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H., con ordinanza del 17 luglio 2023, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 luglio 2023 (reg. ord. n. 125 del 2023), il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui stabilisce che il precedente comma 1 non si applichi ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha sollevato, sempre in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;abrogazione, trasformandolo in illecito amministrativo\u0026#187;, del reato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del citato d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016 esclude l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della depenalizzazione disposta dal comma 1 \u0026#8211; secondo cui \u0026#171;[n]on costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali \u0026#232; prevista la sola pena della multa o dell\u0026#8217;ammenda\u0026#187; \u0026#8211;, tra l\u0026#8217;altro, ai reati contemplati dal d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016 abroga alcune norme incriminatrici contenute nel codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Riferisce il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di essere investito dell\u0026#8217;appello avverso la sentenza che ha condannato S. H. per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la rilevanza di entrambe le questioni, giacch\u0026#233; dal loro accoglimento conseguirebbero la depenalizzazione del suddetto reato e l\u0026#8217;assoluzione dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente\u003cem\u003e \u003c/em\u003eespone che l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), ha delegato il Governo ad adottare uno o pi\u0026#249; decreti legislativi \u0026#171;per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal fine, per quanto qui interessa, il successivo comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), ha dettato il criterio direttivo della trasformazione in illeciti amministrativi di \u0026#171;tutti i reati per i quali \u0026#232; prevista la sola pena della multa o dell\u0026#8217;ammenda, ad eccezione\u0026#187; di quelli rientranti in alcune materie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del medesimo art. 2 ha posto il criterio direttivo dell\u0026#8217;abrogazione e della trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del Tribunale fiorentino, le suddette disposizioni avrebbero conferito al Governo la delega a depenalizzare il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato: la prima, poich\u0026#233; questo reato \u0026#232; punito con la sola pena dell\u0026#8217;ammenda e rientrerebbe, quindi, non essendo ascrivibile a una delle materie espressamente escluse dalla depenalizzazione, nel suo ambito applicativo; la seconda, disponendolo esplicitamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore delegato, tuttavia, avrebbe violato tali criteri direttivi \u0026#8211; cos\u0026#236; ledendo l\u0026#8217;art. 76 Cost. \u0026#8211; \u0026#171;in entrambi i decreti legislativi\u0026#187;: \u0026#171;nel d.lgs. 8/2016 con riguardo\u0026#187; all\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014 e \u0026#171;nel d.lgs. 7/2016 con riguardo\u0026#187; all\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della medesima legge delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nello specifico, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che, in attuazione della delega recata dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014, l\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016 ha stabilito che le violazioni punite con la sola pena della multa o dell\u0026#8217;ammenda non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl denunciato art. 1, comma 4, del medesimo decreto legislativo, tuttavia, precludendo l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; di tale depenalizzazione a tutti i reati di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, avrebbe violato la suddetta norma interposta, che invece non ha espressamente escluso dalla depenalizzazione stessa la materia dell\u0026#8217;immigrazione e, quindi, il reato oggetto del processo principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, aggiunge il rimettente, la materia dell\u0026#8217;immigrazione, se in origine era prevista nel disegno di legge A.S. n. 110, nel corso dei lavori parlamentari \u0026#232; stata poi espunta dal novero di quelle eccettuate dalla depenalizzazione in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, non si potrebbe ritenere, come invece sostenuto nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto delegato che sarebbe poi divenuto il d.lgs. n. 8 del 2016, che nella specie il Governo si sia limitato a una parziale inattuazione della delega ricevuta: al contrario, il censurato art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016 si sarebbe risolto nella violazione, in sostanza, del criterio direttivo volto a imporre tale depenalizzazione, cos\u0026#236; violando l\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Ove questa Corte non ritenesse di accogliere la questione cos\u0026#236; prospettata in via principale, il rimettente solleva, in via subordinata, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrecisa al riguardo che, \u0026#171;bench\u0026#233; la materia della depenalizzazione del reato \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e d.lgs. 286/1998 sia pi\u0026#249; affine al contenuto del d.lgs. 8/2016 (il d.lgs. 7/2016 si occupa invece di abrogare talune norme incriminatrici e di prevedere per i fatti ivi gi\u0026#224; previsti delle sanzioni pecuniarie civili), si reputa pi\u0026#249; corretto individuare il provvedimento da censurare nel d.lgs. 7/2016 ed in particolare nel relativo articolo 1, che ha previsto l\u0026#8217;abrogazione di alcune norme incriminatrici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta disposizione, evidenzia il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nell\u0026#8217;abrogare diverse norme incriminatrici recate dal codice penale, non prevede alcunch\u0026#233; con riguardo al reato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003eis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 286 del 1998, che, invece, l\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014 ha specificamente delegato il Governo ad abrogare e trasformare in illecito amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost. anche ad opera del citato art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ipotesi in cui venisse accolta tale questione, il rimettente sollecita, infine, questa Corte a dichiarare, in via consequenziale, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale anche dello stesso art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, \u0026#171;nella parte in cui prevede la pena dell\u0026#8217;ammenda da 5.000 a 10.000 euro anzich\u0026#233; la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In merito alla censura che investe l\u0026#8217;art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, la difesa statale premette che sarebbe \u0026#171;del tutto fisiologica\u0026#187; un\u0026#8217;attivit\u0026#224; \u0026#171;normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 212 del 2018 di questa Corte), per la cui attuazione il Governo fruirebbe dunque di \u0026#171;un margine di discrezionalit\u0026#224;\u0026#187;, tanto pi\u0026#249; in presenza di principi e criteri direttivi dal significato oggettivamente incerto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuindi, sottolinea innanzitutto che, nonostante la mancata inclusione dell\u0026#8217;immigrazione tra le materie sottratte alla depenalizzazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014, questa norma annovera tuttavia, tra tali materie escluse, quella della \u0026#171;sicurezza pubblica\u0026#187;, rispetto alla quale i reati di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 presenterebbero una \u0026#171;indubbia connessione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, evidenzia che il legislatore delegante avrebbe s\u0026#236; previsto \u0026#8211; per\u0026#242; con una norma interposta diversa da quella evocata in relazione alla questione in esame \u0026#8211; la depenalizzazione del reato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998, ma \u0026#171;non certo di tutti i reati contemplati dal predetto \u003cem\u003ecorpus\u003c/em\u003e normativo\u0026#187;: di qui la legittimit\u0026#224; costituzionale della scelta adottata dal Governo con la disposizione sospettata in via principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; A giudizio dell\u0026#8217;Avvocatura generale, anche la questione, sollevata in via subordinata, avente a oggetto l\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016 sarebbe priva di pregio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Governo, infatti, avrebbe soltanto omesso in parte di esercitare la delega conferitagli, ci\u0026#242; che potrebbe s\u0026#236; determinare la sua responsabilit\u0026#224; politica verso il Parlamento, \u0026#171;ma non una violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., a meno che il mancato parziale esercizio della delega stessa non comporti uno stravolgimento della legge di delegazione\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 223 del 2019 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eStravolgimento che, d\u0026#8217;altra parte, non sarebbe ravvisabile nella specie, poich\u0026#233; l\u0026#8217;omessa attuazione della delega riguarderebbe \u0026#171;un particolare punto, che comunque \u0026#232; del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione previste\u0026#187;, come affermato nel parere espresso dalle \u0026#171;Commissioni parlamentari, chiamate a pronunciarsi proprio sui decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016\u0026#187;. Tale parere costituirebbe quindi un \u0026#171;elemento che, come in generale i lavori preparatori, pu\u0026#242; contribuire alla corretta esegesi della\u0026#187; legge delega, sicch\u0026#233; \u0026#171;proprio dalla mancata censura in sede parlamentare questa Corte ha gi\u0026#224; potuto argomentare come non si fosse in presenza di una violazione della legge\u0026#187; stessa (\u0026#232; citata la sentenza n. 127 del 2017 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 luglio 2023 (reg. ord. n. 125 del 2023), il Tribunale di Firenze, sezione prima penale, in via principale dubita, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui stabilisce che il precedente comma 1 non si applichi ai reati di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, e, in via subordinata, dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;abrogazione, trasformandolo in illecito amministrativo\u0026#187;, del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del citato d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, denunciato quindi in via principale, esclude dalla depenalizzazione disposta dal comma 1 \u0026#8211; secondo cui \u0026#171;[n]on costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni\u0026#187; punite con la sola pena della multa o dell\u0026#8217;ammenda \u0026#8211;, tra l\u0026#8217;altro, i reati contemplati dal d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, questa disposizione violerebbe l\u0026#8217;art. 76 Cost. perch\u0026#233; si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014, che ha  conferito al Governo la delega a trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con sola pena pecuniaria e non ha annoverato tra le materie eccettuate da tale depenalizzazione quella dell\u0026#8217;immigrazione: il reato previsto dall\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), sottoposto alla sua cognizione e punito con la pena dell\u0026#8217;ammenda, avrebbe dovuto, pertanto, essere depenalizzato in forza del criterio direttivo dettato dalla norma interposta evocata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, denunciato in subordine, abroga alcune norme incriminatrici recate dal codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta disposizione lederebbe l\u0026#8217;art. 76 Cost. poich\u0026#233;, omettendo di abrogare e trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998, confliggerebbe con l\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014, che tale abrogazione e contestuale trasformazione ha specificamente previsto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Preliminarmente, occorre precisare la reale portata del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e della questione sollevata in via principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante l\u0026#8217;indistinto riferimento del dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ai reati previsti dal d.lgs. n. 286 del 1998, dal complessivo tenore dell\u0026#8217;ordinanza medesima (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 161 del 2023) si evince con chiarezza che in realt\u0026#224; il giudice \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e si duole dell\u0026#8217;esclusione dalla depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn molteplici passaggi dell\u0026#8217;ordinanza, infatti, il Tribunale fiorentino argomenta con specifico riferimento a tale reato, che, d\u0026#8217;altro canto, \u0026#232; l\u0026#8217;unico che viene in rilievo nel processo principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn considerazione delle argomentazioni del rimettente e della fattispecie concreta oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 54 del 2024, n. 66 del 2022 e n. 68 del 2021), deve, pertanto, ritenersi che l\u0026#8217;art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016 sia censurato nella sola parte in cui esclude l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; al suddetto reato della depenalizzazione disciplinata dal precedente comma 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge n. 67 del 2014 persegue \u0026#8211; come si desume dall\u0026#8217;esame dei lavori parlamentari e come evidenziato nelle relazioni governative di accompagnamento agli schemi dei decreti legislativi che vi hanno dato attuazione \u0026#8211; l\u0026#8217;obiettivo di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentariet\u0026#224;, offensivit\u0026#224; e sussidiariet\u0026#224; della sanzione criminale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa chiara finalit\u0026#224; politico-criminale delle deleghe recate dalla suddetta legge \u0026#232; quindi rinvenibile nell\u0026#8217;esigenza di un alleggerimento del sistema penale coerente con il principio della \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e del ricorso alla pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In quest\u0026#8217;ottica, l\u0026#8217;art. 2 della legge in esame, al comma 1, ha delegato il Governo ad adottare uno o pi\u0026#249; decreti legislativi \u0026#171;per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di reati, il legislatore delegante ha fatto ricorso, al fine della loro individuazione, a due criteri selettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo, previsto dalla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) del comma 2 del medesimo art. 2, consiste nella cosiddetta depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221;, in quanto dispone, in virt\u0026#249; di una clausola generale, la trasformazione in illeciti amministrativi di \u0026#171;tutti i reati\u0026#187; puniti con la \u0026#171;sola pena della multa o dell\u0026#8217;ammenda\u0026#187;, a eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d\u0026#8217;azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti; propriet\u0026#224; intellettuale e industriale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl secondo \u0026#232; quello di cui alle lettere da \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) a \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) della stessa disposizione, che hanno indicato \u003cem\u003enominatim\u003c/em\u003e numerose fattispecie di reato contemplate sia dal codice penale che dalla legislazione speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Durante i lavori parlamentari, come notato anche dal giudice rimettente, la materia dell\u0026#8217;immigrazione, inizialmente compresa nell\u0026#8217;elenco di quelle sottratte alla depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221; (disegno di legge A.S. n. 110), \u0026#232; stata in seguito soppressa (in forza del subemendamento n. 1.0.100/5 approvato dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica), con il contestuale inserimento (in quello che sarebbe poi divenuto il comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 67 del 2014) della previsione dell\u0026#8217;abrogazione del reato di cui all\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del citato d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, nel successivo svolgimento dei lavori, il Governo, con altro emendamento, ha introdotto la previsione, accanto alla suddetta abrogazione, della trasformazione in illecito amministrativo del reato in parola, nonch\u0026#233; quella secondo cui sarebbe invece dovuta rimanere ferma la rilevanza penale di altre violazioni in materia di immigrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; cos\u0026#236; giunti alla formulazione dell\u0026#8217;attuale art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014, che dispone: \u0026#171;abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall\u0026#8217;articolo 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Tale evoluzione rende evidente che, dal punto di vista normativo, la \u003cem\u003esedes\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emateriae\u003c/em\u003e in cui deve essere considerato, al fine di valutare il possibile contrasto con l\u0026#8217;art. 76 Cost., il problema della mancata abrogazione e trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui al citato art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e non \u0026#232; pi\u0026#249; la cosiddetta depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221;, bens\u0026#236; quella nominativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa presenza di una esplicita previsione che individua \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003enomen\u003c/em\u003e il reato in questione, accompagnata dalla previsione di mantenere \u0026#171;rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia\u0026#187;, rende infatti palese che, a seguito dello svolgimento dei lavori parlamentari, il principio direttivo della legge delega non attiene pi\u0026#249; all\u0026#8217;ambito della suddetta depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221;; questa infatti, per definizione, opera una generica individuazione tramite il trattamento sanzionatorio e non tramite la specifica selezione di singoli reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl censurato art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, laddove stabilisce che la \u0026#171;disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286\u0026#187;, non si pone, quindi, in contrasto con il principio direttivo attinente alla depenalizzazione \u0026#8220;cieca\u0026#8221;, evocato dal rimettente come norma interposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, tale conclusione non sembra sfuggire allo stesso rimettente che, formulando la questione in via subordinata, precisa \u0026#8211; anche se impropriamente, come si vedr\u0026#224; di seguito \u0026#8211; di reputare \u0026#171;pi\u0026#249; corretto individuare il provvedimento da censurare nel d.lgs. 7/2016 ed in particolare nel relativo articolo 1, che ha previsto l\u0026#8217;abrogazione di alcune norme incriminatrici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La questione formulata in via subordinata \u0026#232; tuttavia inammissibile per una evidente \u003cem\u003eaberratio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ictus\u003c/em\u003e in cui il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e incorre nel censurare l\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, anzich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, che disciplina la depenalizzazione nominativa dei reati contemplati dalla legislazione speciale (quale \u0026#232; quello qui in considerazione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indubbiato art. 1, comma 1, dispone, infatti, l\u0026#8217;abrogazione dei reati di cui agli artt. 485, 486, 594, 627 e 647 cod. pen. (sono i reati di \u0026#171;[f]alsit\u0026#224; in scrittura privata\u0026#187;, \u0026#171;[f]alsit\u0026#224; in foglio firmato in bianco. Atto privato\u0026#187;, \u0026#171;[i]ngiuria\u0026#187;, \u0026#171;[s]ottrazione di cose comuni\u0026#187;, \u0026#171;[a]ppropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di reati che nulla hanno a che fare con quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, perch\u0026#233; la disposizione in esame attua il criterio direttivo stabilito dall\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014 e non certo quello previsto dall\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo criterio direttivo, a differenza del secondo, attiene a uno specifico e innovativo strumento previsto dalla legge delega, riguardante l\u0026#8217;\u0026#171;abrogazione di alcuni reati, con contemporanea sottoposizione dei corrispondenti fatti a sanzioni pecuniarie civili a carattere punitivo, che si aggiungono all\u0026#8217;obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno secondo le leggi civili\u0026#187; (sentenza n. 102 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl censurato art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, del resto, va letto unitamente al successivo art. 4 del medesimo decreto legislativo, con cui, parallelamente alla menzionata \u003cem\u003eabolitio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecriminis\u003c/em\u003e, il legislatore delegato ha introdotto l\u0026#8217;innovativa figura degli illeciti civili corredati da una sanzione pecuniaria aggiuntiva al risarcimento del danno: tale disposizione, infatti, descrive le condotte oggetto delle norme incriminatrici abrogate che soggiacciono a tale sanzione, stabilendo i relativi importi entro una determinata forbice edittale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in attuazione delle lettere da \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) ad \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) dello stesso art. 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014, le quali, in correlazione con la precedente lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), recano appunto i criteri e i principi direttivi relativi all\u0026#8217;introduzione, contestualmente all\u0026#8217;abrogazione dei detti reati, per i fatti corrispondenti, di sanzioni pecuniarie civili aggiuntive rispetto al risarcimento del danno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Questa Corte, peraltro, ha gi\u0026#224; avuto occasione di precisare che il denunciato art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016 costituisce \u0026#171;attuazione della delega recata dall\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014\u0026#187;, \u0026#171;non gi\u0026#224; [del]la depenalizzazione, oggetto [invece] del parallelo d.lgs. n. 8 del 2016\u0026#187; (sentenza n. 216 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, ha ritenuto inammissibile, per \u003cem\u003eaberratio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ictus\u003c/em\u003e, la questione avente a oggetto la mancata depenalizzazione del reato di minaccia non grave, in asserita violazione dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014, in quanto il rimettente aveva censurato, appunto, l\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, anzich\u0026#233; la pertinente norma del d.lgs. n. 8 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In conclusione il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nel dolersi della (asserita) violazione del criterio direttivo di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014, per avere il Governo omesso di trasformare in illecito amministrativo il citato reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, erroneamente indirizza le sue censure sull\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016 che si occupa, invece, dell\u0026#8217;abrogazione di fattispecie incriminatrici poi sottoposte dal successivo art. 4 a sanzioni pecuniarie civili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 maggio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240514115341.pdf","oggetto":"Reati e pene - Depenalizzazione a norma della legge di delega n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Esclusione della depenalizzazione dei reati di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0027immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - Violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge di delega.\nIn subordine: Abrogazioni di reati, a norma della legge di delega n. 67 del 2014 - Mancata previsione dell\u0026#8217;abrogazione, trasformandolo in illecito amministrativo, del reato di cui all\u0026#8217;art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).\nIn via conseguenziale: Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Previsione dell\u0027ammenda da 5.000 a 10.000 euro anzich\u0026#233; della sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46097","titoletto":"Reati e pene - In genere - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Esclusione dalla depenalizzazione - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, che esclude dalla depenalizzazione disposta dal comma 1, tra l’altro, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 286 del 1998). Nel prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di reati, il legislatore delegante (con legge n. 67 del 2014) ha fatto ricorso, al fine della loro individuazione, a due criteri selettivi: quello della c.d. depenalizzazione “cieca” (art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e quello che indica \u003cem\u003enominatim\u003c/em\u003e numerose fattispecie di reato contemplate sia dal codice penale che dalla legislazione speciale (lettere da \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e a \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e della stessa disposizione). È così evidente che, dal punto di vista normativo, la \u003cem\u003esedes materiae \u003c/em\u003ein cui deve essere considerato, al fine di valutare il possibile contrasto con l’art. 76 Cost., il problema della mancata abrogazione e trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui al citato art. 10-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003enon è più la c.d. depenalizzazione “cieca”, evocato dal rimettente come norma interposta, bensì quella nominativa. \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46098","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/01/2016","data_nir":"2016-01-15","numero":"8","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46098","titoletto":"Reati e pene - In genere - Novella abrogatrice di talune fattispecie - Ricomprensione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato con contestuale trasformazione in illecito amministrativo - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione - Aberratio ictus - Inammissibilità della questione. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per \u003cem\u003eaberratio ictus\u003c/em\u003e, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, il quale, abrogando alcune norme incriminatrici recate dal codice penale, omette di abrogare e trasformare in illecito amministrativo il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 286 del 1998). Il rimettente avrebbe dovuto censurare l’art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, che disciplina la depenalizzazione nominativa dei reati contemplati dalla legislazione speciale (quale è quello qui in considerazione), mentre la disposizione indubbiata abroga i reati di cui agli artt. 485, 486, 594, 627 e 647 cod. pen., che nulla hanno a che fare con quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, in attuazione del criterio direttivo afferente all’abrogazione di alcuni reati, con contemporanea sottoposizione dei corrispondenti fatti a sanzioni pecuniarie civili a carattere punitivo.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46097","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/01/2016","data_nir":"2016-01-15","numero":"7","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;7~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44807","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 88/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1658","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44723","autore":"Aiuti V, Penco E.","titolo":"Nota redazionale","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1003","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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