\n Quest\u0027ultima  \u0026#232;,  appunto,  collegata  all\u0027incremento   dei   valori    \r\n immobiliari,  \"che  di per s\u0026#233; costituisce sicuro indice di capacit\u0026#224;    \r\n contributiva\" (sentenza n. 126  del  1979),  idonea,  come  tale,  ad    \r\n esprimere  l\u0027esistenza  di un reddito, a prescindere dal fatto che il    \r\n cespite produttivo di ricchezza sia o meno strumentalmente  collegato    \r\n con  i  fini  dell\u0027ente.  \u0026#200;  se mai la destinazione dell\u0027immobile in    \r\n rapporto all\u0027esercizio delle attivit\u0026#224; istituzionali a determinare le    \r\n esenzioni  dall\u0027imposta di cui all\u0027art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.    \r\n 643, mentre la diversa ipotesi di riduzione  dell\u0027INVIM,  di  cui  al    \r\n capoverso  della norma citata, si realizza in virt\u0026#249; della scelta del    \r\n legislatore, volta a privilegiare discrezionalmente finalit\u0026#224; proprie    \r\n di taluni enti, e non gi\u0026#224; perch\u0026#233; il reddito espresso dagli immobili    \r\n di loro propriet\u0026#224;  venga  ad  \"incorporarsi\"  nel  patrimonio  degli    \r\n stessi, come apoditticamente affermato dal giudice a quo.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e   Sono   perci\u0026#242;   prive  di  fondamento  sia  la  tesi  prospettante    \r\n l\u0027inesistenza  di  capacit\u0026#224;  contributiva  in  capo   alle   persone    \r\n giuridiche  private aventi scopi assistenziali e benefici, sia quella    \r\n -  logicamente  conseguenziale  -   secondo   la   quale   la   norma    \r\n irragionevolmente   equiparerebbe,  ai  fini  applicativi  dell\u0027INVIM    \r\n decennale, situazioni  giuridiche  fra  loro  del  tutto  diverse  in    \r\n relazione alla ratio del presupposto impositivo.                         \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                           per questi motivi                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e   \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e  non  fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale,    \r\n sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53  Cost.  dalla  Commissione    \r\n tributaria  di  secondo grado di Roma con due identiche ordinanze del    \r\n 12 dicembre 1983, (r.o. 989 e 990/1984), degli artt. 3, 6,  14  e  15    \r\n del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  643  (\"Istituzione  dell\u0027imposta    \r\n comunale sull\u0027incremento di valore degli immobili\").                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della    \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e                        Il Presidente: LA PERGOLA                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e                         Il Relatore: FERRARI                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e    Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e                        Il cancelliere: MINELLI                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e                                                                          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"3654","titoletto":"SENT.  301/87.  TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL\u0027INCREMENTO DI  VALORE  DEGLI IMMOBILI - IMPOSTA DECENNALE - APPLICAZIONE  AI REDDITI  DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA  - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"La  destinazione  ai fini di lucro del reddito  ricavabile  dagli immobili  appartenenti  agli enti non e` presupposto  applicativo dell\u0027INVIM  decennale,  in  quanto   l\u0027imposizione  e`  collegata all\u0027incremento dei valori immobiliari, che di per se` costituisce sicuro indice di capacita` contributiva, onde Il fine di pubblico interesse   delle  persone  giuridiche   private   aventi   scopi assistenziali   e   benefici  non   puo`  invocarsi  come   causa esonerativa dell\u0027imposizione.  (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3  e 53 Cost.  - degli artt.  3,6, 14 e 15 del d.P.R.  26 ottobre 1973, n.  643, nella parte in cui assoggettano gli immobili degli enti di assistenza e beneficenza all\u0027INVIM decennale).  - cfr. Sent. n. 126/1979.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/10/1972","numero":"643","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;643~art3"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/10/1972","numero":"643","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;643~art6"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/10/1972","numero":"643","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;643~art14"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/10/1972","numero":"643","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;643~art15"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8928","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1988","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"1682","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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