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(Testo A)».","atti_registro":"ord. 187/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 119\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di Y. J., con ordinanza del 13 settembre 2024, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 giugno 2025 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 13 settembre 2024, iscritta al n. 187 reg. ord. del 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo A)\u0026#187;, nella parte in cui, ai fini dell\u0026#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la verifica dei redditi prodotti all\u0026#8217;estero, richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea che l\u0026#8217;istanza di ammissione sia corredata con la certificazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare, anche quando si tratti di persone residenti in Italia e che gi\u0026#224; lo fossero nell\u0026#8217;anno di riferimento per l\u0026#8217;individuazione del requisito reddituale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e che \u0026#232; chiamato a giudicare con rito direttissimo Y. J., nato in Gambia, residente in provincia di Firenze, imputato di furto aggravato, riferisce di dover decidere sull\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 3 agosto 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce ancora che l\u0026#8217;imputato, incensurato, senza fissa dimora, ha dichiarato nell\u0026#8217;istanza di essere unico componente della propria famiglia, di non avere percepito alcun reddito nell\u0026#8217;ultimo anno, di non possedere beni mobili e immobili in Italia e nel Paese d\u0026#8217;origine, ma non ha corredato l\u0026#8217;istanza con la certificazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare, neppure deducendo l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di presentare la richiesta di rilascio della stessa certificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Evidenzia il rimettente di avere gi\u0026#224; investito questa Corte (con ordinanza iscritta al n. 153 reg. ord. del 2023), nel medesimo giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia, che reca una disciplina differenziata dell\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, con riferimento all\u0026#8217;attestazione dei redditi prodotti all\u0026#8217;estero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, e per quanto ancora di interesse, la citata disposizione \u0026#232; stata oggetto di censura, \u0026#171;in ulteriore subordine\u0026#187;, nella parte in cui si applica anche a coloro i quali \u0026#171;siano e fossero gi\u0026#224; residenti in Italia nell\u0026#8217;ultimo anno per il quale sia maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale\u0026#187;. Con la sentenza n. 110 del 2024, questa Corte ha dichiarato inammissibili le citate questioni per mancanza di chiarezza delle argomentazioni a sostegno della rilevanza e della non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene sussista ancora la necessit\u0026#224; dello scrutinio di merito delle suddette questioni e perci\u0026#242; le ripropone, precisando che il dubbio investe l\u0026#8217;art. 79, comma 2, nella parte in cui si applica anche ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea che siano residenti in Italia e gi\u0026#224; lo fossero nell\u0026#8217;anno di riferimento per l\u0026#8217;individuazione del reddito rilevante ai fini dell\u0026#8217;ammissione al beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePosto che l\u0026#8217;imputato risulta residente anagraficamente in Italia quanto meno dal 12 aprile 2017, permarrebbe, sempre secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la rilevanza delle questioni ai fini della decisione sull\u0026#8217;istanza di ammissione al beneficio, essendo la disposizione censurata l\u0026#8217;unico ostacolo all\u0026#8217;accoglimento della stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il rimettente prosegue argomentando la non manifesta infondatezza delle questioni, previa disamina della giurisprudenza costituzionale in tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; \u0026#200; richiamata innanzitutto la sentenza n. 101 del 2012 di questa Corte, che ha individuato la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disposizione censurata nella difficolt\u0026#224; di verificare l\u0026#8217;esistenza e l\u0026#8217;entit\u0026#224; dei redditi prodotti all\u0026#8217;estero dai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, diversamente da quanto avviene con riguardo al cittadino italiano, rientrando tale verifica tra i poteri del giudice, ai sensi dell\u0026#8217;art. 96 t.u. spese di giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella stessa pronuncia si \u0026#232; sottolineato che la legge prende in considerazione l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; che l\u0026#8217;interessato all\u0026#8217;ammissione al beneficio versi in situazione di \u0026#171;fattuale impossibilit\u0026#224;\u0026#187; di produrre la certificazione consolare e per tale ipotesi ha previsto che debba essere prodotta, sempre a pena di inammissibilit\u0026#224;, una dichiarazione sostitutiva (art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.\u0026#8211; Il rimettente richiama quindi la sentenza n. 157 del 2021 di questa Corte, in cui si \u0026#232; ribadito che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato attua il disposto dell\u0026#8217;art. 24, terzo comma, Cost., che impone al legislatore di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, ed \u0026#232; strumentale a rimuovere, in armonia con l\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., le difficolt\u0026#224; di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, espressamente qualificato inviolabile dall\u0026#8217;art. 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; avviene con particolare pregnanza nel processo penale, nel quale \u0026#232; giustificata una pi\u0026#249; intensa protezione del diritto di difesa dei non abbienti, giacch\u0026#233; il processo penale \u0026#232; frutto di un\u0026#8217;azione dell\u0026#8217;organo pubblico che viene \u0026#171;subita\u0026#187; dal soggetto che aspira al beneficio e ha, come posta in gioco, il bene supremo della libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ammissione al beneficio per l\u0026#8217;indagato o l\u0026#8217;imputato \u0026#232; subordinata esclusivamente alla condizione reddituale (\u0026#232; citata la sentenza n. 223 del 2022 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva ancora il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che la Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo afferma che il diritto dell\u0026#8217;accusato, sancito dall\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, a poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d\u0026#8217;ufficio \u0026#8211; se non ha i mezzi per retribuire un difensore e quando lo esigono gli interessi della giustizia \u0026#8211; \u0026#232; uno degli elementi del giusto processo nel settore penale (\u0026#232; richiamata la sentenza 1\u0026#176; ottobre 2009, Tsonyo Tsonev contro Bulgaria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRimarrebbe dunque acquisito, secondo il rimettente, che il diritto di difesa, quale diritto inviolabile, riconosciuto all\u0026#8217;essere umano in quanto tale, non pu\u0026#242; tollerare distinzioni basate sul sesso, sulla razza, sulla religione e neppure \u0026#171;sul mero dato della cittadinanza\u0026#187;, sicch\u0026#233; la norma censurata, che invece differenzia in base al criterio della cittadinanza la disciplina di accesso al beneficio, produrrebbe una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra cittadini italiani ovvero europei e cittadini extraeuropei residenti in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Peraltro, prosegue il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la sentenza n. 110 del 2024 di questa Corte avrebbe ribadito la ragionevolezza del differente trattamento, in considerazione delle peculiarit\u0026#224; che contraddistinguono la situazione dello straniero da quelle del cittadino, in particolare con riguardo alla situazione reddituale e al relativo accertamento, affermando che la certificazione consolare \u0026#232; funzionale all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del controllo delle dichiarazioni rese dalla persona che invoca il beneficio, poich\u0026#233; l\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare dello Stato di appartenenza \u0026#232; in grado di svolgere accertamenti non solo sulla base dei dati di cui dispone, ma anche nel dialogo con le amministrazioni di quello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa citata pronuncia avrebbe anche ribadito che la mancata presentazione della certificazione consolare non comporta automaticamente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza, poich\u0026#233; l\u0026#8217;interessato pu\u0026#242; dimostrare l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di produrre tale documentazione \u0026#8211; da intendersi come impossibilit\u0026#224; non assoluta ma relativa \u0026#8211; e cos\u0026#236; limitarsi a produrre la dichiarazione sostitutiva di cui all\u0026#8217;art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Esclusa l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; \u0026#171;in via generale\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia con gli artt. 3 e 24 Cost., residuerebbe il dubbio riguardo alla richiesta del certificato consolare ai cittadini extracomunitari che siano residenti in Italia e che gi\u0026#224; lo fossero nel corso dell\u0026#8217;anno al quale occorre fare riferimento per valutare il rispetto del requisito reddituale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.1.\u0026#8211; La \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;adempimento ulteriore, individuato nella possibilit\u0026#224;/probabilit\u0026#224; che il cittadino extracomunitario abbia prodotto un reddito nel proprio Paese d\u0026#8217;origine e nella difficolt\u0026#224; di accertamento in capo alle autorit\u0026#224; italiane, perderebbe di significato nella situazione descritta, essendo remota la possibilit\u0026#224; che il cittadino extracomunitario, vivendo in Italia, abbia maturato un reddito all\u0026#8217;estero nell\u0026#8217;anno di riferimento. Pi\u0026#249; verosimilmente costui potrebbe avere prodotto reddito in Italia, in tal caso le autorit\u0026#224; italiane disporrebbero degli stessi poteri di accertamento di cui dispongono nei confronti dei cittadini italiani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, infatti, che il radicamento del cittadino extracomunitario nel territorio italiano arriverebbe a \u0026#171;recidere, in ottica presuntiva, il suo ipotetico collegamento con il proprio Paese di provenienza (collegamento su cui si fonda la presunzione \u0026#8220;contraria\u0026#8221; che innerva la disciplina dell\u0026#8217;art. 79, comma 2)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn astratto sarebbe possibile che il cittadino extracomunitario, pur vivendo in Italia, abbia maturato un reddito da capitale o da fabbricato all\u0026#8217;estero, ma si tratterebbe di possibilit\u0026#224; statisticamente poco significativa \u0026#8211; tenuto conto che \u0026#171;spesso \u0026#232; proprio lo stato di indigenza ad indurre le persone ad emigrare\u0026#187; (\u0026#232; citata ancora la sentenza n. 157 del 2021) \u0026#8211; e comunque, questa eventualit\u0026#224; pu\u0026#242; ricorrere anche con riguardo ai cittadini italiani e di altri Stati dell\u0026#8217;Unione europea, senza che le autorit\u0026#224; italiane abbiano maggiori strumenti di verifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella situazione descritta, pertanto, non sarebbero ravvisabili le peculiarit\u0026#224; che, in base alla sentenza n. 110 del 2024, contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del cittadino italiano, avuto riguardo all\u0026#8217;accertamento dei redditi prodotti all\u0026#8217;estero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.2.\u0026#8211; La violazione del principio di uguaglianza si apprezzerebbe ancora pi\u0026#249; chiaramente considerando la diversit\u0026#224; di disciplina applicabile tra una persona nata e cresciuta all\u0026#8217;estero, che risieda in Italia e abbia conseguito la cittadinanza italiana, e una persona nata e cresciuta all\u0026#8217;estero, che risieda in Italia ma non abbia conseguito la cittadinanza italiana. Se l\u0026#8217;imputato nel processo principale avesse conseguito la cittadinanza italiana, le autorit\u0026#224; del nostro Paese non disporrebbero di poteri di accertamento maggiori riguardo agli eventuali redditi che egli avesse prodotto all\u0026#8217;estero, tuttavia l\u0026#8217;imputato sarebbe agevolato ai fini della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, perch\u0026#233; non dovrebbe presentare la certificazione consolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, la richiesta della documentazione consolare farebbe perno su un dato \u0026#8211; la titolarit\u0026#224; della cittadinanza italiana \u0026#8211; che non \u0026#232; significativo in relazione ai poteri di accertamento dei redditi prodotti da cittadini di Paesi extra UE che siano residenti in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; consapevole che l\u0026#8217;omessa presentazione della certificazione consolare non comporta automaticamente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza, per effetto del disposto di cui all\u0026#8217;art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia, e che l\u0026#8217;art. 79, comma 3, del medesimo testo unico assegna al giudice ampi poteri di sollecitazione e di accertamento; nondimeno, ove si ravvisi una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento, la possibilit\u0026#224; di limitarne le conseguenze non pu\u0026#242; essere dirimente, essendo la disparit\u0026#224; in quanto tale a dover essere eliminata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso rimettente esclude, infine, di poter addivenire a un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, stante la chiarezza e univocit\u0026#224; del dato testuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La difesa dello Stato richiama la sentenza n. 110 del 2024 di questa Corte, che ha dichiarato inammissibili le questioni analoghe alle odierne per insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere dell\u0026#8217;Avvocatura le questioni riproposte sarebbero inammissibili perch\u0026#233; non emendate dai vizi riscontrati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella precedente ordinanza di rimessione il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e aveva fatto riferimento al cittadino straniero residente nel territorio italiano \u0026#171;gi\u0026#224; nell\u0026#8217;ultimo anno per il quale sia maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale\u0026#187;, mentre nell\u0026#8217;ordinanza odierna indica il cittadino straniero gi\u0026#224; residente in Italia \u0026#171;nell\u0026#8217;anno di riferimento per l\u0026#8217;individuazione del reddito rilevante ai fini dell\u0026#8217;istanza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa modifica sarebbe priva di portata sostanziale e, in ogni caso, sarebbero rimasti inalterati gli ulteriori vizi rilevati, non essendo mutata la situazione processuale e stante il mancato raggiungimento di una soglia argomentativa minima, sufficientemente chiara e non contraddittoria atta a superarli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero comunque non fondate alla luce della citata sentenza n. 110 del 2024 (in particolare, punti 6 e 7 del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in diritto\u003c/em\u003e) e delle numerose altre pronunce in tema di patrocinio a spese dello Stato, che hanno esaminato la norma censurata (sono citate le sentenze n. 228 del 2023 e n. 157 del 2021 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; La giurisprudenza costituzionale ha ricondotto l\u0026#8217;istituto del patrocinio a spese dello Stato alla disciplina processuale, nella quale il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224; con il solo limite della non manifesta irragionevolezza (sono citate le sentenze n. 80 e n. 47 del 2020, n. 97 del 2019, n. 81 del 2017 e l\u0026#8217;ordinanza n. 3 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la sentenza n. 237 del 2015 questa Corte ha fornito importanti elementi sistematici relativi all\u0026#8217;istituto in esame, evidenziando la \u003cem\u003esumma \u003c/em\u003e\u003cem\u003edivisio\u003c/em\u003e tra processo penale e altre tipologie di giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la sentenza n. 47 del 2020 \u0026#232; stato chiarito che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, \u0026#232; cruciale l\u0026#8217;individuazione di un punto di equilibrio tra garanzie del diritto di difesa per i non abbienti e necessit\u0026#224; di contenere la spesa in materia di giustizia, e in questa prospettiva si spiega che nei giudizi diversi da quello penale \u0026#232; prevista una disciplina pi\u0026#249; rigorosa, a partire dal disposto dell\u0026#8217;art. 74 t.u. spese di giustizia, che esige, per il riconoscimento del beneficio, la non manifesta infondatezza delle ragioni di chi agisce o resiste e, specularmente \u0026#232; prevista la revoca del beneficio qualora risulti che l\u0026#8217;interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la sentenza n. 228 del 2023, richiamata dalla sentenza n. 110 del 2024, questa Corte ha ulteriormente chiarito che \u0026#171;\u0026#232; proprio per rafforzare l\u0026#8217;interesse a un accertamento del requisito reddituale che la norma censurata [art. 79, comma 2] non si limita a richiedere ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea dichiarazioni sostitutive di certificazione dei redditi prodotti all\u0026#8217;estero, diversamente da quanto dispone il comma 1 dell\u0026#8217;art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 per i cittadini italiani e per quelli di paesi appartenenti all\u0026#8217;Unione europea. \u0026#200;, infatti, a tutela della effettivit\u0026#224; del controllo che il legislatore, facendo perno sul principio di leale collaborazione fra autorit\u0026#224; appartenenti a diversi Stati, affida il compito di asseverare la veridicit\u0026#224; di quanto dichiarato dall\u0026#8217;istante a un ufficio, qual \u0026#232; quello consolare, per il quale \u0026#232; ben possibile svolgere congrui accertamenti, non solo sulla base dei dati di cui dispone, ma anche nel dialogo con le amministrazioni dello Stato di appartenenza. La soluzione legislativa, dunque, potenzia la tutela dell\u0026#8217;interesse a una verifica concreta delle condizioni reddituali dei cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea e, al contempo, consente a tali soggetti di rivolgersi ad amministrazioni che si trovano nel territorio italiano. In tal modo, l\u0026#8217;interessato non deve corredare l\u0026#8217;istanza con plurime certificazioni, eventualmente di contenuto solo negativo, rilasciate da differenti amministrazioni dello Stato competente, previo assolvimento degli oneri prescritti a garanzia della loro autenticit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato richiama infine l\u0026#8217;art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia che consente all\u0026#8217;interessato, qualora impossibilitato a produrre la certificazione consolare, di allegare all\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato una dichiarazione sostitutiva di certificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata risulterebbe, dunque, pienamente legittima, potendo il cittadino extracomunitario presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per dimostrare la propria situazione reddituale, nel caso di impossibilit\u0026#224; di produrre la certificazione consolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl supporto documentale aggiuntivo si giustificherebbe per le ragioni evidenziate dalla sentenza n. 110 del 2024, che sarebbero pregnanti anche quando venga in considerazione la posizione del cittadino extracomunitario residente nel territorio italiano, posto che la necessit\u0026#224; di raggiungere un\u0026#8217;adeguata verifica della sussistenza delle condizioni reddituali per l\u0026#8217;accesso al beneficio non appare scalfita dalla presenza fisica dell\u0026#8217;interessato in Italia, n\u0026#233; dalle considerazioni di carattere presuntivo del rimettente a proposito del venir meno del collegamento con il paese di provenienza per effetto del radicamento nel territorio italiano.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost. \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui, ai fini dell\u0026#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la verifica dei redditi prodotti all\u0026#8217;estero richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea che l\u0026#8217;istanza di ammissione sia corredata con la certificazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare, anche quando si tratti di persone residenti in Italia gi\u0026#224; nell\u0026#8217;anno di riferimento per l\u0026#8217;individuazione del requisito reddituale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deve decidere sull\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Y. J., nato in Gambia, residente in provincia di Firenze, imputato di furto aggravato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;istanza, presentata in data 3 agosto 2023, l\u0026#8217;imputato ha dichiarato di essere unico componente della propria famiglia, di non avere percepito alcun reddito nell\u0026#8217;ultimo anno, di non possedere beni mobili e immobili in Italia e nel Paese d\u0026#8217;origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istanza non risulta corredata con la certificazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare richiesta dall\u0026#8217;art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia e l\u0026#8217;imputato, ai fini dell\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 94, comma 2, del medesimo testo unico, non ha dedotto l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di presentare la richiesta di rilascio dell\u0026#8217;indicata certificazione. Ne segue che l\u0026#8217;istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Nella medesima situazione processuale, lo stesso giudice aveva gi\u0026#224; sollevato, \u0026#171;in ulteriore subordine\u0026#187;, analoghe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui impone la produzione della certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea che \u0026#171;siano e fossero gi\u0026#224; residenti in Italia nell\u0026#8217;ultimo anno per il quale sia maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale\u0026#187; (ordinanza iscritta al n. 153 reg. ord. del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 110 del 2024, questa Corte ha dichiarato inammissibili le indicate questioni per mancanza di chiarezza delle argomentazioni a sostegno della rilevanza e della non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eripropone le questioni, assumendo l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia nella parte in cui si applica anche ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea che siano residenti in Italia al momento della presentazione dell\u0026#8217;istanza e gi\u0026#224; lo fossero nell\u0026#8217;anno di riferimento per l\u0026#8217;individuazione del reddito rilevante ai fini dell\u0026#8217;istanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione ivi contenuta costituirebbe l\u0026#8217;unico ostacolo all\u0026#8217;ammissione dell\u0026#8217;imputato al patrocinio a spese dello Stato, essendo costui residente in Italia dal 2017, sicch\u0026#233; le questioni sarebbero ancora rilevanti ai fini della decisione sull\u0026#8217;ammissione al beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente argomenta la violazione del principio di uguaglianza e, per il suo tramite, del diritto di difesa, evidenziando che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del trattamento differenziato previsto dalla norma censurata \u0026#8211; enucleata dalla giurisprudenza costituzionale nella difficolt\u0026#224; di accertamento dei redditi prodotti all\u0026#8217;estero dal cittadino di Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; non sarebbe utilmente invocabile per giustificare l\u0026#8217;aggravio procedimentale nel caso in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa permanenza protratta nel territorio nazionale, come avvenuto nel caso in esame, farebbe presumere che sia stato reciso il collegamento con lo Stato di provenienza, sul quale poggia la presunzione, sottesa alla norma censurata, che ivi siano prodotti redditi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe remota, poi, la possibilit\u0026#224; che l\u0026#8217;istante, vivendo in Italia, abbia maturato un reddito da lavoro all\u0026#8217;estero, mentre l\u0026#8217;astratta possibilit\u0026#224; ch\u0026#8217;egli abbia maturato un reddito da capitale o da fabbricato all\u0026#8217;estero sarebbe statisticamente ininfluente, tenuto conto che spesso \u0026#232; proprio lo stato di indigenza a indurre le persone a emigrare, come anche questa Corte non ha mancato di osservare (sentenza n. 157 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, anche i cittadini italiani o di altri Stati dell\u0026#8217;Unione europea che chiedano di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato potrebbero avere prodotto redditi all\u0026#8217;estero e le autorit\u0026#224; italiane non disporrebbero, nei loro confronti, di poteri di accertamento maggiori di quanti ne abbiano rispetto alla posizione del cittadino italiano o di Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Preliminarmente si deve esaminare l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni, formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;interveniente, non sarebbero superate le ragioni di inammissibilit\u0026#224; delle analoghe questioni gi\u0026#224; sollevate dal medesimo Tribunale e rilevate da questa Corte nella sentenza n. 110 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente si sarebbe infatti limitato ad apportare modifiche formali al quesito, senza emendare gli ulteriori vizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; abilitato a sollevare ulteriormente la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, ci\u0026#242; in quanto in detti casi la riproposizione non si pone in contrasto con l\u0026#8217;art. 137 Cost., che vieta l\u0026#8217;impugnazione delle decisioni di questa Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 7 del 2024 e n. 247 del 2022). La riproposizione \u0026#232; condizionata, come \u0026#232; ovvio, alla rimozione del vizio che aveva impedito l\u0026#8217;esame del merito della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Nel caso in oggetto risultano emendati i vizi motivazionali rilevati da questa Corte nella sentenza n. 110 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha premesso di dover provvedere sull\u0026#8217;istanza di ammissione dell\u0026#8217;imputato al patrocinio a spese dello Stato, in base alla medesima, incompleta, documentazione, di cui gi\u0026#224; disponeva al momento del precedente atto di promovimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso giudice ha quindi chiarito che il riferimento, operato nel quesito allora formulato, alla residenza in Italia del cittadino extracomunitario gi\u0026#224; nell\u0026#8217;anno per il quale fosse maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, era strumentale all\u0026#8217;individuazione del periodo che rileva ai fini dell\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. E, in effetti, l\u0026#8217;art. 76 t.u. spese di giustizia, che reca la disciplina delle condizioni per l\u0026#8217;ammissione, al comma 1 dispone che: \u0026#171;[p]u\u0026#242; essere ammesso al patrocinio chi \u0026#232; titolare di un reddito imponibile ai fini dell\u0026#8217;imposta personale sul reddito, risultante dall\u0026#8217;ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi comprende che nella prospettazione delle questioni non riveste significato il fatto che l\u0026#8217;imputato, in quanto privo di lavoro e senza fonti di reddito in Italia, non avesse maturato l\u0026#8217;obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi: ci\u0026#242; che conta \u0026#232; che egli fosse residente in Italia nel 2022, anno di riferimento del reddito rilevante ai fini dell\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell\u0026#8217;agosto del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa condizione che, in tesi del rimettente, dovrebbe esentare l\u0026#8217;imputato dalla presentazione della certificazione consolare \u0026#232; costituita dalla residenza in Italia, a far tempo dall\u0026#8217;anno che precede quello in cui viene formulata l\u0026#8217;istanza di ammissione al beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le questioni sono tuttora rilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; che deve fare comunque applicazione della disposizione censurata (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e e da ultimo, sentenze n. 164 e n. 125 del 2024) \u0026#8211; ha evidenziato che l\u0026#8217;imputato potrebbe essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato soltanto in esito all\u0026#8217;accoglimento delle questioni. In tal caso, in quanto residente in Italia al momento dell\u0026#8217;istanza e gi\u0026#224; nell\u0026#8217;anno di riferimento per l\u0026#8217;individuazione del requisito reddituale, egli non sarebbe tenuto a produrre la certificazione consolare sulla dichiarata assenza di redditi prodotti all\u0026#8217;estero, n\u0026#233; la documentazione sostitutiva prevista dall\u0026#8217;art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia per l\u0026#8217;ipotesi di impossibilit\u0026#224; di produrre la certificazione consolare (nella specie peraltro neppure dedotta).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono dunque ammissibili, ma nel merito non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In premessa va richiamata la disciplina contenuta nel t.u. spese di giustizia, che garantisce il diritto fondamentale di difesa alla persona non abbiente nel processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 74, comma 1, del testo unico assicura tale difesa al cittadino non abbiente e il successivo art. 90 garantisce lo stesso trattamento allo straniero, residente o non in Italia, anche quando irregolarmente presente, e all\u0026#8217;apolide residente in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa condizione di \u0026#8220;non abbienza\u0026#8221; \u0026#232; l\u0026#8217;unico requisito richiesto per la difesa a spese dello Stato nel processo penale, diversamente da quanto avviene negli altri giudizi, in cui \u0026#232; necessario anche il vaglio della non manifesta infondatezza delle ragioni per agire o resistere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 76 t.u. spese di giustizia stabilisce che pu\u0026#242; essere ammesso al patrocinio chi \u0026#232; titolare di un reddito imponibile ai fini dell\u0026#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultante dall\u0026#8217;ultima dichiarazione, non superiore all\u0026#8217;importo di euro 12.838,01. In caso di convivenza con il coniuge o altri familiari, si considerano anche i redditi conseguiti da costoro nel medesimo periodo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 79 t.u. spese di giustizia disciplina l\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio, con regole improntate alla semplificazione. Il comma 1 dispone che l\u0026#8217;istanza \u0026#232; redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilit\u0026#224;, deve contenere: \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) la richiesta di ammissione al patrocinio e l\u0026#8217;indicazione del processo cui si riferisce, se gi\u0026#224; pendente; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) le generalit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell\u0026#8217;interessato, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 46, comma 1, lettera \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l\u0026#8217;ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalit\u0026#224; indicate nell\u0026#8217;articolo 76; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell\u0026#8217;anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell\u0026#8217;istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2, oggetto delle odierne questioni, dispone che, per i redditi prodotti all\u0026#8217;estero, il cittadino di Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea correda l\u0026#8217;istanza con una certificazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare competente, che attesta la veridicit\u0026#224; di quanto ivi indicato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3 stabilisce che gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell\u0026#8217;ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicit\u0026#224; di quanto ivi indicato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In sintesi, la dichiarazione sostitutiva prevista dall\u0026#8217;art. 79, comma 1, t.u. spese di giustizia \u0026#232; sufficiente all\u0026#8217;ammissione al beneficio del cittadino italiano o di Stati appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, salvo che il giudice procedente richieda ulteriore documentazione per accertare la veridicit\u0026#224; di quanto indicato nell\u0026#8217;autocertificazione. In tale caso, la mancata produzione della documentazione richiesta determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ulteriore documentazione \u0026#8211;\u003cem\u003e sub\u003c/em\u003e \u003cem\u003especie\u003c/em\u003e della certificazione consolare \u0026#8211; \u0026#232;, invece, richiesta, a pena di inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza, al cittadino di Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea per i redditi prodotti all\u0026#8217;estero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; non segue peraltro automaticamente alla mancata presentazione della documentazione: l\u0026#8217;art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia dispone infatti che, se \u0026#232; impossibile produrre la suddetta documentazione, \u0026#232; consentita la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il regime differenziato previsto dal censurato art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia \u0026#232; gi\u0026#224; stato ritenuto non irragionevole da questa Corte, che ne ha individuato la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e nella difficolt\u0026#224; di verificare l\u0026#8217;esistenza e l\u0026#8217;entit\u0026#224; dei redditi prodotti all\u0026#8217;estero dal cittadino di Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea (sentenze n. 110 del 2024, n. 228 del 2023, n. 157 del 2021 e n. 101 del 2012), con l\u0026#8217;ulteriore precisazione che il sistema configurato dal legislatore, che fa perno sull\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare, oltre a potenziare la verifica del requisito reddituale, agevola anche l\u0026#8217;interessato, il quale non \u0026#232; costretto a corredare l\u0026#8217;istanza con plurime certificazioni, rilasciate da differenti amministrazioni dello Stato competente (sentenza n. 228 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Nella pi\u0026#249; volte richiamata sentenza n. 110 del 2024, questa Corte, sollecitata dall\u0026#8217;odierno rimettente, ha ribadito tale \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, facendo riferimento a precedenti anche risalenti (sentenza n. 219 del 1995, a sua volta richiamata dalla sentenza n. 228 del 2023), per concludere che la certificazione consolare \u0026#232; funzionale a rendere effettivo e non virtuale il controllo delle dichiarazioni rese dalla persona che invoca il beneficio. L\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare dello Stato di appartenenza, infatti, \u0026#232; in grado di svolgere accertamenti non solo sulla base dei dati di cui dispone, ma anche nel dialogo con le amministrazioni dello Stato di appartenenza e in questo modo, all\u0026#8217;interno di una cornice necessariamente ispirata alla leale collaborazione, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare pu\u0026#242; conoscere la reale consistenza del patrimonio del cittadino di quello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, le odierne questioni si risolvono nella domanda se la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e che sorregge la previsione dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia come individuata dalla giurisprudenza di questa Corte, sia invocabile anche a fronte della residenza pluriennale in Italia del cittadino di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa risposta \u0026#232; affermativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il criterio della cittadinanza, che in generale non \u0026#232; funzionale all\u0026#8217;accertamento del reddito della persona residente in Italia e perci\u0026#242; iscritta all\u0026#8217;anagrafe tributaria, risulta coerente nel contesto della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, nel quale la stessa nozione di reddito rilevante ai fini del requisito della \u0026#8220;non abbienza\u0026#8221; non coincide con quella di reddito fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome chiarito da tempo da questa Corte (sentenze n. 382 del 1995 e n. 144 del 1992; ordinanze n. 153 del 2016 e n. 386 del 1998), ai fini della \u0026#8220;non abbienza\u0026#8221; occorre, infatti, tenere conto dei redditi non assoggettati a imposta (perch\u0026#233; non rientranti nella base imponibile o perch\u0026#233; esenti), dei redditi da attivit\u0026#224; illecite, dei redditi per i quali \u0026#232; stata elusa l\u0026#8217;imposizione fiscale, e, pi\u0026#249; in generale, di tutte le risorse di cui il soggetto che aspira al beneficio possa disporre, compresi gli aiuti economici (significativi e non saltuari) in qualsiasi forma a lui prestati da familiari o terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Se, dunque, il reddito in ipotesi realizzato in Italia dal cittadino extracomunitario \u0026#8211; che comunque \u0026#232; tenuto a dichiarare, ricorrendone i presupposti di legge \u0026#8211; pu\u0026#242; ritenersi verificabile con gli stessi strumenti utilizzabili per il cittadino italiano o di Stato appartenente all\u0026#8217;Unione, non altrettanto \u0026#232; a dirsi per il reddito prodotto all\u0026#8217;estero, ossia nello Stato di provenienza o in altri Stati pure non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea. Rispetto a tale eventuale reddito le amministrazioni dello Stato di provenienza sono le uniche in grado di verificare, in tempi rapidi, l\u0026#8217;esistenza e la consistenza di risorse economiche dei propri cittadini, seppure non pi\u0026#249; residenti \u003cem\u003ein loco\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Ecco allora che, nella prospettiva del bilanciamento tra la garanzia del diritto inviolabile di difesa e la necessit\u0026#224; di assicurare effettivit\u0026#224; al controllo della condizione di \u0026#8220;non abbienza\u0026#8221;, quale requisito di accesso alla difesa penale a spese dello Stato, il ruolo certatorio dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare rimane centrale anche quando il cittadino extracomunitario risieda in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa verifica della situazione reddituale \u0026#232;, a sua volta, decisiva per evitare che il riconoscimento del diritto di difesa dei non abbienti si risolva in un\u0026#8217;eccessiva compressione dell\u0026#8217;interesse alla corretta allocazione delle risorse statali (sentenza n. 228 del 2023, n. 157 del 2021 e n. 47 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In senso contrario non rilevano gli ulteriori argomenti prospettati dal rimettente a supporto della censura di disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La disciplina del patrocinio a spese dello Stato non \u0026#232; strutturata in funzione degli accertamenti fiscali e si limita a prevedere strumenti che garantiscano la veridicit\u0026#224; di quanto dichiarato dalla persona che chiede di essere ammessa al beneficio. L\u0026#8217;onere posto a carico dell\u0026#8217;istante \u0026#8211; attenuato dalla sentenza n. 157 del 2021 per il profilo della impossibilit\u0026#224; (relativa) di produrre la documentazione richiesta \u0026#8211; \u0026#232; circoscritto alla certificazione della condizione di \u0026#8220;non abbienza\u0026#8221;, poich\u0026#233; la garanzia del patrocinio deve essere assicurata in tempi brevi e sarebbe incompatibile con controlli e indagini di una qualche durata sull\u0026#8217;effettivo reddito dell\u0026#8217;istante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Ulteriormente il rimettente assume che, se l\u0026#8217;imputato nel processo principale avesse conseguito la cittadinanza italiana, le autorit\u0026#224; italiane non disporrebbero di poteri di accertamento maggiori riguardo agli eventuali redditi che avesse prodotto all\u0026#8217;estero, tuttavia egli sarebbe agevolato ai fini della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, perch\u0026#233; non dovrebbe presentare la certificazione consolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento \u0026#232; palesemente irrilevante ai fini della comparazione istituita dal rimettente tra cittadino extracomunitario residente o non in Italia, l\u0026#224; dove, all\u0026#8217;interno di detta comparazione, non \u0026#232; sostenibile la tesi secondo cui la residenza protratta in Italia reciderebbe in termini probabilistici \u0026#8211; e nella specie avrebbe reciso \u0026#8211; il legame del cittadino extracomunitario con lo Stato d\u0026#8217;origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome appena ribadito, il requisito della \u0026#8220;non abbienza\u0026#8221; non pu\u0026#242; essere presunto e riguarda la condizione economica complessiva della persona, comprendente qualsiasi risorsa, non soltanto i redditi da lavoro, che di regola vengono prodotti nel luogo in cui si vive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In conclusione, devono dichiararsi non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia, in riferimento ai parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto Nicola CASSINELLI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250722133825.pdf","oggetto":"Straniero - Patrocinio a spese dello Stato - Contenuto dell\u0027istanza - Redditi prodotti all\u0026#8217;estero - Previsione che richiede la certificazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; consolare competente anche ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea che siano residenti in Italia e che lo fossero gi\u0026#224; nell\u0026#8217;anno di riferimento per l\u0026#8217;individuazione del reddito rilevante ai fini dell\u0026#8217;istanza - Denunciata ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento riservata al cittadino extracomunitario residente in Italia, in relazione alla deroga al criterio della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato - Assenza di peculiarit\u0026#224; che contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del cittadino, quanto alla situazione reddituale e al relativo accertamento - Irragionevole vulnus al principio di eguaglianza nell\u0026#8217;accesso alla tutela giurisdizionale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46922","titoletto":"Giudizio costituzionale – Oggetto – Questione analoga ad altra già oggetto di una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente – Riproponibilità, condizionata alla rimozione del vizio che aveva impedito l’esame di merito. (Classif. 111006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e è abilitato a sollevare nuovamente la medesima questione nello stesso giudizio quando la Corte costituzionale abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, poiché in detti casi la riproposizione della questione – condizionata, come è ovvio, alla rimozione del vizio che aveva impedito l’esame del merito – non si pone in contrasto con l’art. 137 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 7/2024 - mass. 45937; S. 247/2022 - mass. 45229\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46923","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"137","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46923","titoletto":"Patrocinio a spese dello Stato – In genere – Istituto a difesa del diritto inviolabile ad agire e difendersi in giudizio – Necessario bilanciamento con una corretta allocazione delle risorse statali, da realizzare tramite verifica della situazione reddituale dei non abbienti. (Classif. 175001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn materia di spese di giustizia e di patrocinio gratuito a spese dello Stato, la verifica della situazione reddituale è decisiva per evitare che il riconoscimento del diritto di difesa dei non abbienti si risolva in un’eccessiva compressione dell’interesse alla corretta allocazione delle risorse statali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 228/2023 - mass. 45879; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 47/2020 - mass. 42301\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46924","numero_massima_precedente":"46922","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46924","titoletto":"Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Esclusione di una corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante ai fini del beneficio e accertamenti fiscali - Determinazione del requisito della \"non abbienza\" - Divieto di ricorso a presunzioni - Necessaria valutazione della condizione economica complessiva della persona, estesa a tutte le risorse e redditi, non solo da lavoro, ma anche illeciti, non assoggettati a imposta o elusi. (Classif. 175001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa nozione di reddito fiscale non coincide con quella rilevante ai fini del requisito “della non abbienza” previsto dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, che non è strutturata in funzione degli accertamenti fiscali, e si limita a prevedere strumenti che garantiscano la veridicità di quanto dichiarato dalla persona che chiede di essere ammessa al beneficio.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl requisito della “non abbienza” previsto da tale disciplina non può essere presunto e riguarda la condizione economica complessiva della persona, comprendente qualsiasi risorsa, venendo a tal fine in rilievo non soltanto i redditi da lavoro – di regola prodotti nel luogo in cui si vive – ma anche i redditi non assoggettati a imposta – perché non rientranti nella base imponibile, o perché esenti – i redditi da attività illecite, i redditi per i quali è stata elusa l’imposizione fiscale e, più in generale, qualsiasi risorsa di cui il soggetto che aspira al beneficio possa disporre, compresi gli aiuti economici, significativi e non saltuari, in qualsiasi forma a lui prestati da familiari o terzi. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 382/1995 - mass. 22438; S. 144/1992 - mass. 18297; O. 153/2016 - mass. 38939; O. 386/1998 - mass. 24259\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46925","numero_massima_precedente":"46923","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46925","titoletto":"Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Cittadino di Stato extra UE - Necessità di certificazione consolare ai fini dell\u0027ammissione al beneficio - Ratio - Controllo effettivo e rapido sulle risorse economiche dell\u0027interessato, anche grazie al dialogo con le autorità dello Stato di appartenenza - Esclusione per i cittadini di Stati non appartenenti all\u0027UE residenti in Italia già nell\u0027anno di riferimento per l\u0027individuazione del requisito reddituale - Omessa previsione - Denunciata\u{A0}violazione dei principî, anche convenzionali, di uguaglianza, ragionevolezza e di accesso alla tutela giurisdizionale, nonché disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 175001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost. dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la verifica dei redditi prodotti all’estero, richiede ai soli cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che l’istanza di ammissione sia corredata con la certificazione dell’autorità consolare, anche quando si tratti di persone residenti in Italia già nell’anno di riferimento per l’individuazione del requisito reddituale. Il regime differenziato previsto dal censurato art. 79, comma 2, t.u. spese giustizia, trova la sua \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003enella difficoltà di verificare la reale consistenza reddituale, rendendo effettivo e non virtuale il controllo delle dichiarazioni rese dall’istante, grazie ad accertamenti svolti non solo sulla base dei dati a disposizione dell’autorità consolare, ma anche attraverso la leale collaborazione di quest’ultima con le amministrazioni dello Stato di appartenenza. La \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e così individuata è invocabile anche in caso di residenza pluriennale in Italia del cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea. Il criterio della cittadinanza risulta coerente con il sistema configurato dal legislatore per il patrocinio a spese dello Stato, nel quale il requisito della “non abbienza” non può essere verificato ricorrendo alla nozione di reddito fiscale e il bilanciamento tra la garanzia del diritto inviolabile di difesa e i necessari controlli sui redditi prodotti all’estero conferma la centralità del ruolo certatorio dell’autorità consolare e del relativo dialogo con le amministrazioni dello Stato di provenienza. Nemmeno si configura la prospettata disparità di trattamento con i cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione europea, in quanto l’onere posto a carico dell’istante è circoscritto alla certificazione della condizione di “non abbienza”, funzionale ad assicurare la garanzia del patrocinio a spese dello Stato in tempi brevi, in quanto tale incompatibile con controlli e indagini di una qualche durata sull’effettivo reddito dell’istante. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 110/2024 - mass. 46232; S. 228/2023 - mass. 45880; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 101/2012 - mass. 36279\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 219/1995 - mass. 21503\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46924","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"79","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art79"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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