HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:34 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 337 "total_time" => 0.691376 "namelookup_time" => 0.000702 "connect_time" => 0.001773 "pretransfer_time" => 0.130458 "size_download" => 49728.0 "speed_download" => 71926.0 "starttransfer_time" => 0.658005 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 47562 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 130307 "connect_time_us" => 1773 "namelookup_time_us" => 702 "pretransfer_time_us" => 130458 "starttransfer_time_us" => 658005 "total_time_us" => 691376 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770542804.1115 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:34" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:34 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sun, 08 Feb 2026 09:26:44 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sun, 08 Feb 2026 09:26:44 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"34","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"BUSCEMA","relatore":"BUSCEMA","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"12/02/2025","data_decisione":"12/02/2025","data_deposito":"21/03/2025","pubbl_gazz_uff":"26/03/2025","num_gazz_uff":"13","norme":"Art. 2, c. 2°, del decreto-legge 30/11/2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 29/01/2014, n. 5.","atti_registro":"ord. 21/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 34\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l\u0026#8217;IMU, l\u0026#8217;alienazione di immobili pubblici e la Banca d\u0026#8217;Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, promosso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 17, nel procedimento vertente tra Amundi Real Estate Italia SGR spa e Agenzia delle entrate \u0026#8211; Direzione provinciale 1 di Milano, con ordinanza del 24 gennaio 2023, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eUfficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di Amundi Real Estate Italia SGR spa, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 12 febbraio 2025 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Guglielmo Fransoni per Amundi Real Estate Italia SGR spa, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 24 gennaio 2023, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 17, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l\u0026#8217;IMU, l\u0026#8217;alienazione di immobili pubblici e la Banca d\u0026#8217;Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui assoggetta le societ\u0026#224; di gestione del risparmio (da ora in poi: SGR) ad una imposta sui redditi delle societ\u0026#224; (da ora in poi: IRES) con una addizionale dell\u0026#8217;8,5 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl censurato art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, dispone infatti, al primo periodo, che \u0026#171;l\u0026#8217;aliquota di cui all\u0026#8217;articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, \u0026#232; applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali\u0026#187;, e, al secondo periodo, precisa che \u0026#171;[l]\u0026#8217;addizionale non \u0026#232; dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Riferisce il rimettente che la Amundi Real Estate Italia SGR spa, svolgente l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di gestione di fondi comuni di investimento e fondi pensione, ha chiesto all\u0026#8217;Agenzia delle entrate il rimborso di una somma versata in data 13 giugno 2014 a titolo di addizionale IRES, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, deducendo l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della predetta disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoich\u0026#233; l\u0026#8217;Agenzia delle entrate ha rigettato l\u0026#8217;istanza di rimborso, la SGR ha impugnato il diniego innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale ha respinto il ricorso in quanto, in presenza di una disposizione di cui \u0026#232; stato dichiarato non fondato il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale dalla sentenza n. 288 del 2019, non sarebbe possibile disporre il rimborso di un\u0026#8217;imposta dovuta per legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa societ\u0026#224; Amundi Real Estate ha proposto appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ribadendo l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione in esame nella parte in cui include fra i soggetti passivi dell\u0026#8217;addizionale IRES anche le SGR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, nonostante la precedente sentenza di questa Corte n. 288 del 2019, ritiene le questioni non manifestamente infondate considerando che le perdite su crediti interessate dal regime di maggior favore introdotto dalle predette misure compensative sarebbero conseguenze specifiche e tipiche dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; caratteristica degli altri intermediari finanziari (chiamati a raccogliere risparmio e ad erogare credito) ma non anche delle SGR, per le quali, invece, i crediti inesigibili, a cui si applica il regime di deducibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 106 t.u. imposte redditi, sarebbero voci di scarso rilievo, tenuto conto che i crediti relativi all\u0026#8217;attivit\u0026#224; delle SGR sarebbero in linea di massima crediti a breve termine riferibili alle commissioni maturate ma non ancora incassate derivanti dalla gestione dei fondi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva la disposizione censurata \u0026#8211; che dovrebbe necessariamente applicarsi nel caso di specie ai fini del decidere, e da qui la rilevanza delle questioni \u0026#8211; si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. in quanto discriminerebbe qualitativamente i redditi in maniera irragionevole, dal momento che non sarebbe ravvisabile in capo alle SGR una capacit\u0026#224; contributiva maggiore rispetto a quella propria degli altri soggetti passivi dell\u0026#8217;IRES.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, affermando che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disposizione censurata sarebbe quella di reperire in via straordinaria e temporanea le somme necessarie per alleggerire gli oneri fiscali gravanti sulle fasce pi\u0026#249; deboli e attribuirli temporaneamente a soggetti economicamente pi\u0026#249; forti. Il principio cardine espresso dalla giurisprudenza costituzionale sarebbe quello secondo cui la ragionevolezza della disposizione andrebbe rinvenuta all\u0026#8217;interno del sistema e consisterebbe nel bilanciamento tra l\u0026#8217;inasprimento impositivo cui sono stati sottoposti alcuni soggetti IRES, da un lato, e le politiche fiscali di favore intervenute nei confronti dei medesimi soggetti dall\u0026#8217;altro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Inoltre, rileva la difesa statale che questa Corte si sarebbe gi\u0026#224; espressa sulla legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, (sono richiamate la sentenza n. 288 del 2019 e l\u0026#8217;ordinanza n. 165 del 2021), dichiarando non fondate le questioni in riferimento agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;addizionale IRES, nella prospettiva della sentenza n. 288 del 2019, si giustificherebbe in ragione di un contesto temporale caratterizzato da una crisi che aveva colpito tutti i settori economici e che portava a ritenere non censurabile la scelta di assumere come presupposto dell\u0026#8217;imposizione l\u0026#8217;appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario, ravvisando in tale appartenenza uno specifico indice di capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa circostanza della diversit\u0026#224; strutturale dei bilanci delle SGR \u0026#8211; caratterizzati dalla tendenziale assenza di crediti verso la clientela suscettibili di generare perdite \u0026#8211; si risolverebbe in una mera contingenza, peraltro del tutto indimostrata in relazione alla totalit\u0026#224; o prevalenza delle societ\u0026#224; interessate, che non offuscherebbe le peculiari caratteristiche del mercato di riferimento e la connessa capacit\u0026#224; contributiva dei soggetti ivi operanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea altres\u0026#236; l\u0026#8217;Avvocatura generale che la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 42 del 1980, e costantemente con le pronunce successive (in particolare con le sentenze n. 10 del 2015, n. 201 del 2014 e n. 21 del 2005), ha sempre negato che a parit\u0026#224; di reddito debba corrispondere inderogabilmente un\u0026#8217;identit\u0026#224; di aliquota, ma ha sempre ammesso la possibilit\u0026#224; che talune categorie di reddito manifestino una capacit\u0026#224; contributiva maggiore, cio\u0026#232; una pi\u0026#249; intensa idoneit\u0026#224; a concorrere al sostegno della spesa pubblica, e che quindi tali redditi possano scontare aliquote maggiori rispetto ad altri, qualitativamente diversi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il settore finanziario, come emergerebbe dai lavori preparatori della disposizione in esame, sarebbe stato selezionato per la sua specifica liquidit\u0026#224;, che costituirebbe un distinto indice di capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la misura \u0026#232; temporalmente circoscritta ad un solo anno e poich\u0026#233; la capacit\u0026#224; contributiva deve essere attuale, sarebbe evidente che settori ad elevata liquidit\u0026#224; \u0026#171;\u0026#8220;a breve\u0026#8221;\u0026#187; come quelli in questione presenterebbero un grado di attualit\u0026#224; della capacit\u0026#224; contributiva maggiore rispetto ad altri settori economici. Ci\u0026#242; determinerebbe l\u0026#8217;intrinseca coerenza della misura, sottraendola a dubbi di manifesta disparit\u0026#224; di trattamento e di violazione del principio di attualit\u0026#224; della capacit\u0026#224; contributiva, a fronte dell\u0026#8217;esigenza di eliminare per la stessa annualit\u0026#224;, in un periodo di grave crisi economica, la seconda rata dell\u0026#8217;IMU sulla prima casa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto \u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 21 del 2005 secondo cui la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi rientra pienamente nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore se sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva. \u0026#200; richiamata altres\u0026#236; la sentenza di questa Corte n. 42 del 1980 nella quale si afferma che la discriminazione qualitativa del reddito in ragione della fonte e della differente forza economica \u0026#232; compatibile con l\u0026#8217;ordinamento costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Nel caso in esame, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, occorrerebbe tenere conto delle peculiarit\u0026#224; comuni ai diversi settori economici colpiti dall\u0026#8217;addizionale: si tratterebbe di settori nei quali sussisterebbero \u0026#171;\u0026#8220;barriere all\u0026#8217;entrata\u0026#8221;\u0026#187;, nel senso che l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa pu\u0026#242; essere esercitata soltanto dopo avere ottenuto l\u0026#8217;autorizzazione dalle autorit\u0026#224; di vigilanza, rilasciata a seguito dell\u0026#8217;accertamento della stabilit\u0026#224; patrimoniale e finanziaria delle imprese interessate. Si tratterebbe, quindi, di imprese che disporrebbero di una comprovata forza economica e che si misurerebbero con una concorrenza limitata ai soli operatori parimenti autorizzati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi dovrebbe inoltre considerare, da un lato, il carattere pressoch\u0026#233; necessitato della domanda di servizi bancari, assicurativi e finanziari, sicch\u0026#233; le imprese operanti in tali settori non sarebbero esposte, nella stessa misura in cui lo sono le imprese operanti in settori diversi, al rischio di perdita della clientela e, dall\u0026#8217;altro lato, il carattere temporaneo dell\u0026#8217;aggravio di imposta prescritto alle imprese in questione, correlato alla necessit\u0026#224; di sostenere il settore immobiliare e di alleviare il carico fiscale sulla \u0026#171;\u0026#8220;prima casa\u0026#8221;\u0026#187;, non facilmente sostenibile da ampie fasce di contribuenti in un periodo di congiuntura economica critica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Evidenzia altres\u0026#236; la difesa statale che la Corte di cassazione, sezione quinta, con la sentenza 16 maggio 2023, n. 13343, ha affermato che \u0026#171;i profili che la ricorrente evidenzia come caratteristici delle S.G.R. nel complesso del settore bancario e finanziario, lungi dal porla in una posizione di maggior sfavore, sottolineano al contrario il minor impatto subito dalla crisi economica e confermano la sussistenza dei parametri di non arbitrariet\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; della misura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 18 marzo 2024 si \u0026#232; costituita in giudizio la Amundi Real Estate Italia SGR spa, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La SGR evidenzia innanzitutto la rilevanza delle questioni sollevate in quanto l\u0026#8217;accertamento del diritto al rimborso dell\u0026#8217;imposta versata sarebbe condizionato alla declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Afferma inoltre la parte privata che l\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, rappresenterebbe una palese violazione del principio di effettivit\u0026#224; della capacit\u0026#224; contributiva in quanto il riferimento di un presupposto effettivo di un tributo alla sfera dell\u0026#8217;obbligato dovrebbe risultare da un solido collegamento, al fine di determinare la quantit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposta che da ciascun obbligato si pu\u0026#242; esigere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, in relazione alle caratteristiche del mercato delle SGR, vi sarebbero indicazioni normative circa la sua differenziazione da quello degli altri intermediari finanziari. Innanzitutto, l\u0026#8217;art. 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2016)\u0026#187; ha ridotto, in via generale, l\u0026#8217;aliquota IRES di cui all\u0026#8217;art. 77 t.u. imposte redditi dal 27,5 per cento al 24 per cento; tale riduzione sostanzialmente per\u0026#242; non opererebbe per gli intermediari finanziari in ragione del fatto che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 65, della medesima legge, \u0026#232; stata introdotta una nuova addizionale dell\u0026#8217;IRES, nella misura del 3,5 per cento e tale addizionale si applica agli intermediari finanziari, escluse le societ\u0026#224; di gestione dei fondi comuni di investimento e le societ\u0026#224; d\u0026#8217;intermediazione mobiliare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa SGR nega poi, per un verso, l\u0026#8217;esistenza di connotazioni oligopolistiche nel mercato finanziario, in cui esisterebbe una forte concorrenza relativa alle commissioni chieste ai clienti e, per un altro verso, l\u0026#8217;anelasticit\u0026#224; della domanda dei servizi finanziari, dal momento che si tratterebbe di un servizio non essenziale per il quale quindi il cliente, di fronte all\u0026#8217;aumento del prezzo, potrebbe rinunciare all\u0026#8217;acquisto, dal momento che le scelte di investimento dipenderebbero dal relativo rendimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAfferma inoltre l\u0026#8217;inesistenza o l\u0026#8217;assoluta marginalit\u0026#224; di vantaggi derivanti dalle misure compensative, dal momento che i crediti verso la clientela delle SGR costituirebbero una voce di bilancio del tutto irrilevante, anche perch\u0026#233; l\u0026#8217;esazione di tali crediti prescinderebbe dalla cooperazione del debitore in quanto le SGR sarebbero contrattualmente autorizzate a soddisfare il proprio credito deducendo gli importi a loro spettanti da quanto esse devono accreditare ai clienti, mentre gli altri intermediari finanziari potrebbero concedere finanziamenti e quindi accumulare una consistente posizione creditoria nei confronti dei clienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, esisterebbe una rilevante differenza fra le banche e le SIM da un lato e le SGR dall\u0026#8217;altro, dal momento che queste ultime, a differenza delle prime, avrebbero un modello organizzativo \u0026#171;\u0026#8220;trilaterale\u0026#8221;\u0026#187;, in quanto prevederebbe il necessario coinvolgimento di tre centri di imputazione di interesse: la SGR, il fondo comune d\u0026#8217;investimento e la banca depositaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Con memoria depositata in data 22 gennaio 2025, la Amundi Real Estate Italia SGR spa ha ribadito e sviluppato le argomentazioni gi\u0026#224; esposte nella precedente difesa, sottolineando la completa assenza di un qualche collegamento fra le SGR e un valido e ragionevole indice di capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 17, censura l\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui impone per l\u0026#8217;anno di imposta 2013 alle societ\u0026#224; di gestione del risparmio un\u0026#8217;addizionale all\u0026#8217;IRES dell\u0026#8217;8,5 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiferisce il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e che l\u0026#8217;Agenzia delle entrate ha negato il rimborso \u0026#8211; chiesto dalla Amundi Real Estate Italia SGR spa \u0026#8211; di una somma versata a titolo di addizionale IRES ai sensi della disposizione censurata. La suddetta societ\u0026#224; ha quindi impugnato il diniego innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano ma quest\u0026#8217;ultima ne ha respinto il ricorso in virt\u0026#249; del suddetto art. 2, comma 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La SGR ha proposto appello avanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia la quale ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in considerazione della precedente sentenza n. 288 del 2019 di questa Corte, ritenendo non sussistenti, nel caso delle SGR, i \u0026#171;significativi\u0026#187; effetti compensativi riconosciuti a favore di banche, SIM ed enti che esercitano attivit\u0026#224; assicurativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il rimettente ha evidenziato che le presenti questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero non manifestamente infondate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., poich\u0026#233; le predette misure compensative non andrebbero a beneficio delle SGR, dal momento che le perdite relative a crediti sarebbero assai limitate non svolgendo le suddette societ\u0026#224; attivit\u0026#224; consistenti nel prestare denaro, con la conseguenza che le stesse avrebbero una capacit\u0026#224; contributiva inferiore rispetto agli altri soggetti appartenenti al mercato finanziario ugualmente assoggettati all\u0026#8217;addizionale IRES.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Su un piano generale, occorre dapprima ricordare che tutti hanno l\u0026#8217;obbligo di adempiere ai propri doveri tributari; la violazione del principio di eguaglianza in tale ambito sussiste laddove situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando, alla diversit\u0026#224; di disciplina, corrispondano situazioni non assimilabili (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 108 del 2023, n. 270 del 2022 e n. 172 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha affermato che \u0026#171;la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria\u0026#187;; piuttosto essa esige \u0026#171;un indefettibile raccordo con la capacit\u0026#224; contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressivit\u0026#224;, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libert\u0026#224; ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidariet\u0026#224; politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione)\u0026#187; (sentenza n. 10 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinamento tributario \u0026#232; dunque ispirato a principi di solidariet\u0026#224; e l\u0026#8217;addizionale prevista dalla disposizione censurata \u0026#232; coerente con gli stessi, in quanto diretta a finanziare, per l\u0026#8217;anno 2013, l\u0026#8217;abolizione di una rata dell\u0026#8217;IMU in un momento di difficile congiuntura economico-sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, come ha gi\u0026#224; chiarito questa Corte, \u0026#171;il suddetto intervento del legislatore ha comportato uno spostamento della fiscalit\u0026#224; dall\u0026#8217;imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, avvantaggiando comunque anche le famiglie meno abbienti colpite dalla difficile fase congiunturale, con un innegabile, per quanto parziale, effetto redistributivo e solidaristico\u0026#187; (ancora, sentenza n. 288 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La giurisprudenza costituzionale ha altres\u0026#236; affermato che per \u0026#171;\u0026#8220;capacit\u0026#224; contributiva\u0026#8221; ai sensi dell\u0026#8217;art. 53 Cost., si deve intendere l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del soggetto all\u0026#8217;obbligazione d\u0026#8217;imposta, desumibile dal presupposto economico cui l\u0026#8217;imposizione \u0026#232; collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale sotto il profilo della loro arbitrariet\u0026#224; o irrazionalit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 108 del 2023 e, nello stesso senso, sentenza n. 201 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha inoltre evidenziato che \u0026#171;ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza\u0026#187; (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 60 del 2024 e n. 10 del 2023) e che \u0026#171;ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione (sentenza n. 10 del 2015)\u0026#187; (sentenza n. 108 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 108 del 2023 \u0026#232; stato precisato che \u0026#171;in un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacit\u0026#224; contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e pi\u0026#249; evolute forme di capacit\u0026#224;, che ben possono denotare una forza o una potenzialit\u0026#224; economica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre altres\u0026#236; inquadrare il complessivo intervento fiscale disposto per una sola annualit\u0026#224; di imposta dal legislatore, nel suo precipuo contesto temporale, che \u0026#232; quello di una pesante crisi che ha colpito tutti i settori economici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNumerosi sono infatti i casi di temporaneo inasprimento dell\u0026#8217;imposizione (sentenza n. 10 del 2015) \u0026#8211; applicabili a determinati settori produttivi o a determinate tipologie di redditi e cespiti \u0026#8211; ritenuti costituzionalmente legittimi da questa Corte proprio in forza della loro limitata durata: basti menzionare la sovraimposta comunale sui fabbricati (sentenza n. 159 del 1985), l\u0026#8217;imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati (sentenza n. 21 del 1996), il tributo del sei per mille sui depositi bancari e postali (sentenza n. 143 del 1995), il contributo straordinario per l\u0026#8217;Europa, finalizzato all\u0026#8217;adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht (ordinanza n. 341 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Questa Corte in altre occasioni ha altres\u0026#236; ritenuto non fondate censure riferite a tributi istituiti solo per alcuni soggetti passivi all\u0026#8217;interno di una determinata categoria e, in particolare, proprio con riferimento alle imprese operanti nel mercato finanziario. Nella sentenza n. 201 del 2014 ha sottolineato, infatti, che non era ingiustificata la limitazione al solo \u0026#171;settore finanziario\u0026#187; della platea dei soggetti passivi sottoposti al prelievo \u0026#171;addizionale\u0026#187; sulle remunerazioni in forma di \u003cem\u003ebonus\u003c/em\u003e e \u003cem\u003estock options\u003c/em\u003e; in senso analogo, ma con riferimento alle imprese dotate di maggiori risorse economiche, nella sentenza n. 269 del 2017 si \u0026#232; affermato che \u0026#171;non \u0026#232; irragionevole che le spese di funzionamento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; preposta al corretto funzionamento del mercato gravino sulle imprese caratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento [con fatturato superiore a 50 milioni di euro] e dotate di considerevole capacit\u0026#224; di incidenza sui movimenti delle relative attivit\u0026#224; economiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Nelle peculiari caratteristiche del mercato finanziario pu\u0026#242; quindi essere non irragionevolmente individuato uno specifico e autonomo indice di capacit\u0026#224; contributiva, idoneo a giustificare una regola differenziata di determinazione della base imponibile (ancora, sentenza n. 108 del 2023). Di conseguenza, non \u0026#232; costituzionalmente illegittima l\u0026#8217;individuazione del presupposto della \u0026#171;addizionale\u0026#187; IRES nell\u0026#8217;appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario, quale indice di capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Questa Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; espressa, con la sentenza n. 288 del 2019 e con la successiva ordinanza n. 165 del 2021, sulle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, in riferimento agli stessi parametri evocati nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve ribadirsi, in assenza di novit\u0026#224; normative di rilievo, la perdurante validit\u0026#224; delle argomentazioni espresse nella richiamata sentenza n. 288 del 2019, la quale ha evidenziato l\u0026#8217;esistenza di specifici elementi caratterizzanti il mercato finanziario, propri anche delle SGR, che rendono non arbitraria la scelta del legislatore di individuare nell\u0026#8217;appartenenza a tale mercato uno specifico indice di capacit\u0026#224; contributiva, che giustifica come tale l\u0026#8217;addizionale IRES oggetto di censura nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In effetti, non \u0026#232; dubitabile che le imprese appartenenti al mercato finanziario usufruiscano di consistenti barriere all\u0026#8217;entrata, rappresentate dalla necessaria autorizzazione della Banca d\u0026#8217;Italia, sentita la Commissione nazionale per le societ\u0026#224; e la borsa (CONSOB), dalla disponibilit\u0026#224; di un capitale minimo fissato dalla Banca d\u0026#8217;Italia e da un \u003cem\u003eknow-how\u003c/em\u003e specialistico in ragione del valore costituzionale del risparmio (art. 47 Cost.). Tutti questi elementi rendono difatti pi\u0026#249; difficile l\u0026#8217;accesso delle imprese a questo specifico mercato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Deve inoltre rammentarsi, come pure evidenziato dalla sentenza n. 288 del 2019, che la suddetta addizionale \u0026#232; accompagnata da \u0026#8220;misure compensative\u0026#8221; riconosciute a favore delle imprese che operano sul mercato finanziario, come previsto dal secondo periodo della disposizione censurata, il quale stabilisce che \u0026#171;[l]\u0026#8217;addizionale non \u0026#232; dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico [t.u. imposte redditi]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto tale profilo, la pi\u0026#249; volte richiamata sentenza n. 288 del 2019 ha affermato che \u0026#171;[t]ale disciplina speciale prevede in sostanza che le perdite e le svalutazioni dei crediti verso la clientela, bench\u0026#233; in astratto interamente deducibili alla sola condizione della loro iscrizione in bilancio a tale titolo, in concreto lo divengano in una misura estremamente diluita per singolo periodo d\u0026#8217;imposta, determinando pertanto una (spesso) significativa variazione in aumento del risultato del bilancio civilistico e, quindi, del reddito imponibile ai fini dell\u0026#8217;IRES. In conseguenza della disattivazione di tale clausola, la nuova imposta \u0026#232; stata dunque originariamente introdotta su una base imponibile notevolmente ridotta rispetto a quella ordinaria dell\u0026#8217;IRES\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 160, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 1), della legge n. 147 del 2013 \u0026#232; poi intervenuto sull\u0026#8217;art. 106, comma 3, t.u. imposte redditi in relazione all\u0026#8217;imposizione ordinaria IRES con modifiche che hanno: attenuato l\u0026#8217;impatto della variazione in aumento, consentito la deduzione di importi maggiori in fasi congiunturali avverse nonch\u0026#233; alleviato l\u0026#8217;entit\u0026#224; della tassazione sui soggetti del mercato finanziario, in periodi di perdite elevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve tuttavia evidenziarsi che il rimettente ritiene irrilevanti gli effetti compensativi previsti dalla disposizione censurata per le SGR in ragione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; da esse esercitata; ci\u0026#242; in quanto le predette misure compensative sarebbero conseguenze specifiche e tipiche dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; caratteristica degli altri intermediari finanziari ma non anche delle SGR, per le quali, invece, i crediti inesigibili sarebbero voci di scarso rilievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Occorre pertanto, seppur brevemente, richiamare le caratteristiche dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta da tale tipologia societaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), alla lettera \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), come sostituita dall\u0026#8217;art. 2 del decreto legislativo 1\u0026#176; agosto 2003, n. 274, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d\u0026#8217;investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)\u0026#187;, stabilisce che si intende per \u0026#171;\u0026#8220;societ\u0026#224; di gestione del risparmio\u0026#8221; (SGR): la societ\u0026#224; per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl concetto di servizio di gestione collettiva del risparmio \u0026#232; definito dalla lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, t.u. finanza (pi\u0026#249; volte modificata) come quello che si realizza attraverso la gestione di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) e dei relativi rischi. L\u0026#8217;OICR, a sua volta, \u0026#232; definito dalla lettera \u003cem\u003ek\u003c/em\u003e) del sopra citato art. 1 come l\u0026#8217;organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio \u0026#232; raccolto tra una pluralit\u0026#224; di investitori mediante l\u0026#8217;emissione e l\u0026#8217;offerta di quote o azioni, gestito nell\u0026#8217;interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonch\u0026#233; investito in strumenti finanziari o altri beni mobili o immobili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 34 t.u. finanza la Banca d\u0026#8217;Italia, sentita la CONSOB, autorizza le SGR all\u0026#8217;esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio quando ricorrano determinate condizioni e in particolare che: sia adottata la forma di societ\u0026#224; per azioni; la sede legale e la direzione generale della societ\u0026#224; siano situate in Italia; il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d\u0026#8217;Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe SGR svolgono un\u0026#8217;attivit\u0026#224; consistente nella raccolta e nella gestione collettiva del risparmio, ma non anche quella che \u0026#232; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; tipica delle banche \u0026#8211; anch\u0026#8217;esse assoggettate alla medesima imposizione tributaria \u0026#8211; ossia quella di prestare denaro. Le societ\u0026#224; di gestione del risparmio appartengono, dunque, al mercato finanziario e svolgono una attivit\u0026#224; sottoposta al controllo, nell\u0026#8217;ambito delle rispettive competenze, della Banca d\u0026#8217;Italia e della CONSOB, di rilevanza costituzionale in ragione della previsione di cui all\u0026#8217;art. 47 Cost. che tutela il risparmio in tutte le sue forme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe SGR operano, pertanto, a pieno titolo nel mercato finanziario e, come evidenziato anche dalla Corte di cassazione in numerose pronunce (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenze 8 marzo 2024, n. 6256; 7 giugno 2023, n. 16150; 7 giugno 2023, n. 16138 e 16 maggio 2023, n. 13343; ordinanza 6 ottobre 2023, n. 28211), la circostanza che le stesse usufruiscano in misura scarsamente significativa delle norme di favore relative alla deducibilit\u0026#224; delle perdite afferenti ai crediti, denota proprio la loro maggiore capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, \u0026#171;[i] profili [\u0026#8230;] caratteristici delle S.G.R. [\u0026#8230;], lungi dal porle in una posizione di maggior sfavore, sottolineano il minor impatto subito dalla crisi economica e confermano la sussistenza dei parametri di non arbitrariet\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; della misura\u0026#187; (Cass., n. 13343 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza, dunque, che alcuni dei soggetti passivi individuati dalla disposizione censurata (come le SGR) non si trovino nella condizione di dover dedurre perdite e svalutazioni crediti, evidenzia semplicemente che tale tipologia societaria non \u0026#232; esposta a tale rischio imprenditoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; del resto trascurarsi che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; delle SGR consiste tipicamente e principalmente nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nella gestione dei fondi pensione e nella gestione individuale del patrimonio dei singoli risparmiatori e che, nell\u0026#8217;anno 2013, anno di applicazione dell\u0026#8217;addizionale IRES, si \u0026#232; manifestato, come risulta dalla relazione annuale della Banca d\u0026#8217;Italia per l\u0026#8217;anno 2013, pubblicata il 30 maggio 2014, un miglioramento dei mercati finanziari italiani, con un incremento, nello specifico settore delle SGR, dell\u0026#8217;utile netto del 18,7 per cento rispetto all\u0026#8217;anno 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In definitiva, l\u0026#8217;appartenenza al mercato finanziario, del quale le SGR fanno parte, pu\u0026#242; rappresentare, in ipotesi circoscritte temporalmente e dettate da una crisi economica generale, un non irragionevole e non arbitrario indice di capacit\u0026#224; contributiva, anche alla luce dei principi di uguaglianza tributaria e di solidariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l\u0026#8217;IMU, l\u0026#8217;alienazione di immobili pubblici e la Banca d\u0026#8217;Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 17, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 marzo 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Tributi - Imposta sul reddito delle societ\u0026#224; (IRES) - Applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di un\u0027addizionale di 8,5 punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d\u0027Italia e per le societ\u0026#224; e gli enti che esercitano attivit\u0026#224; assicurativa - Denunciata inclusione tra i soggetti passivi del tributo addizionale delle societ\u0026#224; di gestione del risparmio (SGR).","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46745","titoletto":"Capacità contributiva - In genere - Espressione del principio di uguaglianza sul piano tributario - Definizione - Idoneità del soggetto all\u0027obbligazione d\u0027imposta, sulla base di indici rilevatori di ricchezza individuati discrezionalmente dal legislatore - Conseguente divieto di scelte arbitrarie e irrazionali. (Classif. 044001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa Costituzione non impone una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, piuttosto esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 10/2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa violazione del principio di eguaglianza (anche) in ambito tributario sussiste laddove situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando, alla diversità di disciplina, corrispondano situazioni non assimilabili. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 270/ 2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer capacità contributiva ai sensi dell\u0027art. 53 Cost., si deve intendere l’idoneità del soggetto all’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico cui l’imposizione è collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 201/2014\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eOgni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza e ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 60/2024 - mass. 46101; S. 108/2023 - mass. 45555; S. 10/2023 - mass. 45322; S. 10/2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46746","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46746","titoletto":"Capacità contributiva - In genere - Individuazione dei relativi indici, quali presupposti del prelievo tributario - Possibilità di ricercarne ulteriori rispetto al patrimonio e al reddito, in quanto concretamente rivelatori di ricchezza - Appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario - Indice non irragionevole né arbitrario - Condizioni - Ipotesi circoscritte temporalmente, dettate da crisi economica - Conseguente idoneità a giustificare una\u{A0}differenza di determinazione della base imponibile (nel caso di specie: non fondatezza della disposizione che applica alle società di gestione del risparmio/SGR un\u0027addizionale all\u0027IRES dell\u00278,5%, per l\u0027anno 2013). (Classif. 044001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn un contesto complesso, come quello contemporaneo, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 108/2023; S. 288/2019 - mass. 41903\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003eL’appartenenza delle SGR al mercato finanziario può rappresentare, in ipotesi circoscritte temporalmente e dettate da una crisi economica generale, un non irragionevole e non arbitrario indice di capacità contributiva, anche alla luce dei principi di uguaglianza tributaria e di solidarietà; ciò che giustifica una regola differenziata di determinazione della base imponibile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 288/2019 - mass. 41903; O. 165/2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. 17, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., nella parte in cui impone per l’anno di imposta 2013 alle SGR un’addizionale all’IRES dell’8,5%. Il legislatore – nell’individuare il presupposto della addizionale IRES nell’appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario, quale indice di capacità contributiva – non compie una scelta irragionevole né arbitraria, in ragione degli specifici elementi caratterizzanti tale mercato, propri anche delle SGR; l’addizionale prevista, di durata limitata, è peraltro, coerente con i principi di solidarietà, in quanto diretta a finanziare, per il 2013, l’abolizione di una rata dell’IMU in un momento di difficile congiuntura economico-sociale). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 288/2019 - mass. 41904; S. 269/2017 - mass. 41950; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 201/2014 - mass. 38081; S. 21/1996 - mass. 22138; S. 143/1995 - mass. 21366; S. 159/1985 - mass. 10942; O. 341/2000 - mass. 25571\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46745","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/11/2013","data_nir":"2013-11-30","numero":"133","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-11-30;133~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/01/2014","data_nir":"2014-01-29","numero":"5","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-01-29;5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|