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P., con ordinanza del 20 giugno 2023, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 19 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione fuori termine di M. P., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 giugno 2023 (reg. ord. n. 106 del 2023) il Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale, nella parte in cui non prevede la punibilit\u0026#224; a querela del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all\u0026#8217;estero, per ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento e irragionevolezza rispetto al reato di sottrazione di persone incapaci di cui all\u0026#8217;art. 574 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il tribunale rimettente riferisce di dover procedere nei confronti di una cittadina della Repubblica Ceca, che era stata citata a giudizio dal pubblico ministero in data 24 febbraio 2021 poich\u0026#233;, dall\u0026#8217;inizio del mese di settembre 2019 al mese di maggio 2021, aveva trattenuto all\u0026#8217;estero, nel proprio Stato di origine, i figli minori contro la volont\u0026#224; del padre esercente con lei la responsabilit\u0026#224; genitoriale sui minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo aveva voluto rimettere la denuncia-querela presentata contro la madre dei propri figli su invito del giudice ceco (Corte d\u0026#8217;appello di Brno) che, nel disporre il rientro dei minori in Italia, aveva posto come condizione che il padre compisse tutti gli atti necessari ad evitare un inasprimento ulteriore dei rapporti tra i genitori e a favorire il recupero dell\u0026#8217;armonia familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva per\u0026#242; l\u0026#8217;inutilit\u0026#224; di tale volont\u0026#224; di rimessione poich\u0026#233; il reato di cui all\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. \u0026#232; perseguibile d\u0026#8217;ufficio; la fattispecie criminosa \u0026#232; stata infatti introdotta dall\u0026#8217;art. 3, comma 29, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha inasprito il trattamento sanzionatorio rispetto al reato base di sottrazione di persone incapaci di cui all\u0026#8217;art. 574 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente tale inasprimento sarebbe giustificato dalla maggiore gravit\u0026#224; della condotta realizzata all\u0026#8217;estero, per la difficolt\u0026#224; di \u0026#171;\u0026#8220;recuperare\u0026#8221;\u0026#187; il minore, mentre non vi sarebbe ragionevole giustificazione del differente regime di perseguibilit\u0026#224;, che si tradurrebbe in una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento poich\u0026#233; entrambi i reati di sottrazione di minore, in Italia o all\u0026#8217;estero, sono volti a tutelare lo stesso bene giuridico, ovvero l\u0026#8217;effettivo esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Inoltre, la possibilit\u0026#224; di rimettere la querela faciliterebbe il recupero dell\u0026#8217;armonia familiare che non solo rileva nella specie, avendo ad esso fatto specifico riferimento la Corte d\u0026#8217;appello di Brno che ha consentito di riportare i minori in Italia, ma \u0026#232; un interesse essenziale di cui anche questa Corte ha tenuto conto quando, con la sentenza n. 102 del 2020, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen. \u0026#171;nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all\u0026#8217;estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, anzich\u0026#233; la possibilit\u0026#224; per il giudice di disporre la sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In punto di rilevanza il rimettente osserva che, poich\u0026#233; nel corso del dibattimento si \u0026#232; dimostrato che l\u0026#8217;imputata ha trattenuto i figli minori all\u0026#8217;estero contro la volont\u0026#224; del loro padre, il pubblico ministero ha contestato il delitto per cui nel giudizio dovr\u0026#224; farsi applicazione dell\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., senza possibilit\u0026#224; di pronunciare una sentenza di proscioglimento per intervenuta remissione di querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo la non fondatezza della questione prospettata; invero, dopo un breve \u003cem\u003eexcursus\u003c/em\u003e normativo sulla legge n. 94 del 2009, che ha introdotto diverse norme volte a rafforzare la tutela dei minori, tra cui il reato di sottrazione di minore all\u0026#8217;estero, l\u0026#8217;Avvocatura generale pone in luce l\u0026#8217;evoluzione giuridica e sociale subita dal bene giuridico che viene in rilievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In origine, infatti, le fattispecie di sottrazione previste dall\u0026#8217;art. 574 cod. pen. (sottrazione di persone incapaci) e dall\u0026#8217;art. 573 cod. pen. (sottrazione consensuale di minorenni) erano volte a tutelare l\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare e l\u0026#8217;interesse dei genitori a mantenere il controllo sui figli minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Tuttavia, con l\u0026#8217;evoluzione della coscienza sociale, gi\u0026#224; questa Corte ha riconosciuto che l\u0026#8217;art. 574 cod. pen. non tutela solo il diritto di chi esercita il potere-dovere di genitore, ma anche l\u0026#8217;interesse del minore a vivere nel luogo di residenza abituale, secondo le determinazioni e indicazioni del genitore stesso, e ha individuato, quale oggetto di tutela del reato di sottrazione di minore, la responsabilit\u0026#224; genitoriale esercitata nel preminente interesse del minore stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In questo contesto si sarebbe inserito il nuovo delitto di cui all\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. che, nel sanzionare pi\u0026#249; severamente le condotte di sottrazione del minorenne che viene portato all\u0026#8217;estero mediante la previsione di una fattispecie autonoma perseguibile di ufficio e per cui \u0026#232; prevista una pena pi\u0026#249; grave, avrebbe permesso di superare gli elementi di debolezza della disciplina previgente ovvero i limiti derivanti dalla perseguibilit\u0026#224; a querela e dalla mancanza dei presupposti per procedere all\u0026#8217;arresto in flagranza e per adottare misure cautelari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; In ogni caso, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene la questione non fondata per due ordini di motivi; in primo luogo poich\u0026#233; la sottrazione di minore in Italia e quella all\u0026#8217;estero non sarebbero comparabili, essendo quest\u0026#8217;ultima condotta pi\u0026#249; grave di quella posta in essere sul territorio dello Stato, sia per la difficolt\u0026#224; di recuperare il minore stesso, sia perch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo viene privato della possibilit\u0026#224; di vivere nel contesto ambientale che gli \u0026#232; proprio e dove pi\u0026#249; facilmente pu\u0026#242; realizzare la sua personalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Inoltre, rileverebbe la considerazione della discrezionalit\u0026#224; del legislatore nel determinare il regime di procedibilit\u0026#224; dei reati che, per costante giurisprudenza costituzionale, sarebbe sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza che nella specie non ricorre, stante la maggiore gravit\u0026#224; del reato di cui all\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., e a fronte dell\u0026#8217;interpretazione evolutiva dell\u0026#8217;interesse tutelato, che vede il diritto del minore al centro della valutazione e suggerisce una \u0026#171;\u0026#8220;pubblicizzazione\u0026#8221;\u0026#187; di tale interesse coerente con la perseguibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.6.\u0026#8211; L\u0026#8217;imputata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si \u0026#232; costituita tardivamente e la trattazione della causa \u0026#232; stata fissata in camera di consiglio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all\u0026#8217;estero di cui all\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., nella parte in cui prevede che il reato sia perseguibile d\u0026#8217;ufficio anzich\u0026#233; a querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice riferisce che nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e l\u0026#8217;imputata aveva trattenuto nella Repubblica Ceca i figli minori contro la volont\u0026#224; del padre e la Corte d\u0026#8217;appello di Brno, nel disporne il rientro in Italia, aveva raccomandato che il padre facesse tutto quanto fosse necessario per il recupero dell\u0026#8217;armonia familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Secondo il rimettente la perseguibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio del reato previsto dall\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen. si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento e irragionevolezza rispetto al diverso reato di sottrazione di persone incapaci di cui all\u0026#8217;art. 574 cod. pen., poich\u0026#233; entrambi mirano a tutelare lo stesso bene giuridico, l\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, e la maggiore gravit\u0026#224; della condotta di conduzione o trattenimento all\u0026#8217;estero del minore sarebbe gi\u0026#224; compensata da un aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto per la sottrazione di incapace nel territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, il diverso regime di procedibilit\u0026#224; non troverebbe ragionevole giustificazione e, anzi, renderebbe impossibile il recupero dell\u0026#8217;armonia familiare tramite la possibilit\u0026#224; offerta dalla rimessione della querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 574\u003cem\u003e-\u003c/em\u003e\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e \u0026#232; stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 94 del 2009 e si inscrive in un pi\u0026#249; ampio quadro di risposte sanzionatorie che il legislatore ha inteso dare alle condotte criminose che coinvolgono i minori, tra cui figurano l\u0026#8217;introduzione del delitto di accattonaggio con impiego di minori e le aggravanti del sequestro di persona a danno del minore o a danno del minore condotto o trattenuto all\u0026#8217;estero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il reato di sottrazione di minore all\u0026#8217;estero \u0026#232; stato inserito tra i reati contro l\u0026#8217;assistenza familiare, ove \u0026#232; collocato anche il reato di sottrazione di persona incapace di cui all\u0026#8217;art. 574 cod. pen., con cui condivide la tipizzazione della condotta, consistente nel sottrarre un minore al genitore esercente la responsabilit\u0026#224; genitoriale o ritenerlo contro la volont\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Elemento specializzante della nuova fattispecie criminosa \u0026#232; il fatto che la conduzione o il trattenimento vengono realizzati all\u0026#8217;estero, lontano dal luogo di residenza o dimora abituale del minore; e per questo il legislatore ha previsto una pena pi\u0026#249; severa che va da uno a quattro anni di reclusione, mentre la fattispecie prevista dall\u0026#8217;art. 574 cod. pen. prevede la pena della reclusione da uno a tre anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Dalla descrizione delle condotte e dalla stessa collocazione dei reati, che \u0026#8211; come si \u0026#232; detto \u0026#8211; sono stati inseriti tra i delitti contro l\u0026#8217;assistenza familiare, si evince che il bene protetto \u0026#232; l\u0026#8217;interesse familiare connesso all\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, che ha subito un\u0026#8217;evoluzione normativa e giurisprudenziale a partire dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In particolare, tale riforma ha attribuito detta \u0026#171;potest\u0026#224;\u0026#187; ad entrambi i genitori (art. 316 del codice civile), cos\u0026#236; attuando la previsione costituzionale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e, all\u0026#8217;art. 147 cod. civ., ha stabilito che l\u0026#8217;obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole deve essere adempiuto tenendo conto delle capacit\u0026#224;, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) ha aggiunto, con l\u0026#8217;art. 1, comma 8, l\u0026#8217;art. 315-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. civ. che stabilisce il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, secondo le sue capacit\u0026#224; e inclinazioni, e ci\u0026#242; anche in attuazione degli artt. 2 e 30 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Rafforza questa concezione una successiva tappa normativa, costituita dall\u0026#8217;art. 39 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), che, nel modificare l\u0026#8217;art. 316 cod. civ., ha sostituito alla \u0026#171;potest\u0026#224;\u0026#187; genitoriale la \u0026#171;responsabilit\u0026#224;\u0026#187; genitoriale sui figli, facendo riferimento ad un concetto che non coincide pi\u0026#249; con l\u0026#8217;esercizio di un potere, di cui il minore costituiva l\u0026#8217;oggetto, ma rimanda all\u0026#8217;assunzione di un ruolo che il genitore svolge nell\u0026#8217;interesse di un altro (il minore) e per il quale \u0026#232; chiamato a rispondere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 55 del citato d.lgs. n. 154 del 2013 ha aggiunto, inoltre, l\u0026#8217;art. 337-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. civ. che prevede che entrambi i genitori, ancorch\u0026#233; separati, restano titolari della responsabilit\u0026#224; genitoriale, cos\u0026#236; ulteriormente valorizzando l\u0026#8217;interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre e a ricevere da loro cura, educazione, istruzione e assistenza morale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La tutela del minore \u0026#232; oggetto di attenzione anche a livello internazionale e, infatti, la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, sancisce espressamente il diritto del fanciullo ad essere allevato dai propri genitori in modo da assicurarne lo sviluppo nel pieno rispetto delle sue capacit\u0026#224;; la Convenzione europea sull\u0026#8217;esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, mira a promuovere, nell\u0026#8217;interesse superiore dei fanciulli, i loro diritti (art. 1) e stabilisce che le decisioni dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, nelle procedure che interessano i minori, devono essere guidate dagli interessi di questi ultimi (art. 6).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Anche la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che la responsabilit\u0026#224; genitoriale va esercitata nell\u0026#8217;interesse dei minori e, infatti, le sentenze n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012 hanno dichiarato la illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;automatismo della pena accessoria della perdita della potest\u0026#224; genitoriale eliminandolo, proprio in considerazione della necessit\u0026#224; di valutare in concreto, caso per caso, quale sia l\u0026#8217;effettivo interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello stesso senso, la sentenza n. 102 del 2020 ha caducato l\u0026#8217;automatismo della sospensione della responsabilit\u0026#224; genitoriale proprio nel caso di condanna del genitore per il reato di sottrazione di minore all\u0026#8217;estero di cui all\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale pronuncia fa espresso richiamo alla relazione illustrativa al d.lgs. n. 154 del 2013 e alla nozione di responsabilit\u0026#224; genitoriale da essa introdotta, che \u0026#232; concetto pi\u0026#249; ampio della precedente potest\u0026#224;, consistendo, ora, in un insieme di doveri, obblighi e diritti gravanti sul genitore. In tal modo si conferma il passaggio dalla nozione di potest\u0026#224; attribuita nell\u0026#8217;interesse del padre, all\u0026#8217;epoca unico custode dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare, a quella attuale di responsabilit\u0026#224; genitoriale, funzionale alla protezione dell\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Il ricordato mutamento della disciplina denota il rilievo pubblicistico dell\u0026#8217;interesse protetto dai reati di sottrazione, che non \u0026#232; pi\u0026#249; correlato al mantenimento delle prerogative genitoriali, ma al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficolt\u0026#224; di ritrovare il minore all\u0026#8217;estero e di ricondurlo in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Inoltre, la condotta realizzata all\u0026#8217;estero \u0026#232; ben diversa da quella di cui all\u0026#8217;art. 574 cod. pen e, quindi, non \u0026#232; ad essa comparabile, poich\u0026#233; incide non solo sull\u0026#8217;interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche su quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la discrezionalit\u0026#224; del legislatore nel prevedere un diverso regime di perseguibilit\u0026#224; dei due reati non \u0026#232; stata esercitata in maniera irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; In riferimento al ripristino dell\u0026#8217;armonia familiare con l\u0026#8217;altro genitore, che sarebbe consentito dalla remissione della querela, va considerata la deterrenza costituita dalla procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio, anche in considerazione di possibili condizionamenti psicologici che potrebbe subire il genitore denunciante in ordine alla rimessione della querela ove la norma lo consentisse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Va comunque considerato che la pena minima prevista dall\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. \u0026#232; sotto il limite della possibilit\u0026#224; di fruire della sospensione condizionale della pena, fatto questo che consente al giudice di calibrare la pena anche in ragione di una ricomposizione familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Infine, va ricordato che per il ricomponimento dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare, ben pu\u0026#242; farsi ricorso allo specifico strumento della giustizia riparativa, introdotta nell\u0026#8217;ordinamento dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), che, attraverso specifici programmi che coinvolgono la vittima del reato, la persona indicata come autore dell\u0026#8217;offesa e altri soggetti appartenenti alla comunit\u0026#224;, consente di responsabilizzare l\u0026#8217;autore dell\u0026#8217;offesa e recuperare le relazioni interpersonali danneggiate dal reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Pertanto, le suesposte ragioni giustificano la scelta del legislatore di differenziare il regime di perseguibilit\u0026#224; delle fattispecie di sottrazione di cui agli artt. 574 e 574-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen. e determinano la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 aprile 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Sottrazione e trattenimento di minore all\u0027estero - Regime di procedibilit\u0026#224; - Mancata previsione della punibilit\u0026#224; a querela - Ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento e irragionevolezza rispetto al delitto di sottrazione di persone incapaci di cui all\u0026#8217;art. 574 del codice penale, punibile a querela del genitore esercente la responsabilit\u0026#224; genitoriale, del tutore o del curatore.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46153","titoletto":"Reati e pene - Reati contro la famiglia - Delitti contro l\u0027assistenza familiare (in genere: delitti di sottrazione) - Bene giuridico protetto - Interesse familiare connesso all\u0027esercizio della responsabilità genitoriale, da esercitarsi nell\u0027interesse dei minori. (Classif. 210035).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl bene protetto dai delitti di sottrazione è l’interesse familiare connesso all’esercizio della responsabilità genitoriale la quale, a seguito dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale a partire dalla riforma del diritto di famiglia, deve essere esercitata nell’interesse dei minori.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46154","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46154","titoletto":"Reati e pene - Reati contro la famiglia - Delitto di sottrazione e trattenimento di minore all\u0027estero - Regime di procedibilità - Punibilità d\u0027ufficio - Punibilità a querela - Omessa previsione, a differenza del reato di sottrazione di persone incapaci - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento e irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210035).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 574-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., nella parte in cui prevede che il reato di delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero sia perseguibile d’ufficio anziché a querela. La disposizione censurata – che si inscrive in un più ampio quadro di risposte sanzionatorie che il legislatore ha inteso dare alle condotte criminose che coinvolgono i minori – non realizza un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato di sottrazione di persone incapaci di cui all’art. 574 cod. pen., per il quale è prevista la punibilità a querela. Il legislatore, nel prevedere tale diverso regime di perseguibilità, ha esercitato la propria discrezionalità in maniera non irragionevole in ragione del rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dal reato in esame, correlato al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia. La condotta realizzata all’estero, infatti, è ben diversa da quella di cui all’art. 574 cod. pen., e, quindi non comparabile, in quanto incide non solo sull’interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche su quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 102/2020 - mass. 43100; S. 7/2013 - mass. 36883; S. 31/2012 - mass. 36092\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46153","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"574","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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