HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:164 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 1.16069 "namelookup_time" => 0.000528 "connect_time" => 0.012947 "pretransfer_time" => 0.141943 "size_download" => 51278.0 "speed_download" => 44178.0 "starttransfer_time" => 1.108251 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 41798 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 141822 "connect_time_us" => 12947 "namelookup_time_us" => 528 "pretransfer_time_us" => 141943 "starttransfer_time_us" => 1108251 "total_time_us" => 1160690 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770568119.5055 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:164" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:164 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sun, 08 Feb 2026 16:28:39 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sun, 08 Feb 2026 16:28:39 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2024","numero":"164","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"BARBERA","redattore":"PROSPERETTI","relatore":"PROSPERETTI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"24/09/2024","data_decisione":"24/09/2024","data_deposito":"17/10/2024","pubbl_gazz_uff":"23/10/2024","num_gazz_uff":"43","norme":"Art. 133, c. 1° bis, del codice di procedura penale, come inserito dall\u0027art. 7, c. 1°, lett. d), del decreto legislativo 10/10/2022, n. 150.","atti_registro":"ord. 12/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 164\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del codice di procedura penale, come inserito dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di Y. E., con ordinanza del 12 dicembre 2023, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di Y. E. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 settembre 2024 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Domenico Maimone per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 dicembre 2023 (reg. ord. n. 12 del 2024), il Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del codice di procedura penale, come inserito dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente premette che, con decreto depositato in data 29 agosto 2019, l\u0026#8217;ufficio del pubblico ministero ha esercitato l\u0026#8217;azione penale nei confronti di Y. E., contestandogli il reato di minaccia grave, ai sensi dell\u0026#8217;art. 612, secondo comma, del codice penale, per avere rivolto alla persona offesa I. E. minacce ed espressioni offensive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo numerosi rinvii delle udienze, dovuti ai sopravvenuti mutamenti del giudice titolare del procedimento e alla mancata comparizione della querelante, all\u0026#8217;udienza del 20 ottobre 2023 il difensore dell\u0026#8217;imputato, all\u0026#8217;esito della ricusazione della remissione espressa della querela presentata dalla querelante I. E., aveva chiesto al giudice di disporre l\u0026#8217;accompagnamento coattivo in udienza della stessa e, ritenendo a ci\u0026#242; ostativa la disposizione introdotta dall\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., ne aveva prospettata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, all\u0026#8217;udienza del 12 dicembre 2023 il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, dopo aver acquisito la memoria con cui il difensore dell\u0026#8217;imputato illustrava le ritenute ragioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., disponeva la sospensione del processo e rimetteva alla Corte costituzionale la decisione delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, l\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., escludendo il potere del giudice di disporre l\u0026#8217;accompagnamento coattivo del querelante quando \u0026#171;la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa \u0026#232; consentita\u0026#187;, non considererebbe l\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;imputato ricusi la remissione della querela, come consentito dall\u0026#8217;art. 155 cod. pen., per evitare la condanna alle spese processuali, come altrimenti disposto dall\u0026#8217;art. 340, comma 4, cod. proc. pen., e ottenere l\u0026#8217;accertamento nel merito della propria innocenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia che \u0026#171;[n]ella relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;introduzione di tale disposizione era indicata nei seguenti termini \u0026#8220;Si ritiene opportuno che si provveda alla modifica dell\u0026#8217;art. 133 del codice di procedura penale (ossia la disposizione relativa all\u0026#8217;accompagnamento coattivo di un testimone non comparso), prevedendo che \u0026#8211; nei casi in cui la mancata comparizione del querelante determini l\u0026#8217;estinzione del reato per remissione tacita di querela \u0026#8211; non si debba disporre [\u0026#8230;] l\u0026#8217;accompagnamento coattivo\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMa, ad avviso del rimettente, tale obiettivo non sarebbe \u0026#171;stato pienamente tradotto nel testo del novellato art. 133 comma l \u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ec.p.p., che appare calibrato esclusivamente sul significato della mancata comparizione (\u0026#8220;limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa \u0026#232; consentita\u0026#8221;) e non sull\u0026#8217;effetto giuridico atteso, ossia l\u0026#8217;estinzione del reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore non avrebbe, infatti, introdotto alcuna disposizione \u0026#171;per il caso in cui \u0026#8211; a fronte di una remissione tacita della querela \u0026#8211; non si verifichi l\u0026#8217;estinzione del reato, profilo reso ancora pi\u0026#249; problematico dalla circostanza che, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, \u0026#232; ben possibile che la persona offesa dopo una prima manifestazione di rinuncia alla volont\u0026#224; punitiva possa successivamente procedere ad una nuova remissione (espressa o tacita) della querela che deve essere nuovamente ricusata dall\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; comporterebbe, ad avviso del Tribunale di Venezia, la violazione dell\u0026#8217;art. 111 Cost. che garantisce all\u0026#8217;imputato la facolt\u0026#224; davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, e dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), CEDU, che riconosce il diritto dell\u0026#8217;imputato a interrogare o far interrogare i testi a proprio carico e che obbliga gli Stati contraenti ad adottare delle misure positive per consentire all\u0026#8217;accusato di esaminare o di far esaminare i testimoni a carico. La disposizione censurata, ad avviso del rimettente, si porrebbe, inoltre, in contrasto con il principio di inviolabilit\u0026#224; del diritto di difesa garantito dall\u0026#8217;art. 24 Cost., cui si correla l\u0026#8217;imprescindibile diritto dell\u0026#8217;imputato ad ottenere, attraverso un giusto processo, che si svolga nel contraddittorio tra le parti, una pronuncia che ne affermi la non colpevolezza nel merito e non solo una pronuncia processuale fondata sul venir meno dell\u0026#8217;interesse alla pretesa punitiva da parte del querelante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe possibile, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, addivenire a un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata che limiti il divieto di disporre l\u0026#8217;accompagnamento coattivo del querelante ai soli casi in cui la remissione tacita della querela non sia stata ricusata dall\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale opzione esegetica determinerebbe, infatti, una indebita estensione dei casi in cui il giudice \u0026#232; legittimato a adottare l\u0026#8217;accompagnamento coattivo di un testimone che, in quanto manifestazione del potere coercitivo dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, deve essere, invece, contenuto nei limiti imposti dall\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Tribunale di Venezia sostiene, poi, con riferimento alla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, che solo dalla loro positiva definizione da parte di questa Corte discenderebbe \u0026#171;la possibilit\u0026#224; per il Tribunale di disapplicare l\u0026#8217;art. 133, comma l \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.p. per accogliere la richiesta di accompagnamento coattivo della querelante, formulata dall\u0026#8217;imputato all\u0026#8217;udienza del 20.10.2023 a seguito della ricusazione della remissione tacita della querela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, \u0026#171;a fronte dell\u0026#8217;obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilit\u0026#224; che discende dall\u0026#8217;articolo 129 c.p.p., non risulta in concreto percorribile l\u0026#8217;alternativa strada di una sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, attesa l\u0026#8217;esplicita dichiarazione di ricusazione della remissione della querela e di rinuncia alla prescrizione da parte dell\u0026#8217;imputato, n\u0026#233; quella di una pronuncia assolutoria nel merito, che non pu\u0026#242; prescindere dal vaglio dibattimentale delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in sede di querela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio Y. E., imputato nel giudizio principale, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della parte le questioni sollevate dal Tribunale di Venezia dovrebbero senz\u0026#8217;altro essere ritenute rilevanti, in quanto l\u0026#8217;accompagnamento coattivo della querelante in udienza e il vaglio dibattimentale delle dichiarazioni accusatorie rese in sede di querela, indispensabili per poter addivenire ad una sentenza di assoluzione dell\u0026#8217;imputato, non potrebbero essere disposti senza la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte evidenzia, in particolare, che il legislatore \u0026#171;ha individuato \u0026#8211; in tutte le aree del processo \u0026#8211; nell\u0026#8217;accompagnamento coattivo il rimedio generale (\u003cem\u003esub\u003c/em\u003e \u003cem\u003especie\u003c/em\u003e di esecuzione in forma specifica) all\u0026#8217;inottemperanza del testimone all\u0026#8217;ordine di comparizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, l\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., introdotto dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha escluso che si possa ricorrere all\u0026#8217;accompagnamento coattivo nel caso in cui \u0026#171;il testimone non comparso sia la persona offesa di un reato procedibile a querela\u0026#187;. Ci\u0026#242; in quanto, \u0026#171;avendo il Legislatore riconosciuto espressamente valore di remissione tacita della querela alla mancata comparizione del testimone persona offesa, si \u0026#232; scelto di rimettere alla volont\u0026#224; del querelante, in uno con la vitalit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale, anche l\u0026#8217;adempimento del dovere di testimonianza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore non avrebbe, per\u0026#242;, considerato il diritto delle parti al contraddittorio sulla prova, poich\u0026#233; la disposizione censurata \u0026#171;non riconosce all\u0026#8217;imputato \u0026#8211; n\u0026#233; tantomeno al Giudice \u0026#8211; alcun ruolo (n\u0026#233; alcuna tutela) riguardo alle decisioni della persona offesa di rendere testimonianza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. violerebbe, pertanto, sia l\u0026#8217;art. 111 Cost., che l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui assume \u0026#171;quale parametro interposto di costituzionalit\u0026#224;, l\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell\u0026#8217;Uomo e delle Libert\u0026#224; fondamentali che riconosce \u0026#8211; da molto tempo prima della Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 \u0026#8211; il medesimo diritto dell\u0026#8217;imputato ad \u0026#8220;esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l\u0026#8217;esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico\u0026#8221; (art. 6, comma 3, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e)\u0026#187;, cos\u0026#236; determinando \u0026#171;una grave lesione del diritto di difesa (inteso quale insieme di attivit\u0026#224; volte a sostenere l\u0026#8217;innocenza dell\u0026#8217;imputato e l\u0026#8217;inconsistenza dell\u0026#8217;accusa) che si traduce in una altrettanto grave violazione dell\u0026#8217;art. 24 della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe possibile, ad avviso della parte, intendere il divieto di accompagnamento coattivo della persona offesa come limitato ai soli casi in cui la remissione tacita della querela non sia stata ricusata dall\u0026#8217;imputato, producendo l\u0026#8217;estinzione del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto \u0026#171;[r]itenere che il divieto di accompagnamento coattivo posto dalla norma di nuovo conio si applichi ai soli casi di accettazione di remissione tacita della querela \u0026#232; semplicemente un \u003cem\u003enon \u003c/em\u003e\u003cem\u003esens\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e: in tali ipotesi, infatti, il giudizio diviene improcedibile e non vi \u0026#232; pi\u0026#249; alcuna successiva udienza in relazione alla quale porre il divieto di accompagnare coattivamente il querelante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, per \u0026#171;poter affermare che il divieto di accompagnamento coattivo del querelante (posto senza alcuna distinzione dall\u0026#8217;art. 133, comma 1 bis, c.p.p.) si applica esclusivamente ai casi in cui la remissione tacita non sia ricusata\u0026#187; sarebbe \u0026#171;necessario compiere una operazione esegetica di matrice schiettamente additiva\u0026#187;, il che comporterebbe \u0026#171;una indebita auto-attribuzione (da parte del Giudice penale) del potere di adottare, totalmente al di fuori dai \u0026#8220;casi e modi previsti dalla legge\u0026#8221;, un provvedimento limitativo della libert\u0026#224; personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La difesa dello Stato rileva, innanzitutto, che il Tribunale di Venezia ha prospettato delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dirette ad ottenere una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, senza, tuttavia, argomentare, nella misura necessaria, in ordine alla possibilit\u0026#224; che della disposizione censurata venga data una interpretazione conforme ai precetti costituzionali. Il che renderebbe senz\u0026#8217;altro inammissibili le questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, inoltre, le questioni potrebbero essere dichiarate inammissibili anche sotto il profilo della loro rilevanza nel giudizio principale, non essendo stata verificata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e l\u0026#8217;effettiva ricorrenza, nel caso, degli elementi costitutivi della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto il comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 133 cod. proc. pen., che esclude il potere del giudice di disporre l\u0026#8217;accompagnamento coattivo del querelante chiamato a testimoniare nel processo, nei casi in cui la sua mancata comparizione all\u0026#8217;udienza integri remissione tacita di querela, pu\u0026#242; trovare applicazione, come risultante dal chiaro tenore letterale della disposizione, solo nei casi in cui la remissione tacita \u0026#232; consentita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA presidio della tutela di soggetti deboli a qualsiasi titolo, \u0026#232; stata, infatti, esplicitamente posta la previsione dell\u0026#8217;art. 152, quarto comma, cod. pen., che esclude l\u0026#8217;applicazione del precedente terzo comma, numero 1), in caso di persone offese minorenni, incapaci o in condizioni di particolare vulnerabilit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 90-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen., e comunque \u0026#8211; onde scongiurare il rischio che eventuali negligenze del rappresentante possano risolversi in una diminuzione di tutela per gli interessi sostanziali del rappresentato \u0026#8211; in tutte le situazioni in cui il querelante non comparso sia persona che ha proposto querela agendo in luogo della persona offesa e nell\u0026#8217;assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl che comporta l\u0026#8217;obbligo per il giudice, perch\u0026#233; possa ritenersi integrata la nuova fattispecie di remissione tacita, di svolgere ogni utile verifica al fine di escludere che la mancata comparizione del querelante sia dovuta a forme di indebito condizionamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSolo all\u0026#8217;esito negativo di tale controllo, rileva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232;, pertanto, possibile considerare la mancata comparizione del querelante come remissione processuale tacita della querela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn assenza di tali accertamenti che, a parere della difesa dello Stato, non sarebbero stati effettuati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e di cui, comunque, non sarebbe stato dato conto nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la fattispecie non si potrebbe considerare perfezionata, non essendo sufficiente, a questo fine, che il Tribunale di Venezia abbia acquisito, all\u0026#8217;udienza del 20 ottobre 2023, il verbale di remissione espressa della querela sottoscritto in data 13 ottobre 2023 dalla querelante dinanzi ai Carabinieri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, la difesa dello Stato evidenzia, invece, che l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di disporre l\u0026#8217;accompagnamento coattivo della querelante in applicazione del disposto dell\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., integrerebbe una ipotesi di impossibilit\u0026#224; sopravvenuta di assunzione della testimonianza, per cui il legislatore ha apprestato, in via generale, il rimedio della lettura degli atti previsto dall\u0026#8217;art. 512, comma 1, cod. proc. pen. (\u0026#171;1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne \u0026#232; divenuta impossibile la ripetizione\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla base di tali considerazioni l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sostiene che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Venezia dovrebbero ritenersi non fondate, in quanto il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eavrebbe, comunque, potuto procedere, sollecitando eventualmente una richiesta dell\u0026#8217;imputato in tal senso, alla lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero o, quantomeno, alla lettura della querela, in tal modo superando l\u0026#8217;ostacolo rappresentato dal divieto di legge di disporre l\u0026#8217;accompagnamento coattivo in udienza del querelante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la difesa dell\u0026#8217;imputato ha depositato una memoria illustrativa, in cui contesta gli assunti sostenuti dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato nel suo atto di intervento, e chiede, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nell\u0026#8217;atto di costituzione, che le questioni siano dichiarate fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica del 24 settembre 2024, il rappresentante dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha insistito nelle gi\u0026#224; rassegnate conclusioni, evidenziando, in particolare, le ragioni di inammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 12 del 2024), il Tribunale di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e la disposizione censurata, escludendo il potere del giudice di disporre l\u0026#8217;accompagnamento coattivo del querelante, limitatamente ai casi in cui la sua mancata comparizione integra remissione tacita di querela, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 111 Cost., che garantisce all\u0026#8217;imputato la facolt\u0026#224; davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost, in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), CEDU, che riconosce il diritto dell\u0026#8217;imputato a interrogare o far interrogare i testi a proprio carico e che obbliga gli Stati contraenti ad adottare delle misure positive per consentire all\u0026#8217;accusato di esaminare o di far esaminare i testimoni a carico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, inoltre, violerebbe il diritto di difesa garantito dall\u0026#8217;art. 24 Cost., cui si correla l\u0026#8217;imprescindibile diritto dell\u0026#8217;imputato ad ottenere, attraverso un giusto processo, che si svolga nel contraddittorio tra le parti, una pronuncia che ne affermi la non colpevolezza nel merito e non solo una pronuncia processuale fondata sul venir meno dell\u0026#8217;interesse alla pretesa punitiva da parte del querelante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine alla rilevanza delle questioni, il Tribunale di Venezia, escludendo la praticabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, sostiene che solo dalla loro positiva definizione da parte di questa Corte discenderebbe \u0026#171;la possibilit\u0026#224; per il Tribunale di disapplicare l\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ec.p.p. per accogliere la richiesta di accompagnamento coattivo della querelante, formulata dall\u0026#8217;imputato all\u0026#8217;udienza del 20.10.2023 a seguito della ricusazione della remissione tacita della querela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto \u0026#171;a fronte dell\u0026#8217;obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilit\u0026#224; che discende dall\u0026#8217;articolo 129 c.p.p., non risulta in concreto percorribile l\u0026#8217;alternativa strada di una sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, attesa l\u0026#8217;esplicita dichiarazione di ricusazione della remissione della querela e di rinuncia alla prescrizione da parte dell\u0026#8217;imputato, n\u0026#233; quella di una pronuncia assolutoria nel merito, che non pu\u0026#242; prescindere dal vaglio dibattimentale delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in sede di querela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La difesa dello Stato ha eccepito, preliminarmente, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dal Tribunale di Venezia per difetto di motivazione sulla loro rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene le questioni inammissibili perch\u0026#233; il giudice avrebbe dovuto, preliminarmente, verificare che la mancata comparizione in udienza della querelante non fosse dovuta ad indebiti condizionamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo all\u0026#8217;esito negativo di un tale doveroso controllo, di cui non \u0026#232; stato dato conto nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, si sarebbero, infatti, potuti ritenere integrati gli estremi della fattispecie di remissione tacita di cui all\u0026#8217;art. 152, terzo comma, numero 1), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, in pi\u0026#249; occasioni, ha ricordato che l\u0026#8217;accertamento per verificare se il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e abbia fornito elementi sufficienti per valutare la necessaria applicazione della disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione del giudizio principale \u0026#171;presuppone una motivazione non implausibile sulla sussistenza di un rapporto di strumentalit\u0026#224; e di pregiudizialit\u0026#224; tra la risoluzione del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 50 del 2014 e ordinanza n. 282 del 1998)\u0026#187; (cos\u0026#236; sentenza n. 249 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il Tribunale di Venezia, pur non dando analiticamente conto dello svolgimento e dell\u0026#8217;esito negativo delle verifiche imposte dall\u0026#8217;art. 152, terzo comma, numero 1), cod. pen. per escludere eventuali indebiti condizionamenti della querelante, ha, per\u0026#242;, dato atto della remissione della querela da parte della persona offesa che, sensatamente, fa escludere ogni illecita interferenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Inoltre, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito che il rimettente non avrebbe adeguatamente verificato la possibilit\u0026#224; di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; A differenza di quanto sostenuto dalla difesa dello Stato, va, invece, rilevato che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha senz\u0026#8217;altro assolto al proprio dovere di valutare la possibilit\u0026#224; di una interpretazione adeguatrice, ritenendola per\u0026#242; non praticabile, in quanto in presunto contrasto con l\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione di inammissibilit\u0026#224; deve, dunque, essere rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate, nei sensi di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Va, innanzitutto, chiarito che la peculiarit\u0026#224; della fattispecie sta nella circostanza che, nel caso in esame, l\u0026#8217;imputato ha ricusato la remissione della querela, sicch\u0026#233; il processo era, comunque, destinato a proseguire e a pervenire ad una sentenza di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha novellato l\u0026#8217;art. 152 cod. pen., introducendo, al numero 1), del nuovo terzo comma, una forma di remissione processuale tacita che ricorre \u0026#171;quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all\u0026#8217;udienza alla quale \u0026#232; stato citato in qualit\u0026#224; di testimone\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale modifica normativa ha comportato la contestuale introduzione, ad opera dell\u0026#8217;art. 41, comma 1, lettera \u003cem\u003et\u003c/em\u003e), numero 1), dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022, della lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) del comma 3 dell\u0026#8217;art. 142 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ai sensi del quale l\u0026#8217;atto di citazione deve contenere l\u0026#8217;avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all\u0026#8217;udienza in cui \u0026#232; citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa \u0026#232; consentita. Inoltre, sempre per ragioni di coordinamento di sistema, \u0026#232; stato introdotto il comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 133 cod. proc. pen., oggetto dell\u0026#8217;odierno giudizio, che esclude il potere di accompagnamento coattivo del giudice, stabilito in via generale dal comma 1 del medesimo art. 133, \u0026#171;in caso di mancata comparizione del querelante all\u0026#8217;udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa \u0026#232; consentita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sostiene che l\u0026#8217;unica opzione interpretativa, in linea con quanto esposto nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, \u0026#171;sarebbe quella di ritenere che il divieto di accompagnamento coattivo del querelante operi nei soli casi in cui la remissione tacita ai sensi dell\u0026#8217;art. 152 c.p., comma 3, n. l, non sia ricusata dall\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale opzione esegetica, ad avviso del rimettente, non sarebbe per\u0026#242; praticabile, in quanto \u0026#171;[s]i tratterebbe [\u0026#8230;] \u0026#8211; alla luce del tenore letterale della norma di cui al comma l \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 133 c.p.p. \u0026#8211; di operare un intervento di natura schiettamente additiva. Tale soluzione \u0026#8211; l\u0026#8217;unica che appare in grado di evitare che il divieto di accompagnamento coattivo del querelante si traduca in una violazione dell\u0026#8217;art. 111 della Costituzione, anche riguardo alla ragionevole durata del processo \u0026#8211; si risolverebbe, infatti, in un\u0026#8217;estensione in via interpretativa dei casi in cui il Giudice \u0026#232; legittimato ad adottare un provvedimento coercitivo finalizzato ad assicurare l\u0026#8217;assunzione di una testimonianza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl che determinerebbe, secondo il Tribunale di Venezia, la violazione dei principi stabiliti, in materia di libert\u0026#224; personale, dall\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Della disposizione censurata \u0026#232; per\u0026#242; possibile una interpretazione adeguatrice orientata alla conformit\u0026#224; ai parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 dell\u0026#8217;art. 133 cod. proc. pen. prevede, in via generale, il potere del giudice di disporre l\u0026#8217;accompagnamento coattivo dei testimoni (oltre che dei periti, delle persone sottoposte all\u0026#8217;esame del perito diverse dall\u0026#8217;imputato, dei consulenti tecnici, degli interpreti o dei custodi di cose sequestrate) che, regolarmente citati o convocati, omettano, senza un legittimo impedimento, di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto all\u0026#8217;ambito applicativo di tale previsione, il nuovo comma l-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel medesimo articolo, introduce un\u0026#8217;eccezione, \u0026#171;limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa \u0026#232; consentita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore del 2022 si \u0026#232; cos\u0026#236; preoccupato di escludere che il giudice possa disporre una misura limitativa della libert\u0026#224; personale come l\u0026#8217;accompagnamento coattivo \u0026#8211; oltre che, eventualmente, la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 \u0026#8211; a carico del querelante che, non comparendo all\u0026#8217;udienza, abbia manifestato implicitamente la propria volont\u0026#224; di rimettere la querela, secondo quanto previsto dal nuovo testo dell\u0026#8217;art. 152, terzo comma, numero 1), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi per\u0026#242; in cui l\u0026#8217;imputato ricusi la remissione della querela, giustamente il rimettente esclude che il giudice possa immediatamente disporre l\u0026#8217;accompagnamento coattivo e una sanzione pecuniaria a carico del querelante, il quale ha ragionevolmente confidato nell\u0026#8217;effetto estintivo del reato conseguente alla propria condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePiuttosto, a fronte del fatto rappresentato dalla mancata estinzione del reato conseguente alla ricusazione della remissione della querela da parte dell\u0026#8217;imputato, sar\u0026#224; necessaria una nuova citazione del querelante a una successiva udienza, con indicazione dell\u0026#8217;avvenuta ricusazione da parte dell\u0026#8217;imputato, affinch\u0026#233; possa pienamente dispiegarsi il diritto di difesa di quest\u0026#8217;ultimo, il quale ha diritto a un pieno accertamento di merito sul contenuto delle accuse a suo tempo rivoltegli (sul punto, sentenza n. 41 del 2024, e ivi ulteriori precedenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale nuova udienza, peraltro, la disposizione censurata non potr\u0026#224; pi\u0026#249; trovare applicazione, l\u0026#8217;eventuale mancata comparizione del querelante non potendo pi\u0026#249; essere equiparata alla sua remissione tacita della querela, ormai ricusata dall\u0026#8217;imputato. La mancata ingiustificata comparizione dovr\u0026#224;, invece, essere considerata come una ordinaria violazione dell\u0026#8217;obbligo, gravante su ogni testimone, di comparire in udienza, una volta che sia stato regolarmente citato, con le conseguenze stabilite dalla regola generale stabilita dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 133 cod. proc. pen. (accompagnamento coattivo e sanzione pecuniaria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; interpretata, la disposizione censurata si sottrae ai vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale denunciati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; A fronte della detta interpretazione dell\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., si deve, pertanto, ritenere che, nell\u0026#8217;ipotesi in cui la remissione della querela sia stata ricusata dall\u0026#8217;imputato e il processo prosegua, il giudice conservi il potere di disporre l\u0026#8217;accompagnamento coattivo del querelante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNaturalmente, perch\u0026#233; tale potere possa essere esercitato, dovranno ricorrere i presupposti di carattere generale stabiliti dall\u0026#8217;art. 133, comma 1, cod. proc. pen. e, cio\u0026#232;, che il testimone, regolarmente citato o convocato, abbia omesso, senza un legittimo impedimento, di comparire in udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo l\u0026#8217;inottemperanza, senza giustificati motivi, alla citazione a comparire in udienza, consente, infatti, al giudice di disporre l\u0026#8217;accompagnamento coattivo del querelante, nella specifica veste di testimone, nell\u0026#8217;udienza successiva a quella in cui era gi\u0026#224; stato regolarmente citato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In definitiva, le questioni sollevate dal Tribunale di Venezia vanno dichiarate non fondate, poich\u0026#233;, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che il divieto di accompagnamento coattivo posto dalla disposizione si applica solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l\u0026#8217;estinzione del reato per remissione tacita di querela, e non nell\u0026#8217;ipotesi in cui, invece, la remissione della querela sia stata ricusata dall\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del codice di procedura penale, come introdotto dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 3, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 ottobre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Atti e provvedimenti del giudice - Accompagnamento coattivo di altre persone - Mancata previsione della possibilit\u0026#224; di disporre l\u0026#8217;accompagnamento coattivo del querelante laddove la remissione tacita della querela sia ricusata dall\u0026#8217;imputato.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46406","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Sussistenza di un rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia - Motivazione non implausibile - Necessità. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’accertamento per verificare se il giudice a quo abbia fornito elementi sufficienti per valutare la necessaria applicazione della disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione del giudizio principale presuppone una motivazione non implausibile sulla sussistenza di un rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; S. 50/2014 - mass. 37778; O. 282/1998 - mass. 24061\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46407","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46407","titoletto":"Azione e difesa (diritti di) – In genere – Diritti dell’imputato – Diritto a un pieno accertamento di merito sul contenuto delle accuse. (Classif. 031001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAffinché possa pienamente dispiegarsi il suo diritto di difesa l’imputato ha diritto a un pieno accertamento di merito sul contenuto delle accuse rivoltegli. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 41/2024 - mass. 46056\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46408","numero_massima_precedente":"46406","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46408","titoletto":"Processo penale - In genere - Accompagnamento coattivo del querelante - Potere del giudice di disporlo - Divieto nei casi in cui la mancata comparizione integri remissione tacita di querela - Estensione anche ai casi in cui l\u0027imputato abbia ricusato tale remissione - Denunciata violazione del diritto di difesa e del diritto dell\u0027imputato a ottenere, attraverso un giusto processo, che si svolga nel contraddittorio tra le parti, una pronuncia che ne affermi la non colpevolezza nel merito - Possibilità di un\u0027interpretazione adeguatrice - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Venezia, sez. pen. dibattimentale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 3, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), CEDU, dell’art. 133, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, che esclude il potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo del querelante in caso di mancata comparizione all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui ciò integri remissione tacita di querela, ove consentita. Della disposizione censurata è possibile un’interpretazione adeguatrice nel senso che il divieto previsto si applichi solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l’estinzione del reato e non nell’ipotesi in cui, invece, la remissione di querela sia stata ricusata dall’imputato. Rispetto al generale potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo, previsto dal precedente comma 1, il nuovo comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e introduce, infatti, un’eccezione al fine di escludere che il giudice possa disporre detta misura limitativa della libertà personale a carico del querelante che, non comparendo, abbia manifestato implicitamente la volontà di rimettere la querela. Nella diversa ipotesi in cui, invece, l’imputato ricusi la remissione della querela, a fronte della mancata estinzione del reato che ne consegue, è necessaria una nuova citazione del querelante a una successiva udienza, con indicazione dell’avvenuta ricusazione, affinché possa pienamente dispiegarsi il diritto di difesa, nel merito, dell’imputato.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46407","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"133","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"introdotto dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero":"150","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"par. 3, lett. d)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45413","autore":"Bevivino G.","titolo":"Prevalenza del privilegio “penale”, ai sensi dell’art. 316 comma 4 c.p.p., sull’ipoteca “civile”: graduazione degli interessi e possibili modelli interpretativo-assiologici | Prevalence of the “criminal privilege” on the civil mortgage: graudation of the interests and interpretative models","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.accademiaassociazionecivilisti.it/","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"811","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45412_2024_164.pdf","nome_file_fisico":"164_2024_Bevivino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45033","autore":"de Gioia V.","titolo":"la Corte costituzionale sul divieto di accompagnamento coattivo del querelante in caso di sua mancata comparizione","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1049","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45970","autore":"Gialuz M.","titolo":"Remissione tacita di querela e accompagnamento coattivo: sugli equivoci generati dalla \"norma monito\" dell\u0027art. 133 comma-bis c.p.p.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2562","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45884","autore":"Nocerino W.","titolo":"Il divieto di accompagnamento coattivo del querelante-testimone al vaglio della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1617","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|