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Altri interventi di adeguamento normativo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l\u0026#8217;11 settembre 2023, depositato in cancelleria il 12 settembre 2023, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 19 marzo 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Maria Rosaria Russo Valentini per la Regione Emilia-Romagna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ricorso iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2023, n. 7 (Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo), che sostituisce l\u0026#8217;art. 10, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull\u0026#8217;organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata \u0026#232; intervenuta sulla disciplina regionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con sede nel territorio regionale, in ordine ai criteri e alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione delle loro strutture complesse, nonch\u0026#233; alla composizione della commissione cui \u0026#232; affidata la selezione dei relativi idonei. A tale ultimo proposito, il legislatore regionale ha previsto che \u0026#171;[l]a Commissione di cui all\u0026#8217;art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lett[era] \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) del decreto legislativo n. 502 del 1992 \u0026#232; composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente lamenta il contrasto della previsione regionale sulla formazione della commissione con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. nelle materie \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; e \u0026#171;professioni\u0026#187; in relazione all\u0026#8217;art. 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell\u0026#8217;articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il ricorrente \u0026#8722; dopo avere premesso che l\u0026#8217;art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023, nell\u0026#8217;ambito di un intervento di revisione periodica della legislazione, ha provveduto a un adeguamento normativo in materia di sanit\u0026#224; \u0026#8722; si sofferma anzitutto sulla normativa nazionale richiamata dalla disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato espone in proposito che il vigente art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera\u003cem\u003e a\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) regola \u0026#171;in generale\u0026#187;, la composizione della commissione nominata per la selezione degli idonei al conferimento dell\u0026#8217;incarico di direttore di unit\u0026#224; operativa complessa (UOC) degli enti del Servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; ivi previsto che l\u0026#8217;organo collegiale sia costituito dal direttore sanitario dell\u0026#8217;azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell\u0026#8217;incarico da conferire (dei quali almeno due di regione diversa da quella dell\u0026#8217;azienda interessata alla copertura del posto), scelti per sorteggio dall\u0026#8217;elenco nazionale dei direttori di UOC dei ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN), tra i quali \u0026#232; nominato il presidente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; La parte ricorrente deduce, altres\u0026#236;, che la composizione della commissione per la procedura di nomina dei dirigenti di struttura complessa trova una differente regolazione a livello statale proprio in relazione agli IRCCS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 11, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 288 del 2003 prevede, infatti, che \u0026#171;[l]a commissione di cui al comma 2 dell\u0026#8217;articolo 15-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo n. 502 del 1992 \u0026#232; composta, oltre che dal direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell\u0026#8217;incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione costituirebbe, dunque, la disciplina applicabile per gli incarichi di direzione degli Istituti in virt\u0026#249; del principio di specialit\u0026#224; e assurgerebbe a principio fondamentale, cui l\u0026#8217;impugnato art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 avrebbe dovuto attenersi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio si preoccupa, poi, di sgombrare il campo da possibili dubbi interpretativi sull\u0026#8217;evocato parametro interposto, originati dal suo richiamo al previgente art. 15-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992, che non si occupa pi\u0026#249; dell\u0026#8217;organo deputato alla selezione degli idonei per l\u0026#8217;incarico di direzione delle strutture complesse: l\u0026#8217;art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003 opererebbe, infatti, un rinvio statico alle norme contenute nella superata disposizione e, peraltro, la richiamerebbe al solo fine di individuare la commissione, per poi disporre in via autonoma sulla sua composizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;organo di valutazione negli IRCCS, quindi, non sarebbe stato in alcun modo inciso dalle riforme che hanno interessato la sua formazione nella disciplina statale generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; In conclusione, secondo il ricorrente, la mancata riproposizione, da parte della disposizione regionale impugnata, della previsione statale di tipo speciale darebbe luogo alla violazione dei princ\u0026#236;pi fondamentali posti dal legislatore statale nelle materie a competenza legislativa concorrente \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; e \u0026#171;professioni\u0026#187;: le modalit\u0026#224; e i requisiti di accesso della dirigenza sanitaria, in particolare apicale, costituirebbero, infatti, princ\u0026#236;pi dettati per migliorare il rendimento del servizio offerto a garanzia tanto del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione, quanto della qualit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; assistenziale erogata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la resistente, la legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 non sarebbe fonte che innova, bens\u0026#236; andrebbe catalogata tra le leggi emanate periodicamente per la revisione della normativa vigente, al fine di renderla pi\u0026#249; intellegibile, con eliminazione dai testi dei richiami a disposizioni abrogate o con interventi di adeguamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon tale finalit\u0026#224; di aggiornamento, l\u0026#8217;art. 23 sarebbe intervenuto sul comma 7 dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Emilia-Romagna n. 29 del 2004, relativo alla composizione delle commissioni di selezione dei responsabili delle unit\u0026#224; operative complesse negli IRCCS, sostituendo il riferimento al \u0026#171;superato per modificazione\u0026#187; art. 15-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992, con il riferimento al vigente art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del medesimo decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; La Regione subito obietta che la disposizione impugnata \u0026#8722; nel prevedere che \u0026#171;[l]a Commissione di cui all\u0026#8217;art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lett[era \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) del d.lgs. n. 502 del 1992] \u0026#232; composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico\u0026#187; \u0026#8722; ripropone la presenza in commissione del direttore sanitario, secondo quanto gi\u0026#224; disposto dal legislatore regionale dal 2006, senza che lo Stato avesse allora contestato alcunch\u0026#233;. Da tanto deriverebbero la tardivit\u0026#224; e la carenza di interesse al ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Per sostenere la non fondatezza delle questioni, la Regione Emilia-Romagna esamina prima il contenuto delle disposizioni statali rilevanti e poi quello della disposizione regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alle prime la difesa della resistente deduce che: a) le norme relative alla composizione delle commissioni per la selezione del personale medico responsabile delle UOC del Servizio sanitario nazionale erano contenute, sino al 2012, nell\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992, a mente del quale la commissione era composta dal direttore sanitario, che la presiedeva, e da due dirigenti dei ruoli del personale del SSN; b) la relativa disciplina \u0026#232; stata dapprima modificata dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pi\u0026#249; alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189; c) questo, da un lato, ha \u0026#171;spostato\u0026#187; la collocazione della disciplina, inserendo le relative norme nel comma 7-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art. 15\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992 e, dall\u0026#8217;altro lato, ha riformulato la composizione, prevedendo che ne siano membri il direttore sanitario e tre direttori di UOC, scelti per sorteggio dall\u0026#8217;apposito elenco nazionale; d) la novella ha inteso cos\u0026#236; garantire maggiore imparzialit\u0026#224;, trasparenza e oggettivit\u0026#224; della procedura selettiva; e) in ultimo, per incrementare ulteriormente il raggiungimento di tali obiettivi, con l\u0026#8217;art. 20, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), il legislatore statale \u0026#232; nuovamente intervenuto imponendo, tra l\u0026#8217;altro, che, dei tre membri \u0026#8220;tecnici\u0026#8221;, almeno due siano responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l\u0026#8217;azienda interessata alla copertura del posto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione condivide la tesi della specialit\u0026#224; della disciplina dettata per la commissione degli IRCCS dal d.lgs. n. 288 del 2003, e tuttavia ritiene che l\u0026#8217;art. 11, comma 2, del citato decreto rinvierebbe esso stesso al d.lgs. n. 502 del 1992: in particolare, in tale unico comma il legislatore statale tratterebbe unitariamente il regime del personale degli Istituti \u0026#171;non privatizzati\u0026#187; e la composizione della commissione di selezione \u0026#8211; che \u0026#232; elemento integrante della disciplina del personale \u0026#8211; e, nel farlo, sottoporrebbe entrambi a quanto previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNello specifico, quanto alla commissione, l\u0026#8217;art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003 richiama il previgente art. 15-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eal contrario della disposizione regionale impugnata, che rinvia al vigente art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale contesta la natura attribuita dal Governo al rinvio contenuto nel parametro interposto: non si tratterebbe di un rinvio statico al previgente art. 15-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992, bens\u0026#236; di un rinvio dinamico, come dimostrerebbe il riferimento contenuto nel comma 2 dell\u0026#8217;art. 11 al \u0026#171;decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni\u0026#187;. La commissione esaminatrice, di conseguenza, avrebbe negli IRCCS la medesima composizione degli altri enti del SSN, con l\u0026#8217;unica peculiarit\u0026#224; di avere, tra i membri, il direttore scientifico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, secondo la resistente, anche \u0026#171;una lettura logico-ordinamentale dei principi\u0026#187; porterebbe a concludere per l\u0026#8217;incidenza delle descritte riforme sulla disciplina statale generale anche su quella speciale degli IRCCS: l\u0026#8217;esigenza di imparzialit\u0026#224; e la finalit\u0026#224; di selezionare i migliori dirigenti, sottese alle modifiche apportate alla composizione della commissione nelle aziende sanitarie, sarebbero comuni al conferimento degli incarichi di dirigenza negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che, del pari, sono enti del SSN ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Quanto alla normativa regionale, la resistente ne ripercorre, anzitutto, l\u0026#8217;evoluzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge reg. Emilia-Romagna n. 29 del 2004, nel recare \u0026#171;Norme generali sull\u0026#8217;organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale\u0026#187;, sin dalla sua originaria versione, tratta all\u0026#8217;art. 10 degli \u0026#171;Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico\u0026#187; situati nel proprio territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto della riscrittura da parte della legge reg. Emilia-Romagna 3 marzo 2006, n. 2 (Modifiche all\u0026#8217;articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), il comma 7 dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Emilia-Romagna n. 29 del 2004 ha disciplinato anche la composizione della commissione per la selezione del direttore dell\u0026#8217;UOC degli IRCCS, prevedendo che fosse costituita dal direttore scientifico (presidente di diritto), dal direttore sanitario e da un dirigente del SSN (individuato dal collegio di direzione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo, la Regione Emilia-Romagna avrebbe ripreso alla lettera quanto previsto dall\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 288 del 2003 \u0026#8722; che a sua volta richiamava la disciplina dell\u0026#8217;analoga commissione di cui all\u0026#8217;allora vigente art. 15-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992 \u0026#8722;, con la variante della sostituzione, tra i componenti, di uno dei due dirigenti di struttura complessa del SSN con il direttore sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon l\u0026#8217;ulteriore modifica apportata dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge reg. Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilit\u0026#224; \u0026#8722; ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale), \u0026#232; stato aggiunto al comma 7 dell\u0026#8217;art. 10 della legge regionale n. 29 del 2004 un ulteriore periodo a mente del quale \u0026#171;[l]a Commissione \u0026#232; presieduta dal direttore sanitario o dal direttore scientifico a seconda che l\u0026#8217;attribuzione dell\u0026#8217;incarico di direzione abbia ad oggetto una struttura complessa prevalentemente orientata all\u0026#8217;attivit\u0026#224; assistenziale od all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di ricerca, secondo quanto definito nell\u0026#8217;atto aziendale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, infine, \u0026#232; nuovamente intervenuta sul comma 7 dell\u0027art. 10: in primo luogo, si \u0026#232; corretto il richiamo alla disposizione statale che attualmente regola la composizione della commissione di selezione (il vigente art. 15, comma 7\u003cem\u003e-bis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, in luogo del previgente art. 15-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992); in secondo luogo, si \u0026#232; confermata la compresenza del direttore scientifico e del direttore sanitario; in terzo luogo, si \u0026#232; eliminata la previsione dell\u0026#8217;alternanza della presidenza tra i due membri di diritto, posto che la disciplina statale applicabile la assegna ad uno dei dirigenti estratti a sorte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Le disposizioni regionali che si sono succedute, secondo la Regione resistente, costituirebbero legittimo esercizio della propria competenza legislativa concorrente nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, anzitutto, la resistente prospetta che quanto previsto dal d.lgs. n. 288 del 2003 non potrebbe essere interpretato in modo tanto puntuale e rigido da escludere ogni margine di intervento del legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno dell\u0026#8217;assunto, \u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 270 del 2005, con cui \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di alcune norme del d.lgs. n. 288 del 2003 relative alla composizione e designazione di altri organi degli IRCCS (in particolare, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Presidente) perch\u0026#233; ritenute \u0026#171;ingiustificatamente dettagliate e quindi invasive [\u0026#8230;] dell\u0026#8217;ambito lasciato all\u0026#8217;eventuale esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8722; Inoltre, nell\u0026#8217;esercitare la propria potest\u0026#224; legislativa, la Regione avrebbe legittimamente tenuto conto di due esigenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer un verso, le norme impugnate garantirebbero la presenza nelle commissioni degli IRCCS del direttore sanitario (come previsto per le aziende sanitarie dal d.lgs. n. 502 del 1992), accanto al direttore scientifico (per come previsto dal d.lgs. n. 288 del 2003), in ragione della prevalente e rilevante attivit\u0026#224; assistenziale svolta dagli Istituti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, la disciplina regionale attuerebbe le norme-principio stabilite dal legislatore nazionale pi\u0026#249; recente per garantire trasparenza, imparzialit\u0026#224; e meritocrazia nella selezione della dirigenza medica apicale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.6.\u0026#8722; Ricorda, infine, la resistente che con la sentenza n. 181 del 2006 \u0026#232; stata dichiarata non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri proprio nei confronti della legge reg. Emilia-Romagna n. 29 del 2004, nella parte in cui disciplinava (all\u0026#8217;art. 8, comma 3) le procedure di nomina dei direttori di struttura complessa nelle aziende sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi tale pronuncia, la resistente evidenzia i passaggi in cui si \u0026#232; affermato, da un lato, che le regioni, in forza della competenza legislativa concorrente loro attribuita, sarebbero \u0026#171;libere di disciplinare le modalit\u0026#224; relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie\u0026#187; e, dall\u0026#8217;altro, che nel farlo debbano perseguire la \u0026#171;\u0026#8220;selezione tecnica e neutrale dei pi\u0026#249; capaci\u0026#8221;[\u0026#8230;] con modalit\u0026#224; procedimentali atte a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio di tali princ\u0026#236;pi con la disposizione impugnata la Regione avrebbe fatto applicazione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 28 del 2023), impugna, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023, che sostituisce l\u0026#8217;art. 10, comma 7, della legge reg. Emilia-Romagna n. 29 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore regionale \u0026#232; intervenuto sulla disciplina regionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con sede nel territorio regionale con riguardo ai criteri e alle procedure per il conferimento dei relativi incarichi di direzione di struttura complessa nonch\u0026#233; alla composizione dell\u0026#8217;organo collegiale cui \u0026#232; affidata la selezione degli idonei disponendo, a tale ultimo proposito, che \u0026#171;[l]a Commissione di cui all\u0026#8217;art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lett[era] \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) del decreto legislativo n. 502 del 1992 \u0026#232; composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu questo periodo si appunta la doglianza statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, secondo la disposizione impugnata, l\u0026#8217;organo collegiale per gli IRCSS emiliani \u0026#232; formato \u0026#8722; per effetto del richiamo alla normativa statale vigente relativa alla formazione della medesima commissione per gli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 502 del 1992) \u0026#8722; dal direttore sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell\u0026#8217;incarico da conferire, individuati per sorteggio dall\u0026#8217;apposito elenco nazionale dei direttori di UOC appartenenti ai ruoli regionali del SSN, nonch\u0026#233; \u0026#8722; per effetto dell\u0026#8217;apposita norma additiva \u0026#8722; dal direttore scientifico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; denunciato il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in relazione al principio fondamentale delle materie \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; e \u0026#171;professioni\u0026#187; posto dall\u0026#8217;art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, che stabilisce che \u0026#171;[l]a commissione di cui al comma 2 dell\u0026#8217;articolo 15-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo n. 502 del 1992 \u0026#232; composta, oltre che dal direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell\u0026#8217;incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, il menzionato art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, assurgerebbe a parametro interposto poich\u0026#233; detta una apposita disciplina per gli IRCCS, in quanto tale prevalente per specialit\u0026#224; su quella generale dettata dal d.lgs. n. 502 del 1992 per le aziende sanitarie (territoriali e ospedaliere).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In via preliminare, la Regione eccepisce la tardivit\u0026#224; e la carenza di interesse al ricorso, in quanto la disposizione impugnata riproporrebbe la norma, vigente gi\u0026#224; dal 2006 e mai contestata dallo Stato, della contestuale presenza del direttore sanitario e del direttore scientifico nella commissione di selezione dei \u0026#8220;primari\u0026#8221; degli IRCCS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale, atteso che la disposizione contestata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l\u0026#8217;effetto di reiterare la lesione da cui deriva l\u0026#8217;interesse a ricorrere (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 112 del 2023, n. 255 e n. 23 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; L\u0026#8217;esame del merito delle questioni promosse richiede una essenziale ricostruzione del quadro normativo relativo agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di quello relativo alla composizione della commissione per la selezione degli idonei per il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture complesse, limitatamente agli aspetti interessati dalle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Gli IRCCS sono strutture ospedaliere caratterizzate dal contemporaneo e connesso svolgimento di attivit\u0026#224; diagnostico-terapeutiche di alta specialit\u0026#224; e di attivit\u0026#224; di ricerca, che svolgono secondo gli indirizzi del Programma nazionale di ricerca sanitaria e in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFin dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), gli IRCCS sono stati oggetto di normativa speciale rispetto a quella dettata in via generale per l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento degli enti del SSN, e ci\u0026#242; in ragione delle caratteristiche peculiari degli Istituti, tanto sotto il profilo della duplicit\u0026#224; delle funzioni svolte, quanto per le forme organizzative appositamente prescelte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attuale disciplina degli IRCSS \u0026#8722; da ricondurre in prevalenza alle materie di potest\u0026#224; legislativa concorrente della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; e della \u0026#171;ricerca scientifica\u0026#187; (per tutte, sentenza n. 270 del 2005) \u0026#8211; a livello statale \u0026#232; contenuta nel d.lgs. n. 288 del 2003, oggetto di recente modifiche da parte del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) il quale, con differenti misure di raccordo tra le attivit\u0026#224; scientifica e di assistenza, ha perseguito l\u0026#8217;obiettivo del potenziamento del rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie posto dalla relativa legge delega (art. 1, comma 1, primo capoverso, lettere \u003cem\u003ea, b\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e, della legge 3 agosto 2022, n. 129, recante \u0026#171;Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la predetta normativa, gli Istituti si suddividono in due categorie, a seconda del tipo di personalit\u0026#224; giuridica: quelli di diritto privato (\u0026#171;gli Istituti di diritto privato\u0026#187;), cui \u0026#232; garantita l\u0026#8217;autonomia giuridico-amministrativa, e quelli di diritto pubblico, che sono enti del Servizio sanitario nazionale e che possono avere la forma di ente pubblico (\u0026#171;gli Istituti non trasformati\u0026#187;) o di fondazione (\u0026#171;Fondazioni IRCCS\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello specifico, l\u0026#8217;art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, assunto a parametro interposto, \u0026#232; dedicato agli \u0026#171;Istituti non trasformati\u0026#187;, al pari della disposizione regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;atto di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1\u0026#176; luglio 2004 \u0026#8722; cui l\u0026#8217;art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003 demanda la disciplina dell\u0026#8217;organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti in forma di ente pubblico \u0026#8722; ne sono organi, tra gli altri, il direttore generale, cui spetta la rappresentanza e la gestione dell\u0026#8217;ente, il direttore sanitario, che coadiuva il primo e dirige i servizi sanitari, e il direttore scientifico che, nominato dal Ministro della salute, su parere del Presidente della Regione, \u0026#232; responsabile dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di ricerca dell\u0026#8217;Istituto. Quest\u0026#8217;ultimo presiede anche il comitato tecnico-scientifico, cui partecipano il direttore sanitario e altri otto membri, e che svolge funzioni consultive e di supporto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; clinica e di ricerca (art. 15 dello schema-tipo di regolamento di organizzazione degli Istituti allegato al suddetto atto di Intesa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Quanto al trattamento giuridico ed economico del personale degli Istituti-enti pubblici, il primo periodo dell\u0026#8217;art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003 lo sottopone alla disciplina del d.lgs. \u0026#171;n. 502 del 1992, e successive modificazioni\u0026#187;, contenuta nel suo Titolo V (rubricato \u0026#171;Personale\u0026#187;) e comprensiva del regime del conferimento, dell\u0026#8217;espletamento e della cessazione dell\u0026#8217;incarico di direttore di struttura complessa (articoli da 15 a 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e). Il secondo periodo del medesimo comma, si discosta, invece, dalla normativa generale proprio in punto di composizione della commissione incaricata della relativa selezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ultima disposizione, evocata a parametro interposto, prevede che questa sia formata dal direttore scientifico, che la presiede, e da due direttori di UOC del Servizio sanitario nazionale, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ottica della specialit\u0026#224;, il legislatore ha cos\u0026#236; emanato una apposita disposizione sulla composizione dell\u0026#8217;organo collegiale, differenziandola da quella stabilita dal previgente comma 2 dell\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui la commissione era formata dal direttore sanitario (presidente di diritto) e da due dirigenti dei ruoli del personale del SSN preposti a una struttura complessa, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione. In ragione della caratterizzante attivit\u0026#224; di ricerca degli Istituti, il d.lgs. n. 288 del 2003 ha, quindi, ritenuto necessario che la selezione degli idonei tra cui conferire la responsabilit\u0026#224; gestionale delle UOC fosse effettuata da membri sensibili anche ai profili della ricerca ed ha, pertanto, sostituito nella presidenza il direttore scientifico al direttore sanitario ed ha assegnato la nomina di uno dei componenti tecnici all\u0026#8217;organo collegiale appositamente preposto ad iniziative e pareri sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; scientifica, vale a dire il comitato tecnico-scientifico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8722; A sua volta, la Regione Emilia-Romagna, nell\u0026#8217;ambito della legge regionale n. 29 del 2004, recante le norme sull\u0026#8217;organizzazione e funzionamento del servizio sanitario regionale, ha adottato una propria disciplina sugli IRCCS (art. 10) e, a partire dal 2006, ha anche regolato la composizione della commissione deputata alla selezione degli idonei per gli incarichi di direzione delle strutture complesse dei predetti Istituti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 7 dell\u0026#8217;art. 10 \u0026#8211; nel testo vigente sino alla sostituzione disposta dal censurato art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 \u0026#8211; prevedeva una commissione a tre, formata dal direttore sanitario, dal direttore scientifico, e da un direttore di UOC della disciplina oggetto dell\u0026#8217;incarico, scelto dal collegio di direzione. La presidenza dell\u0026#8217;organo era attribuita al direttore sanitario o al direttore scientifico a seconda che l\u0026#8217;attribuzione dell\u0026#8217;incarico attenesse ad una struttura a prevalenza assistenziale o di ricerca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Emilia-Romagna, nell\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa concorrente, aveva cos\u0026#236; ritenuto di comporre l\u0026#8217;organo collegiale tenendo conto in parte del modello generale previsto per gli enti del SSN (quanto al direttore sanitario come componente di diritto e al componente tecnico nominato dal collegio di direzione) e in parte della previsione speciale degli IRCCS (quanto alla presenza del direttore scientifico).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8722; Intervenendo nuovamente in materia, con la disposizione in esame il legislatore regionale ha previsto che la commissione sia composta da cinque membri: ancora, di diritto, il direttore scientifico e il direttore sanitario, accanto alla rinnovata componente tecnica, individuata in tre direttori di struttura complessa, scelti per sorteggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto emerge dalla relazione illustrativa al progetto di legge e anche rimarcato dalla difesa della resistente, con la riformulazione delle norme la Regione, da un lato, ha inteso ottemperare al principio di cui all\u0026#8217;art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, ribadendo la presenza in commissione del direttore scientifico e, dall\u0026#8217;altro lato, ha voluto recepire le modifiche apportate dalla normativa nazionale in punto di formazione delle commissioni per le selezioni dei direttori delle UOC nelle aziende sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, va rammentato che, per effetto dell\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, e dell\u0026#8217;art. 20 della legge n. 118 del 2022: a) la disciplina generale delle commissioni di selezione \u0026#232; transitata dal comma 2 dell\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003eal comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), dell\u0026#8217;art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992; b) il numero dei componenti \u0026#232; stato elevato a quattro (uno di diritto individuato ancora nel direttore sanitario, e tre tecnici), c) \u0026#232; mutata l\u0026#8217;investitura degli esperti, non pi\u0026#249; per nomina dagli organi dell\u0026#8217;ente, bens\u0026#236; per sorteggio dall\u0026#8217;elenco nazionale dei direttori delle UOC appartenenti ai ruoli regionali del SSN; d) \u0026#232; garantito che almeno due commissari tecnici svolgano il proprio incarico in regioni diverse da quella dell\u0026#8217;azienda cui la selezione si riferisce; e) la presidenza \u0026#232; attribuita al direttore sorteggiato con maggiore anzianit\u0026#224; di servizio e il suo voto prevale in caso di parit\u0026#224;; f) \u0026#232; potenziato il ruolo della commissione che, in esito alla comparazione di curricula, titoli e colloquio e all\u0026#8217;attribuzione di conseguenti punteggi, non si limita pi\u0026#249;, come in passato, a predisporre una terna dei migliori candidati, tra i quali il direttore generale sceglieva il dirigente di struttura da nominare, ma redige ora una \u0026#171;graduatoria\u0026#187; di cui il direttore generale prende atto, conferendo l\u0026#8217;incarico al primo graduato (art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Cos\u0026#236; ricostruito il quadro normativo di riferimento, \u0026#232; fondata la questione della violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia di potest\u0026#224; legislativa concorrente \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di ricondurre a tale materia la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria, rilevando in particolare \u0026#171;la stretta inerenza che tutte le norme \u003cem\u003ede \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e presentano con l\u0026#8217;organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all\u0026#8217;utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacit\u0026#224;, dalla professionalit\u0026#224; e dall\u0026#8217;impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale\u0026#187; (sentenze n. 155 del 2022, n. 179 del 2021, n. 371 del 2008 e, con specifico riguardo agli incarichi di direzione di strutture complesse, sentenze n. 139 del 2022 e n. 181 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ascrizione ha riguardato anche, sul versante soggettivo, la dirigenza degli IRCCS (sentenze n. 53 del 2023 e n. 422 del 2006) e, sul versante oggettivo, la composizione delle commissioni di selezione (sentenze n. 189 del 2022 con riguardo agli incarichi di direttore amministrativo e sanitario e n. 139 del 2022 con riguardo agli incarichi delle UOC delle aziende sanitarie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8722; In particolare, la sentenza n. 139 del 2022 ha affermato che costituiscono princ\u0026#236;pi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; i precetti fissati dall\u0026#8217;art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992, e tra questi quello relativo alla composizione della commissione di selezione delle aziende sanitarie, in relazione al numero dei componenti e alla modalit\u0026#224; di nomina, in quanto finalizzato ad assicurare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo di valutazione tecnica e le capacit\u0026#224; dei soggetti cui conferire l\u0026#8217;incarico gestionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, la resistente sostiene avere legittimamente esercitato la propria potest\u0026#224; legislativa nel contemporaneo rispetto di tale principio fondamentale nonch\u0026#233; di quello che impone la presenza del direttore scientifico nell\u0026#8217;organo di valutazione, secondo quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 288 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCoglie, per contro, nel segno la prospettazione del ricorrente secondo cui, nel caso in esame, l\u0026#8217;unico principio fondamentale applicabile, secondo il criterio di specialit\u0026#224;, \u0026#232; quello posto dall\u0026#8217;art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, in forza del quale \u0026#171;la commissione \u0026#232; composta dal direttore scientifico, che la presiede [e] da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell\u0026#8217;incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; gi\u0026#224; osservato (punto 3.2.) con la citata disposizione il legislatore statale ha da tempo configurato in termini autonomi la commissione degli \u0026#171;Istituti non trasformati\u0026#187; a garanzia della competenza dei candidati selezionati tanto nella cura quanto nella ricerca, la cui connessione contraddistingue tali enti ospedalieri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, alla configurazione \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e della commissione esaminatrice il legislatore statale non ha ritenuto di apportare variazioni n\u0026#233; quando ha riformato la commissione di selezione delle aziende sanitarie (d.l. n. 158 del 2012, come convertito, e legge n. 118 del 2022, di riforma dell\u0026#8217;art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992), n\u0026#233; quando ha proceduto al recente riordino degli IRCCS (d.lgs. n. 200 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata modifica nell\u0026#8217;ambito di quest\u0026#8217;ultima riforma \u0026#232; particolarmente significativa, non solo in quanto il decreto di riordino \u0026#232; intervenuto sul medesimo art. 11 del d.lgs. n. 288 del 2003, ma anche perch\u0026#233; la novella, per pi\u0026#249; versi, ha valorizzato il coordinamento tra l\u0026#8217;attivit\u0026#224; assistenziale e quella di ricerca, cui risponde anche il previsto equilibrio nella composizione della commissione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente da quanto sostenuto dalla resistente, il parametro interposto \u0026#232; principio fondamentale nella individuazione della commissione nel suo complesso e non di uno solo dei suoi componenti, proprio in quanto esso disciplina un organo collegiale unitariamente inteso. Non pu\u0026#242; quindi condividersi il percorso argomentativo tendente alla frammentazione del parametro, innestando nella composizione della commissione ivi prevista componenti indicati in altre disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ci\u0026#242;, la disposizione statale, sebbene abbia contenuto specifico e dettagliato, nondimeno vincola la potest\u0026#224; legislativa delle regioni: le regole ivi contenute, nella finalit\u0026#224; di garantire la competenza dei direttori delle UOC tanto scientifica, quanto sanitaria, si pongono in rapporto di coessenzialit\u0026#224; e necessaria integrazione con le norme-principio che connotano la complessiva disciplina degli IRCCS (nello stesso senso e tra le tante, la gi\u0026#224; citata sentenza n. 189 del 2022 per la specifica composizione della commissione deputata alla formazione degli elenchi di idonei per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e sanitario degli enti del SSN).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8722; \u0026#200; evidente, allora, la distonia dell\u0026#8217;organo tecnico previsto dal legislatore regionale (una commissione a cinque, con tre tecnici sorteggiati, tra cui \u0026#232; nominato il presidente) da quello previsto dal legislatore statale (una commissione a tre, presieduta dal direttore scientifico con due tecnici nominati, di cui uno, in particolare, dal comitato tecnico-scientifico).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, con tale scostamento dalla disciplina statale, per un verso, altera il \u0026#8220;peso\u0026#8221; della partecipazione del direttore scientifico nel collegio, sia in termini numerici, sia in termini di posizione, e, per altro verso, sminuisce la competenza dei commissari nelle valutazioni dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di ricerca (garantite anche con la nomina di un membro da parte del comitato tecnico-scientifico), rimarcando quella di tipo clinico (propria dei tre direttori di UOC sorteggiati e del direttore sanitario).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8722; Il ravvisato contrasto tra la disposizione regionale impugnata e il principio fondamentale della materia non \u0026#232; scalfita dalla tesi della Regione Emilia-Romagna, per la quale lo stesso parametro interposto sarebbe a sua volta interessato dalle riforme apportate all\u0026#8217;art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992, per asserite ragioni letterali e sistematiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.1.\u0026#8722; Anzitutto, la lettera dell\u0026#8217;art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003 contraddice l\u0026#8217;assunto di un suo rinvio dinamico al d.lgs. n. 502 del 1992 con riguardo alla commissione di selezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre, nel primo periodo dello stesso comma, il legislatore ha \u0026#171;sottoposto alla disciplina del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni\u0026#187; il trattamento giuridico ed economico del personale, il secondo periodo della disposizione recita che \u0026#171;[l]a commissione di cui al comma 2 dell\u0026#8217;articolo 15-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo n. 502 del 1992 \u0026#232; composta, oltre che dal direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell\u0026#8217;incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente che tale formula normativa non contiene alcun rinvio: l\u0026#8217;art. 11 richiama la disposizione generale che regola l\u0026#8217;analoga commissione del SSN al solo fine di identificare l\u0026#8217;organo tecnico, per poi procedere a porre autonome regole nella individuazione dei componenti, nella nomina degli esperti e nella presidenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.2.\u0026#8722; Secondo la resistente, l\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 288 del 2003 sarebbe stato comunque inciso dalle riforme del d.lgs. n. 502 del 1992 in quanto finalizzate a incrementare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e il buon andamento del SSN, di cui gli IRCCS fanno parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, \u0026#232; sufficiente osservare che l\u0026#8217;univoco dato letterale del parametro interposto, quanto al numero e alla modalit\u0026#224; di individuazione dei membri tecnici, non lascia spazio a significati differenti, frutto dell\u0026#8217;invocata interpretazione sistematica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.3.\u0026#8722; Seppur tanto basta a sconfessare l\u0026#8217;argomento difensivo, esso richiede due osservazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che l\u0026#8217;aumento numerico e la scelta per sorteggio degli esperti tecnici, in luogo della nomina dagli organi aziendali, disposti per gli altri enti del SSN, sono fattori di trasparenza (sentenza n. 139 del 2022), ma essi si accompagnano a quello ulteriore e preponderante della procedimentalizzazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di valutazione, culminata di recente nella previsione del necessario conferimento dell\u0026#8217;incarico al partecipante posizionato per primo in graduatoria (art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003elettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, la disciplina di principio degli IRCCS \u0026#171;non trasformati\u0026#187; recepisce tali riforme procedurali improntate su criteri meritocratici: per come si \u0026#232; visto (punto 3.2.), infatti, il primo periodo del comma 2 dell\u0026#8217;art. 11 del d.lgs. n. 288 del 2003 fa rinvio espresso (e mobile) al trattamento giuridico del personale del d.lgs. n. 502 del 1992 (\u0026#171;e successive modificazioni\u0026#187;), che ricomprende anche il regime di conferimento degli incarichi direttivi delle UOC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo rinnovato quadro procedurale, continua a giustificarsi, invece, la previsione speciale sulla composizione della commissione degli Istituti a garanzia della duplice competenza dei componenti nella cura e nella ricerca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242;, comunque, non esclude che il legislatore nazionale, nella sua discrezionalit\u0026#224;, ben possa attenuare la distanza o armonizzare la disciplina della commissione di selezione dei direttori di struttura complessa degli Istituti di ricerca non trasformati con quella stabilita per gli altri enti del Servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Alla luce delle esposte considerazioni, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 che sostituisce l\u0026#8217;art. 10, comma 7, della legge reg. Emilia-Romagna n. 29 del 2004, limitatamente alle parole \u0026#171;[l]a Commissione di cui all\u0026#8217;art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lett[era] \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) del decreto legislativo n. 502 del 1992 \u0026#232; composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8722; L\u0026#8217;accoglimento della questione per contrasto della disposizione censurata con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai princ\u0026#236;pi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, comporta l\u0026#8217;assorbimento della questione riferita ai princ\u0026#236;pi fondamentali della materia \u0026#171;professioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2023, n. 7 (Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo) che sostituisce l\u0026#8217;art. 10, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull\u0026#8217;organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), limitatamente alle parole \u0026#171;La Commissione di cui all\u0026#8217;art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) del decreto legislativo n. 502 del 1992 \u0026#232; composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 6 maggio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240506130513.pdf","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modifica all\u0027art. 10 della l. reg.le n. 29 del 2004 - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria - Previsione che la commissione di cui all\u0027art. 15, c. 7-bis, lett. a), del decreto legislativo n. 502 del 1992, deputata alla selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, \u0026#232; composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46102","titoletto":"Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Disciplina degli incarichi apicali, ivi comprese la dirigenza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Criteri di formazione delle commissioni di selezione - Riconduzione alla materia «tutela della salute» e ai relativi principî fondamentali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione della Regione Emilia-Romagna che regolamenta le Commissioni per il conferimento di incarichi direttivi di unità operativa complessa IRCCS inserendo, oltreché al direttore sanitario, anche il direttore scientifico). (Classif. 231013).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria – incluse la dirigenza degli IRCCS e la composizione delle commissioni di selezione degli idonei – attiene alla materia di potestà legislativa concorrente «tutela della salute», alla luce della stretta inerenza con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi e, segnatamente, di coloro che rivestono una posizione apicale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 53/2023 - mass. 45388; S. 189/2022 - mass. 45040; S. 155/2022 - mass. 45009; S. 139/2022 - mass. 44948; S. 179/2021 - mass. 44121; S. 371/2008 - mass. 32921; S. 181/2006 - mass. 30378; S. 422/2006 - mass. 30841\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e Costituiscono principî fondamentali della materia «tutela della salute», quanto ai criteri e alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, i precetti fissati dall’art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992, tra cui quello relativo alla composizione della commissione di selezione delle aziende sanitarie, in relazione al numero dei componenti e alla modalità di nomina, in quanto finalizzato ad assicurare l’imparzialità dell’organo di valutazione tecnica e le capacità dei soggetti cui conferire l’incarico gestionale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 139/2022 - mass. 44950\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e Per gli IRCCS nella forma di enti pubblici – c.d. «Istituti non trasformati», enti del SSN al pari delle aziende sanitarie – la norma di principio sulla formazione della commissione di selezione degli idonei al conferimento di incarichi dirigenziali è rinvenibile, secondo il criterio di specialità, in quella dettata dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, in forza del quale la commissione è composta dal direttore scientifico, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del SSN preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia tutela della salute, l’art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 che sostituisce l’art. 10, comma 7, della legge reg. Emilia-Romagna n. 29 del 2004, limitatamente alle parole «[l]a Commissione di cui all’art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico». La disposizione regionale censurata dal Governo, discostandosi dal principio fondamentale dettato in materia dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, per un verso altera il “peso” della partecipazione del direttore scientifico nel collegio, sia in termini numerici, sia in termini di posizione e, per altro verso, sminuisce la competenza dei commissari nelle valutazioni dell’attività di ricerca, rimarcando quella di tipo clinico. L’autonoma configurazione dell’organo tecnico dettata dal citato art. 11, comma 2 – significativamente non modificato nemmeno in occasione della riforma degli IRCCS di cui al d.lgs. n. 200 del 2022 – pone una garanzia della competenza dei candidati selezionati tanto nella cura quanto nella ricerca, la cui connessione contraddistingue tali enti ospedalieri. Ciò, comunque, non esclude che il legislatore nazionale, nella sua discrezionalità, ben possa attenuare la distanza o armonizzare la disciplina della commissione di selezione dei direttori di struttura complessa degli «Istituti non trasformati» con quella stabilita per gli altri enti del SSN).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e \u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","data_legge":"12/07/2023","data_nir":"2023-07-12","numero":"7","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","data_legge":"23/12/2004","data_nir":"2004-12-23","numero":"29","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44808","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 76/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1662","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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