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B. e altri e Metronotte Group spa, con ordinanza del 3 febbraio 2022, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 febbraio 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 febbraio 2022 (reg. ord. n. 94 del 2022) la Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 39, primo e quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, \u0026#171;nella parte in cui estende l\u0026#8217;efficacia dei contratti aziendali o di prossimit\u0026#224; a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un Sindacato non firmatario del contratto collettivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte d\u0026#8217;appello rimettente \u0026#232; chiamata a decidere l\u0026#8217;impugnazione proposta da alcuni lavoratori subordinati avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado ha rigettato la loro domanda di condanna della societ\u0026#224; datrice di lavoro alla corresponsione di differenze retributive per scatti di anzianit\u0026#224;, ferie e altri istituti retributivi, le quali non erano state pagate perch\u0026#233; un contratto collettivo di prossimit\u0026#224;, stipulato dalla societ\u0026#224; convenuta con un sindacato (SINALV CISAL) ritenuto maggiormente rappresentativo, aveva previsto un peggioramento delle condizioni economiche dei lavoratori rispetto al contratto collettivo di settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo evidenzia che gli appellanti, non solo avevano dedotto di aderire a una organizzazione sindacale diversa da quella che aveva sottoscritto il detto contratto di prossimit\u0026#224;, relativo agli anni 2016-2019, ma anche che, attraverso il loro sindacato, in data 30 dicembre 2018, avevano espressamente \u0026#8220;disdettato\u0026#8221; l\u0026#8217;accordo medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, successivamente, in data 29 ottobre 2019, tale accordo era stato \u0026#8220;disdettato\u0026#8221; anche dal sindacato firmatario, il quale tuttavia, il 7 febbraio 2020, aveva stipulato un nuovo contratto di prossimit\u0026#224;, avente il medesimo contenuto del precedente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente osserva che, sebbene gli appellanti non fossero firmatari dell\u0026#8217;accordo del 7 febbraio 2020 (n\u0026#233; individualmente n\u0026#233; per il tramite della loro organizzazione sindacale), tuttavia esso doveva reputarsi efficace anche nei loro confronti, estendendosi, per il disposto dell\u0026#8217;art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, a tutti i lavoratori interessati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal senso, del resto, si era pronunciato il giudice di primo grado, il quale, sul rilievo dell\u0026#8217;efficacia erga omnes del contratto di prossimit\u0026#224; stipulato dal sindacato maggiormente rappresentativo, aveva rigettato le domande dei lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice a quo, nel sospettare di illegittimit\u0026#224; costituzionale la citata disposizione, evidenzia \u0026#8211; in punto di rilevanza \u0026#8211; che la controversia, anche in appello, non potrebbe essere decisa se non attraverso la sua applicazione, in quanto, per un verso, sarebbero integrati i presupposti della fattispecie da essa prevista (il sindacato firmatario dell\u0026#8217;accordo di prossimit\u0026#224; era un sindacato maggiormente rappresentativo; l\u0026#8217;accordo era diretto ad aumentare l\u0026#8217;occupazione e a rendere pi\u0026#249; competitiva l\u0026#8217;azienda), mentre, per altro verso, il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive, spettanti in base al CCNL di settore, era venuto meno, con conseguente rigetto della domanda, proposta in giudizio, in ragione dell\u0026#8217;efficacia erga omnes e della portata derogatoria attribuite al contratto di prossimit\u0026#224; dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, secondo la Corte rimettente, la disposizione sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale si porrebbe, anzitutto, in contrasto con gli artt. 2 e 39, primo comma, Cost., i quali tutelano la libert\u0026#224; dell\u0026#8217;organizzazione sindacale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma, precisamente, lederebbe detta libert\u0026#224;, intesa sia quale libert\u0026#224; del singolo lavoratore di associarsi in formazioni sindacali (costituendo organizzazioni sindacali o aderendo a organizzazioni gi\u0026#224; costituite), sia come libert\u0026#224; del sindacato di organizzarsi per svolgere la funzione di rappresentanza dei propri iscritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa un lato, infatti, l\u0026#8217;efficacia erga omnes degli accordi stipulati da un singolo sindacato conculcherebbe la libert\u0026#224; dei singoli lavoratori di aderire ad altro sindacato e di esprimere, attraverso di esso, il proprio dissenso rispetto agli accordi medesimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, sarebbe compressa, altres\u0026#236;, la capacit\u0026#224; del sindacato non firmatario di svolgere la propria funzione rappresentativa dei lavoratori dissenzienti. E ci\u0026#242;, persino nell\u0026#8217;ipotesi in cui si tratti di un sindacato maggiormente rappresentativo, sul piano nazionale, di quello che ha sottoscritto l\u0026#8217;accordo di prossimit\u0026#224;, attesa l\u0026#8217;attitudine di quest\u0026#8217;ultimo a derogare anche alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, violerebbe, inoltre, l\u0026#8217;art. 39, quarto comma, Cost., in quanto consentirebbe la stipulazione di contratti collettivi con efficacia erga omnes in difetto della integrazione dei presupposti procedurali e soggettivi da esso previsti, quali la previa registrazione \u0026#8211; condizionata alla previsione di un ordinamento interno a base democratica \u0026#8211; e la conseguente acquisizione della personalit\u0026#224; giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa riferibilit\u0026#224; del dettato dell\u0026#8217;art. 39, quarto comma, Cost. (anche) alla contrattazione aziendale troverebbe conferma nella giurisprudenza di questa Corte, la quale, nell\u0026#8217;escludere dalla fattispecie da esso contemplata i cosiddetti contratti di gestione e nel ricomprendervi i contratti normativi, ha chiarito che tra questi rientrano anche quelli aziendali (\u0026#232; citata la sentenza n. 268 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente, infine, richiamando la sentenza n. 106 del 1962 di questa Corte, evidenzia come sia gi\u0026#224; stato affermato, in linea generale, il principio secondo il quale la norma di legge che cercasse di conseguire il risultato dell\u0026#8217;efficacia obbligatoria erga omnes del contratto collettivo in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale (e, dunque, senza passare per la sua previa attuazione) sarebbe palesemente illegittima, salvo il caso che essa abbia natura transitoria, provvisoria ed eccezionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare non fondate le questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la difesa erariale deduce che i contratti collettivi aziendali, a differenza di quelli nazionali, devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione dell\u0026#8217;art. 39 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene, poi, che la tutela di interessi collettivi della comunit\u0026#224; di lavoro aziendale e la inscindibilit\u0026#224; della disciplina che ne risulta concorrono a giustificare l\u0026#8217;efficacia soggettiva erga omnes, quale prevista dalla disposizione censurata, ossia nei confronti di tutti i lavoratori dell\u0026#8217;azienda, ancorch\u0026#233; non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti dei contratti collettivi aziendali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea, in particolare, come l\u0026#8217;efficacia erga omnes delle specifiche intese derogatorie sia riconosciuta a condizione che le stesse siano \u0026#171;sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali\u0026#187; (art. 8, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale efficacia soggettiva generale del contratto collettivo di prossimit\u0026#224; pu\u0026#242; essere ritenuta costituzionalmente non illegittima, sussistendo esigenze di carattere generale (tutela di interessi collettivi e inscindibilit\u0026#224; della disciplina) volte a salvaguardare la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa nell\u0026#8217;interesse degli stessi lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 febbraio 2022 (reg. ord. n. 94 del 2022) la Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 39, primo e quarto comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, \u0026#171;nella parte in cui estende l\u0026#8217;efficacia dei contratti aziendali o di prossimit\u0026#224; a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un Sindacato non firmatario del contratto collettivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione stabilisce, al comma 1, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente pi\u0026#249; rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l\u0026#8217;accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese, riguardanti la regolazione delle materie inerenti l\u0026#8217;organizzazione del lavoro e della produzione, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualit\u0026#224; dei contratti di lavoro, all\u0026#8217;adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivit\u0026#224; e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all\u0026#8217;avvio di nuove attivit\u0026#224;; e, al comma 2-bis, che, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonch\u0026#233; i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le predette materie e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente denuncia la violazione degli artt. 2 e 39, primo comma, Cost. per lesione della libert\u0026#224; dell\u0026#8217;organizzazione sindacale, intesa sia quale libert\u0026#224; del singolo lavoratore di associarsi in formazioni sindacali (costituendo organizzazioni sindacali o aderendo a organizzazioni gi\u0026#224; costituite), sia come libert\u0026#224; del sindacato di organizzarsi per svolgere la funzione di rappresentanza dei propri iscritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, assume la violazione dell\u0026#8217;art. 39, quarto comma, Cost., che subordina la possibilit\u0026#224; per i sindacati di stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes alla sussistenza di specifici presupporti procedurali e soggettivi e in particolare alla previa registrazione \u0026#8211; condizionata alla previsione di un ordinamento interno a base democratica \u0026#8211; e alla conseguente acquisizione della personalit\u0026#224; giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Va, innanzi tutto, puntualizzato l\u0026#8217;oggetto delle censure che la Corte rimettente, in riferimento ai suddetti parametri, muove all\u0026#8217;art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, dubitando della legittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione nella parte in cui prevede l\u0026#8217;efficacia generale (erga omnes) dei contratti \u0026#171;aziendali o di prossimit\u0026#224;\u0026#187; estesa a tutti i lavoratori in azienda, anche se non firmatari del contratto o appartenenti a un sindacato non firmatario del contratto collettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBench\u0026#233; il testuale ampio richiamo ai contratti \u0026#171;aziendali o di prossimit\u0026#224;\u0026#187; possa essere inteso come far riferimento a tutte le fattispecie di contratto collettivo di secondo livello (id est non nazionali), previste dalla disposizione censurata, ossia tanto a quelli aziendali che territoriali, in realt\u0026#224; la puntualizzazione, contenuta nell\u0026#8217;ordinanza stessa, che il contratto collettivo rilevante nel giudizio principale abbia avuto, come parti stipulanti, \u0026#171;un Sindacato ritenuto maggiormente rappresentativo e il datore di lavoro\u0026#187; mostra che si tratta di un contratto aziendale e non gi\u0026#224; di un contratto territoriale, come del resto riconosce la stessa Avvocatura dello Stato nel suo atto di intervento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePu\u0026#242; allora ritenersi che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano state poste, in realt\u0026#224;, con riferimento al solo contratto collettivo aziendale di prossimit\u0026#224; e non anche a quello territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, del resto, rimesso a questa Corte il potere di individuare l\u0026#8217;oggetto della questione da scrutinare, laddove lo stesso non coincida con la portata letterale del petitum formulato dal rimettente, interpretando il dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione alla luce della sua motivazione, cos\u0026#236; delimitando correttamente il thema decidendum (ex plurimis, sentenze n. 2 del 2023 e n. 223 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione non motiva sufficientemente la riconducibilit\u0026#224; della fattispecie censurata, oggetto del giudizio principale, a quella legale del contratto di prossimit\u0026#224;, recata dalla disposizione censurata e quindi la rilevanza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tanto \u0026#232; possibile, nel merito, il sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata per contestare la efficacia generale (erga omnes) del contratto di prossimit\u0026#224; in quanto, in rito, ne sussista la rilevanza nel giudizio principale. Ossia il giudice rimettente avrebbe dovuto motivare, seppur in termini di mera plausibilit\u0026#224;, in ordine alla dedotta circostanza che l\u0026#8217;accordo aziendale, oggetto della sua cognizione, rientrasse proprio nella fattispecie del contratto collettivo aziendale di prossimit\u0026#224;, al quale la disposizione censurata assegna un\u0026#8217;efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati, e non fosse invece un ordinario accordo aziendale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232;, infatti, sufficiente che in giudizio venga in rilievo un accordo aziendale ordinario; occorre che sia dedotto \u0026#8211; e ricorra \u0026#8211; un vero e proprio contratto collettivo aziendale di prossimit\u0026#224; di cui sia invocata l\u0026#8217;efficacia generale estesa a tutti i lavoratori in azienda. Ci\u0026#242; invece non emerge dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; sotto i profili di cui si viene a dire \u0026#8211; con conseguente inammissibilit\u0026#224; delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La perimetrazione della fattispecie legale del contratto collettivo aziendale di prossimit\u0026#224;, al quale la disposizione censurata assegna un\u0026#8217;efficacia generale ex lege, ha come naturale termine di raffronto l\u0026#8217;accordo aziendale ordinario che \u0026#232; dotato, invece, di un\u0026#8217;efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; infatti costante nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 2 novembre 2021, n. 31201; 15 novembre 2017, n. 27115; 18 aprile 2012, n. 6044 e 28 maggio 2004, n. 10353) l\u0026#8217;affermazione che l\u0026#8217;efficacia generale (per tutti i lavoratori) degli accordi aziendali \u0026#232; tendenziale \u0026#8211; in ragione dell\u0026#8217;esistenza di interessi collettivi della comunit\u0026#224; di lavoro nell\u0026#8217;azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria \u0026#8211;, trovando un limite nell\u0026#8217;espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali; limite coessenziale alla riconducibilit\u0026#224; anche di tali accordi, non diversamente da quelli nazionali o territoriali, a un sistema di contrattazione collettiva fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale \u0026#8211; non gi\u0026#224; legale o istituzionale \u0026#8211; delle organizzazioni sindacali. L\u0026#8217;accordo aziendale \u0026#8211; come in generale il contratto \u0026#8211; \u0026#171;ha forza di legge tra le parti\u0026#187; e la sua efficacia pu\u0026#242; essere estesa a terzi solo nei \u0026#171;casi previsti dalla legge\u0026#187; (art. 1372 del codice civile). Sicch\u0026#233; \u0026#8211; si \u0026#232; affermato in giurisprudenza \u0026#8211; \u0026#171;sarebbe illecita la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell\u0026#8217;accordo aziendale anche dai lavoratori dissenzienti perch\u0026#233; iscritti ad un sindacato non firmatario dell\u0026#8217;accordo medesimo\u0026#187; (Cass., n. 27115 del 2017). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accordo aziendale ordinario, quindi, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell\u0026#8217;accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validit\u0026#224; dell\u0026#8217;accordo aziendale, ma incide sull\u0026#8217;efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere \u0026#8220;generale\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata mira a colmare questo possibile limite di applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;accordo prevedendo una speciale fattispecie di contratto collettivo aziendale \u0026#8211; quello qualificato come di \u0026#171;prossimit\u0026#224;\u0026#187; \u0026#8211; che, appunto, ha \u0026#171;efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati\u0026#187;, come espressamente dispone l\u0026#8217;art. 8, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, e come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 10 novembre 2021, n. 33131 e 15 giugno 2021, n. 16917; sentenza 22 luglio 2019, n. 19660); norma della quale questa Corte ha affermato il \u0026#171;carattere chiaramente eccezionale\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2012). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE tale eccezionalit\u0026#224; \u0026#232; ancor pi\u0026#249; marcata in ragione della prevista possibilit\u0026#224; che il contratto collettivo aziendale di prossimit\u0026#224; deroghi alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 dell\u0026#8217;art. 8 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto europeo e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSiffatta efficacia generale (erga omnes), proprio perch\u0026#233; \u0026#171;eccezionale\u0026#187;, sussiste solo se ricorrono gli specifici presupposti ai quali l\u0026#8217;art. 8 la condiziona; presupposti previsti testualmente dalla disposizione censurata e cos\u0026#236; declinati:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) occorre che l\u0026#8217;accordo aziendale sia sottoscritto \u0026#171;da associazioni dei lavoratori comparativamente pi\u0026#249; rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) \u0026#232; necessario che tali \u0026#171;specifiche intese\u0026#187; \u0026#8211; ossia gli accordi aziendali \u0026#8211; siano \u0026#171;sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ec) inoltre l\u0026#8217;accordo \u0026#8211; nel perseguire un interesse collettivo della comunit\u0026#224; dei lavoratori in azienda, che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Cass., n. 16917 del 2021 e n. 19660 del 2019) identifica soprattutto nel superamento di crisi aziendali ed occupazionali \u0026#8211; deve risultare alternativamente finalizzato \u0026#8211; secondo la tipizzazione del medesimo art. 8, comma 1, \u0026#8211; \u0026#171;alla maggiore occupazione, alla qualit\u0026#224; dei contratti di lavoro, all\u0026#8217;adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivit\u0026#224; e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all\u0026#8217;avvio di nuove attivit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ed) infine occorre che l\u0026#8217;accordo riguardi \u0026#171;la regolazione delle materie inerenti l\u0026#8217;organizzazione del lavoro e della produzione\u0026#187; con riferimento a specifici settori elencati dall\u0026#8217;art. 8, comma 2. Con l\u0026#8217;espressa esclusione della materia dei licenziamenti discriminatori, l\u0026#8217;accordo pu\u0026#242; riguardare: gli impianti audiovisivi e la introduzione di nuove tecnologie; le mansioni del lavoratore, la classificazione e l\u0026#8217;inquadramento del personale; i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidariet\u0026#224; negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; la disciplina dell\u0026#8217;orario di lavoro e le modalit\u0026#224; di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Orbene, nella specie, la Corte rimettente omette, in realt\u0026#224;, di verificare la riconducibilit\u0026#224;, o no, dell\u0026#8217;accordo aziendale, rilevante nel giudizio principale, alla fattispecie del contratto collettivo aziendale di prossimit\u0026#224;, prevista dalla disposizione censurata; ci\u0026#242; al fine di poter contestare poi, sul piano della legittimit\u0026#224; costituzionale, la prevista efficacia generale ex lege di quest\u0026#8217;ultimo, della quale \u0026#232; invece sprovvisto ogni ordinario accordo aziendale, solo tendenzialmente applicabile a tutti i lavoratori in azienda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Innanzi tutto, la Corte rimettente riferisce che \u0026#171;il Sindacato firmatario del contratto di prossimit\u0026#224;, la Cisal Si.Nalv \u0026#232; un sindacato maggiormente rappresentativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, la disposizione censurata richiede, perch\u0026#233; sia configurabile un contratto collettivo di prossimit\u0026#224;, che esso sia sottoscritto \u0026#171;da associazioni dei lavoratori comparativamente pi\u0026#249; rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legislazione meno recente ha fatto riferimento al criterio della \u0026#171;maggiore rappresentativit\u0026#224;\u0026#187;, come presupposto della normativa di sostegno dell\u0026#8217;azione sindacale, in particolare nell\u0026#8217;originaria disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali prevista dallo statuto dei lavoratori (art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante \u0026#171;Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento\u0026#187;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa in seguito il legislatore ha fatto ricorso, sempre pi\u0026#249; spesso, ad un presupposto maggiormente selettivo: essere l\u0026#8217;associazione sindacale comparativamente pi\u0026#249; rappresentativa sul piano nazionale (cos\u0026#236; ora, in generale, l\u0026#8217;art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante \u0026#171;Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183\u0026#187;). A tale pi\u0026#249; restrittivo presupposto fa testualmente riferimento anche la disposizione censurata perch\u0026#233; sia configurabile un contratto collettivo aziendale di prossimit\u0026#224; e non soltanto un ordinario accordo aziendale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte d\u0026#8217;appello rimettente nulla dice in ordine alla riconducibilit\u0026#224;, prescritta dall\u0026#8217;art. 8, del sindacato, firmatario dell\u0026#8217;accordo aziendale in oggetto, ad una delle associazioni sindacali \u0026#171;comparativamente pi\u0026#249; rappresentative sul piano nazionale o territoriale\u0026#187;, limitandosi a riconoscere, invece, la diversa (e in realt\u0026#224; non determinante) connotazione di \u0026#171;sindacato maggiormente rappresentativo\u0026#187;. Marginalmente pu\u0026#242; anche notarsi che, seppur al diverso fine dell\u0026#8217;accesso del datore di lavoro alla cosiddetta cassa integrazione in deroga, proprio la confederazione alla quale fa riferimento il sindacato firmatario dell\u0026#8217;accordo aziendale, oggetto del giudizio a quo, \u0026#232; stata ritenuta, da ultimo, non essere comparativamente pi\u0026#249; rappresentativa (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 26 settembre 2022, n. 8300).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Soprattutto nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione nulla \u0026#232; detto in ordine all\u0026#8217;ulteriore presupposto che ancor pi\u0026#249; connota la identificabilit\u0026#224; di un contratto collettivo aziendale di prossimit\u0026#224;: essere stato l\u0026#8217;accordo sottoscritto \u0026#171;sulla base di un criterio maggioritario\u0026#187;; presupposto necessario e determinante, in presenza di un dichiarato dissenso di associazioni sindacali o di lavoratori, della cui possibile interpretazione il giudice a quo non d\u0026#224; affatto conto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;efficacia generale dell\u0026#8217;accordo di prossimit\u0026#224; implica che, quando ci sia un tale dissenso in azienda, la sottoscrizione del contratto collettivo avvenga, appunto, \u0026#171;sulla base di un criterio maggioritario\u0026#187; s\u0026#236; da vincolare la \u0026#8220;minoranza\u0026#8221; che tale accordo non vuole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata non precisa in cosa possa consistere il \u0026#171;criterio maggioritario\u0026#187;. Solo per i contratti collettivi aziendali, approvati e sottoscritti prima dell\u0026#8217;accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, essa (art. 8, comma 3) fa riferimento all\u0026#8217;approvazione \u0026#171;con votazione a maggioranza dei lavoratori\u0026#187;. Per quelli stipulati successivamente c\u0026#8217;\u0026#232; il ripetuto riferimento a tale accordo interconfederale, contenuto anche nel comma 1 dell\u0026#8217;art. 8. Ma la Corte rimettente neppure prende ci\u0026#242; in considerazione per valutare se tale riferimento possa, o non, significare che il legislatore abbia inteso richiamare il criterio \u0026#171;maggioritario\u0026#187; ivi adottato (id est il possibile voto dei lavoratori in azienda) per assicurare efficacia generale al contratto aziendale, in caso di dissenso di associazioni sindacali e di lavoratori che si oppongono a tale accordo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente riferisce, in punto di fatto, che i lavoratori appellanti, ricorrenti in primo grado, \u0026#171;avevano aderito ad altro Sindacato non firmatario dell\u0026#8217;accordo di prossimit\u0026#224;\u0026#187; e tramite il loro sindacato avevano reso palese il loro dissenso mediante \u0026#8220;disdetta\u0026#8221; dell\u0026#8217;accordo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale evenienza, affinch\u0026#233; nella specie il contratto aziendale potesse superare il dissenso dell\u0026#8217;associazione sindacale non firmataria e dei lavoratori che si opponevano all\u0026#8217;accordo, e rendere efficace le sue disposizioni a \u0026#171;tutti i lavoratori interessati\u0026#187;, occorreva che esso fosse stato approvato \u0026#171;sulla base di un criterio maggioritario\u0026#187;, da identificarsi secondo scelte interpretative rimesse al giudice della controversia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, la Corte d\u0026#8217;appello \u0026#8211; nulla dicendo sul punto \u0026#8211; avvalora semmai l\u0026#8217;ipotesi che si sia trattato di un ordinario contratto aziendale, che ha un\u0026#8217;efficacia tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda, ma che \u0026#8211; secondo la giurisprudenza sopra richiamata \u0026#8211; non supera l\u0026#8217;eventuale espresso dissenso di associazioni sindacali e di lavoratori. Ci\u0026#242; tanto pi\u0026#249; che, nella specie, il dissenso dei lavoratori ricorrenti in giudizio parrebbe \u0026#8211; per quanto riferito nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; essere stato espresso solo nel corso della vigenza dell\u0026#8217;accordo aziendale mediante la sua \u0026#8220;disdetta\u0026#8221; e non gi\u0026#224; contestualmente \u0026#8211; o comunque all\u0026#8217;epoca \u0026#8211; della sua stipulazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Anche gli ulteriori presupposti di identificabilit\u0026#224; della fattispecie del contratto collettivo aziendale di prossimit\u0026#224; sono rimasti insufficientemente esplorati dalla Corte d\u0026#8217;appello rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso poco \u0026#232; detto delle finalit\u0026#224; perseguite dall\u0026#8217;accordo aziendale, che solo se riconducibili a quelle tipizzate dall\u0026#8217;art. 8, come espressive dell\u0026#8217;interesse collettivo della comunit\u0026#224; dei lavoratori in azienda, consentono l\u0026#8217;identificabilit\u0026#224; di un contratto collettivo di prossimit\u0026#224;. L\u0026#8217;ordinanza di rimessione si limita a riferire, in termini meramente assertivi, che \u0026#171;l\u0026#8217;accordo di prossimit\u0026#224; era volto ad aumentare l\u0026#8217;occupazione e a rendere sempre pi\u0026#249; competitiva l\u0026#8217;azienda al fine di salvaguardare i livelli occupazionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, non \u0026#232; specificata la materia che risulterebbe regolata dall\u0026#8217;accordo aziendale. Nell\u0026#8217;ordinanza si legge che l\u0026#8217;accordo \u0026#171;aveva stabilito un peggioramento delle condizioni economiche dei lavoratori\u0026#187;, s\u0026#236; che i ricorrenti rivendicavano in giudizio il \u0026#171;pagamento delle differenze retributive per scatti di anzianit\u0026#224;, ferie, ed altri istituti retributivi\u0026#187;. Ma il mero contenimento del trattamento retributivo non rientra, per ci\u0026#242; solo, tra le \u0026#8220;materie\u0026#8221; di cui al comma 2 dell\u0026#8217;art. 8 (Cass., n. 33131 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In conclusione, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non contiene, con riferimento ai profili sopra indicati, una plausibile motivazione in ordine alla circostanza che nel giudizio principale si controverta proprio di un contratto collettivo aziendale di prossimit\u0026#224; ex art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, dotato di quell\u0026#8217;efficacia generale (erga omnes) prevista dalla disposizione censurata, che il giudice a quo ritiene contrastante con gli invocati parametri, e non gi\u0026#224; di un ordinario contratto aziendale, provvisto di efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda, ma che non supera l\u0026#8217;eventuale espresso dissenso di associazioni sindacali o lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ci\u0026#242;, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale per incompleta ricostruzione della fattispecie, che d\u0026#224; luogo a un difetto di motivazione sulla rilevanza, in riferimento a tutti gli indicati parametri.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 39, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Lavoro - Contratto collettivo di lavoro - Sottoscrizione a livello aziendale o territoriale da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente pi\u0026#249; rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda - Realizzazione di specifiche intese - Previsione che estende l\u0027efficacia dei contratti aziendali o di prossimit\u0026#224; a tutti i lavoratori interessati, anche se non firmatari del contratto o appartenenti a un sindacato non firmatario del contratto collettivo.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45386","titoletto":"Fonti del diritto - Contratto collettivo di lavoro - Contratto aziendale o territoriale di prossimità - Estensione dell\u0027efficacia a tutti i lavoratori interessati, anche se non firmatari o appartenenti a un sindacato non firmatario del contratto collettivo - Denunciata violazione della libertà dell\u0027organizzazione sindacale, sia quale libertà del singolo lavoratore di associarsi che come libertà del sindacato di organizzarsi in rappresentanza dei propri iscritti - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 106003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione della fattispecie che dà luogo a un difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d\u0027appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2 e 39, primo e quarto comma, Cost., dell\u0027art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, censurato nella parte in cui estende l\u0027efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un sindacato non firmatario del contratto collettivo. L\u0027ordinanza di rimessione non motiva sufficientemente la riconducibilità della fattispecie censurata - disciplinata da una norma dal carattere eccezionale - a quella legale del contratto di prossimità; il rimettente avrebbe dovuto motivare, seppur in termini di mera plausibilità, in ordine alla dedotta circostanza che l\u0027accordo aziendale, oggetto della sua cognizione, rientrasse proprio nella fattispecie del contratto collettivo aziendale di prossimità e non fosse invece un ordinario accordo aziendale. Non è, infatti, sufficiente che in giudizio venga in rilievo un accordo aziendale ordinario; occorre che sia dedotto - e ricorra - un vero e proprio contratto collettivo aziendale di prossimità di cui sia invocata l\u0027efficacia generale estesa a tutti i lavoratori in azienda. Nella specie, la Corte rimettente omette tale verifica, necessaria al fine di poter contestare poi, sul piano della legittimità costituzionale, la censurata efficacia generale \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e, della quale è invece sprovvista ogni ordinario accordo aziendale, solo tendenzialmente applicabile a tutti i lavoratori in azienda. Nulla è inoltre detto in ordine all\u0027ulteriore presupposto che ancor più connota la identificabilità di un contratto collettivo aziendale di prossimità: essere stato sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario; presupposto necessario e determinante, in presenza di un dichiarato dissenso di associazioni sindacali o di lavoratori, della cui possibile interpretazione il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non dà affatto conto. Anche gli ulteriori presupposti di identificabilità della fattispecie del contratto collettivo aziendale di prossimità sono rimasti insufficientemente esplorati dal rimettente: per un verso poco è detto delle finalità perseguite dall\u0027accordo aziendale, che solo se riconducibili a quelle tipizzate dall\u0027art. 8, come espressive dell\u0027interesse collettivo della comunità dei lavoratori in azienda, consentono l\u0027identificabilità di un contratto collettivo di prossimità; per altro verso, non è specificata la materia che risulterebbe regolata dall\u0027accordo aziendale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 221/2012 - mass. 36626\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"13/08/2011","data_nir":"2011-08-13","numero":"138","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-08-13;138~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"14/09/2011","data_nir":"2011-09-14","numero":"148","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"39","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"39","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42981","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 52/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"961","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43319","autore":"Casiello G.","titolo":"L\u0027art. 8 d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nuovamente al vaglio della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42887","autore":"Comandè D.","titolo":"Pluralismo e libertà sindacale: questioni di legittimità costituzionale del contratto di prossimità","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44768","autore":"Di Noia F.","titolo":"Il \"nodo gordiano\" dei contratti di prossimità: \u0027now and then\u0027","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45281","autore":"Fava R.","titolo":"Le sentenze di illegittimità costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei rendiconti e gli effetti sul ciclo di bilancio dell’ente: il caso Molise","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1665","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43656","autore":"Ferraresi M.","titolo":"Si consolida la lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 8 - (note a margine di Corte costituzionale n. 52/2023)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto delle relazioni industriali","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.430","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43236","autore":"Nardelli F.","titolo":"I contratti di prossimità resistono al vaglio della Corte costituzionale. Legittimi, ma a determinate condizioni","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43486","autore":"Pacchiana Parravicini G.","titolo":"Con una sentenza di inammissibilità la Corte costituzionale, dichiara, implicitamente, l\u0027efficacia generalizzata del contratto di prossimità di cui all\u0027art. d.l. 138/2021","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"ADL: argomenti di diritto del lavoro","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.136 - A.446","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43418","autore":"Rusciano M.","titolo":"L’incostituzionalità dell’art. 8 della legge 148 del 2011 (Commento a Corte Costituzionale 28 marzo 2023 n. 52)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritti Lavori Mercati","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43585","autore":"Scarponi S.","titolo":"Il lucido disincanto di Umberto Romagnoli","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Lavoro e diritto","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"810","note_abstract":"","collocazione":"C.140 - A.393","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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