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La disposizione stabilisce che \u0026#171;[a]l comma 3 dell\u0026#8217;articolo 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2015), penultimo periodo, l\u0026#8217;espressione \u0026#8220;1\u0026#176; settembre 2017\u0026#8221; \u0026#232; sostituita dall\u0026#8217;espressione \u0026#8220;31 dicembre 2020.\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto di tale modifica, l\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge della Regione Molise 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2015), dispone quanto segue: \u0026#171;3. La Regione, entro il 30 giugno 2016, convoca la Conferenza di servizi con gli enti locali e propone il progetto di aggregazione dei servizi urbani dei comuni, di cui al comma 1 dell\u0026#8217;articolo 35 della legge regionale n. 11/2014, con i rispettivi comuni limitrofi. Gli ambiti territoriali cos\u0026#236; definiti devono dotarsi di una nuova rete integrata dei servizi, minimi di trasporto, definendo il costo da porre a base di gara. La Giunta regionale approva, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, la nuova rete dei trasporti urbani dei Comuni aggregati e il costo, entro il 31 agosto 2016. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un\u0026#8217;intesa fra Comuni limitrofi per la gestione associata dei servizi di trasporto, i Comuni di cui all\u0026#8217;articolo 35, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, sono autorizzati ad effettuare la gara ad evidenza pubblica anche solo per i servizi di ambito comunale. I Comuni, in forma singola o associata, sono obbligati ad effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara entro il 31 dicembre 2020. In caso di inadempimento, il contributo regionale \u0026#232; sospeso fino alla pubblicazione del bando\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019 \u0026#232; impugnato per due motivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, il ricorrente lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione in quanto dall\u0026#8217;art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, risulterebbe che la data del 3 dicembre 2019 costituisce il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall\u0026#8217;art. 5 del medesimo regolamento in materia di gare finalizzate all\u0026#8217;individuazione dei gestori del trasporto pubblico locale di passeggeri. Conseguentemente, secondo il ricorrente entro tale data \u0026#171;l\u0026#8217;aggiudicazione dei contratti del trasporto locale deve tassativamente avvenire con l\u0026#8217;adozione delle modalit\u0026#224; richieste dall\u0026#8217;articolo 5, paragrafo 3, del citato regolamento\u0026#187;, cio\u0026#232; con una procedura di gara \u0026#171;equa, aperta a tutti gli operatori\u0026#187;, nel rispetto dei \u0026#171;principi di trasparenza e di non discriminazione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma impugnata, differendo al 31 dicembre 2020 il termine (peraltro gi\u0026#224; scaduto) precedentemente fissato al 1\u0026#176; settembre 2017 per l\u0026#8217;adempimento, da parte dei comuni, dell\u0026#8217;obbligo di svolgere le procedure previste dalla normativa vigente e di pubblicare il bando di gara relativo all\u0026#8217;affidamento del servizio di trasporto, determinerebbe la conferma della validit\u0026#224; dei contratti di servizio in essere fino alla suddetta data del 31 dicembre 2020. Il superamento del termine del 3 dicembre 2019 implicherebbe un contrasto con la disciplina europea, in violazione, come detto, dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il ricorrente lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in ragione dell\u0026#8217;orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui la materia dell\u0026#8217;affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza. L\u0026#8217;Avvocatura riporta un ampio brano della sentenza n. 2 del 2014 di questa Corte, che ha ricondotto alla \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; la disciplina delle modalit\u0026#224; dell\u0026#8217;affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Molise si \u0026#232; costituita in giudizio con memoria depositata il 27 febbraio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via preliminare, la resistente solleva un\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni in quanto basate \u0026#171;su un\u0026#8217;ipotetica apparenza di fatto del contenuto della norma e, quindi, su una ricostruzione interpretativa di essa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, osserva che il termine del 31 dicembre 2020, introdotto dalla norma impugnata, riguarderebbe solo l\u0026#8217;applicazione della sanzione prevista dall\u0026#8217;ultimo periodo dell\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Molise n. 9 del 2015. Da tale disposizione non emergerebbe alcuna volont\u0026#224; derogatoria dei termini europei fissati per le nuove procedure di gara, n\u0026#233; alcuna volont\u0026#224; di prorogare i contratti di servizio in essere oltre il termine del 3 dicembre 2019 di cui all\u0026#8217;art. 8 del citato regolamento (CE) n. 1370/2007. Secondo la Regione, la diversa decorrenza, da un lato, per l\u0026#8217;applicazione delle norme europee relative ai contratti di trasporto pubblico e, dall\u0026#8217;altro, per il sistema sanzionatorio interno, non sarebbe una novit\u0026#224; nel nostro ordinamento. A tale proposito rammenta che l\u0026#8217;art. 27, comma 2, lettera d) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede il riparto del \u0026#171;Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale\u0026#187; sulla base di alcuni criteri, fra i quali la \u0026#171;riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell\u0026#8217;anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara\u0026#187;. Tale norma non comporterebbe una violazione del termine comunitario richiamato n\u0026#233; la conferma dei contratti in essere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la resistente, la norma impugnata sarebbe esclusivamente di tipo sanzionatorio e servirebbe per far rispettare la previsione nazionale e \u0026#171;per non far subire all\u0026#8217;intera comunit\u0026#224; regionale le conseguenze dell\u0026#8217;inerzia locale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di ci\u0026#242;, sarebbero infondate entrambe le censure avanzate con il ricorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con il ricorso iscritto al n. 32 reg. ricorsi del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Molise 30 dicembre 2019, n. 22, recante \u0026#171;Disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata stabilisce che \u0026#171;[a]ll\u0026#8217;articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, dopo il comma 5 \u0026#232; aggiunto il seguente comma: \u0026#8220;6. Nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l\u0026#8217;affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, la Regione Molise pone in essere tutte le iniziative necessarie ad adeguare i contratti ponte in essere al fine di razionalizzare i costi, garantire prestazioni efficaci ed efficienti e salvaguardare i diritti patrimoniali e non patrimoniali dei lavoratori dipendenti.\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura, tale norma violerebbe, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1370/2007 (e dunque l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.), che fisserebbe al 3 dicembre 2019 il termine ultimo per conformarsi alle norme dettate dallo stesso regolamento in tema di gare di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Il nuovo art. 15, comma 6, della legge reg. Molise n. 19 del 2000, prevedendo l\u0026#8217;adeguamento dei contratti ponte in essere nelle more dell\u0026#8217;aggiudicazione dei bandi di gara, si collegherebbe alla norma impugnata con il ricorso iscritto al n. 2 reg. ricorsi del 2020 e confermerebbe, \u0026#171;di fatto, prorogandola, la validit\u0026#224; degli attuali affidamenti\u0026#187;. L\u0026#8217;espressione \u0026#171;adeguare i contratti\u0026#187; lascerebbe intendere una ulteriore protrazione temporale dei contratti, non solo fino alla data di predisposizione dei bandi ma anche successivamente, cio\u0026#232; fino alla conclusione delle gare (per la quale, peraltro, la legge regionale non fisserebbe un termine). D\u0026#8217;altro canto, le finalit\u0026#224; indicate dalla norma impugnata (razionalizzare i costi, garantire prestazioni efficaci ed efficienti e salvaguardare i diritti dei lavoratori) non costituirebbero \u0026#171;ragioni esimenti\u0026#187; ai sensi del citato regolamento europeo, non essendo contemplate nei limitati casi di deroga in esso previsti dall\u0026#8217;art. 5.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, la norma impugnata violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in ragione dell\u0026#8217;orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui \u0026#171;la materia dell\u0026#8217;affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza\u0026#187;. Anche in tal caso, l\u0026#8217;Avvocatura richiama la sentenza n. 2 del 2014 di questa Corte, che ha ricondotto alla \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; la disciplina delle modalit\u0026#224; dell\u0026#8217;affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e altre pronunce che avrebbero censurato leggi regionali che prevedevano proroghe automatiche di contratti di concessione relativi al trasporto pubblico locale. Spetterebbe cos\u0026#236; al legislatore statale fissare regole e tempistiche delle procedure di affidamento dei servizi nell\u0026#8217;ambito dei trasporti pubblici locali, in modo da consentire l\u0026#8217;apertura al mercato di nuovi operatori, nonch\u0026#233; disciplinare il regime transitorio, secondo principi uniformi e coerenti per l\u0026#8217;intero territorio nazionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura rileva che la materia \u0026#232; regolata da una complessa disciplina statale, che obbligherebbe le regioni e gli enti locali al rispetto dei principi di evidenza pubblica, e richiama l\u0026#8217;art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell\u0026#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), l\u0026#8217;art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l\u0026#8217;internazionalizzazione delle imprese, nonch\u0026#233; in materia di energia), e l\u0026#8217;art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;attuazione di obblighi comunitari e per l\u0026#8217;esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunit\u0026#224; europee), convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma impugnata, nel prevedere la possibilit\u0026#224; di \u0026#171;contratti ponte\u0026#187; riferiti a contratti \u0026#171;in essere\u0026#187;, entrerebbe nel campo riservato al legislatore statale, tradirebbe lo spirito concorrenziale e di apertura al mercato della normativa di riferimento, finendo con il favorire i titolari dei contratti in scadenza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La Regione Molise si \u0026#232; costituita in giudizio con memoria depositata il 7 aprile 2020, rilevando innanzitutto che il \u0026#171;fondamento unico\u0026#187; dell\u0026#8217;impugnazione starebbe in un\u0026#8217;altra norma regionale, cio\u0026#232; quella oggetto del ricorso iscritto al n. 2 reg. ricorsi del 2020, e che una censura di questo tipo, \u0026#171;formulata su una lettura sistemica [\u0026#8230;] di pi\u0026#249; norme regionali\u0026#187;, sarebbe inammissibile, soprattutto quando si dia per assodato che una delle norme venga dichiarata costituzionalmente illegittima. Ancora pi\u0026#249; inammissibile sarebbe \u0026#171;la censura indiretta sulla norma in precedenza gi\u0026#224; impugnata, quasi a volerla sottoporre ad un ulteriore giudizio della Corte costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la Regione osserva che l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019 \u0026#171;non si propone, n\u0026#233; contiene alcuna proroga o differimento di termini o aggiramento di procedure\u0026#187;, e che la sua formulazione sarebbe tale da non scalfire minimamente l\u0026#8217;impianto normativo comunitario e nazionale. La norma impugnata contemplerebbe un adeguamento contrattuale transitorio, che avrebbe l\u0026#8217;obiettivo esclusivo di conciliare l\u0026#8217;espletamento delle procedure di gara con l\u0026#8217;esigenza di rafforzare la tutela dei lavoratori e di razionalizzare la spesa regionale. La lettura sistematica dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019 e delle altre disposizioni della stessa legge confermerebbe che la ratio legis della disciplina \u0026#171;\u0026#232; quella di dare certezza\u0026#187; circa l\u0026#8217;esperimento delle procedure di evidenza pubblica per l\u0026#8217;affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. La legge reg. Molise n. 22 del 2019, dunque, costituirebbe \u0026#171;estrinsecazione del principio della gara pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15, recante \u0026#171;Modifiche dell\u0026#8217;art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2015)\u0026#187;, con il ricorso iscritto al n. 2 reg. ricorsi del 2020. La disposizione stabilisce che \u0026#171;[a]l comma 3 dell\u0026#8217;articolo 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2015), penultimo periodo, l\u0026#8217;espressione \u0026#8220;1\u0026#176; settembre 2017\u0026#8221; \u0026#232; sostituita dall\u0026#8217;espressione \u0026#8220;31 dicembre 2020.\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di tale modifica, l\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge della Regione Molise 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2015), dispone quanto segue: \u0026#171;3. La Regione, entro il 30 giugno 2016, convoca la Conferenza di servizi con gli enti locali e propone il progetto di aggregazione dei servizi urbani dei comuni, di cui al comma 1 dell\u0026#8217;articolo 35 della legge regionale n. 11/2014, con i rispettivi comuni limitrofi. Gli ambiti territoriali cos\u0026#236; definiti devono dotarsi di una nuova rete integrata dei servizi, minimi di trasporto, definendo il costo da porre a base di gara. La Giunta regionale approva, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, la nuova rete dei trasporti urbani dei Comuni aggregati e il costo, entro il 31 agosto 2016. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un\u0026#8217;intesa fra Comuni limitrofi per la gestione associata dei servizi di trasporto, i Comuni di cui all\u0026#8217;articolo 35, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, sono autorizzati ad effettuare la gara ad evidenza pubblica anche solo per i servizi di ambito comunale. I Comuni, in forma singola o associata, sono obbligati ad effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara entro il 31 dicembre 2020. In caso di inadempimento, il contributo regionale \u0026#232; sospeso fino alla pubblicazione del bando\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, la disposizione impugnata, differendo al 31 dicembre 2020 il termine precedentemente fissato al 1\u0026#176; settembre 2017 per l\u0026#8217;adempimento, da parte dei comuni, dell\u0026#8217;obbligo di pubblicare il bando di gara relativo all\u0026#8217;affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e, dunque, confermando la \u0026#171;validit\u0026#224; dei contratti di servizio in essere\u0026#187; fino al 31 dicembre 2020, violerebbe, per un verso, l\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione in quanto, in base all\u0026#8217;art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, la data del 3 dicembre 2019 costituirebbe il termine ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall\u0026#8217;art. 5 del medesimo regolamento, cio\u0026#232; per affidare il servizio del trasporto pubblico locale con una procedura di gara; per altro verso, l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in base alla giurisprudenza costituzionale secondo cui \u0026#171;la materia dell\u0026#8217;affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con il ricorso iscritto al n. 32 reg. ricorsi del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Molise 30 dicembre 2019, n. 22, recante \u0026#171;Disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale)\u0026#187;. La disposizione stabilisce che \u0026#171;[a]ll\u0026#8217;articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, dopo il comma 5 \u0026#232; aggiunto il seguente comma: \u0026#8220;6. Nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l\u0026#8217;affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, la Regione Molise pone in essere tutte le iniziative necessarie ad adeguare i contratti ponte in essere al fine di razionalizzare i costi, garantire prestazioni efficaci ed efficienti e salvaguardare i diritti patrimoniali e non patrimoniali dei lavoratori dipendenti.\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, tale disposizione, prorogando di fatto gli attuali affidamenti, in collegamento con la norma impugnata con il ricorso iscritto al n. 2 reg. ricorsi del 2020, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., per le stesse ragioni gi\u0026#224; esposte nel primo ricorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; I due ricorsi hanno ad oggetto disposizioni connesse per materia e propongono censure identiche. Essi possono, dunque, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Con riferimento al primo ricorso, va innanzitutto esaminata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla Regione Molise. Essa \u0026#232; testualmente riferita alla prima questione (quella relativa all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.) ma \u0026#232; tale da comprendere in realt\u0026#224; anche la seconda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la resistente, le questioni proposte con il ricorso sarebbero inammissibili in quanto basate \u0026#171;su un\u0026#8217;ipotetica apparenza di fatto del contenuto della norma e, quindi, su una ricostruzione interpretativa di essa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata. In primo luogo, l\u0026#8217;espressione usata nel ricorso \u0026#8211; secondo cui la norma impugnata \u0026#171;appare, di fatto, determinare la conferma\u0026#187; dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2020 \u0026#8211; non d\u0026#224; luogo a una questione interpretativa, ma semplicemente allude al carattere non espresso della possibilit\u0026#224; di proroga, senza che da ci\u0026#242; si possa in alcun modo inferire che il ricorso esponga le questioni in termini dubitativi o prospetti altre possibili interpretazioni della disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, anche se si volesse ritenere che le questioni sollevate siano interpretative, si dovrebbe considerare che la giurisprudenza costante di questa Corte ammette questo tipo di questioni nel giudizio in via principale, a differenza di quello in via incidentale (ex multis, sentenze n. 103 del 2018, n. 270 e n. 154 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Venendo al merito, la questione relativa al riparto interno di competenza tra Stato e regioni presenta carattere prioritario, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quella diretta a denunciare la violazione dei vincoli europei, che investe il contenuto della scelta legislativa (sentenza n. 114 del 2017), e va quindi trattata per prima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione relativa all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; opportuno innanzitutto precisare il significato della disposizione impugnata. Per effetto di essa, l\u0026#8217;obbligo per i comuni di \u0026#171;effettuare le procedure previste dalla vigente normativa\u0026#187; e di \u0026#171;pubblicare il bando di gara\u0026#187; va adempiuto entro il 31 dicembre 2020. Ci\u0026#242; significa che, nel periodo intercorrente tra il 17 novembre 2019 (giorno in cui la disposizione impugnata \u0026#232; entrata in vigore) e il 31 dicembre 2020, erano consentiti affidamenti diretti a soggetti terzi e proroghe di precedenti contratti. E in effetti affidamenti di questo tipo sono avvenuti, come ad esempio nel Comune di Campobasso che, con la delibera 17 aprile 2020, n. 91, della Giunta comunale, ha prorogato il precedente contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano (che scadeva il 18 aprile 2020) dal 19 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, espressamente richiamando a proprio fondamento la norma impugnata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interpretazione prospettata dalla Regione \u0026#8211; secondo cui il termine del 31 dicembre 2020, introdotto dalla norma impugnata, riguarderebbe solo l\u0026#8217;applicazione della sanzione prevista dall\u0026#8217;ultimo periodo dell\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Molise n. 9 del 2015 \u0026#8211; non \u0026#232; condivisibile. Tale termine \u0026#232; contenuto nella disposizione relativa all\u0026#8217;obbligo di pubblicazione del bando di gara, separata da un punto fermo dalla successiva previsione relativa alla sanzione per il caso di inadempimento. La lettera dell\u0026#8217;art. 7, comma 3, smentisce dunque l\u0026#8217;ipotesi ermeneutica della Regione; n\u0026#233; si pu\u0026#242; dire che dalla stessa disposizione emerga un\u0026#8217;\u0026#171;intenzione del legislatore\u0026#187; (ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile) idonea a mutare il significato desumibile dal suo testo. I lavori preparatori, del resto, confermano che la norma impugnata \u0026#232; stata approvata per spostare il termine per la pubblicazione del bando, come risulta dal resoconto della seduta del Consiglio regionale del 29 ottobre 2019. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; definito il contenuto della disposizione oggetto di impugnazione, ne deriva il suo contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Consentendo infatti proroghe di precedenti contratti o comunque affidamenti diretti a soggetti terzi, essa invade la materia della \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, riservata allo Stato, creando un ostacolo alla stessa concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn precedenti occasioni questa Corte ha gi\u0026#224; censurato norme regionali analoghe, relative al servizio di trasporto pubblico locale (sentenze n. 16 del 2021, n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n. 80 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 16 del 2021 \u0026#232; stata dichiarata costituzionalmente illegittima una norma siciliana che prorogava di un triennio gli affidamenti relativi al trasporto pubblico locale di passeggeri su strada. Nella pronuncia questa Corte ha osservato quanto segue: \u0026#171;[l]a giurisprudenza costituzionale ha infatti sempre ascritto a tale materia [tutela della concorrenza] qualunque intervento normativo di proroga delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale gi\u0026#224; in essere, tenuto conto della diretta incidenza sul mercato di riferimento delle discipline di tal fatta. Non \u0026#232; pertanto consentito al legislatore regionale stabilire il rinnovo o la proroga automatica alla scadenza di concessioni di servizio di trasporto pubblico, in contrasto con i principi di temporaneit\u0026#224; delle concessioni stesse e di apertura del mercato alla concorrenza. Le proroghe dettano infatti vincoli all\u0026#8217;entrata e incidono sullo svolgersi della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una potenziale disparit\u0026#224; di trattamento tra operatori economici. Se disposte dal legislatore regionale, esse invadono perci\u0026#242; la competenza esclusiva del legislatore statale (sentenze n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n. 80 del 2006)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 2 del 2014, riguardante una norma toscana che reiterava la proroga dei contratti di affidamento in concessione relativi al trasporto pubblico locale su gomma, senza stabilire un termine finale, questa Corte ha rilevato che la norma stessa, pur riguardando il trasporto pubblico locale (materia di competenza regionale residuale), \u0026#171;disciplina [\u0026#8230;] modalit\u0026#224; di affidamento della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ed \u0026#232; riconducibile [\u0026#8230;] alla materia \u0026#8220;tutela della concorrenza\u0026#8221;, di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua incidenza sul mercato\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe medesime considerazioni, appena riportate relativamente al settore dei trasporti, si ritrovano anche in altre decisioni riguardanti, sia il pi\u0026#249; ampio settore dei servizi pubblici locali (sentenze n. 231 del 2020, n. 228 e n. 46 del 2013, n. 29 del 2006), sia le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici in generale (sentenze n. 98 e n. 39 del 2020, n. 285 del 2016), sia altri casi di proroga di concessioni (sentenze n. 233 del 2020 e n. 1 del 2019). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi pu\u0026#242; osservare infine che non modifica i termini della questione l\u0026#8217;intervenuto art. 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui \u0026#171;[f]ino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facolt\u0026#224; di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell\u0026#8217;emergenza\u0026#187;. Per un verso, infatti, la norma regionale impugnata ha consentito la proroga pi\u0026#249; di cinque mesi prima dell\u0026#8217;entrata in vigore del citato jus superveniens; per altro verso, come questa Corte ha gi\u0026#224; rilevato proprio con riferimento all\u0026#8217;art. 92, comma 4-ter, del d.l. n. 18 del 2020, \u0026#171;[l]\u0026#8217;entrata in vigore di questa disciplina, lungi dal recar vantaggio alla tesi della non fondatezza della censura ora in esame, dimostra, semmai, come sia solo il legislatore statale ad avere \u0026#8211; in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. \u0026#8211; la competenza ad adottare misure di proroga delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico\u0026#187; (sentenza n. 16 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;accoglimento della questione relativa all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. comporta l\u0026#8217;assorbimento di quella relativa all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Venendo al secondo ricorso (avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019), occorre soffermarsi in primo luogo sulle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla Regione Molise.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che il secondo ricorso censura il citato art. 3, comma 2, ponendolo in collegamento con l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 15 del 2019 (oggetto del primo ricorso, gi\u0026#224; esaminato), ma la lettura sistematica della disposizione impugnata non \u0026#232; certo di per s\u0026#233; causa di inammissibilit\u0026#224;, costituendo anzi, una lettura di questo tipo, applicazione di un consolidato criterio ermeneutico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla inammissibilit\u0026#224; della presunta \u0026#171;censura indiretta\u0026#187; della norma gi\u0026#224; impugnata con altro ricorso, il ricorso qui in esame si limita a ricordare il contenuto del citato art. 1 e le censure ad esso gi\u0026#224; rivolte, e prospetta l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019 come sostanzialmente confermativo di esso: si tratta, dunque, di un\u0026#8217;argomentazione utile all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, non di un\u0026#8217;ulteriore censura rivolta alla legge reg. Molise n. 15 del 2019, precedentemente impugnata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Nel merito, tuttavia, nessuna delle due questioni \u0026#232; fondata, essendo erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome visto, la disposizione impugnata con il secondo ricorso aggiunge nell\u0026#8217;art. 15 della legge reg. Molise n. 19 del 2000 il seguente comma: \u0026#171;6. Nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l\u0026#8217;affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, la Regione Molise pone in essere tutte le iniziative necessarie ad adeguare i contratti ponte in essere al fine di razionalizzare i costi, garantire prestazioni efficaci ed efficienti e salvaguardare i diritti patrimoniali e non patrimoniali dei lavoratori dipendenti\u0026#187;. Anche tale norma violerebbe l\u0026#8217;art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., per le ragioni gi\u0026#224; esaminate con riferimento al primo ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura, la disposizione impugnata conferma e \u0026#171;aggrava\u0026#187; la possibilit\u0026#224; di proroga gi\u0026#224; discendente dalla norma oggetto del primo ricorso, in quanto l\u0026#8217;adeguamento dei contratti previsto dal nuovo art. 15, comma 6, implicherebbe una loro protrazione temporale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, come messo in evidenza dalla difesa regionale, la norma impugnata non disciplina le modalit\u0026#224; di affidamento del servizio di trasporto, n\u0026#233; proroga alcun termine (n\u0026#233; quello di efficacia dei contratti in essere, n\u0026#233; quello entro cui deve essere pubblicato il bando di gara): essa presuppone l\u0026#8217;obbligo di pubblicare un bando di gara (\u0026#171;Nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l\u0026#8217;affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma [\u0026#8230;]\u0026#187;) e sollecita la Regione a porre \u0026#171;in essere tutte le iniziative necessarie ad adeguare i contratti ponte in essere al fine di razionalizzare i costi, garantire prestazioni efficaci ed efficienti e salvaguardare i diritti patrimoniali e non patrimoniali dei lavoratori dipendenti\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma oggetto dell\u0026#8217;impugnazione, dunque, non ha il fine di modificare la disciplina previgente in materia di affidamento del servizio di trasporto ma prende semplicemente atto dei ritardi nell\u0026#8217;attuazione di quella disciplina e si preoccupa di migliorare il contenuto dei contratti in corso, in attesa dell\u0026#8217;aggiudicazione del nuovo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, l\u0026#8217;assunto dell\u0026#8217;Avvocatura, secondo cui l\u0026#8217;adeguamento dei contratti implicherebbe una loro \u0026#171;ulteriore protrazione temporale\u0026#187;, non trova riscontro nella disposizione impugnata, che indica specificamente le finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;adeguamento, senza alcun riferimento al profilo cronologico dei contratti stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente implica l\u0026#8217;infondatezza di entrambe le questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15, recante \u0026#171;Modifiche dell\u0026#8217;art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2015)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Molise 30 dicembre 2019, n. 22, recante \u0026#171;Disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale)\u0026#187;, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso iscritto al n. 32 reg. ricorsi del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 15 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Trasporto pubblico - Norme della Regione Molise - Servizi pubblici locali - Differimento al 31 dicembre 2020 dell\u0027obbligo per i Comuni a effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2000 - Norma transitoria per l\u0027affidamento dei servizi - Previsione che la Regione, nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l\u0027affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, adotta tutte le iniziative necessarie ad adeguare i contratti-ponte in essere.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43690","titoletto":"Ricorso in via principale - Questioni promosse in termini non dubitativi né interpretativi - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per prospettazione di questioni interpretative, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019. Il ricorso allude al carattere non espresso della disposizione impugnata, senza che da ciò si possa in alcun modo inferire che esso esponga le questioni in termini dubitativi o prospetti altre possibili interpretazioni della disposizione impugnata.\u003c/p\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, le questioni interpretative sono ammesse nel giudizio in via principale, a differenza di quello in via incidentale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 103 del 2018, n. 270 del 2017 e n. 154 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43691","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"13/11/2019","data_nir":"2019-11-13","numero":"15","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43691","titoletto":"Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Dedotta violazione del riparto di competenza tra Stato e Regioni - Pregiudizialità logico-giuridica e precedenza del relativo esame rispetto alle censure concernenti il rispetto dei vincoli europei.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l\u0027art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019, la questione relativa al riparto interno di competenza tra Stato e Regioni presenta carattere prioritario, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quella diretta a denunciare la violazione dei vincoli europei, che investe il contenuto della scelta legislativa. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 114 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43692","numero_massima_precedente":"43690","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"13/11/2019","data_nir":"2019-11-13","numero":"15","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43692","titoletto":"Trasporto pubblico - Norme della Regione Molise - Differimento al 31 dicembre 2020 dell\u0027obbligo per i Comuni di pubblicare il bando di gara relativo all\u0027affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019 che, modificando l\u0027art. 7, comma 3, della legge reg. Molise n. 9 del 2015, differisce al 31 dicembre 2020 l\u0027obbligo per i Comuni di effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e di pubblicare il bando di gara relativo all\u0027affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. La disposizione impugnata dal Governo ostacola la concorrenza e viola la competenza esclusiva statale in materia poiché, nel periodo di riferimento, consente proroghe di precedenti contratti o comunque affidamenti diretti a soggetti terzi. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 233 del 2020, n. 231 del 2020, n. 98 del 2020, n. 39 del 2020, n. 1 del 2019, n. 285 del 2016, n. 228 del 2013, n. 46 del 2013 e n. 29 del 2006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eLa giurisprudenza costituzionale ha sempre ascritto alla materia della tutela della concorrenza qualunque intervento normativo di proroga delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale già in essere, tenuto conto della diretta incidenza sul mercato di riferimento delle discipline di tal fatta. Se disposte dal legislatore regionale, esse invadono perciò la competenza esclusiva del legislatore statale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 16 del 2021, n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n. 80 del 2006\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43693","numero_massima_precedente":"43691","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"13/11/2019","data_nir":"2019-11-13","numero":"15","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"04/05/2015","data_nir":"2015-05-04","numero":"9","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43693","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di questioni ulteriori.","testo":"Accolta\u003cem\u003e \u003c/em\u003e- per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell\u0027art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019, resta assorbita la censura relativa alla violazione dell\u0027art. 117, primo comma, Cost.","numero_massima_successivo":"43694","numero_massima_precedente":"43692","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"13/11/2019","data_nir":"2019-11-13","numero":"15","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43694","titoletto":"Ricorso in via principale - Censura basata su una lettura sistematica di più norme regionali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per avere impugnato la norma in collegamento ad altra, pure impugnata con precedente ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019. La circostanza che la citata norma regionale sia stata impugnata in collegamento con altra norma regionale costituisce applicazione di un consolidato criterio ermeneutico.","numero_massima_successivo":"43695","numero_massima_precedente":"43693","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"30/12/2019","data_nir":"2019-12-30","numero":"22","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43695","titoletto":"Ricorso in via principale - Richiamo di norma già impugnata con altro ricorso quale argomento utile all\u0027impugnazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per censura indiretta di norma già impugnata con altro ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019. Il ricorso prospetta la disposizione impugnata quale sostanzialmente confermativa di altra già precedentemente impugnata. Esso propone dunque un\u0027argomentazione utile all\u0027impugnazione, non un\u0027ulteriore censura rivolta alla legge regionale precedentemente impugnata.","numero_massima_successivo":"43696","numero_massima_precedente":"43694","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"30/12/2019","data_nir":"2019-12-30","numero":"22","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43696","titoletto":"Trasporto pubblico - Norme della Regione Molise - Norma transitoria, nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l\u0027affidamento del trasporto pubblico locale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza e dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, commi primo e secondo, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019 che, aggiungendo il comma 6 all\u0027art. 15 della legge reg. Molise n. 19 del 2000, pone una norma transitoria nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l\u0027affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma. La norma impugnata non disciplina le modalità di affidamento del servizio di trasporto, né proroga alcun termine, ma presuppone l\u0027obbligo di pubblicare un bando di gara e sollecita la Regione a porre in essere tutte le iniziative necessarie per adeguare i contratti ponte in essere. Essa, dunque, non ha il fine di modificare la disciplina previgente in materia di affidamento del servizio di trasporto, ma prende atto dei ritardi nell\u0027attuazione di quella disciplina e si preoccupa di migliorare il contenuto dei contratti in corso, in attesa dell\u0027aggiudicazione del nuovo.","numero_massima_precedente":"43695","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"30/12/2019","data_nir":"2019-12-30","numero":"22","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"24/03/2000","data_nir":"2000-03-24","numero":"15","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"38332","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 38/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1555","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40134","autore":"","titolo":"Concorrenza e servizi pubblici locali, altro stop della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giustamm.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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