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Giudici : Giuliano           AMATO, Silvana            SCIARRA, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 5, dell\u0026#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, nel procedimento vertente tra la Sincon srl e il Comune di Latiano e altri, con ordinanza del 2 marzo 2020, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Sincon srl e del Comune di Latiano, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 ottobre 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Francesco Caricato per la Sincon srl, Pietro Quinto per il Comune di Latiano, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 2 marzo 2020 (reg. ord. n. 107 del 2020), il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 5, dell\u0026#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) in riferimento all\u0026#8217;art. 24 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine per proporre motivi aggiunti, nelle controversie di cui al comma 1, dalla ricezione della comunicazione di cui all\u0026#8217;art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente riferisce che gli atti di una procedura di affidamento di un appalto di servizi sono stati impugnati con un ricorso proposto ai sensi dell\u0026#8217;art. 120 dell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010 (d\u0026#8217;ora in avanti: cod. proc. amm.), a seguito della comunicazione di aggiudicazione a favore della controinteressata in data 29 maggio 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eFin dal 30 maggio 2019 la ricorrente ha chiesto l\u0026#8217;accesso agli atti di gara, che \u0026#232; stato consentito dalla stazione appaltante solo il 15 luglio successivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ci\u0026#242; \u0026#232; seguita la proposizione di motivi aggiunti al ricorso, notificati il 31 luglio 2019. Pertanto, a parere del giudice a quo, essi sarebbero irricevibili per tardivit\u0026#224;, in applicazione del denunciato art. 120, comma 5, cod. proc. amm. Ne seguirebbe la rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene di essere vincolato ad applicare l\u0026#8217;art. 120, comma 5, cod. proc. amm. nell\u0026#8217;univoco senso espresso dalla lettera della disposizione, che riconnetterebbe la decorrenza del termine alla sola ricezione della comunicazione di aggiudicazione, inviata agli operatori concorrenti alla gara ai sensi dell\u0026#8217;art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 (d\u0026#8217;ora in avanti: \u0026#8220;primo\u0026#8221; cod. contratti pubblici).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePosto che i vizi da porre a base dei motivi aggiunti, tuttavia, ben potrebbero essere conosciuti solo in data successiva a tale ricezione, in forza dell\u0026#8217;accesso agli atti di gara, tale regime processuale sarebbe palesemente in contrasto con l\u0026#8217;art. 24 Cost., perch\u0026#233;, comportando che il termine per la proposizione dei motivi medesimi decorra prima della cognizione del vizio, impedirebbe \u0026#8220;di fatto\u0026#8221; la tutela giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il giudice a quo stima poi inadeguata a risolvere il profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale la soluzione interpretativa invalsa in giurisprudenza, secondo la quale, in caso di accesso agli atti di gara, il termine di trenta giorni per proporre ricorso, anche con motivi aggiunti, va incrementato di un numero di giorni pari a quelli che l\u0026#8217;art. 79 del \u0026#8220;primo\u0026#8221; cod. contratti pubblici assegna ai fini dell\u0026#8217;accesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente d\u0026#224; atto che l\u0026#8217;art. 79 appena citato \u0026#232; stato abrogato, e che, ad oggi, la giurisprudenza si \u0026#232; attestata nel senso che il rinvio operato dall\u0026#8217;art. 120, comma 5, cod. proc. amm. a tale disposizione vada ora indirizzato al nuovo art. 76, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che, pur con una diversa formula letterale, assegnerebbe quindici giorni, anzich\u0026#233; dieci, dalla comunicazione della aggiudicazione per un tempestivo accesso. Il termine per proporre motivi aggiunti potrebbe essere perci\u0026#242; incrementato di conseguenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale soluzione, secondo il rimettente, non \u0026#232; compatibile con la lettera della norma censurata, che continua a rinviare all\u0026#8217;art. 79 del \u0026#8220;primo\u0026#8221; cod. contratti pubblici, per quanto abrogato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, essa comporterebbe lo slittamento anche del termine per proporre il ricorso principale, \u0026#171;in radicale contrasto con la previsione del rito speciale accelerato in materia di appalti pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio incidentale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo la inammissibilit\u0026#224; della questione, e, nel merito, chiedendo che essa sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; La questione sarebbe inammissibile perch\u0026#233; il rimettente non indica quale sia il regime \u0026#171;alternativo e conforme a Costituzione\u0026#187; rispetto a quello imposto dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, essa sarebbe inammissibile perch\u0026#233; il rimettente si \u0026#232; sottratto al dovere di interpretazione conforme, mancando di uniformarsi all\u0026#8217;indirizzo giurisprudenziale che permette di incrementare il termine per proporre motivi aggiunti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo non avrebbe inoltre considerato la giurisprudenza secondo cui, nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;accesso non sia permesso tempestivamente dalla stazione appaltante, il giudice dovr\u0026#224; escludere che il termine per proporre motivi aggiunti decorra comunque.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Le medesime considerazioni appena svolte sull\u0026#8217;interpretazione conforme renderebbero la questione, ove ammissibile, in ogni caso non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito il Comune di Latiano, gi\u0026#224; parte del giudizio principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Comune sostiene, al pari dell\u0026#8217;Avvocatura generale, che la soluzione praticata dalla giurisprudenza respinta dal rimettente sia corretta, e superi ogni dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale indirizzo, si aggiunge, \u0026#232; stato di recente ribadito dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 24 giugno-2 luglio 2020, n. 12, che ha confermato come il rinvio disposto dall\u0026#8217;art. 120, comma 5, cod. proc. amm. all\u0026#8217;art. 79 del \u0026#8220;primo\u0026#8221; cod. contratti pubblici vada ora riferito all\u0026#8217;art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016 (d\u0026#8217;ora in avanti: \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Comune condivide la \u0026#171;svalutazione del criterio letterale\u0026#187; a favore di una \u0026#171;interpretazione sistematica delle norme\u0026#187;, e aggiunge che, nel caso di specie, si \u0026#232; in presenza di un mero difetto di coordinamento tra l\u0026#8217;art. 120 cod. proc. amm. e il \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita la Sincon srl, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che la questione sia accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte premette di avere notificato il ricorso principale il 27 giugno 2019, quando ancora non era stata posta in grado di percepire la sussistenza dei vizi poi dedotti con motivi aggiunti, posto che la istanza di accesso del 30 maggio precedente non era stata ancora soddisfatta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere della Sincon srl, i motivi aggiunti notificati il 31 luglio 2019 sarebbero tempestivi, perch\u0026#233; intervenuti nel termine di trenta giorni dalla conoscenza degli atti, conseguita il 15 luglio precedente. La parte aggiunge che non vi sarebbero motivi per derogare al principio generale che fa decorrere il termine dalla conoscenza del vizio, ottenuta a seguito di accesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, ove si intendesse aderire alla ricostruzione ermeneutica fatta propria dal giudice a quo, e quindi si ritenesse che il termine di decadenza per proporre motivi aggiunti decorra dalla comunicazione dell\u0026#8217;aggiudicazione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe da accogliere, perch\u0026#233; tale interpretazione lederebbe il diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, la Sincon srl ha depositato memoria, insistendo sulle conclusioni gi\u0026#224; formulate. Nel caso di specie, i motivi aggiunti proposti nel processo principale sarebbero tempestivi, in quanto la conoscenza dei vizi con essi dedotti sarebbe stata raggiunta solo a seguito di accesso agli atti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 52, comma 2, del \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, con ordinanza del 2 marzo 2020 (reg. ord. n. 107 del 2020), questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 5, dell\u0026#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) in riferimento all\u0026#8217;art. 24 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine per proporre motivi aggiunti, nelle controversie di cui al comma 1, dalla ricezione della comunicazione di cui all\u0026#8217;art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente giudica della legittimit\u0026#224; di una procedura di affidamento di appalto pubblico di servizi, nella quale \u0026#232; controversa la tempestivit\u0026#224; della proposizione di motivi aggiunti al ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti ultimi, infatti, sono stati notificati il 31 luglio 2019, a seguito di accesso agli atti di gara conseguito il 15 luglio precedente. Tuttavia, la comunicazione dell\u0026#8217;aggiudicazione (disciplinata ora, a seguito dell\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;indicato art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 \u0026#8211; d\u0026#8217;ora in avanti: \u0026#8220;primo\u0026#8221; cod. contratti pubblici \u0026#8211; dall\u0026#8217;art. 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante \u0026#171;Codice dei contratti pubblici\u0026#187;) era pervenuta alla parte ricorrente nel processo principale fin dal 29 maggio 2019, sicch\u0026#233;, assumendo tale ultima data a dies a quo per computare il termine di decadenza per proporre i motivi aggiunti, sarebbe palese la tardivit\u0026#224; di questi ultimi e la conseguente irricevibilit\u0026#224; del ricorso che li contiene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo muove da tale presupposto interpretativo, che reputa imposto dal chiaro tenore letterale della disposizione censurata, e ne denuncia gli esiti come difformi dalle garanzie del diritto di difesa assicurate dall\u0026#8217;art. 24 Cost. Infatti, il termine di decadenza per proporre motivi aggiunti decorrerebbe da una data nella quale la parte ricorrente ben potrebbe ignorare i vizi che affliggono la procedura di gara, e la cui conoscenza potrebbe seguire non gi\u0026#224; alla mera comunicazione dell\u0026#8217;aggiudicazione a favore di altro concorrente, ma alla visione degli atti del procedimento, per effetto dell\u0026#8217;istanza di accesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per \u0026#171;mancata compiuta individuazione del petitum\u0026#187;, ovvero perch\u0026#233; il rimettente non avrebbe indicato quale soluzione compatibile con la Costituzione questa Corte dovrebbe adottare, al fine di superare il prospettato vizio di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; affermato che \u0026#171;l\u0026#8217;ordinanza di rimessione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altres\u0026#236; un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga[no] con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure\u0026#187; (sentenze n. 150 e n. 123 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, il tenore dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione rende esplicito che il giudice a quo ravvisa una soluzione al dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale nel regime generale di proposizione dei motivi aggiunti regolato dall\u0026#8217;art. 43 dell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010 (d\u0026#8217;ora in avanti: cod. proc. amm.), per il quale il termine non pu\u0026#242; che decorrere da quando chi abbia interesse al ricorso sia stato posto nelle condizioni di percepire il vizio, suscettibile di essere reso oggetto del motivo aggiunto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura ha altres\u0026#236; eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, perch\u0026#233; il giudice rimettente avrebbe omesso ogni tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; sarebbe particolarmente grave, secondo l\u0026#8217;interveniente, alla luce della giurisprudenza amministrativa maturata sul censurato art. 120, comma 5, cod. proc. amm., che avrebbe gi\u0026#224; offerto una lettura della disposizione tale da renderla del tutto conforme all\u0026#8217;art. 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza, per la sua parte largamente maggioritaria, aveva infatti gi\u0026#224; precisato, al tempo in cui \u0026#232; stata adottata l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che il rinvio contenuto nella norma censurata all\u0026#8217;art. 79 del \u0026#8220;primo\u0026#8221; cod. contratti pubblici va ora riferito al vigente art. 76 del \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici, che disciplina l\u0026#8217;analogo istituto delle informazioni da comunicare a candidati e offerenti nella gara pubblica. Si era aggiunto che, per effetto di tale rinvio, il termine di trenta giorni per proporre il ricorso \u0026#232; suscettibile di essere incrementato (cosiddetta dilazione temporale) con riferimento agli ulteriori quindici giorni che l\u0026#8217;art. 76, comma 2, prima parte, del \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici prevede ai fini dell\u0026#8217;accesso agli atti di gara, e che, in ogni caso, per le ipotesi in cui l\u0026#8217;amministrazione non permetta l\u0026#8217;accesso, o lo procrastini indebitamente, il termine decorre solo da quando l\u0026#8217;interessato abbia conosciuto gli atti della procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, tale indirizzo giurisprudenziale ha incontrato l\u0026#8217;avallo della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 24 giugno-2 luglio 2020, n. 12.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente si \u0026#232; mostrato consapevole dell\u0026#8217;indirizzo ermeneutico appena rammentato, ma ha dichiarato di ritenerlo precluso all\u0026#8217;interprete dalla univoca formulazione letterale dell\u0026#8217;art. 120, comma 5, cod. proc. amm., la quale imporrebbe di computare la decorrenza del termine per proporre motivi aggiunti dalla comunicazione dell\u0026#8217;aggiudicazione, senza alcun correttivo che permetta in ogni caso al ricorrente di godere pienamente del termine assegnato dal legislatore, ove il profilo di illegittimit\u0026#224; non potesse essere colto sulla base del solo provvedimento di aggiudicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ripetutamente affermato, a tale proposito, che \u0026#171;l\u0026#8217;effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata \u0026#8211; ancorch\u0026#233; risolto dal giudice a quo con esito negativo per l\u0026#8217;ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata \u0026#8211; consente di superare il vaglio di ammissibilit\u0026#224; della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell\u0026#8217;esegesi presupposta dal rimettente \u0026#8211; e, pi\u0026#249; in particolare, la superabilit\u0026#224; o non superabilit\u0026#224; degli ostacoli addotti a un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata \u0026#8211; attiene invece al merito, e cio\u0026#232; alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa\u0026#187; (sentenza n. 189 del 2019; in tal senso, sentenze n. 172 del 2021, n. 262 e n. 221 del 2015). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, alla luce della motivazione offerta dal rimettente per contrapporsi all\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, pur predominante in giurisprudenza, la questione \u0026#232; ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, essa non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, va osservato che non sussiste alcuno degli ostacoli ravvisati dal giudice a quo, quanto alla praticabilit\u0026#224; della interpretazione adeguatrice da ultimo sposata dalla menzionata Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il giudice a quo ritiene, in primo luogo, che il rinvio operato dalla norma censurata alla comunicazione dell\u0026#8217;aggiudicazione di cui all\u0026#8217;art. 79 del \u0026#8220;primo\u0026#8221; cod. contratti pubblici, ai fini della decorrenza del termine per proporre motivi aggiunti, non permetta di postergare in nessun caso il dies a quo, neppure per l\u0026#8217;ipotesi di accesso agli atti di gara, n\u0026#233; di adottare soluzioni correttive che garantiscano l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa, nonostante simile decorrenza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene cos\u0026#236; ravvisato un impedimento letterale che si frapporrebbe all\u0026#8217;interpretazione invalsa in giurisprudenza durante la vigenza dell\u0026#8217;art. 79 appena citato, e che \u0026#232; stata poi riproposta con riferimento al sopravvenuto art. 76 del \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, il rimettente non considera che entrambe le disposizioni appena ricordate disciplinano non solo l\u0026#8217;informazione attinente alla aggiudicazione, ma anche quelle successive che l\u0026#8217;amministrazione \u0026#232; tenuta a rendere disponibili, ovvero a comunicare, a seguito di richiesta di accesso agli atti (art. 79, comma 5-quater, del \u0026#8220;primo\u0026#8221; cod. contratti pubblici; art. 76, comma 2, del \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici). Fermo restando, perci\u0026#242;, che l\u0026#8217;inizio del termine per proporre il ricorso coincide (in questo caso e salve le altre ipotesi individuate dalla giurisprudenza amministrativa) con la data della comunicazione della aggiudicazione, \u0026#232; proprio il rinvio al testo integrale (e dunque comprensivo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; conseguente alla richiesta di accesso) dell\u0026#8217;art. 79 del \u0026#8220;primo\u0026#8221; cod. contratti pubblici (ed ora a quello del sopravvenuto art. 76 del \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici) a ricondurre nel cerchio delle interpretazioni compatibili con la lettera della legge, secondo il contesto logico-giuridico al quale pertiene la norma, la lettura che impone una dilazione temporale, correlata all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;accesso nei quindici giorni previsti attualmente dall\u0026#8217;art. 76 del vigente \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. dei contratti pubblici (e, in precedenza, ai dieci giorni indicati invece dall\u0026#8217;art. 79 del \u0026#8220;primo\u0026#8221; cod. contratti pubblici).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il rimettente, in secondo luogo, osserva che il censurato art. 120, comma 5, cod. proc. amm. continua a rinviare all\u0026#8217;art. 79 del \u0026#8220;primo\u0026#8221; cod. contratti pubblici, pur dopo l\u0026#8217;abrogazione di esso ad opera dell\u0026#8217;art. 217, comma 1, lettera e), del \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici. Il giudice a quo ricava da ci\u0026#242; un ulteriore elemento letterale sfavorevole all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; alla fattispecie del sopraggiunto art. 76 del \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici, sulla quale ormai si fonda l\u0026#8217;interpretazione adeguatrice accolta dalla giurisprudenza amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, tale argomento \u0026#232; inidoneo a sorreggere una simile conclusione. L\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 79 del \u0026#8220;primo\u0026#8221; cod. contratti pubblici, e la perdurante vigenza dell\u0026#8217;art. 120, comma 5, cod. proc. amm. censurato, infatti, pone un dubbio ermeneutico concernente la natura formale o materiale del rinvio disposto dalla disposizione censurata, e, nel caso in cui l\u0026#8217;interprete si orienti per il carattere formale, un ulteriore profilo concernente l\u0026#8217;individuazione, ove possibile, della norma eventualmente divenuta applicabile in luogo di quella abrogata, e delle forme e dei limiti entro i quali il rinvio pu\u0026#242; continuare ad operare. Si tratta, vale a dire, di tappe di un percorso integralmente riconducibile alla sfera propria dell\u0026#8217;interpretazione, ovvero di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; tipica del giudice. Rispetto ad esso la lettera della legge, per la parte in cui dispone un rinvio ad una disposizione successivamente abrogata, non \u0026#232; un ostacolo, ma al contrario il punto di partenza che onera l\u0026#8217;interprete del compito di assegnare alla norma il significato che essa acquisisce, a seguito dell\u0026#8217;abrogazione della disposizione oggetto di rinvio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Infine, il rimettente sostiene che l\u0026#8217;interpretazione intesa a individuare nel sopraggiunto art. 76 del \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici l\u0026#8217;oggetto del rinvio contenuto nell\u0026#8217;art. 120, comma 5, cod. proc. amm. sarebbe del tutto eccentrica, perch\u0026#233; comporterebbe che il termine per proporre non solo i motivi aggiunti, ma anche il ricorso principale decorra non gi\u0026#224; dalla comunicazione dell\u0026#8217;aggiudicazione, ma \u0026#171;solo a partire dal momento in cui l\u0026#8217;interessato abbia avuto cognizione degli atti della procedura\u0026#187; a seguito di richiesta di accesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ritiene tale effetto, che sarebbe \u0026#171;in radicale contrasto con la previsione del rito speciale accelerato in materia di appalti pubblici\u0026#187;, una conseguenza necessitata del presupposto secondo il quale la norma censurata dispone ora un rinvio all\u0026#8217;art. 76, comma 2, del \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici, che disciplina le comunicazioni rese dall\u0026#8217;amministrazione a seguito di istanza di accesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale convincimento non \u0026#232; per\u0026#242; condivisibile, perch\u0026#233; non vi \u0026#232; alcuna ragione per ritenere che la norma censurata contenga ora un rinvio solo a tale porzione dell\u0026#8217;art. 76 del \u0026#8220;secondo\u0026#8221; cod. contratti pubblici, e non anche al comma 1 dello stesso articolo, che continua a disciplinare la comunicazione dell\u0026#8217;aggiudicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che il testo dell\u0026#8217;art. 120, comma 5, cod. proc. amm. \u0026#232; compatibile con un\u0026#8217;interpretazione, come quella da ultimo seguita dall\u0026#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo la quale il dies a quo per proporre il ricorso principale ed i motivi aggiunti decorre dalla comunicazione dell\u0026#8217;aggiudicazione (salve le ulteriori ipotesi di decorrenza di altra natura, ed estranee al presente incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale), fermo il gi\u0026#224; descritto meccanismo di dilazione temporale per denunciare i vizi che emergano a seguito dell\u0026#8217;accesso agli atti di gara.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Una volta appurato che non vi \u0026#232; alcun impedimento letterale o logico ad adottare l\u0026#8217;interpretazione della norma censurata propugnata dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria, avvallata dalla Adunanza plenaria, resta da verificare se essa sia tale da assicurare la conformit\u0026#224; della disposizione all\u0026#8217;art. 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte osserva, in via preliminare, che senza dubbio sarebbe contrario alle garanzie proprie del diritto di difesa un assetto che imponga alla parte lesa dal provvedimento di aggiudicazione di proporre un ricorso recante motivi aggiunti prima che essa sia stata posta nelle condizioni di percepire il vizio che si intende denunciare, o comunque quando non le sia stato assicurato, a tal fine, l\u0026#8217;intero termine di trenta giorni previsto dalla legge, e non le possa essere mosso alcun addebito di colpevole inerzia, o comunque di negligenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istituto stesso dei motivi aggiunti, infatti, \u0026#232; finalizzato, per quanto qui rileva, a permettere l\u0026#8217;introduzione in giudizio di profili di illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto impugnato che non era stato possibile percepire innanzi, sulla base della sola cognizione del provvedimento lesivo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePerci\u0026#242;, prevedere che il termine di decadenza per proporre i motivi aggiunti maturi, nonostante il vizio non fosse conoscibile mediante l\u0026#8217;impiego della ordinaria diligenza, comporterebbe una arbitraria e irragionevole compressione del diritto di agire (ex plurimis, sentenze n. 271 del 2019 e n. 94 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltretutto, nella materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi o forniture soggetti al diritto dell\u0026#8217;Unione europea, una tale previsione sarebbe anche in contrasto con quest\u0026#8217;ultimo, che invece esige che il termine per proporre ricorso decorra dalla data in cui il ricorrente \u0026#232; venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della illegittimit\u0026#224; che intende denunciare (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sentenza 28 gennaio 2010, in causa C-406/08, Uniplex, UK, Ltd, e ordinanza 14 febbraio 2019, in causa C-54/18, Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa sociale Onlus), formulando cos\u0026#236; una regola che, in tale settore, concerne sia il ricorso principale, sia la proposizione di motivi aggiunti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePerci\u0026#242;, sono compatibili con l\u0026#8217;art. 24 Cost., oltre che con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea, ove applicabile, quelle sole interpretazioni del quadro normativo per effetto delle quali la parte ricorrente disponga di un termine non inferiore a trenta giorni per agire in giudizio, e comunque per proporre motivi aggiunti, tenuto conto della data in cui essa ha preso conoscenza, o avrebbe potuto prendere conoscenza usando l\u0026#8217;ordinaria diligenza, dei profili di illegittimit\u0026#224; oggetto dell\u0026#8217;impugnativa. Si tratta, infatti, del termine discrezionalmente scelto dal legislatore per la proposizione sia del ricorso principale, sia dei motivi aggiunti, per i quali ultimi non \u0026#232; stabilita normativamente alcuna dimidiazione di esso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;interpretazione respinta dal rimettente, ma avallata da ultimo dall\u0026#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, rientra nel novero appena descritto delle letture costituzionalmente orientate del censurato art. 120, comma 5, cod. proc. amm.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, essa assicura, mediante il meccanismo della cosiddetta dilazione temporale per i casi di accesso tempestivamente soddisfatto dall\u0026#8217;amministrazione, che il termine per proporre i motivi aggiunti, pur decorrendo, per l\u0026#8217;ipotesi prevista dalla disposizione censurata, dalla data di comunicazione dell\u0026#8217;aggiudicazione, sia ugualmente pieno. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti, per il caso in cui l\u0026#8217;amministrazione, invece, neghi l\u0026#8217;accesso o lo procrastini con condotte dilatorie, il termine, secondo tale lettura esegetica, decorre, quanto ai vizi non percepibili innanzi, dalla data di effettiva conoscenza degli atti di gara, sicch\u0026#233; con ci\u0026#242; si assicura alla parte ricorrente di poter usufruire dei trenta giorni assegnati dall\u0026#8217;art. 120 cod. proc. amm. per articolare le proprie censure in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La configurabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, che supera il profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale denunciato, e che peraltro \u0026#232; gi\u0026#224; dominante in giurisprudenza, rende non fondata la questione sollevata dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 5, dell\u0026#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo amministrativo - Disposizioni specifiche ai giudizi inerenti a controversie su provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture - Impugnazione degli atti - Prevista proposizione dei motivi aggiunti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all\u0027art. 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44256","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Individuazione del petitum - Sufficiente chiarezza del contenuto e del verso delle censure - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 150/2021 - mass. 44034; S.123/2021 - mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e43987\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 120, comma 5, dell\u0027Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità per mancata compiuta individuazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, in quanto il tenore dell\u0027ordinanza di rimessione rende esplicita la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale ravvisata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e) \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44257","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"02/07/2010","data_nir":"2010-07-02","numero":"104","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"dell\u0027Allegato 1","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art120"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44257","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa dal rimettente, alla luce del tenore letterale della disposizione censurata - Ammissibilità della questione. (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata - ancorché risolto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e con esito negativo per l\u0027ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata - consente di superare il vaglio di ammissibilità della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell\u0027esegesi presupposta dal rimettente - e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti a un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata - attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 172/2021 - mass. 44073; S. 189/2019 - mass. 42788; S. 262/2015 - mass. 38664; S. 221/2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, avente ad oggetto l\u0027art. 120, comma 5, dell\u0027Allegato 1 al d. lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità per aver omesso il rimettente ogni tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, avendo quest\u0027ultimo ritenuto preclusa l\u0027interpretazione costituzionalmente orientata, predominante in giurisprudenza, in ragione dell\u0027univoca formulazione letterale della disposizione censurata).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44258","numero_massima_precedente":"44256","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"02/07/2010","data_nir":"2010-07-02","numero":"104","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"dell\u0027Allegato 1","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art120"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44258","titoletto":"Azione e difesa (diritti di) - In genere - Motivi aggiunti al ricorso - Termine di decadenza per la proposizione (nella specie: nella materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi o forniture soggetti al diritto dell\u0027Unione europea) - Necessaria interpretazione compatibile con i parametri costituzionali ed europei di riferimento (nella specie: necessità che il ricorrente disponga di un termine non inferiore a trenta giorni tenuto conto del momento in cui ha avuto, o avrebbe potuto avere, conoscenza del vizio). (Classif. 031001).","testo":"Sono compatibili con l\u0027art. 24 Cost., oltre che con il diritto dell\u0027Unione europea, nella materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi o forniture a quest\u0027ultimo soggetti, solo le interpretazioni del quadro normativo per effetto delle quali il ricorrente disponga di un termine non inferiore a trenta giorni (per agire in giudizio e) per proporre motivi aggiunti, tenuto conto della data in cui ha preso conoscenza, o avrebbe potuto prenderla usando l\u0027ordinaria diligenza, dei profili di illegittimità oggetto dell\u0027impugnativa: si tratta, infatti, del termine discrezionalmente scelto dal legislatore sia per la proposizione del ricorso sia per i motivi aggiunti e per questi ultimi non è stabilita normativamente alcuna dimidiazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 271/2019; S. 94/2017- mass. 40434\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44259","numero_massima_precedente":"44257","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44259","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata (nella specie: termine per la proposizione del ricorso principale e dei motivi aggiunti al ricorso, in materia di appalti pubblici) - Interpretazione secundum constitutionem - Conseguente non fondatezza della questione. (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa configurabilità di un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, che supera il profilo di illegittimità costituzionale denunciato [dal rimettente], e che peraltro è già dominante in giurisprudenza, rende non fondata la questione sollevata.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Puglia, sez. stac. di Lecce, in riferimento all\u0027art. 24 Cost., dell\u0027art. 120, comma 5, cod. proc. amm., che assegna al ricorrente trenta giorni per articolare le proprie censure in giudizio. La disposizione censurata è compatibile con l\u0027interpretazione secondo la quale il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e per proporre il ricorso principale ed i motivi aggiunti decorre dalla comunicazione dell\u0027aggiudicazione, fermo il meccanismo di dilazione temporale per denunciare i vizi che emergano a seguito dell\u0027accesso agli atti di gara, in modo così da assicurare, per i casi di accesso tempestivamente soddisfatto dall\u0027amministrazione, che il termine sia ugualmente pieno e, per il caso in cui si neghi l\u0027accesso o lo si procrastini con condotte dilatorie, che esso decorra, quanto ai vizi non percepibili innanzi, dalla data di effettiva conoscenza degli atti di gara).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44258","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"02/07/2010","data_nir":"2010-07-02","numero":"104","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"dell\u0027Allegato 1","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art120"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41647","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 204 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"882","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41938","autore":"Liscio A.M.","titolo":"Il ruolo dell\u0027esecutivo nell\u0027incerto futuro delle concessioni demaniali marittime","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41938_2021_204.pdf","nome_file_fisico":"204-2021_Liscio.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40993","autore":"Mirabile A.","titolo":"Il termine dei motivi aggiunti in materia di contratti pubblici e l\u0027incertezza della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40993_2021_204.pdf","nome_file_fisico":"204_2021_Mirabile.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39981","autore":"Sandulli M. 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