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AMBROSINI - Rel. JAEGER \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. \r\n ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. \r\n COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - \r\n Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, \r\n Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4 della legge \r\n 19 gennaio 1963, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1965 \r\n dal Pretore di Cinquefrondi nel procedimento penale a carico di Bombino \r\n Girolamo, iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del \r\n Giudice Nicola Jaeger. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto penale a \r\n carico di Bombino Girolamo, imputato del reato preveduto dall\u0027art. 4 \r\n della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per avere omesso di corrispondere \r\n al lavoratore Pasquale Pulitano\u0027, rimasto vittima di un infortunio \r\n mentre lavorava alle sue dipendenze, le competenze previste dalla \r\n legge, il Pretore di Cinquefrondi pronunciava una ordinanza in data 28 \r\n maggio 1965, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte \r\n costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale della norma contenuta nell\u0027art. 4 della legge sopra \r\n indicata, in relazione agli articoli 38 e 36 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza veniva notificata in data 8 giugno 1965 al Presidente \r\n del Consiglio dei Ministri, comunicata il 24 settembre e il 5 novembre \r\n 1965 rispettivamente ai Presidenti della Camera dei Deputati e del \r\n Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 326 del 31 dicembre \r\n 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Davanti alla Corte non si costituivano ne il Bombino n\u0026#233; il \r\n Pulitano\u0027, e neppure faceva intervento l\u0027Avvocatura generale dello \r\n Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto il \r\n Presidente della Corte disponeva, in applicazione dell\u0027art. 26, secondo \r\n comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell\u0027art. 9, primo comma, \r\n delle \"Norme integrative per i giudizi\", la convocazione della Corte in \r\n camera di consiglio per la decisione della questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con una recente sentenza - la quale non poteva essere nota ancora \r\n al Pretore di Cinquefrondi al momento della pronuncia della ordinanza \r\n oggetto del presente giudizio (28 maggio 1965), essendo stata \r\n depositata in cancelleria successivamente a quella data (9 giugno 1965) \r\n - la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi in merito alla \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione ora denunciata, ma \r\n soltanto in riferimento agli articoli 3, primo comma, 23 e 38, quarto \r\n comma, della Costituzione, richiamati nella ordinanza di rimessione del \r\n Pretore di Ferrara. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nel caso in esame, l\u0027ordinanza del Pretore di Cinquefrondi non \r\n soltanto solleva la medesima questione di legittimit\u0026#224; in relazione al \r\n quarto comma dell\u0027art. 38 della Costituzione, ma richiama anche l\u0027art. \r\n 36 di questa, \"dove \u0026#232; sancito che il lavoratore ha diritto ad una \r\n retribuzione proporzionata alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro \r\n effettivamente prestato, per cui, se il lavoratore non presta la sua \r\n opera, il datore di lavoro, per il precetto costituzionale citato, non \r\n \u0026#232; tenuto a corrispondere la retribuzione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per quanto concerne la supposta violazione della norma contenuta \r\n nell\u0027art. 38, comma quarto, della Costituzione, la Corte non ritiene di \r\n doversi discostare dalla decisione contenuta nella gi\u0026#224; ricordata \r\n sentenza n. 44 del 1965. Le considerazioni esposte nella motivazione \r\n di essa valgono infatti anche per la soluzione della questione proposta \r\n dal Pretore di Cinquefrondi; in particolare, deve ribadirsi il \r\n principio che, se il quarto comma dell\u0027art. 38 della Costituzione, \r\n inteso a concedere maggiori garanzie ai prestatori d\u0027opera, impone \r\n obblighi allo Stato e ad organi e istituti da questo predisposti od \r\n integrati, non vieta certamente che esso intervenga mediante apposite \r\n leggi a dare attuazione a tali fini anche imponendo alcune prestazioni \r\n a carico degli imprenditori, come \u0026#232; accaduto ed accade frequentemente \r\n proprio in materia di assicurazioni sociali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In quanto alla prospettata violazione delle norme contenute \r\n nell\u0027art. 35 della Costituzione occorre tenere presente che anche la \r\n interpretazione delle sue disposizioni, al pari di quella di qualsiasi \r\n altra norma giuridica, non pu\u0026#242; riferirsi soltanto alla formulazione \r\n del singolo precetto, isolato dal contesto, ma deve integrarsi con il \r\n riferimento al sistema in cui esso si trova inserito, e quindi tota \r\n lege perspecta, come suggeriva l\u0027antico insegnamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non \u0026#232; dubbio che la disposizione citata afferma il diritto del \r\n lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; \r\n del suo lavoro; ma questa proporzione deve essere intesa tenendosi \r\n conto della sufficienza della retribuzione stessa ad assicurare al \r\n lavoratore ed alla sua famiglia un\u0027esistenza libera e dignitosa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ed \u0026#232; chiaro che sarebbe impossibile accertare l\u0027osservanza di tale \r\n principio facendo riferimento alle prestazioni d\u0027opera avvenute in ogni \r\n singola giornata del rapporto di lavoro, il quale non viene risolto nei \r\n casi di infortunio sul lavoro, di malattia, di gravidanza, di \r\n puerperio, se non sotto certe modalit\u0026#224; e garanzie appropriate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Come \u0026#232; gi\u0026#224; stato precisato nella precedente sentenza, quando il \r\n rapporto non venga risolto, e le leggi speciali non prevedano la \r\n immediata corresponsione delle prestazioni assicurative al lavoratore \r\n infortunato, si deve ritenere conforme all\u0027orientamento generale della \r\n legislazione ed ai principi costituzionali la imposizione \r\n all\u0027imprenditore dell\u0027obbligo di corrispondere al primo una \r\n retribuzione per il breve periodo di carenza di tali prestazioni. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n della norma contenuta nell\u0027art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, \r\n recante \"Modifiche e integrazioni al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765:\" \r\n Disposizioni per l\u0027assicurazione obbligatoria degli infortuni sul \r\n lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni ed \r\n integrazioni\", nonch\u0026#233; al D.L. luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: \r\n \"Provvedimenti per l\u0027assicurazione obbligatoria contro gli infortuni \r\n sul lavoro agricolo \"e successive modificazioni ed integrazioni\", in \r\n riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - \r\n GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - \r\n ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - \r\n MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI \r\n - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE \r\n VERZ\u0026#204; - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI \r\n - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2640","titoletto":"SENT. 74/66. LAVORO - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE INFORTUNATO PER IL PERIODO DI CARENZA DELL\u0027ASSICURAZIONE - LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 4 - VIOLAZIONE DELL\u0027ART. 35 COST. - ESCLUSIONE.","testo":"Il precetto contenuto nell\u0027art. 36 della Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione sufficiente proporzionata alla quantita\u0027 e qualita\u0027 del suo lavoro, deve essere inteso tenendo conto della sufficienza della retribuzione stessa ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un\u0027esistenza libera e dignitosa, e non puo\u0027 pertanto essere accertato con riferimento alla prestazione avvenuta in ogni singola giornata del rapporto di lavoro. Quando tale rapporto non venga risolto e le leggi speciali non prevedano la immediata corresponsione delle prestazioni assicurative al lavoratore infortunato, si deve ritenere conforme ai principi costituzionali ed all\u0027ordinamento generale della legislazione l\u0027imposizione dell\u0027obbligo di corrispondere al primo una retribuzione per il breve periodo di carenza di tali prestazioni.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/01/1963","numero":"15","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;15~art4"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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