GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2025/63

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C., con ordinanza del 24 maggio 2023, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 aprile 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche, con ordinanza del 24 maggio 2023, depositata presso la cancelleria di questa Corte il 15 maggio 2024 e iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Napoli, nona sezione penale, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 649 del codice penale, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente espone di dover giudicare della responsabilit\u0026#224; penale di A. C., chiamato a rispondere del delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all\u0026#8217;art. 643 cod. pen., asseritamente commesso in danno della madre, allora convivente con l\u0026#8217;imputato e successivamente deceduta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche alla base di tale imputazione vi sarebbe l\u0026#8217;atto di vendita da parte della madre della casa familiare, cui la donna \u0026#8211; qualificata come \u0026#171;persona offesa\u0026#187; del reato \u0026#8211; sarebbe stata indotta, \u0026#171;per effetto dell\u0026#8217;abuso della sua infermit\u0026#224; e quindi incapacit\u0026#224; naturale al momento dell\u0026#8217;alienazione\u0026#187;, dall\u0026#8217;imputato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche danneggiato dal reato sarebbe il fratello dell\u0026#8217;imputato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rammenta anzitutto che sulla legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 649 cod. pen. si \u0026#232; gi\u0026#224; espressa la sentenza n. 223 del 2015 di questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche rispetto ad allora, tuttavia, dovrebbe registrarsi la sopravvenuta e innovativa disciplina introdotta con la legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), \u0026#171;che contempla tra i reati contro le fasce deboli anche quelli in ambito famigliare e la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio\u0026#187; per il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all\u0026#8217;art. 572 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e pone in evidenza, in particolare, che l\u0026#8217;art. 572 cod. pen. punisce in ogni caso i maltrattamenti \u0026#171;e quindi le vessazioni in ambito familiare, anche non violente\u0026#187;, pure se commesse nei confronti di ascendenti o discendenti, con un regime di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio, mentre l\u0026#8217;art. 649 cod. pen. prevede la non punibilit\u0026#224; della circonvenzione di incapaci realizzata in danno di ascendenti o discendenti e la procedibilit\u0026#224; a querela di quella commessa in danno del fratello o della sorella non conviventi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del rimettente, \u0026#171;[t]ale disparit\u0026#224; di trattamento appare irragionevole perch\u0026#233; anche per vessazioni o fatti di minore gravit\u0026#224; non esclude la punibilit\u0026#224; nei rapporti tra coniugi conviventi e la procedibilit\u0026#224; \u0026#232; d\u0026#8217;ufficio, mentre nell\u0026#8217;ipotesi di circonvenzione di incapaci esclude la punibilit\u0026#224;, in considerazione del c.d. sentimento famigliare senza rimedi per la persona offesa che \u0026#232; peraltro l\u0026#8217;unica legittimata a proporre querela\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le due incriminazioni sarebbero, d\u0026#8217;altra parte, omogenee sul piano degli interessi tutelati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata risulterebbe dalla circostanza che il delitto di circonvenzione \u0026#232; \u0026#171;posto a tutela di beni personali, qual[i] la libert\u0026#224; di determinazione del soggetto infermo di mente oppure incapace naturale il quale si determina al compimento dell\u0026#8217;atto di disposizione per effetto dell\u0026#8217;abuso che il reo fa di tale infermit\u0026#224; inducendolo a compiere un atto pregiudizievole per l\u0026#8217;incapace\u0026#187;, restando invece sullo sfondo la tutela del patrimonio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per altro verso, la lesione del diritto di difesa di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost. consisterebbe \u0026#171;nel fatto che la persona offesa, disabile o inferma, non autonoma nel provvedere ai propri interessi, se non interdetta o dichiarata incapace legale, \u0026#232; l\u0026#8217;unico soggetto legittimato a proporre querela e non pu\u0026#242; difendersi contro l\u0026#8217;abuso commesso ai suoi danni dal congiunto (coniuge o discendente)\u0026#187;, e ci\u0026#242; \u0026#171;anche in considerazione della circostanza che la residuale tutela civilistica dell\u0026#8217;art. 2043 c.c. consente soltanto di ottenere la dichiarazione di nullit\u0026#224; del contratto ma non il c.d. reato in contratto che pu\u0026#242; essere accertato soltanto in dibattimento penale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche vi sarebbe dunque \u0026#171;una violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; tra lesione e procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e la disposizione censurata \u0026#171;non contempla un\u0026#8217;estensione della legittimazione a proporre querela anche in favore del danneggiato, che subisce, come nella vicenda processuale del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, un danno definitivo e non rimediabile se non in sede di giudizio civile, per effetto dell\u0026#8217;abuso del reo, quando la persona offesa non possa pi\u0026#249; essere chiamata a testimoniare n\u0026#233; possa proporre querela perch\u0026#233; deceduta\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riguardo alla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, il rimettente ne afferma la natura \u0026#171;decisiva, perch\u0026#233; riconosce[re] l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 649 cp nella parte in cui non prevede la punibilit\u0026#224; del reo comporta la risoluzione del caso relativo al riconoscimento di responsabilit\u0026#224; penale del congiunto qualora risulti in concreto aver commesso un abuso della condizione di infermit\u0026#224; dell\u0026#8217;incapace circonvenuto\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in definitiva, la disposizione censurata sarebbe costituzionalmente illegittima \u0026#171;nella parte in cui prevede la non punibilit\u0026#224; del delitto di circonvenzione di incapaci quando esso sia realizzato in danno di ascendenti o discendenti, nel quale caso si procede d\u0026#8217;ufficio ma il reato non \u0026#232; punibile; oppure in relazione all\u0026#8217;ipotesi di delitto di circonvenzione posto in essere in danno del fratello o della sorella non conviventi\u0026#187;, ipotesi quest\u0026#8217;ultima in cui \u0026#171;il delitto \u0026#232; procedibile a querela\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pi\u0026#249; innanzi, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eprecisa che la disposizione censurata risulterebbe contraria a Costituzione \u0026#171;nella parte in cui esclude la punibilit\u0026#224; del reo autore di circonvenzione di incapace, mentre nei delitti contro famigliari come nel delitto di maltrattamenti ai sensi dell\u0026#8217;art. 572 cp la procedibilit\u0026#224; \u0026#232; d\u0026#8217;ufficio e non si prevede alcuna causa di non punibilit\u0026#224; in ossequio al sentimento famigliare anche nelle ipotesi di condotte non violente poste in essere in danno di congiunti\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conclusivamente, si assume che la disposizione censurata sarebbe costituzionalmente illegittima \u0026#171;nella parte in cui limita la legittimazione alla querela soltanto alla persona offesa che sia incapace e circonvenuta ed esclude la punibilit\u0026#224; in ragione del sentimento famigliare mentre l\u0026#8217;art. 572 cp prevede la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per il delitto di maltrattamenti contro famigliari\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe, anzitutto, dal \u0026#171;difetto di rilevanza dovuta a insufficiente descrizione della fattispecie\u0026#187;, difettando nello specifico \u0026#171;una lineare e coerente descrizione della condotta dell\u0026#8217;imputato e del suo \u003cem\u003emodus operandi\u003c/em\u003e\u0026#187;, soprattutto al fine di escludere che, nel caso di specie, possa ravvisarsi un comportamento violento del reo, rilevante ai sensi del terzo comma della disposizione censurata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, sussisterebbe una \u0026#171;inadeguata o carente motivazione della non manifesta infondatezza\u0026#187;, giacch\u0026#233; il rimettente, pur dubitando della legittimit\u0026#224; costituzionale dei primi due commi dell\u0026#8217;art. 649 cod. pen., prenderebbe in considerazione soltanto il secondo comma, senza confrontarsi invece con il primo e, in ogni caso, non illustrerebbe le ragioni dell\u0026#8217;affermata lesione del \u0026#171;diritto di difesa della persona offesa\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sollevate sarebbero, comunque, infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riferimento alla denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., il giudice rimettente comparerebbe disposizioni dissimili in rapporto al bene giuridico protetto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, mentre l\u0026#8217;art. 572 cod. pen. proteggerebbe \u0026#171;l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; psico-fisica di coloro che, in ragione del tipo di rapporto instaurato, possono trovarsi in condizione di minorata difesa o di maggiore vulnerabilit\u0026#224;\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 643 cod. pen. tutelerebbe unicamente \u0026#171;l\u0026#8217;integrit\u0026#224; patrimoniale dell\u0026#8217;incapace\u0026#187;, o quantomeno \u0026#171;la libert\u0026#224; di autodeterminazione del minorato psichico in ordine ai propri interessi patrimoniali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 649 cod. pen. stabilirebbe un trattamento di favore per gli autori di taluni reati contro il patrimonio in relazione a \u0026#171;motivazioni di ordine etico-politico e patrimoniale: da un lato la comunanza di interessi economici, dall\u0026#8217;altro il grave turbamento alle relazioni familiari che deriverebbe dalla punibilit\u0026#224; o perseguibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio dei considerati reati\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, \u0026#171;la tutela penale dell\u0026#8217;interesse patrimoniale proprio del singolo individuo leso dal reato di circonvenzione di incapaci\u0026#187; cederebbe \u0026#171;il passo ad un bene di rilevanza costituzionale di cui all\u0026#8217;art. 29 della Costituzione, ovverosia la tutela dei rapporti familiari e della loro coesione\u0026#187;: ci\u0026#242; che assicurerebbe la ragionevolezza e la piena legittimit\u0026#224; della disposizione censurata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla questione relativa all\u0026#8217;art. 24 Cost., la norma sottoposta a scrutinio sarebbe \u0026#171;espressione di una scelta discrezionale legislativa di politica criminale\u0026#187; e non precluderebbe alla persona offesa \u0026#171;l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di usufruire della tutela giurisdizionale, quale quella civile, esercitando il relativo diritto di difesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che il rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 649 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tuttavia, come emerge gi\u0026#224; dalle oscillanti formulazioni del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, non appare chiaro se oggetto delle questioni sollevate sia la causa di non punibilit\u0026#224; stabilita nel primo comma dell\u0026#8217;art. 649 cod. pen., ovvero il regime di punibilit\u0026#224; a querela stabilito dal secondo comma;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, da vari passaggi dell\u0026#8217;ordinanza parrebbe emergere l\u0026#8217;intenzione di censurare il primo comma dell\u0026#8217;art. 649 cod. pen., nella parte in cui prevede la non punibilit\u0026#224; del delitto di circonvenzione di incapaci commesso in danno di ascendenti o discendenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in altri passaggi dell\u0026#8217;ordinanza \u0026#8211; e, in particolare, nella formulazione finale del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#8211; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e parrebbe invece censurare la mancata estensione, da parte del secondo comma dell\u0026#8217;art. 649 cod. pen., della legittimazione a proporre querela al danneggiato del reato, oltre che alla persona offesa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i percorsi motivazionali a sostegno delle censure sono inestricabilmente sovrapposti, anche nei passaggi riferiti ai parametri evocati e alla fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi, indicata quale \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le segnalate ambiguit\u0026#224; non si lasciano sciogliere nemmeno sulla base dell\u0026#8217;esame del fatto storico contestato all\u0026#8217;imputato, che consiste in una circonvenzione di persone incapaci asseritamente commessa da uno dei figli (l\u0026#8217;imputato) contro la madre (la persona offesa del reato), la quale sarebbe stata indotta ad alienare a terzi un proprio immobile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, da quanto si comprende dalla stringata descrizione dei fatti di causa, ci\u0026#242; avrebbe provocato un danno patrimoniale all\u0026#8217;altro figlio, il quale \u0026#232; pertanto qualificato in ordinanza non quale persona offesa del delitto di circonvenzione, bens\u0026#236; quale mero danneggiato dal reato, come tale legittimato a costituirsi parte civile contro l\u0026#8217;imputato, ma non a proporre querela;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non \u0026#232; agevole, d\u0026#8217;altro canto, cogliere il senso degli insistiti riferimenti al regime di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio o a querela con riferimento ad un caso di specie nel quale il fatto, in radice, non sarebbe comunque punibile, in quanto commesso in danno di un ascendente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in base alla giurisprudenza costituzionale, il carattere oscuro, confuso o contraddittorio della motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 161 del 2017, n. 102 del 2016, n. 247 del 2015, n. 244 del 2011; ordinanze n. 54 del 2018, n. 369 del 2006 e n. 373 del 2004);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale profilo di inammissibilit\u0026#224; ha rilievo assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003ela manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 649 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, nona sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 2 maggio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Non punibilit\u0026#224; a querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti - Reato di circonvenzione di persone incapaci, di cui all\u0026#8217;art. 643 codice penale, per fatti commessi a danno di congiunti - Denunciata limitazione, nelle ipotesi previste, della procedibilit\u0026#224; a querela della persona offesa - Mancata estensione al terzo danneggiato - Denunciata previsione della non punibilit\u0026#224;, \"in ragione del sentimento familiare\" - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto al regime di procedibilit\u0026#224; previsto per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all\u0026#8217;art. 572 codice penale - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto Codice Rosso) - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa della persona offesa.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46731","titoletto":"Reati e pene – Reati contro il patrimonio – Circonvenzione di persone incapaci per fatti commessi a danno di congiunti – Regime di procedibilità – Querela della persona offesa, e non d’ufficio, come per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi – Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa – Carattere oscuro, confuso o contraddittorio della motivazione – Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210034).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente inammissibili, per il carattere oscuro, confuso o contraddittorio della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Trib. ord. Napoli, nona sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 649 cod. pen. Le oscillanti formulazioni del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, il carattere altalenante dei vari passaggi dell’ordinanza, l’inestricabile sovrapposizione dei percorsi motivazionali a sostegno delle censure, anche nei riferimenti ai parametri evocati e alla fattispecie indicata quale \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e (maltrattamenti contro familiari o conviventi), non chiariscono se oggetto delle questioni sollevate sia la causa di non punibilità stabilita nel primo comma della disposizione censurata, ovvero il regime di punibilità a querela di cui al secondo. Le ambiguità non si lasciano sciogliere nemmeno sulla base dell’esame del fatto storico contestato all’imputato, che consiste in una circonvenzione di persone incapaci asseritamente commessa da uno dei figli (imputato), contro la madre (persona offesa del reato), la quale sarebbe stata indotta ad alienare a terzi un proprio immobile con danno patrimoniale provocato all’altro figlio, qualificato in ordinanza non quale persona offesa del delitto di circonvenzione, bensì quale mero danneggiato dal reato, e come tale legittimato a costituirsi parte civile, ma non a proporre querela. Né risulta agevole, infine, cogliere il senso degli insistiti riferimenti al regime di procedibilità d’ufficio o a querela, con riferimento a un caso di specie nel quale il fatto, in radice, non sarebbe comunque punibile, in quanto commesso in danno di un ascendente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 161/2017 - mass. 41389; S. 102/2016 - mass. 38855; S. 247/2015 - mass. 38635; S. 244/2011 - mass. 35811; O. 54/2018 - mass. 39930; O. 369/2006 - mass. 30758; O. 373/2004 - mass. 28891\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"649","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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