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Antonio LA PERGOLA; \r\n Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giuseppe FERRARI, dott. \r\n Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. \r\n Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, \r\n prof. Renato DELL\u0027ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo \r\n SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, \r\n prof. Vincenzo CAIANIELLO; \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15 \r\n del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell\u0027imposta comunale \r\n sull\u0027incremento di valore degli immobili), promossi con due ordinanze \r\n emesse il 12 dicembre 1983 dalla Commissione Tributaria di secondo \r\n grado di Roma nei ricorsi proposti dall\u0027Ufficio del Registro di \r\n Velletri c/ l\u0027Istituto dei Ciechi di S. Alessio, iscritte ai nn. 989 \r\n e 990 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 13- bis dell\u0027anno 1985; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice \r\n relatore Giuseppe Ferrari; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con due identiche ordinanze emesse in due procedimenti \r\n vertenti tra le stesse parti, in data 12 dicembre 1983, la \r\n Commissione tributaria di secondo grado di Roma ha sollevato, su \r\n eccezione di parte, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli \r\n artt. 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in \r\n riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Adito in entrambi i procedimenti dall\u0027Ufficio del registro di \r\n Velletri che aveva interposto appello avverso la decisione della \r\n locale Commissione tributaria di primo grado con la quale era stato \r\n parzialmente accolto il ricorso proposto dall\u0027opera pia \"Istituto dei \r\n ciechi di S.Alessio\" contro l\u0027avviso di accertamento di valore di \r\n taluni immobili che erano stati oggetto di dichiarazione INVIM per \r\n decorso decennio, il giudice a quo dubita che per gli enti il cui \r\n solo fine sia l\u0027assistenza e la beneficenza la redditivit\u0026#224; di un \r\n bene possa essere considerata fonte di ricchezza e, dunque, sintomo \r\n di capacit\u0026#224; contributiva, posto che tali enti destinano tutto il \r\n loro patrimonio (incluso il ricavato dall\u0027eventuale vendita di \r\n immobili) al raggiungimento dei fini istituzionali. Fini che, per la \r\n loro diversit\u0026#224; rispetto a quelli perseguiti dagli altri enti \r\n assoggettati alla stessa imposta, varrebbero a rendere altres\u0026#236; \r\n evidente l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme denunciate per \r\n l\u0027uniforme trattamento che esse riservano a situazioni profondamente \r\n diverse. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - L\u0027Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del \r\n Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione \r\n sia dichiarata, in via principale, innammissibile per difetto di \r\n rilevanza e, in linea subordinata, infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il difetto di rilevanza viene prospettato in riferimento \r\n all\u0027intervenuta formazione di un giudicato interno in ordine \r\n all\u0027assoggettabilit\u0026#224; degli immobili dell\u0027ente alla INVIM decennale \r\n giacch\u0026#233; la decisione di primo grado, che riducendo il valore \r\n accertato tale implicita statuizione conteneva, non sembrava essere \r\n stata oggetto d\u0027appello sul punto; ed alla conseguente ininfluenza \r\n dell\u0027emananda decisione della Corte costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel merito - si osserva sostanzialmente in atto d\u0027intervento - \u0026#232; \r\n estremamente discutibile che i redditi in genere, e quelli degli \r\n immobili in particolare, non debbano essere assoggettati a tassazione \r\n quando siano di pertinenza di un ente non avente fini di lucro. Ed \u0026#232; \r\n comunque certo che non esiste un principio generale di esenzione \r\n dalla imposizione tributaria per gli enti che si propongono fini di \r\n pubblico interesse, come il trattamento fiscale dello Stato vale a \r\n dimostrare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si nega comunque che il legislatore abbia trascurato la \r\n particolare natura di alcuni enti morali e dell\u0027attivit\u0026#224; da essi \r\n svolta, stanti le particolari previsioni di cui all\u0027art. 25 del \r\n d.P.R. n. 643 del 1972, del tutto trascurate dal giudice a quo, il \r\n quale - conclude l\u0027Avvocatura - nessuna particolare argomentazione ha \r\n svolto in ordine agli artt. 6, 14 e 15, la cui legittimit\u0026#224; (salvo \r\n che per l\u0027art. 14, gi\u0026#224; dichiarato incostituzionale con sentenza n. \r\n 126 del 1979) non pu\u0026#242; non essere conseguente a quella da \r\n riconoscersi all\u0027art. 3. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Il giudice a quo dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale del \r\n combinato disposto degli artt. 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre \r\n 1972, n. 643: tali norme riguardano, rispettivamente, l\u0027ambito di \r\n applicazione dell\u0027INVIM per decorso del decennio, nonch\u0026#233; la \r\n definizione dell\u0027imponibile e delle aliquote; l\u0027art. 14 \u0026#232; stato \r\n abrogato dall\u0027articolo 1 del d.-l. 12 novembre 1979, n. 571. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il ragionamento seguito nell\u0027ordinanza di rimessione muove dalla \r\n premessa che l\u0027imposizione tributaria de qua si basa su di un \r\n criterio di redditivit\u0026#224; dell\u0027immobile, ma agli enti di assistenza e \r\n beneficenza, si osserva subito dopo, sarebbe del tutto estraneo il \r\n concetto di reddito, poich\u0026#233; tali persone giuridiche perseguono un \r\n interesse pubblico e non gi\u0026#224; un fine di lucro, cos\u0026#236; che gli \r\n incrementi di valore degli immobili in argomento, entrando a far \r\n parte del patrimonio degli enti, resterebbero vincolati alla medesima \r\n destinazione di quest\u0027ultimo. Da tale asserita circostanza \r\n deriverebbe un primo profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle \r\n norme oggetto della censura: l\u0027applicazione dell\u0027INVIM a tali \r\n immobili trasformerebbe la medesima in imposta patrimoniale cos\u0026#236; \r\n concretando un contrasto con l\u0027art. 53 Cost. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Resterebbe altres\u0026#236; vulnerato il principio di eguaglianza per \r\n essere assoggettati alla stessa normativa enti fra loro del tutto \r\n diversi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027Avvocatura dello Stato ha richiesto la declaratoria di \r\n inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza, in quanto sulla questione \r\n dell\u0027assoggettabilit\u0026#224; al tributo degli immobili avrebbe gi\u0026#224; \r\n statuito, con efficacia di giudicato, il giudice di primo grado. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nel merito, l\u0027Avvocatura, onde sostenere la tesi della \r\n infondatezza, rileva come anche lo Stato sia soggetto ad imposta e \r\n richiama l\u0027art. 25 del d.P.R. in oggetto, ove vengono previste talune \r\n esenzioni e riduzioni di imposta in ragione della qualit\u0026#224; di ente \r\n morale del proprietario. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Va anzitutto escluso che si sia formato il giudicato interno \r\n in punto di assoggettabilit\u0026#224; all\u0027INVIM dell\u0027ente morale che ha \r\n appellato dinanzi al giudice a quo la decisione di primo grado, \r\n chiedendo in via preliminare che fosse sollevata la presente \r\n questione. Si tratta infatti del presupposto stesso di applicabilit\u0026#224; \r\n della imposta (che la parte intende veder ridotta attraverso la \r\n diminuzione di un parametro di calcolo), del quale ben pu\u0026#242; essere \r\n prospettata l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale in sede di gravame, a \r\n maggior ragione in quanto l\u0027ente ha proposto controricorso in appello \r\n ed anche appello incidentale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Nel merito la questione \u0026#232; infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tra i presupposti applicativi dell\u0027INVIM decennale non rientra \r\n invero la destinazione a fini di lucro del reddito ricavabile dagli \r\n immobili appartenenti agli enti assoggettati all\u0027imposta, s\u0026#236; che il \r\n fine di pubblico interesse che essi si propongono non pu\u0026#242; essere \r\n efficacemente invocato in senso esonerativo dalla imposizione. \r\n Quest\u0027ultima \u0026#232;, appunto, collegata all\u0027incremento dei valori \r\n immobiliari, \"che di per s\u0026#233; costituisce sicuro indice di capacit\u0026#224; \r\n contributiva\" (sentenza n. 126 del 1979), idonea, come tale, ad \r\n esprimere l\u0027esistenza di un reddito, a prescindere dal fatto che il \r\n cespite produttivo di ricchezza sia o meno strumentalmente collegato \r\n con i fini dell\u0027ente. \u0026#200; se mai la destinazione dell\u0027immobile in \r\n rapporto all\u0027esercizio delle attivit\u0026#224; istituzionali a determinare le \r\n esenzioni dall\u0027imposta di cui all\u0027art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. \r\n 643, mentre la diversa ipotesi di riduzione dell\u0027INVIM, di cui al \r\n capoverso della norma citata, si realizza in virt\u0026#249; della scelta del \r\n legislatore, volta a privilegiare discrezionalmente finalit\u0026#224; proprie \r\n di taluni enti, e non gi\u0026#224; perch\u0026#233; il reddito espresso dagli immobili \r\n di loro propriet\u0026#224; venga ad \"incorporarsi\" nel patrimonio degli \r\n stessi, come apoditticamente affermato dal giudice a quo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sono perci\u0026#242; prive di fondamento sia la tesi prospettante \r\n l\u0027inesistenza di capacit\u0026#224; contributiva in capo alle persone \r\n giuridiche private aventi scopi assistenziali e benefici, sia quella \r\n - logicamente conseguenziale - secondo la quale la norma \r\n irragionevolmente equiparerebbe, ai fini applicativi dell\u0027INVIM \r\n decennale, situazioni giuridiche fra loro del tutto diverse in \r\n relazione alla ratio del presupposto impositivo. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, \r\n sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione \r\n tributaria di secondo grado di Roma con due identiche ordinanze del \r\n 12 dicembre 1983, (r.o. 989 e 990/1984), degli artt. 3, 6, 14 e 15 \r\n del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (\"Istituzione dell\u0027imposta \r\n comunale sull\u0027incremento di valore degli immobili\"). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e Il Presidente: LA PERGOLA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e Il Relatore: FERRARI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e Il cancelliere: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"3654","titoletto":"SENT. 301/87. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL\u0027INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - IMPOSTA DECENNALE - APPLICAZIONE AI REDDITI DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"La destinazione ai fini di lucro del reddito ricavabile dagli immobili appartenenti agli enti non e` presupposto applicativo dell\u0027INVIM decennale, in quanto l\u0027imposizione e` collegata all\u0027incremento dei valori immobiliari, che di per se` costituisce sicuro indice di capacita` contributiva, onde Il fine di pubblico interesse delle persone giuridiche private aventi scopi assistenziali e benefici non puo` invocarsi come causa esonerativa dell\u0027imposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 3,6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 643, nella parte in cui assoggettano gli immobili degli enti di assistenza e beneficenza all\u0027INVIM decennale). - cfr. Sent. n. 126/1979.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/10/1972","numero":"643","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;643~art3"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/10/1972","numero":"643","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;643~art6"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/10/1972","numero":"643","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;643~art14"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/10/1972","numero":"643","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;643~art15"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8928","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1988","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"1682","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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