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(Testo A)\u0026#187;, promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nei procedimenti vertenti tra Brera Servizi Aziendali srl, in liquidazione, G. S., C. Z.M. e Comune di Agrigento, con ordinanza dell\u0026#8217;8 gennaio 2024, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 4 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza dell\u0026#8217;8 gennaio 2024, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e dell\u0026#8217;art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)\u0026#187;, per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, nella parte in cui \u0026#171;non prevedono \u0026#8211; in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, immobile gratuitamente acquisito al patrimonio del comune \u0026#8211; la permanenza dell\u0026#8217;ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte rimettente riferisce che nel 1993 la Sicilsud Leasing spa otteneva dal Tribunale ordinario di Palermo un decreto ingiuntivo nei confronti dei propri debitori, G. S. e C. Z.M., per la somma di lire 222.420.647 (pari a euro 114.870,68), oltre ad accessori e a spese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn forza del suddetto decreto ingiuntivo, il 21 gennaio 1994 la societ\u0026#224; creditrice iscriveva ipoteca giudiziale su un fondo di propriet\u0026#224; dei debitori; di seguito, cedeva il proprio credito che, per effetto di vari atti traslativi, giungeva nella titolarit\u0026#224; della Brera Servizi Aziendali srl.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Le Sezioni unite riportano che, con provvedimento del 22 settembre 1994, il Comune di Agrigento, accertato che sul fondo ipotecato era stato edificato un immobile abusivo, trascriveva, ai sensi dell\u0026#8217;art. 7 della legge n. 47 del 1985, provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato, unitamente all\u0026#8217;area di sedime e a quella pertinenziale circostante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che, con atto di pignoramento del 4 luglio 2013, la Brera Servizi Aziendali avviava l\u0026#8217;esecuzione forzata sul bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la societ\u0026#224; procedeva a far pignorare il terreno, nei confronti degli originari debitori, e il fabbricato, nei confronti del Comune di Agrigento; dopodich\u0026#233;, in data 22 ottobre 2013, rinnovava l\u0026#8217;ipoteca giudiziale iscritta sul fondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon ordinanza del 16 giugno 2017, il giudice dell\u0026#8217;esecuzione presso il Tribunale ordinario di Agrigento rigettava l\u0026#8217;istanza di vendita proposta dalla Brera Servizi Aziendali e dichiarava improseguibile l\u0026#8217;esecuzione forzata, sostenendo che l\u0026#8217;avvenuta acquisizione dell\u0026#8217;immobile abusivo al patrimonio comunale aveva comportato l\u0026#8217;estinzione dell\u0026#8217;ipoteca iscritta sul fondo sul quale l\u0026#8217;immobile era stato edificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAvverso l\u0026#8217;ordinanza del giudice dell\u0026#8217;esecuzione, la Brera Servizi Aziendali proponeva opposizione agli atti esecutivi, che veniva rigettata dal Tribunale di Agrigento con sentenza del 9 luglio 2019, sulla base delle medesime argomentazioni utilizzate dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Corte rimettente riferisce, di seguito, che la stessa societ\u0026#224; ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInvestita del ricorso, la Sezione terza civile della Corte di cassazione ha ritenuto che la decisione della causa implicasse la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, con conseguente rimessione degli atti al primo presidente perch\u0026#233; disponesse l\u0026#8217;assegnazione alle Sezioni unite, ai sensi dell\u0026#8217;art. 374, secondo comma, del codice di procedura civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;ordinanza interlocutoria ha riconosciuto la conformit\u0026#224; della decisione del giudice di merito a un indirizzo ermeneutico accolto dalla stessa Corte di cassazione, secondo cui l\u0026#8217;acquisizione al patrimonio comunale determina l\u0026#8217;estinzione degli eventuali diritti di garanzia iscritti in precedenza sul bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNondimeno, la medesima ordinanza ha ritenuto che il caso sottoposto al suo esame differisse, sotto taluni aspetti, da quelli oggetto dei precedenti giudizi. L\u0026#8217;ipoteca, infatti, era stata iscritta sul fondo prima dell\u0026#8217;edificazione dell\u0026#8217;immobile abusivo, dal che viene dedotta l\u0026#8217;esigenza \u0026#8211; in linea con alcune decisioni della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo in materia di confisca urbanistica e di garanzie a favore dei terzi di buona fede \u0026#8211; di tutelare il creditore ipotecario, il quale abbia iscritto l\u0026#8217;ipoteca prima della realizzazione dell\u0026#8217;abuso e non abbia potuto prendere parte al procedimento amministrativo, che ha condotto all\u0026#8217;acquisizione del bene al patrimonio comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Le Sezioni unite rimettenti, pur condividendo nella sostanza la ricostruzione della fattispecie prospettata dall\u0026#8217;ordinanza interlocutoria, ritengono di non dover mutare il consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (sono citate, \u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 11 novembre 2021, n. 33570; sezione prima civile, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23583; sezione sesta civile, ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23453 e sezione terza civile, sentenza 26 gennaio 2006, n. 1693), avallato anche dalla giurisprudenza amministrativa (sono citate Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 16; sezione sesta, sentenza 9 giugno 2020, n. 3697; sezione quarta, sentenza 16 gennaio 2019, n. 398; sezione quinta, sentenza 7 marzo 1997, n. 220).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la natura originaria dell\u0026#8217;acquisto in capo al comune non pu\u0026#242; essere messa in dubbio \u0026#171;dal momento che l\u0026#8217;amministrazione acquisisce d\u0026#8217;imperio il bene immobile abusivo, in presenza delle condizioni di legge, senza che il privato possa opporvisi e senza che a lui venga riconosciuta alcuna contropartita in denaro, come avviene invece nelle vicende espropriative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe Sezioni unite sostengono, inoltre, che il creditore ipotecario, una volta verificatasi l\u0026#8217;acquisizione, non possa soddisfarsi sul bene ipotecato, residuandogli solo due forme di tutela: far valere il proprio diritto reale di garanzia sulla parte del terreno eccedente il decuplo dell\u0026#8217;area di sedime o, comunque, chiedere al debitore il risarcimento del danno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNessuna delle due soluzioni appare soddisfacente alla Corte rimettente: non la prima, poich\u0026#233; l\u0026#8217;oggetto dell\u0026#8217;ipoteca verrebbe notevolmente ridimensionato; non la seconda, per la difficolt\u0026#224; di individuare il responsabile del danno e di conseguire il relativo risarcimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sussisterebbe, dunque, un sacrificio ingiustificato dei diritti reali di garanzia preesistenti, di cui siano titolari terzi che non hanno concorso all\u0026#8217;abuso. Di qui, secondo le Sezioni unite, la necessit\u0026#224; di promuovere l\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Le Sezioni unite escludono anzitutto la percorribilit\u0026#224; di due possibili itinerari ermeneutici v\u0026#242;lti ad adeguare alla Costituzione le disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna prima ipotesi prospettata, ma poi confutata dalla stessa Corte rimettente, \u0026#232; quella che attribuisce al comune, a titolo di diritto di superficie, il solo manufatto abusivo, qualificando come nuda propriet\u0026#224; il diritto sul terreno, che resterebbe gravato dall\u0026#8217;ipoteca originaria. Simile ricostruzione risulterebbe, nondimeno, smentita dal dato testuale dell\u0026#8217;art. 7 della legge n. 47 del 1985 e dell\u0026#8217;art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, che fanno esplicito riferimento all\u0026#8217;acquisizione del bene unitamente all\u0026#8217;area di sedime. L\u0026#8217;accoglimento della citata prospettiva ermeneutica comporterebbe pertanto \u0026#8211; secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; \u0026#171;una forzatura eccessiva del testo\u0026#187; delle disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna seconda via interpretativa, sostenuta dalla Procura generale presso la Corte di cassazione e parimenti non condivisa dal rimettente, sarebbe quella di consentire al creditore ipotecario di coltivare l\u0026#8217;esecuzione forzata, prospettando una vendita sottoposta alla condizione sospensiva della demolizione del manufatto abusivo o della presentazione di una domanda in sanatoria. Anche tale itinerario viene ritenuto non percorribile dalle Sezioni unite, sul presupposto che l\u0026#8217;impedimento determinato dalle norme censurate non sarebbe correlato all\u0026#8217;alienabilit\u0026#224; del bene, quanto all\u0026#8217;avvenuta estinzione dell\u0026#8217;ipoteca per effetto dell\u0026#8217;acquisto a titolo originario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsclusa, dunque, la possibilit\u0026#224; di accedere a una interpretazione adeguatrice alla Costituzione, la Corte rimettente, essendo chiamata \u0026#171;necessariamente a fare applicazione, nel giudizio sottoposto al suo esame\u0026#187;, della disciplina della cui legittimit\u0026#224; costituzionale dubita, ravvisa la rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che l\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e l\u0026#8217;art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 contrastino con diversi parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In primo luogo, violerebbero l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e reputa paradossale che il creditore ipotecario, il quale non abbia alcuna responsabilit\u0026#224; nella realizzazione dell\u0026#8217;abuso edilizio e nel conseguente rifiuto di procedere alla demolizione dell\u0026#8217;immobile, \u0026#171;veda di fatto cancellato il suo diritto di ipoteca; il tutto senza poter partecipare al procedimento, cio\u0026#232; senza potersi opporre n\u0026#233; all\u0026#8217;edificazione abusiva, n\u0026#233; all\u0026#8217;ordine di demolizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In secondo luogo, sarebbe leso l\u0026#8217;art. 24 Cost., poich\u0026#233; il creditore vedrebbe gravemente pregiudicata la possibilit\u0026#224; di soddisfarsi in via esecutiva sul bene oggetto di una garanzia, che in astratto gli attribuisce il diritto di sequela e il diritto di far espropriare il bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Infine, le norme censurate si porrebbero in conflitto con l\u0026#8217;art. 42 Cost., nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente richiama, a tal riguardo, la giurisprudenza della Corte EDU sul diritto al rispetto dei beni (\u003cem\u003eposse\u003c/em\u003e\u003cem\u003ess\u003c/em\u003e\u003cem\u003eion\u003c/em\u003e\u003cem\u003es\u003c/em\u003e), ivi inclusi i crediti e le legittime aspettative, e sulla necessit\u0026#224; di realizzare un giusto equilibrio tra l\u0026#8217;interesse generale alla regolamentazione dei beni e la salvaguardia dei diritti fondamentali. Nel caso del creditore ipotecario, tale equilibrio non sarebbe assicurato, poich\u0026#233; il bene verrebbe interamente sacrificato, senza che vi sia una effettiva proporzionalit\u0026#224; tra i mezzi impiegati e lo scopo prefigurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto depositato il 26 marzo 2024, \u0026#232; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare inammissibili e, in ogni caso, non fondate le questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, ad avviso della difesa statale, la natura originaria del titolo di acquisto da parte del comune sarebbe incompatibile \u0026#171;con la sopravvivenza delle garanzie reali esistenti sull\u0026#8217;immobile e sull\u0026#8217;area oggetto dell\u0026#8217;ablazione, perch\u0026#233; esse \u003cem\u003esimul stabunt, simul cadent\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto sarebbe sufficiente a rendere inammissibili le questioni, lasciando aperta la sola possibilit\u0026#224; di far valere i diritti reali di garanzia \u0026#171;sulla parte di terreno eccedente il decuplo legittimamente acquisibile in propriet\u0026#224; dall\u0026#8217;ente locale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, secondo la difesa statale, nel caso in esame, non si realizzerebbe un sacrificio integrale del credito, il che renderebbe non conferenti le sentenze di questa Corte richiamate dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 24 Cost. sarebbero, pertanto, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In data 13 maggio 2024, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa, nella quale, oltre a ribadire le difese svolte nell\u0026#8217;atto di intervento, ha speso un argomento aggiuntivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA detta della difesa statale, il giudice rimettente non avrebbe valutato la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione conforme alla Costituzione delle disposizioni censurate, che consideri il titolare di diritti reali di garanzia, precedentemente iscritti, tra i destinatari dell\u0026#8217;ordine di demolizione. Secondo tale ricostruzione, anche il creditore ipotecario potrebbe \u0026#171;adoperarsi per impugnare l\u0026#8217;ordine predetto, ove ravvisato illegittimo, o per procedere direttamente alla demolizione del manufatto abusivo, al fine di sottrarsi alle conseguenze che dall\u0026#8217;inottemperanza del responsabile deriverebbero a suo danno. In caso contrario, ove cio\u0026#232; il terzo decidesse di restare inerte, la compressione dei diritti sull\u0026#8217;area non potrebbe integrare la lesione dello statuto proprietario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn forza di tali ulteriori osservazioni, l\u0026#8217;Avvocatura insiste perch\u0026#233; le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e dell\u0026#8217;art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, nella parte in cui \u0026#171;non prevedono \u0026#8211; in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, immobile gratuitamente acquisito al patrimonio del comune \u0026#8211; la permanenza dell\u0026#8217;ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte rimettente riferisce che la societ\u0026#224; Brera Servizi Aziendali, cessionaria di un credito garantito da ipoteca iscritta su un terreno sul quale i debitori avevano realizzato un immobile abusivo, chiedeva \u0026#8211; a seguito del pignoramento sia dell\u0026#8217;immobile sia del terreno \u0026#8211; la vendita dei beni staggiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice dell\u0026#8217;esecuzione presso il Tribunale di Agrigento respingeva l\u0026#8217;istanza e dichiarava improcedibile l\u0026#8217;esecuzione forzata, in quanto l\u0026#8217;immobile abusivo, l\u0026#8217;area di sedime e quella circostante erano stati acquisiti al patrimonio comunale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, con conseguente estinzione del diritto di ipoteca iscritto sul fondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dalla societ\u0026#224;, l\u0026#8217;ordinanza del giudice dell\u0026#8217;esecuzione veniva confermata dal Tribunale di Agrigento con sentenza del 9 luglio 2019, avverso la quale la societ\u0026#224; proponeva ricorso per cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Sezione terza civile della Corte di cassazione ravvisava, ai sensi dell\u0026#8217;art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., una questione di massima di particolare importanza, concernente il consolidato orientamento di legittimit\u0026#224;, secondo cui l\u0026#8217;acquisto a titolo originario dell\u0026#8217;immobile abusivo e dell\u0026#8217;area di sedime estingue gli eventuali diritti di garanzia iscritti in precedenza sul terreno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le Sezioni unite, investite della questione, hanno ritenuto di non potersi discostare da tale consolidato orientamento (Cass., n. 33570 del 2021; n. 23583 del 2017; n. 23453 del 2017; n. 1693 del 2006), avallato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, ad. plen., n. 16 del 2023; sez. sesta, n. 3697 del 2020; sez. quarta, n. 398 del 2019; sez. quinta, n. 220 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHanno, dunque, promosso incidente di costituzionalit\u0026#224; con riguardo sia all\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, sia all\u0026#8217;art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, per come ricostruiti dal diritto vivente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il rimettente, dopo aver escluso la percorribilit\u0026#224; di interpretazioni conformi alla Costituzione, ha ravvisato la rilevanza delle questioni, sul presupposto che \u0026#171;il Collegio \u0026#232; chiamato necessariamente a fare applicazione, nel giudizio sottoposto al suo esame\u0026#187;, della disciplina della cui legittimit\u0026#224; costituzionale dubita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In ordine poi alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha reputato le norme censurate contrastanti con diversi parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e l\u0026#8217;art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, come interpretati, sarebbero contrari all\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; irragionevolmente sacrificherebbero l\u0026#8217;ipoteca sul fondo, anche quando il creditore non abbia alcuna responsabilit\u0026#224; nella realizzazione dell\u0026#8217;abuso edilizio e nella demolizione dell\u0026#8217;immobile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, le norme censurate lederebbero l\u0026#8217;art. 24 Cost., poich\u0026#233; il creditore vedrebbe gravemente pregiudicata la possibilit\u0026#224; di soddisfarsi in via esecutiva sul bene oggetto di un diritto reale di garanzia, che gli attribuisce lo \u003cem\u003eius sequelae\u003c/em\u003e e il diritto a essere soddisfatto con preferenza in sede espropriativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, le medesime norme si porrebbero in conflitto con l\u0026#8217;art. 42 Cost. e con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU. A tal riguardo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama la giurisprudenza della Corte EDU sul diritto al rispetto dei beni, ivi inclusi i crediti e le legittime aspettative, e sulla necessit\u0026#224; di garantire un giusto equilibrio tra l\u0026#8217;interesse generale alla regolamentazione dei beni e la salvaguardia dei diritti fondamentali. Nel caso della disciplina censurata, tale equilibrio non sarebbe assicurato, poich\u0026#233; il diritto di ipoteca verrebbe interamente sacrificato, senza che vi sia alcuna proporzionalit\u0026#224; tra i mezzi impiegati e lo scopo prefigurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili e, in ogni caso, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In via preliminare, occorre esaminare l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla difesa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l\u0026#8217;ordinanza delle Sezioni unite sarebbe adesiva al diritto vivente in base al quale la confisca amministrativa determina in capo al comune un acquisto a titolo originario della propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;immobile abusivo e dell\u0026#8217;area di sedime. Da tale conferma deriverebbe l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di coniugare, sia logicamente sia giuridicamente, \u0026#171;l\u0026#8217;originariet\u0026#224; del titolo di acquisto con la sopravvivenza delle garanzie reali esistenti sull\u0026#8217;immobile e sull\u0026#8217;area oggetto dell\u0026#8217;ablazione, perch\u0026#233; esse \u003cem\u003esimul stabunt\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e simul cadent\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato desume l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato postula una radicale incompatibilit\u0026#224;, logica e giuridica, fra il titolo originario dell\u0026#8217;acquisto e la possibile permanenza di garanzie reali, desumendo tale inconciliabilit\u0026#224; dal brocardo \u003cem\u003esimul stabunt\u003c/em\u003e, \u003cem\u003esimul cadent\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, la sorte di un diritto reale minore non \u0026#232; in s\u0026#233; pregiudicata dalla natura originaria dell\u0026#8217;acquisto, bens\u0026#236; dipende dalla funzione di quest\u0026#8217;ultimo e da come viene regolamentato dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEmblematico, in tal senso, \u0026#232; il dibattito che si \u0026#232; storicamente sviluppato intorno alla fattispecie acquisitiva dell\u0026#8217;usucapione e che ha visto, da parte di numerosi interpreti, dubitare della configurabilit\u0026#224; della cosiddetta \u003cem\u003eusucapio libertatis\u003c/em\u003e. La sorte dei diritti reali minori dipende \u0026#8211; nella fattispecie acquisitiva dell\u0026#8217;usucapione ordinaria \u0026#8211; dalle caratteristiche concrete del possesso e dal suo essere incompatibile o meno con la permanenza di diritti reali minori (si pensi a ipoteche o a servit\u0026#249;), nonostante l\u0026#8217;estinzione del pregresso diritto dominicale (art. 1158 del codice civile). Analogamente, nell\u0026#8217;usucapione abbreviata, il destino dei diritti reali minori \u0026#232; condizionato da quanto si evince dal titolo astrattamente idoneo al trasferimento, che pu\u0026#242; far salvi diritti reali minori, bench\u0026#233; venga meno il precedente titolo dominicale (art. 1159 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tali ragioni, non \u0026#232; implausibile quanto argomentano le Sezioni unite della Cassazione, che chiedono a questa Corte di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme censurate, nella parte in cui omettono di preservare il diritto di ipoteca iscritto su un terreno, sul quale venga realizzato un abuso edilizio che, di seguito, sia acquisito a titolo originario dal comune insieme con il terreno stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Rigettata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224;, occorre, sempre in rito, rilevare d\u0026#8217;ufficio che il giudice rimettente censura due norme, che si sono succedute nel tempo: l\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 (articolo attualmente abrogato dall\u0026#8217;art. 136, comma 2, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e, t.u. edilizia) e l\u0026#8217;art. 31, comma 3, t.u. edilizia, previsione di identico tenore (di seguito integrata, con l\u0026#8217;aggiunta di un terzo periodo, dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo l\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 \u0026#232;, tuttavia, applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e alla fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e, dunque, sono rilevanti unicamente le censure poste con riguardo alla norma recata da tale disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., sono fondate nei termini che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La norma censurata si colloca nel quadro di una disciplina che regola le conseguenze di violazioni particolarmente gravi della normativa urbanistico-edilizia, che consistono nella realizzazione di opere: in assenza di concessione (oggi, permesso di costruire); in totale difformit\u0026#224; dalla medesima (secondo quanto specifica il primo comma dell\u0026#8217;art. 7 della legge n. 47 del 1985); ovvero con variazioni essenziali (come determinate ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 della medesima legge).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl competente organo comunale, una volta accertate le su citate violazioni, se non provvede direttamente alla demolizione dell\u0026#8217;abuso e al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile (artt. 4, commi primo, secondo e quarto, e 6 della legge n. 47 del 1985, nonch\u0026#233;, analogamente, artt. 27, comma 2, e 29, comma 1, t.u. edilizia), ingiunge a quest\u0026#8217;ultimo di demolire l\u0026#8217;abuso con un provvedimento che ha funzione ripristinatoria (art. 7, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 e, nel t.u. edilizia, art. 31, comma 2, secondo cui l\u0026#8217;ingiunzione \u0026#232; rivolta sia al responsabile dell\u0026#8217;abuso sia al proprietario dell\u0026#8217;immobile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe il responsabile dell\u0026#8217;abuso \u0026#171;non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall\u0026#8217;ingiunzione, il bene e l\u0026#8217;area di sedime, nonch\u0026#233; quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L\u0026#8217;area acquisita non pu\u0026#242; comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita\u0026#187; (\u0026#232; quanto dispone il censurato art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, non diversamente da quanto testualmente prevede l\u0026#8217;art. 31, comma 3, t.u. edilizia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl provvedimento di accertamento dell\u0026#8217;inottemperanza alla ingiunzione a demolire, previamente notificato all\u0026#8217;interessato, costituisce titolo per l\u0026#8217;immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari dell\u0026#8217;acquisto in capo al comune (art. 7, quarto comma, della legge n. 47 del 1985 e, nei medesimi termini, art. 31, comma 4, t.u. edilizia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl responsabile dell\u0026#8217;abuso pu\u0026#242;, comunque, impedire che si integri il meccanismo acquisitivo da parte del comune se, entro il citato termine di novanta giorni dall\u0026#8217;ingiunzione, ottiene la concessione in sanatoria (art. 13 della legge n. 47 del 1985 e, con formulazione analoga, art. 36, comma 1, t.u. edilizia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViceversa, in caso di acquisizione dell\u0026#8217;opera, il comune deve disporne, con ordinanza, la demolizione a spese del responsabile dell\u0026#8217;abuso, \u0026#171;salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l\u0026#8217;esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l\u0026#8217;opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali\u0026#187; (art. 7, quinto comma, legge n. 47 del 1985 e, con minime variazioni, art. 31, comma 5, t.u. edilizia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiamata disciplina, prevista con la legge n. 47 del 1985 (e riprodotta con minime variazioni nel t.u. edilizia), non ha introdotto \u003cem\u003eex novo\u003c/em\u003e la cosiddetta confisca edilizia, ma ha apportato significative innovazioni all\u0026#8217;istituto, rispetto a quanto gi\u0026#224; in precedenza disponeva l\u0026#8217;art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilit\u0026#224; dei suoli). In particolare, si segnala che l\u0026#8217;art. 7 della legge n. 47 del 1985 non prevede pi\u0026#249; che le opere gratuitamente acquisite dal comune entrino a far parte del patrimonio indisponibile dell\u0026#8217;ente pubblico e non subordina pi\u0026#249; l\u0026#8217;acquisizione del bene e dell\u0026#8217;area di sedime all\u0026#8217;adozione di un\u0026#8217;ordinanza motivata del sindaco, vidimata e resa esecutiva dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria (come invece statuiva l\u0026#8217;art. 15, commi terzo, quarto e quinto, della legge n. 10 del 1977).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Delineati i tratti essenziali della normativa nella quale si colloca l\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, occorre evidenziare che i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale traggono origine dall\u0026#8217;inquadramento della confisca fra gli acquisti a titolo originario della propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Tale qualificazione \u0026#232; stata sostenuta dalla Corte di cassazione sin dal 2006 (Cass., n. 1693 del 2006) ed era stata anche in precedenza evocata, in un \u003cem\u003eobiter dictum\u003c/em\u003e, da un\u0026#8217;altra sentenza resa a Sezioni unite (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 giugno 1999, n. 322).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel riferimento normativo all\u0026#8217;acquisizione \u0026#8220;di diritto\u0026#8221; al patrimonio del comune, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha ravvisato un meccanismo autonomo che prescinde da \u0026#171;una qualsivoglia vicenda di trasferimento dal precedente titolare del bene\u0026#187;. Pertanto \u0026#8211; conclude la pronuncia n. 1693 del 2006 \u0026#8211; \u0026#171;questo, e non altro, risulta il significato da attribuire al sintagma normativo che predica l\u0026#8217;acquisizione \u0026#8220;di diritto\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interpretazione appena richiamata ha trovato, di seguito, conferma anche nella ricostruzione del successivo art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 e si \u0026#232; venuta a consolidare nel tempo ad opera sia della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Cass., n. 33570 del 2021; sezione seconda civile, ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2194; n. 23583 del 2017; n. 23453 del 2017; n. 1693 del 2006) sia di quella del Consiglio di Stato (sezione settima, sentenza 8 marzo 2023, n. 2459; ad. plen., n. 16 del 2023; sez. sesta, n. 3697 del 2020; sez. quarta, n. 398 del 2019; sez. quinta, n. 220 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tale qualificazione \u0026#8211; e in assenza di una previsione di legge che specifichi la sorte dei diritti reali minori \u0026#8211; il diritto vivente ha, altres\u0026#236;, dedotto che \u0026#171;eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l\u0026#8217;eventuale anteriorit\u0026#224; della relativa trascrizione o iscrizione\u0026#187; (Consiglio di Stato, sentenza n. 16 del 2023 e, in precedenza, la giurisprudenza della Corte di cassazione sin dalla sentenza n. 1693 del 2006). La confisca viene, in sostanza, assimilata, \u0026#171;\u003cem\u003equoad effecta\u003c/em\u003e, al \u0026#8220;perimento del bene\u0026#8221;, vicenda della quale l\u0026#8217;art. 2878 c.c. predica, come conseguenza, l\u0026#8217;estinzione del diritto reale di garanzia\u0026#187; (Cass., n. 1693 del 2006); ci\u0026#242; renderebbe irrilevanti le norme sull\u0026#8217;ipoteca, che attribuiscono al creditore ipotecario il diritto di sequela sul bene e il diritto a essere soddisfatto con preferenza in sede espropriativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#8211; preso atto che, a favore della qualificazione della confisca edilizia come acquisto a titolo originario, si \u0026#232; formato un diritto vivente, confermato e ulteriormente motivato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; assume la norma censurata come ricostruita dal diritto vivente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il profilo delle implicazioni di tale inquadramento, va ribadito \u0026#8211; come gi\u0026#224; precisato nell\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;eccezione di rito (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) e come presupposto dalla stessa ordinanza di rimessione delle Sezioni unite \u0026#8211; che la natura originaria dell\u0026#8217;acquisto non \u0026#232; in s\u0026#233; logicamente e ontologicamente incompatibile con una disciplina che espressamente preveda (o \u0026#8211; come nel caso dell\u0026#8217;usucapione \u0026#8211; consenta di desumere dai presupposti normativi che compongono la fattispecie acquisitiva) la salvezza di pregressi diritti reali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;onere della trascrizione, l\u0026#8217;art. 7, quarto comma, della legge n. 47 del 1985 lascia trasparire una funzione della pubblicit\u0026#224; di natura dichiarativa (diversa da quella di cui all\u0026#8217;art. 2651 cod. civ. prevista in materia di usucapione), l\u0026#224; dove considera il provvedimento che accerta l\u0026#8217;inottemperanza alla ingiunzione a demolire, notificato all\u0026#8217;interessato, titolo sia per l\u0026#8217;immissione nel possesso sia per la trascrizione. Il Consiglio di Stato (ancora sentenza n. 16 del 2023) sottolinea, al riguardo, che dare adempimento all\u0026#8217;onere di trascrizione \u0026#171;rappresenta un atto indispensabile al fine di rendere pubblico nei rapporti con i terzi l\u0026#8217;avvenuto trasferimento del diritto di propriet\u0026#224; e consolidarne gli effetti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Tanto premesso, i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. riguardano l\u0026#8217;asserita irragionevolezza del sacrificio imposto dal meccanismo acquisitivo a titolo originario al creditore \u0026#171;che abbia iscritto ipoteca sul fondo, senza avere alcuna responsabilit\u0026#224; nell\u0026#8217;abuso edilizio e nel conseguente rifiuto di procedere alla demolizione dell\u0026#8217;immobile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura si focalizza, dunque, sull\u0026#8217;irragionevole sacrificio imposto al creditore ipotecario non responsabile dell\u0026#8217;abuso edilizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Il credito garantito da ipoteca gode nell\u0026#8217;ordinamento giuridico di una protezione peculiare, che discende dalla realit\u0026#224; del diritto di garanzia e dalla sua accessoriet\u0026#224; al credito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl diritto di ipoteca attribuisce al titolare: lo \u003cem\u003eius sequelae\u003c/em\u003e, che consente di far valere la garanzia anche nei confronti dei terzi acquirenti del bene (ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 2858 e seguenti cod. civ.); lo \u003cem\u003eius distrahendi\u003c/em\u003e, che permette al creditore di far espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito;\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee lo \u003cem\u003eius praelationis\u003c/em\u003e, che comporta la facolt\u0026#224; di soddisfare la pretesa creditoria con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita forzata (artt. 2741, primo comma, e 2808 cod. civ., nonch\u0026#233; art. 510, secondo comma, cod. proc. civ.). Al contempo, in caso di cessione del credito, l\u0026#8217;accessoriet\u0026#224; della garanzia fa s\u0026#236; che il diritto reale si trasferisca insieme con il credito (art. 1263, primo comma, cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ipoteca, dunque, compone il patrimonio del creditore; comporta, in caso di espropriazione per pubblica utilit\u0026#224;, un obbligo indennitario al pari degli altri diritti reali, come previsto dall\u0026#8217;art. 25, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit\u0026#224;. (Testo A)\u0026#187; e gode di una tutela riconducibile all\u0026#8217;art. 42 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, essendo una garanzia accessoria al credito, essa \u0026#232; attratta nell\u0026#8217;alveo protettivo dell\u0026#8217;art. 24 Cost., quale strumento v\u0026#242;lto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva. Come questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato, \u0026#171;la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall\u0026#8217;art. 24 Cost. comprende anche la fase dell\u0026#8217;esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l\u0026#8217;attuazione del provvedimento giudiziale\u0026#187; (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 159 del 2023, n. 228 e n. 140 del 2022, n. 128 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruito il meccanismo di tutela che l\u0026#8217;ordinamento accorda al creditore ipotecario e che richiama lo schermo protettivo degli artt. 24 e 42 Cost., occorre riflettere sulla funzione che svolge la confisca edilizia, onde verificare se e a quali condizioni risulti irragionevole che essa comporti l\u0026#8217;estinzione del diritto reale di garanzia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;acquisizione \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e da parte del comune integra \u0026#8211; secondo quanto gi\u0026#224; precisato da questa Corte \u0026#8211; \u0026#171;una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione, che \u0026#8220;rappresenta la reazione dell\u0026#8217;ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima esegue un\u0026#8217;opera abusiva e, poi, non adempie all\u0026#8217;obbligo di demolirla\u0026#8221; (sentenza n. 345 del 1991, punto 2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso, sentenza n. 427 del 1995 e ordinanza n. 82 del 1991; analogamente, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 26 gennaio 2006, n. 1693)\u0026#187; (sentenza n. 140 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto \u0026#8211; secondo questa Corte \u0026#8211; qualora il proprietario sia radicalmente estraneo all\u0026#8217;illecito e \u0026#171;non abbia la possibilit\u0026#224; di ottemperare direttamente all\u0026#8217;ordine di demolizione\u0026#187; (sentenza n. 345 del 1991), non essendo il bene nella sua materiale disponibilit\u0026#224;, \u0026#171;non ricorr[o]no i presupposti per l\u0026#8217;acquisizione gratuita del bene [e] la funzione ripristinatoria dell\u0026#8217;interesse pubblico violato dall\u0026#8217;abuso, sia pur ristretta alla sola possibilit\u0026#224; della demolizione, rimane affidata al potere-dovere degli organi comunali di darvi esecuzione d\u0026#8217;ufficio\u0026#187; (sentenza n. 140 del 2018, che riprende in proposito la sentenza n. 345 del 1991).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRibadisce tale \u0026#171;finalit\u0026#224; afflittiva\u0026#187; la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che \u0026#8211; intervenendo con riguardo alla disciplina prevista dal t.u. edilizia, che ha espressamente considerato il proprietario, insieme al responsabile, destinatario dell\u0026#8217;obbligo di demolire (art. 31, comma 2, t.u. edilizia) \u0026#8211; ritiene esperibile la confisca edilizia anche nei confronti del nudo proprietario che non abbia realizzato l\u0026#8217;abuso, ma che, in quanto obbligato \u003cem\u003epropter rem\u003c/em\u003e alla demolizione, risulti responsabile dell\u0026#8217;inottemperanza a tale obbligo (Consiglio di Stato, sentenza n. 16 del 2023; sezione sesta, sentenza 17 marzo 2023, n. 2769).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, alla luce della funzione della confisca edilizia, \u0026#232; palese l\u0026#8217;irragionevolezza di una disciplina che determina l\u0026#8217;automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito, a scapito di un creditore ipotecario che non sia responsabile dell\u0026#8217;abuso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti, infatti, finisce per subire le conseguenze sanzionatorie di un illecito al quale \u0026#232; del tutto estraneo, poich\u0026#233; \u0026#8211; se non \u0026#232; responsabile dell\u0026#8217;abuso edilizio \u0026#8211; non pu\u0026#242; essere destinatario dell\u0026#8217;ordine di demolizione, di cui all\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, e, dunque, non pu\u0026#242; rispondere dell\u0026#8217;inottemperanza all\u0026#8217;ordine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, il creditore ipotecario non pu\u0026#242; neppure ritenersi obbligato \u003cem\u003epropter rem\u003c/em\u003e alla demolizione, posto che tale diritto reale di garanzia non gli attribuisce n\u0026#233; il possesso n\u0026#233; la detenzione del bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; acclarata l\u0026#8217;irragionevolezza del sacrificio imposto al creditore ipotecario, che non sia responsabile dell\u0026#8217;abuso edilizio, non vi sono ragioni \u0026#8211; alla luce della disciplina vigente \u0026#8211; per circoscrivere la sua tutela al solo caso in cui abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto prima della realizzazione dell\u0026#8217;immobile abusivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, infatti, rilevare che la natura abusiva di un immobile non incide sulle vicende relative al diritto di ipoteca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nullit\u0026#224; degli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento di diritti reali sugli immobili, rispetto ai quali non risultino gli estremi della concessione a edificare o della concessione in sanatoria, non si applica agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia (art. 17, primo comma, secondo periodo, della legge n. 47 del 1985, abrogato dal t.u. edilizia e sostituito dall\u0026#8217;art. 46, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, di identico tenore, nonch\u0026#233; \u0026#8211; con riferimento alle opere realizzate prima del 1\u0026#176; ottobre 1983 e non condonate \u0026#8211; art. 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la sentenza che accerta tale nullit\u0026#224; non pregiudica i diritti reali di garanzia acquisiti in base a un atto iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare detta nullit\u0026#224; (artt. 17, terzo comma, e 40, quarto comma, della legge n. 47 del 1985, nonch\u0026#233;, di seguito, art. 46, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001). In tal modo, si deroga a quanto contempla l\u0026#8217;art. 2652, primo comma, numero 6), cod. civ., che, viceversa, fa salvi i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi solo se la domanda di nullit\u0026#224; \u0026#232; stata trascritta cinque anni dopo la trascrizione dell\u0026#8217;atto impugnato e solo se i terzi hanno trascritto o iscritto in buona fede il loro atto anteriormente alla trascrizione della domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiamata disciplina dettata dalla legge n. 47 del 1985 (e successivamente dal t.u. edilizia) risponde, evidentemente, alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di offrire una particolare protezione al creditore titolare di diritti reali di garanzia, sul presupposto che le ragioni creditorie risultino estranee a quelle istanze di tutela dei traffici giuridici e di contrasto alle finalit\u0026#224; speculative, insite nella disciplina di repressione dell\u0026#8217;abusivismo, che giustificano la nullit\u0026#224; di cui ai citati artt. 17, primo comma, primo periodo, e 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, nonch\u0026#233; 46, comma 1, primo periodo, t.u. edilizia (una nullit\u0026#224; che la Corte di cassazione ha, di recente, ascritto al modello dell\u0026#8217;art. 1418, terzo comma, cod. civ.: sezioni unite civili, sentenza 22 marzo 2019, n. 8230).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, la logica cui si ispira la normativa concernente il diritto di ipoteca avente a oggetto un immobile abusivo si definisce e chiarisce ulteriormente nel raccordo con le regole che governano la procedura esecutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, la nullit\u0026#224; degli atti aventi a oggetto immobili abusivi non si applica a quelli \u0026#171;derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali\u0026#187; (art. 17, quinto comma, della legge n. 47 del 1985, introdotto con l\u0026#8217;art. 8, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante \u0026#171;Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, anch\u0026#8217;esso in seguito abrogato dal t.u. edilizia e riprodotto nel corrispondente art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un altro verso, la disciplina della vendita forzata assicura il rispetto della normativa urbanistico-edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;\u0026#171;aggiudicatario, qualora l\u0026#8217;immobile si trovi nelle condizioni di cui all\u0026#8217;articolo 13 della presente legge\u0026#187; \u0026#8211; vale a dire qualora presenti la cosiddetta doppia conformit\u0026#224; \u0026#8211; \u0026#171;dovr\u0026#224; presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187; (in base al citato art. 17, quinto comma, della legge n. 47 del 1985)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eParimenti, qualora l\u0026#8217;immobile sia condonabile, in quanto rientri nelle previsioni di sanabilit\u0026#224; di cui al Capo IV della medesima legge e sia oggetto di un trasferimento derivante da procedure esecutive, \u0026#171;la domanda di sanatoria pu\u0026#242; essere presentata entro centoventi giorni dall\u0026#8217;atto di trasferimento dell\u0026#8217;immobile purch\u0026#233; le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all\u0026#8217;entrata in vigore della [medesima] legge\u0026#187; (art. 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985 e successivamente: art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante \u0026#171;Misure di razionalizzazione della finanza pubblica\u0026#187; e art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell\u0026#8217;andamento dei conti pubblici\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve, viceversa, non ricorrano i presupposti per ottenere la sanatoria dell\u0026#8217;immobile o non trovino applicazione eventuali condoni, da un lato, il carattere abusivo e non sanabile dell\u0026#8217;immobile deve risultare dall\u0026#8217;avviso di vendita (in tal senso, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 11 ottobre 2013, n. 23140) e, da un altro lato, il bene viene trasferito all\u0026#8217;aggiudicatario unitamente all\u0026#8217;obbligazione \u003cem\u003epropter rem\u003c/em\u003e di provvedere alla demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, la presenza di un abuso edilizio non incide sulla circolazione e sulla tutela del credito ipotecario, le cui facolt\u0026#224; si fanno valere in sede espropriativa, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, posto che l\u0026#8217;ordinamento giuridico accorda normalmente tutela al creditore che acquista l\u0026#8217;ipoteca su un immobile gi\u0026#224; abusivo, non vi \u0026#232; ragione per cui quel medesimo creditore ipotecario, non responsabile dell\u0026#8217;abuso edilizio, debba essere pregiudicato solo perch\u0026#233; l\u0026#8217;immobile abusivo viene confiscato dal comune per effetto di una sanzione inflitta per l\u0026#8217;inottemperanza a un ordine di demolizione, di cui altri devono rispondere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; Infine, occorre sottolineare che la confisca edilizia non frappone ostacoli alla esperibilit\u0026#224; della vendita forzata nei confronti del comune che abbia acquisito l\u0026#8217;immobile, l\u0026#8217;area di sedime e quella circostante, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comune va considerato a tutti gli effetti quale terzo acquirente del bene ipotecato, ai sensi degli artt. 2858 e seguenti cod. civ., e i beni confiscati devono ritenersi acquisiti al patrimonio disponibile dell\u0026#8217;ente pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, a tal riguardo, rammentare \u0026#8211; come gi\u0026#224; precisato (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; che l\u0026#8217;art. 7 della legge n. 47 del 1985 (cos\u0026#236; come la successiva disciplina introdotta con l\u0026#8217;art. 31 t.u. edilizia) non ha riprodotto quanto precedentemente disposto dall\u0026#8217;art. 15, terzo comma, della legge n. 10 del 1977, il quale stabiliva espressamente l\u0026#8217;acquisizione dei beni confiscati dal comune al patrimonio indisponibile dell\u0026#8217;ente pubblico, in linea con la previsione del loro necessario utilizzo a fini pubblici. Per converso, nel diverso quadro normativo delineato dall\u0026#8217;art. 7 della legge n. 47 del 1985, deve ritenersi che i beni confiscati siano acquisiti al patrimonio disponibile, a meno che non risulti integrata l\u0026#8217;ipotesi, divenuta eccezionale, del mantenimento dell\u0026#8217;opera per prevalenti interessi pubblici, ai sensi dell\u0026#8217;art. 7, quinto comma, della legge n. 47 del 1985 (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 12 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base all\u0026#8217;art. 826 cod. civ., appartengono, infatti, al patrimonio indisponibile solo i beni di enti pubblici \u0026#171;destinati ad un pubblico servizio\u0026#187;. In particolare, secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione, \u0026#171;affinch\u0026#233; un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volont\u0026#224; dell\u0026#8217;ente titolare del diritto reale pubblico (e, perci\u0026#242;, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volont\u0026#224; dell\u0026#8217;ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell\u0026#8217;effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 21 giugno 2011, n. 13585; sezioni unite civili, sentenza 3 dicembre 2010, n. 24563; sezione seconda civile, sentenza 16 dicembre 2009, n. 26402; sezioni unite civili, sentenza 28 giugno 2006 n. 14865; sezioni unite civili, sentenza 27 novembre 2002, n. 16831; sezioni unite civili, sentenza 15 luglio 1999, n. 391; negli stessi termini, Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 26 novembre 2020, n. 26990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, l\u0026#8217;appartenenza dei beni confiscati al patrimonio disponibile \u0026#232; avvalorata anche dalla recente introduzione nel t.u. edilizia della previsione che consente al comune, a determinate condizioni, di alienare i beni confiscati. In particolare, \u0026#171;[n]ei casi in cui l\u0026#8217;opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell\u0026#8217;assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell\u0026#8217;articolo 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 241 del 1990, pu\u0026#242;, altres\u0026#236;, provvedere all\u0026#8217;alienazione del bene e dell\u0026#8217;area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell\u0026#8217;acquirente delle opere abusive. \u0026#200; preclusa la partecipazione del responsabile dell\u0026#8217;abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell\u0026#8217;immobile \u0026#232; determinato dall\u0026#8217;agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive\u0026#187; (art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, del d.l. n. 69 del 2024, come convertito, che ha aggiunto la citata disposizione dopo il primo periodo dell\u0026#8217;art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Illustrate le motivazioni che evidenziano l\u0026#8217;irragionevolezza del sacrificio imposto dalla norma censurata al creditore ipotecario non responsabile dell\u0026#8217;abuso edilizio, occorre sottolineare che l\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 v\u0026#236;ola gli artt. 3, 24 e 42 Cost. anche sotto il profilo della sproporzione di quel medesimo sacrificio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl titolare del diritto di ipoteca \u0026#8211; a fronte di una norma che non fa salvo il suo diritto reale \u0026#8211; si vedrebbe, infatti, costretto a una continua vigilanza sull\u0026#8217;immobile, onde poter chiedere all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria la cessazione di quegli atti del debitore o di terzi che, in quanto idonei a creare i presupposti della confisca edilizia, sarebbero tali da cagionare il perimento giuridico del bene e, con esso, l\u0026#8217;estinzione della sua garanzia (art. 2813 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, si tratta di iniziative inesigibili, alla stregua dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;. In particolare, il dovere del creditore di tenere una condotta attiva, atta a mitigare il danno, non comprende l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; gravose, quali sarebbero la vigilanza incessante sull\u0026#8217;immobile e l\u0026#8217;accertamento del carattere abusivo di eventuali manufatti, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;assunzione di iniziative dispendiose e implicanti rischi, quale sarebbe l\u0026#8217;avvio di un\u0026#8217;azione giudiziale (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22352; sezione prima civile, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3797; sezione terza civile, ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24522; sezione lavoro, sentenza 11 marzo 2016, n. 4865).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, non smentisce la sproporzione del sacrificio determinato dall\u0026#8217;estinzione dell\u0026#8217;ipoteca l\u0026#8217;esistenza di rimedi successivi, che residuerebbero al creditore in caso di perimento giuridico del bene. Quest\u0026#8217;ultimo, privato del diritto di rifarsi in via preferenziale sui beni ipotecati, dovrebbe confidare nella permanenza di una parte del terreno oggetto della garanzia reale, non acquisito dal comune, sul quale esercitare l\u0026#8217;azione esecutiva, o tentare di richiedere idonea garanzia su altri beni del debitore (art. 2743 cod. civ.) o agire, in via risarcitoria, rispetto al responsabile dell\u0026#8217;inottemperanza all\u0026#8217;obbligo di demolizione, per la perdita del diritto di ipoteca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, tutti i rimedi evocati configurano forme alternative di tutela ipotetiche e aleatorie, tali da risultare inadeguate a compensare il sacrificio imposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAppare, allora, evidente la sproporzione, oltre che l\u0026#8217;irragionevolezza, di un pregiudizio del credito \u003cem\u003ein executivis\u003c/em\u003e non necessario a preservare la funzione sanzionatoria propria della confisca edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Per le ragioni esposte, sono fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., e va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell\u0026#8217;abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell\u0026#8217;atto di accertamento dell\u0026#8217;inottemperanza alla ingiunzione a demolire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta assorbita la censura concernente l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Se, dunque, si impone di preservare, alle condizioni specificate, il diritto di ipoteca, deve rilevarsi che tale diritto \u0026#232; destinato nondimeno a estinguersi, ove il comune dichiari \u0026#8211; secondo il procedimento e nel rispetto dei limiti di cui all\u0026#8217;art. 7, quinto comma, della legge n. 47 del 1985 \u0026#8211; l\u0026#8217;esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell\u0026#8217;immobile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile provvedimento \u0026#8211; che questa Corte ha ritenuto una previsione eccezionale da assumere, accertando \u0026#171;l\u0026#8217;esistenza di uno specifico interesse pubblico alla conservazione [dell\u0026#8217;immobile] e la prevalenza di questo sull\u0026#8217;interesse pubblico al ripristino della conformit\u0026#224; del territorio alla normativa urbanistico-edilizia\u0026#187; (sentenza n. 140 del 2018) \u0026#8211; imprime un vincolo di destinazione al bene acquisito dal comune, che finisce per attrarlo nel patrimonio indisponibile dell\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto determina, pertanto, una nuova e diversa ponderazione degli interessi implicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Da ultimo, dichiarata la parziale illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, questa Corte prende atto che l\u0026#8217;art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 \u0026#8211; che la Corte rimettente ha direttamente censurato, ma rispetto al quale le questioni sollevate sono irrilevanti e dunque inammissibili \u0026#8211; ha un tenore letterale identico a quello dell\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, i primi due periodi dell\u0026#8217;art. 31, comma 3, t.u. edilizia prevedono che, \u0026#171;[s]e il responsabile dell\u0026#8217;abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall\u0026#8217;ingiunzione, il bene e l\u0026#8217;area di sedime, nonch\u0026#233; quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L\u0026#8217;area acquisita non pu\u0026#242; comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita\u0026#187;. Anche rispetto a tale disposizione si \u0026#232; consolidato un diritto vivente (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punti 8 e 8.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) che ravvisa un acquisto a titolo originario in capo al comune, dal quale si fa discendere l\u0026#8217;estinzione del diritto di ipoteca in precedenza iscritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunga che l\u0026#8217;apparato di regole sistematicamente coordinato alla norma dichiarata costituzionalmente illegittima, e che ha inciso sulle motivazioni addotte a supporto di tale declaratoria, trova corrispondenza \u0026#8211; come si \u0026#232; in precedenza evidenziato (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punti 7 e 9.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; con quanto disposto dal d.P.R. n. 380 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eValgono, allora, rispetto all\u0026#8217;art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, t.u. edilizia, le medesime motivazioni poste a supporto della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell\u0026#8217;art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell\u0026#8217;abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell\u0026#8217;atto di accertamento dell\u0026#8217;inottemperanza alla ingiunzione a demolire.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell\u0026#8217;abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell\u0026#8217;atto di accertamento dell\u0026#8217;inottemperanza alla ingiunzione a demolire;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)\u0026#187;, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell\u0026#8217;abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell\u0026#8217;atto di accertamento dell\u0026#8217;inottemperanza alla ingiunzione a demolire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 ottobre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241003141427.pdf","oggetto":"Privilegio, pegno e ipoteca - Edilizia e urbanistica - Interventi eseguiti in assenza di permessi di costruire - Acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune del bene e dell\u0026#8217;area di sedime, se il responsabile dell\u0026#8217;abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall\u0026#8217;ingiunzione - Mancata previsione, in tale ipotesi, della permanenza dell\u0026#8217;ipoteca giudiziale iscritta sul terreno a garanzia del credito ipotecario - Denunciata disciplina che cancella il diritto del creditore ipotecario, bench\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo non abbia alcuna responsabilit\u0026#224; nell\u0026#8217;abuso edilizio e nel conseguente rifiuto di procedere alla demolizione dell\u0026#8217;immobile - Disposizione che non consente al medesimo creditore di partecipare al procedimento, opponendosi all\u0026#8217;edificazione abusiva o all\u0026#8217;ordine di demolizione - Previsione che limita il diritto del creditore di agire in sede esecutiva, in assenza di circostanze eccezionali e circoscritte nel tempo - Norma che, dirimendo il conflitto fra il potere di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune dell\u0026#8217;immobile costruito in totale difformit\u0026#224; o assenza della concessione e il diritto del creditore ipotecario a soddisfarsi sul fondo oggetto della garanzia, afferma l\u0026#8217;assoluta prevalenza del primo.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46387","titoletto":"Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Ipoteca giudiziale su un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo - Acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune del bene e dell\u0027area di sedime - Permanenza dell\u0027ipoteca iscritta sul terreno anche quando il creditore non è responsabile dell\u0027abuso e l\u0027ipoteca sia stata iscritta prima della trascrizione dell\u0027atto di accertamento dell\u0027inottemperanza alla ingiunzione a demolire - Omessa previsione, secondo l\u0027interpretazione del diritto vivente - Irragionevolezza, violazione del diritto alla garanzia giurisdizionale anche in fase esecutiva e della tutela dei diritti reali - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 192001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost., l’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. La norma censurata dalle sez. unite civili della Cassazione in materia di c.d. confisca edilizia – che integra una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione – e considerata dal diritto vivente uno degli acquisti a titolo originario della proprietà, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione, determina un palese irragionevole sacrificio al creditore ipotecario non responsabile dell’abuso edilizio; essa infatti lede, di questi, lo \u003cem\u003eius sequelae\u003c/em\u003e (artt. 2858 e seguenti cod. civ.), lo \u003cem\u003eius distrahendi\u003c/em\u003e e lo \u003cem\u003eius praelationis\u003c/em\u003e (artt. 2741, primo comma, e 2808 cod. civ., nonché art. 510, secondo comma, cod. proc. civ.). L’ipoteca compone il patrimonio del creditore e comporta, in caso di espropriazione per pubblica utilità, un obbligo indennitario al pari degli altri diritti reali, godendo di una tutela riconducibile all’art. 42 Cost. Inoltre, essendo una garanzia accessoria al credito, essa è attratta nell’alveo protettivo dell’art. 24 Cost., quale strumento vòlto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva. Né sussistono ragioni – alla luce della disciplina vigente – per circoscrivere la tutela del creditore ipotecario al solo caso in cui abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto prima della realizzazione dell’immobile abusivo, poiché la natura abusiva di un immobile non incide sulle vicende relative al diritto di ipoteca e non incide sulla circolazione e sulla tutela del credito ipotecario. I parametri indicati sono lesi anche sotto il profilo della sproporzione, in quanto il titolare del diritto di ipoteca si vedrebbe costretto a una continua vigilanza sull’immobile, condotta in realtà inesigibile, perché il dovere del creditore di tenere una condotta attiva, atta a mitigare il danno, non comprende l’esercizio di attività gravose o l’assunzione di iniziative dispendiose e implicanti rischi, quale sarebbe l’avvio di un’azione giudiziale. Né smentisce la sproporzione del sacrificio l’esistenza di rimedi successivi al perimento giuridico del bene, perché trattasi di forme alternative di tutela ipotetiche e aleatorie. Infine, occorre sottolineare che la confisca edilizia non frappone ostacoli alla esperibilità della vendita forzata nei confronti del comune che abbia acquisito l’immobile, l’area di sedime e quella circostante, in quanto tale ente va considerato a tutti gli effetti quale terzo acquirente del bene ipotecato (artt. 2858 e seguenti cod. civ.), e i beni confiscati devono ritenersi acquisiti al suo patrimonio disponibile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 159/2023 - mass. 45663; S. 228/2022 - mass. 45143; S. 140/2022 - mass. 44836; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 140/2018 - mass. 41395; S. 345/1991 - mass. 17475\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46388","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/02/1985","data_nir":"1985-02-28","numero":"47","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46388","titoletto":"Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Novella in materia edilizia - Ipoteca giudiziale su un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo - Acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune del bene e dell\u0027area di sedime - Permanenza dell\u0027ipoteca iscritta sul terreno a garanzia del credito ipotecario anche quando il creditore non è responsabile dell\u0027abuso e l\u0027ipoteca sia stata iscritta prima della trascrizione dell\u0027atto di accertamento dell\u0027inottemperanza alla ingiunzione a demolire - Omessa previsione, secondo l\u0027interpretazione del diritto vivente - Disposizione che riproduce norma dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua. (Classif. 192001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione. La disposizione indicata ha un tenore letterale identico a quello dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, dichiarato costituzionalmente illegittimo per l’irragionevolezza e la sproporzione della lesione del diritto di proprietà e di difesa del creditore ipotecario.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46389","numero_massima_precedente":"46387","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","data_nir":"2001-06-06","numero":"380","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"primo e secondo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2001-06-06;380~art31"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46389","titoletto":"Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Novella in materia edilizia - Ipoteca giudiziale su un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo - Acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune del bene e dell\u0027area di sedime - Permanenza dell\u0027ipoteca iscritta sul terreno a garanzia del credito ipotecario anche quando il creditore non è responsabile dell\u0027abuso e l\u0027ipoteca sia stata iscritta prima della trascrizione dell\u0027atto di accertamento dell\u0027inottemperanza alla ingiunzione a demolire - Omessa previsione, secondo l\u0027interpretazione del diritto vivente - Irragionevolezza, violazione del diritto alla garanzia giurisdizionale anche in fase esecutiva e della tutela dei diritti reali - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 192001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Cassazione, sez. unite civili, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. add. CEDU, dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione. Le questioni sollevate rispetto alla disposizione censurata sono irrilevanti.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46388","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","data_nir":"2001-06-06","numero":"380","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2001-06-06;380~art31"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45182","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 160/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2543","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45699","autore":"Chianale A.","titolo":"La sorte dell\u0027ipoteca iscritta su immobile oggetto di confisca edilizia o di usucapione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"740","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45043","autore":"De Lorenzo C.","titolo":"Ipoteca e confisca edilizia: vince il creditore","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2554","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45317","autore":"Esposito M.","titolo":"Confisca edilizia e caducazione dell’ipoteca: un caso di eccesso di potere interpretativo","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"379","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45672","autore":"Mezzanotte F.","titolo":"Ipoteca su immobile confiscato, tra governo del territorio e ragioni creditorie 83","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.rivistapactum.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"83","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45044","autore":"Pagliantini S.","titolo":"Confisca edilizia e tutela del creditore ipotecario incolpevole: il vincolo del diritto vivente e il richiamo, nei toni del chiaroscuro, della Consulta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2558","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46099","autore":"Scarano N.","titolo":"La sopravvivenza dell\u0027ipoteca sull\u0027immobile acquisito dal Comune ex art. 31 T.U.E.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1505","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45774","autore":"Tomasi S.","titolo":"Confisca edilizia e tutela del credito ipotecario","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"316","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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