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D.V., con ordinanza del 27 giugno 2023, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di A. D.V., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 febbraio 2024 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Giacomo Frazzitta per A. D.V. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 27 giugno 2023, il Tribunale ordinario di Marsala, sezione penale, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 95 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui non consente di presentare al giudice dell\u0026#8217;esecuzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all\u0026#8217;art. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale \u0026#171;ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore del succitato decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; adito, in qualit\u0026#224; di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, da A. D.V., condannato con sentenza irrevocabile alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione, il quale chiede la sostituzione di tale pena, che non \u0026#232; stata condizionalmente sospesa, con una delle pene detentive brevi previste dall\u0026#8217;art. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, il rimettente riferisce:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; che la sentenza era stata pronunciata in primo grado il 20 aprile 2022 dal Tribunale di Marsala;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; che il 9 novembre 2022 la Corte d\u0026#8217;appello di Palermo aveva integralmente confermato la pronuncia di primo grado, fissando il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; che, in anticipo rispetto a tale termine, la sentenza di appello era stata depositata il 13 dicembre 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; che il 30 dicembre 2022 era entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; che il 21 gennaio 2023 il difensore del condannato aveva proposto istanza alla Corte d\u0026#8217;appello chiedendo la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con una delle pene sostitutive previste dal nuovo art. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; che il 13 febbraio 2023 la Corte d\u0026#8217;appello di Palermo aveva dichiarato inammissibile tale istanza, sulla base del rilievo che il giudizio di appello si era gi\u0026#224; concluso in epoca antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore della riforma;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; che il 25 marzo 2023 la sentenza di primo grado, integralmente confermata in appello, era divenuta irrevocabile, non essendo stato proposto ricorso per cassazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; che \u0026#171;[e]ntro trenta giorni dal passaggio in giudicato della succitata sentenza del Tribunale di Marsala (segnatamente, in data 2.5.2023)\u0026#187; la difesa del condannato aveva proposto allo stesso giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in qualit\u0026#224; di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, istanza di applicazione di una pena sostitutiva, chiedendo poi \u0026#8211; all\u0026#8217;udienza in camera di consiglio del 15 giugno 2023 \u0026#8211; che fosse sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina transitoria di cui all\u0026#8217;art. 95 del d.lgs. 150 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Dopo aver sottolineato la propria qualit\u0026#224; di \u0026#8220;giudice\u0026#8221; ai fini della proposizione dell\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale, il rimettente osserva che \u0026#8211; facendo stretta applicazione della disposizione censurata \u0026#8211; egli dovrebbe pervenire a una declaratoria di inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 prevede infatti una disciplina differenziata, in particolare, per i procedimenti pendenti in grado di appello e per quelli pendenti innanzi alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. Nel caso di specie, peraltro,  il procedimento penale a carico del condannato sarebbe stato \u0026#171;solo formalmente pendente in appello, poich\u0026#233; il giudice del gravame aveva gi\u0026#224; emesso il dispositivo (il 9 novembre 2022) e addirittura \u0026#8211; anzitempo rispetto alla scadenza del termine per il deposito della sentenza, indicato dalla Corte in  giorni novanta \u0026#8211; redatto la relativa motivazione (depositata il 13 dicembre 2022)\u0026#187;; tanto che la Corte d\u0026#8217;appello aveva respinto l\u0026#8217;istanza di sostituzione della pena proposta dal ricorrente, proprio in quanto essa si sarebbe gi\u0026#224; spogliata del potere decisionale con la pronuncia del dispositivo. Per altro verso, per\u0026#242;, il ricorrente non avrebbe potuto chiedere la sostituzione della pena alla Corte di cassazione, non essendo tale possibilit\u0026#224; prevista dalla disposizione censurata. N\u0026#233;, infine, tale richiesta potrebbe ora essere formulata al giudice dell\u0026#8217;esecuzione, \u0026#171;ostandovi la formulazione letterale della disposizione normativa in commento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal che la rilevanza delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle stesse, il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi anzitutto il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; \u0026#8211; per effetto di \u0026#171;un\u0026#8217;evidente lacuna normativa di tipo involontario\u0026#187; \u0026#8211; precluderebbe l\u0026#8217;applicazione di pene sostitutive agli imputati in procedimenti penali in cui, al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della novella normativa, pendeva il termine per il deposito della sentenza di secondo grado da parte della Corte d\u0026#8217;appello. Ci\u0026#242; senza che possano individuarsi ragionevoli giustificazioni della differenza di trattamento rispetto agli imputati i cui procedimenti fossero a quella data effettivamente pendenti in primo e secondo grado ovvero in grado di cassazione, i quali tutti avrebbero invece accesso alla possibilit\u0026#224; di sostituzione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale irragionevole differenziazione si tradurrebbe, d\u0026#8217;altra parte, in una violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost. La disposizione censurata precluderebbe ad alcuni imputati soltanto la facolt\u0026#224; di richiedere al giudice dell\u0026#8217;esecuzione l\u0026#8217;applicazione di una sanzione sostitutiva, con un\u0026#8217;irragionevole compromissione del loro diritto di difesa, che \u0026#232; inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sarebbe vulnerata la finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27 Cost., cui la riforma si ispira, poich\u0026#233; sarebbe impedito soltanto ad alcune categorie di condannati l\u0026#8217;accesso a una pena non detentiva, espressione di una risposta punitiva dello Stato diversificata, oltre che maggiormente effettiva e tempestiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; La lacuna normativa denunciata non sarebbe, infine, colmabile in via ermeneutica, stante l\u0026#8217;ostacolo rappresentato dalla \u003cem\u003elittera\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e. D\u0026#8217;altra parte, ritenere applicabile nel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e la normativa dettata per i procedimenti pendenti in cassazione al momento di entrata in vigore della norma si tradurrebbe in una interpretazione analogica dell\u0026#8217;art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, preclusa dall\u0026#8217;art. 14 delle Preleggi, stante la natura di \u0026#171;norma \u0026#8220;eccezionale\u0026#8221; (perch\u0026#233; di natura \u0026#8220;intertemporale\u0026#8221;)\u0026#187; della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili, o comunque manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Eccepisce anzitutto l\u0026#8217;interveniente il difetto di rilevanza delle questioni. La pronuncia richiesta a questa Corte, infatti, non potrebbe avere alcuna incidenza nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in cui l\u0026#8217;istanza dovrebbe, in ogni caso, essere rigettata per tardivit\u0026#224;: essa, infatti, \u0026#232; stata presentata il 2 maggio 2023, e dunque oltre il termine di trenta giorni dall\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; della sentenza previsto a pena di decadenza dall\u0026#8217;art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, peraltro, anche manifestamente infondate, dal momento che il rimettente non avrebbe correttamente inteso la portata della norma censurata, la quale si applicherebbe ai \u0026#171;giudizi pendenti in ogni grado\u0026#187;. L\u0026#8217;interveniente sottolinea, sul punto, la possibilit\u0026#224; per la parte di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza d\u0026#8217;appello \u0026#171;per qualsivoglia ragione (p.es. la mancata concessione della sospensione condizionale della pena)\u0026#187;, atteso che \u0026#171;la pendenza della lite (anche nell\u0026#8217;eventualit\u0026#224; di pronuncia di inammissibilit\u0026#224; del ricorso per cassazione) avrebbe consentito al condannato di rivolgersi al giudice dell\u0026#8217;esecuzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Anche il ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si \u0026#232; costituito in giudizio, concludendo nel senso dell\u0026#8217;accoglimento delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva testualmente la parte che \u0026#171;[i]l termine per proporre l\u0026#8217;applicazione delle pene sostitutive di cui all\u0026#8217;art. 20\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e codice penale ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, dunque era il 24 marzo 2023, tuttavia il [D.V.] presenta a mezzo del proprio legale di fiducia istanza il 2 maggio 2023 e il Giudice dell\u0026#8217;esecuzione investito della \u003cem\u003equaestio \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiuris\u003c/em\u003e fissa udienza il 15 giugno 2023 e in quella data ha ritenuto fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa della parte privata sottolinea, inoltre, che investire il giudice dell\u0026#8217;esecuzione dell\u0026#8217;istanza di applicazione della sanzione sostitutiva \u0026#171;in una fase intertemporale differente\u0026#187; rispetto a quanto previsto dalla disposizione censurata costituirebbe l\u0026#8217;unico strumento processuale utilizzabile per ottenere la concessione del beneficio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Marsala, sezione penale, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., dell\u0026#8217;art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non consente di presentare al giudice dell\u0026#8217;esecuzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all\u0026#8217;art. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. \u0026#171;ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore del succitato decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente denuncia una \u0026#171;lacuna involontaria\u0026#187; nella disciplina transitoria dettata dall\u0026#8217;art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, relativa alle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, disciplinate ora dall\u0026#8217;art. 20-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., introdotto dall\u0026#8217;art. 1 dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 95, comma 1, di tale decreto legislativo stabilisce, nel primo periodo, che le norme relative alle pene detentive brevi si applichino \u0026#171;anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore del presente decreto\u0026#187;. Il secondo periodo prevede poi una disciplina transitoria per i condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni i cui procedimenti penali fossero \u0026#171;pendent[i] innanzi la Corte di cassazione all\u0026#8217;entrata in vigore del presente decreto\u0026#187;, stabilendo che \u0026#8211; entro trenta giorni dalla data di irrevocabilit\u0026#224; della sentenza di condanna \u0026#8211; essi potessero presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell\u0026#8217;esecuzione ai sensi dell\u0026#8217;art. 666 del codice di procedura penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, in sostanza, il legislatore delegato avrebbe omesso di disciplinare il caso specifico in cui il processo, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse stato gi\u0026#224; definito dalla corte d\u0026#8217;appello mediante la lettura del dispositivo, ma non potesse ancora ritenersi \u0026#171;pendente innanzi la Corte di cassazione\u0026#187;, non essendo decorso il termine per il deposito della sentenza d\u0026#8217;appello.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale omessa previsione avrebbe privato il condannato che si trovasse in questa situazione, al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della riforma, della possibilit\u0026#224; di ottenere la sostituzione della pena detentiva inflittagli con una delle pene previste dal nuovo art. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon ci\u0026#242; sarebbero stati violati:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a tutti i condannati espressamente contemplati dal tenore letterale della disposizione transitoria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 24 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 24, secondo comma) Cost., perch\u0026#233; la preclusione dell\u0026#8217;accesso alle pene sostitutive avrebbe compresso irragionevolmente il suo diritto inviolabile alla difesa dell\u0026#8217;interessato; nonch\u0026#233;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 27 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 27, terzo comma) Cost., perch\u0026#233; tale preclusione sarebbe incompatibile con la finalit\u0026#224; rieducativa della pena, cui la riforma del 2022 complessivamente si ispira.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce in via preliminare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;interveniente, il ricorso introduttivo del giudizio principale sarebbe stato tardivamente proposto rispetto al termine di trenta giorni dall\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; della sentenza di condanna, stabilito dalla disposizione censurata. Ci\u0026#242; comporterebbe un\u0026#8217;evidente ragione di inammissibilit\u0026#224; del ricorso medesimo, che dovrebbe comunque essere rigettato per questa ragione dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e; il che priverebbe di rilevanza le questioni proposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Al riguardo, non pu\u0026#242; che convenirsi con l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che il ricorso introduttivo del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e risulta \u003cem\u003eictu\u003c/em\u003e\u003cem\u003e oculi\u003c/em\u003e depositato oltre il termine di trenta giorni dalla data di irrevocabilit\u0026#224; della sentenza di condanna: la stessa ordinanza di rimessione d\u0026#224; atto, nell\u0026#8217;arco di poche righe, che la sentenza \u0026#232; passata in giudicato il 25 marzo 2023, e che il ricorso \u0026#232; stato depositato il 2 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa costante giurisprudenza di questa Corte afferma, tuttavia, che il giudizio di rilevanza esige soltanto la dimostrazione della necessit\u0026#224;, da parte del rimettente, di fare applicazione della norma censurata nel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e non richiede invece la dimostrazione che l\u0026#8217;accoglimento della questione sia effettivamente suscettibile di incidere sull\u0026#8217;esito del processo medesimo. Ci\u0026#242; che \u0026#232; essenziale \u0026#232;, piuttosto, la dimostrazione che un eventuale accoglimento inciderebbe quanto meno sull\u0026#8217;\u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e motivazionale che conduce alla decisione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 88 e n. 19 del 2022 e n. 202 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOra, il presupposto interpretativo da cui muove l\u0026#8217;odierno rimettente lo condurrebbe a rigettare il ricorso in quanto il caso concreto non \u0026#232; sussumibile tra quelli previsti dalla fattispecie astratta. Laddove, invece, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale fossero accolte, mediante una pronuncia additiva in grado di abbracciare anche il caso di specie, il ricorso non potrebbe pi\u0026#249; essere respinto per questa ragione; e si porrebbe, a quel punto, la diversa questione se il ricorso sia o meno inammissibile in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni stabilito in via generale dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quello scenario, l\u0026#8217;eventuale riscontro della tardivit\u0026#224; del ricorso introduttivo del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e darebbe dunque luogo a un suo rigetto sulla base di un \u003cem\u003eiter \u003c/em\u003emotivazionale del tutto diverso: il che basta a garantire la rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; deve, dunque, essere rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sono, tuttavia, infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nella lettura del rimettente, la disposizione censurata sarebbe affetta da una lacuna involontaria, non avendo disciplinato l\u0026#8217;ipotesi particolare in cui la corte d\u0026#8217;appello \u0026#8211; alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#8211; avesse gi\u0026#224; definito il giudizio innanzi a s\u0026#233; mediante la pronuncia del dispositivo in udienza, ma fosse ancora pendente il termine per il deposito della motivazione. Ipotesi alla quale, peraltro, potrebbe agevolmente affiancarsi quella in cui la motivazione fosse stata depositata, ma fosse ancora pendente il termine per il ricorso in cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Una tale lettura non pu\u0026#242;, in s\u0026#233;, ritenersi implausibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn entrambe queste ipotesi, il processo ben potrebbe ritenersi \u0026#8211; da un punto di vista letterale \u0026#8211; ancora \u0026#8220;pendente in grado d\u0026#8217;appello\u0026#8221;, posto che i relativi atti si trovavano ancora fisicamente negli uffici della corte d\u0026#8217;appello procedente; ma la previsione del primo periodo dell\u0026#8217;art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022 risulterebbe in concreto inapplicabile per ragioni sistematiche, dal momento che, secondo i principi generali del processo penale, una volta letto in udienza il dispositivo la corte d\u0026#8217;appello non ha pi\u0026#249; alcun potere di modificare la statuizione relativa alla pena, salva l\u0026#8217;ipotesi della correzione dell\u0026#8217;errore materiale che qui certamente non ricorre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, la disciplina del secondo periodo \u0026#8211; che prevede la possibilit\u0026#224; per il condannato di ottenere la sostituzione della pena mediante un incidente di esecuzione, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna \u0026#8211; \u0026#232; testualmente riferita soltanto ai processi \u0026#171;pendenti innanzi la Corte di cassazione\u0026#187;: espressione che, secondo il significato letterale delle parole, non \u0026#232; riferibile a processi ancora non approdati presso la Corte di cassazione, e i cui atti si trovassero, al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della riforma, presso la corte d\u0026#8217;appello che ha pronunciato la sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Ove quella assunta dal rimettente fosse l\u0026#8217;unica interpretazione possibile della disciplina censurata, essa risulterebbe \u0026#8211; in effetti \u0026#8211; in evidente frizione con il principio di eguaglianza, non essendo ravvisabile alcuna ragione giustificatrice della differenza di trattamento rispetto alle altre ipotesi ivi disciplinate, e in particolare a quella in cui il processo gi\u0026#224; pendesse innanzi alla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lacuna di disciplina si porrebbe altres\u0026#236; in contrasto con il principio della retroattivit\u0026#224; della \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emitior\u003c/em\u003e, pur non evocato dal rimettente; principio che la costante giurisprudenza di questa Corte riconduce all\u0026#8217;area di tutela degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (da ultimo, sentenze n. 198 del 2022, n. 238 del 2020 e n. 63 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha tuttavia chiarito che, ai fini dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del regime transitorio previsto dalla disposizione censurata, deve considerarsi \u0026#171;pendente innanzi la Corte di cassazione\u0026#187; qualsiasi processo che, alla data di entrata in vigore della riforma, fosse stato definito dalla corte d\u0026#8217;appello mediante la pronuncia del dispositivo: e, dunque, anche quei processi nei quali sia ancora pendente il termine fissato dal collegio per il deposito delle motivazioni (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 26 settembre-2 novembre 2023, n. 43975), ovvero nei quali sia pendente il termine per il ricorso per cassazione (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 giugno-8 settembre 2023, n. 37022 e sezione sesta penale, sentenza 21 giugno-2 agosto 2023, n. 34091).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn queste pronunce, la Corte di cassazione muove dalla constatazione che il codice di rito non contiene alcuna norma che individui il fatto o l\u0026#8217;atto processuale che determina la \u0026#8220;pendenza\u0026#8221; del giudizio di impugnazione. Essa valorizza per\u0026#242; il precedente costituito da una sentenza delle Sezioni unite sulla disciplina transitoria stabilita dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante \u0026#171;Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione\u0026#187;,  (cosiddetta \u0026#8220;legge ex Cirielli\u0026#8221;), che, per effetto della sentenza n. 393 del 2006, circoscriveva l\u0026#8217;applicazione retroattiva della pi\u0026#249; favorevole disciplina in materia di prescrizione ai processi pendenti in primo grado, escludendone cos\u0026#236; dal raggio operativo quelli pendenti in grado di appello o innanzi la Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe Sezioni unite avevano, in quell\u0026#8217;occasione, identificato il fatto processuale che determina la pendenza in grado di appello nella pronuncia del dispositivo da parte del giudice di primo grado: da quel momento, infatti, il giudice non pu\u0026#242; pi\u0026#249; assumere ulteriori decisioni in merito all\u0026#8217;accusa (salva la residua competenza in tema di procedimenti incidentali cautelari). Per altro verso, la pronuncia del dispositivo \u0026#232; anche il momento in cui prende avvio la fase dell\u0026#8217;impugnazione, indipendentemente dal fatto che siano pendenti i termini per proporla (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 ottobre-10 dicembre 2009, n. 47008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa soluzione era stata, allora, raggiunta sulla base dell\u0026#8217;argomento che \u0026#171;non deve tanto ricostruirsi la nozione generale ed astratta di pendenza del giudizio o di pendenza del giudizio di appello, ma piuttosto l\u0026#8217;esatto significato che la locuzione normativa assume nel particolare contesto in cui \u0026#232; stata introdotta, considerando gli interessi perseguiti e le condizioni per le quali l\u0026#8217;esclusione della retroattivit\u0026#224; si palesa compatibile con la legge fondamentale. N\u0026#233; potrebbe giovare un richiamo dogmatico al dato testuale, posto che il concetto di pendenza non ha ricevuto definizione nel nostro sistema processual-penalistico, il che consente di adeguarlo alle caratteristiche ed alla finalit\u0026#224; delle situazioni in cui \u0026#232; destinato ad incidere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl medesimo schema argomentativo \u0026#232; stato, ora, adottato dalla Corte di cassazione anche rispetto alla disciplina transitoria all\u0026#8217;esame, la cui \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e evidente \u0026#232; quella di garantire a tutti gli imputati il cui giudizio sia ancora pendente la possibilit\u0026#224; di un \u0026#8220;recupero\u0026#8221; della possibilit\u0026#224; di vedersi applicata una pena sostitutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Le pronunce appena menzionate, che riflettono un orientamento sin qui unanime della Corte di cassazione, possono gi\u0026#224; essere ritenute espressive del diritto vivente relativo all\u0026#8217;interpretazione della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale interpretazione \u0026#8211; che coincide, nell\u0026#8217;esito, con il risultato auspicato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e al contempo evita gli inconvenienti pratici della pi\u0026#249; macchinosa soluzione suggerita dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato (punto 2.2. del \u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; si sottrae a tutte le censure di legittimit\u0026#224; costituzionale formulate dal rimettente. Essa assicura infatti uniformit\u0026#224; di trattamento a tutti gli imputati i cui processi fossero ancora pendenti \u0026#8211; in qualsiasi grado di giudizio \u0026#8211; all\u0026#8217;epoca dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e consente loro di accedere alle pi\u0026#249; favorevoli pene sostitutive di cui al nuovo art. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., spiccatamente orientate alla rieducazione del condannato, evitando al contempo qualsiasi \u003cem\u003evuln\u003c/em\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003es\u003c/em\u003e al diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Non coglie nel segno, d\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;argomento del giudice rimettente, secondo cui l\u0026#8217;interpretazione in parola non sarebbe consentita dal tenore letterale della disposizione censurata, ci\u0026#242; che renderebbe imprescindibile un intervento di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, la norma enucleata dal diritto vivente con riferimento all\u0026#8217;ipotesi specifica del condannato in grado d\u0026#8217;appello, per il quale pendesse ancora il termine per il deposito della sentenza ovvero quello per la proposizione del ricorso per cassazione al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della riforma, non \u0026#232; estraibile dal dato letterale del secondo periodo dell\u0026#8217;art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022. Tuttavia, tale norma non \u0026#232; incompatibile con il dato testuale, inserendosi in uno spazio non regolato in maniera difforme dal legislatore; e non pu\u0026#242; pertanto ritenersi il risultato di un\u0026#8217;interpretazione \u003cem\u003econtra \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegem\u003c/em\u003e (come invece nel caso recentemente esaminato dalla sentenza n. 5 del 2024, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). La norma in questione deve, semmai, considerarsi il frutto di una interpretazione analogica, senz\u0026#8217;altro consentita in materia processuale a fronte di una lacuna non intenzionale della legge, in applicazione degli ordinari canoni ermeneutici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChe la lacuna non fosse intenzionale, d\u0026#8217;altra parte, \u0026#232; mostrato dalla stessa relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, in cui si sottolinea che \u0026#171;le modifiche normative che riguardano il sistema sanzionatorio hanno pacificamente natura sostanziale e, pertanto, sono soggette al principio di irretroattivit\u0026#224; \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e e di retroattivit\u0026#224; \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebonam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e. Le disposizioni che elevano il limite della pena detentiva sostituibile sono pi\u0026#249; favorevoli al reo e devono essere applicabili retroattivamente, salvo il limite del giudicato (art. 2, co. 4 c.p.)\u0026#187;. Ci\u0026#242; che mostra come la chiara intenzione del legislatore fosse quella di assicurare la possibilit\u0026#224; di accedere alle nuove pene sostitutive a tutti i processi in corso sino alla loro definizione con sentenza irrevocabile: possibilit\u0026#224; assicurata, anche negli interstizi non coperti dal dato letterale del prodotto legislativo, proprio dall\u0026#8217;interpretazione ora riferita della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna simile interpretazione, infine, non \u0026#232; affatto preclusa \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 14 Preleggi \u0026#8211; dal carattere transitorio, e dunque asseritamente eccezionale, della disposizione censurata, come erroneamente sostiene il rimettente. La disposizione censurata \u0026#232;, all\u0026#8217;opposto, espressiva di un principio generale dell\u0026#8217;ordinamento, per di pi\u0026#249; di rango costituzionale: quello, cio\u0026#232;, secondo cui le norme pi\u0026#249; favorevoli in materia di sanzioni punitive devono, di regola, essere applicate retroattivamente a tutti i processi in corso. Sicch\u0026#233; l\u0026#8217;interpretazione analogica adottata dalla Corte di cassazione costituisce, al tempo stesso (doverosa) interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; A fronte, dunque, di un diritto vivente che ha gi\u0026#224; estratto dalla disposizione censurata una norma non incompatibile con i parametri costituzionali evocati, le questioni sollevate dal rimettente debbono essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 95 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Marsala, sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l\u0027efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi - Preclusione ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni i cui procedimenti penali, al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore delle nuove disposizioni, erano \"solo formalmente\" pendenti in grado di appello (in quanto il giudice del gravame aveva gi\u0026#224; emesso il dispositivo di sentenza) della facolt\u0026#224; di presentare al giudice dell\u0026#8217;esecuzione ex art. 666 codice di procedura penale, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46001","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Caratteri - Necessaria applicabilità della disposizione censurata nel giudizio  a quo  e capacità di incidere sull\u0027 iter  motivazionale che conduce alla decisione - Dimostrazione della capacità di incidere sull\u0027esito di tale processo - Esclusione. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudizio di rilevanza esige soltanto la dimostrazione della necessità, da parte del rimettente, di fare applicazione della norma censurata nel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e non richiede invece la dimostrazione che l’accoglimento della questione sia effettivamente suscettibile di incidere sull’esito del processo medesimo. Ciò che è essenziale è, piuttosto, la dimostrazione che un eventuale accoglimento inciderebbe quanto meno sull’\u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e motivazionale che conduce alla decisione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 88/2022 - mass. 44803; S. 19/2022 - mass. 44523; S. 202/2021 - mass. 44247\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46002","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46002","titoletto":"Legge - Leggi retroattive - Norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive - Applicazione retroattiva a tutti i processi in corso -  Ratio  - Espressione di un principio generale di rango costituzionale. (Classif. 141006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ un principio generale dell’ordinamento, per di più di rango costituzionale, che le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive devono, di regola, essere applicate retroattivamente a tutti i processi in corso.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46003","numero_massima_precedente":"46001","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46003","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Possibilità di estrarre una norma dal dato letterale non incompatibile della relativa disposizione - Condizione - Non difformità della norma estratta dallo spazio giuridico in cui si inserisce - Ammissibilità di interpretazione analogica nel processo penale - Doverosità in caso di estensione di benefici (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi a oggetto la disposizione in base alla quale i condannati in appello a pena detentiva non superiore a quattro anni, i cui procedimenti siano pendenti in Cassazione, possano presentare istanza di applicazione di pena sostitutiva entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna). (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eUna norma non estraibile direttamente dal dato letterale di una disposizione non è incompatibile con esso, laddove si inserisca in uno spazio non regolato in maniera difforme dal legislatore.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e L’interpretazione analogica è senz’altro consentita in materia processuale penale, a fronte di una lacuna non intenzionale del legislatore e, dove l’intenzione di quest’ultimo appaia quella di assicurare un determinato beneficio – come la possibilità di accedere a pene sostitutive delle pene detentive brevi – a tutti i processi in corso, sino alla loro definizione con sentenza irrevocabile, essa costituisce una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Marsala, sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non consente di presentare al giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto processuale che determina la pendenza in grado di appello va identificato nella pronuncia del dispositivo da parte del giudice di primo grado, garantendo a tutti gli imputati, il cui giudizio sia ancora pendente all’epoca dell’entrata in vigore della disposizione censurata, la possibilità di vedersi applicata una pena sostitutiva – assicurando uniformità di trattamento e rieducazione del condannato, senza \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eal diritto di difesa. Tale interpretazione non è \u003cem\u003econtra legem\u003c/em\u003e, ma analogica, e non è preclusa, ai sensi dell’art. 14 \u003cem\u003ePreleggi\u003c/em\u003e, nemmeno dal carattere transitorio della disposizione censurata, la quale non è eccezionale ma, all’opposto, espressiva del principio generale che impone di applicare retroattivamente le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive a tutti i processi in corso). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 5/2024\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e \u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46002","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero":"150","articolo":"95","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art95"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44785","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 25/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1012","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44333","autore":"Aiuti V.","titolo":"Accesso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e \"pendenza\" del processo","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44689","autore":"Pascucci N.","titolo":"Il processo pende in Cassazione fin dalla lettura del dispositivo in appello: così la Corte costituzionale “salva” la disciplina transitoria sulle pene sostitutive","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44877","autore":"Rangone N.","titolo":"Servizi innovativi e benessere dei cittadini nel trasporto non di linea","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giornale di diritto amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44516","autore":"Siracusano F.","titolo":"Il “diritto vivente” e l\u0027interpretazione analogica a presidio della costituzionalità del regime transitorio in materia di pene sostitutive","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44538","autore":"Viganò F.","titolo":"Corte costituzionale, Corte di cassazione e diritto vivente","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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