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AZZARITI - Rel. AMBROSINI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. \r\n GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. \r\n MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE \r\n CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. \r\n GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - \r\n Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 268, 269 e \r\n 270 del T. U. delle leggi sulla finanza locale, modificati dall\u0027art. 27 \r\n della legge 20 marzo 1941, n. 366, promosso con ordinanza emessa il 26 \r\n giugno 1959 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente \r\n tra la \"Societ\u0026#224; italiana per l\u0027industria degli zuccheri\" e il Comune \r\n di Bologna, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio \r\n dei Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica dell\u00278 giugno 1960 la relazione del \r\n Giudice Gaspare Ambrosini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Victor Uckmar, per la \r\n \"Societ\u0026#224; italiana per l\u0027industria degli zuccheri\", Francesco Gherardi, \r\n per il Comune di Bologna, e il vice avvocato generale dello Stato \r\n Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La \"Societ\u0026#224; italiana per l\u0027industria degli zuccheri\" convenne il \r\n Comune di Bologna con atto di citazione del 1 luglio 1958 avanti al \r\n Tribunale di Bologna, chiedendo in via principale la condanna del \r\n Comune al rimborso di lire 4.101.869, oltre le maturande rate, \r\n ammontare della tassa per rifiuti solidi urbani impostale per gli anni \r\n 1950-55, ed in via subordinata la trasmissione degli atti alla Corte \r\n costituzionale per decidere se gli artt. 268, 269 e 270 del T. U. delle \r\n leggi sulla finanza locale (R. D. 14 settembre 1931, n. 1175) \r\n modificati dall\u0027art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, siano in \r\n contrasto con l\u0027art. 23 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nell\u0027ordinanza del 26 giugno 1959, con la quale \u0026#232; stata accolta la \r\n richiesta subordinata della ditta attrice, il Tribunale ha ritenuto che \r\n il suindicato art. 270, modificato dalla legge citata, pur \r\n specificando che i Comuni impositori debbono commisurare il tributo \r\n alla superficie dei locali serviti ed all\u0027uso a cui gli stessi vengono \r\n destinati, non indica criteri idonei a contenere la misura della tassa \r\n entro limiti ben definiti, e ha rilevato che, in mancanza \r\n dell\u0027indicazione di un limite massimo del tributo, \u0026#232; dubbio se il \r\n sistema dei controlli tutori previsti dallo stesso T. U. delle leggi \r\n per la finanza locale sia sufficiente a preservare il contribuente da \r\n una eventuale arbitraria imposizione da parte dei Comuni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Richiamate poi a conforto della fondatezza di tali dubbi le \r\n pronunce della Corte nn. 4, 30 e 47 del 1957, nonch\u0026#233; la sentenza della \r\n Corte di cassazione a sezioni unite n. 2465 del 14 luglio 1954, il \r\n Tribunale ha formulato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n testualmente come segue: \"se le disposizioni di cui agli artt. 268, \r\n 269 e 270 del T. U. delle leggi per la finanza locale, modificati \r\n dall\u0027art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, siano compatibili con \r\n la norma dettata dall\u0027art. 23 della Costituzione della Repubblica\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sospeso il giudizio e trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, \r\n l\u0027ordinanza \u0026#232; stata notificata alle parti in causa e al Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del \r\n Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1959, n. \r\n 239. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite \r\n le parti ed \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nelle sue deduzioni depositate il 23 luglio 1959 la Societ\u0026#224; \r\n italiana per l\u0027industria degli zuccheri richiama, per illustrare la \r\n portata dell\u0027art. 23 della Costituzione, le sentenze della Corte \r\n costituzionale n. 4 del 26 gennaio 1957, n. 47 del 18 marzo dello \r\n stesso anno e n. 36 del 27 giugno 1959; osserva che la Corte, se non ha \r\n ritenuto necessario, per il rispetto dell\u0027art. 23 della Costituzione, \r\n che la legge che conferisce il potere di imporre una prestazione, \r\n contenga l\u0027indicazione del \"limite massimo\" della prestazione \r\n imponibile, ha per\u0026#242; ritenuto essenziale che una tale legge non lasci \r\n all\u0027arbitrio dell\u0027ente impositore la determinazione della prestazione; \r\n e rileva che la Corte dichiar\u0026#242;, nella sentenza n. 36 del 27 giugno \r\n 1959, costituzionalmente illegittimo il disposto dell\u0027art. 2 del D. L. \r\n C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, in materia di finanza locale, perch\u0026#233; \r\n mancante di qualsiasi direttiva per la determinazione del tributo, s\u0026#236; \r\n da potere costituire un criterio limite per fissarne il quantum. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sulla incostituzionalit\u0026#224; della tassa per la raccolta ed il \r\n trasporto dei rifiuti solidi urbani interni la difesa della Societ\u0026#224;, \r\n dopo avere sostenuto il carattere obbligatorio della tassa e, quindi, \r\n la natura tributaria delle prestazioni patrimoniali relative, osserva \r\n che l\u0027unico criterio direttivo per la determinazione delle tariffe \r\n sarebbe offerto dall\u0027art. 270, che dispone una variazione di aliquota \r\n in relazione all\u0027uso al quale sono destinati i locali, ma lascia \r\n arbitra l\u0027Amministrazione di stabilire le classi di locali e, quindi, \r\n le variazioni di incidenza, dando luogo a sperequazioni del tipo di \r\n quella che si verifica nel Comune di Bologna, dove per i locali degli \r\n stabilimenti industriali l\u0027incidenza \u0026#232; quadrupla in confronto a quella \r\n relativa alle case di abitazione ed \u0026#232; inferiore solo a quella che vale \r\n per i locali di divertimento e di lusso, e, per di pi\u0026#249;, viene \r\n commisurata alla superficie dei locali stessi. Ne risulta che il \r\n tributo si dimostra particolarmente oneroso per gli stabilimenti \r\n industriali, i quali, peraltro, generalmente, non hanno rifiuti \r\n ordinari da sgombrare, ma rifiuti non ordinari che per l\u0027art. 28 della \r\n legge del 1941, n. 366, non rientrano nel servizio di privativa. Le \r\n tariffe sarebbero stabilite con assoluta discrezionalit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa della Societ\u0026#224; rileva, inoltre, che i previsti controlli, \r\n che sono attribuiti soltanto ad organi della pubblica Amministrazione, \r\n non hanno efficacia di limite alla discrezionalit\u0026#224; dell\u0027ente \r\n impositore. Osserva altres\u0026#236; che, mentre la generalit\u0026#224; dei Comuni \r\n applica una aliquota inversamente proporzionale alla superficie degli \r\n stabilimenti industriali e una tassa inferiore o al massimo uguale a \r\n quella che viene applicata per le case di abitazione, il Comune di \r\n Bologna impone agli opifici una tassa la cui aliquota \u0026#232; pressoch\u0026#233; \r\n doppia di quella vigente per le case di lusso. E produce un\u0027ampia \r\n tabella, nella quale sono indicate le aliquote per i locali di \r\n abitazione o per gli opifici in dieci Comuni della Repubblica, per \r\n mostrare il grande divario che sussiste in Italia nell\u0027applicazione \r\n della tassa. Rilevato infine che lo stesso Governo, rendendosi conto \r\n della deficienza della legislazione in materia, ha predisposto un \r\n progetto di legge inteso a dettare precisi limiti al potere impositivo \r\n dei Comuni, la difesa della Societ\u0026#224; conclude che nell\u0027attesa che tale \r\n progetto divenga legge, venga salvaguardata la propriet\u0026#224; individuale, \r\n e che, quindi, la Corte costituzionale dichiari la illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del T. U. leggi sulla finanza \r\n locale, modificati dall\u0027art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, in \r\n relazione all\u0027art. 23 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Comune di Bologna, nelle sue deduzioni depositate in data 20 \r\n luglio 1959, nega che i citati artt. 268, 269 e 270 del T. U. sulla \r\n finanza locale, siano in contrasto con l\u0027art. 23 della Costituzione, e \r\n sostiene che le disposizioni impugnate contengono quei criteri e quei \r\n limiti, che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 4 del 16 \r\n gennaio 1957, e n. 30 del 23 gennaio 1957, ha dichiarato necessari ai \r\n sensi dell\u0027art. 23 della Costituzione. Rileva che la legge che \r\n conferisce il potere di imporre una prestazione non deve \r\n necessariamente contenere il limite massimo della prestazione \r\n imponibile, essendo sufficiente che la determinazione del tributo sia \r\n soggetta a limiti e controlli idonei a garantire i soggetti obbligati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Contro l\u0027obiezione che tali controlli, per essere di competenza del \r\n potere esecutivo, non garantirebbero il privato dagli eccessi dell\u0027ente \r\n impositore, che fa parte dello stesso potere, il Comune di Bologna \r\n osserva che la natura pubblica dell\u0027ente stesso di per s\u0026#233; \r\n assicurerebbe la garanzia del cittadino contro imposizioni arbitrarie e \r\n tariffe sproporzionate all\u0027effettiva entit\u0026#224; dei servizi forniti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa del Comune, poi, si sofferma sul carattere locale del \r\n tributo in questione per sottolineare l\u0027esigenza di un\u0027elasticit\u0026#224; \r\n dell\u0027imposizione, sia per quanto riguarda la diversa importanza e le \r\n diverse disponibilit\u0026#224; degli enti impositori, sia con riferimento al \r\n tipo di prestazione contemplata dal singolo tributo. In materia di \r\n finanza locale questa elasticit\u0026#224; \u0026#232; presente in vario modo in tutti \r\n quei tributi dei quali il legislatore ha rimesso ai Comuni la \r\n determinazione delle tariffe. Vieppi\u0026#249; necessaria sarebbe \r\n l\u0027elasticit\u0026#224; quanto alla tassa per la raccolta dei rifiuti, attesa la \r\n natura specifica di \"servizio\" della prestazione data dal Comune al \r\n cittadino. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per il Presidente del Consiglio dei Ministri l\u0027Avvocatura dello \r\n Stato, nelle deduzioni a stampa presentate in data 1 agosto 1959, \r\n sostiene la infondatezza della proposta questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale, richiamandosi al principio stabilito dalla Corte \r\n costituzionale, secondo cui non occorre, ai sensi dell\u0027art. 23 della \r\n Costituzione, che la legge con la quale si conferisce il potere di \r\n imporre una prestazione, contenga l\u0027indicazione del limite massimo di \r\n essa, purch\u0026#233; indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalit\u0026#224; \r\n dell\u0027ente impositore, in modo da impedire l\u0027arbitrio dell\u0027ente stesso \r\n nella determinazione della prestazione. Osserva, quindi, che l\u0027art. \r\n 270 del T. U. delle leggi della finanza locale contiene l\u0027indicazione \r\n di quegli elementi, che, valutati nel loro complesso, costituiscono \r\n limiti e garanzie sufficienti per escludere la violazione dell\u0027art. 23 \r\n della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura generale dello Stato rileva infine che, ove il Comune \r\n di Bologna non avesse osservato i precetti del regolamento che ha \r\n emanato per la tassa di raccolta dei rifiuti, la questione - \r\n costituendo giudizio di merito - esulerebbe in modo assoluto dalla \r\n competenza della Corte costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nei termini di rito le parti hanno depositato in cancelleria \r\n memorie illustrative. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella memoria del 20 maggio 1960, la difesa della \"Societ\u0026#224; \r\n italiana per l\u0027industria degli zuccheri\", richiamata la distinzione \r\n delle pubbliche entrate in imposte e tasse, rileva che il T. U. per la \r\n finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, parla di proventi di servizi \r\n municipalizzati e di tariffe e di un corrispettivo per il servizio di \r\n ritiro e trasporto delle immondizie, mentre la legge 20 marzo 1941, n. \r\n 366, ha mutato sistema continuando a parlare di tassa, malgrado che non \r\n vi sia pi\u0026#249; l\u0027esonero per chi non si serva del servizio. Dal che deduce \r\n che vi sarebbe una prima e fondamentale illegittimit\u0026#224; nell\u0027imposizione \r\n di una tassa che talvolta \u0026#232; e tal altra non \u0026#232; corrispettivo di \r\n servizio, e che non si pu\u0026#242; giustificare come imposta non avendo alcun \r\n rapporto con la capacit\u0026#224; contributiva, n\u0026#233; con un indice qualsiasi di \r\n questa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ribadendo quanto aveva esposto nelle precedenti deduzioni, \r\n sostiene, in relazione all\u0027art. 23 della Costituzione, che il criterio \r\n legislativo della commisurazione della tassa alla superficie non d\u0026#224; \r\n alcun affidamento, potendo a parit\u0026#224; di superficie esservi diversit\u0026#224; \r\n di cubatura, ma sopratutto potendo esservi gli usi pi\u0026#249; diversi, usi \r\n poveri ed usi ricchi. Aggiunge che l\u0027altro criterio, stabilito dalla \r\n norma impugnata, di un sistema di controlli attraverso un iter di \r\n uffici amministrativi per l\u0027applicazione del tributo, non fornisce le \r\n garanzie richieste dall\u0027art. 23 della Costituzione, per l\u0027attuazione \r\n del quale occorrerebbe, invece, fissare criteri obiettivi, in \r\n particolare un massimo, di solito segnato da un massimo di percentuale. \r\n Rileva ancora che dalla diversit\u0026#224; di applicazione della tassa nei vari \r\n Comuni d\u0027Italia pu\u0026#242; dedursi come la stessa eguaglianza dei cittadini \r\n di fronte a questo tributo resti fortemente incrinata \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine, la \"Societ\u0026#224; italiana per l\u0027industria degli zuccheri\" \r\n richiama la sentenza n. 36 del 1959 di questa Corte, affermando che \r\n essa vale nel suo caso come un a fortiori, in quanto ci si trova di \r\n fronte ad un\u0027imposizione cui nessuno pu\u0026#242; sottrarsi anche se non \r\n richieda e non abbia il servizio. E conclude chiedendo che la Corte \r\n voglia ritenere l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni in \r\n esame. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella memoria depositata il 26 maggio 1960 l\u0027Avvocatura generale \r\n dello Stato osserva che \u0026#232;, anzitutto, utile rilevare la qualificazione \r\n giuridica della prestazione patrimoniale prevista dagli artt. 268, 269 \r\n e 270 del T. U. per la finanza locale. A tale fine ricorda: che \r\n l\u0027attuale tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi \r\n urbani interni trae la sua origine dal R. D. 27 dicembre 1923, n. 2962, \r\n il quale autorizza i Comuni a riscuotere dei corrispettivi a rimborso \r\n della spesa effettivamente sostenuta per detto servizio, che il T. U. \r\n per la finanza locale del 1931 conferm\u0026#242; tale impostazione; e che, \r\n infine, la legge n. 366 del 1941 ha sostituito al corrispettivo la \r\n tassa in argomento. Sotto il regime della nuova legge il servizio di \r\n raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolto \r\n dai Comuni con diritto di privativa, sicch\u0026#233; trattasi di uno dei vari \r\n servizi che gli enti pubblici disimpegnano per il soddisfacimento di \r\n pubblici bisogni, verso corrispettivo da parte di coloro che ne \r\n traggano profitto e comunque ne risentano beneficio. E nota che, in \r\n sede di istruzioni relative alla predetta legge n. 366 emanate dal \r\n Ministero dell\u0027interno (circ. 2 gennaio 1942, n. 906 2/A/224), le \r\n tariffe della tassa in oggetto devono sempre essere fissate in misura \r\n non superiore all\u0027ammontare delle spese del relativo servizio. \r\n L\u0027Avvocatura dello Stato, ritenendo che l\u0027imposizione di che trattasi \r\n rappresenta in definitiva il compenso per la prestazione di un pubblico \r\n servizio, prospetta il dubbio se le disposizioni impugnate possano \r\n considerarsi rientranti nell\u0027ambito proprio dell\u0027art. 23 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A conforto di tale tesi richiama la sentenza n. 36 del 1959, \r\n pronunziata dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Passando ad esaminare l\u0027ipotesi che l\u0027espressione \"prestazione \r\n patrimoniale imposta\", di cui nell\u0027art. 23 della Costituzione, venga \r\n intesa nel senso pi\u0026#249; ampio, s\u0026#236; da comprendervi qualsiasi tipo di \r\n prestazione, l\u0027Avvocatura generale dello Stato sostiene che, anche in \r\n tal caso, gli artt. 268, 269 e 270 in questione non sono in contrasto \r\n con l\u0027art. 23 della Costituzione per il solo fatto che non contengono \r\n la indicazione di un limite massimo, non superabile, del quantum del \r\n tributo. E mette in rilievo che le disposizioni di legge in esame \r\n contengono criteri sufficienti a delimitare la discrezionalit\u0026#224; \r\n dell\u0027ente impositore, sia per la materia oggetto dell\u0027imposizione, sia \r\n per i soggetti passivi di essa, sia per la commisurazione del tributo \r\n alla superficie dei locali serviti ed all\u0027uso cui essi sono destinati, \r\n sia per il sistema di controlli cui \u0026#232; sottoposto l\u0027ente impositore, e \r\n sia, in definitiva, per lo stesso ammontare complessivo del tributo, \r\n che non pu\u0026#242; superare il costo del servizio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e E infine, per confutare l\u0027assunto della Soc. it. per l\u0027industria \r\n degli zuccheri - secondo cui il suo stabilimento non avrebbe mai \r\n usufruito del servizio comunale di raccolta dei rifiuti -, l\u0027Avvocatura \r\n dello Stato osserva che il carattere di corrispettivit\u0026#224; di servizio \r\n reso al singolo, che distingue la tassa dalla imposta, non viene dalla \r\n legge sempre rapportato ad una effettiva e materiale prestazione del \r\n servizio stesso. In molti casi la legge impone la tassa in relazione ad \r\n uno stato di fatto, che fa presumere l\u0027utenza; cos\u0026#236; la legge 20 marzo \r\n 1941, n. 366, che, abolendo ogni esenzione, ha sostituito al principio \r\n dell\u0027utenza effettiva la semplice potenzialit\u0026#224; dell\u0027utenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Pertanto, l\u0027Avvocatura conclude affermando che la sollevata \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del \r\n T. U. delle leggi sulla finanza locale \u0026#232; manifestamente infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella memoria illustrativa depositata il 26 maggio u. s., il Comune \r\n di Bologna si riporta integralmente alle precedenti deduzioni, e \r\n sostiene, alla stregua delle sentenze nn. 4, 30 e 47 del 1957 della \r\n Corte costituzionale, che gli artt. 268, 269 e 270 del T. U. della \r\n finanza locale sono compatibili con l\u0027art. 23 della Costituzione. \r\n Osserva che nella sentenza n. 36 del 1959, cui la Soc. it. zuccheri si \r\n richiama, trova, invece, conforto l\u0027assunto del Comune, giacch\u0026#233; essa \r\n afferma il principio che non occorre che la legge contenga \r\n l\u0027indicazione del limite massimo della prestazione da imporre. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Comune di Bologna ribadisce, poi, l\u0027assunto secondo cui le norme \r\n impugnate indicano in maniera completa ed efficiente i criteri e le \r\n direttive per l\u0027applicazione e la commisurazione della tassa in \r\n discorso, facendo riferimento ai due elementi (superficie dei locali e \r\n loro uso) che in linea di principio \u0026#232; possibile predeterminare. \r\n Nessuna altra precisazione il legislatore avrebbe potuto stabilire in \r\n presenza di un servizio che pu\u0026#242; assumere, da Comune a Comune, le forme \r\n ed i mezzi pi\u0026#249; svariati e, quindi, implicare costi assai diversi. Il \r\n Comune rileva, inoltre, che il previsto sistema di controlli, di cui \r\n quello della G. P. A. incide sul merito, esclude che l\u0027ente impositore \r\n possa usare di poteri discrezionali sino a sconfinare nell\u0027arbitrio. \r\n Riferendosi alle deduzioni della Societ\u0026#224; nella parte in cui si \r\n censurano, in concreto e in dettaglio, le modalit\u0026#224; di applicazione \r\n della tassa in discorso, il Comune sostiene che riguarderebbero \r\n esclusivamente il merito della controversia e non potrebbero spiegare \r\n alcuna influenza sulla presente questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale. Insiste, pertanto, colle conclusioni gi\u0026#224; indicate \r\n nelle deduzioni del 20 luglio 1959. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ritiene che l\u0027imposizione prevista dalle norme degli artt. \r\n 268, 269 e 270 del T. U. delle leggi per la finanza locale approvato \r\n con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, modificate dall\u0027art. 27 della \r\n legge 20 marzo 1941, n. 366, non ha natura di corrispettivo di un \r\n servizio individuale per la raccolta ed il tra sporto dei rifiuti \r\n solidi urbani interni, bens\u0026#236; riveste il carattere di prelevamento \r\n coattivo che i Comuni possono operare in base a tariffa in rapporto al \r\n costo complessivo del servizio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questo carattere della imposizione rende ancora pi\u0026#249; evidente che \r\n la disciplina di essa rientra nel disposto dell\u0027art. 23 della \r\n Costituzione, per cui non pu\u0026#242; essere imposta se non in base alla \r\n legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte si \u0026#232; occupata in varie occasioni del significato e della \r\n portata del suddetto art. 23 ed ha stabilito (sentenze nn. 4, 30 e 47 \r\n del 1957 e n. 36 del 1959) che il precetto costituzionale deve \r\n ritenersi rispettato quando la legge che prevede l\u0027imposizione pur non \r\n fissandone il massimo, determini criteri, condizioni limiti e controlli \r\n idonei a contenere la discrezionalit\u0026#224; dell\u0027ente impositore \r\n nell\u0027esercizio del potere attribuitogli e ad evitare cos\u0026#236; che essa \r\n possa trasmodare in arbitrio. Ond\u0027\u0026#232; che la determinazione dei \r\n presupposti del rapporto tributario e la delimitazione del suo \r\n contenuto devono desumersi di volta in volta dalla concreta \r\n regolamentazione fatta dalla legge che prevede l\u0027imposizione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per risolvere la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli \r\n articoli sopracitati si devono, quindi, esaminare le singole \r\n disposizioni collegandole nel sistema voluto dal legislatore. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il servizio pubblico gestito dai Comuni \u0026#232; disciplinato dalla legge \r\n nel titolo V che ha per rubrica \"Tassa per la raccolta ed il trasporto \r\n dei rifiuti solidi urbani interni\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 268 determina l\u0027oggetto, \"fabbricati a qualunque uso \r\n adibiti\". L\u0027art. 269 vieppi\u0026#249; precisa l\u0027oggetto ed indica, altres\u0026#236;, i \r\n soggetti passivi, disponendo nel comma primo che la tassa \u0026#232; dovuta da \r\n chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, \r\n esistenti nel territorio comunale in cui il servizio di raccolta e \r\n trasporto \u0026#232; istituito secondo le norme di legge vigenti in materia. \r\n L\u0027art. 270, primo comma, detta inoltre criteri obiettivi per la misura \r\n dell\u0027imposizione, stabilendo che \"la tassa \u0026#232; commisurata alla \r\n superficie dei locali serviti ed all\u0027uso cui i medesimi vengono \r\n destinati\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nei successivi commi l\u0027art. 270 dispone che per l\u0027applicazione \r\n della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti, i \r\n quali debbono essere sottoposti all\u0027approvazione della Giunta \r\n provinciale amministrativa e poi all\u0027omologazione del Ministero delle \r\n finanze, previo parere del Ministero dell\u0027interno, e prevede altres\u0026#236; \r\n che le tariffe stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente \r\n omologati devono riportare l\u0027approvazione della Giunta provinciale \r\n amministrativa ed essere comunicati al Ministro delle finanze ai sensi \r\n dell\u0027art. 273. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nell\u0027ordinanza del Tribunale che ha proposto la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme dei succitati artt. 268, 269 e \r\n 270, ed ampiamente nelle difese della \"Societ\u0026#224; italiana per \r\n l\u0027industria degli zuccheri\" si assume che tali norme non contengano i \r\n requisiti necessari al fine di delimitare la discrezionalit\u0026#224; del \r\n potere dell\u0027ente impositore, perch\u0026#233; manca l\u0027indicazione dell\u0027aliquota \r\n massima dell\u0027imposizione, perch\u0026#233; gli elementi, indicati nell\u0027art. 270, \r\n della superficie e dell\u0027uso dei locali non bastano a contenere la \r\n misura della tassa entro limiti ben definiti, e perch\u0026#233; i controlli \r\n affidati ad organi della pubblica Amministrazione non hanno efficacia \r\n di limite all\u0027esercizio del potere discrezionale attribuito dalla legge \r\n ai Comuni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ritiene, invece, che il sistema di imposizione in \r\n questione riguardato nel suo insieme soddisfa ai requisiti \r\n indispensabili per evitare l\u0027arbitrio dei Comuni nella determinazione \r\n della tassa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Occorre soffermarsi sulla esistenza di tali requisiti nelle norme \r\n in questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A differenza di quanto sostengono la difesa del Comune di Bologna e \r\n l\u0027Avvocatura generale dello Stato, che individuano nella superficie e \r\n nell\u0027uso dei locali, a mente del primo comma dell\u0027articolo 270, i \r\n criteri necessari e sufficienti per una circoscritta commisurazione del \r\n tributo, - nell\u0027ordinanza del Tribunale di Bologna e nelle difese della \r\n \"Societ\u0026#224; italiana per l\u0027industria degli zuccheri\" si sostiene che il \r\n richiamo fatto dall\u0027art. 270 alla superficie ed all\u0027uso dei locali non \r\n d\u0026#224; affatto i criteri idonei a contenere la misura della tassa entro \r\n limiti ben definiti, e che, quindi, i Comuni resterebbero arbitri nella \r\n determinazione del quantum del tributo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ed in effetti potrebbe dubitarsi della idoneit\u0026#224; di siffatte \r\n indicazioni per concretare i criteri e i limiti che la legge deve avere \r\n per non essere in contrasto con la norma dell\u0027art. 23 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Senonch\u0026#233;, nella fattispecie in esame, la Corte ritiene che ai \r\n suindicati elementi della superficie e dell\u0027uso, di cui all\u0027art. 270, \r\n se ne aggiunge un altro di grande importanza che si trae dalla \r\n interpretazione dell\u0027art. 268, nel senso che l\u0027imposizione deve \r\n ragguagliarsi anche alla spesa effettiva che l\u0027ente impositore sostiene \r\n per l\u0027espletamento del servizio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Vero \u0026#232; che nel nuovo testo (del 1941) dell\u0027art. 268 non \u0026#232; stato \r\n riprodotto il secondo comma del vecchio testo (del 1931) dello stesso \r\n articolo, in cui espressamente si limitava il gettito totale del \r\n tributo alla spesa effettiva sostenuta dal Comune per il servizio in \r\n questione; ma \u0026#232; altrettanto vero che nella sostanza lo stesso criterio \r\n limite \u0026#232; rimasto nel nuovo testo dell\u0027art. 268, che consta di un solo \r\n comma del seguente tenore: \"Per i servizi relativi alla raccolta ed al \r\n trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei \r\n fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni) i Comuni \r\n possono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora, dal fatto che l\u0027art. 268 dispone che \"per i servizi\" i Comuni \r\n possono istituire \"apposita tassa\", si pu\u0026#242; ben desumere che il \r\n legislatore abbia in sostanza lasciato inalterato il sistema di \r\n commisurazione del tributo alla spesa sostenuta dal Comune. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Al lume di questa interpretazione dell\u0027art. 268, il sistema \r\n dell\u0027imposizione soddisfa a quel principio della determinazione dei \r\n criteri e limiti che la legge d\u0027imposizione deve contenere per evitare \r\n l\u0027arbitrio dell\u0027ente impositore, e non \u0026#232;, quindi, in contrasto con \r\n l\u0027art. 23 della Costituzione; mentre contrasterebbe con esso se la \r\n norma suddetta venisse interpretata in senso diverso, cio\u0026#232; nel senso \r\n che non prescriva alcuna corrispondenza tra tributo e spesa del \r\n servizio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027interpretazione suesposta dell\u0027attuale art. 268 trova riscontro \r\n nella circolare del Ministero dell\u0027interno del 2 gennaio 1942, n. \r\n 906.22/A 244 (richiamata dall\u0027Avvocatura generale dello Stato), la \r\n quale dispone che le tariffe debbono essere commisurate alla spesa, \r\n arrivando cos\u0026#236; a stabilire quale pu\u0026#242; essere in definitiva il massimo \r\n dell\u0027imposizione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La discrezionalit\u0026#224; dei Comuni nell\u0027imporre la tassa in questione \r\n (che non pu\u0026#242; essere eguale in tutti i Comuni data la diversit\u0026#224; della \r\n popolazione e delle complesse situazioni locali) \u0026#232; adunque contenuta \r\n in sufficienti limiti obiettivi, cui essi Comuni debbono attenersi e \r\n nell\u0027adottare gli appositi regolamenti, che, ai sensi del comma terzo \r\n dell\u0027art.270, debbono essere sottoposti all\u0027approvazione della Giunta \r\n provinciale amministrativa ed alla successiva omologazione da parte del \r\n Ministero delle finanze, sentito il Ministero dell\u0027interno, e nello \r\n stabilire, in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, le \r\n tariffe, che a loro volta debbono riportare, in base al disposto \r\n dell\u0027ultimo comma dello stesso art. 270, l\u0027approvazione della Giunta \r\n provinciale amministrativa ed essere comunicate al Ministero delle \r\n finanze ai sensi del successivo art. 273. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si tratta di un sistema di controlli tale da escludere che la \r\n discrezionalit\u0026#224; dell\u0027ente impositore possa trasmodare in arbitrio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Pertanto, deve ritenersi che le norme degli artt. 268, 269 e 270 \r\n non contrastano con l\u0027art. 23 della Costituzione. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione proposta con l\u0027ordinanza del \r\n Tribunale di Bologna in data 26 giugno 1959, sulla legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del T. U. delle leggi sulla \r\n finanza locale, modificati dall\u0027art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. \r\n 366, in riferimento all\u0027art. 23 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - \r\n TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - \r\n MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO \r\n GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - \r\n ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - \r\n GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO \r\n PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO \r\n SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1094","titoletto":"SENT. 51/60 A. RISERVA DI LEGGE PER LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA. RISEVA DI LEGGE PER LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - PRESTAZIONI A CUI SI RIFERISCE - DENOMINAZIONE - RILEVANZA. RISERVA DI LEGGE PER LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESPRESSIONE \"IN BASE ALLA LEGGE \" - INTERPRETAZIONE.","testo":"Vedi: Sent. 4/1957 B.","numero_massima_successivo":"1095","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"30/04/1936","numero":"1138","articolo":"235","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1138~art235"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1095","titoletto":"SENT. 51/60 B. RISERVA DI LEGGE PER LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - TASSA SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PREVISTI DAGLI ARTT. 268, 269 E 270 DEL T.U. DELLA FINANZA LOCALE MODIFICATI DALL\u0027ART. 27 DELLA LEGGE 20 MARZO 1941 N. 366. RISERVA DI LEGGE PER LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - TASSA SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PREVISTA DAGLI ARTT. 268, 269 E 270 DEL T.U. SULLA FINANZA LOCALE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - SUFFICIENTE DELIMITAZIONE DELLA SFERA DI DISCREZIONALITA\u0027 DELL\u0027ENTE IMPOSITORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027imposizione sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani prevista dagli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi per la finanza locale modificate dall\u0027art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366 non ha natura di corrispettivo di un servizio individuale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, bensi\u0027 riveste il carattere di prelevamento coattivo che i Comuni possono operare in base a tariffe in rapporto al costo complessivo del servizio. Gli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi per la finanza locale, modificati dall\u0027art. 27 della legge 20 marzo 1941, n.366, contengono l\u0027indicazione di limiti e garanzie sufficienti a delimitare la discrezionalita\u0027 del Comune nell\u0027esercizio del potere di imposizione; in quanto la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere commisurata alla superficie e all\u0027uso dei locali serviti e al costo del servizio e l\u0027adozione degli appositi regolamenti e\u0027 soggetta a controlli affidati ad organi della Pubblica Amministrazione. Non e\u0027 rilevante che le norme non contengono la indicazione di un limite massimo, non superabile, del quantum del tributo, non potendo la tassa in questione essere eguale in tutti i Comuni data la diversita\u0027 della popolazione e delle complesse situazioni locali. Di conseguenza e\u0027 infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale delle citate norme in riferimento all\u0027art. 23 della Costituzione.","numero_massima_precedente":"1094","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/09/1931","numero":"1175","articolo":"268","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1175~art268"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/09/1931","numero":"1175","articolo":"269","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1175~art269"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/09/1931","numero":"1175","articolo":"270","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1175~art270"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"485","autore":"GIANNINI M.S.","titolo":"OSSERVAZIONE.","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1960","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"707","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"486","autore":"JEMOLO C.A.","titolo":"SULLA LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto e pratica tributaria","anno_rivista":"1960","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"358","note_abstract":"","collocazione":"A.55","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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