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L. T. G., con ordinanza del 6 settembre 2023, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di R. L. T. G.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 17 aprile 2024 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Giulio Ponzanelli e Monica Iacoviello per R. L. T. G.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 settembre 2023, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Milano, sezione quindicesima civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilit\u0026#224;, nei confronti dei revisori legali dei conti e delle societ\u0026#224; di revisione, dalla data della relazione di revisione sul bilancio d\u0026#8217;esercizio o consolidato emessa al termine dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di revisione cui si riferisce l\u0026#8217;azione di risarcimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che il Fallimento di T. e t. spa (d\u0026#8217;ora in avanti: Fallimento) ha convenuto in giudizio alcuni soggetti per sentirli condannare, a diverso titolo, al risarcimento dei danni derivati dall\u0026#8217;insufficienza patrimoniale di T. e t. spa, che aveva condotto al suo fallimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra gli originari convenuti rientravano l\u0026#8217;ex presidente della societ\u0026#224;, gli ex componenti del consiglio di amministrazione, l\u0026#8217;ex amministratore delegato, gli ex componenti del comitato per il controllo sulla gestione, gli ex sindaci, l\u0026#8217;ex revisore contabile, R. L. T. G., e un istituto di credito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che, nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;originario giudizio, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza non definitiva, ai sensi dell\u0026#8217;art. 279, secondo comma, numero 5), del codice di procedura civile, con cui sono state rigettate alcune eccezioni preliminari di merito sollevate dalla difesa di taluni convenuti ed \u0026#232; stata disposta la separazione del processo relativo alla domanda risarcitoria proposta dal Fallimento nei confronti del revisore e, con distinta ordinanza, ne ha ordinato la prosecuzione per l\u0026#8217;ulteriore istruzione della causa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito di tale giudizio, ha sollevato l\u0026#8217;odierno incidente di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nei confronti dell\u0026#8217;ex revisore, il Fallimento ha proposto una domanda di risarcimento del danno, per avere omesso ogni doveroso controllo sulla regolare tenuta della contabilit\u0026#224; sociale e sulla corretta redazione dei bilanci, nonch\u0026#233; per violazione dei doveri di diligenza e professionalit\u0026#224; imposti dalla legge e connessi all\u0026#8217;incarico e, in ogni caso, per aver concorso con i membri del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione nell\u0026#8217;aggravamento del dissesto della societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;atto della costituzione in giudizio, la convenuta ha eccepito, tra l\u0026#8217;altro, la prescrizione del credito risarcitorio dedotto dal Fallimento, sostenendo che l\u0026#8217;ultima relazione di revisione depositata, relativa al bilancio 2012, \u0026#232; datata 14 giugno 2013, mentre l\u0026#8217;atto di citazione le \u0026#232; stato notificato il 17 ottobre 2018, quando doveva ritenersi spirato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, decorrente dalla data di deposito della relazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il rimettente conferma la sequenza temporale indicata dalla convenuta e condivide la lettura dalla stessa proposta dell\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNondimeno, sospetta che la norma in questione sia costituzionalmente illegittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, alla luce dell\u0026#8217;insuperabile dato testuale e dei presupposti di fatto emergenti dagli atti di causa, le domande proposte dal Fallimento nei confronti del revisore dovrebbero essere rigettate, essendo ormai intervenuta la prescrizione dell\u0026#8217;azione intrapresa dal Fallimento stesso. Dalla decisione dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; dipende dunque l\u0026#8217;esito della causa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ravvisa un contrasto dell\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010 con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., sotto un duplice profilo: da un lato, comporterebbe una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina del decorso del termine prescrizionale previsto per le azioni di responsabilit\u0026#224; verso amministratori e sindaci; da un altro lato, paleserebbe una irragionevolezza intrinseca, nel far decorrere il termine prescrizionale anche \u0026#171;quando il danneggiato non \u0026#232; ancora titolare del diritto risarcitorio o quando non pu\u0026#242; essere solerte nell\u0026#8217;esercizio di quel diritto, perch\u0026#233; il diritto non \u0026#232; ancora sorto o perch\u0026#233; non pu\u0026#242; essere a conoscenza del danno che ha subito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la norma contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 24, primo comma, Cost., in quanto la decorrenza cos\u0026#236; fissata finirebbe per contribuire significativamente a ostacolare l\u0026#8217;esercizio effettivo in giudizio del diritto risarcitorio da parte del danneggiato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita nel giudizio la parte privata, che ha eccepito la non fondatezza nel merito della questione sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Rispetto alla denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., per ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla decorrenza del termine di prescrizione dell\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; verso gli amministratori e i sindaci, la difesa della parte osserva che il diverso regime \u0026#232; \u0026#171;giustificato (e anzi richiesto) dalla diversit\u0026#224; delle situazioni prese in considerazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli amministratori svolgono una funzione di carattere gestionale, che sarebbe lontana da quella di mero controllo, riservata ai revisori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto ai sindaci, i loro compiti di controllo hanno un\u0026#8217;estensione molto pi\u0026#249; ampia di quella dei revisori; per questi ultimi, la revisione si esaurisce nel controllo sul bilancio e nella verifica di corretta e regolare tenuta delle scritture, mentre i sindaci hanno molteplici compiti, non meramente tecnici, cui corrispondono specifici e incisivi poteri di intervento dall\u0026#8217;interno della compagine societaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe avere un significato decisivo il vincolo di responsabilit\u0026#224; solidale che pure la legge instaura tra i revisori e gli amministratori, giacch\u0026#233; si tratta di una scelta non obbligata: \u0026#171;nulla impedisce di prevedere una responsabilit\u0026#224; di tipo proporzionale, che \u0026#232; anzi addirittura stata raccomandata a livello europeo\u0026#187;. La responsabilit\u0026#224; solidale non potrebbe dunque  nell\u0026#8217;ottica della difesa  assurgere a indice della pretesa omogeneit\u0026#224; di situazioni, necessaria per operare la comparazione prevista dall\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Su queste basi, la difesa della parte contesta anche la supposta irragionevolezza intrinseca della norma censurata, che sarebbe, viceversa, coerente con lo spirito delle fonti sovranazionali, realizzando un equilibrio tra l\u0026#8217;esigenza di garantire il danneggiato e quella di contenere l\u0026#8217;eccessiva esposizione a responsabilit\u0026#224; del revisore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Infine, quanto alla asserita violazione dell\u0026#8217;art. 24, primo comma, Cost., la difesa della parte osserva che l\u0026#8217;art. 2935 del codice civile non occupa una posizione sovraordinata nel sistema, sicch\u0026#233; esiste sempre per il legislatore la possibilit\u0026#224; di derogarvi, collegando il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e della prescrizione a circostanze e a eventi determinati (\u0026#232; citata al riguardo la sentenza di questa Corte n. 78 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn esempio sarebbe costituito, proprio in materia di azioni risarcitorie in ambito societario, dall\u0026#8217;art. 2393, quarto comma, cod. civ., che fa decorrere il termine per l\u0026#8217;azione della societ\u0026#224; contro gli amministratori dalla data di cessazione del loro incarico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunge  secondo la difesa della parte  che \u0026#171;il diritto alla tutela giurisdizionale \u0026#232; modulabile, fermo il divieto di norme che rendano impossibile o estremamente difficile l\u0026#8217;esercizio della difesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna simile evenienza non ricorrerebbe nel caso della norma censurata, posto che l\u0026#8217;inadempimento imputabile ai revisori \u0026#232; istantaneo e i danni eventualmente da loro cagionati non sarebbero lungolatenti. La decorrenza individuata dal d.lgs. n. 39 del 2010 non potrebbe, dunque, ritenersi eccessivamente limitativa dei diritti dei danneggiati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In data 31 ottobre 2023, la Associazione italiana delle societ\u0026#224; di revisione legale (ASSIREVI) ha depositato un\u0026#8217;opinione, in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L\u0026#8217;opinione \u0026#232; stata ammessa con decreto presidenziale del 22 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ASSIREVI, dopo aver illustrato le proprie finalit\u0026#224; statutarie e il cuore delle attivit\u0026#224; svolte a sostegno dei professionisti della revisione legale, tali da giustificare la presentazione dell\u0026#8217;opinione, auspica che la Corte dichiari inammissibile o non fondata la questione sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae \u003c/em\u003eche la posizione dei revisori legali non pu\u0026#242; essere assimilata n\u0026#233; a quella degli amministratori, n\u0026#233; a quella dei sindaci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRispetto ai primi, i revisori sarebbero privi di qualsiasi potere di incidenza sulle scelte gestionali degli amministratori, intervenendo sempre \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e e senza avere il potere di impedire il prodursi dei pregiudizi derivanti dagli atti gestori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRispetto ai sindaci, i revisori sarebbero privi di comparabili poteri e canali informativi, sicch\u0026#233; il controllo da loro esercitato sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; sociale sarebbe ben diverso da quello sindacale. Il revisore, \u0026#171;rimanendo sempre soggetto esterno alla societ\u0026#224;, \u0026#232; chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla conformit\u0026#224; del bilancio nel suo complesso rispetto al quadro delle regole di riferimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe differenze tra le diverse figure giustificherebbero, dunque, anche l\u0026#8217;autonoma disciplina dedicata dal legislatore all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di revisione e il diverso regime di prescrizione dell\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ASSIREVI sottolinea inoltre come l\u0026#8217;Unione europea, pur non avendo dettato una disciplina specifica della prescrizione dell\u0026#8217;azione contro i revisori, abbia raccomandato nel 2008 l\u0026#8217;introduzione di limiti alla responsabilit\u0026#224; del revisore, lasciando libero ciascuno Stato membro di scegliere il metodo di limitazione che meglio si adatti al suo sistema di responsabilit\u0026#224; civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Successivamente, la difesa della parte ha depositato una memoria integrativa, con cui ha ribadito le proprie eccezioni e difese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 17 aprile 2024, la difesa della parte ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 settembre 2023, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2023, il Tribunale di Milano, sezione quindicesima civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilit\u0026#224;, nei confronti dei revisori legali dei conti e delle societ\u0026#224; di revisione, dalla data della relazione di revisione sul bilancio d\u0026#8217;esercizio o consolidato emessa al termine dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di revisione cui si riferisce l\u0026#8217;azione di risarcimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno che il curatore fallimentare di una societ\u0026#224; per azioni ha proposto, tra gli altri, nei confronti dell\u0026#8217;ex revisore legale dei conti della societ\u0026#224;, per avere omesso ogni doveroso controllo sulla regolare tenuta della contabilit\u0026#224; sociale e sulla corretta redazione dei bilanci, nonch\u0026#233; per violazione dei doveri di diligenza e professionalit\u0026#224; imposti dalla legge o connessi all\u0026#8217;incarico e, in ogni caso, per aver concorso con i membri del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione nell\u0026#8217;aggravamento del dissesto della societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;atto della costituzione in giudizio, la convenuta ha eccepito, tra l\u0026#8217;altro, la prescrizione del credito risarcitorio dedotto dal Fallimento, osservando che l\u0026#8217;ultima relazione di revisione depositata, relativa al bilancio 2012, \u0026#232; datata 14 giugno 2013, mentre l\u0026#8217;atto di citazione le \u0026#232; stato notificato il 17 ottobre 2018, quando doveva ritenersi ormai spirato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, decorrente dalla data di deposito della relazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il rimettente, pur confermando la sequenza temporale indicata dalla convenuta e condividendo la lettura che la stessa ha fornito dell\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, ritiene che la norma in questione sia costituzionalmente illegittima, per violazione di diversi parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, vi sarebbe un contrasto con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost.: da un lato, per la irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento che essa determina rispetto alla disciplina del decorso del termine prescrizionale previsto per le azioni di responsabilit\u0026#224; verso amministratori e sindaci; da un altro lato, per la sua intrinseca irragionevolezza, facendo decorrere il termine prescrizionale anche \u0026#171;quando il danneggiato non \u0026#232; ancora titolare del diritto risarcitorio o quando non pu\u0026#242; essere solerte nell\u0026#8217;esercizio di quel diritto, perch\u0026#233; il diritto non \u0026#232; ancora sorto o perch\u0026#233; non pu\u0026#242; essere a conoscenza del danno che ha subito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la norma contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 24, primo comma, Cost., in quanto la decorrenza cos\u0026#236; fissata finirebbe per contribuire significativamente a ostacolare l\u0026#8217;esercizio effettivo in giudizio del diritto risarcitorio da parte del danneggiato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Prima di passare all\u0026#8217;esame nel merito delle questioni, occorre soffermarsi, per un verso, sulla portata normativa dell\u0026#8217;art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010, nel quale si colloca la disposizione censurata (il comma 3), e, per un altro verso, sul presupposto interpretativo dal quale muovono i dubbi che solleva il rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010 si compone di tre commi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 prevede che \u0026#171;[i] revisori legali e le societ\u0026#224; di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della societ\u0026#224; che ha conferito l\u0026#8217;incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall\u0026#8217;inadempimento ai loro doveri\u0026#187;, specificando che nei rapporti interni i debitori solidali \u0026#171;sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 stabilisce che di tali danni rispondono, in solido fra di loro e con la societ\u0026#224; di revisione legale, anche il responsabile dell\u0026#8217;incarico di revisione e i dipendenti che hanno collaborato all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di revisione, precisando che essi \u0026#171;sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il censurato comma 3 stabilisce che l\u0026#8217;\u0026#171;azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d\u0026#8217;esercizio o consolidato emessa al termine dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di revisione cui si riferisce l\u0026#8217;azione di risarcimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal comma 1 dell\u0026#8217;art. 15 si evince che i revisori rispondono non soltanto dei danni cagionati dal loro inadempimento alla societ\u0026#224; che ha conferito l\u0026#8217;incarico, ma anche dei danni che la loro attivit\u0026#224; pu\u0026#242; aver prodotto direttamente in capo a soci o a terzi (per effetto, ad esempio, del compimento di atti, quali l\u0026#8217;acquisto di azioni o di obbligazioni della societ\u0026#224; o l\u0026#8217;erogazione di finanziamenti a quest\u0026#8217;ultima, causalmente indotti dall\u0026#8217;affidamento ingenerato dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di revisione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI revisori non sono invece responsabili dei danni che indirettamente possono derivare a soci o terzi dal pregiudizio della societ\u0026#224;. La responsabilit\u0026#224; dei revisori non pu\u0026#242; essere, infatti, pi\u0026#249; estesa di quella degli amministratori che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2395, primo comma, cod. civ., rispondono solo \u0026#171;del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori\u0026#187; (anche la Corte di cassazione, in diverse pronunce \u0026#8211; sezione prima civile, ordinanza 28 aprile 2021, n. 11223; sezione terza civile, sentenza 22 marzo 2012, n. 4548; sezioni unite civili, sentenza 24 dicembre 2009, n. 27346 \u0026#8211;, precisa che gli amministratori non rispondono dell\u0026#8217;eventuale pregiudizio indiretto che i soci subiscono per effetto del danno arrecato alla societ\u0026#224; e alla consistenza del suo patrimonio sociale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale azione risarcitoria, che possono far valere nei confronti dei revisori i soci e i terzi per i loro danni diretti, ha natura aquiliana. Non basta, infatti, a fondare una responsabilit\u0026#224; contrattuale la sussistenza di un dovere legale di attestare che il bilancio della societ\u0026#224; rappresenti in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria, nonch\u0026#233; il risultato economico della societ\u0026#224; medesima. A fronte della violazione di simile dovere, i soci e i terzi risultano danneggiati solo allorch\u0026#233;, per effetto dell\u0026#8217;affidamento ingenerato dalla revisione, si realizzi un concreto sviamento della loro autonomia negoziale, produttivo di danni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa citata azione dei soci e dei terzi presenta, pertanto, una natura distinta rispetto a quella, contrattuale, di cui pu\u0026#242; avvalersi la societ\u0026#224; che ha conferito l\u0026#8217;incarico, attesa la eterogeneit\u0026#224; dei rispettivi presupposti costitutivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, quanto alle azioni esperibili nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, esse riguardano la responsabilit\u0026#224; solidale di coloro che in concreto hanno eseguito l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di revisione e che rispondono dei danni derivanti o dall\u0026#8217;inadempimento posto in essere dalla societ\u0026#224; di revisione o dal fatto illecito della medesima societ\u0026#224; di revisione nei confronti dei soci e dei terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tale complesso di azioni, la disposizione recante la norma censurata \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010 \u0026#8211; fa riferimento a una \u0026#171;azione di risarcimento\u0026#187; verso una pluralit\u0026#224; di responsabili, azione il cui termine di prescrizione \u0026#232; unico e viene fatto decorrere dal deposito della relazione di revisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel dubitare della legittimit\u0026#224; costituzionale di tale previsione, il rimettente assume che, secondo il diritto vivente, formatosi sulle disposizioni che regolano in generale il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e del diritto al risarcimento del danno (artt. 2935 e 2947 cod. civ.), e riferibile \u0026#8211; a suo dire \u0026#8211; anche alle norme che disciplinano le azioni di responsabilit\u0026#224; di amministratori e di sindaci, il momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto debba identificarsi sempre in quello in cui il danno diviene oggettivamente conoscibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, in particolare, che l\u0026#8217;interpretazione degli artt. 2935 e 2947 cod. civ., come elaborata dalla Corte di cassazione con riferimento a specifiche vicende risarcitorie, sia costituzionalmente obbligata per qualsiasi diritto al risarcimento del danno. Solo nel momento in cui il danno diviene conoscibile, il danneggiato potrebbe, infatti, far valere il proprio diritto e, dunque, solo a partire da quel momento l\u0026#8217;inerzia potrebbe rilevare ai fini preclusivi propri della prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, nel sostenere che il medesimo diritto vivente supporti anche l\u0026#8217;interpretazione del \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e relativo alle azioni di risarcimento del danno, di cui rispondono amministratori e sindaci delle societ\u0026#224;, il rimettente lamenta, anzitutto, che la disciplina censurata determini una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento dell\u0026#8217;avente diritto al risarcimento del danno rispetto a quanto previsto sempre per i danneggiati dalle citate azioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tanto premesso, non \u0026#232; fondata la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra i danneggiati che soggiacciono alla regola prevista dall\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010 per le azioni risarcitorie nei confronti dei revisori e quelli che si avvalgono delle azioni risarcitorie nei confronti di amministratori e sindaci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche a prescindere dal diverso ruolo che compete agli amministratori e ai sindaci rispetto ai revisori, \u0026#232; erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Se si considera, anzitutto, il dato testuale delle disposizioni codicistiche, che \u0026#8211; a seguito delle modifiche apportate dalla riforma del diritto societario introdotta con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle societ\u0026#224; di capitali e societ\u0026#224; cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) \u0026#8211; regolano la prescrizione delle varie azioni risarcitorie nei confronti di amministratori e sindaci, emerge un quadro normativo nel quale non viene indicato un unico termine di decorrenza della prescrizione riferito espressamente al momento in cui il danno diviene oggettivamente conoscibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2393, quarto comma, cod. civ. prevede che l\u0026#8217;azione sociale nei confronti degli amministratori \u0026#171;pu\u0026#242; essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell\u0026#8217;amministratore dalla carica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, invece, alla pretesa risarcitoria che i creditori sociali possono far valere verso gli amministratori, per \u0026#171;l\u0026#8217;inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; del patrimonio sociale\u0026#187; \u0026#8211; diritto al risarcimento del danno, che l\u0026#8217;art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39 del 2010 non evoca, almeno testualmente, con riguardo ai revisori \u0026#8211; il momento di decorrenza del termine di prescrizione \u0026#232; individuato in quello in cui \u0026#171;il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei [\u0026#8230;] crediti\u0026#187; (art. 2394, secondo comma, cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, con riferimento all\u0026#8217;azione del socio e del terzo nei confronti degli amministratori, l\u0026#8217;art. 2395, secondo comma, cod. civ. stabilisce che essa \u0026#171;pu\u0026#242; essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell\u0026#8217;atto che ha pregiudicato il socio o il terzo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe stesse previsioni trovano poi applicazione anche alle azioni di responsabilit\u0026#224; nei confronti dei sindaci, in virt\u0026#249; del rinvio che l\u0026#8217;art. 2407, terzo comma, cod. civ. opera agli artt. 2393, 2393-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 2394, 2394-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 2395 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Gi\u0026#224; questa eterogeneit\u0026#224; di disciplina, dipendente dalla diversa natura delle varie azioni di responsabilit\u0026#224; che possono venire in considerazione, preclude l\u0026#8217;individuazione di un preciso \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e, ai fini del giudizio di disparit\u0026#224; di trattamento, rispetto all\u0026#8217;unico \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e indicato per le azioni risarcitorie nei confronti dei revisori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; risulta formatosi, sulla portata di tali disposizioni, un diritto vivente, che riconduca in via ermeneutica il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e al paradigma della oggettiva conoscibilit\u0026#224; del danno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine alla stessa azione sociale di responsabilit\u0026#224; degli amministratori, da un lato, vi sono pronunce di merito che, sul presupposto che il legislatore abbia inteso perseguire con la riforma del 2003 esigenze di certezza del diritto, interpretano alla lettera il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e previsto dall\u0026#8217;art. 2393, quarto comma, cod. civ., identificandolo nel momento della cessazione dell\u0026#8217;incarico dell\u0026#8217;amministratore (Tribunale ordinario di Bologna, sezione speciale impresa, sentenza 30 marzo 2023, n. 732; Tribunale ordinario di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa, sentenza 14 novembre 2022, n. 559; Tribunale ordinario di Napoli, sezione speciale impresa, sentenza 7 marzo 2022, n. 2267). Da un altro lato, vi sono interpreti che fanno riferimento al momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all\u0026#8217;esterno; fra questi vi \u0026#232; lo stesso rimettente, secondo cui, l\u0026#224; dove l\u0026#8217;art. 2393, quarto comma, cod. civ. prevede che l\u0026#8217;azione dell\u0026#8217;amministratore \u0026#171;pu\u0026#242; essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell\u0026#8217;amministratore dalla carica\u0026#187;, l\u0026#8217;uso della \u0026#171;formulazione concessiva del disposto dell\u0026#8217;art. 2393 comma 3 c.c.\u0026#187; favorirebbe \u0026#171;il rifiuto di una sua meccanica interpretazione \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e ed invece la riconduzione alle norme generali, segnatamente al disposto dell\u0026#8217;art. 2935 c.c., del regime di decorrenza, identificando, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione [\u0026#8230;], il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e in quello in cui la societ\u0026#224; pu\u0026#242; rappresentarsi il danno ricevuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE, tuttavia, a sostegno del presupposto interpretativo che assume, l\u0026#8217;ordinanza menziona pronunce della Corte di cassazione sulla decorrenza del termine di prescrizione dalla oggettiva conoscibilit\u0026#224; del danno, che, a ben vedere, riguardano fattispecie estranee al contesto delle azioni societarie (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 aprile 2012, n. 5504; sezione lavoro, sentenza 11 settembre 2007, n. 19022; sezione terza civile, sentenza 8 maggio 2006, n. 10493, sezione lavoro, sentenza 29 agosto 2003, n. 12666).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, \u0026#232; meramente assertiva la constatazione del rimettente secondo cui \u0026#171;[n]essuna particolare difficolt\u0026#224; interpretativa ha poi riguardato l\u0026#8217;individuazione del regime prescrizionale della responsabilit\u0026#224; extracontrattuale degli amministratori e dei sindaci (artt. 2395, comma 2, 2407, comma 3, c.c.), posto che l\u0026#8217;\u0026#8220;atto che ha pregiudicato il socio o il terzo\u0026#8221; cui la norma si riferisce per individuare il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e di decorrenza del termine prescrizionale, non poteva che essere ricondotto al \u0026#8220;fatto illecito\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 2947 comma 1 c.c., necessariamente inclusivo di nesso di causalit\u0026#224; e danno, dalla cui conoscenza il termine inizia a decorrere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, se non pu\u0026#242; porsi in dubbio che vi sia corrispondenza tra l\u0026#8217;atto che ha pregiudicato il socio o il terzo e il fatto illecito produttivo del danno, non \u0026#232; altrettanto automatico che ci\u0026#242; conduca \u0026#8211; nel contesto in esame \u0026#8211; all\u0026#8217;esito di far decorrere il termine di prescrizione dalla \u0026#171;conoscenza del danno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altre parole, il presupposto interpretativo da cui muovono le censure del rimettente, secondo cui il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e delle azioni di responsabilit\u0026#224; nei confronti di amministratori e sindaci si identificherebbe con la conoscibilit\u0026#224; o con la conoscenza del danno \u0026#8211; e questo grazie \u0026#171;alle norme generali, segnatamente al disposto dell\u0026#8217;art. 2935 c.c.\u0026#187; \u0026#8211;, d\u0026#224; per acquisita un\u0026#8217;opzione ermeneutica che, nell\u0026#8217;ambito degli illeciti societari, non \u0026#232; assurta al rango di diritto vivente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn una simile situazione di incertezza, la disciplina della decorrenza della prescrizione per le azioni di responsabilit\u0026#224; del revisore trova nelle norme sulla prescrizione delle corrispondenti azioni di responsabilit\u0026#224; di amministratori e sindaci un termine di comparazione del tutto precario e non adeguato a uno scrutinio incentrato sulla irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Venendo, ora, all\u0026#8217;esame delle questioni sollevate in riferimento sia all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, sia all\u0026#8217;art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa, esse non sono fondate nei termini di seguito illustrati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e incentra gli argomenti relativi alla lamentata violazione degli artt. 3 e 24 Cost. sul presupposto che una previsione normativa, che faccia decorrere il termine di prescrizione prima che si produca il danno risarcibile e prima che esso diventi conoscibile, v\u0026#236;oli il principio di ragionevolezza e il diritto di difesa del danneggiato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore non potrebbe, dunque, derogare a quanto stabilito dagli artt. 2935 e 2947 cod. civ., secondo l\u0026#8217;interpretazione che ne ha dato il diritto vivente, nell\u0026#8217;ambito di talune vicende risarcitorie, che hanno visto identificare il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e, relativo al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nel momento in cui questo si manifesta e diviene oggettivamente conoscibile (si vedano, \u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, le sentenze citate al punto 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, a prescindere dalla portata dell\u0026#8217;interpretazione fornita dalla Corte di cassazione agli artt. 2935 e 2947 cod. civ., le questioni che vengono sottoposte a questa Corte attengono unicamente alla ritenuta illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma di settore che individua nel momento del deposito della relazione di revisione il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e per far valere le pretese creditorie relative alle specifiche azioni di responsabilit\u0026#224; nei confronti dei revisori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Per operare simile valutazione occorre procedere dalla considerazione che la disciplina concernente il giorno da cui decorre il termine di prescrizione per far valere il diritto al risarcimento del danno pone un problema di bilanciamento fra due contrapposti interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, si rinviene l\u0026#8217;interesse del danneggiante a far valere una eccezione (quella di prescrizione) che, con il decorso del tempo unito all\u0026#8217;inerzia della controparte, lo libera dall\u0026#8217;eventuale vincolo obbligatorio, sollevandolo dall\u0026#8217;onere di una difesa che, altrimenti, andrebbe a vertere \u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e sulla insussistenza dei presupposti della responsabilit\u0026#224;, da cui scaturisce l\u0026#8217;obbligazione risarcitoria. E questo, a distanza di tempo, pu\u0026#242; dimostrarsi non agevole. Simile interesse, di natura privatistica, correlato a una esigenza di difesa, spinge verso un \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e oggettivo e certo, e si collega, al contempo, all\u0026#8217;esigenza pubblicistica di assicurare la certezza del diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, emerge l\u0026#8217;interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento del danno, senza subire l\u0026#8217;effetto preclusivo della prescrizione, se non a fronte di una propria inerzia: simile esigenza invoca, viceversa, un \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e correlato alla possibilit\u0026#224; \u0026#8220;di fatto\u0026#8221; di far valere il diritto, e cio\u0026#232; alla conoscibilit\u0026#224; del danno e del nesso di causalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI contrapposti interessi non si compongono agevolmente, tant\u0026#8217;\u0026#232; che nell\u0026#8217;esperienza giuridica di altri ordinamenti (fra i quali quello tedesco con i paragrafi 195 e 199 del \u003cem\u003eB\u0026#252;rgerliches Gesetzbuch\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#8211; applicabili anche alle azioni di responsabilit\u0026#224; nei confronti dei revisori a seguito della riforma del 1\u0026#176; dicembre 2003 \u0026#8211; e il diritto francese con gli artt. 2224 e 2232, primo comma, del \u003cem\u003eCode civil\u003c/em\u003e), nonch\u0026#233; in alcune soluzioni adottate anche dal legislatore nazionale si prospetta la combinazione di due termini: uno, pi\u0026#249; breve, che risponde alle ragioni del danneggiato e che decorre dal momento in cui questi pu\u0026#242; \u0026#8220;di fatto\u0026#8221; esercitare la pretesa risarcitoria, essendo in condizione di conoscere tutti i danni risarcibili e la loro connessione causale con l\u0026#8217;illecito; e un termine, pi\u0026#249; lungo, che inibisce definitivamente l\u0026#8217;esercizio del diritto, rispondente alle ragioni del danneggiante e a quella della certezza del diritto, e che decorre dall\u0026#8217;evento lesivo produttivo di danni, in quanto \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e oggettivo e certo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi pensi, nel diritto interno, alla disciplina dettata in materia di responsabilit\u0026#224; del produttore (artt. 125 e 126 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante \u0026#171;Codice del consumo, a norma dell\u0026#8217;articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229\u0026#187;), secondo cui \u0026#171;[i]l diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell\u0026#8217;identit\u0026#224; del responsabile\u0026#187; (o, in caso di aggravamento del danno, dal giorno in cui il danneggiato \u0026#171;ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravit\u0026#224; sufficiente a giustificare l\u0026#8217;esercizio di un\u0026#8217;azione giudiziaria\u0026#187;: rispettivamente, art. 125, commi 1 e 2), fermo restando che \u0026#171;[i]l diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l\u0026#8217;importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno\u0026#187; (art. 126, comma 1, cod. consumo). Analoga disciplina si rinviene, in materia di illeciti nucleari, con l\u0026#8217;art. 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell\u0026#8217;energia nucleare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi limita, invece, a giustapporre i due interessi la normativa in materia di responsabilit\u0026#224; derivante dalle informazioni fornite in un prospetto, prevista dall\u0026#8217;art. 94, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), secondo cui \u0026#171;[l]e azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l\u0026#8217;investitore provi di avere scoperto le falsit\u0026#224; delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, al di fuori delle ipotesi in cui il legislatore riesce a comporre (e non a giustapporre) i due diversi interessi, facendo ricorso alla combinazione di due termini (spesso variamente qualificati, l\u0026#8217;uno quale termine di decadenza, l\u0026#8217;altro quale termine di prescrizione), \u0026#232;, viceversa, inevitabile che, con la previsione di un unico termine, l\u0026#8217;individuazione del \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e si sposti, a seconda dei casi, maggiormente a favore dell\u0026#8217;uno o dell\u0026#8217;altro interesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale prospettiva, l\u0026#8217;interpretazione che il diritto vivente ha dato dell\u0026#8217;art. 2947 cod. civ., in raccordo con l\u0026#8217;art. 2935 cod. civ. \u0026#8211; con riguardo a talune vicende risarcitorie, che hanno tratto la loro origine soprattutto dai danni alla persona lungolatenti (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 29 gennaio 2024, n. 2725; sentenza 17 febbraio 2023, n. 5119; sentenza 2 settembre 2022, n. 25887), ma che hanno toccato anche altri ambiti (per un\u0026#8217;estensione agli illeciti anticoncorrenziali, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 19 ottobre 2022, n. 30783; sentenza 3 aprile 2020, n. 7677; per l\u0026#8217;allargamento alla responsabilit\u0026#224; contrattuale, Corte di cassazione, sezione seconda civile, n. 5504 del 2012, sezione terza civile, sentenze 5 dicembre 2011, n. 26020 e n. 10493 del 2006, sezione prima civile, sentenza 29 agosto 1995, n. 9060) \u0026#8211; deriva proprio dall\u0026#8217;esigenza di potenziare, in quei contesti, la tutela del danneggiato. Questo ha indotto a ritenere che l\u0026#8217;inerzia computabile ai fini della prescrizione sia solo quella correlata alla possibilit\u0026#224; \u0026#8220;di fatto\u0026#8221; per il danneggiato di far valere il suo diritto al risarcimento del danno (con conseguente rivisitazione ermeneutica dell\u0026#8217;art. 2935 cod. civ., nel suo coordinamento sistematico con l\u0026#8217;art. 2947 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Ci\u0026#242; chiarito, a fronte dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; che compete al legislatore con riguardo alla fissazione di termini per l\u0026#8217;esercizio di singoli diritti (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 32 del 2024, n. 54 del 2019, n. 216 del 2015 e n. 234 del 2008), spetta a questa Corte unicamente giudicare se la scelta del \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e, effettuata dall\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, con riguardo alle azioni di responsabilit\u0026#224; del revisore, determini un irragionevole sacrificio dell\u0026#8217;avente diritto al risarcimento del danno, realizzando un bilanciamento manifestamente squilibrato, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine, non si pu\u0026#242; prescindere dalla distinzione fra l\u0026#8217;azione risarcitoria che pu\u0026#242; far valere la societ\u0026#224;, che ha conferito l\u0026#8217;incarico di revisione, e le pretese creditorie che possono avanzare, quali danneggiati, i soci o i terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel primo caso, l\u0026#8217;illecito nei confronti della societ\u0026#224; si compie con l\u0026#8217;inadempimento da parte del revisore, vale a dire con la relazione di revisione che sia erronea o scorretta, sicch\u0026#233; il momento del suo deposito integra l\u0026#8217;illecito contrattuale, che \u0026#232; gi\u0026#224; \u0026#8211; come si dir\u0026#224; \u0026#8211; produttivo di danni nei confronti della societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi, viceversa, dei danni a soci o a terzi, il deposito di una relazione di revisione erronea o scorretta configura unicamente una condotta\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche ingenera un affidamento potenzialmente idoneo a sviare la loro libert\u0026#224; negoziale. Pertanto, sino a quando non risulti che siano state compiute scelte direttamente condizionate dalla relazione, i soci e i terzi non hanno alcun interesse a far valere una pretesa, non avendo ancora subito qualsivoglia danno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Va allora preso in considerazione dapprima l\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto certamente applicabile all\u0026#8217;azione risarcitoria da inadempimento della societ\u0026#224; che ha conferito l\u0026#8217;incarico al revisore legale o alla societ\u0026#224; di revisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio con riguardo a tale azione, la norma censurata realizza, infatti, uno dei suoi principali obiettivi: la riduzione del termine di prescrizione da quello ordinario decennale, di regola operante nella responsabilit\u0026#224; contrattuale, a quello di cinque anni, che si allinea alla durata del termine di prescrizione delle azioni derivanti dai rapporti sociali (art. 2949, primo comma, cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, rispetto alla decorrenza del termine di prescrizione delle azioni che pu\u0026#242; far valere la societ\u0026#224; che ha conferito l\u0026#8217;incarico di revisione, non si ravvisa un contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Le ragioni della non manifesta irragionevolezza della disciplina emergono tenendo conto, per un verso, del tipo di responsabilit\u0026#224; che grava sul revisore e, per un altro verso, delle esigenze di tutela del danneggiato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il primo profilo, deve constatarsi che il revisore, in ragione della sua obbligazione di controllare, quale soggetto esterno alla societ\u0026#224;, l\u0026#8217;esatta e corretta tenuta dei bilanci e delle loro risultanze, \u0026#232; esposto, in base allo stesso art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39 del 2010, a una responsabilit\u0026#224; solidale con gli amministratori per i danni da questi cagionati alla societ\u0026#224;, anche l\u0026#224; dove sia stato minimo il suo contributo effettivo alla produzione del danno subito dalla societ\u0026#224; medesima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il revisore, ove non riesca a provare che il danno si sarebbe comunque prodotto o che era impossibile accorgersi delle irregolarit\u0026#224; sottese a quanto attestato dai bilanci, pur essendosi attenuto alle regole di diligenza professionale, risponde in solido dell\u0026#8217;integralit\u0026#224; del danno, salva l\u0026#8217;azione di regresso verso gli amministratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn simile assetto rende, evidentemente, meritevole di particolare attenzione l\u0026#8217;interesse del revisore a non doversi difendere da una tale responsabilit\u0026#224;, quando oramai sono decorsi diversi anni dall\u0026#8217;esecuzione della prestazione, nell\u0026#8217;inerzia del danneggiato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon quest\u0026#8217;ultimo riferimento si delinea, nondimeno, il secondo profilo da considerare nel bilanciamento di interessi. L\u0026#8217;istituto della prescrizione presuppone, infatti, l\u0026#8217;inerzia di chi \u0026#232; titolare della pretesa risarcitoria, il che implica la sussistenza di un interesse attuale dell\u0026#8217;avente diritto a far valere la pretesa creditoria. Sennonch\u0026#233;, il riferimento alla nozione di interesse attuale, suscettibile di dare rilievo all\u0026#8217;inerzia dell\u0026#8217;avente diritto al risarcimento del danno, pu\u0026#242;, a ben vedere, oscillare fra una maggiore tutela del danneggiato \u0026#8211; che si lega alla sua possibilit\u0026#224; \u0026#8220;di fatto\u0026#8221; di far valere la pretesa creditoria, correlata alla conoscibilit\u0026#224; di tutti i danni risarcibili e della loro derivazione causale dall\u0026#8217;illecito \u0026#8211; e una tutela minima, che presuppone il verificarsi di una condotta lesiva gi\u0026#224; produttiva di danni e, dunque, idonea a far sorgere un credito risarcitorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, il deposito della relazione, quale momento\u003cem\u003e \u003c/em\u003eda cui inizia a decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno che vanta, nei confronti del revisore, la societ\u0026#224; che ha conferito l\u0026#8217;incarico, integra proprio tale ipotesi di tutela minima del danneggiato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso, infatti, della responsabilit\u0026#224; contrattuale, l\u0026#8217;inadempimento genera immediatamente un danno costituito dalla perdita economica correlata al valore (minore o nullo) della prestazione inesattamente eseguita, qual \u0026#232; la revisione inesatta e scorretta. Sin dall\u0026#8217;inadempimento del debitore (ossia dal deposito della relazione), il creditore vanta, dunque, un interesse attuale a far valere \u0026#8211; anche in via stragiudiziale \u0026#8211; una pretesa risarcitoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, bench\u0026#233; la posizione del danneggiato risulti certamente meno protetta di quanto lo sarebbe se la prescrizione decorresse dalla oggettiva conoscibilit\u0026#224; di tutti i danni cagionati, nonch\u0026#233; della loro derivazione causale dall\u0026#8217;inadempimento, nondimeno, nel bilanciamento di interessi con la posizione particolarmente svantaggiata del revisore e con le esigenze di certezza del diritto, non \u0026#232; manifestamente irragionevole che il legislatore abbia adottato un termine che si colloca a un livello di tutela minima del danneggiato, essendo quest\u0026#8217;ultimo favorito dalla responsabilit\u0026#224; solidale del revisore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer le medesime ragioni, non \u0026#232; manifestamente irragionevole che la decorrenza della prescrizione dal deposito della relazione operi anche rispetto ai danni conseguenti all\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligazione assunta dalla societ\u0026#224; di revisione, di cui rispondono in solido il responsabile dell\u0026#8217;incarico e i dipendenti della stessa societ\u0026#224; di revisione che hanno concretamente posto in essere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di revisione stessa (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Quanto al rischio che una condotta dolosa del revisore renda occulti i danni cagionati alla societ\u0026#224;, va precisato che, in tal caso, pu\u0026#242; trovare applicazione una delle cause di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno spettante alla societ\u0026#224;, che ha conferito l\u0026#8217;incarico, nei confronti del revisore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 2941, primo comma, numero 8), cod. civ., stabilisce che \u0026#171;la prescrizione rimane sospesa [\u0026#8230;] tra il debitore che ha dolosamente occultato l\u0026#8217;esistenza del debito e il creditore, finch\u0026#233; il dolo non sia stato scoperto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, avendo il revisore assunto, nei confronti della societ\u0026#224;, l\u0026#8217;impegno a controllare che il bilancio rappresenti in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria, nonch\u0026#233; il risultato economico della societ\u0026#224;, l\u0026#8217;eventuale dolosa omessa segnalazione del carattere non veritiero e non corretto di tale rappresentazione \u0026#8211;mancata segnalazione da cui deriva l\u0026#8217;obbligazione risarcitoria \u0026#8211; pu\u0026#242; ritenersi equivalente all\u0026#8217;aver dolosamente celato il proprio stesso debito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Passando ora a considerare, invece, l\u0026#8217;azione risarcitoria che possono far valere i soci e i terzi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 39 del 2010, emerge come, nei loro confronti, il deposito della relazione da parte del revisore identifichi una condotta che non \u0026#232; ancora di per s\u0026#233; produttiva di danni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.\u0026#8211; In base all\u0026#8217;art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 39 del 2010 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003epunto 4.1.), i soci e i terzi, in tanto possono agire nei confronti del revisore, coobbligato in solido con l\u0026#8217;amministratore, in quanto dimostrino: che sia stata effettuata, dolosamente o colposamente, una revisione erronea o incompleta; che la revisione abbia ingenerato un affidamento sulla attendibilit\u0026#224; di quanto da essa erroneamente attestato, dando un contributo causale al compimento da parte di soci e di terzi di scelte per loro stessi pregiudizievoli (il che delimita necessariamente nel tempo le revisioni suscettibili di aver concorso al pregiudizio); che da ci\u0026#242; derivino i danni di cui soci e terzi domandano il ristoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tale fatto illecito, il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e della prescrizione dell\u0026#8217;azione risarcitoria di soci o di terzi non pu\u0026#242; essere quello del deposito della relazione, che \u0026#232; antecedente al momento in cui si possono produrre danni e sono, dunque, identificabili i soggetti danneggiati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e della prescrizione di un\u0026#8217;azione risarcitoria non pu\u0026#242; retrocedere a un momento che precede lo stesso perfezionamento del fatto illecito produttivo di danni, cui testualmente fa riferimento l\u0026#8217;art. 2947 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, per ricondurre l\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010 a una portata normativa che non contrasti in maniera manifesta con il principio di ragionevolezza e con la tutela del danneggiato, \u0026#232; sufficiente limitare il raggio applicativo della medesima disposizione alle sole azioni con cui la societ\u0026#224;, che ha conferito l\u0026#8217;incarico di revisione, fa valere il danno conseguente all\u0026#8217;erronea o inesatta revisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, come gi\u0026#224; anticipato, \u0026#232; proprio nel caso della responsabilit\u0026#224; contrattuale del revisore o della societ\u0026#224; di revisione nei confronti della societ\u0026#224;, che ha conferito l\u0026#8217;incarico, che si giustifica la riduzione della durata della prescrizione dal termine ordinario di dieci anni a quello di cinque.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto, invece, all\u0026#8217;illecito nei confronti dei soci e dei terzi \u0026#8211; sia che venga in considerazione la responsabilit\u0026#224; dei revisori legali o della societ\u0026#224; di revisione, sia che sia implicata quella del responsabile dell\u0026#8217;incarico o dei dipendenti della societ\u0026#224; di revisione \u0026#8211; in ogni caso, la responsabilit\u0026#224; \u0026#232; sempre di natura aquiliana e, dunque, opera l\u0026#8217;ordinaria durata quinquennale della prescrizione, di cui all\u0026#8217;art. 2947 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e, trova parimenti applicazione l\u0026#8217;art. 2947 cod. civ., il cui dato testuale assicura che il termine di prescrizione non possa iniziare a decorrere prima che si sia compiuto il fatto illecito e prima che si siano prodotti danni.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quindicesima civile, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, e all\u0026#8217;art. 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quindicesima civile, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;1 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240701125149.pdf","oggetto":"Prescrizione e decadenza - Responsabilit\u0026#224; civile - Societ\u0026#224; - Responsabilit\u0026#224; dei revisori contabili e delle societ\u0026#224; di revisione - Decorrenza del termine di prescrizione delle azioni nei confronti di revisori e societ\u0026#224; di revisione dalla data della relazione di revisione sul bilancio d\u0026#8217;esercizio o consolidato emessa al termine dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di revisione cui si riferisce l\u0026#8217;azione di risarcimento - Irragionevole discriminazione rispetto alla disciplina di decorrenza del termine di prescrizione previsto per le azioni proponibili nei confronti degli amministratori e dei sindaci - Irragionevolezza intrinseca della previsione della decorrenza del termine in un momento in cui il danneggiato non \u0026#232; ancora titolare del diritto risarcitorio o non pu\u0026#242; essere solerte nell\u0026#8217;esercizio del diritto in quanto il diritto non \u0026#232; ancora sorto o non \u0026#232; a conoscenza del danno subito - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46262","titoletto":"Prescrizione e decadenza - In genere - Fissazione dei termini per l\u0027esercizio dei diritti - Ampia discrezionalità del legislatore. (Classif. 187001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl legislatore gode di ampia discrezionalità con riguardo alla fissazione di termini per l’esercizio di singoli diritti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S\u003c/em\u003e. \u003cem\u003e32/2024 - mass. 45994\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e54/2019 - mass. 41865; S. 216/2015 - mass. 38582; S. 234/2008 - mass. 32634\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46263","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46263","titoletto":"Prescrizione e decadenza - In genere - Presupposto e ratio - Inerzia del titolare della pretesa risarcitoria e interesse attuale a farla valere - Necessità di bilanciare, mediante la decorrenza del dies a quo, l\u0027interesse di natura privatistica, correlato a esigenze di difesa, e quello di natura pubblicistica, correlato alla certezza del diritto. (Classif. 187001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’istituto della prescrizione presuppone l’inerzia di chi è titolare della pretesa risarcitoria, il che implica la sussistenza di un interesse attuale dell’avente diritto a farla valere.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa disciplina della decorrenza del termine di prescrizione per esercitare il diritto al risarcimento del danno pone un problema di bilanciamento fra due contrapposti interessi. Da un lato, vi è quello del danneggiante a far valere l’eccezione di prescrizione che, con il decorso del tempo, unito all’inerzia della controparte, lo libera dall’eventuale vincolo obbligatorio, sollevandolo dall’onere di una difesa che, a distanza di tempo, può dimostrarsi non agevole; simile interesse, di natura privatistica, spinge verso un \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e oggettivo e certo, ma si collega, al contempo, anche all’esigenza pubblicistica di assicurare la certezza del diritto. Dall’altro lato, sussiste l’interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento senza subire l’effetto preclusivo della prescrizione, se non a fronte di una propria inerzia: simile esigenza invoca, viceversa, un \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e correlato alla possibilità “di fatto” di far valere il diritto, e cioè alla conoscibilità del danno e del nesso di causalità. I contrapposti interessi non si compongono agevolmente, tant’è che sia in ordinamenti di altri Paesi, sia in quello nazionale (artt. 125 e 126, cod. consumo; art. 94, comma 9, t.u. finanza) si prospetta la combinazione di due termini, spesso variamente qualificati (decadenza o prescrizione). Al di fuori di tale ipotesi è, viceversa, inevitabile che, con la previsione di un unico termine, l’individuazione del \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e si sposti, a seconda dei casi, maggiormente a favore dell’uno o dell’altro interesse.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46264","numero_massima_precedente":"46262","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46264","titoletto":"Prescrizione e decadenza - In genere - Responsabilità civile per illeciti societari - Azioni di risarcimento nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione - Decorrenza del termine di prescrizione dalla data della relazione di revisione sul bilancio d\u0027esercizio o consolidato, anziché dalla obiettiva conoscibilità o conoscenza del danno - Denunciata irragionevole disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 187001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Milano, sez. quindicesima civile, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dell’art. 15, comma 3, del d.l.gs. n. 39 del 2010, nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità, nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione, dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento, anziché dalla obiettiva conoscibilità o conoscenza del danno. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, secondo cui il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e indicato per le azioni risarcitorie nei confronti dei revisori deve identificarsi sempre in quello in cui il danno diviene oggettivamente conoscibile, non potendosi ragionevolmente essere differenziato con quanto stabilito per amministratori e sindaci, da un lato, non trova riscontro nel dato testuale delle disposizioni codicistiche che regolano la prescrizione delle varie azioni risarcitorie nei confronti di questi ultimi; dall’altro lato, dà per acquisita un’opzione ermeneutica che, nell’ambito degli illeciti societari, non è assurta al rango di diritto vivente. In una simile situazione di incertezza, le norme sulla prescrizione delle corrispondenti azioni di responsabilità di amministratori e sindaci costituiscono un \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e del tutto precario e non adeguato a uno scrutinio incentrato sulla irragionevole disparità di trattamento.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46265","numero_massima_precedente":"46263","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"27/01/2010","data_nir":"2010-01-27","numero":"39","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39~art15"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46265","titoletto":"Prescrizione e decadenza - In genere - Responsabilità civile - Azioni di risarcimento nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione - Decorrenza del termine di prescrizione dal deposito della relazione di revisione, in un momento in cui il diritto non è ancora sorto o il danneggiato non è a conoscenza del danno subito - Denunciata irragionevolezza intrinseca e violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 187001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, quindicesima sez. civile, in riferimento agli artt. 3 Cost., sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, e 24 Cost., dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, nella parte in cui individua nel momento del deposito della relazione di revisione il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e per far valere le pretese creditorie relative alle specifiche azioni di responsabilità nei confronti dei revisori, facendo così decorrere il termine di prescrizione prima che il danno risarcibile si produca e diventi conoscibile. La disposizione censurata, oltre ad allinearsi alla durata del termine di prescrizione stabilita per le azioni derivanti dai rapporti sociali (art. 2949, primo comma, cod. civ.), va interpretata distinguendo fra le pretese della società che ha conferito l’incarico di revisione e quelle di soci o di terzi. Nel primo caso, il tipo di responsabilità che grava sul revisore – solidalmente responsabile, con gli amministratori, anche là dove il suo contributo al danno cagionato sia stato minimo – rende meritevole di particolare attenzione il suo interesse a non doversi difendere a distanza di diversi anni, a causa dell’inerzia del danneggiato; né è apprezzabile il rischio di una condotta dolosa del revisore, in quanto in tale ipotesi può trovare applicazione una delle cause di sospensione della decorrenza del termine (in particolare, l’art. 2941, primo comma, numero 8, cod. civ.). Nel secondo caso, il deposito di una relazione di revisione erronea o scorretta può ingenerare un affidamento solo potenzialmente idoneo a sviare la libertà negoziale, cosicché il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e non può retrocedere a un momento antecedente lo stesso perfezionamento del fatto illecito, cui testualmente fa riferimento l’art. 2947 cod. civ.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46264","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"27/01/2010","data_nir":"2010-01-27","numero":"39","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39~art15"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44818","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 115/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2197","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - 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