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Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1\u0026#176;-9 marzo 2021, depositato in cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 luglio 2023 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Nicola Dumas per la Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 4 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2021, depositato in data 4 marzo 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario), in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, della Costituzione, per violazione del principio dell\u0026#8217;obbligo di copertura della spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge regionale impugnata prevede molteplici interventi di natura eterogenea e dispone variazioni al bilancio della Regione Siciliana per l\u0026#8217;esercizio 2020, la cui copertura finanziaria \u0026#232; prevista all\u0026#8217;art. 3 della medesima legge regionale. Detta disposizione stabilisce che: \u0026#171;[i]n caso di mancata approvazione delle modifiche all\u0026#8217;articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, determinate dalla Commissione paritetica in data 24 novembre 2020 ed attualmente all\u0026#8217;esame del Consiglio dei Ministri, che prevedono il differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86, gli oneri della presente legge, per l\u0026#8217;importo di euro 351.753.973,32, trovano copertura a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui all\u0026#8217;articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl citato art. 3, ad avviso del ricorrente, da un lato, farebbe affidamento sulla previsione di una modifica dell\u0026#8217;art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli) che consentirebbe il differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo 2018 e, dall\u0026#8217;altro, stabilirebbe che, nel caso in cui detta modifica legislativa non fosse approvata, gli oneri derivanti dalla legge impugnata troverebbero copertura nelle risorse non ancora utilizzate di cui all\u0026#8217;art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSenonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. l del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all\u0026#8217;articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli) avrebbe modificato l\u0026#8217;art. 7 del citato d.lgs. n. 158 del 2019 in modo diverso da quello prefigurato dalla Regione, consentendo il rinvio del ripiano del disavanzo nell\u0026#8217;esercizio 2021 e non in quello 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, gli oneri derivanti dalla legge regionale impugnata dovrebbero trovare copertura, secondo quanto disposto dall\u0026#8217;indicato art. 3 (rubricato \u0026#171;Clausola di salvaguardia\u0026#187;), nelle risorse non ancora utilizzate di cui all\u0026#8217;art. 111 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali risorse, tuttavia, \u0026#8211; ad avviso del ricorrente \u0026#8211; non sarebbero sufficienti a coprire tutti gli oneri scaturenti dalla legge regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge reg. Siciliana n. 33 del 2020 sarebbe, quindi, costituzionalmente illegittima in quanto: \u0026#171;a) le quote di ripiano del disavanzo previste per l\u0026#8217;anno 2020 non avrebbero potuto costituire idoneo mezzo di copertura finanziaria in presenza di una norma di attuazione \u0026#8211; vale a dire l\u0026#8217;art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, nella versione vigente al momento dell\u0026#8217;emanazione della legge, oltre che all\u0026#8217;attualit\u0026#224; \u0026#8211; che prevede il ripiano anche nell\u0026#8217;anno 2020 delle quote del disavanzo accertato con il rendiconto 2018. [\u0026#8230;]; b) dal punto di vista formale la copertura degli oneri di cui trattasi, facendo affidamento sull\u0026#8217;approvazione della norma di attuazione che [avrebbe previsto] il rinvio del ripiano 2020, contrasta con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, della Costituzione il cui disposto, stabilendo che \u0026#8220;[o]gni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte\u0026#8221;, esprime il principio secondo cui la copertura finanziaria delle spese deve essere certa ed attuale e tradotta in un formale impegno di spesa sul relativo stanziamento; c) con riferimento alla copertura \u0026#8220;alternativa\u0026#8221; prevista con la clausola di salvaguardia si ribadisce la sua insufficienza a garantire l\u0026#8217;integrale ripristino della quota di ripiano 2020\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl carattere generico della clausola di salvaguardia, non direttamente correlabile ad alcuno specifico onere discendente dalla legge in esame, comporterebbe l\u0026#8217;assenza di copertura degli oneri derivanti dalla legge medesima. Da ci\u0026#242; conseguirebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intera legge reg. Siciliana n. 33 del 2020 per violazione dell\u0026#8217;obbligo di copertura finanziaria di cui all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale rilevati, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, non potrebbero essere superati dall\u0026#8217;art. 7 della successiva legge della Regione Siciliana 20 gennaio 2021, n. 1 (Autorizzazione all\u0026#8217;esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziari varie), posto che tale disposizione introducendo variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020 ad esercizio finanziario ormai concluso, contrasterebbe con il principio dell\u0026#8217;annualit\u0026#224; del bilancio di cui all\u0026#8217;art. 81, quarto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Siciliana la quale, in via preliminare, evidenzia che, sebbene il ricorso investa l\u0026#8217;intera legge regionale n. 33 del 2020, le argomentazioni e le censure promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri non potrebbero riferirsi a tutte le disposizioni in essa contenute e in particolare all\u0026#8217;art. 4 (rubricato \u0026#171;Modifiche all\u0026#8217;articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in materia di stabilizzazione del personale precario\u0026#187;), che non avrebbe contenuto finanziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alle censure rivolte all\u0026#8217;art. 3 della legge regionale impugnata, osserva la Regione che tale disposizione sarebbe stata adottata sul presupposto che fosse approvata la modifica dell\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 nel testo gi\u0026#224; evaso dalla Commissione paritetica nella seduta del 24 novembre 2020, il quale prevedeva, per l\u0026#8217;esercizio 2020, il rinvio delle quote di copertura del disavanzo 2018 all\u0026#8217;anno successivo a quello di conclusione del periodo di ripiano originariamente previsto. Tale previsione avrebbe consentito di disporre delle risorse destinate al ripiano del disavanzo potendole cos\u0026#236; utilizzare per altre spese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl difetto di copertura scaturito dalla nuova formulazione del citato art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 sarebbe stato rimosso dal legislatore regionale attraverso l\u0026#8217;utilizzazione delle risorse di cui all\u0026#8217;art. 111 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Afferma inoltre la Regione che la legge di stabilit\u0026#224; regionale 2021-2023 (legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, recante \u0026#171;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2021. Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#187;), in corso di pubblicazione al momento dell\u0026#8217;instaurazione del giudizio dinanzi a questa Corte, all\u0026#8217;art. 110 avrebbe apportato alcune abrogazioni e modifiche alle leggi della Regione Siciliana n. 33 del 2020, n. 36 del 2020 e n. 1 del 2021. In particolare, l\u0026#8217;art. 110 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, ai commi 3, 6 e 7, avrebbe disposto variazioni di bilancio con effetti sugli stanziamenti definitivi di spesa iscritti nel conto del bilancio del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la resistente fa osservare che, con l\u0026#8217;art. 3, comma 6, della legge della Regione Siciliana 13 dicembre 2022, n. 18 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024), \u0026#232; stato abrogato l\u0026#8217;art. 3 della legge regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali interventi legislativi, ad avviso della difesa regionale, sarebbero risolutori della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame, motivo per cui, nel corso dell\u0026#8217;udienza pubblica, la stessa difesa ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto di non accedere alla richiesta formulata dalla Regione e ha confermato in udienza le proprie censure chiedendo che sia dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intera legge impugnata oppure che fosse disposto il rinvio del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l\u0026#8217;intera legge reg. Siciliana n. 33 del 2020 in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., per violazione del principio dell\u0026#8217;obbligo di copertura della spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale impugnata prevede una pluralit\u0026#224; di misure eterogenee e dispone variazioni al bilancio della Regione Siciliana per l\u0026#8217;esercizio 2020, i cui oneri avrebbero dovuto trovare copertura nel risparmio derivante dal rinvio del recupero del disavanzo dell\u0026#8217;esercizio 2018 per la quota di pertinenza dell\u0026#8217;esercizio 2020; detta operazione era connessa a una proposta di modifica dell\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale modalit\u0026#224; di copertura della spesa, ad avviso del ricorrente, non sarebbe costituzionalmente legittima in quanto del tutto ipotetica; infatti, la modifica del citato art. 7, cos\u0026#236; come operata dall\u0026#8217;art. l del d.lgs. n. 8 del 2021, non \u0026#232; avvenuta nel senso atteso dalla Regione, prevedendo invece il rinvio del ripiano del disavanzo pregresso nell\u0026#8217;esercizio 2021 e non nel 2020. Ne sarebbe conseguita la mancanza di copertura degli oneri derivanti dalla legge regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la previsione di cui all\u0026#8217;art. 3 della legge regionale in esame non avrebbe potuto costituire idoneo mezzo di copertura finanziaria in cogenza dell\u0026#8217;allora vigente art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che non consentiva di procrastinare il recupero del disavanzo accertato negli esercizi precedenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFacendo affidamento sulla successiva approvazione di una modifica legislativa, la legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., secondo cui la copertura finanziaria deve essere certa e attuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, anche la copertura \u0026#8220;alternativa\u0026#8221; prevista nella clausola di salvaguardia contenuta nell\u0026#8217;art. 3 della legge regionale impugnata violerebbe l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. in quanto non sufficiente a garantire l\u0026#8217;integrale copertura degli oneri scaturenti dalla legge regionale in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrecisa, altres\u0026#236;, il ricorrente che i profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale rilevati non potrebbero essere superati dalla successiva legge reg. Siciliana n. 1 del 2021 la quale, all\u0026#8217;art. 7, ha disposto variazioni finanziarie riferite all\u0026#8217;esercizio 2020, posto che tale legge sarebbe intervenuta a esercizio finanziario ormai concluso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ci\u0026#242; conseguirebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intera legge reg. Siciliana n. 33 del 2020 per violazione dell\u0026#8217;obbligo di copertura finanziaria di cui all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Preliminarmente occorre esaminare quanto rilevato dalla difesa regionale in ordine al fatto che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, incentrate sull\u0026#8217;art. 3 della legge regionale impugnata, non potrebbero estendersi all\u0026#8217;intera legge e in particolare all\u0026#8217;art. 4 (rubricato \u0026#171;Modifiche all\u0026#8217;articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n 27 in materia di stabilizzazione del personale precario\u0026#187;) che non avrebbe \u0026#171;alcun rilievo in relazione al profilo di carattere prettamente finanziario contestato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn punto di ammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse, deve evidenziarsi che l\u0026#8217;impugnazione del Presidente del Consiglio dei ministri investe l\u0026#8217;intera legge regionale, composta, come detto, di cinque articoli. Questa Corte ha chiarito che se \u0026#171;\u0026#232; inammissibile l\u0026#8217;impugnativa di una intera legge ove ci\u0026#242; comporti la genericit\u0026#224; delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;, sono, invece, ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative tutte coinvolte dalle censure (tra le tante, sentenze n. 128 del 2020, n. 247 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 141 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame tutte le censure riguardano il difetto di copertura \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 81, terzo comma, Cost. delle disposizioni contenute nella legge regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 4 in esame stabilisce che: \u0026#171;1. Al comma 8 dell\u0026#8217;articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni dopo le parole \u0026#8220;da parte dei comuni\u0026#8221; sono aggiunte le parole \u0026#8220;e degli enti di area vasta\u0026#8221;, le parole \u0026#8220;31 dicembre 2020\u0026#8221; sono sostituite dalle parole \u0026#8220;31 dicembre 2021\u0026#8221; e le parole \u0026#8220;a decorrere dal 2021\u0026#8221; sono sostituite dalle parole \u0026#8220;a decorrere dal 2022\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; essere condiviso l\u0026#8217;assunto della Regione secondo cui tale disposizione non ha contenuto finanziario e non comporta oneri a carico della Regione in quanto, essa, modificando il comma 8 dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario), da un lato, allarga la platea dei soggetti interessati al processo di stabilizzazione del personale precario ricomprendendovi anche gli enti di area vasta; dall\u0026#8217;altro, procrastina il termine entro il quale tale processo deve essere concluso, la cui mancata osservanza comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di detti enti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali previsioni hanno indubbiamente una ricaduta finanziaria non solo sul bilancio degli enti presso i quali deve essere stabilizzato il personale precario, ma anche sul bilancio della Regione la quale contribuisce finanziariamente alla stabilizzazione del predetto personale. Per tale motivo, l\u0026#8217;art. 4 va scrutinato insieme alle altre disposizioni della legge regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge reg. Siciliana n. 33 del 2020, promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale in esame si compone di cinque articoli pi\u0026#249; gli Allegati: l\u0026#8217;art. 1 dispone il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa e la riduzione di altre; l\u0026#8217;art. 2 introduce variazioni al bilancio della Regione per l\u0026#8217;esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022; l\u0026#8217;art. 3 contiene una clausola di salvaguardia per la copertura degli oneri derivanti dalla legge stessa; l\u0026#8217;art. 4 contiene disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario dei comuni e degli enti di area vasta; l\u0026#8217;art. 5 dispone la pubblicazione e l\u0026#8217;entrata in vigore della legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli oneri derivanti dalla impugnata legge regionale sono quantificati dall\u0026#8217;art. 3 (rubricato \u0026#171;Clausola di salvaguardia\u0026#187;) in euro 421.889.971,86, importo corrispondente alla quota di disavanzo pregresso di pertinenza dell\u0026#8217;esercizio 2020 da differire. Pi\u0026#249; precisamente, tale disposizione prevede che: \u0026#171;1. In caso di mancata approvazione delle modifiche all\u0026#8217;articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, determinate dalla Commissione paritetica in data 24 novembre 2020 ed attualmente all\u0026#8217;esame del Consiglio dei Ministri, che prevedono il differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86, gli oneri della presente legge, per l\u0026#8217;importo di euro 351.753.973,32, trovano copertura a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui all\u0026#8217;articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il richiamato art. 3 prevede due distinte modalit\u0026#224; di copertura degli oneri scaturenti dalla legge regionale impugnata, la seconda in via subordinata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima si fonda su una ipotetica futura modifica dell\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 da parte del legislatore statale che, al momento dell\u0026#8217;emanazione della legge regionale, non era intervenuta. Tale previsione, proprio per il suo carattere aleatorio, non poteva costituire la base di una valida e certa copertura della spesa. Peraltro, quando il legislatore statale \u0026#232; intervenuto \u0026#8211; con l\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 \u0026#8211; nel modificare l\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, a esercizio 2020 ormai concluso, lo ha fatto in modo diverso da quello ipotizzato dal legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiamata disposizione statale sopravvenuta, difatti, diversamente da quanto previsto dalla Commissione paritetica del 24 novembre 2020, stabilisce: \u0026#171;1. All\u0026#8217;articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, le parole \u0026#8220;non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi\u0026#8221; sono sostituite dalle seguenti: \u0026#8220;saranno ripianate in dieci esercizi\u0026#8221; ed \u0026#232; aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u0026#8220;Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall\u0026#8217;epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l\u0026#8217;approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell\u0026#8217;esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualit\u0026#224;, all\u0026#8217;anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha precisato che \u0026#171;\u0026#8220;[\u0026#8230;] ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte\u0026#8221;\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013), e che \u0026#171;[a]nche le autonomie speciali sono tenute [\u0026#8230;] a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\u0026#187; (sentenza n. 190 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il rinvio del recupero del disavanzo 2018 previsto dall\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, come modificato dal legislatore statale con l\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021, rappresenta una misura eccezionale adottata per fronteggiare una situazione emergenziale, non certo per consentire una dilatazione della spesa corrente e allargare la forbice del disavanzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente, pertanto, che la Regione Siciliana non potesse utilizzare le somme destinate a ripianare il disavanzo 2018 per coprire le spese previste dalla legge regionale impugnata, posto che nell\u0026#8217;esercizio 2020 non \u0026#232; stato consentito il rinvio del ripiano del disavanzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La modalit\u0026#224; alternativa di copertura prevista in via subordinata dall\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 33 del 2020 stabilisce che gli oneri derivanti dalla stessa legge sono finanziati con le risorse \u0026#171;non ancora utilizzate\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 111 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione \u0026#8211; in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano \u0026#8211; stanzia risorse a favore degli enti territoriali \u0026#171;[a]l fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u0026#187; per evitare perturbazioni negli equilibri dei rispettivi bilanci. Con decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente, sono individuati criteri e modalit\u0026#224; di riparto delle risorse sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe risorse previste dal citato art. 111 rappresentano, dunque, una misura straordinaria, finalizzata a ripristinare l\u0026#8217;equilibrio dei bilanci degli enti territoriali che, nel periodo della pandemia, si erano visti diminuire le entrate fiscali a causa del blocco delle attivit\u0026#224; commerciali e industriali e incrementare le spese di carattere sociale e sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio in ragione di ci\u0026#242;, tali risorse non possono essere impiegate per sostenere oneri ulteriori e diversi, che finiscono per ampliare la spesa corrente e incrementare il disavanzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 33 del 2020, inoltre, fa riferimento a tali risorse in modo generico, individuandole come \u0026#171;risorse non ancora utilizzate\u0026#187;, senza dare contezza della loro effettiva consistenza. Ci\u0026#242; rende la copertura incerta e non definita, priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta in riferimento all\u0026#8217;art. 81 Cost. (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 227 del 2019), e insuscettibile di essere correttamente correlata alla dimensione finanziaria degli oneri derivanti dalla legge regionale impugnata (in tal senso, sentenza n. 51 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure la previsione alternativa di cui all\u0026#8217;art. 3 della legge regionale impugnata \u0026#232;, dunque, compatibile con i canoni costituzionali della correttezza e validit\u0026#224; della copertura della spesa, determinando, in tal modo, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intera legge regionale per violazione del precetto contenuto nell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha pi\u0026#249; volte sottolineato, \u0026#171;la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese\u0026#187; (sentenza n. 197 del 2019). Si \u0026#232; gi\u0026#224; rilevato, in precedenza, che \u0026#171;copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l\u0026#8217;equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalit\u0026#224; copertura finanziaria ed equilibrio integrano \u0026#8220;una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l\u0026#8217;antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale\u0026#8221;\u0026#187;, infatti, \u0026#171;\u0026#8220;la forza espansiva dell\u0026#8217;art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile\u0026#8221; (sentenza n. 192 del 2012)\u0026#187; (sentenze n. 274 del 2017 e n. 184 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, gi\u0026#224; in precedenza \u0026#232; stato ribadito che \u0026#171;l\u0026#8217;art. 81, [terzo] comma della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualit\u0026#224; tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime\u0026#187; (sentenza n. 213 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha precisato altres\u0026#236; che la stima e la copertura in sede preventiva devono essere effettuate \u0026#171;secondo le regole dell\u0026#8217;esperienza e della pratica contabile, salvaguardan[d]o la gestione finanziaria delle inevitabili sopravvenienze passive che conseguono all\u0026#8217;avvio di nuove attivit\u0026#224; e servizi (sentenza n. 115 del 2012)\u0026#187; (sentenza n. 192 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, una legge complessa come quella in esame, che prevede molteplici misure eterogenee \u0026#8211; quali, ad esempio, spese per il personale, spese per l\u0026#8217;esecuzione di lavori e opere pubbliche, spese per servizi di \u003cem\u003eadvisory\u003c/em\u003e tecnico-finanziari, ricostituzione del fondo previdenziale dell\u0026#8217;Istituto regionale del vino e dell\u0026#8217;olio ed altro \u0026#8211;, avrebbe dovuto \u0026#171;essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall\u0026#8217;indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilit\u0026#224; di natura tecnica e finanziaria e dall\u0026#8217;articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse gi\u0026#224; disponibili\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 227 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Con riguardo alla normativa regionale sopravvenuta, si osserva che il vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge reg. Siciliana n. 33 del 2020 non pu\u0026#242;, contrariamente a quanto ipotizzato dalla difesa regionale, considerarsi sanato dall\u0026#8217;art. 7 della successiva legge reg. Siciliana n. 1 del 2021, con il quale la Regione ha disposto variazioni finanziarie alla legge regionale impugnata, posto che tale modifica legislativa \u0026#232; intervenuta nel 2021, a esercizio finanziario 2020 ormai concluso, e che lo stesso art. 7 \u0026#232; stato peraltro successivamente abrogato dall\u0026#8217;art. 110 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Neppure la successiva abrogazione dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 33 del 2020, ad opera dell\u0026#8217;art. 3, comma 6, della legge della Regione Siciliana 13 dicembre 2022, n. 18 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024) consente il superamento dei profili di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge in esame, la quale rimane priva di copertura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;abrogazione, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#232; intervenuta a due anni di distanza dalla chiusura dell\u0026#8217;esercizio 2020 innestandosi su una situazione economico-finanziaria gi\u0026#224; definita e quindi non sanabile nei vizi conseguenti all\u0026#8217;assenza di copertura di tutti gli interventi previsti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; quindi essere accolta la richiesta della Regione Siciliana, avanzata in udienza, di cessazione della materia del contendere a fronte della non satisfattivit\u0026#224; delle modifiche normative intervenute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto questa Corte ha da tempo precisato che caratteristica fondamentale del bilancio di previsione \u0026#232; quella di riferirsi alle operazioni finanziarie che si prevede si verificheranno durante l\u0026#8217;esercizio e per le quali sono individuate le risorse necessarie. Infatti, soltanto riferendosi a un determinato arco di tempo, il bilancio pu\u0026#242; assolvere alle sue fondamentali funzioni, le quali, in ultima analisi, mirano ad assicurare il tendenziale equilibrio dell\u0026#8217;ente e, in generale, la stabilit\u0026#224; della finanza pubblica (sentenza n. 213 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo intervento del legislatore regionale comporta un sostanziale svuotamento della funzione della programmazione, ontologicamente propria del bilancio di previsione, che si riflette anche sulla costruzione degli equilibri degli esercizi successivi. Dopo il termine dell\u0026#8217;esercizio non \u0026#232; pi\u0026#249; consentito modificare provvedimenti o fatti gestori in parte entrata e in parte spesa in quanto ci\u0026#242; collide con gli inderogabili principi di annualit\u0026#224; e intangibilit\u0026#224; del bilancio (sentenza n. 184 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome affermato da questa Corte, il principio di continuit\u0026#224; del bilancio \u0026#171;\u0026#232; una specificazione del principio dell\u0026#8217;equilibrio tendenziale contenuto nell\u0026#8217;art. 81 Cost., in quanto \u0026#8220;collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato\u0026#8221; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilit\u0026#224; dei bilanci preventivi e successivi\u0026#187; (sentenza n. 49 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; comporta che la tenuta dei conti deve rispettare la sequenza temporale degli adempimenti legislativi e amministrativi afferenti al bilancio preventivo e consuntivo perch\u0026#233; una sana gestione finanziaria deve tener conto della corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, approda la gestione. Tale determinazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, coinvolgendo l\u0026#8217;equilibrio del bilancio il quale, a sua volta, \u0026#171;esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialit\u0026#224; di indeterminazione\u0026#187; (sentenza n. 89 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale impugnata, che ha previsto una pluralit\u0026#224; di interventi e misure senza una adeguata programmazione e una idonea copertura finanziaria nell\u0026#8217;esercizio di riferimento, \u0026#171;disattende con particolare gravit\u0026#224; il valore del ciclo di bilancio, che assume rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obbiettive possibilit\u0026#224; di realizzazione dei programmi e sull\u0026#8217;effettivo mantenimento degli impegni elettorali, \u0026#8220;onere inderogabile per chi \u0026#232; chiamato ad amministrare una determinata collettivit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 168 del 2022 e n. 184 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fine ultimo del bilancio, difatti, \u0026#232; quello di comporre interessi diversi e potenzialmente confliggenti, anche attraverso scelte allocative finalizzate a realizzare l\u0026#8217;effettivo esercizio dei diritti fondamentali, che devono trovare il giusto punto di equilibrio nel rispetto dei vincoli finanziari anche sovranazionali, oltre che del principio di equit\u0026#224; intra e intergenerazionale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 235 del 2021 e n. 18 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per i suesposti motivi, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge reg. Siciliana n. 33 del 2020 in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione Siciliana - Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l\u0027esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 - Clausola di salvaguardia - Previsione che, in caso di mancata approvazione delle modifiche all\u0027art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 che prevedono il differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari a euro 421.889.971,86, gli oneri derivanti, pari a euro 351.753.973,32, trovano copertura a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui all\u0027art. 111 del decreto-legge n. 34 del 2020.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45728","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Bilancio di previsione - Necessaria indicazione delle spese previste nell\u0027esercizio di riferimento, nonché delle risorse necessarie alla loro copertura - Divieto di modifica dopo il termine di esercizio - Necessità di assicurare la continuità degli esercizi.   (Classif. 036001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eCaratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni finanziarie che si prevede si verificheranno durante l’esercizio e per le quali sono individuate le risorse necessarie. Soltanto riferendosi a un determinato arco di tempo, il bilancio può assolvere alle sue fondamentali funzioni, che mirano ad assicurare il tendenziale equilibrio dell’ente e, in generale, la stabilità della finanza pubblica. Ne consegue che dopo il termine dell’esercizio non è più consentito modificare provvedimenti o fatti gestori in parte entrata e in parte spesa in quanto ciò collide con gli inderogabili principi di annualità e intangibilità del bilancio. (\u003c/span\u003e\u003cem\u003ePrecedenti: S. 184/2016; S. 213/2008 – mass. 32624\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eIl principio di continuità del bilancio è una specificazione del principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost., in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato, consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Pertanto, la tenuta dei conti deve rispettare la sequenza temporale degli adempimenti legislativi e amministrativi afferenti al bilancio preventivo e consuntivo perché una sana gestione finanziaria deve tener conto della corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, approda la gestione. Tale determinazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, coinvolgendo l’equilibrio del bilancio il quale, a sua volta, esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione. Il fine ultimo del bilancio, difatti, è quello di comporre interessi diversi e potenzialmente confliggenti, anche attraverso scelte allocative finalizzate a realizzare l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali, che devono trovare il giusto punto di equilibrio nel rispetto dei vincoli finanziari anche sovranazionali, oltre che del principio di equità intra e intergenerazionale. (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 235/2021 – mass. 44218; S. 18/2019 – mass. 42076; S. 49/2018 – mass. 39974-39975; S. 89/2017 – mass. 41964 e 41970; S. 181/2015\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio fondamentale della copertura delle spese richiede la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime. La stima e la copertura in sede preventiva devono essere effettuate secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile, salvaguardando la gestione finanziaria delle inevitabili sopravvenienze passive che conseguono all’avvio di nuove attività e servizi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 192/2012; S. 115/2012 – mass. 36310; S. 213/2008 – mass. 32626\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eIl valore del ciclo di bilancio assume rilievo come bene pubblico, come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obbiettive possibilità di realizzazione dei programmi e sull’effettivo mantenimento degli impegni elettorali, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività. (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003ePrecedenti: S. 168/2022 – mass. 44969; S. 184/2016 – mass. 38970\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45729","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45729","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Necessità di indicare i mezzi per farvi fronte - Presenza indefettibile di un fondamento giuridico - Espressione di clausola generale in grado di operare senza norme interposte - Applicabilità dei principi indicati alle autonomie speciali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di legge reg. Siciliana che prevede modalità di copertura degli oneri da essa introdotti su una ipotetica modifica della legge statale - poi non verificatasi - e, in via subordinata, impiegando somme previste da legge dello Stato e non ancora utilizzate, ma destinate dal legislatore statale ad altre finalità). (Classif. 036005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eOgniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 190/2022 – mass. 45051\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 197/2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCopertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l’antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale. Infatti, la forza espansiva dell’art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. (\u003cem\u003ePrecedenti: \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 227/2019 – mass. 40866; \u003c/em\u003e\u003cem\u003eS. 274/2017 – mass. 41125; S. 184/2016; \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eS. 51/2013; \u003c/em\u003e\u003cem\u003eS. 192/2012\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe autonomie speciali sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 81, terzo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 163/2020 – mass. 43309; S. 307/2013 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e37548\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata \u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003el’illegittimità costituzionale della legge reg. Siciliana n. 33 del 2020\u003c/span\u003e, per violazione del principio dell’obbligo di copertura della spesa di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. L’art. 3, la cui illegittimità travolge l’intera legge regionale, introduce un meccanismo non compatibile con i canoni costituzionali della correttezza e validità della copertura della spesa. Infatti, da un lato, consente una dilatazione della spesa corrente e un allargamento della forbice del disavanzo 2020, sfruttando a tal fine il rinvio del recupero del disavanzo 2018 – previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, come modificato dal legislatore statale con l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021 – che però rappresenta una misura eccezionale adottata per fronteggiare una situazione emergenziale, come tale insuscettibile di applicazione a un esercizio successivo. Dall’altro lato,\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003eimpiega \u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003ele risorse previste dall’art. 111 del d.l. n. 34 del 2020, come conv.: anch’esse, però, rappresentano una misura straordinaria, finalizzata a ripristinare l’equilibrio dei bilanci degli enti territoriali a fronte della diminuzione delle entrate fiscali nel periodo della pandemia, dovuta al blocco delle attività commerciali e industriali e all’incremento delle spese di carattere sociale e sanitario. L’art. 3, peraltro, fa riferimento a tali risorse in modo generico, senza dare contezza della loro effettiva consistenza, così rendendo la copertura incerta e non definita, priva della chiarezza finanziaria minima richiesta. L’intervento del legislatore regionale, infine, successivo alla chiusura del bilancio di riferimento, comporta un sostanziale svuotamento della funzione della programmazione, ontologicamente propria del bilancio di previsione, che si riflette anche sulla costruzione degli equilibri degli esercizi successivi; prevedendo una pluralità di interventi e misure senza una adeguata programmazione e una idonea copertura finanziaria nell’esercizio di riferimento, disattende il valore del ciclo del bilancio con particolare gravità).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45728","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44803","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 165/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1401","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43452","autore":"Manfredi Selvaggi C.A.","titolo":"La giuridicità dei principi di equilibrio e copertura finanziaria alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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