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A. e P. spa, con ordinanza del 20 aprile 2023, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 6 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 aprile 2023 (reg. ord. n. 71 del 2023), il Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), censurato per difformit\u0026#224; rispetto al criterio di delega dettato dall\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u0026#233; in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Le questioni sono sollevate nell\u0026#8217;ambito del giudizio di impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato, in data 8 luglio 2022, ad un lavoratore che, a far tempo dal 2011, era stato assunto a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di collaboratore amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il ricorrente, premessa la sussistenza di un organico superiore alle soglie di cui all\u0026#8217;art. 18, commi ottavo e nono, dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300, recante \u0026#171;Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento\u0026#187;), aveva contestato l\u0026#8217;errore dell\u0026#8217;azienda nell\u0026#8217;applicazione dei criteri di scelta, il mancato adempimento dell\u0026#8217;onere di \u003cem\u003erep\u0026#234;chage\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;omesso espletamento della procedura prevista dall\u0026#8217;art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali). Il ricorrente aveva quindi domandato, in via principale, la tutela reintegratoria attenuata di cui al quarto comma dell\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, in via subordinata la tutela indennitaria forte di cui ai commi quinto e settimo dello stesso articolo, ed in via ulteriormente gradata la tutela indennitaria ridotta di cui al comma sesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La parte resistente, invocata l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, aveva eccepito, in via preliminare, l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; della disciplina sostanziale di cui all\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, nonch\u0026#233; del rito \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 1, commi 47 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e, ribadita la correttezza del proprio operato, aveva insistito sulla sussistenza dei presupposti per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#8211;\u003c/em\u003e premesso che all\u0026#8217;eventuale errore nella scelta del rito non sarebbe, in ogni caso, conseguita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso introduttivo, ma al pi\u0026#249; la conversione del rito \u0026#8211; osserva che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, avrebbero una incidenza diretta, ed immediatamente decisiva, oltre che nell\u0026#8217;individuazione del rito, sulla disciplina sostanziale dell\u0026#8217;intimato licenziamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; In termini di rilevanza, il rimettente riferisce che dalla documentazione in atti emergeva la conferma che al momento del licenziamento sussistessero pienamente i requisiti \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori, ma anche che la soglia numerica fosse stata superata dopo l\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015, sicch\u0026#233;, risultando presente il prescritto requisito numerico al momento del licenziamento, in caso di accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, al lavoratore assunto a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015 sarebbe stato applicabile il sistema sanzionatorio previsto dall\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, nonch\u0026#233; il rito di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 47 e seguenti, della legge n. 92 del 2012; di contro, in caso di rigetto, andava disposto il mutamento del rito e lo stesso lavoratore sarebbe stato soggetto al diverso regime di tutela previsto per i contratti cosiddetti a tutele crescenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Lecce esclude la possibilit\u0026#224; di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata, data la chiara formulazione della disposizione censurata nella individuazione del presupposto fattuale per la sua applicazione (ossia il superamento della soglia legale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 18, commi ottavo e nono, citati in data successiva all\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015), nonch\u0026#233; degli effetti da ci\u0026#242; derivanti (l\u0026#8217;attrazione nel regime delle tutele crescenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e denuncia la violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., da parte dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015 \u0026#8211; rispetto al criterio di delega di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge delega n. 183 del 2014 che con riguardo alla nuova disciplina sui licenziamenti fa riferimento alle sole \u0026#171;nuove assunzioni\u0026#187; \u0026#8211; nella parte in cui avrebbe esteso la nuova disciplina anche a coloro che, assunti precedentemente, si sono trovati a operare in una realt\u0026#224; lavorativa che ha superato determinate soglie numeriche di lavoratori occupati dopo l\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale circostanza fattuale \u0026#8211; osserva il rimettente \u0026#8211; non \u0026#232; riconducibile, sotto il profilo dell\u0026#8217;interpretazione letterale e sistematica, al concetto di \u0026#171;nuova assunzione\u0026#187; previsto dal legislatore delegante; il sopravvenuto superamento della soglia numerica riferita alla posizione di coloro che erano gi\u0026#224; dipendenti non sarebbe, quindi, una circostanza riconducibile alla nozione di \u0026#171;nuova assunzione\u0026#187;, n\u0026#233; tale eventualit\u0026#224; sarebbe stata altrimenti presa in considerazione dal legislatore delegante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;estensione censurata non sarebbe riportabile neanche ad una interpretazione teleologica del criterio di delega, individuato nello scopo di rafforzare le opportunit\u0026#224; di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, in quanto la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella disciplina \u0026#232; focalizzata sui neo assunti, sull\u0026#8217;asserito presupposto che ad una maggiore flessibilit\u0026#224; \u0026#8220;in uscita\u0026#8221; consegua una maggior dinamicit\u0026#224; nell\u0026#8217;andamento delle assunzioni, e giammai si rivolge ai soggetti gi\u0026#224; inseriti nel mondo del lavoro. N\u0026#233;, dal punto sistematico, l\u0026#8217;evidente intento del legislatore delegato di impedire \u0026#8211; in caso di raggiungimento della soglia \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 18 citato dopo l\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 \u0026#8211; che rapporti instaurati allorquando era loro applicabile la legge n. 604 del 1966 venissero a trovarsi assoggettati all\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, troverebbe conferma nella disciplina della legge delega espressamente limitata alla disciplina dei licenziamenti dei \u0026#8220;nuovi assunti\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; In conclusione, il denunciato vizio di eccesso di delega dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, per estraneit\u0026#224; \u0026#8211; letterale, sistematica e teleologica \u0026#8211; alla fattispecie che il legislatore delegante ha voluto introdurre con il chiaro limite alle nuove assunzioni, sarebbe rinvenibile nell\u0026#8217;estensione della disciplina a soggetti, come il ricorrente, che risultavano gi\u0026#224; occupati alla data di entrata in vigore del decreto stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nessuna delle parti del giudizio principale si \u0026#232; costituita; n\u0026#233; \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 aprile 2023 (reg. ord. n. 71 del 2023), il Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato per difformit\u0026#224; rispetto al criterio di delega dettato dall\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto \u003cem\u003eJobs \u003c/em\u003e\u003cem\u003eAct\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ambito di un giudizio di impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato, in data 8 luglio 2022, ad un lavoratore che, a far data dal 2011, era stato assunto a tempo pieno e indeterminato, introdotto con il rito di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 47 e seguenti, della legge n. 92 del 2012, per chiedere la tutela di cui all\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, la parte resistente aveva invocato l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, eccependo che, sebbene al momento del licenziamento sussistessero i requisiti \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori, la soglia numerica fosse stata superata dopo l\u0026#8217;entrata in vigore del citato d.lgs. n. 23 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, dovendo fare applicazione dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, sia ai fini dell\u0026#8217;individuazione del rito che della disciplina sostanziale applicabile all\u0026#8217;intimato licenziamento, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale di tale norma, nella parte in cui, in caso di datore di lavoro che integri il requisito occupazionale di cui all\u0026#8217;art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015, estende l\u0026#8217;applicazione del regime di tutela del licenziamento illegittimo previsto per i contratti a tutele crescenti anche ai lavoratori assunti prima dell\u0026#8217;entrata in vigore dello stesso decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dedotta la violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., per contrasto con l\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014 che, demandando al Governo la previsione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ne limita l\u0026#8217;applicazione alle \u0026#171;nuove assunzioni\u0026#187;, senza che tale nozione sia idonea, dal punto di vista letterale, sistematico e teleologico, a ricomprendere al suo interno la posizione di soggetti gi\u0026#224; assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione, come sollevata, non presenta profili di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza, gli elementi descrittivi in merito al procedimento principale e le argomentazioni a sostegno del presupposto interpretativo risultano sufficienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi ha, infatti, che il Tribunale rimettente \u0026#8211; che deve decidere dell\u0026#8217;impugnazione di un licenziamento intimato in data 8 luglio 2022 ad un lavoratore gi\u0026#224; in servizio alla data del 7 marzo 2015 per essere stato assunto nel 2011, risultando pacifica tra le parti l\u0026#8217;integrazione del requisito occupazionale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 18, ottavo e nono comma, statuto lavoratori, al momento del licenziamento \u0026#8211; ha dato atto che dalla documentazione esibita dalla societ\u0026#224; datrice di lavoro sarebbe emerso che tale soglia numerica era stata superata dopo l\u0026#8217;entrata in vigore del citato d.lgs. n. 23 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta circostanza di fatto (l\u0026#8217;integrazione del requisito occupazionale dopo il 7 marzo 2015) comporterebbe l\u0026#8217;applicazione, nel giudizio principale, della disposizione censurata, che prevede che il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, sia disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. n. 23 del 2015 e non gi\u0026#224; dall\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; avrebbe conseguenze sotto un duplice profilo: a) processuale, in quanto la controversia, introdotta con il rito \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 1, commi 47 e seguenti, della legge n. 92 del 2012, sarebbe invece soggetta all\u0026#8217;ordinario processo del lavoro \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 414 e seguenti del codice di procedura civile, rendendo cos\u0026#236; necessario il mutamento di rito; b) sostanziale, in riferimento alla tutela applicabile, in quanto il ricorrente, bench\u0026#233; assunto prima del 7 marzo 2015, diverrebbe soggetto alla disciplina sostanziale prevista per i lavoratori neoassunti dal d.lgs. n. 23 del 2015, in luogo di quella dettata dall\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto le questioni \u0026#8211; in quanto incidenti sul percorso che conduce alla decisione in riferimento sia al rito applicabile, sia alla disciplina sostanziale dell\u0026#8217;intimato licenziamento \u0026#8211; risultano rilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Inoltre, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e esclude la possibilit\u0026#224; di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce della chiara formulazione della disposizione censurata nella individuazione del presupposto fattuale per la sua applicazione (il superamento della soglia occupazionale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 18, ottavo e nono comma, citato in data successiva all\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015), nonch\u0026#233; degli effetti da ci\u0026#242; derivanti (in particolare, l\u0026#8217;estensione del regime delle tutele crescenti anche ai lavoratori gi\u0026#224; in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015, perch\u0026#233; assunti prima).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale soglia occupazionale riguarda i licenziamenti individuali, e tale \u0026#232; quello oggetto del giudizio principale. Il testuale riferimento del censurato art. 1, comma 3, al solo criterio dimensionale di cui all\u0026#8217;art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori comporta l\u0026#8217;esclusione dal suo ambito di applicazione dei licenziamenti collettivi, per i quali opera il diverso requisito dimensionale di cui all\u0026#8217;art. 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit\u0026#224;, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u0026#224; europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) ai fini della configurazione della fattispecie e della disciplina applicabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; costante la giurisprudenza di questa Corte \u0026#171;per la quale l\u0026#8217;univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere il passo al sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale (sentenze n. 150 del 2022, n. 118 del 2020, n. 221 del 2019 e n. 83 del 2017)\u0026#187; (sentenza n. 203 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ha diffusamente argomentato in ordine alle ragioni per le quali, a suo giudizio, la disposizione censurata sia suscettibile del prospettato dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, incentrato in via esclusiva sulla violazione del criterio direttivo di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014 e, quindi, degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Preliminarmente, va richiamata in sintesi la normativa concernente la rilevanza della dimensione dell\u0026#8217;impresa, in termini di numero di lavoratori occupati, ai fini della selezione della disciplina dei licenziamenti\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La distinzione tra \u0026#8220;piccole\u0026#8221; imprese e imprese \u0026#8220;medio/grandi\u0026#8221; sulla base del numero di lavoratori occupati, nella singola unit\u0026#224; produttiva oppure nel complesso, costituisce una costante nella disciplina dei licenziamenti, individuali e collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl requisito occupazionale, presente gi\u0026#224; nella prima legge sui licenziamenti n. 604 del 1966 (all\u0026#8217;art. 11), si affianca, pochi anni dopo, a quello contemplato dallo statuto dei lavoratori (art. 35), che introduce (all\u0026#8217;art. 18) la tutela della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo; tutela (cosiddetta reale) a fronte di quella indennitaria (cosiddetta obbligatoria), gi\u0026#224; contemplata dalla precedente legge n. 604 del 1966 (all\u0026#8217;art. 8), cos\u0026#236; creando quel binomio \u0026#8220;reintegrazione/indennit\u0026#224;\u0026#8221;, che sar\u0026#224; destinato a perdurare nel tempo, seppure con ambiti applicativi diversi che, negli ultimi anni, a partire dalla legge n. 92 del 2012, hanno visto una progressiva riduzione della tutela reintegratoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFerma la rilevanza del criterio dimensionale, mutano nel tempo le soglie occupazionali rilevanti: pi\u0026#249; di trentacinque dipendenti per la legge n. 604 del 1966, ai fini dell\u0026#8217;applicazione di una disciplina limitativa dei licenziamenti individuali ingiustificati (senza giusta causa o giustificato motivo) rispetto alla regola civilistica del recesso datoriale \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003enutum\u003c/em\u003e \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 2118 del codice civile; non meno di quindici dipendenti nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva, o in pi\u0026#249; unit\u0026#224; produttive nello stesso comune, per l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della tutela reintegratoria \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 18 statuto lavoratori; il requisito dimensionale unico di non meno di quindici dipendenti nelle singole unit\u0026#224; produttive o nell\u0026#8217;ambito dello stesso comune, o non meno di sessanta nel complesso dell\u0026#8217;azienda, per l\u0026#8217;estensione della tutela reintegratoria all\u0026#8217;esito della riforma del 1990 (legge 11 maggio 1990, n. 108, recante \u0026#171;Disciplina dei licenziamenti individuali\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente, la soglia di quindici dipendenti occupati costituisce l\u0026#8217;autonomo e distinto criterio dettato dall\u0026#8217;art. 24 della legge n. 223 del 1991 per integrare la fattispecie del licenziamento collettivo ed accedere alla tutela reintegratoria prevista per le violazioni della specifica disciplina dettata dalla stessa legge. Per effetto dell\u0026#8217;introduzione di tale nuovo criterio, nell\u0026#8217;azienda di dimensione intermedia (con pi\u0026#249; di quindici dipendenti, ma non pi\u0026#249; di sessanta, occupati nel complesso e non gi\u0026#224; nella singola unit\u0026#224; produttiva o nel comune), la tutela reintegratoria poteva trovare applicazione in caso di licenziamento collettivo, per la violazione della previa procedura di confronto sindacale e dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ma non anche in caso di illegittimit\u0026#224; di un licenziamento individuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa successiva legge n. 92 del 2012, novellando l\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, nel senso di una innovativa differenziazione in plurimi regimi della tutela, reintegratoria e indennitaria, per i licenziamenti individuali e collettivi, ha lasciato, tuttavia, immutato il requisito dimensionale di accesso per la tutela reintegratoria all\u0026#8217;una o all\u0026#8217;altra fattispecie, modificando solo la sequenza dei commi (attuali ottavo e nono) del suddetto articolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl requisito dimensionale \u0026#232; rimasto, quindi, immutato anche quando \u0026#171;in un contesto riformatore finanche pi\u0026#249; ampio che ha toccato plurimi aspetti della materia del lavoro (il cosiddetto \u003cem\u003eJobs \u003c/em\u003e\u003cem\u003eAct\u003c/em\u003e: legge n. 183 del 2014), a questa disciplina, novellata nel 2012, si \u0026#232; affiancata \u0026#8211; senza sostituirla \u0026#8211; la regolamentazione di quello che, nelle intenzioni del legislatore, era un nuovo tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato \u0026#8211; cosiddetto a tutele crescenti \u0026#8211; che si sovrappone a quello ordinario precedente\u0026#187; (sentenze n. 22 e n. 7 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il successivo d.lgs. n. 23 del 2015, nello stabilire un distinto regime di tutela, nel caso di licenziamento illegittimo, per i lavoratori assunti con il contratto di lavoro a tutele crescenti, quindi necessariamente in data successiva alla sua entrata in vigore (7 marzo 2015), non ha modificato il requisito dimensionale, limitandosi a richiamare i commi ottavo e nono dell\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori per regolare il licenziamento nelle piccole imprese (art. 9).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In definitiva, la disciplina del requisito dimensionale \u0026#232; rimasta quella prevista dalla legge n. 108 del 1990 per i licenziamenti individuali, richiamata dalla disposizione censurata, e quella della legge n. 223 del 1991 per i licenziamenti collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Venendo al merito, la questione oggetto di scrutinio investe la compatibilit\u0026#224; della scelta compiuta dall\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla legge delega n. 183 del 2014; il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e denunciato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., riguarda l\u0026#8217;oggetto della delega che sarebbe circoscritto alle \u0026#171;nuove assunzioni\u0026#187;, ossia ai lavoratori \u0026#8220;giovani\u0026#8221; assunti a partire dal 7 marzo 2015, quale non \u0026#232; il lavoratore del cui licenziamento si controverte nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, per effetto della disposizione censurata, anche i lavoratori dipendenti di imprese di piccole dimensioni, gi\u0026#224; assunti alla data del 7 marzo 2015, vengono attratti nel regime delle tutele crescenti introdotte dal d.lgs. n. 23 del 2015, in concomitanza e in conseguenza di assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato, successive all\u0026#8217;entrata in vigore dello stesso decreto, e che comportino il superamento dei limiti dimensionali previsti dall\u0026#8217;art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo per tali prestatori di lavoro la decorrenza temporale di applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015 dipende non gi\u0026#224; dalla data di assunzione, che anzi \u0026#232; antecedente, bens\u0026#236; dalla decisione datoriale di incrementare l\u0026#8217;organico in epoca successiva al 7 marzo 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, nel contesto di un ampio intervento in materia di diritto del lavoro e del sistema di previdenza e assistenza sociale, ha delegato il Governo ad adottare, in particolare, un \u0026#171;testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro\u0026#187; e a tal fine ha indicato sia la finalit\u0026#224; perseguita, sia specifici principi e criteri direttivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, lo \u0026#171;scopo\u0026#187; complessivo, avuto di mira dal legislatore, \u0026#232; stato quello di rafforzare le opportunit\u0026#224; di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonch\u0026#233; di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo. Contrastare la disoccupazione giovanile e superare il precariato di varie forme contrattuali, diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, \u0026#232; stato l\u0026#8217;obiettivo strategico perseguito dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, sono stati declinati i \u0026#171;principi e criteri direttivi\u0026#187;, tra cui in particolare quello di cui alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del citato comma 7, del quale \u0026#232; denunciata la violazione da parte del giudice rimettente: \u0026#171;previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilit\u0026#224; della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonch\u0026#233; prevedendo termini certi per l\u0026#8217;impugnazione del licenziamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rimodulazione della disciplina dei licenziamenti quanto all\u0026#8217;ambito della reintegrazione nel posto di lavoro e al calcolo dell\u0026#8217;indennizzo compensativo doveva concorrere \u0026#8211; secondo le scelte del legislatore delegante \u0026#8211; a dare maggiori certezze ai datori di lavoro, imprenditori e non, al fine di rimuovere rigidit\u0026#224; e diffidenze che frenavano l\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;occupazione mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e che avevano fatto preferire forme di lavoro precario (a termine, di collaborazione autonoma, a progetto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; A tal fine, secondo la delega legislativa, la disciplina dei licenziamenti avrebbe dovuto essere rivista \u0026#171;per le nuove assunzioni\u0026#187; \u0026#8211; con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti \u0026#8211; in due aspetti fondamentali della tutela del lavoratore in caso di recesso datoriale illegittimo: quella indennitaria e quella reintegratoria (entrambe previste dall\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori nella formulazione novellata dalla legge n. 92 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer la tutela indennitaria era prescritta la previsione di \u0026#171;un indennizzo economico certo e crescente con l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio\u0026#187;; per quella reintegratoria era prefigurata una limitazione dell\u0026#8217;area di applicabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa convergenza di questi due aspetti \u0026#8211; la calcolabilit\u0026#224; delle conseguenze economiche in caso di licenziamento illegittimo e il ridimensionamento dell\u0026#8217;area della tutela reintegratoria \u0026#8211; avrebbe concorso a favorire, nella visione di politica economica del legislatore delegante, l\u0026#8217;occupazione nella misura in cui la determinazione automatica della misura dell\u0026#8217;indennizzo e una maggiore flessibilit\u0026#224; in uscita sono state ritenute idonee a \u0026#8220;rassicurare\u0026#8221; il mondo imprenditoriale, peraltro in un contesto in cui la precedente legge n. 92 del 2012 era gi\u0026#224; intervenuta, al medesimo \u0026#171;scopo\u0026#187; e con una disciplina analoga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;ulteriore ridimensionamento della tutela reintegratoria \u0026#8211; che \u0026#232; l\u0026#8217;aspetto rilevante al fine dello scrutinio delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; \u0026#232; stato prefigurato sulla base di un criterio compromissorio, che ha rappresentato il punto di equilibrio, raggiunto in Parlamento, nell\u0026#8217;approvazione della legge di delega: esso avrebbe potuto e dovuto riguardare soltanto \u0026#171;le nuove assunzioni\u0026#187;, quelle con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; significava che i lavoratori gi\u0026#224; in servizio, i quali versassero nelle condizioni per beneficiare della tutela reintegratoria, l\u0026#8217;avrebbero conservata inalterata (pur nei termini comunque ridotti, previsti dall\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, come novellato dalla legge n. 92 del 2012). Per questi lavoratori, dipendenti di datori di lavoro che integravano il requisito occupazionale di cui all\u0026#8217;ottavo e nono comma del medesimo art. 18, non c\u0026#8217;era quindi una modifica \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003epeius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003equanto all\u0026#8217;ambito di applicazione della tutela reintegratoria, nella misura in cui questa, ad essi gi\u0026#224; applicabile in precedenza, lo sarebbe stata negli stessi termini anche in seguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece i \u0026#8220;nuovi\u0026#8221; assunti, a partire dal 7 marzo 2015, avrebbero acquisito la \u0026#8220;nuova\u0026#8221; tutela reintegratoria nella versione, dal perimetro ridotto, del d.lgs. n. 23 del 2015 e non gi\u0026#224; in quello pi\u0026#249; ampio dell\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori. Per costoro, il carattere pi\u0026#249; contenuto della tutela reintegratoria non avrebbe significato una modifica \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003epeius\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eperch\u0026#233; il rapporto di lavoro subordinato si sarebbe instaurato \u003cem\u003eab \u003c/em\u003e\u003cem\u003einitio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003econ questo regime di tutela, la cui componente reintegratoria e indennitaria \u0026#232; rimessa alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore (da ultimo, sentenza n. 7 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd infatti, in attuazione di questo criterio direttivo, l\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 23 del 2015 esordisce, al comma 1, stabilendo in generale che \u0026#171;[p]er i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo \u0026#232; disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto\u0026#187;. Tale data (del 7 marzo 2015) \u0026#232; lo spartiacque tra la \u0026#8220;vecchia\u0026#8221; tutela reintegratoria (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003elegge n. 92 del 2012), di cui continuano a beneficiare i lavoratori in servizio alla data suddetta e che gi\u0026#224; ne fossero provvisti, e la \u0026#8220;nuova\u0026#8221; tutela reintegratoria (quella disegnata in termini ancora pi\u0026#249; limitativi dal d.lgs. n. 23 del 2015) prevista per i nuovi assunti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Questa distinzione, con un duplice e parallelo regime di tutela, \u0026#232; gi\u0026#224; stata esaminata da questa Corte con riferimento ai licenziamenti collettivi, in quanto \u0026#8220;licenziamenti economici\u0026#8221;, nella sentenza n. 7 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate denunciando la violazione del medesimo criterio di delega indicato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione attualmente in esame. La tutela reintegratoria prevista dall\u0026#8217;art. 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991, come novellato dalla legge n. 92 del 2012, in caso di licenziamento collettivo \u0026#8211; fattispecie configurabile nella ricorrenza dei presupposti di cui all\u0026#8217;art. 24 della medesima legge, compreso lo specifico requisito dimensionale consistente nell\u0026#8217;occupazione di pi\u0026#249; di quindici dipendenti nel complesso \u0026#8211; \u0026#232; stata conservata per i lavoratori gi\u0026#224; in servizio prima della data suddetta. Invece, per i lavoratori assunti a partire da tale data, con contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti, la tutela nei confronti dei licenziamenti collettivi \u0026#232; prevalentemente indennitaria (art. 10).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl di sotto del requisito dimensionale suddetto non era proprio configurabile \u0026#8211; alla data di entrata in vigore del decreto legislativo \u0026#8211; la fattispecie del licenziamento collettivo, ma solo quella di licenziamenti individuali, eventualmente plurimi, con la conseguenza che ad essi, in quanto individuali, si applicava la disposizione censurata, ove ne ricorressero i presupposti (ossia secondo che sussistesse, o no, il diverso requisito dimensionale di cui a tale disposizione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; In sintesi, la previsione nel menzionato criterio di delega \u0026#8211; secondo cui la disciplina che il legislatore delegato era chiamato a porre riguardava \u0026#171;le nuove assunzioni\u0026#187; con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti \u0026#8211; ha legittimato proprio questo assetto a \u0026#8220;doppio binario\u0026#8221;, ispirato alla logica secondo cui i lavoratori in servizio alla data suddetta, che gi\u0026#224; avevano la tutela reintegratoria \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 18 statuto lavoratori, la conservano anche in caso di licenziamenti intimati dopo il 7 marzo 2015, mentre i lavoratori assunti a partire da tale data accedono direttamente al pi\u0026#249; limitato regime di tutela reintegratoria del d.lgs. n. 23 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo parallelismo si colloca anche la fattispecie particolare dei lavoratori che erano s\u0026#236; gi\u0026#224; in servizio alla data suddetta, ma che non beneficiavano della tutela reintegratoria perch\u0026#233; non era integrato il requisito occupazionale previsto, per i licenziamenti individuali, dall\u0026#8217;ottavo e nono comma dell\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori. In tale evenienza, di prestatori impiegati in piccole aziende, la tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi non era quella dettata dall\u0026#8217;art. 18, bens\u0026#236; quella, solo indennitaria, di cui alla legge n. 604 del 1966.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore delegato \u0026#8211; nell\u0026#8217;esercizio del potere di completamento della disciplina, come questa Corte ha riconosciuto proprio con riferimento alla stessa legge di delega qui in esame (sentenza n. 22 del 2024) \u0026#8211; poteva regolare anche questa fattispecie particolare, tenendo conto dello \u0026#171;scopo\u0026#187; della delega e del bilanciamento voluto dal legislatore delegante (la non regressione dalla tutela reintegratoria di chi, essendo gi\u0026#224; in servizio, l\u0026#8217;avesse alla data dell\u0026#8217;entrata in vigore della nuova disciplina).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta esigenza di completamento \u0026#8211; come gi\u0026#224; rilevato \u0026#8211; si \u0026#232; posta proprio per i licenziamenti individuali perch\u0026#233; solo per essi sussisteva, al di l\u0026#224; del regime di tutela (vuoi reintegratoria, vuoi indennitaria) previsto dall\u0026#8217;art. 18, anche una distinta e separata tutela meramente indennitaria: quella della legge n. 604 del 1966.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; In tal modo, il legislatore delegato ha completato il quadro della disciplina regolando anche la fattispecie del licenziamento individuale di dipendenti che, in ragione della mancata integrazione del requisito occupazionale di cui all\u0026#8217;art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori, ricadevano, alla data del 7 marzo 2015, nell\u0026#8217;area di applicazione della tutela (solo) indennitaria prevista (non gi\u0026#224; dallo stesso art. 18, ma) dalla legge n. 604 del 1966.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questi lavoratori, impiegati in piccole aziende, non esisteva un regime di tutela reintegratoria \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 18 da conservare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, una volta integrato tale requisito occupazionale dopo la data suddetta \u0026#8211; requisito che, quanto al licenziamento individuale, \u0026#232; rimasto invariato anche nel decreto legislativo \u0026#8211; il legislatore delegato poteva completare la disciplina regolando anche questa fattispecie, che non rientrava strettamente nella ipotesi di \u0026#8220;nuovi\u0026#8221; lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 e con contratti di lavoro subordinato a tutele crescenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; il legislatore ha fatto in sintonia con lo \u0026#171;scopo\u0026#187; perseguito dalla legge di delega di incentivare le nuove occupazioni, ed ha cos\u0026#236; previsto, nella disposizione censurata (art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015), che il regime di tutela nei confronti dei licenziamenti debba essere quello contemplato dal decreto stesso e non gi\u0026#224; dall\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, come novellato dalla legge n. 92 del 2012. Per il datore di lavoro, con una \u0026#8220;piccola\u0026#8221; impresa, la prospettiva che, superata la soglia dei quindici dipendenti nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva, la disciplina dei licenziamenti individuali fosse la stessa (quella del decreto legislativo) per tutti i suoi dipendenti \u0026#8211; sia neoassunti, sia gi\u0026#224; in servizio \u0026#8211; rappresentava uno stimolo (o il venir meno di un freno) a crescere nella dimensione aziendale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa una parte, la tutela prevista dal d.lgs. n. 23 del 2015 \u0026#232;, per il lavoratore gi\u0026#224; in servizio alla data suddetta, comunque pi\u0026#249; favorevole del regime \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e legge n. 604 del 1966 che gli si applicava in precedenza, prima del superamento della soglia occupazionale, sicch\u0026#233; non c\u0026#8217;\u0026#232; alcuna regressione \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003epeius\u003c/em\u003e. D\u0026#8217;altra parte \u0026#232; soddisfatto lo \u0026#171;scopo\u0026#187; della delega nel senso che, se invece fosse stata operante l\u0026#8217;acquisizione \u003cem\u003eex novo \u003c/em\u003e(ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo)\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel regime di tutela dell\u0026#8217;art. 18, ci\u0026#242; avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni; proprio quelle assunzioni che il legislatore delegante voleva incentivare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Non \u0026#232; poi senza rilievo la considerazione che la disciplina del decreto legislativo, proprio perch\u0026#233; applicabile a tutti i nuovi assunti, che sono in numero crescente, tende ad essere quella ordinaria. Mentre la disciplina dell\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, riservata ai lavoratori in servizio al 7 marzo 2015, vede restringersi naturalmente nel tempo (con i progressivi pensionamenti) la sua area di applicabilit\u0026#224; s\u0026#236; da costituire un regime ad esaurimento. Sicch\u0026#233; \u0026#8211; una volta esclusa la non regressione (\u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003epeius\u003c/em\u003e per il lavoratore) della tutela \u0026#8211; si ha che, anche sotto questo profilo, non \u0026#232; in contrasto con la legge di delega la previsione che l\u0026#8217;accesso alla tutela reintegratoria \u0026#8211; quella, pur limitata, del d.lgs. n. 23 del 2015 \u0026#8211; avvenga nel regime ordinario \u0026#8211; piuttosto che, come vorrebbe il giudice rimettente, in quello congelato ad esaurimento \u0026#8211; anche per quei lavoratori gi\u0026#224; in servizio alla data suddetta, ma privi a quella data di tale tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, le differenze tra le due discipline si sono ridotte nella misura in cui sono venuti meno l\u0026#8217;automatismo di calcolo dell\u0026#8217;indennizzo previsto solo per i licenziamenti soggetti al d.lgs. n. 23 del 2015 (a seguito della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale di cui alla sentenza n. 194 del 2018) e il rito speciale contemplato dalla legge n. 92 del 2012 solo per i licenziamenti soggetti all\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori per effetto dell\u0026#8217;abrogazione ad opera dell\u0026#8217;art. 37, comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u0026#233; in materia di esecuzione forzata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Per tutto quanto finora argomentato, vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015 \u0026#8211; sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., per violazione del criterio di delega di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014 \u0026#8211; nella parte in cui, in caso di datore di lavoro che integri il requisito occupazionale di cui all\u0026#8217;art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all\u0026#8217;entrata in vigore del decreto legislativo citato, estende l\u0026#8217;applicazione del regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, anche ai lavoratori assunti prima dell\u0026#8217;entrata in vigore dello stesso decreto.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 marzo 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240319114601.pdf","oggetto":"Lavoro - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Ambito di applicazione - Integrazione, da parte del datore di lavoro, del requisito occupazionale di cui all\u0027art. 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all\u0027entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 (7 marzo 2015) - Applicazione, in tal caso, delle disposizioni del d.lgs. n. 23 del 2015 al licenziamento dei lavoratori anche se assunti anteriormente alla sua entrata in vigore - Estensione della \"nuova disciplina\" sui licenziamenti anche a coloro che, assunti precedentemente, si siano trovati a prestare la propria attivit\u0026#224; in una realt\u0026#224; lavorativa che ha superato il requisito dimensionale dopo l\u0027entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46038","titoletto":"Lavoro - Licenziamento individuale - Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (c.d. Jobs Act) - Reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo - Limiti alla tutela reale in imprese che integrano il requisito occupazionale - Applicazione della nuova disciplina anche ai lavoratori assunti anteriormente alla riforma, in impresa che abbia medio tempore superato i limiti dimensionali - Denunciato eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 138013).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui, in caso di datore di lavoro che integri il requisito occupazionale di cui all’art. 18, commi ottavo e nono, stat. lavoratori, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo citato, estende l’applicazione del regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, anche ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto. Il legislatore delegato, tenendo conto dello scopo della delega di cui all’art. 1, comma 7, lett. \u003cem style\u003d\"color: rgb(102, 102, 102);\"\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014 e del bilanciamento voluto dal delegante, ha legittimamente regolato la fattispecie di lavoratori che erano in servizio alla data del 7 marzo 2015 (spartiacque tra la vecchia e la nuova disciplina), ma che non beneficiavano della tutela reintegratoria per mancanza del requisito occupazionale. L’assetto così delineato non genera alcuna regressione \u003cem\u003ein peius\u003c/em\u003e per il lavoratore già in servizio e si rivela, anzi, più favorevole del regime \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e \u003cem\u003elege\u003c/em\u003e n. 604 del 1966 (applicabile in precedenza ai licenziamenti individuali), oltre che coerente con la tendenza all’esaurimento della tutela prevista dall’art. 18 stat. lavoratori, e con la riduzione delle differenze tra le due discipline, a causa del venir meno dell’automatismo di calcolo dell’indennizzo (previsto solo per i licenziamenti soggetti al d.lgs. n. 23 del 2015 e già dichiarato incostituzionale), e della definitiva abrogazione del rito speciale (originariamente contemplato dalla legge n. 92 del 2012 solo per i licenziamenti soggetti all’art. 18 stat. lavoratori). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2024 - mass. 45966; S. 7/2024 - mass. 45941; S. 194/2018 - mass. 40530\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"23","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44961","autore":"Ballestrero M.V.","titolo":"E se domani. . . Due referendum per cambiare la disciplina dei licenziamenti","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Lavoro e diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.140 - A.393","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44915","autore":"Bolego G.","titolo":"Lo scopo occupazionale salva l\u0027estensione del regime delle tutele crescenti agli assunti prima del 7 marzo 2015","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto delle relazioni industriali","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"786","note_abstract":"","collocazione":"A.430","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45890","autore":"Cariola A.","titolo":"La libertà del lavoro","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45889_2024_44.pdf","nome_file_fisico":"44_2024+2_Cariola.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44861","autore":"De Mozzi B.","titolo":"Violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi: il ‘jobs act’ è conforme a Costituzione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"ADL: argomenti di diritto del lavoro","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.136 - A.446","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44976","autore":"Diamanti R.","titolo":"Gli ultimi interventi della Corte costituzionale in materia di licenziamenti collettivi ed il ruolo della ragionevolezza","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"157","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44165","autore":"Guazzarotti A.","titolo":"Il conflitto sociale tra diritti fondamentali e ri-materializzazione della Costituzione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.costituzionalismo.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44164_2024_44.pdf","nome_file_fisico":"44-2024+altre_Guazzarotti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44440","autore":"Musella C.","titolo":"Contratto a tutele crescenti anche per i lavoratori già assunti. 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